ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 127

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
20 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 758/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 759/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

3

 

*

Regolamento (CE) n. 760/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo

4

 

*

Regolamento (CE) n. 761/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Francia

6

 

*

Regolamento (CE) n. 762/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Spagna

8

 

 

Regolamento (CE) n. 763/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

10

 

 

Regolamento (CE) n. 764/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

12

 

 

Regolamento (CE) n. 765/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

14

 

 

Regolamento (CE) n. 766/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

15

 

 

Regolamento (CE) n. 767/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 maggio 2005, sulla proroga del mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

17

 

*

Decisione della Commissione, del 12 maggio 2005, recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti [notificata con il numero C(2005) 1446]  ( 1 )

20

 

*

Decisione della Commissione, del 13 maggio 2005, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2004 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2005) 1443]

22

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/386/PESC del Consiglio, del 14 marzo 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

27

Accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

28

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/1


REGOLAMENTO (CE) N. 758/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

108,4

204

65,2

212

97,2

999

90,3

0707 00 05

052

92,3

204

51,2

999

71,8

0709 90 70

052

84,4

624

50,3

999

67,4

0805 10 20

052

41,9

204

39,9

212

108,2

220

45,2

388

52,1

400

44,6

624

61,2

999

56,2

0805 50 10

052

49,0

388

63,6

400

69,6

528

43,4

624

80,9

999

61,3

0808 10 80

388

92,1

400

112,5

404

78,7

508

62,3

512

72,1

524

57,3

528

68,5

720

64,4

804

94,0

999

78,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.5.2005   

IT

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L 127/3


REGOLAMENTO (CE) N. 759/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 93 532 277 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 59 655 557 EUR.

(2)

Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1o giugno 2005 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1o giugno 2005 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,363.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).


20.5.2005   

IT

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L 127/4


REGOLAMENTO (CE) N. 760/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2005 fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (2). Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e un aumento del limite di garanzia globale di ciascuno Stato membro.

(2)

Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2005, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima del 30 maggio 2005, quantitativi da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

(2)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).


ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà

Stato membro

Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento

Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento

Germania

1 036,2 t di dark air cured (gruppo III)

528,6 t di flue cured (gruppo I)

367,2 t di light air cured (gruppo II)

Grecia

1 694 t di light air cured (gruppo II)

10 761 t di flue cured (gruppo I)

4 415 t de sun cured (groupe V)

7 269 t di Kabak Koulak (gruppo VIII)

122 t di Katerini (gruppo VII)

5 267 t di Kabak Koulak (gruppo VIII)

3 193 t di Basma (gruppo VI)

Spagna

1 999,8 t di dark air cured (gruppo III)

1 571,1 t di flue cured (gruppo I)

35,6 t di light air cured (gruppo II)

Francia

3 828,4 t di dark air cured (gruppo III)

1 717,2 t di flue cured (gruppo I)

1 444,5 t di light air cured (gruppo II)

Italia

850,0 t di sun cured (gruppo V)

611,9 t di flue cured (gruppo I)

120,0 t di sun cured (gruppo V)

98,2 t di fire cured (gruppo IV)

Portogallo

50,0 t di light air cured (gruppo II)

39,9 t di flue cured (gruppo I)


20.5.2005   

IT

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L 127/6


REGOLAMENTO (CE) N. 761/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

(2)

Con lettera del 18 febbraio 2005, il governo francese ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini tranquilli di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) sul suo territorio. Informazioni complementari sono state inviate il 25 febbraio e il 25 marzo 2005.

(3)

Sono state constatate rilevanti eccedenze sul mercato dei vqprd tranquilli in Francia, che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che fanno prevedere un aumento preoccupante delle scorte alla fine della campagna in corso. Per invertire questo andamento negativo e porre così rimedio alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte dei vqprd tranquilli ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.

(4)

Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di vini tranquilli di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd).

(5)

La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(6)

È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, pur permettendo ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.

(7)

Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, rifornito in primo luogo tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 1,5 milioni di ettolitri di vini tranquilli di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) in Francia, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 concernenti questo tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 23 maggio 2005 al 15 luglio 2005.

Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

Il contratto non può essere trasferito.

Articolo 3

1.   Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superi quello fissato all’articolo 1.

2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 agosto, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato e il quantitativo di vino accettato per ogni contratto e deve essere menzionata la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o settembre, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare a titolo del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 15 dicembre 2005. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.

2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore fornisce la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.

Articolo 5

Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 3,35 EUR per % vol./hl.

Articolo 6

1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 3,717 EUR per % vol./hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia il pagamento di questo prezzo può essere effettuato solo a partire dal 16 ottobre 2005.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 2,558 EUR per % vol./hl. In tale caso il prezzo realmente pagato è ridotto dell’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia il pagamento dell’anticipo può essere effettuato solo a partire dal 16 ottobre 2005.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).


20.5.2005   

IT

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L 127/8


REGOLAMENTO (CE) N. 762/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

(2)

Con lettera dell’8 marzo 2005, il governo spagnolo ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.

(3)

Sono state constatate rilevanti eccedenze sul mercato del vino da tavola in Spagna che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che fanno prevedere un aumento preoccupante delle scorte alla fine della campagna in corso. Per invertire questo andamento negativo e porre così rimedio alla difficile situazione del mercato occorre ricondurre le scorte di vini da tavola ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato.

(4)

Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola.

(5)

La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione al provvedimento di distillazione previsto dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(6)

È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che, pur permettendo ai produttori di beneficiare del provvedimento, consenta di ovviare alla turbativa del mercato.

(7)

Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, rifornito in primo luogo tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola in Spagna, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 concernenti questo tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 23 maggio 2005 al 15 giugno 2005.

Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

Il contratto non può essere trasferito.

Articolo 3

1.   Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superi quello fissato all’articolo 1.

2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 18 luglio 2005, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato e il quantitativo di vino accettato per ogni contratto e deve essere menzionata la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2005, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare a titolo del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 15 ottobre 2005. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.

2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore produce la prova dell’avvenuta consegna in distilleria.

Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.

Articolo 5

Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl.

Articolo 6

1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2.   Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia il pagamento di questo prezzo può essere effettuato solo a partire dal 16 ottobre 2005.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,122 EUR per % vol/hl. In tale caso il prezzo realmente pagato è ridotto dell’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tuttavia il pagamento dell’anticipo può essere effettuato solo a partire dal 16 ottobre 2005.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).


20.5.2005   

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L 127/10


REGOLAMENTO (CE) N. 763/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (2),

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2.   Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(3)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di maggio 2005 e quantità riportate al lotto seguente

Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (in t)

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006

0

0

8 484,759

6 667


Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (in t)

ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

40,8392

ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 40 00

0

16 530


20.5.2005   

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L 127/12


REGOLAMENTO (CE) N. 764/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 maggio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,91

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

8,32

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,67

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

7,09

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,63

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


20.5.2005   

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L 127/14


REGOLAMENTO (CE) N. 765/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 maggio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


20.5.2005   

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L 127/15


REGOLAMENTO (CE) N. 766/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 maggio 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


20.5.2005   

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L 127/16


REGOLAMENTO (CE) N. 767/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 maggio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

20.5.2005   

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L 127/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2005

sulla proroga del mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2005/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel novembre 1991, la Commissione ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il Gruppo di consulenti per l’etica della biotecnologia (GCEB).

(2)

Il 16 dicembre 1997, la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia.

(3)

Con decisione della Commissione del 26 marzo 2001, il mandato del GEE è stato prorogato di quattro anni e leggermente modificato per migliorare i metodi di lavoro del gruppo.

(4)

Il GEE ha bisogno di nuovi metodi di lavoro per poter rispondere tempestivamente alle più rapide evoluzioni della scienza e della tecnologia, nonché di nuove competenze per far fronte ad una più vasta gamma di applicazioni della scienza e della tecnologia.

(5)

La comunicazione della Commissione sulla raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti [COM(2002) 713] rileva che «è particolarmente opportuno ricorrere ad inviti aperti quando si tratta di questioni sensibili e quando è probabile che i gruppi siano destinati a durare per un certo periodo di tempo».

(6)

Poiché l’attuale mandato del GEE scade il 25 marzo 2005, la presente decisione sostituisce il mandato allegato alla comunicazione alla Commissione del 26 marzo 2001 [C(2001) 691],

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Commissione decide di prorogare di quattro anni il mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE).

Articolo 2

Funzioni

Il GEE fornisce alla Commissione consulenza su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie, sia su richiesta della Commissione che di propria iniziativa. Il Parlamento e il Consiglio possono segnalare alla Commissione questioni da essi ritenuti di notevole rilevanza etica. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.

Articolo 3

Composizione — Designazione — Nomina

1.   I membri del GEE sono nominati dal presidente della Commissione.

2.   Si applicano le seguenti norme:

I membri sono designati ad personam. Essi agiscono a titolo personale e sono chiamati a consigliare la Commissione in assoluta indipendenza da qualsiasi intervento esterno. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.

Il GEE è composto da 15 membri al massimo.

Ciascun membro del GEE è nominato per quattro anni. La nomina può essere rinnovata per altri due mandati.

I membri del GEE non più in grado di contribuire efficacemente all’attività del gruppo e i dimissionari possono essere sostituiti da altri membri fino alla scadenza del mandato, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, sulla base di un elenco di riserva.

I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse. Nella procedura di selezione si tiene conto anche delle domande pervenute attraverso altri canali.

La Commissione pubblica l’elenco dei membri del GEE nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Funzionamento

1.   I membri del GEE eleggono all’interno del gruppo un presidente e un vicepresidente per tutta la durata del mandato.

2.   Il programma di lavoro del GEE è concordato dal presidente della Commissione, tenendo conto anche dell’esame delle questioni di carattere etico proposte dal GEE di propria iniziativa (cfr. suddetto articolo 2). L’Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) della Commissione, operante in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile dell’organizzazione dell’attività del GEE e del segretariato.

3.   Le sedute di lavoro del GEE sono private. Al di fuori di queste sedute, il GEE può discutere della propria attività con i servizi interessati e invitare esponenti di organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative ogni qualvolta ritenga utile uno scambio di opinioni. L’ordine del giorno delle riunioni del GEE viene distribuito ai pertinenti servizi della Commissione.

4.   Il GEE si riunisce regolarmente presso la sede della Commissione secondo le modalità ed il calendario fissati dalla Commissione. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi all’anno. I membri partecipano ad almeno 4 riunioni all’anno.

5.   Ai fini della formulazione dei pareri e nei limiti delle risorse disponibili in tal senso, il GEE:

qualora lo ritenga utile e/o necessario, può invitare esperti aventi competenze specifiche per fornire orientamenti e informazioni in relazione all’attività del GEE,

può avviare studi per raccogliere le necessarie informazioni di natura tecnico-scientifica,

può costituire gruppi di lavoro per affrontare questioni specifiche,

per ogni parere formulato, organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza,

stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per la questione di cui si occupa il gruppo,

può stabilire maggiori legami con gli esponenti dei vari organismi etici nell’Unione europea e nei paesi candidati all’adesione.

6.   Ogni parere viene pubblicato immediatamente dopo la sua adozione. Ove un parere non venga adottato all’unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso. Qualora, per esigenze operative, si richieda di esprimere un parere su una determinata questione in tempi più rapidi, saranno formulate brevi dichiarazioni, seguite eventualmente da un’analisi più approfondita, garantendo al contempo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. I pareri del GEE si riferiscono sempre allo stato di avanzamento della tecnologia al momento della formulazione del parere. Qualora lo ritenga necessario, il GEE può decidere di aggiornare i pareri.

7.   Il GEE adotta il proprio regolamento.

8.   Prima della scadenza del mandato del GEE è cura del presidente del gruppo stilare una relazione di attività, che viene pubblicata.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE sono a carico della Commissione, conformemente alle norme della Commissione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il giorno della designazione dei nuovi membri del GEE.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2005.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il presidente


20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2005

recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti

[notificata con il numero C(2005) 1446]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (2) termina il 30 novembre 2006.

(2)

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (3) termina il 5 maggio 2006.

(3)

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione (4) termina il 29 agosto 2006.

(4)

La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (5) è in vigore fino al 31 marzo 2006.

(5)

La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (6) è in vigore fino al 31 agosto 2006.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato un tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica previsti da dette decisioni.

(7)

Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(8)

Poiché l’obbligo di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda esclusivamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/255/CE e 2002/747/CE restino in vigore.

(9)

Le decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE vanno quindi modificate in conformità.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2000/45/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „lavatrici” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 30 novembre 2007.»

Articolo 2

Nella decisione 2001/405/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2007.»

Articolo 3

Nella decisione 2001/688/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „ammendanti del suolo e substrati di coltivazione” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 agosto 2007.»

Articolo 4

Nella decisione 2002/255/CE il testo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2007.»

Articolo 5

Nella decisione 2002/747/CE il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti „lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2007.»

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74. Decisione modificata dalla decisione 2003/240/CE (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 16).

(3)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

(4)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17.

(5)  GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.

(6)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.


20.5.2005   

IT

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L 127/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2005

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2004 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2005) 1443]

(2005/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2)

In base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (2), le spese prese in considerazione per l'esercizio 2004 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2003 al 15 ottobre 2004.

(3)

Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 ed all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (3).

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2005, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l’esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Secondo il disposto dell'articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione dell’articolo 151, paragrafo 1, e dell’articolo 152, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno.

(6)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo allo stesso tempo della presente decisione.

(7)

Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

(8)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio (5), prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini o delle scadenze prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo e per le misure per le quali la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti è stata effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari. Occorre quindi che la presente decisione stabilisca le relative riduzioni. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.

(9)

La Commissione, in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso taluni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l’esercizio 2004 e procede, nella presente decisione, alle riduzioni previste all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(10)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, prevede che gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono determinati detraendo l'importo degli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in causa, nella fattispecie il 2004, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Gli importi da percepire o da pagare sono detratti o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

(11)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con l’eccezione degli organismi pagatori riferiti all’articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2004 sono liquidati dalla presente decisione. Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Per l’esercizio finanziario 2004, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2004 indicati nell’allegato II sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160, 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2004 (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3).

(3)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.


ALLEGATO I

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori — Esercizio 2004

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro

SM

 

Spese dell'esercizio 2004 per gli organismi pagatori presso i quali i conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio

Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni

Anticipi versati agli Stati membri nel corso dell'esercizio

Importo da recuperare (–) o da pagare (+) allo Stato membro

appurati

disgiunti

spese dichiarate nella dichiarazione annuale

cumulo delle spese delle dichiarazioni mensili

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

AT

EUR

1 141 832 188,85

0,00

1 141 832 188,85

0,00

1 141 832 188,85

1 141 832 509,04

– 320,19

BE

EUR

1 072 926 545,09

0,00

1 072 926 545,09

0,00

1 072 926 545,09

1 072 805 591,37

120 953,72

CZ

CZK

148 270 977,89

0,00

148 270 977,89

0,00

148 270 977,89

148 270 977,89

0,00

DE

EUR

6 010 175 861,68

23 818 955,08

6 033 994 816,76

– 150 191,69

6 033 844 625,07

6 033 635 575,97

209 049,10

DK

DKK

9 058 346 238,16

0,00

9 058 346 238,16

– 68 177,57

9 058 278 060,59

9 058 602 584,17

– 324 523,58

EE

EEK

8 595 434,55

0,00

8 595 434,55

0,00

8 595 434,55

8 595 434,55

0,00

EL

EUR

2 781 442 489,74

0,00

2 781 442 489,74

– 5 228 942,57

2 776 213 547,17

2 777 610 434,43

– 1 396 887,26

ES

EUR

6 269 452 812,02

57 020 505,80

6 326 473 317,82

– 7 926 338,98

6 318 546 978,84

6 319 215 724,26

– 668 745,42

FI

EUR

869 358 525,94

0,00

869 358 525,94

– 4 383,80

869 354 142,14

868 904 449,67

449 692,47

FR

EUR

9 395 956 559,98

1 868 053,41

9 397 824 613,39

– 9 219 078,83

9 388 605 534,56

9 389 117 043,59

– 511 509,03

HU

HUF

125 098 884,00

0,00

125 098 884,00

0,00

125 098 884,00

125 098 884,00

0,00

IE

EUR

1 829 924 935,77

0,00

1 829 924 935,77

– 1 354 653,66

1 828 570 282,11

1 829 730 495,20

– 1 160 213,09

IT

EUR

1 194 172 909,54

3 835 460 014,48

5 029 632 924,02

– 48 452 006,98

4 981 180 917,04

5 022 642 872,80

– 41 461 955,76

LT

LTL

1 826 753,89

0,00

1 826 753,89

0,00

1 826 753,89

1 826 753,89

0,00

LU

EUR

0,00

37 803 193,51

37 803 193,51

– 42 350,66

37 760 842,85

37 760 842,85

0,00

LV

LVL

23 671,15

0,00

23 671,15

0,00

23 671,15

23 671,15

0,00

NL

EUR

1 262 187 678,33

0,00

1 262 187 678,33

– 313 300,35

1 261 874 377,98

1 261 891 680,76

– 17 302,78

PL

PLN

46 695 429,61

0,00

46 695 429,61

0,00

46 695 429,61

46 695 429,61

0,00

PT

EUR

824 235 249,10

0,00

824 235 249,10

– 884 668,91

823 350 580,19

823 155 282,67

195 297,52

SE

SEK

7 740 689 327,48

0,00

7 740 689 327,48

0,00

7 740 689 327,48

7 740 689 327,48

0,00

SI

SIT

16 964 300,84

0,00

16 964 300,84

0,00

16 964 300,84

16 964 300,84

0,00

SK

SKK

57 252 395,16

0,00

57 252 395,16

0,00

57 252 395,16

57 252 395,16

0,00

UK

GBP

2 782 254 804,67

0,00

2 782 254 804,67

– 36 835 148,07

2 745 419 656,60

2 747 004 082,12

– 1 584 425,52

1)

Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, l'importo in questione è o il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (colonna a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (colonna b).

2)

Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento constatato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004.


ALLEGATO II

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio 2004

Elenco degli organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

Stato membro

Organismi pagatori

Germania

Bayern Umwelt

Spagna

Madrid

Francia

SDE

Italia

AGEA

Lussemburgo

Ministère de l'agriculture


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/27


DECISIONE 2005/386/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

(3)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio, del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea).

(4)

L’accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea) è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione Althea)

L’UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA (NUOVA ZELANDA)

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   La Nuova Zelanda aderisce all’azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Nuova Zelanda all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

3.   La Nuova Zelanda garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all’azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Nuova Zelanda che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

5.   La Nuova Zelanda informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi da parte della Nuova Zelanda è disciplinato dalle disposizioni di cui al punto 12 della risoluzione 1575 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 novembre 2004.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori di della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Nuova Zelanda.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Nuova Zelanda esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

4.   La Nuova Zelanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Nuova Zelanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Nuova Zelanda si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

6.   L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Nuova Zelanda adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.

2.   Qualora l’UE e la Nuova Zelanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può — previa consultazione della Nuova Zelanda — richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Nuova Zelanda.

5.   Un Alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Nuova Zelanda, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Nuova Zelanda.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Nuova Zelanda all’operazione.

Fatto a Bruxelles, addì Image in lingua inglese in quattro copie,

Per l’Unione europea

Per la Nuova Zelanda


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

(4)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

DICHIARAZIONI

di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6 dell’accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell’Unione europea:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare su base reciproca, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Nuova Zelanda per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Nuova Zelanda nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Nuova Zelanda, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Nuova Zelanda nell’utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Nuova Zelanda:

«La Nuova Zelanda, nell’applicare l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/32


DECISIONE 2005/387/GAI DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2005

relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

I particolari pericoli legati allo sviluppo delle sostanze psicoattive rendono necessaria un’azione rapida degli Stati membri.

(2)

Quando le nuove sostanze psicoattive non sono disciplinate penalmente in tutti gli Stati membri, possono sorgere problemi di cooperazione tra le autorità giudiziarie e le autorità preposte all’applicazione della legge negli Stati membri, perché il fatto o i fatti in questione non sono punibili ai sensi della legge sia dello Stato richiedente sia di quello richiesto.

(3)

Il piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) prevede che la Commissione proceda ad una valutazione appropriata dell’azione comune del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (2) (di seguito «l’azione comune»), tenendo in considerazione la valutazione esterna del sistema di allarme rapido commissionata dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (di seguito «l’OEDT»). La valutazione ha mostrato che l’azione comune aveva soddisfatto le aspettative. Tuttavia, l’esito della valutazione ha evidenziato che l’azione comune doveva essere rafforzata e riorientata. In particolare, era necessario ridefinirne l’obiettivo principale, precisarne le procedure e le definizioni, assicurarne la trasparenza nell’applicazione e ridefinirne l’ambito di applicazione. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla valutazione intermedia del piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) ha precisato che la legislazione doveva essere modificata in modo da rafforzare la lotta contro le droghe sintetiche. Il meccanismo creato dall’azione comune deve pertanto essere adattato.

(4)

Le nuove sostanze psicoattive possono nuocere alla salute.

(5)

Le nuove sostanze psicoattive contemplate dalla presente decisione possono includere prodotti medicinali, quali definiti nella direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (3), e nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4).

(6)

Lo scambio di informazioni previsto dal sistema di allarme rapido istituito dall’azione comune si è dimostrato uno strumento utile per gli Stati membri.

(7)

La presente decisione non dovrebbe impedire agli Stati membri di scambiarsi informazioni, nell’ambito della rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (di seguito «rete Reitox»), sulle tendenze emergenti nei nuovi usi delle sostanze psicoattive esistenti che possono creare rischi potenziali per la salute pubblica, nonché informazioni su eventuali misure di sanità pubblica, conformemente al mandato e alle procedure dell’OEDT.

(8)

La presente decisione non consente alcun deterioramento della qualità delle prestazioni sanitarie a persone o animali. Le sostanze la cui utilità medica è provata e riconosciuta non sono pertanto soggette alle misure di controllo stabilite dalla presente decisione. Per quanto concerne l’uso improprio di sostanze la cui utilità medica è provata e riconosciuta, devono essere adottate misure legislative e di sanità pubblica appropriate.

(9)

Oltre a quanto previsto dai sistemi di farmacovigilanza definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE, è necessario rafforzare lo scambio di informazioni sull’abuso o l’uso improprio delle sostanze psicoattive e assicurare un’adeguata cooperazione con l’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (di seguito «AEVM»). La risoluzione 46/7 della Commissione stupefacenti delle Nazioni Unite (di seguito «CND»), relativa alle misure volte a promuovere lo scambio di informazioni sulle nuove tendenze nell’uso di droga e nel consumo di sostanze psicoattive, fornisce un utile quadro per le azioni degli Stati membri.

(10)

L’introduzione di scadenze in ogni fase della procedura istituita dalla presente decisione deve garantire che lo strumento può reagire rapidamente e ne sottolinea la capacità di fornire un meccanismo di risposta tempestiva.

(11)

Considerato il ruolo centrale del comitato scientifico dell’OEDT nella valutazione dei rischi connessi con una nuova sostanza psicoattiva, ai fini della presente decisione esso verrà integrato da esperti della Commissione, dell’Europol e dell’AEVM e da esperti in settori scientifici non rappresentati o rappresentati in modo insufficiente nel comitato scientifico dell’OEDT.

(12)

Il comitato scientifico integrato, incaricato di valutare i rischi connessi con le nuove sostanze psicoattive, deve rimanere un gruppo ristretto di esperti tecnici, capace di valutare efficacemente tutti i rischi legati ad una nuova sostanza psicoattiva. Le sue dimensioni devono pertanto rimanere tali da non ostacolarne la gestione.

(13)

Poiché gli scopi dell’azione proposta, vale a dire lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi da parte di un comitato scientifico e la procedura UE per sottoporre a misure di controllo le sostanze notificate, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa degli effetti dell’azione proposta, essere realizzati meglio a livello dell’Unione europea, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato, le misure basate sulla presente decisione possono essere adottate a maggioranza qualificata, essendo necessarie per l’attuazione della decisione stessa.

(15)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni in materia di nuove sostanze psicoattive. Essa prende atto delle informazioni sui presunti effetti collaterali da notificarsi nel quadro del sistema di farmacovigilanza stabilito dal titolo IX della direttiva 2001/83/CE.

La presente decisione prevede inoltre una valutazione dei rischi connessi con queste nuove sostanze psicoattive, in modo che le misure applicabili negli Stati membri di controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope siano applicabili anche alle nuove sostanze psicoattive.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

La presente decisione si applica alle sostanze che non figurano attualmente in nessuno degli elenchi contenuti:

a)

nella convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti che possono costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti nei relativi elenchi I, II o IV; e

b)

nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope che possono costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti nei relativi elenchi I, II, III o IV.

La presente decisione si riferisce ai prodotti finiti, distinti dai precursori, per i quali il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (5), e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droga (6), prevedono un regime comunitario.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«nuova sostanza psicoattiva»: un nuovo stupefacente o una nuova droga psicotropa allo stato puro o contenuta in un preparato;

b)

«nuova sostanza stupefacente»: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato, che non è stata inclusa in nessun elenco della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti e che può costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti negli elenchi I, II o IV;

c)

«nuova sostanza psicotropa»: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato, che non è stata inclusa in nessun elenco della convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope e che può costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti negli elenchi I, II, III o IV;

d)

«autorizzazione all’immissione in commercio»: la licenza di immettere sul mercato un medicinale, concessa dall’autorità competente di uno Stato membro, come previsto nel titolo III della direttiva 2001/83/CE (nel caso di medicinali per uso umano) o nel titolo III della direttiva 2001/82/CE (nel caso di medicinali veterinari), oppure l’autorizzazione all’immissione in commercio concessa dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (7);

e)

«sistema delle Nazioni Unite»: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la Commissione stupefacenti (CND) e/o il Consiglio economico e sociale, i quali agiscono ciascuno secondo le rispettive competenze definite nell’articolo 3 della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o nell’articolo 2 della convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

f)

«preparato»: un composto contenente una nuova sostanza psicoattiva;

g)

«formulario per le relazioni»: un modulo strutturato per la notifica di una nuova sostanza psicoattiva e/o di un preparato contenente una nuova sostanza psicoattiva, concordato dall’OEDT/Europol e le rispettive reti negli Stati membri (Reitox e unità nazionali dell’Europol).

Articolo 4

Scambio di informazioni

1.   Ogni Stato membro assicura che la propria unità nazionale e il proprio rappresentante nella rete Reitox forniscano all’Europol e all’OEDT informazioni sulla fabbricazione, sul traffico e sull’uso, incluso quello medico, di nuove sostanze psicoattive e di preparati contenenti dette sostanze, tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi.

L’Europol e l’OEDT raccolgono le informazioni ricevute dagli Stati membri, che formano oggetto, mediante l’apposito formulario, di immediata comunicazione sia reciproca sia alle unità nazionali dell’Europol, ai rappresentanti degli Stati membri in seno alla rete Reitox, alla Commissione e all’AEVM.

2.   Qualora l’Europol e l’OEDT non ritengano che le informazioni fornite da uno Stato membro in relazione a una nuova sostanza psicoattiva debbano essere comunicate come previsto nel paragrafo 1, essi ne danno immediata notizia allo Stato membro comunicante. L’Europol e l’OEDT motivano tale decisione al Consiglio entro sei settimane.

Articolo 5

Relazione congiunta

1.   Qualora l’Europol e l’OEDT, o il Consiglio che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono, ritengano che le informazioni fornite dallo Stato membro in relazione a una nuova sostanza psicoattiva richiedano una raccolta di ulteriori informazioni, tali informazioni sono riunite e presentate dall’Europol e dall’OEDT sotto forma di relazione congiunta (di seguito «relazione congiunta»). La relazione congiunta è presentata al Consiglio, all’AEVM e alla Commissione.

2.   La relazione congiunta contiene:

a)

una descrizione chimica e fisica, che includa il nome con cui è conosciuta la nuova sostanza psicoattiva compresa, qualora disponibile, la denominazione scientifica (denominazione comune internazionale);

b)

informazioni sulla frequenza, sulle circostanze e/o sulle quantità in cui si incontra la nuova sostanza psicoattiva, nonché informazioni sui mezzi e sui metodi di fabbricazione;

c)

informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali nella fabbricazione o nel traffico della nuova sostanza psicoattiva;

d)

una prima indicazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva, inclusi i rischi sanitari e sociali e le caratteristiche degli utilizzatori;

e)

informazioni indicanti se la nuova sostanza sia stata o sia attualmente oggetto di una valutazione da parte del sistema delle Nazioni Unite;

f)

la data della notifica all’OEDT o all’Europol della nuova sostanza psicoattiva tramite il formulario per le relazioni;

g)

informazioni indicanti se la nuova sostanza psicoattiva sia già soggetta a misure di controllo a livello nazionale in uno Stato membro;

h)

per quanto possibile, sono comunicate informazioni relative:

i)

ai precursori chimici di cui è noto l’utilizzo nella fabbricazione della sostanza;

ii)

al modo e alla portata dell’uso, conosciuto o presunto, della nuova sostanza;

iii)

agli altri usi della nuova sostanza psicoattiva, alla portata di tali usi e ai rischi connessi, inclusi i rischi sanitari e sociali.

3.   L’AEVM comunica all’Europol e all’OEDT se nell’Unione europea o in uno Stato membro:

a)

la nuova sostanza psicoattiva ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio;

b)

la nuova sostanza psicoattiva è oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio;

c)

un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in relazione alla nuova sostanza psicoattiva è stata sospesa.

Se tali informazioni si riferiscono ad autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate da Stati membri, questi ultimi forniscono tali informazioni all’AEVM, su richiesta di quest’ultima.

4.   Gli Stati membri forniscono i dettagli di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di notifica tramite il formulario per le relazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

5.   La relazione congiunta è presentata dall’Europol o, se del caso, dall’OEDT, a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, entro quattro settimane dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’AEVM.

Articolo 6

Valutazione dei rischi

1.   Il Consiglio, tenendo conto del parere dell’Europol e dell’OEDT e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può chiedere che i rischi, inclusi quelli sanitari e sociali, provocati dall’uso, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva, la partecipazione di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze delle misure di controllo siano valutati secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, a condizione che almeno un quarto dei suoi membri e la Commissione abbiano comunicato per iscritto al Consiglio il proprio assenso a tale valutazione. Gli Stati membri o la Commissione effettuano tale comunicazione al Consiglio al più presto e comunque non oltre quattro settimane dal ricevimento della relazione congiunta. Il segretariato generale del Consiglio notifica immediatamente tale informazione all’OEDT.

2.   Al fine di eseguire la valutazione, l’OEDT convoca una riunione speciale sotto gli auspici del proprio comitato scientifico. In tale riunione il comitato scientifico può essere integrato da non più di cinque esperti, designati dal direttore dell’OEDT, sentito il parere del presidente del comitato scientifico, scelti fra un gruppo di esperti proposti dagli Stati membri e approvato ogni tre anni dal consiglio di amministrazione dell’OEDT. Si tratterà di esperti in settori scientifici non rappresentati o rappresentati in modo insufficiente nel comitato scientifico e la cui partecipazione sia necessaria per un’equilibrata ed adeguata valutazione dei rischi, inclusi quelli sanitari e sociali. Inoltre, la Commissione, l’Europol e l’AEVM sono invitati ad inviare alla suddetta riunione non più di due esperti ciascuno.

3.   La valutazione dei rischi è svolta sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, dall’OEDT, dall’Europol e dall’AEVM al comitato scientifico, tenendo in considerazione tutti i fattori che, ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, giustificano il fatto che una sostanza sia sottoposta a controllo internazionale.

4.   Al termine della valutazione dei rischi, il comitato scientifico redige una relazione (di seguito «relazione di valutazione dei rischi»). La valutazione dei rischi consiste in un’analisi delle informazioni scientifiche e delle informazioni sull’applicazione della legge disponibili e riflette tutte le opinioni espresse dai membri del comitato. Entro dodici settimane dalla data di notifica da parte del segretariato generale del Consiglio all’OEDT di cui al paragrafo 1, il presidente del comitato presenta, a nome dello stesso, la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione e al Consiglio.

La relazione di valutazione dei rischi comprende:

a)

la descrizione chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva e il suo meccanismo di azione, compresa la sua utilità medica;

b)

i rischi sanitari connessi con la nuova sostanza psicoattiva;

c)

i rischi sociali connessi con la nuova sostanza psicoattiva;

d)

informazioni sul livello di partecipazione di organizzazioni criminali e informazioni sui sequestri e/o sulle individuazioni da parte delle autorità e sulla fabbricazione della nuova sostanza psicoattiva;

e)

informazioni su qualsiasi valutazione della nuova sostanza psicoattiva nell’ambito nel sistema delle Nazioni Unite;

f)

se del caso, una descrizione delle misure di controllo applicabili alla nuova sostanza psicoattiva negli Stati membri;

g)

i possibili mezzi di controllo e le eventuali conseguenze delle misure di controllo; e

h)

i precursori chimici utilizzati nella fabbricazione della sostanza.

Articolo 7

Circostanze in cui la valutazione dei rischi è esclusa

1.   La valutazione dei rischi è esclusa nei casi in cui l’Europol e l’OEDT non abbiano redatto una relazione congiunta. La valutazione dei rischi è altresì esclusa nei casi in cui la nuova sostanza psicoattiva sia in una fase avanzata di valutazione nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, vale a dire una volta che il comitato di esperti dell’OMS sulla farmacodipendenza abbia pubblicato la sua revisione critica insieme a una raccomandazione scritta, eccettuato il caso in cui sussistano nuove informazioni importanti, che siano rilevanti nell’ambito della presente decisione.

2.   Qualora la nuova sostanza psicoattiva sia stata valutata nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite senza che sia stato deciso di includerla in uno degli elenchi della convenzione unica del 1961 sugli stupefacenti o della convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, si procede alla valutazione dei rischi solo se sussistono nuove informazioni importanti, che siano rilevanti nell’ambito della presente decisione.

3.   La valutazione dei rischi è esclusa nel caso in cui la nuova sostanza psicoattiva:

a)

è utilizzata per produrre un medicinale per il quale è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio; oppure

b)

è utilizzata per produrre un medicinale per il quale è stata presentata una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio; oppure

c)

è utilizzata per produrre un medicinale per il quale un’autorizzazione all’immissione in commercio è stata sospesa dall’autorità competente.

Se la nuova sostanza psicoattiva ricade in una delle categorie elencate nel primo comma, la Commissione, sulla base dei dati raccolti dall’OEDT e dall’Europol, valuta insieme all’AEVM la necessità di ulteriori azioni in stretta cooperazione con l’OEDT e conformemente al mandato e alle procedure dell’AEVM.

La Commissione riferisce al Consiglio in merito all’esito della valutazione.

Articolo 8

Procedura per sottoporre a misure di controllo nuove sostanze psicoattive specifiche

1.   Entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi, la Commissione presenta al Consiglio un’iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo. Se la Commissione non ritiene necessario presentare un’iniziativa in tal senso, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui motiva la propria posizione.

2.   Qualora la Commissione non ritenga necessario presentare un’iniziativa per sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, un’iniziativa in tal senso può essere presentata al Consiglio da uno o più Stati membri, preferibilmente entro sei settimane dalla data in cui la Commissione ha presentato al Consiglio la relazione.

3.   Il Consiglio, sulla base dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato, decide, a maggioranza qualificata e deliberando sull’iniziativa presentata a norma del paragrafo 1 o 2, se sottoporre la nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo.

Articolo 9

Misure di controllo adottate dagli Stati membri

1.   Se il Consiglio decide di sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, gli Stati membri si adoperano per adottare, quanto prima, ma non oltre il termine di un anno dalla data di tale decisione e in conformità del loro diritto interno, le misure necessarie per sottoporre:

a)

la nuova sostanza psicotropa alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

b)

la nuova sostanza stupefacente alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti.

2.   Gli Stati membri comunicano al Consiglio e alla Commissione le misure adottate subito dopo l’adozione della relativa decisione. Tale informazione è poi comunicata all’OEDT, all’Europol, all’AEVM e al Parlamento europeo.

3.   La presente decisione non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia stata individuata da uno Stato membro.

Articolo 10

Relazione annuale

L’OEDT e l’Europol presentano annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente decisione. Tale relazione comprenderà tutti gli aspetti richiesti per valutare l’efficacia e i risultati del sistema istituito dalla presente decisione. La relazione include, in particolare, esperienze relative al coordinamento fra il sistema illustrato nella presente decisione e il sistema di farmacovigilanza.

Articolo 11

Sistema di farmacovigilanza

Gli Stati membri e l’AEVM assicurano un appropriato scambio di informazioni tra il meccanismo istituito dalla presente decisione e il sistema di farmacovigilanza definito e stabilito a norma del titolo VII della direttiva 2001/82/CE e del titolo IX della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 12

Abrogazione

L’azione comune sulle nuove droghe sintetiche del 16 giugno 1997 è abrogata. Le decisioni adottate dal Consiglio sulla base dell’articolo 5 di tale azione comune conservano validità giuridica.

Articolo 13

Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  Parere espresso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

(3)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(5)  GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5).

(6)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(7)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.