ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 647/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2005
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4) per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza dellaCorte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. |
(2) |
Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nelle cause Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) e Office national de l'emploi/Calogero Spataro (6). |
(3) |
Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7), concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari. |
(4) |
Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è necessario rivedere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti (8) o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è appropriato inserire iscrizioni nella parte B tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato (9). |
(5) |
Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 occorrerebbe prevedere talune disposizioni riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del personale assimilato e dall'altro il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonché precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento. |
(6) |
La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esigenza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 3 è modificato come segue:
|
2. |
L'articolo 4, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente: «2 bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale. Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:
e
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3. |
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
|
4. |
L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Proroga del periodo di riferimento Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.» |
5. |
L'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.» |
6. |
All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.» |
7. |
L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato; |
8. |
L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato; |
9. |
Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 95 septies Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA” 1. L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (10), non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005. 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005. 4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78. 6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti. 7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro. Articolo 95 octies Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld) Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001. |
10. |
gli allegati II, IIbis, III, IV e VI sono modificati ai sensi all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 4, paragrafo 11 è abrogato. |
2. |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 quater Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione». |
3. |
l'articolo 12 bis è modificato come segue:
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4. |
L'articolo 32 bis è abrogato. |
5. |
Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 9, nella misura in cui è interessato l'articolo 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'allegato I, punto 1), lettere a) e b), e l'allegato II, punti 2 e 4, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 118.
(2) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 21) e posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1) e abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004.
(5) Sentenza del 18 aprile 2002 nella causa C-290/00 (Racc. 2002, p. I-3567).
(6) Sentenza del 13 giugno 1996 nella causa C-170/95 (Racc. 1996, p. I-2921).
(7) Sentenze dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99 (Racc. 2001, p. I-1901) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99 (Racc. 2001, p. I-4265).
(8) Il principio del trattamento più favorevole è stato rammentato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Racc. 1991, pag. I-323), del 9 novembre 1995, causa C- 475/93 (Racc. 1995, pag. I-3813), del 9 novembre 2000, causa C-75/99 (Racc. 2000, pag. I-9399) e del 5 febbraio 2002, causa C-277/99 (Racc. 2002, pag. I-1261).
(9) Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-214/94 (Racc. 1996, pag. I-2253); sentenza del 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Racc. 1996, pag. I-2097) e sentenza del 15 gennaio 2002, causa C-55/00 (Racc. 2002, pag. I-413).
(10) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.»
ALLEGATO I
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:
1. |
L'allegato II è modificato come segue:
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2. |
L'allegato II bis è sostituito dal seguente testo comprendente, senza modificarle, le menzioni che figurano nell'atto di adesione del 2003: «ALLEGATO II bis Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo Articolo 10 bis A. BELGIO
B. REPUBBLICA CECA Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). C. DANIMARCA Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995). D. GERMANIA Reddito base di sussistenza per le persone anziane o per le persone con capacità ridotta di guadagno ai sensi del capitolo 4 del libro XII del codice sociale. E. ESTONIA
F. GRECIA Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82). G. SPAGNA
H. FRANCIA
I. IRLANDA
J. ITALIA
K. CIPRO
L. LETTONIA
M. LITUANIA
N. LUSSEMBURGO Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto. O. UNGHERIA
P. MALTA
Q. PAESI BASSI
R. AUSTRIA Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG). S. POLONIA Pensione sociale (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale). T. PORTOGALLO
U. SLOVENIA
V. SLOVACCHIA Adeguamento delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb). W. FINLANDIA
X. SVEZIA
Y. REGNO UNITO
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3. |
L'allegato III è modificato come segue:
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4. |
all'allegato IV, la sezione B è modificata come segue:
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5. |
l'allegato VI è modificato come segue:
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ALLEGATO II
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:
1. |
all'allegato 2, alla rubrica «X.SVEZIA», il punto 2 è sostituito dal seguente:
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2. |
All'allegato 4, alla rubrica «D. GERMANIA», è aggiunto il punto seguente:
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3. |
All'allegato 10, alla rubrica «C. DANIMARCA», il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:
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4. |
All'allegato 10, alla rubrica «R.AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal seguente:
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5. |
L'allegato 11 è abrogato. |
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 648/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 (3) fissa le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare. |
(2) |
È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli. Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del commercio legale. Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione. |
(3) |
Uno Stato membro dovrebbe accordare lo status di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di «operatore economico autorizzato» concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri, ma non conferisce il diritto di beneficiare automaticamente negli altri Stati membri delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni. Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di «operatore economico autorizzato», ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate. |
(4) |
Le semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale dovrebbero lasciare impregiudicati i controlli doganali quali definiti nel codice doganale comunitario, in particolare in materia di sicurezza. Detti controlli sono di competenza delle autorità doganali e, mentre lo status di «operatore economico autorizzato» dovrebbe essere riconosciuto da tali autorità come fattore di cui tener conto nell'analisi dei rischi e nella concessione all'operatore economico di qualsiasi agevolazione in relazione ai controlli in materia di sicurezza, il diritto di controllo dovrebbe permanere. |
(5) |
È opportuno che informazioni relative a rischi connessi con merci di importazione e di esportazione siano scambiate tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre creare un sistema comune che consenta, in condizioni di sicurezza, alle autorità competenti di accedere a tali informazioni, di trasferirle e di scambiarle in maniera tempestiva ed efficace. Dette informazioni potranno anche essere scambiate con paesi terzi qualora un accordo internazionale lo preveda. |
(6) |
È opportuno specificare le condizioni alle quali le informazioni fornite alla dogana dagli operatori economici possono essere comunicate ad altre autorità dello stesso Stato membro, ad altri Stati membri, alla Commissione o ad autorità di paesi terzi. A tal fine, si dovrebbe indicare chiaramente che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (4), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti e da parte di qualsiasi altra autorità che riceva dati nel contesto del codice doganale comunitario. |
(7) |
Per consentire adeguati controlli dei rischi, occorre introdurre l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza delle merci, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, fatta eccezione per le merci che attraversano per via aerea o marittima tale territorio senza scalo nello stesso. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano. Possono essere fissati termini e regole diverse a seconda del tipo di merci, dei modi di trasporto o del tipo di operatori economici o qualora accordi internazionali prevedano misure particolari di sicurezza. Per evitare lacune nella sicurezza, questo obbligo dovrebbe essere prescritto anche per le merci introdotte in una zona franca o che ne escono. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2913/92, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:
1) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
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2) |
Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo: «Sezione 1 bis Operatori economici autorizzati Articolo 5 bis 1. Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di “operatore economico autorizzato”agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità. Un “operatore economico autorizzato” beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Lo status di “operatore economico autorizzato” è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di “operatore economico autorizzato” e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. 2. I criteri per la concessione dello status di “operatore economico autorizzato” includono:
Si applica la procedura di comitato per determinare:
e le condizioni alle quali:
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3) |
L'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1. L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria. Controlli doganali ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria possono essere effettuati in un paese terzo qualora un accordo internazionale lo preveda. 2. I controlli doganali, diversi dai controlli a campione, si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale. Si ricorre alla procedura del comitato per definire un quadro comune in materia di gestione dei rischi e per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, instaurano un sistema elettronico per l'attuazione della gestione dei rischi. 3. Se espletati da autorità diverse dalle autorità doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento. 4. Nell'ambito dei controlli previsti dal presente articolo, le autorità doganali e le altre autorità competenti, quali le autorità veterinarie e di polizia, possono procedere allo scambio dei dati ricevuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'utilizzazione finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e della presenza di merci non aventi posizione comunitaria, tra di loro, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione se ciò è necessario per ridurre quanto più possibile i rischi. La trasmissione di dati riservati alle autorità doganali e agli altri enti (per esempio agenzie per la sicurezza) di paesi terzi è ammessa unicamente nel quadro di un accordo internazionale, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).» |
4) |
L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti, salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.» |
5) |
All'articolo 16, i termini «controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «controlli doganali». |
6) |
Al capo 1 del titolo III sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 36 bis 1. Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio. 2. La dichiarazione sommaria è presentata all'ufficio doganale di entrata. Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata. Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico. 3. La dichiarazione sommaria è presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità. 4. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, di modi di trasporto o di operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza. Articolo 36 ter 1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali. 2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie. L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico. 3. La dichiarazione sommaria è presentata dalla persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità. 4. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 3, la dichiarazione sommaria può essere invece presentata:
5. A sua richiesta, la persona di cui ai paragrafi 3 e 4 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:
Articolo 36 quater 1. L'ufficio doganale di entrata può dispensare dalla presentazione di una dichiarazione sommaria qualora si tratti di merci per cui è stata presentata una dichiarazione in dogana prima della scadenza del termine di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 3 o 4. In questo caso, la dichiarazione in dogana contiene almeno i dati necessari per una dichiarazione sommaria e, fino al momento della sua accettazione conformemente all'articolo 63, ha lo status di dichiarazione sommaria. Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di importazione che non sia l'ufficio doganale di entrata, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di entrata. 2. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio utilizzato per le dichiarazioni in dogana elettroniche.» |
7) |
All'articolo 37, paragrafo 1, i termini «controlli da parte delle autorità doganali» e all'articolo 38, paragrafo 3, i termini «al controllo dell'autorità doganale» sono sostituiti dai termini «a controlli doganali». |
8) |
All'articolo 38, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I paragrafi da 1 a 4, gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti del medesimo per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta mediante servizi aerei o navali di linea senza fare scalo al di fuori del territorio doganale della Comunità.» |
9) |
L'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono presentate in dogana dalla persona che le introduce in tale territorio o, se del caso, dalla persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci ad introduzione avvenuta, fatta eccezione per i beni trasportati su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.» |
10) |
Nel titolo III, il capo 3 è riintitolato come segue: «Scarico delle merci presentate in dogana». |
11) |
Gli articoli 43, 44 e 45 sono soppressi. |
12) |
All'articolo 170, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono presentate all'autorità doganale e formano oggetto delle formalità doganali previste le merci:
|
13) |
All'articolo 176, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti sono tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte dello stesso. Per le merci introdotte in una zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità o provenienti da una zona franca per uscire direttamente dal territorio doganale della Comunità, è presentata una dichiarazione sommaria conformemente agli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater o 182 bis, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, a seconda del caso.» |
14) |
L'articolo 181 è sostituito dal seguente: «Articolo 181 L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione, perfezionamento passivo, riesportazione, regimi sospensivi o regime di transito interno, nonché le disposizioni del titolo V, quando le merci provenienti da una zona franca o da un deposito franco devono uscire dal territorio doganale della Comunità.» |
15) |
All'articolo 182, paragrafo 3, prima frase, i termini «la riesportazione o» sono soppressi. |
16) |
Nel titolo V (Merci che escono dal territorio doganale della Comunità) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 182 bis 1. Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità, salvo se trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale, senza fare scalo all'interno di tale territorio, formano oggetto di una dichiarazione in dogana oppure, se non è richiesta la dichiarazione in dogana, di una dichiarazione sommaria. 2. Si ricorre alla procedura del comitato per determinare:
in funzione di circostanze particolari e relativamente a taluni tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici, o allorché accordi internazionali prevedono speciali disposizioni in materia di sicurezza. Articolo 182 ter 1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria, a norma della legislazione doganale, una dichiarazione in dogana, quest'ultima è presentata all'ufficio doganale di esportazione prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale della Comunità. 2. L'ufficio doganale di esportazione, qualora sia diverso dall'ufficio doganale di uscita, comunica immediatamente o rende disponibili, per via elettronica, all'ufficio doganale di uscita le necessarie indicazioni. 3. La dichiarazione in dogana contiene almeno le indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 182 quinquies, paragrafo 1. 4. Se la dichiarazione in dogana è presentata senza utilizzare procedimenti informatici, l'autorità doganale sottopone i dati al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni in dogana presentate utilizzando un procedimento informatico. Articolo 182 quater 1. Se alle merci che escono dal territorio doganale della Comunità non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria all'ufficio doganale di uscita prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale della Comunità. 2. Le autorità doganali possono consentire di presentare la dichiarazione sommaria a un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita. 3. Le autorità doganali possono consentire che la presentazione di una dichiarazione sommaria sia sostituita dalla presentazione di una notifica e dall'accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema elettronico dell'operatore economico. Articolo 182 quinquies 1. Si ricorre alla procedura del comitato per stabilire una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria, contenenti le indicazioni necessarie per l'analisi del rischio e la corretta applicazione dei controlli doganali, essenzialmente per motivi di sicurezza, utilizzando, laddove opportuno, standard internazionali e prassi commerciali. 2. La dichiarazione sommaria è presentata utilizzando un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali e portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie. L'autorità doganale può accettare dichiarazioni sommarie in forma cartacea in circostanze eccezionali, a condizione che siano soggette al medesimo livello di gestione del rischio applicato alle dichiarazioni sommarie presentate utilizzando un procedimento informatico. 3. La dichiarazione sommaria è presentata:
4. A sua richiesta, la persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria dopo la presentazione della stessa. Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che l'autorità doganale:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 36 bis, paragrafo 4, l'articolo 36 ter, paragrafo 1, l'articolo 182 bis, paragrafo 2, e l'articolo 182 quinquies, paragrafo 1, sono applicabili dall'11 maggio 2005.
Tutte le altre disposizioni sono applicabili al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione sulla base degli articoli di cui al secondo comma. Tuttavia, la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali di entrata, importazione, esportazione e uscita, ai sensi degli articoli 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter, 182 quater e 182 quinquies, sono messi in atto tre anni dopo che tali articoli sono diventati applicabili.
Entro due anni dall'applicazione dei suddetti articoli, la Commissione valuta qualsiasi richiesta degli Stati membri volta a prolungare il periodo di tre anni di cui al terzo comma per la dichiarazione elettronica e i sistemi automatizzati per l'attuazione della gestione del rischio e per lo scambio elettronico dei dati tra uffici doganali. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone, se del caso, una modifica del periodo di tre anni di cui al comma precedente.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 110 del 30.4.2004, pag. 72.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 36) e posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/20 |
DECISIONE N. 649/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2005
che modifica la decisione n. 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (3), intende valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei. |
(2) |
L'allegato I della decisione n. 1419/1999/CE indica l'ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri possono presentare la loro candidatura a questa manifestazione. Detto allegato è limitato agli Stati membri al momento dell'adozione della decisione il 25 maggio 1999. |
(3) |
L'articolo 6 della decisione n. 1419/1999/CE prevede una possibilità di revisione di detta decisione, in particolare nella prospettiva del futuro allargamento dell'Unione europea. |
(4) |
Tenuto conto dell'allargamento del 2004, occorre che i nuovi Stati membri possano entro breve termine presentare le candidature alla manifestazione «La capitale europea della cultura», senza sconvolgere l'ordine previsto per gli altri Stati membri, in modo che a partire dal 2009 e fino alla fine della presente azione comunitaria, possano essere designate ogni anno due capitali negli Stati membri. |
(5) |
La decisione n. 1419/1999/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
DECIDONO:
Articolo 1
La decisione n. 1419/1999/CE è modificata come segue:
1) |
è inserito il seguente considerando:
|
2) |
l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le città degli Stati membri sono designate quali “Capitali europee della cultura” in base ad un sistema di rotazione stabilito nell'elenco contenuto nell'allegato I. Fino al 2008 compreso, la designazione va a una città dello Stato membro indicato nell'elenco. A partire dal 2009, la designazione va a una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Ciascuno Stato membro presenta, a turno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni la candidatura di una o più città. Questa presentazione avviene entro quattro anni prima dell'inizio della manifestazione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.»; |
3) |
l'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 121 del 30.4.2004, pag. 15.
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 ottobre 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 41) e posizione del Parlamento europeo del 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.
ALLEGATO
ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A «CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA»
2005 |
Irlanda |
|
2006 |
Grecia (1) |
|
2007 |
Lussemburgo |
|
2008 |
Regno Unito |
|
2009 |
Austria |
Lituania |
2010 |
Germania |
Ungheria |
2011 |
Finlandia |
Estonia |
2012 |
Portogallo |
Slovenia |
2013 |
Francia |
Slovacchia |
2014 |
Svezia |
Lettonia |
2015 |
Belgio |
Repubblica ceca |
2016 |
Spagna |
Polonia |
2017 |
Danimarca |
Cipro |
2018 |
Paesi Bassi (1) |
Malta |
2019 |
Italia |
|
(1) Nella sessione del 28 maggio 1998, il Consiglio «Cultura/Audiovisivo» ha preso nota del cambio delle posizioni tra la Grecia e i Paesi Bassi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 1419/1999/CE.
Rettifiche
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/22 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162 del 30 aprile 2004 )
Nella pagina di copertina, a pagina 18, nel titolo, e a pagina 23, nella formula finale, la data di adozione va letta come segue:
anziché:
«24 aprile 2004»,
leggi:
«26 aprile 2004».
Nella pagina di copertina e a pagina 18, nel titolo:
anziché:
«regolamento (CE) n. 1497/94»,
leggi:
«regolamento (CE) n. 1467/94».
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/22 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1590/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 30 settembre 2004 )
Poiché il testo del presente regolamento è stato già pubblicato come regolamento (CE) n. 870/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18), la seconda pubblicazione nella GU L 304 del 30 settembre 2004, pag. 1, è annullata.