ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 971/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 972/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 715/2005

3

 

 

Regolamento (CE) n. 973/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

4

 

 

Regolamento (CE) n. 974/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 975/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 976/2005 della Commissione, del 24 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 19 aprile 2004, che adotta le normative necessarie all’applicazione delle regole di concorrenza

10

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

14

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 maggio 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Sioen Fibres SA [notificata con il numero C(2004) 1622]  ( 1 )

15

 

*

Decisione della Commissione, del 30 giugno 2004, sul regime di aiuti al quale la Svezia ha dato attuazione, concedendo un’esenzione dalla tassa sull’energia nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004 [notificata con il numero C(2004) 2210]  ( 1 )

21

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2005, che modifica per la terza volta la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive contro l’influenza aviaria in Sudafrica [notificata con il numero C(2005) 1863]  ( 1 )

31

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2005, che chiude la procedura d'esame concernente la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Thailandia e i suoi effetti sul commercio comunitario nel settore

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2005/465/CE della Commissione, del 22 giugno 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al glifosato (GU L 164 del 24.6.2005)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.6.2005   

IT

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L 165/1


REGOLAMENTO (CE) N. 971/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

62,6

204

35,2

999

48,9

0707 00 05

052

85,7

999

85,7

0709 90 70

052

89,1

999

89,1

0805 50 10

388

66,5

528

56,5

624

71,1

999

64,7

0808 10 80

388

93,3

400

102,8

508

107,1

512

67,0

524

46,4

528

63,7

720

47,6

804

93,7

999

77,7

0809 10 00

052

187,8

624

188,8

999

188,3

0809 20 95

052

266,1

068

148,4

400

325,6

999

246,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

624

166,0

999

166,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.6.2005   

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L 165/3


REGOLAMENTO (CE) N. 972/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 715/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 715/2005 ha fissato a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione in base ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91, importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2005. Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 715/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2005 è soddisfatta a concorrenza del 18,363334 % dei diritti d'importazioni richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rarale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 31.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 121 del 13.5.2005, pag. 48.


25.6.2005   

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L 165/4


REGOLAMENTO (CE) N. 973/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2005 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 716/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/2005 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 716/2005 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 716/2005 per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

a)

5,166817 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2005;

b)

32,725815 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 121 del 13.5.2005, pag. 53.


25.6.2005   

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L 165/5


REGOLAMENTO (CE) N. 974/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 2005 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3)

È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2.   Per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2005

1

100,00


ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

1

7 000,0


25.6.2005   

IT

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L 165/7


REGOLAMENTO (CE) N. 975/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 28).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2005

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ALLEGATO II

(t)

Gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005

G2

15 875,0

G3

2 500,0

G4

1 500,0

G5

3 050,0

G6

7 500,0

G7

2 750,0


25.6.2005   

IT

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L 165/9


REGOLAMENTO (CE) N. 976/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 giugno 2005, è fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

25.6.2005   

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L 165/10


DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 19 aprile 2004

che adotta le normative necessarie all’applicazione delle regole di concorrenza

(2005/466/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) (in seguito denominato «l’accordo»),

considerando quanto segue:

(1)

Una zona di libero scambio tra l’UE e il Marocco deve essere creata entro il 28 febbraio 2012.

(2)

L’articolo 36, paragrafo 3, dell’accordo prevede l’esistenza delle modalità amministrative di cooperazione tra le parti per agevolare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo e la possibilità di adottare misure di cooperazione tecnica.

(3)

A norma dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’accordo, il consiglio di associazione adotta le normative necessarie all’applicazione delle regole di concorrenza entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo,

DECIDE:

Articolo unico

1.   L’allegato istituisce un meccanismo di cooperazione tra le autorità delle parti responsabili dell’applicazione delle regole di concorrenza.

2.   Le autorità di concorrenza delle parti informeranno il sottocomitato «Mercato interno» del comitato di associazione in merito all’andamento della cooperazione instaurata nell’ambito del meccanismo di cui al paragrafo 1.

3.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 aprile 2004.

Per il Consiglio di associazione

B. COWEN


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dallo scambio di lettere del 30 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 119).


ALLEGATO

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE/MAROCCO

Meccanismo di cooperazione tra le autorità delle parti responsabili dell’applicazione delle regole di concorrenza

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Obiettivi

1.1.

Alle pratiche incompatibili con l’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte.

1.2.

Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate ad imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

1.3.

Scopo delle disposizioni è promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle loro norme di concorrenza onde evitare che restrizioni di concorrenza impediscano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione progressiva degli scambi tra la Comunità europea e il Marocco.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato, valgono le seguenti definizioni:

a)

«norme di concorrenza»:

i)

per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;

ii)

per il Marocco, la legge n. 06/99 sulla libertà dei prezzi e della concorrenza del 2 rabii I 1421 (5 giugno 2000), nonché il diritto derivato pertinente;

b)

«autorità di concorrenza»:

i)

per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e

ii)

per il Marocco, il ministero delegato per gli affari economici, gli affari generali e l’adeguamento dell’economia;

c)

«provvedimenti di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;

d)

«attività anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza», i comportamenti o operazioni non autorizzati ai sensi delle norme di concorrenza di una parte dai quali possano risultare sanzioni o misure correttive.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

3.   Notifica

3.1.

Le autorità di concorrenza delle parti si notificano reciprocamente i provvedimenti di applicazione qualora:

a)

la parte che notifica li consideri attinenti ai provvedimenti di applicazione dell’altra parte;

b)

possa avere notevoli ripercussioni su interessi rilevanti dell’altra parte;

c)

riguardi restrizioni della concorrenza che potrebbero avere ripercussioni dirette e sostanziali sul territorio dell’altra parte;

d)

riguardi attività anticoncorrenziali svolte prevalentemente sul territorio dell’altra parte;

e)

condizioni o vieti azioni nel territorio dell’altra parte.

3.2.

Per quanto possibile e a condizione che questa modalità non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non comprometta un’indagine in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. Quest’ultima tiene debitamente conto dei pareri ricevuti al momento di adottare le decisioni.

3.3.

Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell’altra parte.

3.4.

Le parti si impegnano a procedere, per quanto possibile, alle notifiche suddette compatibilmente con le risorse amministrative disponibili.

4.   Scambi di informazioni e riservatezza

4.1.

Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare la corretta applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione reciproca dei rispettivi quadri giuridici.

4.2.

Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti in virtù delle rispettive legislazioni delle due parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità di concorrenza in virtù delle norme e respinge, nella stessa misura, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite.

5.   Coordinamento dei provvedimenti di applicazione

5.1.

Ciascuna autorità di concorrenza può notificare all’altra la propria disponibilità al coordinamento dei provvedimenti di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.

5.2.

Nel determinare la portata del coordinamento, le autorità di concorrenza considerano quanto segue:

a)

i risultati probabili che il coordinamento potrebbe dare;

b)

le informazioni supplementari da ottenere;

c)

la riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per i soggetti economici coinvolti; e

d)

i termini applicabili nel quadro delle rispettive legislazioni.

6.   Consultazioni in caso di pregiudizio di interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte

6.1.

Nell’attuare provvedimenti di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della propria legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte in virtù delle sue norme di concorrenza possa ledere interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi del provvedimento di applicazione.

6.2.

Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti svolga(no) o abbia(no) svolto attività anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente gli interessi della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata adotterà le misure correttive del caso in funzione della legislazione in vigore.

7.   Cooperazione tecnica

7.1.

Le parti sono aperte alla cooperazione tecnica necessaria per consentire loro di avvalersi l’una dell’esperienza dell’altra e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza, compatibilmente con le risorse disponibili.

7.2.

Nel programma di accompagnamento all’applicazione dell’accordo potrebbero essere inserite le seguenti attività di cooperazione:

a)

azioni di formazione per consentire ai funzionari di acquisire un’esperienza pratica;

b)

seminari, destinati in particolare ai funzionari; e

c)

studi volti a favorire lo sviluppo dei diritti e delle politiche di concorrenza.

8.   Gestione delle modalità di applicazione

La sorveglianza e la valutazione della cooperazione sono affidate al sottocomitato «Mercato interno» creato nel quadro dell’accordo della decisione del Consiglio di associazione del 24 febbraio 2003.

9.   Modifica e aggiornamento delle norme

Il Consiglio di associazione può modificare le presenti norme previa consultazione delle autorità di concorrenza.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).


25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/14


Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

Il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo con la Bulgaria per tener conto dell’adesione all’Unione europea dei dieci nuovi Stati membri che il Consiglio e la Commissione hanno deciso di concludere il 18 aprile 2005 (1), entra in vigore il 1o luglio 2005, essendo state completate, in data 13 giugno 2005, le notifiche relative all’espletamento delle procedure previste all’articolo 10 di detto protocollo.


(1)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.


Commissione

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

relativa all’aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Sioen Fibres SA

[notificata con il numero C(2004) 1622]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato agli interessati la possibilità, conformemente alle suddette disposizioni (1), di presentare le loro osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni,

cconsiderando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 20 dicembre 2002, le autorità belghe hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuti a favore della società Sioen Fibres SA (di seguito «Sioen)» per alcuni investimenti negli stabilimenti di produzione di filati di poliestere per uso industriale. La Commissione ha richiesto informazioni supplementari con lettera del 12 febbraio 2003, che le autorità belghe hanno trasmesso con lettera dell’11 marzo 2003.

(2)

Con lettera del 2 maggio 2003, la Commissione ha notificato al Belgio la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione al presente aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto in questione.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dal Belgio in data 8 luglio 2003. Il comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (di seguito «CIRFS») e l’associazione spagnola dei produttori di fibre chimiche (di seguito «Profibra») hanno presentato osservazioni rispettivamente il 10 e il 15 luglio 2003. Queste osservazioni sono quindi state trasmesse al Belgio, che ha a sua volta presentato osservazioni l’8 ottobre 2003. Il 7 novembre 2003 si è svolta una riunione tra le autorità belghe e Sioen. Il 27 novembre 2003 il CIRFS ha accolto la richiesta di mettere a disposizione delle autorità belghe alcune informazioni contenute nelle osservazioni trasmesse il 10 luglio 2003, inizialmente classificate come riservate. Queste informazioni sono state inviate al Belgio il 1o dicembre 2003. Il Belgio ha quindi presentato le sue osservazioni il 19 gennaio 2004.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

(5)

Sioen è una grande impresa operante nel settore delle fibre sintetiche. Essa è controllata al 99,99 % da Sioen Industries SA che, nel 2001, aveva un fatturato di 226,02 milioni di EUR e circa 3 900 dipendenti.

(6)

Sioen dichiara un importo ammissibile di investimento pari a 19,46 milioni di EUR per il periodo compreso tra maggio 2001 e giugno 2003. Questo investimento è finalizzato a sviluppare la capacità produttiva di filati industriali di poliestere ad alta tenacità (3). I filati sono destinati alla produzione di tessuti gommati da utilizzare per la produzione finale di teloni di copertura per autocarri, di teli da tenda o airbag. Secondo le autorità belghe, non si tratta di produzione destinata all’industria tessile (abbigliamento o tappeti). Si prevede che l’investimento in questione crei 39 nuovi posti di lavoro.

(7)

L’investimento è destinato ad aumentare la capacità produttiva dalle 8 500 tonnellate all’anno del 2002 alle 14 850 tonnellate all’anno a partire dal 2003 (4). Il Belgio sostiene che le attrezzature non possono essere adattate facilmente e a costi contenuti alla produzione di altri tipi di fibre. La produzione annuale effettiva nel 2002 è stata di 7 650 tonnellate e ha raggiunto le 13 543 tonnellate all’anno a partire dal 2003. Nella struttura a integrazione verticale del gruppo Sioen Industries, l’intero volume di produzione è destinato esclusivamente ad uso interno.

(8)

Il previsto aiuto di 2,86 milioni di EUR è concesso sulla base di un regime di aiuti autorizzato (5), che non riguarda tuttavia gli aiuti all’industria delle fibre sintetiche. La relativa domanda era stata presentata il 18 maggio 2001 alle autorità vallone, che l’hanno approvata il 29 agosto 2002 fatta salva l’autorizzazione della Commissione. Il massimale di aiuto applicabile consentito dalle norme comunitarie per la regione dello Hainaut in virtù delle disposizioni comunitarie [articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato] ammonta al 17,5 % in equivalente sovvenzione netta per le grandi imprese.

(9)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine, tenuto conto della situazione del mercato e degli effetti dell’investimento cui sono destinati gli aiuti in questione sulla capacità produttiva, la Commissione ha espresso dubbi circa la conformità degli aiuti ai criteri di compatibilità con il mercato comune contenuti nella disciplina degli aiuti all’industria delle fibre sintetiche (6) (di seguito «la disciplina»).

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(10)

Si riporta di seguito un riassunto delle osservazioni del CIRFS.

(11)

Il CIRFS sottolinea come l’industria delle fibre sintetiche sia particolarmente esposta alle distorsioni della concorrenza determinate dagli aiuti di Stato. Nel settore interessato, in cui si collocano i filati industriali di poliestere ad alta tenacità, se non vi sono controlli estremamente rigorosi, gli aiuti di Stato avrebbero la tendenza intrinseca ad alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(12)

Sulla questione relativa all’insufficienza strutturale dell’offerta, il CIRFS osserva che, se ci si basa sulle medie annue dei due esercizi precedenti quello della notifica, questa insufficienza non risulta dai calcoli forniti dalle autorità belghe. Tale ipotesi concorderebbe con i dati riservati del CIRFS stabiliti sulla base delle dichiarazioni dei propri membri e delle valutazioni relative ai non membri, secondo cui l’utilizzo delle capacità nella Comunità ammontava al 91,45 % nel 2000, all’88,06 % nel 2001 e all’88,23 % nel 2002.

(13)

Per quanto riguarda l’effetto prodotto sul mercato, il CIRFS rileva che gli investimenti di Sioen per i quali è previsto un aiuto costituiscono un significativo aumento della capacità sia per la società stessa che per il settore nel suo complesso. Il CIRFS osserva inoltre in proposito che nessun produttore, tra i suoi membri, registra attualmente utili di esercizio o vendite soddisfacenti per assorbire in qualche modo gli effetti negativi degli aiuti di Stato sulla propria competitività. Il CIRFS precisa altresì che un produttore concorrente si sta appena riprendendo dalla procedura di amministrazione controllata e che il suo piano di risanamento potrebbe essere seriamente compromesso dalla concessione di aiuti di Stato ad un concorrente. Altri produttori comunitari, compresi quelli situati nelle regioni assistite, hanno investito circa 59 milioni di EUR in questa attività nel corso degli ultimi cinque anni senza beneficiare di aiuti all’investimento. Il CIRFS prevede infine che il mercato continuerà ad essere caratterizzato da un’agguerrita concorrenza e che i margini di guadagno permarranno esigui per diversi anni a causa non soltanto della concorrenza tra produttori comunitari, ma anche delle importazioni in dumping.

(14)

Le osservazioni di Profibra possono essere riassunte come segue.

(15)

Profibra ha espresso preoccupazione circa l’aiuto a favore di Sioen con lettera del 15 luglio 2003. Non vi sarebbero circostanze che possano giustificare la domanda di aiuto da parte di Sioen. Profibra sottolinea che l’aumento della capacità previsto da Sioen rappresenta il 74,4 % della sua capacità attuale, ovvero il 3,5 % della complessiva capacità europea. Nell’attuale situazione occupazionale, in un ambiente globalizzato e in mancanza di restrizioni dell’accesso al mercato europeo, la domanda di aiuto non trova alcuna giustificazione, né imprenditoriale, né economica. Profibra contesta altresì la tesi dell’insufficienza dell’offerta, dato che il tasso di utilizzazione delle capacità è stato pari all’86,7 % nel 2000 e all’89,5 % nel 2001. Profibra segnala inoltre un notevole incremento delle importazioni e rileva che, nel settore, un’impresa che non raggiunga un livello minimo di utilizzazione delle proprie capacità di almeno l’85-90 % non può che subire perdite.

IV.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

(16)

Le osservazioni presentate dal Belgio sulle riserve espresse dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento di indagine e sulle osservazioni dei terzi possono essere riassunte come segue.

(17)

Il Belgio fa presente che il CIRFS e Profibra sono due associazioni di categoria che rappresentano i principali produttori di filati industriali di poliestere ad alta tenacità e di cui Sioen non è membro. Il Belgio mette in discussione l’imparzialità delle osservazioni presentate dalle associazioni, giudicate non fondate, imprecise e ambigue. Il Belgio invita la Commissione a valutare tali osservazioni con cautela, soprattutto in considerazione della mancanza di statistiche ufficiali relative al mercato in questione.

(18)

Sulla questione relativa all’insufficienza strutturale dell’offerta, il Belgio rileva che non esistono statistiche ufficiali relative ai filati industriali di poliestere ad alta tenacità. Sioen ha raccolto informazioni sulle capacità produttive e sul consumo dai principali produttori presenti sul mercato onde ottenere la miglior valutazione possibile del tasso di utilizzazione delle capacità. Sulla base di queste informazioni, fornite peraltro in tempi non sospetti, il Belgio chiarisce che il tasso di utilizzazione della capacità per i filati industriali di poliestere ad alta tenacità supera il 90 %. Le autorità belghe concludono che nel corso del periodo 2000-2002 il settore è stato caratterizzato da un’insufficienza strutturale dell’offerta, come sarebbe del resto stato confermato da diversi esperti.

(19)

Sioen precisa in proposito che i filati prodotti dall’impresa costituiscono un elevato valore aggiunto e che, dal 1999, il mercato è caratterizzato da una stabilità dei prezzi alquanto marcata. L’impresa respinge inoltre le accuse mosse nei propri confronti dal CIRFS, secondo cui i margini di guadagno sarebbero soggetti a forti pressioni nel settore. Sioen sostiene in merito che i membri del CIRFS sono attivi su mercati meno proficui rispetto a quello dei filati di poliestere ad alta tenacità e che gli ottimi risultati da essa realizzati sono dovuti ai notevoli sforzi profusi nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, finalizzati al miglioramento permanente della qualità, nonché alla sua presenza su mercati di nicchia molto redditizi.

(20)

Il Belgio ritiene che l’incremento di capacità di Sioen sia conforme alla disciplina. Per stabilire se una modifica delle capacità sia o meno significativa, la Commissione, a norma della disciplina, dovrebbe tenere conto di diversi elementi.

(21)

In primo luogo, il Belgio fa presente che la produzione supplementare derivante dall’incremento di capacità di Sioen è interamente consumata in seno al gruppo. La produzione di Sioen non inciderebbe affatto sui prezzi o sui margini di guadagno degli altri produttori di filati di poliestere ad alta tenacità.

(22)

In secondo luogo, l’aiuto riguarda un progetto d’investimento ad alta tecnologia, che consente a Sioen di fornire al proprio gruppo un prodotto con caratteristiche molto peculiari. Questi filati industriali di poliestere sviluppati internamente e migliorati costantemente non sono disponibili sul mercato. L’incremento di capacità di Sioen è pertanto determinato dalla sua integrazione verticale e la produzione sarà interamente consumata all’interno del gruppo.

(23)

In terzo luogo, il Belgio rileva che l’incremento di capacità del 3,5 % non è significativo rispetto al mercato europeo e che è inoltre inferiore al 5 %, che la Commissione non ha ritenuto fosse un incremento significativo nella decisione del 1999 relativa a Sioen (7). Qualora la Commissione decidesse, nel caso in questione, di valutare l’incremento di capacità al livello della società e non in rapporto al mercato europeo, ciò sarebbe in contraddizione con la suddetta decisione del 1999.

(24)

Il Belgio sottolinea infine che il fatto di valutare l’incremento di capacità al livello della società sarebbe discriminatorio nei confronti dei piccoli produttori, dato che tale incremento di capacità determinerebbe un tasso d’incremento relativamente inferiore nel caso di società di grandi dimensioni la cui capacità produttiva sia già elevata.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

1.   Esistenza dell’aiuto

(25)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce il principio in base al quale, salvo disposizioni contrarie, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(26)

L’aiuto previsto in favore di Sioen consiste in una sovvenzione finanziata dalle risorse pubbliche. Tale aiuto consentirà all’impresa di effettuare l’investimento in questione senza doverne sostenere integralmente il costo. Sioen è attiva in un settore in cui gli scambi tra gli Stati membri sono importanti e le condizioni concorrenziali difficili, come lo dimostra l’esistenza di una disciplina settoriale in vigore fino al 31 dicembre 2002 (8). La sovvenzione prevista in favore di Sioen costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   Compatibilità dell’aiuto

(27)

All’articolo 87, paragrafo 2, del trattato sono indicati determinati tipi di aiuti compatibili con il trattato. Considerati la natura e l’obiettivo dell’aiuto, nonché l’ubicazione geografica dell’impresa, le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 non possono applicarsi al progetto in questione. All’articolo 87, paragrafo 3, del trattato sono indicati altri tipi di aiuti, che si possono considerare compatibili con il mercato comune. La Commissione osserva che il progetto è ubicato nella zona del Blanc Ballot a Mouscron (regione dello Hainaut), che è una regione alla quale si applica il disposto dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L’intensità massima di aiuto autorizzata è pari al 17,5 % in equivalente sovvenzione netta per le grandi imprese. Il Belgio intende concedere un’intensità di aiuto equivalente al 50 % del massimale applicabile agli aiuti a finalità regionale.

(28)

Dal 1977 le disposizioni relative alla concessione ai produttori di fibre sintetiche di aiuti a sostegno di tali attività sono contenute in una disciplina la cui formulazione ed il cui campo di applicazione hanno subito modifiche, da ultimo nel 1996 (9). La disciplina non è più in vigore dal 1o gennaio 2003, così come non sono più ammissibili aiuti in favore dell’industria delle fibre sintetiche (10). Tuttavia, ai sensi del punto 39, ultima frase, della comunicazione della Commissione relativa alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (11), «per quanto riguarda gli aiuti notificati alla Commissione prima del 1o gennaio 2003, per […] il settore delle fibre sintetiche, saranno esaminati alla luce dei criteri applicabili al momento della notificazione». Essendo stato notificato il 20 dicembre 2002, l’aiuto in questione dovrà conseguentemente essere valutato sulla base della suddetta disciplina.

(29)

La disciplina richiede la notifica di tutti i progetti finalizzati a concedere aiuti ai produttori di fibre sintetiche (qualsiasi sia la forma e indipendentemente dal fatto che la Commissione abbia o meno autorizzato il relativo regime) che non rientrino nella categoria de minimis, qualora questi aiuti servono a diretto sostegno:

dell’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, ovvero

della polimerizzazione (compresa la policondensazione), laddove questa sia integrata all’estrusione al livello delle attrezzature utilizzate, ovvero

di qualsiasi altro processo industriale, connesso all’installazione simultanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale, nell’ambito della specifica attività industriale, risulti di norma integrato a tale capacità al livello delle attrezzature utilizzate.

(30)

Nella fattispecie, l’aiuto previsto verrebbe accordato per sostenere la produzione di fibre sintetiche che rientrano nel campo di applicazione della disciplina, cioè l’installazione di una nuova capacità di estrusione dei filati industriali di poliestere. L’aiuto è stato pertanto correttamente notificato alla Commissione.

(31)

La disciplina degli aiuti all’industria delle fibre sintetiche enuncia i criteri che la Commissione applica per la valutazione delle proposte che rientrano nel campo di applicazione di detta normativa. Essa stabilisce, fra l’altro, che vanno considerati un elemento di importanza decisiva gli effetti che tali aiuti producono sui mercati dei prodotti di cui trattasi, vale a dire le fibre o i filati, la cui produzione ne beneficerebbe. In base alla disciplina, nel caso delle grandi imprese, ossia quelle imprese che non rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese, un aiuto agli investimenti verrà autorizzato fino ad un massimo del 50 % del massimale di aiuto applicabile, solo qualora l’aiuto determini una significativa riduzione della capacità da considerare o qualora il mercato dei prodotti di cui trattasi sia caratterizzato da un’insufficienza strutturale dell’offerta e l’aiuto non determini un aumento sensibile della capacità. Sioen può essere classificata come grande impresa, dato che fa parte di un gruppo che ha alle proprie dipendenze oltre 250 persone e realizza un fatturato superiore a 40 milioni di EUR (12).

(32)

La Commissione ritiene che l’incremento di capacità sia da valutare al livello della società. Ne consegue che, onde valutare le variazioni di capacità associate al progetto a cui è destinato l’aiuto, sia utile confrontare la capacità del beneficiario sia prima sia dopo aver ottenuto l’aiuto (aggiungendo le nuove capacità derivanti dal progetto e sottraendo le capacità che saranno smantellate).

(33)

Nelle sue osservazioni il Belgio ha fatto riferimento alla decisione della Commissione del 28 luglio 1999 (13), in cui quest’ultima non aveva sollevato obiezioni in merito ad un aiuto concesso in favore di Sioen. Il Belgio sottolinea che, nella fattispecie, l’incremento di capacità di Sioen era stato valutato in rapporto alla capacità totale del mercato e l’incremento di capacità del 5 % che ne era derivato non era stato considerato significativo. La Commissione ritiene tuttavia che, in quella circostanza, si fosse in presenza di una situazione del tutto eccezionale e diversa da quella che si osserva nel caso in questione in quanto, all’epoca, la società non disponeva di alcuna capacità di estrusione prima dell’investimento. La valutazione della nuova capacità rispetto alla capacità totale del mercato era giustificata, nella fattispecie, dal fatto che Sioen si era da poco affacciata sul mercato, ove non erano disponibili capacità produttive per il prodotto in questione. Se la Commissione avesse valutato la capacità al livello della società, qualsiasi nuova capacità dell’ultimo arrivato sul mercato avrebbe, necessariamente, comportato un incremento «significativo». Tale approccio sarebbe stato discriminatorio nei confronti dei nuovi concorrenti che si presentano sul mercato. Allo stato attuale, Sioen è un affermato produttore che dispone di una capacità produttiva preesistente, motivo per cui non è più giustificato non applicare la prassi costante della Commissione di valutare la capacità al livello della società.

(34)

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dal Belgio secondo cui, in caso di insufficienza strutturale dell’offerta, l’incremento di capacità deve essere valutato in rapporto alla capacità totale del mercato, la Commissione osserva che la disciplina non contempla misure diverse delle capacità a seconda che vi sia o meno un’insufficienza strutturale dell’offerta. La disciplina stabilisce già delle condizioni meno rigorose in caso di insufficienza strutturale dell’offerta, visto che non impone, per le grandi imprese, che l’aiuto determini una «significativa riduzione della capacità», ma soltanto che l’aiuto non determini un «significativo incremento della capacità». La disciplina non prevede, come beneficio complementare, che in caso di insufficienza strutturale dell’offerta l’incremento di capacità non sia rapportato al livello della società, ma alla capacità totale del mercato. Di conseguenza, che il mercato sia o meno caratterizzato da un’insufficienza strutturale dell’offerta, l’aiuto non dovrà mai, in nessun caso, determinare un incremento significativo delle capacità.

(35)

In seguito all’avvio del procedimento, il Belgio ha confermato e precisato alla Commissione, sulla base di documenti forniti dal fabbricante di macchine, che alcune macchine specializzate non potevano essere facilmente adattate alla produzione di altri tipi di fibre. La Commissione ha quindi accolto il metodo impiegato per la misurazione delle capacità. Secondo il Belgio l’investimento fa aumentare la capacità produttiva dei filati industriali di poliestere dalle 8 500 tonnellate all’anno del 2002 alle 14 850 tonnellate all’anno a partire dal 2003 (sulla base di un decitex medio di 1 100 dtex), che si traduce in un incremento significativo pari a circa il 75 % a livello della società.

(36)

La Commissione ritiene che il significativo incremento di Sioen della propria capacità non renda necessario stabilire, nel caso in questione, se vi sia o meno un’insufficienza strutturale sul mercato.

(37)

La Commissione respinge la tesi di Sioen, secondo cui la produzione derivante dall’aumentata capacità, essendo interamente consumata all’interno del gruppo stesso, non avrebbe alcun impatto sui prezzi o sui margini di guadagno degli altri produttori di filati industriali di poliestere. Anche se la produzione supplementare è interamente consumata all’interno del gruppo Sioen in virtù dell’integrazione verticale, non si può escludere che i filati, in altre circostanze, possano essere forniti da produttori terzi, come viene rilevato nelle osservazioni delle due parti interessate.

(38)

Tenuto conto dell’impatto dell’investimento per il quale è previsto l’aiuto sulla capacità produttiva, la Commissione è dell’avviso che l’aiuto non soddisfi i principali criteri di compatibilità con il mercato comune contenuti nella disciplina, in quanto esso determinerebbe un incremento significativo delle relative capacità. Non è pertanto necessario valutare gli altri due criteri enunciati nella disciplina (situazione del mercato del prodotto in questione e carattere innovatore del prodotto stesso). La Commissione osserva tuttavia che, in base alle informazioni trasmesse da terzi (CIRFS e Profibra) sulla situazione relativa alle capacità in ambito comunitario e ai dati forniti dal Belgio nella notifica iniziale relativa ai due esercizi precedenti la notifica (tasso di utilizzazione delle capacità inferiore al 90 %), non è accertato con sicurezza che il mercato del prodotto in questione sia caratterizzato da un’insufficienza strutturale dell’offerta.

(39)

Nella fattispecie non è possibile applicare alcuna delle deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato: l’investimento non si colloca in nessuna delle regioni indicate all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; è evidente inoltre che l’aiuto non sia destinato a promuovere l’esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, come indicato all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato; le autorità belghe, infine, non sono riuscite a dimostrare, come peraltro non è stato constatato dalla Commissione, che l’aiuto sia destinato a realizzare un altro obiettivo orizzontale o settoriale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore di Sioen Fibres SA, per l’importo di 2,86 milioni di EUR, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 141 del 17.6.2003, pag. 4.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Il codice NC del prodotto in questione è 5402 20 00.

(4)  La capacità di testurizzazione è stata calcolata sulla base di un decitex medio di 1 100 dtex.

(5)  Aiuto N 226/2000, Belgio, regime di aiuti a finalità regionale disposto dalla legge del 30 dicembre 1970 sull’espansione economica (Regione vallona) quale modificata dal decreto del 25 giugno 1992 (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 48).

(6)  GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11. Proroga nella GU C 24 del 29.1.1999, pag. 18, e nella GU C 368 del 22.12.2001, pag. 10.

(7)  Aiuto N 118/99 (GU C 340 del 27.11.1999, pag. 5).

(8)  Cfr. nota 6.

(9)  Cfr. nota 6.

(10)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8), in particolare i punti 30 e 39, per l’esercizio 2003, e la comunicazione della Commissione relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (2002) con riferimento all’elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, applicabili all’industria automobilistica e all’industria delle fibre sintetiche (GU C 263 dell’1.11.2003, pag. 3), in particolare il secondo trattino.

(11)  Cfr. nota 10.

(12)  Cfr. la raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

(13)  Cfr. nota 7.


25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2004

sul regime di aiuti al quale la Svezia ha dato attuazione, concedendo un’esenzione dalla tassa sull’energia nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004

[notificata con il numero C(2004) 2210]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell’11 giugno 2003, la Commissione ha informato la Svezia di aver deciso d’iniziare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, riguardo all’esenzione dalla tassa sull’energia da essa concessa alle imprese dell’industria manifatturiera.

(2)

Con lettera del 9 luglio 2003, protocollata presso la Commissione alla medesima data (con il numero A/34842), la Svezia ha presentato le sue osservazioni sull’inizio della procedura.

(3)

La decisione della Commissione d’iniziare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2003 (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare le loro osservazioni riguardo all’aiuto in questione.

(4)

Il 29 settembre 2003 la Commissione ha ricevuto osservazioni della Confindustria svedese (di seguito «Svenskt Näringsliv»).

(5)

Le osservazioni della Svenskt Näringsliv sono state ricevute entro il termine stabilito (3). La Commissione le ha trasmesse al governo svedese, dandogli la possibilità di commentarle. La Svezia non ha inviato nessun commento.

II.   DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA

(6)

La legge sulla tassazione dell’energia è entrata in vigore in Svezia nel 1957. A norma di tale legge, la tassa sull’energia si applica ai combustibili fossili e all’elettricità. Questa tassa ha effetti positivi sulla gestione dell’ambiente, in termini di risparmio e di efficienza dell’energia.

(7)

Sono soggetti alla tassa sull’elettricità, in misura integrale, i nuclei familiari, le imprese del settore dei servizi e anche le imprese manifatturiere per quanto riguarda l’elettricità impiegata per il riscaldamento, non utilizzata nei processi di produzione.

(8)

A norma del capitolo 11, articolo 3, della legge sulla tassazione dell’energia, è integralmente esente dall’imposta l’energia utilizzata nei processi industriali di produzione (NACE rev. 1, sezioni C e D) (4). Nella sua forma attuale, l’esenzione fiscale è stata introdotta il 1o gennaio 1993, ossia prima che la Svezia aderisse al SEE e all’UE, e non ha subito da allora nessuna modifica.

(9)

Nel periodo in esame, si è applicata all’energia elettrica una tassa d’importo compreso tra 0,198 e 0,241 corone svedesi per kWh.

(10)

Secondo le autorità svedesi, lo sgravio fiscale corrisponde in totale a una perdita annua di gettito fiscale dell’importo di circa 11 miliardi di corone svedesi (pari a circa 1,19 miliardi di EUR).

(11)

La Commissione ha iniziato la procedura perché non aveva la certezza che la misura in questione fosse un aiuto di Stato e, in caso affermativo, che quest’aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Secondo la Commissione, il regime di esenzione fiscale costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione dubitava che quest’eventuale aiuto di Stato fosse compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (5) (di seguito «disciplina comunitaria»).

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(12)

La Svenskt Näringsliv ritiene che le tasse sull’elettricità e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO2) vadano considerate due componenti del medesimo regime di tassazione dell’energia. Infatti, vi è uno stretto nesso tra le due tasse: per evitare una domanda eccessiva di elettricità, un aumento della tassa sulla CO2 va bilanciata con un corrispondente aumento della tassa sull’elettricità.

(13)

In totale, il gettito della tassa sull’energia è aumentato di 27 miliardi di corone svedesi (pari a circa 3 miliardi di EUR) tra il 1993 ed il 2004. Quest’aumento non sarebbe stato possibile senza l’esenzione integrale del settore manifatturiero dalla tassa sull’energia. Quindi, l’esenzione integrale dalla tassa sull’elettricità non ha causato una perdita delle entrate statali, in quanto tale misura non è stata finanziata con risorse statali.

(14)

La Svenskt Näringsliv ritiene che sia nella logica del sistema esentare l’industria manifatturiera svedese, perché questa ha sufficienti motivi di risparmiare l’elettricità, che costituisce un’ingente voce di spesa per le imprese di tale settore. Se si vuole preservare la concorrenzialità dell’industria svedese, accrescendo nel contempo la tassazione complessiva dell’energia, l’industria deve essere esentata dalla tassa sull’elettricità.

(15)

Per i medesimi motivi addotti dal governo svedese, di cui al considerando 21 della presente decisione, la Svenskt Näringsliv ritiene che la misura in questione non falsi né minacci di falsare la concorrenza e neppure favorisca determinate produzioni.

(16)

In ogni evenienza, la Svenskt Näringsliv contesta la possibilità di procedere al recupero, per i motivi indicati qui di seguito.

(17)

In primo luogo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6), si può procedere soltanto al recupero degli aiuti illegali, che all’articolo 1, lettera f), del medesimo regolamento sono definiti come «i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato». Al punto 2.2 della sua decisione d’iniziare la procedura d’indagine formale, la Commissione conclude che la misura in questione è un aiuto in corso di attuazione: di conseguenza, non è possibile procedere al recupero ex tunc.

(18)

In secondo luogo, non è possibile procedere al recupero in considerazione delle legittime attese dei beneficiari. La legge suddetta è stata proposta dal governo svedese e adottata dal parlamento svedese. Le imprese non devono porre in questione decisioni del loro parlamento, tanto più che la Commissione, in precedenti decisioni (7), ha approvato misure a favore del settore manifatturiero a titolo di misure di carattere generale. Inoltre, a norma della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (8), per i grandi consumatori di elettricità è possibile mantenere in vigore, dal 1o gennaio 2004, l’aliquota zero per la tassa sull’elettricità. Un imprenditore prudente doveva avere il diritto di attendersi legittimamente che tale situazione perdurasse anche nei due anni precedenti tale data.

(19)

In terzo luogo, il recupero sarebbe in contrasto con il principio della proporzionalità. Scopo del recupero è ripristinare la concorrenza, che si presume sia stata falsata, ma poiché la Svenskt Näringsliv non ritiene che la misura in questione falsi o minacci di falsare la concorrenza, non vi è nessun interesse legittimo e di carattere generale a procedere al recupero. Inoltre, molte delle imprese interessate avrebbero difficoltà a rimborsare l’aiuto e per alcune di esse non può escludersi il rischio di fallimento.

(20)

Infine, la Svenskt Näringsliv condivide il parere del governo svedese, riportato al considerando 28 della presente decisione, secondo cui la Commissione non ha adempiuto all’obbligo previsto all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

IV.   OSSERVAZIONI DEL GOVERNO SVEDESE

(21)

L’industria manifatturiera svedese impiega elettricità in percentuale elevata rispetto ai concorrenti in altri paesi, che utilizzano invece carbone o gas naturale. Poiché in numerosi Stati membri queste fonti d’energia sono state esentate dalla tassa, secondo la Svezia sarebbe ragionevole esentare l’industria manifatturiera svedese dalla tassa sull’elettricità. Inoltre, la tassazione nel settore dell’energia in Svezia è in generale più gravosa rispetto alla maggior parte degli altri Stati membri e non avrebbe potuto raggiungere il suo alto livello se non si fosse concessa a determinati settori l’esenzione dalla tassa sull’elettricità.

(22)

Il governo svedese contesta quindi che l’esenzione fiscale in questione conferisca all’industria svedese un vantaggio rispetto ad altri Stati membri.

(23)

Con lettera del 16 marzo 2001, il governo svedese ha accettato le misure proposte ai punti da 75 a 77 della disciplina comunitaria.

(24)

L’8 novembre 2001, pronunciandosi in una causa inerente alla riduzione della tassa sull’energia in Austria [causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline (9)], la Corte di giustizia ha chiarito che l’esenzione concessa a un determinato ramo industriale costituisce aiuto di Stato.

(25)

Il governo svedese sostiene che, quando la Svezia aveva accettato le misure proposte nella disciplina comunitaria, non era chiaro se la misura in questione costituisse un aiuto di Stato. Dopo la sentenza nella causa Adria-Wien Pipeline, per il governo svedese divenne chiaro che alcuni elementi della misura in questione suscitavano problemi in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, data la complessità tecnica della tassazione dell’energia, secondo la Svezia era necessario un ragionevole lasso di tempo tra la data della decisione governativa al riguardo e la data di entrata in vigore delle norme modificate. L’imposizione all’industria manifatturiera della tassa sull’energia secondo aliquote corrispondenti ai livelli minimi indicati nella nuova direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dell’energia era prevista dal 1o luglio 2004.

(26)

In Svezia vengono percepite una tassa sull’energia, che si applica ai combustibili fossili e all’elettricità, e una tassa sulla CO2, che si applica ai combustibili fossili. Secondo il governo svedese, queste tasse sono elementi del regime fiscale nel suo complesso, il cui scopo è accrescere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2. Il governo svedese ritiene quindi che, nel valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato comune, la Commissione debba tener conto dell’onere fiscale risultante da tutti gli elementi del regime fiscale nel suo complesso, invece di considerare l’esenzione dalla tassa sull’elettricità come un caso a sé stante.

(27)

Il governo svedese ha fornito alla Commissione, a più riprese, informazioni che illustravano integralmente il regime fiscale in questione (10). La Svezia ritiene quindi di aver adempiuto all’obbligo, imposto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, di fornire tutte le informazioni necessarie perché la Commissione potesse procedere all’esame dei regimi d’aiuto in corso di attuazione.

(28)

Secondo il governo svedese, la Commissione ha violato l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, a norma del quale, se ritiene che una misura non sia più compatibile con il mercato comune, essa è tenuta a informare lo Stato membro interessato prima di proporre le opportune misure. Senza provvedere all’informazione, la Commissione ha proposto misure non per singoli regimi, ma per tutti i regimi che venivano attuati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria per la tutela dell’ambiente.

(29)

Data l’irregolarità formale della procedura, l’aiuto non è illegale e quindi non può essere recuperato.

(30)

A norma del capitolo 2, articolo 10, della legge sull’ordinamento costituzionale («Regeringsformen»), non si può imporre una tassa se essa non è basata su una disposizione di legge in vigore al momento in cui è sopraggiunta la circostanza che ha dato origine alla tassa.

(31)

Poiché la legge svedese sulla tassazione dell’energia non comprende norme secondo le quali le imprese dell’industria manifatturiera sono tenute a pagare la tassa sull’elettricità, la modifica di questa legge costituirebbe appunto una tassazione retroattiva, che è illegittima secondo la legge svedese sull’ordinamento costituzionale.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(32)

Nella sua decisione d’iniziare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha constatato che, al momento dell’adesione della Svezia all’Unione europea e fino al 1o gennaio 2002, la misura in questione costituiva un aiuto esistente, secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999. La Svezia ha accettato esplicitamente le misure proposte dalla Commissione, secondo le quali tutti i regimi di aiuti per la tutela dell’ambiente che erano già in attuazione dovevano essere adeguati alla disciplina comunitaria (punto 77). La Commissione constatava che non si era proceduto in tal senso per la misura in questione e aveva quindi chiesto alla Svezia di presentare tutte le osservazioni eventualmente pertinenti ai fini dell’indagine relativa al periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005.

(33)

Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dal governo svedese con lettera del 9 luglio 2003 si riferiscono esplicitamente al periodo riguardo al quale essa aveva chiesto ragguagli. Il governo svedese ha esercitato il suo diritto di difesa per quest’intero periodo.

(34)

Ai terzi interessati era stata data la possibilità di presentare osservazioni sull’applicazione del regime di aiuti nel corso del medesimo periodo. La Svenskt Näringsliv ha presentato le sue osservazioni riguardo all’esenzione dalla tassa sull’energia con lettera del 29 settembre 2003. È stato così rispettato il diritto dei terzi di presentare osservazioni.

(35)

Il nuovo regime di tassazione dell’elettricità è stato introdotto dalla legge recante modifica della legge (n. 1776 del 1994) sulla tassazione dell’energia (11). Tale legge di modifica, la cui entrata in vigore era prevista per il 1o luglio 2004, è stata notificata alla Commissione con lettera del 1o aprile 2004 (12). Sulla misura in questione, la Commissione adotterà quindi una decisione distinta.

(36)

Di conseguenza, la valutazione della compatibilità con il mercato comune riguarda il periodo dal 1o gennaio 2002 sino alla data alla quale ha cessato di essere in vigore il regime in questione.

(37)

Perché una misura possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, essa deve rispondere contemporaneamente a quattro criteri: deve favorire determinate imprese, deve essere selettiva, deve essere finanziata mediante risorse statali, deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(38)

Nel valutare se la misura favorisca i beneficiari dell’aiuto, la Commissione deve raffrontare le imprese che, de iure e de facto, si trovano in situazione comparabile (13). Quindi, la Commissione non può valutare la posizione dell’industria manifatturiera svedese rispetto all’industria manifatturiera europea, ma deve valutare il vantaggio concesso all’industria manifatturiera svedese, comparandolo con la situazione delle altre imprese in Svezia. A tale riguardo, il fatto che la misura in questione dispensasse le imprese del settore manifatturiero da un costo che altrimenti esse dovrebbero sostenere, apporta a tali imprese un vantaggio rispetto agli altri settori dell’industria svedese. Concedendo l’esenzione dalla tassa soltanto a determinate imprese, la misura in questione le favorisce rispetto alle altre imprese, il che potenzialmente può falsare la concorrenza.

(39)

L’esenzione era limitata alle imprese del settore manifatturiero (NACE rev. 1, sezioni C e D). La Corte di giustizia CE ha statuito (14) che «né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un'iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica». La Svenskt Näringsliv sostiene che, nelle decisioni sui casi N 255/96 e NN 72a/2000, la Commissione ha approvato il regime svedese di tassazione della CO2 come misura di carattere generale. Quest’affermazione non è esatta: nella prima decisione si è qualificato il suddetto regime come un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, mentre la seconda decisione riguardava una proroga del medesimo regime, che è stata approvata in base alle medesime disposizioni. Al contrario, è prassi costante della Commissione (15), confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (16), considerare che l’esenzione concessa all’industria ad impiego intensivo di energia oppure ad un determinato settore dell’economia costituisca un aiuto selettivo. La Commissione conclude quindi che l’esenzione fiscale in questione è selettiva.

(40)

Secondo la Commissione, il carattere selettivo di tale misura non è giustificato dalla logica del sistema, poiché non corrisponde alla logica soggiacente alla tassa in questione. Al contrario, l’esenzione costituisce un’evidente deviazione rispetto alla struttura e funzione globali della tassa. Scopo della tassa è indurre le imprese ad applicare misure di risparmio dell’energia. Anche nel caso che le imprese interessate applichino già ampie misure di risparmio dell’energia, allo scopo di ridurne i costi, la tassa sull’energia ha un effetto persuasivo complementare. In genere, il consumo di energia dipenda dalla tecnologia ed è quindi possibile determinarlo soltanto nel breve periodo. Nel lungo periodo, tra l’altro mediante i progressi e le innovazioni in campo tecnologico, di norma è possibile ottenere altri miglioramenti in termini di efficienza. A tale riguardo, poiché il consumo di energia in tutti i settori esercita sull’ambiente i medesimi effetti nefasti, non può rientrare nella logica del sistema esentare dalla tassa sull’energia le imprese del settore manifatturiero, che per definizione sono anch’esse inquinanti.

(41)

La misura in questione è a carico dello Stato ed è finanziata mediante risorse statali, in quanto lo Stato accetta di perdere entrate fiscali. La Commissione non condivide l’opinione della Svenskt Näringsliv secondo la quale non vi è nessun calo delle entrate fiscali, poiché sono state aumentate le tasse sull’elettricità e sulla CO2, che vengono effettivamente pagate. Al contrario, l’aumento dell’aliquota fiscale comporta, come conseguenza dell’esenzione, una perdita di entrate fiscali ancora più ingente.

(42)

Almeno alcuni dei beneficiari dell’aiuto operano in settori dove si effettuano scambi tra gli Stati membri: la misura in questione può quindi incidere su tali scambi e falsare la concorrenza.

(43)

In conclusione, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(44)

La Commissione si attiene alla posizione da essa assunta, secondo cui la tassa sull’energia applicata all’elettricità non può essere valutata unitamente alla tassa sull’energia applicata alla CO2. Come si è detto nella decisione d’iniziare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, vi sono due motivi al riguardo. In primo luogo, la tassa sulla CO2 non viene riscossa sul consumo di elettricità. In secondo luogo, la tassa sull’energia applicata all’elettricità non esercita sulle emissioni di CO2 i medesimi effetti persuasivi della tassa sulla CO2, poiché in Svezia il 90 % dell’elettricità viene prodotto in impianti nucleari e idroelettrici. Quindi, la tassa sull’energia applicata all’elettricità deve essere valutata separatamente.

(45)

Sino al 31 dicembre 2001 il regime di aiuti costituiva un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999. In base al punto 77 della disciplina comunitaria e come conseguenza del fatto che la Svezia ha accettato le opportune misure, nel frattempo tutti gli aiuti di Stato intesi a tutelare l’ambiente dovevano essere adattati, al più tardi entro il 1o gennaio 2002, per renderli compatibili con la disciplina comunitaria.

(46)

Il governo svedese sostiene che era necessario un ragionevole lasso di tempo per introdurre il nuovo regime di tassazione dell’energia compatibile con la disciplina comunitaria. Va detto, anzitutto, che sono trascorsi due anni e mezzo tra il termine entro il quale si doveva adattare il regime di aiuti per renderlo compatibile con la disciplina comunitaria e la data di entrata in vigore del regime modificato di tassazione dell’energia. Pur riconoscendo che la tassazione dell’energia è complessa per sua natura, la Commissione ritiene irragionevolmente lungo questo lasso di tempo di due anni e mezzo. In secondo luogo, contrariamente alla Francia e alla Germania (17), il governo svedese non si è avvalso della possibilità di prorogare il termine per l’attuazione della disciplina comunitaria nel caso di determinate misure. Al contrario, con lettera del 16 marzo 2001 le autorità svedesi hanno accettato, le misure proposte dalla Commissione. Se il governo svedese aveva difficoltà a modificare il regime di aiuti entro il termine stabilito, avrebbe potuto accettare le misure proposte chiedendo di poter derogare alla loro applicazione per il regime in questione.

(47)

Di conseguenza, la Commissione ha valutato la compatibilità dell’aiuto in base alla disciplina comunitaria. Nella sua decisione d’iniziare la procedura, la Commissione ha ritenuto che non si potessero applicare altre deroghe oltre a quelle previste al paragrafo 2 o 3 dell’articolo 87 del trattato CE. Per confermare tale opinione, si doveva procedere all’indagine secondo la procedura prevista all’articolo 88, paragrafo 2. Nel corso della procedura non sono emerse nuove circostanze atte a dissipare le perplessità espresse dalla Commissione nella decisione d’iniziare la procedura formale d’indagine. La Commissione trae quindi le conclusioni esposte qui di seguito.

(48)

Al punto 51.2 della disciplina comunitaria è previsto che le disposizioni del punto 51.1 possono applicarsi a un’imposta in vigore, se questa ha un considerevole effetto positivo ai fini della tutela dell’ambiente e se la deroga è divenuta necessaria a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche, tale da porre l’impresa in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. Scopo della tassa sull’energia è indurre al risparmio e all’efficienza nel consumo. L’attuale regime fiscale svedese relativo all’energia è rimasto invariato dal 1993. In tale contesto, la misura in questione costituisce esenzione da una tassa in vigore, decisa al momento dell’introduzione stessa della tassa. Alla misura in questione si applica quindi il punto 51.2 della disciplina comunitaria, in cui si fa riferimento ai criteri di compatibilità enunciati al punto 51.1.

(49)

Per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 si applica il punto 51.1, lettera b), secondo trattino, della disciplina comunitaria, poiché l’esenzione riguardava una tassa nazionale applicata in assenza di un’imposta comunitaria. In base a tale disposizione, l’impresa beneficiaria dello sgravio deve peraltro pagare una parte considerevole della tassa nazionale, perché l’intento è mantenere l’incentivo, per l’impresa in oggetto, a migliorare il proprio comportamento ecologico. È quanto risulta dal testo del primo trattino del punto 51.1, lettera b), secondo il quale lo sgravio da un’imposta armonizzata è consentito se l’importo effettivamente pagato dall’impresa, previa applicazione della riduzione, è superiore al minimo comunitario, il che ha lo scopo di «incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente». L’esenzione applicata prevede l’aliquota fiscale zero per la tassa sull’elettricità utilizzata dal settore manifatturiero nel processo di produzione. Di conseguenza, la Commissione può concludere che l’impresa in questione non ha pagato una parte considerevole della tassa nazionale. Quindi, nella sua forma attuale la misura in questione non può essere dichiarata compatibile con la disciplina comunitaria per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Poiché non se ne può dimostrare la compatibilità mediante altri elementi, la misura in questione va considerata incompatibile con il mercato comune.

(50)

Come si è detto al considerando 18, la direttiva 2003/96/CE è entrata in vigore il 1o gennaio 2004. In questa direttiva si tiene conto espressamente dell’obiettivo di tutela dell’ambiente (cfr. in particolare i considerando 3, 6, 7 e 12). La Commissione ritiene dunque che il rispetto dei livelli minimi di tassazione stabiliti nella suddetta direttiva costituisca per le imprese un incentivo a migliorare la tutela dell’ambiente. Per tale motivo, la Commissione può accettare che il rispetto dei livelli minimi equivalga al pagamento di una parte considerevole della tassa nazionale, ai sensi del punto 51.1, lettera b), secondo trattino, della disciplina comunitaria. Di conseguenza, la misura attuata dalla Svezia nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 può essere dichiarata compatibile con il mercato comune unicamente se i beneficiari dovevano pagare una tassa al livello minimo previsto nella direttiva 2003/96/CE. L’aiuto incompatibile corrisponde quindi all’importo risultante dall’applicazione dei livelli minimi di tassazione di cui nella direttiva 2003/96/CE.

(51)

Per il periodo dal 1o gennaio 2004 sino alla data alla quale non è più stato in vigore il regime in questione, la tassa in oggetto rientrava nell’ambito dell’armonizzazione stabilita dalla direttiva 2003/96/CE. A questa tassa si applica quindi il primo trattino del punto 51.1, lettera b), della disciplina comunitaria, secondo il quale si può concedere lo sgravio fiscale se l’importo effettivamente pagato in seguito alla riduzione resta superiore al minimo comunitario. A norma dell’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, il livello minimo di tassazione da applicare al consumo di elettricità per uso commerciale è stabilito a 0,5 EUR per MWh. Nel caso in oggetto, dunque, il livello minimo di tassazione non è stato rispettato. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 4, della medesima direttiva, è consentito un livello di tassazione fino a zero per le imprese a forte consumo di energia che sottoscrivono accordi o aderiscono a regimi equivalenti, impegnandosi ad attuare misure volte a conseguire gli obiettivi ecologici o un utilizzo efficace dell’energia corrispondente a quello che si sarebbe ottenuto rispettando i livelli comunitari minimi. Nel caso in oggetto le condizioni per applicare l’aliquota zero non sono rispettate: quindi, anche per il periodo successivo al 1o gennaio 2004 la misura attuata dalla Svezia può essere dichiarata compatibile soltanto se i beneficiari dell’aiuto sono tenuti a pagare la tassa sull’energia al livello minimo stabilito nella direttiva 2003/96/CE.

(52)

Di conseguenza, la Commissione conclude che, per il periodo dal 1o gennaio 2002 sino alla data alla quale non è più stata applicata l’esenzione nella sua forma attuale, la misura attuata non è compatibile con la disciplina comunitaria né con la direttiva 2003/96/CE. L’aiuto non compatibile corrisponde all’’importo risultante dall’applicazione dei livelli minimi stabiliti nella direttiva 2003/96/CE.

(53)

Quando si constata che un aiuto di Stato concesso illegalmente è incompatibile con il mercato comune, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, si deve procedere al suo recupero presso il beneficiario. Recuperando l’aiuto, si ripristina per quanto possibile la situazione della concorrenza quale era prima che l’aiuto fosse accordato. Non incide sul recupero il fatto che l’aiuto sia stato concesso in base a una legge nazionale, come è solitamente il caso, perché la legislazione comunitaria prevale sulla legislazione nazionale.

(54)

Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia CE (18) e la stessa prassi decisionale della Commissione, quando, in conseguenza di azioni della Commissione, il beneficiario di una misura di aiuto nutre legittime aspettative, ritenendo che l’aiuto gli sia stato concesso a norma del diritto comunitario, ordinare il recupero dell’aiuto viola un principio generale del diritto comunitario.

(55)

È responsabilità degli Stati membri rendere le misure nazionali compatibili con le norme comunitarie relative agli aiuti di Stato, allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza. Inoltre, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutti gli aiuti di Stato e non possono procedere alla loro attuazione finché questi non sono stati esaminati. In linea di principio, quando si tratta di aiuti di Stato illegali le imprese non possono far valere legittime aspettative. Se le imprese potessero fare valido affidamento sulla legislazione nazionale che, anche se adottata in buona fede, non è rispondente alle norme relative agli aiuti di Stato e quindi falsa la concorrenza, non si conseguirebbe lo scopo del controllo comunitario sugli aiuti di Stato.

(56)

Nella causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione (19), la Corte di giustizia ha statuito che «[…] il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato».

(57)

Le autorità svedesi sostengono che l’aiuto in questione non va recuperato, perché la Commissione non ha adempiuto agli obblighi impostile dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. Per quanto riguarda questo punto, la Commissione aveva proposto agli Stati membri, allo scopo di adeguare alla nuova disciplina comunitaria gli aiuti esistenti, di modificare i loro regimi di aiuti a tutela dell’ambiente, così da renderli rispondenti alla disciplina comunitaria al più tardi al 1o gennaio 2002. Nella giurisprudenza (20) è confermato che una simile proposta, formulata nella disciplina comunitaria, costituisce un mezzo per attuare la periodica e regolare cooperazione tramite la quale la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, deve tenere sotto continuo controllo i programmi di aiuto in corso di attuazione e propone opportune misure a loro riguardo. Un accordo tra la Commissione e ciascuno Stato membro relativo all’elenco completo di tutti i regimi di aiuti in corso di attuazione mancherebbe di praticità. La responsabilità di adattare i regimi di aiuti è ragionevole lasciarla agli Stati membri, tanto più che essi stanno elaborando le nuove norme e, prima ancora della loro entrata in vigore, essi sono ben consapevoli delle implicazioni che tali norme avranno sui regimi di aiuti esistenti. Nel caso in oggetto, le autorità svedesi sostengono che la Svezia ha informato la Commissione sul regime di aiuti, tra l’altro inviandole il testo integrale della legge svedese sulla tassazione dell’energia. La Commissione ritiene che tali informazioni siano state inviate e presentate in contesti diversi e che simili ragguagli non possano in nessun caso sostituire la notifica formale prevista all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(58)

La Svenskt Näringsliv asserisce che l’aiuto in questione costituisce un aiuto esistente, il che esclude la possibilità di esigerne il recupero. Secondo la Commissione la misura in questione ha costituito un aiuto esistente solo fino al 31 dicembre 2001, mentre dal 1o gennaio 2002 è divenuto un nuovo aiuto, poiché lo si sarebbe dovuto adeguare alla disciplina comunitaria. Di conseguenza, la Commissione non concorda con quanto sostiene la Svenskt Näringsliv.

(59)

La Commissione ritiene dunque che l’argomentazione della Svezia non offra nessun motivo per decidere di non recuperare l’aiuto. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la Commissione deve prendere in considerazione di propria iniziativa le circostanze eccezionali che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, giustifichino la rinuncia al recupero di un aiuto concesso illegalmente, se tale recupero viola un principio generale del diritto comunitario, quale il rispetto delle legittime aspettative dei beneficiari.

(60)

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999, lo Stato membro è tenuto ad applicare le opportune misure per il solo fatto di aver accettato le misure proposte. Ciò è confermato nella giurisprudenza (21). Quindi, la modifica della categoria dell’aiuto in questione, da aiuto esistente a nuovo aiuto, era conseguenza dell’accettazione, da parte del governo svedese, delle opportune misure proposte nella disciplina comunitaria.

(61)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, si può arguire che, poiché la Commissione non ha pubblicato l’accettazione della disciplina comunitaria da parte del governo svedese, qualche beneficiario sia stato indotto a credere in buona fede che la misura nazionale fosse ancora considerata un aiuto esistente. All’articolo 26 è previsto che la Commissione pubblichi «un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma […] del combinato disposto dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 1». All’articolo 18 del medesimo regolamento è stabilito che «se la Commissione […] conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato». A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte, la Commissione «ne prende atto» e ne informa lo Stato membro.

(62)

La Commissione non ha pubblicato l’accettazione da parte di ciascuno Stato membro delle misure da essa proposte per l’applicazione della disciplina comunitaria. Per la Commissione è quindi difficile provare che i beneficiari fossero correttamente informati dell’accettazione delle opportune misure da parte del governo svedese e della conseguente modifica della categoria dell’aiuto in questione, da aiuto esistente a nuovo aiuto. Tuttavia, alla data alla quale la Commissione ha pubblicato la sua decisione d’iniziare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, doveva essere ormai chiaro, per i beneficiari, che la misura in questione non era più un aiuto esistente e che poteva essere incompatibile con la disciplina comunitaria. Nel caso in oggetto, la decisione suddetta è stata pubblicata il 9 agosto 2003.

(63)

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, la Commissione conclude che, nel caso in oggetto, recuperare l’aiuto concesso prima della data di pubblicazione della decisione d’iniziare la procedura d’indagine violerebbe il principio delle legittime aspettative. Quindi, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione decide di non esigere il recupero per il periodo dal 1o gennaio 2002 all’8 agosto 2003.

(64)

Si deve invece recuperare l’aiuto erogato dal 9 agosto 2003 nell’ambito del regime di aiuti in questione.

VI.   CONCLUSIONE

(65)

La Commissione ritiene che la Svezia abbia illegalmente mantenuto in vigore dal 1o gennaio 2002, senza apportarle modifiche, la legge sulla tassazione dell’energia (legge n. 1776 del 1994), non ottemperando all’obbligo derivante dalla sua accettazione delle opportune misure propostele dalla Commissione e violando l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(66)

Il regime di aiuti in questione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(67)

Dal 1o gennaio 2002 tale aiuto è incompatibile con la disciplina comunitaria, in particolare con il punto 51.1, lettera b), e con ogni altra deroga prevista all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Poiché non è riscontrabile nessun altro elemento attestante la compatibilità del regime di aiuti in quanto tale, esso è incompatibile con il mercato comune.

(68)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, l’aiuto concesso illegalmente deve essere recuperato. Nel caso in oggetto, il periodo durante il quale è stato erogato l’aiuto da recuperare ha inizio dalla data alla quale è stata pubblicata la decisione della Commissione d’iniziare, riguardo alla misura in questione, la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, e scade alla data alla quale è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione dell’energia. Si deve quindi recuperare l’aiuto erogato nel periodo dal 9 agosto 2003 al 30 giugno 2004.

(69)

La presente decisione si applica al regime di aiuti in questione e deve essere attuata immediatamente, in particolare per quanto riguarda il recupero di tutti gli aiuti individuali erogati nell’ambito di tale regime. La Commissione osserva inoltre che una decisione relativa a un regime di aiuti non incide sulla possibilità che un aiuto individuale possa essere considerato, in misura integrale o parziale, compatibile con il mercato comune per le sue caratteristiche proprie, per esempio in applicazione delle regole de minimis oppure in relazione a una decisione successiva della Commissione oppure come risultato di un regolamento di esenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione fiscale che la Svezia ha concesso dal 1o gennaio 2002 a norma della legge sulla tassazione dell’energia (legge n. 1776 del 1994) costituisce un regime di aiuti di Stato che la Svezia ha illegalmente attuato, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale aiuto è incompatibile con il mercato comune, in quanto i beneficiari non sono tenuti a pagare la tassa al livello minimo stabilito nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio. Poiché nessun altro elemento depone a favore della compatibilità di tale aiuto, esso deve essere dichiarato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Svezia pone fine al regime di aiuti di cui all’articolo 1, se esso è tuttora in vigore.

Articolo 3

1.   La Svezia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.   Alla data alla quale entra in vigore la presente decisione, la Svezia cessa di accordare l’aiuto non ancora erogato.

3.   Il recupero va effettuato senza indugio, secondo la procedura prevista nel diritto nazionale, purché tale procedura consenta l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   All’aiuto da recuperare vanno applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale l’aiuto è stato concesso ai beneficiari sino alla data del recupero.

5.   Gli interessi vanno calcolati secondo quanto stabilito agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (22).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Svezia informa la Commissione dei provvedimenti da essa previsti o già adottati in esecuzione della presente decisione. Le informazioni vanno fornite mediante il modulo riportato nell’allegato.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 189 del 9.8.2003, pag. 6.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1), in particolare l’articolo 3, il termine per inviare le osservazioni scadeva il 10 settembre 2003. Con lettera del 15 agosto 2003, la Svenskt Näringsliv chiese una proroga del termine sino al 30 settembre 2003, che la Commissione le accordò con lettera del 9 settembre 2003.

(4)  L’esenzione si applica anche alle imprese che effettuano coltivazioni in serra. Tale esenzione forma oggetto di un’altra decisione della Commissione.

(5)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(7)  Per esempio gli aiuti N 255/96 — Svezia — «Legge sulla tassa per il consumo energetico» (GU C 71 del 7.3.1997, pag. 10) e NN 72a/2000 — Svezia — «Proroga del regime fiscale per le emissioni di CO2» (GU C 117 del 21.4.2001, pag. 19).

(8)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(9)  Sentenza dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-8365.

(10)  Per esempio, nella risposta alla lettera della Commissione del 7 maggio 1996 (D/50485), le autorità svedesi le hanno trasmesso il testo integrale della legge sulla tassazione dell’energia, da cui risulta con chiarezza che al settore manifatturiero si applica l’esenzione integrale dalla tassa sull’elettricità. Inoltre, brevi descrizioni della misura in questione erano incluse nelle lettere inviate alla Commissione dalle autorità svedesi il 15 aprile 1998 e il 31 maggio 1999.

(11)  Raccolta dei testi giuridici svedesi («Svensk författningssamling», SFS), n. 810 del 2003.

(12)  Cfr. il caso N 156/04 — Svezia — «La tassa sull’energia applicata all’elettricità utilizzata nel settore manifatturiero» (non ancora pubblicato nella GU).

(13)  Per esempio cfr. la sentenza nella causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, op.cit.

(14)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, op. cit., punto 48.

(15)  Decisione 2002/676/CE, CECA della Commissione, del 3 aprile 2002, sull'esenzione per doppio uso, cui il Regno Unito intende dare esecuzione, dall'imposta sul mutamento climatico e sull'estensione dell'esenzione ai processi concorrenti (GU L 229 del 27.8.2002, pag. 15); aiuto N 449/01 — Germania — «Prosecuzione della riforma della tassa ecologica dopo il 31 marzo 2002» (GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 24); aiuto n. N 74/A/02 — Finlandia — «Aiuto alle imprese ad elevato consumo energetico» (GU C 104 del 30.4.2003, pag. 9) e aiuto C 33/03 (ex NN 34/03) — Austria — «Rimborso della tassa sull’energia nel 2002 e 2003» (non ancora pubblicato nella GU).

(16)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, op. cit.

(17)  GU C 34 del 7.2.2002, pag. 13.

(18)  Sentenza del 24 novembre 1987, causa 223/85, Rijn-Schelde-Verolme (RSV)/Commissione, Racc. 1987, pag. 4617.

(19)  Sentenza dell’11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV e Van Dijk Food Products (Lopik) BV/Commissione, punto 44, Racc. 1987, pag. 1155.

(20)  Causa C-242/00, Germania/Commissione, punto 28, Racc. 2002, pag. I-5603.

(21)  Causa C-242/00, Germania/Commissione, op. cit.; sentenza del 15 ottobre 1996, causa C-311/94, IJssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, punti 36 e 37, Racc. 1996, pag. I-5023; sentenza del 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, punti 62-65, Racc. 2000, pag. I-8237.

(22)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni riguardanti l’esecuzione della decisione 2005/468/CE della Commissione

1.   Numero dei beneficiari dell’aiuto e importo totale da recuperare

1.1.

Indicare nei particolari come sarà calcolato l’importo dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:

capitale,

interessi.

1.2.

Indicare l’importo totale dell’aiuto illegale da recuperare (equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi dell’anno …), concesso in base al regime di aiuti.

1.3.

Indicare il numero totale di beneficiari presso i quali sarà recuperato l’aiuto illegale concesso nell’ambito del regime in questione.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Indicare nei particolari i provvedimenti previsti o già adottati ai fini dell'immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Indicare anche, se pertinenti, i fondamenti giuridici di tali provvedimenti.

2.2.

Indicare la data entro la quale sarà recuperato l’importo totale.

3.   Informazioni riguardanti i singoli beneficiari

Nella seguente tabella, fornire i dati relativi ai beneficiari presso i quali si recupererà l’aiuto illegale concesso nell’ambito del regime di aiuti.

Identità del beneficiario dell’aiuto

Importo dell’aiuto illegale accordato (1)

Moneta:

Importo recuperato (2)

Moneta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Importo dell’aiuto di cui ha goduto il beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi dell’anno …).

(2)  Importo lordo recuperato (interessi inclusi).


25.6.2005   

IT

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L 165/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che modifica per la terza volta la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive contro l’influenza aviaria in Sudafrica

[notificata con il numero C(2005) 1863]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana (3), la Commissione ha adottato misure protettive relative all’influenza aviaria in branchi di ratiti in Sudafrica.

(2)

Nel dicembre 2004 la Commissione è stata informata dal Sudafrica che la situazione della malattia nei branchi di ratiti è migliorata. Quest’informazione non ha tuttavia permesso alla Commissione di concludere che la malattia è effettivamente sotto controllo. Dal Sudafrica non sono pervenute altre informazioni e l’attuale situazione della malattia non è chiara.

(3)

In queste circostanze è opportuno prorogare di sei mesi l’applicazione della decisione 2004/614/CE. Tale decisione può tuttavia essere riesaminata prima della fine del periodo di sei mesi nel caso pervengano altre informazioni dal Sudafrica.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2004/614/CE, la data del 30 giugno 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(3)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/210/CE (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 43).


25.6.2005   

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L 165/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che chiude la procedura d'esame concernente la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Thailandia e i suoi effetti sul commercio comunitario nel settore

(2005/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata, a norma del regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (2), dall'ufficio europeo dell'IFPE (Federazione internazionale dell'industria fonografica), che rappresenta praticamente tutti i produttori di registrazioni fonografiche della Comunità.

(2)

La denuncia riguardava l'esistenza, in Thailandia, di riproduzioni non autorizzate su vasta scala di registrazioni fonografiche comunitarie, che recano pregiudizio all'industria comunitaria e, in particolare, alle esportazioni di registrazioni fonografiche comunitarie in Thailandia e nei mercati di altri paesi terzi.

(3)

La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso relativo all'apertura di tale procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3).

(4)

Una volta avviata la procedura, la Commissione ha effettuato un esame fattuale e giuridico e, il 20 febbraio 1992, ha presentato una relazione al comitato consultivo. Da essa è risultato che, durante il periodo di riferimento, il livello delle riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche (repertorio internazionale) aveva raggiunto il 90 %, principalmente perché le autorità thailandesi non avevano applicato con sufficiente rigore la legislazione nazionale in materia di diritti d'autore, recando grave pregiudizio all'industria comunitaria che ha perso vendite sul mercato thailandese (nonché sui mercati di altri paesi terzi).

(5)

La Commissione si è consultata con le autorità thailandesi che si sono impegnate, nel settembre 1992, a riportare quanto prima le riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche della CE a livelli minimi, con una forte diminuzione già nell'arco di un anno. La nuova legge thailandese sui diritti d'autore è entrata in vigore il 21 marzo 1995. Essa contiene numerose disposizioni volte a semplificare le procedure avviate contro gli autori di riproduzioni non autorizzate, con un notevole effetto deterrente per i trasgressori potenziali o reali, segnatamente per il notevole aumento delle sanzioni. Pertanto è stato deciso, con la decisione 96/40/CE della Commissione (4), di sospendere la procedura d’esame e di continuare a tenere sotto controllo la situazione.

(6)

La Commissione ha effettuato un altro esame fattuale e giuridico e ha presentato tre relazioni al comitato consultivo, rispettivamente il 29 maggio 2002, il 13 ottobre 2003 e il 29 giugno 2004. Da esse è risultato che la Thailandia ha preso misure volte a ridurre efficacemente il livello delle riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche, tra cui l’adozione da parte del parlamento thailandese di una legislazione sui supporti ottici, l’intensificazione delle azioni di controllo nei confronti delle persone coinvolte in tali attività, un coordinamento più stretto tra le diverse autorità thailandesi coinvolte nella lotta contro la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche e tra queste autorità e le associazioni discografiche, nonché l'organizzazione di campagne pubbliche volte a sensibilizzare i consumatori sugli effetti pregiudizievoli della riproduzione non autorizzata.

(7)

Nonostante queste iniziative, la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche (repertorio internazionale) continua a rimanere un grave problema in Thailandia, dato che continuano ad essere esportati nell’Unione europea volumi ingenti di riproduzioni non autorizzate di registrazioni fonografiche. Tuttavia, questi problemi persistenti potranno essere affrontati in modo più adeguato in un contesto diverso da quello di un’inchiesta a norma del regolamento (CE) n. 3286/94.

(8)

Per ridurre ulteriormente la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche in Thailandia, è opportuno operare nell’ambito di accordi di cooperazione bilaterale e regionale tra la Thailandia e la Comunità.

(9)

Inoltre, è possibile adottare misure contro la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche nel quadro di un accordo bilaterale di partnership e cooperazione tra la Thailandia e la Comunità.

(10)

La Comunità può inoltre continuare a sostenere gli sforzi delle autorità thailandesi per aumentare le loro capacità tecniche di combattere la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche nell’ambito dei programmi di sostegno finanziario.

(11)

Gli sforzi compiuti dalla Thailandia per affrontare i problemi della riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie possono essere controllati ricorrendo ai meccanismi previsti dalla comunicazione della Commissione sulla strategia mirante ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (5).

(12)

Occorre pertanto chiudere la procedura d'esame.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d'esame concernente la riproduzione non autorizzata di registrazioni fonografiche comunitarie in Thailandia e i suoi effetti sul commercio comunitario nel settore.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  GU L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 10).

(3)  GU C 189 del 20.7.1991, pag. 26.

(4)  GU L 11 del 16.1.1996, pag. 7.

(5)  GU C 129 del 26.5.2005, pag. 3.


Rettifiche

25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/34


Rettifica della decisione 2005/465/CE della Commissione, del 22 giugno 2005, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (Brassica napus L., linea GT73) tollerante al glifosato

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 24 giugno 2005 )

La pubblicazione della decisione 2005/465/CE è da considerare nulla e non avvenuta.