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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 855/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
111,0 |
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204 |
82,9 |
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999 |
97,0 |
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0707 00 05 |
052 |
92,9 |
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999 |
92,9 |
|
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0709 90 70 |
052 |
92,6 |
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624 |
107,4 |
|
|
999 |
100,0 |
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0805 50 10 |
388 |
61,2 |
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508 |
50,9 |
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|
528 |
56,8 |
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624 |
65,6 |
|
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999 |
58,6 |
|
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0808 10 80 |
204 |
70,2 |
|
388 |
85,0 |
|
|
400 |
147,8 |
|
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404 |
126,8 |
|
|
508 |
65,8 |
|
|
512 |
64,0 |
|
|
524 |
66,5 |
|
|
528 |
67,2 |
|
|
624 |
173,6 |
|
|
720 |
91,6 |
|
|
804 |
93,8 |
|
|
999 |
95,7 |
|
|
0809 10 00 |
052 |
232,4 |
|
999 |
232,4 |
|
|
0809 20 95 |
052 |
335,3 |
|
400 |
451,9 |
|
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999 |
393,6 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 856/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. |
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(2) |
Alcuni Stati membri hanno fissato o intendono fissare tenori massimi di Fusarium-tossine, quali il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone (ZEA) e le fumonisine, in taluni alimenti. Date le disparità esistenti tra i tenori massimi autorizzati negli Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato. |
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(3) |
Una varietà di funghi del genere Fusarium, comuni funghi terrestri, produce alcune micotossine della classe dei tricoteceni, quali il deossinivalenolo (DON), il nivalenolo e la tossina T-2 e HT-2, e alcune altre tossine (zearalenone e fumonisine). I funghi Fusarium si trovano comunemente sui cereali coltivati nelle regioni temperate dell'America, dell'Europa e dell'Asia. Diversi funghi di questo tipo che producono tossine sono in grado di produrre, in misura variabile, due o più delle suddette tossine. |
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(4) |
Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha espresso diversi pareri sulle Fusarium-tossine: deossinivalenolo (DON) nel dicembre 1999, zearalenone nel giugno 2000, fumonisine nell'ottobre 2000, aggiornato nell'aprile 2003, nivalenolo nell'ottobre 2000, tossina T-2 e HT-2 nel maggio 2001 e una valutazione di gruppo dei tricoteceni nel febbraio 2002. |
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(5) |
Il comitato riteneva che i dati disponibili non fossero sufficienti per stabilire una dose giornaliera ammissibile (DGA) per i tricoteceni valutati e ha fissato:
Per le altre Fusarium-tossine il comitato ha fissato:
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(6) |
Nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (3), è stato eseguito il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) 3.2.10 «Raccolta di dati di occorrenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione dell'assunzione con l'alimentazione da parte della popolazione degli Stati membri UE» (4), concluso nel settembre del 2003. I risultati di tale compito dimostrano che nella Comunità le micotossine del genere Fusarium sono ampiamente diffuse nella catena alimentare. Le principali fonti di assunzione delle Fusarium-tossine con l'alimentazione sono i prodotti a base di cereali, in particolare grano e granturco. Mentre l'assunzione con l'alimentazione di Fusarium-tossine per l'intera popolazione e per gli adulti è spesso inferiore alla DGA per la tossina rispettiva, per i gruppi a rischio come neonati e bambini è vicina e talvolta superiore alla DGA. |
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(7) |
In particolare per il deossinivalenolo, l'assunzione con l'alimentazione nel gruppo dei bambini e degli adolescenti è quasi pari alla DGA. Per la tossina T-2 e HT-2 l'assunzione stimata supera in molti casi la DGA provvisoria. Va tuttavia ricordato che per la tossina T-2 e HT-2 i dati di occorrenza sono stati ottenuti utilizzando metodi di analisi con un elevato limite di rilevazione. Inoltre, tenendo conto del fatto che la quantità dei campioni superiori al limite di rilevazione era inferiore al 20 %, i dati sull'assunzione con l'alimentazione sono stati notevolmente influenzati dal limite di rilevazione dei metodi analitici utilizzati. Per il nivalenolo tutti i dati di assunzione risultano essere molto inferiori alla DGA provvisoria. Per quanto riguarda gli altri tricoteceni considerati nel suddetto compito SCOOP (3-acetildeossinivalenolo, 15-acetildeossinivalenolo, fusarenone-X, T2-triolo, diacetossiscirpenolo, neosolaniolo, monoacetossiscirpenolo e verrucolo) in base alle informazioni disponibili i dati indicano un basso livello di assunzione. |
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(8) |
Per lo zearalenone l'assunzione giornaliera media è significativamente inferiore alla DGA, tuttavia è necessario prestare attenzione ai gruppi della popolazione non individuati nel compito, che potrebbero consumare regolarmente grandi quantità di prodotti con un'elevata incidenza di contaminazione da zearalenone, e agli alimenti destinati al consumo da parte dei bambini, a causa della limitata diversità della dieta infantile. |
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(9) |
Per le fumonisine l'assunzione con l'alimentazione stimata per la maggioranza dei gruppi della popolazione è molto inferiore alla DGA. L'assunzione con l'alimentazione delle fumonisine aumenta significativamente se vengono presi in considerazione solo i consumatori. Tuttavia, anche per tale gruppo di consumatori l'assunzione è inferiore alla DGA. I risultati del controllo del raccolto 2003 indicano tuttavia che il granturco e i prodotti a base di granturco possono presentare un elevato livello di contaminazione da fumonisine. È pertanto opportuno prendere provvedimenti per evitare che entrino nella catena alimentare il granturco ed i prodotti a base di granturco con un livello di contaminazione inaccettabile. |
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(10) |
Le specie di Fusarium infettano il grano prima del raccolto. Sono stati individuati diversi fattori di rischio in relazione all'infezione da Fusarium e alla formazione di micotossine. Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'influenza significativa sul contenuto di micotossine. Tuttavia, le buone prassi agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono prevenire in certa misura la contaminazione da funghi Fusarium. |
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(11) |
È importante per la tutela della salute pubblica fissare tenori massimi nei cereali non trasformati in modo da evitare che i cereali altamente contaminati entrino nella catena alimentare, nonché incoraggiare e garantire che vengano presi tutti i provvedimenti necessari durante le fasi di crescita, raccolta e stoccaggio della catena di produzione (mediante l'applicazione di buone prassi agricole, di raccolta e di stoccaggio). È opportuno applicare il tenore massimo dei cereali non trasformati ai cereali immessi sul mercato per la prima trasformazione, visto che in questa fase la loro destinazione (alimenti, mangimi o industria) è già nota. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della prima fase di trasformazione, a differenza della decorticazione che rientra nella prima trasformazione. |
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(12) |
I tenori massimi sono fissati tenendo conto dell'attuale esposizione umana in relazione all'assunzione tollerata della tossina in questione e al livello che può ragionevolmente essere raggiunto mediante le buone prassi in tutte le fasi di produzione e distribuzione. Tale impostazione garantisce che gli operatori del settore alimentare applichino tutti i provvedimenti possibili per prevenire/ridurre il più possibile la contaminazione al fine di tutelare la salute pubblica. |
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(13) |
Per il granturco non sono ancora noti con precisione tutti i fattori implicati nella formazione delle Fusarium-tossine, in particolare per quanto riguarda lo zearalenone e le fumonisine B1 e B2. Quindi è opportuno prevedere un periodo di tempo per consentire agli operatori del settore alimentare nella catena dei cereali di eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e di individuare le misure di gestione necessarie per evitare il più possibile la loro presenza. Qualora non vengano fissati prima tenori massimi specifici basati su nuovi dati relativi alla presenza e alla formazione delle tossine, si propone di applicare i tenori massimi basati sui dati di occorrenza attualmente disponibili a decorrere dal 2007. |
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(14) |
Il contenuto di Fusarium-tossine nei cereali grezzi può essere ridotto in varia misura mediante la decorticazione e la trasformazione. Visti i vari livelli di riduzione, è opportuno, ai fini della tutela dei consumatori, fissare un tenore massimo per i prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale. A tal fine è necessario disporre di una legge applicabile. Per fissare i tenori massimi dei prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale è necessario seguire un'impostazione pragmatica. Inoltre, nell'interesse della tutela della salute pubblica è opportuno fissare un tenore massimo per i principali ingredienti di alimenti derivati da cereali che possa essere applicato in modo efficiente. |
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(15) |
Visto il livello esiguo di contaminazione da Fusarium-tossine nel riso, non vengono proposti tenori massimi per il riso o per i prodotti a base di riso. |
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(16) |
Non è necessario prendere in considerazione provvedimenti specifici per il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo o la fumonisina B3, poiché data la loro occorrenza concomitante, le misure riguardanti il deossinivalenolo e la fumonisina B1+B2 sono sufficienti per proteggere la popolazione umana da un'esposizione inaccettabile. Lo stesso principio va applicato al nivalenolo, per il quale si osserva un certo livello di occorrenza concomitante con il deossinivalenolo. L'esposizione umana al nivalenolo è stimata ad un livello significativamente inferiore alla DGA provvisoria. |
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(17) |
Attualmente i dati sulla presenza della tossina T-2 e HT-2 sono limitati. È urgente sviluppare e convalidare un metodo di analisi sensibile. Le stime sull'assunzione indicano chiaramente che la presenza di T-2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. Quindi è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenta della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti a base di avena. |
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(18) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001. |
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(19) |
Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato:
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2) |
all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Entro il 1o luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali. A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2.»; |
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3) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati prima del 1o luglio 2006 conformemente alle disposizioni applicabili. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (GU L 34 dell’8.2.2005, pag. 3).
(3) GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(4) Relazione disponibile sul sito web della Commissione europea, DG Salute e tutela dei consumatori (http://europa.eu.int/comm/food/fs/scoop/task3210.pdf).
ALLEGATO
Nel regolamento (CE) n. 466/2001, nell'allegato I, alla parte 2 «Micotossine» sono aggiunti i seguenti punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7:
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«Prodotto (1) |
Tenore massimo (μg/kg) |
Metodo di campionamento |
Metodo d'analisi di riferimento |
||
| 2.4. DEOSSINIVALENOLO (DON) |
|||||
|
1 250 |
Direttiva 2005/38/CE (*1) |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
1 750 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (3) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38CE |
||
|
750 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
500 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
750 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
200 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
|
Prodotto |
Tenore massimo (μg/kg) |
Metodo di campionamento |
Metodo d'analisi di riferimento |
||
| 2.5. ZEARALENONE |
|||||
|
100 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (8) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
75 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (8) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
50 |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (8) |
||||
|
50 |
||||
|
— (8) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
20 |
|
Prodotto |
Tenore massimo FB1 + FB2 (μg/kg) |
Metodo di campionamento |
Metodo d'analisi di riferimento |
||
| 2.6. FUMONISINE (11) |
|||||
|
— (13) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (13) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (13) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
||
|
— (13) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
|
Prodotto (17) |
Tenore massimo (μg/kg) |
Metodo di campionamento |
Metodo d'analisi di riferimento |
||
| 2.7. TOSSINA T-2 E HT-2 (16) |
|||||
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— (19) |
Direttiva 2005/38/CE |
Direttiva 2005/38/CE |
(*1) Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce “cereali” e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei “prodotti a base di cereali”.
(2) I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano diversi dall'essiccatura.
Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.
(3) Se non viene fissato un livello specifico entro il 1o luglio 2007, al granturco di cui al presente punto si applicherà il livello di 1 750 μg/kg.
(4) Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.
(5) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).
Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti per l'infanzia si riferisce alla materia secca.
(6) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce cereali e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei «prodotti a base di cereali».
(7) I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano diversi dall'essiccatura.
Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.
(8) Se entro il 1o luglio 2007 non viene fissato un livello specifico, in seguito si applicherà il tenore di:
|
— |
200 μg/kg al granturco non trasformato, |
|
— |
200 μg/kg alla farina e alla semola di granturco e all'olio di mais raffinato, |
|
— |
50 μg/kg alle merende e ai cereali da colazione a base di granturco, |
|
— |
20 μg/kg agli alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini. |
(9) Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.
(10) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).
Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti per l'infanzia si riferisce alla materia secca.
(11) Il tenore massimo si applica alla somma di fumonisina B1 (FB1) e fumonisina B2 (FB2).
(12) Il tenore massimo fissato per il “granturco non trasformato” è applicabile al granturco commercializzato per la prima trasformazione. Tuttavia, sono applicabili i tenori massimi per i cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007, conformemente al regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano, diversi dall'essiccatura.
Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della “prima trasformazione”.
(13) Se entro il 1o ottobre 2007 non viene fissato un livello specifico, si applicherà il tenore di:
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— |
2 000 μg/kg al granturco non trasformato, |
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— |
1 000 μg/kg alla farina e alla semola di granturco, |
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— |
400 μg/kg agli alimenti a base di granturco destinati al consumo diretto, |
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— |
200 μg/kg agli alimenti trasformati a base di granturco per lattanti e bambini e agli alimenti per l'infanzia. |
(14) Questa categoria include inoltre prodotti simili con denominazioni diverse, come ad esempio il semolino.
(15) Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti per l'infanzia secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).
Il tenore massimo per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini si riferisce alla materia secca.
(16) Il tenore massimo si riferisce alla somma di tossina T-2 e HT-2.
(17) Ai fini dell'applicazione dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e B2 e tossina T-2 e HT-2 di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, il riso non è incluso nella voce “cereali” e i prodotti a base di riso non sono inclusi nei “prodotti a base di cereali“.
(18) I tenori massimi fissati per i “cereali non trasformati” sono applicabili ai cereali commercializzati per la prima trasformazione.
Con “prima trasformazione” s'intendono tutti i trattamenti fisici o termici del grano, diversi dall'essiccatura. Se non viene esercitata alcuna azione fisica sul grano e quest'ultimo rimane intatto dopo la pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, cernita o essiccatura non sono considerate parte della «prima trasformazione».
(19) Se del caso, un tenore massimo sarà fissato entro il 1o luglio 2007.
Attualmente i dati sulla presenza della tossina T-2 e HT-2 sono limitati. Tuttavia le stime sull'assunzione indicano chiaramente che la presenza di T-2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. Quindi è di primaria importanza sviluppare un metodo di analisi sensibile, raccogliere ulteriori dati di occorrenza ed effettuare indagini/ricerche supplementari sui fattori della presenza della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare per quanto riguarda l'avena e i prodotti a base di avena.»
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 857/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta l’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2) è stato il primo atto a contenere tali misure. |
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(2) |
Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni. |
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(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
L’articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 14).
ALLEGATO
A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 858/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2005
che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia o della Federazione russa e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (“regolamento di base”), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),
visto il regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina (2),
visto il regolamento (CE) n. 1002/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa (3),
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
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(1) |
Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 (4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo (“le misure”) sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia (“Bielorussia”), della Federazione russa (“Russia”) e dell’Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 969/2000 (5) il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92. |
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(2) |
Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6), la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia e della Russia, onde stabilire se occorresse modificarle per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004 (“allargamento”). |
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(3) |
I risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure, per evitare che subito dopo l’allargamento queste avessero conseguenze economiche repentine ed eccessivamente negative sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri (“UE 10”) che avevano aderito all’Unione europea. |
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(4) |
A questo proposito, con il regolamento (CE) n. 992/2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad accettare offerte di impegni che rispettassero le condizioni di cui ai considerando da 27 a 32 dello stesso regolamento. Su tale base e a norma dell’articolo 8, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1002/2004 la Commissione ha accettato gli impegni offerti (“impegni speciali per l’allargamento”) da i) un produttore/esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, ii) un produttore/esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e iii) un produttore/esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all’epoca dell’accettazione. |
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(5) |
Inoltre, al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping disposta dal regolamento (CEE) n. 3068/92 per le importazioni verso l’UE 10 effettuate nell’ambito degli impegni speciali per l’allargamento, il regolamento (CEE) n. 3068/92 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 992/2004. |
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(6) |
Nel mese di aprile 2004, con due avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta dei due produttori/esportatori russi che avevano accettato impegni speciali per l’allargamento, riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili alle società in questione (“riesami intermedi parziali per la Russia”). |
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(7) |
Nel mese di aprile 2005, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta dell’industria comunitaria del potassio, un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alla Russia (“riesame di scadenza per la Russia”) e alla Bielorussia (“riesame di scadenza per la Bielorussia”). |
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(8) |
Parallelamente, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta del produttore/esportatore bielorusso, un riesame delle misure antidumping ad esso applicabili (“riesame intermedio parziale per la Bielorussia”). |
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(9) |
Le società in esame hanno offerto per un ulteriore periodo di tempo nuovi impegni speciali per l’allargamento. |
B. DURATA DELLE MISURE
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(10) |
Occorre sottolineare come l’accettazione degli impegni in questione sia stata decisa in quanto misura eccezionale adottata a norma dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, in quanto i prezzi minimi all’importazione (minimum import price, “MIP”) stabiliti (che le società in esame dovevano rispettare) non erano direttamente equivalenti al dazio antidumping. |
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(11) |
A questo proposito, i MIP sono stati fissati a livelli superiori ai precedenti prezzi all’importazione dai paesi interessati, anche se inferiori ai prezzi, normalmente applicabili, intesi ad eliminare completamente gli effetti pregiudizievoli del dumping. Tali MIP, applicati per un periodo transitorio, avrebbero dovuto permettere di diminuire l’impatto economico delle misure antidumping per gli importatori e in particolare per gli utilizzatori finali nell’UE 10 nel periodo successivo all’allargamento. |
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(12) |
Per quanto riguarda la lunghezza di questo periodo transitorio, il considerando 14 del regolamento (CE) n. 1002/2004 ha previsto di limitare l’accettazione degli impegni speciali per l’allargamento ad un periodo iniziale di dodici mesi, ferma restando la normale durata delle misure esistenti. Ne consegue che se le condizioni lo permettono (ad esempio qualora esistano ancora le condizioni prevalenti all’epoca dell’accettazione), l’accettazione di nuovi impegni con le stesse disposizioni può essere consentita a condizione che venga rispettato il carattere transitorio di queste misure eccezionali. Pertanto, al fine di determinare se sono necessari nuovi impegni, occorre effettuare una valutazione dell’efficacia delle misure. |
C. VALUTAZIONE
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(13) |
Dall’analisi delle relazioni mensili sulle vendite, presentate alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili, è emerso che, nonostante vi sia stata una convergenza dei prezzi, sembra esistere ancora una differenza tra i prezzi per il prodotto in questione praticati dalle società con impegni speciali per l’allargamento per i clienti nell’UE 10 ed i prezzi prevalenti nella Comunità nella sua composizione precedente all’allargamento (UE 15). |
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(14) |
Alcune parti interessate hanno inoltre sollevato la questione della scarsità delle forniture sul mercato dell’UE 10, come pure la presunta incapacità dell’industria comunitaria di rifornire di cloruro di potassio i nuovi clienti dell’UE 10 che, prima dell’allargamento, ricevevano di norma il prodotto in questione dalla Bielorussia o dalla Russia. |
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(15) |
A questo proposito, l’adeguamento dell’industria comunitaria richiederà probabilmente un certo lasso di tempo, data la complessità dei cambiamenti a livello logistico e della rete di vendita occorrenti per le vendite nell’UE 10, prima di poter soddisfare la domanda di quello che per essa è in effetti un nuovo mercato. Tuttavia la Commissione ha rilevato che le esportazioni intracomunitarie di cloruro di potassio effettuate dai maggiori produttori dell’UE 15 verso clienti nell’UE 10 sono più che raddoppiate tra il 2003 e il 2004, anche se il punto di partenza era relativamente basso, e ciò sembra indicare che nella struttura dei rifornimenti dell’UE 25 hanno iniziato a verificarsi alcuni cambiamenti. |
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(16) |
Con riguardo al rispetto degli impegni speciali per l’allargamento, dalle visite di controllo effettuate presso i produttori/esportatori è risultato che le società in esame avevano rispettato i MIP e che i quantitativi esportati nell’UE 10 non avevano superato il livello dei massimali stabiliti negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai singoli clienti nell’UE 10. |
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(17) |
Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avuti manifesti effetti di ricaduta dall’UE 10 all’UE 15 delle importazioni del prodotto in questione che avevano beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni. |
D. CONCLUSIONE
1. Osservazioni di carattere generale
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(18) |
Dalle informazioni disponibili, sembra che esistano ancora alcune delle condizioni negative esistenti prima dell’allargamento e che hanno reso necessari gli impegni. |
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(19) |
Inoltre, nonostante apparentemente si siano verificati alcuni cambiamenti a livello di approvvigionamento, con l’industria comunitaria che fornisce maggiori quantitativi di cloruro di potassio all’UE 10, secondo le informazioni ricevute da varie parti interessate, l’approvvigionamento per il prodotto in questione nell’UE 10 potrebbe diventare problematico sul breve termine nonostante le vendite dell’industria comunitaria in tali paesi abbiano iniziato ad aumentare. |
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(20) |
Occorre inoltre sottolineare che le difficoltà insorte a livello di pianificazione per gli acquirenti di cloruro di potassio sul mercato dell’UE 10 sono sicuramente in gran parte provocate da i) il clima di incertezza sul mercato riguardo alla possibile scadenza nel maggio 2005 dei cinque anni di misure antidumping e ii) il fatto che non fossero ancora conosciuti i risultati dei due riesami intermedi parziali per la Russia avviati nell’aprile 2004 dalla Commissione. |
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(21) |
In considerazione di quanto sopra, occorre tenere presenti segnatamente la questione dell’interesse della Comunità e le preoccupazioni dei numerosi importatori e utilizzatori finali di cloruro di potassio nell’UE 10. La tutela costituita dagli attuali dazi antidumping potrebbe ancora causare difficoltà finanziarie agli importatori e agli utilizzatori finali se tali dazi fossero applicati in questo momento. |
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(22) |
Pertanto, in complesso si conclude che è giustificato accettare i nuovi impegni speciali per l’allargamento offerti dalle società in esame per un ulteriore periodo di tempo, poiché tale misura non soltanto attutirà l’impatto economico per gli acquirenti nell’UE 10, ma contribuirà anche a risolvere i problemi di approvvigionamento per tali paesi sul breve termine. |
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(23) |
Quanto alla durata dell’ulteriore periodo di applicazione degli impegni speciali per l’allargamento, come in precedenza indicato, il 13 aprile 2005 è stato avviato un riesame di scadenza per la Bielorussia e la Russia nonché un riesame intermedio parziale per la Bielorussia. Poiché il riesame di scadenza sarà normalmente concluso in un anno, si ritiene opportuno accettare i nuovi impegni speciali per l’allargamento fino al 13 aprile 2006. |
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(24) |
Dato che anche il livello delle misure antidumping per la Bielorussia e la Russia è oggetto di una revisione, si ritiene opportuno lasciare immutato il livello dei MIP in attesa del risultato di tali revisioni. |
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(25) |
In merito al livello dei massimali quantitativi applicabili, occorre notare che tali massimali corrispondono a quelli previsti per l’iniziale periodo di dodici mesi. |
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(26) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 992/2004, gli impegni impongono ad ogni singolo produttore esportatore il rispetto dei MIP nel quadro di massimali d’importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE 10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, qualora vengano rilevati notevoli mutamenti nelle strutture di vendita o comunque difficoltà o impraticabilità nel controllo degli impegni, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo. |
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(27) |
Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che, in caso di loro violazione, la Commissione sia autorizzata a ritirarne l’accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi. |
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(28) |
Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni. |
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(29) |
Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alle competenti autorità doganali della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro degli impegni, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le indicazioni figuranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 992/2004. Queste informazioni servono alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o non vi sia corrispondenza tra di essa e il prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping. |
2. Comunicazione alle parti interessate
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(30) |
A tutte le parti interessate che si sono in precedenza manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare gli impegni per un ulteriore periodo. La Commissione non ha ricevuto osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione in proposito. |
E. REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
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(31) |
Nonostante le società interessate abbiano osservato i termini degli impegni iniziali durante il primo periodo di applicazione, si ritiene che esista ancora un rischio intrinseco di violazione di tali impegni, segnatamente verso la fine del periodo di applicazione di queste misure speciali. |
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(32) |
Si invitano pertanto le autorità doganali a registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Bielorussia e della Russia, esportate dalle società i cui nuovi impegni speciali per l’allargamento sono stati accettati e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004, per un periodo massimo di nove mesi, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa.
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Paese |
Società |
Codice aggiuntivo Taric |
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Repubblica di Bielorussia |
Prodotto e venduto da Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia, oppure prodotto da Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia e venduto da Belarus Potash Company, Minsk, Bielorussia, o da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, o da UAB Baltkalis, Vilnius, Lituania, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A518 |
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Federazione russa |
Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A519 |
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Federazione russa |
Prodotto e venduto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A520 |
Articolo 2
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa, di cui ai codici NC 3104 20 10 (codici TARIC 3104 20 10 10 e 3104 20 10 90), 3104 20 50 (codici TARIC 3104 20 50 10 e 3104 20 50 90), 3104 20 90 , ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20) prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell’articolo 1, per le quali è chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004.
La registrazione cesserà trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore fino al 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.
(3) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).
(4) GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.
(5) GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4. Rettifica nella GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42.
(6) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
(7) GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2 e 3.
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 859/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2005
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
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(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
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(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
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(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
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(5) |
La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 8 al 21 giugno 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
ALLEGATO
|
(EUR/100 pezzi) |
||||
|
Periodo: dall’8 al 21 giugno 2005 |
||||
|
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
|
15,16 |
11,23 |
29,32 |
13,14 |
|
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
Giordania |
— |
— |
— |
— |
|
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/18 |
DIRETTIVA 2005/38/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2005
relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d’analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2) fissa limiti massimi per talune tossine di Fusarium in taluni prodotti alimentari. |
|
(2) |
La direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3) definisce i principi generali per l’esecuzione del controllo dei prodotti alimentari. La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante le misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4) introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. |
|
(3) |
Il campionamento è estremamente importante per determinare in modo preciso il tenore di tossine di Fusarium, sostanze che si presentano in modo molto eterogeneo in una partita. |
|
(4) |
È necessario fissare i criteri generali ai quali si devono conformare i metodi di analisi, affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili. |
|
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium (desossinivalenol, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2) nei prodotti alimentari vengano prelevati secondo le modalità descritte nell’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché la preparazione del campione e il metodo di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium (desossinivalenol, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2) nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1o luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/2005 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.
(4) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
ALLEGATO I
MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI TOSSINE DI FUSARIUM IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Oggetto e campo di applicazione
I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari vengono prelevati con le modalità indicate qui di seguito. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite. La conformità al tenore massimo fissato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 viene determinata in funzione dei tenori riscontrati nei campioni di laboratorio.
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni.
2.1. Partita: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata, dall’addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura.
2.2. Sottopartita: porzione di una partita designata per essere sottoposta a campionamento. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
2.3. Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
2.4. Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
3. Disposizioni generali
3.1. Personale
Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro.
3.2. Prodotto da campionare
Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni di cui al punto 4.3, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionamento separato.
3.3. Precauzioni da prendere
Durante il campionamento e la preparazione dei campioni è necessario evitare qualsiasi condizione che possa modificare il tenore di tossina di Fusarium e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.
3.4. Campioni elementari
I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale.
3.5. Preparazione del campione globale
Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari.
3.6. Campioni replicati
I campioni replicati ai fini dell’esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro.
3.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ogni campione è collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro.
Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all’analista.
4. Disposizioni specifiche
4.1. Diversi tipi di partite
I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchi, confezioni al dettaglio), ecc. La procedura di campionamento può essere applicata alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.
Fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in sacchi o in confezioni singole può essere usata la formula seguente:
|
— |
peso: espresso in kg; |
|
— |
frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole è prelevato un campione elementare (i numeri decimali sono approssimati all’unità più vicina). |
4.2. Peso del campione elementare
Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente nel presente allegato. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.
4.3. Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (riepilogo)
Tabella 1
Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita
|
Prodotto |
Peso della partita (t) |
Peso o numero delle sottopartite |
Numero di campioni elementari |
Peso del campione globale (kg) |
|
Cereali e prodotti derivati |
≥ 1 500 |
500 tonnellate |
100 |
10 |
|
> 300 e < 1 500 |
3 sottopartite |
100 |
10 |
|
|
≥ 50 e ≤ 300 |
100 tonnellate |
100 |
10 |
|
|
< 50 |
— |
3-100 (*1) |
1-10 |
4.4. Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (partite ≥ 50 tonnellate)
|
— |
Sempreché le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %. |
|
— |
Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato. |
|
— |
Numero di campioni elementari: 100. Peso del campione globale = 10 kg. |
|
— |
Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad esempio a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. |
4.5. Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (partite < 50 tonnellate)
Per le partite di cereali e prodotti derivati inferiori a 50 t si applica un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. Per partite molto piccole (≤ 0,5 t) può essere prelevato un numero inferiore di campioni elementari ma anche in questo caso il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari ha un peso di almeno 1 kg.
Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare è possibile basarsi sulle cifre della tabella 2.
Tabella 2
Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali
|
Peso della partita (t) |
Numero di campioni elementari |
|
≤ 0,05 |
3 |
|
> 0,05-≤ 0,5 |
5 |
|
> 0,5-≤ 1 |
10 |
|
> 1-≤ 3 |
20 |
|
> 3-≤ 10 |
40 |
|
> 10-≤ 20 |
60 |
|
> 20-≤ 50 |
100 |
4.6. Modalità di prelievo per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia
|
— |
Si applica il metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati di cui al punto 4.5 del presente allegato. Il numero di campioni elementari da prelevare dipende quindi dal peso della partita ed è compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5. Per partite molto piccole (≤ 0,5 tonnellate) può essere prelevato un numero inferiore di campioni elementari ma anche in questo caso il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari ha un peso di almeno 1 kg. |
|
— |
Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa; per partite molto piccole (≤ 0,5 tonnellate) il peso del campione elementare dev’essere tale che il peso del campione globale ottenuto riunendo i campioni elementari sia pari ad almeno 1 kg. |
|
— |
Peso del campione totale (sufficientemente mescolato) = 1-10 kg. |
4.7. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio
Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui ai punti 4.4 e 4.5. Ove ciò non sia possibile si possono adottare altre procedure di prelievo efficaci, purché garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.
5. Accettazione di una partita o sottopartita
|
— |
Il campione globale è accettato se il limite massimo non è superato, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero. |
|
— |
Il campione globale è rifiutato se il limite massimo è superato oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell’incertezza della misura e della correzione per recupero. |
(*1) In funzione del peso della partita — cfr. tabella 2.
ALLEGATO II
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI AI QUALI DEVONO CONFORMARSI I METODI D’ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI TOSSINE DI FUSARIUM IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
1. Precauzioni
Data la distribuzione non omogenea delle tossine di Fusarium, i campioni devono essere preparati (e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura.
Il campione da analizzare viene preparato utilizzando la totalità del prodotto giunto in laboratorio.
2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio
Ciascun campione di laboratorio viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.
Se il tenore massimo si riferisce alla materia secca, il contenuto di materia secca è determinato in base ad una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che si sia dimostrata in grado di determinare con precisione il contenuto di materia secca.
3. Suddivisione dei campioni ai fini dell’esecuzione di provvedimenti amministrativi e giudiziari
I campioni replicati ai fini dell’esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal materiale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alle norme in materia di campionamento vigenti nello Stato membro.
4. Metodo d’analisi che i laboratori devono utilizzare e modalità di controllo del laboratorio stesso
4.1. Definizioni
Alcune delle definizioni più comuni che i laboratori devono applicare sono riportate qui di seguito.
I parametri di precisione più comunemente citati sono la ripetibilità e la riproducibilità.
|
r |
= |
Ripetibilità: valore al di sotto del quale ci si aspetta che cada, entro un certo limite di probabilità (in linea di massima 95 %) la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole ottenuti in condizioni di ripetibilità (ovvero stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e intervallo breve); per cui r = 2,8 × sr. |
|
sr |
= |
Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità. |
|
RSDr |
= |
Deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità |
|
R |
= |
Riproducibilità, valore al di sotto del quale ci si aspetta che cada, entro un certo limite di probabilità (in linea di massima 95 %) la differenza assoluta tra i risultati di prove singole ottenuti in condizioni di riproducibilità (ovvero ottenuti per un campione identico da operatori in diversi laboratori utilizzando un metodo di prova standardizzato); per cui R = 2,8 × sR. |
|
sR |
= |
Deviazione standard, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità. |
|
RSDR |
= |
Deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità |
4.2. Prescrizioni generali
I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell’allegato della direttiva 85/591/CEE.
4.3. Prescrizioni specifiche
4.3.1. Criteri che i metodi di analisi devono soddisfare
Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:
|
a) |
Criteri applicabili per il desossinivalenol
|
|||||||||||||||
|
b) |
Criteri applicabili per lo Zearalenone
|
|||||||||||||||
|
c) |
Criteri applicabili per le Fumonisine B1 e B2
|
|||||||||||||||
|
d) |
Criteri applicabili per le tossine T-2 e HT-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
I limiti di rilevazione dei metodi impiegati non sono indicati, dato che i valori di precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.
I valori di precisione sono calcolati partendo dall’equazione di Horwitz:
|
|
RSDR = 2(1-0,5logC) |
dove:
|
|
RSDR è la deviazione standard relativa, calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità |
|
|
C è il tasso di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1,000 mg/kg). |
Si tratta di un’equazione generale relativa alla precisione, che è indipendente dagli analiti e dalla matrice e, per la maggior parte dei metodi d’analisi impiegati, dipendente unicamente dalla concentrazione.
4.3.2. Criterio dell’idoneità allo scopo
Qualora il numero di metodi di analisi pienamente convalidati sia limitato, può essere applicato in alternativa, per valutare l’accettabilità dei metodi di analisi, un criterio di idoneità allo scopo che definisca un solo parametro, una funzione di idoneità. Una funzione di idoneità è una funzione di incertezza che specifica i livelli massimi di incertezza considerati idonei allo scopo.
Dato il numero limitato dei metodi di analisi pienamente convalidati da prove interlaboratorio, in particolare per la determinazione delle tossine T-2 e HT-2, per valutare l’adeguatezza (l’idoneità allo scopo) del metodo di analisi che il laboratorio deve adottare può anche essere applicato il criterio della funzione di incertezza, che specifica l’incertezza massima accettabile. Il laboratorio può utilizzare un metodo che produce risultati nell’ambito di un’incertezza massima standard, che può essere calcolata con la seguente formula:
dove:
|
— |
Uf è l’incertezza massima standard (μg/kg); |
|
— |
LOD è il limite di rilevazione del metodo (μg/kg); |
|
— |
α è una costante, un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella 3; |
|
— |
C è la concentrazione d’interesse (μg/kg). |
Se un metodo d’analisi dà risultati d’incertezza inferiori all’incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi i criteri di cui al punto 4.3.1.
Tabella 3
Valori numerici corrispondenti alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse
|
C (μg/kg) |
α |
|
≤ 50 |
0,2 |
|
51-500 |
0,18 |
|
501-1 000 |
0,15 |
|
1 001 -10 000 |
0,12 |
|
> 10 000 |
0,1 |
4.4. Calcolo del tasso di recupero ed espressione dei risultati
Il risultato analitico può essere riportato o meno in forma corretta per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero. Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero è utilizzato per verificare la conformità (cfr. allegato I, punto 5).
Il risultato analitico deve essere riportato come x +/– U, dove x è il risultato analitico e U l’incertezza di misura.
U è l’incertezza estesa, calcolata utilizzando un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa.
4.5. Qualità dei laboratori
I laboratori devono conformarsi alle disposizioni della direttiva 93/99/CEE.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
|
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2002
sulla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakstan nel campo della fusione nucleare controllata
[notificata con il numero C(2002) 4572]
(2005/419/Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista l’approvazione del Consiglio (1),
considerando che deve essere concluso l’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakstan nel campo della fusione nucleare controllata,
DECIDE:
Articolo 1
È concluso a nome della Comunità europea dell’energia atomica l’accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica del Kazakstan nel campo della fusione nucleare controllata.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il membro della Commissione responsabile della Ricerca, o il suo rappresentante designato, è abilitato a firmare l’accordo per conto della Comunità europea dell’energia atomica ai fini di impegnare la Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.
Per la Commissione
Philippe BUSQUIN
Membro della Commissione
(1) 12188/01 (press 333) del 27.9.2001.
ACCORDO
di cooperazione tra il governo della Repubblica del Kazakstan e la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della fusione nucleare controllata
Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN, da una parte, e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominata «la Comunità», dall'altra, entrambi in appresso denominati anche «la parte» o «le parti», a seconda dei casi,
RICORDANDO che il 23 gennaio 1995 le Comunità europee e i loro Stati membri e il Kazakstan hanno firmato l'Accordo di partenariato e di cooperazione;
DESIDERANDO facilitare il conseguimento dell’energia da fusione quale fonte energetica potenzialmente accettabile dal punto di vista ambientale, economicamente competitiva e praticamente inesauribile;
CONSIDERANDO che il programma comunitario sulla fusione è un programma globale di ampia portata, basato sul confinamento magnetico toroidale;
CONSIDERANDO che il programma del Kazakstan sulla fusione è un programma mirato imperniato sulle specifiche capacità scientifiche e tecnologiche di questo paese nel settore della fusione;
RICONOSCENDO i reciproci vantaggi che si possono ottenere instaurando più stretti legami tra le comunità scientifiche delle parti che operano nel settore della fusione nucleare controllata;
DECISI a intensificare la cooperazione tra le parti nel settore della fusione nucleare controllata attraverso consultazioni periodiche,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo del presente accordo è mantenere e intensificare a reciproco vantaggio delle parti la loro cooperazione nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche su cui si basa un sistema per la generazione di energia da fusione.
Articolo 2
La cooperazione prevista dal presente accordo può riguardare i seguenti settori:
|
a) |
studi sperimentali e teorici sul confinamento, sul trasporto e sul riscaldamento del plasma, sul pilotaggio della corrente (compreso lo sviluppo dei sistemi di radiofrequenza connessi) e sulla diagnostica dei dispositivi magnetici; |
|
b) |
tecnologia della fusione; |
|
c) |
fisica del plasma applicata; |
|
d) |
politiche e piani relativi al programma; e |
|
e) |
altri settori eventualmente concordati. |
Articolo 3
La cooperazione nei settori di cui all'articolo 2 può comprendere le seguenti attività:
|
a) |
scambio e trasmissione di informazioni; |
|
b) |
scambio e distacco di personale; |
|
c) |
incontri di vario tipo; |
|
d) |
scambio e fornitura di campioni, strumenti e apparecchiature per esperimenti e valutazioni; |
|
e) |
compartecipazione a studi e attività congiunti; |
|
f) |
partecipazione al contributo dell'una o dell'altra parte ai programmi o progetti per la fusione in cui sono coinvolte altre parti, eventualmente previo consenso di queste ultime; e |
|
g) |
altre attività eventualmente concordate. |
Articolo 4
1. Nella misura necessaria, si concludono intese di attuazione su specifiche azioni di cooperazione tra:
|
|
la Comunità o qualsiasi organizzazione ad essa associata nell’ambito del programma comunitario sulla fusione, appositamente designata dalla Comunità, |
|
|
e il governo della Repubblica del Kazakstan, il cui organo esecutivo a tal fine è il ministero dell'Energia e delle risorse minerarie della Repubblica del Kazakstan o qualsiasi altra organizzazione appositamente designata dalla Repubblica del Kazakstan. |
2. Le specifiche modalità e condizioni per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 3 saranno concordate tra le parti nelle intese di attuazione e comprenderanno i seguenti elementi:
|
a) |
le specifiche particolarità, procedure e modalità di finanziamento delle singole attività di cooperazione; |
|
b) |
il conferimento della responsabilità gestionale dell’attività in questione a un’unica organizzazione o a un unico ente operativo; |
|
c) |
disposizioni dettagliate sulla divulgazione delle informazioni e sul trattamento della proprietà intellettuale. |
3. Al fine di minimizzare le duplicazioni, ciascuna delle parti coordina le proprie attività contemplate dal presente accordo con le altre attività internazionali relative alla ricerca e allo sviluppo nel settore della fusione nucleare controllata cui partecipa l'altra parte.
Articolo 5
1. Per coordinare e verificare l'applicazione del presente accordo, le parti istituiscono un Comitato di coordinamento. Ciascuna delle parti designa un numero equivalente di membri del Comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Comunità e in Kazakstan, o a qualsiasi altra scadenza concordata e in qualsiasi luogo concordato. Il capo delegazione della parte ospitante presiede la riunione.
2. Le funzioni del Comitato di coordinamento comprendono:
|
a) |
la valutazione dell’andamento della cooperazione prevista dal presente accordo; |
|
b) |
la determinazione delle specifiche mansioni da svolgere nei settori di cui all’articolo 2 del presente accordo, fatta salva la libertà delle parti di adottare decisioni autonome in merito ai rispettivi programmi. |
3. Tutte le decisioni del Comitato di coordinamento sono prese all'unanimità.
4. Per i periodi compresi tra una riunione e l’altra del Comitato di coordinamento, ciascuna parte nomina un segretario esecutivo incaricato di rappresentarla per tutte le questioni riguardanti la cooperazione ai sensi del presente accordo. I segretari esecutivi sono responsabili della gestione ordinaria della cooperazione.
Articolo 6
Tutti i costi derivanti dalla cooperazione sono a carico della parte che li sostiene, salvo diverse disposizioni specificamente concordate per iscritto dagli enti preposti all'attuazione.
Articolo 7
L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di proprietà industriale, i brevetti e i diritti d'autore relativi alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, sono disciplinati dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 8
Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare le intese di cooperazione esistenti o future fra le parti.
Articolo 9
1. Le parti rispettano gli obblighi del presente accordo nella misura in cui dispongono di finanziamenti adeguati.
2. La cooperazione prevista dal presente accordo si svolge in conformità delle leggi e dei regolamenti applicabili.
3. Ciascuna delle parti si adopera, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, per agevolare l'espletamento delle formalità attinenti alla circolazione delle persone, al trasferimento di materiali e attrezzature e ai trasferimenti di valuta necessari per lo svolgimento della cooperazione.
4. Gli indennizzi per danni subiti in relazione all'esecuzione del presente accordo sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.
Articolo 10
Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le parti si adoperano per risolvere tutte le questioni inerenti al presente accordo tramite reciproche consultazioni.
Articolo 11
1. Il presente accordo entra in vigore alla data (1) specificata dalle parti tramite uno scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni.
2. L'accordo è in seguito automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che l'una o l'altra parte invii una notifica scritta almeno sei mesi prima della data di scadenza chiedendone la rescissione o la rinegoziazione.
3. In caso di rescissione o di rinegoziazione, il presente accordo rimane in vigore nella forma precedente, per quanto riguarda le attività di cooperazione effettivamente avviate prima della richiesta di rescissione o di rinegoziazione e le intese di attuazione di cui all'articolo 4, fino al termine di tali attività e intese.
4. La rescissione del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 7.
Articolo 12
Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai territori dei paesi che partecipano al programma comunitario sulla fusione come paesi terzi associati a pieno titolo.
Articolo 13
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, russa e kazaka, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2002.
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Philippe BUSQUIN
Per il Governo della Repubblica del Kazakstan
Akhmetzhan S. YESSIMOV
(1) 13 aprile 2004.
ALLEGATO I
Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale (*1) derivanti dalle ricerche comuni svolte ai sensi dell'accordo di cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata
I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI
|
1. |
Tutte le ricerche svolte nel quadro del presente accordo sono «ricerche comuni». Le Parti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica comuni (*2) in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale (PI) che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. Tali piani sono approvati dalle parti prima di concludere specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i piani di gestione tecnologica si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi dei partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. I piani comuni di gestione tecnologica definiscono inoltre diritti e doveri per quanto riguarda le ricerche effettuate dai ricercatori ospiti in materia di PI. |
|
2. |
Le informazioni o i diritti PI creati nel corso delle ricerche comuni e non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono attribuiti, con l'approvazione delle parti, conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, tali informazioni o PI appartengono congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla quale scaturiscono tali informazioni o PI. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o PI a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici. |
|
3. |
Ciascuna delle parti si assicura che alla controparte e ai suoi partecipanti possano essere riconosciuti i diritti di PI conformemente ai principi qui definiti. |
|
4. |
Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna delle parti si adopera affinché i diritti acquisiti ai sensi del presente accordo siano esercitati in modo tale da incoraggiare in particolare:
|
II. DIRITTI D'AUTORE
Ai diritti d'autore appartenenti alle parti o ai relativi partecipanti si accorda un trattamento conforme alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).
III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Fatta salva la Sezione IV e salvo diverse disposizioni del piano di gestione tecnologica, le parti o i partecipanti alle ricerche comuni pubblicano congiuntamente i relativi risultati. Nel rispetto della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure.
|
1. |
Qualora vengano pubblicati, a cura di una delle parti o di un suo organismo pubblico, riviste tecniche e scientifiche, articoli, saggi e libri, incluse videoregistrazioni e software, a seguito delle ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori. |
|
2. |
Le parti prendono le opportune misure affinché le pubblicazioni a carattere scientifico che scaturiscono da ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la massima diffusione possibile. |
|
3. |
Su tutte le copie distribuite al pubblico di un'opera soggetta a diritti d'autore e redatta ai sensi della presente disposizione figurano i nomi dell'autore o degli autori dell'opera, a meno che uno o più autori non chiedano esplicitamente che il loro nome non venga citato. Tali opere recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle parti. |
IV. INFORMAZIONI RISERVATE
A. Informazioni documentarie a carattere riservato
|
1. |
Ciascuna delle parti, o eventualmente ciascuno dei relativi partecipanti, specificano quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desiderano rimangano riservate in relazione al presente accordo, tenendo conto tra l'altro dei seguenti criteri:
Salvo diverse disposizioni, in determinati casi le parti e i partecipanti possono concordare che una parte o la totalità delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso delle ricerche comuni svolte a norma dell'accordo non possono essere divulgate. |
|
2. |
Ciascuna delle parti si assicura che le informazioni riservate ai sensi del presente accordo e la conseguente natura privilegiata di tali informazioni siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio apponendo un adeguato contrassegno o una dicitura restrittiva. Questa regola si applica anche a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni.
Una parte che riceve informazioni riservate in conformità dell'accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni cessano automaticamente di applicarsi quando il detentore comunica le informazioni in questione senza restrizioni agli esperti del settore. |
|
3. |
Le informazioni riservate ricevute ai sensi dell'accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio autorizzate ai fini specifici delle ricerche comuni in corso, sempreché tale diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di un’intesa di riservatezza e ne sia facilmente riconoscibile il carattere riservato, secondo le modalità sopra indicate. |
|
4. |
La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3, previo consenso scritto della parte che le ha fornite. Le parti cooperano all'elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. |
B. Informazioni non documentarie riservate
Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro del presente accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati nel presente accordo per le informazioni documentarie, sempreché tuttavia al destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato nel momento in cui gli sono state comunicate.
C. Controllo
Ciascuna delle parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti si renda conto di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni sulla riservatezza di cui alle lettere A e B, ne informa immediatamente la controparte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.
(*1) Le definizioni dei concetti di cui ai presenti orientamenti figurano nell'allegato II.
(*2) Le caratteristiche indicative dei suddetti piani di gestione tecnologici figurano nell'allegato III.
ALLEGATO II
DEFINIZIONI
1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE: definizione conforme all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).
2. PARTECIPANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo.
3. RICERCHE COMUNI: ricerche svolte e/o finanziate con il contributo congiunto delle parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le parti.
4. INFORMAZIONI: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle RICERCHE COMUNI e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nelle RICERCHE COMUNI forniti o scambiati nel quadro del presente accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dell'accordo stesso.
ALLEGATO III
CARATTERISTICHE INDICATIVE DEI PIANI DI GESTIONE TECNOLOGICA
Il piano di gestione tecnologica è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione delle ricerche comuni e sui rispettivi diritti e obblighi. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale (PI), detti piani riguardano generalmente, fra l'altro, i seguenti aspetti: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per la pubblicazione congiunta, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la soluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti.
|
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che modifica l’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore del latte, del pesce e delle carni in Lettonia
[notificata con il numero C(2005) 1609]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/420/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l’allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alla Lettonia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell’appendice A (2) dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003. Tale appendice è stata modificata dalle decisioni 2004/460/CE della Commissione (3) e 2004/472/CE della Commissione (4). |
|
(2) |
La Lettonia ha presentato una dichiarazione in cui afferma che alcuni stabilimenti attivi nel settore del latte, del pesce e delle carni hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni stabilimenti hanno inoltre cessato l’attività. |
|
(3) |
Di conseguenza, è opportuno modificare e, per motivi di chiarezza, sostituire l’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003. |
|
(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 è sostituita dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU C 227 E del 23.9.2003, pag. 104.
ALLEGATO
«Appendice A
di cui all’allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1 (*1)
Elenco degli stabilimenti, delle relative carenze e dei termini per la messa in conformità
STABILIMENTI DI CARNI
|
N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Carenze |
Data messa in piena conformità |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
|
Talsu gaļa, Akciju sabiedrība |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
Direttiva 94/65/CE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
|
Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība, Akciju sabiedrība |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
Direttiva 94/65/CE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
|
Triāls filiāle „Valmieras gaļas kombināts“, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
Direttiva 94/65/CE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
|
Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
Direttiva 94/65/CE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
|
Putnu fabrika Ķekava, Akciju sabiedrība |
Direttiva 71/118/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
Direttiva 94/65/CE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
|
Erso7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
|
Strautmaļi, Zemnieku saimniecība |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
|
Bērzlejas, Zemnieku saimniecība |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
|
GPC Smārde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
31.12.2005» |
(*1) Per il testo dell’allegato VIII cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 824.
|
7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2005
che modifica l’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 in relazione ad alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni, del latte e del pesce in Lituania
[notificata con il numero C(2005) 1633]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/421/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), particolare l’allegato IX, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Alla Lituania è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003. |
|
(2) |
L’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 è stata modificata con le decisioni 2004/472/CE della Commissione (2) e 2004/473/CE della Commissione (3). |
|
(3) |
In base a una dichiarazione ufficiale dell’autorità lituana competente alcuni stabilimenti che operano nel settore delle carni, del latte e del pesce hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni stabilimenti hanno inoltre cessato l’attività. |
|
(4) |
Di conseguenza, è opportuno modificare e, per motivi di chiarezza, sostituire l’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003. |
|
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice B dell’allegato IX dell’atto di adesione del 2003 è sostituita dal testo dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
ALLEGATO
«Appendice B
di cui all’allegato IX, capitolo 5, sezione B, sottosezione I (*1)
Elenco degli stabilimenti, delle relative carenze e dei termini per la messa in conformità
STABILIMENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLE CARNI
Elenco iniziale
|
N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Carenze |
Data messa in piena conformità |
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
77-23 |
UAB „Jatkančių mėsinė“, Jatkančių k., Tauragės r., Tauragės aps. |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
77-02 |
UAB „Stragutės mėsa“ |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
3. |
88-01 |
AB „Grabupėliai“ |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
Stabilimenti ad alta capacità per prodotti a base di carne |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
41-20 |
UAB „Rukesa ir ko“ |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.5.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
5. |
72-01 |
BĮ „Litmos“ |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
Direttiva 94/65/CE del Consiglio:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
11 |
AB „Vilniaus mėsos kombinatas“ |
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.12.2004 |
||||||||||||||||||||||||
|
7. |
01-23 |
UAB „Esla“ |
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.12.2004 |
||||||||||||||||||||||||
|
8. |
01-29 |
UAB „Naujasodžio mėsa“ |
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.12.2005 |
||||||||||||||||||||||||
|
Stabilimenti a bassa capacità per prodotti a base di carne |
||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
77-32 |
V. Pietarienės IĮ |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.1.2006 |
||||||||||||||||||||||||
|
10. |
27-13 |
UAB „Guostė“ |
Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:
Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:
|
1.11.2006 |
||||||||||||||||||||||||
Elenco supplementare
|
N. |
Numero di riconoscimento veterinario |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Settore: carni |
Data di conformità |
|||
|
Attività dello stabilimento |
|||||||
|
Carni fresche, macellazione, sezionamento |
Prodotti a base di carne |
Carni macinate, preparazioni a base di carne |
Magazzino frigorifero |
||||
|
1. |
16 |
UAB „Alytaus mėsinė“, Pramonės g. 16, Alytaus m., Alytaus aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
2. |
84 02 |
UAB „Samsonas“, Striūpų k., Šakių sen., Šakių r., Marijampolės aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
3. |
57 03 |
ŽŪB „Antašavos centras“, Astravų k., Kupiškio r., Panevėžio aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
4. |
87 11 |
ŽŪB „Kontautėliai“, Kantautalių k., Šilalės r., Tauragės aps. |
X |
|
|
|
1.5.2005 |
|
5. |
88 19 |
UAB „Aisytė“, Vilkyčių k., Šilutės r., Klaipėdos aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
6. |
91 01 |
UAB „Kužių agroįmonė“, Kužių k., Šiaulių r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
7. |
54 13 |
UAB „Molavėna“, Beržėnų k., Kelmės r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
8. |
65 23 |
ŽŪK „Getautų ūkininkas“, Getautų k., Pakruojo r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
9. |
32 02 |
UAB „Norpa“, Šapnagių k., Akmenės r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
10. |
71 16 |
UAB „Ropokalnis“, Žvejų g. 2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
11. |
68 03 |
UAB „Burgis“, Babrungėnų k., Babrungo sen., Plungės r., Telšių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
12. |
41 05 |
UAB „Cesta“, Žemoji Riešė, Vilniaus r., Vilniaus aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
13. |
85 18 |
UAB „Olkusjana“, Jašiūnų k., Šalčininkų r., Vilniaus aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
14. |
81 07 |
UAB „Geras skonis“, Alionių k., Ukmergės r., Vilniaus aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
15. |
49 03 |
UAB „Gelombickienė ir partneriai“, Slėnio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., Kauno aps. |
|
X |
|
|
1.5.2005 |
|
16. |
51 08 |
I. Medžiuvienės f. „Čečeta“, Čečetų k., K. Rūdos sen., K. Rūdos sav., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
17. |
39 24 |
UAB „Damsa“, Basanavičiaus g. 57, Kybartai, Vilkaviškio r., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
18. |
51 10 |
UAB „Sasnelė“, Bitikų k. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
19. |
51 02 |
UAB „Lavirda“, Patašinės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės aps. |
|
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
20. |
91 08 |
Šlepkų ŽŪB, Gergždos k., Šiaulių r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
21. |
47 26 |
ŽŪB „Delikatesas“, Kudirkos g. 2, Joniškio r., Šiaulių aps. |
X |
X |
X |
1.5.2005 |
|
|
22. |
34 04 |
UAB „Agrogrupė“, Katlierių k., Skiemonių sen., Anykščių r., Utenos aps. |
X |
X |
X |
|
1.5.2005 |
|
23. |
67 14 |
ŽŪK „Mikoliškio paukštynas“, Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps. |
X |
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1.5.2005 |
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STABILIMENTI OPERANTI NEL SETTORE DEL PESCE
Elenco iniziale
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N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Carenze |
Data messa in piena conformità |
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1. |
66-25 |
UAB „Lipresa“ |
Direttiva 91/493/CEE del Consiglio:
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1.11.2006 |
||||||||||
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2. |
55-27 |
UAB „Myxum“ |
Direttiva 91/493/CEE del Consiglio:
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1.11.2006 |
Elenco supplementare
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N. |
Numero di riconoscimento veterinario |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Settore: pesce |
Data di conformità |
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Attività dello stabilimento |
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Pesce e prodotti a base di pesce |
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1. |
55 31 |
L. Šemetulskio IĮ, Girkaliai, Kretingalė, Klaipėdos r. |
X |
1.5.2005 |
STABILIMENTI LATTIERO-CASEARI
Elenco iniziale
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N. |
N. vet. |
Nome dello stabilimento |
Carenze |
Data messa in piena conformità |
||||
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1. |
54-01P |
UAB „Kelmės pieninė“ |
Direttiva 92/46/CEE del Consiglio:
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1.11.2006 |
Elenco supplementare
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N. |
Numero di riconoscimento veterinario |
Nome e indirizzo dello stabilimento |
Settore: latte |
Data di conformità |
|
Attività dello stabilimento |
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Latte e prodotti a base di latte |
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1. |
47 01 P |
ŽŪB „Bariūnai“, Bariūnų k., Joniškio r., Šiaulių aps. |
X |
1.5.2005» |
(*1) Per il testo dell’allegato IX cfr. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 836.
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2005
che autorizza la Francia ad utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione dell’indagine statistica di maggio sul patrimonio bovino
[notificata con il numero C(2005) 1626]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/422/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. |
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(2) |
La decisione 2001/399/CE della Commissione (3) riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese relativa ai bovini. |
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(3) |
In conformità della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri, su loro richiesta, possono essere autorizzati ad utilizzare fonti d'informazione amministrative in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino, purché siano rispettate le prescrizioni di tale direttiva. |
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(4) |
Il 5 ottobre 2004, la Francia ha presentato una domanda per sostituire l'indagine bovina di maggio con l'impiego del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. A sostegno della propria richiesta, la Francia ha trasmesso una documentazione tecnica relativa alla struttura e all'aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai metodi di calcolo dell'informazione statistica. |
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(5) |
In particolare, la Francia ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche relative alle categorie elencate all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, che non sono direttamente disponibili nella base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. La Francia dovrebbe prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che tali metodi di calcolo garantiscano la precisione dei dati statistici. |
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(6) |
In seguito all'esame della documentazione tecnica presentata dalle autorità francesi, risulta opportuno accogliere favorevolmente la richiesta. |
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(7) |
La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia è autorizzata a sostituire l’indagine di maggio sul patrimonio bovino prevista dalla direttiva 93/24/CEE con l'impiego del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi alle prescrizioni di tale direttiva.
Articolo 2
Qualora il sistema di cui all'articolo 1 cessi di essere operativo, ovvero il suo contenuto non consenta più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Francia tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche per valutare il patrimonio bovino o le categorie pertinenti.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
Rettifiche
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7.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/47 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 158 del 27 giugno 2003 )
A pagina 13, articolo 1, punto 2, nel testo del nuovo articolo 4, paragrafo 1, lettera c):
anziché:
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«c) |
il nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.», |
leggi:
|
«c) |
il nolo e i relativi costi tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.» |