ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 147

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
10 giugno 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

10.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

sentito il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l’importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura del previo assenso informato (PIC).

(2)

Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3).

(3)

In qualità di autorità designata comune, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC le decisioni concernenti i prodotti chimici a nome della Comunità e degli Stati membri.

(4)

Occorre modificare le precedenti decisioni di importazione relative ai prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), ossido di etilene, fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, esaclorobenzene, lindano, metamidofos, pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri, bifenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati (PCT) e toxafene, per tener conto dell’allargamento della Comunità del 1o maggio 2004 e dell’evoluzione della normativa comunitaria dopo l’adozione di tali decisioni.

(5)

In merito ai prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, bifenili policlorurati (PCB) e terfenili policlorurati (PCT) sono state adottate talune decisioni comunitarie sulle importazioni, pubblicate per la prima volta nella circolare PIC V, che registrava la situazione al 30 giugno 1995.

(6)

I prodotti chimici aldrin, clordano, DDT, dieldrin, HCH (isomeri misti), eptacloro, tutti inseriti nella procedura PIC come pesticidi, e i bifenili policlorurati (PCB), inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali, sono stati vietati o sottoposti a forti restrizioni (cioè vietati tranne per alcune deroghe specifiche) dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (4).

(7)

L’EDB (1,2-dibromoetano) e il dinoseb e i relativi sali ed esteri rientrano nel campo di applicazione della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5). Inoltre, nessuno dei due prodotti chimici è stato identificato o notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (6). Conformemente al regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (7), per detti prodotti chimici non è consentito l’impiego per tali scopi.

(8)

Il fluoroacetammide rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8). A norma della decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (9), il fluoroacetammide è stato escluso dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed entro il 31 marzo 2004 dovevano essere revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Inoltre, detto prodotto chimico è stato identificato, ma non notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, gli Stati membri possono consentirne l’uso in tali prodotti fino al 1o settembre 2006, a norma della loro legislazione nazionale.

(9)

Il clordimeform compare nella procedura PIC come pesticida, ma non essendo stato inserito nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE è escluso dall’allegato I di detta direttiva. Inoltre, poiché detto prodotto chimico non è stato individuato né notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE, non ne è consentito l’uso come prodotto fitosanitario o biocida.

(10)

Di conseguenza, occorre sostituire le precedenti decisioni sulle importazioni pubblicate nella circolare PIC V in merito ai prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro e bifenili policlorurati (PCB).

(11)

I terfenili policlorurati (PCT), che sono stati inseriti nella procedura PIC come prodotto chimico industriale, sono sottoposti a forti restrizioni nella Comunità a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (10). È necessario sostituire le precedenti decisioni sulle importazioni, così da tener conto della posizione di tutti i 25 Stati membri.

(12)

L’esaclorobenzene, il pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri e il toxafene, che sono stati inseriti nella procedura PIC come pesticidi, e il metamidofos, alcuni formulati del quale figurano nella procedura PIC come formulati pesticidi altamente pericolosi, sono oggetto di alcune risposte sulle importazioni di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (11).

(13)

A norma del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (12), il pentaclorofenolo è stato escluso dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è stata stabilita la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza entro il 25 luglio 2003. Detto prodotto chimico è stato identificato, ma non notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, ne è temporaneamente consentito l’uso per tali scopi a condizione che essi siano conformi alla direttiva 76/769/CEE.

(14)

L’esaclorobenzene e il toxafene sono stati vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004.

(15)

Il metamidofos è inserito nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Detta direttiva prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni nazionali sulle sostanze e sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Detto prodotto chimico non è stato identificato, né notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE. A norma del regolamento (CE) n. 2032/2003 per detto prodotto chimico non sono consentiti tali usi.

(16)

Occorre pertanto sostituire le risposte sulle importazioni relative all’esaclorobenzene, al metamidofos, al pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri e al toxafene, di cui alla decisione 2000/657/CE.

(17)

Il lindano, che è inserito nella procedura PIC come pesticida, è oggetto di una risposta sulle importazioni a norma della decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE (13). Detto prodotto chimico è stato sottoposto a forti restrizioni (cioè vietato tranne per alcune deroghe specifiche) dal regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza, va sostituita la risposta sulle importazioni di cui alla decisione 2001/852/CE.

(18)

L’ossido di etilene rientra nel campo di applicazione della direttiva 79/117/CEE, ma è stato notificato nell’ambito del programma comunitario di riesame delle sostanze attive esistenti a norma della direttiva 98/8/CE, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono consentirne l’immissione in commercio come biocida, a norma della loro legislazione nazionale. Ciò appare in una decisione di importazione contenuta nella decisione 2003/508/CE. La risposta sulle importazioni di cui a detta decisione va sostituita per tener conto della posizione di tutti i 25 Stati membri.

(19)

Occorre pertanto modificare le decisioni di importazione del 1995, pubblicate nella circolare PIC V, e le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Le decisioni sulle importazioni dei prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, bifenili policlorurati (PCB) e terfenili policlorurati (PCT), pubblicate per la prima volta nella circolare PIC V, sono sostituite dalle decisioni di importazione dei formulari nazionali per la risposta dei paesi importatori, di seguito definiti formulari di risposta sulle importazioni, di cui all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni sull’importazione dell’esaclorobenzene, del pentaclorofenolo e dei relativi sali ed esteri, del toxafene e del metamidofos di cui all’allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni di importazione dei formulari di risposta sulle importazioni all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione sull’importazione del lindano (gamma HCH) di cui all’allegato della decisione 2001/852/CE è sostituita dalla decisione di importazione del formulario di risposta sulle importazioni all’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La decisione sull’importazione dell’ossido di etilene di cui all’allegato II della decisione 2003/508/CE è sostituita dalla decisione di importazione del formulario di risposta sulle importazioni all’allegato IV della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(4)  GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(5)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004.

(6)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(8)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

(9)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 835/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43).

(10)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 63).

(11)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/508/CE (GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10).

(12)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1765/2004 (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 26).

(13)  GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28. Decisione modificata dalla decisione 2003/508/CE.


ALLEGATO I

Decisioni riesaminate sull’importazione dei prodotti chimici aldrin, clordano, clordimeform, DDT, dieldrin, dinoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-dibromoetano), fluoroacetammide, HCH (isomeri misti), eptacloro, PCB e PCT, che sostituiscono le precedenti decisioni d'importazione del 1995

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ALLEGATO II

Decisioni riesaminate sull’importazione dei prodotti chimici esaclorobenzene, pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri, toxafene e metamidofos, che sostituiscono le precedenti decisioni d'importazione di cui alla decisione 2000/657/CE

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ALLEGATO III

Decisione riesaminata sull’importazione del lindano (gamma-HCH), che sostituisce la precedente decisione d’importazione di cui alla decisione 2001/852/CE

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ALLEGATO IV

Decisione riesaminata sull’importazione di ossido di etilene, che sostituisce la precedente decisione d’importazione di cui alla decisione 2003/508/CE

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