ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 139

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
2 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

1

 

*

Regolamento (CE) n. 838/2005 del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

3

 

 

Regolamento (CE) n. 839/2005 della Commissione, del 1o giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 840/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

7

 

 

Regolamento (CE) n. 841/2005 della Commissione, del 1o giugno 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

13

 

 

Regolamento (CE) n. 842/2005 della Commissione, del 1o giugno 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 31 maggio 2005, recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano [notificata con il numero C(2005) 1585]  ( 1 )

16

 

*

Decisione della Commissione, del 31 maggio 2005, che autorizza la Spagna a prorogare per un periodo di tre anni l’applicazione di una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002 [notificata con il numero C(2005) 1605]

19

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 55/04/COL, del 30 marzo 2004, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale

20

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune del Consiglio 2005/411/PESC, del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (GU L 137 del 31.5.2005)

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO (CE) N. 837/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità («Dogana 2000») (2), il regime di transito comunitario è stato informatizzato. Questo sistema è pienamente operativo negli Stati membri dal 1o luglio 2003 e si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le amministrazioni doganali sia per gli operatori economici.

(2)

Non è più pertanto economicamente giustificato autorizzare l’espletamento delle formalità sulla base di una dichiarazione di transito resa per iscritto, la cui utilizzazione obbliga le autorità doganali a inserire manualmente i dati nel sistema informatizzato. Di norma, pertanto, tutte le dichiarazioni di transito dovrebbero essere stabilite utilizzando un procedimento informatico.

(3)

L’utilizzazione di dichiarazioni di transito fatte per iscritto dovrebbe essere consentita soltanto in circostanze eccezionali, in caso di malfunzionamento del sistema informatizzato di transito delle autorità doganali o dell’applicazione dell’obbligato principale, per consentire agli operatori economici di effettuare le operazioni di transito.

(4)

Per consentire ai viaggiatori di effettuare le operazioni di transito, le autorità doganali dovrebbero autorizzare l’utilizzazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto nel caso in cui i viaggiatori non possano accedere direttamente al sistema di transito informatizzato.

(5)

Alcuni Stati membri devono ancora elaborare e predisporre gli strumenti e i collegamenti necessari affinché tutti gli operatori economici siano collegati al sistema di transito informatizzato. É quindi opportuno prevedere un periodo transitorio in cui sia autorizzata l’utilizzazione delle dichiarazioni di transito rese per iscritto.

(6)

Tranne nei casi in cui il sistema di transito informatizzato delle dogane o l’applicazione dell’obbligato principale non funzionino, le autorità doganali che accettano dichiarazioni di transito rese per iscritto dovrebbero provvedere affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.

(7)

Poiché il comitato del codice doganale non ha espresso un parere, spetta al Consiglio adottare le misure necessarie.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

l’articolo 353 è sostituito dal seguente:

«Articolo 353

1.   Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.

2.   Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:

a)

se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b)

se l’applicazione dell’obbligato principale non funziona.

3.   L’utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

4.   Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l’ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31.

In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.»;

2)

l’articolo 354 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Tuttavia, le autorità doganali possono continuare ad accettare dichiarazioni di transito rese per iscritto fino al 31 dicembre 2006.

Se le autorità doganali decidono di continuare ad accettare le dichiarazioni di transito rese per iscritto dopo il 1o luglio 2005, esse devono darne comunicazione scritta alla Commissione prima di tale data. In questo caso le autorità doganali di tali Stati membri provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 105/2000/CE (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 1).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/3


REGOLAMENTO (CE) N. 838/2005 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2005/411/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2005, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio (2) impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan, ivi compreso il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari in tale paese. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari è stato attuato in forza del regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (3).

(2)

In considerazione dei recenti sviluppi in Sudan, in particolare delle continue violazioni dell’accordo di cessate il fuoco di N’Djamena dell’8 aprile 2004 e dei protocolli di Abuja del 9 novembre 2004 commesse da tutte le parti nel Darfur, come pure del mancato rispetto, da parte del governo del Sudan, delle forze ribelli e di tutti gli altri gruppi armati presenti nel Darfur, degli impegni sottoscritti e delle richieste del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 29 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione n. 1591 (2005), di seguito «UNSCR 1591 (2005)», risoluzione che impone, tra l’altro, un embargo sulle armi e il divieto di fornire l’assistenza connessa nei confronti di tutte le parti dell’accordo di cessate il fuoco di N’Djamena e di qualsiasi altro belligerante nel Darfur. La risoluzione UNSCR 1591 (2005) prevede determinate deroghe all’embargo.

(3)

Oltre a confermare l’embargo e il divieto imposti dalla posizione comune 2004/31/PESC, la posizione comune 2005/411/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa — embargo e divieto che riguardano qualsiasi persona ed entità in Sudan — onde allineare l’elenco delle deroghe con la risoluzione UNSCR 1591 (2005). Poiché detta deroga si applica al divieto di talune forme di assistenza tecnica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 131/2004 deve essere opportunamente modificato.

(4)

L’ulteriore deroga deve avere effetto retroattivo a decorrere dalla data di adozione della risoluzione UNSCR 1591 (2005),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti:

a)

all’equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea e della Comunità;

b)

al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana;

c)

alle attrezzature e al materiale impiegati per le operazioni di sminamento;

d)

all’attuazione dell’accordo globale di pace firmato a Nairobi, in Kenya, il 9 gennaio 2005, dal governo del Sudan e dal Movimento/Esercito di liberazione popolare del Sudan.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 28).

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/2004 (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 15).


2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/5


REGOLAMENTO (CE) N. 839/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

94,3

204

91,4

999

92,9

0707 00 05

052

94,9

999

94,9

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

052

88,7

388

57,0

508

50,9

528

59,3

624

63,5

999

63,9

0808 10 80

388

69,1

400

150,7

404

125,1

508

68,7

512

77,7

524

70,5

528

69,8

720

77,4

804

93,7

999

89,2

0809 20 95

052

290,4

220

108,0

400

504,2

999

300,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/7


REGOLAMENTO (CE) N. 840/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

35,27

20,33

1 076,22

262,51

551,82

8 928,32

121,77

24,55

15,14

146,77

8 447,62

1 382,10

324,37

24,23

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

33,77

19,47

1 030,67

251,40

528,46

8 550,40

116,62

23,51

14,50

140,56

8 090,05

1 323,60

310,64

23,21

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

132,67

76,47

4 048,41

987,48

2 075,76

33 585,50

458,07

92,36

56,95

552,11

31 777,27

5 199,01

1 220,19

91,15

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

35,83

1 897,18

462,76

972,75

15 738,96

214,66

43,28

26,69

258,73

14 891,58

2 436,38

571,81

42,72

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

53,56

30,87

1 634,44

398,67

838,03

13 559,25

184,93

37,29

22,99

222,90

12 829,23

2 098,96

492,62

36,80

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

59,95

3 173,97

774,19

1 627,40

26 331,17

359,13

72,41

44,65

432,86

24 913,52

4 076,05

956,63

71,47

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

29,93

17,25

913,34

222,78

468,30

7 577,08

103,34

20,84

12,85

124,56

7 169,13

1 172,93

275,28

20,56

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

52,35

30,17

1 597,51

389,66

819,10

13 252,93

180,75

36,45

22,47

217,86

12 539,40

2 051,54

481,49

35,97

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

636,22

366,72

19 414,78

4 735,61

9 954,63

161 064,57

2 196,73

442,93

273,13

2 647,74

152 392,94

24 932,69

5 851,60

437,14

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

129,63

74,72

3 955,93

964,92

2 028,34

32 818,27

447,60

90,25

55,65

539,50

31 051,35

5 080,25

1 192,31

89,07

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

87,09

4 610,66

1 124,62

2 364,04

38 249,94

521,68

105,19

64,86

628,79

36 190,59

5 921,07

1 389,65

103,81

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

386,13

222,57

11 783,19

2 874,13

6 041,65

97 753,05

1 333,23

268,82

165,77

1 606,96

92 490,08

15 132,11

3 551,44

265,31

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

126,94

73,17

3 873,70

944,87

1 986,18

32 136,13

438,30

88,38

54,50

528,29

30 405,94

4 974,65

1 167,53

87,22

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

107,13

61,75

3 269,23

797,42

1 676,25

27 121,44

369,90

74,59

45,99

445,85

25 661,23

4 198,38

985,34

73,61

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

95,37

54,97

2 910,31

709,88

1 492,22

24 143,87

329,29

66,40

40,94

396,90

22 843,98

3 737,45

877,17

65,53

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

534,00

28 271,24

6 895,86

14 495,64

234 537,55

3 198,81

644,99

397,72

3 855,57

221 910,17

36 306,26

8 520,93

636,56

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

160,97

92,78

4 912,20

1 198,17

2 518,65

40 751,47

555,80

112,07

69,10

669,91

38 557,43

6 308,30

1 480,53

110,60

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

91,16

52,54

2 781,84

678,54

1 426,34

23 078,07

314,76

63,47

39,13

379,38

21 835,55

3 572,47

838,44

62,64

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

79,08

45,58

2 413,24

588,63

1 237,35

20 020,20

273,05

55,06

33,95

329,11

18 942,32

3 099,11

727,35

54,34

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

139,54

80,43

4 258,34

1 038,68

2 183,40

35 327,06

481,82

97,15

59,91

580,74

33 425,07

5 468,61

1 283,46

95,88

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

ex 0805 10 20

58,77

33,88

1 793,43

437,45

919,55

14 878,21

202,92

40,92

25,23

244,58

14 077,18

2 303,14

540,54

40,38

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

ex 0805 10 20

48,02

27,68

1 465,42

357,44

751,37

12 157,12

165,81

33,43

20,62

199,85

11 502,59

1 881,91

441,68

33,00

 

 

 

 

2.60.3

altre

ex 0805 10 20

53,10

30,61

1 620,40

395,24

830,83

13 442,80

183,34

36,97

22,80

220,99

12 719,04

2 080,94

488,39

36,49

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

77,14

44,46

2 354,00

574,18

1 206,98

19 528,76

266,35

53,70

33,12

321,03

18 477,34

3 023,04

709,50

53,00

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

62,22

35,86

1 898,61

463,11

973,48

15 750,86

214,82

43,32

26,71

258,93

14 902,84

2 438,22

572,24

42,75

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

48,83

28,14

1 490,05

363,45

764,00

12 361,40

168,59

33,99

20,96

203,21

11 695,87

1 913,54

449,10

33,55

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,00

32,85

1 739,41

424,27

891,86

14 430,12

196,81

39,68

24,47

237,22

13 653,21

2 233,77

524,26

39,16

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

61,33

35,35

1 871,42

456,47

959,54

15 525,26

211,75

42,70

26,33

255,22

14 689,39

2 403,30

564,04

42,14

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

79,00

45,53

2 410,69

588,01

1 236,05

19 999,06

272,76

55,00

33,91

328,76

18 922,32

3 095,84

726,58

54,28

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

86,65

49,94

2 644,10

644,94

1 355,72

21 935,38

299,17

60,32

37,20

360,60

20 754,39

3 395,58

796,93

59,53

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

166,41

95,92

5 078,30

1 238,69

2 603,82

42 129,47

574,60

115,86

71,44

692,57

39 861,24

6 521,61

1 530,60

114,34

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

64,00

36,89

1 953,12

476,40

1 001,43

16 203,08

220,99

44,56

27,48

266,36

15 330,71

2 508,23

588,67

43,98

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

83,97

48,40

2 562,55

625,05

1 313,91

21 258,83

289,95

58,46

36,05

349,47

20 114,27

3 290,85

772,35

57,70

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

76,15

43,89

2 323,90

566,84

1 191,54

19 279,05

262,94

53,02

32,69

316,93

18 241,07

2 984,38

700,42

52,33

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

43,98

25,35

1 342,07

327,35

688,12

11 133,75

151,85

30,62

18,88

183,03

10 534,31

1 723,50

404,50

30,22

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

91,98

53,02

2 806,86

684,64

1 439,17

23 285,61

317,59

64,04

39,49

382,79

22 031,92

3 604,60

845,98

63,20

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

160,63

92,59

4 901,82

1 195,64

2 513,33

40 665,37

554,63

111,83

68,96

668,50

38 475,97

6 294,97

1 477,40

110,37

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

240,28

138,49

7 332,26

1 788,47

3 759,50

60 828,22

829,62

167,28

103,15

999,96

57 553,26

9 416,17

2 209,94

165,09

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

159,28

91,81

4 860,48

1 185,56

2 492,13

40 332,39

549,95

110,89

68,38

662,86

38 151,45

6 241,88

1 464,94

109,44

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

396,06

228,29

12 086,04

2 948,00

6 196,93

100 265,51

1 367,50

275,73

170,03

1 648,27

94 867,27

15 521,03

3 642,72

272,13

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

175,77

9 305,85

2 269,86

4 771,43

77 201,14

1 052,93

212,31

130,92

1 269,11

73 044,67

11 950,69

2 804,78

209,53

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

838,92

44 414,21

10 833,42

22 772,69

368 459,19

5 025,34

1 013,28

624,82

6 057,10

348 621,54

57 037,24

13 386,41

1 000,03

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

127,58

73,54

3 893,22

949,63

1 996,19

32 298,05

440,51

88,82

54,77

530,95

30 559,14

4 999,72

1 173,41

87,66

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

112,06

64,59

3 419,62

834,11

1 753,36

28 369,11

386,92

78,02

48,11

466,36

26 841,73

4 391,52

1 030,67

77,00

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

194,50

112,11

5 935,36

1 447,74

3 043,26

49 239,57

671,57

135,41

83,50

809,45

46 588,54

7 622,25

1 788,91

133,64

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/13


REGOLAMENTO (CE) N. 841/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

Dalla contabilizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dalla Costa d’Avorio per il periodo di consegna 2004/2005 per i quali il limite era già stato raggiunto.

(3)

In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dalla Costa d’Avorio per il periodo di consegna 2004/2005 non sono più raggiunti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/14


REGOLAMENTO (CE) N. 842/2005 DELLA COMMISSIONE,

del 1o giugno 2005,

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 292/2005 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

(4)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 2 giugno 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,00

6,30

1701 11 90 (1)

20,00

11,95

1701 12 10 (1)

20,00

6,11

1701 12 90 (1)

20,00

11,43

1701 91 00 (2)

21,23

15,55

1701 99 10 (2)

21,23

10,10

1701 99 90 (2)

21,23

10,10

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano

[notificata con il numero C(2005) 1585]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/409/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/804/CE della Commissione (2) stabilisce un elenco temporaneo dei paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità, nonché i modelli di certificati che devono scortare le partite di tali prodotti.

(2)

Il Canada, la Croazia, il Marocco, la Nuova Zelanda, la Tunisia, la Turchia e gli Stati Uniti sono stati inseriti nel suddetto elenco temporaneo, sulla base degli scambi attuali con gli Stati membri, in attesa della valutazione comunitaria delle garanzie che tali paesi terzi possono offrire in merito alle malattie dei molluschi.

(3)

Le garanzie in materia di polizia sanitaria offerte dal Marocco, dalla Nuova Zelanda, dalla Tunisia e dalla Turchia sono state valutate dalla Commissione, la quale ha constatato una parziale conformità alla direttiva 91/67/CEE e alla direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (3).

(4)

Il Canada e la Nuova Zelanda hanno notificato alla Commissione che attualmente non hanno interesse a esportare nella Comunità molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.

(5)

Gli Stati Uniti hanno presentato il proprio programma di certificazione all’esportazione da zone di allevamento di molluschi. La Commissione ha valutato il programma e ha verificato l’esistenza delle garanzie necessarie ai fini dell’esportazione nella Comunità di molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.

(6)

A norma della decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l’elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (4), la Croazia non è autorizzata all’esportazione di molluschi vivi destinati al consumo umano. L’importazione di detti molluschi dalla Croazia non deve pertanto essere autorizzata in forza della decisione 2003/804/CE.

(7)

Occorre inoltre semplificare la tabella di cui all’allegato I della decisione 2003/804/CE.

(8)

La decisione 2003/804/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/623/CE (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 26).

(3)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, o alla stabulazione in acque della Comunità europea, o l’importazione di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano

Stato

Territorio

Osservazioni

Codice ISO

Nome

Codice

Descrizione

CA

Canada

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

MA

Marocco

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

NZ

Nuova Zelanda

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

TN

Tunisia

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

TR

Turchia

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

US

Stati Uniti

US-01 Versione 1/2005

Humboldt Bay (California)

Netarts Bay (Oregon)

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

NELHA (Hawaii)

Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano»


2.6.2005   

IT

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L 139/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

che autorizza la Spagna a prorogare per un periodo di tre anni l’applicazione di una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002

[notificata con il numero C(2005) 1605]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2005/410/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93, uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane a decorrere dal 1o giugno 2002 qualora, secondo lo Stato membro, vi sia un rischio per lo sviluppo sostenibile delle zone di produzione, in particolare per la tutela dell’ambiente, la protezione del suolo e le caratteristiche del paesaggio.

(2)

Con decisione 2002/414/CE (2), la Commissione ha autorizzato la Spagna a introdurre una misura transitoria di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002, applicabile per un periodo di tre anni.

(3)

Il 15 aprile 2005, la Spagna ha presentato alla Commissione una richiesta di proroga, per altri tre anni, della misura di esclusione dell’aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002 nelle isole Canarie. La richiesta è motivata dall’esigenza di consolidare gli effetti positivi della misura messa in applicazione nel giugno 2002, in particolare al fine di scoraggiare la realizzazione di nuove piantagioni fuori dalle zone di produzione tradizionali, tutelare l’ambiente, con particolare riguardo all’utilizzo delle risorse idriche, nonché preservare la stabilità del suolo, l’equilibrio socioeconomico e i tratti caratteristici del paesaggio.

(4)

Dall’esame della richiesta di proroga della misura di esclusione dell’aiuto compensativo per un periodo di tre anni, presentata dalla Spagna, si evince la conformità della stessa all’obiettivo e al disposto dell’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93. Tale richiesta deve essere quindi accolta.

(5)

La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accolta la richiesta presentata dalla Spagna alla Commissione in merito alla proroga, per un periodo di tre anni, della misura di esclusione dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93, per i prodotti provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1o giugno 2002, autorizzata con decisione 2002/414/CE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 148 del 6.6.2002, pag. 28.


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/20


RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 55/04/COL

del 30 marzo 2004

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 38, dell'accordo SEE [direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari sui e nei cereali (1)], come da ultimo modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

visto l'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 54, dell'accordo SEE [direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2)], come da ultimo modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

previa consultazione del comitato EFTA dei prodotti alimentari che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

considerando quanto segue:

(1)

L'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe adoperarsi progressivamente per introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta. Per poter formulare stime realistiche, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i principali componenti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati EFTA sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, solo campioni di otto prodotti. L'impiego di antiparassitari presenta variazioni nell'arco di tre anni. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere dunque controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

(2)

I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2004, in modo da poter utilizzare questi dati per la stima della reale esposizione attraverso la dieta.

Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius (3). Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di circa 650 campioni fornisce un livello di fiducia superiore al 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di determinazione qualora meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di determinazione. Questi campioni dovrebbero essere prelevati nell'intero territorio dello Spazio economico europeo. Per gli Stati EFTA si raccomanda, sulla base della popolazione e del numero di consumatori, di raccogliere un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto.

(3)

Nuove linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono state pubblicate dalla Commissione europea (4). Tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati EFTA ed essere riesaminate costantemente alla luce dell'esperienza così acquisita.

(4)

In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/362/CEE, gli Stati EFTA sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei rispettivi programmi d'ispezione nazionali. Tali informazioni devono comprendere: i) i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate; ii) per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi dell'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 54n, dell'accordo SEE [direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (5)]; iii) il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

(5)

Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri della Comunità europea devono inviarle i dati per posta elettronica. Gli Stati EFTA potrebbero utilizzare lo stesso formato e dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici,

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

1)

Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato della presente raccomandazione, prendendo un minimo di 12 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, SEE e a livello di paesi terzi sul mercato dello Stato EFTA.

Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati, campioni selezionati di mele, pomodori, lattuga, porri e cavoli devono essere sottoposti anche ad un'analisi distinta dei singoli componenti del secondo campione qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari, in particolare se i prodotti provengono da un unico produttore. Il numero di componenti deve essere conforme a quanto disposto nell'atto di cui all’allegato II, capitolo XII, punto 54zz, dell'accordo SEE [direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (6)].

Devono essere prelevati due campioni. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente.

2)

Di comunicare, entro il 31 agosto 2005, i risultati delle analisi dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato della presente raccomandazione precisando:

a)

i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;

b)

il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

La comunicazione deve essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme al documento orientativo (7) per l'attuazione, da parte degli Stati SEE, delle raccomandazioni relative ai programmi coordinati di controllo.

3)

Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, entro il 31 agosto 2004, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2003, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

a)

i risultati dei loro programmi nazionali sui residui di antiparassitari;

b)

informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;

c)

i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;

d)

informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

4)

Di trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA, entro il 30 settembre 2004, il rispettivo programma nazionale messo a punto per il 2005 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, e in particolare:

a)

i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;

b)

le soglie di notificazione applicate e i criteri secondo cui sono state fissate;

c)

informazioni relative al riconoscimento, ai sensi della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi.

Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bernd HAMMERMANN

Membro del Collegio

Niels FENGER

Direttore


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(3)  Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, pag. 372.

(4)  Documento n. SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

(6)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(7)  Presentato ed esaminato ogni anno nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCFCAH).


ALLEGATO

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare

Residui di antiparassitari da analizzare

Anni

 

2004

2005 (1)

2006 (1)

Acefato

(c)

(a)

(b)

Aldicarb

(c)

(a)

(b)

Azinfosmetile

(c)

(a)

(b)

Azossistrobina

(c)

(a)

(b)

Gruppo Benomil

(c)

(a)

(b)

Bromopropilato

(c)

(a)

(b)

Captan

(c)

(a)

(b)

Clorotalonil

(c)

(a)

(b)

Clorpirifos

(c)

(a)

(b)

Clorpirifosmetile

(c)

(a)

(b)

Cipermetrin

(c)

(a)

(b)

Ciprodinil

(c)

(a)

(b)

Deltametrin

(c)

(a)

(b)

Diazinon

(c)

(a)

(b)

Diclofluanid

(c)

(a)

(b)

Dicofol

(c)

(a)

(b)

Dimetoato

(c)

(a)

(b)

Difenilammina (2)

(c)

(a)

(b)

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

Fenhexamid

(c)

(a)

(b)

Folpet

(c)

(a)

(b)

Imazalil

(c)

(a)

(b)

Iprodione

(c)

(a)

(b)

Cresoxim metile

(c)

(a)

(b)

Lambda cialotrina

(c)

(a)

(b)

Malation

(c)

(a)

(b)

Gruppo Maneb

(c)

(a)

(b)

Mecarbam

(c)

(a)

(b)

Metamidofos

(c)

(a)

(b)

Metalaxil

(c)

(a)

(b)

Metidation

(c)

(a)

(b)

Metiocarb

(c)

(a)

(b)

Metomil

(c)

(a)

(b)

Myclobutanil

(c)

(a)

(b)

Ometoato

(c)

(a)

(b)

Ossidemeton-metile

(c)

(a)

(b)

Paration

(c)

(a)

(b)

Permetrin

(c)

(a)

(b)

Forato

(c)

(a)

(b)

Pirimifosmetile

(c)

(a)

(b)

Procimidone

(c)

(a)

(b)

Propizamide

(c)

(a)

(b)

Spiroxamina

(c)

(a)

(b)

Tiabendazolo

(c)

(a)

(b)

Tolilfluanid

(c)

(a)

(b)

Triazofos

(c)

(a)

(b)

Vinclozolin

(c)

(a)

(b)

(a)

Pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati).

(b)

Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, riso, uve, cetriolo, piselli (freschi/congelati, sgranati).

(c)

Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, succo di arancia, cavoli, segala/avena.


(1)  Dati indicativi per il 2005 e il 2006, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(2)  L'analisi della difenilammina deve essere effettuata soltanto per le mele e le pere.

(a)

Pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati).

(b)

Cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, riso, uve, cetriolo, piselli (freschi/congelati, sgranati).

(c)

Mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, succo di arancia, cavoli, segala/avena.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/25


POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2005/411/PESC

del 30 maggio 2005

concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/31/PESC (1) concernente l’imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan.

(2)

Il 10 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/510/PESC che modifica la posizione comune 2004/31/PESC in modo da permettere deroghe all’embargo per la Commissione per il cessate il fuoco guidata dall’Unione africana.

(3)

Il Consiglio ritiene opportuno mantenere l’embargo sulle armi nei confronti del Sudan. A tale proposito l’obiettivo politico dell’Unione europea è promuovere una pace duratura e la riconciliazione all’interno del Sudan.

(4)

Il 30 luglio 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1556 (2004), di seguito «UNSCR 1556 (2004)», che impone un embargo sulle armi nei confronti di tutte le entità non governative e delle persone, compresi i Janjaweed, che operano negli Stati del Darfur settentrionale, meridionale ed occidentale.

(5)

Il 29 marzo 2005 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1591 (2005), di seguito «UNSCR 1591 (2005)», che impone misure per impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 di detta risoluzione («il comitato»).

(6)

L’UNSCR 1591 (2005) impone inoltre un congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da qualsiasi altra persona che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

(7)

L’UNSCR 1591 (2005) riafferma inoltre le misure imposte dall’UNSCR 1556 (2004) e prevede che tali misure si applichino anche a tutte le parti dell’accordo sul cessate il fuoco di N’djamena e a tutti gli altri belligeranti negli Stati del Darfur settentrionale, meridionale e occidentale.

(8)

Il punto 4 dell’UNSCR 1591 (2005) prevede che le misure relative all’ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri e al congelamento di fondi, attività finanziaria e risorse economiche entri in vigore il 28 aprile 2005, a meno che il Consiglio di sicurezza determini, anteriormente a tale data, che le parti del conflitto nel Darfur hanno attuato tutti gli impegni e le richieste del Consiglio di sicurezza indicati nell’UNSCR 1556 (2004), nonché nelle risoluzioni 1564 (2004) e 1574 (2004), e hanno adottato iniziative immediate per adempiere a tutti gli impegni intesi a rispettare l’accordo sul cessate il fuoco di N’djamena e i protocolli di Abuja, compresa la notifica della posizione delle loro forze, a facilitare l’aiuto umanitario e a cooperare pienamente con la missione dell’Unione africana.

(9)

È opportuno integrare le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC e le misure imposte dall’UNSCR 1591 (2005) in un unico strumento giuridico.

(10)

La posizione comune 2004/31/PESC deve pertanto essere abrogata.

(11)

È necessaria un’azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

In conformità dell’UNSCR 1591 (2005), è opportuno che siano imposte misure restrittive nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o altre atrocità, violano l’embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell’UNSCR 1591 (2005).

L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 1.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all’articolo 1 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell’UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 4

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione al Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.   Sono altresì vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l’assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

Articolo 5

1.   L’articolo 4 non si applica:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea e della Comunità, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana;

b)

alla formazione e assistenza tecnica connesse a tale equipaggiamento;

c)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

d)

all’assistenza e alle forniture previste a sostegno dell’attuazione dell’accordo di pace globale,

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall’autorità competente dello Stato membro in causa.

2.   L’articolo 4 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nel codice di condotta dell’Unione europea sulle esportazioni di armi adottato l’8 giugno 1998. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell’equipaggiamento.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 2 e 3, che si applicano dal 29 aprile 2005, a meno che il Consiglio decida altrimenti alla luce di quanto avrà stabilito il Consiglio di sicurezza sul soddisfacimento delle condizioni di cui ai punti 1 e 6 dell’UNSCR 1591 (2005).

Articolo 8

Le misure di cui agli articoli 2 e 3 della presente posizione comune sono riesaminate 12 mesi dopo l’adozione o in un momento precedente, alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza sulla situazione nel Sudan. Le misure di cui all’articolo 4 sono riesaminate 12 mesi dopo l’adozione della presente posizione comune e in seguito ogni 12 mesi. Esse sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Articolo 9

La posizione comune 2004/31/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 28).


ALLEGATO

Elenco delle persone ed entità di cui agli articoli 1 e 3


Rettifiche

2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/29


Rettifica del regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 31 maggio 2005 )

A pagina 24, all’articolo 2:

anziché:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea»,

leggi:

«Il presente regolamento entra in vigore l’8 giugno 2005».