ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca

1

 

 

Regolamento (CE) n. 769/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento (CE) n. 770/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

17

 

*

Regolamento (CE) n. 771/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam

19

 

*

Regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione, del 20 maggio 2005, relativo alle specifiche per la copertura delle caratteristiche e alla definizione del formato tecnico per la produzione delle statistiche comunitarie annuali sull’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 ( 1 )

51

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, concernente le misure necessarie in relazione a un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte del Brasile di pratiche commerciali che pregiudicano gli scambi di pneumatici ricostruiti [notificata con il numero C(2005) 1302]

71

 

*

Decisione della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari [notificata con il numero C(2005) 1437]  ( 1 )

73

 

*

Decisione della Commissione, del 18 maggio 2005, che modifica per la quinta volta la decisione 2004/122/CE, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria, per quanto concerne la Corea del Nord [notificata con il numero C(2005) 1451]  ( 1 )

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


REGOLAMENTO (CE) N. 768/2005 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2005

che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.

(2)

Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque comunitarie e internazionali conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dalla Comunità nell’ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

(3)

Nessun regime di ispezione può essere valido sotto il profilo dei costi se non prevede ispezioni a terra. Pertanto occorrerebbe che i piani di impiego congiunto coprano il territorio terrestre.

(4)

Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.

(5)

Le attività di controllo e di ispezione efficaci sono considerate essenziali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(6)

Fatte salve le responsabilità che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 2371/2002, è necessario un organo comunitario tecnico e amministrativo che organizzi la cooperazione e il coordinamento, tra gli Stati membri, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione delle attività di pesca.

(7)

A tale fine è opportuno istituire un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca («l’Agenzia»), nel quadro dell’attuale struttura istituzionale della Comunità e tenuto conto della ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

(8)

Occorre definire i compiti spettanti a tale Agenzia, affinché essa possa realizzare gli obiettivi per i quali è istituita.

(9)

In particolare, è necessario che l’Agenzia, su richiesta della Commissione, sia in grado di assistere la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e/o le organizzazioni di pesca regionali internazionali e di cooperare con le loro autorità nel quadro degli obblighi internazionali della Comunità.

(10)

Inoltre, occorre adoperarsi per l’effettiva applicazione delle procedure di ispezione comunitarie. In futuro l’Agenzia potrebbe divenire un punto di riferimento nell’assistenza scientifica e tecnica alle operazioni di controllo e di ispezione delle attività di pesca.

(11)

Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, consistenti nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto dello sviluppo sostenibile, il Consiglio adotta le misure riguardanti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.

(12)

Per garantire la corretta esecuzione di tali misure occorre che gli Stati membri impieghino mezzi di controllo e di esecuzione adeguati. Al fine di rendere il controllo e l’esecuzione più efficaci è opportuno che la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e di concerto con gli Stati membri interessati, adotti programmi specifici di controllo e di ispezione e che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), sia modificato di conseguenza.

(13)

È opportuno che l’Agenzia coordini la cooperazione operativa tra gli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto che organizzino l’uso dei mezzi di controllo e di ispezione messi a disposizione dagli Stati membri in modo da attuare i programmi di controllo e di ispezione. Occorre che le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri siano realizzate sulla base di tali programmi nel rispetto di criteri, priorità, parametri e procedure comuni in materia di controllo e di ispezione.

(14)

L’adozione di un programma di controllo e di ispezione obbliga gli Stati membri a fornire effettivamente le risorse necessarie all’esecuzione del programma. Occorre che gli Stati membri notifichino tempestivamente all’Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui intendono avvalersi per l’esecuzione di siffatto programma. I piani di impiego congiunto non possono prevedere obblighi aggiuntivi in termini di controllo, ispezione ed esecuzione o in relazione alla predisposizione di risorse necessarie in questo contesto.

(15)

L’Agenzia dovrebbe predisporre un piano di impiego congiunto soltanto se è previsto nel programma di lavoro.

(16)

Occorre che il programma di lavoro sia adottato dal consiglio di amministrazione, che assicura il raggiungimento di un sufficiente consenso, tra l’altro, sull’adeguatezza dei compiti previsti per l’Agenzia nel programma di lavoro e sulle risorse a disposizione della stessa, in base alle informazioni che devono fornire gli Stati membri.

(17)

Il compito principale del direttore esecutivo deve essere quello di assicurare, nelle consultazioni con i membri del consiglio di amministrazione e con gli Stati membri, che alle ambizioni del programma di lavoro per ciascun anno corrispondano sufficienti risorse messe a disposizione dell’Agenzia dagli Stati membri per la realizzazione del programma di lavoro.

(18)

Il direttore esecutivo deve in particolare elaborare precisi piani di impiego utilizzando le risorse notificate dagli Stati membri per la realizzazione di ciascun programma di controllo e di ispezione e rispettando le norme e gli obiettivi fissati nel programma specifico di controllo e di ispezione su cui è basato il piano di impiego congiunto, nonché altre pertinenti norme, come quelle relative agli ispettori comunitari.

(19)

In questo contesto è necessario che il direttore esecutivo gestisca il calendario in modo tale da dare agli Stati membri tempo sufficiente per presentare i loro commenti, in base alle rispettive competenze operative, pur mantenendosi entro il piano di lavoro dell’Agenzia e i limiti temporali previsti nel presente regolamento. È necessario che il direttore esecutivo tenga conto dell’interesse degli Stati membri implicati nel settore di pesca compreso in ciascun piano. Per assicurare un coordinamento efficace e tempestivo delle attività di controllo e di ispezione congiunte, è necessario prevedere una procedura che consenta di decidere circa l’adozione dei piani quando non può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati.

(20)

La procedura di elaborazione e adozione di piani di impiego congiunto al di fuori delle acque comunitarie deve essere analoga a quella riguardante le acque comunitarie. La base di siffatti piani di impiego congiunto deve essere un programma internazionale di controllo e ispezione che dia attuazione agli obblighi internazionali relativi al controllo e all’ispezione che incombono alla Comunità.

(21)

Ai fini della realizzazione dei piani di impiego congiunto è opportuno che gli Stati membri interessati mettano in comune e impieghino i mezzi di controllo e di ispezione che hanno destinato a siffatti piani. È opportuno che l’Agenzia valuti se i mezzi di controllo e di ispezione disponibili siano sufficienti per realizzare i compiti previsti nell’ambito del programma di controllo e di ispezione e, in caso contrario, ne informi gli Stati membri interessati e la Commissione.

(22)

Mentre gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi relativi all’ispezione e al controllo, in particolare nell’ambito del programma specifico di controllo e di ispezione adottato a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, l’Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di imporre obblighi supplementari attraverso piani di impiego congiunto né di sanzionare gli Stati membri.

(23)

L’Agenzia dovrebbe esaminare periodicamente l’efficacia dei piani di impiego congiunto.

(24)

È opportuno prevedere la possibilità di adottare specifiche norme d’attuazione per l’adozione e l’approvazione dei piani di impiego congiunto. Può essere utile ricorrere a questa possibilità una volta che l’Agenzia sia diventata operativa e che il direttore esecutivo consideri che siffatte norme devono essere specificate nel diritto comunitario.

(25)

Ove le venga richiesto, l’Agenzia dovrebbe avere la facoltà di fornire servizi contrattuali per quanto riguarda i mezzi di controllo e di ispezione da utilizzare per l’impiego congiunto ad opera degli Stati membri interessati.

(26)

Ai fini dell’espletamento dei compiti dell’Agenzia è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia procedano allo scambio delle informazioni pertinenti in materia di controllo e di ispezione attraverso una rete di informazione.

(27)

È opportuno che lo stato giuridico e la struttura dell’Agenzia corrispondano ai risultati concreti che si intendono raggiungere e consentano all’Agenzia stessa di espletare le proprie funzioni in stretta cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione. È opportuno pertanto che l’Agenzia sia dotata di autonomia giuridica, finanziaria e amministrativa e mantenga nel contempo stretti legami con le istituzioni comunitarie e gli Stati membri. A questo scopo è necessario e opportuno che l’Agenzia sia un organo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento.

(28)

In materia di responsabilità contrattuale dell’Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, è opportuno che la Corte di giustizia sia competente in virtù delle clausole compromissorie contenute nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell’Agenzia, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

(29)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell’Agenzia.

(30)

Deve essere istituito un comitato consultivo al fine di fornire consulenza al direttore esecutivo e assicurare una stretta cooperazione con le parti interessate.

(31)

Poiché l’Agenzia è tenuta ad adempiere agli obblighi della Comunità e, su richiesta della Commissione, a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni di pesca regionali nell’ambito degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto tra i rappresentanti della Commissione.

(32)

Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all’interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell’Agenzia.

(33)

È opportuno disporre che alle deliberazioni del consiglio di amministrazione partecipi un rappresentante del comitato consultivo privo di diritto di voto.

(34)

È necessario prevedere la nomina e la revoca del direttore esecutivo dell’Agenzia e stabilire le norme che disciplinano l’esercizio delle sue funzioni.

(35)

Al fine di promuovere il funzionamento trasparente dell’Agenzia, è opportuno applicare alla medesima, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).

(36)

Ai fini della tutela della vita privata è opportuno che al presente regolamento si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(37)

Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza operative dell’Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano costituite dai contributi della Comunità e dai corrispettivi dei servizi contrattuali forniti dall’Agenzia. Alla partecipazione finanziaria della Comunità e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea si deve applicare la procedura di bilancio comunitaria. È opportuno che la revisione contabile sia svolta dalla Corte dei conti.

(38)

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (6), si applichino senza limitazioni all’Agenzia e che questa aderisca all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(39)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca («l’Agenzia»), il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli articoli 23, 24 e 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002, per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;

b)

«mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;

c)

«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;

d)

«programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell’adempimento degli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione;

e)

«programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93;

f)

«attività di pesca»: le attività di pesca connesse con lo sfruttamento di taluni stock definiti dal Consiglio, in particolare a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

g)

«ispettori comunitari»: gli ispettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPITOLO II

MANDATO E COMPITI DELL’AGENZIA

Articolo 3

Mandato

L’Agenzia ha il seguente mandato:

a)

coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione;

b)

coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento;

c)

assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

d)

assistere gli Stati membri, nell’ambito delle sue competenze, nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

e)

assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta la Comunità;

f)

contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;

g)

contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

h)

coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, conformemente alle norme comunitarie.

Articolo 4

Compiti connessi agli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione

1.   Su richiesta della Commissione, l’Agenzia:

a)

assiste la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte la Comunità;

b)

coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell’espletamento degli obblighi che incombono alla Comunità in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.

2.   Su richiesta della Commissione l’Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell’ambito di accordi conclusi tra la Comunità e tali paesi.

3.   Nell’ambito delle sue competenze l’Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell’ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte la Comunità.

Articolo 5

Compiti connessi al coordinamento operativo

1.   Il coordinamento operativo dell’Agenzia verte sul controllo e l’ispezione delle attività di pesca praticate, compresi l’importazione, il trasporto e lo sbarco dei prodotti della pesca, fino al punto in cui tali prodotti sono consegnati al primo compratore dopo lo sbarco.

2.   Ai fini del coordinamento operativo l’Agenzia stabilisce piani di impiego congiunto e organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione degli Stati membri a norma del capitolo III.

Articolo 6

Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri

L’Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l’espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l’impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

Articolo 7

Assistenza agli Stati membri

Per assistere gli Stati membri nell’espletamento degli obblighi imposti loro dalle norme della politica comune della pesca l’Agenzia, in particolare:

a)

stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali ispettori e altro personale che partecipa alle attività di monitoraggio, controllo e ispezione;

b)

su richiesta degli Stati membri, provvede all’approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l’attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

c)

elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

d)

definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri.

CAPITOLO III

COORDINAMENTO OPERATIVO

Articolo 8

Attuazione degli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione

Su richiesta della Commissione, l’Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione attraverso piani di impiego congiunto.

Articolo 9

Attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione

L’Agenzia coordina l’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 mediante piani di impiego congiunto.

Articolo 10

Contenuto dei piani di impiego congiunto

I piani di impiego congiunto:

a)

soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione;

b)

applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione;

c)

cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l’impiego;

d)

organizzano l’impiego delle risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori comunitari provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui tali risorse devono essere impiegate;

e)

tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell’ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici;

f)

definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.

Articolo 11

Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione

1.   Anteriormente al 15 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano all’Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui dispongono per le attività di controllo e di ispezione dell’anno successivo.

2.   Ciascuno Stato membro notifica all’Agenzia i mezzi con i quali intende eseguire il pertinente programma internazionale di controllo e di ispezione o il programma di controllo e di ispezione specifico entro un mese dalla notifica agli Stati membri della decisione che istituisce siffatto programma.

Articolo 12

Procedura per l’adozione dei piani di impiego congiunto

1.   Sulla base delle notifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, ed entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, il direttore esecutivo dell’Agenzia elabora un piano preliminare di impiego congiunto in consultazione con gli Stati membri interessati.

2.   Il piano preliminare di impiego congiunto identifica i mezzi di controllo e di ispezione che possono essere messi in comune per attuare il programma di controllo e di ispezione a cui il piano si riferisce, a seconda dell’interesse degli Stati membri interessati nella pertinente attività di pesca.

L’interesse di uno Stato membro per una determinata attività di pesca è valutato in funzione dei seguenti criteri, la cui ponderazione relativa dipende dalle caratteristiche specifiche di ciascun piano:

a)

l’estensione relativa delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, se del caso, nelle quali si applica il piano di impiego congiunto;

b)

il quantitativo di pesce sbarcato nel territorio di tale Stato membro in un determinato periodo di riferimento rispetto agli sbarchi totali connessi all’attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto;

c)

il numero relativo di pescherecci comunitari battenti bandiera di tale Stato membro (potenza motrice e stazza lorda) impegnati nell’attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto, rispetto al numero totale di navi impegnate in tale attività;

d)

il volume relativo del contingente assegnato a tale Stato membro o, qualora non sia stato assegnato alcun contingente, le catture da esso effettuate in un determinato periodo di riferimento nell’ambito dell’attività di pesca considerata.

3.   Se, nell’elaborare il piano preliminare di impiego congiunto, si constata che i mezzi di controllo e di ispezione disponibili non sono sufficienti per soddisfare le condizioni del corrispondente programma di controllo e di ispezione, il direttore esecutivo ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione.

4.   Il direttore esecutivo notifica il piano preliminare di impiego congiunto agli Stati membri interessati e alla Commissione. Se, entro quindici giorni lavorativi da tale notifica, gli Stati membri interessati o la Commissione non sollevano obiezioni, il direttore esecutivo adotta il piano.

5.   Qualora uno o più Stati membri interessati o la Commissione sollevino un’obiezione, il direttore esecutivo deferisce la questione alla Commissione. La Commissione può operare gli adeguamenti necessari al piano e adottarlo secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

6.   L’Agenzia, in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina ogni anno i piani di impiego congiunto affinché possano essere adeguati, ove necessario, ai nuovi programmi di controllo e di ispezione eventualmente applicabili agli Stati membri interessati e alle priorità eventualmente definite dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione.

Articolo 13

Esecuzione dei piani di impiego congiunto

1.   Le attività comuni di controllo e di ispezione vengono eseguite sulla base dei piani di impiego congiunto.

2.   Gli Stati membri interessati da un piano di impiego congiunto:

a)

mettono a disposizione i mezzi di controllo e di ispezione impegnati per il piano di impiego congiunto;

b)

designano un punto di contatto/coordinatore nazionale, il quale disporrà dell’autorità necessaria per poter rispondere tempestivamente alle richieste dell’Agenzia concernenti l’esecuzione del piano di impiego congiunto, e ne danno notifica all’Agenzia;

c)

utilizzano i mezzi di controllo e di ispezione messi in comune secondo il piano di impiego congiunto e i requisiti di cui al paragrafo 4;

d)

forniscono all’Agenzia l’accesso in linea alle informazioni necessarie per l’esecuzione del piano di impiego congiunto;

e)

cooperano con l’Agenzia ai fini dell’attuazione del piano di impiego congiunto;

f)

garantiscono che i mezzi di controllo e di ispezione assegnati al piano di impiego congiunto svolgano le loro attività nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.

3.   Fatti salvi gli obblighi assunti dagli Stati membri nell’ambito di un piano di impiego congiunto istituito ai sensi dell’articolo 12, il comando e il controllo dei mezzi di controllo e di ispezione impegnati per siffatto piano sono responsabilità delle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale.

4.   Il direttore esecutivo può stabilire requisiti per l’attuazione di un piano di impiego congiunto adottato ai sensi dell’articolo 12. Tali requisiti sono circoscritti al piano in questione.

Articolo 14

Valutazione dei piani di impiego congiunto

L’Agenzia effettua una valutazione annuale dell’efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un’analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 15

Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione

Due o più Stati membri possono chiedere all’Agenzia che coordini l’impiego dei rispettivi mezzi di controllo e di ispezione per un’attività di pesca o una zona non soggetta ad un programma di controllo e di ispezione. Tale coordinamento va realizzato nel rispetto dei criteri e delle priorità concordate in materia di controllo e di ispezione dagli Stati membri interessati.

Articolo 16

Rete di informazione

1.   La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.

2.   Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, le misure necessarie per garantire l’opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del presente articolo, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 17

Modalità di applicazione

Ai fini dell’applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l’elaborazione e l’adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.

CAPITOLO IV

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 18

Personalità giuridica e sede principale

1.   L’Agenzia è un organo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri, l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

3.   L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

4.   La sede dell’Agenzia è stabilita a Vigo, Spagna.

Articolo 19

Personale

1.   Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (9) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

2.   Fatto salvo l’articolo 30, l’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all’autorità che ha il potere di nomina.

3.   Il personale dell’Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.

L’Agenzia può altresì impiegare funzionari distaccati a titolo temporaneo dagli Stati membri.

Articolo 20

Privilegi e immunità

All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 21

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

4.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 22

Regime linguistico

1.   All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (10).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea.

Articolo 23

Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione

1.   L’Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

2.   Il consiglio di amministrazione:

a)

nomina il direttore esecutivo e ne revoca la nomina a norma dell’articolo 30;

b)

adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell’Agenzia per l’anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;

c)

adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

Il programma di lavoro contiene le priorità dell’Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell’Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

d)

adotta il bilancio definitivo dell’Agenzia prima dell’inizio dell’esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell’Agenzia;

e)

esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia a norma degli articoli 35, 36 e 38;

f)

esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

g)

adotta il proprio regolamento interno, che può prevedere la costituzione dei sottocomitati del consiglio di amministrazione eventualmente necessari;

h)

adotta le procedure necessarie per l’espletamento dei compiti dell’Agenzia.

Articolo 24

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di controllo ed ispezione delle attività di pesca.

3.   La durata del mandato di ciascun membro è di cinque anni a decorrere dalla data della nomina. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 25

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

Articolo 26

Riunioni

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L’ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell’Agenzia.

2.   Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

4.   Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

5.   Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

6.   I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno.

7.   Il segretariato del consiglio di amministrazione è messo a disposizione dall’Agenzia.

Articolo 27

Voto

1.   Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti.

2.   Ogni membro nominato dispone di un voto. In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto.

3.   Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

Articolo 28

Dichiarazione di interesse

I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di interesse che indica l’assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l’indipendenza o specifica eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto oppure ogniqualvolta possa insorgere un conflitto di interessi relativamente ai punti all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso il membro in questione non ha il diritto di votare su alcuno di tali punti.

Articolo 29

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1.   L’Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2.   Nell’espletare le proprie funzioni il direttore esecutivo applica i principi della politica comune della pesca.

3.   Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a)

elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell’attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;

b)

adotta tutte le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per assicurare l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia a norma del presente regolamento;

c)

adotta le misure necessarie, in particolare l’adozione di decisioni riguardanti le competenze dell’Agenzia in virtù dei capitoli II e III, compreso il noleggio e l’impiego di mezzi di controllo e di ispezione e il funzionamento di una rete di informazione;

d)

risponde alle richieste della Commissione e alle richieste di assistenza degli Stati membri a norma degli articoli 6, 7 e 15;

e)

predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi operativi. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

f)

esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall’articolo 19, paragrafo 2;

g)

elabora una stima delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’articolo 35 ed esegue il bilancio a norma dell’articolo 36.

4.   Il direttore esecutivo risponde delle proprie attività davanti al consiglio di amministrazione.

Articolo 30

Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all’esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca e di controllo ed ispezione delle attività di pesca, tra una lista di almeno due candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e di un invito a manifestare interesse su altri organi di informazione.

2.   Il potere di revoca della nomina del direttore esecutivo spetta al consiglio di amministrazione. Quest’ultimo delibera in merito, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

4.   Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore quinquennio, su proposta della Commissione con l’approvazione a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 31

Comitato consultivo

1.   Il comitato consultivo è composto di rappresentanti dei consigli consultivi regionali di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in ragione di un rappresentante designato da ciascun consiglio consultivo regionale. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

2.   I membri del comitato consultivo non possono essere membri del consiglio di amministrazione. Il comitato consultivo designa uno dei suoi membri per partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

3.   Il comitato consultivo, su richiesta del direttore esecutivo, presta consulenza al medesimo nell’espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

4.   Il comitato consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce su invito della presidenza almeno una volta all’anno.

5.   L’Agenzia fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e assicura la segreteria delle sue riunioni.

6.   I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo.

Articolo 32

Trasparenza e comunicazione

1.   Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dalla data della prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   L’Agenzia può effettuare comunicazioni di propria iniziativa nell’ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare, essa provvede a che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

4.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni interne necessarie per l’applicazione del paragrafo 3.

5.   Le decisioni adottate a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 195 e dell’articolo 230 del trattato.

6.   Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall’Agenzia a norma del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 33

Riservatezza

1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri del personale dell’Agenzia sono soggetti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 287 del trattato.

2.   Il consiglio di amministrazione inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di riservatezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 34

Accesso alle informazioni

1.   La Commissione ha pieno accesso a tutte le informazioni raccolte dall’Agenzia. L’Agenzia trasmette alla Commissione, su richiesta della medesima e nella forma da essa specificata, tutte le informazioni richieste nonché una valutazione delle medesime.

2.   Gli Stati membri interessati da una particolare operazione dell’Agenzia hanno accesso alle informazioni raccolte dall’Agenzia in relazione a tale operazione, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 35

Bilancio

1.   Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

a)

un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione «Commissione»);

b)

corrispettivi di servizi forniti dall’Agenzia agli Stati membri a norma dell’articolo 6;

c)

corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall’Agenzia.

2.   Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad un progetto di tabella dell’organico.

4.   Le entrate e le uscite devono essere in pareggio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione presenta, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

6.   Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, che comprende un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro provvisorio.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («l’autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie, per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, e lo trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato.

9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

10.   Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 36

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) («il regolamento finanziario»).

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, unitamente ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

6.   Entro il 1o luglio dell’esercizio successivo il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, unitamente al parere del consiglio di amministrazione.

7.   I conti definitivi vengono pubblicati.

8.   L’Agenzia crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

9.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Esso trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione, come previsto dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

11.   Entro il 30 aprile del secondo anno successivo all’esercizio considerato, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio in questione.

Articolo 37

Lotta antifrode

1.   Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all’Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne dell’OLAF e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale.

3.   Le decisioni in materia di finanziamento, nonché i relativi accordi e strumenti di esecuzione, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell’Agenzia, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 38

Disposizioni finanziarie

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell’Agenzia. Tale regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo consenso della Commissione.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Valutazione

1.   Entro cinque anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell’Agenzia ogni informazione che quest’ultima reputi pertinente per tale valutazione.

2.   Ogni valutazione analizza l’impatto del presente regolamento, l’utilità, la pertinenza e l’efficacia dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e determina in quale misura essa contribuisce al pieno rispetto delle norme stabilite nell’ambito della politica comune della pesca. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

3.   La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione sia le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati.

Articolo 40

Inizio dell’attività dell’Agenzia

L’agenzia deve iniziare le sue attività entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 41

Modifica

L’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34 quater

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 36 e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi.

I programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliscono le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a tali programmi, nonché le condizioni ad esse applicabili.

I programmi specifici di controllo e di ispezione definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure comuni, nonché i parametri di riferimento per le attività di controllo e di ispezione, i risultati previsti delle misure specificate e la strategia necessaria affinché le attività di controllo e di ispezione siano effettuate nel modo più uniforme, efficace ed economico. In ogni programma vengono indicati gli Stati membri interessati.

La durata dei programmi specifici di controllo e di ispezione non potrà superare tre anni o il periodo a tal fine stabilito in un piano di ricostituzione adottato a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (13), o in un piano di gestione adottato a norma dell’articolo 6 di detto regolamento.

I programmi specifici di controllo e di ispezione sono attuati dagli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto stabiliti in virtù del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (14).

2.   La Commissione controlla e valuta i risultati di ogni programma specifico di controllo e di ispezione e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere espresso il 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(10)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(13)  GU L 358 del 21.12.2002, pag. 59.

(14)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1


21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/15


REGOLAMENTO (CE) N. 769/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,8

204

82,6

212

97,2

999

91,2

0707 00 05

052

124,5

204

51,2

999

87,9

0709 90 70

052

85,2

624

50,3

999

67,8

0805 10 20

052

41,7

204

37,7

212

55,7

220

44,3

388

50,1

400

42,8

528

45,4

624

58,6

999

47,0

0805 50 10

388

65,6

400

69,6

528

59,4

624

61,7

999

64,1

0808 10 80

388

87,9

400

116,3

404

78,7

508

60,8

512

69,6

524

57,3

528

68,5

720

70,9

804

94,0

999

78,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/17


REGOLAMENTO (CE) N. 770/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 maggio 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o giugno 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

30 t originarie del Botswana,

800 t originarie della Namibia;

 

Germania:

350 t originarie del Botswana,

425 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

15 606 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

9 125 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/19


REGOLAMENTO (CE) N. 771/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura del presente procedimento

(1)

Nell’agosto 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: la «RPC»), dell’Indonesia, della Malaysia, delle Filippine, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, e ha avviato un’inchiesta.

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dallo European Industrial Fasteners Institute (Istituto europeo dell’industria degli elementi di fissaggio, di seguito: «EIFI») per conto di produttori comunitari che rappresentano una percentuale maggioritaria — in questo caso oltre il 50 % — della produzione comunitaria totale di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento.

2.   Parti interessate e visite di verifica

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori comunitari all’origine della denuncia e la loro associazione, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(4)

Tenuto conto del numero assai elevato di produttori esportatori noti della RPC e di Taiwan, come pure di produttori e di importatori comunitari, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Vietnam di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito: «TEM») o un trattamento individuale, i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità dei due paesi.

(6)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta da: cinque esportatori di Taiwan inclusi nel campione, quattro produttori comunitari inclusi nel campione, due produttori comunitari non inclusi nel campione, due produttori esportatori della RPC, due dell’Indonesia, due della Malaysia, due delle Filippine, quattro della Thailandia, uno del Vietnam, quattro importatori inclusi nel campione, un utilizzatore comunitario e un fornitore a monte nella Comunità.

(7)

Un’associazione tedesca di importatori/distributori (Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V.) ha inoltre presentato osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse della Comunità e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società.

 

Produttori comunitari:

Bontempi Vibo SpA, Brescia, Italia,

Bulnava Srl, Milano/Suello, Italia,

Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Italia,

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Germania.

 

Produttori esportatori e società collegate nei paesi esportatori:

 

RPC

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang.

 

Indonesia

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam.

 

Malaysia

Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor,

Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang.

 

Filippine

Rosario Fasteners Corporation, Cavite,

Philshin Works Corporation, Cavite.

 

Taiwan

Arrow Fasteners Co. Ltd e la sua società collegata Header Plan Co. Inc., Taipei,

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan,

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung,

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd e le sue società collegate Tong Jou Enterprise Co. Ltd e Winlink Fasteners Co., Ltd, Kaohsiung,

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan.

 

Thailandia

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya,

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn,

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn,

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn.

 

Importatore comunitario collegato

Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Germania.

(9)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 (di seguito: «il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi del pregiudizio riguarda il periodo che va dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2004 (di seguito: «il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Osservazioni di carattere generale

(10)

Gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e le loro parti (di seguito: gli «EFA») sono bulloni, dadi e viti di acciaio inossidabile utilizzati per congiungere meccanicamente due o più elementi. Le viti sono elementi di fissaggio con una filettatura esterna sullo stelo; possono essere utilizzate senza altre parti e fissate nel legno (viti per legno) oppure su lamiere metalliche (viti autofilettanti) o combinate con un dado e con rondelle per formare un bullone. Le viti possono avere capocchie o teste di varie forme (semitonda, a esagono incassato, piatta, esagonale ecc.), nonché steli di lunghezze e diametri diversi. Lo stelo può essere interamente o parzialmente filettato. Gli EFA vengono utilizzati da una vasta gamma di industrie per tutta una serie di applicazioni finali che richiedono una resistenza alla corrosione sia atmosferica che chimica e per le quali anche l’igiene può essere fondamentale, quali le attrezzature per la trasformazione e il magazzinaggio dei prodotti alimentari, gli stabilimenti dell’industria chimica, la produzione di apparecchiature mediche, le apparecchiature per l’illuminazione urbana, la cantieristica ecc.

2.   Il prodotto in esame

(11)

Gli EFA, ossia bulloni, dadi e viti di acciaio inossidabile utilizzati per congiungere meccanicamente due o più elementi, sono dichiarati, di norma, ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30. Esistono molti tipi di EFA, ciascuno dei quali è definito in funzione delle sue caratteristiche fisiche e tecniche specifiche e della qualità dell’acciaio inossidabile con cui è fabbricato.

(12)

Nel corso dell’inchiesta alcuni importatori e un’associazione tedesca di importatori/distributori hanno asserito che i dadi avrebbero dovuto essere esclusi dalla portata dell’inchiesta stessa a motivo di una presunta produzione insufficiente di tale prodotto nella Comunità.

(13)

La questione è stata esaminata, e nel corso dell’inchiesta provvisoria ci si è effettivamente chiesti se si potesse considerare che i dadi formino un unico prodotto assieme agli altri EFA. A tale proposito occorre analizzare più approfonditamente una serie di aspetti: ad esempio, se e in quale misura bulloni e dadi vengano commercializzati insieme in quanto sistema, in quale misura questi tipi di prodotti vengono sviluppati assieme ecc. Sarà inoltre necessario un esame più approfondito per accertare in quale misura i produttori della Comunità sono in grado di proporre tali sistemi ai consumatori. Si è pertanto deciso in via provvisoria di non includere nella definizione del prodotto in esame i dadi dichiarati, di norma, al codice NC 7318 16 30.

(14)

È pertinente sottolineare, a tale proposito, che la quasi totalità delle importazioni dalle Filippine sembra consistere in dadi. Di conseguenza, qualora venga deciso, nella fase definitiva dell’inchiesta, che i dadi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto, il procedimento dovrà essere chiuso per quanto riguarda le importazioni dalle Filippine.

(15)

I suddetti importatori e l’associazione tedesca di importatori/distributori hanno inoltre affermato che la definizione del prodotto avrebbe dovuto essere limitata ai prodotti di cui ai codici NC 7318 15 61 e 7318 15 70, cioè alle viti con esagono incassato di acciaio inossidabile e ai bulloni con esagono sporgente di acciaio inossidabile, dal momento che non si registrava una produzione sufficiente di tutti gli altri tipi di EFA nella Comunità. L’inchiesta, tuttavia, ha confermato che detti altri tipi di EFA vengono prodotti nella Comunità. Non è stato pertanto possibile accogliere tale richiesta.

(16)

Si è accertato che tutti gli altri tipi di prodotto, esclusi i dadi, rientrano nell’ampia definizione di «elementi di fissaggio» e presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base; non solo, ma hanno anche in comune gli stessi canali di distribuzione.

(17)

Di conseguenza, tutti i vari tipi di EFA, fatta eccezione per i dadi, dichiarati di norma ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 originari della RPC, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam formano, provvisoriamente, un unico prodotto ai fini della presente inchiesta (denominato di seguito: «il prodotto in esame»).

3.   Prodotto simile

(18)

La Commissione ha accertato che gli EFA prodotti e venduti sui mercati nazionali della RPC, dell’Indonesia, della Malaysia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam, quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e le medesime applicazioni. Tutti questi prodotti sono pertanto considerati in via provvisoria prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   CAMPIONAMENTO

1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC e di Taiwan

(19)

Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori della RPC e di Taiwan, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(20)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell’inchiesta e a fornire una serie di informazioni di base circa le loro vendite per l’esportazione e sul mercato interno, l’esatta natura delle loro attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché la ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame. Sono state altresì consultate le autorità della RPC e di Taiwan.

1.1.   Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta

(21)

Solo due produttori esportatori della RPC si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro il periodo di tre settimane stabilito dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha deciso, pertanto, che per i produttori esportatori della RPC il campionamento non era necessario.

(22)

49 società taiwanesi si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, solo 37 di questi produttori esportatori hanno dichiarato di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Queste società che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI e che hanno espresso il desiderio di essere incluse nel campione sono state inizialmente ritenute società che hanno collaborato all’inchiesta e sono state prese in considerazione nella selezione del campione. Undici delle rimanenti 12 società erano operatori commerciali o produttori esportatori che non hanno registrato esportazioni nella Comunità durante il PI: non è quindi possibile tener conto di queste società ai fini del calcolo del dumping. Si deve infine osservare che una delle rimanenti 12 società è un produttore esportatore unicamente di dadi e, di conseguenza, non è interessato dalle misure provvisorie.

(23)

I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentano circa il 78 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità provenienti da Taiwan.

(24)

Quanto ai produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine summenzionato, si è ritenuto che essi non abbiano collaborato all’inchiesta.

1.2.   Selezione del campione

(25)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Sulla base di tale criterio, sono stati selezionati per il campione cinque produttori esportatori di Taiwan. Le società selezionate rappresentano circa il 47 % delle esportazioni taiwanesi nella Comunità e circa il 57 % delle vendite sul mercato interno di Taiwan. Le autorità taiwanesi sono state consultate, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non hanno mosso obiezioni.

(26)

I 32 produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che sono stati esclusi dal campione sono stati informati tramite le autorità taiwanesi che l’eventuale dazio antidumping imposto sulle loro esportazioni sarebbe stato calcolato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(27)

Sono stati inviati questionari da compilare alle cinque società selezionate per il campione; tutte e cinque hanno fatto pervenire la risposta entro il termine stabilito.

1.3.   Esame individuale

(28)

Due produttori esportatori di Taiwan non inclusi nel campione hanno chiesto un margine di dumping individuale e, se verrà imposta, un’aliquota del dazio individuale, in vista dell’applicazione degli articoli 9, paragrafo 6, e 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione del numero assai elevato di paesi e di parti interessati e dato il tempo a disposizione, la Commissione ha concluso che non era possibile accordare alcun esame individuale di produttori esportatori taiwanesi, dal momento che l’esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Va inoltre osservato che uno dei produttori esportatori che hanno richiesto l’esame individuale fabbricava esclusivamente dadi, cioè un prodotto che, come si è spiegato in precedenza, è stato escluso in via provvisoria dalla portata del presente procedimento.

2.   Campionamento dei produttori comunitari

(29)

Considerato il numero assai elevato di produttori comunitari, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha chiesto ai produttori comunitari di fornirle informazioni circa la produzione e le vendite del prodotto simile.

(30)

Otto produttori comunitari si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato per il campione quattro società di due Stati membri (tre in Italia e una in Germania), poiché tali produttori rappresentavano il massimo volume rappresentativo di produzione nella Comunità (circa il 50 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. L’associazione dei produttori comunitari è stata consultata, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non ha mosso obiezioni. Agli altri quattro produttori — del Belgio, della Germania, dell’Italia e del Regno Unito — è stato chiesto di fornire determinate informazioni di carattere generale utili per l’esame del pregiudizio. Tutti i produttori comunitari inclusi nel campione e altri due produttori comunitari hanno collaborato all’inchiesta e hanno inviato le risposte ai questionari entro il termine stabilito. Tuttavia, uno dei due produttori non inclusi nel campione e che hanno collaborato produceva esclusivamente un tipo speciale di dadi, prodotto che è stato escluso in via provvisoria dalla portata della presente inchiesta: detta società, pertanto, non è stata ulteriormente presa in considerazione ai fini delle conclusioni provvisorie.

3.   Campionamento degli importatori

(31)

Considerato il numero assai elevato di importatori nella Comunità, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha chiesto agli importatori di fornirle informazioni riguardanti le importazioni e le vendite del prodotto in esame.

(32)

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha selezionato per il campione cinque importatori di quattro Stati membri: due in Germania, uno in Italia, uno in Svezia e uno nel Regno Unito. Sono state inoltre consultate due associazioni note di importatori. Gli importatori selezionati rappresentavano il massimo volume rappresentativo di vendite realizzate da importatori noti nella Comunità (circa il 37 %) che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Quattro importatori hanno collaborato all’inchiesta e inviato alla Commissione le risposte ai questionari. L’importatore svedese non ha offerto ulteriore collaborazione, mentre solo due importatori hanno rispedito il questionario debitamente compilato con tutte le informazioni richieste.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(33)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e del Vietnam, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2)

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità («international accounting standards» o «principi IAS»), e sono di applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(34)

Due produttori della RPC e un produttore vietnamita hanno chiesto il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l’apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori.

(35)

Un produttore della RPC si trovava in fase di avvio e non disponeva di bilanci certificati né di alcun altro tipo di rendiconti finanziari. La Commissione ha concluso che la mancanza di tali documenti contabili non permetteva di stabilire la rispondenza ai criteri 2 e 3 di cui sopra, e che, di conseguenza, la società non presentava i requisiti per ottenere il TEM. La società in questione è stata informata di tali conclusioni e non le ha contestate.

(36)

Quanto all’altro produttore esportatore della RPC, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie e ha verificato tutti i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso la sede di tale società.

(37)

Dalla verifica è emerso che la società cinese in questione non disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con i principi IAS. Del resto, benché i documenti contabili siano stati controllati da revisori esterni indipendenti, permanevano in ogni caso numerose anomalie e punti problematici. Nel corso dell’inchiesta la società in questione ha infatti presentato i suoi documenti contabili in versioni discordanti, ma tutte con errori significativi, come, ad esempio, saldi di chiusura e di apertura di esercizi finanziari consecutivi che non corrispondevano (principio IAS 1), o presunti cambiamenti dei principi contabili non adeguatamente comprovati da alcun tipo di informazione nei documenti contabili (principio IAS 8). Non è poi stato possibile riconciliare cifre importanti quali quelle relative al fatturato sulle vendite con altri documenti contabili della società. Inoltre, la società ha indicato utili considerevoli quando, in realtà, è apparsa registrare perdite significative, mentre nei documenti contabili presentati non figuravano cifre consolidate valide relative al fatturato che dessero conto di tutte le sue operazioni. Le relazioni dei revisori contabili ignoravano completamente tutti i punti problematici suesposti.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, il criterio 2 risulta non soddisfatto. Di conseguenza, si è concluso che la società in questione non rispondeva ai criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(38)

La Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie in merito al produttore vietnamita.

(39)

Per quanto riguarda il criterio 1, si è concluso che esso non era soddisfatto, avendo determinato, in particolare, che esisteva una certa restrizione quantitativa sulle vendite all’esportazione e sul mercato interno. La restrizione figurava nella licenza commerciale d’investimento, nella domanda per il rilascio della licenza e anche nello statuto della società in questione. Infine, dalla licenza commerciale d’investimento della società risulta esplicitamente che tutte le decisioni in materia di politica di locazione dei terreni spettano allo Stato. La società beneficia inoltre di una deroga relativa al pagamento dell’affitto del terreno fino a quando non verranno completati i suoi progetti di edificazione di base, cui si aggiunge un’ulteriore deroga al pagamento dell’affitto del terreno per un determinato numero di anni. Date le circostanze, si è accertato che la società vietnamita in questione non era riuscita a dimostrare che le sue decisioni in materia di politica commerciale e di costi fossero prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato.

(40)

Si è inoltre concluso che anche il criterio 2 non era soddisfatto, in quanto, contrariamente a quanto stabilito dal principio IAS 1, la pubblicazione del bilancio del 2002 non era avvenuta tempestivamente e detto bilancio non era stato sottoposto ad adeguata revisione contabile.

(41)

Di conseguenza, si è concluso che la società in questione non rispondeva ai criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(42)

I produttori esportatori interessati della RPC e del Vietnam e l’industria comunitaria hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(43)

Due produttori esportatori hanno contestato la decisione sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto concedere loro il TEM.

(44)

Il produttore esportatore cinese ha affermato che i principi contabili ai quali si era attenuto erano conformi alle norme e alle prassi vigenti per le imprese della RPC.

(45)

Va osservato, a tale proposito, che secondo i criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base la Commissione esamina se i documenti contabili delle società sono stati redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con i principi IAS. Il rispetto o meno delle norme cinesi non è determinante nel quadro di una valutazione ai fini del TEM. Inoltre, quanto emerso nel corso della verifica costituisce un’inosservanza dei principi contabili di base oppure corrisponde a cambiamenti significativi di tali principi che vanno adeguatamente documentati e illustrati.

(46)

Nonostante ciò, va osservato che l’articolo 155 del sistema di contabilità della Cina per le imprese commerciali stabilisce che le società devono allegare note complete e dettagliate ai loro prospetti contabili. Data l’assenza di qualsiasi nota o spiegazione valida nei documenti contabili della società in questione, appare evidente che la revisione contabile è stata svolta non solo in violazione dei principi IAS, ma anche delle norme cinesi.

(47)

Di conseguenza, si è concluso che le argomentazioni avanzate dal produttore esportatore cinese non erano giustificate e che, nel suo caso, non era possibile accordare il TEM.

(48)

Il produttore esportatore vietnamita ha sostenuto che la proporzione esportazioni/vendite sul mercato interno figurante nella sua licenza commerciale d’investimento non è vincolante, ma dà conto soltanto degli speciali incentivi fiscali introdotti dal governo del Vietnam allo scopo di incoraggiare gli investimenti; pertanto, sempre secondo quanto afferma, nessuna autorità statale deciderebbe i quantitativi che la società può esportare e quelli che può vendere sul mercato interno.

(49)

Va osservato al riguardo che non vi è alcuna correlazione diretta tra le disposizioni che disciplinano il rilascio di una licenza e quelle in materia fiscale e finanziaria. Non solo, ma nella stessa licenza commerciale d’investimento della società non vi sono indicazioni che la percentuale delle esportazioni rispetto alle vendite interne sia stata fissata a fini puramente fiscali.

(50)

Per quel che riguarda l’affitto del terreno, la società ha affermato che la procedura per la locazione dei terreni in uso in Vietnam non era contraria ai principi dell’economia di mercato, in quanto tutte le disposizioni speciali in questo settore non costituivano altro che incentivi introdotti dal governo vietnamita per attrarre investimenti esteri. Il produttore esportatore sosteneva inoltre che l’importo del canone di locazione altro non era che una sorta di «imposta», come pure di aver acquistato il terreno da un’altra società che ne era l'«original landlord» (proprietario originario).

(51)

Occorre sottolineare che in Vietnam non esiste un mercato fondiario libero: in base a una circolare governativa, inviata alla Commissione dalla società vietnamita in questione, i prezzi del mercato fondiario sono fissati dallo Stato. Quanto all’affermazione della società secondo cui essa avrebbe acquistato il terreno dall’«original landlord», una simile formulazione è piuttosto fuorviante, dal momento che in Vietnam la proprietà fondiaria privata non esiste. La società si riferiva, in realtà, all’indennizzo, fissato unilateralmente dallo Stato, versato al precedente affittuario per il diritto di utilizzare il terreno. Inoltre, non sono state presentate prove a sostegno dell’affermazione secondo cui il canone di locazione del terreno costituirebbe una sorta di «imposta». In ogni caso, come già menzionato al considerando 39, la società è esentata dal pagamento del canone di locazione del terreno per un certo numero di anni.

(52)

Per quel che riguarda il criterio 2, la società vietnamita ha sostenuto che i revisori contabili avevano sì sottolineato il fatto che la pubblicazione del bilancio del 2002 era avvenuta in ritardo rispetto a quanto prescritto dai principi IAS, ma che il ministero delle Finanze li aveva autorizzati a non tener conto di un simile discostamento dalle norme.

(53)

Si deve osservare che questa affermazione non trova alcun riscontro nella relazione dei revisori contabili: questi ultimi, al contrario, hanno dichiarato che la verifica contabile è stata portata a termine in conformità dei principi IAS, e nei documenti contabili non compare alcuna riserva né è stata acclusa alcuna spiegazione sotto forma di una nota sui motivi per cui la società si è discostata da una prassi chiaramente definita nel quadro dei medesimi principi IAS. Per di più, il fatto che una lettera del ministero della Finanze possa, secondo quanto afferma la società in questione, modificare o rendere meno rigidi dei principi chiaramente sanciti per legge dimostra che, nella pratica, i principi IAS non venivano applicati correttamente.

(54)

Di conseguenza, si è concluso che la società vietnamita non rispondeva ai criteri 1 e 2 e, pertanto, si è deciso di non accordarle il TEM.

2.   Trattamento individuale

(55)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(56)

Per quanto riguarda la RPC, entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale, qualora non venisse concesso loro il TEM.

(57)

Dalle informazioni disponibili è emerso che queste due società rispondono a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(58)

Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti produttori esportatori della RPC:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang.

(59)

Per quanto riguarda il Vietnam, il produttore esportatore che ha chiesto il TEM ha chiesto anche il trattamento individuale, qualora non gli venisse concesso il TEM.

(60)

Dalle informazioni disponibili è emerso che questa società non risponde a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

In particolare si è accertato, come già spiegato in precedenza nella valutazione ai fini del TEM, che i quantitativi delle esportazioni non erano decisi liberamente dalla società, ma venivano stabiliti e indicati dallo Stato nella licenza commerciale della società stessa. Si è quindi accertato che la società in questione non rispondeva ai requisiti per la concessione del trattamento individuale.

(61)

Anche altri due produttori esportatori del Vietnam hanno presentato domanda di trattamento individuale entro il termine prescritto. Tuttavia, uno dei due ha fornito risposte incomplete al questionario, mentre l’altro non ha risposto affatto.

Poiché le due società non hanno fornito le informazioni richieste né nessun’altra spiegazione, la Commissione ha concluso che esse non hanno dimostrato di rispondere ai requisiti per la concessione del trattamento individuale.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(62)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(63)

Nell’avviso di apertura è stata proposta l’India quale paese di riferimento appropriato per la determinazione del valore normale per la RPC e il Vietnam. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito a tale proposta.

Diverse parti interessate hanno fatto pervenire le loro osservazioni, proponendo quale paese di riferimento Taiwan, la Thailandia, la Repubblica di Corea o l’Italia. La Commissione ha contattato alcune società note in India, paese che aveva inizialmente proposto quale paese di riferimento appropriato, ma nessun produttore indiano ha risposto al questionario né ha inviato osservazioni di qualche utilità per il procedimento. Quanto alle proposte della Repubblica di Corea e dell’Italia, le parti che le hanno avanzate non hanno però fornito alcuna informazione specifica in proposito; pertanto, i due paesi non sono stati presi ulteriormente in considerazione per la scelta del paese di riferimento.

Quanto alla Thailandia, va osservato che nel corso dell’inchiesta è emerso chiaramente, dalle informazioni dei produttori che hanno collaborato, che nel paese non si registravano vendite sul mercato interno realizzate nel corso di normali operazioni commerciali: di conseguenza, la Thailandia non poteva essere considerato un paese di riferimento.

Tuttavia, si è accertato che Taiwan, che è uno dei maggiori produttori mondiali del prodotto in esame, ha un mercato interno rappresentativo, dove un’ampia gamma di prodotti e un numero elevato di fornitori garantiscono un livello sufficiente di concorrenza. L’inchiesta ha accertato che quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione hanno registrato considerevoli vendite sul mercato interno realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

(64)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che Taiwan costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

3.2.1.   Rappresentatività globale

(65)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se, in ciascun paese esportatore, le vendite del prodotto in esame effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l’esportazione verso la Comunità.

3.2.2.   Comparabilità dei tipi di prodotto

(66)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative e che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. Si è fatto ricorso ai seguenti parametri di comparabilità: codice della NC, tipo di materia prima utilizzata, numero DIN (cioè il numero di codice nel quale il prodotto è classificato nella nomenclatura DIN), diametro in millimetri, lunghezza in millimetri.

3.2.3.   Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto

(67)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.

3.2.4.   Verifica delle normali operazioni commerciali

(68)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite realizzate sul mercato interno di ogni paese esportatore da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(69)

A tal fine è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il PI:

a)

per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;

b)

per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;

c)

per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 %, in volume, delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali e, pertanto, il valore normale è stato costruito.

3.2.5.   Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

(70)

Per i tipi di prodotto esportati nella Comunità dalle società interessate dall’inchiesta e che rispondevano ai criteri di cui alle sezioni 3.2.3 e 3.2.4, lettere a) e b), il valore normale è stato determinato, per i tipi di prodotto corrispondenti, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese oggetto dell’inchiesta durante il PI, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.2.6.   Valore normale basato sul valore costruito

(71)

Per i tipi di prodotto rispondenti ai parametri di cui alla sezione 3.2.4, lettera c), come pure per quelli non venduti dai produttori esportatori in quantità rappresentative sui rispettivi mercati interni dei paesi oggetto dell’inchiesta, come menzionato nella sezione 3.2.3, si è dovuto costruire il valore normale.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito: «SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato interno nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell’inchiesta. Se necessario, i costi di produzione e le SGAV indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica delle normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

Per quei paesi oggetto dell’inchiesta nei quali non vi erano produttori esportatori con vendite sul mercato interno del prodotto simile, o di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, il valore normale è stato costruito ricorrendo ai costi di produzione del produttore esportatore interessato, se necessario con le opportune correzioni. A detti costi di produzione si è ritenuto opportuno, in via provvisoria, sommare la media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati da quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione sulle loro vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il PI, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

3.2.7.   Economie di transizione

(72)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la RPC e il Vietnam è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno di Taiwan per i tipi di prodotto comparabili, quando si è accertato che sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, oppure sulla base di valori normali costruiti, nel caso in cui non si sono accertate vendite sul mercato interno di tipi di prodotto comparabili realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti o come il valore costruito per tipo di prodotto venduto dai quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione.

3.3.   Determinazione del valore normale

a)   Repubblica popolare cinese

(73)

Dal momento che, in questo caso, non è stato concesso alcun TEM, il valore normale per la RPC è stato determinato secondo il metodo illustrato al considerando 72.

b)   Indonesia

(74)

Per quel che riguarda l’unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato all’inchiesta, si è accertato che non aveva registrato vendite del prodotto simile sul mercato interno. Si è pertanto dovuto costruire il valore normale conformemente al metodo descritto al considerando 71.

(75)

Va osservato che, sebbene un altro produttore esportatore indonesiano avesse inizialmente risposto al questionario della Commissione, in seguito tale società ha messo fine alle sue attività commerciali, ed è perciò risultato impossibile verificare le risposte che aveva indicato nel questionario. Si è quindi concluso che questa società indonesiana non aveva più collaborato all’inchiesta. La società stessa e le autorità indonesiane sono state informate di tale mutata situazione e non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.

c)   Malaysia

(76)

Per quel che riguarda i due produttori esportatori malesi che hanno collaborato all’inchiesta e che sono stabiliti in zone di libero scambio, si è appurato che le vendite del prodotto simile da essi indicate come vendite sul mercato interno erano state realizzate principalmente verso zone di libero scambio o depositi doganali: in altre parole, si tratta di vendite per l’esportazione effettuate da altre parti indipendenti.

Si è pertanto concluso che questi produttori esportatori non avevano registrato vendite rappresentative sul mercato interno durante il PI, e, di conseguenza, nel loro caso, si è dovuto costruire il valore normale conformemente al metodo descritto al considerando 71.

d)   Taiwan

(77)

Per quattro produttori esportatori di Taiwan il valore normale è stato determinato conformemente al metodo descritto ai considerando da 65 a 71.

(78)

Nel corso dell’inchiesta è emerso che due di questi quattro produttori esportatori che hanno collaborato erano collegati. Questi produttori vendevano il prodotto simile sul mercato interno sia attraverso una società di vendita collegata, sia direttamente ad acquirenti indipendenti. Si deve osservare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, nel caso in cui i tipi di prodotto vengano venduti a una società di vendita collegata, tali vendite possono essere considerate come non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Per questo motivo, e allo scopo di determinare il valore normale, alle due società era stato chiesto, con largo anticipo rispetto allo svolgimento della visita di verifica in loco, di indicare i prezzi applicati dalla società collegata che rivendeva il prodotto al primo acquirente indipendente. Durante la verifica in loco, tuttavia, è emerso che i due produttori esportatori che hanno collaborato non erano in grado di fornire tali dati. La società di vendita collegata acquistava il prodotto in esame da diverse fonti, ivi compresi i due produttori esportatori in questione, e lo rivendeva a utilizzatori finali, dettaglianti e distributori. Tuttavia, questa società collegata che rivendeva il prodotto non era in grado di dimostrare, sulla base dei suoi documenti contabili, quali prodotti aveva acquistato dai due produttori esportatori in questione, né, di conseguenza, poteva indicare i prezzi di rivendita di tali prodotti allorché venivano venduti ad acquirenti indipendenti.

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso, in via provvisoria, che nel calcolo del valore normale non si dovrebbe tener conto delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno per mezzo della società di rivendita collegata ai due produttori esportatori, dal momento che le vendite interne rimanenti potevano in ogni caso essere considerate rappresentative.

(79)

Per quel che riguarda il quinto produttore esportatore di Taiwan incluso nel campione, si è accertato che non aveva registrato vendite del prodotto simile sul mercato interno: in questo caso, pertanto, il valore normale è stato costruito secondo il metodo illustrato al considerando 71. Nel corso dell’inchiesta sono tuttavia state rilevate gravi discrepanze nei dati forniti da questo produttore esportatore. In primo luogo, la società non ha classificato i diversi tipi di prodotto in esame in base alle precise indicazioni fornite dalla Commissione, e, di conseguenza, per parecchi tipi di prodotto non è stato possibile stabilire alcun confronto con le vendite sul mercato interno realizzate da altri produttori taiwanesi. In secondo luogo, durante la visita di verifica in loco non è stato possibile riconciliare i costi di produzione relativi al prodotto in esame indicati nelle risposte al questionario con i costi delle merci vendute riportati nel prospetto dei profitti e perdite del questionario né con altri documenti contabili della società. Non è neppure stato possibile ricollegare gli acquisti di materie prime con i costi di produzione per tipo di prodotto indicati nel questionario. Dopo la visita di verifica presso la sua sede, la società ha comunicato nuovi costi di produzione che, tuttavia, non hanno potuto essere comprovati da dati verificati.

Alla luce degli sviluppi suesposti, e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato comunicato alla società che non era possibile utilizzare determinate informazioni per il calcolo del dumping e che le conclusioni provvisorie si sarebbero basate, in parte, sui dati disponibili. Pertanto, ai fini della determinazione del valore normale costruito, la Commissione ha utilizzato dei costi di produzione adeguati per quei tipi di prodotto esportati che è stato possibile individuare con precisione sulla base delle indicazioni disponibili. A tali costi di produzione adeguati è stata poi sommata la media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno dagli altri quattro produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato all’inchiesta.

e)   Thailandia

(80)

Per quel che riguarda i quattro produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato all’inchiesta, si è accertato che non avevano registrato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Si è pertanto dovuto costruire il valore normale conformemente al metodo descritto al considerando 71.

f)   Vietnam

(81)

Dal momento che il TEM non è stato concesso ad alcun produttore esportatore vietnamita, il valore normale per il Vietnam è stato determinato secondo il metodo illustrato al considerando 72.

4.   Prezzo all’esportazione

a)   Repubblica popolare cinese

(82)

Le esportazioni dei due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il trattamento individuale sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

b)   Indonesia

(83)

Le esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c)   Malaysia

(84)

Nel caso di un produttore esportatore che effettuava le sue vendite all’esportazione nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(85)

L’altro produttore esportatore della Malaysia effettuava esportazioni del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti e ad una parte collegata nella Comunità. Nel caso delle esportazioni vendute ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Nel caso invece delle esportazioni effettuate alla parte collegata, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. A tale scopo, per poter stabilire un prezzo all’esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché dei profitti realizzati di norma dagli importatori indipendenti che hanno collaborato all’inchiesta.

d)   Taiwan

(86)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali situate a Taiwan.

(87)

Allorché le vendite per l’esportazione nella Comunità sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(88)

Allorché le vendite per l’esportazione nella Comunità sono state effettuate tramite società commerciali, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto per l’esportazione alle società commerciali dai produttori in questione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(89)

Un produttore esportatore, il quale vendeva anche il prodotto in esame tramite società commerciali di Taiwan, non è stato in grado di presentare nessun documento giustificativo che potesse chiarire la destinazione dei suoi prodotti venduti tramite operatori commerciali: non si è tenuto conto, pertanto, di tali vendite e il prezzo all’esportazione è stato calcolato solamente in base alle esportazioni effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

e)   Thailandia

(90)

Le esportazioni dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione, pertanto, è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

f)   Vietnam

(91)

Come si è già spiegato in precedenza nel quadro della valutazione ai fini della concessione del trattamento individuale, in Vietnam ha collaborato all’inchiesta un’unica società, alla quale, tuttavia, non è stato accordato il trattamento individuale. La società in questione, inoltre, svolgeva la sua attività in subappalto per una società collegata taiwanese che ha collaborato anch’essa all’inchiesta. Questa società taiwanese era proprietaria delle materie prime e svolgeva tutte le funzioni relative alle vendite all’esportazione; essa non è tuttavia stata in grado di dimostrare, sulla base dei suoi documenti contabili, che i prezzi all’esportazione applicati ad acquirenti indipendenti, prezzi indicati dalla società subappaltatrice vietnamita nella risposta al questionario, si riferivano a prodotti fabbricati in Vietnam ed esportati nella Comunità. Di conseguenza, non è possibile utilizzare tali prezzi considerandoli come i prezzi dei prodotti esportati dal Vietnam nella Comunità. La società è stata informata della decisione. Non disponendo di altre fonti, per tutti i produttori esportatori i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti, in via provvisoria, sui dati delle statistiche Eurostat relative alle importazioni.

5.   Confronto

(92)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(93)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, i costi di imballaggio, del credito, delle garanzie e le commissioni.

6.   Margini di dumping

6.1.   Metodo generale

(94)

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, determinate come si è illustrato sopra.

(95)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che si sono manifestati a norma dell’articolo 17 del regolamento di base ma non sono stati sottoposti a un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione.

(96)

Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(97)

Per poter calcolare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di omessa collaborazione. Per far ciò, si è effettuato un confronto tra il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(98)

Quando il livello di omessa collaborazione era elevato, cioè superiore al 20 %, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello superiore al margine di dumping più elevato tra quelli calcolati per i produttori esportatori che hanno collaborato. Difatti, si ha motivo di ritenere che l’elevato livello di omessa collaborazione sia dovuto al fatto che i produttori esportatori del paese oggetto dell’inchiesta che non hanno collaborato hanno, in generale, praticato il dumping in misura maggiore rispetto a qualsiasi produttore esportatore che ha collaborato. In questi casi, pertanto, il margine di dumping è stato fissato a un livello corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping calcolati per i tipi di prodotto dalle vendite più rappresentative venduti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che hanno registrato i margini di dumping più elevati.

(99)

Quando invece il livello di collaborazione era elevato, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato calcolato per un produttore esportatore del paese in questione che ha collaborato, in quanto non vi era motivo di ritenere che qualsiasi produttore esportatore che non ha collaborato avesse praticato il dumping in misura inferiore.

(100)

È prassi costante della Commissione considerare i produttori esportatori collegati o quelli appartenenti allo stesso gruppo come un’entità unica ai fini della determinazione del margine di dumping, e, quindi, calcolare un margine di dumping unico per questi produttori. Questa prassi è dovuta, in particolare, al fatto che margini di dumping individuali potrebbero incoraggiare l’elusione delle misure antidumping, e renderle in tal modo inefficaci, consentendo ai produttori esportatori collegati di effettuare le loro esportazioni verso la Comunità tramite la società con il margine di dumping individuale più basso.

Conformemente a tale prassi, i due produttori esportatori collegati di Taiwan che appartengono allo stesso gruppo sono stati considerati come un’unica entità ed è stato loro attribuito un unico margine di dumping. Per questi produttori esportatori è stato deciso di calcolare, anzitutto, un margine di dumping per ciascuna società e, in un secondo momento, di stabilire una media ponderata di tali margini di dumping che è stata quindi attribuita all’intero gruppo.

6.2.   Margini di dumping

a)   Repubblica popolare cinese

(101)

Nel caso dei produttori esportatori della RPC il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa l’85 %).

(102)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City 21,5 %,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang 12,2 %,

tutte le altre società 27,4 %.

b)   Indonesia

(103)

Nel caso dei produttori esportatori dell’Indonesia il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa il 60 %). I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam 9,8 %,

tutte le altre società 24,6 %.

c)   Malaysia

(104)

Il livello di collaborazione registrato tra i produttori esportatori della Malaysia è stato del 100 %. Non sono stati riscontrati margini di dumping provvisori per entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta (Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor e Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang) e, pertanto, non devono essere istituite misure provvisorie sulle importazioni dalla Malaysia. Qualora queste conclusioni dovessero essere confermate nel prosieguo dell’inchiesta, il procedimento verrà chiuso per quanto riguarda la Malaysia.

d)   Filippine

(105)

Come già menzionato al considerando 14, è emerso che la quasi totalità delle esportazioni dalle Filippine verso la Comunità sembrano consistere in dadi. Dal momento che si è concluso in via provvisoria che i dadi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto, non è stato calcolato alcun margine di dumping e non devono essere istituite misure provvisorie sulle importazioni dalle Filippine.

e)   Taiwan

(106)

Nel caso di un produttore esportatore di Taiwan incluso nel campione, il margine di dumping è stato determinato ricorrendo, in parte, ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si è tenuto conto del margine di dumping di questo produttore nel calcolo della media ponderata dei margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ma non sono stati inclusi nel campione.

(107)

Due produttori esportatori inclusi nel campione erano collegati, e, pertanto, nel loro caso è stato calcolato un margine di dumping unico.

(108)

Nel caso dei produttori esportatori di Taiwan il livello di omessa collaborazione è risultato significativo (circa il 22 %). I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei 15,2 %,

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan 18,8 %,

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung 16,1 %,

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung 16,1 %,

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan 11,4 %,

produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione 15,8 %,

tutte le altre società 23,6 %.

f)   Thailandia

(109)

Il livello di collaborazione registrato tra i produttori esportatori della Thailandia è stato del 100 %. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya 15,9 %,

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn 10,8 %,

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn 14,6 %,

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn 11,0 %,

tutte le altre società 15,9 %.

g)   Vietnam

(110)

Il margine di dumping provvisorio calcolato per tutte le società del Vietnam, espresso in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 7,7 %.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(111)

Nel corso dell’inchiesta è emerso, nel contesto delle procedure di campionamento, che durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori nella Comunità (cfr. il considerando 30). Due di questi produttori, tuttavia, non hanno ulteriormente collaborato all’inchiesta. Inoltre, alla denuncia presentata alla Commissione erano associati alcuni altri piccoli produttori della Comunità, i quali pure non hanno collaborato all’inchiesta.

(112)

Pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, il volume della produzione comunitaria è stato calcolato in via provvisoria sommando alla produzione dei sette produttori noti dall’operazione di campionamento il volume della produzione degli altri piccoli produttori che non hanno collaborato all’inchiesta, noti dalla denuncia.

2.   Definizione dell’industria comunitaria

(113)

I cinque produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui al considerando 30 rappresentano il 54 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Tali società costituiscono, pertanto, l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e vengono di seguito denominate: «l’industria comunitaria». Quattro di questi produttori, che rappresentavano il massimo volume rappresentativo di produzione nella Comunità, sono stati inseriti nel campione, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, e vengono denominati di seguito: «i produttori comunitari inclusi nel campione».

(114)

Dato che si è fatto ricorso alle tecniche di campionamento, i valori degli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti in parte per l’industria comunitaria considerata nel suo complesso e in parte per i produttori comunitari inclusi nel campione. L’esame del pregiudizio relativamente a: quota di mercato, produzione, capacità e indice di utilizzazione degli impianti, volume e valore delle vendite, crescita, scorte, occupazione e produttività, si è basato sui dati relativi all’industria comunitaria considerata nel suo complesso. Per gli altri indicatori sono stati invece utilizzati i dati relativi ai produttori comunitari inclusi nel campione (prezzi delle transazioni, investimenti e utile sul capitale investito, salari, redditività, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali).

3.   Analisi della situazione del mercato comunitario

3.1.   Introduzione

(115)

Per valutare l’andamento dei volumi e dei prezzi, sono stati utilizzati i dati delle statistiche Eurostat relativi ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e le informazioni contenute nelle risposte, sottoposte a verifica, dell’industria comunitaria al questionario. Va osservato che, in questa fase provvisoria, si considera che i dadi siano esclusi dalla definizione del prodotto: pertanto, i dati relativi a questa voce (codice NC 7318 16 30) non sono stati presi in considerazione nel quadro della presente analisi.

(116)

I dati relativi all’industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.

(117)

Misure antidumping sulle importazioni di EFA dalla RPC, dall’India, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia sono rimaste in vigore dal settembre 1997 al febbraio 2003 (3).

3.2.   Consumo nella Comunità

(118)

Nel calcolare il consumo comunitario apparente del prodotto in esame e del prodotto simile, la Commissione ha sommato:

il volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto simile nella Comunità, secondo i dati Eurostat,

il volume delle vendite nella Comunità del prodotto simile fabbricato dall’industria comunitaria,

e, in base alle informazioni contenute nella denuncia, il volume stimato delle vendite del prodotto simile realizzate nella Comunità dagli altri produttori comunitari noti.

Come si ricava dalla seguente tabella, nel corso del periodo in esame il consumo nella Comunità del prodotto in esame e del prodotto simile è aumentato del 24 %.

Consumo (in kg)

2001

2002

2003

PI

Prodotto in esame e prodotto simile

63 907 918

70 113 833

75 854 601

79 427 756

Valore indicizzato

100

110

119

124

3.3.   Importazioni del prodotto in esame nella Comunità

3.3.1.   Cumulo

(119)

Le importazioni in dumping di EFA originarie della RPC, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam (di seguito: «i paesi interessati») sono state valutate cumulativamente, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ricorda che si è appurato che le importazioni originarie della Malaysia non erano oggetto di dumping, mentre le importazioni originarie delle Filippine consistevano unicamente di dadi, prodotto che è stato escluso, provvisoriamente, dalla portata del presente procedimento: pertanto, le importazioni da questi due paesi non sono state esaminate assieme alle summenzionate importazioni in dumping. I margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati sono superiori alla soglia minima definita all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che corrispondono al 2 % dei prezzi all’esportazione, mentre il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati è superiore alla soglia dell’1 % della quota di mercato stabilita all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. I prezzi medi delle importazioni da tutti i paesi interessati hanno registrato un calo costante nel corso dell’intero periodo in esame. Non solo, ma gli EFA importati dai paesi interessati sono simili sotto ogni riguardo, sono prodotti intercambiabili e vengono commercializzati nella Comunità tramite canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili: si tratta quindi di prodotti concorrenziali tra di loro e, inoltre, in concorrenza con gli EFA prodotti nella Comunità. Si è pertanto concluso, in via provvisoria, che è opportuno valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni.

3.3.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati

(120)

Per tutto il periodo in esame le importazioni (in volume) del prodotto in esame hanno continuato ad aumentare in misura significativa: nel periodo dell’inchiesta le importazioni sono aumentate del 96 % rispetto al 2001.

Prezzo medio all’importazione

(EUR/kg)

2001

2002

2003

PI

Prodotto in esame

3,53

2,90

2,50

2,41

Valore indicizzato

100

82

71

68

(121)

Nel corso dell’intero periodo in esame il prezzo medio all’importazione del prodotto in esame è andato costantemente diminuendo: nel periodo dell’inchiesta il livello complessivo dei prezzi è diminuito del 32 % rispetto al 2001.

Quota detenuta sul mercato comunitario

2001

2002

2003

PI

Prodotto in esame

21,9 %

20,4 %

29,6 %

34,5 %

Valore indicizzato

100

93

135

158

(122)

La quota detenuta dai paesi interessati sul mercato comunitario è diminuita del 7 % tra il 2001 e il 2002; a partire dal 2003, tuttavia, i paesi interessati hanno impresso una forte e rapida accelerazione alle loro attività sul mercato comunitario, arrivando quindi a registrare un incremento complessivo del 58 % della loro quota di mercato nell’arco dell’intero periodo in esame.

3.3.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(123)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, sono stati analizzati i dati sui prezzi relativi al periodo dell’inchiesta. A questo scopo sono stati messi a confronto i prezzi di vendita, a livello franco fabbrica, praticati dall’industria comunitaria agli acquirenti non collegati con i prezzi di vendita, a livello cif all’importazione, praticati dai produttori esportatori dei paesi interessati ai primi acquirenti indipendenti della Comunità, in entrambi i casi al netto di sconti, riduzioni, commissioni e imposte.

(124)

I prezzi di vendita dell’industria comunitaria e i prezzi cif all’importazione praticati dai produttori esportatori sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ossia a quello degli operatori commerciali/distributori nel mercato comunitario, sulla base della media ponderata dei prezzi. Il confronto è stato effettuato separatamente per tipo di EFA e per tipo di acciaio inossidabile utilizzato. Durante il periodo dell’inchiesta pressoché tutte le vendite dei produttori esportatori nella Comunità sono state effettuate per il tramite di operatori commerciali/distributori.

(125)

I risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta, mostrano margini considerevoli di sottoquotazione dei prezzi (sino al 59,2 %). Tali margini di sottoquotazione dei prezzi indicano una pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni nel mercato comunitario provenienti dai paesi interessati.

(126)

I margini di sottoquotazione dei prezzi per paese interessato sono i seguenti:

Paese

Margine di sottoquotazione

RPC

compreso tra l’8,6 % e il 59,2 %

Indonesia

compreso tra il 28 % e il 31,9 %

Taiwan

compreso tra il 7 % e il 38,9 %

Thailandia

compreso tra il 13,1 % e il 44,4 %

Vietnam

28,2 %

3.4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

3.4.1.   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(127)

Dopo un incremento del 31 % nel 2002, che è risultato superiore all’aumento del consumo nella Comunità in termini relativi, la produzione dell’industria comunitaria ha in seguito registrato un calo fino a stabilizzarsi, a partire dal 2003, a un livello superiore del 15 % rispetto al 2001. Va sottolineato che un simile livello di incremento della produzione corrisponde comunque a un rallentamento rispetto alla crescita del 24 % del consumo nella Comunità nell’arco dell’intero periodo in esame.

(128)

La capacità di produzione dell’industria comunitaria, che ha registrato anch’essa la sua punta massima nel 2002, è aumentata del 24 %, rispecchiando così gli investimenti realizzati dai produttori comunitari inclusi nel campione.

(129)

Dopo aver registrato un lieve miglioramento nel 2002, l’indice di utilizzazione degli impianti dell’industria comunitaria è poi diminuito, segnando un calo complessivo del 7 % nel corso dell’intero periodo in esame.

3.4.2.   Volume e prezzo delle vendite, quota di mercato e crescita

(130)

Il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 7 % nell’arco dell’intero periodo in esame. Si deve osservare, tuttavia, che, dopo una crescita del 22 % nel 2002, il volume delle vendite dell’industria comunitaria ha registrato un calo costante; non solo, ma un simile andamento dell’aumento del volume è notevolmente inferiore rispetto all’incremento del 24 % registrato dal consumo nella Comunità, senza dire che si distacca assai significativamente dalla percentuale di crescita del 96 % segnata dalle importazioni dai paesi interessati nell’arco dell’intero periodo in esame.

(131)

Il prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria sono aumentati del 6 % nel corso dell’intero periodo in esame: dopo aver registrato un calo del 13 % tra il 2001 e il 2002, essi sono andati costantemente aumentando.

(132)

Nel corso dell’intero periodo in esame la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita del 14 %: dopo aver registrato un incremento del 12 % tra il 2001 e il 2002, la quota detenuta dall’industria è andata costantemente diminuendo. Dal confronto tra la situazione nel PI rispetto al 2002 emerge addirittura un calo della quota di mercato del 26 %. Nel corso dello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati ha registrato un forte aumento.

(133)

Come risulta evidente dall’analisi dell’andamento della produzione e del volume delle vendite in termini assoluti, se l’industria comunitaria ha registrato una crescita nel corso dell’intero periodo in esame, una situazione di declino ha comunque avuto inizio a partire dal 2002. Inoltre, nell’arco del periodo in esame la quota di mercato è diminuita, il che sta a indicare che in termini relativi, cioè rispetto ai concorrenti, l’industria comunitaria in realtà non ha registrato una crescita.

3.4.3.   Redditività

(134)

Nell’arco dell’intero periodo in esame la redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione ha registrato un miglioramento. Dopo gli utili modesti registrati nel 2001, la redditività è diminuita tanto da segnare una situazione in perdita nel 2002. Tra il 2002 e il 2003 il tasso di redditività è aumentato, benché l’industria comunitaria abbia continuato a trovarsi in perdita. Nel periodo 2003-PI l’industria comunitaria ha registrato il risultato migliore dell’intero periodo in esame in termini di redditività, ottenendo un margine di utile del 4,3 %. Benché a prima vista un simile risultato possa apparire positivo, in realtà occorre valutarlo situandolo nel giusto contesto.

(135)

Infatti, anche durante il PI i produttori comunitari inclusi nel campione non hanno registrato, in media, il margine di utile minimo ritenuto adeguato e realizzabile in assenza del dumping, pari al 5 % (cfr. il considerando 178 più avanti) ed erano, inoltre, assai lontani dal livello di redditività (del 9,1 %) (4) raggiunto dall’industria comunitaria nel 1995, prima cioè dell’arrivo sul mercato comunitario delle importazioni in dumping.

(136)

Non solo, ma nell’analisi è importante considerare che il migliore risultato della redditività registrato nel PI i) è stato ottenuto a discapito di una quota di mercato in calo e ii) è essenzialmente dovuto a un forte rialzo speculativo del prezzo del principale fattore di costo, cioè dell’acciaio inossidabile. L’aumento previsto dei prezzi dell’acciaio inossidabile ha consentito all’industria comunitaria di ottenere prezzi più elevati per il prodotto simile, attingendo temporaneamente per la sua produzione a scorte di acciaio inossidabile relativamente a basso prezzo di cui si era rifornita prima che si registrasse il rialzo speculativo. Questo vantaggio in termini di costi, tuttavia, è venuto meno una volta esaurite le scorte disponibili di materia prima, allorché l’industria comunitaria è stata costretta a rifornirsi di altro acciaio inossidabile a un prezzo notevolmente maggiorato. Non solo, ma occorre aggiungere che in generale simili fasi speculative non durano a lungo, e che i clienti, in particolare i grandi distributori dotati di un notevole potere negoziale, una volta percepita una stagnazione o una contrazione dei prezzi dell’acciaio, riprendono di solito ad esercitare una forte pressione sui prezzi. Di conseguenza, l’aumento della redditività registrato è dovuto essenzialmente a condizioni di mercato estremamente favorevoli per l’industria comunitaria, soprattutto nella seconda parte del PI, condizioni che tuttavia non erano di carattere duraturo.

3.4.4.   Scorte

(137)

I livelli delle scorte di fine anno dell’industria comunitaria hanno registrato un forte calo (– 52 %) nell’arco dell’intero periodo in esame, il che può essere attribuito a due fattori: i) l’aumento della produzione «su richiesta» (nel qual caso le scorte hanno un peso limitato) e ii) un calo della produzione a partire dal 2002.

3.4.5.   Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(138)

Nel periodo 2001-2003 i produttori comunitari inclusi nel campione hanno aumentato costantemente gli investimenti, soprattutto per sostituire macchinari e attrezzature ormai obsoleti. Durante il periodo dell’inchiesta gli investimenti sono diminuiti del 35 % rispetto all’inizio del periodo in esame, un calo, quello registrato nel PI, che può però essere in parte spiegato dai considerevoli investimenti realizzati negli anni precedenti. Gli investimenti destinati alla produzione del prodotto simile sono necessari per mantenere e incrementare il livello di competitività nonché per migliorare gli standard ambientali e di sicurezza.

(139)

Nel corso dell’intero periodo in esame l’utile sul capitale investito ha registrato un miglioramento. Questo miglioramento: i) conferma l’opportunità delle decisioni in materia di investimenti prese dalla direzione delle aziende; e ii) riflette i maggiori livelli di redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione durante il PI. Tuttavia, come si è già menzionato nel contesto dell’analisi della redditività, il miglioramento della redditività può essere in larga parte spiegato da particolari circostanze di carattere non duraturo (cioè, un andamento del prezzo dell’acciaio inossidabile di natura speculativa registrato durante il PI). Inoltre, il fatto che una parte dei produttori comunitari inclusi nel campione abbia utilizzato in misura sempre maggiore macchinari presi in leasing per la produzione spiega il risultato relativamente migliore dell’indicatore dell’utile sul capitale investito rispetto all’indicatore della redditività.

(140)

Benché il flusso di cassa dei produttori comunitari inclusi nel campione generato dalle vendite del prodotto simile sia migliorato a partire dal 2002, nell’arco dell’intero periodo in esame il valore di tale indicatore è diminuito del 36 %.

(141)

Infine, i produttori comunitari inclusi nel campione non hanno incontrato particolari difficoltà nell’ottenere capitali, com’è dimostrato dalla loro capacità di realizzare investimenti nel corso del periodo in esame.

3.4.6.   Occupazione, produttività e salari

(142)

L’occupazione dell’industria comunitaria ha registrato un incremento nel 2002, ma in seguito è andata costantemente diminuendo, registrando un calo complessivo del 5 % nel corso dell’intero periodo in esame. Un tale andamento negativo ha coinciso con la diminuzione della produzione a partire dal 2002.

(143)

La produttività, espressa in kg di produzione per lavoratore, è aumentata del 22 % nell’arco dell’intero periodo in esame, a riprova della determinazione e della capacità dell’industria comunitaria di mantenere e migliorare il suo livello di competitività.

(144)

Nel corso dell’intero periodo in esame il salario per lavoratore è aumentato del 10 %, un aumento dovuto ai premi per l’aumento di produttività e all’indennità dello stipendio legata all’inflazione. D’altra parte, il costo del lavoro in termini assoluti è diminuito a partire dal 2002.

3.4.7.   Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(145)

Visto soprattutto il volume delle importazioni in dumping dai paesi interessati, i margini di dumping accertati non possono essere considerati trascurabili.

(146)

Misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, dall’India, dalla Malaysia, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia sono rimaste in vigore fino all’inizio del 2003. Tuttavia, l’industria comunitaria non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, come dimostra in particolare l’andamento della sua quota di mercato, del volume delle vendite e dell’occupazione: ciò è risultato evidente soprattutto dopo la scadenza delle precedenti misure antidumping.

3.4.8.   Conclusioni in materia di pregiudizio

(147)

Nel corso dell’intero periodo in esame l’industria comunitaria ha incrementato la produzione e il volume delle vendite, è riuscita a ridurre le scorte e ha costantemente realizzato degli investimenti; non ha incontrato difficoltà nell’ottenere capitali e ha incrementato la produttività; il suo costo del lavoro, in termini assoluti, è diminuito; infine, l’industria è stata in grado di aumentare i suoi prezzi durante il PI in modo tale da migliorare la redditività e l’utile sul capitale investito.

(148)

Ciononostante, questi elementi positivi vanno tutti valutati nel loro giusto contesto. L’incremento dei prezzi e il miglioramento della redditività sono stati ottenuti a spese di significative perdite della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria: perdite pari al 14 % nell’arco dell’intero periodo in esame e addirittura al 26 % se considerate dal solo 2002 in poi. In particolare, dato che sul mercato erano disponibili importazioni in dumping a basso prezzo, i clienti hanno scelto fonti di approvvigionamento alternative del prodotto in esame e l’industria comunitaria non è stata in grado di seguirli sulla stessa strada.

(149)

Inoltre, in linea con le conclusioni raggiunte riguardo alla quota di mercato, nel corso del periodo in esame l’incremento della produzione (+ 15 %) e quello del volume delle vendite (+ 7 %) registrati dall’industria comunitaria non sono stati sufficienti per stare al passo con l’andamento nettamente più positivo del consumo sul mercato comunitario (+ 24 %). Il tasso di occupazione dell’industria comunitaria è diminuito del 5 %, il che spiega, in realtà, la riduzione del costo del lavoro dell’industria stessa. Si deve poi aggiungere che la situazione della redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione non può considerarsi, nel complesso, soddisfacente. Per gran parte del periodo in esame, essa è stata nettamente insufficiente (dato che hanno registrato perdite o un margine di utile insufficiente). Benché la redditività dei produttori comunitari inclusi nel campione sia migliorata durante il PI (con un margine di utile del 4,3 %), un tale risultato i) è in ogni caso inferiore al margine di utile minimo del 5 % che l’industria comunitaria avrebbe potuto presumibilmente ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli e ii) può essere in gran parte attribuito agli effetti non duraturi dei prezzi al rialzo dell’acciaio. La situazione negativa dell’industria comunitaria è ulteriormente riflessa nel quadro presentato dall’andamento del flusso di cassa.

(150)

Di conseguenza, nel complesso gli indicatori con andamento negativo prevalgono su quelli con andamento positivo, e, pertanto, si conclude in via provvisoria che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(151)

A norma dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio notevole. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetti delle importazioni in dumping

(152)

A partire dal 2003 i paesi interessati hanno fortemente consolidato e migliorato la loro posizione sul mercato: si può constatare chiaramente come l’aumento della quota di mercato detenuta da questi paesi (+ 58 %) coincida con una diminuzione della quota dell’industria comunitaria. Non solo, ma l’incremento del volume delle importazioni dai paesi interessati (+ 96 %) è stato assai più rilevante rispetto all’aumento del consumo sul mercato comunitario (+ 24 %). Infine, a partire dal 2003, in conseguenza di pratiche commerciali sleali sotto forma di dumping dopo la scadenza delle misure antidumping, il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è risultato notevolmente inferiore rispetto al livello di prezzo dell’industria comunitaria, e ha quindi esercitato una pressione sui prezzi.

Si è stabilito, pertanto, in via provvisoria che durante il periodo in esame le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, in particolare in termini di quota di mercato e di volume delle vendite.

3.   Impatto di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(153)

Le importazioni del prodotto in esame provenienti da altri paesi diversi dai paesi interessati sono, nel complesso, diminuite: nell’arco dell’intero periodo in esame, infatti, la quota di mercato di tali importazioni da altri paesi ha registrato un calo del 20 %. Inoltre, il prezzo medio di queste importazioni da altri paesi era notevolmente più elevato rispetto ai livelli del prezzo all’importazione del prodotto in esame dai paesi interessati.

(154)

Due esportatori hanno affermato che le importazioni dall’India, dalla Repubblica di Corea e dalla Norvegia sono tali da annullare qualsiasi nesso causale che possa eventualmente esistere tra il pregiudizio notevole che subirebbe l’industria comunitaria e le importazioni in dumping dai paesi interessati.

(155)

Sulla base dei dati a disposizione, tuttavia, risulta che tanto le importazioni dalla Repubblica di Corea (durante il PI: 221 tonnellate a un prezzo medio di 2,72 EUR/kg) quanto quelle dalla Norvegia (durante il PI: 438 tonnellate a un prezzo medio di 2,89 EUR/kg) non sono sufficienti a spiegare, sia per via del loro modesto volume che dei loro prezzi, il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria. Per di più, occorre aggiungere che le importazioni dalla Norvegia hanno registrato una diminuzione del 36 % nell’arco dell’intero periodo in esame.

(156)

Per quanto riguarda invece l’India, si può osservare che a partire dal 2003 le importazioni da questo paese sono fortemente aumentate (durante il PI: 1 147,6 tonnellate) ed erano a basso prezzo (prezzo medio: 1,91 EUR/kg). Non si può quindi escludere che durante il PI le importazioni dall’India possano aver avuto un certo impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, soprattutto in termini di pressione sui prezzi. Tuttavia, dato il volume relativamente modesto di queste importazioni dall’India se confrontato a quello delle importazioni dai paesi interessati (27 400 tonnellate, a un prezzo medio di 2,41 EUR/kg), si è giunti alla conclusione che l’impatto delle importazioni dall’India (la cui quota di mercato durante il PI era pari all’1,4 %) non è sufficiente ad annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Le importazioni dall’India, considerate separatamente, non sono infatti sufficienti a spiegare la perdita significativa di quota di mercato registrata dall’industria comunitaria e l’incremento molto meno pronunciato delle sue vendite rispetto alla crescita del consumo.

(157)

Inoltre, nonostante quanto affermato da due esportatori, il fatto che le importazioni provenienti dall’India non siano oggetto della presente inchiesta non costituisce una discriminazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si deve sottolineare al riguardo che, se considerate nell’arco dell’intero periodo in esame, fino al PI le importazioni dall’India erano trascurabili, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base; è solo durante il PI che tali importazioni sono aumentate, benché anche in tale periodo si siano attestate su quantitativi relativamente poco elevati (pari a una quota di mercato dell’1,4 %). Non solo, ma si deve aggiungere che, quando è stato avviato il presente procedimento, la Commissione non disponeva di elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che dette importazioni dall’India fossero oggetto di pratiche di dumping.

(158)

Dal momento che le importazioni dalle Filippine e dalla Malaysia sono state escluse dalla portata della presente inchiesta, si è esaminato in seguito se le importazioni da questi due paesi fossero tali da annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Una volta esclusi i dadi dalla definizione del prodotto, tuttavia, le importazioni dalle Filippine di altri EFA risultano con ogni evidenza trascurabili (con una quota di mercato durante il PI dello 0,1 %) e realizzate a un prezzo piuttosto elevato (3,47 EUR/kg): pertanto, non è stato possibile attribuire loro effetti pregiudizievoli di qualche rilievo. Anche il volume delle importazioni dalla Malaysia era inferiore e i loro prezzi, in media, superiori (durante il PI: 1 456 tonnellate a 2,70 EUR/kg) rispetto a volume e prezzi delle importazioni dai paesi interessati. Non solo, ma la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è diminuita del 6 % nell’arco dell’intero periodo in esame. Di conseguenza, sebbene le importazioni dalla Malaysia possano aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che questo impatto non è stato tale da annullare gli effetti pregiudizievoli arrecati dalle importazioni in dumping dai paesi interessati.

(159)

Si è concluso, pertanto, in via provvisoria che le importazioni da altri paesi diversi dai paesi interessati non hanno annullato il nesso causale tra il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria e le importazioni in dumping dai paesi interessati.

3.2.   Andamento del consumo sul mercato comunitario

(160)

Nel corso del periodo in esame il consumo del prodotto in esame sul mercato comunitario è aumentato del 24 %. Pertanto, il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

3.3.   Competitività dell’industria comunitaria

(161)

Come dimostra la sua quota di mercato, l’industria comunitaria è un concorrente importante per il prodotto simile e ha sempre investito per garantire un prodotto all’avanguardia. Difatti, la produttività per lavoratore è persino aumentata del 22 % nel corso dell’intero periodo in esame, e, contrariamente a quanto affermato da quattro esportatori, un simile miglioramento della produttività dell’industria comunitaria, che ha coinciso con gli investimenti da essa realizzati, dimostra che la politica di investimenti dell’industria non può spiegare il pregiudizio notevole subito. Anzi, considerata la maggiore produttività ottenuta, proprio gli investimenti hanno contribuito a contenere il pregiudizio. Pertanto, non sono emersi elementi di prova che dimostrino che la scarsa competitività potrebbe aver annullato il nesso causale tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(162)

Nel complesso si è quindi concluso in via provvisoria che le importazioni dai cinque paesi interessati, considerate cumulativamente, hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria; non è stata accertata l’esistenza di altri fattori sufficienti ad annullare tale nesso di causalità.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(163)

La Commissione ha esaminato se esistano validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l’imposizione provvisoria delle misure non sia nell’interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati esaminati i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate dall’inchiesta. Per valutare se fosse nell’interesse della Comunità istituire le misure, è stato inviato un questionario agli utilizzatori e agli importatori del prodotto in esame e ai fornitori a monte delle materie prime utilizzate nella produzione del prodotto simile.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(164)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria comunitaria gode tuttora di una situazione di efficienza economico-finanziaria ed è in grado di competere in condizioni di mercato eque. Come si è già ricordato, l’industria dispone di significative capacità inutilizzate di produzione del prodotto simile: il ricorso a queste capacità avrebbe un effetto positivo, consentendole di incrementare le vendite e la quota di mercato, di aumentare il tasso di occupazione e, grazie a maggiori economie di scala, di conseguire a lungo andare un livello adeguato e sostenibile di redditività. A impedire all’industria di migliorare in questo modo la sua situazione è però soprattutto la continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping del prodotto in esame sul mercato comunitario. L’istituzione delle misure antidumping servirebbe a mitigare gli effetti di una simile pressione sleale sui prezzi.

(165)

Si ritiene che, qualora non vengano imposte misure destinate a rimediare agli effetti negativi delle importazioni in dumping, l’industria comunitaria continuerà a dover far fronte a una sottoquotazione dei prezzi e, quindi, a un ribasso dei prezzi, con un conseguente impatto negativo, in particolare, sulla sua quota di mercato e sul suo volume delle vendite. A lungo andare, tale situazione potrebbe compromettere la stessa efficienza economico-finanziaria dell’industria comunitaria. Di conseguenza, si ritiene che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’industria comunitaria.

3.   Interesse degli importatori/distributori

(166)

Gli importatori/distributori svolgono un ruolo pressoché esclusivo in qualità di intermediari tra i produttori (nella Comunità e al di fuori di essa) e gli utilizzatori di EFA. Il potere negoziale di cui dispongono e la loro capacità di stoccare ingenti quantitativi di EFA incidono fortemente sui prezzi di questo prodotto.

(167)

Quattro degli importatori/distributori inclusi nel campione hanno compilato e restituito il questionario della Commissione, benché solo due di questi abbiano risposto esaurientemente a tutte le domande. Questi due importatori rappresentano all’incirca il 14 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame durante il PI. Inoltre, un’associazione tedesca di importatori/distributori ha presentato le sue osservazioni ed è stata anche sentita nel corso di un’audizione comune insieme agli importatori/distributori.

(168)

Gli importatori/distributori non si sono espressi a favore dell’istituzione delle misure. Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e la loro associazione hanno sostenuto che l’imposizione delle misure comporterà un rialzo dei prezzi per gli utilizzatori, anche se, di nuovo secondo quanto affermano, il prodotto in esame e il prodotto simile fabbricato dall’industria comunitaria non sono sempre comparabili. Hanno aggiunto che l’istituzione delle misure antidumping andrebbe a svantaggio della loro attività commerciale e dei loro dipendenti.

(169)

Dalle informazioni ricevute, tuttavia, risulta che gli importatori/distributori acquistano il prodotto in esame da molte fonti diverse, sia nella Comunità — compresa l’industria comunitaria — che al di fuori di essa. Dal momento che non si osservano fondamentali differenze a livello di qualità o di tipo di prodotto tra gli EFA importati dai paesi interessati e il prodotto simile proveniente da qualsiasi altra fonte, si ritiene in via provvisoria che, anche nel caso in cui venissero imposte le misure antidumping, gli importatori/distributori nella Comunità non avrebbero difficoltà a rifornirsi del prodotto, considerato il numero significativo di fonti alternative di approvvigionamento di cui dispongono. Non solo, ma gli importatori non hanno suffragato con prove sufficienti la loro affermazione secondo cui l’istituzione delle misure antidumping verrebbe ad avere un impatto significativo sulla loro situazione occupazionale, soprattutto se si considera che le attività di importazione non sono ad uso intensivo di manodopera. Per quanto riguarda invece il rialzo dei prezzi che sarebbe conseguenza dell’imposizione di dazi antidumping provvisori, si deve osservare che le misure antidumping rimaste in vigore dal 1997 al 2003 non hanno costituito una minaccia per la situazione economica degli importatori/distributori. Inoltre, alla luce delle risposte fornite nel questionario della Commissione, nel corso del periodo in esame i margini di utile registrati dagli importatori risultano di gran lunga superiori alla redditività dell’industria comunitaria. Pertanto, non si prevede che l’eventuale rialzo dei prezzi dovuto all’istituzione delle misure venga automaticamente trasferito sugli utilizzatori.

(170)

Sebbene gli importatori/distributori non siano a favore dell’istituzione delle misure, sulla base delle informazioni disponibili si può concludere che gli eventuali vantaggi che essi possano ricavare dalla mancata imposizione delle misure sono superati dall’interesse dell’industria comunitaria di fare in modo che vengano corrette le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli dei paesi interessati.

4.   Interesse dei fornitori a monte

(171)

Al fine di valutare i probabili effetti dell’istituzione delle misure antidumping sui fornitori a monte dell’industria comunitaria è stato inviato un questionario a tutti i fornitori a monte noti. Sono stati inviati in totale nove questionari, uno solo dei quali è stato compilato e restituito. Questo fornitore a monte, che è un produttore di acciaio inossidabile, si è dichiarato a favore dell’imposizione delle misure: difatti, benché l’industria comunitaria non rappresenti uno dei suoi clienti più importanti, l’attività legata al prodotto in esame contribuisce comunque al suo livello occupazionale e alla sua redditività. La riduzione o l’interruzione, da parte dell’industria comunitaria, della produzione del prodotto simile comporterebbe per i fornitori a monte la perdita di parte delle loro attività.

(172)

Di conseguenza, e in mancanza di informazioni contrarie, si è giunti alla conclusione che l’istituzione delle misure antidumping è nell’interesse dei fornitori a monte.

5.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(173)

Le associazioni dei consumatori non si sono manifestate presso la Commissione né hanno fornito informazioni ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, dato che gli EFA vengono utilizzati essenzialmente nell’assemblaggio di prodotti a valle, l’analisi si è limitata agli effetti dell’istituzione delle misure sugli utilizzatori. Gli EFA sono utilizzati in una vasta gamma di settori, tra cui: l’industria automobilistica, la cantieristica, l’edilizia, le industrie chimica, farmaceutica, medica e l’industria alimentare. La Commissione ha inviato un questionario a dodici utilizzatori comunitari noti del prodotto in esame; tra le altre informazioni, è stato chiesto loro se l’imposizione delle misure antidumping sarebbe nell’interesse della Comunità e che tipo di ripercussioni dette misure avrebbero sulla loro attività. Una risposta al questionario è pervenuta da un fabbricante di materiale rotabile, il quale ha sottolineato che il prodotto in esame rappresenta meno dell’1 % dei costi totali dei suoi prodotti finiti.

(174)

In considerazione del fatto che gli utilizzatori potranno rifornirsi non solo del prodotto in esame proveniente dai paesi interessati, ma anche da altre fonti di approvvigionamento, e data l’incidenza marginale degli EFA sui costi dei prodotti a valle, non è emerso che gli utilizzatori avessero un interesse contrario (all’istituzione delle misure) di peso equivalente.

6.   Conclusioni

(175)

Avendo esaminato i vari interessi in gioco, si è concluso in via provvisoria che, dal punto di vista dell’interesse generale della Comunità, nessun interesse è superiore all’interesse dell’industria comunitaria di imporre provvisoriamente delle misure con l’obiettivo di eliminare gli effetti di distorsioni degli scambi dovuti alle importazioni in dumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(176)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure antidumping provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria. Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto sia dei margini di dumping accertati durante il periodo dell’inchiesta che dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(177)

L’aumento del prezzo necessario ad eliminare il pregiudizio è stato determinato, per ciascuna società, confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione del prodotto in esame con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. La differenza di prezzo che ne risulta è stata espressa in percentuale del valore cif all’importazione.

(178)

Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo ponderato di produzione dell’industria comunitaria un margine di profitto del 5 %: quest’ultimo è infatti ritenuto, in via provvisoria, il margine di utile che l’industria comunitaria avrebbe potuto ottenere qualora non fossero state presenti sul mercato le importazioni in dumping. Un tale margine rispecchia il margine di profitto ottenibile per gruppi di prodotti simili fabbricati dall’industria comunitaria e non oggetto di concorrenza sleale, ad esempio per elementi di fissaggio non classificati nei codici NC della definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta.

2.   Livello del dazio antidumping provvisorio

(179)

Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, sia opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dai paesi interessati. In conformità, di nuovo, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio deve essere istituito al livello dei margini di dumping accertati o al livello necessario per eliminare il pregiudizio, qualora quest’ultimo sia inferiore al primo.

(180)

Per quanto riguarda il livello del dazio, nel caso di due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta (uno di Taiwan e uno della RPC) si è accertato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio era inferiore al margine di dumping. Per queste due società, pertanto, il livello del dazio da istituire deve limitarsi a corrispondere al livello necessario per eliminare il pregiudizio, mentre in tutti gli altri casi il livello del dazio deve essere fissato al livello del margine di dumping accertato. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio per i paesi interessati sono le seguenti:

Paese

Produttore esportatore

Aliquota del dazio antidumping (%)

RPC

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City

11,4 %

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

12,2 %

Tutte le altre società

27,4 %

Indonesia

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

9,8 %

Tutte le altre società

24,6 %

Taiwan

Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

15,2 %

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

8,8 %

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

16,1 %

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

16,1 %

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

11,4 %

Produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione

15,8 %

Tutte le altre società

23,6 %

Thailandia

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

15,9 %

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

10,8 %

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

14,6 %

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

11,0 %

Tutte le altre società

15,9 %

Vietnam

Tutte le società

7,7 %

(181)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(182)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

I.   DISPOSIZIONI FINALI

(183)

Ai fini di buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori esportatori di Taiwan elencati nell’allegato è del 15,8 % (codice addizionale TARIC A649).

3.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

Paese

Produttore esportatore

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd, Tengzhou City

11,4

A650

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd, Zhejiang

12,2

A651

Tutte le altre società

27,4

A999

Indonesia

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

9,8

A652

Tutte le altre società

24,6

A999

Taiwan

Arrow Fasteners Co. Ltd, Taipei

15,2

A653

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan

8,8

A654

Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung

16,1

A655

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd, Kaohsiung

16,1

A656

Yi Tai Shen Co. Ltd, Tainan

11,4

A657

Tutte le altre società non menzionate sopra e le società elencate nell’allegato

23,6

A999

Thailandia

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd, Ayutthaya

15,9

A658

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd, Samutsakorn

10,8

A659

Dura Fasteners Company Ltd, Samutprakarn

14,6

A660

Siam Screws (1994) Co. Ltd, Samutsakorn

11,0

A661

Tutte le altre società

15,9

A999

Vietnam

Tutte le società

7,7

4.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 212 del 24.8.2004, pag. 2.

(3)  Regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio (GU L 50 del 20.2.1998, pag. 1).

(4)  GU L 243 del 5.9.1997, pag. 17, considerando 69.

(5)

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/17

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles.


ALLEGATO

(Codice addizionale TARIC A649)

A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei

BOLTUN CORPORATION, Tainan

CHAEN WEI CORPORATION, Taipei

CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City

CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan

DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung

EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu

FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang

FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan

HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City

HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan

J C GRAND CORPORATION, Taipei

JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan

JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei

KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao

KWANTEX RESEARCH INC, Taipei

LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan

LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung

M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung

MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan

NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City

QST INTERNATIONAL CORP., Tainan

SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan

SPEC PRODUCTS CORP., Tainan

SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung

TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung

VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung

YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung

ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung

ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung


21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/51


REGOLAMENTO (CE) N. 772/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2005

relativo alle specifiche per la copertura delle caratteristiche e alla definizione del formato tecnico per la produzione delle statistiche comunitarie annuali sull’acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 48/2004 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie annuali sull'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

(2)

A norma della lettera a) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 48/2004 sono necessarie misure di attuazione per specificare la copertura delle caratteristiche richieste.

(3)

A norma della lettera b) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 48/2004 sono necessarie misure di attuazione per definire il formato tecnico di trasmissione delle statistiche comunitarie annuali sull'acciaio.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato I del presente regolamento contiene le specifiche per la copertura delle caratteristiche.

2.   In tali specifiche i riferimenti ai conti delle società utilizzano, ai fini della presentazione rispettivamente dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, i titoli di cui agli articoli 9 e 23 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (2).

Articolo 2

L'allegato II del presente regolamento specifica il formato tecnico di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 48/2004.

Articolo 3

Gli Stati membri applicano le specifiche e adottano il formato tecnico in parola con riguardo all'anno di riferimento 2003 e agli anni successivi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.


ALLEGATO I

COPERTURA DELLE CARATTERISTICHE

1.   STATISTICHE ANNUALI SUL BILANCIO DEI ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA

Osservazioni preliminari

Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali informazioni presso tutti gli stabilimenti la cui attività di produzione di ferro, acciaio o altri prodotti è classificata nel gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1 e che consumano e/o producono rottame. Per il 2003, primo anno di riferimento, la Commissione accetta che la popolazione coperta sia quella esercitante le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1. Un questionario distinto va compilato per ciascuno stabilimento anche nel caso di una società con più stabilimenti. Se lo stabilimento dispone di una fonderia di acciaio localmente integrata, questa va considerata come parte integrante dello stabilimento. Per stabilimenti localmente integrati si intendono quelli con la stessa ubicazione e gestiti dallo stesso management. Il questionario si applica anche ai laminatoi che rilaminano prodotti usati non considerati abitualmente rottame. Gli stabilimenti siderurgici che non dispongono di risorse proprie e che ricorrono pertanto ad acquisti all'esterno sono tenuti a compilare il questionario al pari dei produttori. Non esercitando le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1, le fonderie di ghisa, localmente integrate o meno, e le fonderie di acciaio non integrate sono escluse.

Si considerano rottame:

gli scarti di ghisa o di acciaio ottenuti in un momento qualsiasi del processo di produzione o di trasformazione della ghisa o dell’acciaio o i frammenti recuperati da vecchi articoli di ghisa o acciaio adatti per la rifusione (incluso il rottame acquistato, ma esclusi i getti bruciati o attaccati dagli acidi),

gli scarti ed altri recuperi di colata dell'acciaio (diretti o in sorgente), imbuti di colata, colonne e radici di colata, ecc., nonché i lingotti scartati e difettosi non compresi nella produzione,

i fondi di siviera (esclusi i recuperi dalla colata in sabbia).

Non sono invece da includere nel rottame i recuperi contenenti ferro contaminati in larga misura con materiali non metallici e che si ottengono durante la fusione o i trattamenti termici o meccanici, quali per esempio:

canali di colata degli altiforni,

canali di colata, spruzzi e altri scarti della colata della ghisa, recuperi dalle fosse di colata,

scorie di acciaieria,

scaglie dei forni di riscaldo, di laminazione e di fucinatura,

proiezioni di convertitori,

loppa di ciminiera e loppe di becco, fondi di siviera e recuperi di colata ottenuti dalla colata in sabbia.

Specifiche

Codice:

1010

Titolo: Giacenze al primo giorno dell'anno

Vanno indicate le giacenze esistenti nell’intero stabilimento, incluse le attività localmente integrate (ivi comprese le fonderie di acciaio), ad eccezione delle giacenze nelle fonderie di ghisa.

Codice:

1020

Titolo: Recuperi interni dello stabilimento

Sono inclusi:

i canali e gli altri recuperi di colata di acciaierie e fonderie di acciaio integrate: imbuti di colata e materozze dei getti di acciaio; sono inclusi i lingotti difettosi e scartati non calcolati nella produzione,

i recuperi di trattamento che derivano dalla fabbricazione di semilavorati e di prodotti laminati anche per conto terzi, i recuperi di lingotti e anche i lingotti difettosi e i getti di acciaio difettosi di cui si sia constatata la difettosità dopo che hanno lasciato l’impianto metallurgico o la fonderia, cioè dopo che sono stati compresi nella produzione di acciaio grezzo o fuso; è compreso il rottame proveniente da fonderie di acciaio localmente integrate, fucine, stabilimenti di produzione di tubi e impianti di trafilatura, di laminazione a freddo o di costruzioni metalliche e altri impianti di trasformazione dell'acciaio, ad eccezione delle fonderie di ghisa (si veda la precedente nota 1); non vanno considerati come recuperi nuovi di laminatoio gli scarti che devono essere rilaminati nei propri laminatoi,

il rottame di ghisa e acciaio proveniente dalla riparazione, dalla demolizione e dalla rottamazione di vecchie attrezzature, macchine e utensili (ad esempio, vecchie lingottiere).

Codice:

1030

Titolo: Arrivi (1031 + 1032 + 1033)

Il rottame ottenuto tramite un commerciante che agisce da intermediario è opportunamente attribuito alle fonti contrassegnate dai codici 1031, 1032 e 1033.

Il rottame di navi proveniente da cantieri di demolizione della Comunità deve essere considerato rottame nazionale o comunitario.

Codice:

1031

Titolo: Arrivi dal mercato nazionale

Arrivi di rottame in provenienza da altri stabilimenti o divisioni appartenenti alla stessa società e situati nello stesso paese, inclusi altiforni, acciaierie, laminatoi e fonderie di ghisa (comprese le fonderie di ghisa integrate). Sono inclusi gli arrivi di rottame in provenienza da stabilimenti di altre società siderurgiche e da stabilimenti diversi da quelli di produzione o di trasformazione dell'acciaio, ad esempio da miniere.

Sono inclusi altresì gli arrivi di rottame acquistato sul mercato nazionale direttamente da società non siderurgiche, quali fonderie di acciaio o di ghisa, stabilimenti di produzione di tubi, fucine, imprese di costruzione ed estrattive, cantieri navali, società ferroviarie, industrie meccaniche, industrie di fabbricazioni metalliche, ecc.

Codice:

1032

Titolo: Arrivi da altri Stati membri della Comunità

Arrivi di rottame dagli altri paesi della Comunità.

Codice:

1033

Titolo: Arrivi da paesi terzi

Arrivi di rottame dai paesi extracomunitari (o terzi).

Codice:

1040

Titolo: Totale delle disponibilità (1010 + 1020 + 1030)

Totale delle giacenze al primo giorno dell'anno, dei recuperi interni dello stabilimento e degli arrivi.

Codice:

1050

Titolo: Consumo totale

Il consumo totale rappresenta il complesso del rottame consumato per la produzione di ghisa negli altiforni, nei forni elettrici da ghisa e negli impianti di agglomerazione, nonché il totale del rottame consumato per la produzione complessiva di acciaio grezzo, inclusa la fabbricazione di ghisa greggia mediante ricarburazione dell’acciaio e la produzione di fonderie di acciaio localmente integrate.

Codice:

1051

Titolo: - di cui forni elettrici

Consumo di rottame per la produzione di acciaio nei forni elettrici.

Codice:

1052

Titolo: - di cui rottami inossidabili

Consumo di rottami inossidabili contenenti il 10,5 % o più di cromo e non più dell’1,2 % di carbonio, con o senza altri elementi di lega.

Codice:

1060

Titolo: Consegne

Complesso delle consegne di rottame, anche a tutte le fonderie, comprese quelle localmente integrate.

Codice:

1070

Titolo: Giacenze all'ultimo giorno dell'anno (1040 - 1050 - 1060)

Vanno indicate le giacenze esistenti nell’intero stabilimento, incluse le attività localmente integrate (ivi comprese le fonderie di acciaio), ad eccezione delle giacenze nelle fonderie di ghisa.

2.   CONSUMO DI COMBUSTIBILI E DI ENERGIA E BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

Osservazioni preliminari sui tipi di impianto

Gli impianti di preparazione della carica includono gli impianti di agglomerazione.

Per quanto riguarda gli altiforni e i forni elettrici da ghisa, va preso in considerazione soltanto il consumo di combustibile direttamente caricato o utilizzato nei forni in sostituzione del coke, ossia escluso il consumo in preriscaldatori, ventilatori e altre attrezzature accessorie degli altiforni (da registrare alla voce «altri impianti»).

Le acciaierie includono le officine di fusione e la colata continua.

Le centrali elettriche comprendono il consumo di combustibili e di energia per la produzione di tutta l’energia elettrica negli stabilimenti o nelle centrali elettriche comuni a più stabilimenti. Si veda anche la nota 2.

Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali informazioni presso tutti gli stabilimenti siderurgici esercitanti le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1, compresi gli impianti di rilaminazione e le centrali elettriche dell’industria siderurgica comuni a più stabilimenti e società. Ai fini delle presenti statistiche tali centrali elettriche sono da considerarsi come stabilimenti siderurgici esercitanti le attività di cui al gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1.

Centrali elettriche dell'industria siderurgica comuni

Le centrali elettriche comuni a più stabilimenti o società siderurgiche sono da considerarsi come un'entità.

Tali centrali sono tenute a partecipare direttamente all'indagine. Al fine di evitare doppie registrazioni, gli stabilimenti che si avvalgono della produzione di tali centrali non devono includere i relativi dati nelle loro risposte.

Gli stabilimenti siderurgici devono tuttavia indicare nelle loro risorse gli arrivi di energia elettrica in provenienza dalle centrali elettriche comuni quale totale (codice 3102) tra gli arrivi dall'esterno.

Sono escluse le centrali elettriche connesse ad altre industrie, quali ad esempio l'industria carboniera.

Impianti di produzione mista di energia elettrica e di vapore

Gli impianti misti sono da considerarsi in parte come centrali elettriche. Il consumo di combustibili dovrebbe includere soltanto quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica, escludendo pertanto i quantitativi di combustibile attribuibili alla fornitura di calore.

Consumo di energia

Nella parte A sono da registrare i consumi di combustibili e di energia negli stabilimenti siderurgici e nei loro impianti ausiliari, ad eccezione delle cokerie (altiforni, impianti d'agglomerazione, fonderie di acciaio localmente integrate, laminatoi, ecc.).

Vanno inclusi tutti i consumi degli impianti ausiliari (ad esempio, centrali elettriche e impianti per la produzione di vapore) anche se non servono unicamente stabilimenti siderurgici.

Vanno escluse le officine integrate con gli stabilimenti siderurgici le cui attività non rientrano tra quelle del gruppo 27.1 della NACE Rev. 1.1.

Parte A —   Statistiche annuali sul consumo di combustibili e di energia per tipo di impianto

Codice:

2010

Titolo: Combustibili solidi (2011 + 2012)

I combustibili solidi vanno registrati in funzione del loro stato all'arrivo.

Codice:

2011

Titolo: Coke

Compresi coke, semi-coke, coke di petrolio e polvere di coke.

Codice:

2012

Titolo: Altri combustibili solidi

Compresi carbon fossile e agglomerati, lignite e mattonelle.

Codice:

2020

Titolo: Combustibili liquidi

Sono inclusi i consumi di tutti i combustibili liquidi negli stabilimenti siderurgici, nei loro impianti ausiliari e nelle centrali elettriche, ad eccezione delle cokerie.

Codice:

2030

Titolo: Gas (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

Vanno registrati i consumi netti, escluse le perdite ed escluso il gas bruciato.

I consumi di gas vanno registrati in gigajoule (1 gigajoule = 109 joule = 1 gigacalorie/4,186) sulla base del potere calorifico inferiore per ciascun gas (per gas secco a 0o e 760 mm/Hg).

Codice:

2040

Titolo: Forniture di gas di altoforno all'esterno

Totale delle forniture di gas di altoforno all'esterno: al pubblico, a cokerie siderurgiche integrate, ad altri stabilimenti siderurgici e ad altri clienti.

Codice:

2050

Titolo: Forniture di gas di convertitore all'esterno

Totale delle forniture di gas di convertitore all'esterno al pubblico, a cokerie siderurgiche integrate, ad altri stabilimenti siderurgici e ad altri clienti.

Parte B —   Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

Specifiche

Codice:

3100

Titolo: Risorse (3101 + 3102)

Si vedano le specifiche per i codici 3101 e 3102.

Codice:

3101

Titolo: Produzione lorda

Produzione lorda corrispondente al totale dei consumi nelle centrali elettriche come specificato nella parte A per le centrali elettriche.

Codice:

3102

Titolo: Arrivi dall'esterno

Per esterno si intendono le reti pubbliche, gli altri paesi, gli stabilimenti siderurgici (incluse le centrali elettriche comuni), le cokerie, i reparti localmente integrati, ecc.

Codice:

3200

Titolo: Utilizzo (3210 + 3220 + 3230)

Il totale della riga 3200 deve corrispondere a quello della riga 3100.

Codice:

3210

Titolo: Consumo per tipo di impianto (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

Consumo totale per i tipi di impianto di cui alle righe 3211 + 3212+ 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217.

Codice:

3217

Titolo: Altri impianti

Altri tipi di impianto come specificato nella parte A.

Codice:

3220

Titolo: Consegne all'esterno

Cfr. il codice 3102.

Codice:

3230

Titolo: Perdite

Sono comprese tutte le perdite di energia elettrica.

3.   INDAGINE SUGLI INVESTIMENTI NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA (SPESE E CAPACITÀ)

Parte A —   Statistiche annuali sulle spese

Osservazioni preliminari

Un questionario distinto va compilato per ciascuno stabilimento anche nel caso di una società con più stabilimenti.

Le spese di investimento corrispondono agli investimenti in beni materiali durante il periodo di riferimento. Sono compresi tutti i beni di investimento materiali, nuovi e usati, acquistati da terzi o prodotti per uso proprio (produzione di beni di investimento materiali), con una durata d'utilizzazione superiore a un anno, compresi i beni materiali non prodotti, come i terreni. La soglia della durata d'utilizzazione di un bene, a partire dalla quale esso può essere iscritto nelle immobilizzazioni, può essere aumentata qualora la prassi contabile della società preveda una durata d'utilizzazione superiore all'anno.

Tutti gli investimenti sono valutati comprensivi (ossia al lordo) delle rettifiche di valore e al lordo della detrazione delle cessioni. I beni acquistati sono valutati al prezzo di acquisto, ossia comprese spese di trasporto e di installazione, diritti, imposte e altri costi di trasferimento della proprietà. I beni materiali di produzione propria sono valutati al costo di produzione. I beni acquistati nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, acquisizioni, dissoluzioni, scissioni) sono esclusi. Gli acquisti di piccoli utensili non considerati immobilizzazioni sono inclusi nelle spese correnti.

Sono comprese tutte le aggiunte, le modifiche, le migliorie e le riparazioni che prolungano la durata d'utilizzazione normale o aumentano la capacità produttiva dei beni di investimento.

Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria, nonché il costo e le spese correnti relative ai beni di investimento utilizzati nel quadro di contratti di locazione o di leasing.

Per quanto riguarda la registrazione degli investimenti per i quali la fatturazione, la consegna, il pagamento e il primo utilizzo del bene possono aver luogo in periodi di riferimento differenti, si propone il seguente metodo.

Gli investimenti sono contabilizzati quando la proprietà dei beni in questione è trasferita all'unità che intende utilizzarli. La produzione di beni di investimento per uso proprio è contabilizzata al momento della produzione. Quanto alla registrazione degli investimenti effettuati in momenti distinti individuabili, ogni investimento parziale deve figurare nel periodo di riferimento in cui è stato effettuato.

Nella pratica questo non è sempre possibile e, in funzione delle convenzioni contabili delle società, dovranno essere utilizzate le seguenti approssimazioni:

gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui ha luogo la consegna,

gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui essi entrano nel processo di produzione,

gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui sono fatturati,

gli investimenti sono contabilizzati nel periodo di riferimento in cui viene effettuato il loro pagamento,

gli investimenti non figurano in quanto tali nello stato patrimoniale. Tuttavia, le aggiunte, le cessioni e i trasferimenti di tutte le immobilizzazioni e le rettifiche di valore di tali immobilizzazioni figurano nello stato patrimoniale o nell'allegato ai conti.

I beni materiali sono elencati nei conti delle società sotto la voce «Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali».

Specifiche per tipo di impianto

Codice:

4010

Titolo: Cokerie

Tra di esse figurano:

forni, incluse le batterie di forni da coke con le attrezzature ausiliarie quali cariche, macchine per sfornare il coke, frantoi, ecc., nonché carri di spegnimento e torri di spegnimento,

impianti ausiliari.

Nota — In ciascuna voce sono compresi l’impianto, nonché gli edifici e le attrezzature ausiliarie.

Codice:

4020

Titolo: Impianti di preparazione della carica

Compresi impianti per la preparazione del minerale di ferro e della carica.

Codice:

4030

Titolo: Impianti a ghisa e ferro-leghe (compresi altiforni)

Compresi forni elettrici per la ghisa, bassiforni, altri impianti a monte della fusione, ecc.

Codice:

4040

Titolo: Acciaierie

Il processo AOD, i trattamenti sotto vuoto, i trattamenti in siviera, ecc. sono considerati come trattamenti successivi al processo finale; la pertinente spesa di investimento (come tutta la produzione) deve essere inclusa nella categoria relativa all'opportuno processo finale.

Se lo stabilimento include (o includerà) un'acciaieria e un mescolatore, la spesa relativa al mescolatore va inclusa con la corrispondente acciaieria. Se lo stabilimento non dispone di un'acciaieria, la relativa spesa va inclusa nella spesa concernente gli altiforni.

Codice:

4041

Titolo: di cui acciaierie elettriche

Compreso il processo FEA per la produzione di acciaio grezzo mediante forno elettrico (ad arco o a induzione).

Codice:

4050

Titolo: Colate continue

Bramme, blumi, billette, grezzo per profilati e semilavorati per tubi da colata continua, escluse le spuntature di testa e di coda.

Codice:

4060

Titolo: Laminatoi (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

Per ciascun tipo di laminatoio va tenuto conto non soltanto della spesa relativa al laminatoio stesso, ma anche delle spese concernenti gli impianti a monte (ad esempio, forni di riscaldo) e a valle (ad esempio, piani di raffreddamento, cesoie). Nella voce «Altri impianti» (codice 4070) sono incluse le spese relative a tutti gli impianti che non rientrano in una categoria specifica di laminatoi, escluse le installazioni di rivestimento (stagnatura, zincatura, ecc.) da indicare alla voce 4064.

Le spese per i laminatoi «skin pass» vanno indicate alla voce 4063 (Treni a bande larghe fredde).

Codice:

4061

Titolo: Prodotti piatti

Sono registrate in tale voce le spese per i laminatoi a caldo per prodotti piatti.

Codice:

4062

Titolo: Prodotti lunghi

Sono registrate in tale voce le spese per i laminatoi a caldo per prodotti lunghi.

Codice:

4063

Titolo: Treni a bande larghe fredde

Sono registrate in tale voce le spese per i laminatoi, continui o meno, a freddo per nastri larghi.

Codice:

4064

Titolo: Installazioni di rivestimento

Sono registrate in tale voce le spese per le installazioni di rivestimento (linee di rivestimento).

Codice:

4070

Titolo: Altri impianti

Tale voce comprende:

tutti gli impianti centrali e le reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, vapore, aria e ossigeno,

le attrezzature di trasporto, le officine meccaniche, i laboratori e gli altri impianti che costituiscono parte dell'intero stabilimento, ma che non possono essere classificati in un particolare settore,

i laminatoi blooming, i laminatoi per bramme e i treni a billette quando tali semilavorati non sono da colata continua e non sono registrati alla voce 4050.

Codice:

4200

Titolo: di cui utilizzati per la lotta contro l'inquinamento

Spese in conto capitale per metodi, tecnologie, processi o attrezzature per la lotta contro l'inquinamento, destinati a raccogliere e ad abbattere gli inquinanti (ad esempio, emissioni nell'atmosfera, acque reflue o rifiuti solidi) dopo la loro creazione, a limitare la diffusione dell'inquinamento e a misurarne il livello e a trattare ed eliminare gli agenti inquinanti generati dall'attività corrente dell'impresa.

La voce corrisponde al totale delle spese nei settori ambientali della protezione dell'aria e del clima, della gestione delle acque reflue, della gestione dei rifiuti e delle altre attività di tutela ambientale. Le altre attività di tutela ambientale riguardano protezione e bonifica del suolo, delle acque sotterranee e di superficie, abbattimento dei rumori e delle vibrazioni, protezione della biodiversità e del paesaggio, protezione contro le radiazioni, ricerca e sviluppo, gestione generale dell'ambiente, istruzione, formazione e informazione, attività comportanti spese indivisibili e attività non classificate altrove.

Sono inclusi:

investimenti in componenti distinti e individuabili che si aggiungono alle attrezzature esistenti, utilizzati alla fine o totalmente al di fuori della catena di produzione (impianti a valle),

investimenti in attrezzature (ad esempio, filtri o metodi di pulizia distinti) che riducono od estraggono gli agenti inquinanti all'interno della catena di produzione allorché l'eliminazione di tali attrezzature complementari non avrebbe incidenza, in generale, sul funzionamento della catena di produzione.

L'obiettivo o funzione principale di tali spese in conto capitale è la tutela ambientale, e l'importo complessivo di tali spese va dichiarato.

Le spese vanno dichiarate al lordo di qualsiasi compensazione di costo derivante dalla generazione e dalla vendita di sottoprodotti commercializzabili, da risparmi realizzati o da sovvenzioni ricevute.

Gli acquisti di beni sono valutati al prezzo di acquisto, escluse l'IVA detraibile e le altre imposte direttamente collegate al fatturato detraibili.

Sono escluse:

azioni e attività aventi effetti positivi per l'ambiente che sarebbero state intraprese indipendentemente dalle considerazioni in materia di tutela ambientale, incluse misure miranti principalmente a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la sicurezza della produzione,

misure tendenti a ridurre l'inquinamento: i prodotti vengono utilizzati o rottamati (adeguamento ecologico dei prodotti), a meno che la politica e la regolamentazione in materia ambientale estendano la responsabilità giuridica del produttore rendendolo anche responsabile dell'inquinamento causato dall'utilizzazione dei prodotti o dal trattamento dei prodotti rottamati,

attività relative all'utilizzazione e al risparmio delle risorse (ad esempio, approvvigionamento idrico o risparmio energetico o di materie prime), a meno che l'obiettivo primario sia la tutela ambientale, ad esempio quando le attività mirano ad attuare la politica nazionale o internazionale in materia ambientale e non sono intraprese per realizzare risparmi.

Parte B —   Statistiche annuali sulla capacità

Osservazioni preliminari

La produzione massima possibile corrisponde alla produzione realizzabile da uno stabilimento nel corso dell'anno considerato, tenuto conto delle normali o previste prassi operative, dei metodi operativi e del mix dei prodotti. Per definizione è superiore alla produzione effettiva.

Le variazioni della produzione massima possibile sono in genere correlate a:

investimenti effettuati, sebbene la spesa e la variazione possano verificarsi non necessariamente simultaneamente,

chiusure permanenti, effettive o programmate, trasferimenti o vendite. La produzione massima possibile non corrisponde alla capacità tecnica o nominale di tutte le attrezzature, bensì è basata sulla struttura tecnica complessiva dello stabilimento, tenuto conto delle relazioni tra le diverse fasi della produzione, ad esempio tra le acciaierie e gli altiforni.

La produzione annua massima possibile è la produzione massima che può essere raggiunta nel corso dell'anno in questione in condizioni di lavoro normali, tenuto conto delle riparazioni, della manutenzione e dei giorni festivi normali, con le attrezzature disponibili all'inizio dell'anno, tenuto conto anche della produzione supplementare di attrezzature che entreranno in funzione nel corso dell'anno e degli impianti esistenti che verranno definitivamente chiusi nel corso dell'anno. Lo sviluppo della produzione è basato sulle proporzioni probabili della composizione della carica per ciascuna delle attrezzature considerate e sull'ipotesi che le materie prime saranno disponibili.

Metodi generali di calcolo

Vanno inclusi nelle risposte tutti gli impianti non permanentemente chiusi.

Il calcolo della produzione massima possibile è basato sull'ipotesi di condizioni operative normali contraddistinte da:

normale disponibilità di manodopera: alla produzione massima possibile non dovrebbero essere apportate variazioni nel caso in cui uno stabilimento si adegui alle mutevoli condizioni del mercato mediante temporanee riduzioni o incrementi del numero di occupati;

normale disponibilità di attrezzature: si dovrebbe tener conto delle chiusure periodiche, dei periodi di ferie, delle manutenzioni ordinarie e, se del caso, della disponibilità stagionale di energia elettrica (1),

normale disponibilità di materie prime,

normale distribuzione della carica tra le diverse installazioni, in termini sia di materie prime sia di semilavorati (salvo indicazione diversa, per «normale» si intende quella dell'anno precedente); nel caso in cui, per motivi specifici a un determinato impianto, si renda necessario modificare tale distribuzione, le variazioni possono essere effettuate soltanto se le materie prime o i semilavorati sono disponibili in quantità sufficienti,

normale mix dei prodotti, ossia quello dell'anno precedente, salvo non siano previste modifiche specifiche,

nessun problema in merito allo smaltimento dei prodotti,

nessuno sciopero o serrata,

nessun incidente tecnico o guasto,

nessuna grave interruzione della produzione per cause atmosferiche, ad esempio inondazioni.

Messa in servizio o fuori esercizio

Nel caso in cui un impianto sia attivato, chiuso definitivamente, trasferito o ceduto nel corso dell'anno in questione, è necessario prendere in considerazione la data in cui si verifica la messa in servizio o fuori esercizio e calcolare la produzione massima possibile in proporzione al numero di mesi di funzionamento dell'impianto. Nel caso di nuove attrezzature, in particolare nell'ambito di modifiche di rilievo, è opportuna una certa cautela in merito alla produzione ottenibile durante il periodo di sviluppo che può abbracciare diversi anni.

1.   Acciaierie

—   Acciai al convertitore: nel caso degli acciai al convertitore (ad esempio, LD, OBM, ecc.) tutti gli stabilimenti siderurgici devono essere considerati insieme, ossia la produzione massima possibile delle acciaierie può essere limitata dalla disponibilità di metallo caldo. In tal caso la produzione massima possibile delle acciaierie deve essere calcolata sulla base della ghisa disponibile in modo da consentire la normale opportuna distribuzione di questa tra le acciaierie, le fonderie, gli impianti di granulazione e le vendite e la carica normale di rottame necessaria per una tonnellata di prodotto finito.

—   Acciai elettrici: va considerata la fornitura normalmente disponibile di energia elettrica.

—   Generalità: in alcuni impianti ausiliari possono crearsi delle strozzature tecniche suscettibili di limitare, ad esempio, soltanto a due forni su tre l'utilizzo in contemporanea (strozzatura tecnica nella fornitura di ossigeno, nei forni di riposo dei crogioli, nei carroponti, ecc.). Ogni acciaieria deve essere pertanto considerata con tutte le attrezzature ausiliarie che ne influenzano il funzionamento.

2.   Laminatoi e linee di rivestimento

La produzione massima possibile di un laminatoio o di una linea di rivestimento deve essere determinata sulla base di un dato mix di prodotti, ossia sulla base di volumi fissi di prodotti di specifiche dimensioni e sezioni. Se una società, a causa della volatilità della situazione di mercato, non si ritiene in grado di azzardare una previsione, va utilizzato il mix di prodotti dell'anno precedente.

Inoltre la produzione massima possibile deve anche essere determinata sulla base della gamma normale di dimensioni dei semilavorati caricati nel laminatoio.

Nel calcolare la produzione massima possibile va tenuto conto delle strozzature a monte e a valle esistenti nell'intero impianto (disponibilità di semilavorati, capacità di movimentazione o di finitura dei prodotti, ecc.).

L'acquisto di acciaio semilavorato può consentire l'aumento della produzione massima possibile di un laminatoio o di un gruppo solo se il volume necessario di acciaio semilavorato può essere disponibile in un anno di condizioni commerciali favorevoli. Ciò implica normalmente contratti a lungo termine o programmi di fornitura ben definiti.

Normalmente in uno stabilimento integrato o nello stabilimento di un gruppo unico dovrebbe esistere un equilibrio tra la produzione di acciaio e la produzione di prodotti laminati, tenuto conto della normale distribuzione dell'acciaio disponibile tra laminatoi, fonderie e prodotti semifiniti per la fabbricazione di tubi o la fucinatura.

Quanto alla produzione effettiva (code ACP), essa va registrata su base lorda al completamento definitivo di ciascuno stadio del processo, prima di ogni trasformazione.

Deve includere tutti i prodotti fabbricati nello stabilimento a prescindere che siano per uso proprio o no. In particolare tutti i prodotti fabbricati per conto terzi devono essere inclusi nella produzione dello stabilimento di produzione e non in quella dello stabilimento che li ha ordinati. La produzione deve comprendere tutti i prodotti di tutte le qualità (legati e non legati), inclusi quelli di qualità inferiore ma non destinati all’immediata rifusione quali i prodotti di seconda scelta, gli sfridi di lamiera e le spuntature, i prodotti recuperati dopo il taglio di prodotti di acciaio laminati o parzialmente laminati o i semilavorati le cui parti difettose sono state asportate per l'immediata rifusione.

La trasmissione dei dati relativi alla produzione effettiva è facoltativa.

Un questionario distinto va compilato per ciascuno stabilimento anche nel caso di una società con più stabilimenti.

Specifiche

Codice:

5010

Titolo: Coke

Produzione delle cokerie.

Codice:

5020

Titolo: Preparazione della carica

Produzione di tutti gli impianti di pellettizzazione e simili che producono materiali agglomerati per la carica degli altiforni e acciaio spugnoso ottenuto direttamente per riduzione.

Codice:

5030

Titolo: Ghisa grezza e ferro-leghe

Complesso della ghisa, della ghisa spiegel e del ferromanganese carburato prodotti negli altiforni e nei forni elettrici da ghisa dello stabilimento.

Codice:

5040

Titolo: Acciaio grezzo

Totale dell'acciaio grezzo.

Codice:

5041

Titolo: di cui da acciaierie elettriche

Acciaio grezzo prodotto da forni elettrici (ad arco e a induzione).

Codice:

5042

Titolo: di cui da colate continue

Bramme, blumi, billette, grezzo per profilati e semilavorati per tubi da colata continua.

Codice:

5050

Titolo: Prodotti ottenuti direttamente con laminazione a caldo (5051 + 5052)

È inclusa la totalità dei prodotti laminati a caldo.

Codice:

5051

Titolo: Prodotti piatti

È inclusa la totalità dei prodotti piatti laminati a caldo.

Codice:

5052

Titolo: Prodotti lunghi

Totalità dei prodotti lunghi laminati a caldo. Per comodità, sono inclusi in tale voce i semilavorati laminati per tubi in quanto non possono essere classificati altrove.

Codice:

5060

Titolo: Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo

(esclusi i prodotti rivestiti)

Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo (esclusi i prodotti rivestiti). Tale voce comprende i nastri stretti a caldo ottenuti da nastri larghi laminati a caldo, le lamiere a caldo tagliate da nastri larghi laminati a caldo, i prodotti piatti laminati a freddo sotto forma di lamiera o coil.

Codice:

5061

Titolo: di cui prodotti ottenuti con laminazione a freddo

Prodotti piatti (nastri e lamiere) da laminazione a freddo.

Codice:

5070

Titolo: Prodotti rivestiti

Sono inclusi in tale voce gli acciai da imballaggio (banda stagnata, lamiera stagnata, nastro stagnato, acciai cromati elettroliticamente), tutti i coil, nastri e lamiere, piatti o ondulati, stagnati a caldo o rivestiti elettroliticamente e tutti i coil, nastri e lamiere, piatti o ondulati, con rivestimento organico.

Le voci della presente indagine sono definite con riferimento al precedente questionario 2-61 CECA di Eurostat.


(1)  Le revisioni regolari dopo un certo numero di anni (per esempio degli altiforni) possono tuttavia essere trasformate in medie annue.


ALLEGATO II

FORMATO TECNICO

1.   FORMA DEI DATI

I dati sono trasmessi sotto forma di record che per la maggior parte descrivono le caratteristiche dei dati (paese, anno, attività economica, ecc.). I dati in sé sono costituiti da un numero che può essere associato a segnalatori e a note esplicative. I dati riservati vanno trasmessi registrando il valore effettivo nel relativo campo e aggiungendo un segnalatore per indicare la natura dei dati riservati.

2.   STRUTTURA DEI RECORD

I record sono costituiti da campi di lunghezza variabile separati da un punto e virgola (;). Per informazione è fornita nella tabella la lunghezza massima prevista. Il loro ordine da sinistra a destra è il seguente:

Campo

Tipo

Lunghezza massima

Valori

Serie

A

3

Codice alfanumerico delle serie (cfr. elenco in appresso).

Anno

A

4

Anno in quattro caratteri: ad esempio, 2003.

Paese

A

6

Codice del paese (cfr. elenco in appresso).

Tipo di produzione

A

3

Distinzione tra produzione massima possibile e produzione effettiva (unicamente per le statistiche sulla capacità) o distinzione del tipo di impianto (impianti di preparazione della carica, laminatoi, altiforni e forni elettrici da ghisa, centrali elettriche, acciaierie, altri impianti) (unicamente per le statistiche sul consumo di combustibili e di energia).

Variabile

A

4

Codice della variabile. I codici indicati nel regolamento (CE) n. 48/2004 relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 constano di quattro caratteri (cfr. elenco in appresso).

Valore dei dati

N

12

Valore numerico dei dati espresso come numero intero senza decimali.

Segnalatore di dati riservati

A

1

A, B, C, D: indica che i dati sono riservati e ne specifica il motivo (cfr. elenco in appresso). Uno spazio vuoto segnala che i dati non sono riservati.

Posizione dominante

N

3

Valore numerico pari o inferiore a 100 indicante in percentuale la posizione dominante di una o due imprese, ciò che rende i dati riservati. Il valore è arrotondato al numero intero più vicino: ad esempio, 90,3 diventa 90 e 94,5 diventa 95. Se i dati non sono riservati il campo rimane vuoto. Tale campo è utilizzato soltanto se in quello precedente sono stati utilizzati i segnalatori di riservatezza B o C.

Unità di valore dei dati

A

4

Codici indicativi delle unità.

3.   DESCRIZIONE DEI CAMPI

3.1.   Tipo di serie

Tipo di serie

Codice

Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa

S10

Statistiche annuali sul consumo di combustibili e di energia per tipo di impianto

S2A

Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

S2B

Indagine sugli investimenti nell'industria siderurgica

S3A

Statistiche annuali sulla capacità

S3B

3.2.   Paesi

Paese

Codice

Belgio

BE

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Germania

DE

Estonia

EE

Grecia

GR

Spagna

ES

Francia

FR

Irlanda

IE

Italia

IT

Cipro

CY

Lettonia

LV

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Ungheria

HU

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Austria

AT

Portogallo

PT

Polonia

PL

Slovenia

SI

Repubblica slovacca

SK

Finlandia

FI

Svezia

SE

Regno Unito

UK

Islanda

IS

Liechtenstein

LI

Norvegia

NO

Svizzera

CH

3.3.   Tipo di produzione o tipo di impianto

Tipo di produzione

Codice

Produzione massima possibile

MPP

Produzione effettiva (facoltativa)

ACP

Tipo di impianto

 

Impianti di preparazione della carica

PLP

Laminatoi

RMD

Altiforni e i forni elettrici da ghisa

FRN

Centrali elettriche

EGS

Acciaierie

MLS

Altri impianti

OTH

3.4.   Variabili e unità di valore dei dati

Codice

Titolo

Unità di valore dei dati

 

Bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa

Tonnellate metriche

1010

Giacenze al primo giorno dell'anno

MTON

1020

Recuperi interni dello stabilimento

MTON

1030

Arrivi (1031 + 1032 + 1033)

MTON

1031

Arrivi dal mercato nazionale

MTON

1032

Arrivi da altri Stati membri della Comunità

MTON

1033

Arrivi da paesi terzi

MTON

1040

Totale delle disponibilità (1010 + 1020 + 1030)

MTON

1050

Consumo totale

MTON

1051

— di cui forni elettrici

MTON

1052

— di cui rottami inossidabili

MTON

1060

Consegne

MTON

1070

Giacenze all'ultimo giorno dell'anno (1040 – 1050 – 1060)

MTON

 

Consumo di combustibili e di energia

 

2010

Combustibili solidi (2011 + 2012)

MTON

2011

Coke

MTON

2012

Altri combustibili solidi

MTON

2020

Combustibili liquidi

MTON

2030

Gas (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Gas di altoforno

GJ

2032

Gas di cokeria siderurgica

GJ

2033

Gas di convertitore

GJ

2034

Altri gas

GJ

2040

Forniture di gas di altoforno all'esterno

GJ

2050

Forniture di gas di convertitore all'esterno

GJ

 

Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

MWh

3100

Risorse (3101 + 3102)

MWh

3101

Produzione lorda

MWh

3102

Arrivi dall'esterno

MWh

3200

Utilizzo (3210 + 3220 + 3230)

MWh

3210

Consumo per tipo di impianto

(3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

MWh

3211

Impianti di agglomerazione e di preparazione della carica

MWh

3212

Altiforni e forni elettrici per ghisa

MWh

3213

Acciaierie elettriche e colate continue collegate

MWh

3214

Altre acciaierie e colate continue collegate

MWh

3215

Laminatoi

MWh

3216

Centrali elettriche

MWh

3217

Altri impianti

MWh

3220

Consegne all'esterno

MWh

3230

Perdite

MWh

I dati monetari devono essere espressi in migliaia di euro per i paesi della zona dell’euro e in migliaia di unità di moneta nazionale per gli altri paesi.

Codice

Titolo

Unità di valore dei dati

 

Spese d'investimento nell'industria siderurgica

Migliaia di euro (KEUR) o migliaia di unità di moneta nazionale (KNC)

4010

Cokerie

KEUR o KNC

4020

Impianti di preparazione della carica

KEUR o KNC

4030

Impianti a ghisa e ferro-leghe (compresi altiforni)

KEUR o KNC

4040

Acciaierie

KEUR o KNC

4041

— di cui acciaierie elettriche

KEUR o KNC

4050

Colate continue

KEUR o KNC

4060

Laminatoi (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

KEUR o KNC

4061

Prodotti piatti

KEUR o KNC

4062

Prodotti lunghi

KEUR o KNC

4063

Treni a bande larghe fredde

KEUR o KNC

4064

Installazioni di rivestimento

KEUR o KNC

4070

Altri impianti

KEUR o KNC

4100

Totale generale (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

KEUR o KNC

4200

— di cui utilizzati per la lotta contro l'inquinamento

KEUR o KNC

 

Produzione massima possibile dell'industria siderurgica (capacità)

1 000 tonnellate all’anno

5010

Coke

1 000

5020

Preparazione della carica

1 000

5030

Ghisa grezza e ferro-leghe

1 000

5040

Acciaio grezzo

1 000

5041

— di cui acciaierie elettriche

1 000

5042

— di cui da colate continue

1 000

5050

Prodotti ottenuti direttamente con laminazione a caldo (5051 + 5052)

1 000

5051

Prodotti piatti

1 000

5052

Prodotti lunghi

1 000

5060

Prodotti ottenuti da prodotti laminati a caldo (all'infuori dei prodotti rivestiti)

1 000

5061

— di cui prodotti ottenuti con laminazione a freddo

1 000

5070

Prodotti rivestiti

1 000

3.5.   Segnalatori di dati riservati

Gli Stati membri sono invitati a specificare chiaramente i dati riservati servendosi dei segnalatori indicati in appresso:

Motivo della riservatezza

Flag

Numero di imprese troppo esiguo

A

Posizione dominante di una impresa

B

Posizione dominante di due imprese

C

Dati riservati per segreto statistico secondario

D

4.   ESEMPI DI RECORD

Esempio 1

S10;2003;DE;;1010;12345;;;MTON

Dalle statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa emerge che le giacenze all’1.1.2003 in Germania ammontavano a 12 345 tonnellate metriche. Si tratta di dati non riservati.

Esempio 2

S3B;2003;SK;MPP;5010;12000;;;MTON

Dalle statistiche annuali sulla capacità risulta che nel 2003 la produzione massima possibile di coke nella Repubblica slovacca ammontava a 12 000 tonnellate. Si tratta di dati non riservati.

Esempio 3

S3B;2003;ES;ACP;5040;12000;B;95;MTON

Dalle statistiche annuali sulla capacità risulta che nel 2003 la produzione effettiva di acciaio grezzo in Spagna ammontava a 12 000 tonnellate. Si tratta di dati riservati in quanto un’impresa era in posizione dominante e rappresentava il 95 % della produzione.

5.   FORMA ELETTRONICA

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in un formato elettronico conforme a una norma di interscambio proposta dalla Commissione (Eurostat).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2005

concernente le misure necessarie in relazione a un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte del Brasile di pratiche commerciali che pregiudicano gli scambi di pneumatici ricostruiti

[notificata con il numero C(2005) 1302]

(2005/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 novembre 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (il regolamento sugli ostacoli agli scambi), presentata dal Bipaver (Bureau international permanent des associations de vendeurs et rechapeurs de pneumatiques).

(2)

La denuncia riguardava alcune presunte pratiche commerciali brasiliane che impedivano l’importazione in Brasile di pneumatici ricostruiti (2). Nella denuncia si affermava, in particolare, che tali pratiche erano incompatibili con gli articoli III e XI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»). Di conseguenza, il denunciante ha chiesto alla Commissione di adottare i provvedimenti opportuni.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di una procedura comunitaria d’esame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi. Il 7 gennaio 2004 la Commissione ha quindi avviato la procedura dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo (3).

(4)

A seguito dell’apertura del procedimento la Commissione ha svolto un’inchiesta avente ad oggetto un presunto divieto d’importazione e le sanzioni finanziarie sulle importazioni di pneumatici ricostruiti.

(5)

L’inchiesta ha esaminato la normativa brasiliana relativa al divieto d’importazione e all’imposizione di sanzioni finanziarie, ed ha parimenti valutato i pareri espressi dai vari ministri del governo brasiliano e dalle associazioni di categoria brasiliane.

(6)

L’inchiesta è giunta alla conclusione che le misure brasiliane in esame sono incompatibili con varie disposizioni del GATT 1994, in particolare con l’articolo I, paragrafo 1, l’articolo III, paragrafo 4, l’articolo XI, paragrafo 1, e l’articolo XIII, paragrafo 1, e non trovano giustificazione nell’articolo XX del GATT 1994, nella clausola di abilitazione o in altri strumenti applicabili del diritto internazionale. Poiché le pratiche contestate sono vietate dall’accordo OMC, sussistono elementi di prova di un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(7)

Dall’inchiesta è emerso che prima del 25 settembre 2000, data d’introduzione del divieto, il Brasile rappresentava un mercato importante per l’industria europea dei pneumatici ricostruiti. Nel periodo 1995-2000 le esportazioni in Brasile di pneumatici ricostruiti per le autovetture sono salite in media del 58 %; nel 2001, dopo l’introduzione del divieto, sono scese del 32 % per la prima volta in sei anni.

(8)

Sebbene le esportazioni siano proseguite anche dopo l’introduzione del divieto, grazie alle licenze d’importazione ancora in circolazione o alle azioni legali promosse da alcuni importatori presso i tribunali brasiliani, è chiaro che il mercato ha gradualmente escluso gli esportatori europei. Benché alla fine fossero riusciti a trovare nuovi mercati, molti esportatori comunitari non erano ancora in grado di compensare quella che aveva rappresentato una larga quota dei loro proventi da esportazione. Poiché non tutti gli esportatori sono riusciti a trovare nuovi mercati o a creare nuove linee di pneumatici ricostruiti per veicoli specifici (4×4, veicoli per lo sport, ecc.), il divieto, in concomitanza con altri fattori (ritardi nei pagamenti degli importatori brasiliani, fluttuazioni dei tassi di cambio), ha fatto sì che alcuni produttori comunitari fossero sottoposti ad amministrazione controllata.

(9)

Dagli elementi di prova si evince chiaramente che l’industria comunitaria ha subito e continua a subire effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(10)

I dati relativi alle esportazioni e le risposte ai questionari inviati dalla Commissione ai produttori ed esportatori di pneumatici ricostruiti confermano quanto sostenuto dall’industria comunitaria, cioè che prima dell’introduzione del divieto il Brasile rappresentava un importante mercato per le esportazioni e che le vendite annue avrebbero raggiunto i 3 milioni di unità entro la fine del 2002. Gli elementi di prova attestano inoltre quanto affermato dall’industria comunitaria, ossia che essa nel corso degli ultimi tre anni ha subito pregiudizi a seguito dell’introduzione del divieto. In alcuni casi, le società che non sono riuscite a trovare nuovi mercati di esportazione sono state poste in liquidazione.

(11)

In base a quanto esposto si può concludere che è nell’interesse della Comunità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi, adottare misure nel quadro dell’OMC dirette ad eliminare rapidamente il divieto d’importazione in Brasile di pneumatici ricostruiti, che costituisce una violazione delle norme fondamentali dell’OMC nonché un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(12)

È di fondamentale importanza per la Comunità assicurarsi che i partner dell’OMC rispettino pienamente gli obblighi che si sono assunti, come è tenuta a fare la Comunità. Per il buon funzionamento del sistema commerciale multilaterale è quindi essenziale che l’incompatibilità con le norme dell’OMC sia risolta in quella sede.

(13)

Dall’introduzione del divieto e nel corso della presente inchiesta sono stati esperiti numerosi tentativi per risolvere la vertenza tramite incontri con le autorità brasiliane, ma non è emersa una volontà di dette autorità a raggiungere una soluzione mutualmente concordata. Essendo del tutto improbabile che la posizione brasiliana cambi, appare quindi necessario avviare una procedura nel quadro dell’intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sugli ostacoli agli scambi,

DECIDE:

Articolo 1

Il divieto d’importazione sui pneumatici ricostruiti imposto dal governo brasiliano e le connesse sanzioni finanziarie appaiono incompatibili con gli obblighi derivanti al Brasile dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e in particolare con le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e rappresenta un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

Articolo 2

La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti del Brasile nell’ambito dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC al fine di assicurarsi che l’ostacolo agli scambi sia eliminato.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  Il procedimento riguarda i pneumatici ricostruiti classificati ai codici NC 4012 11, 4012 12, 4012 13 e 4012 19. I pneumatici ricostruiti sono pneumatici prodotti sostituendo la parte usurata di un copertone usato con un nuovo battistrada.

(3)  GU C 3 del 7.1.2004, pag. 2.


21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari

[notificata con il numero C(2005) 1437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/389/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti (il repertorio) in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati nel loro territorio e in base ad un esame di tale notifica da parte della Commissione. Il repertorio è stato adottato mediante la decisione 1999/217/CE della Commissione (2).

(2)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall’allegato del regolamento stesso.

(3)

Nel parere sui para-idrossibenzoati reso il 13 luglio 2004, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) ha concluso che il 4-idrossibenzoato di propile (FL 09.915) incide negativamente sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttivi maschili dei ratti giovani. L’Autorità ha dichiarato di non poter raccomandare una dose giornaliera ammissibile (DGA) di questa sostanza in quanto non è possibile individuare con certezza una dose priva di effetto avverso osservato (NOAEL: no-observed-adverse-effect-level). L’uso del 4-idrossibenzoato di propile come aromatizzante nei prodotti alimentari non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza, il 4-idrossibenzoato di propile va cancellato dal repertorio.

(4)

Nel parere sui dialcoli alifatici, sui dichetoni e sugli idrossichetoni reso il 7 dicembre 2004, l’Autorità ha concluso che il pentan-2,4-dione (FL 07.191) è genotossico in vitro ed in vivo. Pertanto, l’uso del pentan-2,4-dione come aromatizzante non è ammissibile perché tale sostanza non è conforme ai criteri generali che l’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce per l’uso degli aromatizzanti. Di conseguenza, il pentan-2,4-dione va cancellato dal repertorio.

(5)

In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri notificanti hanno chiesto che determinate sostanze vengano registrate in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei fabbricanti.

(6)

La tutela di queste sostanze, elencate nella parte B del repertorio, è limitata ad un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal ricevimento della notifica. Tale periodo è ormai scaduto per 28 sostanze, le quali dovrebbero quindi essere trasferite alla parte A del repertorio.

(7)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/217/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 1999/217/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/357/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 28).

(3)  GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 1999/217/CE è modificato come segue.

1)

La parte A è modificata nel modo seguente:

a)

sono cancellate le righe della tabella relative alle sostanze contrassegnate dai numeri FL 07.191 (pentan-2,4-dione) e 09.915 (4-idrossibenzoato di propile);

b)

sono inserite nella tabella le seguenti righe:

N. FL

Gruppo chimico

CAS

Denominazione

Fema

Einecs

Sinonimi

Osservazioni

01.070

31

111-66-0

1-ottene

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-ottene

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

Esadecano

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

Metilacetofenone

 

 

 

Il n. CAS corrisponde al 2-metilacetofenone

01.073

31

592-99-4

4-ottene

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

Ottadecano

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-metil-1-nitrobutano

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

Eptadecano

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

Metil-2-metil-3-mercaptopropionato

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

Metanditiolo

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-decadiene

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimetil-1,3-ossatiane

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Metiltio)metantiolo

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenale

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-metilottanale

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

Acido indolacetico

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-otten-2-one

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-otten-1-olo

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

Acido 4-idrossi-2-eptenoico lattone

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenale

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenale

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-metil-2-buteniltiofene

 

 

Tiofene di rosa

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenale

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-decadienale (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-decadienale (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-mercapto-3-metilbutanale

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanone

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

Etere dibutilico

 

205-575-3

 

 

2)

La tabella di cui alla parte B è sostituita dalla seguente:

Sostanze aromatizzanti notificate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96 per le quali è stata richiesta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante

Codice

Data di ricevimento della notifica da parte della Commissione

Osservazioni

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


21.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/77


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

che modifica per la quinta volta la decisione 2004/122/CE, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria, per quanto concerne la Corea del Nord

[notificata con il numero C(2005) 1451]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (3), stabilisce che gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), e dispone che detti volatili vengano sottoposti a quarantena e analisi al momento dell’ingresso nella Comunità.

(2)

La Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) ha confermato un focolaio di influenza aviaria sul proprio territorio. La Corea del Nord è membro dell’UIE e di conseguenza, a norma della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri sono tenuti ad accettare le importazioni dei volatili provenienti dal citato paese. Tenuto conto della gravità delle possibili conseguenze connesse allo specifico ceppo virale dell’influenza aviaria che interessa il resto dell’Asia, a titolo di misura precauzionale è opportuno sospendere le importazioni di detti volatili dalla Corea del Nord.

(3)

In forza del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4), è autorizzata l’importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie della Corea del Nord. Considerato l’attuale andamento della malattia nella Corea del Nord, è opportuno sospendere tali importazioni.

(4)

La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici (5), è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici. L’articolo 4 della decisione stabilisce che gli Stati membri sospendono l’importazione da determinati paesi terzi delle piume e delle parti di piume non trasformate, nonché dei volatili vivi diversi dal pollame definiti nella decisione 2000/666/CE. A tutela della salute pubblica e degli animali è opportuno aggiungere la Corea del Nord ai paesi terzi di cui all’articolo 4 della decisione 2004/122/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/122/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/122/CE è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri sospendono l’importazione da Cambogia, Cina compresa Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

piume e parti di piume non trasformate;

“volatili vivi diversi dal pollame” quali definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni al fine di renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(4)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(5)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/194/CE (GU L 63 del 10.3.2005, pag. 25).