ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 160

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
23 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

1

 

 

Regolamento (CE) n. 946/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento (CE) n. 947/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

12

 

 

Regolamento (CE) n. 948/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

13

 

 

Regolamento (CE) n. 949/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

16

 

 

Regolamento (CE) n. 950/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

17

 

 

Regolamento (CE) n. 951/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

19

 

 

Regolamento (CE) n. 952/2005 della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

22

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

24

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

25

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

26

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

27

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2005, che autorizza l’immissione in commercio dell’isomaltulosio come nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1001]

28

 

*

Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2005) 1826]  ( 1 )

31

 

*

Decisione della Commissione, del 22 giugno 2005, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1839]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (CE) N. 945/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Dal momento che un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con regolamento (CE) n. 663/98 (3). In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario della Russia.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (5) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario, fra l’altro, dell’Ucraina.

(3)

I regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001 vengono denominati in seguito «i regolamenti iniziali» e i dazi antidumping istituiti da questi regolamenti vengono denominati in seguito «le misure in vigore».

2.   Domanda di riesame

(4)

Il 15 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, affinché esaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di farvi rientrare nuovi tipi di prodotto.

(5)

La domanda è stata presentata dall’Associazione europea dei produttori di concimi — European Fertilizer Manufacturers Association («EFMA») — per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di nitrato di ammonio.

(6)

La domanda si riferiva a nuovi tipi di prodotto definiti concimi (fertilizzanti) di nitrato di ammonio con tenore (o titolo) di azoto («N») superiore al 28 % ma non superiore al 33 % in peso, al quale è stata aggiunta — miscelata o mediante processo di trasformazione — una percentuale pari o inferiore al 5 % di equivalente P2O5 (elemento nutritivo fosfatico, «P») e/o una percentuale pari o inferiore al 5 % di equivalente K2O (elemento nutritivo potassico, «K»). Tali prodotti sono denominati in seguito: «nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda».

(7)

Nella domanda si sosteneva che i nuovi tipi di prodotto ivi menzionati non solo presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base del prodotto in esame, ma venivano anche venduti tramite lo stesso canale di vendita ai medesimi utilizzatori finali per le stesse applicazioni. Nella domanda si aggiungeva poi che, quando venivano importati nella Comunità, questi nuovi tipi di prodotto erano classificati nei seguenti codici NC: 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 51 00, 3105 59 00 e 3105 90 91.

3.   Apertura

(8)

Il 2 luglio 2004, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha avviato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina. La portata del riesame intermedio era limitata alla definizione del prodotto in esame.

(9)

Con osservazioni presentate il 20 settembre 2004 l’EFMA ha informato la Commissione che un produttore russo del prodotto in esame aveva appena avviato la produzione di un nuovo tipo di prodotto, non menzionato nella domanda, avente un titolo (tenore) di N superiore al 28 % al quale veniva aggiunta una percentuale di P pari al 6 %. Di conseguenza, l’EFMA chiedeva alla Commissione di esaminare le soluzioni che le consentissero di tener conto in modo adeguato e corretto di tutti i nuovi tipi di concimi di nitrato di ammonio con titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso. Dato che nell’avviso di apertura veniva fatto riferimento a «nuovi tipi di prodotto», senza entrare nei dettagli circa la loro composizione, si è ritenuto che quest’ultima richiesta presentata in un secondo momento dall’EFMA fosse già adeguatamente contemplata nell’avviso di apertura medesimo.

(10)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto convertire d’ufficio il riesame parziale in un riesame globale a pieno titolo, tenuto conto di una serie di sviluppi intervenuti da quando erano state imposte le misure in vigore, e in particolare della concessione dello status di economia di mercato alla Russia e dell’allargamento dell’Unione europea con l’ingresso di dieci nuovi paesi. Tuttavia, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova presentati non è parsa sufficiente a indicare e giustificare una modifica del livello delle misure. Si è pertanto ritenuto che non vi fosse alcun motivo per avviare d’ufficio un riesame intermedio a pieno titolo. Anzitutto, il fatto che alla Russia fosse stato concesso lo status di economia di mercato non implicava, di per sé, che le circostanze dei singoli produttori relativamente al dumping e al pregiudizio fossero automaticamente mutate. Non sono state fornite prove che dimostrassero che il margine di dumping calcolato sulla base dei costi e dei prezzi in Russia, invece che sulla base di quelli di un paese di riferimento, differisse in maniera significativa da quello riscontrato nelle inchieste precedenti. In secondo luogo, l’allargamento ai dieci nuovi paesi non ha automaticamente modificato i parametri relativi al dumping e al pregiudizio su cui si sono basate le misure in vigore, né d’altra parte sono state presentati validi elementi di prova che possano giustificare modifiche al riguardo.

(11)

Inoltre, alcune parti interessate hanno chiesto chiarimenti sui motivi per cui l’inchiesta avviata riguardava anche l’Ucraina, tenuto conto del fatto che nella domanda non si faceva riferimento alle importazioni di nuovi tipi di prodotto originari di questo paese. Dato che la portata del riesame intermedio era limitata a una più chiara definizione del prodotto in esame, si è ritenuto che eventuali risultanze a questo proposito non fossero legate a circostanze specifiche di nessun singolo paese, ma che si dovessero piuttosto applicare a tutte le importazioni di nitrato di ammonio soggette alle misure, a prescindere dalla loro origine.

(12)

Infine, un produttore comunitario del prodotto in esame ha affermato, nel corso dell’inchiesta, che uno dei nuovi tipi di prodotto era classificato nel codice NC 3105 90 99. Durante l’inchiesta si è accertato che nei codici NC 3105 20 90 (menzionato nella domanda) e 3105 90 99 erano contemplati unicamente concimi con tenore in azoto non superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco. Si è pertanto concluso che non si poteva tener conto di tali codici NC, dal momento che essi non contemplano, a maggior ragione, i concimi che, in condizioni normali, hanno un titolo (tenore) di azoto superiore al 28 % in peso.

4.   Questionari

(13)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame le autorità dei paesi esportatori e tutte le parti notoriamente interessate. Sono stati inviati questionari a 16 produttori/esportatori in Russia e ad uno in Ucraina, come pure agli importatori, utilizzatori, produttori e alle pertinenti associazioni della Comunità citati nella domanda o altrimenti noti alla Commissione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(14)

Il questionario, debitamente compilato, è stato restituito da due produttori esportatori russi, dal produttore esportatore ucraino e da 11 produttori comunitari. Alcuni produttori esportatori, produttori comunitari, importatori e relative associazioni si sono segnalati alla Commissione in qualità di parti interessate e hanno inviato le loro osservazioni. Dal momento che la Commissione disponeva di tutte le informazioni e i dati necessari all’inchiesta, non si è ritenuto di dover effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che avevano restituito il questionario dopo averlo debitamente compilato.

5.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo che va dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare l’andamento delle vendite, delle importazioni e degli acquisti sul mercato comunitario per il prodotto in esame e per i nuovi tipi di prodotto.

B.   PRODOTTO IN ESAME AI SENSI DEI REGOLAMENTI INIZIALI

(16)

Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina, classificato nei codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso). Il nitrato di ammonio è un concime (fertilizzante) azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso, in forma perlata (prills) o granulare.

(17)

Va osservato che nel prodotto in esame sono sempre incorporate sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, la cui presenza è indispensabile dato che agiscono da stabilizzante. Occasionalmente possono anche esservi incorporati, sebbene in quantitativi estremamente ridotti, elementi nutritivi secondari e/o microelementi (6). La presenza di sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, di elementi nutritivi secondari e/o di microelementi può considerarsi marginale e non influisce in alcun modo sulla classificazione doganale del prodotto in esame. Il nitrato di ammonio, in cui sono incorporate anche queste sostanze e/o elementi nutritivi (in seguito denominati: «sostanze e/o elementi nutritivi marginali»), viene indicato nel presente regolamento come il «prodotto in esame».

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

(18)

Per poter stabilire se le misure in vigore non sono più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio, si è esaminato: (1) se i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame; (2) se vi siano nuovi tipi di prodotto, oltre a quelli menzionati nella domanda, che presentino o possano aver presentato le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame; (3) infine se, una volta esaminato quanto specificato ai due punti precedenti, la definizione e la descrizione del prodotto in esame dovessero essere chiarite alla luce delle mutate circostanze.

(19)

Per le definizioni in campo chimico e agronomico ricorrenti nel presente regolamento si è fatto ricorso alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003 (7) («il regolamento sui concimi») di: elementi nutritivi principali [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)], elementi nutritivi secondari (calcio, magnesio, sodio e zolfo), microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco), fertilizzanti o concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo d’azoto (N superiore al 28 %), fertilizzanti o concimi semplici (un solo elemento nutritivo principale) e fertilizzanti o concimi composti (più di un elemento nutritivo principale).

1.   Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda

(20)

Il prodotto in esame viene fabbricato a partire da ammoniaca (NH3) e acido nitrico (HNO3), dalla cui combinazione si produce per l’appunto nitrato di ammonio (NH4NO3, di seguito denominato con la sigla «AN»). Il titolo (tenore) di N del prodotto in esame è superiore al 28 % in peso (di norma è compreso tra 33 % e 34 %). Il rapporto tra il titolo (tenore) di AN e quello di N, rapporto che dipende dal peso atomico degli elementi, è 2,86. Di conseguenza, dato che il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28 % in peso di N, esso contiene automaticamente oltre l’80 % in peso di AN (di norma in percentuale compresa tra 94 % e 97 %) (8). Come si è già ricordato al considerando (17), nel prodotto in esame sono incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali, la cui percentuale complessiva non può mai essere superiore al 20 % in peso, dato che l’AN rappresenta una percentuale pari almeno all’80 % del medesimo prodotto in esame.

(21)

Due sono le caratteristiche essenziali della composizione chimica del prodotto in esame: l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN. Il N è espresso in forma di azoto nitrico (ione nitrato NO3-) e di azoto ammoniacale (ione ammonio NH4+), e il rapporto tra i due è di 1:1. Il livello del tenore di N è sempre superiore al 28 % in peso e, di conseguenza, come spiegato precedentemente, il livello di AN è sempre superiore all’80 % in peso.

(22)

Si è accertato che anche i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano fabbricati a partire da ammoniaca e acido nitrico, avevano un titolo (tenore) di N superiore al 28 % in peso e, pertanto, un titolo (tenore) di AN superiore all’80 % in peso. Oltre all’AN, in questi nuovi tipi di prodotto potevano essere incorporate anche sostanze e/o elementi nutritivi marginali. Non solo, ma anche in questi prodotti il N veniva espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale, e anche in questo caso il rapporto tra i due era all’incirca di 1:1.

(23)

Tuttavia, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda venivano sottoposti a un ulteriore processo per aggiungervi elementi nutritivi principali (9) diversi dal N, ossia P e/o K, la cui presenza trasformava il prodotto in un fertilizzante o concime composto (10). Tale concime composto poteva essere ottenuto per via chimica o per miscelazione. Nonostante l’aggiunta di altri elementi nutritivi principali e a prescindere dal tipo di processo di trasformazione subito (per via chimica o per miscelazione), si è accertato che tutto ciò non aveva alterato nessuna delle caratteristiche chimiche essenziali dell’AN contenuto in questi nuovi tipi di prodotto, vale a dire l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo del titolo (tenore) di N e di AN, i quali risultavano superiori, rispettivamente, al 28 % e all’80 % in peso.

(24)

Per quanto riguarda, in particolare, il livello complessivo di N e di AN, occorre distinguere tra i fertilizzanti o concimi composti ottenuti per via chimica e quelli ottenuti per miscelazione. Nel primo caso, si è appurato che il tenore massimo del 5 % di P e/o K, come indicato nella domanda, era chimicamente compatibile con un titolo (tenore) di AN superiore all’80 % (la percentuale massima per P e/o K nei composti aventi un tenore di AN superiore all’80 % era compresa tra il 7,4 % e il 12 % in peso a seconda del componente utilizzato: 7,4 % per il polifosfato di ammonio, 9,2 % per il fosfato biammonico, 10,4 % per il fosfato monoammonico e 12 % per il cloruro di potassio). Nel caso invece di composti ottenuti mediante operazioni di miscelazione, si è appurato che il prodotto che ne risultava consisteva in granuli o perlato (prills) del prodotto in esame miscelati a granuli o perlato (prills) di elementi nutritivi P e/o K in modo tale da garantire che almeno l’80 % del peso complessivo del composto fosse rappresentato da AN.

(25)

Si è accertato, inoltre, che le proprietà fisiche erano strettamente collegate alle caratteristiche agronomiche e potevano pertanto essere esaminate in relazione con queste ultime. In generale, le proprietà di un concime dal punto di vista agronomico dipendono in primo luogo dagli elementi nutritivi principali (11) ivi contenuti, dalla loro espressione e dal loro quantitativo in peso. Sulla base di questi tre criteri, si è appurato che tanto il prodotto in esame quanto i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda presentavano le stesse proprietà agronomiche relativamente al loro titolo (tenore) di N e di AN. L’espressione di N — la stessa per entrambe le categorie di prodotti — consentiva di soddisfare il fabbisogno di N delle colture sia nel breve che nel medio/lungo periodo. Infatti, la parte di N espressa in forma di azoto nitrico poteva essere assorbita facilmente e rapidamente dalle colture, mentre la parte espressa in forma di azoto ammoniacale doveva necessariamente subire un ulteriore processo (di fermentazione grazie ai batteri presenti nel terreno) prima di poter essere assorbita. Inoltre, sembrava importante tener conto della soglia del 28 % per poter soddisfare lo specifico fabbisogno di N delle colture, così come riconosciuto a livello comunitario dal regolamento sui concimi, al cui articolo 25 si stabilisce che i concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo d’azoto possono essere definiti tali unicamente se contengono oltre il 28 % in peso di N. Ne consegue che lo specifico fabbisogno di N delle colture veniva ugualmente soddisfatto tanto dal prodotto in esame quanto dai nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda, a prescindere dal fatto che questi ultimi contenessero anche elementi nutritivi principali diversi dal N, ossia P e/o K, i quali tuttavia non incidevano in alcun modo sulle proprietà agronomiche del N.

(26)

Infine, per quanto riguarda le applicazioni finali, nessuna parte interessata ha contestato il fatto che tanto il prodotto in esame quanto i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda — a condizione che contenessero il tenore di AN richiesto — sono stati utilizzati durante il PI dagli stessi coltivatori per le medesime applicazioni. Questa conclusione è suffragata da un’inchiesta di mercato dalla quale è emerso che quasi tutti i coltivatori che avevano accettato di partecipare all’inchiesta avevano abbandonato il prodotto in esame orientandosi invece verso i nuovi tipi di prodotto, dato che questi ultimi erano più economici. Il fatto è stato confermato anche da un importatore.

(27)

Inoltre, si è accertato che una fonte d’informazione pubblica si riferiva a questi nuovi tipi di prodotto denominandoli AN o NP/NK/NPK. Tutti questi elementi di prova vanno a sostegno della seguente conclusione: che tanto la strategia di mercato dei fornitori (produttori esportatori e importatori) quanto la percezione dei consumatori coincidevano nel ritenere che il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto soddisfacessero le medesime esigenze.

(28)

Si è quindi giunti alla conclusione che, dal punto di vista chimico e fisico/agronomico, i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda non potevano ritenersi identici al prodotto in esame, dal momento che contenevano altri elementi nutritivi principali oltre al N, segnatamente P e/o K. Ciononostante, il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all’80 % in peso), l’eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali, nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto menzionati nella domanda devono essere considerati anch’essi come il prodotto in esame.

2.   Caratteristiche fisiche e chimiche e applicazioni finali del prodotto in esame e di nuovi tipi di prodotto diversi da quelli menzionati nella domanda

(29)

Si è inoltre esaminato se vi fossero nuovi tipi di prodotto, oltre a quelli menzionati nella domanda, che presentavano o potessero presentare le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni finali del prodotto in esame, in quanto, se tali prodotti fossero esistiti, avrebbero dovuto rientrare nella definizione del prodotto in esame.

(30)

Come si è già ricordato precedentemente, le caratteristiche chimiche essenziali che attribuiscono al prodotto in esame le sue particolari proprietà agronomiche sono due: l’espressione del titolo (tenore) di N e il livello complessivo di N e di AN. Si è pertanto esaminato se anche altri concimi contenessero o potessero contenere N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale a un livello superiore al 28 % in peso (il che implica, di conseguenza, un contenuto di AN superiore all’80 % in peso).

(31)

Sono stati individuati i seguenti nuovi tipi di prodotto: 1) sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 29 00); 2) sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 60 00); 3) sali doppi e miscugli di sali composti del magnesio e di nitrato di ammonio (classificati attualmente nel codice NC 3102 90 00); e 4) fertilizzanti o concimi NPK, NP e NK, il cui titolo (tenore) di P, K o PK è superiore a quello menzionato nella domanda (5 %) ma non è superiore alla soglia chimicamente compatibile con un titolo (tenore) di N superiore al 28 % (cfr. il considerando 24). L’elenco non è esaustivo.

(32)

Quanto alle applicazioni finali di questi nuovi tipi di prodotto, si è accertato che la loro composizione chimica e le loro proprietà agronomiche erano tali da renderli adatti ad essere utilizzati per le medesime applicazioni del prodotto in esame, a condizione che il loro titolo (tenore) di N fosse sufficiente, e cioè a un livello superiore al 28 % in peso (il che comporta, di conseguenza, un contenuto di AN superiore all’80 % in peso).

(33)

Si è pertanto concluso che il prodotto in esame e i nuovi tipi di prodotto, diversi da quelli menzionati nella domanda, risultavano identici per quanto riguardava il contenuto di AN (a condizione che fosse superiore all’80 % in peso), l’eventuale contenuto di sostanze ed elementi nutritivi marginali nonché le applicazioni finali di base. Di conseguenza, il contenuto di AN e le sostanze ed elementi nutritivi marginali dei nuovi tipi di prodotto diversi da quelli menzionati nella domanda devono essere considerati anch’essi come il prodotto in esame.

(34)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’inclusione di concimi non precedentemente descritti come problematici nella domanda non era giustificata. Si deve osservare che lo scopo della presente inchiesta consiste nell’includere tutti i nuovi tipi di prodotto, i quali devono essere considerati come il prodotto in esame in quanto presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di base. Di conseguenza, nell’avviso di apertura si è fatto riferimento a «nuovi tipi di prodotto», senza aggiungere ulteriori dettagli circa la loro composizione chimica, allo scopo di esaminare sulla base di criteri oggettivi se e quali nuovi tipi di prodotto dovessero essere inclusi. Si è pertanto ritenuto che tutti i tipi di concimi in cui è incorporato il prodotto in esame, come pure la loro classificazione tariffaria, potessero essere oggetto dell’inchiesta e venire inclusi nel presente regolamento. Pertanto, si è dovuta respingere l’obiezione di cui sopra.

3.   Conclusioni

(35)

Alla luce delle risultanze suesposte, si è concluso che tutti i nuovi tipi di prodotto dovrebbero essere considerati come il prodotto in esame esclusivamente per quanto riguarda il loro titolo (tenore) di AN — a condizione che quest’ultimo sia superiore all’80 % in peso — nonché le sostanze ed elementi nutritivi marginali, ma non per quanto riguarda gli elementi nutritivi principali P e K. Di conseguenza, appare giustificata l’applicazione proporzionale delle misure in vigore affinché queste ultime possano essere applicate solamente al prodotto in esame incorporato in tutti i nuovi tipi di prodotto.

(36)

A tale riguardo, si ritiene che, nel caso di importazioni di composti (12) di fertilizzanti o concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, le misure in vigore debbano essere applicate proporzionalmente al loro contenuto di AN e di altre sostanze ed elementi nutritivi marginali. Allo scopo di semplificare il regime doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio adeguate, corrispondenti cioè al quantitativo di prodotto in esame incorporato nel concime composto, sono state stabilite quattro fasce di aliquote del dazio, ognuna delle quali corrisponde a un gruppo di composti che contengono rispettivamente il primo meno del 3 % in peso di P e/o di K; il secondo una percentuale pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso di P e/o di K; il terzo una percentuale pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso di P e/o di K; infine il quarto una percentuale pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso di P e/o di K.

(37)

Infine, si è concluso che occorre chiarire e precisare la descrizione del prodotto in esame di cui al dispositivo dei regolamenti iniziali: i termini «nitrato di ammonio» devono essere sostituiti dai termini «concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso»; tale nuova formulazione tiene conto del fatto che parecchi concimi o fertilizzanti hanno un titolo (tenore) di AN superiore all’80 % in peso e un titolo (tenore) di N espresso in forma di azoto nitrico e di azoto ammoniacale superiore al 28 % in peso, e permette di evitare qualsiasi confusione tra il prodotto in esame e il suo principale componente (vale a dire AN).

(38)

Diverse parti interessate hanno espresso il loro disaccordo con quella che ritenevano un’estensione delle misure in vigore a prodotti diversi dal prodotto in esame. Va ricordato che le summenzionate conclusioni non prevedono l’estensione delle misure in vigore in quanto tali a nuovi tipi di prodotto, ma unicamente l’applicazione proporzionale di tali misure al prodotto in esame incorporato nei nuovi tipi di prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari della Russia.»

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 132/2001 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell’Ucraina.»

3)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 658/2002 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio

(in euro per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

47,07

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

47,07

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

41,42

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

42,17

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

45,66

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

44,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

42,83

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

41,42»

4)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 132/2001 è sostituito dal seguente:

«2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma del seguente importo fisso in euro per tonnellata:

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio

(in euro per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

33,25

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

29,26»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).

(5)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.

(6)  Per le definizioni di «elementi nutritivi secondari» e di «microelementi», cfr. il considerando 19 del presente regolamento e l’articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(7)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(8)  Il peso atomico del N è 14,0067, quello dell’H (idrogeno) è 1,00794 e quello dell’O (ossigeno) è 15,9994. Il peso complessivo dell’AN è pari, pertanto, a 80,04, di cui 28,01 è la percentuale rappresentata dal N. Il rapporto tra AN e N corrisponde a 2,86.

(9)  Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all’articolo 2, lettera b) del regolamento sui concimi.

(10)  Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all’articolo 2, lettera j) del regolamento sui concimi.

(11)  Cfr. il considerando 19 e la definizione di cui all’articolo 2, lettera b) del regolamento sui concimi.

(12)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera j) del regolamento sui concimi.


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/10


REGOLAMENTO (CE) N. 946/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

55,3

204

35,2

999

45,3

0707 00 05

052

72,7

999

72,7

0709 90 70

052

81,6

999

81,6

0805 50 10

388

59,1

528

48,3

624

71,4

999

59,6

0808 10 80

388

92,9

400

97,4

404

90,8

508

90,3

512

70,9

528

69,7

720

51,3

804

91,0

999

81,8

0809 10 00

052

187,7

624

188,8

999

188,3

0809 20 95

052

300,3

400

358,1

999

329,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

158,3

999

158,3

0809 40 05

052

130,1

624

165,1

999

147,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/12


REGOLAMENTO (CE) N. 947/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 877/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 877/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovenia, in Svezia, in Finlandia e nel Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 877/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 146 del 10.6.2005, pag. 11.


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/13


REGOLAMENTO (CE) N. 948/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 13 al 17 giugno 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera la ripartizione per paese d’origine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero concessioni CXL.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 13 al 17 giugno 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 della Commissione (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

0

Raggiunto

Guiana

0

Raggiunto

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

0

Raggiunto

Maurizio

0

Raggiunto

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

0

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

100

 


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 

Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

0

Raggiunto

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Campagna 2005/2006

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.6.2005

Limite

Brasile

100

 

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

100

Raggiunto


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/16


REGOLAMENTO (CE) N. 949/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (2), occorre creare le condizioni per l’importazione in Spagna di una certa quantità di sorgo.

(2)

Per garantire il rispetto dei quantitativi fissati nell’ambito di tali contingenti il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), prevede la contabilizzazione delle importazioni di alcuni prodotti sostitutivi menzionati nell’articolo 2 del medesimo regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione (4) ha aperto una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi.

(4)

Dal momento che è stato raggiunto per tale contingente il quantitativo annuale fissato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1839/95, occorre chiudere la gara e abrogare il regolamento (CE) n. 2275/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiusa la gara relativa alla riduzione del dazio previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabile al sorgo importato in Spagna, aperta dal regolamento (CE) n. 2275/2004.

2.   Il regolamento (CE) n. 2275/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(4)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/17


REGOLAMENTO (CE) N. 950/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

(8)

Dato che le frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

(9)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO

del Regolamento della Commissione del 22 giugno 2005 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2005 all'8 settembre 2005.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso di restituzione

(in EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 426

0802 21 00 9000

A00

53

569

0802 22 00 9000

A00

103

3 929

0802 31 00 9000

A00

66

588


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/19


REGOLAMENTO (CE) N. 951/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 24.6.2005-8.9.2005

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 1.7.2005-15.9.2005

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

F08

35

 

35

1 874

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

615

0806 10 10 9100

A00

25

 

25

6 627

0808 10 80 9100

F09

36

 

36

19 233

0809 30 10 9100

A00

13

 

13

9 708

0809 30 90 9100


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04

:

Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/22


REGOLAMENTO (CE) N. 952/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (2), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.

(3)

Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3).

(4)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(5)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.

(7)

Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 24 ottobre 2005.

Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio a ottobre 2005.

Codice del prodotto (1)

Codice di destinazione (2)

Tasso di restituzione

(EUR/t netta)

Quantitativi previsti

(in t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

595

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06

Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.

F10

Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

23.6.2005   

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L 160/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

(2005/453/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo lituano,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Arvydas ŽYGIS, che sono state comunicate al Consiglio in data 10 gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Vitas MAČIULIS è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Arvydas ŽYGIS per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


23.6.2005   

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L 160/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

(2005/454/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo francese,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Noël DUPUY, che sono state comunicate al Consiglio in data 2 febbraio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Bruno CLERGEOT è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Noël DUPUY per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


23.6.2005   

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L 160/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

(2005/455/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo lituano,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Aldona BALSIENĖ, che sono state comunicate al Consiglio in data 10 gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Daiva KVEDARAITĖ è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione della sig.ra Aldona BALSIENĖ per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


23.6.2005   

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L 160/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo

(2005/456/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo italiano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Giacomino TARICCO, che sono state comunicate al Consiglio in data 28 ottobre 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Angelo GRASSO è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Giacomino TARICCO per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


Commissione

23.6.2005   

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L 160/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2005

che autorizza l’immissione in commercio dell’isomaltulosio come nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1001]

(Il testo in lingua olandese è l’unico facente fede)

(2005/457/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 ottobre 2003 la Cargill Incorporated, rappresentata dalla Cerestar, ha presentato una richiesta alle competenti autorità del Regno Unito relativa alla commercializzazione dell’isomaltulosio in qualità di nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 19 marzo 2004 le competenti autorità del Regno Unito hanno presentato la relazione di valutazione iniziale.

(3)

Nella relazione di valutazione iniziale l’organo competente per la valutazione degli alimenti nel Regno Unito è giunto alla conclusione che le utilizzazioni proposte per l’isomaltulosio non presentano rischi per il consumo umano.

(4)

La Commissione ha inviato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri il 15 aprile 2004.

(5)

Entro un periodo di 60 giorni, secondo quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto, conformemente alla disposizione.

(6)

Nel corso di una riunione tenutasi il 10 dicembre 2004, gli esperti degli Stati membri hanno esaminato la relazione di valutazione iniziale per quanto riguarda la valutazione del rischio e non è stata necessaria un’ulteriore consultazione dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare.

(7)

Per quanto riguarda le informazioni nutrizionali che figurano sull’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti contenenti isomaltulosio, si applicano le disposizioni della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (2).

(8)

Sulla base della relazione di valutazione iniziale, si stabilisce che l’isomaltulosio è conforme ai criteri enunciati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

L’isomaltulosio, come descritto nell’allegato, può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare per essere utilizzato nei prodotti alimentari.

Articolo 2

La denominazione «isomaltulosio» figura sull’etichetta del prodotto o nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.

La dicitura «l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio» figura in una nota indicata in modo ben visibile, cui rimanda un asterisco (*). La dicitura è stampata con caratteri aventi almeno le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l’elenco degli ingredienti.

Articolo 3

La società Cargill Incorporated, c/o Cerestar, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/120/CE della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 51).


ALLEGATO

SPECIFICAZIONI DELL’ISOMALTULOSIO

Definizione

Disaccaride riducente consistente in una frazione di glucosio ed una frazione di fruttosio collegate da un legame glucossidico alpha-1,6. È ricavato dal saccarosio mediante un procedimento enzimatico. Il prodotto commerciale è il monoidrato.

Denominazione chimica:

6-O-a-D-glucopiranosil-D-fruttofuranosio, monoidrato

Numero C.A.S.:

13718-94-0

Formula chimica:

C12H22O11 · H2O

Formula strutturale:

Image

Peso formula:

360,3 (monoidrato)

Prova:

Non meno del 98 % su base anidra

Descrizione

Virtualmente inodore, cristalli bianchi o quasi bianchi dal sapore dolciastro

Perdita all’essiccazione:

Non più del 6,5 % (60 °C, 5 ore)

Piombo:

Non oltre 0,1 mg/kg

Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5 (1), «Metodi strumentali».


(1)  Food and Nutrition Paper 5, Rev.2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials. (JECFA) 1991, 322 pagine, inglese — ISBN 92-5-102991-1.


23.6.2005   

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L 160/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

[notificata con il numero C(2005) 1826]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri a escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quelli che detengono non più di tre capi di specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto premi, o non più di un suino, purché i suddetti animali siano destinati all’uso o al consumo personale e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti dalla direttiva.

(2)

Le autorità italiane hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.

(3)

L’Italia può perciò essere autorizzata ad applicare la deroga.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 355 del 5.12.1992 pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).


23.6.2005   

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L 160/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1839]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 31 marzo 2004 la società Syngenta Ltd. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva pinoxaden, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che in base ad un primo esame il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra ottemperare alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra ottemperare anche alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

La presente decisione è destinata a confermare formalmente a livello comunitario che il fascicolo ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelle di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

I provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Il fascicolo ottempera inoltre alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione europea quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa la possibilità o no di iscrivere la sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, Numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

1

Pinoxaden N. CIPAC non ancora attribuito

Syngenta Ltd.

31.3.2004

UK