ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
16 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 896/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 897/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

3

 

*

Regolamento (CE) n. 898/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

9

 

 

Regolamento (CE) n. 899/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 giugno 2005

15

 

 

Regolamento (CE) n. 900/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

18

 

 

Regolamento (CE) n. 901/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

20

 

 

Regolamento (CE) n. 902/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

23

 

 

Regolamento (CE) n. 903/2005 della Commissione, del 15 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che intima alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato CE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

29

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

32

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 giugno 2005, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune [notificata con il numero C(2005) 1730]

33

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/444/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa all’attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 13.1.2005)

43

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO (CE) N. 896/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,6

204

75,2

999

65,9

0707 00 05

052

90,9

999

90,9

0709 90 70

052

84,4

999

84,4

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

53,0

528

61,3

624

69,2

999

62,6

0808 10 80

388

84,5

400

80,5

404

90,5

508

67,6

512

70,5

524

70,5

528

72,3

720

59,3

804

92,4

999

76,5

0809 10 00

052

176,5

624

183,0

999

179,8

0809 20 95

052

291,5

400

398,9

999

345,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

204,6

999

204,6

0809 40 05

052

127,3

999

127,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/3


REGOLAMENTO (CE) N. 897/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

32,55

18,68

976,46

242,29

509,22

8 135,37

112,37

22,65

13,97

131,06

7 794,95

1 257,91

300,16

21,82

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

35,02

20,10

1 050,67

260,71

547,93

8 753,65

120,91

24,37

15,03

141,02

8 387,35

1 353,51

322,97

23,48

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

141,92

81,46

4 257,94

1 056,55

2 220,52

35 475,04

490,01

98,77

60,93

571,50

33 990,59

5 485,24

1 308,87

95,14

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

35,69

1 865,29

462,84

972,75

15 540,63

214,66

43,27

26,69

250,36

14 890,34

2 402,93

573,38

41,68

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

53,56

30,74

1 606,96

398,74

838,03

13 388,39

184,93

37,28

22,99

215,69

12 828,16

2 070,15

493,97

35,91

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,70

3 120,61

774,33

1 627,40

25 999,38

359,13

72,39

44,65

418,85

24 911,44

4 020,09

959,26

69,73

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

30,30

17,39

909,09

225,58

474,09

7 574,09

104,62

21,09

13,01

122,02

7 257,15

1 171,13

279,45

20,31

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

52,35

30,05

1 570,66

389,74

819,10

13 085,93

180,75

36,44

22,47

210,81

12 538,35

2 023,38

482,81

35,10

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

455,22

261,30

13 658,08

3 389,05

7 122,71

113 792,32

1 571,80

316,84

195,43

1 833,19

109 030,68

17 594,86

4 198,44

305,18

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

121,87

69,95

3 656,41

907,29

1 906,82

30 463,42

420,79

84,82

52,32

490,76

29 188,68

4 710,33

1 123,97

81,70

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,73

4 533,15

1 124,83

2 364,04

37 767,97

521,68

105,16

64,86

608,44

36 187,57

5 839,78

1 393,47

101,29

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

260,12

149,31

7 804,23

1 936,50

4 069,92

65 020,95

898,13

181,04

111,67

1 047,48

62 300,14

10 053,70

2 398,99

174,38

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

121,57

69,78

3 647,35

905,04

1 902,10

30 387,90

419,74

84,61

52,19

489,55

29 116,32

4 698,66

1 121,18

81,50

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

97,72

56,09

2 931,91

727,51

1 529,00

24 427,24

337,41

68,01

41,95

393,52

23 405,08

3 777,00

901,26

65,51

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

138,57

79,54

4 157,51

1 031,62

2 168,15

34 638,29

478,45

96,44

59,49

558,02

33 188,85

5 355,86

1 278,00

92,90

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

531,78

27 795,98

6 897,16

14 495,64

231 582,21

3 198,81

644,80

397,72

3 730,77

221 891,64

35 807,83

8 544,37

621,09

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

160,62

92,20

4 819,22

1 195,82

2 513,23

40 151,31

554,60

111,79

68,96

646,83

38 471,17

6 208,30

1 481,41

107,68

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

108,93

62,53

3 268,23

810,96

1 704,38

27 229,23

376,11

75,82

46,76

438,66

26 089,82

4 210,25

1 004,64

73,03

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

62,15

35,67

1 864,71

462,70

972,45

15 535,81

214,59

43,26

26,68

250,28

14 885,71

2 402,19

573,20

41,67

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

146,97

84,36

4 409,50

1 094,15

2 299,56

36 737,72

507,45

102,29

63,09

591,84

35 200,43

5 680,48

1 355,46

98,53

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

58,77

33,73

1 763,28

437,53

919,55

14 690,74

202,92

40,90

25,23

236,67

14 076,00

2 271,52

542,02

39,40

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

48,59

27,89

1 457,85

361,75

760,27

12 146,12

167,77

33,82

20,86

195,67

11 637,86

1 878,06

448,14

32,57

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

53,10

30,48

1 593,16

395,32

830,83

13 273,41

183,34

36,96

22,80

213,83

12 717,98

2 052,37

489,73

35,60

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

63,67

36,55

1 910,40

474,04

996,27

15 916,46

219,85

44,32

27,34

256,41

15 250,44

2 461,04

587,25

42,69

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

54,27

31,15

1 628,33

404,05

849,18

13 566,42

187,39

37,77

23,30

218,55

12 998,73

2 097,67

500,54

36,38

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

45,51

26,12

1 365,44

338,81

712,08

11 376,13

157,14

31,67

19,54

183,27

10 900,10

1 759,01

419,73

30,51

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

63,49

36,44

1 904,89

472,67

993,40

15 870,60

219,22

44,19

27,26

255,67

15 206,49

2 453,95

585,56

42,56

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

74,45

42,73

2 233,65

554,25

1 164,85

18 609,62

257,05

51,82

31,96

299,80

17 830,90

2 877,47

686,61

49,91

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

75,96

43,60

2 279,10

565,53

1 188,55

18 988,35

262,28

52,87

32,61

305,90

18 193,78

2 936,03

700,59

50,93

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

84,04

48,24

2 521,45

625,66

1 314,94

21 007,43

290,17

58,49

36,08

338,43

20 128,37

3 248,22

775,08

56,34

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

166,57

95,61

4 997,71

1 240,11

2 606,31

41 638,43

575,15

115,94

71,51

670,79

39 896,07

6 438,24

1 536,28

111,67

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

38,37

22,02

1 151,09

285,63

600,30

9 590,32

132,47

26,70

16,47

154,50

9 189,02

1 482,88

353,84

25,72

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

62,97

36,15

1 889,36

468,82

985,31

15 741,24

217,43

43,83

27,03

253,59

15 082,54

2 433,95

580,78

42,22

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

88,54

50,82

2 656,48

659,17

1 385,36

22 132,49

305,71

61,62

38,01

356,55

21 206,36

3 422,18

816,59

59,36

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

45,41

26,06

1 362,29

338,03

710,44

11 349,94

156,78

31,60

19,49

182,85

10 875,00

1 754,96

418,76

30,44

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

76,82

44,09

2 304,84

571,91

1 201,98

19 202,77

265,25

53,47

32,98

309,36

18 399,23

2 969,18

708,50

51,50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

160,63

92,59

4 901,82

1 195,64

2 513,33

40 665,37

554,63

111,83

68,96

668,50

38 475,97

6 294,97

1 477,40

110,37

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

240,28

138,49

7 332,26

1 788,47

3 759,50

60 828,22

829,62

167,28

103,15

999,96

57 553,26

9 416,17

2 209,94

165,09

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

159,28

91,81

4 860,48

1 185,56

2 492,13

40 332,39

549,95

110,89

68,38

662,86

38 151,45

6 241,88

1 464,94

109,44

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

281,43

161,54

8 443,71

2 095,18

4 403,41

70 348,81

971,72

195,87

120,82

1 133,31

67 405,06

10 877,51

2 595,56

188,67

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

175,04

9 149,41

2 270,29

4 771,43

76 228,35

1 052,93

212,25

130,92

1 228,03

73 038,57

11 786,62

2 812,49

204,44

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

835,42

43 667,57

10 835,46

22 772,69

363 816,34

5 025,34

1 012,99

624,82

5 861,06

348 592,43

56 254,21

13 423,23

975,73

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

116,59

66,92

3 498,11

868,00

1 824,27

29 144,53

402,57

81,15

50,05

469,52

27 924,97

4 506,40

1 075,31

78,16

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

67,40

38,69

2 022,20

501,78

1 054,58

16 847,98

232,72

46,91

28,93

271,42

16 142,97

2 605,08

621,62

45,18

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

224,06

128,61

6 722,54

1 668,10

3 505,81

56 008,83

773,64

155,95

96,19

902,30

53 665,14

8 660,23

2 066,48

150,21

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/9


REGOLAMENTO (CE) N. 898/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.

(2)

La decisione 2005/444/PESC del Consiglio (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(3)

Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/2004 della Commissione (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 12).

(2)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all’articolo 6

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Direttore generale dell’Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960

3.

Buka (alias. Bhuka), Flora

Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti (ex ministro aggiunto presso l’Ufficio del Vice presidente e ex ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 25.2.1968

4.

Chapfika, David

Vice Ministro delle finanze (ex Vice ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 7.4.1957

5.

Charamba, George

Segretario permanente — Ministro dell’informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963

6.

Charumbira, Fortune Zefanaya

ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962

7.

Chigudu, Tinaye

Governatore della provincia di Manicaland

8.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministro dell’istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939

9.

Chihota, Phineas

Vice Ministro dell’industria e del commercio internazionale

10.

Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953

11.

Chimbudzi, Alice

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)

12.

Chimutengwende, Chen

Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943

13.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947

14.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955

15.

Chipanga, Tongesai Shadreck

ex Vice Ministro dell’interno, data di nascita 10.10.1946

16.

Chitepo, Victoria

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 27.3.1928

17.

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell’esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956

18.

Chiweshe, George

Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953

19.

Chiwewe, Willard

Governatore della provincia di Masvingo (e segretario principale incaricato degli affari speciali presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 19.3.1949

20.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952

21.

Dabengwa, Dumiso

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939

22.

Damasane, Abigail

Vice Ministro incaricato della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale

23.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 1.8.1946

24.

Gombe, G

Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

25.

Gula-Ndebele, Sobuza

ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

26.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministro dello sviluppo economico (ex ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 8.3.1940

27.

Hove, Richard

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935

28.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

ex Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935

29.

Jokonya, Tichaona

Ministro dell’informazione e della propaganda, data di nascita 27.12.1938

30.

Kangai, Kumbirai

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938

31.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Governatore del distretto di Harare segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947

32.

Kasukuwere, Saviour

Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione e Vice segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970

33.

Kaukonde, Ray

Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963

34.

Kuruneri, Christopher Tichaona

ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949. NB: attualmente in custodia cautelare

35.

Langa, Andrew

Vice Ministro dell’ambiente e del turismo e ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni

36.

Lesabe, Thenjiwe V.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933

37.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952

38.

Made, Joseph Mtakwese

Ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (ex ministro delle questioni fondiarie e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954

39.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943

40.

Mahofa, Shuvai Ben

ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione, data di nascita 4.4.1941

41.

Mahoso, Tafataona

Presidente della commissione per l’informazione dei media

42.

Makoni, Simbarashe

Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950

43.

Malinga, Joshua

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944

44.

Mangwana, Paul Munyaradzi

Ministro aggiunto (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 10.8.1961

45.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione), data di nascita 30.7.1955

46.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

ex Vice Ministro dell’industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934

47.

Marumahoko, Rueben

Vice Ministro dell’interno (ex Vice Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.4.1948

48.

Masawi, Ephrahim Sango

Governatore della provincia del Mashonaland centrale

49.

Masuku, Angeline

Governatore della provincia del Matabeleland meridionale [Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate], data di nascita 14.10.1936

50.

Mathema, Cain

Governatore del distretto di Bulawayo

51.

Mathuthu, Thokozile

Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale

52.

Matiza, Joel Biggie

Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960

53.

Matonga, Brighton

Vice Ministro dell’informazione e della propaganda, data di nascita 1969

54.

Matshalaga, Obert

Vice Ministro degli esteri

55.

Midzi, Amos Bernard (Muvenga)

Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952

56.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946

57.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministro dell’interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949

58.

Moyo, Jonathan

ex Ministro aggiunto dell’informazione e della propaganda presso l’Ufficio del presidente, data di nascita 12.1.1957

59.

Moyo, July Gabarari

ex Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950

60.

Moyo, Simon Khaya

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

61.

Mpofu, Obert Moses

Ministro dell’industria e del commercio internazionale [ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale Vice Segretariao del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale], data di nascita 12.10.1951

62.

Msika, Joseph W.

Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923

63.

Msipa, Cephas George

Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931

64.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l’Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l’Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946

65.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale [Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura], data di nascita 14.12.1958

66.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942

67.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministro dell’istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941

68.

Mugabe, Grace

Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965

69.

Mugabe, Sabina

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934

70.

Muguti, Edwin

Vice Ministro della salute e dell’infanzia, data di nascita 1965

71.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice Presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955

72.

Mujuru, Solomon T.R.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949

73.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

ex Ministro dell’industria e del commercio internazionale, data di nascita 23.10.1942

74.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945

75.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministro delle finanze (ex Ministro dell’istruzione superiore e terziaria), data di nascita 31.7.1941

76.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954

77.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Ministro della sicurezza (ex Ministro degli affari speciali presso l’Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli) (e Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne), data di nascita 27.7.1935

78.

Mutezo, Munacho

Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale

79.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione, generale di brigata in pensione

80.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione (ex Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 27.5.1948

81.

Muzenda, Tsitsi V.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922

82.

Muzonzini, Elisha

Generale di brigata (ex Direttore generale dell’Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.6.1957

83.

Ncube, Abedinico

Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954

84.

Ndlovu, Naison K.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930

85.

Ndlovu, Richard

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato della logistica, data di nascita 26.6.1942

86.

Ndlovu, Sikhanyiso

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949

87.

Nguni, Sylvester

Vice Ministro dell’agricoltura, data di nascita 4.8.1955

88.

Nhema, Francis

Ministro dell’ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959

89.

Nkomo, John Landa

Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l’Ufficio del Presidente), data di nascita 22.8.1934

90.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland), data di nascita 23.7.1955

91.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

92.

Nyathi, George

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della scienza e della tecnologia

93.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione (ex Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 20.9.1949

94.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministro della salute e dell’infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950

95.

Patel, Khantibhal

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928

96.

Pote, Selina M.

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura

97.

Rusere, Tino

Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 10.5.1945

98.

Sakabuya, Morris

Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa

99.

Sakupwanya, Stanley

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell’infanzia

100.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Governatore della provincia del Mashonaland occidentale

101.

Sandi o Sachi, E.

Vice segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile

102.

Savanhu, Tendai

Vice Segretario dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968

103.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944

104.

Sekeremayi, Lovemore

Commissario elettorale

105.

Shamu, Webster

Ministro aggiunto incaricato dell’attuazione delle politiche (ex ministro aggiunto incaricato dell’attuazione delle politiche presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 6.6.1945

106.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell’informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928

107.

Shiri, Perence

Generale dell’aviazione, data di nascita 1.11.1955

108.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice Ministro dell’istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949

109.

Sibanda, Jabulani

ex Presidente dell’Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970

110.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Capo di gabinetto (successore del n. 117 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949

111.

Sibanda, Phillip Valerio

Comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956

112.

Sikosana, Absolom

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù

113.

Stamps, Timothy

Consigliere per la sanità presso l’Ufficio del presidente, data di nascita 15.10.1936

114.

Tawengwa, Solomon Chirume

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940

115.

Tungamirai, Josiah T.

Ministro aggiunto dell’indigenizzazione e dell’emancipazione, generale dell’aviazione in pensione [e Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell’emancipazione e dell’indigenizzazione], data di nascita 8.10.1948

116.

Udenge, Samuel

Vice Ministro dello sviluppo economico

117.

Utete, Charles

Presidente della commissione presidenziale d’esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938

118.

Zimonte, Paradzai

Direttore dell’amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947

119.

Zhuwao, Patrick

Vice Ministro della scienza e della tecnologia (N.B. nipote di Robert Gabriel Mugabe)

120.

Zvinavashe, Vitalis

Generale in pensione (ex capo di Stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943»


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/15


REGOLAMENTO (CE) N. 899/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 giugno 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

33,23

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

56,37

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

56,37

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

33,23


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 1.6.2005-14.6.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

116,34 (3)

70,06

171,03

161,03

141,03

90,27

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,07

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

24,65

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 26,53 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 38,53 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/18


REGOLAMENTO (CE) N. 900/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 36).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 15 giugno 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

81,6

2

01

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

81,7

11

01

87,4

9

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

166,4

47

01

165,0

48

02

190,9

35

03

269,8

9

04

0207 14 50

Petti di pollo, Congelati

142,9

21

01

0207 14 70

Altre parti di polli, congelati

138,0

54

01

124,0

62

03

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

197,8

30

01

242,7

16

04

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

170,8

39

01

196,8

27

03


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Thailandia

03

Argentina

04

Cile.»


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/20


REGOLAMENTO (CE) N. 901/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3)

Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4)

A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6)

È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2).

(7)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5).

(8)

Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(3)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(4)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(5)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

57,00

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

57,00

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

57,00

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

57,00

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

16,00

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/23


REGOLAMENTO (CE) N. 902/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2305/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 300 000 t per l'importazione di orzo di cui al codice NC 1003 00.

(2)

I quantitativi chiesti in data 13 giugno 2005, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente tariffario di orzo presentata e trasmessa alla Commissione il 13 giugno 2005 conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è soddisfatta nei limiti dello 0 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/24


REGOLAMENTO (CE) N. 903/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), il regolamento (CEE) n. 2388/84 (4), il regolamento (CEE) n. 2973/79 (5), e il regolamento (CE) n. 2051/96 (6).

(3)

L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

(4)

Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

(5)

È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6)

Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(7)

Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

(8)

Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e le restituzioni sono fissate sulla base dei codici prodotto definiti dalla suddetta nomenclatura.

(10)

È opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(11)

Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8).

(12)

È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (9), dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (10) e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (11).

(13)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(14)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(15)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non è considerata come una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(4)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

(5)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

(6)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/2004 (GU L 380 del 24.12.2004, pag. 1).

(8)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(9)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(10)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

42,40

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

42,40

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg peso vivo

32,80

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

57,20

B03

EUR/100 kg peso netto

34,40

039

EUR/100 kg peso netto

18,80

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

77,60

B03

EUR/100 kg peso netto

45,20

039

EUR/100 kg peso netto

26,80

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

11,20

039

EUR/100 kg peso netto

12,80

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

77,60

B03

EUR/100 kg peso netto

45,20

039

EUR/100 kg peso netto

26,80

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

11,20

039

EUR/100 kg peso netto

12,80

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

57,20

B03

EUR/100 kg peso netto

34,40

039

EUR/100 kg peso netto

18,80

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

98,40

B03

EUR/100 kg peso netto

57,20

039

EUR/100 kg peso netto

32,80

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

46,80

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,60

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

57,20

B03

EUR/100 kg peso netto

34,40

039

EUR/100 kg peso netto

18,80

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

18,80

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

18,80

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

10,40

039

EUR/100 kg peso netto

12,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

29,60

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg peso netto

137,60

B03

EUR/100 kg peso netto

81,60

039

EUR/100 kg peso netto

48,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

122,00

220

EUR/100 kg peso netto

164,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg peso netto

75,60

B09

EUR/100 kg peso netto

70,40

B03

EUR/100 kg peso netto

45,20

039

EUR/100 kg peso netto

26,40

809, 822

EUR/100 kg peso netto

66,80

220

EUR/100 kg peso netto

98,40

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

11,20

039

EUR/100 kg peso netto

12,80

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

11,20

039

EUR/100 kg peso netto

12,80

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

46,80

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

039

EUR/100 kg peso netto

15,60

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

26,80

B03

EUR/100 kg peso netto

8,00

039

EUR/100 kg peso netto

9,20

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

18,80

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

18,80

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

10,40

039

EUR/100 kg peso netto

12,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

29,60

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

10,40

039

EUR/100 kg peso netto

12,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

29,60

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

36,80

B03

EUR/100 kg peso netto

10,40

039

EUR/100 kg peso netto

12,00

809, 822

EUR/100 kg peso netto

29,60

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg peso netto

18,40

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg peso netto

18,00

B03

EUR/100 kg peso netto

12,00

039

EUR/100 kg peso netto

14,00

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

70,80

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

63,20

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

70,80

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

63,20

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

24,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

24,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg peso netto

14,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Santa Sede, Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8)  La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B08, B09 e destinazione 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Santa Sede, Albania, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09

:

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11

:

Libano ed Egitto.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che intima alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato CE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(2005/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del trattato gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di preservare l’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuove la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita comprende il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1).

(3)

La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita (2) invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

(4)

La decisione 2004/917/CE del Consiglio (3), del 5 luglio 2004, adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, ha sancito l’esistenza in Grecia di un disavanzo eccessivo.

(5)

Conformemente all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha indirizzato alla Grecia una raccomandazione che fissava al 5 novembre 2004 il termine per l’adozione da parte della Grecia di misure per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi nel 2005.

(6)

Dopo l’adozione della decisione 2004/917/CE i dati notificati dalle autorità greche il 4 maggio 2004 sono stati oggetto di una revisione significativa nel settembre 2004. Il dato sul disavanzo 2003 è stato elevato al 4,6 % del PIL (rispetto al 3,2 % notificato il 4 maggio), mentre, secondo le previsioni dell’autunno 2004 della Commissione, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche era destinato probabilmente a salire al 5,5 % del PIL nel 2004, rispetto al 3,2 % previsto in primavera. Inoltre, le misure approvate dal Parlamento greco nel bilancio 2005 potrebbero non assicurare che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel 2005. Secondo le previsioni della Commissione dell’autunno 2004, che prevedevano un tasso di crescita del 3,3 % nel 2005, le misure comprese nel bilancio greco del 2005 determinerebbero un disavanzo nominale del 3,6 % del PIL, superiore pertanto alla soglia del 3 %.

(7)

Conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, con la decisione 2005/334/CE del Consiglio (4) è stato determinato che non è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 ex articolo 104, paragrafo 7.

(8)

Conformemente all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere di intimare allo Stato membro in questione di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo. Il Consiglio ritiene che, sulla base delle attuali previsioni della Commissione, il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004, adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, non sarà rispettato. L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce che l’eventuale decisione del Consiglio che intima di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio è deliberata entro un mese dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l’articolo 104, paragrafo 8, che lo Stato membro di cui trattasi non ha dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.

(9)

Nel determinare le raccomandazioni da includere nell’intimazione si deve tenere conto dei fattori seguenti. In primo luogo il disavanzo stimato per il 2004 sarà sostanzialmente superiore a quello previsto quando è stata adottata la raccomandazione ex articolo 104, paragrafo 7, e i superamenti vanno molto al di là delle misure restrittive attuate per il 2004. Di conseguenza, la correzione necessaria per porre fine al disavanzo eccessivo entro il 2005, come chiesto nella raccomandazione del Consiglio, del 5 luglio 2004, adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, dovrebbe avere luogo integralmente nell’anno corrente. In secondo luogo, secondo le previsioni dell’autunno 2004 della Commissione, le misure previste nel bilancio adottato dal Parlamento greco per il 2005, se pienamente attuate, porterebbero ad una riduzione del disavanzo di 1,9 punti percentuali del PIL, il che costituisce un miglioramento considerevole della posizione di bilancio ma resta insufficiente per riportare il disavanzo nominale al di sotto della soglia del 3 %. Infine, questo aggiustamento supplementare potrebbe diventare ancora più pesante se si concretizzano talune incertezze sullo scenario macroeconomico per il 2005 e sui risultati di bilancio del 2004. Tenuto conto di questi elementi, l’aggiustamento totale necessario per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo nel 2005 potrebbe essere superiore a 2,6 punti percentuali del PIL, il che necessiterebbe misure supplementari di natura permanente che portino ad una riduzione del disavanzo di almeno 0,7 punti percentuali del PIL. Un simile sforzo concentrato in un unico anno potrebbe rivelarsi costoso sul piano economico.

(10)

Alla luce di questi fattori, il termine fissato nel luglio 2004 per l’eliminazione del disavanzo eccessivo in Grecia deve essere prorogato di un anno.

(11)

Sulla base di un tasso di crescita del 3,3 % annunciato nelle previsioni dell’autunno 2004 della Commissione per il 2005 e il 2006 e date le incertezze sulle prospettive macroeconomiche e di bilancio, un’esecuzione rigorosa del bilancio 2005, associata a misure di natura permanente che consentano una riduzione del disavanzo di almeno 0,6 punti percentuali del PIL nel 2006, produrrebbe un disavanzo del 3,6 % del PIL nel 2005 ed un disavanzo inferiore al 3 % nel 2006.

(12)

Le previsioni dell’autunno 2004 della Commissione prevedono che il rapporto debito/PIL si stabilizzi a circa il 112 % del PIL nel 2004 e nel 2005 e che poi scenda solo marginalmente a circa il 110 % nel 2006. Ciò è ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % fissato dal trattato. Inoltre, il contributo alla variazione del livello del debito di fattori diversi dal fabbisogno netto di finanziamento è elevato. Le autorità greche devono continuare a prestare grande attenzione a tali fattori al fine di ridurre il rapporto debito/PIL ad un ritmo soddisfacente, coerente con le proiezioni per il saldo delle amministrazioni pubbliche e la crescita nominale del PIL.

(13)

Tenuto conto delle revisioni statistiche significative e per permettere un controllo adeguato della situazione delle finanze pubbliche in Grecia, sono necessari maggiori sforzi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche prescritti dalla legislazione in vigore, rafforzando in particolare i meccanismi che assicurano una trasmissione corretta e rapida di tali dati.

(14)

La Grecia deve presentare una relazione alla Commissione prima del 21 marzo 2005, nella quale definisca le misure che intende porre in atto per conformarsi alla presente decisione. In particolare, la relazione deve comprendere una descrizione delle misure da applicare nel 2005 per ridurre il disavanzo di bilancio, una valutazione delle conseguenze del disavanzo del 2004 comunicato nella comunicazione del marzo 2005 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e una descrizione delle incertezze connesse allo scenario macroeconomico. La Grecia deve inoltre includere nella relazione una descrizione il più possibile precisa delle misure che verranno attuate nel 2006 per ridurre il disavanzo di bilancio. La Commissione e il Consiglio devono esaminare la relazione al fine di accertare che sia stato dato seguito alla presente decisione.

(15)

Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, secondo comma, del trattato, il Consiglio può chiedere alla Grecia di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti dalla Grecia per ottemperare alla presente decisione. È opportuno che la Grecia presenti relazioni subito dopo i consueti termini per la notifica dei disavanzi pubblici e del debito pubblico previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (5), per consentire alla Commissione di valutare il rispetto della presente decisione.

(16)

Il Consiglio ritiene che le misure di aggiustamento devono consentire un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche. Per assicurare il proseguimento del risanamento di bilancio in modo da riportare le finanze pubbliche verso una posizione a medio termine prossima al pareggio o positiva, conformemente al patto di stabilità e crescita, è necessario ridurre il disavanzo, depurato dagli effetti ciclici, di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all’anno dopo la correzione del disavanzo eccessivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Grecia pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2006 tramite:

i)

un’esecuzione rigorosa del bilancio 2005 approvato dal Parlamento greco;

ii)

l’attuazione nel 2006 di misure di aggiustamento di natura permanente che determinino una correzione del disavanzo di almeno 0,6 punti percentuali del PIL;

2.   La Grecia prosegue i propri sforzi per identificare e controllare i fattori diversi dal fabbisogno netto di finanziamento che contribuiscono alla variazione del livello del debito al fine di assicurare che il rapporto tra il debito lordo pubblico ed il PIL diminuisca in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente, in linea con la correzione del disavanzo eccessivo.

3.   La Grecia continua ad impegnarsi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche, in particolare rafforzando i meccanismi che assicurano una trasmissione corretta e rapida dei dati delle amministrazioni pubbliche richiesti dal quadro normativo in vigore.

Articolo 2

1.   La Grecia presenta entro il 21 marzo 2005 una relazione che illustra le decisioni adottate per conformarsi alle raccomandazioni della presente decisione. La Commissione e il Consiglio valuteranno la relazione al fine di accertare se la Grecia si è conformata alla presente decisione.

2.   La Grecia presenta, entro il 31 ottobre 2005, il 30 aprile 2006 e il 31 ottobre 2006, relazioni in cui si presentano i progressi realizzati nell’attuazione delle raccomandazioni della presente decisione. Tali relazioni saranno analizzate dalla Commissione e dal Consiglio per valutare se la Grecia si è conformata alla presente decisione.

Articolo 3

Il Consiglio esorta la Grecia ad adottare le misure necessarie per assicurare il proseguimento del risanamento di bilancio in modo da riportare le finanze pubbliche verso una posizione a medio termine prossima al pareggio o positiva, tramite la riduzione del disavanzo, depurato degli effetti ciclici, di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all’anno dopo la correzione del disavanzo eccessivo.

Articolo 4

La Grecia adotta provvedimenti efficaci per conformarsi alla presente decisione entro il 21 marzo 2005.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(3)  GU L 389 del 31.12.2004, pag. 25.

(4)  GU L 107 del 28.4.2005, pag. 24.

(5)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.


16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

(2005/442/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/479/CE (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

(2)

L’ultimo adeguamento di dette indennità è stato disposto dalla decisione 2004/240/CE e ha avuto effetto con decorrenza il 1o aprile 2004.

(3)

Con il regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005, del 20 dicembre 2004, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni (2), il Consiglio ha disposto un adeguamento dello 0,7 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE, gli importi di 27,96 EUR e di 111,83 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 28,16 EUR e di 112,61 EUR.

2.   Nell’articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco

(km)

Importo in EUR

0-150

0

> 150

72,39

> 300

128,69

> 500

209,13

> 800

337,83

> 1 300

530,87

> 2 000

635,45»

3.   Nell’articolo 15, paragrafo 4, l’importo di 27,96 EUR è sostituito dall’importo di 28,16 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72. Decisione modificata dalla decisione 2004/240/CE (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 17).

(2)  GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1.


Commissione

16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune

[notificata con il numero C(2005) 1730]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/443/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (1),

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2799/98, gli Stati membri non partecipanti che decidano di pagare in euro le spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune devono adottare le misure necessarie affinché l’uso dell’euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all’uso della moneta nazionale.

(2)

Le misure di cui sopra, notificate dal Regno Unito, sono state approvate con decisione 2001/121/CE della Commissione, del 30 gennaio 2001, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune e che abroga la decisione 2000/121/CE (3).

(3)

Il 14 aprile 2005 il Regno Unito ha informato la Commissione della propria intenzione di modificare le misure approvate dalla decisione 2001/121/CE ed ha notificato le nuove misure che intende adottare per evitare che l’uso dell’euro comporti un vantaggio sistematico rispetto all’uso della lira sterlina. Detta comunicazione è stata protocollata in data 14 aprile 2005.

(4)

Le misure progettate dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:

gli importi fissati nella legislazione comunitaria possono essere pagati in euro agli operatori,

il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,

gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno permanente per almeno un anno,

riguardo al pagamento unico e agli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (4), gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda unica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5);

per le misure di sostegno del mercato, gli operatori devono chiedere di essere pagati in euro tre mesi prima del fatto generatore; l’eventuale revoca deve essere anch’essa comunicata con tre mesi di anticipo; nuovi pagamenti in euro sono possibili soltanto dopo un periodo di attesa di un anno.

(5)

Le misure in questione sono conformi all’obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 2799/98, cioè quello di evitare un vantaggio sistematico che sarebbe determinato dall’uso dell’euro rispetto all’uso della moneta nazionale. È quindi opportuno che tali misure siano approvate.

(6)

Di conseguenza, la decisione 2001/121/CE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure notificate dal Regno Unito il 14 aprile 2005, concernenti il pagamento in euro di spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune ed elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2001/121/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(3)  GU L 44 del 15.2.2001, pag. 43.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(5)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).


ALLEGATO

MISURE CON VALORI MONETARI ESPRESSI IN EURO E CHE POSSONO ESSERE PAGATI IN EURO

Regime

Regolamento

Pagamento unico e altri pagamenti diretti

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Restituzioni all’esportazione

Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (1)

Acquisto all’intervento di carni bovine

Regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (2)

Aiuti all’ammasso privato di carni bovine

Regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione (3)

Aiuti all’ammasso privato di carni suine

Regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione (4)

Aiuti all’ammasso privato di carni ovine

Regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione (5)

Acquisto all’intervento di burro

Regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (6)

Aiuti all’ammasso privato di burro e crema

Regolamento (CE) n. 2771/1999

Aiuto per il burro acquistato da istituzioni e da organizzazioni senza fini di lucro

Regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (7)

Aiuto per il burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria

Regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (8)

Aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto

Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (9)

Aiuto per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione (10)

Aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

Regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione (11)

Acquisto all’intervento di latte scremato in polvere

Regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (12)

Aiuto per il latte scremato in polvere destinato all’alimentazione degli animali

Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (13)

Acquisto all’intervento di cereali

Regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (14)

Restituzione agli utilizzatori finali di amido

Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (15)

Restituzioni per il whisky

Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione (16)

Aiuto per i foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione (17)

Aiuto per l’utilizzazione di mosti di uve

Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (18)

Aiuto per lo zucchero nell’industria chimica

Regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione (19)

Aiuto per la raffinazione di zucchero di canna grezzo preferenziale

Regolamento (CE) n. 1646/2001 della Commissione (20)

Promozione dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione (21)


(1)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(2)  GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

(3)  GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

(4)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

(5)  GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

(6)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(7)  GU L 213 dell’1.8.1981, pag. 20.

(8)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

(9)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

(10)  GU L 279 dell’11.10.1990, pag. 22.

(11)  GU L 311 del 12.2.2000, pag. 37.

(12)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

(13)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

(14)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

(15)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112.

(16)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

(17)  GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.

(18)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(19)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

(20)  GU L 219 del 14.8.2001, pag. 14.

(21)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/37


DECISIONE 2005/444/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

relativa all’attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/161/PESC (1) in particolare l’articolo 6, unitamente all’articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure, tra l’altro, per impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe e ne ha altresì imposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(2)

Il 21 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/146/PESC (2) recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC.

(3)

L’elenco delle persone soggette a misure restrittive allegato alla posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere aggiornato in seguito ad un rimpasto di governo nello Zimbabwe,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato alla posizione comune 2004/161/PESC è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha affetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addi 13 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(2)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 30.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5 della posizione comune 2004/161/PESC

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Presidente, data di nascita 21.2.1924

2.

Bonyongwe, Happyton

Direttore generale dell’Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960

3.

Buka (alias. Bhuka), Flora

Ministro degli affari speciali incaricato delle questioni fondiarie, della riforma agraria e dei reinsediamenti (ex ministro aggiunto presso l’Ufficio del Vice presidente e ex ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 25.2.1968

4.

Chapfika, David

Vice Ministro delle finanze (ex Vice ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 7.4.1957

5.

Charamba, George

Segretario permanente — Ministro dell’informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963

6.

Charumbira, Fortune Zefanaya

ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962

7.

Chigudu, Tinaye

Governatore della provincia di Manicaland

8.

Chigwedere, Aeneas Soko

Ministro dell’istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939

9.

Chihota, Phineas

Vice Ministro dell’industria e del commercio internazionale

10.

Chihuri, Augustine

Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953

11.

Chimbudzi, Alice

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)

12.

Chimutengwende, Chen

Ministro aggiunto per gli affari pubblici e interattivi (ex ministro delle poste e telecomunicazioni), data di nascita 28.8.1943

13.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947

14.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955

15.

Chipanga, Tongesai Shadreck

ex Vice Ministro dell’interno, data di nascita 10.10.1946

16.

Chitepo, Victoria

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 27.3.1928

17.

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell’esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956

18.

Chiweshe, George

Presidente della commissione elettorale dello Zimbabwe (giudice della Corte suprema e presidente del comitato per la delimitazione controversa), data di nascita 4.6.1953

19.

Chiwewe, Willard

Governatore della provincia di Masvingo (e segretario principale incaricato degli affari speciali presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 19.3.1949

20.

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952

21.

Dabengwa, Dumiso

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939

22.

Damasane, Abigail

Vice Ministro incaricato della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale

23.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 1.8.1946

24.

Gombe, G

Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

25.

Gula-Ndebele, Sobuza

ex Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni

26.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ministro dello sviluppo economico (ex ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 8.3.1940

27.

Hove, Richard

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935

28.

Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira

ex Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935

29.

Jokonya, Tichaona

Ministro dell’informazione e della propaganda, data di nascita 27.12.1938

30.

Kangai, Kumbirai

Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938

31.

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Governatore del distretto di Harare segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947

32.

Kasukuwere, Saviour

Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione e Vice segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970

33.

Kaukonde, Ray

Governatore della provincia del Mashonaland orientale, data di nascita 4.3.1963

34.

Kuruneri, Christopher Tichaona

ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico, data di nascita 4.4.1949. NB: attualmente in custodia cautelare

35.

Langa, Andrew

Vice Ministro dell’ambiente e del turismo e ex Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni

36.

Lesabe, Thenjiwe V.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933

37.

Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai

ex Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952

38.

Made, Joseph Mtakwese

Ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (ex ministro delle questioni fondiarie e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954

39.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943

40.

Mahofa, Shuvai Ben

ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione, data di nascita 4.4.1941

41.

Mahoso, Tafataona

Presidente della commissione per l’informazione dei media

42.

Makoni, Simbarashe

Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950

43.

Malinga, Joshua

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944

44.

Mangwana, Paul Munyaradzi

Ministro aggiunto (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 10.8.1961

45.

Manyika, Elliot Tapfumanei

Ministro senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione), data di nascita 30.7.1955

46.

Manyonda, Kenneth Vhundukai

ex Vice Ministro dell’industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934

47.

Marumahoko, Rueben

Vice Ministro dell’interno (ex Vice Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.4.1948

48.

Masawi, Ephrahim Sango

Governatore della provincia del Mashonaland centrale

49.

Masuku, Angeline

Governatore della provincia del Matabeleland meridionale [Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate], data di nascita 14.10.1936

50.

Mathema, Cain

Governatore del distretto di Bulawayo

51.

Mathuthu, Thokozile

Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale e Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale

52.

Matiza, Joel Biggie

Vice Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali, data di nascita 17.8.1960

53.

Matonga, Brighton

Vice Ministro dell’informazione e della propaganda, data di nascita 1969

54.

Matshalaga, Obert

Vice Ministro degli esteri

55.

Midzi, Amos Bernard (Muvenga)

Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952

56.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministro degli insediamenti rurali e delle infrastrutture sociali (ex Presidente del Parlamento), data di nascita 15.9.1946

57.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministro dell’interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949

58.

Moyo, Jonathan

ex Ministro aggiunto dell’informazione e della propaganda presso l’Ufficio del presidente, data di nascita 12.1.1957

59.

Moyo, July Gabarari

ex Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950

60.

Moyo, Simon Khaya

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

61.

Mpofu, Obert Moses

Ministro dell’industria e del commercio internazionale [ex Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale Vice Segretariao del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale], data di nascita 12.10.1951

62.

Msika, Joseph W.

Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923

63.

Msipa, Cephas George

Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931

64.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l’Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l’Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946

65.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Ministro della condizione femminile, delle questioni di genere e dello sviluppo sociale [Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura], data di nascita 14.12.1958

66.

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942

67.

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Ministro dell’istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri), data di nascita 17.12.1941

68.

Mugabe, Grace

Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965

69.

Mugabe, Sabina

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934

70.

Muguti, Edwin

Vice Ministro della salute e dell’infanzia, data di nascita 1965

71.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice Presidente (ex Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 15.4.1955

72.

Mujuru, Solomon T.R.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949

73.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

ex Ministro dell’industria e del commercio internazionale, data di nascita 23.10.1942

74.

Mumbengegwi, Simbarashe

Ministro degli esteri, data di nascita 20.7.1945

75.

Murerwa, Herbert Muchemwa

Ministro delle finanze (ex Ministro dell’istruzione superiore e terziaria), data di nascita 31.7.1941

76.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954

77.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Ministro della sicurezza (ex Ministro degli affari speciali presso l’Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli) (e Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne), data di nascita 27.7.1935

78.

Mutezo, Munacho

Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale

79.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell’occupazione, generale di brigata in pensione

80.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Vice ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione (ex Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 27.5.1948

81.

Muzenda, Tsitsi V.

Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922

82.

Muzonzini, Elisha

Generale di brigata (ex Direttore generale dell’Organizzazione centrale di intelligence), data di nascita 24.6.1957

83.

Ncube, Abedinico

Vice Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Vice Ministro degli esteri), data di nascita 13.10.1954

84.

Ndlovu, Naison K.

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930

85.

Ndlovu, Richard

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato della logistica, data di nascita 26.6.1942

86.

Ndlovu, Sikhanyiso

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949

87.

Nguni, Sylvester

Vice Ministro dell’agricoltura, data di nascita 4.8.1955

88.

Nhema, Francis

Ministro dell’ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959

89.

Nkomo, John Landa

Presidente del Parlamento (ex Ministro degli affari speciali presso l’Ufficio del Presidente), data di nascita 22.8.1934

90.

Nyambuya, Michael Reuben

Ministro dell’energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland), data di nascita 23.7.1955

91.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni

92.

Nyathi, George

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della scienza e della tecnologia

93.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’occupazione (ex Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese), data di nascita 20.9.1949

94.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministro della salute e dell’infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950

95.

Patel, Khantibhal

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 28.10.1928

96.

Pote, Selina M.

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura

97.

Rusere, Tino

Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale), data di nascita 10.5.1945

98.

Sakabuya, Morris

Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa

99.

Sakupwanya, Stanley

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell’infanzia

100.

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Governatore della provincia del Mashonaland occidentale

101.

Sandi o Sachi, E. (?)

Vice segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile

102.

Savanhu, Tendai

Vice Segretario dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale, data di nascita 21.3.1968

103.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944

104.

Sekeremayi, Lovemore

Commissario elettorale

105.

Shamu, Webster

Ministro aggiunto incaricato dell’attuazione delle politiche (ex ministro aggiunto incaricato dell’attuazione delle politiche presso l’Ufficio del presidente), data di nascita 6.6.1945

106.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell’informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928

107.

Shiri, Perence

Generale dell’aviazione, data di nascita 1.11.1955

108.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice Ministro dell’istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949

109.

Sibanda, Jabulani

ex Presidente dell’Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970

110.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Capo di gabinetto (successore del n. 117 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949

111.

Sibanda, Phillip Valerio

Comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956

112.

Sikosana, Absolom

Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù

113.

Stamps, Timothy

Consigliere per la sanità presso l’Ufficio del presidente, data di nascita 15.10.1936

114.

Tawengwa, Solomon Chirume

Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940

115.

Tungamirai, Josiah T.

Ministro aggiunto dell’indigenizzazione e dell’emancipazione, generale dell’aviazione in pensione [e Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell’emancipazione e dell’indigenizzazione], data di nascita 8.10.1948

116.

Udenge, Samuel

Vice Ministro dello sviluppo economico

117.

Utete, Charles

Presidente della commissione presidenziale d’esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938

118.

Zimonte, Paradzai

Direttore dell’amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947

119.

Zhuwao, Patrick

Vice Ministro della scienza e della tecnologia (N.B. nipote di Mugabe)

120.

Zvinavashe, Vitalis

Generale in pensione (ex capo di Stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943


Rettifiche

16.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/43


Rettifica del regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 10 del 13 gennaio 2005 )

A pagina 19, articolo 3, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«il termometro è collocato a livello di suddetta linea.»,

leggi:

«il termometro deve indicare la temperatura dalla parte del ritorno d’aria al livello di detta linea di carico.»