ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 941/2005 del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

1

 

 

Regolamento (CE) n. 942/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

*

Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 )

6

 

*

Regolamento (CE) n. 944/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, recante sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 331/2005

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.3431 — Sonoco/Ahlstrom) [notificata con il numero C(2004) 3678]

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.6.2005   

IT

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L 159/1


REGOLAMENTO (CE) N. 941/2005 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio (2) fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.

(2)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, il contingente triennale va ripartito tra gli Stati membri produttori sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A questo proposito è opportuno tener conto dell’evoluzione recente della politica agricola comune e della produzione nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e quindi, nell’attesa dei primi effetti sul settore, prorogare per un periodo di altri due anni i contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

(3)

Gli Stati membri produttori devono ripartire il loro contingente per un periodo biennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2004/2005.

(4)

I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2004/2005 devono essere dedotti per la campagna 2005/2006 conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1868/94,

(6)

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1868/94 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne 2005/2006/e 2006/2007, i contingenti indicati nell’allegato.

2.   Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2004/2005.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2005/2006 vengono adeguati per tener conto dell’eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2004/2005, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   Entro il 30 settembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido.

2.   Il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 2006 in merito alle proposte della Commissione sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

3.   Entro il 31 gennaio 2007, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità adottate per il settore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere reso l’11 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Parere reso il 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

CONTINGENTI PER LE CAMPAGNE 2005/2006 E 2006/2007

(tonnellate)

Repubblica ceca

33 660

Danimarca

168 215

Germania

656 298

Estonia

250

Spagna

1 943

Francia

265 354

Lettonia

5 778

Lituania

1 211

Paesi Bassi

507 403

Austria

47 691

Polonia

144 985

Slovacchia

729

Finlandia

53 178

Svezia

62 066

Totale

1 948 761


22.6.2005   

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L 159/4


REGOLAMENTO (CE) N. 942/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

52,7

204

35,2

999

44,0

0707 00 05

052

87,7

999

87,7

0709 90 70

052

92,6

999

92,6

0805 50 10

388

55,4

528

59,8

624

69,7

999

61,6

0808 10 80

388

93,7

400

110,9

404

90,8

508

80,1

512

66,9

528

62,0

720

99,5

804

90,9

999

86,9

0809 10 00

052

204,5

624

189,0

999

196,8

0809 20 95

052

305,8

400

399,2

999

352,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

173,1

999

173,1

0809 40 05

052

130,1

624

165,3

999

147,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


22.6.2005   

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L 159/6


REGOLAMENTO (CE) N. 943/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l'autorizzazione degli additivi per mangimi.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce provvedimenti transitori per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium (NCIMB 10415) è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999 (3) della Commissione. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi di cui all'allegato I.

(6)

L'impiego dei preparati a base di enzimi endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotti dal Penicillium funiculosum (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(8)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(9)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(10)

L'impiego del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 528.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti (slattati) e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato II.

(11)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7).

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» che figurano nell'allegato I sono autorizzati a tempo indeterminato per l’impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato II sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

(4)  GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

(5)  GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

(6)  GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3.

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento completo

Microrganismi

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di:

 

microincapsulato: 1,0 × 1010 UFC/g di additivo

 

granulato: 3,5 × 1010 UFC/g di additivo

Polli da ingrasso

0,3 × 109

2,8 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

Può essere usato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, maduramicina ammonio, monensin sodico, robenidina, salinomicina sodica

A tempo indeterminato

Suini da ingrasso

0,35 × 109

1,0 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

A tempo indeterminato


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1604

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotti da «Penicillium funiculosum» (IMI SD 101) avente un'attività minima di:

 

polvere:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 000 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 400 U (2)/g

 

liquido:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U/ml

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 350 U/ml

Galline ovaiole

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di orzo o il 30 % di frumento

A tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U

Tacchini da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 100 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 70 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di orzo o il 20 % di frumento

A tempo indeterminato

Endo-1,4-xilanasi: 70 U

E 1613

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) avente un'attività minima di:

 

polvere: 70 000 IFP (3)/g

 

liquido: 7 000 IFP/ml

Tacchini da ingrasso

1 400 IFP

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 1 400 IFP

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 38 % di frumento

A tempo indeterminato

E 1630

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Subtilisina

EC 3.4.21.62

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107), avente un'attività minima di:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (4)/g

 

subtilisina: 1 600 U (5)/g

Polli da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi: 500 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500-2 500 U

 

subtilisina: 160-800 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 65 % di frumento

A tempo indeterminato

Subtilisina: 160 U

E 1631

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U (6)/g

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U (7)/g

Polli da ingrasso

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 300 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di orzo

A tempo indeterminato

endo-1,4-beta-xilanasi: 300 U

E 1632

3-fitasi

EC 3.1.3.8

Preparato di 3-fitasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 528.94) avente un'attività minima di:

 

solido: 5 000 PPU (8)/g

 

liquido: 5 000 PPU/g

Suinetti (slattati)

250 PPU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 250-750 PPU

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina

4.

Per suinetti slattati fino a circa 35 kg

A tempo indeterminato

Suini da ingrasso

250 PPU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo: 250-750 PPU

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina

A tempo indeterminato


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 5,55 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 4,00 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti maltosio) al minuto, a partire da xilano di betulla, con pH 5,5 e a 50 °C.

(3)  1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.

(4)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di lolla d’avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

(5)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalente tirosina) al minuto, da un substrato di caseina, con pH 7,5 e a 40 °C.

(6)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

(7)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di lolla d’avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

(8)  1 PPU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto, a partire da fitato sodico, con pH 5 e a 37 °C.


22.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/12


REGOLAMENTO (CE) N. 944/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

recante sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 331/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 331/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999 (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di contratti di ammasso privato, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 331/2005, hanno raggiunto un quantitativo di 110 000 tonnellate.

(2)

Essendo soddisfatta tale condizione, occorre sospendere l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 331/2005 è sospesa a decorrere dal 23 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 53 del 26.2.2005, pag. 15.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

22.6.2005   

IT

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L 159/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2004

che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE

(Caso COMP/M.3431 — Sonoco/Ahlstrom)

[notificata con il numero C(2004) 3678]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/452/CE)

Il 7 gennaio 2004 la Commissione ha adottato una decisione concernente un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito web della Direzione generale della concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   QUADRO GENERALE

(1)

Il fabbricante statunitense Sonoco e il produttore finlandese Ahlstrom hanno notificato alla Commissione l’intenzione di mettere in comune le rispettive attività nel settore del cartone per anime e delle anime in carta in Europa. Le anime di carta sono tubi prodotti a partire da cartone per anime, utilizzate di norma come base intorno alla quale vengono avvolti prodotti vari (carta, pellicola, tessuto o filato).

(2)

L’indagine ha rivelato gravi preoccupazioni nei mercati delle anime in carta di alta qualità e delle anime di bassa qualità in alcune regioni dell’Europa settentrionale. Le parti hanno quindi presentato misure correttive nella prima fase. Hanno proposto di cedere le attività della fabbrica di Sveberg in Norvegia, che produce entrambi i prodotti interessati.

(3)

La misura correttiva proposta rende pressoché infondato il timore di un incremento delle quote di mercato per effetto della concentrazione. Tuttavia, l’indagine di mercato svolta nella prima fase ha evidenziato le perplessità degli operatori, in relazione soprattutto alla cattiva ubicazione dell’impresa e alla redditività economica dell’attività ceduta. Poiché la misura non riusciva a dissipare i seri dubbi persistenti a quello stadio, il 5 luglio 2004 la Commissione ha deciso di avviare la seconda fase del procedimento.

(4)

Nella seconda fase le parti sono riuscite a cancellare i timori sull’ubicazione della fabbrica di Sveberg producendo prove convincenti circa i costi di trasporto. Inoltre hanno offerto una «soluzione preventiva» in modo che la Commissione potesse assicurare che sarà trovato un acquirente appropriato prima che le parti concludano l’operazione, garantendo con ciò la redditività economica dell’attività. La seconda indagine di mercato ha confermato questa soluzione.

II.   MERCATO DEL PRODOTTO IN CAUSA

(5)

Il cartone per anime è un materiale di carta/cartone essenzialmente utilizzato per fabbricare anime di carta. Sua caratteristica principale è la resistenza allo sfaldamento (delaminazione) che si misura in Joule per metro quadro (J/m2). Il grado di sostituibilità sul lato della domanda e dell’offerta è limitato. I fabbricanti di cartone di alta qualità (high grade, resistenza alla delaminazione > 375 J/m2) possono facilmente passare a una produzione inferiore (low grade, resistenza alla delaminazione < 375 J/m2); i fabbricanti di cartone di bassa qualità invece devono investire molto per produrre cartone di qualità superiore. Pertanto, si può considerare che il cartone per anime high grade e quello low grade costituiscano i mercati del prodotto rilevanti per il cartone per anime.

(6)

Le anime di carta sono tubi prodotti a partire da cartone per anime mediante avvolgimento a spirale o in parallelo, e utilizzate di norma come base intorno alla quale vengono avvolti prodotti vari (carta, pellicola, nastro adesivo, tessuto o filato). La sostituibilità sul lato della domanda è chiaramente limitata, sebbene alcune anime possano essere adatte a svariate applicazioni. L’indagine di mercato ha confermato che soprattutto per la produzione di materiali pregiati come le anime in carta di alta qualità e i tubi per filati sono necessari know-how e macchinari specifici. Fra le anime in carta meno sofisticate esiste un grado sufficiente di sostituibilità. Ciò nondimeno, il rivestimento richiede ulteriori investimenti.

(7)

Si possono pertanto distinguere tre diversi mercati del prodotto: un mercato delle anime in carta di alta qualità, uno dei tubi per filati e uno delle anime di bassa qualità, senza stabilire se i tubi ricoperti siano ricompresi o costituiscano invece un ulteriore mercato del prodotto poiché il dato è irrilevante ai fini della valutazione sotto il profilo della concorrenza.

III.   MERCATO GEOGRAFICO IN CAUSA

(8)

Cartone per anime. Sebbene l’indagine di mercato abbia rivelato una certa tendenza da parte dei fornitori a concentrarsi su vaste regioni, i mercati del cartone per anime hanno una dimensione SEE. I produttori di cartone posseggono da una a tre fabbriche nel SEE, da cui forniscono l’Europa intera.

(9)

Anime di carta. Le parti hanno proposto un mercato geografico di dimensione SEE per tutte le anime. Ciò nondimeno, hanno riconosciuto che certe regioni del SEE sono caratterizzate da scambi particolarmente intensi che potrebbero eventualmente indurre a distinguere mercati regionali rilevanti. Le tre regioni sono i) l’Europa continentale (2), ii) i paesi scandinavi (3), iii) la Finlandia e iv) il Regno Unito e l’Irlanda.

(10)

Anime in carta di alta qualità. Le parti vendono l’[80-100 %] (4) del volume totale a clienti che si situano a un massimo di 500 km dagli impianti di produzione. Fra i paesi dell’Europa continentale gli scambi sono intensi, mentre minore è il commercio fra questa regione e la Scandinavia, la Finlandia o il Regno Unito e l’Irlanda.

(11)

L’indagine di mercato ha permesso di individuare quattro mercati geografici: i) l’Europa continentale (senza stabilire se sia opportuna un’ulteriore suddivisione fra regione settentrionale e regione meridionale proposta da alcuni interlocutori); ii) i paesi scandinavi (senza decidere se debba comprendere anche la Danimarca); iii) la Finlandia e iv) il Regno Unito e l’Irlanda. Entrambe le domande, sull’opportunità di suddividere ulteriormente il mercato continentale e di includere la Danimarca nel mercato scandinavo, possono restare aperte, dato che la valutazione sotto il profilo della concorrenza non cambia.

(12)

Tubi per filati. Nel caso di specie non occorre stabilire se il mercato corrisponda alle regioni citate o sia di dimensione SEE visto che la valutazione finale non cambia nelle due definizioni.

(13)

Anime di bassa qualità. L’indagine di mercato non ha confermato la definizione di un mercato di dimensione SEE proposta dalle parti. La maggior parte dei clienti che hanno partecipato all’indagine ha definito il mercato regionale, sostenendo persino di acquistare le anime meno pregiate a livello nazionale.

(14)

Come per le anime in carta di alta qualità, la regione continentale presenta scambi commerciali altrettanto intensi. Si possono pertanto individuare i seguenti mercati: i) Regno Unito/Irlanda; ii) Finlandia; iii) Europa continentale compresa la Danimarca, senza stabilire se debba essere suddivisa in una regione settentrionale e una o più regioni meridionali; iv) Norvegia e Svezia senza stabilire se i due paesi costituiscano mercati nazionali o un unico insieme regionale. Si può sospendere la definizione semplicemente perché la valutazione sotto il profilo della concorrenza non cambia nelle due alternative.

IV.   MERCATI INTERESSATI

(15)

L’operazione notificata comporta rischi per i mercati interessati: il mercato scandinavo delle anime in carta di alta qualità, gli eventuali mercati regionali o di dimensione SEE dei tubi per filati e il mercato norvegese ovvero il mercato comprendente la Norvegia e la Svezia delle anime di bassa qualità.

V.   VALUTAZIONE

(16)

Anime in carta di alta qualità. Sul mercato scandinavo Ahlstrom è di lungi il principale fornitore, con una quota di mercato del [70-80 %] *. Sonoco [0-10 %] * è invece un fornitore minore, paragonabile a Corenso e a Paul. A operazione avvenuta, una delle attuali quattro possibilità di approvvigionamento per le anime in carta di alta qualità nella regione sarà soppressa. Gli elevati requisiti di qualità di questo mercato del prodotto rendono improbabile l’ingresso di nuovi concorrenti nel breve periodo. Il timore era che a causa della sua posizione rafforzata Sonoco/Ahlstrom diventasse più indispensabile per i maggiori clienti e avesse pertanto la facoltà di estromettere i piccoli fornitori.

(17)

Tubi per filati. L’unica regione in cui l’operazione rischia di porre seri problemi è la Finlandia (Ahlstrom [60-70 %] *, Sonoco [20-30 %] *). Il mercato finlandese è limitato per dimensioni a meno dello 0,5 % del mercato europeo. I concorrenti attuali e potenziali dispongono di ampie sovraccapacità e potrebbero quindi soddisfare qualunque nuova domanda in Finlandia. Dall’indagine di mercato non sono risultati problemi significativi in relazione a questo prodotto.

(18)

Anime di bassa qualità. L’operazione suscita preoccupazioni sul mercato comprendente la Svezia e la Norvegia (Ahlstrom: [40-50 %] *, Sonoco: [10-20 %] *) e sull’eventuale mercato nazionale norvegese (Ahlstrom: [30-40 %] *, Sonoco: [40-50 %] *). Il divario fra gli operatori minori e i maggiori è già notevole e crescerà sensibilmente a seguito della concentrazione. L’indagine svolta ha evidenziato il timore che i prezzi aumentino su quei mercati a operazione conclusa.

(19)

L’operazione notificata ha sollevato seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune in relazione ai mercati delle anime in carta di alta qualità in Scandinavia e delle anime di bassa qualità nell’eventuale mercato nazionale norvegese e nel mercato comprendente la Svezia e la Norvegia.

VI.   IMPEGNI DELLE PARTI

(20)

Nella seconda fase le parti hanno nuovamente proposto di cedere gli impianti di produzione di Sveberg, Norvegia, a un acquirente preventivamente approvato (5). Le ragioni principali che hanno indotto la Commissione a rifiutare nella prima fase la prima proposta di cedere Sveberg riguardavano l’isolamento geografico della fabbrica e l’incertezza che pesava sulla sua redditività finanziaria.

VII.   VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(21)

Le parti hanno prodotto elementi convincenti a riprova del fatto che l’ubicazione geografica della fabbrica non costituisce un ostacolo maggiore. Sveberg trae vantaggio da una situazione oggettiva in Scandinavia per cui le tariffe merci nord-sud sono notevolmente inferiori alle tariffe sud-nord. Il vantaggio per Sveberg consiste nell’essere situata nel nord del paese mentre molti dei clienti reali e potenziali sono concentrati nel sud. La redditività economica di Sveberg, invece, è garantita dal fatto che la fabbrica sarà ceduta a un acquirente appropriato e indipendente, preventivamente approvato dalla Commissione. Nella prima fase dell’indagine di mercato è stata nettamente respinta una soluzione autonoma di questo tipo. Molti degli interlocutori più critici si sono tuttavia espressi a favore della cessione di Sveberg purché si potesse trovare un acquirente appropriato.

(22)

La cessione di Sveberg renderebbe infondato il timore di un incremento delle quote di mercato su tutti i mercati interessati salvo quello comprendente la Svezia e la Norvegia delle anime di bassa qualità. Su quest’ultimo l’aumento si ridurrebbe dal [10-20 %] * allo [0-10 %] *, lasciando all’entità frutto della concentrazione una quota di mercato pari al [40-50 %] *. Anche se l’aumento non sarà del tutto contrastato, l’operazione permetterà l’ingresso nel mercato di Svezia e Norvegia di un nuovo operatore. La riduzione del numero di operatori presenti sul mercato verrebbe in tal modo completamente compensata. L’eventuale acquisto della fabbrica di Sveberg da parte di un concorrente minore già attivo sul mercato porterebbe a una struttura di mercato più equilibrata e sottoporrebbe Sonoco/Ahlstrom a vincoli concorrenziali adeguati.

(23)

Sulla base degli impegni assunti dalle parti, la concentrazione notificata non suscita seri dubbi di compatibilità con il mercato comune e l’accordo SEE. La presente decisione è assunta a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

(2)  Comprendente la Germania, l’Austria, la Francia, il Benelux, l’Italia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia.

(3)  Danimarca, Svezia e Norvegia.

(4)  Parti del presente testo sono state omesse per tutelare informazioni riservate e sono racchiuse fra parentesi quadre e contrassegnate da un asterisco.

(5)  La vendita di Sveberg è subordinata alla conclusione di un accordo vincolante di acquisto con un acquirente appropriato prima della creazione dell’impresa comune.