ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 137

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
31 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 819/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 820/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 821/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

5

 

 

Regolamento (CE) n. 822/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

7

 

 

Regolamento (CE) n. 823/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

9

 

 

Regolamento (CE) n. 824/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli nell’ambito del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il terzo trimestre del 2005

11

 

 

Regolamento (CE) n. 825/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d’importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2005, nel quadro dei contingenti tariffari A, B e C

13

 

*

Regolamento (CE) n. 826/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone

15

 

*

Regolamento (CE) n. 827/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2005/2006

16

 

*

Regolamento (CE) n. 828/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

21

 

*

Regolamento (CE) n. 829/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che determina, per la campagna 2005/2006, l’aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

23

 

*

Regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione, del 30 maggio 2005, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2005 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia, del 26 aprile 2005, che adotta il proprio regolamento interno comprese le norme di procedura del comitato di stabilizzazione e associazione

26

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [notificata con il numero C(2005) 1369]  ( 1 )

31

Accordo in forma di scambio di lettere sulle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000)

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.5.2005   

IT

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L 137/1


REGOLAMENTO (CE) N. 819/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

73,7

204

91,4

999

82,6

0707 00 05

052

96,5

999

96,5

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 10 20

052

50,7

204

46,9

220

34,5

388

53,9

400

66,7

624

65,6

999

53,1

0805 50 10

052

88,7

388

57,1

524

56,8

528

62,6

624

63,2

999

65,7

0808 10 80

388

81,5

400

100,1

404

68,3

508

61,0

512

65,7

524

62,0

528

70,5

720

61,6

804

98,6

999

74,4

0809 20 95

220

108,0

400

545,6

999

326,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.5.2005   

IT

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L 137/3


REGOLAMENTO (CE) N. 820/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

6

1o term.

7

2o term.

8

3o term.

9

4o term.

10

5o term.

11

6o term.

12

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 20,00

– 20,00

– 20,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 30,00

– 30,00

– 30,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 45,00

– 45,00

– 45,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 25,00

– 25,00

– 25,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.


31.5.2005   

IT

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L 137/5


REGOLAMENTO (CE) N. 821/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


31.5.2005   

IT

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L 137/7


REGOLAMENTO (CE) N. 822/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 (3). Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

6

1o term.

7

2o term.

8

3o term.

9

4o term.

10

5o term.

11

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

12

7o term.

1

8o term.

2

9o term.

3

10o term.

4

11o term.

5

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


31.5.2005   

IT

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L 137/9


REGOLAMENTO (CE) N. 823/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,96

1101 00 15 9130

10,24

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

59,11

1102 20 10 9400

50,66

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

76,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


31.5.2005   

IT

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L 137/11


REGOLAMENTO (CE) N. 824/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli nell’ambito del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il terzo trimestre del 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione (2), sono state adottate le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione al regime d’importazione istituito nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per l’anno 2005. Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento ha fissato su base transitoria un quantitativo aggiuntivo ai fini del rilascio dei titoli d’importazione. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (3).

(2)

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce che per i primi tre trimestri può essere fissato un quantitativo indicativo e un massimale individuale per il rilascio dei titoli d’importazione.

(3)

Per il rilascio di titoli per il terzo trimestre del 2005, è opportuno applicare, a detti quantitativi indicativi e massimali individuali, le stesse percentuali fissate per la gestione dei contingenti tariffari A/B e C nel regolamento (CE) n. 825/2005 della Commissione (4), in modo da assicurare adeguate forniture e la prosecuzione dei flussi commerciali tra i settori di produzione e di commercializzazione.

(4)

Poiché tale regolamento deve essere applicabile prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2005, occorre prevederne l’entrata in vigore immediata.

(5)

Il presente regolamento deve applicarsi agli operatori stabiliti nella Comunità e registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1892/2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo indicativo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il rilascio di titoli per l’importazione di banane è fissato, per il terzo trimestre del 2005, al 23 % dei quantitativi disponibili indicati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1892/2004, rispettivamente per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali.

Articolo 2

Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo massimo autorizzato di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli per l’importazione di banane per il terzo trimestre del 2005 è fissato al:

a)

23 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori tradizionali;

b)

23 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori non tradizionali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50.

(3)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(4)  Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.


31.5.2005   

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L 137/13


REGOLAMENTO (CE) N. 825/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d’importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 2005, nel quadro dei contingenti tariffari A, B e C

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2), prevede, all’articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A, B e C previsti all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 404/93, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno.

(2)

I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2004, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del terzo trimestre e, dall’altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario per il terzo trimestre del 2005, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente della Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3)

In base agli stessi dati occorre fissare, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il terzo trimestre del 2005.

(4)

Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il terzo trimestre del 2005, occorre prevedere l’entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione (3) ha stabilito misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il terzo trimestre del 2005, il quantitativo indicativo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, ai fini del rilascio dei titoli di importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

a)

al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B;

b)

al 23 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

Articolo 2

Per il terzo trimestre del 2005, il quantitativo massimo autorizzato di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli di importazione di banane nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

a)

al 23 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B;

b)

al 23 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A e B;

c)

al 23 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C;

d)

al 23 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(3)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50.


31.5.2005   

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L 137/15


REGOLAMENTO (CE) N. 826/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (2) fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone. Considerate le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi di mercato, è necessario modificare tali importi.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2659/94.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

a)

7,50 EUR/t per le spese fisse;

b)

0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;

c)

per gli oneri finanziari, per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:

0,30 EUR per il grana padano,

0,40 EUR per il parmigiano reggiano,

0,25 EUR per il provolone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2004 (GU L 234 del 3.7.2004, pag. 4).


31.5.2005   

IT

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L 137/16


REGOLAMENTO (CE) N. 827/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, può essere concesso un aiuto all’ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

(2)

Determinati formaggi a lunga conservazione e i formaggi pecorino romano, kefalotyri e kasseri sono prodotti in stagioni opposte a quelle in cui vengono consumati; inoltre, la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all’ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.

(3)

È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all’aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei rispettivi formaggi.

(4)

Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure indispensabili per garantire l’identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L’importo dell’aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l’equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l’aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato. Tenuto conto di tali elementi, nonché delle risorse disponibili, occorre ridurre gli importi per le spese fisse e per le spese di deposito in magazzino per giorno; l’importo per le spese finanziarie deve essere calcolato sulla base di un tasso d’interesse del 2 %.

(5)

È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell’aiuto comunitario per l’ammasso privato di taluni formaggi (di seguito «l’aiuto»), previsto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna di ammasso 2005/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«partita all’ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;

b)

«giorno di inizio dell’ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell’entrata all’ammasso;

c)

«ultimo giorno dell’ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso;

d)

«campagna di ammasso»: il periodo nel corso del quale il formaggio può essere sottoposto al regime di ammasso privato, definito nell’allegato per ciascun tipo di formaggio.

Articolo 3

Formaggi ammissibili all’aiuto

1.   L’aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, il pecorino romano e i formaggi kefalotyri e kasseri, alle condizioni definite nell’allegato.

2.   I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:

a)

recare l’indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell’azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;

b)

essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell’allegato.

Articolo 4

Contratto di ammasso

1.   I contratti di ammasso privato sono conclusi dall’organismo d’intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, di seguito «contraenti».

2.   Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

La domanda deve pervenire all’organismo d’intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata all’ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per le quali le operazioni di entrata all’ammasso siano state concluse. L’organismo d’intervento registra la data di ricezione della domanda.

Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all’organismo d’intervento con un ritardo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l’importo dell’aiuto è ridotto del 30 %.

3.   Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all’ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:

a)

al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;

b)

ai termini di esecuzione del contratto;

c)

all’importo dell’aiuto;

d)

all’identificazione dei magazzini.

4.   Il contratto di ammasso è concluso entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5.   Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all’articolo 7, formano oggetto di un capitolato d’oneri stabilito dall’organismo d’intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all’ammasso e svincolo dall’ammasso

1.   I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall’ammasso sono indicati nell’allegato.

2.   Lo svincolo dall’ammasso si effettua per partite all’ammasso intere.

3.   Se al termine dei primi 60 giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

L’aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l’ammasso o all’uscita dall’ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all’aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.

Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell’inizio del periodo di svincolo dall’ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all’articolo 8, paragrafo 2.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell’aiuto per i quantitativi sostituiti il primo giorno dell’ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto.

2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito tiene a disposizione dell’organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all’ammasso privato, i seguenti elementi:

a)

la proprietà al momento del conferimento all’ammasso;

b)

l’origine e la data di fabbricazione dei formaggi;

c)

la data di entrata all’ammasso;

d)

la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino;

e)

la data di svincolo dall’ammasso.

3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

a)

l’identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all’ammasso privato;

b)

le date di entrata e di uscita dall’ammasso;

c)

il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;

d)

l’ubicazione dei prodotti nel deposito.

4.   I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1.   Al momento dell’entrata all’ammasso, l’organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all’aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell’ammasso contrattuale.

2.   L’organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all’ammasso privato.

Oltre all’esame della contabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato.

3.   Al termine del periodo di ammasso contrattuale, l’organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell’uscita dall’ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l’organismo competente, indicando le partite all’ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell’ammasso contrattuale oppure dell’inizio delle operazioni di svincolo dall’ammasso, se dette operazioni hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma.

4.   I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata dello stesso;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall’agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

5.   Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell’organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

6.   Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

Aiuti all’ammasso

1.   Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:

a)

7,50 EUR/t per le spese fisse;

b)

0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino;

c)

per le spese finanziarie, un importo per giorno di ammasso contrattuale pari a:

i)

0,23 EUR/t per i formaggi a lunga conservazione;

ii)

0,28 EUR/t per il pecorino romano;

iii)

0,39 EUR/t per i formaggi kefalotyri e kasseri.

2.   Quando la durata dell’ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni, non è concesso alcun aiuto. L’importo massimo dell’aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo o, eventualmente, terzo comma, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che i formaggi sono rimasti all’ammasso alle condizioni contrattuali.

3.   L’aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un’indagine amministrativa concernente il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).


ALLEGATO

Categorie di formaggi

Quantitativi ammissibili all’aiuto

Età minima dei formaggi

Periodo di entrata all’ammasso

Periodo di svincolo dall’ammasso

Formaggi a lunga conservazione francesi:

denominazione di origine controllata per i tipi beaufort o comté

etichetta rossa per i tipi emmental grand cru

classe A o B per i tipi emmental o gruyère

16 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione tedeschi:

 

«Markenkäse» o «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione irlandesi:

 

«Irish long keeping cheese. Emmental, special grade»

900 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione austriaci:

«1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse»

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione finlandesi:

 

«I luokka»

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione svedesi:

 

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione polacchi:

 

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski»

3 000 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione sloveni:

 

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione lituani:

 

«Goja/Džiugas»

700 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione lettoni:

 

«Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Formaggi a lunga conservazione ungheresi:

 

«Pannónia»

300 t

10 giorni

dal 1o giugno al 30 settembre 2005

dal 1o ottobre 2005 al 31 marzo 2006

Pecorino Romano

19 000 t

90 giorni e fabbricati dopo il 1o ottobre 2004

dal 1o giugno al 31 dicembre 2005

prima del 31 marzo 2006

Kefalotyri e kasseri fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da una miscela di latte di pecora e capra

2 500 t

90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2004

dal 1o giugno al 30 novembre 2005

prima del 31 marzo 2006


31.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/21


REGOLAMENTO (CE) N. 828/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza dell’importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4), concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 ed il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 694/2005 (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.)

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

603 687

78.0020

1o giugno-30 settembre

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

10 626

78.0075

1o novembre-30 aprile

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

1o novembre-30 giugno

2 071

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

291 598

78.0160

1o gennaio-31 maggio

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

730 999

78.0180

1o settembre-31 dicembre

32 266

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

239 335

78.0235

1o luglio-31 dicembre

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliegie diverse da quelle acide

21 maggio-10 agosto

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

54 605»


31.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/23


REGOLAMENTO (CE) N. 829/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che determina, per la campagna 2005/2006, l’aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), la Commissione pubblica l’importo degli aiuti da applicare per questi prodotti, tra cui le pesche, previa verifica del rispetto dei massimali stabiliti all’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

(2)

La media dei quantitativi di pesche trasformate nell’ambito del regime di aiuti, nel corso delle tre campagne precedenti, è inferiore al massimale comunitario. L’importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2005/2006, in ciascuno Stato membro interessato, deve quindi corrispondere a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2005/2006, l’importo dell'aiuto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ammonta per le pesche a 47,70 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile per la campagna 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).


31.5.2005   

IT

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L 137/24


REGOLAMENTO (CE) N. 830/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e delle risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l'attuazione della posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2005/…/PESC del Consiglio (3), del 6 giugno 2005, attua tale posizione comune. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 17); versione rettificata: GU L 104 del 23.4.2005, pag. 46.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2005/316/PESC (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 54).

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Sono eliminate dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 le seguenti persone:

1.

Borovnica, Goran. Data di nascita: 15.8.1965. Luogo di nascita: Kozarac, comune di Prijedor, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

2.

Pavkovic, Nebojsa. Data di nascita: 10.4.1946. Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

3.

Popovic, Vujadin. Data di nascita: 14.3.1957. Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

31.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/26


DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA

del 26 aprile 2005

che adotta il proprio regolamento interno comprese le norme di procedura del comitato di stabilizzazione e associazione

(2005/404/CE)

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia (in seguito denominata «Croazia»), dall’altra, in particolare gli articoli 110 e 111,

considerando che detto accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Croazia. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all’anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari.

Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario della Missione della Croazia a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione viene inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Croazia a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione agli indirizzi specificati nel comma precedente.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all’articolo 6, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione.

L’iscrizione nell’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari.

Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell’ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di processo verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato nell’archivio del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell’associazione; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono adottate di comune accordo dalle parti. Tra una riunione e l’altra, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione previste dall’articolo 112 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell’articolo 6.

Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

La Comunità e la Croazia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il croato, che sono a carico della Croazia.

Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Esso si compone, da un lato, di rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, di rappresentanti del governo della Croazia, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione.

3.   Laddove l’accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, esse possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

J. ASSELBORN

Il presidente


ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono convocate dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo della Croazia.

Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Processo verbale

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione.

Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni/raccomandazioni ai sensi dell’articolo 114 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione del loro oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell’articolo 4 del presente allegato.

Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

La Comunità e la Croazia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il croato, che sono a carico della Croazia. Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro specifici

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale essi riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.


Commissione

31.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2005) 1369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il metodo di analisi normalizzato comunitario per le Enterobacteriaceae e per la determinazione della carica batterica totale nelle carni è stato riconosciuto equivalente al metodo di analisi statunitense per l'Escherichia coli.

(2)

La Comunità e gli Stati Uniti hanno condotto negoziati su un'ulteriore serie di orientamenti per l'esecuzione delle verifiche, che riguardano anche le indagini di polizia sanitaria. In base a tali negoziati, le parti hanno concordato un testo concernente detti orientamenti.

(3)

Il comitato di gestione misto dell'accordo (di seguito «comitato») ha formulato alcune raccomandazioni relative alla determinazione dell'equivalenza tra i due metodi di analisi e all'adozione di ulteriori orientamenti per l'esecuzione delle verifiche. In base a tali raccomandazioni, è dunque opportuno modificare gli allegati V e VI e la nota 1 dell'accordo.

(4)

È opportuno approvare tali modifiche a nome della Comunità.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alle raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche dell'allegato V, punto 6, dell'allegato VI e della nota 1 del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche dell'allegato V, punto 6, della nota 1 e dell'allegato VI dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale per la Salute e la tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione il completamento delle proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/833/CE della Commissione (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 20).


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sulle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Bruxelles, il 7 ottobre 2004

Egregio Signore,

con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, mi pregio proporLe di modificare gli allegati dell'accordo come segue:

secondo quanto raccomandato dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo, sostituire i testi dell'allegato V, punto 6, e della nota 1 dell'accordo con il testo dell'appendice A della presente lettera, nonché sostituire il testo dell'allegato VI dell'accordo con il testo dell'appendice B delle presente.

Le sarei grato se volesse confermarmi che gli Stati Uniti d'America accettano queste modifiche dell'allegato V, punto 6, della nota 1 e dell'allegato VI dell'accordo.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 (1)

Per la Comunità europea

Jaana HUSU-KALLIO

Bruxelles, il 6 aprile 2005

Gentile Signora,

Mi pregio riferirmi alla Sua lettera del 7 ottobre 2004 contenente i dettagli delle modifiche proposte all'appendice A che sostituisce l’allegato V, punto 6, e la nota 1 e all'appendice B che sostituisce l’allegato VI dell'accordo del 20 giugno 1999 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

In proposito, mi pregio confermarLe che gli Stati Uniti d'America accettano le modifiche proposte, di cui si allega copia, conformemente a quanto raccomandato dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo.

Resta inteso che tali modifiche hanno efficacia a decorrere dal giorno in cui la CE notifica agli USA il completamento delle procedure necessarie alla loro attuazione.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

 (2)

Per l'autorità competente degli Stati Uniti d'America

Norval E. FRANCIS


(1)  

 

Allegato: appendice A che sostituisce l'allegato V, punto 6, e la nota 1 dell'accordo, e appendice B che sostituisce l'allegato VI dell'accordo.

(2)  

 

Allegato: appendice A che sostituisce l'allegato V, punto 6, e la nota 1 dell'accordo, e appendice B che sostituisce l'allegato VI dell'accordo.

APPENDICE A

«ALLEGATO V

Prodotto

Specie

Polizia sanitaria/pubblica sanità

Esportazioni dalla CE verso gli USA

Esportazioni dagli USA verso la CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme USA

Norme USA

Norme CE

6.   

Carni fresche

Polizia sanitaria

Ruminanti

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Sì 2

Certificazione supplementare per le carni bovine provenienti da paesi colpiti dalla BSE

Gli USA debbono riesaminare le norme sulla BSE riguardo alle regioni ad incidenza alta/bassa

9 CFR 53

(in caso d'insorgenza di malattia esotica)

72/462

82/426

Sì 2

Residenza trimestrale

Azienda indenne da brucellosi per ovicaprini

 

Equidi

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Sì 1

 

 

9 CFR 53

72/462

82/426

Sì 2

Residenza trimestrale

 

Suini

64/432

72/461

72/462

9 CFR 94

Sì 1

 

 

9 CFR 53

72/462

82/426

Sì 2

Residenza trimestrale

Azienda indenne da brucellosi

 

Polizia sanitaria

Ruminanti (8)

Equidi

Suini

Ovini

Caprini

Ruminanti (8)

Equidi

Suini

Ovini

Caprini

(segue)

64/433

96/22

96/23

9 CFR

301-381, 416, 417

Sì 3

Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti della nota 1

Analisi per le Enterobacteriaceae e per la determinazione della carica batterica totale effettuate conformemente alla decisione 2001/471/CE, salvo che:

il campionamento casuale dev’essere effettuato nel corso dell'intero periodo di macellazione,

i quattro punti di campionamento previsti per bovini, suini, ovini, caprini ed equini non possono essere modificati rispetto a quelli indicati nella decisione 2001/471/CE

L'equivalenza (Sì 2) sarà concessa dopo che gli USA avranno ultimato la verifica dei sistemi di attestazione veterinaria

Questo iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

9 CFR

301-381, 416, 417

72/462

93/158

96/22

96/23

Sì 3

Stabilimenti elencati conformemente alla nota 7 e rispondenti alle disposizioni pertinenti delle note 2, 3, 4 e 5

La CE valuterà il programma USA di controllo dei residui e gli USA forniranno ulteriori informazioni che permettano di determinare se detto programma soddisfa il livello di protezione CE. La valutazione deve essere ultimata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

La CE valuterà le norme USA relative all'acqua per determinare se soddisfano il livello di protezione CE. Detta valutazione deve essere ultimata entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

La CE valuterà una richiesta che gli USA presenteranno in merito alla necessità di proseguire l'analisi delle trichine nelle carni equine

Conformemente alla nota 5, lettera e), i risultati delle ispezioni conseguenti all'incisione del cuore dei suini saranno valutati congiuntamente dopo 12 mesi al fine di determinare se occorre modificare le disposizioni della nota 5, lettera e)

L'equivalenza (Sì 2) verrà accordata dopo che la CE avrà ultimato la verifica dell'applicazione delle condizioni prescritte. L'iter deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo»

NOTA 1

«(1)

Riduzione degli agenti patogeni: sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP); la norma finale è stata pubblicata nel Registro federale n. 61, sotto il numero 38806-38989; essa modifica vari aspetti del CFR, parti 304, 310, 320, 327, 381, 416 e 417.

Sono applicabili le disposizioni relative alle SSOP.

Gli Stati Uniti e la CE discutono, con un congruo anticipo rispetto alla data di attuazione, le diverse fasi indicate nella norma di cui sopra, per determinare se siano necessarie ulteriori condizioni speciali.»

APPENDICE B

«ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

Se una delle organizzazioni internazionali di normazione adotta norme, direttive o raccomandazioni relative allo svolgimento delle verifiche, le parti riesaminano il contenuto del presente allegato, apportandovi eventualmente le necessarie modifiche.

Disposizioni generali

1.   Definizioni

I termini utilizzati nel presente allegato si definiscono come segue:

1.1.

“verifica”: valutazione dell'operato;

1.2.

“soggetto verificato”: la parte esportatrice, il cui programma esecutivo e di controllo è oggetto di verifica;

1.3.

“verificatore”: la parte importatrice, che effettua la verifica;

1.4.

“stabilimento”: unità di trasformazione degli animali o dei prodotti di origine animale;

1.5.

“impianto”: luogo diverso da uno stabilimento di trasformazione, nel quale vengono eventualmente trattati gli animali o i prodotti di origine animale, esclusi i punti di vendita al dettaglio;

1.6.

“indagine di polizia sanitaria”: sopralluogo effettuato per raccogliere o verificare informazioni connesse alla situazione o alle condizioni di una determinata regione in rapporto a una o più delle malattie di cui all'allegato III.

2.   Principi generali

2.1.   Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra il verificatore e il soggetto verificato, secondo le disposizioni del presente allegato. La commissione verificatrice comprende rappresentanti di entrambe le parti (verificatore e soggetto verificato) e il soggetto verificato designa dei responsabili per agevolare le operazioni di verifica. Competenze professionali specialistiche possono essere necessarie per la verifica di sistemi e programmi specializzati.

Le informazioni vengono raccolte mediante colloqui, mediante l'esame di documenti e atti e mediante sopralluoghi. Riguardano anche le modifiche ai controlli intervenute successivamente all'adozione dell'accordo o alla precedente verifica. Le informazioni possono essere verificate attraverso la richiesta di informazioni e controlli da altre fonti, che possono comprendere l'osservazione diretta, misurazioni, campioni e atti. Le informazioni ottenute nel corso di una verifica sono documentate.

2.2.   Le verifiche sono intese ad appurare l'efficacia del programma esecutivo e di controllo posto in essere dal soggetto verificato, più che a respingere singoli animali, partite di prodotti alimentari o escludere singoli stabilimenti. Il programma esecutivo e di controllo del soggetto verificato, contemplato dall'accordo, è sottoposto a idonea valutazione.

2.2.1.   Le norme della parte esportatrice oppure le norme della parte esportatrice associate a quelle della parte importatrice, nonché eventuali condizioni speciali adeguate per una determinata verifica, costituiscono la base per la valutazione di ogni verifica condotta conformemente all'accordo. Tali norme e le condizioni speciali sono descritte nell'allegato V e previste dall'articolo 6.

2.2.2.   È concordato che le verifiche in loco condotte nel quadro della determinazione dell'equivalenza iniziale vengano di norma eseguite utilizzando soltanto le norme del paese esportatore, mentre successive verifiche in loco, condotte per verificare l'applicazione di una condizione di equivalenza precedentemente stabilita, verranno svolte in base alle norme della parte esportatrice, alle norme pertinenti della parte importatrice, di cui non sia stata stabilita l'equivalenza e il cui rispetto sia prescritto, ed infine in base a eventuali condizioni speciali concordate, di cui all'allegato V.

2.3.   Il soggetto verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore la sistematica osservanza delle norme.

2.4.   La frequenza delle verifiche dipende dall'operato della parte esportatrice nell'attuazione del programma esecutivo e di controllo. Se l'operato è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti, per garantire, ad esempio, che si sopperisca alle carenze constatate.

2.4.1.   Tra le informazioni da utilizzare per stabilire la frequenza delle verifiche possono, tra l'altro, figurare:

l'analisi epidemiologica,

i risultati di precedenti verifiche,

i risultati di controlli veterinari alla frontiera (compresi i risultati derivanti dalla raccolta e dall'analisi di campioni in partite di importazione),

il periodo trascorso dall'ultima verifica,

il volume degli scambi,

i risultati della sorveglianza epidemiologica,

l'indennità dalle malattie comprese nell'elenco,

i fattori ambientali e geografici.

2.5.   Le verifiche e le conseguenti decisioni sono improntate a trasparenza e coerenza.

Il verificatore:

2.5.1.

garantisce che le conclusioni della verifica si fondino su elementi o dati e osservazioni di carattere obiettivo, la cui accuratezza e affidabilità siano verificabili;

2.5.2.

non è al centro di un conflitto di interessi né subisce indebite pressioni;

2.5.3.

garantisce che la procedura di verifica si svolga con l'obiettivo di:

verificare che la parte esportatrice applichi le condizioni di equivalenza precedentemente riconosciute,

segnalare al soggetto verificato i settori nei quali è possibile introdurre miglioramenti che rafforzino il suo programma di controllo documentato in modo che detto programma possa iniziare ad applicare o continuare ad applicare una condizione di equivalenza necessaria a soddisfare l'adeguato livello di protezione sanitaria della parte importatrice;

2.5.4.

garantisce che tutti i documenti e gli atti ricevuti nel corso della verifica siano conservati e custoditi secondo quando concordato dalle parti e conformemente alle leggi e alla disciplina normativa di ciascuna delle parti;

2.5.5.

garantisce il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali conformemente alle leggi e alla disciplina normativa di ciascuna delle parti.

Il soggetto verificato:

2.5.6.

fornisce al verificatore le informazioni richieste, rientranti nell'ambito della verifica. Lo fa con tempestività nel corso della verifica o entro i venti giorni lavorativi successivi, in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi della verifica;

2.5.7.

collabora con il verificatore e lo coadiuva nell'espletamento del suo mandato in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi della verifica. Ciò comporta:

l'informazione del personale partecipante alla verifica in merito agli obiettivi della verifica stessa,

la designazione di proprio personale adeguatamente qualificato, cui è affidato l'incarico di accompagnare la commissione verificatrice,

la messa a disposizione della commissione verificatrice delle risorse necessarie ai fini di un efficace ed efficiente procedimento di verifica,

l'accesso ai luoghi e ai documenti necessari ai fini dello svolgimento della verifica, secondo quanto richiesto dal verificatore.

2.6.   Indagini di polizia sanitaria

Le indagini di polizia sanitaria sono condotte per raccogliere le opportune informazioni, epidemiologiche e di altra natura, riguardanti la situazione sanitaria di una determinata regione (intendendo con ciò uno Stato membro/Stato, parte di uno Stato membro/Stato o parti di più Stati membri/Stati). Un'indagine di polizia sanitaria può essere svolta da una parte (intesa qui come “parte importatrice”) per confermare quanto inizialmente stabilito dall'altra parte (intesa qui come “parte esportatrice”) in merito alla condizione sanitaria di una regione (primo riconoscimento del fatto che una regione è indenne da una determinata malattia), oppure può venire effettuata a seguito dell'insorgenza di un focolaio.

ORIENTAMENTI OPERATIVI

Preparazione delle verifiche

3.   Preparazione a monte

3.1.   Programmazione delle verifiche

Per garantire un'adeguata preparazione delle verifiche e la massima efficienza nella loro conduzione, le parti:

stabiliscono un programma provvisorio di verifiche relativo, laddove possibile, ad un arco di tempo di dodici mesi, tenendo conto, tra l'altro, dell'analisi descritta al punto 2.4 del presente allegato (allegato VI) e delle azioni delineate nell'allegato V dell'accordo. Questo programma di massima viene riesaminato ogni sei mesi in modo da predisporre un programma di verifiche “scorrevole” (rolling audit programme),

confermano quanto prima, preferibilmente con un preavviso di sessanta giorni, l'intenzione di effettuare le verifiche previste nel programma di massima,

informano quanto prima il soggetto verificato in merito a modifiche previste del programma di massima,

scambiano informazioni in merito ai programmi di verifiche che siano programmate al di fuori del campo di applicazione dell'accordo, in quanto necessarie e opportune per agevolare la realizzazione di quanto previsto al punto 6.3.

3.2.   Avvio delle verifiche

Le verifiche sono di norma avviate sulla base di quanto segue:

verifiche indicate nel programma di massima,

verifiche su invito del soggetto verificato,

verifiche a seguito della richiesta motivata di una delle parti contraenti dell'accordo: ne sono un esempio le verifiche svolte qualora una delle parti nutra gravi preoccupazioni connesse al profilarsi di rischi o all'individuazione di nuovi rischi per la salute pubblica e degli animali.

Il verificatore dà, in ogni caso, al soggetto verificato comunicazione della verifica programmata con un congruo preavviso, in modo che possa essere predisposto quanto necessario ai fini di un soddisfacente espletamento della stessa. Il preavviso riflette l'urgenza dell'esecuzione della verifica ai fini della salute pubblica e degli animali.

Comunicazioni del verificatore al soggetto verificato

3.3.   Attività precedenti la verifica

3.3.1.   Preparazione del piano di verifica

Il verificatore prepara il piano della verifica, consultando il soggetto verificato. Il piano della verifica è presentato dal verificatore al soggetto verificato con un congruo anticipo, possibilmente sessanta giorni prima dell'inizio previsto della verifica, in modo da consentire al soggetto verificato di fornire le informazioni richieste. La struttura della verifica è flessibile, in modo da consentirne una messa a punto in base alle informazioni raccolte prima e nel corso della verifica.

Il piano comprende i seguenti elementi:

l'oggetto, il grado di approfondimento e l'ambito della verifica,

gli obiettivi della verifica,

l'individuazione delle norme pertinenti di cui all'allegato V, in base alle quali verrà condotta la verifica. Si tratta, più specificatamente, delle norme della parte esportatrice nel caso in cui la verifica venga condotta quale valutazione iniziale in loco dei risultati del programma di controllo del soggetto verificato per stabilire se esista una condizione di equivalenza. Nel caso, invece, di una verifica successiva, condotta per verificare una condizione di equivalenza precedentemente stabilita, si applicano le norme della parte esportatrice associate a quelle della parte importatrice, così come modificate dalle condizioni speciali di cui all'allegato V,

la data e il luogo della verifica e il tipo di stabilimenti o impianti da visitare ai fini della designazione di membri idonei nella commissione verificatrice,

un calendario che comprenda le varie fasi fino alla presentazione della relazione finale,

la lingua o le lingue in cui verrà effettuata la verifica e redatta la relazione,

l'identità dei membri della commissione verificatrice, incluso il capogruppo,

un programma delle riunioni con i funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti, comprese le visite non annunciate,

le disposizioni adottate per rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali ed evitare conflitti d'interessi.

3.3.2.   Piano e date della visita concordati con il soggetto verificato

Il soggetto verificato che non sia d'accordo con eventuali disposizioni contenute nel piano di verifica deve darne immediata comunicazione al verificatore, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del piano di verifica. Il verificatore e il soggetto verificato sono chiamati a superare tali divergenze. Eventuali modifiche del piano di verifica, apportate a seguito di informazioni ottenute prima o nel corso della verifica, sono comunicate dalla parte proponente all'altra parte non appena possibile.

3.3.3.   Informazioni necessarie da richiedere al soggetto verificato

Il verificatore può, prima della verifica, richiedere al soggetto verificato informazioni pertinenti ai fini della preparazione e dell'espletamento della verifica stessa. Questa documentazione può, tra l'altro, comprendere:

la legislazione, nonché le norme e le specifiche tecniche pertinenti,

la struttura gestionale del soggetto verificato,

i poteri e il ruolo di regolamentazione del soggetto verificato e i risultati di eventuali interventi volti ad assicurare il rispetto della normativa (enforcement),

le procedure di autorizzazione gestite dal soggetto verificato,

informazioni particolareggiate in merito ai programmi di controllo, comprese copie di documenti di lavoro, manuali e analoghe guide operative.

Il verificatore può richiedere al soggetto verificato chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Svolgimento della verifica

4.   Riunione di apertura

Il soggetto verificato e il verificatore partecipano a una riunione di apertura il cui luogo di svolgimento è preventivamente concordato tra le parti. La riunione di apertura può tenersi a Washington D.C. per le verifiche condotte da commissioni verificatrici della Commissione europea, oppure a Bruxelles (Belgio) o a Grange (Irlanda) per le verifiche espletate da commissioni verificatrici statunitensi, laddove ciò risulti necessario e opportuno per chiarire questioni connesse alla verifica. In altri casi, la riunione di apertura può tenersi nella capitale di uno Stato membro dell'Unione europea o in una città degli USA, in base a motivi di praticità o utilità per una determinata verifica. La riunione di apertura, indipendentemente dalla sede di svolgimento, è presieduta da un rappresentante di livello adeguato delle autorità competenti del soggetto verificato. La riunione di apertura ha la seguente finalità:

presentare la commissione verificatrice al soggetto verificato,

confermare l'oggetto, il grado di approfondimento, l'ambito, le norme applicabili e gli obiettivi della verifica,

delineare i metodi e le procedure di lavoro che verranno utilizzati nel corso della verifica,

confermare i canali di comunicazione ufficiali tra la commissione verificatrice e il soggetto verificato nel corso della verifica, stabilendo tra l'altro quali rappresentanti dei servizi ufficiali accompagneranno la commissione verificatrice durante ciascuna visita,

confermare presso quali strutture governative e non governative verranno effettuate le visite,

confermare il numero e le funzioni dei componenti della commissione verificatrice che parteciperanno o presenzieranno ai sopralluoghi presso gli stabilimenti o gli impianti,

confermare la data, il luogo e l'orario della riunione conclusiva e di eventuali riunioni intermedie con il soggetto verificato,

confermare gli aspetti relativi all'organizzazione dei viaggi e del soggiorno,

confermare che la commissione verificatrice avrà a sua disposizione le risorse e i mezzi necessari,

confermare i metodi di rendicontazione che verranno utilizzati,

richiedere l'eventuale documentazione aggiuntiva di cui, nel corso della fase precedente la verifica, sia stata constatata l'esigenza ai fini dell'espletamento del lavoro,

rispondere ad eventuali domande del soggetto verificato in merito alla procedura di verifica.

5.   Esame documentale

5.1.   Questo esame può vertere, a titolo indicativo, sui seguenti documenti:

gli atti riguardanti i programmi di conformità,

le relazioni ispettive e di verifica interna,

la documentazione concernente i provvedimenti correttivi e le sanzioni,

gli atti relativi agli interventi per garantire la conformità,

i piani di campionamento e i relativi risultati,

i documenti connessi alla verifica,

le procedure di regolamentazione seguite dal soggetto verificato.

5.2.   Se la verifica è successiva al riconoscimento dell'equivalenza, l'esame documentale può riguardare anche le pertinenti modifiche dei sistemi d'ispezione e di certificazione introdotte successivamente al riconoscimento dell'equivalenza o dopo l'ultima verifica.

5.3.   Il soggetto verificato collabora pienamente con il verificatore nello svolgimento dell'esame documentale e garantisce l'accesso del verificatore a tutti i documenti e atti richiesti.

6.   Sopralluoghi

6.1.   La decisione del verificatore in merito alla natura e alla portata dei sopralluoghi tiene conto di fattori quali la regione interessata, i livelli pregressi di conformità alle prescrizioni, che siano stati constatati nel settore interessato o nel paese esportatore in precedenti verifiche e/o nei controlli veterinari alla frontiera (compresi i risultati del campionamento e dell'analisi delle partite di importazione), il volume della produzione, delle importazioni o delle esportazioni del prodotto in questione, le trasformazioni di carattere infrastrutturale, nonché la natura e il funzionamento dei sistemi nazionali di ispezione e di certificazione.

6.2.   Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati stabilimenti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari e laboratori di analisi, allo scopo di controllare l'esattezza delle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 5.1.

6.3.   Le eventuali ispezioni di stabilimenti o impianti vengono condotte dal soggetto verificato secondo le proprie procedure abituali e il verificatore vi partecipa in qualità di osservatore; quest'ultimo è tuttavia legittimato a chiedere il controllo di altri aspetti, laddove lo ritenga necessario. Dati i limiti di tempo, il verificatore può decidere di non presenziare in qualità di osservatore all'intero ciclo di un'ispezione complessiva e scegliere, invece, di verificare alcune specifiche pratiche ispettive attraverso colloqui condotti in altra sede con il personale ispettivo del soggetto verificato.

6.4.   Il soggetto verificato collabora pienamente con il verificatore nello svolgimento dei sopralluoghi e favorisce l'accesso del verificatore agli stabilimenti e agli impianti oggetto del sopralluogo.

6.5.   Se dai controlli in loco emerge un grave rischio, potenziale o reale, per la salute umana e degli animali, il verificatore comunica immediatamente questa valutazione al soggetto verificato, che è tenuto ad adottare gli interventi idonei ad eliminare un rischio accertato e confermato.

7.   Verifica di follow-up

Si può prevedere una verifica di follow-up per accertare l'eliminazione delle carenze constatate nel corso di una precedente verifica.

8.   Documenti di lavoro

Tra i documenti di lavoro possono figurare gli elenchi di controllo (check list) degli elementi da verificare, tra cui:

la legislazione,

la struttura e il funzionamento dei servizi ispettivi e di certificazione,

la struttura e la planimetria dello stabilimento/dell'impianto, le relative attività e modalità operative,

le statistiche sanitarie, i piani di campionamento e i relativi risultati,

gli interventi e le procedure per garantire la conformità,

le procedure di rendicontazione e di reclamo,

i programmi di formazione.

8.1.   Documentazione di sostegno

La documentazione che comprova i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni delle verifiche è quanto più possibile standardizzata in modo da garantire che la verifica e la presentazione dei risultati avvengano secondo modalità omogenee, trasparenti e affidabili. La documentazione di sostegno può comprendere promemoria o altre informazioni generali relative a elementi da valutare.

9.   Riunione conclusiva

La riunione conclusiva può, analogamente alla riunione di apertura, svolgersi in una sede ritenuta accettabile da entrambe le parti (soggetto verificato e verificatore). Anche la riunione conclusiva è presieduta da un idoneo rappresentante delle autorità competenti del soggetto verificato.

Ha la seguente finalità:

riconfermare l'oggetto, il grado di approfondimento, l'ambito, le norme applicabili e gli obiettivi della verifica,

ricordare al soggetto verificato che la verifica si fonda su un campionamento dei controlli previsti dal sistema e non ha la pretesa di mettere in luce tutte le carenze del sistema,

sottoporre al soggetto verificato i risultati preliminari cui il verificatore è pervenuto e/o una panoramica delle risultanze raccolte dal verificatore,

presentare informazioni particolareggiate in merito a carenze sostanziali constatate unitamente a elementi obiettivi che dimostrino tali carenze,

fornire le eventuali ulteriori spiegazioni necessarie affinché il soggetto verificato comprenda la natura delle carenze sostanziali,

confermare che i dati completi della verifica verranno presentati in una relazione di verifica, in merito alla quale il soggetto verificato potrà formulare osservazioni,

consentire al soggetto verificato di commentare i risultati della verifica o di chiedere eventuali chiarimenti.

Attività successive alla verifica

10.   Relazione di verifica

La relazione di verifica, oltre a presentare in modo equilibrato i risultati della verifica, contiene conclusioni e raccomandazioni perfettamente in linea con i risultati. Di norma affronta i seguenti temi:

l'oggetto, il grado di approfondimento, l'ambito, le norme applicabili e gli obiettivi della verifica,

i dati particolareggiati del piano di verifica,

l'indicazione dei documenti di riferimento in base ai quali è stata espletata la verifica,

la valutazione dei risultati da parte del verificatore, in base alle norme seguite per la verifica,

i punti su cui il verificatore e il soggetto verificato sono in disaccordo,

le raccomandazioni del verificatore in merito a quali siano le carenze sostanziali da eliminare,

la reazione alla presentazione dei risultati, comprese eventuali iniziative intraprese per risolvere le carenze accertate.

10.1.   Nella preparazione e successiva distribuzione della relazione di verifica, deve essere rispettata la riservatezza delle informazioni commerciali. Prima della verifica, ciascuna parte informa l'altra parte delle proprie leggi e procedure che tutelano le informazioni commerciali riservate e di altre informazioni eventualmente ritenute sensibili da una o da entrambe le parti. Ciascuna parte è tenuta a rispettare pienamente le proprie prescrizioni a tutela delle informazioni riservate. In presenza di differenze di rilievo in merito alla natura delle informazioni da tutelare, le parti individuano tali differenze prima della verifica e concordano le procedure idonee da seguire.

10.2.   I progetti di relazione sono inviati al soggetto verificato entro il termine precisato nell'accordo. Il soggetto verificato può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni; indica inoltre quali specifici interventi correttivi siano già stati adottati o verranno adottati per iniziare ad applicare o continuare ad applicare l'equivalenza e ne precisa il relativo calendario.

10.3.   Le modifiche apportate al testo della relazione finale in base alle osservazioni dell'autorità competente si limitano alla correzione delle imprecisioni materiali. Altre osservazioni formulate dal soggetto verificato possono, tuttavia, comparire a parte nella relazione, qualora servano a chiarire il contenuto della stessa. Le osservazioni del soggetto verificato sono in ogni caso allegate alla relazione finale.

11.   Follow-up degli interventi correttivi

La verifica degli interventi correttivi necessari al fine dell'applicazione dell'equivalenza variano a seconda della natura della carenza originariamente constatata. La verifica degli interventi correttivi adottati dal soggetto verificato può comprendere:

l'esame delle garanzie fornite dal soggetto verificato,

l'esame della documentazione presentata dal soggetto verificato,

verifiche di follow-up,

l'esame, nel corso di una successiva verifica, di un intervento correttivo annunciato.

La verifica di follow-up, pur essendo simile a una normale verifica, deve soprattutto accertare che gli interventi posti in essere dal soggetto verificato affrontino in modo soddisfacente le carenze constatate e le risolvano. Gli interventi correttivi sono oggetto di una relazione di follow-up, che è redatta e distribuita analogamente a quanto avviene per la prima relazione di verifica.

Indagini di polizia sanitaria

12.   Indagini di polizia sanitaria

12.1.   Principi generali

Tutte le parti coinvolte in un'indagine di polizia sanitaria collaborano in modo aperto e trasparente all'effettuazione di questa attività, con l'obiettivo di espletare tutte le procedure necessarie con la massima rapidità possibile.

12.2.   Procedure

12.2.1.   Programmazione e avvio dell'indagine di polizia sanitaria

Nella maggior parte dei casi, l'indagine viene condotta su richiesta della parte esportatrice. Un'indagine di polizia sanitaria fornisce, come risultato, le informazioni essenziali sul rischio di malattie associato alle esportazioni di determinati prodotti da quella regione. La parte importatrice prende tempestivamente atto della richiesta, individuando altresì una persona di contatto che lavori in stretto collegamento con i rappresentanti della parte esportatrice. I sopralluoghi necessari vengono programmati tempestivamente con il contributo di tutte le parti interessate.

Qualora sia comparso un focolaio di una delle malattie elencate nell'allegato III e siano state adottate misure di salvaguardia o di regionalizzazione, la parte importatrice può richiedere l'effettuazione di un'indagine di polizia sanitaria prima di far riprendere gli scambi dei prodotti interessati. Per ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi e agevolare il riconoscimento dell'indennità da una malattia oppure della presenza di una malattia o l'individuazione di idonee misure di attenuazione dei rischi, i rappresentanti competenti della parte importatrice e della parte esportatrice si adoperano per programmare l'indagine con la massima rapidità possibile. Le parti avviano un dibattito non appena ciò risulti praticabile, anche se la determinazione del momento di esecuzione della visita dipenderà dai progressi compiuti nel circoscrivere il focolaio.

12.2.2.   Attività precedenti la visita

La parte importatrice, in comunicazione diretta con la parte esportatrice, individua le regioni da visitare nel quadro del sopralluogo e le tipologie di soggetti da considerare. Le parti stabiliscono tra loro una stretta consultazione ai fini della preparazione di un piano d'indagine comprendente i seguenti punti:

le date proposte per il sopralluogo,

le regioni da visitare e tipologie di informazioni da raccogliere,

l'identità dei membri della commissione d'indagine, incluso il capogruppo,

un programma degli incontri con i funzionari e delle visite ad allevamenti o altri luoghi,

la documentazione specifica da richiedere nel quadro dell'indagine, come ad esempio la legislazione applicabile in materia di lotta e di eradicazione delle malattie, i dati relativi al controllo e alla sorveglianza, i rapporti sulla rintracciabilità a monte e a valle, le registrazioni delle eventuali vaccinazioni, i dati epidemiologici connessi al focolaio in esame o a focolai recenti, i referti di laboratorio, ecc.,

il nome delle persone di contatto competenti della parte esportatrice (che comprendono i rappresentanti dei servizi interessati di tutti gli Stati membri/Stati coinvolti) e le autorità (di regolamentazione) competenti di entrambe le parti.

Il piano di indagine è ultimato prima della partenza della commissione di indagine ed è trasmesso a tutte le parti che partecipano all'indagine di polizia sanitaria.

12.2.3.   Espletamento dell'indagine

12.2.3.1.   Riunione di apertura

I rappresentanti di tutte le parti partecipano a una riunione di apertura, nel corso della quale la parte che conduce l'indagine esamina il piano di indagine e conferma che è stato predisposto quanto necessario ai fini dell'espletamento dell'attività.

La riunione di apertura, la cui sede di svolgimento è stabilita nel quadro del piano d'indagine, può tenersi eventualmente presso i rappresentanti delle autorità di regolamentazione competenti.

La riunione di apertura ha la seguente finalità:

presentare la commissione d'indagine ai rappresentanti della parte esportatrice,

delineare i principali settori oggetto di indagine, nonché le procedure che verranno seguite,

confermare i canali di comunicazione ufficiali tra la commissione d'indagine e i rappresentanti della parte esportatrice,

confermare il programma e i luoghi da visitare,

confermare la data, il luogo e l'orario della riunione conclusiva,

confermare gli aspetti relativi all'organizzazione dei viaggi e del soggiorno,

confermare che la commissione d'indagine avrà a sua disposizione le risorse e i mezzi necessari,

rispondere ad eventuali domande dei rappresentanti della parte esportatrice in merito all'indagine.

12.2.3.2.   Documentazione dell'indagine

I funzionari che svolgono l'indagine verbalizzano i risultati e conservano la documentazione fornita dai rappresentanti della parte ospitante. La verbalizzazione riguarda i luoghi visitati, compresi gli allevamenti, nonché il nome e la qualifica dei funzionari con i quali si siano avuti colloqui nel quadro dell'indagine.

12.2.3.3.   Riunione conclusiva

La riunione conclusiva, cui partecipano rappresentanti di entrambe le parti e la cui sede di svolgimento è stabilita nel quadro del piano d'indagine, può tenersi eventualmente presso i rappresentanti delle autorità di regolamentazione competenti.

La riunione conclusiva ha la seguente finalità:

esaminare i principali settori oggetto di indagine, nonché le procedure seguite,

consentire ai rappresentanti della parte esportatrice di chiarire questioni connesse all'indagine o alla documentazione presentata,

individuare eventuali altre informazioni necessarie per ultimare la valutazione,

rispondere a eventuali domande inerenti alla valutazione e agli interventi successivi,

stabilire un calendario di massima per la presentazione alla parte esportatrice della valutazione dell'indagine di polizia sanitaria e/o della relazione.

12.2.4.   Valutazione

La valutazione si fonda su basi scientifiche, è trasparente, in linea con le norme internazionali pertinenti e coerente con analoghe valutazioni condotte dalla parte importatrice.

La valutazione e/o la relazione possono, a seconda delle procedure previste dalla parte importatrice, essere rese pubbliche. Le osservazioni della parte esportatrice relative alla valutazione e/o alla relazione sono determinate dalle prescrizioni normative vigenti presso la parte importatrice.»


Rettifiche

31.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/48


Rettifica della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 10 luglio 2000 )

A pagina 95, allegato VII, quarto trattino:

anziché:

«—

il colore della carta e delle scritte.»

leggi:

«—

il colore della carta e delle scritte (1).


(1)  Il colore della carta è bianco. Il colore delle scritte è verde per i certificati fitosanitari e marrone per i certificati fitosanitari di rispedizione.»