ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
23 giugno 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2005, dell’8 febbraio 2005, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

54

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

23.6.2005   

IT

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L 161/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 1/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

La decisione 2001/183/CE della Commissione (2) è stata integrata nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 76/2002 (3).

(3)

Il paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I prevede che, per quanto riguarda l'atto specifico, sia espressamente indicato se esso si applica all'Islanda.

(4)

Poiché la decisione 2001/183/CE della Commissione si applica anche all'Islanda, occorre modificare opportunamente l'accordo.

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 63 (decisione 2001/183/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente testo di adattamento:

«Questo atto si applica anche all'Islanda.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 12.

(2)  GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.

(3)  GU L 266 del 3.10.2002, pag. 17.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

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L 161/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 2/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2004 del 29 ottobre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 355/2003 del Consiglio, del 20 febbraio 2003, sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (3), rettificato dalla GU L 14 del 21.1.2004, pag. 54.

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, rettificativo del regolamento (CE) n. 1334/2003 che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (6),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 355/2003, 1334/2003, rettificato dalla GU L 14 del 21.1.2004, pag. 54, 1831/2003, 1852/2003 e 2112/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 102 del 21.4.2005, pag. 4.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 1.

(3)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(5)  GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13.

(6)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

alla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2005

1.

Il punto 1a diventa il punto 1aa.

2.

Dopo il punto 1 (direttiva 70/524/CEE del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«1a.

32003 R 1831: Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a)

L'Islanda può,

per quanto riguarda i coccidiostatici e gli istomonostatici, mantenere la propria legislazione nazionale;

per quanto riguarda gli antibiotici, mantenere la propria legislazione nazionale finché tali sostanze non saranno soppresse dal Registro comunitario degli additivi per mangimi conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento.

b)

La Norvegia può,

per quanto riguarda i coccidiostatici e gli istomonostatici e l'oligoelemento rame quale promotore della crescita, mantenere la propria legislazione nazionale;

per quanto riguarda gli antibiotici, mantenere la propria legislazione nazionale finché tali sostanze non saranno soppresse dal Registro comunitario degli additivi per mangimi conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento.

c)

Gli adattamenti a) e b) si applicano anche alle autorizzazioni di coccidiostatici e istomonostatici, dell'oligoelemento rame quale promotore della crescita e di antibiotici usati come additivi nell'alimentazione animale.»

3.

Dopo il punto 1zo (regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:

«1zp.

32003 R 0355: Regolamento (CE) n. 355/2003 del Consiglio, del 20 febbraio 2003, sull'autorizzazione dell'additivo avilamicina nell'alimentazione degli animali (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 1)

1zq.

32003 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11), “rettificato dalla GU L 14 del 21.1.2004, pag. 54”, modificato da:

32003 R 2112: Regolamento (CE) n. 2112/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22)

1zr.

32003 R 1852: Regolamento (CE) n. 1852/2003 della commissione, del 21 ottobre 2003, che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13)».

4.

Al punto 15 (direttiva 82/471/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 R 1831: Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29)».


23.6.2005   

IT

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L 161/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 3/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (2), rettificata dalla GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0078: Direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 100), rettificata dalla GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69».

2.

Al 19o trattino del punto 1 (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32004 L 0078: Direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 100), rettificata dalla GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 3.

(2)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 100.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 4/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 45e (direttiva 92/24/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32004 L 0011: Direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 3.

(2)  GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 5/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/86/CE della Commissione, del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 45p (direttiva 93/93/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32004 L 0086: Direttiva 2004/86/CE della Commissione, del 5 luglio 2004 (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 12)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/86/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005; pag. 3.

(2)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 12.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali


23.6.2005   

IT

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L 161/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 6/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 163/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di taluni antiparassitari il cui uso è vietato nella Comunità europea (2),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0061: Direttiva 2004/61/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 5.

(2)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

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L 161/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 7/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2004 del 29 ottobre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientific (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 7 (direttiva 86/609/CEE del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32003 L 0065: Direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/65/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 102 del 21.4.2005, pag. 17.

(2)  GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 8/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmati il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo. (1)

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 abroga la direttiva 76/116/CEE del Consiglio (3), la direttiva 77/535/CEE della Commissione (4), la direttiva 80/876/CEE del Consiglio (5) e la direttiva 87/94/CEE della Commissione (6).

(4)

I restanti atti comunitari di cui al capitolo XIV (Concimi) dell'allegato II dell'accordo (direttiva 89/284/CEE del Consiglio, direttiva 89/519/CEE della Commissione e direttiva 89/530/CEE del Consiglio) sono ormai senza oggetto.

(5)

Pertanto, l'intero capitolo XIV (Concimi) dell'allegato II dell'accordo è sostituito da un riferimento al regolamento (CE) n. 2003/2003,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del capitolo XIV (Concimi) dell'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«1.

32003 R 2003: Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

(a)

Gli Stati EFTA possono limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda il cadmio nei concimi. Le parti contraenti riesamineranno congiuntamente la situazione nel 2009.

(b)

Nell'allegato I, parte A.2, colonna 6, n. 1, terzo capoverso, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

“Islanda, Liechtenstein, Norvegia”.

(c)

Nell'allegato I, parte B.1.1, B.2.1 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo capoverso, primo trattino, dopo il punto 6b, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

“Islanda, Liechtenstein, Norvegia”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2003/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.

(4)  GU L 213 del 22.8.1977, pag. 1.

(5)  GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7.

(6)  GU L 63 del 9.3.1988, pag. 16.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 9/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'Accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1).

(2)

Occorre inserire nell'accordo la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«—

32003 L 0017: direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

(a)

All'articolo 2, punto 4 (regioni ultraperiferiche), dopo le parole “dipartimenti francesi d'oltremare,” sono inserite le parole “l'Islanda, con riguardo a tutto il suo territorio,”.

(b)

All'articolo 6, punto 1, le parole “articolo 95, paragrafo 10, del trattato,” sono sostituite dal riferimento all'“articolo 75 dell'accordo”.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 10/2005,

dell’8 febbraio 2005,

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2004, del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (2).

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 2 (regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio) dell’allegato VI dell’accordo è modificato come segue:

1.

è inserito il seguente trattino:

«—

32003 R 1851: Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003 (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3).»

2.

La dicitura iniziale dell’adattamento b) è sostituita dal testo seguente:

«L’allegato 2 è modificato come segue:»

3.

Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell’adattamento b) è inserito il testo seguente:

«A)

La sezione “D. GERMANIA” è modificata come segue:

1.

Il testo del paragrafo 2(a)(i) è così modificato:

i)

Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

“—

qualora l’interessato risieda in Islanda o nei Paesi Bassi, oppure sia cittadino islandese o dei Paesi Bassi residente nel territorio di una parte non contraente:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

ii)

Il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

“—

qualora l’interessato risieda in Danimarca, Finlandia, Norvegia o Svezia, oppure sia cittadino danese, finlandese, norvegese o svedese residente nel territorio di una parte non contraente:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

iii)

Il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

“—

qualora l’interessato risieda in Grecia o nel Liechtenstein, oppure sia cittadino greco o del Liechtenstein residente nel territorio di una parte non contraente:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

2.

Il testo del paragrafo 2(b)(i) è così modificato:

i)

Il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

“—

qualora l’ultimo contributo a norma della legislazione di un’altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico islandese o dei Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

ii)

Il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

“—

qualora l’ultimo contributo a norma della legislazione di un’altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico danese, finlandese, norvegese o svedese:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

iii)

Il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

“—

qualora l’ultimo contributo a norma della legislazione di un’altra parte contraente sia stato versato ad un istituto assicurativo pensionistico greco o del Liechtenstein:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

B)

Alla fine dell’allegato 2 è aggiunto il testo seguente:»

4.

La dicitura iniziale dell’adattamento c) è sostituita dal testo seguente:

«L’allegato 3 è modificato come segue:»

5.

Prima della dicitura «ZA. ISLANDA» dell’adattamento c) è inserito il testo seguente:

«A)

La sezione “D. GERMANIA” è così modificata:

1.

Il testo del paragrafo 3(a)(v) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Islanda e Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

2.

Il testo del paragrafo 3(a)(vi) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

3.

Il testo del paragrafo 3(a)(viii) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Grecia e Liechtenstein:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

B)

Alla fine dell’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:»

6.

La dicitura iniziale dell’adattamento d) è sostituita dal testo seguente:

«L’allegato 4 è così modificato:»

7.

Il seguente testo è inserito prima della voce relativa al Liechtenstein:

«A)

La sezione “D. GERMANIA” è così modificata:

1.

Il testo del paragrafo 3(b)(ii) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck.”

2.

Il testo del paragrafo 3(b)(iv) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Grecia e Liechtenstein:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.”

3.

Il testo del paragrafo 3(b)(vii) è sostituito dal seguente:

“rapporti con Islanda e Paesi Bassi:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster.”

B)

Il seguente testo è aggiunto alla sezione “R. Austria”:»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1851/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard. WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 17.

(2)  GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

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L 161/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 11/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 169/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all'articolo 5 della decisione n. 191 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 198, del 23 marzo 2004, sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 e E 128 B) (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.72 (decisione n. 196) dell'allegato VI dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«3.73.

32004 D 0777: Decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all'articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28).

3.74.

32004 D 0562: Decisione n. 198, del 23 marzo 2004, sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 e E 128 B) (GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle decisioni n. 197 e n. 198 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard. WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28.

(3)  GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 12/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2004, del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 24.

(3)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2004/384/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, relativa a taluni elementi che devono figurare nel prospetto semplificato conformemente allo schema C di cui all'allegato I della direttiva 85/611/CEE (3) del Consiglio, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 30,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 39 (raccomandazione 2000/408/CE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«40.

32004 H 0383: Raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 33), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 24.

41.

32004 H 0384: Raccomandazione 2004/384/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, relativa a taluni elementi che devono figurare nel prospetto semplificato conformemente allo schema C di cui all'allegato I della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 42), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 30

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2004/383/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 24 e della raccomandazione 2004/384/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 30, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 19.

(2)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 33.

(3)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 42.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 13/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004, del 9 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/446/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che determina i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi Rumore, Carri merci e Applicazioni telematiche per il trasporto merci di cui alla direttiva 2001/16/CE (2), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 1.

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/447/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'allegato A della decisione 2002/731/CE e che stabilisce le principali caratteristiche del sistema di classe A (ERTMS) del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 53,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 37d (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«37e.

32004 D 0446: Decisione 2004/446/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che determina i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi Rumore, Carri merci e Applicazioni telematiche per il trasporto merci di cui alla direttiva 2001/16/CE (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 1

2.

Al punto 37ab (decisione 2002/731/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 D 0447: Decisione 2004/447/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 65), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 53

3.

Dopo il punto 37e (decisione 2004/446/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«37f.

32004 D 0447: Decisione 2004/447/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'allegato A della decisione 2002/731/CE e che stabilisce le principali caratteristiche del sistema di classe A (ERTMS) del sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 65), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 53

Articolo 2

I testi della decisione 2004/446/CE, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 1, e della decisione 2004/447/CE, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 53, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(2)  GU L 155 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 155 del 30.4.2004, pag. 65.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

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L 161/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 14/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56ba (direttiva 96/40/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«56bb.

32004 R 0725: Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 725/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(2)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 15/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2) è stato integrato nel presente accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004, con adeguamenti.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (5),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 66n (regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32003 R 1643: Regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7),

32003 R 1701: Regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).»

2.

Dopo il punto 66n (regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«66o.

32004 R 0104: Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1643/2003, n. 1701/2003 e n. 104/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7.

(4)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5.

(5)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 16/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2) è stato integrato nel presente accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004, con adeguamenti.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66o (regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«66p.

32003 R 1702: Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

66q.

32003 R 2042: Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1702/2003 e n. 2042/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard. WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(2)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 243 del, 27.9.2003, pag. 6..

(4)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 17/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 11c (regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

1.

Viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 0463: Regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 23)».

2.

Gli adattamenti da b) a g) sono sostituiti dal testo seguente:

«b)

Nell'articolo 12, paragrafo 1, dopo il testo “in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” viene aggiunto quanto segue: “o della corrispondente disposizione dell'articolo 29, paragrafo 1 del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”

c)

Nell'articolo 13, paragrafo 2, il riferimento alla data del 1o maggio 2004 è soppresso.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 463/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 57.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 23.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 18/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 173/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1.

«Al punto 2el (decisione 2000/40/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

“—

32004 D 0669: Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16).”;

2.

Dopo il punto 2ex (decisione 2003/287/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

“2ey.

32004 D 0669: Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16).”»

Articolo 2

I testi della decisione 2004/669/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 25.

(2)  GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 19/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 175/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Si deve integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate (2).

(3)

Si deve integrare nell'accordo il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (3).

(4)

Si deve integrare nell'accordo la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 19d (regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 R 1267: Regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein»;

2.

Dopo il punto 19o (regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«19 p.

32003 R 1287: Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (“Regolamento RNL”) (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein»;

3.

Dopo il punto 28 (regolamento (CE) n. 2808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA

29.

32003 D 1608: Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1267/2003, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e della decisione 1608/2003/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 2005

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 29.

(2)  GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1.

(3)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

(4)  GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 20/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 175/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (3),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1.

dopo il punto 7f (regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«7fa.

32004 R 0642: Regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di cui al regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica all'Islanda.»;

2.

dopo il punto 29 (decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«30.

32004 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 642/2004 nella lingua norvegese e del regolamento (CE) n. 753/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 29.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26.

(3)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

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L 161/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 21/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 175/2004 del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19p (regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente punto:

«19q.

32004 R 1222: Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di cui al regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1222/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 29.

(2)  GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 22/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 175/2004, del 3 dicembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito dopo il punto 30 (regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione) dell'accordo:

«31.

32004 R 1450: Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1450/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 29.

(2)  GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

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L 161/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 23/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito: «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 90/2004 del Comitato misto SEE dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 16, paragrafo 3, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente testo:

«4.

a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito “il Centro”, istituito dal seguente atto comunitario:

32004 R 0851: Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

d)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al foro consultivo e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE.

e)

Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.

f)

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

g)

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

h)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento del Centro riguardante gli Stati EFTA.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


23.6.2005   

IT

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L 161/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 24/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica il regolamento interno del Comitato misto SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento interno del Comitato misto SEE è stato adottato con la decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994 (1).

(2)

A seguito dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2), i testi degli atti della Comunità europea da integrare negli allegati all'accordo sono redatti dall'Unione europea nelle lingue finnico e svedese e le decisioni del Comitato misto SEE che modificano gli allegati o i protocolli dell'accordo nelle lingue finnico e svedese sono pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza (3), la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è ora denominata Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4)

Facendo seguito all'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo («accordo di allargamento del SEE») (4) siglato il 14 ottobre 2003 al Lussemburgo, occorre modificare di conseguenza l'elenco delle lingue dell'accordo.

(5)

Poiché l'accordo di allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto,

DECIDE:

Articolo 1

1.

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«I testi degli atti della Comunità europea da incorporare negli allegati dell'Accordo, in conformità dell'articolo 102, paragrafo 1 dell'Accordo stesso, fanno ugualmente fede nelle versioni in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono inoltre redatti in islandese e norvegese e autenticati dal Comitato misto SEE unitamente alle relative decisioni di cui al paragrafo 1.»

2.

L'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«Le decisioni del Comitato misto SEE che modificano allegati o protocolli dell'Accordo sono pubblicate in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese nella sezione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicata allo Spazio economico europeo nonché in lingua islandese e norvegese nel relativo supplemento SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60.

(2)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21 come modificato dal GU L 1, 1.1.1995, pag. 1.

(3)  GU C 80 del 10.3.2001, pag. 26.

(4)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.