ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
11 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 880/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 881/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

3

 

 

Regolamento (CE) n. 882/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

4

 

*

Regolamento (CE) n. 883/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 885/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nice (DOP)]

30

 

*

Regolamento (CE) n. 886/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Granada (DOP)]

32

 

 

Regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia

34

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 2 giugno 2005, che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [notificata con il numero C(2005) 1538]

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


REGOLAMENTO (CE) N. 880/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

58,6

204

50,1

999

54,4

0707 00 05

052

88,2

999

88,2

0709 90 70

052

92,6

999

92,6

0805 50 10

324

59,0

388

64,0

528

60,7

624

63,4

999

61,8

0808 10 80

388

87,2

400

131,9

404

78,8

508

69,5

512

67,2

524

70,5

528

67,0

720

82,0

804

90,9

999

82,8

0809 10 00

052

178,9

624

183,0

999

181,0

0809 20 95

052

308,9

068

238,7

400

427,3

999

325,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.6.2005   

IT

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L 148/3


REGOLAMENTO (CE) N. 881/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 giugno 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di luglio 2005 possono essere presentate domande di titoli per 958,333 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.6.2005   

IT

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L 148/4


REGOLAMENTO (CE) N. 882/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 6 al 9 giugno 2005, è fissata una restituzione massima pari a 57,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


11.6.2005   

IT

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L 148/5


REGOLAMENTO (CE) N. 883/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (3). Tenuto conto dell’importanza che riveste il commercio internazionale per la Comunità, è opportuno modernizzare le formalità doganali relative al regime TIR. L'articolo 49 della Convenzione TIR del 1975 prevede la possibilità di introdurre ulteriori misure di facilitazione a favore degli operatori economici, sempre che esse non ostacolino l’applicazione delle disposizioni della Convenzione. Attualmente la normativa comunitaria relativa al regime TIR non prevede lo status di destinatario autorizzato. Per rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali, è opportuno elaborare, in base alle norme di transito comunitario/comune esistenti, disposizioni che permettano di applicare nell’ambito del regime TIR l’agevolazione connessa allo status di destinatario autorizzato.

(2)

La convenzione relativa all'ammissione temporanea del 26 giugno 1990 (convenzione di Istanbul) e suoi allegati sono stati approvati dalla Comunità europea con decisione 93/329/CEE del Consiglio (4). L’allegato A della convenzione di Istanbul abroga e sostituisce la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci del 6 dicembre 1961 (convenzione ATA) per quanto riguarda i rapporti tra i paesi che hanno accettato la convenzione di Istanbul ed il suo allegato A. Occorre pertanto modificare le disposizioni concernenti la procedura dell’ATA al fine di inserirvi un riferimento alla convenzione di Istanbul. Tuttavia, per facilitare il commercio internazionale tra la Comunità ed i paesi che non hanno accettato l’allegato A della convenzione di Istanbul, è opportuno mantenere gli attuali riferimenti alla convenzione ATA.

(3)

Nell’ambito del procedimento di perfezionamento passivo il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5), consente, dal 2001, che l’esenzione parziale dal dazio di importazione a seguito di perfezionamento passivo sia calcolata sulla base delle spese dell’attività di perfezionamento, metodo cosiddetto della plusvalenza. Tale metodo, tuttavia, non è ammesso qualora le merci d’esportazione temporanea che non sono di origine comunitaria siano state immesse in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero. È opportuno modificare tali condizioni restrittive per le merci che non sono di origine comunitaria, allo scopo di incentivare l’uso del metodo della plusvalenza.

(4)

Tuttavia, per evitare abusi del sistema, è auspicabile stabilire che tale metodo di esenzione dal dazio possa essere rifiutato ove si dimostri che il solo scopo dell’immissione in libera pratica delle merci d’esportazione temporanea era quello di fruire dell’esenzione.

(5)

L’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella n. 18 della dichiarazione di transito. Nei terminal per container ad elevato livello di traffico, può verificarsi che i dettagli relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l’identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella n. 31 della dichiarazione di transito. Dato che le merci possono essere controllate in questo modo, si deve consentire che la casella n. 18 della dichiarazione di transito non sia compilata, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportuna.

(6)

L’allegato 37 quater e l'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono ciascuno l’elenco dei codici «imballaggi» basato sull’allegato V della raccomandazione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n. 21/riv. 1 di agosto 1994 (di seguito «la raccomandazione UN/ECE»). L'allegato V della raccomandazione UN/ECE, che contiene l’elenco dei codici, è stato ripetutamente riveduto per essere adeguato all’evoluzione delle pratiche del commercio e dei trasporti e, da ultimo, nel maggio 2002 (revisione 4). Per permettere agli operatori economici di utilizzare il modello di riferimento più conosciuto e armonizzare nella misura del possibile le pratiche commerciali ed amministrative nella Comunità, occorre prevedere che i codici da utilizzare per definire gli imballaggi nelle dichiarazioni doganali riflettano la più recente versione dell’allegato V della raccomandazione UN/ECE.

(7)

Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno pubblicare l’elenco dei codici «imballaggi» esclusivamente nell’allegato 38, rinviando al medesimo quando tale elenco figura in una qualsiasi altra parte della legislazione doganale.

(8)

I codici «imballaggi» sono strettamente connessi alle disposizioni applicabili al sistema di transito informatizzato di cui agli articoli da 367 a 371 e alle nuove diposizioni in materia di documento amministrativo unico o ne fanno parte integrante. Le nuove disposizioni sono pertanto applicabili a tutte le procedure doganali.

(9)

L’elenco dei codici legati alla garanzia da utilizzare sui formulari del documento amministrativo unico è stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno completare detta lista, al fine di tener conto di tutte le situazioni relative agli esoneri dalla garanzia.

(10)

È opportuno adattare i gruppi di dati corrispondenti relativi al nuovo sistema di transito informatizzato, a causa della modifica della codificazione numerica nei codici di garanzia.

(11)

Poiché la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune prevede l'applicabilità dei codici di garanzia a decorrere dal 1o maggio 2004, è opportuno applicare i nuovi codici a decorrere da questa data.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003, devono essere modificati. Tuttavia essendo essi in vigore fino al 1o gennaio 2006, l'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 444/2002 (6) e l’allegato 38 del regolamento (CE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003 (7) è opportuno inserirvi modifiche analoghe.

(13)

L'articolo 531 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione definisce le manipolazioni usuali ammesse nel quadro del regime di deposito doganale. Le attività consentite sono specificate all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'elenco completo delle manipolazioni usuali a cui possono essere sottoposte le merci non comunitarie figura nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, sul piano pratico, il campo di applicazione limitato di detto allegato, ha comportato alcuni problemi. Per questo motivo, è opportuno prevedere una certa flessibilità.

(14)

Alcune delle diciture apposte sui documenti doganali redatti nella lingua di alcuni dei nuovi Stati membri non sono conformi alla terminologia già utilizzata nel settore doganale per le lingue in questione e devono dunque essere rettificate.

(15)

L’atto di adesione del 2003 essendo entrato in vigore il 1o maggio 2004, le diciture devono applicarsi dalla stessa data.

(16)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

All’articolo 62, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Vyhotovené dodatočne»

2)

All’articolo 113, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

VYHOTOVENÉ DODATOČNE»

3)

All’articolo 314 quater, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Vyhotovené dodatočne»

4)

All’articolo 324 quinquies, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Oslobodenie od podpisu»

5)

All’articolo 357, paragrafo 4, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Oslobodenie»

6)

All’articolo 361, paragrafo 4, secondo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)»

7)

All’articolo 387, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Oslobodenie od predpísanej trasy»

8)

All’articolo 403, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«Oslobodenie od podpisu»

9)

All’articolo 451, paragrafo 1, i termini «/convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».

10)

Sono inseriti i seguenti articoli 454 bis, 454 ter e 454 quater:

«Articolo 454 bis

1.   Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.

2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che

a)

sono stabilite nella Comunità;

b)

ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.

L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.

L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.

3.   Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 454 ter

1.   Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:

a)

informare le autorità doganali dell’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci;

b)

informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;

c)

iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e

d)

presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.

2.   Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione.

3.   Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell’autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.

4.   La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell’operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.

5.   Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo 454 quater, paragrafo 2.

Articolo 454 quater

1.   Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.

2.   Il termine dell'operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.»

11)

All’articolo 457 quater, paragrafo 1, i termini «e della convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».

12)

L’articolo 457 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, dopo i termini «convenzione ATA» sono aggiunti i termini «o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;

b)

Al paragrafo 2 sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul»;

c)

al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i termini «o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».

13)

All’articolo 459, paragrafo 1, sono inseriti i termini «o della convenzione di Istanbul» dopo i termini «convenzione ATA».

14)

L’articolo 461 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, secondo comma, prima frase, sono aggiunti i termini «o della convenzione di Istanbul»;

b)

al paragrafo 4, prima frase, sono aggiunti i termini «o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.»

15)

All’articolo 580, paragrafo 3, i termini «articoli 454, 455» sono sostituiti dai termini «articoli 457 quater, 457 quinquies».

16)

All’articolo 591 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La autorità doganali rifiutano l’applicazione dell’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell’immissione in libera pratica ad un’aliquota del dazio pari a zero delle merci d’esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell’esenzione parziale prevista da questa sezione.»

17)

All’articolo 843, paragrafo 2, il sedicesimo e il diciassettesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«—

A kilépés a Közösség területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…»

18)

All’articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

…(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené»

19)

All’articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma, il sedicesimo e il ventesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«—

Kiadva visszamenőleges hatállyal»

«—

Vyhotovené dodatočne»

20)

All’articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c), il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»

21)

L’allegato 37, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, è modificato conformemente all’Allegato IA del presente regolamento.

22)

L’allegato 37, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è modificato in conformità all’allegato IB del presente regolamento.

23)

All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per l’elemento di informazione relativo alla casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato II, punto 1), del presente regolamento.

24)

All’allegato 37 bis, titolo II, il testo per gli elementi di informazione relativi alle caselle n. 50 e n. 52 è modificato in conformità all’allegato II, punti 2), 3) e 4) del presente regolamento.

25)

L’allegato 37 quater è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento.

26)

All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è inserito un testo per la casella n. 31, in conformità all’allegato IV, punto A1, del presente regolamento.

27)

All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo della casella n. 31 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B1) del presente regolamento.

28)

All’allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto A2) del presente regolamento.

29)

All’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all’allegato IV, punto B2) del presente regolamento.

30)

All'allegato 47 bis, punto 2.2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY»

31)

L’allegato 59 è sostituito dall’allegato V del presente regolamento.

32)

All’allegato 60, punto «Disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nel formulario di tassazione», rubrica 16, dopo i termini «convenzione ATA» sono inseriti i termini «/all’articolo 8 dell’allegato A della convenzione di Istanbul».

33)

L’allegato 61 è sostituito dall’allegato VI del presente regolamento.

34)

L’allegato 72 è modificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L’articolo 1, punti da 1) a 8), da 17) a 20) e punti 24), 28) e 29) si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

3.   L’articolo 1, punti da 9) a 15) e punti 30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.

4.   L’articolo 1, punti 23), 25) e 26), si applica dal 1o luglio 2005.

5.   L’articolo 1, punti 22), 27) e 29) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia gli Stati membri possono anticipare l’applicazione di detti punti. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione la data dalla quale li applicano. La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

(3)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

(4)  GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

(5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(6)  GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(7)  GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

A.

All’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, al titolo II, sezione A, casella n. 18, è aggiunto il seguente capoverso:

«Tuttavia, per l’operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.».

B.

All’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, al titolo I, sezione B, è inserita la seguente nota [24] relativa alla casella n. 18 (identità) e n. 18 (nazionalità) nella colonna F della tabella:

«[24]

Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.»


ALLEGATO II

All'allegato 37 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la sezione B del titolo II è così modificata:

1)

sotto la serie di dati «COLLI», l’elemento di informazione «Natura dei colli» è sostituito dal seguente:

«Natura dei colli (casella n. 31)

Tipo/lunghezza: an..2

Si utilizzano i codici previsti nell’elenco “codici imballaggi” di cui alla rubrica “casella n. 31” dell'allegato 38.»

2)

la nota esplicativa dell'attributo «Numero di identificazione (casella n. 50)» del gruppo di dati «OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE» è sostituita dal testo seguente:

«Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati “CONTROLLO DEL RISULTATO” contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo “GNR”.»

3)

il tipo/lunghezza dell'attributo «Tipo di garanzia (casella n. 52)» del gruppo di dati «GARANZIA» è sostituito da:

«Tipo/lunghezza: an..1»

4)

il tipo/lunghezza dell'attributo «GNR (casella n. 52)» del gruppo di dati «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA» è sostituito da:

«Tipo/lunghezza: an..24»


ALLEGATO III

All’allegato 37 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, il punto 5, Codici «imballaggi», è soppresso.


ALLEGATO IV

A.

L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è così modificato:

1)

per la casella n. 31 è inserito il seguente testo:

«Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Natura dei colli

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/riv. 4, maggio 2002)

CODICI IMBALLAGGI

Aerosol

AE

Ampolla non protetta

AM

Ampolla protetta

AP

Anello

RG

Assortimento (“set”)

SX

Astuccio

CV

Atomizzatore

AT

Balla compressa

BL

Balla non compressa

BN

Bara

CJ

Barattolo di latta

TN

Barile (“barrel”)

BA

Barile (“keg”)

KG

Barilotto (“firkin”)

FI

Barilotto (“tierce”)

TI

Barra

BR

Barre in pacchi/mazzi/fasci

BZ

Baule (“trunk”)

TR

Baule da marinaio

SE

Baule metallico (“coffer”)

CF

Bauletto (“footlocker”)

FO

Bidone cilindrico

CX

Bidone con manico e beccuccio

CD

Bidone da latte

CC

Bidone di latta (“canister”)

CI

Bidone rettangolare

CA

Bobina (“bobbin”)

BB

Bobina (“coil”)

CL

Bobina (“reel”)

RL

Bobina (“spindle”)

SD

Bobina (“spool”)

SO

Bombola di gas

GB

Borsa (“bag”)

BG

Botte (“barrel”) di legno con coperchio amovibile

QJ

Botte (“barrel”) di legno con foro di riempimento

QH

Botte (“barrel”) di legno

2C

Botte (“butt”)

BU

Botte (“cask”)

CK

Botte (“hogshead”)

HG

Botte di grande capacità

TO

Bottiglia a bulbo non protetta

BS

Bottiglia a bulbo protetta

BV

Bottiglia cilindrica non protetta

BO

Bottiglia cilindrica protetta

BQ

Bottiglia impagliata

WB

Bottiglione non protetto

CO

Bottiglione protetto

CP

Brocca (“jug”)

JG

Brocca (“pitcher”)

PH

Busta

EN

Canestro

BK

Capsula

AV

Cartoncino (“card”)

CM

Cartone

CT

Cartone per rinfuse

DK

Cartuccia

CQ

Cassa (“box”) di acciaio

4A

Cassa (“box”) di alluminio

4B

Cassa (“box”) di legno compensato

4D

Cassa (“box”) di legno naturale

4C

Cassa (“box”) di legno naturale a pannelli stagni alle polveri

QQ

Cassa (“box”) di legno naturale, ordinaria

QP

Cassa (“box”) di legno ricostituito

4F

Cassa (“box”) in materiale plastico espanso

QR

Cassa (“box”) in pannelli di fibra

4G

Cassa (“box”) in plastica

4H

Cassa (“box”) in plastica rigida

QS

Cassa (“box”) per liquidi

BW

Cassa (“chest”) da tè

TC

Cassa (“crate”) da frutta

FC

Cassa (“crate”) della birra

CB

Cassa (“crate”) di cartone multistrato

DC

Cassa a gabbia

FD

Cassa bassa (“shallow crate”)

SC

Cassa-paletta

ED

Cassa-paletta di cartone

EF

Cassa-paletta di legno

EE

Cassa-paletta di metallo

EH

Cassa-paletta in plastica

EG

Cassetta

CR

Cassetta (“crate”) di legno multistrato

DB

Cassetta (“crate”) di legno per rinfuse

DM

Cassetta (“crate”) in plastica multistrato

DA

Cassetta (“crate”) in plastica per rinfuse

DL

Cassetta (“tray”) di cartone, doppio strato, senza coperchio

DY

Cassetta (“tray”) di cartone, monostrato, senza coperchio

DV

Cassetta (“tray”) di legno, doppio strato, senza coperchio

DX

Cassetta (“tray”) di legno, monostrato, senza coperchio

DT

Cassetta (“tray”) di plastica, doppio strato, senza coperchio

DW

Cassetta (“tray”) di plastica, monostrato, senza coperchio

DS

Cassetta (“tray”) di polistirolo, monostrato, senza coperchio

DU

Cassetta allungabile (“nest”)

NS

Cassetta del latte

MC

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DH

Cassetta, rastrelliera per bottiglie

BC

Cassone (“liftvan”)

LV

Cassone con coperchio

TL

Cassone o vagoncino (“tub”)

TB

Cestello con coperchio a cerniera (“clamshell”)

AI

Cestello o cassetta (“tray”)

PU

Cestello tondo

PJ

Cesto (“bin”)

BI

Cesto di cartone con manico

HC

Cesto di legno con manico

HB

Cesto di plastica con manico

HA

Cilindro

CY

Cofano

CH

Condotti (“pipe”) in pacchi/mazzi/fasci

PV

Condotto (“pipe”)

PI

Cono

AJ

Contenitore (“case”) di acciaio

SS

Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse, (“big bag”)

43

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida

ZQ

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

WK

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

WL

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZR

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

WM

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZJ

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZK

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZD

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZF

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

ZL

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZM

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

WA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

WC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

WD

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

ZA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua

ZC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

WY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

ZX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

ZW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

WZ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

ZY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

WT

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

WV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

WW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

WX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

ZU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi

ZS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

WF

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio

ZV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WJ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

AA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

ZG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

ZH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo

WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo

WN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

WP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo

WQ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

WS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

ZT

Contenitore flessibile a sacco

FX

Contenitore isotermico

EI

Contenitore senza altra precisione

CN

Coppa

CU

Damigiana non protetta

DJ

Damigiana protetta

DP

Definizione comune

ZZ

Fascio (“truss”)

TS

Fiala

VI

Flacone

FL

Fogli in pacchi/mazzi/fasci

SZ

Foglio

ST

Foglio protettivo (“slipsheet”)

SL

Foglio, rivestimento di plastica

SP

Fusto

DR

Fusto di acciaio

1A

Fusto di acciaio con coperchio amovibile

QB

Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

QA

Fusto di alluminio

1B

Fusto di alluminio con coperchio amovibile

QD

Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

QC

Fusto di cartone

1G

Fusto di ferro

DI

Fusto di legno

1W

Fusto di legno compensato

1D

Fusto di plastica

IH

Fusto di plastica con coperchio amovibile

QG

Fusto di plastica con coperchio non amovibile

QF

Gabbia

CG

Gabbia (“pen”)

PF

Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

VG

Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

VQ

Generatore aerosol

DN

Giara

JR

Imballaggio composito, recipiente di plastica

6H

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

YD

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

YF

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

YH

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

YK

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

YM

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

YA

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

YC

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

YG

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

YJ

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

YL

Imballaggio composito, recipiente di vetro

6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

YP

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

YR

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

YX

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

YS

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

YN

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

YQ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

YW

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

YT

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

YY

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

YZ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

YV

Imballaggio con finestra

IE

Imballaggio con rivestimento di carta

IG

Imballaggio di cartone con fori di presa

IK

Imballaggio di presentazione di cartone

IB

Imballaggio di presentazione di legno

IA

Imballaggio di presentazione di metallo

ID

Imballaggio di presentazione di plastica

IC

Imballaggio sottovuoto

VP

Imballaggio termoretrattile (“shrinkwrapped”)

SW

Imballaggio tubolare

IF

Intelaiatura

FR

Intelaiatura di cassa

SK

Involucro di acciaio

SV

Lamiera

SM

Lastra (“plate”)

PG

Lastra (“slab”)

SB

Lastre (“plate”) in pacchi/mazzi/fasci

PY

Libero (animale)

UC

Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

IZ

Lingotto

IN

Liquidi alla rinfusa

VL

Lotto

LT

Manicotto

SY

Mazzo

BH

Merce disimballata o non imballata

NE

Merce disimballata o non imballata in un’unica unità

NF

Merce disimballata o non imballata in varie unità

NG

Pacchetto

PA

Pacco (“bundle”)

BE

Pacco (“package”)

PK

Pacco (“parcel”)

PC

Paletta

PX

Paletta 100 × 110 cm

AH

Paletta con rivestimento termoretrattile

AG

Paletta modulare, con piedini di 80 × 60 cm

AF

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm

PD

Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm

PE

Paletta scatola (“pallet box”)

PB

Pallone protetto

BP

Pallone, non protetto

BF

Paniere (“creel”)

CE

Paniere (“hamper”)

HR

Pannelli (“board”) in pacchi/mazzi/fasci

BY

Pannello (“board”)

BD

Particelle alla rinfusa, solide, fini (“polveri”)

VY

Particelle alla rinfusa, solide, grandi (“noduli”)

VO

Particelle alla rinfusa, solide, granulari (“grani”)

VR

Pellicola plastica (“filmpack”)

FP

Rastrelliera, attaccapanni

RJ

Recipiente con rivestimento di plastica

MW

Recipiente di carta

AC

Recipiente di cartone

AB

Recipiente di legno

AD

Recipiente di metallo

MR

Recipiente di plastica

PR

Recipiente di vetro

GR

Rete (“net”)

NT

Rete tubolare di materiale tessile

NV

Rete tubolare di plastica

NU

Roll

CW

Rotolo (“bolt”)

BT

Rotolo (“roll”)

RO

Sacchetto (“bag”) multistrato

MB

Sacchetto (“pouch”)

PO

Sacchetto (“sachet”)

SH

Sacco (“sack”) multifoglio

MS

Sacco (“sack”)

SA

Sacco di carta

5M

Sacco di carta multifoglio

XJ

Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua

XK

Sacco di grandi dimensioni

ZB

Sacco di juta

JT

Sacco di materia tessile

5L

Sacco di materia tessile resistente all’acqua

XH

Sacco di materia tessile stagno alle polveri

XG

Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

XF

Sacco di plastica

EC

Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua

XC

Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

XA

Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

XB

Sacco di tessuto di plastica

5H

Sacco in film di plastica

XD

Sacco in rete (“rednet”)

RT

Scaffalatura (“rack”)

RK

Scatola

BX

Scatola (“case”)

CS

Scatola di fiammiferi

MX

Secchio (“bucket”)

BJ

Secchio (“pail”)

PL

Senza oggetto

NA

Serbatoio cilindrico

TY

Serbatoio rettangolare

TK

Skid

SI

Tanica cilindrica

JY

Tanica di acciaio

3A

Tanica di acciaio con coperchio amovibile

QL

Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

QK

Tanica di plastica

3H

Tanica di plastica con coperchio amovibile

QN

Tanica di plastica con coperchio non amovibile

QM

Tanica rettangolare

JC

Tavola (“plank”)

PN

Tavole (“plank”) in pacchi/mazzi/fasci

PZ

Tela di sacco

MT

Telone

CZ

Tino

VA

Trave

GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci

GZ

Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

LZ

Tronco

LG

Tubi (“tubes”) in pacchi/mazzi/fasci

TZ

Tubo (“tube”)

TU

Tubo a imbuto

TV

Tubo flessibile (“collapsible tube”)

TD

Valigia

SU

“Vanpack”

VK

Vaschetta

BM

Vaschetta per alimenti (“foodtainer”)

FT

Vaso

PT

Vergella

RD

Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

RZ»

2)

L'elenco dei codici applicabili per la «Casella n. 52: Garanzia» è sostituito dal seguente:

Situazione

Codice

Altre indicazioni

«In caso di esonero dalla garanzia (articolo 94, paragrafo 4, del codice e articolo 380, paragrafo 3, del presente regolamento)

0

— numero del certificato di esonero dalla garanzia

In caso di garanzia globale

1

— numero del certificato di garanzia globale

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata su cauzione

2

— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia

In caso di garanzia isolata in contanti

3

 

In caso di garanzia isolata su titoli

4

— numero del titolo di garanzia isolata

In caso di esonero dalla garanzia quando l'importo da garantire non supera i 500 EUR (articolo 189, paragrafo 5, del codice)

5

 

In caso di esonero dalla garanzia (articolo 95 del codice)

6

 

In caso di esonero dalla garanzia per alcuni organismi pubblici

8

 

In caso di garanzia isolata (allegato 47 bis, punto 3)

9

— riferimento all'atto costitutivo della garanzia

— ufficio di garanzia»

B.

L’allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è così modificato:

1)

il testo per la casella n. 31 è sostituito dal testo di cui alla lettera A, punto 1, del presente allegato.

2)

L’elenco dei codici applicabili per la casella n. 52: «Garanzia» è sostituito dall’elenco di cui alla lettera A, punto 2, del presente allegato.


ALLEGATO V

«ALLEGATO 59

MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 459

Intestazione dell’ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul (1), il … (2), è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1.

il carnet ATA n.:

2.

rilasciato dalla Camera di commercio di:

 

città:

 

paese:

3.

a nome di:

 

titolare:

 

indirizzo:

4.

data di scadenza del carnet:

5.

data stabilita per la riesportazione (3):

6.

numero del “volet” di transito/di importazione (4):

7.

data del visto del “volet”:

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.


(1)  Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

(2)  Da completare con la data di spedizione del reclamo.

(3)  Da completare con gli elementi desunti dal “volet” transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del “volet”, con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore.

(4)  Cancellare la voce inutile.»


ALLEGATO VI

«ALLEGATO 61

MODELLO DI DISCARICO

Intestazione dell’ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul (1), il … (2) è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1.

il carnet ATA n.:

2.

rilasciato dalla Camera di commercio di:

 

città:

 

paese:

3.

a nome di:

 

titolare:

 

indirizzo:

4.

data di scadenza del carnet:

5.

data stabilita per la riesportazione (3):

6.

numero del “volet” di transito/di importazione (4):

7.

data del visto del “volet”:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.


(1)  Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

(2)  Da completare con la data di spedizione del reclamo.

(3)  Da completare con gli elementi desunti dal “volet” transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del “volet”, con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore emittente.

(4)  Cancellare la voce inutile.»


ALLEGATO VII

Nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è inserito il punto seguente:

«19)

Qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie. Nel calcolo del dazio all'importazione non si tiene conto delle eventuali spese connesse alle manipolazioni usuali o dell'aumento del valore, purché tali spese siano documentate in maniera soddisfacente dal dichiarante. Nel calcolo dei dazi all'importazione si tiene conto, invece, del valore in dogana, della natura e dell'origine delle merci non comunitarie utilizzate nelle operazioni.»


11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/25


REGOLAMENTO (CE) N. 884/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per controllare l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione deve effettuare ispezioni sei mesi dopo l'entrata in vigore di detto regolamento. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.

(2)

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), deve fornire assistenza tecnica alla Commissione nell’esecuzione dei compiti di ispezione delle navi, delle società interessate e degli organismi di sicurezza riconosciuti.

(3)

La Commissione deve coordinare con gli Stati membri il programma e la preparazione delle ispezioni. Le squadre ispettive della Commissione devono potersi avvalere, ove siano disponibili, di ispettori nazionali qualificati.

(4)

Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con una metodologia standardizzata.

(5)

Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni classificate.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione intese a controllare l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 a livello degli Stati membri, dei singoli impianti portuali e delle società interessate.

Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«ispezione della Commissione»: esame effettuato dagli ispettori della Commissione dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, per accertare il rispetto del regolamento (CE) n. 725/2004;

2)

«ispettore della Commissione»: un dipendente della Commissione o dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima o un ispettore nazionale, rispondenti ai criteri di cui all'articolo 7, incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni della Commissione;

3)

«ispettore nazionale»: un dipendente di uno Stato membro come ispettore della sicurezza marittima le cui qualifiche rispondono ai requisiti di tale Stato membro;

4)

«comitato»: comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004;

5)

«prova oggettiva»: un'informazione, registrazione o constatazione di natura quantitativa o qualitativa concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un requisito stabilito dal regolamento (CE) n. 725/2004, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile;

6)

«osservazione»: una constatazione fatta nel corso di un’ispezione della Commissione e suffragata da una prova oggettiva;

7)

«non conformità»: una situazione riscontrata di inosservanza di un requisito stabilito dal regolamento (CE) n. 725/2004, dimostrata da una prova oggettiva e che richiede un intervento correttivo;

8)

«grave non conformità»: una difformità individuata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza marittima e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 725/2004;

9)

«punto di contatto per la sicurezza marittima»: l’organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, per l’attuazione, il controllo e l’informazione sull’applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel presente regolamento;

10)

«società interessata»: soggetto che deve nominare un agente di sicurezza della società, un ufficiale di sicurezza della nave o un agente di sicurezza dell’impianto portuale, o che è responsabile dell’attuazione di un piano di sicurezza della nave o di un piano di sicurezza dell’impianto portuale, o che è stato designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto;

11)

«test»: una prova delle misure di sicurezza marittima, con cui è simulata l'intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l'efficienza di esecuzione delle misure di sicurezza esistenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Cooperazione degli Stati membri

Fatte salve le responsabilità della Commissione, gli Stati membri cooperano con la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti ispettivi. Tale cooperazione interviene efficacemente nelle fasi di preparazione, controllo e relazione.

Articolo 4

Esercizio dei poteri della Commissione

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare la loro autorità per ispezionare le attività relative alla sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 e da qualunque altra società interessata.

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione, su richiesta, abbiano accesso alla documentazione pertinente in materia di sicurezza, e in particolare:

a)

al programma nazionale per l’applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

b)

ai dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004.

3.   Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.

Articolo 5

Partecipazione di ispettori nazionali alle ispezioni della Commissione

1.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della Commissione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e di relazione connesse.

2.   Un ispettore nazionale non può partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro dal quale dipende.

3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco degli ispettori nazionali ai quali la Commissione può chiedere di partecipare a un’ispezione.

Tale elenco è aggiornato almeno una volta all’anno, entro la fine di giugno, e per la prima volta entro otto settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   La Commissione trasmette al comitato l'elenco di cui al primo comma del paragrafo 3.

5.   La Commissione, qualora ritenga che in una determinata ispezione sia necessaria la partecipazione di un ispettore nazionale, si informa presso gli Stati membri sulla disponibilità di ispettori nazionali per lo svolgimento dell’ispezione di cui trattasi. Le richieste devono essere normalmente presentate otto settimane prima dell’ispezione prevista.

6.   Le spese relative alla partecipazione di ispettori nazionali alle attività ispettive della Commissione, secondo le norme comunitarie vigenti, sono a carico della Commissione.

Articolo 6

Assistenza tecnica da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione

1.   Nel fornire alla Commissione l’assistenza tecnica di cui all’articolo 2, lettera b, punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e relazione connesse.

2.   La Commissione trasmette al comitato un elenco di esperti tecnici dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima che il comitato può invitare a partecipare a una ispezione.

Articolo 7

Criteri per la qualificazione e la formazione degli ispettori della Commissione

1.   Gli ispettori della Commissione hanno adeguate qualifiche, tra cui una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore marittimo. Gli ispettori possiedono:

a)

una buona comprensione della sicurezza marittima e della maniera in cui essa si applica alle operazioni sottoposte ad esame;

b)

una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza;

c)

conoscenze dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo;

d)

una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame.

2.   Per essere abilitati a eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono avere completato con successo un’apposita formazione.

Nel caso degli ispettori nazionali, la formazione necessaria perché essi possano esercitare la funzione di ispettori della Commissione deve:

a)

essere riconosciuta dalla Commissione;

b)

essere seguita all’inizio e in seguito periodicamente;

c)

garantire un livello adeguato di prestazioni che consenta di controllare che le misure di sicurezza siano applicate in conformità al regolamento (CE) n. 725/2004.

3.   La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO III

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 8

Notifica delle ispezioni

1.   La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell’ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo. In caso di eventi eccezionali i termini di preavviso possono essere ridotti.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della notifica di ispezione, in modo da non compromettere la procedura ispettiva.

2.   L’ambito dell’ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto.

Qualora l’ispezione riguardi un impianto portuale e debba includere le navi presenti in tale impianto portuale durante l’ispezione, il punto di contatto deve esserne informato nella notifica.

3.   Il punto di contatto:

a)

informa le competenti autorità interessate nello Stato membro in cui si svolge l’ispezione e

b)

notifica alla Commissione l’identità delle competenti autorità interessate.

4.   Almeno 24 ore prima dell’ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi che si prevede siano presenti durante l’ispezione in un impianto portuale notificato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

5.   Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione comunica se possibile al punto di contatto di tale Stato membro che la nave può essere sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale.

6.   Qualora l’ispezione di un impianto portuale in uno Stato membro includa una nave che abbia come Stato di bandiera detto Stato membro, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell’impianto portuale durante l’ispezione.

7.   Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto la supervisione dello Stato membro dell’impianto portuale che applica le misure di controllo e di verifica della conformità delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima, di cui alla regola 9 della Convenzione SOLAS, quando:

a)

lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o

b)

la nave non è stata inclusa nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4.

8.   La notifica di ispezione trasmessa al punto di contatto può essere accompagnata dal questionario preliminare all’ispezione, che deve essere compilato dalle competenti autorità interessate, e dalla richiesta della documentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La notifica specifica inoltre la data entro cui il questionario compilato e la documentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, devono essere restituiti alla Commissione.

Articolo 9

Preparazione delle ispezioni

1.   Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni.

2.   La Commissione fornisce al punto di contatto i nomi degli ispettori della Commissione incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili.

3.   Per ogni ispezione il punto di contatto designa un coordinatore che provvede alle disposizioni pratiche connesse alle attività di ispezione da svolgere.

Articolo 10

Svolgimento delle ispezioni

1.   Per verificare che gli Stati membri applichino i requisiti di sicurezza marittima stabiliti dal regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzata una metodologia standard.

2.   Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione.

3.   Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e lo Stato di bandiera della nave di cui trattasi non sia lo Stato membro dell’impianto portuale, lo Stato membro dell’impianto portuale provvede a che gli ispettori della Commissione durante l’ispezione della nave siano accompagnati da un funzionario facente capo a un’autorità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004.

4.   Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che li autorizza a svolgere ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione.

5.   I test sono svolti esclusivamente previa notifica al punto di contatto e con il consenso di quest’ultimo circa l’ambito e le finalità degli stessi. Il punto di contatto svolge le attività di coordinamento necessarie con le competenti autorità interessate.

6.   Fatto salvo l'articolo 11, ogni qualvolta ciò risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente un resoconto verbale informale delle loro osservazioni sul posto.

Il punto di contatto è informato prontamente di ogni grave non conformità al regolamento (CE) n. 725/2004 individuata da un’ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione di ispezione ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 11

Relazione di ispezione

1.   Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione di ispezione.

2.   Qualora una nave sia stata sottoposta a ispezione durante l’ispezione di un impianto portuale, le parti corrispondenti della relazione di ispezione sono trasmesse anche allo Stato membro che è lo Stato di bandiera, se diverso dallo Stato membro in cui l’ispezione ha avuto luogo.

3.   Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni pertinenti effettuate nel corso dell’ispezione.

4.   La relazione indica dettagliatamente le osservazioni fatte nel corso dell’ispezione, individuando eventuali non conformità o gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004.

Essa può contenere raccomandazioni relative ad interventi correttivi.

5.   Nel valutare l’attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004, per ciascuna osservazione riportata nella relazione si applica uno dei seguenti sistemi di classificazione:

a)

conformità;

b)

conformità, ma sono auspicabili miglioramenti;

c)

non conformità;

d)

grave non conformità;

e)

non applicabile;

f)

non confermata.

Articolo 12

Risposta dello Stato membro

1.   Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

a)

tiene conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e

b)

fornisce un piano di azione, in cui sono indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate.

2.   Se la relazione di ispezione non rileva non conformità o gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004, non è richiesta alcuna risposta.

Articolo 13

Azione della Commissione

1.   In caso di non conformità o grave non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004 e dopo che è pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure:

a)

trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori spiegazioni per chiarire tutta o parte della risposta;

b)

effettuare con almeno due settimane di preavviso un’ispezione di controllo per verificare l'attuazione degli interventi correttivi;

c)

avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato.

2.   Qualora sia necessario svolgere un’ispezione di controllo degli interventi correttivi, lo Stato membro che è lo Stato di bandiera comunica se possibile alla Commissione i successivi porti di scalo della nave affinché la Commissione possa decidere dove e quando svolgere detta ispezione di controllo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Informazioni sensibili

Fatto salvo il disposto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione tratta i dati sensibili relativi all'ispezione come informazioni classificate.

Articolo 15

Programma di ispezioni della Commissione

1.   La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l’attuazione del programma di ispezioni.

2.   La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di ispezioni e sui risultati delle ispezioni.

Articolo 16

Comunicazione agli Stati membri di gravi non conformità

Qualora un'ispezione riveli gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004 che si ritiene abbiano un impatto significativo sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione, dopo aver trasmesso la relazione di ispezione allo Stato membro interessato, informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 17

Riesame

La Commissione riesamina il sistema di ispezioni, e in particolare l’efficacia dello stesso, per la prima volta entro il 31 dicembre 2006 e periodicamente in seguito.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(2)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).


11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/30


REGOLAMENTO (CE) N. 885/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olive de Nice» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda di registrazione della denominazione «Olive de Nice», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui trattasi deve essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU C 84 del 3.4.2004, pag. 12.

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 15).


ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Olive de Nice (DOP)


11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/32


REGOLAMENTO (CE) N. 886/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Granada» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Granada» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Poiché tale dichiarazione di opposizione non soddisfa alcuna delle condizioni di ricevibilità previste all’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento, la suddetta denominazione deve essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU C 89 del 14.4.2004, pag. 3.

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 15).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

SPAGNA

Miel de Granada (DOP)


11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/34


REGOLAMENTO (CE) N. 887/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

(2)

Con lettera del 7 aprile 2005, il governo greco ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio, nonché per il mercato dei v.q.p.r.d.

(3)

Sul mercato dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. della Grecia sono presenti eccedenze considerevoli che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna in corso. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini greci ad un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato.

(4)

Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 340 000 ettolitri di vini da tavola e per un volume massimo di 40 000 ettolitri di v.q.p.r.d.

(5)

La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione alla misura di distillazione prevista all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(6)

È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dalla misura, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato.

(7)

Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta in Grecia una distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 340 000 ettolitri di vini da tavola e per un quantitativo massimo di 40 000 ettolitri di v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a detto tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito definito «il contratto»), dal 13 giugno al 1o luglio 2005.

Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

I contratti non sono trasferibili.

Articolo 3

1.   Lo Stato membro stabilisce i tassi di riduzione da applicare ai contratti qualora i volumi globali oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superino quelli fissati all’articolo 1.

2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 18 luglio 2005, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2005, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 novembre 2005. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.

2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.

Articolo 5

Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl per i vini da tavola, e di 2,30 EUR per % vol/hl per i v.q.p.r.d.

Articolo 6

1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e di 2,667 EUR per % vol/hl quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia, il pagamento di tali prezzi può avvenire solamente a partire dal 16 ottobre 2005.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tali importi pari a 1,122 EUR per % vol/hl per l’alcole ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e a 1,508 EUR per % vol/hl per l’alcole ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. I prezzi realmente pagati sono in tal caso ridotti dell’importo degli anticipi. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia, il pagamento di tali anticipi può avvenire solamente a partire dal 16 ottobre 2005.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2005

che istituisce un programma di controllo specifico relativo alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

[notificata con il numero C(2005) 1538]

(I testi in lingua tedesca, inglese, danese, francese, olandese e svedese sono i soli facente fede)

(2005/429/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio (2) istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.

(2)

L'allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), stabilisce limitazioni provvisorie dello sforzo di pesca e condizioni supplementari in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nell’ambito di talune misure di ricostituzione degli stock applicabili a tutte le attività di pesca presumibilmente dedite alla cattura del merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.

(3)

Per garantire l'efficacia di tali misure è necessario stabilire un programma di controllo specifico cui partecipino Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco.

(4)

Tale programma di controllo specifico ha durata biennale ed è soggetto a revisione a seguito dell'adozione di nuove misure di conservazione o su richiesta di uno Stato membro. I risultati derivanti dall'applicazione del programma di controllo specifico devono essere periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati. Se del caso, il programma può essere modificato.

(5)

Al fine di armonizzare i sistemi di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca in questione all'interno della Comunità, è opportuno definire norme comuni applicabili alle attività di ispezione e sorveglianza da svolgersi a cura delle autorità competenti degli Stati membri interessati; è inoltre opportuno che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo al fine di conformarsi a tali norme comuni. A tale scopo occorre stabilire una serie di criteri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di ispezione e sorveglianza e definire le priorità e le procedure di ispezione.

(6)

È opportuno incoraggiare scambi di ispettori nazionali tra gli Stati membri interessati, al fine di rafforzare l'uniformità delle pratiche di ispezione e sorveglianza e contribuire allo sviluppo del coordinamento delle attività di controllo tra le autorità competenti di tali Stati membri.

(7)

Al fine di garantire il perseguimento delle infrazioni in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (4), occorre istituire un quadro che consenta a tutte le autorità interessate di prestarsi reciproca assistenza e di scambiarsi informazioni pertinenti in conformità degli articoli 34 bis e 34 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma di controllo specifico (di seguito «programma di controllo specifico») di durata biennale, inteso a garantire un controllo armonizzato del rispetto delle norme finalizzate alla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nelle seguenti zone, quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 423/2004:

a)

Kattegat;

b)

Mare del Nord;

c)

Skagerrak;

d)

Manica orientale;

e)

Mare d'Irlanda;

f)

Scozia occidentale.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il programma di controllo specifico riguarda l'ispezione e la sorveglianza:

a)

delle attività di pesca praticate da pescherecci operanti con attrezzi da pesca identificati all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004 come idonei alla cattura di merluzzo bianco nelle zone elencate all'articolo 1 della presente decisione;

b)

di tutte le attività connesse, compresi il trasbordo, lo sbarco, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

Articolo 3

Programmi nazionali di controllo

1.   Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell'allegato I.

2.   I programmi nazionali di controllo comprendono tutti i dati elencati nell'allegato II.

3.   Entro tre mesi dalla comunicazione della presente decisione gli Stati membri elencati al paragrafo 1 presentano alla Commissione il rispettivo programma di controllo e un calendario di attuazione per il primo semestre del programma. Il calendario comprende informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sui periodi e sulle zone in cui tali risorse saranno utilizzate.

4.   Successivamente gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, con scadenza semestrale e comunque non oltre 15 giorni prima dell'inizio del periodo di attuazione, una versione aggiornata del calendario di attuazione.

Articolo 4

Ispezioni della Commissione

1.   Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l'assistenza di ispettori dello Stato membro interessato, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione, essi si riuniscono con i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.

Articolo 5

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono effettuare attività congiunte di ispezione e sorveglianza.

2.   A tal fine gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle loro attività congiunte di ispezione;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.

3.   A tali ispezioni congiunte possono partecipare ispettori della Commissione.

Articolo 6

Infrazioni

1.   Nelle acque soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un'ispezione di una nave battente bandiera di un altro Stato membro informano lo Stato membro di bandiera in merito alla data dell'ispezione e agli elementi dell'infrazione.

2.   Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l'infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell'infrazione. Esso svolge le indagini eventualmente necessarie per perseguire l'infrazione. Ove possibile, esso procede all'ispezione del peschereccio interessato.

3.   Qualora il perseguimento di un'infrazione sia trasferito in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell'infrazione constatata dai loro ispettori.

Articolo 7

Informazioni

1.   Entro un mese dal termine di ciascun semestre di cui all’articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri elencati all’articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a detto semestre:

a)

il numero di navi, per categoria di attrezzo, autorizzate a praticare la pesca del merluzzo bianco alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004 e la stima quanto più precisa possibile della ripartizione delle possibilità di pesca tra le navi suddette;

b)

le attività di ispezione e sorveglianza realizzate;

c)

tutte le infrazioni, quali definite nell’allegato III, constatate nel corso del semestre, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, il codice di identificazione, la data, l’ora e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo sarà indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato III;

d)

le infrazioni non contemplate nell’allegato III constatate nel corso del semestre;

e)

la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate;

f)

eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri.

2.   Su richiesta della Commissione gli Stati membri interessati trasmettono ulteriori informazioni raccolte dagli ispettori, segnatamente copie dei formulari di ispezione recanti informazioni sui punti elencati nell'allegato IV.

Articolo 8

Valutazione

La Commissione convoca, almeno una volta all'anno, una riunione del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valutare l'osservanza del programma di controllo specifico e i risultati conseguiti.

Articolo 9

Destinatari

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


ALLEGATO I

Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1.   OBIETTIVI

1.1.

L’obiettivo generale dei programmi nazionali di controllo è verificare il rispetto della normativa vigente in materia di:

a)

restrizioni quantitative applicabili alla conservazione a bordo, allo sbarco, alla commercializzazione e al trasporto di catture di merluzzo bianco e di specie associate in conformità del regolamento (CE) n. 423/2004;

b)

giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e preavvisi di sbarco, con particolare riguardo alla verifica dell'attendibilità delle informazioni registrate;

c)

misure tecniche generali di conservazione e misure tecniche specifiche per la pesca del merluzzo bianco e delle specie associate, in conformità del regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione (1).

1.2.

L’obiettivo specifico dei programmi nazionali di controllo è garantire un’applicazione armonizzata delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2004 e segnatamente dei capitoli IV e V di detto regolamento.

2.   STRATEGIA

Il programma di controllo specifico per gli stock di merluzzo bianco è incentrato sull’ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca praticate da imbarcazioni operanti con gli attrezzi identificati all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004 come idonei alla cattura del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

2.1.   Priorità

Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte pescherecce sono interessate da limitazioni dello sforzo di pesca. Ogni Stato membro deve pertanto stabilire priorità specifiche.

2.2.   Obiettivi di riferimento

Al termine di un periodo di transizione di tre mesi a decorrere della notifica della presente decisione, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi fissati per le navi comunitarie nella tabella riportata qui di seguito.

Ambito di ispezione

Obiettivi di riferimento

Ispezione in porto

In linea generale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l'insieme dei luoghi di sbarco. In alternativa, le ispezioni possono essere effettuate con una frequenza atta a garantire che nel corso di un trimestre sia ispezionato, almeno una volta, un numero di navi le cui catture rappresentino almeno il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco. Il numero complessivo degli sbarchi sottoposti ad ispezione deve consentire una stima dei quantitativi totali sbarcati di merluzzo bianco con un grado di precisione del 95 %.

Commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

Ispezione in mare

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. Gli obiettivi di riferimento per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco; un obiettivo distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

Sorveglianza aerea

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

3.   COMPITI DI ISPEZIONE

3.1.   Compiti di ispezione a carattere generale

Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:

a)

identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione;

b)

autorizzazioni, licenze, permessi di pesca speciali;

c)

documentazione pertinente della nave, quale il giornale di bordo e i piani di capacità.

I rapporti di ispezione recano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) e tutte le risultanze pertinenti delle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti o in qualsiasi fase del processo di commercializzazione.

Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite e gli elenchi delle navi autorizzate.

3.2.   Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato.

Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.

Particolare attenzione sarà accordata alle zone ammesse a beneficiare di una deroga, quali la Scozia occidentale.

3.3.   Compiti di ispezione in mare

Gli ispettori verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li confrontano con i quantitativi registrati nel giornale di bordo; essi verificano inoltre il rispetto degli obblighi in materia di stivaggio separato.

Gli ispettori verificano la conformità degli attrezzi utilizzati alle pertinenti disposizioni normative e segnatamente il rispetto della regola della rete unica.

3.4.   Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche sistematiche:

a)

notifica preliminare di sbarco, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo;

b)

dati registrati nel giornale di bordo, segnatamente per quanto riguarda lo sforzo di pesca;

c)

quantitativi fisici detenuti a bordo;

d)

attrezzi presenti a bordo;

e)

composizione delle catture detenute a bordo (disposizioni in materia di catture accessorie);

f)

stivaggio separato del merluzzo bianco.

3.5.   Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione

Per quanto riguarda il trasporto, gli ispettori verificano in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e li confrontano con i quantitativi fisici trasportati.

Per quanto riguarda la commercializzazione, gli ispettori verificano la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura dei quantitativi fisici.


(1)  GU L 277 del 20.10.2001, pag. 13.


ALLEGATO II

Contenuto dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 2

I programmi nazionali di controllo comprendono, in particolare, gli elementi di seguito elencati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

1.1.   Risorse umane

Stima del numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

1.2.   Risorse tecniche

Stima del numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

1.3.   Risorse finanziarie

Stima della dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   PORTI DESIGNATI

Elenco dei porti designati nei quali devono essere effettuati tutti gli sbarchi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.

3.   CONTROLLO DELLO SFORZO DI PESCA

Sistema istituito ai fini dell’assegnazione e del controllo dello sforzo di pesca, compresi gli elementi di seguito specificati:

3.1.

definizione dei giorni di presenza nella zona;

3.2.

sistema utilizzato per verificare le attività comprovate delle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari;

3.3.

sistema utilizzato per verificare l’osservanza delle restrizioni in materia di catture accessorie imposte alle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari o di deroghe;

3.4.

istruzioni impartite al settore circa le modalità di registrazione del periodo di gestione e della categoria di attrezzi previsti;

3.5.

istruzioni impartite al settore circa le modalità di registrazione dell’intenzione di utilizzare più di una categoria di attrezzi nel corso di un periodo di gestione;

3.6.

modalità di gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca e struttura della base di dati;

3.7.

sistema utilizzato per il trasferimento di giorni;

3.8.

sistema utilizzato per l’assegnazione di giorni supplementari;

3.9.

sistema utilizzato per la mancata attribuzione di giorni di transito;

3.10.

sistema utilizzato per garantire il ritiro di una capacità equivalente al fine di consentire alle navi senza un’attività comprovata di pescare in una determinata zona.

4.   REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Condizioni associate, tra cui:

4.1.

descrizione del sistema utilizzato per la dichiarazione delle entrate e delle uscite (sistema hail);

4.2.

descrizione delle misure di controllo alternative;

4.3.

sistema istituito per garantire il rispetto dei requisiti in materia di notifica preliminare;

4.4.

modalità di applicazione dell’autorizzazione di sbarco (facoltativo);

4.5.

metodo di calcolo del margine di tolleranza nella stima dei quantitativi;

4.6.

stivaggio separato;

4.7.

piano di campionamento applicato alla pesatura degli sbarchi;

4.8.

documenti di trasporto.

5.   PROTOCOLLI DI ISPEZIONE

Protocolli di ispezione applicabili ai controlli degli sbarchi, delle prime vendite, delle operazioni successive alla prima vendita e del trasporto.

Protocolli applicabili alle ispezioni in mare.

6.   ORIENTAMENTI

Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

7.   PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.

8.   SCAMBI DI ISPETTORI

Protocolli per lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nella ZEE di altri Stati membri.

Parametri di riferimento specifici per le ispezioni

Ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento specifici. Tali parametri di riferimento sono comunicati a tutti gli Stati membri interessati e modificati periodicamente in funzione dei risultati conseguiti. I parametri di riferimento per le ispezioni vengono progressivamente aggiornati fino al raggiungimento degli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I del presente regolamento.


ALLEGATO III

Elenco delle infrazioni di cui all’articolo 7

A.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio o del suo rappresentante anteriormente all’entrata nel porto di uno Stato membro con a bordo oltre una tonnellata di merluzzo bianco, dell’obbligo di notifica preliminare previsto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 423/2004.

B.

Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio avente a bordo oltre due tonnellate di merluzzo bianco, dell’obbligo di sbarcare in un porto designato in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 423/2004.

C.

Assenza dal porto per un numero di giorni superiore a quello fissato in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004.

D.

Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (1).

E.

Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di cattura, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell’obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 423/2004.

F.

Inosservanza, da parte del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, dell’obbligo di notificare alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004.

G.

Inosservanza, da parte del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, dell’obbligo di detenere a bordo un solo tipo di attrezzo nel corso di una bordata, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004.

H.

Inosservanza, da parte del comandante del peschereccio o del suo rappresentante, dell’obbligo di notificare, prima di ogni bordata di pesca, il tipo di attrezzo che sarà presente a bordo, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004.


(1)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


ALLEGATO IV

Elementi specifici da inserire nel formulario di ispezione per la comunicazione dei dati relativi all’ispezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2

NOTIFICHE

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DOCUMENTAZIONE DELLA NAVE

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VERIFICA DEL GIORNALE DI BORDO

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VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E DI STIVAGGIO DEL MERLUZZO BIANCO

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