ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
14 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 888/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE [notificata con il numero C(2005) 1616]  ( 1 )

3

 

*

Decisione della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2005) 1687]  ( 1 )

19

 

*

Decisione della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni [notificata con il numero C(2005) 1689]  ( 1 )

21

 

*

Decisione della Commissione, del 9 giugno 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1692]  ( 1 )

23

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2005, relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell'afta epizootica

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


REGOLAMENTO (CE) N. 888/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,4

204

50,1

999

55,3

0707 00 05

052

84,3

999

84,3

0709 90 70

052

89,3

999

89,3

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

58,6

528

65,4

624

68,8

999

64,4

0808 10 80

388

92,3

400

115,2

404

90,1

508

76,1

512

70,4

524

70,5

528

66,2

720

72,7

804

91,9

999

82,8

0809 10 00

052

161,7

624

183,0

999

172,4

0809 20 95

052

295,8

068

238,7

400

427,3

999

320,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2005

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2005) 1616]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, prima frase, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/41/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l’importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d’allevamento, selvaggina e carni di coniglio (3), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.

(2)

La decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (4), definisce condizioni di polizia sanitaria e norme di certificazione per l’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.

(3)

La decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne (5), autorizza l’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento previsto e soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di certificazione veterinaria.

(4)

La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (6), stabilisce condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne. La direttiva 2004/68/CE del Consiglio (7) abroga la direttiva 72/462/CEE con effetto dal 1o gennaio 2006.

(5)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tale direttiva deve essere attuata dagli Stati membri entro il 1o gennaio 2005.

(6)

La direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (8), resterà in vigore fino al 1o gennaio 2006, data da cui decorre la sua abrogazione, e qualsiasi definizione di prodotti a base di carne in atti adottati anteriormente al 1o gennaio 2006 deve fare riferimento alla direttiva 77/99/CE.

(7)

In vista dell’entrata in vigore della direttiva 2002/99/CE, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, equidi domestici, pollame domestico, selvaggina d’allevamento, conigli domestici e selvaggina.

(8)

Inoltre, ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno definire le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in un unico modello di certificato sanitario applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne.

(9)

Date le differenze della situazione zoosanitaria nei paesi terzi, è opportuno definire norme relative ai trattamenti prescritti per i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi prima della loro importazione nella Comunità.

(10)

Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE e sostituirle con la presente decisione, che dovrebbe pertanto contemplare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione, nonché contenere l’elenco dei paesi terzi e i trattamenti prescritti per l’importazione nella Comunità di varie categorie di prodotti a base di carne.

(11)

Le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria dovrebbero essere applicate lasciando impregiudicate le prescrizioni della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (9).

(12)

La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (10), stabilisce — ai fini dell’importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità — norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità da paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.

(13)

Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali e per prevenire la diffusione nella Comunità di malattie animali, si dovrebbe istituire mediante la presente decisione un nuovo modello specifico di certificato sanitario e di polizia sanitaria. Inoltre sarebbe opportuno autorizzare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne unicamente nel caso in cui detti prodotti provengano da paesi terzi o da parti di paesi terzi per i cui prodotti non sia vigente il divieto di introduzione nella Comunità.

(14)

Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

(15)

La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (11), specifica i posti d’ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

(16)

Sarebbe opportuno rivedere i trattamenti previsti per i prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria e di Israele e per i prodotti a base di carne di suini selvatici originari della Svizzera, in modo da rendere tali trattamenti conformi alle condizioni di importazione previste per le carni fresche delle specie in questione provenienti dai citati paesi.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, compresi gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti, nonché i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.

2.   La presente decisione si applica lasciando impregiudicata la decisione 2004/432/CE.

Articolo 2

Definizione dei prodotti a base di carne

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a)

pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;

b)

animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

c)

selvaggina di allevamento e conigli domestici, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (12);

d)

selvaggina secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (13).

Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne

Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell’allegato I, autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi o di parti dei medesimi:

a)

i paesi terzi elencati nella parte 2 dell’allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II;

b)

i paesi terzi elencati nelle parti 2 e 3 dell’allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II.

Articolo 5

Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l’importazione di tali carni nella Comunità.

Articolo 6

Certificati sanitari e di polizia sanitaria

Le partite di prodotti a base di carne soddisfano i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria contenuto nell’allegato III.

Il certificato, che accompagna la partita di prodotti a base di carne, è debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

Articolo 7

Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo magazzinaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all’importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

a)

provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all’elenco dell’allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell’importazione dei prodotti a base di carne delle specie in esso contemplate;

b)

soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, così come stabilite nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;

c)

sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

d)

la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

Articolo 8

Deroga per alcune destinazioni in Russia

1.   In deroga all’articolo 7, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

c)

devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d)

l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

2.   Gli Stati membri non consentono operazioni di scarico o di magazzinaggio nella Comunità, secondo la definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

3.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente effettui controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dalla Comunità corrisponda al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di partite di prodotti a base di carne provvisti di certificazione conforme ai modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni 97/41/CEE o 97/221/CEE, per un periodo di sei mesi dal 17 giugno 2005.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE sono abrogate.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica dal 17 giugno 2005.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 34.

(4)  GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/427/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 8).

(5)  GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/857/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 65).

(6)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

(8)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(9)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/233/CE (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 30).

(10)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/102/CE (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 30).

(12)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

(13)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.


ALLEGATO I

1)

I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui alla lettera a) dell’articolo 4 devono contenere carne di cui sia ammessa l’importazione nella Comunità quale carne fresca e/o prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nella parte 4 dell’allegato II.

2)

I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui alla lettera b) dell’articolo 4 devono soddisfare alternativamente le condizioni di cui al punto a), b) o c):

a)

i prodotti a base di carne devono:

i)

contenere carne o prodotti a base di carne di un’unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente delle parti 2 e 3 dell’allegato II, con indicazione della specie o animale di cui trattasi;

ii)

essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nella parte 4 dell’allegato II; oppure

b)

i prodotti a base di carne devono:

i)

contenere carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali, secondo quanto precisato nella colonna pertinente delle parti 2 e 3 dell’allegato II, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui alla parte 4 dell’allegato II; e

ii)

il trattamento finale di cui alla lettera i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nella parte 4 dell’allegato II per ciascuno dei singoli ingredienti carnei appartenenti alla specie o all’animale interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente delle parti 2 e 3 dell’allegato II; oppure

c)

i prodotti finali a base di carne devono:

i)

essere preparati mediante la miscelazione di carni precedentemente trattate di più specie o animali; e

ii)

il trattamento precedente di cui alla lettera i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nella parte 4 dell’allegato II, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente per la specie o l’animale interessati.

3)

I trattamenti di cui all’allegato II, parte 4, rappresentano il minimo accettabile, a fini di polizia sanitaria, per le carni delle specie o degli animali in questione provenienti dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi elencati nell’allegato II.


ALLEGATO II

PARTE 1

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

Codice

Versione

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

AR-1

01/2004

Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

AR-2

01/2004

Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

Bulgaria

BG

01/2004

Tutto il paese

BG-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come da ultimo modificata)

BG-2

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

BR-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all’allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (2) (come da ultimo modificata)

Serbia e Montenegro

CS

01/2004

Tutto il paese secondo la delimitazione di cui all’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata)

Malesia

MY

01/2004

Tutto il paese

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne

Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (3)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (3)

A (4)

A (4)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgaria BG

D

D

D

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

Bulgaria BG-1

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

Bulgaria BG-2

D

D

D

A

A

A

D

D

XXX

A

A

XXX

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Repubblica popolare cinese

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbia e Montenegro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israele

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islanda

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Repubblica di Corea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (Δ)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (3)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Romania

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailandia

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti d’America

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sudafrica (3)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (3)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

(Δ)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita al termine dei negoziati attualmente in corso nell’ambito delle Nazioni Unite.

XXX

Non è previsto alcun certificato ed i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi, non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) o pastorizzati

Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina

F

F

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

E

E

XXX

XXX

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

ZA

Sudafrica

E

E

XXX

XXX

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

ZW

Zimbabwe

E

E

XXX

XXX

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL’ALLEGATO I

Trattamento generico

A

=

Per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all’esportazione di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità

B

=

Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C

=

Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell’intera massa.

D

=

Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell’intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi, che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

E

=

Per le carni essiccate (biltong) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

F

=

Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.


(1)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(2)  GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

(3)  Cfr. parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati (biltong).

(4)  Per prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(Δ)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita al termine dei negoziati attualmente in corso nell’ambito delle Nazioni Unite.

XXX

Non è previsto alcun certificato ed i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.


ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla Comunità europea (1)

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(1)  Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.


ALLEGATO IV

Transito e/o magazzinaggio

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14.6.2005   

IT

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L 151/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2005) 1687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2) prevede che gli Stati membri possano importare da paesi terzi soltanto embrioni che siano stati prelevati, trattati e immagazzinati dai gruppi di raccolta elencati in tale decisione.

(2)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto che l’elenco venga modificato per quanto riguarda tale paese.

(3)

Gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie quanto al rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e i servizi veterinari di tale paese hanno ufficialmente riconosciuto il gruppo di raccolta di embrioni interessato ai fini delle esportazioni verso la Comunità.

(4)

La decisione 92/452/CEE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 17 giugno 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/29/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 34).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 92/452/CEE, l’elenco relativo agli Stati Uniti d’America è modificato nel modo seguente:

a)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 96TX088-E928 è sostituita da quanto segue:

«US

 

96TX088 E928

 

Advanced Genetic Services/Normangee 4140 OSR Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden»

b)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 91TX050-E548 è sostituita da quanto segue:

«US

 

91TX050 E548

 

Buzzard Hollow Ranch, 500 Coates Road, Granbury, TX 67048

Dr Mark Steele»

c)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 02TX107-E1482 è sostituita da quanto segue:

«US

 

02TX107 E1482

 

Ovagenix, 9605 Dream Ranch Road, Navasota, TX 77876

Dr Gary Moore»

d)

la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni n. 99TX104-E874 è sostituita da quanto segue:

«US

 

99TX104 E874

 

Ultimate genetics/Camp Cooley, Rt.3, Box 733, Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden»

e)

sono aggiunte le righe seguenti:

«US

 

03TX112

 

Diamond A Ranch, RT.1, Box 35C, Dime Box, TX 77853

Dr John Schull

US

 

94MI074

 

GGS Genetics, 1200 Stillman Road Mason, MI 48854

Dr John D. Gunther»


14.6.2005   

IT

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L 151/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni

[notificata con il numero C(2005) 1689]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/434/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE (2) della Commissione stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. Tale decisione fissa inoltre le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE per alcuni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni («divieto di uscita»).

(3)

Quando un gregge è sottoposto a un programma di vaccinazione la circolazione del virus è ridotta a un livello tale che gli spostamenti di animali giovani dalla zona soggetta a restrizioni verso aziende situate all’esterno, in cui i vettori sono sotto controllo, andrebbero considerati un rischio accettabile.

(4)

Il 14 marzo 2005 un gruppo di lavoro della Commissione sul codice sanitario dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) relativo agli animali terrestri ha pubblicato una relazione su diversi aspetti delle norme che andrebbero applicate ai movimenti di animali nel caso di febbre catarrale degli ovini.

(5)

In base alle conclusioni del gruppo di lavoro, una viremia superiore a 60 giorni non andrebbe considerata un rischio significativo per i movimenti di animali vivi, pertanto gli animali che per più di 60 giorni non sono stati esposti all’attacco di vettori andrebbero ritenuti sicuri.

(6)

Il gruppo di lavoro ha inoltre concluso che il periodo massimo di sieroconversione dopo l’infezione è di 28 giorni, pertanto un animale risulta sicuro se non è stato esposto all’attacco di vettori per un periodo superiore a 28 giorni e se dopo tale periodo è stato sottoposto a una prova sierologica con esito negativo.

(7)

Il gruppo di lavoro ha infine concluso che, poiché la prova virologica è sempre positiva sette giorni dopo l’infezione, un animale risulta sicuro se non è stato esposto all’attacco dei vettori per più di sette giorni e se dopo tale periodo è stato sottoposto a una prova virologica con esito negativo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/393/CE.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche apportate alla direttiva 2005/393/CE

La decisione 2005/393/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:

a)

gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente; nonché

b)

gli animali:

i)

alla data dello spostamento sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro i sierotipi che sono o possono essere presenti in una zona d’origine epidemiologicamente rilevante, oppure

ii)

alla data dello spostamento hanno un’età inferiore a due mesi e sono destinati all’ingrasso in un’azienda che deve garantire la protezione dall’attacco di vettori ed essere registrata dall’autorità competente ai fini dell’ingrasso.»

2)

Nell’allegato II la sezione A è sostituita dalla seguente:

«A.

Gli animali vivi sono stati protetti dagli attacchi di Culicoïdes:

1)

per un periodo minimo di sessanta giorni prima della data dello spostamento, oppure

2)

per un periodo minimo di ventotto giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate su campioni prelevati almeno ventotto giorni prima della data d’inizio del periodo di protezione dall’attacco dei vettori, oppure

3)

per un periodo minimo di sette giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o a una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno sette giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori,

nonché

4)

durante il trasporto verso il luogo di carico.»

Articolo 2

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 4 luglio 2005.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22.


14.6.2005   

IT

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L 151/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/435/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In Finlandia la quantità disponibile di sementi di pisello (Pisum sativum), fava (Vicia faba) e lino (Linum usitatissimum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati, rispettivamente, dalle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

(2)

È impossibile coprire la domanda di sementi di tali specie in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati, rispettivamente, dalle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE.

(3)

È quindi opportuno che la Finlandia sia autorizzata ad ammettere, fino al 31 maggio 2005 la commercializzazione di sementi di queste specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4)

Occorre inoltre autorizzare altri Stati membri che siano in grado di fornire alla Finlandia sementi di dette specie a consentirne la commercializzazione, indipendentemente dal fatto che le sementi siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo di cui alla decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (3).

(5)

È opportuno che la Finlandia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità di sementi di pisello (Pisum sativum) e di fava (Vicia faba) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 31 maggio 2005, secondo quanto disposto nell’allegato della presente decisione e a condizione che:

a)

la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell’allegato della presente decisione;

b)

l’etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all’atto dell’esame ufficiale effettuato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, punti C bis, lettera d), e C ter, lettera d), della direttiva 66/401/CEE;

c)

le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’articolo 3 della presente decisione.

Articolo 2

La commercializzazione nella Comunità di sementi di lino (Linum usitatissimum) che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 2002/57/CE è autorizzata, fino al 31 maggio 2005, secondo quanto disposto nell’allegato della presente decisione e a condizione che:

a)

la facoltà germinativa non sia inferiore a quella stabilita nell’allegato della presente decisione;

b)

l’etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all’atto dell’esame ufficiale effettuato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto iv), e lettera g), punto iv), della direttiva 2002/57/CE;

c)

le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell’articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui agli articoli 1 e 2 chiede di essere autorizzato a farlo allo Stato membro in cui è stabilito o in cui importa.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

a)

vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure

b)

il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell’allegato.

Articolo 4

Nell’applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

La Finlandia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne le disposizioni degli articoli 1 e 2, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell’autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell’allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l’autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(3)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23).


ALLEGATO

Specie

Tipo di varietà

Quantitativo massimo

(tonnellate)

Facoltà germinativa minima

(% del seme)

Pisum sativum

Karita, Sunna, Perttu, Julia, Stok

30

70

Vicia faba

Kontu

10

70

Linun usitatissimum

Helmi

20

65


14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2005

relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell'afta epizootica

(2005/436/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni '50 sia all'interno della Comunità che nei paesi limitrofi venne istituita la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

(2)

Negli anni '60, a motivo dei crescenti rischi di introduzione in Europa di ceppi esotici di afta epizootica, ai paesi membri della EUFMD venne chiesto di istituire un fondo fiduciario per misure d'emergenza da attuare nei Balcani, principale via di entrata della malattia. Successivamente, il suddetto fondo venne suddiviso in fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, finanziato da quei paesi membri che erano contemporaneamente Stati membri della Comunità, e fondo fiduciario 909700/MTF/004/MUL, sovvenzionato dai paesi membri della EUFMD che a quel momento non erano Stati membri della Comunità.

(3)

In applicazione dell’articolo 4 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (2), nel 1991 la vaccinazione profilattica contro l'afta epizootica è stata abolita in tutta la Comunità.

(4)

Contemporaneamente, la decisione 90/424/CEE prevedeva specificamente la possibilità di sostenere misure per la lotta all’afta epizootica nei paesi terzi, soprattutto al fine di tutelare le zone a rischio all’interno della Comunità.

(5)

Con l’adozione della direttiva 2003/85/CE, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3) gli Stati membri hanno riconfermato il divieto della vaccinazione profilattica, estendendo nel contempo la possibilità del ricorso alla vaccinazione di emergenza contro l’afta epizootica.

(6)

L’esistenza di certo numero di focolai di afta epizootica dichiarati a partire dal 1992, in particolare in zone della Comunità confinanti con paesi nei quali la malattia è endemica, e un’epidemia di grandi dimensioni verificatasi in taluni Stati membri nel 2001 dimostrano la necessità di essere sensibilizzati e preparati all'insorgere della malattia e di una collaborazione a livello internazionale.

(7)

Sono stati inoltre registrati, in paesi confinanti con gli Stati membri, focolai e, in alcuni casi, gravi epidemie che possono costituire una minaccia per la condizione sanitaria del patrimonio zootecnico comunitario sensibile a detta malattia.

(8)

Data l'apparizione di nuovi topotipi virali e in considerazione del deterioramento regionale delle misure di lotta, la Comunità, in stretta cooperazione con la EUFMD e facendo ricorso al fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, ha sovvenzionato campagne di vaccinazione d'emergenza in Turchia e in Transcaucasia.

(9)

Conformemente alla decisione 2001/300/CE della Commissione, del 30 marzo 2001, concernente la cooperazione comunitaria con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in ordine segnatamente alle attività svolte dalla Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (4), la Commissione ha concluso l’accordo attuativo MTF/INT/003/CEE911100 (TFEU970089129) relativo alle attività permanenti finanziate dalla Comunità europea Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO, rimasto in vigore con risultati positivi fino al 31 dicembre 2004.

(10)

La Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato, il 29 novembre 2003, un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo che ha posto le basi dell’accordo tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazioni e l’agricoltura, firmato il 17 luglio 2003.

(11)

Appare opportuno rinnovare l’accordo attuativo tra le due organizzazioni internazionali e, tenendo conto dell’ampliamento della Comunità, fissare il contributo comunitario al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE ad un limite massimo di 4,5 milioni di EUR per un periodo di quattro anni. Le risorse del fondo fiduciario per il 2005 devono risultare dal saldo delle sue disponibilità al 25 gennaio 2005 e da un contributo comunitario tale da giungere all’equivalente in dollari americani (USD) di 2 milioni di EUR. Successivamente, la copertura delle spese sarà assicurata mediante trasferimenti annui.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il saldo del fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) è fissato a 55 284 USD, come stabilito nella relazione finale adottata dalla 71a sessione del comitato esecutivo della Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) della FAO il 25 gennaio 2005 a Roma.

2.   Dal 1o gennaio 2005 l'obbligazione finanziaria della Comunità nei confronti del Fondo di cui al paragrafo 1 è fissata ad un massimo di 4 500 000 EUR per un periodo di quattro anni.

3.   La prima rata dell'importo di cui al paragrafo 2 per il 2005 è costituita:

a)

dal saldo di cui al paragrafo 1 e

b)

da un contributo comunitario dell'importo necessario per giungere in totale all’equivalente in USD di 2 000 000 EUR.

4.   Le spese sostenute dal fondo fiduciario durante gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 sono finanziate mediante contributi comunitari annui pagabili, rispettivamente, negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Tali trasferimenti dipendono tuttavia dalla disponibilità di risorse nel bilancio della Commissione.

5.   I contributi comunitari annui di cui al paragrafo 4 sono basati sulla relazione finanziaria presentata dalla EUFMD alla sessione annuale del comitato esecutivo o alla sessione generale biennale della EUFMD, relazione corredata da documentazione particolareggiata conformemente alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Articolo 2

1.   La Commissione delle Comunità europee e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concludono un accordo attuativo sull'utilizzazione e il funzionamento del fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) per un periodo di quattro anni a partire dal 1o gennaio 2005.

2.   Gli interventi del fondo fiduciario di cui all'articolo 1 sono attuati di concerto tra la Commissione e la EUFMD, conformemente all'accordo attuativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13.

(3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 102, 12.4.2001, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione 2002/953/CE (GU L 330 del 6.12.2002, pag. 39).