ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
4 maggio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 695/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 696/2005 della Commissione, del 3 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 697/2005 della Commissione, del 3 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco

5

 

 

Regolamento (CE) n. 698/2005 della Commissione, del 3 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 459/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento austriaco

7

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

9

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

11

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2005, relativa alla designazione della sede dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

13

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2005) 1298]

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO (CE) N. 695/2005 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per le misure d’intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 (2), in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all’altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso.

(2)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 le spese per interessi sostenute dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti all’intervento pubblico sono finanziate dalla Comunità, secondo un metodo ed un tasso d’interesse uniformi.

(3)

Può succedere che in uno Stato membro il finanziamento necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme.

(4)

In questi casi, qualora la differenza tra i tassi di interesse sia superiore al doppio del tasso uniforme di interesse per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l’applicazione di un meccanismo correttore di questo tipo di situazione. È opportuno tuttavia che tale differenza resti parzialmente a carico dello Stato membro in questione allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso.

(5)

È opportuno che l’applicazione di tale meccanismo sia temporanea e si applichi pertanto agli esercizi finanziari 2005 e 2006. È necessario che tale disposizione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse sopportato da uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi 2005 e 2006, la Commissione può applicare, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, il tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest’ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle spese sostenute a partire dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/3


REGOLAMENTO (CE) N. 696/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/5


REGOLAMENTO (CE) N. 697/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 500 693 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

(3)

La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 500 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(4)

In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 462/2005.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 462/2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:

1)

L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1.   La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.

2)

L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).

(3)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/2005 (GU L 101 del 21.4.2005, pag. 9).

(4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso

Quantitativi

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 000 693»


4.5.2005   

IT

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L 114/7


REGOLAMENTO (CE) N. 698/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 459/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 459/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 80 663 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento austriaco.

(3)

L’Austria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 50 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta dell’Austria.

(4)

In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita, è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 459/2005.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 459/2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 459/2005 è modificato come segue:

1)

L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1.   La gara verte su un quantitativo massimo di 130 663 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 130 663 tonnellate di frumento tenero figurano nell’allegato I.

2)

L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).

(3)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 9.

(4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso

Quantitativi

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

4.5.2005   

IT

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L 114/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2005/356/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato di Andorra un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di consentire un’imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

Il testo dell’accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è corredato di un memorandum d’intesa ausiliario tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, ed il Principato di Andorra, dall’altro, il cui testo è accluso alla decisione 2004/828/CE del Consiglio (2).

(3)

L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE (3) è subordinata all’applicazione, da parte del Principato di Andorra, di misure equivalenti a quelle previste da tale direttiva, conformemente ad un accordo concluso tra tale paese e la Comunità europea.

(4)

Ai sensi della decisione 2004/828/CE, e fatta salva l’adozione in una fase successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 15 novembre 2004.

(5)

È opportuno approvare l’accordo.

(6)

È necessario prevedere una procedura semplice e rapida per gli eventuali adeguamenti degli allegati I e II dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato in nome della Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (4).

Articolo 2

La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, le modifiche degli allegati dell’accordo necessarie per assicurare la corrispondenza degli stessi alle informazioni relative alle autorità competenti, quali risultano dalle notifiche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 2003/48/CE, e alle informazioni di cui al suo allegato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista all’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere del 17 novembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 32.

(3)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(4)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 33.

(5)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2005/357/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di San Marino un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di consentire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

Il testo dell’accordo, scaturito dai negoziati, riflette debitamente le direttive di negoziato del Consiglio. È accompagnato da un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall’altra, il cui testo è accluso alla decisione 2004/903/CE del Consiglio (2).

(3)

L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE (3) è subordinata all’applicazione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle previste da detta direttiva, secondo un accordo concluso tra la Repubblica di San Marino e la Comunità europea.

(4)

Ai sensi della decisione 2004/903/CE, e fatta salva l’adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 7 dicembre 2004.

(5)

Occorrerebbe approvare l’accordo a nome della Comunità.

(6)

Occorre stabilire una procedura rapida e semplice per eventuali adattamenti degli allegati I e II dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (4).

Articolo 2

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell’accordo per garantirne la corrispondenza sia ai dati relativi alle autorità competenti risultanti dalle notifiche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 2003/48/CE, sia all’allegato di tale direttiva.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere espresso il 2 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 32.

(3)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(4)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

(5)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2005

relativa alla designazione della sede dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

(2005/358/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 15, quinto paragrafo, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (1) (in appresso denominata «l’Agenzia»),

DECIDE:

Articolo 1

L’Agenzia ha sede a Varsavia (Polonia).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.


Commissione

4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2005) 1298]

(2005/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità per il rischio di introdurvi la Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, causa dell'avvizzimento della quercia.

(2)

L'esperienza ha mostrato che, per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America, il rischio di diffondere la Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt può essere eliminato applicando certe misure.

(3)

Una di queste misure è la fumigazione. Alcuni Stati membri hanno chiesto che l'importazione di tronchi di quercia sottoposti a fumigazione abbia luogo soltanto attraverso determinati porti dotati di impianti adatti per il trattamento e l'ispezione di tali merci.

(4)

Inoltre, per quanto i tronchi appartenenti a specie del gruppo Quercus alba, è possibile fare a meno della fumigazione se vengono rispettate certe condizioni tecniche. Certi Stati membri hanno chiesto un'ulteriore deroga per consentire le importazioni di Quercus alba durante certi mesi dell'anno. Questa seconda deroga dovrebbe essere limitata a quelle parti della Comunità in cui i vettori potenziali della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt hanno un'attività trascurabile o nulla durante l'inverno, vale a dire le zone a oltre 45° di latitudine nord.

(5)

La Commissione si assicurerà che gli Stati Uniti d’America mettano a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per controllare il funzionamento delle misure di protezione richieste.

(6)

Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere concessa, per un periodo limitato, una deroga relativa all'importazione dagli Stati Uniti d’America di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia.

(7)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, di tale direttiva per quanto riguarda l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, della medesima, gli Stati membri sono autorizzati, con effetto dal 1o gennaio 2005, a permettere l'introduzione nel loro territorio di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America (in appresso «i tronchi»), se sono soddisfatte le condizioni previste negli articoli da 2 a 7.

Articolo 2

1.   La deroga riguarda soltanto i tronchi che siano stati sottoposti a fumigazione e identificati come indicato nell'allegato I.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che ai tronchi sottoposti a fumigazione non si applicano gli articoli 5, paragrafo 1, per quanto riguarda la conservazione in ambiente umido, 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   I tronchi possono essere sbarcati soltanto nei porti di cui all'allegato II.

2.   A richiesta dello Stato membro interessato, l'elenco dei porti di sbarco di cui all'allegato II può essere modificato dalla Commissione, previa consultazione degli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   Le ispezioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE sono effettuate da funzionari cui è stata data un'istruzione o una formazione specifica ai fini della presente decisione, coadiuvati dagli esperti e secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE; tali ispezioni si svolgono nei porti di cui all'allegato II o nel primo luogo di deposito di cui all'articolo 5.

Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in Stati membri diversi, tali Stati membri si accordano circa il luogo in cui le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite.

2.   Le ispezioni comprendono:

a)

l'esame di ciascun certificato fitosanitario;

b)

un controllo d'identità consistente nel confrontare il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero di tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario;

c)

l'accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi, mediante la prova di reazione cromatica prevista dall'allegato III, su un numero adeguato di tronchi di ciascuna partita scelti a caso.

3.   Se dalle ispezioni non risulta che la partita soddisfa appieno le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'intera partita viene rifiutata ed estromessa dal territorio della Comunità.

Alla Commissione e ai competenti organismi ufficiali di tutti gli altri Stati membri vengono immediatamente comunicate informazioni dettagliate sulla partita interessata.

Articolo 5

1.   I tronchi sono depositati soltanto in luoghi, notificati ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro interessato e da questi approvati, che posseggono impianti adeguati di deposito in ambiente umido, disponibili per il periodo previsto dal paragrafo 2.

2.   I tronchi sono conservati ininterrottamente in ambiente umido, quantomeno a partire dalla ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.

3.   I competenti organismi ufficiali ispezionano regolarmente le vicine popolazioni di querce, a intervalli appropriati, al fine di rilevare l'eventuale presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

Qualora dall'ispezione risultino sintomi che potrebbero essere stati causati dalla Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, si procede ad un esame ufficiale complementare, secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di tale fungo.

Ove sia confermata la presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, la Commissione viene immediatamente informata.

Articolo 6

1.   I tronchi vengono lavorati soltanto in impianti che siano stati notificati ai suddetti organismi competenti e da questi approvati.

2.   La corteccia e gli altri residui della lavorazione sono immediatamente distrutti sul posto.

Articolo 7

1.   Prima di importare la merce, l'importatore notifica con sufficiente anticipo ciascuna partita ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:

a)

il quantitativo di tronchi;

b)

il paese d'origine;

c)

il porto di imbarco;

d)

il porto o i porti di sbarco;

e)

il luogo o i luoghi di deposito;

f)

il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.

2.   Il competente organismo ufficiale che riceva una notifica a norma del paragrafo 1 informa l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dalla presente decisione.

3.   Il competente organismo ufficiale dello Stato membro interessato trasmette copia delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente del porto di sbarco.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri possono esentare i tronchi della specie Quercus L. appartenenti al gruppo Quercus alba dalla fumigazione prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i tronchi fanno parte di lotti costituiti unicamente da tronchi di specie appartenenti al gruppo Quercus alba;

b)

i tronchi sono identificati conformemente all'allegato IV;

c)

i tronchi sono spediti dai porti di imbarco non prima del 15 ottobre e raggiungono il luogo di deposito non oltre il 30 aprile dell'anno successivo;

d)

i tronchi sono conservati in ambiente umido;

e)

i tronchi non sono introdotti in zone al di sotto di 45° di latitudine nord; il porto di Marsiglia può essere tuttavia utilizzato come porto di sbarco, a condizione che il lotto venga fatto immediatamente proseguire verso zone al di sopra di 45° di latitudine nord;

f)

le ispezioni di cui all'articolo 4 comprendono, anziché la prova di reazione cromatica per accertare l'avvenuta fumigazione, la prova cromatica di identificazione del legno di Quercus alba di cui all'allegato IV, eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascun lotto scelti a caso.

In deroga alla lettera c), l'organismo per la protezione delle piante dello Stato membro di deposito può permettere che i lotti siano scaricati e messi in deposito umido dopo la data del 30 aprile di cui alla suddetta lettera, se il loro arrivo al porto di sbarco ha subito un ritardo imprevedibile.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, a Cipro, a Malta e al Portogallo.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri il testo delle disposizioni adottate in applicazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1.

Articolo 10

Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nella presente decisione riferiscono alla Commissione sulla sua applicazione entro il 30 giugno 2007. La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati.

Se del caso, una relazione analoga è presentata entro il 30 giugno 2009.

Articolo 11

La presente decisione scade il 31 dicembre 2010.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).


ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE E ALL'IDENTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

1.

I tronchi sono accatastati, su una superficie impermeabile e sotto un telone che trattiene il gas, in modo e ad un'altezza tali che il gas possa circolare bene tra di essi.

2.

Salvo il rispetto delle eventuali condizioni aggiuntive in materia di esportazione poste dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (vale a dire l'Animal and Plant Health Inspection Service — APHIS), i tronchi così accatastati e coperti sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g/m3 di volume totale, per 72 ore e ad una temperatura dei tronchi di almeno + 5 °C. Dopo 24 ore di trattamento viene aggiunta una quantità di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione; la temperatura dei tronchi è mantenuta ad almeno + 5 °C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, può essere deciso che altri metodi devono o possono essere utilizzati.

3.

Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati, impiegando attrezzature appropriate e personale qualificato secondo le norme vigenti.

Gli operatori sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi.

Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla Commissione, la quale può dichiarare inidonei ai fini della presente decisione singoli operatori ufficialmente abilitati. La fumigazione è effettuata dagli operatori presso il porto di imbarco verso la Comunità; tuttavia, gli organismi ufficiali per la protezione delle piante dei paesi interessati possono autorizzare l'effettuazione della fumigazione in luoghi adatti situati nell'entroterra.

4.

Sulla base di ciascun tronco della catasta da sottoporre a fumigazione viene apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno è riservato allo spedizioniere e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati.

5.

Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto, direttamente da funzionari del competente organismo per la protezione delle piante oppure da funzionari statali o provinciali delegati, in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

6.

Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante dopo il completamento della fumigazione; esso è basato sulle operazioni di cui al punto 5 e sull'esame prescritto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva e dal presente allegato.

7.

Il suddetto certificato indica la denominazione botanica del genere o delle specie, il numero di tronchi costituenti il lotto e i contrassegni di identificazione di cui al punto 4, salve le informazioni da inserire nella voce «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione».

In ogni caso, il certificato è corredato della seguente «dichiarazione complementare»:

«Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da .................... (operatore abilitato) a .................... (luogo in cui è avvenuta la fumigazione) conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 2005/359/CE della Commissione».

8.

Nel caso di tronchi che devono transitare per porti canadesi, tutte o una parte delle operazioni di cui ai punti da 1 a 7, le quali debbano essere effettuate dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante, possono essere compiute dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA).


ALLEGATO II

PORTI DI SBARCO

1.

Amsterdam

2.

Anversa

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brema

6.

Bremerhaven

7.

Copenaghen

8.

Amburgo

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Livorno

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisbona

16.

Marsiglia

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireo

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valenza

30.

Valletta

31.

Venezia

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


ALLEGATO III

PROVA DI REAZIONE CROMATICA PER ACCERTARE L'AVVENUTA FUMIGAZIONE

La prova di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), è eseguita nel modo seguente:

 

Con una sonda ad incremento si prelevano campioni dell'intero spessore dell'alburno da parti del tronco con la corteccia intatta, ad almeno 1 metro dalle estremità del tronco. I campioni vengono quindi immersi in una soluzione all'1 % di 2,3,5-trifenile-2H-cloruro di tetrazolio (TTC); tale soluzione deve essere stata preparata, con acqua distillata, meno di un giorno prima della prova. Se dopo tre giorni di immersione nella soluzione i campioni non presentano una colorazione rossa, si può concludere che i tronchi sono stati sottoposti ad una fumigazione adeguata.


ALLEGATO IV

IDENTIFICAZIONE DEI TRONCHI DI QUERCUS ALBA

1.

I funzionari del competente organismo ufficiale per la protezione delle piante sono tenuti a identificare ciascun tronco come appartenente al gruppo Quercus alba, se possibile visivamente oppure per mezzo della prova cromatica descritta al punto 2. Detta prova deve essere eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascuna partita.

2.

La prova cromatica di identificazione dei tronchi di Quercus alba deve essere eseguita aspergendo o spennellando con una soluzione al 10 % di nitrito di sodio una porzione pulita di durame, del diametro minimo di 5 cm, essiccata in superficie. I risultati devono essere osservati dopo 20-60 minuti dall'applicazione. Con temperature inferiori a 2,5 °C, si può aggiungere alla soluzione il 20 % di glicole etilenico come anticongelante. Se il colore naturale dei campioni diventa dapprima bruno-rossastro e poi nero o grigio-blu, i relativi tronchi si possono considerare appartenenti al gruppo Quercus alba.

3.

Su ciascun tronco deve essere apposto, sotto la supervisione del competente organismo ufficiale per la protezione delle piante o di funzionari statali o provinciali delegati, il contrassegno «QA».

4.

Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante ed è basato sulle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Il certificato reca la denominazione botanica del genere o della specie nonché il numero dei tronchi della partita. Esso è corredato della seguente «dichiarazione complementare»:

«Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato appartengono esclusivamente a specie del gruppo Quercus alba».