ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
4 maggio 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer [notificata con il numero C(2005) 1024]  ( 1 )

1

 

*

Decisione della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti [notificata con il numero C(2005) 1026]  ( 1 )

9

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili [notificata con il numero C(2005) 1027]  ( 1 )

35

 

*

Decisione della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari [notificata con il numero C(2005) 1028]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer»

[notificata con il numero C(2005) 1024]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della scadenza del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Per tener conto dell'evoluzione del mercato è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/686/CE della Commissione, del 22 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer» (2).

(5)

Inoltre è necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione 2001/686/CE, per specificare che i «server» sono esclusi.

(6)

Per motivi di chiarezza è opportuno, pertanto, sostituire la decisione 2001/686/CE.

(7)

I criteri ecologici riesaminati e i connessi requisiti di valutazione e di verifica devono applicarsi per un periodo di quattro anni.

(8)

È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a dodici mesi, per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di notificazione della presente decisione, di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai criteri riesaminati e ai connessi requisiti.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «personal computer» comprende computer progettati per essere utilizzati in una postazione fissa, quale una scrivania, e composti da un'unità di sistema e un'unità video, formanti o meno un tutt'uno, nonché da una tastiera.

Il gruppo di prodotti comprende anche unità di sistema, tastiere e unità video progettate per essere utilizzate con i personal computer.

Il gruppo di prodotti non comprende i «server».

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i personal computer conformemente al regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti «personal computer» e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «personal computer», nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 aprile 2009.

Articolo 4

Ai fini amministrativi al gruppo di prodotti «personal computer» è assegnato il numero di codice «013».

Articolo 5

La decisione 2001/686/CE è abrogata.

Articolo 6

I marchi di qualità ecologica assegnati prima della data di notificazione della presente decisione in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «personal computer» possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2006.

Se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti rientranti nel gruppo di prodotti «personal computer» è stata presentata prima della data di notificazione della presente decisione, il marchio di qualità può essere assegnato a tali prodotti secondo le modalità di cui alla decisione 2001/686/CE. In tali casi il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 31 marzo 2006.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 4.


ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

 

Unità di sistema

Unità video

Tastiera

Personal computer

Risparmio energetico: unità di sistema

X

 

 

X

Risparmio energetico: unità video

 

X

 

X

Prolungamento durata di vita: unità di sistema

X

 

 

X

Prolungamento durata di vita: unità video

 

X

 

X

Contenuto di mercurio dello schermo a cristalli liquidi (LCD)

 

X

(se applicabile)

 

X

(se applicabile)

Rumorosità

X

 

 

X

Emissioni elettromagnetiche

 

X

 

X

Ritiro e riciclaggio

X

X

(come prescritto)

X

(come prescritto)

X

(come prescritto)

Istruzioni per l'uso

X

X

X

(come prescritto)

X

(come prescritto)

Come precisato nei criteri, in fase di richiesta del marchio devono essere effettuate prove presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova se questi sono ritenuti equivalenti dall'organismo competente che valuta la domanda. In assenza di riferimenti alle prove, o se tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

In sede di valutazione delle domande di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato, gli organismi competenti dovrebbero tenere conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi non è obbligatoria).

CRITERI ECOLOGICI

1.   Risparmio energetico

Unità di sistema

a)

L'unità di sistema del computer deve essere dotata di un interruttore di accensione/spegnimento facilmente accessibile.

b)

L'unità di sistema del computer deve essere conforme ai requisiti di configurazione «Energy Star» (1) che attivano modalità di risparmio energetico.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione in cui si attesti che l'unità di sistema del personal computer è conforme alle prescrizioni di configurazione («linee guida») contenute nel programma «Energy Star».

c)

Il computer deve supportare la modalità «veglia» ACPI (2) S3 (sospensione in RAM) per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 4 watt). La modalità «veglia» deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:

modem,

connessione alla rete,

tastiera o mouse.

Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità «veglia» ACPI S3 dopo un tempo di inattività non superiore a 30 minuti. Il costruttore deve attivare questa impostazione, che tuttavia può essere modificabile da parte dell'utente.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nella modalità ACPI S3 è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

d)

Il consumo energetico nella modalità «spento» deve essere pari o inferiore a 2 watt. Per modalità «spento» si intende la funzione avviata con il comando di spegnimento del computer.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nella modalità «spento» è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

Unità video

a)

L'unità video deve essere dotata di un interruttore di accensione/spegnimento facilmente accessibile.

b)

Nella modalità «veglia» (3) l'unità video deve presentare un consumo energetico inferiore a 2 watt. Essa deve essere impostata in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità «veglia» dopo un tempo di inattività inferiore a 30 minuti. Il costruttore attiva questa impostazione, che tuttavia deve essere modificabile da parte dell'utente.

c)

Nella modalità «spento» (4) l'unità video deve presentare un consumo energetico inferiore a 1 watt. Per modalità «spento» si intende la funzione avviata con il comando di spegnimento del computer.

d)

Il consumo massimo di energia delle unità video in modalità attiva (unità video accesa) deve essere conforme alle specifiche «Energy Star», versione 4, categoria 2. Le unità video devono rispettare la seguente formula:

i)

se X < 1 allora Y = 23

ii)

se X ≥ 1 allora Y = 28X

(dove X è il numero di megapixel e Y il consumo energetico in watt).

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione in cui si attesti che i livelli di consumo di energia elettrica nelle modalità «spento», «veglia» e «acceso» sono stati misurati in conformità della procedura stabilita nell'«Energy Star Programme Requirements for Computer Monitors» (versione 4.0). I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

2.   Prolungamento della durata di vita

a)

Il computer deve essere progettato in modo tale che la memoria sia facilmente accessibile e possa essere sostituita.

b)

Il computer deve essere progettato in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche dell'unità CD o DVD.

c)

Il computer deve essere progettato in modo tale che le schede grafiche siano facilmente accessibili e possano essere sostituite.

Il richiedente deve dichiarare all'organismo competente che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

3.   Contenuto di mercurio dell'unità video con schermo a cristalli liquidi (LCD)

La retroilluminazione dello schermo a LCD non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada.

Il richiedente deve dichiarare all'organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.

4.   Rumorosità

Il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re l pW) dell'unità di sistema del personal computer non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:

4,0 B(A) nella modalità «attesa» (equivalenti a 40 dB(A))

4,5 B(A) in fase di accesso ad un disco rigido (equivalenti a 45 dB(A)).

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione, preparata da un laboratorio di prova indipendente accreditato in base alla norma ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e sono stati dichiarati conformi alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità «attesa» che in fase di accesso ad un disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.

5.   Emissioni elettromagnetiche

L'unità video del personal computer deve essere conforme alle prescrizioni fissate nella norma EN50279, categoria A.

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una relazione che attesti che il livello delle emissioni dell'unità video è conforme alle prescrizioni di cui sopra.

6.   Ritiro, riciclaggio e sostanze pericolose

Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito:

a)

una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto;

b)

il costruttore deve controllare il disassemblaggio del prodotto e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l'altro confermare che:

i collegamenti sono facilmente individuabili e accessibili,

i collegamenti sono il più possibile standardizzati,

i collegamenti sono accessibili con strumenti comunemente reperibili,

le lampade della retroilluminazione delle unità video a LCD possono essere rimosse facilmente;

c)

i materiali pericolosi devono essere separabili;

d)

il 90 % (in peso) dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile;

e)

le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt'uno con il supporto;

f)

le componenti in plastica:

non devono contenere piombo o cadmio aggiunti,

devono essere costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del rivestimento esterno, che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili e non rivestiti, ad esempio, di vernice,

non devono contenere strutture metalliche non separabili da una sola persona con strumenti comunemente reperibili;

g)

le componenti in plastica non devono contenere i ritardanti di fiamma bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) elencati all'articolo 4 della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale prescrizione terrà conto degli adeguamenti e delle modifiche successivi apportati a tale direttiva circa l'utilizzo di deca-difeniletere bromurato.

Le componenti in plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine di catena composta da 10 a 17 atomi di carbonio e tenore di cloro superiore al 50 % in peso (CAS n. 85535-84-8 e CAS n. 85535-85-9).

Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità a tale prescrizione;

h)

le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati ritardanti di fiamma ai quali è attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio:

Pericoloso per la salute

 

R45 (può provocare il cancro)

 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

 

R60 (può ridurre la fertilità)

 

R61 (può provocare danni al feto)

Pericoloso per l'ambiente

 

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)

 

R50/R53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)

 

R51/R53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico)

definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6);

i)

le componenti in plastica devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469: 2000. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nelle unità video a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio;

j)

nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria.

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.

In relazione al criterio 6, lettera h), ai ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non deve essere stata assegnata alcuna delle frasi di rischio elencate in precedenza, né tali ritardanti devono essere stati elencati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nelle sue successive modifiche, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma contenuta nelle parti trattate abbia conservato la forma precedente l'applicazione. Ogni ritardante di fiamma utilizzato in componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi deve essere riportato nella documentazione della domanda con il relativo nome e numero CAS.

7.   Istruzioni per l'uso

Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

a)

raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell'energia, che informino tra l'altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento;

b)

l'informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l'alimentazione o disattivando la presa a muro;

c)

informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituirne alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo;

d)

informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate;

e)

informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

f)

informazioni sull'utilizzo più appropriato delle schede WLAN al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza;

g)

informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l'indicazione del sito web in cui possono essere reperite ulteriori informazioni (http://europa.eu.int/ecolabel).

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.

8.   Imballaggi

Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche:

a)

tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio;

b)

gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l'80 % da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/campioni degli imballaggi all'organismo competente che valuta la domanda.

9.   Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

ridotto consumo energetico,

progettato per facilitarne il riciclaggio,

livello di rumorosità ridotto.

Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.


(1)  In base alla definizione della «Environmental Protection Agency» (Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti e in vigore al settembre 2004. Cfr. il seguente sito Internet: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

(2)  Advanced configuration and power interface (Interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata).

(3)  In base alla definizione per le unità video nella versione 4 del programma Energy Star. Cfr. sito Internet

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

(4)  Cfr. nota precedente.

(5)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(6)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti

[notificata con il numero C(2005) 1026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato in tempo utile prima della fine del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Per tener conto del progresso scientifico e dell’evoluzione del mercato, è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/607/CE della Commissione, del 19 luglio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (2).

(5)

È inoltre necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti stabilita nella suddetta decisione, al fine di precisare che sono compresi sia i prodotti per uso privato che i prodotti per uso professionale.

(6)

A fini di chiarezza occorre quindi sostituire la decisione 2001/607/CE.

(7)

I criteri ecologici aggiornati devono essere validi per un periodo di quattro anni.

(8)

È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a dodici mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data della notifica della presente decisione di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende:

«tutti i detersivi destinati ad essere utilizzati per il lavaggio a mano di stoviglie, terraglie, posate, pentole, padelle, altri utensili di cucina, ecc.».

Il suddetto gruppo di prodotti comprende sia i detersivi per uso privato che quelli per uso professionale.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i detersivi per piatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i detersivi devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all’articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» è 019.

Articolo 5

La decisione 2001/607/CE è abrogata.

Articolo 6

I detersivi appartenenti al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica prima della data di notifica della presente decisione possono continuare a fregiarsi del marchio fino al 31 marzo 2006.

I detersivi appartenenti al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» per i quali è stata presentata domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima della data di notifica della presente decisione possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 2001/607/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 marzo 2006.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 214 dell’8.8.2001, pag. 30.


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, un detersivo per piatti (di seguito «il prodotto») deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri stabiliti nel presente allegato.

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a:

ridurre gli scarichi di sostanze tossiche o comunque inquinanti nell'ambiente acquatico,

ridurre o prevenire i rischi per la salute o l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose,

ridurre al minimo i rifiuti di imballaggio,

promuovere la diffusione di informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente riducendone al minimo l'impatto ambientale.

I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai detersivi per piatti a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

In mancanza di indicazioni sui test da svolgere o qualora tali test debbano essere effettuati solo in sede di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni e sulla documentazione fornita dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Ai fini del presente allegato, per ingredienti si intendono sia le sostanze che i preparati.

L'appendice I contiene la nuova base dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID — Detergent Ingredient Database), aggiornata al 30 giugno 2004, che elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi. La parte A dell'elenco DID va utilizzata per ricavare i dati per il calcolo del VCDtox e per la valutazione della biodegradabilità dei tensioattivi.

Ove opportuno, il richiedente può utilizzare le versioni successive della base dati che si rendano disponibili.

Per gli ingredienti che non figurano nella parte A dell'elenco DID, il richiedente applica, sotto la propria responsabilità, la procedura descritta nell'appendice I, parte B.

Per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID, il richiedente può seguire una delle procedure descritte nell'appendice II per fornire la necessaria documentazione della degradabilità anaerobica.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri del presente allegato, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI ECOLOGICI

1.   Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascun ingrediente (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDtox) mediante la seguente equazione:

Image

dove il peso (i) corrisponde al peso dell'ingrediente (in grammi) nella dose raccomandata per un litro di acqua, DF (i) è il fattore di degradazione e TF cronica (i) è il fattore di tossicità dell'ingrediente (in mg/l).

I valori DF e TF cronica sono quelli indicati nella parte A della base dati degli ingredienti dei detersivi (parte A dell'elenco DID) (appendice I). Se l'ingrediente non è incluso nella parte A dell'elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell'elenco DID (appendice I). Il VCDtox di un prodotto è dato dalla somma dei VCDtox dei singoli ingredienti.

Il VCDtox della dose raccomandata per un litro d'acqua non deve superare i 4 200 litri.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme ad informazioni specifiche sul calcolo del VCDtox, che dimostrino il rispetto di questo criterio.

2.   Biodegradabilità dei tensioattivi

a)   Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme ad una descrizione della funzione di ciascun ingrediente. La parte A dell'elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. I test per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1). I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: CO2 headspace test (OCSE 310); evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato (OCSE 301B; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-C); metodo della bottiglia chiusa (OCSE 301D; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-E); respirometria manometrica (OCSE 301F; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-D) o metodo MITI (I) (OCSE 301C; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-F), o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (OCSE 301A; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-A) o screening test OCSE modificato-esaurimento del COD (OCSE 301E; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-B), o gli equivalenti metodi ISO. L'applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, in quanto tali metodi potrebbero fornire risultati sulla rimozione e non sulla biodegradabilità. Nei test per la determinazione della biodegradabilità rapida in condizioni aerobiche non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni.

b)   Biodegradabilità anaerobica

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto insieme ad una descrizione della funzione di ciascun ingrediente. La parte A dell'elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera«S»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice II).

3.   Sostanze o preparati pericolosi o tossici

a)

Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati,

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali,

NTA (nitrilotricetato),

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene,

muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene,

moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano,

muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene,

muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone,

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano),

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)

Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati.

c)

Il prodotto non deve contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), e successive modifiche, o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3), e successive modifiche:

 

R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

R45 (può provocare il cancro),

 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

R68 (possibilità di danni irreversibili),

 

R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

 

R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

 

R59 (pericoloso per lo strato di ozono),

 

R60 (può ridurre la fertilità),

 

R61 (può danneggiare il feto),

 

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

R63 (possibile rischio di danni al feto),

 

R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno),

Per i biocidi, utilizzati sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, sono prescritti requisiti specifici (cfr. infra il criterio relativo ai biocidi).

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale.

Valutazione e verifica: è necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per tutti gli ingredienti (sostanze o preparati). Il richiedente deve fornire una dichiarazione del fabbricante degli ingredienti attestante la conformità a questo criterio.

4.   Biocidi

a)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: è necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme ad informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve fornire informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

b)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il detersivo per piatti in questione è in grado di esercitare un'azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: occorre trasmettere all'organismo competente i testi nella forma in cui compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

c)

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, e classificati con le frasi di rischio R50-53 o R51-53, in conformità del disposto della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE, sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo. A tale proposito un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulante se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è ≥ 3,0 (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia ≤ 100).

La concentrazione di biocidi nel prodotto finale non deve superare la concentrazione massima autorizzata dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4), e successive modifiche.

Valutazione e verifica: per tutti i biocidi occorre fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali, insieme alla documentazione della concentrazione di ciascun biocida nel prodotto finale.

5.   Tinture o sostanze coloranti

Tutte le tinture o sostanze coloranti utilizzate nel prodotto devono essere autorizzate ai sensi della direttiva 76/768/CEE e successive modifiche, o ai sensi della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (5), e successive modifiche, o devono essere caratterizzate da proprietà ambientali che non implichino la classificazione con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme all'elenco completo di tutte le tinture o sostanze coloranti utilizzate.

6.   Fragranze

a)

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [cfr. criterio 3, lettera a)].

b)

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

c)

Nei detersivi per piatti per uso professionale non devono essere utilizzate fragranze.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità ad ogni singolo elemento di questo criterio.

7.   Sostanze sensibilizzanti

Il prodotto non deve essere classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche.

La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente l'esatta concentrazione di tutti gli ingredienti classificati con le frasi di rischio R42 e/o R43, insieme a copie delle schede di sicurezza dei materiali.

8.   Proprietà nocive o corrosive

Il prodotto non deve essere classificato come «nocivo»' (Xn) o «corrosivo» (C) ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente l'esatta concentrazione di tutte sostanze utilizzate nel prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificate come «nocive» (Xn) o «corrosive» (C), insieme a copie delle schede di sicurezza dei materiali.

9.   Requisiti dell'imballaggio

a)

Il coefficiente volumetrico di imballaggio dell'imballaggio primario, escluso il tappo, deve essere inferiore o pari a 1,9. Tale criterio non si applica qualora l'imballaggio primario sia costituito per almeno il 50 % da materiale riciclato.

Il coefficiente volumetrico di imballaggio corrisponde al volume del solido rettangolare più piccolo (parallelepipedo rettangolo) che può contenere l'imballaggio diviso per il volume del prodotto contenuto nell'imballaggio.

b)

Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio per dichiarare che l'imballaggio primario è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

c)

Le parti dell'imballaggio primario devono essere rapidamente separabili in parti monomateriale.

d)

Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente dati sull'imballaggio ed eventualmente un campione dello stesso, insieme ad una dichiarazione di conformità a ciascun elemento del presente criterio.

IDONEITÀ ALL'USO

10.   Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo all'uso e soddisfare le esigenze dei consumatori.

La capacità detergente deve essere equivalente o superiore a quello di un prodotto di riferimento generico o leader di mercato (cfr. appendice III), approvato da un organismo competente, e superiore a quello dell'acqua pura.

Il potere pulente deve essere equivalente o superiore a quello di un prodotto di riferimento generico o leader di mercato, approvato da un organismo competente.

Valutazione e verifica: la capacità detergente ed il potere pulente devono essere testati con un'idonea e comprovabile prova di laboratorio eseguita entro specifici parametri, definiti nelle condizioni generali di cui all'appendice III.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

11.   Istruzioni per l'uso

Sull'imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni.

a)

«Per lavare piatti e stoviglie nel modo più efficiente, risparmiando acqua ed energia, e per proteggere l'ambiente, si consiglia di non utilizzare acqua corrente ma di immergere le stoviglie nell'acqua e di utilizzare il prodotto secondo la dose raccomandata. Per un lavaggio ottimale delle stoviglie non occorre una quantità eccessiva di schiuma» (o altro testo equivalente).

b)

Sull'imballaggio devono figurare le seguenti informazioni, in caratteri e formato di dimensioni sufficienti e su sfondo visibile (l'uso dei pittogrammi è facoltativo):

Image

dove x, y, z e w devono essere definiti dal richiedente e/o dal fabbricante.

L'unità di misura utilizzata nel pittogramma di cui sopra è il millilitro, ma tra parentesi va precisata anche un'altra unità di misura di facile comprensione (ad esempio cucchiaini da caffè, come indicato nel pittogramma). Tuttavia, se l'imballaggio è provvisto di un sistema di dosaggio efficiente e facile da utilizzare, in grado di erogare la dose di prodotto in modo affidabile, può essere utilizzata un'unità di misura alternativa (ad esempio numero di misurini, di spruzzi o altro).

c)

L'indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa.

Il numero approssimativo di lavaggi è calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua (come indicato nel pittogramma di cui sopra).

d)

Si applica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti.

e)

«Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/ecolabel» (o testo equivalente).

Valutazione e verifica: è necessario fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi di questo criterio.

12.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,

uso ridotto di sostanze pericolose,

istruzioni per l'uso più chiare.


(1)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(4)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(5)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(6)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.


Appendice I

ELENCO DID

Per gli ingredienti che figurano nella parte A dell'elenco DID, ai fini della valutazione del rispetto dei criteri ecologici devono essere utilizzati i valori relativi alla tossicità e alla degradabilità indicati nell'elenco.

Per gli ingredienti che non figurano nella parte A dell'elenco DID, per calcolare i valori relativi alla tossicità e alla degradabilità si utilizza la procedura descritta nella parte B.

Base dati degli ingredienti dei detersivi

versione 30 giugno 2004

Parte A — Elenco degli ingredienti

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

N. DID

Ingrediente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (1)

SF (cronica)  (1)

TF (cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

 

Tensioattivi anionici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Alchilbenzensolfonati a catena lineare (LAS) 11,5 - 11,8

4,1

1 000

0,0041

0,69

10

0,069

0,05

R

N

2

Sale di trietanolammina (alchile C 10-13) LAS

4,2

1 000

0,0042

3,4

100

0,034

0,05

R

O

3

C 14/17 Alchilsolfonato

6,7

5 000

0,00134

0,44

10

0,044

0,05

R

N

4

C 8/10 Alchilsolfato

132

5 000

0,0264

 

 

0,0264

0,05

R

S

5

C 12/14 Alchilsolfato (AS)

2,8

1 000

0,0028

2

100

0,02

0,05

R

S

6

C 12/18 Alchilsolfato (AS) (3)

 

 

0,0149

 

 

0,027

0,05

R

S

7

C 16/18 Solfato di alcool grasso (FAS)

27

1 000

0,027

1,7

50

0,034

0,05

R

S

8

C 12-15 A 1-3 EO solfato

4,6

1 000

0,0046

0,1

10

0,01

0,05

R

S

9

C 16/18 A 3-4 EO solfato

0,57

10 000

0,000057

 

 

0,000057

0,05

R

S

10

Dialchilsulfosuccinato

15,7

1 000

0,0157

 

 

0,0157

0,5

I

N

11

C 12/14 metil estere di acido grasso solfonico

9

10 000

0,0009

0,23

50

0,0046

0,05

R

N

12

C 16/18 metil estere di acido grasso solfonico

0,51

5 000

0,000102

0,2

50

0,004

0,05

R

N

13

C 14/16 solfonato di olefina alfa

3,3

10 000

0,00033

 

 

0,00033

0,05

R

N

14

C 14-18 solfonato di olefina alfa

0,5

5 000

0,0001

 

 

0,0001

0,05

R

N

15

Saponi C >12-22

22

1 000

0,022

10

100

0,1

0,05

R

S

16

Lauroil sarcosinato

56

10 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

R

S

17

C 9/11 2-10 EO carbossimetilico, sale sodico o acido

100

10 000

0,01

 

 

0,01

0,05

R

O

18

C 12/18 2-10 EO carbossimetilico, sale sodico o acido

8,8

1 000

0,0088

5

100

0,05

0,05

R

O

19

C 12/18 Esteri di alchilfosfato

38

1 000

0,038

 

 

0,038

0,05

R

N

 

Tensioattivi non ionici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

C 8 A 1-5 EO

7,8

1 000

0,0078

 

 

0,0078

0,05

R

S

21

C 9/11 A, >3-6 EO prevalentemente lineari

5,6

1 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

R

S

22

C 9/11 A, >6-10 EO prevalentemente lineari

5

1 000

0,005

 

 

0,005

0,05

R

S

23

C9/11 A, 5-11 EO ramificato

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

R

O

24

C10 A, 5-11 EO ramificato (trimero-propene-ossi-alcol)

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

R

S

25

C 12/15 A, 2-6 EO prevalentemente lineari

0,43

1 000

0,00043

0,18

50

0,0036

0,05

R

S

26

C12/14 5-8 EO 1 t-BuO (endcapped)

0,23

1 000

0,00023

0,18

100

0,0018

0,05

R

O

27

C 12/15 A, 3-12 EO ramificato

1

1 000

0,001

3,2

100

0,032

0,05

R

O

28

C 12/15 (valore medio C < 14) A, > 6-9 EO

0,63

1 000

0,00063

0,24

10

0,024

0,05

R

S

29

C 12/15 (valore medio C > 14) A, > 6-9 EO

0,4

1 000

0,0004

0,17

10

0,017

0,05

R

S

30

C 12/15 A, > 9-12 EO

1,1

1 000

0,0011

 

 

0,017

0,05

R

S

31

C 12/15 A > 12-20 EO

0,7

1 000

0,0007

 

 

0,0007

0,05

R

O

32

C 12/15 A > 20-30 EO

13

1 000

0,013

10

100

0,1

0,05

R

O

33

C 12/15 A, > 30 EO

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,5

I

O

34

C 12/18 A, 0-3 EO

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

R

S

35

C 12/18 A, 5-10 EO

1

1 000

0,001

0,35

100

0,0035

0,05

R

O

36

C 12/18 A, > 10-20 EO

1

1 000

0,001

 

 

0,0035

0,05

R

O

37

C 16/18 A, 2-8 EO

3,2

1 000

0,0032

0,4

100

0,004

0,05

R

S

38

C 16/18 A, >9-18 EO

0,72

1 000

0,00072

0,32

10

0,032

0,05

R

S

39

C 16/18 A, 20-30 EO

4,1

1 000

0,0041

 

 

0,0041

0,05

R

S

40

C 16/18 A, >30 EO

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,5

I

S

41

C 12-15 A 2-6 EO 2-6 PO

0,78

1 000

0,00078

0,36

100

0,0036

0,05

R

O

42

C 10-16 A 0-3 PO 6-7 EO

3,2

5 000

0,00064

1

100

0,01

0,05

R

O

43

Cocoato di glicerina (1-5 EO)

16

1 000

0,016

6,3

100

0,063

0,05

R

S

44

Cocoato di glicerina (6-17 EO)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

R

S

45

C 12/14 Amido di glucosio

13

1 000

0,013

4,3

50

0,086

0,05

R

S

46

C 16/18 Amido di glucosio

1

1 000

0,001

0,33

50

0,0066

0,05

R

S

47

C 8/10 Alchilpoliglucoside

28

1 000

0,028

5,7

100

0,057

0,05

R

S

48

C 8/12 Alchilpoliglucoside ramificato

480

1 000

0,48

100

100

1

0,05

R

N

49

C 8/16 o C12-14 Alchilpoliglucoside

5,3

1 000

0,0053

1

10

0,1

0,05

R

S

50

Monoetanolammide dell’acido grasso di cocco

9,5

1 000

0,0095

1

100

0,01

0,05

R

S

51

Monoetanolammide dell’acido grasso di cocco 4-5 EO

17

10 000

0,0017

 

 

0,0017

0,05

R

S

52

Dietanolammide dell'acido di grasso di cocco

2

1 000

0,002

0,3

100

0,003

0,05

R

O

53

PEG-4 Amido di colza

7

5 000

0,0014

 

 

0,0014

0,05

R

S

 

Tensioattivi anfoteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Alchil (C 12-15) dimetilbetaina

1,7

1 000

0,0017

0,1

100

0,001

0,05

R

O

61

Alchil (C 12/18) amidopropilbetaina

1,8

1 000

0,0018

0,09

100

0,0009

0,05

R

S

62

C 12/18 Ossido di alchilammina

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

R

S

 

Tensioattivi cationici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Sali di alchil trimetil ammonio

0,1

1 000

0,0001

0,046

100

0,00046

0,5

I

O

71

Sali di ammonio-esteri alchilici

2,9

1 000

0,0029

1

10

0,1

0,05

R

S

 

Conservanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

1,2-benzisotiazolo-3-one

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,5

I

N

81

Alcol benzilico

360

1 000

0,36

 

 

0,36

0,05

R

S

82

5-bromo-5-nitro-1,3-diossano

0,4

5 000

0,00008

 

 

0,00008

1

P

O

83

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo

0,78

1 000

0,00078

0,2

100

0,002

0,5

I

O

84

Cloroacetammide

55,6

10 000

0,00556

 

 

0,00556

1

O

O

85

Diazolidinil urea

35

5 000

0,007

 

 

0,007

1

P

O

86

Formaldeide

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,05

R

O

87

Glutaraldeide

0,31

1 000

0,00031

 

 

0,00031

0,05

R

O

88

Guanidina, esametilene-, omopolimero

0,18

1 000

0,00018

0,024

100

0,00024

1

P

O

89

CMI + MIT in miscela 3:1 (4)

0,0067

1 000

0,0000067

0,0057

50

0,000114

0,5

I

O

90

2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)

0,06

1 000

0,00006

 

 

0,00006

0,5

I

O

91

Metildibromo glutaronitrile

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,05

R

O

92

Acido e-ftalimmido-perossi-esanoico

0,59

5 000

0,000118

 

 

0,000118

1

P

O

93

Metil-, etil- e propilparaben

15,4

5 000

0,00308

 

 

0,00308

0,05

R

N

94

o-fenilfenolo

0,92

1 000

0,00092

 

 

0,00092

0,05

R

O

95

Benzoato di sodio

128

1 000

0,128

 

 

0,128

0,05

R

S

96

Idrossimetilglicinato di sodio

36,5

5 000

0,0073

 

 

0,0073

1

O

O

97

Sodio nitrito

87

10 000

0,0087

 

 

0,0087

1

NA

NA

98

Triclosan

0,0014

1 000

0,0000014

 

 

0,0000014

0,5

I

O

 

Altri ingredienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Silicio

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

P

N

111

Paraffina

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

O

112

Glicerolo

4 400

5 000

0,88

 

 

0,88

0,05

R

S

113

Fosfati, ad esempio tripolifosfato di sodio (STPP)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,15

NA

NA

114

Zeolite (sostanza inorganica insolubile)

1 000

1 000

1

175

50

3,5

1

NA

NA

115

Citrato e acido citrico

825

1 000

0,825

80

50

1,6

0,05

R

S

116

Policarbossilati

200

1 000

0,2

106

10

10,6

1

P

N

117

Nitrilotriacetato (NTA)

494

1 000

0,494

64

50

1,28

0,5

I

O

118

EDTA

121

1 000

0,121

22

50

0,44

0,5

I

N

119

Fosfonati

650

1 000

0,65

25

50

0,5

1

P

N

120

EDDS

320

1 000

0,32

32

50

0,64

0,05

R

N

121

Argilla (insolubile inorganica)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

NA

NA

122

Carbonati

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

NA

NA

123

Acidi grassi C ≥ 14

3,7

5 000

0,00074

 

 

0,00074

0,05

R

S

124

Silicati

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

NA

NA

125

Acido poliaspartico, sale di Na

410

1 000

0,41

 

 

0,41

0,05

R

N

126

Perborati (ad esempio boro)

14

1 000

0,014

 

 

0,014

1

NA

NA

127

Percarbonato (cfr. carbonato)

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

NA

NA

128

Tetraacetiletilendiammina (TAED)

250

1 000

0,25

500

100

5

0,05

R

O

129

Alcoli C 1 - C 4

1 000

1 000

1

 

 

1

0,05

R

S

130

Mono-, di- e trietanolammina

90

1 000

0,09

0,78

100

0,0078

0,05

R

S

131

Polivinilpirrolidone (PVP)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,5

I

N

132

Carbossimetilcellulosa (CMC)

250

5 000

0,05

 

 

0,05

0,5

I

N

133

Solfato di sodio e di magnesio

1 000

1 000

1

100

100

1

1

NA

NA

134

Cloruro di calcio e di sodio

1 000

1 000

1

100

100

1

1

NA

NA

135

Urea

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

1

NA

NA

136

Biossido di silicio, quarzo (insolubile inorganico)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

NA

NA

137

Glicol polietilenico, MW>4000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

N

138

Glicol polietilenico, MW<4000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

O

139

Sulfonati di cumene-, xylene- e toluene

66

10 000

0,0066

 

 

0,0066

0,5

I

N

140

Na-/Mg-/KOH

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

NA

NA

141

Enzimi/proteine

25

5 000

0,005

 

 

0,005

0,05

R

S

142

Profumi, se non altrimenti specificato (2)

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,5

I

N

143

Tinture, se non altrimenti specificato (2)

10

1 000

0,01

 

 

0,01

1

P

N

144

Amido

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

R

S

145

Poliestere anionico

655

1 000

0,655

 

 

0,655

1

P

N

146

PVNO/PVPI

530

1 000

0,53

 

 

0,53

1

P

N

147

Sulfonato di ftalocianina Zn

0,2

1 000

0,0002

0,16

100

0,0016

1

P

N

148

Imminodisuccinato

81

1 000

0,081

17

100

0,17

0,05

R

N

149

FWA 1

11

1 000

0,011

10

100

0,1

1

P

N

150

FWA 5

10

1 000

0,01

1

10

0,1

1

P

N

151

1-decanolo

2,3

5 000

0,00046

 

 

0,00046

0,05

R

O

152

Metil laurato

1 360

10 000

0,136

 

 

0,136

0,05

R

O

153

Acido formico (sale di Ca)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

R

S

154

Acido adipico

31

1 000

0,031

 

 

0,031

0,05

R

O

155

Acido maleico

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

R

S

156

Acido malico

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

R

O

157

Acido tartarico

200

10 000

0,02

 

 

0,02

0,05

R

O

158

Acido fosforico

138

1 000

0,138

 

 

0,138

0,15

NA

NA

159

Acido ossalico

128

5 000

0,0256

 

 

0,0256

0,05

R

O

160

Acido acetico

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

R

S

161

Acido lattico

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,05

R

S

162

Acido sulfamico

75

1 000

0,075

 

 

0,075

1

NA

NA

163

Acido salicilico

46

1 000

0,046

 

 

0,046

0,15

R

O

164

Acido glicolico

141

5 000

0,0282

 

 

0,0282

0,05

R

O

165

Acido glutarico

208

5 000

0,0416

 

 

0,0416

0,05

R

O

166

Acido malonico

95

5 000

0,019

 

 

0,019

0,05

R

O

167

Glicol etilenico

6 500

1 000

6,5

 

 

6,5

0,05

R

S

168

Glicol etilenico monobutiletere

747

5 000

0,1494

 

 

0,1494

0,05

R

O

169

Glicol dietilenico

4 400

10 000

0,44

 

 

0,44

0,15

I

S

170

Glicol dietilenico monometiletere

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,5

I

O

171

Glicol dietilenico monoetiletere

3 940

5 000

0,788

 

 

0,788

0,05

R

O

172

Glicol dietilenico monobutiletere

1 254

1 000

1,254

 

 

1,254

0,05

R

O

173

Glicol dietilenico dimetiletere

2 000

10 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

O

174

Glicol propilenico

32 000

1 000

32

 

 

32

0,15

R

S

175

Propilenglicole monometiletere

12 700

5 000

2,54

 

 

2,54

0,05

R

O

176

Propilenglicole monobutiletere

748

5 000

0,1496

 

 

0,1496

0,05

R

O

177

Glicol diproprilenico

1 625

10 000

0,1625

 

 

0,1625

0,05

R

O

178

Glicol dipropilenico monometiletere

1 919

5 000

0,3838

 

 

0,3838

0,05

R

O

179

Glicol dipropilenico monobutiletere

841

5 000

0,1682

 

 

0,1682

0,05

R

O

180

Glicol dipropilenico dimetiletere

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

O

181

Glicol trietilenico

4 400

1 000

4,4

 

 

4,4

0,5

I

O

182

Olio di sego

1,8

1 000

0,0018

 

 

0,0018

0,5

I

O

183

Etilene distearilammide

140

5 000

0,028

 

 

0,028

0,5

I

O

184

Sodio gluconato

10 000

10 000

1

 

 

1

0,05

R

O

185

Distearato di etilene

100

5 000

0,02

 

 

0,02

0,5

I

O

186

Idrossietilcellulosa

209

5 000

0,0418

 

 

0,0418

1

P

O

187

Idrossipropilmetil-cellulosa

188

5 000

0,0376

 

 

0,0376

1

P

O

188

1-metil-2-pirrolidone

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,05

R

O

189

Gomma di Xantan

490

1 000

0,49

 

 

0,49

0,05

R

O

190

Trimetil- pentanediol monoisobutirrato

18

1 000

0,018

3,3

100

0,033

0,05

R

O

191

Benzotriazolo

29

1 000

0,029

 

 

0,029

1

P

O

192

Sale piperidinol-propanetricarbossilato

100

1 000

0,1

120

100

1,2

0,5

I

O

193

Dietilamminopropil-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

1

P

O

194

Metilbenzammide-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

0,5

I

O

195

Pentaeritritol-tetrachis-fenol-propionato

38

1 000

0,038

 

 

0,038

1

P

O

196

Polimeri a blocchi

100

5 000

0,02

 

 

0,02

1

P

N

197

Denatonium benzoato

13

5 000

0,0026

 

 

0,0026

1

O

O

198

Succinato

374

10 000

0,0374

 

 

0,0374

0,05

R

O

199

Acido poliaspartico

528

1 000

0,528

 

 

0,528

0,05

R

N

Ingrediente inorganico insolubile Ingrediente inorganico con bassissima o nessuna solubilità in acqua.

Parte B — Volume critico di diluizione

Il volume critico di diluizione è calcolato applicando la seguente equazione:

 

CDV = 1000 * Sdosaggio (i)*DF(i)/TF(i)

 

Dosaggio (i) = Dose dell’ingrediente i, espresso in g/ciclo di lavaggio, o in alcuni casi in g/100 g di prodotto.

 

DF(i) = Fattore di degradazione per l’ingrediente i.

 

TF(i) = Fattore di tossicità per l’ingrediente i.

PROCEDURA PER DETERMINARE I VALORI DEI PARAMETRI DEGLI INGREDIENTI CHE NON FIGURANO NELL’ELENCO DID

In generale, i valori dei parametri enunciati devono essere utilizzati per tutti gli ingredienti che figurano nell'elenco DID. Fanno eccezione i profumi e le tinture, sempre che siano accettati i risultati di test supplementari (cfr. nota nella parte A).

Il seguente metodo si applica per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID.

Tossicità acquatica

Ai fini del sistema europeo di assegnazione del marchio di qualità ecologica, il VCD è calcolato in base al fattore di tossicità cronica e al fattore di sicurezza per la tossicità cronica. In mancanza di risultati di test di tossicità cronica, si devono utilizzare i fattori di tossicità acuta e di sicurezza per la tossicità acuta.

Il fattore di tossicità cronica (TFcronica)

Calcolare il valore della mediana per ciascun livello trofico (pesci, crostacei o alghe) utilizzando i risultati di test validati per la tossicità cronica. Se sono disponibili molteplici risultati di test per una specie nell’ambito di un livello trofico, si calcoli preventivamente la mediana per detta specie; i valori della mediana così ottenuti vanno utilizzati successivamente per calcolare il valore della mediana per il livello trofico.

Il fattore di tossicità cronica (TFcronica) è il più basso valore della mediana calcolata per i livelli trofici.

Il TFcronica è utilizzato per calcolare il criterio del volume critico di diluizione.

Il fattore di tossicità acuta (TFacuta)

Calcolare il valore della mediana per ciascun livello trofico (pesci, crostacei o alghe) utilizzando i risultati di test validati per la tossicità acuta. Se sono disponibili molteplici risultati di test per una specie nell’ambito di un livello trofico, si calcoli preventivamente la mediana per detta specie; i valori della mediana così ottenuti vanno utilizzati successivamente per calcolare il valore della mediana per il livello trofico.

Il fattore di tossicità acuta (TFacuta) è il più basso valore mediano dei livelli trofici.

Il TFacuta è utilizzato per il calcolo del criterio del volume critico di diluizione.

Fattore di sicurezza

Il fattore di sicurezza (SF) dipende dal numero di livelli trofici testati e dalla disponibilità di risultati di test di tossicità cronica. Il SF è determinato come segue:

Dati

Fattore di sicurezza (SF)

Fattore di tossicità (TF)

1 L(E)C50 a breve termine

10 000

Tossicità/10 000

2 L(E)C50 a breve termine da specie provenienti da due livelli trofici (pesci e/o crostacei e/o alghe)

5 000

Tossicità/5 000

Almeno 1 L(E)C50 a breve termine da ciascuno dei tre livelli trofici del set di base 1

1 000

Tossicità/1 000

Un NOEC a lungo termine (pesci o crostacei)

100

Tossicità/100

Due NOEC a lungo termine provenienti da due livelli trofici (pesci e/o crostacei e/o alghe)

50

Tossicità/50

NOEC a lungo termine da almeno tre specie (in genere pesce, crostaceo e alga) provenienti da tre livelli trofici

10

Tossicità/10

Il set di base per testare la tossicità delle sostanze per gli organismi acquatici consiste in test di tossicità acuta su pesci, dafnie e alghe.

Fattori di degradazione

Il fattore di degradazione è definito come segue.

Tabella 1 — Fattore di degradazione (DF)

 

DF

Rapidamente biodegradabile (5)

0,05

Rapidamente biodegradabile (6)

0,15

Intrinsecamente biodegradabile

0,5

Persistente

1

Biodegradabilità anaerobica

L’ingrediente deve essere classificato in una delle seguenti categorie di composti:

Categoria

Marchio

Non biodegradabile in condizioni anaerobiche, ossia testato e giudicato non biodegradabile

N

Biodegradabile in condizioni anaerobiche, cioè testato e giudicato biodegradabile o non testato ma la cui biodegradabilità è stata dimostrata per analogia, ecc.

S

Non testato per la biodegradabilità anaerobica

O

Biodegradabilità aerobica

L’ingrediente deve essere classificato in una delle seguenti categorie di composti:

Categoria

Marchio

Rapidamente biodegradabile

R

Intrinsecamente biodegradabile, ma non rapidamente biodegradabile

I

Persistente

P

Non testato per la biodegradabilità aerobica

O

Ingredienti inorganici insolubili

Se un ingrediente inorganico presenta una bassissima solubilità in acqua, o non è solubile in acqua, tale proprietà deve essere indicata nel dossier presentato.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il TF (cronica) è definito pari al TF (acuta).

(2)  In generale, i richiedenti l’autorizzazione devono utilizzare i dati contenuti in questo elenco. Fanno eccezioni i profumi e le tinture. Se il richiedente l’autorizzazione fornisce dati sulla tossicità del prodotto, tali dati sono utilizzati per calcolare il TF e per determinare la degradabilità. In caso contrario, sono utilizzati i dati contenuti nell’elenco.

(3)  

(#)

In mancanza di risultati sulla tossicità, il TF è stato calcolato come la media dei valori dell’alchilsolfato C 12/14 (AS) e dell’alchilsolfato C 16/18 (AS).

(4)  

(§)

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-4-isotiazolin-3-one in miscela 3:1.

(5)  Tutti i tensioattivi o altri ingredienti che consistono in una serie di omologhi che soddisfano il criterio di degradazione definitiva del test sono inclusi in questa categoria, indipendentemente dal fatto che soddisfino il criterio del periodo finestra di 10 giorni.

(6)  Il criterio del periodo finestra di 10 giorni non è soddisfatto.

Per ingredienti inorganici il DF è fissato in funzione del tasso di degradazione osservato. Se l’ingrediente si degrada entro cinque 5 giorni: DF=0,05; entro 15 giorni: DF=0,15; o entro 50 giorni: DF=0,5.


Appendice II

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell'elenco DID è possibile procedere come segue.

Ricorrere ad estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell'elenco DID (appendice I), si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell'elenco DID)] è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato). Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a riprova dell'analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esteri nella o nelle catene alchiliche).

Effettuare un test di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o a metodi equivalenti.

Effettuare test di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante il test di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate) è opportuno ripetere il test utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati ricorrendo al metodo OCSE 308 (24 aprile 2002) o a metodi equivalenti, purché in condizioni rigorosamente anaerobiche. I test e l'interpretazione dei risultati devono essere effettuati da un esperto indipendente.


Appendice III

Condizioni generali applicabili al test di prestazione

Il test di prestazione è volto a confrontare la capacità detergente ed il potere pulente del prodotto da testare rispetto al prodotto di riferimento. Le condizioni generali di prova consentono di applicare una vasta gamma di procedure purché si conformino ai requisiti sotto elencati. Ai fini del test, le stoviglie possono essere lavate a mano oppure la parte meccanica del lavoro può essere eseguita a macchina. È possibile procedere a test che consistono nel lavare stoviglie (piatti, vasellame) o che non implicano il lavaggio di stoviglie.

NUMERO DI TEST

Si effettuano cinque serie di test, in ciascuna delle quali si procede al confronto tra il prodotto da testare ed il prodotto di riferimento. Ciascuna serie consiste quindi in due test: uno per il prodotto da testare ed uno per il prodotto di riferimento. Oltre ai dieci test, si procede anche ad un test aggiuntivo eseguito senza prodotto detergente (test con l'acqua). Tale test è volto a dimostrare che i risultati del metodo di prova prescelto confermano che i rendimenti di lavaggio del prodotto testato sono superiori a quelli dell'acqua pura.

PARAMENTI RELATIVI ALL'ACQUA

Il medesimo volume di acqua deve essere utilizzato in tutti i test. Il volume deve essere espresso in litri con un numero ad un decimale.

La durezza dell'acqua, espressa in OdH, ed il rapporto calcio-magnesio devono essere noti.

La temperatura dell'acqua deve essere la stessa per tutti i test. Deve essere misurata all'inizio del test e mantenuta costante nel corso dell'intero test. Tuttavia, una diminuzione della temperatura dell'acqua durante il test è accettabile, se tale diminuzione è documentata in tutti i test.

PARAMETRI RELATIVI AL PRODOTTO DA TESTARE ED AL PRODOTTO DI RIFERIMENTO

Il prodotto di riferimento può essere un prodotto leader di mercato oppure una preparazione generica.

Se si opta per il prodotto leader di mercato, si deve scegliere uno dei 3 o 4 prodotti che fanno registrare il più elevato volume di vendita di mercato nella regione in cui il prodotto con il marchio di qualità ecologica dovrà essere commercializzato. Inoltre, il prodotto leader di mercato che serve da riferimento deve essere approvato dall'organismo competente ed il nome della marca deve essere reso pubblico.

Se si opta per un prodotto di riferimento generico, la sua composizione deve essere rappresentativa di quella dei prodotti esistenti sul mercato. Inoltre, il prodotto generico di riferimento deve essere approvato dall'organismo competente e la sua formulazione esatta deve essere resa accessibile al pubblico gratuitamente.

Per tutti i test, il dosaggio utilizzato per il prodotto da testare e per il prodotto di riferimento è quello raccomandato, proporzionato al volume dell'acqua ed espresso in grammi ad un decimale. Se non è indicato alcun dosaggio raccomandato per il prodotto di riferimento, si utilizza un dosaggio identico per il prodotto da testare e per il prodotto di riferimento.

Se è indicato un intervallo di valori per il dosaggio, ai fini del test deve essere utilizzata la quantità minima raccomandata.

Il detergente deve essere mescolato e completamente disciolto nell'acqua.

PARAMETRI RELATIVI ALLO SPORCO

Si deve utilizzare almeno un tipo di sporco, essenzialmente a base di grasso animale e di grasso vegetale freschi.

Lo stesso tipo di sporco deve essere utilizzato in tutti i test.

L'origine o la composizione chimica dello sporco (ad esempio olio di oliva, sego bovino, ecc.) deve essere descritta in dettaglio.

Lo sporco deve essere omogeneo e di consistenza uniforme.

Una quantità di sporco sufficiente per tutti i test deve essere preparata in un unico lotto.

La quantità di sporco applicata ad un substrato (piatti, vasellame, ecc.) o introdotta nell'acqua di lavaggio deve essere identica in tutti i test ed essere pesata in grammi, con precisione fino ad un decimale.

PROCEDURA DI PROVA

Il partecipante o i partecipanti al test non deve/devono poter individuare se si tratta del prodotto testato o del prodotto di riferimento.

Gli elementi e le fasi di ciascun test devono essere determinati in precedenza ed essere identici per ciascun test.

La temperatura e l'umidità relativa del locale devono essere misurate e mantenute ad un livello costante in tutti i test.

Per l'applicazione dello sporco, si deve stabilire in precedenza una procedura fissa che preveda un tempo sufficiente perché lo sporco secchi.

Si deve stabilire in precedenza una procedura fissa per il lavaggio a mano o per la rimozione a macchina dello sporco.

Devono essere eseguiti almeno cinque test con il prodotto da testare ed il prodotto di riferimento, nonché almeno un test con l'acqua non addizionata di detergente.

VALUTAZIONE DEL POTERE PULENTE

Il test deve poter produrre risultati che consentano di misurare il potere pulente del prodotto. Tale potere pulente deve essere espresso in grammi di sporco eliminati per 5 litri d'acqua prima che sia raggiunto un punto di saturazione predefinito. Il punto di saturazione può essere definito ad esempio come il punto in cui l'effetto detergente scompare, lo sporco galleggia sulla superficie dell'acqua, lo strato di schiuma non copre completamente la superficie o non è visibile alcuna schiuma.

VALUTAZIONE DEL PULITO OTTENUTO

Il test deve poter produrre risultati che consentano di misurare il grado di pulito ottenuto. Il grado di pulizia può essere misurato visivamente, otticamente o con qualsiasi altro metodo adeguato. Il metodo di misurazione, compreso un eventuale sistema di notazione, deve essere scelto prima dell'esecuzione dei test.

CONFRONTO

Il risultato di un test è considerato positivo quando il potere pulente e la pulizia ottenuta a seguito dell'utilizzo del prodotto da testare sono altrettanto soddisfacenti o migliori di quelli del prodotto di riferimento.

Si giudica che il prodotto da testare abbia soddisfatto i criteri di prestazione quando si ottengono risultati positivi almeno nell'80 % dei test. Il richiedente può anche ricorrere a metodi statistici per dimostrare con un intervallo di confidenza unilaterale al 95 % che il prodotto testato è altrettanto efficace o migliore del prodotto di riferimento almeno nell'80 % dei test.

Si deve inoltre dimostrare che il prodotto testato ha una capacità detergente superiore a quella dell'acqua pura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Tutti i test devono formare oggetto di una relazione che risponda alle specifiche sotto indicate. La relazione deve contenere i seguenti punti:

descrizione del metodo utilizzato per assicurare che i partecipanti non siano in grado di distinguere il prodotto da testare da quello di riferimento;

indicazione esatta della temperatura e dell'umidità del locale e informazioni dettagliate relative alle misure adottate dai partecipanti per assicurare che tali condizioni rimanessero costanti in tutti i test;

descrizione della composizione dello sporco e della procedura utilizzata per assicurare che fosse omogeneo e di consistenza uniforme in tutti i test;

indicazione esatta della durezza dell'acqua e del metodo utilizzato per determinarla, nonché indicazione del rapporto calcio-magnesio;

indicazione esatta della quantità di acqua utilizzata nei test e del metodo applicato per assicurare il rispetto del requisito relativo alla temperatura dell'acqua;

indicazione esatta dei risultati della pesatura del detergente per piatti in ciascun test e descrizione della procedura di scioglimento del prodotto nell'acqua;

descrizione della procedura adottata per applicare lo sporco al substrato (ad esempio, piatti o vasellame) o all'acqua di lavaggio;

indicazione esatta dei risultati della pesatura dello sporco in ciascun test;

descrizione degli altri elementi e fasi di ciascun test;

descrizione del metodo utilizzato per misurare il potere pulente e il grado di pulito risultante;

dati grezzi ottenuti da tutti i test in termini di potere pulente e di grado di pulito risultante;

risultati finali, compresi i risultati del test con l'acqua (senza detergente) e, se del caso, valutazione statistica dei dati.

Osservazioni sui test disponibili

Il test di prestazione IKW «Recommendation for the Quality Assessment of the Cleaning Performance of Hand Dishwashing Detergents» (Nitsch, C. & Hüttmann, G. SÖFW-Journal, 128, Jahrgang 5, 2002) ed il test CHELAB «Washing up liquid detergents: Assessment of comparative soil removal performance» (Metodo interno CHELAB n. 0357) soddisfano i requisiti stabiliti nel presente documento, a condizione di includere anche una valutazione del grado di pulito ottenuto.

Il test di prestazione dell'organismo danese di informazione ai consumatori («Undersøgelse af håndopvaskemidler med FI smuds», 2003, Test dei detersivi per piatti lavati a mano) soddisfa i requisiti stabiliti nel presente documento, a condizione di includere anche una valutazione della capacità detergente del prodotto.

Il test di prestazione del CTTN-IREN, «Washing efficiency and foaming power with soils/Dish Washing Test» (CTTN-IREN — BP41 — 69131 Ecully CEDEX, Francia) soddisfa i requisiti stabiliti nel presente documento, a condizione che sia osservato il criterio relativo al numero dei test da effettuare.


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili

[notificata con il numero C(2005) 1027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/343/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Per tener conto dell'evoluzione del mercato è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/687/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (2).

(5)

Inoltre è necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione 2001/687/CE, per specificare che i dispositivi dotati di tastiera su schermo sensibile al tatto sono inclusi nel gruppo di prodotti, mentre ne sono esclusi i prodotti non destinati in modo prioritario all'elaborazione dati.

(6)

Per motivi di chiarezza, è opportuno, pertanto, sostituire la decisione 2001/687/CE.

(7)

I criteri ecologici rivisti e i connessi requisiti di valutazione e di verifica devono applicarsi per un periodo di quattro anni.

(8)

È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a dodici mesi, per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di notificazione della presente decisione, di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai criteri riesaminati e ai connessi requisiti.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende tutti i computer che possono essere utilizzati in posti diversi e che consistono in un'unità di sistema, un'unità video e una tastiera formanti un tutt'uno, al fine di un facile trasporto da un posto a un altro, e che possono essere alimentati da una batteria interna.

Tale gruppo di prodotti comprende i dispositivi dotati di tastiera su schermo sensibile al tatto.

Sono esclusi i prodotti non destinati in modo prioritario all'elaborazione dati.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i computer portatili conformemente al regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «computer portatili», nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 aprile 2009.

Articolo 4

Ai fini amministrativi al gruppo di prodotti «computer portatili» è assegnato il numero di codice «018».

Articolo 5

La decisione 2001/687/CE è abrogata.

Articolo 6

I marchi di qualità ecologica assegnati prima della notificazione della presente decisione in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «computer portatili» possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2006.

Se la domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti rientranti nel gruppo di prodotti «computer portatili» è stata presentata prima della data di notificazione della presente decisione, il marchio di qualità può essere assegnato a tali prodotti secondo le modalità di cui alla decisione 2001/687/CE. In tali casi il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 31 marzo 2006.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag. 11.


ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Per ottenere l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica un computer portatile (qui di seguito denominato «il prodotto») deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all’articolo 1, soddisfare i criteri riportati nel presente allegato ed essere sottoposto in fase di richiesta alle prove indicate nei criteri. Le prove devono essere effettuate presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova, a condizione che siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente che valuta la domanda. In mancanza di indicazioni precise sulle prove da svolgere, o qualora tali prove debbano essere effettuate solo in sede di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato gli organismi competenti dovrebbero tenere conto della presenza di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI ECOLOGICI

1.   Risparmio energetico

Il computer portatile deve essere dotato di un interruttore di accensione/spegnimento facilmente accessibile.

Il computer portatile deve supportare la modalità «veglia» ACPI (1) S3 (funzione «sospensione in RAM») per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 3 watt). La modalità «veglia» deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:

modem,

connessione alla rete,

tastiera o mouse.

Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità «veglia» ACPI S3 dopo un tempo di inattività non superiore a 15 minuti. Il costruttore deve attivare questa impostazione.

Il consumo energetico del computer portatile nella modalità «spento» deve essere pari o inferiore a 2 watt a batteria completamente carica e con l’alimentatore collegato alla rete elettrica. Per modalità «spento» si intende la funzione avviata con il comando di spegnimento del computer.

Il consumo massimo dell’alimentatore del computer portatile deve essere pari o inferiore a 0,75 watt quando è collegato alla rete elettrica, ma non è collegato al computer.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nelle modalità ACPI S3 e «spento» è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d’intesa del programma «Energy Star»  (2) attualmente in vigore. I valori di consumo energetico misurati in entrambe le modalità devono essere dichiarati in detta relazione. Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti relativi all’alimentazione.

2.   Prolungamento della durata di vita

La disponibilità di batterie e alimentatori compatibili, nonché della tastiera e dei suoi componenti deve essere garantita per tre anni a partire dalla sospensione della produzione. Il computer portatile, inoltre, deve essere conforme ai seguenti criteri:

deve essere costruito in modo tale da consentire che la memoria sia facilmente accessibile e possa essere sostituita,

deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche dell’unità CD o DVD.

Il richiedente deve dichiarare all’organismo competente che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

3.   Contenuto di mercurio dell’unità video

La retroilluminazione dell’unità video a schermo piatto non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada. Lo schermo di un computer palmare (Personal Data Assistant) non deve contenere mercurio.

Il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.

4.   Rumorosità

Il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re lpW) del computer portatile non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:

3,5 B(A) nella modalità «attesa» [equivalenti a 35 dB(A)],

4,0 B(A) in fase di accesso al disco rigido [equivalenti a 40 dB(A)].

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una relazione, preparata da un laboratorio di prova indipendente accreditato in base alla norma ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e sono stati dichiarati conformi alla norma ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità «attesa» che in fase di accesso al disco rigido devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.

5.   Emissioni elettromagnetiche

Il computer portatile deve essere conforme alle prescrizioni fissate nella norma EN50279, categoria A.

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione in cui si attesta che il livello delle emissioni del prodotto è conforme alle prescrizioni di cui sopra.

6.   Ritiro, riciclaggio e sostanze pericolose

Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito:

a)

una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto;

b)

il costruttore deve controllare il disassemblaggio del prodotto e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l’altro confermare che:

i collegamenti sono facilmente individuabili e accessibili,

i collegamenti sono il più possibile standardizzati,

i collegamenti sono accessibili con strumenti comunemente reperibili,

le lampade della retroilluminazione delle unità video dotate di schermo a LCD possono essere rimosse facilmente;

c)

i materiali pericolosi devono essere separabili;

d)

il 90 % (in peso) dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile;

e)

le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt’uno con il supporto;

f)

le componenti in plastica:

non devono contenere piombo o cadmio aggiunti,

devono essere costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del rivestimento esterno, che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili,

non devono contenere strutture metalliche non separabili da una sola persona con strumenti comunemente reperibili;

g)

i componenti in plastica non devono contenere i ritardanti di fiamma bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE) elencati all’articolo 4 della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale prescrizione terrà conto degli adeguamenti e delle modifiche successivi apportati a tale direttiva circa l’utilizzo di deca-difeniletere bromurato.

Le componenti in plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine di catena composta da 10 a 17 atomi di carbonio e tenore di cloro superiore al 50 % in peso (CAS n. 85535-84-8 e CAS n. 85535-85-9).

Il richiedente deve presentare all’organismo competente una dichiarazione di conformità a tale prescrizione;

h)

le componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati ritardanti di fiamma ai quali è attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio:

 

Pericoloso per la salute:

 

R45 (può provocare il cancro)

 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

 

R60 (può ridurre la fertilità)

 

R61 (può provocare danni al feto)

 

Pericoloso per l’ambiente:

 

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici)

 

R50/R53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico)

 

R51/R53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico)

 

definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4);

i)

le componenti in plastica devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469: 2000. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nelle unità video a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio;

j)

nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria.

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all’organismo competente che valuta la domanda una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.

In relazione al criterio 6, lettera h), ai ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non deve essere stata assegnata alcuna delle frasi di rischio elencate in precedenza, né tali ritardanti devono essere stati elencati nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nelle sue successive modifiche, relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all’atto dell’applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma contenuta nelle parti trattate abbia conservato la forma precedente l’applicazione. Ogni ritardante di fiamma utilizzato in componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi deve essere riportato nella documentazione della domanda con il relativo nome e numero CAS.

7.   Istruzioni per l’uso

Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

a)

raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell’energia, che informino tra l’altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento;

b)

l’informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l’alimentazione o disattivando la presa a muro;

c)

informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituirne alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo;

d)

informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate;

e)

informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

f)

informazioni sull’utilizzo più appropriato delle schede WLAN al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza;

g)

informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione che ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito web http://europa.eu.int/ecolabel.

Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all’organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.

8.   Imballaggi

Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche:

a)

tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio;

b)

gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l’80 % da materiali riciclati.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/campioni degli imballaggi all’organismo competente che valuta la domanda.

9.   Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

ridotto consumo energetico,

progettato per facilitarne il riciclaggio,

livello di rumorosità ridotto.

Il richiedente dichiara all’organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.


(1)  Advanced configuration and power interface (Interfaccia di alimentazione e configurazione avanzata).

(2)  In base alla definizione della Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell’ambiente) degli Stati Uniti sul sito Internet http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(4)  GU  196 del 16.8.1967, pag. 1.


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari

[notificata con il numero C(2005) 1028]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/344/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato in tempo utile prima della fine del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Per tener conto del progresso scientifico e dell'evoluzione del mercato, è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/523/CE della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (2).

(5)

È inoltre necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti stabilita nella suddetta decisione, al fine di precisare che i prodotti destinati alla pulizia regolare delle finestre devono essere considerati detergenti multiuso anziché prodotti per usi più specifici.

(6)

A fini di chiarezza occorre quindi sostituire la decisione 2001/523/CE.

(7)

I criteri ecologici aggiornati devono essere validi per un periodo di quattro anni.

(8)

È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a dodici mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data della notifica della presente decisione di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» è suddiviso nei seguenti sottogruppi:

a)

detergenti multiuso: questo sottogruppo comprende i prodotti detergenti destinati alla pulizia regolare di pavimenti, pareti, soffitti, finestre ed altre superfici fisse che devono essere dissolti o diluiti in acqua prima dell'uso. Per tutti i detergenti multiuso il tenore di acqua deve essere ≤ 90 % (p/p);

b)

detergenti per finestre: questo sottogruppo comprende detergenti multiuso specifici destinati alle pulizia regolare delle finestre, diluiti in acqua prima dell'uso o utilizzati senza diluizione. Per tutti i detergenti per finestre il tenore di acqua deve essere ≤ 95 % (p/p);

c)

detergenti per servizi sanitari: prodotti detergenti destinati alle operazioni regolari di rimozione (anche tramite strofinamento) dello sporco e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, bagni, docce, gabinetti e cucine. Per tutti i detergenti per servizi sanitari il tenore di acqua deve essere ≤ 90 % (p/p).

Il sottogruppo di cui alla lettera c) non comprende:

a)

i prodotti utilizzati automaticamente con l'azionamento dello sciacquone dei gabinetti, ad esempio i prodotti a dosatura regolata, comprese le tavolette dissolubili;

b)

i prodotti da inserire nella cisterna dei WC;

c)

i prodotti privi di azione pulente oltre a quella di rimozione delle incrostazioni di calcare (carbonato di calcio);

d)

i prodotti disinfettanti.

Il gruppo di prodotti contemplato dalla presente decisione non comprende i prodotti per usi più specifici, come i detergenti per forni, i lucidanti per pavimenti, le cere, i disgorganti per tubature, ecc.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che i prodotti per uso professionale.

Articolo 2

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i detergenti devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari», e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» è 020.

Articolo 5

La decisione 2001/523/CE è abrogata.

Articolo 6

I detergenti appartenenti al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica prima della data di notifica della presente decisione possono continuare a fregiarsi del marchio fino al 31 marzo 2006.

I detergenti appartenenti al gruppo di prodotti «detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari» per i quali è stata presentata domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima della data di notifica della presente decisione possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 2001/523/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 marzo 2006.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 189 dell'11.7.2001, pag. 25.


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, un detergente multiuso o un detergente per servizi sanitari (di seguito «il prodotto») deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri stabiliti nel presente allegato.

Finalità dei criteri

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a:

ridurre l'impatto ambientale limitando la quantità degli ingredienti nocivi, dei detergenti utilizzati e dei rifiuti da imballaggio,

ridurre o prevenire i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi all'uso di sostanze pericolose,

promuovere la diffusione di informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente riducendone al minimo l'impatto ambientale.

I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Ove possibile, i test devono essere eseguiti da laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

In mancanza di indicazioni sui test da svolgere o qualora tali test debbano essere effettuati solo in sede di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni e sulla documentazione fornita dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Ai fini del presente allegato, per ingredienti si intendono sia le sostanze che i preparati.

L'appendice I contiene il nuovo database degli ingredienti dei detergenti (elenco DID), aggiornato al 30 giugno 2004, nel quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detergenti. La parte A dell'elenco DID va utilizzata per ricavare i dati per il calcolo del VCDtox e per la valutazione della biodegradabilità dei tensioattivi.

Ove opportuno, il richiedente può utilizzare le versioni successive del database che si rendano disponibili.

Per gli ingredienti che non figurano nella parte A dell'elenco DID, il richiedente applica, sotto la propria responsabilità, la procedura descritta nell'appendice I, parte B.

Per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID, il richiedente può seguire una delle procedure descritte nell'appendice II per fornire la necessaria documentazione della degradabilità anaerobica.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri del presente allegato, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

UNITÀ FUNZIONALE

Per i detergenti multiuso l'unità funzionale (utilizzata come riferimento nei criteri seguenti) corrisponde alla dose di prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per 1 litro di acqua utilizzata per il lavaggio.

Per i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari non viene definita alcuna unità funzionale; i criteri di seguito riportati sono calcolati in base a 100 g di prodotto.

CRITERI ECOLOGICI

1.   Tossicità per gli organismi acquatici

Per ciascun ingrediente (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDtox) mediante la seguente equazione:

Image

dove il peso (i) corrisponde al peso dell'ingrediente (in grammi) per unità funzionale (nel caso dei detergenti multiuso), oppure per 100 g di prodotto (nel caso dei detergenti per servizi sanitari). DF (i) è il fattore di degradazione e TF cronica (i) è il fattore di tossicità dell'ingrediente (in mg/l).

I valori DF e TF cronica sono quelli indicati nella parte A del database degli ingredienti dei detergenti (parte A dell'elenco DID) (appendice I). Se l'ingrediente non è incluso nella parte A dell'elenco DID, il richiedente è tenuto a stimarne i valori seguendo le indicazioni di cui alla parte B dell'elenco DID (appendice I). Il VCDtox di un prodotto è dato dalla somma dei VCDtox dei singoli ingredienti.

Nei detergenti multiuso il VCDtox non deve superare i 20 000 litri per unità funzionale.

Nei detergenti per servizi sanitari il VCDtox non deve superare i 100 000 litri per 100 g di prodotto.

Nei detergenti per finestre, il VCDtox non deve superare i 5 000 litri per 100 g di prodotto.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme a informazioni specifiche sul calcolo del VCDtox che dimostrino il rispetto di questo criterio.

2.   Biodegradabilità dei tensioattivi

a)   Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto insieme a una descrizione della funzione di ciascun ingrediente. La parte A dell'elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. I test per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelli indicati nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1). I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei cinque metodi di prova di seguito indicati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni: CO2 headspace test (OCSE 310); evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato (OCSE 301B; direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2), allegato V.C.4-C); metodo della bottiglia chiusa (OCSE 301D; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-E); respirometria manometrica (OCSE 301F; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-D) o metodo MITI (I) (OCSE 301C; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-F), o gli equivalenti metodi ISO. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo, per confermare la biodegradabilità rapida è possibile utilizzare uno dei metodi di seguito elencati, se il livello di biodegradabilità è almeno del 70 % entro 28 giorni: esaurimento del carbonio organico disciolto (OCSE 301A; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.A) o screening test OCSE modificato-esaurimento del COD (OCSE 301E; direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4-B), o gli equivalenti metodi ISO. L'applicabilità dei metodi di prova basati sulla misurazione del carbonio organico disciolto deve essere opportunamente giustificata, in quanto tali metodi potrebbero fornire risultati sulla rimozione e non sulla biodegradabilità. Nei test per la determinazione della biodegradabilità rapida in condizioni aerobiche non occorre effettuare il preadattamento. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni.

b)   Biodegradabilità anaerobica

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto insieme a una descrizione della funzione di ciascun ingrediente. La parte A dell'elenco DID (appendice I) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «S»). Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice II).

3.   Sostanze o preparati pericolosi o tossici

a)   Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati;

EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali;

NTA (nitrilotricetato);

muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene;

muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene;

moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano;

muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene;

muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone;

HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano);

AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione, accompagnata ove opportuno da dichiarazioni dei fabbricanti, attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra elencate.

b)   Non devono essere utilizzati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati.

c)   Il prodotto non deve contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e successive modifiche:

 

R31 (il contatto con acidi libera gas tossico),

 

R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

R45 (può provocare il cancro),

 

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

R68 (possibilità di danni irreversibili)

 

R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

 

R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

 

R59 (pericoloso per lo strato di ozono),

 

R60 (può ridurre la fertilità),

 

R61 (può danneggiare il feto),

 

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

R63 (possibile rischio di danni al feto),

 

R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno).

Per i biocidi, utilizzati sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, sono prescritti requisiti specifici (cfr. infra il criterio relativo ai biocidi).

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale.

Valutazione e verifica: è necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per tutti gli ingredienti (sostanze o preparati). Il richiedente deve fornire una dichiarazione del fabbricante degli ingredienti attestante la conformità a questo criterio.

4.   Biocidi

a)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: è necessario fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali concernenti i conservanti eventualmente aggiunti, insieme a informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto finale. Il produttore o fornitore dei conservanti deve fornire informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto.

b)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: occorre trasmettere all'organismo competente i testi nella forma in cui compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, classificati con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE, sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo. A tale proposito un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è ≥ 3,0 (a meno che il BCF determinato per via sperimentale non sia ≤ 100).

La concentrazione di biocidi nel prodotto finale non deve superare la concentrazione massima autorizzata dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4), e successive modifiche.

Valutazione e verifica: per tutti i biocidi occorre fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali, insieme alla documentazione della concentrazione di ciascun biocida nel prodotto finale.

5.   Tinture o sostanze coloranti

Tutte le tinture o sostanze coloranti utilizzate nel prodotto devono essere autorizzate ai sensi della direttiva 76/768/CEE e successive modifiche, o ai sensi della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (5) e successive modifiche, o devono essere caratterizzate da proprietà ambientali che non implichino la classificazione con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme all'elenco completo di tutte le tinture o sostanze coloranti utilizzate.

6.   Fragranze

a)

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [cfr. criterio 3, lettera a)].

b)

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a ogni singolo elemento di questo criterio.

7.   Sostanze sensibilizzanti

Il prodotto non deve essere classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche.

La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente l'esatta concentrazione di tutti gli ingredienti classificati con le frasi di rischio R42 e/o R43, insieme a copie delle schede di sicurezza dei materiali.

8.   Composti organici volatili

Il prodotto non deve contenere più del 10 % (in peso) di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 oC.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di sicurezza dei materiali per ciascun solvente organico, insieme al calcolo dettagliato dei composti organici volatili totali con punto di ebollizione inferiore a 150 oC.

9.   Fosforo

La quantità complessiva di fosforo elementare contenuta nel prodotto viene calcolata in base all'unità funzionale (per i detergenti multiuso) o in base a 100 g di prodotto (per i detergenti per servizi sanitari), tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).

Nei detergenti multiuso il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 0,02 g per unità funzionale.

Nei detergenti per servizi sanitari il tenore di fosforo (P) complessivo non deve superare 1,0 g/100 g di prodotto.

Gli ingredienti utilizzati per i detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

Valutazione e verifica: occorre comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme ai calcoli dettagliati che dimostrino la conformità a questo criterio.

10.   Requisiti dell'imballaggio

a)

Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.

b)

Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

c)

Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».

d)

Le parti dell'imballaggio primario devono essere facilmente separabili in parti monomateriale.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente dati sull'imballaggio ed eventualmente un campione dello stesso, insieme a una dichiarazione di conformità a ciascun elemento del presente criterio.

IDONEITÀ ALL'USO

11.   Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo all'uso e soddisfare le esigenze dei consumatori.

Il potere pulente deve essere uguale o superiore a quello di un prodotto leader di mercato o di un prodotto di riferimento generico (cfr. appendice III) approvato da un organismo competente, e superiore al potere pulente dell'acqua.

Per i detergenti multiuso e i detergenti per cucine, occorre attestare unicamente l'azione sgrassante. Per i detergenti per servizi sanitari e i detergenti per finestre, occorre attestare sia l'azione sgrassante che l'azione anticalcare.

Valutazione e verifica: l'efficacia del prodotto deve essere testata tramite:

un adeguato e comprovabile test di laboratorio, oppure

un adeguato e comprovabile test condotto presso i consumatori.

Entrambi i tipi di test devono essere eseguiti e descritti conformemente a specifici parametri definiti nell'appendice III.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

12.   Istruzioni per l'uso

a)   Istruzioni sul dosaggio

L'imballaggio dei detergenti multiuso deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Si raccomanda l'uso di un pittogramma (ad esempio l'immagine di un recipiente da 5 litri e il numero di misurini e di ml di prodotto raccomandati), che tuttavia è facoltativo.

Sull'imballaggio dei detergenti concentrati per le pulizie dei servizi sanitari deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito.

Sull'imballaggio deve figurare la seguente dicitura (o un testo equivalente):

«La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale».

b)   Avvertenze di sicurezza

Sul prodotto devono figurare, sia per iscritto sia con relativo pittogramma, le seguenti avvertenze di sicurezza (o un testo equivalente):

«Tenere fuori dalla portata dei bambini»

«Non mescolare detergenti diversi»

«Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray).

c)   Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura

Si applica il regolamento (CE) n. 648/2004.

d)   Informazioni sul marchio di qualità ecologica

Sull'imballaggio deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente):

«Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/ecolabel».

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto e della relativa etichettatura, insieme a una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

13.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche

uso ridotto di sostanze pericolose

istruzioni per l'uso più chiare

14.   Formazione professionale

Per i detergenti utilizzati a fini industriali il produttore, il distributore o un terzo incaricato deve svolgere un'azione di formazione o fornire materiale di formazione al personale addetto alle pulizie, in modo tale che quest'ultimo riceva istruzioni dettagliate sulle operazioni di diluizione, utilizzo ed eliminazione del prodotto e sull'uso delle necessarie attrezzature.

Valutazione e verifica: occorre fornire all'organismo competente un campione del materiale di formazione, contenente istruzioni dettagliate sulle operazioni di diluizione, utilizzo ed eliminazione del prodotto e sull'uso delle necessarie attrezzature e una descrizione dell'azione di formazione.


(1)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 13.

(2)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(4)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(5)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(6)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.


Appendice I

ELENCO DID

Per gli ingredienti che figurano nella parte A dell'elenco DID, ai fini della valutazione del rispetto dei criteri ecologici devono essere utilizzati i valori relativi alla tossicità e alla degradabilità indicati nell'elenco.

Per gli ingredienti che non figurano nella parte A dell'elenco DID, per calcolare i valori relativi alla tossicità e alla degradabilità si utilizza la procedura descritta nella parte B.

Database degli ingredienti dei detergenti

Versione 30 giugno 2004

Parte A. Elenco degli ingredienti

 

 

Tossicità acuta

 

Tossicità cronica

 

Degradazione

N. DID

Ingrediente

LC50/EC50

SFacuta

TFacuta

NOEC (1)

SFchronisch  (1)

TFcronica

DF

Aerobica

Anaerobica

 

Tensioattivi anionici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Alchilbenzensolfonati a catena lineare (LAS) 11,5-11,8

4,1

1 000

0,0041

0,69

10

0,069

0,05

R

N

2

Sale di trietanolammina (alchile C 10-13) LAS

4,2

1 000

0,0042

3,4

100

0,034

0,05

R

O

3

C 14/17 Alchilsolfonatot

6,7

5 000

0,00134

0,44

10

0,044

0,05

R

S

4

C 8/10 Alchilsolfato

132

5 000

0,0264

 

 

0,0264

0,05

R

S

5

C 12/14 Alchilsolfato (AS)

2,8

1 000

0,0028

2

100

0,02

0,05

R

S

6

C 12/18 Alchilsolfato (AS) (3)

 

 

0,0149

 

 

0,027

0,05

R

S

7

C 16/18 Solfato di alcol grasso (FAS)

27

1 000

0,027

1,7

50

0,034

0,05

R

S

8

C 12-15 A 1-3 EO solfato

4,6

1 000

0,0046

0,1

10

0,01

0,05

R

S

9

C 16/18 A 3-4 EO solfato

0,57

10 000

0,000057

 

 

0,000057

0,05

R

S

10

Dialchilsulfosuccinato

15,7

1 000

0,0157

 

 

0,0157

0,5

I

N

11

C 12/14 metil estere di acido grasso solfonico

9

10 000

0,0009

0,23

50

0,0046

0,05

R

N

12

C 16/18 metil estere di acido grasso solfonico

0,51

5 000

0,000102

0,2

50

0,004

0,05

R

N

13

C 14/16 solfonato di olefina alfa

3,3

10 000

0,00033

 

 

0,00033

0,05

R

N

14

C 14-18 solfonato di olefina alfa

0,5

5 000

0,0001

 

 

0,0001

0,05

R

N

15

Saponi C > 12-22

22

1 000

0,022

10

100

0,1

0,05

R

S

16

Lauroil sarcosinato

56

10 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

R

S

17

C9/11 2-10 EO carbossimetilico, sale sodico o acido

100

10 000

0,01

 

 

0,01

0,05

R

O

18

C 12/18 2-10 EO carbossimetilico, sale sodico o acido

8,8

1 000

0,0088

5

100

0,05

0,05

R

O

19

C 12/18 Esteri di alchilfosfato

38

1 000

0,038

 

 

0,038

0,05

R

N

 

Tensioattivi non ionici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

C 8 A 1-5 EO

7,8

1 000

0,0078

 

 

0,0078

0,05

R

S

21

C 9/11 A, > 3-6 EO prevalentemente lineari

5,6

1 000

0,0056

 

 

0,0056

0,05

R

S

22

C 9/11 A, > 6-10 EO prevalentemente lineari

5

1 000

0,005

 

 

0,005

0,05

R

S

23

C 9/11 A, 5-11 EO ramificato

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

R

O

24

C10 A, 5-11 EO ramificato (trimero-propene-ossi-alcol)

1

1 000

0,001

 

 

0,001

0,05

R

S

25

C 12/15 A, 2-6 EO prevalentemente lineari

0,43

1 000

0,00043

0,18

50

0,0036

0,05

R

S

26

C 12/14 5-8 EO 1 t-BuO (endcapped)

0,23

1 000

0,00023

0,18

100

0,0018

0,05

R

O

27

C 12/15 A, 3-12 EO ramificato

1

1 000

0,001

3,2

100

0,032

0,05

R

O

28

C 12/15 (valore medio C<14) A, > 6-9 EO

0,63

1 000

0,00063

0,24

10

0,024

0,05

R

S

29

C 12/15 (valore medio C>14) A, > 6-9 EO

0,4

1 000

0,0004

0,17

10

0,017

0,05

R

S

30

C 12/15 A, > 9-12 EO

1,1

1 000

0,0011

 

 

0,017

0,05

R

S

31

C 12/15 A >12-20 EO

0,7

1 000

0,0007

 

 

0,0007

0,05

R

O

32

C 12/15 A >20-30 EO

13

1 000

0,013

10

100

0,1

0,05

R

O

33

C 12/15 A, > 30 EO

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,5

I

O

34

C 12/18 A, 0-3 EO

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

R

S

35

C 12/18 A, 5-10 EO

1

1 000

0,001

0,35

100

0,0035

0,05

R

O

36

C 12/18 A, > 10-20 EO

1

1 000

0,001

 

 

0,0035

0,05

R

O

37

C 16/18 A, 2-8 EO

3,2

1 000

0,0032

0,4

100

0,004

0,05

R

S

38

C 16/18 A, > 9-18 EO

0,72

1 000

0,00072

0,32

10

0,032

0,05

R

S

39

C 16/18 A, 20-30 EO

4,1

1 000

0,0041

 

 

0,0041

0,05

R

S

40

C 16/18 A, > 30 EO

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,5

I

S

41

C 12-15 A 2-6 EO 2-6 PO

0,78

1 000

0,00078

0,36

100

0,0036

0,05

R

O

42

C 10-16 A 0-3 PO 6-7 EO

3,2

5 000

0,00064

1

100

0,01

0,05

R

O

43

Cocoato di glicerina (1-5 EO)

16

1 000

0,016

6,3

100

0,063

0,05

R

S

44

Cocoato di glicerina (6-17 EO)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

R

S

45

C 12/14 Amido di glucosio

13

1 000

0,013

4,3

50

0,086

0,05

R

S

46

C 16/18 Amido di glucosio

1

1 000

0,001

0,33

50

0,0066

0,05

R

S

47

C 8/10 Alchilpoliglucosideside

28

1 000

0,028

5,7

100

0,057

0,05

R

S

48

C 8/12 Alchilpoliglucoside ramificato

480

1 000

0,48

100

100

1

0,05

R

N

49

C 8/16 o C12-14 Alchilpoliglucoside

5,3

1 000

0,0053

1

10

0,1

0,05

R

S

50

Monoetanolammide dell’acido grasso di cocco

9,5

1 000

0,0095

1

100

0,01

0,05

R

S

51

Monoetanolammide dell’acido grasso di cocco 4-5 EO

17

10 000

0,0017

 

 

0,0017

0,05

R

S

52

Dietanolammide dell’acido di grasso di cocco

2

1 000

0,002

0,3

100

0,003

0,05

R

O

53

PEG-4 Amido di colza

7

5 000

0,0014

 

 

0,0014

0,05

R

S

 

Tensioattivi anfoteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Alchil (C 12-15) dimetilbetainabetaïne

1,7

1 000

0,0017

0,1

100

0,001

0,05

R

O

61

Alchil (C 12/18) amidopropilbetainapylbetaïne

1,8

1 000

0,0018

0,09

100

0,0009

0,05

R

S

62

C 12/18 Ossido di alchilamminade

0,3

1 000

0,0003

 

 

0,0003

0,05

R

S

 

Tensioattivi cationici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Sali di alchil trimetil ammonio

0,1

1 000

0,0001

0,046

100

0,00046

0,5

I

O

71

Sali di ammonio-esteri alchilici

2,9

1 000

0,0029

1

10

0,1

0,05

R

S

 

Conservanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

1,2-benzisotiazolo-3-one

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,5

I

N

81

Alcol benzilico

360

1 000

0,36

 

 

0,36

0,05

R

S

82

5-bromo-5-nitro-1,3-diossano

0,4

5 000

0,00008

 

 

0,00008

1

P

O

83

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo

0,78

1 000

0,00078

0,2

100

0,002

0,5

I

O

84

Cloroacetammide

55,6

10 000

0,00556

 

 

0,00556

1

O

O

85

Diazolinidyl urea

35

5 000

0,007

 

 

0,007

1

P

O

86

Formaldeide

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,05

R

O

87

Glutaraldeide

0,31

1 000

0,00031

 

 

0,00031

0,05

R

O

88

Guanidina, esametilene-, omopolimero

0,18

1 000

0,00018

0,024

100

0,00024

1

P

O

89

CMI + MIT in miscela 3:1 (4)

0,0067

1 000

0,0000067

0,0057

50

0,000114

0,5

I

O

90

2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)

0,06

1 000

0,00006

 

 

0,00006

0,5

I

O

91

Metildibromo glutaronitrile

0,15

1 000

0,00015

 

 

0,00015

0,05

R

O

92

Acido e-ftalimmido-perossi-esanoico

0,59

5 000

0,000118

 

 

0,000118

1

P

O

93

Metil-, etil- e propilparaben

15,4

5 000

0,00308

 

 

0,00308

0,05

R

N

94

o-fenilfenolo

0,92

1 000

0,00092

 

 

0,00092

0,05

R

O

95

Benzoato di sodio

128

1 000

0,128

 

 

0,128

0,05

R

S

96

Idrossimetilglicinato di sodio

36,5

5 000

0,0073

 

 

0,0073

1

O

O

97

Sodio nitrito

87

10 000

0,0087

 

 

0,0087

1

NA

NA

98

Triclosan

0,0014

1 000

0,0000014

 

 

0,0000014

0,5

I

O

 

Altri ingredienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Silicio

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

P

N

111

Paraffina

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

O

112

Glicerolo

4 400

5 000

0,88

 

 

0,88

0,05

R

S

113

Fosfati, ad esempio tripolifosfato di sodio (STPP)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,15

NA

NA

114

Zeolite (ingrediente inorganico insolubile)

1 000

1 000

1

175

50

3,5

1

NA

NA

115

Citrato e acido citrico

825

1 000

0,825

80

50

1,6

0,05

R

S

116

Policarbossilati

200

1 000

0,2

106

10

10,6

1

P

N

117

Nitrilotriacetato (NTA)

494

1 000

0,494

64

50

1,28

0,5

I

O

118

EDTA

121

1 000

0,121

22

50

0,44

0,5

I

N

119

Fosfonati

650

1 000

0,65

25

50

0,5

1

P

N

120

EDDS

320

1 000

0,32

32

50

0,64

0,05

R

N

121

Argilla (sostanza inorganica insolubile)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

NA

NA

122

Carbonati

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

NA

NA

123

Acidi grassi C ≥ 14

3,7

5 000

0,00074

 

 

0,00074

0,05

R

S

124

Silicati

250

1 000

0,25

 

 

0,25

1

NA

NA

125

Acido poliaspartico, sale di Na

410

1 000

0,41

 

 

0,41

0,05

R

N

126

Perborati (ad esempio boro)

14

1 000

0,014

 

 

0,014

1

NA

NA

127

Percarbonato (cfr. carbonato)

250

1 000

0,25

 

 

0,25

0,15

NA

NA

128

Tetraacetiletilendiammina (TAED)

250

1 000

0,25

500

100

5

0,05

R

O

129

Alcoli C 1 - C 4

1 000

1 000

1

 

 

1

0,05

R

S

130

Mono-, di- e trietanolammina

90

1 000

0,09

0,78

100

0,0078

0,05

R

S

131

Polivinilpirrolidone (PVP)

1 000

1 000

1

 

 

1

0,5

I

N

132

Carbossimetilcellulosa (CMC)

250

5 000

0,05

 

 

0,05

0,5

I

N

133

Solfato di sodio e di magnesio

1 000

1 000

1

100

100

1

1

NA

NA

134

Cloruro di calcio e di sodio

1 000

1 000

1

100

100

1

1

NA

NA

135

Urea

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

1

NA

NA

136

Biossido di silicio, quarzo (ingrediente inorganico insolubile)

1 000

1 000

1

 

 

1

1

NA

NA

137

Glicol polietilenico, MW > 4000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

N

138

Glicol polietilenico, MW < 4000

1 000

10 000

0,1

 

 

0,1

1

P

O

139

Sulfonati di cumene-, xylene- e toluene

66

10 000

0,0066

 

 

0,0066

0,5

I

N

140

Na-/Mg-/KOH

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

NA

NA

141

Enzimi/proteine

25

5 000

0,005

 

 

0,005

0,05

R

S

142

Profumi, se non altrimenti specificato (2)

2

1 000

0,002

 

 

0,002

0,5

I

N

143

Tinture, se non altrimenti specificato (2)

10

1 000

0,01

 

 

0,01

1

P

N

144

Amido

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

R

S

145

Poliestere anionico

655

1 000

0,655

 

 

0,655

1

P

N

146

PVNO/PVPI

530

1 000

0,53

 

 

0,53

1

P

N

147

Sulfonato di ftalocianina Zn

0,2

1 000

0,0002

0,16

100

0,0016

1

P

N

148

Imminodisuccinato

81

1 000

0,081

17

100

0,17

0,05

R

N

149

FWA 1

11

1 000

0,011

10

100

0,1

1

P

N

150

FWA 5

10

1 000

0,01

1

10

0,1

1

P

N

151

1-decanolo

2,3

5 000

0,00046

 

 

0,00046

0,05

R

O

152

Metil laurato

1 360

10 000

0,136

 

 

0,136

0,05

R

O

153

Acido formico (sale di Ca)

100

1 000

0,1

 

 

0,1

0,05

R

S

154

Acido adipico

31

1 000

0,031

 

 

0,031

0,05

R

O

155

Acido maleico

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

R

S

156

Acido malico

106

1 000

0,106

 

 

0,106

0,05

R

O

157

Acido tartarico

200

10 000

0,02

 

 

0,02

0,05

R

O

158

Acido fosforico

138

1 000

0,138

 

 

0,138

0,15

NA

NA

159

Acido ossalico

128

5 000

0,0256

 

 

0,0256

0,05

R

O

160

Acido acetico

30

1 000

0,03

 

 

0,03

0,05

R

S

161

Acido lattico

130

1 000

0,13

 

 

0,13

0,05

R

S

162

Acido sulfamico

75

1 000

0,075

 

 

0,075

1

NA

NA

163

Acido salicilico

46

1 000

0,046

 

 

0,046

0,15

R

O

164

Acido glicolico

141

5 000

0,0282

 

 

0,0282

0,05

R

O

165

Acido glutarico

208

5 000

0,0416

 

 

0,0416

0,05

R

O

166

Acido malonico

95

5 000

0,019

 

 

0,019

0,05

R

O

167

Glicol etilenico

6 500

1 000

6,5

 

 

6,5

0,05

R

S

168

Glicol etilenico monobutiletere

747

5 000

0,1494

 

 

0,1494

0,05

R

O

169

Glicol dietilenico

4 400

10 000

0,44

 

 

0,44

0,15

I

S

170

Glicol dietilenico monometiletere

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,5

I

O

171

Glicol dietilenico monoetiletere

3 940

5 000

0,788

 

 

0,788

0,05

R

O

172

Glicol dietilenico monobutiletere

1 254

1 000

1,254

 

 

1,254

0,05

R

O

173

Glicol dietilenico dimetiletere

2 000

10 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

O

174

Glicol proprilenico

32 000

1 000

32

 

 

32

0,15

R

S

175

Propilenglicole monometiletere

12 700

5 000

2,54

 

 

2,54

0,05

R

O

176

Propilenglicole monobutiletere

748

5 000

0,1496

 

 

0,1496

0,05

R

O

177

Glicol diproprilenico

1 625

10 000

0,1625

 

 

0,1625

0,05

R

O

178

Glicol dipropilenico monometiletere

1 919

5 000

0,3838

 

 

0,3838

0,05

R

O

179

Glicol dipropilenico monobutiletere

841

5 000

0,1682

 

 

0,1682

0,05

R

O

180

Glicol dipropilenico dimetiletere

1 000

5 000

0,2

 

 

0,2

0,5

I

O

181

Glicol trietilenico

4 400

1 000

4,4

 

 

4,4

0,5

I

O

182

Olio di sego

1,8

1 000

0,0018

 

 

0,0018

0,5

I

O

183

Etilene distearilammide

140

5 000

0,028

 

 

0,028

0,5

I

O

184

Sodio gluconato

10 000

10 000

1

 

 

1

0,05

R

O

185

Distearato di etilene

100

5 000

0,02

 

 

0,02

0,5

I

O

186

Idrossietilcellulosa

209

5 000

0,0418

 

 

0,0418

1

P

O

187

Idrossipropilmetil-cellulosa

188

5 000

0,0376

 

 

0,0376

1

P

O

188

1-metil-2-pirrolidone

500

1 000

0,5

 

 

0,5

0,05

R

O

189

Gomma di Xantan

490

1 000

0,49

 

 

0,49

0,05

R

O

190

Trimetil- pentanediol monoisobutirrato

18

1 000

0,018

3,3

100

0,033

0,05

R

O

191

Benzotriazolo

29

1 000

0,029

 

 

0,029

1

P

O

192

Sale piperidinol-propanetricarbossilato

100

1 000

0,1

120

100

1,2

0,5

I

O

193

Dietilamminopropil-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

1

P

O

194

Metilbenzammide-DAS

120

1 000

0,12

120

100

1,2

0,5

I

O

195

Pentaerythritol-tetrakis-phenol-propionato

38

1 000

0,038

 

 

0,038

1

P

O

196

Polimeri a blocchi

100

5 000

0,02

 

 

0,02

1

P

N

197

Denatonium benzoato

13

5 000

0,0026

 

 

0,0026

1

O

O

198

Succinato

374

10 000

0,0374

 

 

0,0374

0,05

R

O

199

Acido poliaspartico

528

1 000

0,528

 

 

0,528

0,05

R

N

Ingrediente inorganico insolubile Ingrediente inorganico con bassissima o nessuna solubilità in acqua

Parte B. Volume critico di diluizione

Il volume critico di diluizione è calcolato applicando la seguente equazione:

CDV = 1000 * Sdosaggio (i)*DF(i)/TF(i)

Dosaggio (i) = dose dell’ingrediente i, espresso in g/ciclo di lavaggio, o in alcuni casi in g/100 g prodotto.

DF(i) = fattore di degradazione per l’ingrediente i.

TF(i) = fattore di tossicità per l’ingrediente i.

PROCEDURA PER DETERMINARE I VALORI DEI PARAMETRI DEGLI INGREDIENTI CHE NON FIGURANO NELL’ELENCO DID

In generale, i valori dei parametri enunciati devono essere utilizzati per tutti gli ingredienti che figurano nell’elenco DID. Fanno eccezione i profumi e le tinture, sempre che siano accettati i risultati di test supplementari (cfr. nota nella parte A).

Il seguente metodo si applica per gli ingredienti che non figurano nell’elenco DID.

Tossicità acquatica

Ai fini del sistema europeo di assegnazione del marchio di qualità ecologica, il VCD è calcolato in base al fattore di tossicità cronica e al fattore di sicurezza per la tossicità cronica. In mancanza di risultati di test di tossicità cronica, si devono utilizzare i fattori di tossicità acuta e di sicurezza per la tossicità acuta.

Il fattore di tossicità cronica (TFcronica)

Calcolare il valore della mediana per ciascun livello trofico (pesci, crostacei o alghe) utilizzando i risultati di test validati per la tossicità cronica. Se sono disponibili molteplici risultati di test per una specie nell’ambito di un livello trofico, si calcoli preventivamente la mediana per detta specie, e i valori della mediana così ottenuti vanno utilizzati successivamente per calcolare il valore della mediana per il livello trofico.

Il fattore di tossicità cronica TFcronica è il più basso valore della mediana calcolata per i livelli trofici.

Il TFcronica è utilizzato per calcolare il criterio del volume critico di diluizione.

Il fattore di tossicità acuta (TFacuta)

Calcolare il valore della mediana per ciascun livello trofico (pesci, crostacei o alghe) utilizzando i risultati di test validati per la tossicità acuta. Se sono disponibili molteplici risultati di test per una specie nell’ambito di un livello trofico, si calcoli preventivamente la mediana per detta specie, e i valori della mediana così ottenuti vanno utilizzati successivamente per calcolare il valore della mediana per il livello trofico.

Il fattore di tossicità acuta TFacuta è il più basso valore mediano dei livelli trofici.

Il TFacuta è utilizzato per il calcolo del criterio del volume critico di diluizione.

Fattore di sicurezza:

Il fattore di sicurezza (SF) dipende dal numero di livelli trofici testati e dalla disponibilità di risultati di test di tossicità cronica. Il SF è determinato come segue:

Dati

Fattore di sicurezza (SF)

Fattore di tossicità (TF)

1 L(E)C50 a breve termine

10 000

Tossicità/10 000

2 L(E)C50 a breve termine da specie provenienti da due livelli trofici (pesci e/o crostacei e/o alghe)

5 000

Tossicità/5 000

Almeno 1 L(E)C50 a breve termine da ciascuno dei tre livelli trofici del set di base1

1 000

Tossicità/1 000

Un NOEC a lungo termine (pesci o crostacei)

100

Tossicità/100

Due NOEC a lungo termine provenienti da due livelli trofici (pesci e/o crostacei e/o alghe)

50

Tossicità/50

NOEC a lungo termine da almeno tre specie (in genere pesce, crostaceo e alga) provenienti da tre livelli trofici

10

Tossicità/10

Il set di base per testare la tossicità delle sostanze per gli organismi acquatici consiste di test di tossicità acuta su pesci, dafnie e alghe.

Fattori di degradazione

Il fattore di degradazione è definito come segue:

Tabella 1

Fattore di degradazione (DF):

 

DF

Rapidamente biodegradabile (5)

0,05

Rapidamente biodegradabile (6)

0,15

Intrinsecamente biodegradabile

0,5

Persistente

1

Biodegradabilità anaerobica

L’ingrediente deve essere classificato in una delle seguenti categorie di composti:

Categoria

Marchio

Non biodegradabile in condizioni anaerobiche, ossia testato e giudicato non biodegradabile

N

Biodegradabile in condizioni anaerobiche, cioè testato e giudicato biodegradabile o non testato ma la cui biodegradabilità è stata dimostrata per analogia, ecc.

S

Non testato per la biodegradabilità anaerobica

O

Biodegradabilità aerobica

L’ingrediente deve essere classificato in una delle seguenti categorie di composti:

Categoria

Marchio

Rapidamente biodegradabile

R

Intrinsecamente biodegradabile, ma non facilmente biodegradabile

I

Persistente

P

Non testato per la biodegradabilità aerobica

O

Ingredienti inorganici insolubili

Se un ingrediente inorganico presenta una bassissima solubilità in acqua, o non è solubile in acqua, tale proprietà deve essere indicata nel dossier presentato.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le colonne contrassegnate in questo modo rimangono vuote. In tal caso, il TF (cronica) è definito pari al TF (acuta).

(2)  In generale, i richiedenti l’autorizzazione devono utilizzare i dati contenuti in questo elenco. Fanno eccezione i profumi e le tinture. Se il richiedente l’autorizzazione fornisce dati sulla tossicità del prodotto, tali dati sono utilizzati per calcolare il TF e per determinare la degradabilità. In caso contrario, sono utilizzati i dati contenuti nell’elenco.

(3)  

(#)

In mancanza di risultati sulla tossicità il TF è stato calcolato come la media dei valori dell’alchilsolfato C 12/14 (AS) e dell’alchilsolfato C 16/18 (AS).

(4)  

(§)

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one e 2-metil-4-isotiazolin-3-one in miscela 3:1.

(5)  Tutti i tensioattivi o altri ingredienti che consistono di una serie di omologhi che soddisfano il criterio di degradazione definitiva del test sono inclusi in questa categoria, indipendentemente dal fatto che soddisfino il criterio del periodo finestra di 10 giorni.

(6)  Il criterio del periodo finestra di 10 giorni non è soddisfatto.

Per ingredienti inorganici il DF è fissato in funzione del tasso di degradazione osservato. Se l’ingrediente degrada entro cinque 5 giorni: DF = 0,05, entro 15 giorni: DF = 0,15 o entro 50 giorni: DF = 0,5.


Appendice II

DOCUMENTAZIONE DELLA BIODEGRADABILITÀ ANAEROBICA

Per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell'elenco DID è possibile procedere come segue.

Ricorrere ad estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell'elenco DID (appendice I), si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche [ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato (n. 8 dell'elenco DID) è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato]. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell'analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esteri nella o nelle catene alchiliche).

Effettuare un test di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo OCSE 311, ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o a metodi equivalenti.

Effettuare test di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante il test di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate) è opportuno ripetere il test utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati ricorrendo al metodo OCSE 308 (24 aprile 2002) o a metodi equivalenti, purché in condizioni rigorosamente anaerobiche. I test e l'interpretazione dei risultati devono essere effettuati da un esperto indipendente.


Appendice III

CONDIZIONI GENERALI PER IL TEST DI PRESTAZIONE

Il test di prestazione può consistere in un test di laboratorio oppure in un test presso i consumatori. Le condizioni per ciascun tipo di prova sono descritte di seguito.

1.   Test di laboratorio

Il test di laboratorio mira a confermare che il prodotto testato pulisce altrettanto bene o meglio di un prodotto di riferimento comparabile e meglio dell’acqua pura, nonché che esso non danneggia le superfici per le quali è indicato.

Condizioni generali

Il prodotto sottoposto al test e il prodotto di riferimento devono rientrare nella medesima categoria di prodotti.

Il prodotto di riferimento può essere un prodotto leader di mercato oppure una preparazione generica.

Se si opta per il prodotto leader di mercato, si deve scegliere uno dei 3 o 4 prodotti che fanno registrare il più elevato volume di vendita di mercato nella regione in cui il prodotto con il marchio di qualità ecologica dovrà essere commercializzato. Inoltre, il prodotto leader di mercato che serve da riferimento deve essere approvato dall’organismo competente e il nome della marca deve essere reso pubblico.

Se si opta per un prodotto di riferimento generico, la sua composizione deve essere rappresentativa di quella dei prodotti esistenti sul mercato. Inoltre, il prodotto generico di riferimento deve essere approvato dall’organismo competente e la sua formulazione esatta deve essere resa accessibile al pubblico gratuitamente.

I dosaggi utilizzati sono i dosaggi raccomandati per un grado di sporco normale o per un uso normale. Se non è indicato alcun dosaggio raccomandato per il prodotto di riferimento, si deve utilizzare un dosaggio identico per il prodotto da testare e per il prodotto di riferimento.

Se è indicato un intervallo di valori per il dosaggio, ai fini del test deve essere utilizzata la quantità minima raccomandata.

La miscela di sporco deve essere idonea all’uso del prodotto; deve essere omogenea e, se creata artificialmente, deve essere preparata sulla base di sostanze ben descritte. Per l’intero test, deve essere approntata una quantità sufficiente di sporcizia in un solo lotto.

Per i detergenti multiuso e i detergenti da cucina, devono essere dimostrati soltanto gli effetti sgrassanti. Per i detergenti per sanitari e per finestre, devono essere documentati gli effetti sgrassanti e anticalcare.

La procedura di lavaggio deve rispecchiare realistiche condizioni d’uso e può avvenire a mano o a macchina.

Criteri di prova

La valutazione della pulizia deve includere il test e il confronto tra prodotto da testare e prodotto di riferimento.

Ciascun prodotto deve essere testato in almeno 5 esperienze parallele (cfr. documentazione). Inoltre, un test deve essere eseguito soltanto con acqua, vale a dire senza alcun detergente.

La stessa quantità di sporco, espressa in grammi con un numero a un decimale, deve essere applicata su ciascun piatto, o altra superficie.

L’ordine in cui il test è eseguito sui due prodotti deve essere casuale.

Il test deve fornire risultati che consentano di misurare la capacità pulente (effetto sgrassante e anticalcare) del prodotto testato. La pulizia può essere misurata con metodo visivo, fotometrico (ad esempio misura di riflettenza), gravimetrico o altro metodo adeguato. Il metodo di misurazione, compreso l’eventuale sistema di notazione, deve essere deciso in precedenza.

Gli effetti sgrassante e anticalcare possono essere testati separatamente o simultaneamente.

Documenti da presentare

Un resoconto dettagliato del test deve essere trasmesso all’organismo competente, e comprendere informazioni concernenti:

i dosaggi utilizzati per il prodotto da testare e il prodotto di riferimento;

il settore o i settori di utilizzo comuni al prodotto da testare ed al prodotto di riferimento;

la giustificazione della scelta del prodotto di riferimento, in considerazione della sua posizione di mercato e delle sue funzioni;

il tipo o i tipi di superficie utilizzati nel test, la loro pertinenza e l’effetto dei prodotti sulla o sulle superfici trattate;

una descrizione della miscela di sporco utilizzata per il test, e la giustificazione di tale scelta ai fini della prova di idoneità all’uso del prodotto;

una descrizione delle procedure attuate per sporcare, lavare e misurare la capacità pulente del prodotto;

i metodi di calcolo e di confronto statistico;

tutti i dati grezzi utilizzati nei test e nei calcoli;

affinché si possa ritenere che soddisfi i criteri di prestazione, il prodotto da testare deve ottenere risultati positivi nel 100 % dei test eseguiti. Se ottiene un numero di risultati positivi inferiore al 100 %, si devono eseguire 5 nuovi test paralleli. I dieci test paralleli devono dare risultati positivi nell’80 % dei casi.

In alternativa, il richiedente può fare ricorso a metodi statistici e dimostrare con un intervallo di confidenza unilaterale al 95 % che il prodotto da testare è equivalente o superiore al prodotto di riferimento almeno nell’80 % dei test effettuati, a condizione che siano eseguiti più di dieci test in parallelo;

descrizione del metodo applicato per stabilire che il prodotto testato ha una prestazione migliore dell’acqua pura.

Osservazioni sui test

Il test CTTN-IREN «Washing of tiled floor and grease removal on kitchen surface» (Lavaggio di pavimenti piastrellati e sgrassaggio delle superfici di cucina) risponde ai criteri dei prodotti detergenti multiuso a condizione di aumentare il numero dei test, di applicare la stessa quantità di sporco in tutti i test e di valutare la non aggressività del prodotto sulle superfici trattate. Il metodo descritto dall’Agenzia danese di informazione ai consumatori risponde ai requisiti previsti per i detergenti multiuso a condizione di aumentare il numero di test effettuati per ciascun prodotto («Sådan er universalrengøringsmidlerne testet», 2004, Test di detergenti multiuso;

(www.forbrug.dk/test/testbasen/rengoering/universalrengoerings/saadan-er-de-testet/).

Il test IKW «Empfehlung zur Qualitätsbewertung für Badezimmerreiniger» (SÖFW-Journal, 129, Jahrgang 3, 2003) soddisfa i requisiti in relazione ai detergenti per bagni. Il test IKW «Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (SÖFW-Journal, 126, 11-2000) soddisfa i requisiti per i detergenti per sanitari. Il metodo descritto dall’Agenzia danese di informazione ai consumatori risponde ai requisiti previsti per i detergenti per sanitari («Sådan er toiletrensemidlerne testet», 2004, Test di detergenti per sanitari;

(www.forbrug.dk/test/testbasen/rengoering/toiletrensemidler/saadan-er-de-testet/).

Il test CHELAB «Detergents for hard surfaces: washing efficiency» (CHELAB metodo di prova interno n. 0578) risponde ai requisiti per i detergenti multiuso a condizione di includere nella procedura un test con l’acqua pura (senza aggiunta di detergenti) (www.chelab.it/).

2.   Test presso i consumatori

Il test effettuato presso i consumatori mira a stabilire se il prodotto da testare è di qualità equivalente o superiore al prodotto di riferimento, e se il prodotto da testare aggredisce le superfici alle quali è destinato.

Requisiti generali

Ai fini del test sui prodotti effettuato presso i consumatori, si devono ottenere risposte da almeno 20 persone, scelte casualmente nella regione di vendita del prodotto e che utilizzano abitualmente il prodotto di riferimento.

Ai fini del test sui prodotti professionali, si devono ottenere risposte da almeno 5 utilizzatori professionisti, selezionati casualmente nella regione di vendita del prodotto e che utilizzano abitualmente il prodotto di riferimento.

Il prodotto da testare e il prodotto di riferimento devono appartenere alla medesima categoria di prodotti. I prodotti di riferimento devono essere i prodotti abitualmente utilizzati dalle persone che partecipano al test.

I dosaggi utilizzati devono corrispondere alla dose raccomandata dal produttore.

Il test deve essere eseguito sul tipo o sui tipi di superficie indicati nelle raccomandazioni riportate sull’etichetta.

Il test deve essere eseguito durante un periodo di prova che consenta di utilizzare il prodotto per almeno cinque volte.

Requisiti relativi al test

L’efficacia dei detergenti multiuso deve essere testata rispetto alle seguenti proprietà:

la capacità di rimozione dello sporco del prodotto;

la non aggressività del prodotto sulle superfici sulle quali è utilizzato.

L’efficacia dei detergenti per sanitari deve essere valutata sulla base delle seguenti proprietà:

la capacità di rimuovere lo sporco grasso;

la capacità di rimuovere depositi di calcare (questa proprietà non è testata nei prodotti detergenti per la cucina),

la non aggressività del prodotto sulle superfici sulle quali è utilizzato.

Le persone che partecipano al test devono rispondere alla seguente domanda: «qual è secondo voi l’efficacia del prodotto testato rispetto al prodotto che utilizzate abitualmente?» — o a una domanda equivalente. Devono essere disponibili almeno tre possibilità di risposta: «meno efficace», «ugualmente efficace»«più efficace».

Almeno l’80 % delle persone che partecipano al test devono ritenere che il prodotto testato sia «ugualmente efficace» o «più efficace» del prodotto di riferimento.

Documenti da fornire

Un resoconto dettagliato deve essere trasmesso all’organismo competente e deve includere le seguenti informazioni/documenti:

la selezione dei partecipanti al test;

le informazioni fornite dai partecipanti e una sintesi descrittiva delle modalità con cui il test è stato eseguito;

il tipo di superficie o superfici sulle quali il prodotto è stato testato;

per ciascun partecipante al test, devono essere rese disponibili le seguenti informazioni, ad esempio sotto forma di risposte a un questionario:

il dosaggio utilizzato dal partecipante;

il nome del prodotto di riferimento;

una dichiarazione attestante che il prodotto è stato utilizzato almeno cinque volte;

il risultato del confronto tra il prodotto da testare e il prodotto di riferimento;

calcoli e documenti che dimostrino che almeno l’80 % dei partecipanti al test giudicano che il prodotto sia «ugualmente efficace» o «più efficace» del prodotto di riferimento.