ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 166

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 977/2005 della Commissione, del 27 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 978/2005 della Commissione, del 27 giugno 2005, relativo all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell’India per l’approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006

3

 

 

Regolamento (CE) n. 979/2005 della Commissione, del 27 giugno 2005, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 27 novembre 2002, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) [notificata con il numero C(2002) 4570 def.]

8

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2005, relativa al finanziamento di studi, esami d’impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano (GU L 28 del 4.2.2003)

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.6.2005   

IT

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L 166/1


REGOLAMENTO (CE) N. 977/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

54,7

999

54,7

0707 00 05

052

87,8

999

87,8

0709 90 70

052

91,3

999

91,3

0805 50 10

382

52,4

388

66,8

528

66,6

624

71,1

999

64,2

0808 10 80

388

93,1

400

107,4

508

92,8

512

66,9

524

46,4

528

63,7

720

56,7

804

95,7

999

77,8

0809 10 00

052

176,4

624

188,8

999

182,6

0809 20 95

052

242,3

068

148,4

400

325,6

999

238,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

624

122,3

999

122,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.6.2005   

IT

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L 166/3


REGOLAMENTO (CE) N. 978/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2005

relativo all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell’India per l’approvvigionamento delle raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006 e per l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, viene riscosso un dazio speciale ridotto all’importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di tale genere sono stati conclusi, in forza della decisione 2001/870/CE del Consiglio (2), da un lato con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, accluso all’allegato V della convenzione ACP-CE (3) e, dall’altro, con la Repubblica dell’India.

(2)

Gli accordi sotto forma di scambio di lettere, conclusi in forza della decisione 2001/870/CE, dispongono che i raffinatori interessati debbano pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell’aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire tale prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2005/2006.

(3)

A norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono determinati sulla base di un bilancio comunitario previsionale annuo. Da tale bilancio risulta la necessità di importare zucchero greggio e di aprire, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi precitati, in modo da soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte della campagna di cui trattasi.

(4)

Tenuto conto delle previsioni di produzione di zucchero greggio di canna attualmente disponibili per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e dei quantitativi che risultano mancanti in base al bilancio previsionale, occorre prevedere autorizzazioni di importazione per il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006.

(5)

Va precisato che al nuovo contingente occorre applicare il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (4).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006 sono aperti, nell’ambito della decisione 2001/870/CE, per l’importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10:

a)

un contingente tariffario di 90 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dei paesi ACP firmatari dell’accordo sotto forma di scambio di lettere approvato in forza della decisione 2001/870/CE;

b)

un contingente tariffario di 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco originario dell’India.

Articolo 2

1.   Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all’importazione dei quantitativi di cui all’articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2.   Il prezzo minimo d’acquisto che i raffinatori comunitari debbono pagare è fissato, per il periodo di cui all’articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero della qualità tipo.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1159/2003 si applica al contingente tariffario aperto dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


28.6.2005   

IT

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L 166/5


REGOLAMENTO (CE) N. 979/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2005

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli, è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 della Commissione (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO

Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 4 al 5 luglio 2005


Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

F08

45

3 747

0805 10 20 9100

A00

48

1 229

0806 10 10 9100

A00

35

13 255

0808 10 80 9100

F04, F09

46

38 466

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

18

19 415


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08

Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria.

F09

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

28.6.2005   

IT

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L 166/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2002

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV

(Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso)

[notificata con il numero C(2002) 4570 def.]

(I testi in lingua francese, inglese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(2005/471/CE)

Il 27 novembre 2002 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento 1/2003 del Consiglio (1) che sostituisce l'articolo 21 del regolamento 17 (2), la Commissione pubblica qui il nome delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto dell’interesse legittimo delle parti alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione nelle versioni facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della concorrenza della Commissione: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   SINTESI DELL'INFRAZIONE

1.   Destinatari

(1)

Le imprese seguenti sono destinatarie della presente decisione relativa all'infrazione dell'articolo 81 del trattato:

BPB PLC (di seguito «BPB»),

Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (di seguito «Knauf Westdeutsche Gipswerke»),

Société Lafarge SA (di seguito «Lafarge»),

Gyproc Benelux NV (di seguito «Gyproc»).

2.   Natura dell'infrazione

(2)

BPB, Knauf (3), Lafarge e Gyproc hanno stipulato un accordo complesso e continuo contrario all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, cui hanno partecipato senza interruzione e che è stato rivelato dai comportamenti seguenti, che costituiscono accordi o pratiche concertate:

i rappresentanti di BPB e Knauf si sono incontrati a Londra nel 1992 ed hanno espresso la volontà comune di stabilizzare i mercati del territorio della Germania (di seguito «mercato tedesco»), del territorio del Regno Unito (di seguito «mercato britannico»), del territorio della Francia (di seguito «mercato francese»), dei territori dei Paesi Bassi, del Belgio e del Lussemburgo (di seguito «mercato del Benelux»),

i rappresentanti di BPB e Knauf hanno organizzato, a partire dal 1992, sistemi di scambio di informazioni, ai quali hanno aderito Lafarge e in seguito Gyproc, relativamente ai volumi di vendite sul mercato tedesco, francese, britannico e del Benelux del cartongesso,

i rappresentanti di BPB, Knauf e Lafarge, in svariate occasioni, si sono scambiati informazioni in anticipo sugli aumenti dei prezzi nel mercato britannico,

in considerazione di particolari sviluppi nel mercato tedesco, i rappresentanti di BPB, Knauf, Lafarge e Gyproc si sono incontrati a Versailles nel 1996, a Bruxelles nel 1997 e all'Aia nel 1998 al fine di ripartirsi o almeno di stabilizzare il mercato tedesco,

i rappresentanti di BPB, Knauf, Lafarge e Gyproc si sono scambiati informazioni in svariate occasioni e si sono accordati per aumentare i prezzi nel mercato tedesco tra il 1996 e il 1998.

3.   Durata

(3)

La durata della partecipazione all'infrazione da parte delle imprese interessate è la seguente:

BPB: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998,

Knauf: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998,

Lafarge: dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998,

Gyproc: dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998.

4.   Fasi del procedimento

(4)

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha condotto ispezioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nelle sedi di alcune imprese tra il novembre 1998 e il luglio 1999. A seguito di tali ispezioni la Commissione ha trasmesso ad alcune imprese richieste di informazioni in gennaio, luglio e settembre 1999 e marzo 2000.

(5)

Il 18 aprile 2001, la Commissione ha avviato il procedimento per il presente caso e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di cinque imprese: BPB, Knauf, Lafarge, Gyproc e Etex SA. Tutte le parti hanno presentato osservazioni scritte alla Commissione. Il 17 luglio 2001 ha avuto luogo un'audizione alla quale hanno partecipato tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti.

(6)

La Commissione ritiene che gli elementi disponibili non siano sufficienti a stabilire che Etex SA abbia partecipato ad un'infrazione unica, complessa e continuata, pertanto Etex non è destinataria della presente decisione.

5.   Prodotto e mercato

(7)

Il prodotto in questione è il cartongesso. Si tratta di un prodotto manifatturiero che si compone di uno strato di gesso posto tra due strati di carta o di altro materiale ed utilizzato come materiale da costruzione prefabbricato. Il cartongesso è tagliato in dimensioni e spessori vari ed è utilizzato generalmente come rivestimento murale interno, per formare divisioni all'interno di edifici, per rivestire il tetto e il soffitto di locali ad uso abitativo, commerciale ed amministrativo. Il cartongesso è un prodotto interessante per l'edilizia a causa della sua stabilità, durata, facilità d'installazione, resistenza al fuoco e del suo costo poco elevato. Il cartongesso è un materiale che interessa direttamente il consumatore in quanto è utilizzato ampiamente nell’edilizia delle abitazioni moderne e nel fai-da-te. Il cartongesso è un prodotto identificabile e il nome delle imprese coinvolte è utilizzato come nome comune in molti Stati («gyproc» in Belgio, «placoplâtre» in Francia, ecc.).

(8)

Il valore totale annuale del mercato tedesco, britannico, francese e del Benelux è stato nel 1997 e 1998 di circa 1 210 milioni di ECU per un volume di circa 692 milioni di metri quadri (m2) nel 1997 e 710 milioni di m2 nel 1998. Nel loro complesso le imprese partecipanti all’accordo rappresentavano la quasi totalità delle vendite di cartongesso nei quattro mercati interessati.

II.   AMMENDE

1.   Importo di base

(9)

Per determinare l'ammontare di un'ammenda, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze rilevanti e in particolare della gravità e della durata dell'infrazione, che sono i criteri indicati espressamente all'articolo 15 paragrafo 2, del regolamento n. 17.

a)   Gravità dell'infrazione

(10)

In considerazione della natura dei comportamenti in questione, del loro impatto concreto sul mercato del cartongesso e del fatto che hanno interessato i quattro principali mercati nella Comunità europea, la Commissione ritiene che le imprese destinatarie della presente decisione abbiano commesso un'infrazione molto grave dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

b)   Trattamento differenziato

(11)

Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la Commissione può differenziare il trattamento da applicare alle imprese, in considerazione della capacità economica effettiva delle imprese in questione di causare un danno significativo alla concorrenza e al fine di fissare l'importo dell'ammenda ad un livello che ne garantisca un sufficiente effetto deterrente. È corretto procedere in tale maniera quando, come nel caso in esame, vi sono considerevoli differenze nelle dimensioni delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. A tal fine, la decisione divide i destinatari in tre categorie in funzione della loro quota di mercato basata sul fatturato ricavato dalla vendita del prodotto nei quattro mercati interessati nel 1997, l’ultimo anno in cui l'infrazione ha avuto luogo per tutto l’anno: il primo gruppo è costituito da BPB che disponeva di una quota di mercato di circa il [40-45] %, il secondo da Knauf e Lafarge che disponevano rispettivamente di una quota di mercato di circa il [25-30] % e il [20-25] % e il terzo gruppo da Gyproc che disponeva di una quota di mercato di circa il [7-10] %.

(12)

Inoltre per garantire l’effetto deterrente delle ammende inflitte e in considerazione della notevole dimensione e delle risorse complessive di tale impresa, è opportuno aumentare l'importo iniziale dell'ammenda di Lafarge del 100 %.

c)   Durata dell'infrazione

(13)

Knauf e BPB hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato almeno dal 31 marzo 1992 al 25 novembre 1998. Lafarge ha commesso la stessa infrazione almeno dal 31 agosto 1992 al 25 novembre 1998. Quanto a Gyproc, l’impresa ha partecipato attivamente all'infrazione almeno dal 6 giugno 1996 al 25 novembre 1998.

(14)

La Commissione conclude che l'infrazione è stata di lunga durata (oltre cinque anni) per Knauf, BPB e Lafarge e di durata media (da uno a cinque anni) per Gyproc. Di conseguenza l'importo iniziale dell'ammenda viene aumentato del 65 % per PB e Knauf Westdeutsche Gipswerke, del 60 % per Lafarge e del 20 % per Gyproc.

2.   Circostanze aggravanti

(15)

BPB e Lafarge sono già state oggetto di misure precedenti della Commissione per avere partecipato ad accordi: ammende sono state comminate a BPB De Eendracht NV (4) (società che fa parte del gruppo diretto da BPB, destinatario della decisione) per avere partecipato ad un accordo illecito nel settore del cartone e a Lafarge SA (5) (allora denominata Lafarge Coppée SA) per avere partecipato ad un accordo illecito nel settore del cemento.

(16)

Dai fatti presentati nella presente decisione risulta che BPB e Lafarge hanno continuato a partecipare attivamente ad un accordo nel settore del cartongesso dopo che erano state loro notificate le decisioni sopra citate. Il fatto che tali imprese abbiano ripetuto lo stesso tipo di comportamento in un settore diverso da quello relativo alla prima ammenda indica che la prima ammenda non ha indotto le imprese a modificare il loro comportamento e ciò costituisce dunque, per la Commissione, una circostanza aggravante.

(17)

Per quanto riguarda BPB, il fatto che la decisione 94/601/CE avesse come destinataria BPB De Eendracht NV, una controllata di BPB, non impedisce che nel caso in esame si applichi tale circostanza aggravante. Infatti dato che BPB De Eendracht NV era una controllata di BPB PLC alla data della decisione menzionata, la Commissione ritiene che si tratti di una sola ed unica impresa, ai sensi dell'articolo 81 del trattato. Un'impresa che è oggetto di una decisione della Commissione è tenuta non solo a porre fine ai propri comportamenti anticoncorrenziali ma anche ad adeguare la sua politica commerciale nell’intera Comunità alla decisione individuale che le è stata comunicata. Come è dimostrato dalla presente decisione, BPB non solo non lo ha fatto ma ha fatto proprio il contrario (6). Il solo fatto che la stessa impresa sia già stata oggetto di una decisione con cui è stata accertata un'infrazione e che, nonostante tale decisione e l’ammenda inflitta, essa abbia continuato ad infrangere in maniera simile la stessa disposizione del trattato, costituisce recidiva.

(18)

Un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda per BPB e Lafarge appare giustificato in considerazione della circostanza aggravante.

3.   Circostanze attenuanti

(19)

Benché Gyproc sia responsabile dell'insieme dell'infrazione per il periodo in cui vi ha partecipato, vale a dire dal giugno 1996 al novembre 1998, dalle prove disponibili emerge che la situazione in cui versava l’impresa era obiettivamente diversa da quella degli altri destinatari della presente decisione, cosicché la Commissione riconosce che Gyproc nell'accordo non ha svolto un ruolo identico a quello delle altre imprese. Le circostanze diverse di cui ha tenuto conto la Commissione sono il fatto che per un periodo considerevole della sua partecipazione all'accordo Gyproc sembra avere avuto difficoltà ad impedire che BPB ottenesse e trasmettesse informazioni che la riguardavano poiché BPB era rappresentata nel consiglio di amministrazione di Gyproc. Si deve inoltre considerare che Gyproc è stato un costante elemento destabilizzante che ha contribuito a limitare gli effetti dell'accordo nel mercato tedesco e che l’impresa non era presente nel mercato britannico in cui l'accordo si è manifestato con maggior frequenza.

(20)

Di conseguenza a Gyproc viene accordata una riduzione del 25 % dell'importo di base dell'ammenda per l’applicazione di attenuanti.

4.   Applicazione della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o riduzione delle ammende nel caso di accordi («Comunicazione sul trattamento favorevole»): riduzione significativa dell'importo dell'ammenda

(21)

Prima che la Commissione adottasse la comunicazione degli addebiti, BPB e Gyproc le hanno trasmesso informazioni e/o documenti. La portata e la qualità della cooperazione delle due imprese con la Commissione sono tuttavia diverse.

(22)

BPB è stato il primo partecipante all’accordo a comunicare, a seguito di una richiesta di informazioni della Commissione, elementi d’informazione complementari a quelli scoperti in occasione delle ispezioni, che confermavano l'esistenza dell'accordo, come indicato sopra. Tali elementi comprendono informazioni dettagliate sulle riunioni in questione, soprattutto la riunione di Londra, e sugli scambi di informazioni sui principali mercati europei e in particolare sul mercato britannico. BPB, inoltre, ha riconosciuto una parte dei fatti che sono stati descritti nella comunicazione degli addebiti. L’impresa contesta tuttavia il carattere d'infrazione di alcuni dei fatti descritti nella comunicazione degli addebiti di cui si è tenuto conto nella decisione.

(23)

Gyproc ha anche fornito elementi di prova che hanno contribuito a permettere l’accertamento dell’esistenza dell'infrazione. A seguito di una richiesta di informazioni della Commissione, l’impresa ha fornito informazioni sulle riunioni del cartello precisando i periodi in cui si sono svolte le riunioni nei diversi Stati membri della Comunità e i nomi delle imprese partecipanti. Inoltre in occasione di un incontro richiesto da Gyproc con i servizi della Commissione, un rappresentante dell'impresa ha fornito oralmente spiegazioni sugli appunti scritti a mano. Gyproc ha inoltre fornito spontaneamente alla Commissione appunti scritti a mano, di cui la Commissione non aveva preso conoscenza in occasione dell’ispezione, contenenti in particolare le informazioni relative allo scambio dei volumi di vendita avvenuto nel corso della riunione di Versailles. Gyproc non contesta l'esistenza dei fatti e il loro carattere di infrazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

(24)

In considerazione di ciò la Commissione ritiene giustificato applicare una riduzione dell’importo delle ammende del 30 % per BPB e del 40 % per Gyproc.

5.   Importi definitivi delle ammende inflitte nel presente procedimento

(25)

In conclusione, gli importi delle ammende da infliggere ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17 sono fissati come segue:

:

BPB

:

138,6 milioni di EUR,

:

Knauf Westdeutsche Gipswerke

:

85,8 milioni di EUR,

:

Lafarge

:

249,6 milioni di EUR,

:

Gyproc

:

4,32 milioni di EUR.

III.   DECISIONE

(26)

BPB PLC, il gruppo Knauf, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato prendendo parte ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso.

(27)

L'infrazione ha avuto la seguente durata:

a)

BPB PLC: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

b)

Knauf: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

c)

Société Lafarge SA: dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

d)

Gyproc Benelux NV: dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998.

(28)

Le imprese indicate mettono fine all'infrazione, se non lo hanno già fatto. Nell’ambito delle loro attività legate al cartongesso esse si astengono da qualsiasi accordo o pratica concordata avente finalità o effetti analoghi o identici a quelli dell'infrazione.

(29)

Alle seguenti imprese sono inflitte le ammende indicate qui di seguito

:

BPB PLC

:

138,6 milioni di EUR;

:

Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG

:

85,8 milioni di EUR;

:

Société Lafarge SA

:

249,6 milioni di EUR;

:

Gyproc Benelux NV

:

4,32 milioni di EUR.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 — Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)  «Knauf» designa nella decisione tutte le imprese del gruppo Knauf.

(4)  Decisione 94/601/CE della Commissione, del 13 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (caso IV/C/33.833 — Cartoncino) (GU L 243 del 19.9.1994, pag. 1), con cui si infligge un’ammenda di 1 750 000 ECU. Il Tribunale di primo grado, il 14 maggio 1998, ha ridotto l’ammenda a 750 000 ECU (Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 maggio 1998, causa Raccolta 1998, nella causa T-311/94, BPB De Eendracht NV, ex Kartonfabriek de Eendracht NV/Commissione delle Comunità europee, Raccolta 1998, pag. II-1129).

(5)  Decisione 94/815/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (caso IV/C/33.126 e 33.322 — cemento) (GU L 343 del 30.12.1994, pag. 1), con cui si infligge un’ammenda di 22 872 000 ECU. Il 15 marzo 2000 il Tribunale di primo grado ha ridotto l’ammenda a 14 248 000 ECU (Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-43/95, Cementifici CBR et al./Commissione, Raccolta 2000, pag. II-00491).

(6)  Si veda anche la decisione 2002/405/CE della Commissione, del 20 giugno 2001, relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 82 del trattato CE (COMP/E-2/36.041/PO — Michelin) (GU L 143 del 31.5.2002, pag. 1), considerando da 361 a 363.


28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

relativa al finanziamento di studi, esami d’impatto e valutazioni riguardanti i settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica

(2005/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 90/424/CEE, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

Gli studi, gli esami d’impatto e le valutazioni sistematiche e tempestive dei suoi programmi costituiscono per la Commissione una priorità, in quanto sono strumenti che permettono di controllare la gestione dei fondi stanziati e di sviluppare al suo interno la capacità di trarre insegnamento dall’esperienza, tanto più necessaria nell’ambito di una gestione che attribuisce un’importanza sempre maggiore ai risultati ottenuti.

(3)

Per lo svolgimento di questi compiti è stato pubblicato nell’ultimo trimestre del 2004 un bando di gara con procedura aperta per un contratto quadro di valutazione nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della zootecnica.

(4)

Il contratto quadro deve permettere di ottenere informazioni di alta qualità, tempestive e pertinenti che servano da base per le decisioni della Commissione.

(5)

I singoli compiti saranno oggetto di accordi specifici, che saranno conclusi tra la Commissione e il contraente selezionato nei modi previsti dal contratto quadro.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo unico

Il finanziamento delle azioni descritte nell'allegato della presente decisione è approvato.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Settore: sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e zootecnica.

Base giuridica: decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario.

Compiti:

Vari tipi di studi e altri servizi di sostegno all’elaborazione e alla preparazione delle proposte della Commissione;

Valutazioni ex ante/valutazioni di impatto;

Valutazioni ex post e intermedie.

La valutazione della politica zoosanitaria della Comunità nel periodo 1995-2004 e delle eventuali opzioni strategiche per il futuro (compreso un modello di finanziamento di rischio per le epizoozie) è stata definita una priorità per il 2005.

Stanziamenti 2005:

17 04 02 — Altre azioni in campo veterinario, del benessere degli animali e della sanità pubblica: EUR 500 000

17 01 04 04 — Studio pilota: modello di finanziamento di rischio per le epizoozie — Spese di gestione amministrativa: EUR 500 000.

Bilancio: massimo di EUR 1 000 000 per il primo anno di contratto quadro.

Numero di azioni specifiche previste: indicativamente 6.

Per tutte le azioni si applicano le norme comuni sugli appalti pubblici: utilizzo secondo i casi del contratto quadro esistente.


Rettifiche

28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/14


Rettifica del regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione, del 3 febbraio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 4 febbraio 2003 )

A pagina 31, nella seconda colonna «Codice NC», al numero d'ordine 09.1178:

anziché:

«0711 20 11»,

leggi:

«0711 20 10».

A pagina 31, nella quarta colonna «Designazione delle merci», al numero d'ordine 09.1178:

anziché:

«Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio»,

leggi:

«Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)».