ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 138

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
1 giugno 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 831/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

3

 

*

Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 )

5

 

 

Regolamento (CE) n. 834/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 835/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 giugno 2005

13

 

 

Regolamento (CE) n. 836/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o giugno 2005

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

17

 

*

Informazione concernente l’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato di Andorra

17

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2003, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2621 — SEB/Moulinex) [notificata con il numero C(2003) 4157]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO (CE) N. 831/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

76,7

204

91,4

999

84,1

0707 00 05

052

61,2

999

61,2

0709 90 70

052

88,8

999

88,8

0805 50 10

052

88,7

388

61,9

524

56,8

528

57,8

624

62,9

999

65,6

0808 10 80

388

78,2

400

100,1

404

68,3

508

59,4

512

65,4

524

66,9

528

67,7

720

67,0

804

99,0

999

74,7

0809 20 95

052

269,4

220

108,0

400

545,6

999

307,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


1.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/3


REGOLAMENTO (CE) N. 832/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto il regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di evitare una perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («i nuovi Stati membri») all’Unione europea il 1o maggio 2004, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 prevede che i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 debbano essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri interessati.

(2)

Per determinare tali eccedenze, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti sui quantitativi prodotti, trasformati, importati ed esportati nonché sul sistema istituito per la constatazione delle eccedenze.

(3)

In generale, le eccedenze sono state determinate tenendo conto dell’evoluzione della produzione, una volta aggiunte le importazioni e detratte le esportazioni, nel periodo dal 1o maggio 2003 al 30 aprile 2004, rispetto alle medie dello stesso periodo nei tre anni precedenti. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 60/2004, è stato tenuto conto anche di circostanze specifiche che hanno determinato la costituzione di scorte, in particolare della riduzione del livello delle scorte nel periodo considerato.

(4)

Con il metodo suddetto e sulla base delle informazioni comunicate dai nuovi Stati membri, occorre determinare le eccedenze di zucchero unicamente per l’Estonia, Cipro, la Lettonia, Malta e la Slovacchia.

(5)

Per la determinazione delle eccedenze di isoglucosio e di fruttosio, è stato applicato lo stesso metodo e non è risultata alcuna eccedenza.

(6)

Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato comunitario a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 sono i seguenti:

Estonia: 91 464 t,

Cipro: 40 213 t,

Lettonia: 10 589 t,

Malta: 2 452 t,

Slovacchia: 10 225 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2005 (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 3).


1.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/5


REGOLAMENTO (CE) N. 833/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l'autorizzazione degli additivi per mangimi.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce provvedimenti transitori per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

(3)

Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) e alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione (3). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(6)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e poligalatturonasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(8)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(9)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(10)

L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

(11)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7).

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3)   GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

(4)   GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

(5)   GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(6)   GU L 62 del 2.3.2001, pag.3.

(7)   GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Numero CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1624

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) e alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un’attività minima di:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U (2)/g

 

Alfa-amilasi: 1 000 U (3)/g

Suinetti (slattati)

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

 

alfa-amilasi: 1 000 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo.

4.

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

a tempo indeterminato

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

alpha-amilasi 1 000 U

E 1625

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

 

Poligalatturonasi

EC 3.2.1.15

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amilasi prodotto da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), poligalatturonasi prodotto da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), con un'attività minima di:

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U (2)/g

 

Alfa-amilasi: 1 000 U (3)/g

 

Poligalatturonasi: 25 U (4)/g

Suinetti (slattati)

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U

 

alfa-amilasi: 1 000 U

 

poligalatturonasi: 25 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo e il 35 % di frumento.

4.

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

a tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U

alfa-amilasi: 1 000 U

poligalatturonasi: 25 U

E 1626

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Subtilisina

EC 3.4.21.62

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107), avente un'attività minima di:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisina: 500 U (5)/g

Suinetti (slattati)

Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U

 

subtilisina: 500 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.

4.

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

a tempo indeterminato

Subtilisina: 500 U

E 1627

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U (2)/g

Suini da ingrasso

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo.

a tempo indeterminato

Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

E 1628

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

 

Polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 2 000 U (2)/g

 

Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U/ml

Polli da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi: 500 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 500-2 500 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 55 % di frumento o il 60 % di segale.

a tempo indeterminato

E 1629

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) avente un'attività minima di:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (2)/ml

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 U (1)/ml

Polli da ingrasso

Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 250 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento completo:

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 1 250 -2 500 U

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 12-25 U.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo o il 40 % di frumento.

a tempo indeterminato

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 12 U


(1)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da beta glucano dell'orzo, al minuto, a pH 5,0 ed a 30 °C.

(2)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) da xilano del farro avena, al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.

(3)  1 U è la quantità di enzimi che idrolizza 1 micromole di legami di glucosio a partire da sostrato di polimero amilaceo reticolato, non solubile in acqua, al minuto, a pH 6,5 ed a 37 °C.

(4)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico), a partire da substrato poli D-galatturonico, al minuto, a pH 5,0 ed a 40 °C.

(5)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalente tirosina) da substrato di caseina, al minuto, a pH 7,5 ed a 40 °C.


1.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/11


REGOLAMENTO (CE) N. 834/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 820/2005 della Commissione (2).

(2)

In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

(3)

Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1784/2003, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 137 del 31.5.2005, pag. 3.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2005, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

5

1o term.

6

2o term.

7

3o term.

8

4o term.

9

5o term.

10

6o term.

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 20,00

– 20,00

– 20,00

– 20,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 30,00

– 30,00

– 30,00

– 30,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 45,00

– 45,00

– 45,00

– 45,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


1.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/13


REGOLAMENTO (CE) N. 835/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 33,848 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


1.6.2005   

IT

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L 138/14


REGOLAMENTO (CE) N. 836/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o giugno 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

35,55

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

58,29

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

58,29

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

35,55


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 16.5.2005-27.5.2005

1)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

(14  %)

YC3

HAD2

qualità media (*1)

qualità bassa (*2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

112,48  (*3)

67,62

161,42

151,42

131,42

88,19

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,86

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

21,84

 

 

2)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 26,25 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 38,28 EUR/t.

3)   

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1.6.2005   

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L 138/17


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (1) è entrato in vigore il 1o maggio 2005, essendo state ultimate il 23 marzo 2005 le procedure previste all'articolo 21 dell'accordo stesso.


(1)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 43.


1.6.2005   

IT

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L 138/17


Informazione concernente l’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato di Andorra (1)

Essendo state espletate, il 10 maggio 2005, le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Principato di Andorra firmato a Bruxelles il 15 novembre 2004, l’accordo in questione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 14 del medesimo, il 1o luglio 2005.


(1)   GU L 359 del 4.12.2004, pag. 33.


Commissione

1.6.2005   

IT

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L 138/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2003

che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE

(Caso COMP/M.2621 — SEB/Moulinex)

[notificata con il numero C(2003) 4157]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/408/CE)

L’11 novembre 2003, la Commissione ha adottato una decisione concernente un caso ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione figura nella lingua facente fede nonché nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della DG Concorrenza all’indirizzo seguente http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)   

Il presente caso concerne l’assunzione del controllo di talune attività della società Moulinex da parte della società Seb (marchi, talune apparecchiature di produzione e determinate filiali di commercializzazione), operazione notificata alla Commissione il 13 novembre 2001, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

(2)   

Seb e Moulinex sono due imprese francesi attive nel settore dei piccoli elettrodomestici, dove entrambe sono presenti a livello mondiale. Seb commercializza i suoi prodotti principalmente mediante i due marchi di dimensione mondiale, «Tefal» e «Rowenta», mentre Moulinex li commercializza principalmente attraverso i marchi internazionali «Moulinex» e «Krups».

(3)   

L’acquisto delle attività di Moulinex da parte di Seb è avvenuto nel quadro di una procedura di amministrazione controllata del gruppo Moulinex. La presente concentrazione ha formato oggetto di due decisioni da parte della Commissione in data 8 gennaio 2002. Nella prima decisione, in virtù dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha rinviato alle autorità francesi responsabili della concorrenza l’esame degli effetti dell’operazione in causa sulla concorrenza in Francia. Nella seconda, adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delle concentrazioni, la Commissione ha autorizzato l’operazione negli altri paesi, fatta salva la concessione di una licenza del marchio Moulinex a terzi indipendenti in nove paesi dello Spazio economico europeo (Belgio, Norvegia, Paesi Bassi, Germania, Austria, Portogallo, Svezia, Danimarca e Grecia). Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato quest’ultima decisione rispetto ai paesi non contemplati dagli impegni, ossia Spagna, Finlandia, Irlanda, Italia e Regno Unito (2). La presente decisione esamina nuovamente l’impatto concorrenziale di detta operazione in questi cinque ultimi paesi.

(4)   

Il comitato consultivo in materia di concentrazioni tra le imprese ha formulato all’unanimità, nella 120a riunione del 3 novembre 2003, parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione relativo all’adozione di una decisione di autorizzazione.

(5)   

Il consigliere auditore, nella relazione del 4 novembre 2003, ha considerato che nella fattispecie il diritto delle parti di essere sentite è stato rispettato.

I.   DEFINIZIONE DEI MERCATI IN CAUSA

(6)

La decisione delimita un mercato di prodotti per categorie di piccoli elettrodomestici in quanto questi ultimi corrispondono ciascuno ad un’utilizzazione e funzione distinte. Si tratta dei seguenti tredici mercati di prodotti: friggitrici, miniforni, tostapane, piastre per riscaldare panini e cialde, scaldini per pasti informali, barbecue elettrici/grill per interni, cuociriso/cuocivapore, caffettiere elettriche, bollitori, macchine per il caffè espresso, miscelatori e robot da cucina, ferri da stiro/ferri da stiro con caldaia separata e apparecchi per le cure della persona.

(7)

I mercati geografici sono di dimensione nazionale. Tuttavia il Regno Unito e l’Irlanda presentano condizioni di mercato omogenee. Dato che i marchi e i livelli di prezzo in questi due paesi sono identici, il fornitore di uno di questi due paesi non può condurre una politica autonoma di prezzi altrimenti rischia che i suoi ordinativi siano trasferiti nel paese vicino. Si ritiene pertanto che questi due paesi formino un solo e medesimo mercato geografico per i prodotti in causa.

II.   ANALISI DEI MERCATI

(8)

La posizione concorrenziale della società Seb è esaminata nei seguenti paesi o territori: Spagna, Finlandia, Italia e Regno Unito/Irlanda.

Potenziale concorrenziale di Moulinex

(9)

Le vendite di Moulinex hanno registrato un forte calo nel 2001 e 2002 rispetto all’anno 2000 in seguito alle difficoltà sorte dal fallimento del gruppo. La Commissione ha esaminato se tale crollo fosse strutturale oppure se Moulinex fosse in grado di recuperare le posizioni occupate anteriormente.

(10)

Dall’indagine di mercato risulta che il potenziale di Moulinex di riacquisizione delle quote di mercato perdute non dipenderà unicamente dal valore dei marchi commercializzati in seguito alla concentrazione, ma anche da altri fattori quali le capacità di innovazione, commerciali e finanziarie del nuovo proprietario. La capacità di recupero di cui tener conto nell’analisi concorrenziale risulta quindi ridotta dall’incidenza di questi altri fattori, in quanto non presentano un nesso di causalità diretta con la presente concentrazione.

(11)

Inoltre la Commissione ritiene che, da quando il marchio Moulinex è stato bloccato, il potenziale di Moulinex di riacquisizione delle quote di mercato 2000 è molto limitato. Si giunge a questo risultato o perché le quote di mercato sono state acquisite da concorrenti già forti sui mercati dei piccoli elettrodomestici, come Philips, Braun o De’Longhi, e/oppure poiché Moulinex o Krups non sono considerati come marchi indispensabili dal punto di vista dei distributori.

Metodo di analisi

(12)

Per ciascuno dei mercati rilevanti in causa, la Commissione ha effettuato una ricostituzione delle quote di mercato sulla base delle dichiarazioni di vendita fatte dalla maggior parte dei concorrenti presenti sul mercato.

(13)

In ciascuno dei territori esaminati, la decisione valuta gli effetti dell’operazione sia dal punto di vista orizzontale (effetti del potere congiunto della nuova entità mercato per mercato) nonché non orizzontali (effetti del potere congiunto della nuova entità sull’insieme del settore dei piccoli elettrodomestici anche in assenza di sovrapposizione su un mercato specifico).

(14)

Affinché l’acquisizione da parte di Seb degli elementi dell’attivo di Moulinex comporti effetti non orizzontali negativi per la concorrenza, occorre:

che la nuova entità disponga di un portafoglio di marchi che le permetta di beneficiare di un vantaggio concorrenziale significativo sull'insieme del mercato dei piccoli elettrodomestici,

e che l’entità congiunta disponga di posizioni di potere su mercati sui quali potrà basarsi per creare o rafforzare posizioni dominanti su mercati terzi. Tali posizioni di potere possono essere il risultato della concentrazione oppure essere conferiti dall’una o dall’altra delle parti.

(15)

Per quanto riguarda l’esame degli effetti orizzontali, la Commissione ha strutturato la sua decisione come segue: i) i mercati in cui le parti hanno una parte di mercato congiunta inferiore a 25 %, ii) i mercati con sovrapposizioni non significative e iii) i mercati con una sovrapposizione significativa e una quota di mercato congiunta superiore al 25 %.

(16)

Pertanto tale tipologia spiega la seguente tabella.

 

Mercati nei quali le parti detengono una quota di mercato inferiore a 25 %

Mercati con sovrapposizioni non significative

Mercato con una quota di mercato congiunta superiore al 25 %

Spagna

Macchine per il caffè espresso, caffettiere elettriche, barbecue, grill, cuocivapore, piastre per riscaldare panini e cialde, friggitrici, ferri da stiro/ferri da stiro con caldaia separata, apparecchi per le cure della persona.

Miscelatori e robot da cucina, scaldini per pasti informali.

Tostapane, bollitori, miniforni.

Finlandia

Ferri da stiro/ferri da stiro con caldaia separata, cuocivapore, tostapane, caffettiere elettriche, friggitrici, scaldini per pasti informali, apparecchi per le cure della persona.

Macchine per il caffè espresso, barbecue, grill per interni, miscelatori per cucina.

Miniforni, bollitori, piastre per riscaldare panini e cialde.

Italia

Macchine per il caffè espresso, friggitrici, miniforni, tostapane, apparecchi per le cure della persona.

 

Bollitori, scaldini per pasti informali, piastre per riscaldare panini e cialde, cuocivapore, miscelatori da cucina, ferri da stiro, ferri da stiro con caldaia separata, caffettiere elettriche, barbecue/grill per interni.

Regno Unito/Irlanda

Tostapane, bollitori, miniforni, caffettiere elettriche, piastre per riscaldare panini e cialde/barbecue, grill per interni, miscelatori da cucina, apparecchi per le cure della persona.

Macchine per il caffè espresso, ferri da stiro/ferri da stiro con caldaia separata.

Scaldini per pasti informali, cuocivapore, friggitrici.

(17)

Ai fini della presente sintesi, sono formulate osservazioni dettagliate soltanto per i mercati appartenenti alla terza categoria. Infatti, la decisione constata l’assenza di rischi di creazione o di rafforzamento della posizione dominante nei mercati in cui le parti detengono una quota di mercato inferiore al 25 % e nei mercati in cui l'aggiunta di quota di mercato non è significativa.

A.   I mercati spagnoli

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Sui mercati dei piccoli elettrodomestici, l’offerta si compone di concorrenti con una presenza internazionale forte tra cui Philips ([15-20] % delle vendite sui mercati dei piccoli elettrodomestici), Seb [10-20] %* (*1), Braun [15-20] %, BSH [0-5] %, De’Longhi [0-5] %. Operatori locali hanno una presenza globale più modesta: si tratta di Taurus [5-10] %, Jata, Solac e Fagor ([0-5] % ciascuno).

(19)

La domanda è piuttosto concentrata e interessa le seguenti forme di distribuzione: ipermercati (Carrefour, Auchan, Hipercor), grandi magazzini (El Corte Inglés), magazzini specializzati (Media Markt) e il piccolo commercio tradizionale prevalentemente organizzato intorno a centrali di acquisto (Densa, Gentesa, Segesa).

(20)

Le vendite di Moulinex in generale hanno registrato un calo significativo tra il 2000 e il 2002. Tale calo è stato perlomeno pari al 20 % delle vendite in ciascuno dei mercati considerati. Benché l'immagine di Moulinex e di Krups non ne abbia affatto risentito presso il consumatore finale, il potenziale di riacquisizione di detti marchi appare tuttavia limitato essendosi nel frattempo rafforzati i concorrenti della nuova entità sui mercati.

(21)

I rischi di creazione o di rafforzamento di posizioni dominanti sono da scartare nei seguenti mercati (dove la quota di mercato congiunto è superiore al 25 % e dove esiste una sovrapposizione significativa): tostapane, bollitori e miniforni.

(22)

Sui mercati dei tostapane e dei bollitori, la quota di Seb sarà del [20-30] %*. La concentrazione non porterà alla combinazione di marchi indispensabili (soltanto Moulinex è un marchio indispensabile per il tostapane e Tefal per i bollitori). L’entità che risulterà dalla concentrazione di Seb e Moulinex affronterà concorrenti aventi quote di mercato rilevanti (tra il [15 e il 20] % al massimo) che disporranno di marchi conosciuti. Per tale ragione, è poco probabile che Moulinex recuperi la sua capacità concorrenziale dell'anno 2000. In ogni caso, con una quota di mercato congiunta massima del [25-35] %, in assenza di effetti non orizzontali di fronte a concorrenti affermati, è da escludere che la concentrazione porti alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante su tali mercati.

(23)

Sul mercato dei miniforni, la posizione di Seb sembra preminente. Dai dati disponibili risulta che la nuova entità avrebbe una quota di mercato pari al [30-40] % del mercato spagnolo. I suoi principali concorrenti sono De’Longhi [20-25] %, Jata [5-10] %, Ufesa e Severin ([5-10] % ciascuno). Pur avendo quote di mercato meno elevate della nuova entità, tali operatori detengono comunque marchi indispensabili e una vasta gamma comprendente tutte le capacità presenti sul mercato (10/12 litri, 18/20 litri, 26/28 litri). Inoltre, i prezzi registrano una tendenza al ribasso su tale mercato, le innovazioni sono regolari e le barriere all'entrata deboli. Infine, benché assenti dal mercato rilevante, i forni a microonde con grill esercitano una pressione concorrenziale non trascurabile e il marchio Moulinex ha un potenziale limitato di riacquisizione della posizione che la società deteneva nel 2000.

(24)

La concentrazione non permette alla nuova entità di beneficiare di effetti non orizzontali. Il suo portafoglio di marchi e le posizioni di potere che detiene su taluni mercati non sono sufficienti per permetterle di beneficiare un effetto leva, considerata in particolare la posizione che occupano i suoi concorrenti sotto questi due aspetti.

(25)

Visto quanto sopra, l’operazione notificata non è idonea a creare o a rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo sui differenti mercati dei piccoli elettrodomestici in Spagna.

B.   I mercati finlandesi

(26)

Globalmente, Seb ([5-10] %* delle vendite sul mercato dei piccoli elettrodomestici) è soltanto il terzo operatore dei mercati finlandesi, lontano da Braun [10-15] %* e soprattutto da Philips [25-30] %*. AEG ([5-10] %*) detiene posizioni analoghe a quelle della nuova entità. Severin, De’Longhi, BSH ed operatori nazionali, tra cui OBH/Nordica e Rommelsbacher, sono presenti ma con posizioni meno significative (tra lo 0 e il 5 % ciascuno) ed hanno una presenza importante su taluni mercati specifici.

(27)

La distribuzione finlandese è una delle più concentrate in Europa: Kesko ed E. Partners realizzano ciascuno circa il [20-25] %* delle vendite al consumatore finale. Anche Stockman è molto presente con il [15-20] %*.

(28)

Le vendite di Moulinex sono crollate tra il 2000 e il 2002 (almeno il 50 % su ciascuno dei mercati in causa). È poco probabile che Moulinex recuperi le quote di mercato perdute tenuto conto i) della gravità del crollo e ii) del consolidamento delle posizioni detenute da concorrenti che dispongono di marchi molto noti.

(29)

I rischi di creazione o di rafforzamento di posizioni dominanti sono scartati sui seguenti mercati (dove la quota di mercato congiunta è superiore al 25 % e dove esiste una sovrapposizione significativa): miniforni, bollitori, piastre per riscaldare panini e cialde.

(30)

I mercati dei miniforni e delle piastre per riscaldare panini/cialde rientrano in tale categoria considerate le quote elevate di mercato detenute dall’entità congiunta nel 2000 (rispettivamente tra il [40-50] %* e tra il [20-30] %*). Ma, nel frattempo, tali posizioni sono state notevolmente ridimensionate e nel 2000 corrispondevano a quote di mercato dell’ordine dello [0-10] %* su ciascuno dei due mercati. Del resto Severin è passata, per i miniforni, dal [30-35] % al [50-55] % e numerosi operatori propongono ai consumatori marchi considerati indispensabili sul mercato delle piastre per riscaldare panini e cialde. Da notare inoltre che Moulinex per il momento si è ritirata dal mercato dei miniforni.

(31)

Sul mercato dei bollitori, la nuova entità continua ad essere il primo operatore con una quota di mercato pari al [30-40] %* sia nel 2000 che nel 2002. La stabilità di tali posizioni è dovuta al fatto che l’aumento delle vendite di Seb ha compensato l’indebolimento di Moulinex. Philips con il [20-25] %, e, in minor misura, Braun e Severin sono concorrenti importanti che dispongono di un marchio indispensabile, rafforzato per effetto delle difficoltà di Moulinex e in grado di costituire un contrappeso alla nuova entità. Del resto Moulinex, in generale, non viene citato come un marchio indispensabile, il che rende poco probabile il recupero della sua capacità concorrenziale.

(32)

La concentrazione non permette alla nuova entità di beneficiare di effetti non orizzontali. Il suo portafoglio di marchi e le posizioni di potere che detiene su taluni mercati non sono sufficienti per permetterle di beneficiare di un effetto leva, considerata in particolare la posizione detenuta dai concorrenti sotto questi due aspetti.

(33)

Visto quanto sopra, l’operazione notificata non è atta a creare o a rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo sul mercato comune o una parte sostanziale del medesimo sui diversi mercati dei piccoli elettrodomestici in Finlandia.

C.   I mercati italiani

(34)

L’offerta sui mercati dei piccoli elettrodomestici in Italia è caratterizzata dalla forte presenza di De’Longhi ([20-30] %* delle vendite sui mercati dei piccoli elettrodomestici), seguita dalla nuova entità congiunta Seb/Moulinex ([15-25] %*) quindi da Braun e Philips ([5-15] %* ciascuno). BSH detiene quote di mercato inferiori (meno del 5 % globalmente). Gli operatori nazionali hanno una presenza globale in generale inferiore, ma possono tuttavia detenere posizioni non trascurabili su taluni mercati. È il caso di Imetec (per i miscelatori robot da cucina e le piastre per riscaldare panini/cialde), di Polti (ferri da stiro) e di Saeco (70 % del mercato delle macchine per il caffè espresso).

(35)

La domanda presenta una struttura analoga a quella dell’offerta, ma è meno concentrata. La distribuzione, per più di due terzi, è effettuata dalla grande distribuzione, dalle centrali di acquisto o dai distributori specializzati.

(36)

Tra il 2000 e il 2002, le vendite di Moulinex sono diminuite. Pertanto pare fortemente ridotto il potenziale di recupero di Moulinex, data la presenza di concorrenti che dispongono di marchi indispensabili e che hanno approfittato delle difficoltà di Moulinex per entrare sui mercati o per rafforzarsi.

(37)

I rischi di creazione o di rafforzamento di posizioni dominanti sono scartati per l’insieme dei mercati dove esiste una quota di mercato superiore al 25 % e una sovrapposizione significativa, ossia i ferri da stiro/i ferri da stiro con caldaia separata, i bollitori, gli scaldini per pasti informali, le piastre per riscaldare panini e cialde, i robot e miscelatori da cucina, le caffettiere elettriche, i barbecue/grill e i cuocivapore.

(38)

È nel mercato dei ferri da stiro/ferri da stiro con caldaia separata che la posizione della nuova entità appare più debole tra gli otto marchi precedentemente citati, giacché vi realizza il [20-30] %* delle vendite, livello analogo a quello di De’Longhi. Da notare che Moulinex è un attore tradizionalmente debole sia nel 2000 che nel 2002. I suoi prodotti non sono caratterizzati da un marchio indispensabile. La posizione della nuova entità è invece molto contesa tenuto conto della situazione dei gruppi concorrenti. Philips, Imetec e Polti detengono [10-15] % del mercato ciascuno e dispongono di marchi indispensabili. La nuova entità non può associare ai propri marchi indispensabili (Rowenta e in minor misura Tefal) un marchio nuovo e indispensabile per effetto della concentrazione.

(39)

Sui mercati dei bollitori, degli scaldini per pasti informali, delle piastre per riscaldare panini e cialde, dei robot e miscelatori da cucina, delle caffettiere elettriche e dei barbecue/grill, la quota di mercato della nuova entità oscilla tra il [25 e il 35] %. La nuova entità vi diventa pertanto il primo operatore. Su ciascuno di detti mercati dovrà far fronte a concorrenti aventi quote di mercato rilevanti e marchi conosciuti. L'identità di tali concorrenti varia a seconda del mercato ma, in generale, si tratta di operatori internazionali tradizionali (Philips per i bollitori, le piastre per scaldare panini e cialde e i robot/miscelatori da cucina; Braun per i bollitori, le piastre per riscaldare panini e cialde, i robot e miscelatori da cucina e le caffettiere elettriche; Severin per gli scaldini per pasti informali; De’Longhi per le piastre per riscaldare panini e cialde, i robot e miscelatori da cucina e i barbecue/grill), nonché di operatori locali (Imetec per le piastre per riscaldare panini e cialde). In generale, la concentrazione non associa due marchi indispensabili su ciascuno di detti mercati. In taluni mercati, la Commissione ha effettuato un’analisi più dettagliata (per segmenti di prezzo o per tipo di prodotti) al fine di ottenere la conferma dell’analisi effettuata per il mercato globale.

(40)

Il mercato dei cuocivapore è quello in cui la nuova entità detiene la posizione più favorevole con il [35-45] % delle vendite. La sua posizione è progredita del 20 % rispetto al 2000, grazie all’aumento delle vendite di Seb. Un certo numero di fatti hanno indotto la Commissione a relativizzare la posizione acquisita. Innanzitutto, le vendite della nuova entità essenzialmente sono state realizzate tramite un distributore, Esselunga, attraverso il suo catalogo di clienti fedeli. Di conseguenza Seb dipende in maniera considerevole da quest’ultimo distributore. Inoltre, Moulinex non commercializza più prodotti, le vendite sono consentite unicamente dallo smaltimento delle sue scorte. Sembra inoltre che Seb non abbia più alcun piano di rilancio per i prodotti Moulinex, che non è un attore indispensabile in Italia. Infine, sono sorti concorrenti tra cui Braun [10-15] % e Girmi [5-10] % che ha triplicato le sue vendite in due anni.

(41)

La concentrazione non permette alla nuova entità di beneficiare di effetti non orizzontali. Il suo portafoglio di marchi e le posizioni di potere che detiene su taluni mercati non sono sufficienti per permetterle di beneficiare di un effetto leva considerata in particolare la posizione detenuta dai concorrenti sotto questi due aspetti.

(42)

Visto quanto sopra l’operazione notificata non è idonea a creare o a rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in maniera significativa sul mercato comune o su una parte sostanziale dello stesso nei diversi mercati di piccoli elettrodomestici in Italia.

D.   I mercati nel Regno Unito e in Irlanda

(43)

In questi paesi è presente un gran numero di fornitori che detengono ciascuno posizioni globali quasi identiche, intorno al 10 %. Si tratta di Braun, Seb, Philips, De’Longhi, Morphy Richards e Salton. Un po’ meno importanti sono BSH e Home Product International (circa 5 %). L’originalità del mercato britannico deriva dalla presenza e dalla reputazione degli operatori locali tra cui Morphy Richards, Salton e, in minor misura, di Home Product International.

(44)

La distribuzione è molto concentrata considerato in particolare l’attore di riferimento in materia, Argos ([30-35] %* del mercato in valore). I primi cinque distributori realizzano la metà delle vendite.

(45)

Le vendite di Moulinex hanno registrato un calo significativo tra il 2000 e il 2002, almeno il 30 % su ciascun mercato e più del 50 % sulla maggior parte dei mercati. La nuova entità ha poche possibilità di recuperare le posizioni che deteneva nel 2002, considerata la situazione estremamente concorrenziale del mercato britannico. Moulinex è citato come un marchio di secondo ordine, mentre il potenziale di Krups appare superiore, ma la sua presenza si limita a taluni mercati, tra cui quello delle macchine per il caffè espresso.

(46)

I rischi di creazione o di rafforzamento di posizioni dominanti sono scartati sull’insieme dei mercati dove esiste una quota di mercato superiore al 25 % e una sovrapposizione significativa, ossia gli scaldini per i pasti informali, i cuocivapore e le friggitrici.

(47)

Si può constatare che su questi tre mercati le posizioni di Moulinex si sono notevolmente deteriorate tra il 2000 e il 2002. Esse sono scese dal [5-15] %* a percentuali inferiori al 5 %, per non dire nulle, quando Moulinex si è ritirata (gli scaldini per pasti informali). Pertanto, se Seb detiene posizioni non trascurabili ([30-35] % per i cuocivapore, [25-35] % le friggitrici e [10-15] % gli scaldini per pasti informali), tali posizioni non saranno rafforzate per effetto della concentrazione. Essa deve far fronte su ciascuno di questi mercati a concorrenti che detengono marchi indispensabili, mentre la concentrazione non le permetterebbe di detenerne uno supplementare. Nuovi operatori sono peraltro apparsi su questi mercati, tra cui quello dei cuocivapore: Russel Hobbs, Hinari e Magimix. Questi ultimi hanno immediatamente realizzato vendite superiori a quelle di Moulinex nel 2000. Nel mercato delle friggitrici, un'analisi per quartile di prezzo ha confermato le conclusioni formulate sul mercato globale: infatti, nei quartili più bassi, si è affermata la presenza di marchi di distributore.

(48)

La concentrazione non permette alla nuova entità di beneficiare di effetti non orizzontali. Il suo portafoglio di marchi e le posizioni di potere che detiene su taluni mercati non sono sufficienti per permetterle di beneficiare di un effetto leva, considerata in particolare la posizione detenuta dai concorrenti sotto questi due aspetti.

(49)

Visto quanto sopra, l’operazione notificata non è atta a creare o a rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrente effettiva sia ostacolata in modo significativo sul mercato comune o su una parte sostanziale dello stesso, nei diversi mercati dei piccoli elettrodomestici nel Regno Unito e in Irlanda.

III.   CONCLUSIONE

(50)

Per le ragioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, a condizione che prosegua la realizzazione degli impegni proposti nel quadro del primo procedimento (3). Tale decisione è adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

(2)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-114/02 — BaByliss SA/Commissione.

(*1)  Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(3)  Si fa presente che impegni di licenza di marchi in dieci paesi dello Spazio economico europeo (Belgio, Norvegia, Paesi Bassi, Germania, Austria, Portogallo, Svezia, Danimarca e Grecia) sono stati sottoscritti come condizione per autorizzare l’operazione in questi nove paesi. Tali impegni figuravano nella decisione della Commissione dell’8 gennaio 2002 e prevedevano in particolare la concessione di una licenza esclusiva, di durata quinquennale del marchio Moulinex per la vendita di apparecchi elettrodomestici delle tredici categorie di prodotti indicate in tale decisione e l’impegno di non commercializzare nei paesi in causa prodotti recanti il marchio Moulinex per tutta la durata del contratto di licenza e durante il triennio successivo alla sua scadenza.