ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 118

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
5 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 699/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 700/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

3

 

 

Regolamento (CE) n. 701/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2005 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

5

 

*

Regolamento (CE) n. 702/2005 della Commissione, del 3 maggio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

6

 

*

Regolamento (CE) n. 703/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2004 e l’importo unitario degli anticipi per il 2005

12

 

*

Regolamento (CE) n. 704/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Mel de Barroso) (DOP)

14

 

*

Regolamento (CE) n. 705/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

18

 

 

Regolamento (CE) n. 706/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

25

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti [notificata con il numero C(2005) 1372]  ( 1 )

26

 

*

Decisione della Commissione, del 29 aprile 2005, recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(2005) 1320]

35

 

*

Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2005) 1255]  ( 1 )

37

 

*

Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2005) 1321]  ( 1 )

39

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/364/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Romania sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

47

Accordo tra la Romania e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

48

 

*

Decisione 2005/365/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

52

Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.5.2005   

IT

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L 118/1


REGOLAMENTO (CE) N. 699/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

117,8

204

93,3

212

124,2

999

111,8

0707 00 05

052

146,6

204

63,3

999

105,0

0709 90 70

052

68,4

204

125,1

624

50,3

999

81,3

0805 10 20

052

42,2

204

46,5

212

72,0

220

46,2

388

71,6

400

42,8

624

55,1

999

53,8

0805 50 10

052

49,0

388

65,9

400

57,3

528

64,0

624

75,2

999

62,3

0808 10 80

388

92,4

400

127,1

404

129,5

508

71,2

512

70,0

524

84,1

528

68,1

720

104,0

804

90,8

999

93,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.5.2005   

IT

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L 118/3


REGOLAMENTO (CE) N. 700/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 25 al 29 aprile 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 25 al 29 aprile 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.4.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

76,9560

Raggiunto

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

24,6811

Raggiunto

Maurizio

100

 

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.4.2005

Limite

India

0

Raggiunto

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 25.-29.4.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

0

Raggiunto

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


5.5.2005   

IT

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L 118/5


REGOLAMENTO (CE) N. 701/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2005 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2005.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2005.

(3)

È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta integralmente per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

(3)  GU L 93 del 12.4.2005, pag. 31.


5.5.2005   

IT

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L 118/6


REGOLAMENTO (CE) N. 702/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

38,20

22,22

1 164,94

284,41

597,64

9 644,90

131,88

26,59

16,40

163,15

9 151,02

1 506,26

350,66

25,88

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

33,97

19,76

1 035,90

252,90

531,44

8 576,50

117,27

23,64

14,58

145,08

8 137,33

1 339,41

311,82

23,01

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

144,30

83,95

4 400,94

1 074,44

2 257,77

36 436,64

498,23

100,45

61,95

616,37

34 570,87

5 690,38

1 324,73

97,76

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

62,17

36,17

1 896,12

462,92

972,75

15 698,55

214,66

43,28

26,69

265,56

14 894,69

2 451,67

570,75

42,12

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

53,56

31,16

1 633,53

398,81

838,03

13 524,44

184,93

37,28

22,99

228,78

12 831,90

2 112,14

491,71

36,29

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

60,51

3 172,20

774,46

1 627,40

26 263,57

359,13

72,40

44,65

444,28

24 918,72

4 101,63

954,86

70,47

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

31,39

18,26

957,36

233,73

491,15

7 926,29

108,38

21,85

13,48

134,08

7 520,42

1 237,86

288,18

21,27

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

49,34

28,71

1 504,82

367,39

772,00

12 458,84

170,36

34,35

21,18

210,76

11 820,88

1 945,72

452,97

33,43

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

391,58

227,82

11 942,71

2 915,68

6 126,68

98 877,16

1 352,04

272,58

168,10

1 672,62

93 814,07

15 441,85

3 594,87

265,29

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

155,51

90,48

4 742,91

1 157,93

2 433,21

39 267,91

536,95

108,25

66,76

664,26

37 257,16

6 132,55

1 427,66

105,36

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

132,41

6 940,96

1 694,56

3 560,85

57 466,23

785,79

158,42

97,70

972,11

54 523,62

8 974,62

2 089,30

154,19

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

410,09

238,59

12 507,23

3 053,50

6 416,46

103 550,97

1 415,95

285,46

176,05

1 751,68

98 248,55

16 171,77

3 764,80

277,83

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

417,26

242,76

12 726,02

3 106,92

6 528,70

105 362,35

1 440,72

290,45

179,13

1 782,33

99 967,17

16 454,65

3 830,66

282,69

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

126,31

73,49

3 852,26

940,49

1 976,28

31 893,93

436,11

87,92

54,22

539,52

30 260,77

4 980,94

1 159,57

85,57

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

132,97

77,36

4 055,53

990,11

2 080,57

33 576,89

459,13

92,56

57,09

567,99

31 857,55

5 243,77

1 220,75

90,09

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

539,00

28 255,49

6 898,27

14 495,64

233 935,36

3 198,81

644,89

397,72

3 957,29

221 956,50

36 534,16

8 505,18

627,66

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

120,79

70,28

3 684,08

899,43

1 890,01

30 501,57

417,08

84,08

51,86

515,97

28 939,71

4 763,49

1 108,94

81,84

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

97,95

56,99

2 987,53

729,37

1 532,66

24 734,62

338,22

68,19

42,05

418,41

23 468,06

3 862,86

899,28

66,36

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

80,14

46,62

2 444,14

596,71

1 253,89

20 235,72

276,70

55,78

34,40

342,31

19 199,53

3 160,25

735,71

54,29

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

115,39

67,13

3 519,31

859,20

1 805,48

29 137,41

398,42

80,32

49,54

492,89

27 645,40

4 550,45

1 059,35

78,18

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

112,11

65,23

3 419,24

834,77

1 754,14

28 308,90

387,09

78,04

48,13

478,88

26 859,31

4 421,06

1 029,23

75,95

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

84,79

49,33

2 585,90

631,32

1 326,62

21 409,41

292,75

59,02

36,40

362,17

20 313,13

3 343,55

778,38

57,44

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

46,68

27,16

1 423,54

347,54

730,31

11 785,93

161,16

32,49

20,04

199,37

11 182,42

1 840,63

428,50

31,62

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,97

26,16

1 371,45

334,83

703,58

11 354,67

155,26

31,30

19,30

192,08

10 773,24

1 773,28

412,82

30,47

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

66,28

38,56

2 021,39

493,50

1 037,01

16 735,66

228,84

46,14

28,45

283,10

15 878,69

2 613,64

608,46

44,90

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

75,60

43,99

2 305,81

562,94

1 182,93

19 090,46

261,04

52,63

32,46

322,94

18 112,92

2 981,40

694,07

51,22

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

84,72

49,29

2 583,84

630,82

1 325,56

21 392,34

292,52

58,97

36,37

361,88

20 296,93

3 340,89

777,76

57,40

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

149,95

87,24

4 573,40

1 116,55

2 346,25

37 864,48

517,76

104,38

64,37

640,52

35 925,60

5 913,37

1 376,64

101,59

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

69,80

40,61

2 128,83

519,73

1 092,13

17 625,20

241,01

48,59

29,97

298,15

16 722,68

2 752,56

640,80

47,29

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

49,82

28,99

1 519,56

370,98

779,57

12 580,88

172,03

34,68

21,39

212,82

11 936,67

1 964,78

457,40

33,76

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

108,37

63,05

3 305,20

806,93

1 695,63

27 364,69

374,18

75,44

46,52

462,91

25 963,45

4 273,60

994,90

73,42

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

29,44

17,13

897,89

219,21

460,64

7 433,89

101,65

20,49

12,64

125,75

7 053,24

1 160,97

270,27

19,95

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

75,61

43,99

2 306,16

563,02

1 183,11

19 093,34

261,08

52,64

32,46

322,99

18 115,65

2 981,85

694,18

51,23

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

705,36

410,38

21 512,77

5 252,11

11 036,49

178 110,45

2 435,47

491,00

302,81

3 012,95

168 990,15

27 815,87

6 475,56

477,88

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,38

18 629,70

4 548,24

9 557,41

154 240,68

2 109,07

425,20

262,23

2 609,16

146 342,65

24 088,08

5 607,72

413,84

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

190,68

110,94

5 815,68

1 419,84

2 983,56

48 149,72

658,40

132,74

81,86

814,51

45 684,17

7 519,64

1 750,58

129,19

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

153,99

89,59

4 696,62

1 146,63

2 409,46

38 884,67

531,71

107,19

66,11

657,78

36 893,55

6 072,70

1 413,73

104,33

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

144,66

84,16

4 411,98

1 077,14

2 263,43

36 528,05

499,48

100,70

62,10

617,91

34 657,59

5 704,66

1 328,05

98,01

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

103,01

59,93

3 141,70

767,01

1 611,76

26 011,06

355,67

71,71

44,22

440,01

24 679,14

4 062,20

945,68

69,79

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

177,42

9 300,67

2 270,66

4 771,43

77 002,92

1 052,93

212,28

130,92

1 302,59

73 059,92

12 025,70

2 799,59

206,60

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 455,44

846,77

44 389,46

10 837,21

22 772,69

367 513,15

5 025,34

1 013,13

624,82

6 216,91

348 694,32

57 395,28

13 361,67

986,06

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

97,37

56,65

2 969,69

725,02

1 523,51

24 586,90

336,20

67,78

41,80

415,92

23 327,90

3 839,79

893,91

65,97

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

269,47

156,78

8 218,66

2 006,50

4 216,34

68 044,65

930,44

187,58

115,68

1 151,05

64 560,37

10 626,67

2 473,90

182,57

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

202,69

117,92

6 181,81

1 509,22

3 171,39

51 180,97

699,84

141,09

87,01

865,79

48 560,21

7 993,04

1 860,79

137,32

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/12


REGOLAMENTO (CE) N. 703/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2004 e l’importo unitario degli anticipi per il 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6, primo comma, e l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l’aiuto compensativo per l’eventuale perdita di reddito concesso ai produttori comunitari è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane (2), ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg di peso netto per le banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.

(3)

Per l’anno 2004 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall’altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto dell’importo forfettario di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2004. Occorre pertanto fissare l’importo dell’aiuto compensativo da concedere nel 2004.

(4)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.

(5)

Nel corso del 2004 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica e Guadalupa è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Per tale motivo, è opportuno accordare un aiuto integrativo nelle regioni produttrici della Martinica e della Guadalupa. Sulla base dei dati relativi al 2004, dai quali risultano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, occorre stabilire un aiuto integrativo che copra il 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello constatato al momento della commercializzazione dei prodotti di queste due regioni.

(6)

A norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l’importo di ogni anticipo e quello della relativa cauzione dipendono dall’importo dell’aiuto versato per l’anno precedente.

(7)

Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l’importo dell’aiuto compensativo per il 2004. Occorre prevedere che il pagamento del saldo dell’aiuto per il 2004 e il pagamento dell’anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2005 siano effettuati entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’importo dell’aiuto compensativo di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, prodotte e commercializzate allo stato fresco nella Comunità nel corso del 2004, escluse le banane da cuocere, è fissato a 28,1 EUR/100 kg.

2.   L’importo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 7,82 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Martinica e di 8,18 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.

Articolo 2

L’importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2005 ammonta a 19,67 EUR/100 kg. L’importo della relativa cauzione è di 9,84 EUR/100 kg.

Articolo 3

In deroga all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver effettuato le verifiche previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, versano l’importo corrispondente al saldo dell’aiuto compensativo per il 2004 nonché l’importo dell’anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

(2)  GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 471/2001 (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 52).


5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/14


REGOLAMENTO (CE) N. 704/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione di origine figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Mel de Barroso) (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta del Portogallo di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mel de Barroso», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(2)

Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d’opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine «Mel de Barroso» è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).

(3)  GU C 262 del 31.10.2003, pag. 16 («Mel de Barroso»).


ALLEGATO I

PORTOGALLO

«Mel de Barroso»

Modifiche apportate:

Sezione del disciplinare:

Image

Nome

Image

Descrizione

Image

Zona geografica

Image

Prova d'origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Modifiche:

Estensione della zona geografica di produzione ai comuni di Chaves e Vila Pouca de Aguiar e alle freguesias (parrocchie) di Jou e Valongo de Milhais, comune di Murça.

Le zone suddette presentano le stesse condizioni pedoclimatiche e in esse si produce un miele con caratteristiche identiche a quello ottenuto nella zona geografica attuale, secondo le stesse norme di produzione e con le stesse garanzie in materia di rintracciabilità.


ALLEGATO II

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

«MEL DE BARROSO»

(N. CE: PT/0229/24.1.1994)

DOP (X) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati, e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.

   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisbona

Tel.

(351-21) 844 22 00

Fax

(351-21) 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Richiedente

2.1.

Nome:

Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2.

Indirizzo:

Av. do Eiró

P-5460 Boticas

Tel.

(351-276) 41 81 70

Fax

(351-276) 41 57 34

E-mail:

capolib@mail.telepac.pt

2.3.

Composizione:

Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.

   Tipo di prodotto Classe 1.4: Altri prodotti di origine animale — Miele

4.

   Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome «Mel de Barroso»

4.2.   Descrizione Miele prodotto dall'ape locale Apis mellifera (sp. iberica) da nettare di fiori in cui predomina il polline delle Ericacee facenti parte della flora mellifera regionale.

4.3.   Zona geografica Delimitata dai confini dei comuni di Boticas, Chaves, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar e dalle freguesias di Jou e Valongo de Milhais del comune di Murça (distretto di Vila Real).

4.4.   Prova d’origine Consacrata dall'uso, segnatamente dai riferimenti fisici, scritti ed orali, dal potenziale di produzione della regione e dall'importanza del miele e dell'ape negli emblemi e nella toponimia della regione.

4.5.   Metodo di ottenimento Il miele può essere estratto esclusivamente in laboratori di estrazione riconosciuti e l'operazione d'estrazione e di decantazione ha luogo obbligatoriamente nella zona di produzione. Trattandosi di un prodotto miscibile, per evitare qualsiasi interruzione nella catena di rintracciabilità e di controllo, il condizionamento del miele di Barroso può essere effettuato unicamente da operatori debitamente autorizzati, all’interno della zona geografica di origine, allo scopo di assicurare la qualità e l'autenticità del prodotto e di garantire il consumatore. La produzione, l'estrazione ed il condizionamento possono aver luogo esclusivamente nella zona geografica delimitata. Il miele di Barroso può essere commercializzato allo stato liquido, cristallizzato o a raggiera (a condizione che le raggiere siano totalmente opercolate e non contengano covate); esso deve essere condizionato in imballaggi di materiale inerte, non nocivo ed idoneo alle derrate alimentari, i cui modelli e la cui etichettatura siano stati preventivamente approvati dall’associazione di produttori.

4.6.   Legame Il miele di Barroso è prodotto nelle zone più elevate di Barroso. È un miele dalle caratteristiche particolari derivanti da un manto vegetale composto prevalentemente da brughiera.

4.7.   Struttura di controllo

Nome:

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Indirizzo:

Av. 25 de Abril 273, S/L

P-5370 Mirandela

Tel.

(351-278) 26 14 10

Fax

(351-278) 26 14 10

E-mail:

tradicao-qualidade@clix.pt

4.8.   Etichettatura MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9.   Condizioni nazionali


(1)  Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura — Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli» — B-1049 Bruxelles.


5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/18


REGOLAMENTO (CE) N. 705/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni regolamenti della Commissione relativi alla classificazione delle merci, adottati per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici non più esistenti. Dovrebbero essere pertanto aggiornati tramite modifiche che tengano conto dei codici attualmente in vigore.

(2)

Altri regolamenti sono diventati superflui perché sono mutati la designazione delle merci e i codici corrispondenti nel sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata. Dovrebbero essere pertanto abrogati.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici contenuti nei regolamenti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono sostituiti dai codici della nomenclatura combinata indicati nel medesimo allegato.

Articolo 2

1.   Nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3491/88 della Commissione (2), il punto 2 è soppresso.

2.   Nella tabella allegata al regolamento (CE) n. 883/94 della Commissione (3), il punto 1 è soppresso.

3.   Nella tabella allegata al regolamento (CE) n. 710/2000 della Commissione (4), il punto 2 è soppresso.

Articolo 3

I regolamenti della Commissione elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 306 dell’11.11.1988, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9).

(3)  GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999.

(4)  GU L 84 del 5.4.2000, pag. 8.


ALLEGATO I

N.

Regolamento della Commissione

Sostituire

con il codice NC

(1)

(2)

(3)

(4)

1

(CEE) n. 731/93 (GU L 75 del 30.3.1993, pag. 7)

0106 00 90

0106 90 00

2

(CEE) n. 1669/77 (GU L 186 del 26.7.1977, pag. 23), modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/90 (1)

0207 41 10

0207 14 10

0207 42 10

0207 27 10

0207 43 11

0207 36 11

0207 43 15

0207 36 15

3

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3491/88 (GU L 306 dell’11.11.1988, pag. 18), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 (2)

0304 90 20 o 0304 90 21 o 0304 90 27

0304 90 22

4

(CEE) n. 288/84 (GU L 33 del 4.2.1984, pag. 1)

07.01 H

0709 90 90

5

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1196/97 (GU L 170 del 28.6.1997, pag. 13)

0711 90 40

0711 51 00

6

(CEE) n. 847/71 (GU L 92 del 24.4.1971, pag. 26), modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/90

1212 91 90

1212 91 20

7

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 314/90 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 9)

1602 39 30

1602 32 30

8

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 964/91 (GU L 100 del 20.4.1991, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3411/91 (3)

2003 10 10

2003 10 20

9

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 316/91 (GU L 37 del 9.2.1991, pag. 25), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

2008 19 59

2008 19 91

10

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 627/2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 34)

2008 99 68

2008 99 67

11

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3565/88 (GU L 311 del 17.11.1988, pag. 25)

2106 90 91

2106 90 92

12

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1533/92 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5)

2106 90 99

2106 90 98

13

(CEE) n. 1676/89 (GU L 164 del 15.6.1989, pag. 7)

2206 00 93

2206 00 59

14

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2084/91 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

2309 90 93

2309 90 95

15

(CEE) n. 200/82 (GU L 21 del 29.1.1982, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

2309 90 93

2309 90 99

16

Punto n. 2 del regolamento (CEE) n. 509/92 (GU L 55 del 29.2.1992, pag. 80), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

2309 90 97

2309 90 99

17

Punto n. 4 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1533/92 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

2309 90 97

2309 90 99

18

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2696/95 (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 17)

2309 90 93

2309 90 99

19

(CE) n. 2354/2000 (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 10)

2309 90 97

2309 90 99

20

Punto n. 1 del regolamento (CEE) n. 2257/87 (GU L 208 del 30.7.1987, pag. 8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2080/91 (4)

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

21

Punto n. 2 del regolamento (CEE) n. 2257/87 (GU L 208 del 30.7.1987, pag. 8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2080/91

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

22

Punto n. 4 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 314/90 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 9)

2710 00 59

2710 19 29

23

(CEE) n. 2585/86 (GU L 232 del 19.8.1986, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/1999

2710 00 66, 2710 00 67 o 2710 00 68

2710 19 41, 2710 19 45 o 2710 19 49

24

(CEE) n. 313/90 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 7), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

2710 00 66, 2710 00 67 o 2710 00 68

2710 19 412710 19 45 o 2710 19 49

25

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1260/89 (GU L 126 del 9.5.1989, pag. 12)

2930 90 90

2930 90 70

26

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1825/93 (GU L 167 del 9.7.1993, pag. 8)

2940 00 90

2940 00 00

27

(CEE) n. 2053/83 (GU L 202 del 26.7.1983, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 2695/95 (5)

3203 00 19

3203 00 10

28

Punto n. 5 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2084/91 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16)

3823 90 91

3824 90 64

29

(CEE) n. 3402/82 (GU L 357 del 18.12.1982, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

30

Punto n. 6 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2275/88 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

31

Punto n. 7 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2275/88 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

32

Punto n. 8 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2275/88 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

33

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3491/88 (GU L 306 dell’11.11.1988, pag. 18), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

34

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 542/90 (GU L 56 del 3.3.1990, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

35

Punto n. 6 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2084/91 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

36

Punto n. 6 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1533/92 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

37

(CEE) n. 2933/92 (GU L 293 del 9.10.1992, pag. 8), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

38

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 691/96 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

39

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 691/96 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

40

Punto n. 6 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1264/98 (GU L 175 del 19.6.1998, pag. 4)

3824 90 95

3824 90 99

41

Punto n. 7 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1264/98 (GU L 175 del 19.6.1998, pag. 4)

3824 90 95

3824 90 99

42

Punto n. 8 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 169/1999 (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 6)

3824 90 95

3824 90 99

43

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1694/2001 (GU L 229 del 25.8.2001, pag. 3)

3824 90 95

3824 90 99

44

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1260/89 (GU L 126 del 9.5.1989, pag. 12), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

3911 90 99

3911 90 19

45

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1214/91 (GU L 116 del 9.5.1991, pag. 44)

3913 90 90

3913 90 00

46

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 597/92 (GU L 64 del 10.3.1992, pag. 13)

3913 90 80

3913 90 00

47

Punto n. 6 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 314/90 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 9)

3921 19 90

3921 19 00

48

(CE) n. 201/98 (GU L 21 del 28.1.1998, pag. 3)

3921 19 90

3921 19 00

49

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1509/97 (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 8)

4411 19 00

4411 19 90

50

Punto n. 2 del regolamento (CEE) n. 2141/89 (GU L 205 del 18.7.1989, pag. 22)

4810 12 00

4810 14 80 o 4810 19 90

51

(CEE) n. 3557/81 (GU L 356 dell’11.12.1981, pag. 26), modificato dal regolamento (CEE) n. 2080/91

4811 39 00

4811 59 00

52

(CEE) n. 2174/93 (GU L 195 del 4.8.1993, pag. 20)

5509 22 10

5509 22 00

53

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1796/91 (GU L 160 del 25.6.1991, pag. 40)

6002 43 31

6005 31 90

54

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1796/91 (GU L 160 del 25.6.1991, pag. 40)

6002 43 31

6005 31 90

55

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1796/91 (GU L 160 del 25.6.1991, pag. 40)

6002 49 00

6005 90 00

56

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1611/93 (GU L 155 del 26.6.1993, pag. 9)

6002 91 00

6006 10 00

6002 92 10

6006 21 00

6002 93 31

6006 31 90

6002 93 99

6006 41 00

6002 99 00

6006 90 00

57

Punto n. 2, lettera b), della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 893/93 (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 5)

6104 62 10

6104 62 00

58

Punto n. 5, lettera b), della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1054/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 14)

6104 62 10

6104 62 00

59

Punto n. 6, lettera b), della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1054/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 14)

6104 62 10

6104 62 00

60

Punto b) della tabella allegata al regolamento (CE) n. 2049/2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 15)

6104 62 90

6104 62 00

61

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2855/2000 (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 41)

6104 63 90

6104 63 00

62

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1176/91 (GU L 114 del 7.5.1991, pag. 27)

6108 31 90

6108 31 00

63

Punto n. 2 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1176/91 (GU L 114 del 7.5.1991, pag. 27)

6108 31 90

6108 31 00

64

Punto n. 2 del regolamento (CEE) n. 1911/92 (GU L 192 dell’11.7.1992, pag. 23)

6108 31 90

6108 31 00

65

Punto n. 7 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1966/94 (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 103)

6302 31 90

6302 31 00

66

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 546/91 (GU L 60 del 7.3.1991, pag. 12)

6302 51 90

6302 51 00

67

(CEE) n. 1592/71 (GU L 166 del 24.7.1971, pag. 39), modificato dal regolamento (CEE) n. 2080/91

6807 10 11

6807 10 10

68

Punto n. 6 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 810/83 (GU L 90 dell’8.4.1983, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/1999

7326 90 97

7326 90 98

69

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1165/95 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 15), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

8471 80 10

8471 80 00

70

Punto n. 1 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 48/90 (GU L 8 dell’11.1.1990, pag. 16), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

8524 91 10

8524 91 00

71

(CE) n. 1718/98 (GU L 215 dell’1.8.1998, pag. 56)

8527 39 91

8527 39 20

72

Punto n. 4 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 701/1999 (GU L 89 dell’1.4.1999, pag. 23)

8528 12 93

8528 12 94

73

Punto n. 5 della tabella allegata al regolamento (CE) n. 701/1999 (GU L 89 dell’1.4.1999, pag. 23)

8528 12 93

8528 12 94

74

Punto n. 5, lettera a), della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1638/94 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

5829 90 88

8529 90 40

75

Punto n. 5, lettera b), della tabella allegata al regolamento (CE) n. 1638/94 (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

5829 90 88

8529 90 40

76

(CEE) n. 1936/84 (GU L 180 del 7.7.1984, pag. 12), modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999

8542 13 60, 8542 14 40 o 8542 19 66

8542 21 50 o 8542 21 85

77

Punto n. 3 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 396/92 (GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9)

8704 10 19

8704 10 10

78

Punto n. 4 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 442/91 (GU L 52 del 27.2.1991, pag. 11)

9503 90 31

9503 90 32

79

Punto n. 4 della tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2087/92 (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 24)

9503 90 31

9503 90 32


(1)  GU L 261 del 25.9.1990, pag. 24.

(2)  GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9.

(3)  GU L 321 del 23.11.1991, pag. 23.

(4)  GU L 193 del 17.7.1991, pag. 6.

(5)  GU L 280 del 23.11.1995, pag. 15.


ALLEGATO II

N.

Regolamento della Commissione

(1)

(2)

1

(CEE) n. 955/69 (GU L 124 del 24.5.1969, pag. 20)

2

(CEE) n. 1484/70 (GU L 163 del 25.7.1970, pag. 19)

3

(CEE) n. 2606/70 (GU L 278 del 23.12.1970, pag. 19)

4

(CEE) n. 2607/70 (GU L 278 del 23.12.1970, pag. 21)

5

(CEE) n. 1487/73 (GU L 149 del 6.6.1973, pag. 15)

6

(CEE) n. 482/74 (GU L 57 del 28.2.1974, pag. 23)

7

(CEE) n. 565/75 (GU L 60 del 6.3.1975, pag. 7)

8

(CEE) n. 2811/77 (GU L 322 del 17.12.1977, pag. 20)

9

(CEE) n. 251/78 (GU L 38 dell’8.2.1978, pag. 6)

10

(CEE) n. 885/79 (GU L 111 del 4.5.1979, pag. 19)

11

(CEE) n. 2282/79 (GU L 262 del 18.10.1979, pag. 23)

12

(CEE) n. 308/80 (GU L 35 del 12.2.1980, pag. 7)

13

(CEE) n. 479/80 (GU L 56 del 29.2.1980, pag. 13)

14

(CEE) n. 2418/80 (GU L 249 del 20.9.1980, pag. 17)

15

(CEE) n. 299/81 (GU L 33 del 5.2.1981, pag. 17)

16

(CEE) n. 333/81 (GU L 37 del 10.2.1981, pag. 11)

17

(CEE) n. 550/81 (GU L 56 del 3.3.1981, pag. 19)

18

(CEE) n. 3555/81 (GU L 356 dell’11.12.1981, pag. 24), modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/90

19

(CEE) n. 3559/81 (GU L 356 dell’11.12.1981, pag. 29)

20

(CEE) n. 1978/82 (GU L 214 del 22.7.1982, pag. 11), modificato dal regolamento (CEE) n. 2723/90

21

(CEE) n. 2496/82 (GU L 267 del 16.9.1982, pag. 11)

22

(CEE) n. 2497/82 (GU L 267 del 16.9.1982, pag. 12)

23

(CEE) n. 2738/82 (GU L 290 del 14.10.1982, pag. 11)

24

(CEE) n. 524/83 (GU L 61 dell’8.3.1983, pag. 5)

25

(CEE) n. 1535/83 (GU L 155 del 14.6.1983, pag. 6)

26

(CEE) n. 2055/83 (GU L 202 del 26.7.1983, pag. 9)

27

(CEE) n. 2056/83 (GU L 202 del 26.7.1983, pag. 11)

28

(CEE) n. 2333/83 (GU L 224 del 17.8.1983, pag. 13)

29

(CEE) n. 3529/83 (GU L 352 del 15.12.1983, pag. 32)

30

(CEE) n. 555/84 (GU L 61 del 2.3.1984, pag. 18)

31

(CEE) n. 1219/84 (GU L 117 del 3.5.1984, pag. 18)

32

(CEE) n. 1935/84 (GU L 180 del 7.7.1984, pag. 10)

33

(CEE) n. 3518/84 (GU L 328 del 15.12.1984, pag. 10)

34

(CEE) n. 3317/85 (GU L 317 del 28.11.1985, pag. 12)

35

(CEE) n. 244/86 (GU L 30 del 5.2.1986, pag. 8)

36

(CEE) n. 315/86 (GU L 39 del 14.2.1986, pag. 15)

37

(CEE) n. 1202/86 (GU L 108 del 25.4.1986, pag. 19)

38

(CEE) n. 1203/86 (GU L 108 del 25.4.1986, pag. 20)

39

(CEE) n. 277/87 (GU L 28 del 30.1.1987, pag. 8)

40

(CEE) n. 1324/87 (GU L 125 del 14.5.1987, pag. 22)

41

(CEE) n. 1464/87 (GU L 138 del 28.5.1987, pag. 38), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/1999

42

(CEE) n. 3791/87 (GU L 356 del 18.12.1987, pag. 30)

43

(CEE) n. 3844/87 (GU L 361 del 22.12.1987, pag. 25)

44

(CE) n. 2383/96 (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 1)


5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/25


REGOLAMENTO (CE) N. 706/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 626/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 626/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovenia e Finlandia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 626/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 104 del 23.4.2005, pag. 3.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti

[notificata con il numero C(2005) 1372]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Dal momento che l'impiego di lubrificanti può essere nocivo per l'ambiente, a causa, ad esempio, del loro grado di tossicità acquatica o di bioaccumulazione, è necessario stabilire adeguati criteri ecologici.

(4)

L'impatto ambientale può essere considerato trascurabile nel caso delle sostanze contenute nei lubrificanti la cui natura chimica è modificata all’atto del loro impiego e che non devono più essere classificate conformemente alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2). I criteri per i marchi di qualità ecologica non riguardano pertanto le sostanze di cui meno dello 0,1 % nella parte trattata conservi la forma precedente all’impiego.

(5)

I criteri ecologici, così come i connessi requisiti di valutazione e di verifica, devono rimanere validi per 4 anni.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende gli oli idraulici, i grassi, gli oli per motosega, gli oli per motori a due tempi, i disarmanti per calcestruzzo ed altri prodotti di lubrificazione a perdita totale, per uso professionale e privato.

Articolo 2

1.   Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«lubrificante»: preparato consistente in fluidi di base e additivi;

b)

«fluido di base»: un fluido lubrificante le cui proprietà — fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione — non sono state migliorate con l’aggiunta di additivi;

c)

«agente addensatore»: sostanza nel fluido di base utilizzata per addensare o modificare la reologia di un fluido lubrificante o di un grasso;

d)

«componente principale»: qualsiasi sostanza che rappresenta oltre il 5 % del peso del lubrificante;

e)

«additivo»: sostanza le cui funzioni principali consistono nel migliorare la fluidità, l'invecchiamento, la proprietà lubrificante, la proprietà anti-usura o le proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione;

f)

«grasso»: preparato solido o semisolido composto da un agente addensatore in un lubrificante liquido.

2.   Nel caso dei grassi, possono essere aggiunti altri componenti che conferiscono proprietà particolari.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per lubrificanti in forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, un lubrificante deve rientrare nel gruppo di prodotti «lubrificanti» e soddisfare i criteri enunciati all'allegato della presente decisione.

I criteri si applicano ai prodotti di recente fabbricazione al momento della consegna.

Qualora siano formulati in relazione alle singole sostanze componenti, i criteri si applicano alle sostanze che sono state deliberatamente aggiunte e che rappresentano più dello 0,1 % del contenuto del prodotto sia prima che dopo eventuali reazioni chimiche avvenute tra le sostanze mescolate per ottenere il preparato lubrificante.

Tuttavia, tali criteri non si applicano alle sostanze la cui natura chimica si modifica all’atto dell'impiego, in modo tale che non debbano più essere classificate conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e delle quali meno dello 0,1 % nella parte trattata conserva la forma precedente all’applicazione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «lubrificanti», così come i connessi requisiti di valutazione e di verifica, rimangono validi fino al 31 maggio 2009.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «27».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere i prodotti che:

sono poco nocivi per l'acqua ed il suolo nel loro utilizzo, e

permettono di ridurre le emissioni di O2.

Requisiti di valutazione e verifica

Gli specifici requisiti in materia di valutazione e di verifica sono indicati per ciascun criterio.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino all’organismo competente la conformità ai criteri, questa documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc. Il fornitore dell’additivo, complesso di additivi o fluido base può trasmettere le informazioni pertinenti direttamente all’organismo competente.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda ritiene che siano equivalenti.

All’occorrenza, gli organismi competenti possono esigere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, all’atto dell'esame delle domande e della verifica di conformità ai criteri, dell'applicazione di sistemi riconosciuti di gestione dell'ambiente, quali EMAS o ISO 14001.

(Nota bene: non è obbligatorio applicare tali sistemi di gestione.)

CRITERI

1.   Frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l'ambiente e per la salute umana

Al momento della domanda di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, al prodotto non deve essere stata attribuita alcuna frase di rischio «R» indicante un pericolo per l'ambiente e per la salute umana, conformemente alla direttiva 1999/45/CE. Per questo gruppo di prodotti, sono considerate pertinenti le seguenti frasi di rischio:

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68 e le combinazioni delle stesse.

Valutazione e verifica del criterio 1

La conformità al criterio 1 deve essere dichiarata per iscritto in un documento firmato dall'impresa richiedente.

Devono essere individuati in modo inequivocabile tutti i componenti principali del prodotto, indicandone il nome e, se del caso, il numero EINECS o ELINCS nonché le concentrazioni in cui sono utilizzati.

Il produttore deve fornire all’organismo competente:

una scheda di sicurezza del prodotto [conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE della Commissione (1)],

schede di sicurezza trasmesse dai fornitori richiedenti [conformi alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE e della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2)] per ciascun componente principale.

Devono essere forniti dati sufficienti per permettere la valutazione dei pericoli che il prodotto rappresenta per l'ambiente (indicati dalle frasi di rischio: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) conformemente alle direttive 91/155/CEE e 1999/45/CE.

La valutazione dei pericoli che il prodotto rappresenta per l'ambiente deve essere condotta secondo il metodo convenzionale di cui all'allegato III della direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, come precisato nella parte C dell'allegato III di tale direttiva, il risultato di queste prove sul preparato (il preparato o l’insieme degli additivi) può essere utilizzato per modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.

2.   Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica

Il richiedente deve assicurare la conformità dimostrando che il prodotto soddisfa i requisiti di cui al criterio 2.1 o al criterio 2.2.

Criterio 2.1.   Requisiti concernenti il preparato ed i suoi principali componenti

Devono essere forniti dati sulla tossicità acquatica:

del preparato, e

dei componenti principali.

La concentrazione critica per la tossicità acquatica di ciascun componente principale non deve essere inferiore a 100 mg/l. La prova deve essere effettuata su alghe e dafnie (OCSE 201 e 202).

La concentrazione critica per la tossicità acquatica degli oli idraulici non deve essere inferiore a 100 mg/l.

La concentrazione critica per la tossicità acquatica di grassi, oli per motoseghe, disarmante per calcestruzzo ed altri prodotti di lubrificazione a perdita totale non deve essere inferiore a 1 000 mg/l.

I grassi possono essere valutati fornendo soltanto dati per il preparato ed i componenti principali se l'agente addensatore presenta una biodegradabilità a termine (cfr. criterio 3) o una biodegradabilità intrinseca che soddisfa le seguenti condizioni:

biodegradazione > 70 % nella prova OCSE 302 C di biodegradabilità intrinseca o con metodi di prova equivalenti, o

biodegradazione > 20 % ma < 60 % dopo 28 giorni nelle prove OCSE 301 basate sulla riduzione di ossigeno o la produzione di diossido di carbonio, o

biodegradazione > 60 % nella prova ISO 14593 (CO2 headspace test).

La prova sul preparato deve essere effettuata sui tre gruppi di specie (OCSE 201, 202 e 203).

La tabella 1 riassume i requisiti per i vari sottogruppi di prodotti in base al criterio 2.1.

Tabella 1

Requisiti in materia di tossicità acquatica applicabili ai vari sottogruppi di prodotti — Requisiti in materia di dati relativi al preparato ed ai suoi componenti principali

Criterio 2.1.

Fluidi idraulici

Grassi (3)

Oli per motosega, agenti disarmanti per calcestruzzo e altri prodotti di lubrificazione a perdita totale

Oli per motori a due tempi

Tossicità acquatica del prodotto (formulazione completa) in tutte e tre le prove di tossicità acuta OCSE 201, 202 e 203

≥ 100 mg/l

≥ 1 000 mg/l

≥ 1 000 mg/l

≥ 1 000 mg/l

Tossicità acquatica di ciascun componente principale nelle prove OCSE 201 e 202

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

Valutazione e verifica del criterio 2.1.

Devono essere fornite all’organismo competente relazioni contenenti i dati sulla tossicità acquatica del preparato e di tutti i componenti principali, ottenuti utilizzando il materiale esistente tratto da precedenti registrazioni o da nuove prove e che permettono di dimostrare la conformità ai requisiti della tabella 1.

La tossicità acquatica del preparato deve essere determinata in base ai metodi di prova OCSE 201, 202 e 203 o metodi equivalenti.

La tossicità acquatica di ciascun componente principale deve essere determinata in base ai metodi di prova OCSE 201 e 202 o metodi equivalenti.

Criterio 2.2.   Requisiti applicabili a ciascun componente

Devono essere forniti dati sulla tossicità acquatica di ciascun componente aggiunto intenzionalmente al prodotto. In un lubrificante sono autorizzate una o più sostanze che presentano un certo grado di tossicità acquatica, sempre che la loro concentrazione cumulativa di massa rispetti i valori indicati nella tabella 2.

Tabella 2

Requisiti in materia di tossicità acquatica applicabili ai vari sottogruppi di prodotti — Requisiti in materia di dati applicabili a ciascun componente

Criterio 2.2.

Concentrazione cumulativa di massa delle sostanze presenti in

Tossicità acquatica

Fluidi idraulici

Grassi

Oli per motosega, disarmanti per calcestruzzo e altri prodotti di lubrificazione a perdita totale

Oli per motori a due tempi

10 mg/l < Tossicità acuta (4) ≤ 100 mg/l o 1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

1 mg/l < Tossicità acuta (4) ≤ 10 mg/l o 0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

Tossicità acuta (4) < 1 mg/l o NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Valutazione e verifica del criterio 2.2.

Devono essere fornite all’organismo competente relazioni contenenti i dati sulla tossicità acquatica di ciascun componente, ottenuti utilizzando il materiale esistente tratto da precedenti registrazioni o da nuove prove e che permettono di dimostrare la conformità ai requisiti della tabella 2.

La tossicità acquatica di ciascun componente deve essere determinata in base ai metodi di prova OCSE 201 e 202 o metodi equivalenti.

Valutazione e verifica dei criteri 2.1. e 2.2.

Nel caso di componenti a debole solubilità (< 10 mg/l), il metodo «Water Accommodated Fraction (WAF)» può essere utilizzato al fine di determinare la tossicità acquatica. Il livello di carico stabilito, a volte designato LL50 e riferito alla quantità letale, può essere utilizzato direttamente nei criteri di classificazione. La preparazione del metodo WAF deve rispettare le raccomandazioni stabilite in uno dei seguenti documenti: relazione tecnica n. 20 (1986) ECETOC, allegato III della prova OCSE 301.1992, guida ISO 10634, norma ASTM D6081-98 («Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalents methods»).

Non è necessario studiare la tossicità acquatica acuta sulle alghe e le dafnie (OCSE 201 e 202) nei seguenti casi:

è poco probabile che la sostanza attraversi le membrane biologiche [MM > 800 o diametro molecolare > 1,5 nm (15 Å)], o

la sostanza presenta una forte insolubilità nell'acqua (solubilità nell'acqua < 10 μg/l),

poiché queste sostanze non sono considerate tossiche per le alghe e le dafnie nell'ambiente acquatico.

Inoltre non è necessario studiare la tossicità acquatica acuta sulle dafnie (OCSE 202) se è disponibile uno studio sulla tossicità a lungo termine, condotto in base al metodo di prova OCSE 211 o metodo equivalente.

La solubilità delle sostanze nell'acqua deve essere determinata, se necessario, in base al metodo di prova OCSE 105 (o metodi equivalenti).

Se sono disponibili dati sulla tossicità cronica (derivanti da prove OCSE 210 e 211 o metodi equivalenti), essi possono essere utilizzati al posto dei dati sulla tossicità acquatica acuta. L'assenza di dati sulla tossicità cronica deve essere dichiarata per iscritto in un documento firmato dal richiedente.

3.   Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione

Il prodotto non deve contenere sostanze che siano nel contempo:

non-biodegradabili,

e

(potenzialmente) bio-accumulative.

Tuttavia, il prodotto può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di degradabilità e di bioaccumulazione potenziale o effettiva, sempre che la loro concentrazione cumulativa di massa non superi i valori indicati nella tabella 3.

Tabella 3

Requisiti in materia di biodegradabilità e di potenziale di bioaccumulazione

 

Concentrazione cumulativa di massa delle sostanze

Biodegradazione

Fluidi idraulici

Grassi

Oli per motoseghe, agenti disarmanti per calcestruzzo e altri prodotti di lubrificazione a perdita totale

Oli per motori a due tempi

Non-biodegradabile  (5)

≤ 5

≤ 10

≤ 5

≤ 10

Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche

≤ 5

≤ 20

≤ 5

≤ 20

Biodegradabile a termine in condizioni aerobiche

≥ 90

≥ 75

≥ 90

≥ 75

Valutazione e verifica del criterio 3

La conformità al criterio 3 deve essere dimostrata fornendo le informazioni seguenti:

relazioni contenenti i dati sulla biodegradabilità di ciascun componente se ciò non appare chiaramente dalle schede di sicurezza fornite per ciascuna sostanza,

relazioni contenenti i dati sul potenziale di bioaccumulazione di ciascun componente:

per le sostanze non biodegradabili, e

per le sostanze tossiche e molto tossiche che sono rapidamente biodegradabili (ai fini di classificazione).

La biodegradabilità deve essere determinata separatamente per ciascun componente del prodotto in base ai metodi di prova indicati di seguito (o metodi equivalenti).

Una sostanza è considerata a biodegradazione massima (aerobica) se:

1)

In uno studio sulla biodegradazione di 28 giorni, condotto in base al metodo di prova OCSE 301 A-F o metodi equivalenti, sono raggiunti i seguenti livelli di biodegradazione:

nelle prove OCSE 301 basate sul carbonio organico dissolto: ≥ 70 %,

nelle prove OCSE 301 basate sulla riduzione di ossigeno o la produzione di diossido di carbonio: ≥ 60 % dei massimi teorici.

2)

Il rapporto BOD5/ThOD o BOD5/COD è maggiore di 0,5.

Nelle prove OCSE, non si applica necessariamente il principio del periodo finestra di 10 giorni. Se la sostanza raggiunge la soglia di biodegradazione entro 28 giorni, ma non nel periodo finestra di 10 giorni, si presume che essa abbia una minore velocità di degradazione.

Una sostanza è considerata intrinsecamente biodegradabile se si constata:

una biodegradazione > 70 % nella prova OCSE 302 C di biodegradabilità intrinseca o con un metodo equivalente, o

una biodegradazione > 20 % ma < 60 % dopo 28 giorni nelle prove OCSE 301 basate sulla riduzione di ossigeno o la produzione di diossido di carbonio, o

una biodegradazione ≥ 60 % in ISO 14593 (CO2 headspace test).

Una sostanza la cui funzione principale consiste nell’addensare deve essere considerata intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche se si constata una biodegradazione superiore al 20 % nella prova OCSE 302 C di biodegradabilità intrinseca o in base a metodi equivalenti. In questo caso, tutti i requisiti di tossicità acquatica devono essere applicati anche ai prodotti della degradazione, per i quali è stato dimostrato scientificamente che si tratta di derivati dell’agente addensatore, dopo esposizione nell'ambiente acquatico.

Una sostanza è non biodegradabile se non soddisfa i criteri di biodegradabilità a termine ed intrinseca.

Una sostanza non è bioaccumulabile se i suoi MM sono > 800 o il suo diametro molecolare è > 1,5 nm (> 15 Å).

Una sostanza con MM < 800 o di diametro molecolare < 1,5 nm (< 15 Å) non è bioaccumulabile se:

il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) è < 3 o > 7, o

la misurazione del fattore di bioconcentrazione (BCF) risulta ≤ 100. Poiché la maggior parte delle sostanze che rientrano nella composizione dei lubrificanti è molto idrofoba, il valore BCF deve basarsi sul tasso lipidico in peso e deve essere assicurato un tempo di esposizione sufficiente.

Metodi di prova

I metodi da utilizzare ai fini della determinazione della biodegradabilità rapida sono il metodo OCSE 301 serie A-F, i metodi ISO e ASTM equivalenti o il rapporto BOD5/(DThO o COD). Il rapporto BOD5/(DThO o COD) può essere utilizzato soltanto se non esiste alcun dato disponibile sulla base del metodo di prova OCSE 301 o di metodi equivalenti. Il BOD5 deve essere valutato sulla base del metodo C.5 [direttiva 92/69/CEE della Commissione (6)] o dei metodi equivalenti, mentre il COD deve essere valutato sulla base del metodo C.6 (direttiva 92/69/CEE) o metodi equivalenti. Per determinare la biodegradabilità intrinseca, va utilizzato il metodo di prova OCSE 302 C o metodi equivalenti.

Il richiedente può anche utilizzare riferimenti incrociati per valutare la biodegradabilità di una sostanza. I riferimenti incrociati saranno accettati se la sostanza di riferimento differisce dalla sostanza utilizzata nel prodotto soltanto per un unico gruppo o frammento funzionale. Se la sostanza di riferimento è rapidamente o intrinsecamente biodegradabile e se il gruppo funzionale ha un effetto positivo sulla biodegradazione aerobica, la sostanza utilizzata può anche essere considerata rapidamente o intrinsecamente biodegradabile. I gruppi o frammenti funzionali che hanno un effetto positivo sulla biodegradazione sono i seguenti: alcol alifatico ed aromatico [-OH], acido alifatico ed aromatico [-C(=O)-OH], aldeide [-CHO], estere [-C(=O)-O-C], ammide [-C(=O)-N di -C(=S)-N]. Deve essere fornita una documentazione adeguata ed affidabile concernente lo studio effettuato sulla sostanza di riferimento. In caso di raffronto con un frammento non citato, si deve fornire una documentazione adeguata ed affidabile concernente gli studi effettuati sull'effetto positivo del gruppo funzionale sulla biodegradazione di sostanze di struttura simile.

Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) deve essere valutato sulla base dei metodi di prova OCSE 107, 117, il progetto di metodo 123, o qualsiasi altro metodo equivalente. Il fattore di bioconcentrazione (BCF) deve essere valutato sulla base del metodo di prova OCSE 305.

I valori log Kow riguardano soltanto i prodotti chimici organici. Per valutare il potenziale di bioaccumulazione di composti inorganici, di alcuni tensioattivi e composti organometallici, devono essere effettuate delle misurazioni del BCF.

Se la prova non può essere effettuata (ad esempio la sostanza ha un'attività superficiale elevata o non si scioglie in acqua né in ottanolo), si deve fornire un valore calcolato per log Kow e i dettagli del metodo di calcolo.

I seguenti metodi di calcolo sono autorizzati per il log Kow: CLOGP per un log Kow compreso tra 0 e 9, LOGKOW (KOWWIN) per un log Kow tra – 4 e 8, AUTOLOGP per un log Kow maggiore di 5 come indicato nel regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione (7), corredato dal relativo documento tecnico (TGD).

4.   Esclusione di specifiche sostanze

Nessuna delle sostanze che figurano nell'elenco comunitario di sostanze prioritarie in materia di acque e nell'elenco OSPAR di prodotti chimici che devono essere oggetto di misure prioritarie, nella versione in vigore nel dicembre 2004, deve essere aggiunta intenzionalmente nella composizione di un prodotto per il quale è richiesto il marchio comunitario di qualità ecologica.

Nessun composto organico alogenato o azotato deve essere aggiunto intenzionalmente nella composizione di un prodotto per il quale è richiesto il marchio comunitario di qualità ecologica.

Nessun metallo né composto metallico deve essere aggiunto intenzionalmente nella composizione di un prodotto per il quale è richiesto il marchio comunitario di qualità ecologica, ad eccezione del sodio, del potassio, del magnesio e del calcio. Nel caso degli agenti addensatori, possono essere utilizzati anche i composti del litio e/o dell'alluminio in concentrazioni che si conformino agli altri criteri del presente allegato.

Valutazione e verifica del criterio 4

Il rispetto di tali requisiti deve essere dichiarato per iscritto con un documento firmato dall'impresa richiedente.

5.   Materie prime riciclabili

Il prodotto formulato deve avere un tasso di carbonio derivante da materie prime riciclabili:

≥ 50 % (m/m) per gli oli idraulici,

≥ 45 % (m/m) per i grassi,

≥ 70 % (m/m) per gli oli per motosega, agenti disarmanti per calcestruzzo e altri prodotti di lubrificazione a perdita totale,

≥ 50 % (m/m) per gli oli per motori a due tempi.

Per tasso di carbonio derivante da materie prime riciclabili, si intende la percentuale della massa del componente A × [numero di atomi di carbonio nel componente A derivanti da oli (vegetali) o da grassi (animali) diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente A] più la percentuale della massa del componente B × [numero di atomi di carbonio nel componente B derivanti da oli (vegetali) o da grassi (animali) diviso per il numero totale di atomi di carbonio nel componente B] più la percentuale della massa del componente C × [numero di atomi di carbonio nel componente C] e così via.

Valutazione e verifica del criterio 5

Il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio.

6.   Prestazione tecnica

Gli oli idraulici devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma ISO 15380, tabelle 2-5.

I grassi devono essere adatti per l'impiego previsto.

Gli oli per motoseghe devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nella norma RAL-UZ 48 del Blue Angel.

Gli agenti di disarmo del calcestruzzo ed altri prodotti di lubrificazione a perdita totale devono essere adatti per l'impiego previsto.

Gli oli per motore a due tempi devono soddisfare perlomeno i criteri di prestazione tecnica stabiliti nel documento «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» del NMMA TC-W3.

Valutazione e verifica del criterio 6

Il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione corrispondente.

7.   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «poco nocivo per acqua e suolo; limitate emissioni di CO2

Valutazione e verifica del criterio 7

Il richiedente deve fornire all’organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto che presenti il marchio di qualità corredato di una dichiarazione di conformità a detto criterio.


(1)  GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35.

(2)  GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)  I grassi possono essere valutati con questo metodo soltanto se l'agente addensatore presenta una biodegradabilità > 70 % nella prova OCSE 302 C o prove equivalenti, o una biodegradabilità > 20 % ma < 60 % dopo 28 giorni nelle prove OCSE basate sulla riduzione di ossigeno o la produzione di diossido di carbonio.

(4)  EC50/LC50/IC50.

(5)  Nota bene: sono vietate le sostanze che siano allo stesso tempo non biodegradabili e bioaccumulabili.

(6)  GU L 383 del 29.12.1992, pag. 113.

(7)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.


5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

recante modifica della decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione garanzia per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006

[notificata con il numero C(2005) 1320]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quando segue:

(1)

Con decisione 1999/659/CE (2) la Commissione ha stabilito gli stanziamenti iniziali per Stato membro per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEAOG-sezione garanzia per il periodo 2000-2006.

(2)

A norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi.

(3)

A norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (3), la Commissione adatta, entro due mesi dall’adozione del bilancio del relativo esercizio, gli stanziamenti iniziali per Stato membro, definiti dalla decisione 1999/659/CE.

(4)

Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono tenere conto delle spese effettive degli Stati membri negli anni 2000-2004 e delle previsioni rivedute per gli esercizi 2005 e 2006, presentate entro il 1o ottobre 2004.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/659/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato della decisione 1999/659/CE.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/592/CE (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 24).

(3)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Sostegno allo sviluppo rurale a carico della sezione «Garanzia» del FEAOG (2000-2006)

(Mio EUR)

 

2000

2001

2002

2003

2004 (1)

2005

2006 (3)

totale periodo

(dotazioni modificate)

dotazione totale “Berlin”

Spesa effettiva

dotazione iniziale

previsione

dotazione modificata

dotazione iniziale

previsione

dotazione modificata

Belgio

25,9

31,7

47,9

46,2

48,9

55,7

55,2

55,2

56,9

54,3

54,3

310,1

379,0

Danimarca

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

52,2

53,6

53,0

62,0

63,9

63,9

326,4

348,8

Germania

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

794,2

852,9

806,6

808,7

848,0

781,3

5 308,6

5 308,6

Grecia

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

148,6

175,5

150,9

159,9

178,1

178,1

973,6

993,4

Spagna

395,3

539,8

448,5

500,1

512,1

520,9

535,2

529,1

494,2

542,6

542,6

3 467,5

3 481,0

Francia

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

862,4

909,8

875,9

1 075,0

1 105,3

1 105,3

5 414,8

5 763,4

Irlanda

344,4

326,6

333,0

341,0

350,1

356,5

356,5

356,5

338,6

338,6

337,3

2 388,9

2 388,9

Italia

755,6

658,7

649,9

655,4

635,3

673,3

683,4

683,4

412,8

805,2

474,0

4 512,3

4 512,3

Lussemburgo

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

13,6

14,7

13,8

13,9

13,9

13,9

89,8

91,0

Paesi Bassi

59,8

54,8

48,9

69,4

67,7

62,2

69,5

63,2

61,0

48,5

48,5

412,3

417,0

Austria

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

478,7

478,7

478,7

450,4

450,6

450,0

3 208,1

3 208,1

Portogallo

132,1

197,8

167,7

153,1

193,3

226,3

226,3

226,3

231,4

254,1

254,1

1 324,4

1 516,8

Finlandia

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

328,2

340,9

333,4

223,4

320,6

219,9

2 199,3

2 199,3

Svezia

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

169,1

170,6

170,6

138,5

157,7

140,2

1 129,9

1 129,9

Regno Unito

151,2

180,5

162,3

148,7

154,2

168,2

162,4

162,4

183,2

188,6

188,6

1 147,9

1 168,0

non ancora assegnati

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

167,8

 

 

Totale

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 705,3

4 749,0

4 910,1

5 085,2

4 959,0

4 709,9

5 370,0

5 019,8

32 213,9

32 905,5

a)

stanziamenti di bilancio

 (2) 4 184

4 495

4 595

4 698

4 803

 

 

4 910

 

 

 

 

 

b)

riporto

0

0

99

49,3

41,2

 

 

49,0

 

 

 

 

 

a) + b)

4 184

4 495

4 694

4 747,3

4 844,2

 

 

4 959,0

 

 

 

 

 

Prospettive fin. 1b

4 386

4 495

4 595

4 698

4 803

 

 

4 910

 

 

5 020

 

 


(1)  Dati relativi alla spesa 2004 prima della liquidazione dei conti definitiva

(2)  dopo il trasferimento di 100 milioni di euro da 1a) a 1b) alla fine dell'esercizio finanziario

(3)  gli importi per il 2006 non includono la modulazione».


5.5.2005   

IT

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L 118/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2005

recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2005) 1255]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è presente nei suini selvatici nella provincia di Nuoro, in Sardegna (Italia).

(2)

Nel 2004 la situazione della malattia in Sardegna si è aggravata notevolmente. Per far fronte a tale recrudescenza, l'Italia ha riesaminato le misure adottate finora per eradicare la malattia, nel quadro della direttiva 2002/60/CE.

(3)

Nel contesto di tale recrudescenza, la Commissione ha rivisto le misure adottate su scala comunitaria in relazione alla peste suina africana in Sardegna ed ha adottato la decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (2).

(4)

In conformità con la direttiva 2002/60/CE, l'Italia ha presentato per approvazione un piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici nella regione sarda, che prevede anche l’applicazione di misure intese a prevenire la propagazione della malattia ai suini domestici.

(5)

Nel piano presentato, sono identificate zone della Sardegna che presentano diversi livelli di rischio in relazione alla peste suina africana e nelle quali occorre introdurre misure diversificate di sorveglianza e di controllo della malattia.

(6)

Il piano presentato dall’Italia per l’eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici è stato esaminato e giudicato conforme alla direttiva 2002/60/CE.

(7)

Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche nelle quali sarà applicato il piano per l'eradicazione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dall’Italia per l'eradicazione della peste suina africana dei suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato è approvato.

Articolo 2

L’Italia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essa ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Zone della regione Sardegna (Italia) nelle quali sarà attuato il piano di eradicazione

A.   Zona infetta

Il territorio della zona denominata Montarbu nella provincia di Nuoro, situato in parte del territorio dei comuni di Arzana, Gairo, Osini, Seui e Ussassai.

B.   Zona ad alto rischio

a)

L’intero territorio della provincia di Nuoro, esclusa la zona di cui al punto A.

b)

Nella provincia di Sassari, il territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi e Torralba.

C.   Zona di sorveglianza

Il territorio della regione sarda, escluse le zone di cui ai punti A e B.


5.5.2005   

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L 118/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2005

relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2005) 1321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/541/CE della Commissione, del 10 luglio 2003, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, Italia (4), è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana nella provincia di Nuoro in Sardegna, Italia.

(2)

Nel 2004 la situazione della peste suina africana in Sardegna si è notevolmente aggravata. La peste suina africana deve essere considerata tuttora una malattia endemica della popolazione di suini domestici e selvatici della provincia di Nuoro. Focolai di tale malattia sono stati segnalati, tuttavia, anche in altre province della Sardegna.

(3)

La situazione della malattia è tale da costituire un pericolo per gli allevamenti di suini di altre regioni italiane e di altri Stati membri, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi, di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché di carne suina, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina.

(4)

L’Italia ha adottato misure di lotta contro la peste suina africana in Sardegna nel quadro della direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (5).

(5)

Dato l’aggravarsi della situazione nel 2004, l’Italia ha riesaminato le misure applicate finora per contrastare la malattia.

(6)

Il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici, presentato dall’Italia, è stato approvato con la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (6).

(7)

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, occorre applicare altre misure comunitarie all’intero territorio sardo in relazione ai movimenti di suini vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di prodotti contenenti carne suina.

(8)

Occorre introdurre talune deroghe alle misure previste dalla presente decisione per le carni suine provenienti da suini introdotti in Sardegna a scopi di macellazione, in conformità con la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (7), con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (8), o con la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (9), o tali da soddisfare taluni requisiti della presente decisione.

(9)

Occorre, inoltre, prevedere talune deroghe per i prodotti a base di carne suina ed altri prodotti contenenti carne suina ottenuti da suini introdotti in Sardegna come carni fresche, in conformità della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), o in conformità della direttiva 2002/99/CE, o tali da soddisfare i requisiti della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (11), oppure tali da soddisfare taluni requisiti della presente decisione.

(10)

Onde evitare spedizioni dalla Sardegna di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina, che non rispondono a determinati requisiti sanitari, ed assicurare la tracciabilità di tali carni e prodotti, le carni suine devono recare un marchio speciale, tale da escludere ogni possibilità di confusione con il timbro ovale apposto sulle carni suine di cui all’allegato I, capitolo XI, punto 50, della direttiva 64/433/CEE, o, dopo la sua entrata in vigore, con il marchio sanitario previsto dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12), nonché con il timbro ovale apposto sui prodotti a base di carne suina e sugli altri prodotti a base di carne suina di cui all'allegato B, capitolo VI, punto 4, della direttiva 77/99/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, con il marchio di identificazione in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (13).

(11)

Occorre pertanto abrogare la decisione 2003/514/CE.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente decisione stabilisce norme sanitarie riguardo:

a)

ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna; e

b)

alla bollatura delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«suino»: qualsiasi animale che risponda alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;

b)

«carni suine»: tutte le parti del suino idoneo al consumo umano;

c)

«prodotti a base di carne suina»: prodotti lavorati risultanti dalla trasformazione delle carni suine o dalla trasformazione secondaria dei prodotti così trasformati, la cui superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche;

d)

«altri prodotti a base di carne suina»: prodotti destinati al consumo umano contenenti carne suina o prodotti a base di carne suina.

Articolo 3

Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna

L’Italia vieta quanto segue:

a)

i movimenti di suini vivi provenienti dalla Sardegna;

b)

i movimenti di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Sardegna; e

c)

le spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna.

Articolo 4

Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna

L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che non possa essere confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di forma ovale.

Articolo 5

Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile alle carni suine

1.   In deroga all'articolo 3, punto c), l'Italia può autorizzare la spedizione di carni suine dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo.

2.   Le carni suine devono provenire:

a)

da suini:

i)

introdotti in Sardegna a scopi di macellazione conformemente alle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE o 2004/68/CE; e

ii)

conformi alle condizioni di cui all'allegato II, parte A;

b)

o da suini:

i)

che abbiano soggiornato per almeno quattro mesi prima della data del trasporto all'impianto di macellazione nell’azienda d'origine in Sardegna la quale deve essere situata al di fuori delle zone figuranti nell'allegato I; e

ii)

conformi alle condizioni di cui all'allegato II.

3.   Le carni suine sono prodotte, immagazzinate e lavorate in stabilimenti:

a)

riconosciuti a tal fine dall'autorità competente; e

b)

nei quali le carni suine sono prodotte, immagazzinate o lavorate separatamente da altre carni non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2.

4.   In deroga all'articolo 4 della presente decisione, le carni suine devono essere contrassegnate con il timbro ovale previsto all'allegato I, capitolo XI, punto 50, della direttiva 64/433/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, con il bollo sanitario prescritto dal regolamento (CE) n. 854/2004.

5.   Le carni suine:

a)

sono soggette a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

b)

all'uscita dalla Sardegna sono accompagnate dal certificato per gli scambi commerciali, a norma del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (14), completo dei requisiti di polizia sanitaria, di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile ai prodotti a base di carne suina e a tutti gli altri prodotti contenenti carne suina

1.   In deroga all'articolo 3, punto c), l'Italia può autorizzare la spedizione di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo.

2.   I prodotti devono:

a)

provenire da carni introdotte in Sardegna come carni suine fresche conformemente alle direttive 64/433/CEE o 2002/99/CE; oppure

b)

provenire da carni suine conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente decisione; oppure

c)

essere conformi all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE ed essere stati sottoposti a trattamento inteso ad eliminare il virus della peste suina africana la cui efficacia è riconosciuta conformemente alle indicazioni di cui dall'allegato III di tale direttiva.

3.   I prodotti sono realizzati, conservati e trasformati in stabilimenti:

a)

riconosciuti a tal fine dall'autorità competente; e

b)

nei quali sono realizzati, conservati o trasformati solo prodotti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2.

4.   In deroga all'articolo 4, i prodotti citati devono recare il timbro ovale previsto dall'allegato B, capitolo VI, punto 4, della direttiva 77/99/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, il bollo sanitario previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

5.   Tali prodotti:

a)

sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

b)

all'uscita dalla Sardegna sono accompagnati dal certificato per gli scambi interni, a norma del regolamento (CE) n. 599/2004, completo dei dati di polizia sanitaria specifici, di cui all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 7

Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

Ogni sei mesi a partire dalla data della decisione, l’Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue:

a)

l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti previsti all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 3; e

b)

l’elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all’articolo 5, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 4; e

c)

ogni informazione utile riguardo all’applicazione della presente decisione.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2003/514/CE è abrogata.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 28.

(5)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(6)  Cfr. pag 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(8)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(10)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 882/2004 (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(13)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(14)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.


ALLEGATO I

Zone della Sardegna cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i)

a)

Nella provincia di Nuoro: l’intero territorio.

b)

Nella provincia di Sassari: il territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi e Torralba.


ALLEGATO II

Condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2

Parte A

Disposizioni generali applicabili ai suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

All’arrivo al macello, i suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), sono tenuti e macellati separatamente dagli altri suini, ossia dai suini che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, onde evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Parte B

Disposizioni particolari applicabili ai suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

1)

L’azienda d’origine dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b):

a)

è situata ad almeno 10 km di distanza da ogni focolaio di peste suina africana insorto nei tre mesi precedenti la data del trasporto al macello dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b);

b)

è situata in una provincia nella quale è in atto un piano di sorveglianza e di prevenzione della peste suina africana sotto la supervisione dell’autorità competente e nella quale sono state applicate, su base regolare, misure di vigilanza e di prevenzione corrispondenti;

c)

non ha ricevuto alcun suino nel corso dei 30 giorni precedenti la data del trasporto al macello dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b);

d)

è approvata dall’autorità veterinaria competente ai fini del presente punto.

2)

I suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono trasportati al macello dall’azienda d’origine di cui al punto 1 della presente parte alle seguenti condizioni:

a)

un veterinario ufficiale:

i)

abbia effettuato le operazioni di controllo e di campionamento conformemente alle procedure indicate nell’allegato, capitolo IV, parte D, della decisione 2003/422/CE della Commissione (1); la deroga in merito al campionamento dei suini di cui allo stesso capitolo IV, parte D, punto 6, si applica mutatis mutandis; e

ii)

abbia proceduto ad un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (2);

b)

le procedure di controllo e di campionamento di cui alla lettera a) non abbiano evidenziato alcun segno della presenza della peste suina africana e la verifica di cui a tale lettera a) abbia dimostrato che sono stati rispettati gli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE;

c)

i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), siano stati puliti e disinfettati come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2002/60/CE e sigillati a cura dell'autorità competente prima del trasporto;

d)

l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviarvi i suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e notifichi il loro arrivo all’autorità responsabile dell’azienda d’origine.

3)

Durante l’ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello, l’autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi di peste suina africana.


(1)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35.

(2)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.


ALLEGATO III

della decisione 2005/363/CE della Commissione

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ALLEGATO IV

della decisione 2005/363/CE della Commissione

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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/47


DECISIONE 2005/364/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Romania sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con la Romania un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Romania sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Romania e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

LA ROMANIA

da una parte, e

L’UNIONE EUROPEA,

di seguito «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

dall’altra,

di seguito «le parti»,

CONSIDERANDO CHE la Romania e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE la Romania e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Romania e l’UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni e al materiale classificati della Romania e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Romania e l’UE;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, per «UE» si intende il Consiglio dell’Unione europea (di seguito «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall’altra parte o con essa scambiate;

b)

assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;

c)

si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata;

d)

non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli di cui all’articolo 3, senza previo consenso dell’originatore.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, secondo il principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all’altra parte, «la parte ricevente».

2.   Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, secondo il principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3.   Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2, non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti all’articolo 3, istituisce un’organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite all’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo

a)

per l’UE:

 

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles.

 

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2.

b)

per la Romania:

 

tutta la corrispondenza è inviata, eventualmente tramite la Missione della Romania presso l’Unione europea, all’Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) al seguente indirizzo:

Guvernul Romaniei

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS)

Str. Mures nr. 4, Sector 1

Bucuresti

Romania.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

Il governo rumeno e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

1)

L’Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS), sotto la direzione e a nome del governo rumeno, che agisce a nome del governo rumeno e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Romania ai sensi del presente accordo.

2)

L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.

3)

La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d’intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Le autorità definite all’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra l’UE e la Romania, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 2005, in due copie, ciascuna in lingua inglese.

Per la Romania

Per l’Unione europea


5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/52


DECISIONE 2005/365/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con la Repubblica di Bulgaria un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. FRIEDEN


TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Repubblica di Bulgaria e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

da una parte, e

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE la Repubblica di Bulgaria e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE la Repubblica di Bulgaria e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Repubblica di Bulgaria e l’UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e al materiale della Repubblica di Bulgaria e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Repubblica di Bulgaria e l’UE;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza conferita da una parte del presente accordo (in seguito denominate «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall’altra parte o con essa scambiate;

b)

assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;

c)

si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata;

d)

non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi, o ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell’originatore.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all’altra parte, «la parte ricevente».

2.   Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3.   Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell’articolo 3, istituisce un’organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo

a)

per la Repubblica di Bulgaria:

tutta la corrispondenza è indirizzata, tramite la Missione della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea, col seguente indirizzo:

Missione della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea

Registry Officer

Rue d’Arlon, 108

B-1040 Bruxelles

al Ministro degli Affari esteri che trasmette tutte le necessarie informazioni all'Ufficio centrale della Commissione di Stato per la sicurezza delle informazioni al fine di registrarle.

b)

Per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una Parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella Parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra Parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

La commissione di Stato per la sicurezza delle informazioni della Repubblica di Bulgaria e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

1)

La commissione di Stato per la sicurezza delle informazioni della Repubblica di Bulgaria, che agisce a nome del governo della Repubblica di Bulgaria e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Repubblica di Bulgaria ai sensi del presente accordo.

2)

L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (in seguito, «l’Ufficio di sicurezza del SGC»), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.

3)

La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d’intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra l’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2005, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per la Repubblica di Bulgaria

Per l’Unione europea