ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
18 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l’importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l’importazione di pesce spada originario della Sierra Leone

1

 

*

Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti

3

 

 

Regolamento (CE) n. 921/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento (CE) n. 922/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

7

 

 

Regolamento (CE) n. 923/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80000 tonnellate di frumento tenero, di 80000 tonnellate di granturco e di 40000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo di intervento ungherese

8

 

 

Regolamento (CE) n. 924/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, relativo alla 84a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

11

 

 

Regolamento (CE) n. 925/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 20a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

12

 

 

Regolamento (CE) n. 926/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

13

 

 

Regolamento (CE) n. 927/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

15

 

 

Regolamento (CE) n. 928/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 337a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

17

 

 

Regolamento (CE) n. 929/2005 della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 21a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

19

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/447/PESC del Consiglio, del 14 marzo 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica argentina sulla partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

21

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica argentina sulla partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO (CE) N. 919/2005 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l’importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l’importazione di pesce spada originario della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 14 novembre 1997, a seguito dell’adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio (1), la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, firmata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (di seguito denominata «convenzione ICCAT»).

(2)

La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (di seguito denominata «ICCAT») e l’adozione, da parte di questo organismo, di misure in materia di conservazione e di gestione che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(3)

Nel 1998 l’ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Questa risoluzione stabilisce procedure per l’identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, che comprendono, ove necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione persistano in tali attività di pesca.

(4)

Dall’adozione della risoluzione 98-18, l’ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e alle attività delle navi.

(5)

L’ICCAT ha inoltre stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Guinea equatoriale e della Sierra Leone per la pesca di tonno rosso dell’Atlantico (Thunnus thynnus) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste.

(6)

L’ICCAT ha inoltre stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Sierra Leone per la pesca di pesce spada dell’Atlantico (Xiphias gladius) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa previste.

(7)

Le importazioni di tonno obeso dell’Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono attualmente vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 827/2004 (2).

(8)

Le importazioni di tonno rosso dell’Atlantico originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono attualmente vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 826/2004 (3).

(9)

Le importazioni di pesce spada dell’Atlantico originario della Sierra Leone sono attualmente vietate dal regolamento (CE) n. 828/2004 (4).

(10)

In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l’ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni per l’abolizione delle misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 827/2004.

(12)

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 826/2004 e (CE) n. 828/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 827/2004 è così modificato:

1)

All’articolo 2, paragrafo 1, è eliminato il testo seguente: «della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone».

2)

All’articolo 3, il testo: «della Bolivia, della Georgia e della Sierra Leone» è sostituito dal seguente testo «della Bolivia e della Georgia».

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 826/2004 e (CE) n. 828/2004 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

(2)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21.

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 19.

(4)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 23.


18.6.2005   

IT

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L 156/3


REGOLAMENTO (CE) N. 920/2005 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 290,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 190,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il governo irlandese ha chiesto che alla lingua irlandese sia riconosciuto lo stesso status di quello riconosciuto alle lingue nazionali ufficiali degli altri Stati membri e che si adottino le modifiche a tal fine necessarie al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1) e al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica (2), i quali due regolamenti sono in seguito denominati «regolamento n. 1».

(2)

Dagli articoli 53 del trattato sull’Unione europea e 314 del trattato che istituisce la Comunità europea risulta che l’irlandese è una delle lingue facenti fede per ciascuno di questi due trattati.

(3)

Il governo irlandese sottolinea che, conformemente all’articolo 8 della Costituzione irlandese, l’irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale dell’Irlanda.

(4)

È opportuno rispondere positivamente alla richiesta del governo irlandese e modificare di conseguenza il regolamento n. 1. Tuttavia è opportuno decidere che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese. È inoltre opportuno prevedere che tale deroga sia parziale ed escludere dal suo campo di applicazione i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio; è altresì opportuno conferire al Consiglio la facoltà di decidere all’unanimità, entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 1 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle ventuno lingue ufficiali.»;

3)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle ventuno lingue ufficiali.»

Articolo 2

In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo rinnovabile di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in irlandese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Articolo 3

Entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ad intervalli quinquennali, il Consiglio riesamina l’applicazione dell’articolo 2 e determina all’unanimità se revocare la deroga di cui a tale articolo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


18.6.2005   

IT

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L 156/5


REGOLAMENTO (CE) N. 921/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.6.2005   

IT

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L 156/7


REGOLAMENTO (CE) N. 922/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3)

In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 15 giugno 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2005, per le zone di destinazione 1) Africa e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dall’8 al 14 giugno 2005 e sospendere per queste zone fino al 1o luglio 2005 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dall’8 al 14 giugno 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 20,78 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2.   Fino al 1o luglio 2005, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 15 giugno 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 17 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).


18.6.2005   

IT

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L 156/8


REGOLAMENTO (CE) N. 923/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

relativo al trasferimento e alla vendita sul mercato portoghese di 80 000 tonnellate di frumento tenero, di 80 000 tonnellate di granturco e di 40 000 tonnellate di orzo detenute dall’organismo di intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni climatiche che hanno colpito il Portogallo nella campagna 2004/2005 hanno comportato una grave siccità che ha drasticamente ridotto la disponibilità di foraggi e creato una situazione di penuria per gli allevatori. La penuria di foraggi può indurre gli allevatori a vendere o ad abbattere prematuramente il bestiame, con gravi conseguenze per il settore e per il reddito degli agricoltori.

(2)

Il raccolto abbondante di cereali nel resto d’Europa nel corso della stessa campagna, in particolare negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, ha determinato, parallelamente, un notevole aumento delle scorte di intervento di frumento tenero, di granturco e di orzo, prodotti per i quali gli sbocchi sul mercato interno di tali Stati membri o sul mercato di esportazione sono inesistenti per un periodo relativamente lungo e per i quali, inoltre, non sempre esistono a livello locale capacità di magazzinaggio sufficienti.

(3)

La situazione del mercato comunitario dei cereali è attualmente molto squilibrata ed appare quindi opportuno adottare misure di stabilizzazione e di compensazione attraverso il dispositivo dell’intervento. Data l’esistenza di scorte di cereali la cui conservazione nell’ambito del regime di intervento rischia di protrarsi a lungo nelle regioni fortemente eccedentarie, con i costi che ne derivano a carico del bilancio comunitario, e considerata inoltre la parallela situazione di penuria di alimenti per gli animali in Portogallo, occorre mettere a disposizione degli allevatori portoghesi una parte delle scorte di intervento.

(4)

La distribuzione di cereali sul mercato portoghese impone il ricorso ad un’adeguata struttura di gestione e di controllo finanziario, per cui è necessario disporre in un primo tempo il trasferimento dei cereali all’organismo di intervento portoghese, affidando quindi a tale organismo il compito di vendere e distribuire i cereali agli agricoltori.

(5)

Tenendo conto dell’entità del fabbisogno e della disponibilità di cereali offerti all’intervento in Ungheria, dell’insufficienza di capacità di magazzinaggio riconosciute ai fini dell’intervento in tale paese e dell’insufficienza delle misure finora adottate per risolvere il problema dello smaltimento delle scorte ungheresi, appare opportuno eseguire in via prioritaria tale operazione a partire dall’Ungheria.

(6)

Occorre prevedere le disposizioni relative alla contabilizzazione dell’operazione suddetta secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia (2).

(7)

Per semplificazione e per motivi di controllo è opportuno fissare una partecipazione finanziaria comunitaria forfettaria.

(8)

È necessario procedere alla vendita delle scorte trasferite alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (3). Tenendo conto degli obiettivi da conseguire per far fronte alla penuria di alimenti per gli animali, si tratta di una vendita di tipo particolare che richiede l’adozione di disposizioni specifiche che l’organismo di intervento portoghese dovrà applicare in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93.

(9)

Per non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali è necessario in particolare prevedere disposizioni specifiche relative alle quantità offerte e fissare limiti per il prezzo di vendita dei cereali.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’organismo di intervento ungherese tiene a disposizione dell’organismo di intervento portoghese 80 000 tonnellate di frumento tenero, 80 000 tonnellate di granturco e 40 000 tonnellate di orzo.

2.   L’organismo di intervento portoghese prende in consegna i prodotti di cui al paragrafo 1 e provvede al loro trasporto a destinazione del Portogallo e al loro smaltimento sul mercato degli alimenti per animali entro il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

1.   L’organismo di intervento ungherese registra in uscita, sul conto annuale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero, granturco e orzo ceduti, a valore zero.

2.   L’organismo di intervento portoghese registra in entrata, sul conto annuale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento tenero, di granturco e di orzo presi fisicamente in consegna, a valore zero, e li contabilizza alla fine del mese al prezzo di 101,44 EUR/t per il frumento tenero, di 85,52 EUR/t per il granturco e di 80,87 EUR/t per l’orzo.

3.   Tutte le altre formalità previste dalla normativa comunitaria riguardo al trasporto dei cereali tra l’organismo di intervento ungherese e l’organismo di intervento portoghese vengono espletate sotto la responsabilità di quest’ultimo.

Articolo 3

1.   L’organismo di intervento portoghese registra nel conto annuale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1883/78 le spese di trasporto dei quantitativi di cereali indicati all’articolo 1 del presente regolamento in base all’importo forfettario fissato al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Comunità partecipa alle spese di trasporto dei cereali limitatamente ad un importo di 60 EUR/t.

Articolo 4

1.   Gli organismi di intervento portoghese e ungherese si accordano sulla scelta dei luoghi di partenza, di destinazione ed eventualmente di magazzinaggio, nonché sulle date di presa in consegna dei prodotti. Essi comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di tali luoghi e i relativi quantitativi.

2.   Gli organismi di intervento portoghese e ungherese constatano, all’atto del carico in Ungheria e dell’entrata nel luogo di magazzinaggio in Portogallo, il peso caricato e scaricato e la qualità dei prodotti in base ad un certificato di analisi.

Articolo 5

L’organismo di intervento ungherese comunica all’organismo di intervento portoghese e alla Commissione i quantitativi effettivamente constatati all’uscita e le date di uscita per luogo di presa in consegna.

Articolo 6

L’organismo di intervento portoghese prende in consegna i cereali limitatamente ai quantitativi caricati sul mezzo di trasporto all’atto dell’uscita dal deposito designato dall’organismo di intervento ungherese e se ne assume la responsabilità a partire da tale momento.

L’organismo di intervento portoghese informa la Commissione e l’organismo di intervento ungherese dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

Articolo 7

L’organismo di intervento portoghese procede alla vendita mediante gara permanente, sul mercato interno, dei quantitativi di cereali trasferiti dalle scorte dell’organismo di intervento ungherese.

In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è riservata esclusivamente alle associazioni o cooperative di allevatori di bovini, ovini e caprini o a centri di trasformazione che abbiano sottoscritto contratti di collaborazione con tali associazioni o cooperative ed è destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, alla vendita di cui all’articolo 7 del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 9

1.   I quantitativi di ogni cereale da porre in vendita corrispondono ai quantitativi effettivamente trasferiti e devono essere precisati nel bando di gara.

2.   La quantità minima di ogni offerta è di 1 500 tonnellate.

3.   Le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell’offerta.

4.   Il prezzo minimo di vendita è fissato per ogni cereale ad un livello tale da non creare turbative sul mercato portoghese dei cereali e in ogni caso ad un livello non inferiore al prezzo di intervento.

Articolo 10

Le autorità portoghesi redigono un bando di gara in cui precisano in particolare le date delle gare e le modalità di controllo che permettano loro di accertare il rispetto dell’articolo 7, secondo comma.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003 pag. 78.

(2)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).


18.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/11


REGOLAMENTO (CE) N. 924/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

relativo alla 84a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 84a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 giugno 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


18.6.2005   

IT

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L 156/12


REGOLAMENTO (CE) N. 925/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 20a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 20a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 giugno 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 198,24 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


18.6.2005   

IT

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L 156/13


REGOLAMENTO (CE) N. 926/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

Concentrato

204,1

208,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

73

73

Concentrato

73

73


18.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/15


REGOLAMENTO (CE) N. 927/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 165a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

46

42

41

Burro < 82 %

44

40

40

Burro concentrato

55,5

51,5

55,5

51,5

Crema

22

18

Cauzione di trasformazione

Burro

51

Burro concentrato

61

61

Crema

24


18.6.2005   

IT

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L 156/17


REGOLAMENTO (CE) N. 928/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 337a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 337a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

54,5 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

60 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


18.6.2005   

IT

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L 156/18


REGOLAMENTO (CE) N. 929/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 21a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 21a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 giugno 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 275 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

18.6.2005   

IT

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L 156/19


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2005/446/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), in seguito denominato «l’accordo di partenariato»,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato (2), in seguito denominato «l’accordo interno», in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 5 dell’allegato I (protocollo finanziario) dell’accordo di partenariato prevede che l’importo complessivo del protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai FES precedenti, copre il periodo 2000-2007.

(2)

Il punto 7 dello stesso allegato e l’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo interno prevedono una valutazione del grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti che deve servire da base per valutare il fabbisogno di nuove risorse dopo la scadenza dell’attuale protocollo finanziario.

(3)

La dichiarazione UE relativa al protocollo finanziario, allegata come dichiarazione XVIII all’accordo di partenariato, precisa che, nel valutare il fabbisogno di nuove risorse, è opportuno tenere pienamente conto della data oltre la quale i fondi del 9° FES non verranno più impegnati.

(4)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo interno, è pertanto necessario fissare, prima della scadenza del 9° FES, una data che potrebbe, se necessario, essere rivista, oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati,

DECIDONO:

Articolo 1

La data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati, è fissata al 31 dicembre 2007. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

Articolo 2

La presente decisione non incide sull’importo stanziato per finanziare il Fondo investimenti come fondo rotativo e gestito dalla BEI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

A nome dei governi degli Stati membri

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 18).

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

18.6.2005   

IT

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L 156/21


DECISIONE 2005/447/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica argentina sulla partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L'articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica argentina sulla partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia Erzegovina (Operazione Althea).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica argentina sulla partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica argentina sulla partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA

dall'altra,

di seguito «le parti»,

TENUTO CONTO:

dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia Erzegovina (1),

dell'invito alla Repubblica argentina a partecipare all'operazione diretta dall'UE,

del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica argentina all'operazione diretta dall'UE,

della decisione BiH/1/2004 del comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004, relativa all'accettazione del contributo della Repubblica argentina all'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina (2),

della decisione BiH/3/2004 del comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina (3),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all'operazione

1.   La Repubblica argentina aderisce all'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica argentina all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3.   La Repubblica argentina garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all'azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica argentina che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

5.   La Repubblica argentina informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi da parte della Repubblica argentina è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, convenute tra l'Unione europea e il paese ospitante.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica argentina.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica argentina esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

4.   La Repubblica argentina è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica argentina è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Repubblica argentina si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Repubblica argentina all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Repubblica argentina adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.

2.   Qualora l'UE e la Repubblica argentina abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica argentina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica argentina, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica argentina.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica argentina per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica argentina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Repubblica argentina, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica argentina.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.

2.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica argentina all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 giugno 2005, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica argentina


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

(4)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

DICHIARAZIONI

di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE:

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune dell'UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica argentina per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica argentina nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica argentina, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica argentina nell'utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Repubblica argentina:

«La Repubblica argentina, nell'applicare l'azione comune dell'UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»