ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 25 maggio 2005, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa all’elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2005) 1525] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 843/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 2 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
99,5 |
204 |
91,4 |
|
999 |
95,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
92,1 |
999 |
92,1 |
|
0709 90 70 |
052 |
88,0 |
624 |
107,4 |
|
999 |
97,7 |
|
0805 50 10 |
052 |
88,7 |
388 |
63,0 |
|
508 |
50,9 |
|
528 |
61,9 |
|
624 |
62,7 |
|
999 |
65,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
69,6 |
400 |
135,7 |
|
404 |
126,5 |
|
508 |
61,6 |
|
512 |
72,2 |
|
524 |
70,5 |
|
528 |
68,5 |
|
624 |
173,6 |
|
720 |
81,7 |
|
804 |
94,1 |
|
999 |
95,4 |
|
0809 10 00 |
052 |
240,6 |
999 |
240,6 |
|
0809 20 95 |
052 |
280,3 |
220 |
108,0 |
|
400 |
465,6 |
|
999 |
284,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 844/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 3 giugno 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 3 giugno 2005
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
11,29 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,75 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 845/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 27a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 27a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,760 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 846/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 3 GIUGNO 2005 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,73 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,03 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
33,73 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,03 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3667 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,67 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,99 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
36,99 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3667 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 847/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 27 maggio al 2 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 14,97 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 848/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 27 maggio al 2 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 8,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 849/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 641/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 641/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 27 maggio al 2 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 641/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 47 500 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 107 del 28.4.2005, pag. 13.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2005
che modifica la decisione 2004/452/CE relativa all’elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
[notificata con il numero C(2005) 1525]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/412/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso. |
(2) |
La decisione 2004/452/CE della Commissione (3) ha stabilito un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. |
(3) |
La banca centrale italiana e la banca centrale spagnola sono da considerarsi come enti che soddisfano le condizioni sopraindicate e vanno pertanto inserite nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
(3) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
|
Banca centrale europea |
|
Banca centrale spagnola |
|
Banca centrale italiana |
Rettifiche
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/13 |
Rettifica della decisione 97/447/CE della Commissione, del 16 luglio 1997, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93, mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 193 del 22 luglio 1997 )
Alla pagina 35, nella tabella dell’allegato A, prima colonna, penultima riga:
anziché:
«Quantum Cycles»,
leggi:
«Quantum International S.A.»
3.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/14 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 834/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 138 del 1o giugno 2005 )
A pagina 12, l’allegato del regolamento è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
(EUR/t) |
|||||||||||||||||
Codice prodotto |
Destinazione |
Corrente 6 |
1o term. 7 |
2o term. 8 |
3o term. 9 |
4o term. 10 |
5o term. 11 |
6o term. 12 |
|||||||||
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1001 90 99 9000 |
C01 |
0 |
– 20,00 |
– 20,00 |
– 20,00 |
– 20,00 |
— |
— |
|||||||||
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1003 00 90 9000 |
C02 |
0 |
– 30,00 |
– 30,00 |
– 30,00 |
– 30,00 |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1004 00 00 9400 |
C03 |
0 |
– 45,00 |
– 45,00 |
– 45,00 |
– 45,00 |
— |
— |
|||||||||
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9100 |
C01 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9130 |
C01 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9150 |
C01 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9170 |
C01 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9180 |
C01 |
0 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
– 25,00 |
— |
— |
|||||||||
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||||
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
|