ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
29 aprile 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 marzo 2005, che dispensa la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta e la Polonia dall’obbligo di applicare a talune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione e delle sementi di piante oleaginose e da fibra [notificata con il numero C(2005) 525]  ( 1 )

1

 

 

Banca centrale europea

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 15 febbraio 2005, che modifica l’indirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2005/4)

6

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 febbraio 2005, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (BCE/2005/5)

81

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, dell’11 marzo 2005, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2005/6)

107

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2005

che dispensa la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta e la Polonia dall’obbligo di applicare a talune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

[notificata con il numero C(2005) 525]

(I testi in lingua ceca, estone, greca, lettone, lituana, maltese e polacca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/325/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 23 bis,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (3), in particolare l’articolo 18 bis,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (4), in particolare l’articolo 20,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l’articolo 28,

viste le richieste presentate da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE e 2002/57/CE definiscono taluni criteri relativi alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione e delle sementi di piante oleaginose e da fibra e prevedono che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano essere totalmente o parzialmente dispensati dall’obbligo di applicare dette direttive per quanto riguarda talune specie o materiali.

(2)

Le sementi delle specie di cui alle parti I, II e V dell’allegato non sono di norma riprodotte o commercializzate in taluni Stati membri; inoltre, in taluni Stati membri, la coltivazione della vite e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui alla parte III dell’allegato hanno rilevanza economica minima e le specie di alberi di cui alla parte IV dell’allegato non rivestono particolare importanza per la silvicoltura.

(3)

Fino a che tali condizioni perdurano, gli Stati membri interessati possono essere dispensati dall’obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE e 2002/57/CE alle specie e ai materiali in questione.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione devono essere senza pregiudizio per le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (6).

(5)

le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri di cui alla parte I dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.

2.   Gli Stati membri di cui alla parte II dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, e, nel caso della Lettonia, anche ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1, per quanto riguarda il mais, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.

3.   Gli Stati membri di cui alla parte III dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.

4.   Gli Stati membri di cui alla parte IV dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.

5.   Gli Stati membri di cui alla parte V dell’allegato della presente decisione sono dispensati dall’applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17 e, nel caso di Malta, anche ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda il girasole, alle specie elencate nella prima colonna della tabella.

Articolo 2

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(2)   GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(3)   GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(4)   GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(5)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(6)   GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1766/2004 (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 27).


ALLEGATO

Leggenda

Abbreviazioni

CZ

:

Repubblica ceca

EE

:

Repubblica di Estonia

CY

:

Repubblica di Cipro

LV

:

Repubblica di Lettonia

LT

:

Repubblica di Lituania

MT

:

Repubblica di Malta

PL

:

Repubblica di Polonia

La X indica che lo Stato membro corrispondente è stato dispensato.

Parte I — direttiva 66/401/CEE

 

CZ

EE

CY

LV

LT

MT

PL

Agrostis canina

 

 

 

X

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

 

X

 

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

 

X

 

Bromus catharticus

 

 

 

X

X

X

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

X

X

X

Cynodon dactylon

X

 

 

X

X

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

X

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

X

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

X

 

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

X

 

Phalaris aquatica

 

 

 

X

X

X

X

Phleum bertolinii

 

 

 

 

 

X

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

X

 

Poa annua

 

 

 

 

 

X

X

Poa nemoralis

 

 

 

X

 

X

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

X

 

Poa trivialis

 

 

 

 

 

X

 

Trisetum flavescens

 

 

 

X

 

X

X

Hedysarum coronarium

X

 

 

X

X

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

 

X

 

Lupinus albus

 

 

 

 

 

X

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

 

X

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

 

X

 

Medicago lupulina

 

 

 

X

 

X

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

X

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

 

X

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

X

 

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

X

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

X

 

X

 

Trifolium repens

 

 

 

 

 

X

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

X

 

X

 

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

X

X

X

Vicia pannonica

 

 

 

X

 

X

X

Vicia villosa

 

 

 

 

 

X

 

Brassica napus var. napobrassica

 

 

 

 

 

X

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

X

 

Raphanus sativus var. oleiformis

 

 

 

 

 

X

 


Parte II — direttiva 66/402/CEE

 

CZ

EE

CY

LV

LT

MT

PL

Oryza sativa

X

X

 

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

X

 

X

 

 

 

Sorghum bicolor

 

X

 

X

 

 

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

 

X

 

X

 

 

X

Zea mays

 

 

 

X

 

 

 


Parte III — direttiva 68/193/CEE

 

CZ

EE

CY

LV

LT

MT

PL

Vitis

 

X

 

X

X

 

X


Parte IV — direttiva 1999/105/CE

 

CZ

EE

CY

LV

LT

MT

PL

Abies alba

 

X

 

 

X

X

 

Abies cephalonica

 

X

 

 

X

X

 

Abies grandis

 

X

 

 

X

X

 

Abies pinsapo

 

X

 

 

X

X

 

Acer platanoides

 

 

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

 

 

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

 

 

X

 

Castanea sativa

 

X

 

 

X

 

 

Cedrus atlantica

 

X

 

 

X

X

 

Cedrus libani

 

X

 

 

X

X

 

Fagus sylvatica

 

X

 

 

 

X

 

Fraxinus angustifolia

 

X

 

 

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

 

 

X

 

Larix sibirica

 

 

 

 

X

X

 

Picea abies

 

 

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

 

 

X

X

 

Pinus brutia

 

X

 

 

X

 

 

Pinus canariensis

 

X

 

 

X

 

 

Pinus cembra

 

X

 

 

X

X

 

Pinus contorta

 

 

 

 

X

X

 

Pinus halepensis

 

X

 

 

X

 

 

Pinus leucodermis

 

X

 

 

X

X

 

Pinus nigra

 

X

 

 

X

 

 

Pinus pinaster

 

X

 

 

X

 

 

Pinus pinea

 

X

 

 

X

 

 

Pinus radiata

 

X

 

 

X

 

 

Prunus avium

 

X

 

 

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

 

 

X

 

 

Quercus cerris

 

X

 

 

X

 

 

Quercis ilex

 

X

 

 

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

 

 

X

 

Quercus pubescens

 

X

 

 

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

 

 

X

 

Quercus suber

 

X

 

 

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

 

 

X

 


Parte V — direttiva 2002/57/CE

 

CZ

EE

CY

LV

LT

MT

PL

Arachis hypogea

X

X

 

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

X

 

Brassica juncea

 

 

 

X

 

X

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

X

 

Brassica nigra

 

 

 

 

 

X

X

Cannabis sativa

 

 

X

 

 

X

 

Carthamus tinctorius

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

 

 

 

X

 

Gossypium spp.

X

X

 

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

 

 

 

 

X

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

X

 

Papaver somniferum

 

 

X

 

 

X

 

Sinapis alba

 

 

 

 

 

X

 

Glycine max

 

 

 

X

 

X

 


Banca centrale europea

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/6


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 febbraio 2005

che modifica l’indirizzo BCE/2003/2 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie

(BCE/2005/4)

(2005/326/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

Considerando quanto segue:

(1)

In seguito ad una revisione dell’Indirizzo BCE/2003/2, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (1), si sono rese opportune alcune modifiche.

(2)

Sono richieste alcune modifiche ai requisiti e agli allegati I e II a causa della cancellazione dell’allegato III che conteneva i calendari per la trasmissione dei vari tipi di statistiche. L’allegato III è stato cancellato perché in futuro la Banca centrale europea (BCE) comunicherà tali calendari relativi alla trasmissione dei dati dell’anno successivo alle banche centrali nazionali (BCN) ogni anno entro la fine di settembre.

(3)

L’allegato V deve essere modificato affinchè lo schema di segnalazione per gli enti creditizi sia ricondotto a quello utilizzato per le BCN e per le altre istituzioni finanziarie monetarie.

(4)

Nell’allegato VI, il termine «indicatori statistici strutturali» deve essere sostituito con «indicatori finanziari strutturali» per evitare che si crei confusione. Ciò potrebbe verificarsi in quanto Eurostat produce una serie di indicatori strutturali anch’essi custoditi nella banca dati della BCE.

(5)

L’allegato VII deve essere modificato cosicché la voce «banconote e monete in euro detenute dalle amministrazioni centrali» diventi una voce per memoria ad alta priorità. Ciò aiuterà a migliorare il calcolo degli aggregati monetari.

(6)

L’allegato IX deve essere modificato per includere il requisito di segnalare voci per memoria delle statistiche monetarie e bancarie necessarie per la produzione trimestrale dei conti finanziari dell’unione monetaria (CFUM).

(7)

L’allegato X necessita di essere modificato in seguito alla modifica del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (2) con riguardo alle regole di valutazione da utilizzare per taluni strumenti finanziari. Inoltre, la tabella 5 deve essere modificata per includere aggiustamenti trimestrali delle voci per memoria.

(8)

L’allegato XIII deve essere modificato per tener conto degli aggiustamenti trimestrali delle nuove voci per memoria ora richieste nell’allegato X.

(9)

L’allegato XVI deve essere modificato cosicché il relativo calendario per la trasmissione dei dati da segnalare coincida con quello delle statistiche sugli aggregati soggetti a riserva.

(10)

L’allegato XVIII deve essere modificato al fine di includere il nuovo requisito di fornire le transazioni dei dati e i dati sulle vendite e riacquisti delle unità/azioni emesse dai fondi di investimento. Inoltre, deve essere anche incluso un requisito per le nuove serie temporali che sarà utilizzato nella compilazione dei CFUM.

(11)

L’allegato XIX deve essere modificato per includere una formula di valutazione delle obbligazioni prive di cedola.

(12)

Sono richieste ulteriori modifiche in seguito alla revisione, fra l’altro a causa dell’ingresso dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004, e a causa della scadenza di taluni accordi e deroghe relativi a segnalazioni transitorie.

(13)

In conformità dell’articolo 12.1 e dell’articolo 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2003/2 è modificato come segue:

1.

L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito come segue:

«1.   Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati dei settori “banca centrale” e “altre IFM” del rispettivo Stato membro, in conformità del regolamento BCE/2001/13. In particolare, le informazioni statistiche richieste relative al bilancio della banca centrale sono ulteriormente definite nelle tavole di raccordo ai fini delle statistiche monetarie e bancarie di cui all’allegato I. Ai fini della segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati corrispondenti a quelli che le BCN ricavano dai propri bilanci. Le BCN, in quanto soggetti che compilano i rispettivi bilanci, nella loro regolare attività di monitoraggio della coerenza tra il bilancio aggregato di fine mese dell’Eurosistema a fini statistici e la situazione contabile settimanale dello stesso, nonché nella loro regolare segnalazione alla BCE degli esiti di tale monitoraggio, seguono la procedura di cui all’allegato II. La BCE, in quanto soggetto che compila il proprio bilancio, segue la medesima procedura. Tali informazioni statistiche sono trasmesse conformemente al calendario annuale previsto dalla BCE e comunicate alle BCN entro la fine di settembre di ogni anno.»

2.

L’articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sui tassi di interesse delle IFM, le BCN segnalano le informazioni statistiche conformemente a quanto previsto dall’allegato XX. Tali informazioni statistiche sono trasmesse conformemente al calendario annuale previsto dalla BCE e comunicate alle BCN entro la fine di settembre di ogni anno.»

3.

Gli allegati I, II, V, VII, X, XV, XVI, XIX e XX sono modificati conformemente a quanto previsto dall’allegato I al presente indirizzo.

4.

L’allegato III è cancellato.

5.

L’allegato VI è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II al presente indirizzo.

6.

L’allegato IX è sostituito dal testo contenuto nell’allegato III al presente indirizzo.

7.

L’allegato XIII è sostituito dal testo contenuto nell’allegato IV al presente indirizzo.

8.

L’allegato XVIII (ad eccezione del punto i) la tabella intitolata «Serie sugli AIF diversi dai fondi di investimento da trasmettere alla BCE (indicatori principali/voci per memoria)» nella sua appendice 1; e del punto ii) nella sua appendice 2) è sostituito dal testo contenuto nell’allegato V al presente indirizzo.

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore il 17 febbraio 2005.

Articolo 3

Le BCN degli Stati membri partecipanti che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea, sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 febbraio 2005.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   GU L 241 del 26.9.2003, pag. 1. Indirizzo modificato dall’Indirizzo BCE/2004/1 (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 29).

(2)   GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento BCE/2004/21 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).


Allegato I

Gli allegati I, II, V, VII, X, XV, XVI, XIX e XX all’indirizzo BCE/2003/2 sono modificati come segue:

1.

Nell’allegato I, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le Banche centrali nazionali (BCN) e la Banca centrale europea (BCE), nella elaborazione delle informazioni statistiche relative al proprio bilancio, utilizzano le seguenti tabelle di raccordo nel regolare monitoraggio sulla coerenza tra il bilancio aggregato statistico dell’Eurosistema di fine mese e la situazione contabile giornaliera compilata per fini di rendicontazione e di gestione della liquidità. Tali informazioni statistiche si devono segnalare secondo il calendario annuale previsto dalla BCE e vanno comunicate alle BCN entro la fine di settembre di ogni anno.»

2.

L’allegato II è modificato come segue:

a)

Le sezioni 1-6 sono sostituite dal seguente:

«1.

Il presente allegato descrive la procedura da seguire sui bilanci della Banca centrale europea (BCE)/delle Banche centrali nazionli (BCN) al fine di monitorare la coerenza tra il bilancio aggregato statistico dell’Eurosistema di fine-mese e la sua situazione contabile settimanale (SCS). Viene fornito un raffronto tra i dati contabili e le voci statistiche corrispondenti.

2.

A tal fine è stata compilata una lista di controlli (cfr. appendice 1). In presenza di discrepanze tra le due serie di dati, esse devono essere spiegate. L’appendice 2 fornisce note esplicative su questi controlli. Gli aggregati statistici usati in tale confronto sono elencati nell’appendice 3, in cui ne viene descritta la composizione in base alle voci di bilancio elementari che li costituiscono (1). Per quanto riguarda la descrizione dei dati contabili, l’Indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la segnalazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo delle banche centrali (2) fornisce informazioni esaustive sulla struttura e sulle convenzioni contabili usate nel contesto delle SCS.

3.

I compilatori di tali dati devono effettuare questi controlli ogni mese, per garantire la coerenza tra i dati elementari delle BCN, paese per paese, e il bilancio della BCE. È chiaro che un preciso collegamento tra le due serie di dati è possibile solo quando la data di riferimento del SCS contabile coincide con la data di riferimento del bilancio statistico (ovvero con la fine del mese). Negli altri periodi di segnalazione, tali controlli assicurano una approssimativa ma non perfetta coerenza tra i dati contabili e quelli statistici. Nei periodi di segnalazione in cui le due serie di dati non coincidono, le BCN potrebbero confrontare i dati statistici con la “situazione contabile giornaliera” fornita l’ultimo giorno lavorativo del mese.

4.

I compilatori sono tenuti a notificare alla BCE [Divisione statistiche monetarie e su istituzioni e mercati finanziari (MFMD)] l’esito di questi controlli. La notifica deve essere trasmessa prima o insieme ai dati statistici, ossia entro il quidicesimo giorno lavorativo dalla data di riferimento. Se dai controlli emergono discrepanze, i compilatori devono trasmettere alla MFMD una nota esplicativa contenente almeno una descrizione dei controlli richiesti, la natura di queste discrepanze, il possibile impatto sulla serie di dati storici e una valutazione del possibile impatto sulle segnalazioni future di questa discrepanza.

5.

Al fine di minimizzare l’onere segnaletico delle BCN, si raccomanda di trasmettere una nota esplicativa solo una volta all’anno. Negli altri mesi, alle BCN viene richiesto solamente di completare una versione semplificata della nota esplicativa nella quale esse segnalano semplicemente le differenze strutturali tra la SCS e la segnalazione statistica. A titolo illustrativo, le note esplicative devono essere compilate secondo il modello allegato. Il primo modello (appendice 4) riguarda la versione completa della nota esplicativa relativa ai controlli di coerenza. Il secondo modello (appendice 5) riguarda la versione semplificata.

6.

È importante che tutte le BCN (e il Direttorato contabilità interna della BCE) mandino le note esplicative complete nello stesso periodo dell’anno. Questo comporta che la MFMD della BCE prepari una volta all’anno un rapporto dettagliato che descriva le discrepanze identificate. Per l’anno 2005, il seguente scadenzario mostra quale modello si raccomanda di utilizzare e quando. In particolare, la prossima nota esplicativa completa dovrebbe essere trasmessa nell’ottobre 2005 con riferimento ai dati di fine settembre 2005.

Periodo di segnalazione

Ultima SCS del mese

Le date di riferimento della SCS e del bilancio statistico coincidono

Versione di nota esplicativa

Gennaio 2005

28 gennaio 2005

No

Semplificata

Febbraio 2005

25 febbraio 2005

No

Semplificata

Marzo 2005

25 marzo 2005

No

Semplificata

Aprile 2005

29 aprile 2005

Si

Semplificata

Maggio 2005

27 maggio 2005

No

Semplificata

Giugno 2005

24 giugno 2005

No

Semplificata

Luglio 2005

29 luglio 2005

Si

Semplificata

Agosto 2005

26 agosto 2005

No

Semplificata

Settembre 2005

30 settembre 2005

Si

Completa

Ottobre 2005

28 ottobre 2005

No

Semplificata

Novembre 2005

25 novembre 2005

No

Semplificata

Dicembre 2005

30 dicembre 2005

Si

Semplificata

(1)  Una descrizione completa delle voci elementari di bilancio è contenuta nella parte III dell’allegato I al regolamento BCE/2001/13."

(2)   GU L 58 del 3.3.2003, pag. 1.» "

b)

Nella tabella nell’appendice 1, i titoli «Voce della tavola 2.1 del Bollettino mensile» e «Voce della tavola 1.1 del Bollettino mensile» sono sostituite rispettivamente dai titoli «Voce statistica» e «Voce contabile».

c)

Nella tabella nell’appendice 3, il titolo «Bollettino mensile BCE — Tabella 2.1 voci» è sostituita dal titolo «Voci statistiche — bilancio aggregato dell’Eurosistema».

3.

L’allegato V è modificato come segue:

a)

Le sezioni 1-11 sono sostituite dal seguente:

«1.

Dati di bilancio separati per la Banca centrale europea (BCE)/le banche centrali nazionali (le BCN) e per le altre Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) sono attualmente segnalati in conformità delle tabelle da 1 a 4 del regolamento BCE/2001/13. Tali dati non sono tuttavia sufficienti ai fini dell’analisi macroprudenziale per quei paesi nei quali gli operatori soggetti all’obbligo di segnalazione e rientranti nella categoria delle altre IFM consistono in enti creditizi e fondi di mercato monetario (FMM) e questi ultimi hanno un peso significativo (3). In simili casi, per poter eseguire un’analisi macroprudenziale del sistema bancario dell’Unione europea e per poter calcolare gli indicatori macroprudenziali (IMP) relativi al sottoinsieme degli enti creditizi, occorre uno schema di segnalazione statistica per i soli enti creditizi.

Schema di segnalazione

2.

Per poter calcolare gli IMP, le BCN che soddisfano i necessari criteri segnalano separatamente i dati relativi agli enti creditizi unicamente per le tabelle 1, 2 e 4 del regolamento BCE/2001/13. I dati richiesti relativi alla tabella 4 sono segnalati dal mese di riferimento marzo 2005. Non sono richiesti dati relativamente alla tabella 3 (pertanto, non sono necessari ulteriori dati statistici per gli enti creditizi). I dati relativi agli enti creditizi sono segnalati con cadenza trimestrale, sia per le consistenze sia, se del caso, per gli aggiustamenti dei flussi.

3.

I dati sono segnalati con frequenza trimestrale, entro ventotto giorni lavorativi dalla data di riferimento.

4.

Su richiesta degli utenti dei dati, le BCN segnalano inoltre come voci per memoria, i dati dei depositi disaggregati tra enti creditizi (banche centrali escluse)/altre IFM/Istituzioni diverse dalle IFM. In caso di non disponibilità di tali informazioni, gli utenti hanno convenuto di basarsi sul concetto di “depositi da parte delle IFM”, che può essere ricavato dalla tabella 1 (ossia, senza ulteriori distinzioni all’interno del settore delle IFM).

5.

I dati occorrenti ai fini dell’analisi macroprudenziale riguardano le consistenze e i flussi, questi ultimi registrati come valori di transazione. Ciò richiede i cosiddetti dati di aggiustamento che attualmente sono disponibili solo per le consistenze di cui alla tabella 1 e 2, ma non per la tabella 4. A tal proposito, è tuttora allo studio la necessità di fornire dati di aggiustamento per la tabella 4. Nel frattempo, gli utenti si baseranno solo sulle differenze di consistenza, rettificate per tener conto delle variazioni dei tassi di cambio (calcolate dalla BCE).

Copertura

6.

In linea di principio, i dati aggiuntivi segnalati in relazione al bilancio degli enti creditizi dovrebbero coprire il 100 % delle istituzioni classificate in questo settore. Nei casi in cui l’effettiva copertura dei dati segnalati sia inferiore al 100 % a causa dell’applicazione del principio dell’esenzione dalle segnalazioni integrali, le BCN devono estrapolare i dati per ripristinare una copertura del 100 %. In tal modo, migliorerà la comparabilità degli indicatori tra gli Stati membri e la coerenza con i dati di bilancio del settore delle IFM, anch’essi soggetti alla medesima procedura di estrapolazione.

Obbligo di segnalazione

7.

Le BCN dei paesi nei quali l’insieme dei soggetti dichiaranti costituiti da altre IFM si compone sia di enti creditizi sia di FMM e l’incidenza di questi ultimi è ritenuta statisticamente rilevante, segnalano separatamente i dati di bilancio degli enti creditizi, secondo lo schema di segnalazione riportato nell’appendice 1 e 2. L’incidenza dei FMM è ritenuta rilevante quando risultano soddisfatti contemporaneamente entrambi i seguenti criteri:

Criterio 1: la differenza tra il totale di bilancio del settore delle IFM e il totale di bilancio del sottoinsieme enti creditizi è costantemente superiore a 5 miliardi di euro.

e

Criterio 2: le IFM diverse dagli enti creditizi (ad esempio i FMM) hanno un’incidenza su più di una voce di bilancio del settore delle IFM, sul versante dell’attivo o del passivo (4).

(3)  Per l’entità dell’incidenza dei FMM sui dati delle altre IFM si veda più avanti. Inoltre, in taluni paesi esiste un numero ridotto di altre istituzioni classificate come IFM, ma sono di scarsa rilevanza da un punto di vista quantitativo."

(4)  Il criterio è soddisfatto quando, ad esempio, il bilancio dei FMM ha incidenza su una delle voci del passivo (“Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari”) e su due o più voci dell’attivo (ad esempio, “Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi dalle amministrazioni pubbliche nazionali” e “Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi da IFM nazionali”). Il criterio è soddisfatto anche quando il bilancio dei FMM ha incidenza su due voci del passivo (ad esempio, “Quote e partecipazioni in fondi comuni monetary” e “Depositi espressi in euro effettuati da IFM nazionali”) e su una voce dell’attivo (ad esempio, “Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi dalla pubblica amministrazione nazionale”). Il criterio, al contrario, non è soddisfatto quando il bilancio dei FMM ha incidenza su un’unica voce del passivo e su una sola voce dell’attivo.» "

b)

L’appendice 1 è sostituita dal seguente:

«ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE BCN ALLA BCE

Schema di segnalazione per gli enti creditizi

1.

Lo schema di segnalazione, fornito all’appendice 2, si applica unicamente agli enti creditizi, mentre le tabelle da 1 a 4 del regolamento BCE/2001/13 riguardano i dati di bilancio dell’intero settore delle altre IFM.

2.

I codici utilizzati per le voci dello schema di segnalazione appartengono alla famiglia dei codici sulle voci di bilancio, le cui dimensioni e attributi sono presentati nell’allegato XIII. Si noti che:

poiché i dati di bilancio per i soli enti creditizi sono da segnalare a cadenza trimestrale, la dimensione n. 1 (frequenza) è sempre “Q” (trimestrale),

la dimensione n. 4 (disaggregazione del settore di riferimento nel bilancio) è “R” (enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva minima) per tutte le voci.

3.

Lo schema di segnalazione consta di sette tabelle: la tabella 1_enti creditizi (consistenze), la tabella 2_enti creditizi (consistenze), la tabella 4_enti creditizi (consistenze), la tabella 1_riclassificazioni effettuate dagli enti creditizi, la tabella 1_rivalutazioni effettuate dagli enti creditizi, la tabella 2_riclassificazioni effettuate dagli enti creditizi e la tabella 2_rivalutazioni effettuate dagli enti creditizi.

4.

La tabella 1_enti creditizi (consistenze) ricalca la corrispondente tabella 1 (mensile) del regolamento BCE/2001/13, eccetto per la voce “Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari” nel passivo di bilancio.

5.

La tabella 2_enti creditizi (consistenze) ricalca la corrispondente tabella 2 (trimestrale) del regolamento BCE/2001/13.

6.

La tabella 4_enti creditizi (consistenze) ricalca la corrispondente tabella 4 (trimestrale) del regolamento BCE/2001/13

7.

Le rimanenti quattro tabelle riguardanti i dati relativi all’aggiustamento sono segnalate conformemente alla metodologia stabilita nell’allegato X.»

c)

Nell’appendice 2, consistenze, la tabella 4 [enti creditizi (consistenze)] è sostituita dal seguente:

«TABELLA 4

Enti creditizi (consistenze)

Voci di bilancio

Tutte le valute

Euro

Valute di altri Stati membri della UE

Altre valute (include valute degli altri Stati membri della UE escludendo DKK, SEK, GBP)

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

SIT

SKK

SEK

GBP

Totale (5)

USD

JPY

CHF

Tutte le rimanenti valute (5)

PASSIVO

Depositi

A.   Residenti nazionali

da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse da IFM

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Altri Stati membri partecipanti

da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da istituzioni diverse da IFM

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Resto del mondo

fino a un anno

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da banche

Tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito emessi

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

Tabella 1

 

Altre passività

Tabella 1

 

ATTIVO

Crediti

A.   Residenti nazionali

a IFM

Tabella 1

 

a istituzioni diverse da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Altri Stati membri partecipanti

a IFM

Tabella 1

 

a istituzioni diverse da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Resto del mondo

fino a un anno

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a banche

Tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni

A.   Residenti nazionali

emessi da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Altri Stati membri partecipanti

emessi da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse da IFM

Tabella 1

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Resto del mondo

emessi da banche

Tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da operatori non bancari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

A.

Residenti nazionali

Tabella 1

 

B.

Altri Stati membri partecipanti

Tabella 1

 

C.

Resto del mondo

Tabella 1

 

Altre attività

Tabella 1

 

4.

L’allegato VII è modificato come segue:

a)

Dopo il titolo della sezione 2, è inserito il seguente paragrafo introduttivo:

«Le definizioni di aggregati monetari dell’area dell’euro si basano su una definizione armonizzata dei settori — emittenti moneta e detentori di moneta-, come anche su categorie armonizzate di passività delle IFM. Il settore detentore di moneta include tutte le istituzioni diverse dalle IFM residenti nell’area dell’euro, escluso il settore delle amministrazioni centrali. Quindi, ai fini del calcolo degli aggregati monetari, la voce “banconote e monete in euro detenute dalle amministrazioni centrali” è segnalata come una voce per memoria ad alta priorità. La BCE accetterà stime utilizzando i dati disponibili (ad esempio, i conti finanziari annuali dell’Unione monetaria, e/o dati trimestrali). Tale voce si deve segnalare mensilmente e con la stessa frequenza delle statistiche mensili obligatorie del bilancio delle IFM in conformità del regolamento BCE/2001/13.»

b)

La sezione 2.2 è sostituita dal seguente:

«2.2.   Portafoglio delle amministrazioni centrali di strumenti emessi dalle IFM dell’area dell’euro

Titoli di debito emessi e quote in fondi comuni monetari emessi dalle IFM dell’area dell’euro e detenuti dalle amministrazioni centrali.»

5.

L’allegato X è modificato come segue:

a)

La nota 4 è sostituita dal seguente:

«4.

Pubblicato per la prima volta dalla BCE nel dicembre 1999.»

b)

Il paragrafo 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1.

Il valore di una operazione in depositi/crediti (regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella A, voci 2 e 9) è costituito dall’importo che una IFM riceve (in deposito) o concede (come credito), ad esclusione di commissioni, ecc (7). Dal valore di operazione sono esclusi gli interessi maturati ricevuti (sui crediti) o da pagare (sui depositi) ma non ancora incassati o corrisposti. Gli interessi maturati su crediti e depositi, invece, sono classificati, secondo i casi, alla voce “altre attività” o “altre passività” (7a).

(7)  Comunque, non sempre le cancellazioni collegate alle operazioni sono segnalate, il che implica una deviazione dal principio fissato nel regolamento BCE/2001/13 e nelle rispettive note guida."

(7a)  Le norme sulla valutazione statistica dei crediti e dei depositi sono contenute nell’allegato I, parte 1, sezione III, paragrafi 15 e 16 (dati mensili) e allegato I, parte 1, sezione IV, paragrafo 10 (dati trimestrali) del regolamento BCE/2001/13.» "

c)

I paragrafi 26 e 27 sono cancellati.

d)

Il paragrafo 51.1 è sostituito dal seguente:

«51.1.

La prima fase consiste nell’individuare le voci di bilancio denominate in ciascuna delle valute estere (dollaro statunitense, yen giapponese, franco svizzero) e nelle valute degli Stati membri dell’UE non partecipanti (14). Poiché le disaggregazioni per valuta sono disponibili solo trimestralmente (alla fine del trimestre), la disaggregazione di fine mese è calcolata utilizzando rapporti derivati dai dati disponibili del fine trimestre precedente.

(14)  Nessun aggiustamento è effettuato per i bilanci denominati nelle rimanenti valute. I dati relativi al dollaro statunitense, yen giapponese e franco svizzero erano segnalati secondo la tabella 5 del regolamento BCE/1998/16 del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (GU L 356 del 30.12.1998, pag.7), dal dicembre 1998 e volontariamente dalle BCN utilizzando altre fonti di dati nazionali a partire da settembre 1997. Le BCN hanno segnalato volontariamente alla BCE i dati relativi alla sterlina inglese a partire dall’agosto 2001, includendo, se possibile, i dati storici, con una struttura simile alla segnalazione delle altre valute nella tabella 4 del regolamento BCE/2001/13 e a partire da gennaio 2003 come parte della tabella 4 del regolamento BCE/2001/13. La BCE calcolerà anche gli aggiustamenti dovuti al cambio di valuta estera per le rimanenti valute degli Stati membri dell’UE non partecipanti.» "

e)

Il paragrafo 51.3 è sostituito dal seguente:

«51.3.

Si assume anche che nel bilancio delle IFM le posizioni denominate in valute diverse dall’euro (dollaro statunitense, yen giapponese, franco svizzero, e le valute degli Stati membri dell’UE non partecipanti) siano modeste. Inoltre, i dati per ciascuna valuta, sono disponibili solo per la disaggregazione limitata a cui fa riferimento il regolamento BCE/2001/13, allegato 1, parte 2, tabella 4. Al fine di superare tale difficoltà, le stesse proporzioni tra valute calcolate per le voci della presente tabella, sono applicate alle altre disaggregazioni contenute nell’allegato I, parte 2, tabella 1.»

f)

Il paragrafo 55 è sostituito dal seguente:

«55.

I soggetti segnalanti hanno un obbligo di segnalazione nella forma di “requisiti minimi” indicati nel regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella 1A, sebbene alle BCN sia permesso di raccogliere dati supplementari non coperti dai “requisiti minimi”. In ogni caso, le BCN compilano un insieme di dati completo da mandare alla BCE secondo la tabella 5, colonna E. In tale processo, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare e/o stimare gli aggiustamenti per alcune delle disaggregazioni non segnalate dalle IFM in quanto non sono considerate come “requisiti minimi”. Conformemente alla prassi contabile nazionale, la controparte dell’aggiustamento relativo alle cancellazioni/svalutazioni sarà una delle voci “capitale e riserve”/“altre passività”.»

g)

Il paragrafo 62 è sostituito dal seguente:

«62.

Tra le passività di bilancio, si possono segnalare rivalutazioni anche per titoli di debito emessi. Tuttavia, sotto questo profilo, non è stata introdotta nessuna variazione negli obblighi segnaletici delle IFM, poiché la rivalutazione del prezzo dei titoli di debito emessi resta esclusa dai “requisiti minimi” stabiliti dal regolamento BCE/2001/13.»

h)

La sezione 4.5 «Periodo transitorio per gli aggiustamenti da rivalutazione» è cancellata.

i)

È aggiunta la seguente sezione 5.3:

«5.3.   Voci per memoria

87.

I flussi sono calcolati anche con riguardo alle voci per memoria trimestrali per il calcolo dei conti finanziari dell’Unione monetaria dell’area dell’euro. Per evitare aumenti dell’onere segnalatico, tali voci per memoria sono state integrate nel già esistente quadro statistico per la regolare compilazione delle statistiche monetarie e bancarie. Per tale motivo, sono calcolati la riclassificazione e gli aggiustamenti da rivalutazione con riguardo a tali voci per memoria. Tali dati sono segnalati come stabilito nella tabella 5a.»

j)

Nell’appendice 1, è inserito il seguente paragrafo 16a:

«Periodo transitorio per gli aggiustamenti da rivalutazione

16a.

Il regolamento BCE/2001/13 statuisce che, per un periodo transitorio di 12 mesi, gli obblighi relativi alle cancellazioni/svalutazioni su crediti e i dati sulle rivalutazioni dei titoli, potevano essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Tuttavia, le BCN che applicavano le disposizioni transitorie continuavano a trasmettere i dati sulle serie mensili relative agli aggiustamenti da rivalutazione che erano state precedentemente coperte dall’indirizzo BCE/2002/5, con la stessa tempestività delle serie di stock corrispondenti. Esse avevano l’opzione di fornire dati provvisori o stimati che erano poi da rivedre nella trasmissione dei dati nel mese successivo.»

k)

È inserita la seguente tabella 5a:

«Tabella 5A

Specificazione dettagliata dei dati sui flussi trimestrali per la compilazione dei CFUM — voci per memoria

BCE R = dati regolamento BCE

BCE G = dati indirizzo BCE

BCN = dati ulteriori forniti dalle BCN

BCE = dati calcolati dalla BCE

BCE R codice (cfr. Tabella 2)

Bilancio alla fine del mese di segnalazione

Bilancio alla fine del mese precedente

Riclassificazioni e altri aggiustamenti (+/–)

Aggiustamenti dei tassi di cambio (+/–)

Aggiustamenti da rivalutazione (+/–)

Flussi (+/–)

A

B

C

D

E

F = [A – B] – C – D – E

PASSIVO

14   Altre passività

Partecipazioni nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione

D. -

Non altrimenti classificato

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

ATTIVO

3   Titoli diversi da azioni (tutte le valute)

fino a un anno

A. -   

Residenti nazionali — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

B. -   

Altri Stati membri partecipanti — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

C. -

Resto del mondo

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

oltre un anno

A. -   

Residenti nazionali — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

B. -   

Altri Stati membri partecipanti — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

C. -

Resto del mondo

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

3e   Titoli diversi da azioni (Euro)

fino a un anno

A. -   

Residenti nazionali — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

B. -   

Altri Stati membri partecipanti — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

C. -

Resto del mondo

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

oltre un anno

A. -   

Residenti nazionali — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

B. -   

Altri Stati membri partecipanti — Istituzioni diverse dalle IFM

---

Amministrazioni centrali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

C. -

Resto del mondo

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

5   Azioni e altre partecipazioni

Azioni quotate

A. -

Residenti nazionali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

B. -

Altri Stati membri partecipanti

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

C. -

Resto del mondo

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

Quote dei fondi di investimento (non FMM)

A. -

Residenti nazionali

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

B. -

Altri Stati membri partecipanti

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

C. -

Resto del mondo

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCE

7   Altre attività

Riserve premi e riserve sinistri

D. -

Non altrimenti classificato

- -

BCE G

BCE G

BCE G

BCE

BCE G

BCÈ»

6.

L’allegato XV è modificato come segue:

a)

La sezione intitolata «Segnalazione periodica dei dati» è sostituita dal seguente:

«Le statistiche sull’aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE con frequenza mensile, al più tardi entro il giorno lavorativo della BCN che precede l’inizio del periodo di mantenimento, attraverso il sistema di scambio di dati del SEBC. Gli enti creditizi di piccole dimensioni (ossia quelli esenti dall’obbligo di segnalazione mensile integrale) trasmettono alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per questi enti creditizi di piccole dimensioni si utilizzano statistiche semplificate sull’aggregato soggetto a riserva per tre successivi periodi di mantenimento, e le BCN provvedono ad inserire tali dati in base ai rispettivi calendari di segnalazione (5).

(5)  Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull’aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili fornite alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.» "

b)

La sezione intitolata «Politica di revisione» è sostituita dal seguente:

«Le revisioni sull’aggregato soggetto a riserva e sulla riserva dovuta, effettuate dalle istituzioni segnalanti dopo che il periodo di mantenimento (revisioni ritardate) è iniziato, non dovrebbero determinare modifiche nelle statistiche.»

7.

Nell’allegato XVI, la sezione intitolata «Segnalazione periodica dei dati» è sostituita dal seguente:

«Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE con frequenza mensile entro il giorno lavorativo BCN che precede l’inizio del periodo di mantenimento.

Le serie sono trasmesse anche se le relative VdB non sono applicabili nello Stato membro, al fine di consentire un trattamento uniforme delle voci nel quadro del bilancio consolidato (3).

(3)  La segnalazione corretta delle VdB non applicabili è descritta nell’allegato XIII.» "

8.

L’allegato XIX è modificato come segue:

a)

Il primo paragrafo della sezione 2 «Quadro concettuale e raccolta dei dati» è sostituito dal seguente:

«Nel prospetto 1 è sintetizzato lo schema concettuale in base al quale le BCN forniscono alla BCE le statistiche relative alle emissioni di titoli. La distinzione principale riguarda la residenza dell’emittente (2). Le BCN segnalano tutte le emissioni. Le 12 BCN dell’Eurosistema forniscono collettivamente il quadro di tutte le emissioni effettuate dai residenti dell’area dell’euro. La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni del “resto del mondo” (di seguito “RdM”), ossia di tutti i residenti al di fuori dell’area dell’euro, distinguendo le emissioni dei residenti di ciascuno degli Stati membri non partecipanti dai rimanenti paesi del RdM (3).

(2)  Definita nella sezione 3."

(3)  I dati da segnalare a cura della BRI sono menzionati nel presente indirizzo, laddove necessario, per motivi di completezza e chiarezza. Tuttavia il presente indirizzo non è rivolto alla BRI.» "

b)

Il prospetto 1 è sostituito dal seguente:

«Prospetto 1: Sintesi del quadro concettuale

Emissioni di titoli

 

Di residenti dell’area dell’euro

(ogni BCN segnala le emissioni dei residenti nazionali)

Di residenti del RdM

(BRI/BCN)

BE

DE

EL

ES

FR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

FI

Stati membri non partecipanti

Altri paesi

In euro/denominazioni nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocco A

Blocco B

 

 

 

 

 

 

In altre valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocco D

non richiesto»

Blocco C

 

 

 

 

c)

Il primo paragrafo della sezione 6.2 «Obblighi di segnalazione» è sostituito dal seguente:

«Per i dati storici anteriori al 1o gennaio 1999, la dicitura “euro/denominazioni nazionali” si riferisce all’ECU e alle valute nazionali degli Stati membri partecipanti. A partire dal 1o gennaio 1999, essa si riferisce all’euro e alle relative valute nazionali. La dicitura “altre valute” si riferisce a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non partecipanti.»

d)

La sezione 10.1 è sostituita dal seguente:

«10.1.   Valutazione del prezzo

Le consistenze e i flussi di azioni quotate sono segnalati al valore di mercato; le consistenze e i flussi dei titoli diversi da azioni sono segnalati al valore nominale. In quest’ultimo caso, la regola trova un’eccezione per le deep discount bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali si registra l’effettivo importo pagato, ossia al momento dell’acquisto il prezzo scontato e alla scadenza il rimborso a valore nominale. La consistenza delle deep discount bond e delle obbligazioni prive di cedola è pari all’importo effettivamente pagato più gli interessi maturati come mostrato qui di seguito. I rimborsi anticipati sono registrati al valore dell’importo effettivamente pagato più gli interessi maturati al momento del rimborso.

Formula

dove

A

=

importo effettivamente pagato e interessi maturati

E

=

valore effettivo (importo pagato al momento dell’ emissione)

P

=

valore nominale (ripagato alla fine della scadenza)

T

=

periodo dalla data di emissione alla scadenza (in giorni)

t

=

perido trascorso dalla data di emissione (in giorni)

Si accetta il fatto che esistano talune differenze tra i singoli paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo. Ogni paese segnalante deve specificare nel dettaglio, nelle note esplicative, la procedura di valutazione applicata per: 1) titoli di debito a breve termine; 2) titoli di debito a lungo termine; 3) obbligazioni scontate; e 4) azioni quotate. Se esistono differenze di valutazione tra consistenze e flussi, anche queste devono essere illustrate.

La valutazione del prezzo prevista dal SEC 95 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.

Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore nominale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate. Nel caso delle deep discount bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti calcolano, laddove possibile, gli interessi maturati.»

e)

Il secondo trattino del secondo paragrafo della sezione 10.2 «Segnalazione delle valute e valutazione del tasso di cambio» è sostituito dal seguente:

«Le emissioni lorde e i rimborsi sono da convertire in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l’esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si può usare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento.»

f)

La sezione 13.1.2 è sostituita dal seguente:

«13.1.2.   Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza del settore emittente (48). La lista di codici collegata a questo concetto è CL_AREA_EE. Per la famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli si utilizza solo un sottoinsieme di valori, dato che i paesi emittenti sono gli Stati membri dell’UE e il RdM.

(48)  Per le BCN, il paese di residenza del settore emittente è il paese di residenza della BCN.» "

g)

La sezione 13.1.7 è sostituita dal seguente:

«13.1.7.   Dimensione n. 7: Valuta dell’operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione si riferisce alla valuta nella quale i titoli sono emessi ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Per la famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli è utilizzato solo un sottoinsieme dei valori. I titoli emessi in euro o nelle sue denominazioni nazionali sono segnalati con la dimensione EUR (49), mentre i titoli emessi in valute diverse dall’euro sono segnalati con il valore Z06. La lista dei codici prevede già altri valori (per esempio, corona danese, corona svedese e sterlina inglese) che potrebbero risultare necessari per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri non partecipanti.

(49)  In coerenza con le statistiche di bilancio.» "

h)

La sezione 13.1.9 è sostituita dal seguente:

«13.1.9.   Dimensione n. 9: Suffisso delle serie nel contesto mobiliare (SEC_SUFFIX; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è appositamente studiata per soddisfare i requisiti della famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli nell’ottica di breve termine. In tale contesto, essa consente di tener conto di nuovi sviluppi o estensioni, di natura specifica per le statistiche in materia di emissioni di titoli, che potrebbero risultare necessari in futuro. I due valori (P) “percentuale” e (Z) “non specificato” collegati alla lista di codici CL_SEC_SUFFIX sono attualmente utilizzati per tale famiglia di codici.»

i)

Nell’appendice 1, la sezione 13 è sostituita dal seguente:

13.    Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN forniscono stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU, e in altre valute. Il dato stimato della “copertura in %” indica la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni (che consistono di emissioni nazionali e internazionali), e dovrebbe idealmente essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle “osservazioni”. Le BCN indicano inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell’entrata in vigore dell’unione monetaria.

 

Copertura in %

Osservazioni

Emissioni in euro/denominazioni nazionali

Denominazione locale

STS

 

 

LTS

 

 

QUS

 

 

Euro/altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU

STS

 

 

LTS

 

 

In altre valute

STS

 

 

LTS

 

 

STS

=

titoli a breve termine diversi dalle azioni.

LTS

=

titoli a lungo termine diversi dalle azioni.

QUS

=

azioni quotate.»

9.

L’allegato XX è modificato come segue:

a)

Nella sezione 4.1, la dimensione n. 2 è sostituita dal seguente:

«Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza dell’ente segnalante. La lista dei codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO paese lista. Il sotto-insieme di valori utilizzato nella famiglia di codici ECB_MIR1 corrisponde agli Stati membri dell’area dell’euro.»

b)

Nella sezione 4.2.2, «Attributi a livello di serie temporali», «Obbligatori», il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo fornisce indicazioni circa il momento in cui le osservazioni sono raccolte (inizio periodo, per esempio, periodo centrale e fine periodo) oppure indica se i dati sono delle medie del mese in corso o di fine mese. Se le BCN non dispongono diversamente, la BCE fissa l’attributo “indicatore di raccolta” di default ad “E” (= fine periodo) per i tassi di interesse applicati dalle IFM sulle consistenze, e ad “A” (= media delle osservazioni di periodo) per i tassi di interesse applicati dalle IFM sulle nuove operazioni. Per i volumi delle operazioni sulle consistenze, l’attributo “indicatore di raccolta” di default è fissato anche ad “E” (= fine periodo) mentre i volumi delle nuove operazioni sono contrassegnate da “S” (= somma delle osservazioni durante il periodo).»

c)

La sezione 4.2.3 è sostituita dal seguente:

«4.2.3.   Attributi a livello di osservazione

Obbligatori:

OBS_STATUS (5) (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN assegnano un valore dello status dell’osservazione accanto a ciascuna osservazione trasmessa. L’attributo è obbligatorio e deve essere fornito insieme ad ogni trasmissione di dati per ciascuna osservazione individuale. Se le BCN modificano il valore di questo attributo, devono essere ritrasmessi sia i valori di osservazione (anche se immutati) che lo status della nuova osservazione.

La lista seguente specifica i valori previsti (secondo una gerarchia concordata) per gli attributi ai fini delle statistiche TIFM:

“A”

=

valore normale,

“B”

=

valore di discontinuità,

“M”

=

dati non esistenti (per i dati non previsti, quando per esempio, non è prevista una categoria di strumento a livello nazionale) (6),

“P”

=

valore provvisorio (7),

“E”

=

valore stimato.

Condizionali:

OBS_CONF (5) (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera distinguere tra lo status confidenziale di una o più specifiche osservazioni, si può utilizzare l’attributo “riservatezza dell’operazione”. Il mittente può modificare questo attributo (se valorizzato) nella trasmissione dei dati. Quando l’attributo non è valorizzato, si assume l’assenza di restrizioni confidenziali [OBS_CONF = “F” (libero)].

OBS_PRE_BREAK (5) (non codificato): tale attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l’osservazione ed è fornito in presenza di una discontinuità nelle serie (e lo status dell’osservazione è valorizzato a “B”).

OBS_COM (non codificato): questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti scritti (testo fino a 350 caratteri) su singole osservazioni (cioè per descrivere le stime o le ipotesi fatte per una specifica osservazione a causa di una mancanza di dati, per spiegare i motivi di eventuali dati insoliti osservati, o per fornire i particolari di una variazione delle serie temporali segnalate).

(5)  I quattro elementi valore dell’osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un’unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute ad inviare tutte le informazioni complementari per una osservazione.(Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default)."

(6)  Quando a causa di consuetudini locali di mercato o del sistema normativo, non è prevista una serie temporale (o parte di essa) (il fenomeno sottostante non esiste), è riportato il valore di dato mancante (“-”) con stato di osservazione “M”. Un’osservazione mancante non dovrebbe mai essere segnalata come “zero”, poiché zero è un normale valore numerico che indica un preciso tasso di interesse o il volume di un’operazione dall’ammontare nullo."

(7)  Queste osservazioni assumono valori definiti (stato di osservazione “A”) in un secondo momento. I nuovi valori sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.» "

(5)  I quattro elementi valore dell’osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un’unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute ad inviare tutte le informazioni complementari per una osservazione.(Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default)."

(5)  I quattro elementi valore dell’osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un’unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute ad inviare tutte le informazioni complementari per una osservazione.(Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default)."


(1)  Una descrizione completa delle voci elementari di bilancio è contenuta nella parte III dell’allegato I al regolamento BCE/2001/13.

(2)   GU L 58 del 3.3.2003, pag. 1

(3)  Per l’entità dell’incidenza dei FMM sui dati delle altre IFM si veda più avanti. Inoltre, in taluni paesi esiste un numero ridotto di altre istituzioni classificate come IFM, ma sono di scarsa rilevanza da un punto di vista quantitativo.

(4)  Il criterio è soddisfatto quando, ad esempio, il bilancio dei FMM ha incidenza su una delle voci del passivo (“Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari”) e su due o più voci dell’attivo (ad esempio, “Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi dalle amministrazioni pubbliche nazionali” e “Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi da IFM nazionali”). Il criterio è soddisfatto anche quando il bilancio dei FMM ha incidenza su due voci del passivo (ad esempio, “Quote e partecipazioni in fondi comuni monetary” e “Depositi espressi in euro effettuati da IFM nazionali”) e su una voce dell’attivo (ad esempio, “Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi dalla pubblica amministrazione nazionale”). Il criterio, al contrario, non è soddisfatto quando il bilancio dei FMM ha incidenza su un’unica voce del passivo e su una sola voce dell’attivo.»

(7)  Comunque, non sempre le cancellazioni collegate alle operazioni sono segnalate, il che implica una deviazione dal principio fissato nel regolamento BCE/2001/13 e nelle rispettive note guida.

(7a)  Le norme sulla valutazione statistica dei crediti e dei depositi sono contenute nell’allegato I, parte 1, sezione III, paragrafi 15 e 16 (dati mensili) e allegato I, parte 1, sezione IV, paragrafo 10 (dati trimestrali) del regolamento BCE/2001/13.»

(14)  Nessun aggiustamento è effettuato per i bilanci denominati nelle rimanenti valute. I dati relativi al dollaro statunitense, yen giapponese e franco svizzero erano segnalati secondo la tabella 5 del regolamento BCE/1998/16 del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (GU L 356 del 30.12.1998, pag.7), dal dicembre 1998 e volontariamente dalle BCN utilizzando altre fonti di dati nazionali a partire da settembre 1997. Le BCN hanno segnalato volontariamente alla BCE i dati relativi alla sterlina inglese a partire dall’agosto 2001, includendo, se possibile, i dati storici, con una struttura simile alla segnalazione delle altre valute nella tabella 4 del regolamento BCE/2001/13 e a partire da gennaio 2003 come parte della tabella 4 del regolamento BCE/2001/13. La BCE calcolerà anche gli aggiustamenti dovuti al cambio di valuta estera per le rimanenti valute degli Stati membri dell’UE non partecipanti.»

(5)  Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull’aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili fornite alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.»

(3)  La segnalazione corretta delle VdB non applicabili è descritta nell’allegato XIII.»

(2)  Definita nella sezione 3.

(3)  I dati da segnalare a cura della BRI sono menzionati nel presente indirizzo, laddove necessario, per motivi di completezza e chiarezza. Tuttavia il presente indirizzo non è rivolto alla BRI.»

(48)  Per le BCN, il paese di residenza del settore emittente è il paese di residenza della BCN.»

(49)  In coerenza con le statistiche di bilancio.»

(5)  I quattro elementi valore dell’osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un’unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute ad inviare tutte le informazioni complementari per una osservazione.(Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default).

(6)  Quando a causa di consuetudini locali di mercato o del sistema normativo, non è prevista una serie temporale (o parte di essa) (il fenomeno sottostante non esiste), è riportato il valore di dato mancante (“-”) con stato di osservazione “M”. Un’osservazione mancante non dovrebbe mai essere segnalata come “zero”, poiché zero è un normale valore numerico che indica un preciso tasso di interesse o il volume di un’operazione dall’ammontare nullo.

(7)  Queste osservazioni assumono valori definiti (stato di osservazione “A”) in un secondo momento. I nuovi valori sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.» »


(5)  In questa colonna si includono le valute di altri Stati membri della UE (escluse DKK, SEK, GBP).»


ALLEGATO II

"ALLEGATO VI

INDICATORI FINANZIARI STRUTTURALI

SCHEMA DI SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Introduzione

1.

Al fine di permettere una analisi sistematica delle strutture bancarie nell’Unione Europea (UE), il Comitato di supervisione bancaria necessita di dati per la compilazione di alcuni indicatori strutturali. La lista degli indicatori strutturali contiene 29 serie. Dodici di queste serie possono essere compilate sulla base di dati già disponibili presso la Banca Centrale Europea (BCE). Ulteriori 14 indicatori possono essere compilati solo sulla base di dati aggiuntivi raccolti dalle banche centrali nazionali (BCN), mentre i rimanenti tre indicatori sono compilati dal Gruppo di lavoro sull’evoluzione bancaria usando altre fonti non armonizzate.

2.

Il presente allegato fornisce uno schema di segnalazione e istruzioni per la compilazione per i 14 indicatori compilati utilizzando i dati forniti dalle BCN. Questa raccolta di dati si basa su informazioni già disponibili presso il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

3.

Di seguito è indicata l’intera lista di indicatori. Gli indicatori che necessitano dei dati aggiuntivi forniti dalle BCN sono evidenziati in grassetto.

TABELLA 1

Indicatori struttrali disaggregati per fonte di dati

N.

Fonte di dati

N. di indicatori

Descrizione

1

BCE e SDC Platinum™ (indicato con *)

12

1.

Numero di enti creditizi (EC)

4.

Numero di fusioni e acquisizioni nazionali (M & A) riguardanti EC*

7.

Totale attivo degli EC

8.

Totale prestiti degli EC ai non-EC

9.

Totale depositi degli EC dai non-EC

11.

Emissioni lorde di titoli a lungo termine da parte di società non finanziarie

12.

Emissioni lorde di titoli a breve termine da parte di società non finanziarie

13.

Valore di mercato delle azioni quotate

14.

Totale attivo degli operatori in titoli e derivati

16.

Totale attivo gestito da fondi di investimento

22.

Numero di M & A tra EC residenti in paesi dello Spazio economico europeo (SEE)*

27.

Numero di M & A tra EC residenti in paesi terzi *

2

BCN: Area MBS e Eurostat/conti finanziari dell’Unione monetaria (indicato con **)

14

2.

Numero di unità locali (“filiali”) di EC**

3.

Numero di occupati presso EC**

5.

Quota dei 5 maggiori EC sul totale attivo (CR5)

6.

Indice Herfindahl per il totale attivo degli EC

15.

Totale investmenti delle imprese di assicurazione**

17.

Totale attivo gestito dai fondi pensione**

18.

Numero di filiali di EC residenti in paesi SEE

19.

Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi SEE

20.

Numero di società controllate da EC residenti in paesi SEE

21.

Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi SEE

23.

Numero di filiali di EC residenti in paesi terzi

24.

Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi terzi

25.

Numero di società controllate da EC residenti in paesi terzi

26.

Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi terzi

3

Utenti/Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (dati non armonizzati)

3

28.

Numero di banche “virtuali”

29.

Totale attivo di banche “virtuali”

30.

Numero totale di sportelli bancari automatici

Sezione 1. Schema di segnalazione

4.

Lo schema di segnalazione da utilizzare per questa trasmissione dei dati è indicato nell’appendice 1. I dati per calcolare gli indicatori strutturali degli EC sono richiesti con frequenza annuale. I dati sono segnalati entro la fine di marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente. Si ritiene che il requisito di tempestività possa essere soddisfatto con riferimento a tutti gli indicatori tranne l’indicatore n. 3 “Numero di occupati presso EC” per il quale i dati vanno forniti, se possibile, entro la fine di maggio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

5.

Gli obblighi statistici consistono in dati come consistenze, numeri assoluti o rapporti, come indicato. In aggiunta alle consistenze, occorre segnalare dati per gli aggiustamenti di flusso, se disponibili. Nel caso di dati di bilancio, gli aggiustamenti di flusso si riferiscono alle rivalutazioni di prezzo e di tasso di cambio, cancellazioni, svalutazioni e riclassificazioni. Per semplificare lo schema di segnalazione, gli aggiustamenti di flusso vanno segnalati in modo combinato come totale singolo, senza ulteriori disaggregazioni per tipo di aggiustamento. Se gli aggiustamenti di flusso non sono disponibili, gli utenti faranno riferimento solo alle differenze tra consistenze corrette dai cambiamenti sui tassi di cambio (che sono calcolati dalla BCE). Nel caso di numeri assoluti o di rapporti, non si applicano gli aggiustamenti di flusso.

6.

In linea di principio, i dati raccolti dovrebbero coprire il 100 % delle istituzioni che sono definite come EC (cfr. sezione I.2 della parte 1 dell’allegato I del regolamento BCE/2001/13). Nei casi in cui la copertura dei soggetti segnalanti è inferiore al 100 % per l’applicazione dell’esenzione dalle segnalazioni integrali per le IFM di piccole dimensioni, alle BCN è richiesto di estrapolare i dati per assicurare la copertura del 100 %. Questo garantisce il confronto degli indicatori tra gli Stati membri e la coerenza dei dati di bilancio delle IFM, estrapolati in conformità dell’allegato XIV.

7.

Semplici controlli di coerenza saranno effettuati dalla BCE alla ricezione dei dati. Se l’indicatore n. 18, ad esempio, è pari a zero, allora anche l’indicatore n. 9 deve essere zero. Lo stesso si applica agli indicatori n. 20-21, 23-24 e 25-26. Inoltre, possono essere effettuate anche verifiche incrociate tra gli indicatori n. 18 e 23 e la lista delle IFM. Nell’appendice 2 sono allegate le istruzioni per la trasmissione.

Sezione 2. Istruzioni per la compilazione

8.

Le BCN forniscono i dati relativi ai 14 indicatori (secondo gruppo nella tabella 1) in conformità alle regole concettuali e metodologiche fissate qui di seguito. Lo scopo complessivo è quello di garantire il più possibile l’aderenza ai principi adottati nella compilazione dei dati MBS (che sono utilizzati per la maggior parte degli indicatori del primo gruppo nella tabella 1). I dati, ad esempio, dovrebbero essere aggregati e non consolidati; il principio della residenza dovrebbe seguire il cosiddetto “approccio del paese ospitante”; i dati di bilancio dovrebbero essere segnalati su base lorda; ecc.

9.

Di seguito sono descritti i dati che le BCN devono segnalare. Al fine di monitorare le pratiche nazionali, queste ultime segnalano alla BCE qualsiasi scostamento dalle definizioni e dalle regole descritte qui di seguito. L’informazione relativa al possibile scostamento si segnala nell’ultima colonna dello schema di segnalazione.

10.

Indicatore n. 2: Numero di unità locali (“filiali”) di EC. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali alla fine del periodo di riferimento. La definizione di filiale è contenuta nel regolamento BCE/2001/13: “Le filiali sono soggetti senza personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.” (1) Tale indicatore include solo filiali di EC. Si escludono le filiali di unità istituzionali che non sono di per se stessi EC, anche se appartengono allo stesso gruppo di EC. Questo è necessario per evitare qualsiasi distorsione nel confronto tra questo indicatore e, per esempio, l’indicatore n. 7 sul totale delle attività dell’EC.

11.

Per motivi di coerenza, tutte le BCN utilizzano la definizione di filiale indicata dalla BCE.

12.

Indicatore n. 3: Numero di occupati presso EC. Questo indicatore si riferisce alla media numerica del personale impiegato nel corso del periodo di riferimento. La definizione utilizzata per questo indicatore è simile a quella utilizzata da Eurostat (2). Tuttavia, i dati per questo indicatore comprendono solo il personale impiegato presso gli EC. Si escludono gli occupati presso istituzioni finanziarie che non sono EC, anche se queste istituzioni appartengono allo stesso gruppo.

13.

Indicatore n. 5: Quota dei cinque maggiori EC sul totale attivo (CR5). Questo indicatore si riferisce alla concentrazione dell’attività bancaria. Al fine di calcolare questo indicatore, gli utenti hanno espresso una preferenza nell’utilizzo di un “approccio consolidato”, mediante il quale due o piu istituzioni che appartengono allo stesso gruppo sono considerate come un’unica istituzione. L’applicazione di tale approccio non è al momento possibile utilizzando i dati MBS, per due motivi. Il primo, è che i dati MBS non sono consolidati (3), quindi non sarebbe possibile né includere i bilanci di altre istituzioni del gruppo né consolidare le attività e passività all’interno del gruppo. Il secondo motivo è che informazioni sui legami di controllo potrebbero in ogni caso non essere disponibili e potrebbero dover essere forniti da fonti di vigilanza.

14.

Per queste ragioni, le BCN seguono un approccio “aggregato”, non consolidato nel calcolare l’indicatore n. 5, cioè: 1) fanno una graduatoria dei totali di bilancio degli EC segnalanti; 2) calcolano la somma dei cinque maggiori totali e la somma dei totali di bilancio; e 3) dividono i due dati. I dati da segnalare alla BCE sono espressi in percentuale (ad esempio un valore di 72,4296 % dovrebbe essere segnalato come 72,4296 e non come 0,7243). Sebbene la composizione delle cinque maggiori banche possa cambiare nel corso del tempo, le BCN forniscono solamente le quote dei cinque maggiori EC in un momento preciso (fine dicembre dell’anno di riferimento).

15.

Indicatore n. 6: Indice Herfindahl per il totale attivo EC. Simile all’indicatore precedente, questo riguarda la concentrazione dell’attività bancaria. Le BCN seguono per quanto possibile un approccio “aggregato”. Il calcolo di questo indicatore è accurato solo se sono disponibili i singoli bilanci di ciascun EC. Tuttavia, poiché nell’ambito delle MBS, ai gruppi di EC è consentita eccezionalmente la segnalazione su base consolidata, potrebbero non essere disponibili tutte le informazioni statistiche necessarie (potrebbe esssere il caso di Rabobank nei Paesi Bassi). In questo caso, il calcolo dell’indice Herfindahl comprende il bilancio aggregato di ciascun EC del gruppo, utilizzando ove disponibili le informazioni contabili contenute nei bilanci annuali di tali istituzioni. Inoltre, è possibile che non tutti gli EC minori segnalino i dati a fine anno. In questo caso, i dati vanno estrapolati.

16.

L’indice Herfindhal è ricavato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato di tutti gli EC coinvolti nel settore bancario e deve essere segnalato alla BCE secondo la formula seguente:

Formula
,

dove:

n = totale EC nel paese

Xi = totale attivo di EC

Formula
= totale attivo di tutti gli EC del paese.

17.

Indicatore n. 15: Totale investimenti delle imprese di assicurazione. Ai fini della compilazione di tale indicatore (4), una compagnia di assicurazione è definita come una entità che ha ricevuto l’autorizzazione ufficiale in conformità dell’articolo 6 della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (5) oppure l’articolo 6 della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (6). È esclusa l’attività di riassicurazione. L’informazione si riferisce al totale dell’attivo finanziario di queste compagnie, che si ricava sottraendo l’attivo non finanziario (come il capitale fisso) dal totale di bilancio aggregato. Se necessario, i dati sono estrapolati per garantire il 100 % di copertura. Se non è disponibile l’informazione separatamente per le imprese di assicurazione, questo indicatore può essere congiunto all’indicatore n. 17 “Totale attivo gestito dai fondi pensione” e segnalato come un unico indicatore. Le BCN contrassegnano le serie se “congiunte”.

18.

Indicatore n. 17: Totale attivo gestito dai fondi pensione. Questa informazione si riferisce ai totali di bilancio aggregato dei cosiddetti “fondi pensione autonomi”, ovvero unità istituzionali distinte la cui attività principale consiste nella gestione delle pensioni; esse non sono imprese di assicurazione (7). Se non è disponibile una informazione distinta per i fondi pensione, questo indicatore può essere congiunto all’indicatore n. 15 e segnalato come un unico indicatore. In questo caso, si fornisce un valore nullo per l’indicatore n. 17.

19.

Indicatore n. 18: Numero di filiali di EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali che appartengono agli EC residenti in altri paesi SEE, ossia escludendo le filiali nazionali. Se un EC in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Poiché i dati raccolti ai fini della compilazione dell’elenco di IFM sono raccolti dalla BCE solo dal gennaio 1999, le BCN forniscono i dati mancanti per la fine degli anni 1997 e 1998. Le BCN si accertano che i dati da fine 1999 in poi siano coerenti con quelli segnalati nella lista delle IFM.

20.

Indicatore n. 19: Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore n. 18.

21.

Indicatore n. 20: Numero di società controllate da EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate da un EC residente in altri paesi SEE, ossia escludendo le società controllate nazionali. La definizione della BCE di società controllata è contenuta nel regolamento BCE/2001/13: “Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione é detenuta da un’altra entità…”. Non si dovrebbero contare tutte le società controllate ma solo quelle che sono di per sé stesse EC.

22.

Indicatore n. 21: Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore n. 20.

23.

Indicatore n. 23. Numero di filiali di EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti in paesi terzi. Paesi terzi sono quelli che non appartengono ai paesi SEE. Se una banca in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Inoltre, le BCN si accertano che i dati siano coerenti con quelli segnalati nella lista delle IFM.

24.

Indicatore n. 24: Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all’indicatore n. 23.

25.

Indicatore n. 25: Numero di società controllate da EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate residenti nel loro territorio nazionale che sono controllate da EC residenti in paesi terzi.

26.

Indicatore n. 26: Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all’indicatore n. 25.

Appendice 1

Schema di segnalazione per i 14 indicatori finanziari strutturali compilati utilizzando i dati forniti dalle BCN

Paese: …

Anno di riferimento: …

Indicatore

Consistenze

Aggiustamenti di flusso

Deviazioni dalle definizioni

2.

Numero di unità locali (“filiali”) di EC

 

n/a

 

3.

Numero di occupati presso EC

 

n/a

 

5.

Quota dei 5 maggiori EC sul totale attivo (CR5)

 

n/a

 

6.

Indice Herfindahl per il totale attivo degli EC

 

n/a

 

15.

Totale investimenti delle imprese di assicurazione

 

 

 

17.

Totale attivo gestito dai fondi pensione

 

 

 

18.

Numero di filiali di EC residenti in paesi SEE

 

n/a

 

19.

Totale attivo di filiali di EC residenti in paesi SEE

 

 

 

20.

Numero di società controllate da EC residenti in paesi SEE

 

n/a

 

21.

Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi SEE

 

 

 

23.

Numero di filiali di EC residenti in paesi terzi

 

n/a

 

24.

Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi terzi

 

 

 

25.

Numero di società controllate da EC residenti in paesi terzi

 

n/a

 

26.

Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi terzi

 

 

 

Appendice 2

Trasmissione elettronica degli indicatori finanziari strutturali bancari — identificatore della famiglia di codici: ECB_SSI1

La famiglia di codici relativa agli indicatori finanziari strutturali si riferisce agli indicatori strutturali degli enti creditizi (EC), dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione degli Stati membri dell’Unione europea (UE). È stata designata in modo tale da attingere il più possibile alla lista della famiglia di codici e ai valori già definiti per le statistiche delle voci di bilancio (VdB).

Sezione 1. Dimensioni

La tabella seguente descrive le dimensioni utilizzate nella famiglia di codici ECB_SSI1. Per tali statistiche, otto dimensioni sono ritenute essenziali ai fini dell’identificazione delle serie temporali.

TABELLA 1

Dimensioni utilizzate nella famiglia di codici ECB_SSI1

Posizione nella chiave

Concetto (mnemonico)

Denominazione del concetto

Formato del valore

Lista di codici (mnemonica)

Denominazione della lista di codici

1

FREQ

Frequenza

AN1

CL_FREQ

Frequenza (BRI, BCE)

2

REF_AREA

Area di riferimento

AN2

CL_AREA_EE

Area (Eurostat BdP, BCE)

3

REF_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento SEC 95

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento SEC 95 (BCE)

4

SSI_INDICATOR

“Denominazione” dell’indicatore finanziario strutturale

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Indicatore finanziario strutturale (BCE)

5

DATA_TYPE

Tipologia dei dati

AN1

CL_DATA_TYPE

Tipologia di dati monetari e bancari, flussi e posizioni (BCE, BRI)

6

COUNT_AREA

Area di controparte

AN2

CL_AREA_EE

Area (Eurostat BdP, BCE)

7

CURRENCY_TRANS

Valuta dell’operazione

AN3

CL_CURRENCY

Valuta (BCE, BRI, Eurostat BdP)

8

SERIES_DENOM

Denominazione della serie o calcolo speciale

AN1

CL_SERIES_DENOM

Denominazione della serie o calcolo speciale (BCE)

Ciascuna delle otto dimensioni statistiche prende i propri valori da una lista di codici corrispondente. Secondo la tabella di cui sopra, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE. Di seguito è riportata una descrizione delle dimensioni relative alla famiglia di codici ECB_SSI1 seguendo la stessa sequenza che appare nella chiave.

Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. Il valore utilizzato nella famiglia di codici ECB_SSI1 è “A” per i dati annuali ed è preso dalla lista di codici CL_FREQ.

Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza delle istituzioni segnalanti. La lista di codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO paese lista ed anche alcuni valori aggiuntivi descritti nel paragrafo 6 (dimensione n. 6: area di controparte). Il sottoinsieme dei valori utilizzati nella famiglia di codici ECB_SSI1 corrisponde agli Stati membri UE.

Dimensione n. 3: SEC 95 Disaggregazione settoriale di riferimento (REF_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione indica il settore di riferimento degli indicatori strutturali ed è collegata alla lista di codici CL_ESA95_SECTOR. Attualmente è utilizzato un sottoinsieme di quattro valori: enti creditizi (come definiti nel diritto comunitario) (“ 122C ”), imprese di assicurazione e fondi pensione (“ 1250 ”), e distintamente imprese di assicurazione (“ 1251 ”) e fondi pensione (“ 1252 ”).

Dimensione n. 4: “Denominazione” dell’indicatore finanziario strutturale (SSI_INDICATOR; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta la lista degli indicatori ed è collegata alla lista di codici CL_SSI_INDICATOR. I valori assegnati ai differenti indicatori sono identificati da un prefisso. Il valore “H” è utilizzato per l’indice Herfindhal, il valore “N” per tutti gli indicatori rappresentati da numeri assoluti, il valore “S” per quelli rappresentati da una quota e infine il valore “T” per il totale attivo.

Dimensione n. 5: Tipologia dei dati (DATA_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è descritta dalla lista dei codici CL_DATA_TYPE e indica la tipologia dei dati da segnalare: consistenze lorde (“1”), riclassificazioni e altri aggiustamenti (“5”), altri aggiustamenti da rivalutazione (“7”) e non specificato (“X”). Il valore “X”, non specificato, è utilizzato per segnalare rapporti e serie di indice, mentre il valore “1”, consistenze, è utilizzato per segnalare numeri assoluti e serie di consistenze (ossia numero di occupati; totale attivo).

I dati di aggiustamento sono applicabili solo per le serie delle VdB, mentre non sono applicabili e non sono segnalati per i numeri assoluti, rapporti e indici.

Le riclassificazioni e gli altri aggiustamenti comprendono le modifiche negli attivi e nei passivi di bilancio del settore segnalante che derivano da 1) cambiamenti negli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione; 2) ristrutturazione societaria; 3) riclassificazioni delle attività e passività; e 4) correzione di errori di segnalazione che, per ragioni tecniche, non possono essere rimossi dai dati sulle consistenze per l’intero periodo. In particolare, le riclassificazioni per l’anno 2001 necessitano di ricomprendere le modifiche dovute all’entrata della Grecia nell’area dell’euro.

Gli altri aggiustamenti da rivalutazione includono i cambiamenti nel prezzo dei titoli emessi, venduti o detenuti e i cambiamenti dovuti alla rimozione dal bilancio dei prestiti soggetti a cancellazione/svalutazione.

Dimensione n. 6: Area di controparte (COUNT_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione indica l’area di residenza della controparte dell’indicatore strutturale. La lista di codici collegata è CL_AREA_EE, che contiene lo standard ISO lista paese e valori aggiunti (ossia. “U6” — “Residenti nazionali: stesso paese dell’EC segnalante”). Per i fini della famiglia di codici ECB_SSI1 si utilizza il seguente sottoinsieme di valori: residenti nazionali (area di riferimento o locale) (“U6”), altri paesi dell’Area Economica Europea (tutti i paesi esclusi quelli dell’area di riferimento) (“A0”) e Area Economica extra Europea (“A7”) sia nel caso di soggetti segnalanti dell’area dell’euro sia nel caso di segnalanti dell’area non euro.

Dimensione n. 7: Valuta dell’operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta nella quale sono denominati gli indicatori strutturali ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Nella famiglia di codici ECB_SSI1 si utilizzano solo i valori “Z01” per tutte le le valute combinate e “Z0Z” per non applicabile.

Dimensione n. 8: Denominazione della serie o calcolo speciale (SERIES_DENOM; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione specifica se le serie segnalate sono espresse nella valuta nazionale oppure nella valuta comune (euro) e si applica solo per le serie delle VdB (per esempio, totale attivo). Nella famiglia di codici ECB_SSI1 si utilizzano solo tre valori dalla lista di codici CL_SERIES_DENOM — “N” valuta nazionale, “E” euro e “Z” non applicabile). Gli Stati membri non partecipanti e la Grecia (per il periodo fino all’anno 2000) utilizzeranno il codice “N”, mentre il codice “E” sarà utilizzato dagli Stati membri dell’area dell’euro (Grecia compresa a partire dal 2001).

La lista completa delle chiavi della serie da trasmettere alla BCE è descritta nell’appendice 3.

Sezione 2. Attributi

Oltre alle otto dimensioni che definiscono la chiave, è stata definita una serie di attributi (8 13). Questi sono allegati ai vari livelli dello scambio di informazioni:

TABELLA 2

Famiglia di codici relativa agli indicatori finanziari strutturali (ECB_SSI1): attributi codificati e non codificati

Livello di assegnazione

Concetto statistico

Formato del valore

Lista di codici

 

Attributi a livello di parentela

(scambiati usando il gruppo FNS)

Parentela

TITLE_COMPL

Complemento del titolo

AN..1050

Non codificato

 

Parentela

UNIT

Unità

AN..12

CL_UNIT

Unità (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Parentela

UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità

AN..2

CL_UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Parentela

DECIMALS

Decimali

N1

CL_DECIMALS

Decimali (BRI, BCE)

Parentela

TITLE

Titolo

AN..70

Non codificato

 

Parentela

NAT_TITLE

Titolo lingua nazionale

AN..350

Non codificato

 

Parentela

COMPILATION

Compilazione

AN..1050

Non codificato

 

Parentela

COVERAGE

Copertura

AN..350

Non codificato

 

 

Attributi a livello di serie temporali

(scambiati usando il gruppo FNS)

Serie temporali

COLLECTION

Indicatore di raccolta

AN1

CL_COLLECTION

Indicatore di racccolta (BRI, BCE)

Serie temporali

AVAILABILITY

Disponibilità

AN1

CL_AVAILABILITY

Disponibilità verso organizzazioni (BRI, BCE)

Serie temporali

DOM_SER_IDS

Codici ID delle serie nazionali

AN..70

Non codificato

 

Serie temporali

BREAKS

Discontinuità

AN..350

Non codificato

 

 

Attributi a livello di osservazione

(scambiati con i dati del segmento principale ARR)

Osservazione

OBS_STATUS

Stato dell’osservazione

AN1

CL_OBS_STATUS

Stato dell’osservazione (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Osservazione

OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione

AN1

CL_OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione (Eurostat BdP, BCE)

Osservazione

OBS_PRE_BREAK

Valore dell’osservazione pre-discontinuità

AN..15

Non codificato

 

Osservazione

OBS_COM

Commento sull’osservazione

AN..350

Non codificato

 

Inoltre, ciascun attributo è caratterizzato da specifiche proprietà elencate nella tabella qui di seguito.

TABELLA 3

BCN segnalanti alla BCE. Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_SSI1

 

Status

Primo valore valorizzato da… (9)

Modificabile dale BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

No

UNIT

M

BCE

No

UNIT_MULT

M

BCE

No

DECIMALS

M

BCE

No

TITLE

C

BCE

No

NAT_TITLE

C

BCN

COMPILATION

C

BCN

 (**)

COVERAGE

C

BCN

 (**)

COLLECTION

M

BCE

No

AVAILABILITY

M

BCE/BCN

DOM_SER_IDS

C

BCN

BREAKS

C

BCN

OBS_STATUS

M

BCN

OBS_CONF

C

BCN

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

OBS_COM

C

BCN/BCE

 

M: Obbligatorio,

C: Condizionale

 

 

Segue una descrizione di ciascun attributo e si include, ogniqualvolta si applichi, la lista di codici di riferimento (in lettere maiuscole, come CL_****).

Sezione 2.1. Attributi a livello di parentela

Obbligatori:

TITLE_COMPL (non codificato): questo attributo è fissato, registrato e divulgato dalla BCE (in inglese con una lunghezza massima di 1 050 caratteri). Ove una BCN desideri apportare una modifica, può essere fatta una revisione previa consultazione con la BCE, e sarà comunque quest’ultima ad effettuare la revisione.

UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo fornisce l’unità di misura dei dati segnalati. Gli Stati membri partecipanti segnalano i dati in euro ove rilevante e la BCE stabilisce l’attributo in “EURO” (DENOM = “EUR”). Nel caso di Stati membri non partecipanti, il valore di tale attributo è uguale alla valuta nazionale corispondente. Per le serie segnalate come valori assoluti o indici la BCE fissa questo attributo al valore “UNITS”, e per le serie segnalate come percentuali al valore “PC”.

UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): questo attributo indica se la serie è espressa in milioni (UNIT_MULT = “6”), miliardi (UNIT_MULT = “9”), ecc. Le BCN segnalano i dati che si riferiscono alle serie delle VdB degli EC in milioni e la BCE fissa il valore a 6 (UNIT_MULT = “6”). Per le serie segnalate come numeri assoluti, come percentuali, come indici, la BCE fissa il valore a 0 (UNIT_MULT = “0”).

DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali con cui sono espressi i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano le serie delle VdB e le serie che rappresentano numeri assoluti senza decimali e la BCE fissa per queste serie il valore dell’attributo a 0 (quindi DECIMALS = “0”). Le serie relative all’indice e quelle che rappresentano percentuali saranno segnalate con quattro decimali e la BCE fissa per queste serie il valore dell’attributo a 4 (quindi DECIMALS = “4”).

Condizionali:

TITLE (non codificato): il titolo della serie consente solo un massimo di 70 caratteri. A causa dello spazio limitato, l’attributo COMPLEMENTO DEL TITOLO è utilizzato come attributo obbligatorio. L’attributo TITOLO può essere utilizzato in futuro per la costruzione di titoli brevi.

NAT_TITLE (non codificato): le BCN possono utilizzare tale attributo al fine di fornire una descrizione specifica e altre informazioni aggiuntive o distintive nella lingua nazionale. Benché l’utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, lo scambio di caratteri accentati e simboli alfanumerici particolari deve essere provato prima del loro utilizzo.

COMPILATION (non codificato): questo attributo è utilizato per spiegazioni testuali dettagliate dei metodi di compilazione, ponderazioni, procedure statistiche, tipologia di indici, ecc.:

fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati,

procedure di compilazione (inclusa la descrizione delle stime/assunzioni fatte),

deviazioni dalle istruzioni di segnalazione della BCE (geografiche/classificazioni settoriali/metodi di valutazione),

informazioni sul quadro giuridico nazionale (e per i collegamenti con il quadro regolamentare dell’UE) per gli intermediari diversi dagli EC.

COVERAGE (non codificato): questo attributo descrive i soggetti segnalanti, e la loro copertura, per le diverse categorie di intermediari. Dovrebbe descrivere il tipo di intermediario per i diversi indicatori. Se la copertura è nota come parziale, è fornita una stima della quota di mercato. Dovrebbe anche indicare se i valori sono stati estrapolati.

Sezione 2.2. Attributi a livello di serie temporali

Obbligatori:

COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo fornisce una indicazione del momento in cui sono raccolte le osservazioni (ad esempio, inizio, metà o fine periodo) oppure se i dati corrispondono a valori medi, massimi o minimi in un dato periodo, ecc. La BCE fissa le serie ISS come “fine periodo” (COLLECTION = “E”).

AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni alle quali si possono rendere disponibili i dati. Quando osservazioni specifiche richiedono un trattamento particolare, è possibile utilizzare l’attributo RISERVATEZZA DELL’OSSERVAZIONE (vedi di seguito).

Condizionali:

DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo consente di fare riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali).

BREAKS (non codificato): questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell’attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è opportuno dichiarare il grado di confrontabilità dei dati vecchi e nuovi (fino a 350 caratteri).

Sezione 2.3 Attributi a livello di osservazione

Obbligatori:

OBS_STATUS (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN segnalano un valore relativo allo status dell’osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Questo attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando procedono alla revisione del valore dell’attributo, le BCN segnalano sia il valore dell’osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello stato dell’osservazione.

L’elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo (secondo la gerarchia concordata) ai fini di tali statistiche:

“A”

=

valore normale,

“B”

=

valore discontinuità,

“M”

=

dati inesistenti (per dati non applicabili) (10),

“L”

=

dati esistenti ma non raccolti (11),

“E”

=

valore stimato,

“P”

=

valore provvisorio (questo attributo può essere utilizzato, in particolare, in ogni trasmissione dei dati, con riferimento all’ultima osservazione) (12).

Se un’osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante. Se, ad esempio, un’osservazione rappresenta un valore provvisorio ma anche il risultato di una stima, è considerata prioritaria la caratteristica “stima” e si utilizza il contrassegno “E”.

Condizionali:

OBS_CONF (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera operare una distinzione tra una o più osservazioni specifiche in termini di riservatezza, può utilizzare l’attributo RISERVATEZZA DELL’OSSERVAZIONE. Il valore di questo attributo (se presente) può essere modificato dal mittente nella trasmissione dei dati.

OBS_PRE_BREAK (non codificato): questo attributo contiene il valore pre-interruzione, che è un campo numerico come l’osservazione. In genere è fornito quando si verifica un’interruzione.

OBS_COM (non codificato): questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti scritti sulle osservazioni (ad esempio, per descrivere le stime o le ipotesi effettuate su una specifica osservazione per mancanza di dati, per motivare una possibile osservazione anomala o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate).

I dati di aggiustamento di flussi devono essere segnalati, se disponibili, rispettando gli indicatori n. 17, 19, 21, 24 e 26. Gli aggiustamneti di flusso, si riferiscono alle rivalutazioni di prezzo, cancellazioni, svalutazioni e riclassificazioni.

Sezione 3. Politica di revisione

È possibile che le BCN debbano dover rivedere i dati segnalati. In tal caso si applicano i seguenti principi generali:

durante le regolari trasmissioni annuali dei dati, in aggiunta ai dati dell’ultimo anno, possono essere trasmesse sia le revisioni “ordinarie” (ad esempio revisioni dei dati dell’anno precedente) sia quelle “storiche”,

eccezionalmente, si possono accettare nel corso dell’anno le revisioni storiche che migliorano la qualità dei dati in modo significativo,

nel caso di revisioni rilevanti, si devono segnalare alla BCE note esplicative.

Appendice 3

TABELLA 1

Dati sulle consistenze

Chiave della serie per gli indicatori finanziari strutturali

Indicatori

1. Area nazionale

2. Altri paesi SEE

3. Extra SEE

EC

Imprese di assicurazione e fondi pensione

EC

EC

Totale

Imprese di assicurazione

Fondi pensione

Numero di occupati presso EC

S1

 

Numero di filiali di EC

S2

 

S3

S4

Numero di società controllate da EC

 

S5

S6

Indice Herfindahl per il totale attivo degli EC (CR5)

S7

 

Quota dei 5 maggiori EC sul totale attivo

S8

 

Totale attivo (8 13)

 

S9*

S10

S11

 

Totale attivo di filiali

 

S12

S13

Totale attivo di società controllate

 

S14

S15


TABELLA 2

Dati di aggiustamento

Chiave della serie per gli indicatori finanziari strutturali

Indicatori

1. Area nazionale

2 Altri paesi SEE

3. Extra SEE

EC

Imprese di assicurazione e fondi pensione

EC

EC

Totale

Imprese di assicurazione

Fondi pensione

Riclassificazioni e altri aggiustamenti

Totale attivo

 

S16

S17

S18

 

Totale attivo di filiali

 

S19

S20

Totale attivo di società controllate

 

S21

S22

Altri aggiustamenti da rivalutazione

Totale attivo

 

S23

S24

S25

 

Totale attivo di filiali

 

S26

S27

Totale attivo di società controllate

 

S28

S29

Per i paesi che non hanno ancora aderito all’unione monetaria e per la Grecia prima del 2001, nell’ultima dimensione della chiave della serie, è utilizzato il codice N anziché il codice E per “valuta di denominazione”.


(1)  Questa variabile è anche raccolta da Eurostat ma con un maggior ritardo. Eurostat utilizza la seguente definizione di unità locale: “An enterprise or part thereof (e.g. a workshop, factory, warehouse, office, mine or depot) situated in a geographically identified place. At or from this place economic activity is carried out for which — save certain exceptions — one or more persons work (even if only part-time) for one and the same enterprise.” Cfr. Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions, versione 1.8, dicembre 2001, pagg. 11 e 23. Questo manuale è disponibile da Eurostat dietro richiesta, sebbene solo nella versione inglese.

(2)  Questo indicatore è anche raccolto da Eurostat, che utilizza la seguente definizione: “The number of persons employed is defined as the total number of persons who work in the observation unit (inclusive of working proprietors, partners working regularly in the unit and unpaid family workers), as well as persons who work outside the unit who belong to it and are paid by it (e.g. sales representatives, delivery personnel, repair and maintenance teams). It includes persons absent for a short period (e.g. sick leave, paid leave or special leave), and also those on strike, but not those absent for an indefinite period. It also includes part-time workers who are regarded as such under the laws of the country concerned and who are on the pay-roll, as well as seasonal workers, apprentices and home workers on the pay-roll. The number of persons employed excludes manpower supplied to the unit by other enterprises, persons carrying out repair and maintenance work in the enquiry unit on behalf of other enterprises, as well as those on compulsory military service. Unpaid family workers refer to persons who live with the proprietor of the unit and work regularly for the unit, but do not have a contract of service and do not receive a fixed sum for the work they perform. This is limited to those persons who are not included on the payroll of another unit as their principal occupation. Note: In order to check the comparability of data, it is necessary to indicate whether voluntary workers have been included under this heading or not. [Commission Regulation (EC) No. 2700/98 concerning the definitions of characteristics for structural business statistics, Code 16110]. Comments: The allocation on enterprise level has to be assured by means of a distribution key in the case of enterprise groups (managing directors have to be included; not employed agents have to be excluded). The number of persons employed is measured as an annual average.” Cfr. Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions, versione 1.8, dicembre 2001, pag. 34.

(3)  Si fa tuttavia un’eccezione nel regolamento BCE/2001/13, che consente la segnalazione dei dati del bilancio consolidato per gruppi di enti creditizi (è il caso, ad esempio, della Rabobank nei Paesi Bassi)

(4)  Per questo indicatore, il corrispondente settore SEC 95 è S. 125a. Il “SEC 95” è il Sistema europeo dei conti nazionali 1995, contenuto nell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(5)   GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(6)   GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(7)  Per questo indicatore, il corrispondente settore SEC 95 è S. 125b.

(8)  Gli attributi sono concetti statistici che forniscono agli utenti informazioni aggiuntive codificate (ad esempio l’unità di misura) e non codificate (ad esempio il metodo di compilazione) in merito ai dati scambiati. Sono “obbligatori” gli attributi di cui tutti i partner conoscono il valore. Sono “condizionali” gli attributi ai quali è assegnato un valore solo se sono noti presso l’istituzione segnalante (ad esempio ID delle serie nazionali), ovvero ogniqualvolta siano rilevanti (ad esempio compilazione, interruzioni). I valori relativi agli attributi devono essere scambiati solo quando sono fissati per la prima volta o quando sono modificati. Solo lo stato dell’osservazione è presente in ogni scambio, allegato a ciascuna osservazione

(**)  I cambiamenti devono essere comunicati all’area operativa competente della BCE via fax/e-mail.

(9)  Per BCE si intende Direzione generale statistiche della BCE.

(10)  Quando, a causa di pratiche locali di mercato o del quadro giuridico, una serie temporale (o parte di essa) non è applicabile, (il fenomeno sottostante non esiste), si segnala un valore mancante (“-”) con “M” lo stato dell’osservazione.

(11)  Quando, a causa di condizioni statistiche locali, i dati per una serie temporale non sono raccolti in specifiche date o per la lunghezza totale delle serie temporali (il fenomeno economico sottostante esiste ma non è soggetto a rilevazione statistica) si segnala un valore mancante (“-”) indicando con “L” lo stato dell’osservazione in ciascun periodo.

(12)  Queste osservazioni assumono valori definiti (stato dell’osservazione “A”) ad uno stadio successivo. I nuovi valori rivisti sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.

(13)  Per I paesi che non hanno ancora aderito all’unione monetaria e per la Grecia prima del 2001, nell’ultima dimensione della chiave della serie, è utilizzato il codice N anziché il codice E per “valuta di denominazione”.


ALLEGATO III

«ALLEGATO IX

VOCI PER MEMORIA DA FORNIRE

SCHEMA DI SEGNALAZIONE

1.

Le voci per memoria elencate nel presente allegato riguardano la famiglia di codici relativa alle voci di bilancio (VdB), che è descritta nell’allegato XIII. Le serie devono essere segnalate mensilmente (voci delle sezioni I e II) o trimestralmente (voci della sezione III) e con la stessa tempestività delle statistiche mensili e trimestrali obbligatorie di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) in conformità del regolamento BCE/2001/13.

I.   Voci per memoria per la determinazione e valutazione degli aggregati monetari e delle contropartite

2.

Ai fini della costruzione degli aggregati monetari e dei conti finanziari dell’Unione monetaria (CFUM) dell’area dell’euro, le banche centrali nazionali (BCN) segnalano le informazioni statistiche sulle disaggregazioni supplementari dei “biglietti e monete in circolazione”, dei “titoli di debito emessi” e delle “altre attività/passività”. Le caselle in grassetto nelle tabelle A e B rappresentano le voci per memoria ad alta priorità definite qui di seguito. Le voci per memoria rimanenti necessitano di un’analisi dettagliata delle statistiche di bilancio delle IFM.

3.   Biglietti e monete in circolazione, di cui banconote in euro, banconote in denominazione nazionale, monete, monete denominate in euro e monete in denominazione nazionale (da M1 a M5)

Banconote in euro (M1) sono banconote in euro emesse incluse nella voce “biglietti e monete in circolazione”.

Banconote in denominazione nazionale (M2) sono banconote denominate in valuta nazionale emesse dalle BCN prima del 1 gennaio 2002 e che non sono state ancora rimborsate. Dati segnalati dal gennaio 2002, almeno durante il 2002.

Monete (M3) si riferisce all’ammontare di monete emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali) e segnalate come parte della voce “biglietti e monete in circolazione” nel bilancio delle BCN.

Monete denominate in euro (M4) sono monete denominate in euro emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali).

Monete in denominazione nazionale (M5) sono monete aventi valore legale emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali) prima del 1 gennaio 2002 che non sono state ancora rimborsate alle BCN.

4.   Portafoglio dei titoli negoziabili emessi dalla Banca centrale europea (BCE)/BCN (da M6 a M8)

Titoli di debito emessi dalla BCE/BCN che vanno disaggregati per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo.

5.   Ratei su interessi su depositi (M9, M38)

Interessi pagabili su depositi segnalati per la parte di competenza (cioè in base al principio di competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del principio di cassa).

6.   Ratei su interessi su crediti (M38, M42)

Interessi ricevibili su crediti registrati per la parte di competenza (cioè in base al principio di competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente ricevuti (vale a dire sulla base del principio di cassa).

TABELLA A

Dati (consistenze) relativi alla BCE/BCN (1)

 

Residenti nazionali

Residenti degli altri Stati membri partecipanti

Resto del mondo

Non altrimenti classificato

PASSIVO

8   Biglietti e monete in circolazione

Di cui banconote

 

Banconote in euro

 

M1

Banconote in denominazione nazionale

 

M2

Di cui monete

 

M3

Monete denominate in euro  (2)

 

M4

Monete in denominazione nazionale  (3)

 

M5

11   Titoli di debito emessi

Fino a un anno

M6

M7

M8

 

14   Altre passività

Di cui ratei su interessi su depositi

 

M9

Di cui partite di transito

 

M10

Di cui partite in sospeso

 

M11

Di cui derivati finanziari

 

M12

Di cui passività verso l’Eurosistema relative all’allocazione delle banconote in euro

M13

 

ATTIVO

7   Altre attività

Di cui ratei su interessi su crediti

 

M14

Di cui partite di transito

 

M15

Di cui partite in sospeso

 

M16

Di cui derivati finanziari

 

M17

Di cui attività verso l’Eurosistema relative all’allocazione delle banconote in euro

M18

 

Le caselle in grassetto rappresentano voci ad alta priorità.


TABELLA B

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM (4)

 

Residenti nazionali

Residenti degli altri Stati membri partecipanti

Resto del mondo

Non altrimenti classificato

PASSIVO

11   Titoli di debito emessi

Fino a un anno

M19

M20

M21

 

Euro

M22↑

M23↑

M24↑

 

Valute estere

M25↑

M26↑

M27↑

 

Oltre 1 anno e fino a 2

M28

M29

M30

 

Euro

M31↑

M32↑

M33↑

 

Valute estere

M34↑

M35↑

M36↑

 

13   Capitale e reserve

Di cui accantonamenti

 

M37

14   Altre passività

Di cui ratei su interessi su depositi

 

M38

Di cui partite di transito

 

M39

Di cui partite in sospeso

 

M40

Di cui derivati finanziari

 

M41

ATTIVO

7   Altre attività

Di cui ratei su interessi su crediti

 

M42

Di cui partite di transito

 

M43

Di cui partite in sospeso

 

M44

Di cui derivati finanziari

 

M45

Le caselle in grasseto rappresentano le voci per memoria ad alta priorità.

In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, le caselle in grassetto con una freccia (↑) potrebbero non essere segnalate dalla BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

7.   Altre attività/passività, di cui passività verso l’Eurosistema (voce M13)/crediti verso l’Eurosistema (voce M18) relativi all’allocazione delle banconote in euro

Posizioni nette verso l’Eurosistema originate da 1) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e 2) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. L’allocazione delle posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE viene effettuata da entrambi i lati dell’attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia una posizione netta positiva verso l’Eurosistema sarà segnalata sul lato dell’attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.

8.   Portafoglio di titoli negoziabili emessi da altre IFM con una disaggregazione per scadenza (voci da M19 a M21 e da M28 a M30) e una per valuta (voci da M22 a M27 e da M31 a M36)

Titoli di debito e titoli di mercato monetario emessi da IFM che vanno disaggregati per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo. I dati sui titoli di debito e sui titoli di mercato monetario sono forniti con una disaggregazione per scadenza (fino a un anno, oltre 1 anno e fino a 2) e una per valuta (euro, valute estere).

II.   Voci per memoria per ottenere informazioni sulle ponderazioni per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM

9.

Ai fini della regolare produzione di statistiche sui tassi di interesse applicati dalle IFM (in seguito TIFM) (5), sono necessarie informazioni di ponderazione per aggregare le statistiche sui TIFM nazionali a livello di statistiche TIFM dell’area dell’euro. Per ridurre l’onere segnaletico delle BCN, è stato deciso di utilizzare come fonte primaria per ottenere le ponderazioni delle statistiche TIFM sulle consistenze e per alcune statistiche sui TIFM sulle nuove operazioni, le informazioni statistiche già segnalate nell’ambito delle statistiche di bilancio.

10.

Sulla base dei dati disponibili secondo il regolamento BCE/2001/13 l’informazione sulle ponderazioni per le categorie dei depositi relative alle nuove operazioni e alle consistenze può essere facilmente derivata dalle statistiche di bilancio delle IFM. Tuttavia, per quanto riguarda le categorie degli strumenti di credito nel campo delle consistenze (6), i dati delle VdB obbligatorie non permettono un collegamento immediato.

11.

Per tali categorie degli strumenti di credito, le serie (obbligatorie) di bilancio comprendono tutte le valute della transazione, mentre le statistiche sui TIFM riguardano solo i crediti denominati in euro. Le serie delle VdB denominate in euro come valuta di transazione sono disponibili con la ripartizione settoriale richiesta, secondo il regolamento BCE/2001/13, mentre la distinzione per scadenza o per tipo di credito (per il settore famiglie) non è disponibile.

12.

Per tali categorie di credito, la ponderazione è quindi basata sulle serie delle VdB che si riferiscono ai crediti in tutte le valute. Tuttavia, le serie sono modificate per la quota denominata in euro rispetto al totale in qualsiasi valuta della transazione.

13.

A seguito di contatti bilaterali, un certo numero di BCN (ad oggi: Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Finlandia, e Paesi Bassi per crediti a società non finanziarie) si trovano, tuttavia, anche nella posizione di fornire le disaggregazioni richieste per i crediti denominati in euro. A questo fine, sono state fissate le seguenti voci per memoria:

TABELLA C

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM

Crediti denominati in euro concessi dalle altre IFM alle indicate sotto-categorie di “altri residenti”

ATTIVO

Soc.non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Credito al consumo

Crediti alle famiglie

Altro (residuale)

A.   Residenti nazionali

Crediti

 

di cui Euro

 

Fino a un anno

M46

M47

M48

M49

Oltre 1 anno e fino a 5

M50

M51

M52

M53

Oltre 5 anni

M54

M55

M56

M57

B.   Altri Stati membri partecipanti

Crediti

 

di cui Euro

 

Fino a un anno

M58

M59

M60

M61

Oltre 1 anno e fino a 5

M62

M63

M64

M65

Oltre 5 anni

M66

M67

M68

M69

III.   Voci per memoria per la compilazione dei CFUM

14.

Per la regolare produzione trimestrale dei CFUM sono necessarie voci per memoria delle statistiche monetarie e bancarie (SMB). Per gli scopi dei conti finanziari, sono necessari ulteriori disaggregazioni per strumento e per residenza insieme ai dati forniti ai sensi dei requisiti di segnalazione delle SMB.

15.

Per gli scopi dei conti finanziari, sono richiesti dati sulle consistenze e sulle operazioni. Al fine di integrare i requisiti relativi ai conti finanziari nel quadro delle SMB, sono richiesti gli aggiustamenti di flusso, cioè riclassificazioni, rivalutazioni e aggiustamenti dei tassi di cambio, relativi a ulteriori serie di conti finanziari.

16.

In termini di norme di valutazione qualsiasi dato aggiuntivo richiesto da questa sezione, deve essere segnalato seguendo le stesse norme contabili e di valutazione utilizzate per i dati segnalati in conformità del regolamento BCE/2001/13. Infine, nel contesto delle SMB, si sono creati nuovi codici di identificazione e sono state definite appropriate norme segnaletiche (ad esempio in termini di tempestività) e controlli in relazione agli altri dati esistenti. A tal fine, si sono stabilite le seguenti voci per memoria:

TABELLA D

Dati trimestrali: Dati (consistenze) relativi alle BCN/BCE/Altre IFM

 

Residenti nazionali

Altri Stati membri partecipanti

Resto del mondo

Non altrimenti classificato

Totale

Di cui:

amministrazioni centrali

Totale

Di cui:

amministrazioni centrali

14   Altre passività

Quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione

 

M70

ATTIVO

3   Titoli diversi da azioni

Fino a un anno

 

M71

 

M72

M73

 

Di cui: euro

 

M74

 

M75

M76

 

Oltre un anno

 

M77

 

M78

M79

 

Di cui: euro

 

M80

 

M81

M82

 

5   Azioni e altre partecipazioni

Azioni quotate

M83

 

M84

 

M85

 

Quotedei fondi di investimento (non fondi di mercato monetario)

M86

 

M87

 

M88

 

7   Altre attività

Riserve premi e riserve sinistri

 

M89

17.   Quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione (M70)

Passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò si riferisce tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati in istituzioni indipendenti.

18.   Titoli diversi da azioni

Sono richieste disaggregazioni per settore e scadenza non contenute nel regolamento BCE/2001/13. Ciò include disponibilità di titoli diversi da azioni con una scadenza fino a un anno emessi dalle amministrazioni centrali (residenti nazionali M71, M74, altri Stati membri partecipanti M72, M75) e resto del mondo (M73, M76), e titoli diversi da azioni con una scadenza di oltre un anno emessi dalle amminstrazioni centrali (residenti nazionali M77, M80, altri Stati membri partecipanti M78, M81) e resto del mondo (M79, M82).

19.   Azioni e altre partecipazioni

Informazione distinta, con una disaggregazione per residenza, per le azioni quotate e per le quote in fondi di investimento diverse dalle quote dei fondi di mercato monetario. Le azioni quotate (M83-M85) sono azioni il cui prezzo è quotato in una borsa valori riconosciuta o in un altro mercato secondario. Le quote in fondi di investimento (M86-M88), sono azioni emesse nel contesto di un accordo finanziario che raccoglie le disponibilità individuali di singoli risparmiatori per investirle collettivamente in attività finanziare e non finanziarie, ad esclusione di quelle comprese nel settore IFM.

20.   Riserve premi e riserve sinistri (M89)

Tale voce rappresenta la parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.»


(1)  In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, potrebbero essere forniti dati di flusso.

(2)  Da segnalare se disponibile.

(3)  Da segnalare se disponibile.

(4)  In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, potrebbero essere forniti dati di flusso.

(5)  In conformità del regolamento BCE/2001/18.

(6)  Cfr. regolamento BCE/2001/18, Allegato II, appendice 1: indicatori 6-14.


ALLEGATO IV

«ALLEGATO XIII

CRITERI DI SEGNALAZIONE PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI STATISTICI

STATISTICHE BCE DELLE VOCI DI BILANCIO

IDENTIFICATORE DELLA FAMIGLIA DI CODICI: ECB_BSI1

Statistiche di bilancio delle IFM per la produzione del bilancio consolidato

1.   La famiglia di codici ECB_BSI1 e liste di codici corrispondenti

La famiglia di codici voci di bilancio (VdB) si riferisce alle statistiche di bilancio armonizzate per l’area dell’euro segnalate alla Banca centrale europea (BCE) dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). I dati relativi alle VdB segnalati dalle singole IFM [con l’esclusione delle banche centrali nazionali (BCN)] sono raccolti e aggregati a livello nazionale dalle BCN. Queste ultime ed anche la BCE producono le statistiche relative alle proprie VdB. Le statistiche delle VdB delle BCN/BCE e quelle delle altre IFM (di seguito “AIFM”) sono segnalate separatamente, su base lorda, dalle BCN alla BCE, che a sua volta procede alla compilazione dapprima del bilancio aggregato per paese del settore delle IFM e quindi del bilancio consolidato del settore delle IFM (1) nell’area dell’euro e dei rilevanti aggregati monetari per l’area dell’euro (2).

La BCE utilizza i dati mensili consolidati sul bilancio del settore delle IFM per il calcolo degli aggregati monetari e delle contropartite relativi all’area dell’euro. Ulteriori disaggregazioni delle principali VdB sono segnalate su base trimestrale come informazioni aggiuntive a sostegno dell’analisi monetaria.

Segue una descrizione dettagliata delle dimensioni e degli attributi individuati per la famiglia di codici VdB.

Per le statistiche delle VdB, 11 dimensioni sono ritenute essenziali ai fini dell’identificazione delle serie temporali (3):

TABELLA 1

Famiglia di codici VdB (ECB_BSI1): dimensione delle serie

Posizione nella chiave:

Concetto (mnemonico)

Denominazione del concetto statistico

Formato del valore

Lista di codici (mnemonica)

Denominazione della lista di codici

 

Dimensioni

1

FREQ

Frequenza

AN1

CL_FREQ

Frequenza (BRI, BCE)

2

REF_AREA

Area di riferimento

AN2

CL_AREA_EE

Area (Eurostat, BdP, BCE)

3

ADJUSTMENT

Indicatore di aggiustamenti

AN1

CL_ADJUSTMENT

Indicatore di aggiustamenti (BRI, BCE)

4

BS_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio

AN1

CL_BS_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio (BCE)

5

BS_ITEM

Voce di bilancio

AN3

CL_BS_ITEM

Voci di bilancio (BCE)

6

MATURITY_ORIG

Scadenza originaria

AN1

CL_MATURITY_ORIG

Scadenza originaria (BCE)

7

DATA_TYPE

Tipologia dei dati

AN1

CL_DATA_TYPE

Tipologia di dati monetari e bancari flussi e posizioni (BCE, BRI)

8

COUNT_AREA

Area di controparte

AN2

CL_AREA_EE

Area (Eurostat BdP, BCE)

9

BS_COUNT_SECTOR

Bilancio per settore di controparte

AN4

CL_BS_COUNT_SECTOR

Bilancio per settore di controparte (BCE, BRI)

10

CURRENCY_TRANS

Valuta dell’operazione

AN3

CL_CURRENCY

Valuta dell’operazione (BCE, BRI, Eurostat BdP)

11

BS_SUFFIX

Suffisso di bilancio

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Denominazione della serie o calcolo speciale (BCE)

Queste dimensioni sono concetti statistici che traggono i rispettivi valori da liste di codici. In qualche raro caso, la descrizione dei valori codificati nelle liste di codici può non corrispondere esattamente alla formulazione comune contenuta nel regolamento BCE/2001/13. Questo accade quando una lista di codici o un sottoinsieme dei suoi valori corrisponde ad un elenco già esistente e concordato a livello internazionale (l’indicazione, ad esempio, della residenza della controparte).

La stessa famiglia di codici consente di rappresentare un insieme supplementare di dati richiesti per la compilazione degli aggregati monetari dell’area dell’euro: le attività e i depositi (e strumenti ad essi strettamente assimilabili) delle amministrazioni centrali, illustrati nell’allegato VII.

2.   Dimensioni

Segue una descrizione delle dimensioni relative alla famiglia di codici VdB, seguendo la stessa sequenza che appare nella chiave della serie. Sono altresì fornite informazioni concernenti la lunghezza (formato del valore, indicante il numero di caratteri) di ciascuna dimensione e la lista di codici di riferimento (indicata in lettere maiuscole, come CL_****). Secondo la tabella 1, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE.

2.1.   Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie segnalate. Si utilizza la lista di codici CL_FREQ. I valori utilizzati nella famiglia di codici VdB sono “M” per i dati mensili e “Q” per quelli trimestrali e rappresentano un sottoinsieme di valori utilizzato in tale lista di codici.

2.2.   Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lnghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza delle istituzioni segnalanti (IFM). La lista di codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO paese lista ed anche alcuni valori aggiuntivi descritti nella sezione 2.8 (dimensione n. 8: area di controparte). Nella famiglia di codici VdB si utilizza solo un sottoinsieme di questi suoi valori per definire l’area di riferimento.

2.3.   Dimensione n. 3: Indicatore di aggiustamenti (ADJUSTMENT; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica se i dati sono destagionalizzati e/o corretti per il numero di giorni lavorativi. La lista di codici corrispondente è CL_ADJUSTMENT. I valori attualmente utilizzati nella famiglia di codici VdB sono “N” per serie non destagionalizzate o non corrette per il numero di giorni lavorativi e “Y” per il numero di giorni lavorativi e per serie destagionalizzate.

2.4.   Dimensione n. 4: Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio (BS_REP_SECTOR; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica il settore segnalante ed è collegata alla lista di codici CL_BS_REP_SECTOR, dove le IFM sono suddivise in BCN/BCE (“N”) e AIFM (enti creditizi, fondi di mercato monetario e altre istituzioni) (“A”), in considerazione dei bilanci separati che la BCE consolida.

Per dati relativi alle attività e ai depositi delle amministrazioni centrali, si utilizza il valore “G” per amministrazioni centrali.

Ai fini del calcolo e della circolazione da parte della BCE delle serie degli aggregati monetari dell’area dell’euro, è incluso anche un altro valore nella lista di codici.

2.5.   Dimensione n. 5: Voci di bilancio (BS_ITEM; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta l’elenco delle VdB del bilancio delle IFM definite nel regolamento BCE/2001/13 e prende i propri valori dalla lista di codici CL_BS_ITEM. Si tratta della dimensione principale della famiglia di codici relativa alle VdB. I valori relativi all’attivo e al passivo sono identificati dal prefisso “A” o “L” e, anche in questo caso, sono organizzati e codificati rispettando, dove possibile, un rapporto gerarchico tra le diverse voci. Le VdB aggiuntive specifiche per le BCN (e la BCE) sono identificate dalla lettera “C”, che segue il prefisso “A” per l’attivo e “L” per il passivo.

2.6.   Dimensione n. 6: Scadenza originaria (MATURITY_ORIG; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione identifica la scadenza originaria delle VdB delle IFM ed è collegata alla lista di codici CL_MATURITY_ORIG.

2.7.   Dimensione n. 7: Tipologia dei dati (DATA_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione viene descritta dalla lista di codici CL_DATA_TYPE e indica la tipologia dei dati da segnalare: consistenze a fine periodo (stocks) (“1”), riclassificazioni e altri aggiustamenti (“5”), variazioni dei tassi di cambio (“6”) (4) e altri aggiustamenti (“7”) (altre rivalutazioni e cancellazioni/svalutazioni di crediti). Gli altri valori sono stati definiti per rendere possibile il calcolo dei flussi a partire dalle consistenze, effettuando gli opportuni aggiustamenti e per il calcolo dell’indice delle consistenze nozionali utilizzate per ricavare i tassi di crescita annuali. La BCE utilizza tali valori supplementari per la divulgazione degli aggregati nell’area dell’euro.

2.8.   Dimensione n. 8: Area di controparte (COUNT_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione indica l’area di residenza delle controparte delle VdB delle IFM ed è collegata alla lista di codici CL_AREA_EE, che contiene lo standard ISO dei paesi e altri valori supplementari utilizzati specificatamente per l’area dell’euro (U6 ad esempio, — “residenti nazionali” — utilizzato quando l’area di controparte è lo stesso paese della IFM segnalante). Per le statistiche delle VdB si utilizza un sottoinsieme di valori: i codici per gli Stati membri dell’Unione europea (UE) più altri codici per le aree che si aggiungono.

2.9.   Dimensione n. 9: Bilancio per settore di controparte (BS_COUNT_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione rappresenta la disaggregazione settoriale delle controparti delle VdB ed è collegata alla lista di codici CL_BS_COUNT_SECT, ricavata rigorosamente dal requisito di disaggregazione settoriale delle VdB indicato inizialmente nel regolamento BCE/1998/16 del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e successivamente nel regolamento BCE/2001/13. I valori sono organizzati e codificati secondo la struttura gerarchica dei settori, nell’intento di agevolare gli utenti e di fornire uno strumento per semplificare l’amministrazione dei dati.

Per la tabella 2 e 4 dell’allegato I del regolamento BCE/2001/13, la suddivisione “banche”/“operatori non bancari”, quando applicata a controparti residenti in Stati membri non partecipanti, corrisponde alla disaggregazione “IFM”/“istituzioni diverse dalle IFM”, come specificata nel suddetto regolamento. Nella tabella 3 la suddivisione tra “IFM”/“istituzioni diverse dalle IFM” è utilizzata invece per classificare controparti residenti in Stati membri non partecipanti.

2.10.   Dimensione n. 10: Valuta dell’operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta nella quale sono denominate le VdB delle IFM ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Per le VdB delle IFM si utilizza un sottoinsieme di valori.

2.11.   Dimensione n. 11: Valuta di denominazione delle serie (BS_SUFFIX; lunghezza: fino a tre caratteri)

Questa dimensione indica se le serie segnalate sono espresse nella valuta nazionale ovvero nella valuta comune (euro). Può assumere due valori (“N” per nazionale e “E” per euro), contenuti nella lista di codici dal nome CL_BS_SUFFIX. Questa dimensione è fondamentale per differenziare le serie che rappresentano lo stesso fenomeno economico segnalate nelle diverse fasi dell’Unione economica e monetaria (UEM). Per i paesi dell’UE che non sono membri dell’UEM, per esempio, i dati sono segnalati nella valuta nazionale. Dal momento del loro ingresso nell’UEM, le stesse serie delle VdB, saranno espresse e segnalate in euro.

3.   Attributi

Oltre alle 11 dimensioni che definiscono la chiave, è stata definita una serie di attributi (5) allegati ai vari livelli dello scambio di informazioni. La tabella 2 segnala la lista di attributi codificati e non codificati definita per la famiglia di codici relativa alle statistiche delle VdB, insieme al loro livello di assegnazione, formato, e liste di codici da cui i valori degli attributi codificati sono presi.

Inoltre, ciascun attributo è caratterizzato da specifiche proprietà tecniche elencate nella tabella 3.

TABELLA 2

Attributi codificati e non codificati definiti per la famiglia di codici ECB_BSI1

Livello di assegnazione

Concetto statistico

Formato

Lista di codici

 

Attributi al livello di parentela

(scambiati usando il gruppo FNS)

Parentela

TITLE

Titolo

AN..70

Non codificato

 

Parentela

UNIT

Unità

AN..12

CL_UNIT

Unità (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Parentela

UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità

AN..2

CL_UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Parentela

DECIMALS

Decimali

AN1

CL_DECIMALS

Decimali (BRI, BCE)

Parentela

TITLE_COMPL

Complemento del titolo

AN..1050

Non codificato

 

Parentela

NAT_TITLE

Titolo lingua nazionale

AN..350

Non codificato

 

Parentela

COMPILATION

Compilazone

AN..1050

Non codificato

 

 

Attributi al livello di serie temporali

(scambiati usando il gruppo FNS)

Serie temporali

COLLECTION

Modalità di raccolta della informazione

AN1

CL_COLLECTION

Indicatore di raccolta (BRI, BCE)

Serie temporali

AVAILABILITY

Disponibilità

AN1

CL_AVAILABILITY

Disponibilità verso organizzazioni (BRI, BCE)

Serie temporali

DOM_SER_IDS

Codici ID delle serie nazionali

AN..70

Non codificato

 

Serie temporali

UNIT_INDEX_BASE

Base dell’indice di unità

AN..35

Non codificato

 

Serie temporali

BREAKS

Discontinuità

AN..350

Non codificato

 

 

Attributi al livello di osservazione

(scambiati con i dati del segmento principale ARR, ad eccezione dell’attributo OBS_COM scambiato con il gruppo FNS)

Osservazione

OBS_STATUS

Stato dell’osservazione

AN1

CL_OBS_STATUS

Stato dell’osservazione (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Osservazione

OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione

AN1

CL_OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione (Eurostat BdP, BCE)

Osservazione

OBS_PRE_BREAK

Valore dell’osservazione pre-discontinuità

AN..15

Non codificato

 

Osservazione

OBS_COM

Commento sull’osservazione

AN..350

Non codificato

 


TABELLA 3

Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_BSI1: segnalazioni delle BCN dell’area dell’euro alla BCE

 

Status

Primo valore valorizzato da … (6)

Modificabile dalle BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

No

UNIT

M

BCE

No

UNIT_MULT

M

BCE

No

DECIMALS

M

BCE

No

TITLE

C

BCE

No

NAT_TITLE

C

BCN

COMPILATION

C

BCN

 (**)

COLLECTION

M

BCE

No

AVAILABILITY

M

BCE/BCN

DOM_SER_IDS (7)

C

BCN

UNIT_INDEX_BASE

C

BCE

No

BREAKS

C

BCN

OBS_STATUS

M

BCN

OBS_CONF

C

BCN

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

OBS_COM

C

BCN

 

M: obbligatorio,

C: condizionale

 

 

Nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 è effettuata una descrizione di ciascun attributo, e si include, ogniqualvolta si applichi, la lista di codici di riferimento (in lettere maiuscole, come CL_****).

3.1.   Attributi a livello di parentela

Obbligatori:

TITLE_COMPL (non codificato): il complemento del titolo viene fissato, registrato e divulgato dalla BCE (in inglese, con una lunghezza massima di 1 050 caratteri). Ove una BCN desideri apportare una modifica, può essere fatta una revisione previa consultazione con la BCE. Sarà comunque quest’ultima ad effettuare la revisione.

UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo fornisce l’unità di misura dei dati segnalati. Gli Stati membri dell’area dell’euro segnalano i dati in euro e la BCE stabilisce l’attributo in euro (UNIT = “EUR”). Nel caso di Stati Membri non partecipanti, il valore di tale attributo è uguale alla valuta nazionale corrispondente.

UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): l’attributo moltiplicatore di unità indica se la serie è espressa in milioni (UNIT_MULT = “6”), miliardi (UNIT_MULT = “9”), ecc. Le BCN segnalano i dati in milioni e la BCE fissa il valore a 6 (UNIT_MULT = “6”).

DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali con cui sono espressi i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano i dati senza cifre decimali, come specificato nel regolamento BCE/2001/13 (quindi DECIMALS = “0”). La BCE fissa il valore appropriato di tale attributo.

Condizionali:

TITLE (non codificato): il titolo della serie consente solo un massimo di 70 caratteri. A causa dello spazio limitato, si utilizza invece l’attributo complemento del titolo come attributo obbligatorio. L’attributo titolo può essere utilizzato in futuro per la costruzione di titoli brevi e deve essere stabilito e divulgato dalla BCE.

NAT_TITLE (non codificato): l’attributo titolo nazionale può essere utilizzato dalle BCN per fornire una descrizione precisa e altre informazioni aggiuntive o distintive nella lingua nazionale (fino a 350 caratteri). Le BCN possono definirlo e modificarlo in qualsiasi momento. Benché l’utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, le BCN si devono limitare a utlizzare l’insieme di caratteri Latin –1.

COMPILATION (non codificato): si utilizza tale attributo per qualsiasi spiegazione testuale dettagliata dei metodi di compilazione utilizzati, in particolare se essi divergono dalle norme e dagli standard stabiliti dalla BCE (testo fino a 1 050 caratteri).

3.2.   Attributi a livello di serie temporale

Obbligatori:

COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo indica il momento in cui vengono raccolte le osservazioni (ad esempio inizio, metà o fine periodo) ovvero se i dati corrispondono a valori medi, o di fine periodo, ecc. La BCE fissa l’attributo raccolta per le statistiche delle VdB a “E” — fine periodo (COLLECTION = “E”) per le serie sulle consistenze e a “S” somme di periodo per le serie relative agli aggiustamenti e ai flussi.

AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni alle quali si possono rendere disponibili i dati. Quando osservazioni specifiche richiedono un trattamento particolare, è possibile utilizzare l’attributo riservatezza dell’osservazione (vedi di seguito).

Condizionali:

DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo consente di fare riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali). Può essere definito e modificato in qualsiasi momento da una BCN segnalante (fino a 70 caratteri).

UNIT_INDEX_BASE (non codificato): questo attributo indica il riferimento e il valore base per gli indici. Il valore é utilizzato solamente per le serie degli indici relativi alle consistenze nozionali calcolati dalla BCE e divulgati dal Sistema europeo di banche centrali. A tal fine, la BCE ha fissato il valore inizialmente a “Index Dec98=100” e poi in occasione della divulgazione dei dati dell’ottobre 2002, è stato cambiato in “IndexDec01=100”.

BREAKS (non codificato): questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell’attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è opportuno dichiarare il grado di confrontabilità dei dati vecchi e nuovi (fino a 350 caratteri).

3.3.   Attributi a livello di osservazione (8)

Obbligatori:

OBS_STATUS (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN segnalano un valore relativo allo status dell’osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Questo attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando procedono alla revisione del valore dell’attributo, le BCN segnalano sia il valore dell’osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello status dell’osservazione.

L’elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo (secondo la gerarchia concordata) ai fini delle statistiche delle VdB:

“A”

=

valore normale (di default per le osservazioni esistenti),

“M”

=

valore mancante, dati inesistenti (per dati non applicabili) (9),

“L”

=

valore mancante, dati esistenti ma non raccolti (10),

“E”

=

valore stimato (11),

“P”

=

valore provvisorio (questo attributo può essere utilizzato in ogni trasmissione dei dati, con riferimento all’ultima osservazione disponibile, se questa è considerata provvisoria).

In normali circostanze, si dovrebbero segnalare i valori numerici con lo status dell’osservazione “A” (valore normale). Altrimenti, è dato un valore diverso da “A” secondo la lista di cui sopra (12).

Se un’osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante.

Se ad esempio un’osservazione rappresenta il risultato di una stima ma anche un valore provvisorio, secondo la gerarchia di cui sopra, è considerata prioritaria la caratteristica stima e si utilizza il contrassegno “E”.

Condizionali:

OBS_CONF (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera operare una distinzione tra una o più osservazioni specifiche in termini di riservatezza, può utilizzare l’attributo riservatezza dell’osservazione. Il valore di questo attributo (se presente) può essere modificato dal mittente durante la trasmissione dei dati. Quando tale attributo non è fissato, si assume la mancanza di riservatezza (OBS_CONF = F, libero).

OBS_PRE_BREAK (non codificato): questo attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l’osservazione. In genere è fornito quando si verifica una discontinuità. Ai fini della famiglia dei codici relativa alle VdB, tale attributo non è richiesto in quanto tale informazione è già disponibile nelle serie relative alle riclassificazioni. È stato aggiunto alla lista degli attributi poiché è parte della comune sottocategoria di attributi per tutte le famiglie di codici.

OBS_COM (non codificato): l’attributo commento sull’osservazione può essere utilizzato per fornire commenti scritti sulle osservazioni (ad esempio per descrivere le stime effettuate su una specifica osservazione per mancanza di dati, per motivare una possibile osservazione anomala o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate). Questo attributo può essere definito o modificato in qualsiasi momento da una BCN segnalante (fino a 350 caratteri).

4.   Valori mancanti e provvisori

I valori mancanti (“-”) sono segnalati quando è impossibile segnalare un valore numerico (in occasione di festività, ad esempio, o nel caso di dati inesistenti o che non sono stati raccolti). Tuttavia è possibile distinguere tra valori mancanti a causa di mancanza di raccolte statistiche sul fenomeno da quelli dovuti all’inesistenza del fenomeno.

Quando, a causa di condizioni statistiche locali, i dati per una serie temporale non sono raccolti in specifiche date o per la lunghezza totale delle serie temporali (il fenomeno economico sottostante esiste, ma non è soggetto a rilevazione statistica), si segnala un valore mancante (“-”) indicando con “L” lo stato dell’osservazione in ciascun periodo.

Quando, a causa di prassi di mercato locali o del quadro giuridico/economico, una serie temporale (o parte di essa) non è applicabile (il fenomeno sottostante non esiste) si segnala un valore mancante (“-”) indicando con “M” lo stato dell’osservazione.

In nessun caso un’osservazione mancante dovrebbe essere segnalata come “zero”, poiché lo zero è un normale valore numerico che indica una determinata operazione con valore zero.

Se le BCN non sono in grado di identificare l’esatto motivo di un valore mancante o se non possono utilizzare l’intera gamma di valori presenti nella lista di codici CL_OBS_STATUS, (quindi non si trovano nella posizione di poter scegliere tra “L” o “M” come valore per questo attributo), si utilizza il valore “M”  (13).

È possibile segnalare valori provvisori in tutte le trasmissioni di dati ma solo con riferimento all’ultima osservazione (stato dell’osservazione = “P”). Queste osservazioni possono assumere valori definiti (stato dell’osservazione = “A”) ad uno stadio successivo. Le precedenti osservazioni provvisorie sono sostituite dai nuovi valori rivisti, senza che nel database della BCE sia registrata la revisione.

5.   Requisiti statistici

Ai sensi del regolamento BCE/2001/13, le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche mensili sul bilancio delle AIFM e delle BCN separatamente individuate, ai fini della regolare produzione del bilancio consolidato del settore delle IFM. Tali requisiti coprono le consistenze di fine mese e i dati mensili di aggiustamento dei flussi. Ulteriori dettagli su determinate voci di bilancio delle AIFM e della BCN sono segnalate trimestralmente in termini di dati sulle consistenze.

Inoltre, il presente indirizzo indica i requisiti di alcuni dati supplementari ai fini della regolare produzione degli aggregati monetari dell’area dell’euro.

La BCE aggiorna e distribuisce alle BCN delle tabelle contenenti un elenco di serie temporali relative alle VdB, da scambiare in conformità dei requisiti previsti dal regolamento BCE/2001/13 e in conformità del presente indirizzo. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti serie.

5.1.   Dati sulle consistenze

a)

Tabella 1 — serie mensili relative a AIFM e BCN/BCE

Come descritto nel regolamento BCE/2001/13, tabella 1 dell’allegato 1 parte 2, va segnalato alla BCE un insieme di serie temporali mensili sul bilancio del settore delle IFM, separatamente per i dati di bilancio relativi a BCN/BCE e AIFM.

b)

Tabelle 2, 3 e 4 — serie trimestrali relative a AIFM e BCN/BCE

Le tabelle 2, 3 e 4 del regolamento BCE/2001/13 presentano un insieme di serie temporali da segnalare regolarmente alla BCE con frequenza trimestrale, e si riferiscono a disaggregazioni più dettagliate per alcune voci del bilancio mensile del settore delle AIFM e delle BCN/BCE. La tabella 2, in particolare, si riferisce alle disaggregazioni settoriali dei depositi, prestiti, titoli diversi da azioni, azioni e altre azioni non segnalate nella tabella 1. La tabella 3 descrive la disaggregazione per paese degli Stati membri dell’UE del totale dei depositi, prestiti, titoli diversi da azioni, quote e partecipazioni in fondi comuni monetari e azioni e altre partecipazioni. La tabella 4, infine, si riferisce alla disaggregazione del totale dei depositi, titoli di debito emessi, prestiti e titoli diversi da azioni, per le valute degli altri Stati membri dell’UE e di alcuni paesi non partecipanti all’UE.

c)

Depositi (e strumenti ad essi strettamente assimilabili) raccolti dalle amministrazioni centrali e loro portafoglio di cassa e titoli — serie mensili

Ai fini del calcolo degli aggregati monetari dell’area dell’euro, come previsto nell’allegato VII, le BCN segnalano mensilmente alla BCE informazioni statistiche supplementari sulle passività monetarie e sul portafoglio di cassa e titoli delle amministrazioni centrali. Laddove il fenomeno non esista o sia irrilevante, non è richiesta nessuna segnalazione in quanto irrilevante. In questo caso le BCN dovrebbero informare in anticipo la BCE e trasmettere, prima della iniziale trasmissione di dati, l’elenco delle serie applicabili che saranno regolarmente segnalate.

d)

Voci per memoria — AIFM e BCN/BCE

Nell’allegato IX sono state indicate come necessarie alcune serie temporali mensili per i settori delle AIFM e BCN/BCE al fine di monitorare gli sviluppi di alcune disaggregazioni aggiuntive delle serie di VdB delle IFM. Queste serie sono segnalate alla BCE come voci per memoria e classificati in due blocchi secondo la loro rilevanza: voci per memoria “ad alta priorità” e voci per memoria “a bassa priorità”. Laddove il fenomeno non esista o non siano disponibili dati, non è richiesta nessuna segnalazione. In questo caso le BCN dovrebbero informare in anticipo la BCE e trasmettere prima della iniziale trasmissione di dati, l’elenco delle serie applicabili che saranno regolarmente segnalate.

e)

Voci per memoria da ricavare da informazioni rilevanti relative ai tassi di interesse applicati dalle IFM — AIFM serie mensili

Ai fini della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle IFM (di seguito “TIFM”) (14), informazioni sulle ponderazioni sono necessarie al fine di aggregare le statistiche nazionali TIFM con quelle applicate nell’area dell’euro. Proprio a tal fine, nell’allegato IX si sono stabilite delle voci per memoria per quelle BCN che possono fornire le disaggregazioni richieste. A partire dal periodo di riferimento gennaio 2003, queste serie (consistenze) sono segnalate con la stessa tempestività delle corrispondenti serie aggregate di cui alla tabella 1 del regolamento BCE/2001/13.

5.2.   Dati di aggiustamento

Come stabilito nel regolamento BCE/2001/13, l’informazione statistica supplementare è richiesta per la compilazione delle statistiche di flusso. In particolare le BCN segnalano mensilmente alla BCE i dati relativi a cancellazioni/svalutazioni di crediti e alle rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Inoltre, il presente indirizzo specifica requisiti statistici supplementari che le BCN devono segnalare alla BCE, ovvero serie mensili e trimestrali relative alle riclassificazioni e serie relative alle rivalutazioni.

a)

Serie mensili relative a AIFM e BCN/BCE

Come descritto nel regolamento BCE/2001/13, tabella 1 dell’allegato 1 parte 2, alla BCE vanno segnalate delle serie mensili relative alle rivalutazioni di bilancio delle IFM, separatamente per i dati di bilancio delle BCN/BCE e delle AIFM. In particolare, le serie segnalate nella tabella 1A come “minimo”, sono anche segnalate alla BCE mensilmente ai fini di controllo, in aggiunta alla regolare segnalazione delle corrispondenti serie disaggregate.

In aggiunta, vanno segnalate delle serie mensili relative alle riclassificazioni per tutte le serie temporali di cui alla tabella 1 del regolamento BCE/2001/13 in conformità dell’allegato X.

Sulla base dei dati relativi alle consistenze segnalati dalle BCN, la BCE calcola “l’aggiustamento da tasso di cambio” e le serie relative ai flussi di transazioni finanziarie per le VdB delle IFM (15).

b)

Serie trimestrali relative a AIFM e BCN/BCE

Sulla base dei requisiti stabiliti dal presente indirizzo e delle modifiche apportate dal regolamento BCE/2001/13 ai requisiti per i dati trimestrali relativi alle consistenze, sono state identificate delle serie trimestrali relative agli aggiustamenti. Per tale motivo, si richiedono dati di aggiustamento per le serie trimestrali incluse nella tabella 2 del regolamento, come descritto nell’allegato X.

c)

Depositi raccolti dalle amministrazioni centrali e loro portafoglio di cassa e titoli — serie mensili

Ai fini della compilazione delle statistiche di flusso, sono anche forniti dati di aggiustamento su passività monetarie e sul portafoglio di cassa e titoli delle amministrazioni centrali in conformità dei requisiti stabiliti per le statistiche di bilancio delle IFM, come determinato nell’allegato X. Sebbene sia improbabile che ci siano variazioni diverse dalle transazioni, i dati di aggiustamento dovrebbero essere sempre segnalati, quando le serie corrispondenti relative alle consistenze sono applicabili e sono regolarmente trasmesse alla BCE.

d)

Voci per memoria — AIFM e BCN/BCE serie mensili e trimestrali

Le BCN/BCE segnalano mensilmente e trimestralmente alla BCE un insieme di voci per memoria di aggiustamenti con riferimento a quelle voci per memoria ad “alta priorità” delle AIFM e delle BCN/BCE descritte in dettaglio nell’allegato X. I dati di aggiustamento dovrebbero essere sempre segnalati quando sono applicabili e/o disponibili i dati corrispondenti relativi alle consistenze, e quando sono regolarmente trasmessi alla BCE.

6.   Segnalazione dei dati

Tutte le segnalazioni statistiche contengono i dati specificati nelle tabelle incluse nel regolamento BCE/2001/13 o nel presente indirizzo, a prescindere dall’esistenza effettiva del fenomeno sottostante, con l’eccezione delle serie delle voci per memoria. Ciò significa che, anche ove non siano applicabili, le serie temporali sono comunque segnalate (in tutte le trasmissioni dei dati) come dati mancanti (“-”) come descritto nella sezione 4. La segnalazione da parte delle “AIFM” della voce “biglietti e monete in circolazione”, ad esempio, dev’essere fornita con un valore numerico o, se del caso, come “-”. L’unica eccezione è quando non esiste l’intero settore, nel caso in cui per questo settore non vi è la necessità di segnalare i dati (ad esempio per le serie relative alle amministrazioni centrali).

6.1.   Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE i dati relativi alle consistenze e agli aggiustamenti del bilancio mensile delle AIFM e dei settori BCN/BCE, separatamente identificati, entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

6.2.   Specifici problemi relativi ai dati segnalati

Dalla segnalazione trimestrale alla segnalazione mensile

Una delle modifiche introdotte nel regolamento BCE/2001/13 riguarda la segnalazione mensile di alcune serie relative a VdB che erano precedentemente segnalate trimestralmente secondo il regolamento BCE/1998/16. La tabella 4 fornisce alcune istruzioni aggiuntive per le serie soggette ad una modifica nella frequenza della segnalazione.

Per quanto riguarda la segnalazione dei dati storici e le revisioni per i periodi precedenti gennaio 2003, queste dovrebbero essere sempre trasmesse come serie mensili. Le revisioni riguardanti le serie trimestrali dovrebbero essere trasmesse come dati mensili con riferimento all’ultimo mese del trimestre a cui si riferiscono, utilizzando le chiavi della serie mensili. Per quanto riguarda la segnalazione dei dati storici anteriori al gennaio 2003, essi sono segnalati su base volontaria se disponibili e contrassegnati attraverso gli attributi dello stato di osservazione e del commento sull’osservazione (16). I dati storici che sono il risultato di stime possono essere trasmessi come stime e contrassegnati in modo appropriato. In questo caso, una descrizione dei metodi di stime dovrebbe anche essere segnalata in occasione della prima trasmissione dei dati.

TABELLA 4

Voci di bilancio — cambiamenti nella frequenza: implicazioni per i dati di stock

Nuove serie mensili

Frequenza

Validità

Segnalazione (*1)

Fino a

Da

Precedentemente segnalate su base trimestrale

Q

Dati dicembre 2002

 

Revisioni: segnalate utilizzando le chiavi della serie mensile con riferimento all’ultimo mese del trimestre a cui i dati si riferiscono

M

 

Da dati gennaio 2003

Dati storici: segnalazione dei dati mensili secondo disponibilità

6.3.   Norme di convalida

In conformità degli standard minimi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, come descritti nell’allegato IV del regolamento BCE/2001/13, sono state individuate due aree di controllo generale.

La prima si riferisce alle relazioni lineari, il cui risultato matematico deve restare valido ed essere mantenuto in ogni trasmissione. Di conseguenza, tutti i vincoli lineari devono essere rispettati tra le VdB (il bilancio deve quadrare, la somma dei sottototali deve corrispondere al totale complessivo ed ogni sottototale non dovrebbe eccedere il valore del totale delle serie). Quando i dati non soddisfano una o più equazione imposta, alle BCN sarà richiesto di procedere alla verifica e alla revisione dei loro dati. La BCE aggiorna e distribuisce alle BCN tabelle contenenti le equazioni utilizzate per i controlli lineari.

La seconda area verte sui controlli qualitativi, che possono concludersi con la richiesta di un’indagine da parte delle BCN. In particolare, per ciascuna VdB i cambiamenti assoluti e percentuali (17) tra i valori intertemporali possono identificare anomalie o discontinuità nelle serie temporali che sono regolarmente monitorate dalla BCE. È anche regolarmente monitorata la segnalazione dei valori pari a zero, dei valori negativi e dei valori mancanti. Si potrebbero richiedere alle BCN delle spiegazioni scritte sui controlli di qualità effettuati.

Le due aree di controllo sono implementate dalla BCE come parte della regolare procedura di ricezione dei dati.

7.   Politica di revisione

È possibile che le BCN debbano dover rivedere i dati che si riferiscono al mese di riferimento precedente (revisioni ordinarie). Inoltre, si possono verificare casi di revisioni a seguito, per esempio, di errori, riclassificazioni, miglioramenti nelle procedure di segnalazione, ecc., e relative a dati anteriori il mese di riferimento precedente (revisioni straordinarie) (18).

La Money and Banking Statistics Compilation Guide  (19) stabilisce i principi in base ai quali si deve conformare la politica di revisione. In particolare:

a)

le BCN non dovrebbero rivedere sistematicamente i dati relativi a periodi anteriori al mese di riferimento precedente. Se tuttavia ciò dovesse accadere, essi sono definiti come revisioni straordinarie e la BCE richiederà una nota esplicativa;

b)

in generale, modifiche di entità significativa non dovute a procedure di estrapolazione, né a revisioni minori di routine, devono essere motivate alla BCE mediante note esplicative;

c)

nel trasmettere i dati rivisti, le BCN devono tener conto dei tempi stabiliti per le segnalazioni regolari, in modo da non interferire con il regolare periodo di produzione delle statistiche. Revisioni straordinarie dovrebbero essere trasmesse solo fuori dal ciclo regolare di produzione;

d)

in generale le revisioni straordinarie saranno prese in considerazione solo se si forniranno spiegazioni soddisfacenti.

Oltre a quanto precede, in considerazione dell’esigenza di garantire un buon equilibrio tra la qualità delle statistiche monetarie e la loro stabilità, e al fine di migliorare la coerenza tra le segnalazioni mensili e quelle trimestrali, si raccomanda di segnalare le revisioni straordinarie ai dati mensili nel momento della segnalazione delle segnalazioni trimestrali.

Va notato che, quando le revisioni straordinarie e ordinarie e gli aggiornamenti sono segnalati con lo stesso file di dati, tutti i dati sono elaborati simultaneamente. Altrimenti, se le revisioni straordinarie sono segnalate separatamente durante il periodo di produzione delle statistiche, successivamente alla trasmissione di aggiornamenti e revisioni ordinarie, la BCE può decidere di posticipare l’elaborazione e la memorizzazione dei dati fino alla fine del periodo di produzione. In effetti, sebbene la BCE sia tecnicamente in grado di elaborare file di dati (contenenti revisioni straordinarie/ordinarie/e/o aggiornamenti) non appena li riceve, le revisioni straordinarie che pervengono nel corso del periodo di produzione possono ostacolare la regolare elaborazione dei dati e ritardare l’intero processo di produzione di aggregati per l’area dell’euro. Tuttavia, se le revisioni straordinarie che pervengono servono a migliorare la significatività dei dati al livello dell’area dell’euro o a correggere errori rilevanti, è possibile che siano accettate anche durante il periodo di produzione.

8.   Informazioni di ritorno alla BCN

La BCE compila e distribuisce alle BCN tabelle che descrivono le serie statistiche che saranno rinviate alle BCN.»


(1)  Anche le statistiche di bilancio della BCE costituiscono un elemento del processo di consolidamento.

(2)  Anche la Direzione contabilità e finanze della BCE segnala alla Direzione statistiche della BCE il proprio bilancio seguendo le presenti istruzioni.

(3)  La concatenazione di valori assunti da ciascuna dimensione rappresenta i codici delle serie temporali (chiavi).

(4)  La segnalazione delle serie degli aggiustamenti dei tassi di cambio si applica solo alla BCE.

(5)  Gli attributi sono concetti statistici che forniscono agli utenti informazioni aggiuntive codificate (ad esempio l’unità di misura) e non codificate (ad esempio il metodo di compilazione) in merito ai dati scambiati. Sono “obbligatori” gli attributi che devono avere un valore, altrimenti le relative osservazioni a cui essi si riferiscono non vengono considerate significative. Sono “condizionali” gli attributi ai quali è assegnato un valore solo se sono noti presso l’istituzione segnalante (ad esempio ID delle serie nazionali) ovvero ogniqualvolta siano rilevanti (ad esempio le discontinuità) e sia loro permesso avere valori vuoti. I valori relativi agli attributi sono scambiati solo quando sono fissati per la prima volta o quando sono modificati. Solo lo stato dell’osservazione è presente in ogni scambio, allegato a ciascuna osservazione.

(**)  I cambiamenti devono essere comunicati alla Divisione Sistemi di informazioni statistiche della BCE via fax/e-mail ed anche all’area operativa competente presso la BCE.

(6)  Per BCE si intende la Direzione generale statistiche.

(7)  La BCE raccomanda alle BCN di consegnare tali valori per assicurare più trasparenza nelle comunicazioni.

(8)  Se la BCN desidera modificare un attributo, sarà necessario allo stesso tempo ritrasmettere la/e rispettiva/e osservazione/i. Se gli attributi a livello di osservazione sono modificati, finché la BCN non fornisce il valore relativo all’attributo, il valore esistente sarà sostituito dai valori di default.

(9)  Lo status dell’osservazione “M” viene sempre inviato insieme a un valore dell’osservazione “-”. Per ulteriori informazioni, cfr. sezione 4.

(10)  Lo status dell’osservazione “L” viene sempre inviato insieme a un valore dell’osservazione “-”. Per ulteriori informazioni, cfr. sezione 4.

(11)  Lo status dell’osservazione “E” dovrebbe essere utilizzato per tutte le osservazioni o periodi che sono il risultato di stime e non possono essere considerati come valori normali.

(12)  Se nell’occasione della trasmissione di una revisione (di un attributo o del valore di un’osservazione), lo status dell’osservazione non viene trasmesso insieme al valore dell’osservazione, si riterrà applicabile il valore “A” per le osservazioni esistenti e il valore “M” per quelle mancanti.

(13)  Se per ragioni tecniche una BCN non è in grado di utilizzare il valore “L”, deve fornire per iscritto la lista delle serie in questione alla BCE.

(14)  Secondo il regolamento BCE/2001/18.

(15)  Nel caso del bilancio della BCE, le serie relative agli aggiustamenti da tasso di cambio sono fornite dalla Direzione contabilità e finanze della BCE in conformità dell’allegato X.

(16)  I valori che sono il risultato di stime dovrebbero essere inviati con uno status di osservazione (OBS_STATUS) attributo “E”, e con il commento sull’osservazione (OBS_COM) in cui si descrivono i dettagli della procedura di stima.

(*1)  Revisioni: revisioni ai dati anteriori al gennaio 2003 che sono stati precedentemente segnalati su base trimestrale. Dati storici: dati mensili per il periodo anteriore al gennaio 2003 per i quali nessun requisito specifico è richiesto nel regolamento BCE/2001/13.

(17)  Non si applica alle voci che indicano zero. Per queste si calcola solo la differenza.

(18)  Definite come revisioni effettuate su valori relativi a un periodo anteriore al mese precedente il mese di riferimento corrente.

(19)  Istituto monetario europeo, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, aprile 1998.


ALLEGATO V

"ALLEGATO XVIII

STATISTISTICHE SUGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, ESCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE

ISTRUZIONI DI SEGNALAZIONE PER LA COMPILAZIONE DI STATISTICHE IN UN’OTTICA DI BREVE TERMINE

1.   Obiettivo

Le informazioni statistiche sugli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (di seguito “AIF”), rispondono a due requisiti. In primo luogo, è importante raccogliere dati sugli AIF al fine di monitorare il loro ruolo nell’intermediazione finanziaria oltre a quello svolto dal settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Gli AIF esercitano attività simili e complementari a quelle delle IFM e, in particolare, poiché per i fini statistici della Banca centrale europea (BCE), i dati di bilancio degli AIF controllati totalmente o parzialmente da IFM non sono consolidati nei bilanci di queste ultime, è necessario raccogliere i loro dati statistici per rappresentare meglio il quadro statistico dell’area dell’euro. In secondo luogo, la BCE deve monitorare gli AIF per garantire che l’elenco delle IFM rimanga aggiornato, accurato, il più omogeneo possibile e sufficientemente stabile a fini statistici. Come menzionato nel regolamento BCE/2001/13, l’innovazione finanziaria potrebbe incidere sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e indurre gli AIF a cambiare la loro attività.

Lo scopo di tale segnalazione è quello di fornire una guida per la compilazione del formulario di segnalazione per la trasmissione alla BCE delle statistiche sugli AIF.

2.   Compilazione di aggregati dell’area del’euro e tipo di dati statistici da fornire

2.1.   Compilazione di aggregati dell’area dell’euro

La trasmissione di dati relativi agli AIF va effettuata in un’ottica di breve termine sulla base di dati già disponibili a livello nazionale. Da ciò consegue che l’informazione statistica da fornire, potrebbe non essere sempre completamente disponibile in conformità con le definizioni e le specificazioni delineate qui di seguito. Laddove i dati riportati differiscono per esempio dalle definizioni fissate in questo allegato, si richiede alle banche centrali nazionali (BCN) di fornire alla BCE note metodologiche (1). Seguendo questa ottica, e sulla base del quadro concettuale delineato qui di seguito, le BCN forniscono dati effettivi quando già disponibili. Come soluzione di ripiego, quando non sono disponibili o non si possono elaborare dati effettivi, si ricorre a stime nazionali. Nel caso in cui per specifiche disaggregazioni non è possibile fornire stime nazionali, la BCE può fare delle stime/assunzioni a secondo del caso.

In considerazione dell’onere segnaletico che hanno le BCN nell’elaborazione di stime nazionali, gli sforzi si concentrano principalmente su un numero limitato di dati statistici chiave. Infatti, l’ottica di breve termine è intesa a concentrare gli sforzi su una specifica sottocategoria di AIF (cfr. sezione 3.2.a): i fondi di investimento. Per quanto concerne gli operatori in titoli e derivati (OTD), le società finanziarie che concedono finanziamenti (di seguito “SF”) o le AIF (residuali), non sono richiesti sforzi specifici ulteriori per la fornitura di dati, se questi ultimi non vengono raccolti a livello nazionale.

2.2.   Tipologia dei dati statistici da fornire

Si forniscono due tipi di indicatori: indicatori principali e informazioni supplementari

Indicatori principali da trasmettere per la compilazione degli aggregati dell’area dell’euro. Tutti gli Stati membri partecipanti trasmettono questi dati in maniera dettagliata laddove siano disponibili dati reali. Laddove non siano disponibili dati reali, si forniscono, se possibile, stime per le disaggregazioni richieste o per la frequenza, tempestività o lasso di tempo concordati.

Informazioni supplementari da trasmettere come “voci per memoria”. Questi dati sono trasmessi da quei paesi per cui sono già disponibili informazioni più dettagliate. Essi si riferiscono a disaggregazioni richieste dagli utenti, per le quali però inizialmente si riteneva che la compilazione dei relativi aggregati per l’area dell’euro non fosse possibile.

3.   Quadro concettuale

3.1.   Gli operatori segnalanti

Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (di seguito “SEC 95”  (2)) definisce gli AIF (S.123) escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, come “società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle IFM”.

La differenza con le IFM consiste nella mancanza di passività sotto forma di depositi detenuti da istituzioni diverse dalla IFM, mentre la linea di confine con i fondi pensione e le società di assicurazione consiste nella inesistenza di passività sotto forma di riserve tecniche di assicurazione.

Nell’ottica di breve termine, gli operatori segnalanti sono tutti i tipi di AIF residenti negli Stati membri partecipanti. Il termine “residente” è quello definito nel regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3). Gli operatori segnalanti comprendono quindi:

istituzioni situate nel territorio, incluse le società controllate da case madri aventi sede al di fuori del territorio

e

le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

3.2.   Classificazione delle sottocategorie di AIF

In considerazione dell’etereogeneità delle attività svolte dalle AIF e delle differenze nella disponibilità di dati a seconda del tipo di AIF, sono state identificate quattro sottocategorie di AIF per cui i dati sono trasmessi separatamente: 1) fondi di investimento [eccetto i fondi di mercato monetario (FMM)]; 2) OTD 3) SF; e 4) AIF residuali. In questo documento vengono evidenziate le differenze richieste nei dettagli statistici.

Di seguito sono elencate e definite le categorie/gruppi sulla base dei quali sono forniti i dati:

a)

Fondi di investimento, eccetto i FMM

I fondi d’investimento sono organismi finanziari che raccolgono le disponibilità individuali di singoli risparmiatori per investirle collettivamente in attività finanziare e non finanziarie. I fondi di investimento classificati come AIF comprendono tutti i tipi di fondi di investimento eccetto quelli inclusi nel settore delle IFM. Possono assumere diverse forme legali (contrattuale, statutaria, e di “trust”) e possono essere fondi aperti o fondi chiusi. Inoltre, possono essere costituiti o come fondo individuale o come fondo d’investimento ad ombrello (compartimento multiplo di fondi che incorpora altri sotto-fondi).

Sono forniti dati per i seguenti fondi di investimento:

Totale fondi di investimento: i dati da fornire per il totale fondi di investimento includono tutti i tipi di fondi di investimento operanti nel paese. Sono forniti anche gli indicatori principali e un certo numero di voci per memoria.

Fondi di investimento per tipo: i dati da trasmettere devono fornire una disaggregazione secondo il tipo di investimento:

Fondi di investimento disaggregati per tipo di investimento:

I dati per i fondi di investimento secondo il tipo sono da riportare separatamente per 1) fondi azionari; 2) fondi obbligazionari; 3) fondi misti; 4) fondi immobiliari; e 5) altri.

In linea di principio, i fondi di investimento sono da classificare secondo il tipo di attività in cui il portafoglio è prevalentemente investito. Se il portafoglio è principalmente investito in azioni e in altre partecipazioni, deve essere assegnato alla categoria “fondi azionari”; se in titoli di debito, alla categoria “fondi obbligazionari”; e se in beni immobiliari, alla categoria “fondi immobiliari”. I fondi investiti sia in titoli azionari sia in titoli obbligazionari senza la prevalenza di una delle due categorie, devono essere assegnati alla categoria “fondi misti”  (4). I fondi che non possono essere classificati in nessuna delle categorie sopra menzionate, dovranno essere compresi nella categoria residuale “altri fondi”.

In relazione ai “fondi di fondi” (fondi investiti principalmente in azioni) l’orientamento è di classificarli nella categoria dei fondi in cui essi sono principalmente investiti e nel caso in cui non sia possibile, devono essere classificati nella categoria residuale “altri fondi”.

I criteri di classificazione dei fondi per tipo di investimento, devono essere desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

In un secondo momento, si potrebbe anche considerare la raccolta di dati relativi al numero di fondi di investimento disaggregati secondo il tipo di investimento.

Fondi di investimento disaggregati per tipo di investitore:

I dati per i fondi di investimento disaggregati per tipo di investitore devono essere segnalati per 1) fondi pubblici generali le cui partecipazioni e quote sono vendute al pubblico; e 2) fondi per speciali investitori le cui partecipazioni e quote sono circoscritte a un certo tipo di investitori. Per questi tipi di fondi, i dati devono essere riportati solo come voci per memoria.

b)

Operatori in titoli e derivati

Gli OTD, classificati come AIF, sono società finanziarie la cui attività principale consiste nel fornire i seguenti servizi di intermediazione finanziaria:

negoziazione di titoli per conto proprio, attraverso l’acquisto e la vendita di titoli in nome e per conto proprio al fine esclusivo di guadagnare dal margine tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita,

negoziazione per conto proprio, attraverso un intermediario finanziario autorizzato ad operare nel mercato azionario, o su altri mercati secondari.

Per quanto riguarda gli OTD, devono essere forniti gli indicatori principali. Nel presente allegato sono illustrati dettagli sulla disaggregazione da fornire.

c)

Società finanziarie che concedono prestiti

Queste società finanziarie, classificate come AIF, sono specializzate principalmente in attività di finanziamento alle famiglie e alle società non finanziarie. A questo gruppo appartengono, società specializzate in attività di leasing finanziario (5), factoring, concessioni di mutui garantiti da ipoteca e crediti al consumo. Queste società finanziarie possono operare sotto la denominazione giuridica di società di credito edilizio, enti creditizi municipali, società finanziarie veicolo per la cartolarizzazione, ecc.

Per quanto riguarda le SF, devono essere forniti gli indicatori chiave. Nel presente allegato sono illustrati specifici dettagli sulle disaggregazioni da fornire.

d)

Altre categorie di AIF

Le società finanziarie che rientrano in tale categoria residuale sono gli altri tipi di società finanziarie che non sono specializzate in nessuna delle aree di attività di cui alle altre tre categorie di AIF. In tale categoria rientrano, ad esempio, le società finanziarie di gestione di partecipazioni, le società di “venture capital” o società di sviluppo. Le BCN devono specificare i tipi di enti inclusi in tale categoria nelle note metodologiche.

In relazione a tale sottocategoria di AIF, è richiesto solamente l’attivo totale come voce per memoria.

4.   Obblighi di segnalazione statistica

4.1.   Voci di bilancio

La compilazione degli indicatori statistici principali per il settore degli AIF richiede una specifica diseggregazione per strumento finanziario. Per quanto possibile, le disaggregazioni per strumento, geografiche e settoriali e seguono lo schema di segnalazione definito per il settore delle IFM. Tuttavia, la disaggregazione è nella pratica meno dettagliata di quella richiesta per le statistiche di bilancio delle IFM.

Inoltre, tenuto conto della eterogeneità delle attività esercitate dalle società finanziarie classificate come AIF e delle differenze nella disponibilità attuale dei dati della sottocategoria degli AIF, le disaggregazioni di bilancio richieste variano secondo il tipo di sottocategoria di AIF.

Disaggregazione per strumento e per scadenza: la tabella seguente fornisce una sintesi della disaggregazione richiesta per strumento per tipo di sottocategoria di AIF. Dettagli relativi a queste disaggregazioni per strumento sono descritti nei paragrafi seguenti. In linea di principio, la disaggregazione per strumento deve essere fornita come indicatore principale per tutte le sottocategorie di AIF (eccetto che per le categorie “fondi di investimento per tipo di investitori” e “AIF residuali”).

Sintesi della disaggregazione per strumento e durata

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DI DURATA

ATTIVO

PASSIVO

1.

Depositi (segnalati da A e da B)

2.

Crediti (segnalati da C)

3.

Titoli diversi da azioni (segnalati da A, B e C)

 

fino a 1 anno (segnalato da A)

 

oltre 1 anno (segnalato da A)

4.

Azioni e altre partecipazioni (6) (segnalate da A, B e C)

5.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (segnalate da A e B)

6.

Capitale fisso (segnalato da A)

7.

Derivati finanziari (segnalati da A e B)

8.

Altre attività (segnalate da A, B e C)

1.

Depositi e prestiti ricevuti (segnalati da A, B e C)

2.

Titoli di debito emessi (segnalati da B e C)

3.

Capitale e riserve (segnalati da B e C)

4.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (segnalate da A)

5.

Derivati finanziari (segnalati da A e B)

6.

Altre passività (segnalate da A, B e C)

Totale attivo = Totale passivo (segnalato da tutte le categorie)

A

:

Fondi di investimento

B

:

OTD

C

:

SF

D

:

Altre AIF

Obblighi aggiuntivi per la compilazione dei conti finanziari dell’Unione monetaria (CFUM): la tabella seguente fornisce una sintesi dell’ulteriore disaggregazione richiesta per strumento. Dettagli relativi a questa disaggregazione per strumento sono descritti nei paragrafi seguenti. In linea di principio, l’ulteriore disaggregazione per strumento deve essere fornita come voce per memoria solo per la sottocategoria “totale dei fondi di investimento”.

Obblighi aggiuntivi per la compilazione dei CFUM

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DI DURATA

ATTIVO

PASSIVO

1.

Azioni quotate

2.

Quote in fondi comuni monetari

3.

Crediti

 

Fino a 1 anno

 

Oltre 1 anno

 

ATTIVO

0.

Totale attivo/passivo: il totale dell’attivo deve essere segnalato per tutte le sottocategorie di AIF. Il totale dell’attivo deve essere pari alla somma di tutte le voci distintamente individuate sulla colonna dell’attivo del bilancio ed anche pari al totale del passivo.

1.

Depositi: La voce “depositi” deve necessariamente essere separata per tutti i tipi di fondi di investimento segnalanti e per gli OTD. Per quanto riguarda le SF, tale voce deve essere riportata sotto “altri attività”.

Tale voce (7) comprende due principali sottocategorie:

Depositi trasferibili: depositi (in moneta nazionale o in valuta estera) di cui si può esigere la conversione immediata in moneta o che sono trasferibili mediante assegno, ordine di pagamento, registrazioni di addebitamento o simili, senza alcuna limitazione significativa o senza pagamento di una penale. (SEC 95 paragrafi 5.42-5.44).

Altri depositi: tutte le disponibilità di depositi diversi dai depositi trasferibili. Tali depositi non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e non sono convertibili in moneta o in depositi trasferibili senza una significativa limitazione o senza il pagamento di una penale. Tale sottocategoria include depositi vincolati, depositi a risparmio, ecc. (SEC 95, paragrafi 5.45-5.49).

Sotto tale voce si devono includere anche le disponibilità in contanti. I contanti comprendono le banconote e le monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti. Tale voce dovrebbe essere non significativa.

Regole di valutazione: in linea con il SEC 95, si devono segnalare le disponibilità di depositi al valore nominale, esclusi gli interessi maturati.

2.

Crediti: I dati relativi ai “crediti” sono da segnalare separatamente solo per la sottocategoria SF. Per le sottocategorie fondi di investimento e OTD, i crediti si devono riportare sotto la voce “altre attività”. Tuttavia, per la compilazione dei CFUM, i crediti (con scadenza fino ad un anno e oltre un anno) devono essere indicati separatamente come voce per memoria per la sottocategoria “totale dei fondi di investimento”.

I crediti sono fondi prestati dagli AIF segnalanti ai prenditori, che non sono rappresentati da documenti negoziabili o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Questa voce comprende:

crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo (crediti concessi per fini personali collegati al consumo di beni e servizi), mutui per l’acquisto di un’abitazione (crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione) e altri (crediti concessi per finalità connesse ad attività economiche, consolidamento di debiti, istruzione, ecc.),

attività di leasing finanziario a favore di terzi,

sofferenze che non sono state ancora rimborsate o che non sono state svalutate,

disponibilità in titoli non negoziabili,

crediti subordinati nella forma di prestiti.

Regole di valutazione: in linea con il trattamento dei crediti effettuati dalle IFM, i crediti concessi dagli AIF devono essere, in linea di principio, registrati al lordo di tutti i relativi accantonamenti, sia generali che particolari, fino a quando i crediti non siano stati cancellati dall’ente segnalante, momento nel quale i crediti sono rimossi dal bilancio.

Conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui crediti vanno iscritti in bilancio per la parte di competenza (ossia sulla base del principio di competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente ricevuti o pagati (vale a dire sulla base del principio di cassa). Gli interessi esigibili maturati su crediti dovrebbero essere classificati su base lorda sotto la categoria “altre attività”. Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono, il cui valore dovrebbe essere determinato sulla base dell’importo nominale in essere alla data di segnalazione.

3.

Titoli diversi da azioni: tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, eccetto per gli AIF residuali.

Tale categoria si riferisce alla disponibilità in titoli diversi dalle azioni e dalle altre partecipazioni, che sono di norma negoziabili e che sono quotati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al detentore alcun tipo di diritto di proprietà sull’istituzione emittente. Tale voce include disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione. Include anche crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari.

Regole di valutazione: in linea con gli standard SEC 95, i titoli diversi da azioni devono essere segnalati al valore di mercato.

È richiesta una suddivisione nelle due scadenze (scadenza iniziale) “fino a un anno” e “oltre un anno” dei “titoli diversi da azioni” per la sottocategoria di AIF “fondi di investimento” (il totale dei fondi di investimento e i fondi di investimento disaggregati per tipo di investimento).

4.

Azioni e altre partecipazioni (escluse le quote dei fondi di investimento): tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, esclusi gli AIF residuali.

Tale voce si riferisce alla disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai detentori ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società, e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Tale categoria comprende tre sottocategorie principali:

azioni quotate, escluse le quote dei fondi di investimento: azioni quotate in borsa riconosciuta o in un altro mercato secondario (SEC 95, paragrafi 5.88-5.93). Per la sottocategoria “totale dei fondi di investimento” i dati sulle azioni quotate devono essere forniti separatamente,

azioni non quotate, escluse le quote dei fondi di investimento: azioni che non sono quotate (SEC 95, paragrafi 5.88-5.93),

altre partecipazioni: tutte le operazioni inerenti ad altre partecipazioni che non sono coperte da azioni quotate e non quotate (SEC 95, paragrafi 5.94-5.95).

Regole di valutazione: in linea con gli standard SEC 95, le azioni e altre partecipazioni devono essere segnalate al valore di mercato.

5.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento: le disponibilità in quote e partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate come voce distinta solo per la sottocategoria fondi di investimento (per il totale dei fondi di investimento e per tutti i tipi di fondi di investimento) e per gli OTD. Per la sottocategoria SF, le quote e partecipazioni in fondi di investimento devono essere comprese nella voce “altre attività”.

Le quote e partecipazioni in fondi di investimento sono quote/partecipazioni emesse da un particolare organismo finanziario, il cui scopo esclusivo è quello di investire i fondi raccolti sul mercato monetario, sul mercato dei capitali e/o sul mercato dei beni immobili. Le quote e partecipazioni in fondi di investimento sono esclusivamente passività delle IFM (solo FMM) e dei fondi di investimento classificati come AIF.

Le quote e partecipazioni emesse in fondi di investimento danno ai detentori diritti sul capitale investito e sui rendimenti derivanti dagli investimenti ma generalmente non permettono nessun controllo sull’investimento collettivo (come i diritti di voto o la partecipazione nella gestione).

Regole di valutazione: in linea con il SEC 95, le quote e le partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate al valore di mercato.

Inoltre, per la sottocategoria “totale dei fondi di investimento”, sono segnalate le disponibilità in quote dei FMM.

6.

Capitale fisso: tale voce consiste in:

immobilizzazioni materiali a fini di investimento (investimenti in abitazioni, altri fabbricati e strutture, fabbricati non residenziali). Questa parte è individuata come disponibilità di “beni immobili”,

attività non finanziarie, materiali o immateriali, che gli AIF segnalanti intendono utilizzare ripetutamente per più di un anno. Includono terreni e fabbricati occupati dagli AIF, nonché attrezzature, software e altre infrastrutture.

La voce “capitale fisso” è indicata separatamente per il totale dei fondi di investimento e anche per i fondi di investimento suddivisi per tipo e per investitore. Nel caso di fondi di investimento suddivisi per tipo, il capitale fisso deve essere identificato separatamente per i fondi immobiliari, i fondi misti e gli altri fondi, dato che si assume che questi tre tipi di fondi utilizzino i beni immobili per fini di investimento. Tutti le altre categorie di fondi disaggregati per investimento hanno ugualmente il capitale fisso, ma l’importo dovrebbe essere insignificante in quanto dovrebbe essere soprattutto capitale fisso utilizzato a proprio uso (fabbricati occupati dagli AIF, attrezzatura, software e altre infrastrutture). Nel caso in cui non si debba segnalare il capitale fisso come una voce separata, esso verrà classificato sotto la voce “altre attività”.

7.

Derivati finanziari: gli investimenti in “derivati finanziari” devono essere segnalati come voce separata solo per la sottocategoria fondi di investimento (per il totale dei fondi di investimento e per tutti i tipi di fondi di investimento) e per gli OTD. Nel caso di SF, tale voce deve essere riportata sotto “altre attività”.

Questa voce comprende tutti gli investimenti inerenti a strumenti finanziari derivati, ossia alle attività finanziarie che sono basate su un diverso strumento di riferimento o che derivano da questo. Tale strumento è normalmente un’altra attività finanziaria ma può anche consistere in una merce o in un indice. (SEC 95 paragrafo 5.65).

Nello schema di segnalazione degli AIF, la segnalazione dei “derivati finanziari” deve essere in linea di principio coerente con il trattamento raccomandato nello schema di segnalazione delle IFM. In tale contesto, le Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics  (8) indicano che, conformemente agli standard internazionali statistici esistenti, gli strumenti finanziari derivati che hanno un valore di mercato dovrebbero essere soggetti, in linea di principio, alla registrazione “sopra la linea” in bilancio. I derivati hanno un valore di mercato quando sono quotati su un mercato organizzato (borsa valori) o in circostanze in cui possono essere regolarmente compensati su mercati non regolamentati (OTC).

Sotto questa voce, si devono segnalare i seguenti derivati finanziari:

opzioni, negoziabili e OTC,

warrant,

future, purché aventi un valore di mercato in quanto quotati o perché possono essere compensati,

swap, purché aventi un valore di mercato in quanto quotati o perché possono essere compensati.

I derivati finanziari che sono oggetto di segnalazione in bilancio sopra la linea dovrebbero essere iscritti al loro valore di mercato, ossia al prezzo di mercato prevalente o a uno equivalente (valore equo).

I derivati devono essere iscritti in bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, devono essere registrati nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti sopra la linea in bilancio su base lorda. È ammesso che i derivati finanziari possano essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano segnalate diversamente dal valore di mercato, esse devono essere segnalate come tali.

Non è richiesta alcuna disaggregazione (per settore, valuta, ecc.).

8.

Altre attività: tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, tranne che per gli AIF residuali.

Comprende le attività non incluse altrove, come:

interessi esigibili maturati su crediti e sulla locazione di fabbricati,

dividendi da ricevere,

importi esigibili non connessi con l’attività principale degli AIF,

importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso,

importi lordi esigibili a fronte di partite di transito,

altre attività non identificate separatamente, ad esempio capitale fisso, crediti, depositi (dipende dalla sottocategoria di AIF).

La lista di cui sopra non è esauriente e varia secondo il tipo di categoria segnalante di AIF (vedi l’ultimo punto nell’elenco precedente). Infatti, il bilancio richiesto secondo il tipo di sottocategoria di AIF varia a seconda della attività esercitata da ogni sottocategoria. Solo le voci principali di bilancio sono indicate separatamente. Tutti gli importi che non possono essere classificati in una di queste voci principali di bilancio (VdB) vanno classificati sotto “altre attività”, ad esempio dato che i fondi di investimento di regola non concedono prestiti, la voce “crediti” non è indicata separatamente nel bilancio. Tuttavia, nel caso in cui i fondi di investimento di fatto concedano prestiti, allora il relativo importo deve essere classificato sotto “altre attività”.

Le BCN sono tenute a fornire, nelle note metodologiche, informazioni dettagliate sulla composizione delle “altre attività”.

PASSIVO

0.

Totale attivo/passivo: il totale del passivo deve essere uguale alla somma di tutte le voci separatamente indicate sul lato del passivo del bilancio e anche uguale al totale dell’attivo (vedi anche “voci attivo — totale attivo/passivo”).

9.

Depositi e crediti ricevuti: tale voce deve essere indicata separatamente per i fondi di investimento, per gli OTD e per le SF.

Consiste in:

Depositi: depositi trasferibili e altri depositi (vedi il lato dell’attivo) detenuti presso gli AIF. Tali depositi sono generalmente detenuti da IFM.

Crediti: crediti concessi agli AIF segnalanti, che non sono evidenziati da documenti o che sono rappresentati da un singolo documento (anche se è diventato negoziabile).

10.

Titoli di debito emessi: tale voce deve essere segnalata separatamente per gli OTD e per le SF. Nel caso di fondi di investimento, tale voce deve essere riportata sotto “altre passività” e dovrebbe essere insignificante.

Si riferisce ai titoli diversi dalle azioni, di norma negoziabili e quotati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull’ente emittente. In alcuni paesi, gli AIF possono emettere strumenti negoziabili con caratteristiche simili a quelli dei titoli di debito emessi dalle IFM. In questo schema di segnalazione, tutti gli strumenti come questi dovrebbero essere classificati come titoli di debito.

11.

Capitale e riserve: questa voce deve essere segnalata separatamente per gli OTD e per le SF. Nel caso di fondi di investimento, tale voce deve essere riportata sotto “altre passività”.

Comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte degli AIF segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari che rappresentano per il detentore diritti di proprietà negli AIF e in genere un diritto alla partecipazione ai loro utili e a una quota dei fondi propri in caso di liquidazione. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dagli AIF segnalanti in previsione di pagamenti o obbligazioni future sono altresì compresi in questa categoria. La voce capitale e riserve comprende i seguenti elementi:

capitale azionario,

utili o fondi non distribuiti,

accantonamenti specifici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività,

utile/perdita operativo/a.

12.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento: questa voce deve essere identificata separatamente solo per la sottocategoria fondi di investimento dato che solo i fondi di investimento emettono tali quote e partecipazioni.

Si riferisce a quote o partecipazioni emesse dai fondi di investimento diversi da quelle di FMM.

13.

Derivati finanziari: vedi “voci attivo — derivati finanziari”.

14.

Altre passività: tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, tranne che per gli AIF residuali. Tale categoria è simile alla voce “altre passività” degli IFM eccetto per il fatto che quest’ultima include i derivati finanziari.

Comprende passività non riportate altrove, come:

importi lordi dovuti a fronte di partite in sospeso,

importi lordi dovuti a fronte di partite in transito,

interessi maturati dovuti su depositi,

dividendi da pagare,

importi dovuti non connessi con la principale attività degli AIF,

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi,

pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti derivati, sotto forma di contante ricevuto a garanzia per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al medesimo quando il contratto viene liquidato,

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante,

posizioni nette dovute a fronte del futuro regolamento di transizioni in titoli.

La lista di cui sopra non è esauriente e varia secondo il tipo di categoria segnalante. Infatti, il bilancio richiesto secondo il tipo di sottocategoria di AIF varia a seconda della attività esercitata da ogni sottocategoria. Solo le voci principali di bilancio sono indicate separatamente. Tutti gli importi che non possono essere classificati in una di queste voci principali del lato del passivo, vanno classificati sotto “altre passività”, ad esempio dato che i fondi di investimento di regola non emettono “titoli di debito”, quest’ultima voce non viene indicata separatamente nel lato passivo. Tuttavia, nel caso in cui i fondi di investimento di fatto emettano titoli, allora il relativo importo deve essere classificato sotto “altre passività”.

Le BCN sono tenute a fornire, nelle note metodologiche, informazioni dettagliate sulla composizione delle “altre passività”.

NORME CONTABILI

Le norme contabili seguite dagli AIF nella redazione dei propri bilanci, dovrebbero essere conformi, in linea di principio, alle norme nazionali di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (9), e a tutte le altre norme internazionali applicabili. Ferme restando le pratiche contabili prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e le passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici. Sono fornite indicazioni specifiche sui metodi di valutazione per le categorie principali.

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA, SETTORIALE, E PER FINALITÀ

La BCE richiede, per alcune sottocategorie di AIF e per un numero limitato di VdB, una disaggregazione geografica e settoriale simile alle VdB delle IFM.

Disaggregazioni geografiche e settoriali

ATTIVO

PASSIVO

A

Residenti nazionali

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Di cui società non finanziarie (S.11) (10)

 

Di cui famiglie, ecc. (S.14)

B

Residenti di altri Stati membri partecipanti

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Di cui società non finanziarie (S.11)

 

Di cui famiglie, ecc. (S.14)

C

Residenti del resto del mondo

A

Residenti nazionali

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

B

Residenti di altri Stati membri partecipanti

 

IFM

 

Istituzioni diverse dalle IFM

C

Residenti del resto del mondo

Disaggregazioni geografiche

La compilazione di statistiche degli AIF per l’area dell’euro richiede l’individuazione delle controparti situate negli Stati membri partecipanti con una disaggregazione tra residenti nazionali e residenti di altri Stati membri partecipanti. La disaggregazione geografica integrale richiesta è pertanto, “residenti nazionali/residenti degli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo”. Per le segnalazioni degli Stati membri non partecipanti, la disaggregazione è “residenti nazionali/residenti di Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo”.

La disaggregazione geografica richiesta si riferisce alle seguenti VdB:

Totale fondi di investimento/totale fondi investiti secondo una politica di investimento: in particolare, per “titoli diversi da azioni”, “azioni e altre partecipazioni”, “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (lato dell’attivo) e “quote in fondi di investimento emesse” (lato del passivo). Nel lato dell’attivo, l’informazione deve essere fornita come indicatore principale, nel lato del passivo, come voce per memoria.

SF: la voce “crediti” deve fornire una disaggregazione geografica: residenti nazionali/residenti di altri Stati membri partecipanti (come un indicatore principale).

Disaggregazioni settoriali (11)

La principale disaggregazione settoriale richiesta è “IFM/Istituzioni diverse dalle IFM”. La definizione di IFM è ben conosciuta, mentre “istituzioni diverse dalle IFM” comprende i seguenti sottosettori: “amministrazioni pubbliche”  (12) e “altri residenti”  (13).

La disaggregazione settoriale richiesta per i dati dei residenti nazionali e per i dati dei residenti degli altri Stati membri partecipanti è la stessa. Nessuna disaggregazione settoriale è richiesta per i dati del resto del mondo.

La disaggregazione settoriale viene richiesta per un numero limitato di voci:

Deve essere trasmessa come “voce per memoria” per il sottosettore “fondi di investimento” (per il totale dei fondi di investimento e per ogni politica di investimento) e solo per le voci per le quali è richiesta una disaggregazione geografica.

Per quanto riguarda la voce “crediti”, essa si deve trasmettere come “indicatore principale” per il sottosettore “società finanziarie la cui attività principale consiste nel concedere finanziamenti”. Un ulteriore dettaglio relativo ai “crediti” concessi a “società non finanziarie e alle famiglie” è tuttavia anche richiesto ma solo per la sottocategoria di AIF e per tale voce.

Disaggregazione per finalità

Tale disaggregazione è richiesta solo per i dati relativi a SF. Si riferisce alla specifica VdB “crediti” e in particolare ai “crediti” alle famiglie per cui la finalità del credito deve essere individuato [ripartito in credito al consumo, crediti per l’acquisto di una abitazione, e altri crediti (residuali)]. Tale disaggregazione è richiesta come indicatore principale.

4.2.   Dati di aggiustamento

I dati di aggiustamento devono essere segnalati solo in caso di discontinuità significative nelle consistenze. Si devono fornire, ad esempio, aggiustamenti a causa di riclassificazioni effettuate in seguito all’attuazione del SEC 95. I dati devono essere forniti quando già disponibili, su base volontaria.

4.3.   Dati sulle operazioni

Nell’ottica di breve termine delle statistiche delle AIF, i dati sulle operazioni finanziarie e le vendite e i riacquisti di partecipazioni e quote emesse dai fondi di investimento devono essere forniti come “voce per memoria”, per il sottosettore “fondi di investimento” (per il totale dei fondi di investimento e per i fondi di investimento secondo il tipo di investimento).

Disaggregazione per strumento e per scadenza: la tabella seguente fornisce una sintesi della disaggregazione richiesta per strumento e per scadenza dei dati sull’operazione.

Sintesi della disaggregazione per strumento e durata dei dati sull’operazione

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DI DURATA

ATTIVO

PASSIVO

1.

Depositi

2.

Titoli diversi da azioni

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno

3.

Azioni e altre partecipazioni (14)

4.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento

5.

Capitale fisso (15)

6.

Altre attività (inclusi crediti e derivati finanziari) (16)

1.

Depositi e prestiti ricevuti

2.

Quote e partecipazioni emesse dai fondi di investimento

3.

Altre passività (inclusi titoli di debito, capitale e riserve, derivati finanziari)

Totale attivo = Totale passivo (segnalato per tutte le categorie)

Vendita e riacquisto delle quote e partecipazioni in fondi di investimento: la tabella seguente fornisce una sintesi della disaggregazione richiesta per strumento dei dati sulle vendite e sui riacquisti delle quote e partecipazioni in fondi di investimento.

Vendite e riacquisti delle quote e partecipazioni in fondi di investimento

TIPOLOGIE DI STRUMENTI

ATTIVO

PASSIVO

 

1.

Quote e partecipazioni emesse dai fondi di investimento — vendita di nuove quote

2.

Quote e partecipazioni emesse dai fondi di investimento — riacquisto di quote

Obblighi ulteriori per la compilazione dei CFUM: la tabella seguente fornisce una sintesi della ulteriore disaggregazione richiesta per strumento e per scadenza dei dati sulle operazioni.

Obblighi ulteriori per la compilazione dei CFUM

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DI DURATA

ATTIVO

PASSIVO

1.

Azioni quotate

2.

Quote in fondi comuni monetari

3.

Crediti

 

Fino a 1 anno

 

Oltre 1 anno

 

4.4.   Frequenza di segnalazione, termini e arco di tempo

La frequenza di segnalazione alla BCE è trimestrale.

Le statistiche degli AIF sono trasmesse alla BCE al più tardi l’ultimo giorno di calendario del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento, o nel giorno lavorativo della BCN (17) precedente se l’ultimo giorno del mese di calendario non è un giorno lavorativo della BCN. Le date esatte di trasmissione sono comunicate alle BCN in anticipo con un calendario di segnalazione. I dati storici trimestrali devono essere trasmessi alla BCE iniziando dal primo periodo di riferimento disponibile, almeno dai dati del periodo di riferimento del quarto trimestre 1998.

5.   Trasmissione elettronica di statistiche degli AIF — identificatore della famiglia di codici: AIF

La famiglia di codici AIF riguarda le statistiche sui bilanci delle AIF dell’area dell’euro. È stata concepita in modo tale da essere simile il più possibile alle liste di codici e dei valori relativi alla famiglia di codici già definiti per le statistiche sulle VdB.

5.1   Dimensioni

La tabella seguente descrive le dimensioni utilizzate per la famiglia di codici relativa agli AIF. Per le statistiche degli AIF, sono state individuate 11 dimensioni essenziali ai fini dell’identificazione delle serie temporali.

Posizione nella chiave:

Concetto (mnemonico)

Denominazione del concetto

Formato del valore

Lista dei codici (mnemonica)

Denominazione della lista dei codici

Dimensioni

1

FREQ

Frequenza

AN1

CL_FREQ

Frequenza (BRI, BCE)

2

REF_AREA

Area di riferimento

AN2

CL_AREA_EE

Area (Eurostat, BdP, BCE)

3

ADJUSTMENT

Indicatore di aggiustamento

AN1

CL_ADJUSTMENT

Indicatore di aggiustamento (BRI, BCE)

4

OFI_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento AIF

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Disaggregazione settoriale di riferimento AIF (BCE)

5

OFI_ITEM

AIF voce di bilancio

AN3

CL_OFI_ITEM

Voce di bilancio AIF (BCE

6

MATURITY_ORIG

Scadenza originaria

AN1

CL_MATURITY_ORIG

Scadenza originaria (BCE)

7

DATA_TYPE

Tipologia dati

AN1

CL_DATA_TYPE

Tipo di dati MB, flusso e consistenza (BCE, BRI)

8

COUNT_AREA

Area di controparte

AN2

CL_AREA_EE

Area (Eurostat, BdP, BCE)

9

BS_COUNT_SECTOR

Bilancio per settore di controparte

AN4

CL_BS_COUNT_SECTOR

Bilancio per settore di controparte (BCE, BRI)

10

CURRENCY_TRANS

Valuta dell’operazione

AN3

CL_CURRENCY

Valuta (BCE, BRI, Eurostat, BdP)

11

SERIES_DENOM

Denominazione delle serie o calcolo speciale

AN1

CL_SERIES_DENOM

Denominazione delle serie o calcolo speciale (BCE)

Ciascuna delle undici dimensioni statistiche prende i propri valori dalla lista di codici corrispondente. Secondo la tabella di cui sopra, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE. Le dimensioni della famiglia di codici AIF sono descritti qui di seguito, seguendo la stessa sequenza così come appare nella chiave.

Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. Il valore utilizzato nella famiglia di codici AIF è “Q” per i dati trimestrali ed è un sotto-insieme dei valori specificati nella lista dei codici CL_FREQ. Quando i dati nazionali sono disponibili solamente ad una frequenza più bassa (per es. semestrale o annuale), le BCN procedono a stime trimestrali. Quando le stime trimestrali non sono disponibili, i dati sono comunque segnalati come serie temporale trimestrali (i dati annuali per es., vengono forniti come yyyyQ4 e i dati semestrali come yyyyQ2 e yyyyQ4 insieme ai dati trimestrali entrambi non segnalati o segnalati come mancanti con l’osservazione di status “L”  (18)).

Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza dell’ente segnalante. La lista dei codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO lista paese e qualche valore aggiunto (cfr. anche la dimensione n. 8: area di controparte). Il sotto-insieme di valori utilizzato nella famiglia di codici AIF corrisponde agli Stati membri dell’Unione europea (UE).

Dimensione n. 3: Indicatore di aggiustamento (ADJUSTMENT; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica se è stato applicato un aggiustamento stagionale e/o un aggiustamento al giorno lavorativo. La corrispondente lista dei codici è CL_ADJUSTMENT. Il valore utilizzato nella famiglia di codici AIF è “N” per serie non destagionalizzate e non aggiustate per il giorno lavorativo.

Dimensione n. 4: Disaggregazione settoriale di riferimento AIF (OFI_REP_SECTOR; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione indica il tipo di AIF segnalante ed è collegata alla lista dei codici CL_OFI_REP_SECTOR. Gli undici valori seguenti devono essere definiti: fondi di investimento totali (“10”); fondi di investimento disaggregati per politica di investimento: fondi comuni di investimento azionario (“11”), fondi obbligazionari (“12”), fondi misti (“13”), fondi immobiliari (“14”) e atri fondi (“15”); fondi di investimento disaggregati per tipo di investitore: fondi di investimento generali (“1G”) e fondi per speciali investitori (“1S”); OTD (“20”); SF (“30”) e altre categorie di AIF (“40”).

Dimensione n. 5: Voce bilancio AIF (OFI_ITEM; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta la VdB del bilancio degli AIF ed è collegata alla lista dei codici CL_OFI_ITEM. I valori per l’attivo e il passivo sono identificati dal prefisso “A” o “L” e sono organizzati e codificati seguendo, dove possibile, una relazione gerarchica tra le voci. Dato che gli AIF si concentrano su attività finanziarie diverse a seconda del loro tipo, non tutte le VdB si applicano a tutti i tipi. In particolare, sul lato dell’attivo, si devono individuare due voci distinte per “altre attività”:

altre attività (inclusi crediti) (“A8A”) che si applica a tutte le categorie di AIF ad eccezione delle SF,

e

altre attività (inclusi depositi, cassa, quote di fondi comuni, capitale fisso e derivati finanziari) (“A8B”) che si applica alle SF.

Sul lato del passivo devono essere definite tre voci distinte per “altre passività”:

altre passività (esclusi titoli di debito, capitale e riserve e derivati finanziari) (“L6A”) che sia applica agli OTD,

altre passività (inclusi derivati finanziari) (“L6B”) che si applica alle SF,

e

altre passività (inclusi titoli di debito e capitale e riserve) (“L6C”) che si applica alle categorie dei fondi di investimento.

Dimensione n. 6: Scadenza originaria (MATURITY_ORIG; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione rappresenta la scadenza originaria della VdB ed è collegata alla lista dei codici CL_MATURITY_ORIG. La disaggregazione per scadenza fino a un anno (“F”) e oltre un anno (“K”) si applica alla voce “titoli diversi da azioni” per le categorie fondi di investimento. Concettualmente, sebbene in questa sede la disaggregazione per scadenza non sia richiesta, la scadenza originaria si applica anche alle voci dell’attivo “crediti” e “depositi” e alle voci del passivo “depositi e prestiti ricevuti” e “titoli di debito emessi”. In questi casi il valore “A” è, pertanto, utilizzato per la scadenza totale. Tutte le altre voci mostrano il valore “X” per non applicabile.

Dimensione n. 7: Tipologia dati (DATA_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è descritta dalla lista di codici CL_DATA_TYPE ed indica la tipologia di dati da segnalare: consistenze lorde (“1”), vendite (“2”), riacquisti (“3”), operazioni finanziarie (“4”), e riclassificazioni e altri aggiustamenti (“5”). Riclassificazioni e altri aggiustamenti comprende le modifiche nell’attivo e nel passivo del bilancio del settore AIF segnalanti derivanti da 1) modifiche relative alla popolazione segnalante; 2) ristrutturazione delle imprese; 3) riclassificazione di voci dell’attivo e del passivo; e 4) correzione di errori di segnalazione che, per ragioni tecniche, non possono essere rimossi dalle consistenze per determinati periodi.

Dimensione n. 8: Area di controparte (COUNT_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione rappresenta l’area di residenza della controparte del bilancio di AIF. La lista di codici ad essa collegata è CL_AREA_EE, che contiene lo standard ISO paese lista e valori supplementari (per esempio, “U6” — “Residenti nazionali: stesso paese dell’ AIF segnalante”). Per la famiglia di codici AIF è utilizzato un sottoinsieme di valori: residenti nazionali (abitazione o area di riferimento) (“U6”); residenti altri Stati membri partecipanti (tutti i paesi eccetto l’area di riferimento) (“U5”); residenti resto del mondo (“U4”) e tutti i residenti (tutti i soggetti) (“A1”). Nel caso in cui un nuovo paese diventi uno Stato membro partecipante, sono forniti i dati storici relativi al periodo precedente l’ingresso nell’area dell’euro, utilizzando i codici dell’area di controparte Unione monetaria (“U2”) e tutte le aree diverse dagli Stati membri partecipanti e di riferimento/abitazione (“U8”) (19).

Dimensione n. 9: Settore di controparte del bilancio (BS_COUNT_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione rappresenta la disaggregazione settoriale delle VdB di AIF ed è collegata alla lista di codici CL_BS_COUNT_SECTOR. Sono richiesti cinque settori di controparte: IFM (“ 1000 ”); Istituzioni diverse dalle IFM (“ 2000 ”); altri residenti — di cui società non finanziarie (“ 2240 ”); altri residenti — di cui famiglie (“ 2251 ”) e il settore non specificato (“ 0000 ”).

Dimensione n. 10: Valuta dell’operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta in cui sono espresse le VdB di AIF ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Solo il valore “Z01” è utilizzato per tutte le valute abbinate.

Dimensione n. 11: Denominazione delle serie o calcolo speciale (SERIES_DENOM; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione specifica se le serie segnalate sono espresse in valuta nazionale o in quella comune (euro) ed ha due valori (“N”, valuta nazionale e “E”, euro), che sono rappresentati dalla lista di codici CL_SERIES_DENOM. Il codice “E” è utilizzato dagli Stati membri partecipanti, mentre il codice “N” è utilizzato dai nuovi Stati membri partecipanti per la segnalazione dei dati storici relativi al periodo precedente l’ingresso nell’area dell’euro (20).

5.2.   Attributi

In aggiunta alle 11 dimensioni che definiscono la chiave, devono essere definiti una serie di attributi (21). Questi sono allegati a vari livelli di scambio di informazione:

Famiglia di codici delle voci di bilancio (ECB_OFI): attributi codificati e non codificati

Livello di assegnaz.

Concetto statistico

Formato del valore

Lista di codici

 

Attributi a livello di parentela

(scambiati utilizzando il gruppo FNS)

Parentela

TITLE_COMPL

Complemento del titolo

AN..1050

Non codificato

 

Parentela

UNIT

Unità

AN..12

CL_UNIT

Unità (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Parentela

UNIT_MULT

Moltiplicatore di unità

AN..2

CL_UNIT_MULT

Moltipl. di unità (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Parentela

DECIMALS

Decimali

N1

CL_DECIMALS

Decimali (BRI, BCE)

Parentela

TITLE

Titolo

AN..70

Non codificato

 

Parentela

NAT_TITLE

Titolo lingua nazionale

AN..350

Non codificato

 

Parentela

COMPILATION

Compilazione

AN..1050

Non codificato

 

Parentela

COVERAGE

Copertura

AN..350

Non codificato

 

 

Attributi a livello di serie temporali

(scambiati utilizzando il gruppo FNS)

Serie temp.

COLLECTION

Indicatore di raccolta

AN1

CL_COLLECTION

Indicatore di raccolta (BRI, BCE)

Serie temp.

AVAILABILITY

Disponibilità

AN1

CL_AVAILABILITY

Disponibilità verso organizzaz.(BRI, BCE)

Serie temp.

DOM_SER_IDS

Codici ID delle serie nazionali

AN..70

Non codificato

 

Serie temp.

BREAKS

Discontinuità

AN..350

Non codificato

 

 

Attributi a livello di osservazione

(scambiati insieme ai dati nel segmento ARR principale)

Osservaz.

OBS_STATUS

Status dell’osservazione

AN1

CL_OBS_STATUS

Status dell’osservazione (BRI, BCE, Eurostat BdP)

Osservaz.

OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione

AN1

CL_OBS_CONF

Riservatezza dell’osservazione (Eurostat BdP, BCE)

Osservaz.

OBS_PRE_BREAK

Val. dell’osserv. pre-discontinuità

AN..15

-

 

Osservaz.

OBS_COM

Commento sull’osservazione

AN..350

Non codificato

 

Ciascuno di questi attributi è caratterizzato da alcune proprietà tecniche, che sono ordinate nella tabella qui di seguito.

Segnalazioni delle BCN dell’area dell’euro alla BCE

Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_OFI

 

Status

Primo valore valorizzato da … (22)

Modificabile dalle BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

No

UNIT

M

BCE

No

UNIT_MULT

M

BCE

No

DECIMALS

M

BCE

No

TITLE

C

BCE

No

NAT_TITLE

C

BCN

COMPILATION

C

BCN

 (**)

COVERAGE

C

BCN

 (**)

COLLECTION

M

BCE

No

AVAILABILITY

M

BCE/BCN

DOM_SER_IDS

C

BCN

BREAKS

C

BCN

OBS_STATUS

M

BCN

OBS_CONF

C

BCN

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

OBS_COM

C

BCN/BCE

 

M: obbligatorio,

C: condizionale

 

 

Segue una descrizione, se applicabile, di ciascun attributo che include l’indicazione della lista dei codici di riferimento (indicati con lettere maiuscole come CL_****).

5.2.1.   Attributi a livello di parentela

Obbligatori:

TITLE_COMPL (non codificato): il complemento del titolo viene stabilito, registrato e disseminato dalla BCE (in inglese con una lunghezza massima di 350 caratteri). Se una BCN proponesse modifiche, può essere fatta una revisione previa consultazione della BCE. Tale revisione dovrà comunque essere effettuata dalla BCE.

UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo rappresenta l’unità di misura dei dati segnalati. Gli Stati membri partecipanti segnalano i dati in euro e la BCE assegna questo attributo come “EUR” (DENOM = “EUR”). Nel caso in cui un paese diventi uno Stato membro partecipante, il valore di questo attributo assegnato dalla BCE corrisponde alla valuta nazionale nel caso di serie di dati storici relativi al periodo precendente l’ingresso nell’area dell’euro (23).

UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): questo attributo fornisce informazioni se le serie sono espresse in milioni (UNIT_MULT = “6”), miliardi (UNIT_MULT = “9”), ecc. Le BCN segnalano i dati in milioni e la BCE assegna il valore a 6 (UNIT_MULT = “6”).

DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali da adottare per i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano i dati con tre decimali e la BCE assegna il valore dell’attributo a 3 per tutte le serie (quindi DECIMALS = “3”).

Condizionali:

TITLE (non codificato): il titolo delle serie non può eccedere un massimo di 70 caratteri. Dato lo spazio limitato, il TITLE COMPLEMENT è utilizzato come attributo obbligatorio. L’attributo TITLE può essere utilizzato per titoli abbreviati.

NAT_TITLE (non codificato): le BCN possono utilizzare questo attributo al fine di fornire una descrizione più precisa nonché specifiche supplementari nella lingua nazionale. Sebbene l’utilizzo di minuscole e maiuscole non causi problemi, l’uso di caratteri accentati e simboli alfanumerici estesi deve essere testato se il loro uso diventa sistematico.

COMPILATION (non codificato): questo attributo è utilizzato per fornire spiegazioni dettagliate circa i metodi di compilazione usati e comprende informazioni quali:

origine dei dati/sistemi di raccolta dei dati,

procedure di compilazione (inclusa la descrizione delle stime/assunzioni effettuate),

quadro legale: informazioni relative al quadro legale nazionale e ai rapporti con le direttive UE per ogni tipo di AIF,

differenze dalle istruzioni di segnalazione della BCE (classificazione per strumento/scadenza/geografica/settoriale e metodi di valutazione),

criteri per la classificazione di fondi per tipo di investimento.

Una descrizione dettagliata dell’informazione contenuta in questo attributo è fornita nell’appendice 2 (punti da 1 a 5).

COVERAGE (non codificato): questo attributo descrive il grado di copertura dei soggetti segnalanti e dovrebbe essere specificata sotto la serie relativa al totale attività/passività. Esso dovrebbe descrivere il tipo di AIF racchiuso in ciascun gruppo. Se la copertura è parziale, è fornita una stima della quota di mercato. Inoltre, esso dovrebbe indicare se i dati sono stati estrapolati. Ulteriori dettagli relativi alle informazioni da includere sotto questo attributo sono descritte nell’appendice 2 (punto 6).

5.2.2.   Attributi a livello di serie temporali

Obbligatori:

COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo fornisce indicazioni circa il momento in cui le osservazioni vengono raccolte (ossia, inizio periodo, periodo centrale e fine periodo) oppure indica se i dati sono delle medie, le osservazioni più alte o più basse in un dato periodo, ecc. La BCE fissa le serie degli AIF come serie di “fine periodo” (COLLECTION = “E”).

AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni a cui è possibile fornire i dati. Quando è necessario un trattamento speciale per specifiche osservazioni, si può utilizzare l’attributo riservatezza dell’osservazione (vedi di seguito).

Condizionali:

DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo rende possibile il riferimento alla lista dei codici utilizzata nei database nazionali al fine di identificare le serie corrispondenti (si possono specificare anche formule utilizzate nei codici nazionali di riferimento).

BREAKS (non codificato): questo attributo fornisce una descrizione delle discontinuità e dei maggiori cambiamenti nel tempo nella raccolta, nella copertura segnaletica e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è desiderabile indicare la misura in cui i dati storici e i nuovi sono comparabili (fino a 350 caratteri).

5.2.3.   Attributi a livello di osservazione

Obbligatori:

OBS_STATUS (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN assegnano un valore dello status dell’osservazione accanto a ciascuna osservazione trasmessa. L’attributo è obbligatorio e deve essere fornito insieme ad ogni trasmissione di dati per ciascuna osservazione individuale. Se le BCN modificano il valore di questo attributo, sono segnalati sia i valori di osservazione (anche se immutati) sia lo status della nuova osservazione.

La lista seguente specifica i valori previsti (secondo una gerarchia concordata) per gli attributi ai fini delle statistiche sugli AIF:

“A”

=

valore normale,

“B”

=

valore di discontinuità (24),

“M”

=

dati non previsti (25),

“L”

=

dati esistenti ma non raccolti (26),

“E”

=

valore stimato/ipotesi,

“P”

=

valore provvisorio (tale attributo può essere utilizzato in particolare per ogni trasmissione di dati che si riferiscono all’ultima osservazione) (27).

Se un’osservazione presenta due caratteristiche, è segnalata la più importante. Se, per esempio, un’osservazione è composta sia di un valore provvisorio sia del risultato di una stima, la priorità è data al “valore stimato”, da collocare sotto il valore “E”.

Condizionali:

OBS_CONF (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera distinguere tra lo status confidenziale di una o più specifiche osservazioni, può utilizzare l’attributo OBS_CONF. Il valore di questo attributo (se presente) potrebbe essere modificato con la trasmissione dei dati da parte del mittente dell’informazione.

OBS_PRE_BREAK: tale attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l’osservazione ed è fornito quando si necessita di una discontinuità nelle serie. Per gli scopi della famiglia di codici AIF, questo attributo non è richiesto perché l’informazione è già disponibile nelle serie di riclassificazioni. È stata aggiunta una lista di attributi perché fa parte del sottoinsieme comune di attributi per tutte le famiglie di codici. Tuttavia, se è fornito lo status dell’osservazione “B” (valore di discontinuità), esso deve essere accompagnato da un valore dell’osservazione pre-discontinuità.

OBS_COM (non codificato): questo attributo può essere utilizzato per fornire eventuali commenti su singole osservazioni (cioè per descrivere le stime o le ipotesi fatte per una specifica osservazione a causa di mancanza di dati, per spiegare i motivi di eventuali dati insoliti osservati, o per fornire i particolari di una variazione delle serie temporali segnalate).

6.   Scambio di informazioni

6.1.   Lista delle serie

La BCE gestisce e distribuisce alle BCN le tavole contenenti le liste delle chiavi delle serie temporali degli AIF che si devono trasmettere. Le serie da trasmettere alla BCE sono illustrate nell’appendice 1. Le seguenti serie da segnalare possono essere distinte in:

INDICATORI PRINCIPALI

I dati sulle consistenze da segnalare sotto questa categoria si riferiscono a:

totale fondi di investimento e fondi di investimento disaggregati secondo il tipo di investimento:

Totale fondi: bilanci disaggregati per strumento, scadenza e per controparte geografica (totale di 29 serie).

I fondi di investimento disaggregati secondo il tipo di politica di investimento: con qualche piccola differenza, le disaggregazioni richieste sono le stesse di quelle dei fondi di investimento totali. I dati da segnalare sotto questa categoria ricoprono:

bilanci dei fondi azionari e fondi obbligazionari (totale di 28 serie per ciascuna categoria),

bilanci dei fondi misti (totale di 29 serie),

bilanci dei fondi immobiliari (totale di 20 serie),

bilanci degli altri fondi (totale di 29 serie).

OTD (totale di 12 serie).

Bilanci delle SF disaggregati per strumento, settore e controparte geografica e la VdB “crediti” disaggregata per finalità (totale di 32 serie).

VOCI PER MEMORIA

I dati sulle consistenze da segnalare sotto questa categoria si riferiscono a:

Totale fondi di investimento: dati di bilancio disaggregati per settore IFM/Istituzioni diverse dalle IFM (totale di 27 serie); ulteriori obblighi ai fini della compilazione dei CFUM (5 serie).

Fondi azionari (27 serie), fondi obbligazionari (27 serie), fondi misti (27 serie), fondi immobiliari (15 serie), altri fondi (27 serie): i dati di bilancio per i fondi di investimento per politica di investimento disaggregati per settore IFM/Istituzioni diverse dalle IFM.

Dati di bilancio su fondi pubblici generali (12 serie) e fondi per investitori speciali (12 serie).

Totale attivo/passivo per altre categorie di AIF (1 serie).

DATI RELATIVI AD AGGIUSTAMENTI E OPERAZIONI

In aggiunta alle serie sulle consistenze, sono richieste, se disponibili, le serie corrispondenti alle “riclassificazioni e altri aggiustamenti” e “operazioni” compresi i dati sulle vendite e sui riacquisti delle quote e partecipazioni in fondi di investimento.

6.2.   Dati da fornire

Tutti gli Stati membri partecipanti devono trasmettere, quando i dati sono disponibili, gli indicatori principali. Quando non sono disponibili dati reali per determinate disaggregazioni o per cadenza trimestrale, si devono fornire stime, se possibile.

“Dati integrativi” devono essere trasmessi solo da quei paesi per cui sono disponibili dati reali.

Nel caso in cui il fenomeno economico di fondo esista ma non è monitorato statisticamente e non si possono fornire stime nazionali, le BCN possono scegliere se non segnalare le serie temporali o segnalarle come mancanti con l’osservazione dello status “L”. Qualsiasi serie temporale che non è segnalata sarà tuttavia interpretata come “dati che esistono ma che non sono raccolti” e potrebbero essere fatte, a livello BCE, ipotesi/stime ai fini della compilazione degli aggregati dell’area dell’euro.

Per i dati sulle operazioni, laddove le operazioni sono stimate come differenza tra consistenze (Qt-Qt-1), le BCN non segnalano le serie temporali o le segnalano come mancanti con l’osservazione dello status “L”.

Se il fenomeno di fondo non esiste, allora le serie temporali devono essere segnalate come mancanti con l’osservazione dello status “M”.

Nel caso di dati su “riclassificazioni e altri aggiustamenti”, questi devono essere segnalati solo nel caso abbia luogo una riclassificazione o altro aggiustamento come descritto nella sezione 4.2.

7.   Politica di revisione

Le BCN potrebbero dover correggere i dati trasmessi nel trimestre precedente (revisioni ordinarie). Inoltre, potrebbero anche servire le revisioni dei trimestri passati (revisioni storiche).

Si applicano i seguenti principi generali:

Durante tutte le regolari trasmissioni dei dati trimestrali, in aggiunta all’ultimo trimestre, possono essere inviate solo le revisioni “ordinarie” (cioè revisioni al precedente trimestre).

Le revisioni “ai dati storici” dovrebbero essere limitate e segnalate in date diverse da quelle in cui viene effettuata la segnalazione ordinaria. In linea di principio, le revisioni ai dati storici dovrebbero essere segnalate solo annulamente (insieme alla trasmissione dei dati per il quarto trimestre). Tuttavia, eccezionalmente, le revisioni storiche, che migliorano in modo significativo la qualità dei dati, potrebbero essere accettate anche durante l’anno (lontano dai cicli regolari di produzione).

Nel caso di revisioni significative, si devono fornire alla BCE note metodologiche.

Appendice 1

SERIE SUI FONDI DI INVESTIMENTO DA TRASMETTERE ALLA BCE — DATI SULLE CONSISTENZE

(Indicatori principali/Voci per memoria)

ATTIVO

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/disaggregazione settoriale

Fondi di investimento/totale

Fondi azionari

Fondi obbligazionari

Fondi misti

Fondi immobiliari

Altri fondi

Fondi pubblici generali

Fondi per speciali investitori

Depositi/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Crediti tutte le scadenze/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Crediti a breve termine/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Crediti a lungo termine/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/residenti nazionali/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/residenti nazionali/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/altri Stati membri partecipanti/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/altri Stati membri partecipanti/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/resto del mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/residenti nazionali/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/residenti nazionali/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/altri Stati membri partecipanti/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/altri Stati membri partecipanti/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/resto del mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/residenti nazionali/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/residenti nazionali/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/altri Stati membri partecipanti/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/altri Stati membri partecipanti/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/resto del mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

Principale

 

 

Azioni e altre partecipazioni/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Azioni e altre partecipazioni/residenti nazionali/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Azioni e altre partecipazioni/residenti nazionali/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Azioni e altre partecipazioni/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Azioni e altre partecipazioni/altri Stati membri partecipanti/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Azioni e altre partecipazioni/altri Stati membri partecipanti/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Azioni e altre partecipazioni/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Azioni e altre partecipazioni/resto del mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Azioni quotate/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Quote dei fondi di investimento/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Quote dei fondi di investimento/residenti nazionali/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Quote dei fondi di investimento/residenti nazionali/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/altri Stati membri partecipanti/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Quote dei fondi di investimento/altri Stati membri partecipanti/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/resto del mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

 

 

Quote in fondi comuni monetari/mondo/IFM

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Capitale fisso/mondo/totale

Principale

 

 

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Derivati finanziari/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Altre attività (inclusi “crediti”)/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

TOTALE ATTIVO/PASSIVO/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria


PASSIVO

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/disaggregazione settoriale

Fondi di investimento/totale

Fondi azionari

Fondi obbligazionari

Fondi misti

Fondi immobiliari

Altri fondi

Fondi pubblici generali

Fondi per speciali investitori

Depositi e crediti ricevuti/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Quote dei fondi di investimento/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Quote dei fondi di investimento/residenti nazionali/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/residenti nazionali/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/altri Stati membri partecipanti/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/altri Stati membri partecipanti/IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/resto del mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Derivati finanziari/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

Altre passività (inclusi “titoli di debito” e “capitale e riserve”)/mondo/totale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Principale

Per memoria

Per memoria

SERIE SUI FONDI DI INVESTIMENTO DA TRASMETTERE ALLA BCE — DATI SULLE OPERAZIONI

(Voci per memoria)

ATTIVO

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/disaggregazione settoriale

Fondi di investimento/totale

Fondi azionari

Fondi obbligazionari

Fondi misti

Fondi immobiliari

Altri fondi

Fondi pubblici generali

Fondi per speciali investitori

Depositi/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Crediti tutte le scadenze/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Crediti fino a un anno/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Crediti oltre un anno/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni tutte le scadenze/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni fino a un anno/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Titoli diversi da azioni oltre un anno/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Azioni e altre partecipazioni/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Azioni quotate/mondo/totale

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Quote dei fondi di investimento/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote in fondi comuni monetari/mondo/IFM

Per memoria

 

 

 

 

 

 

 

Capitale fisso/mondo/totale

Per memoria

 

 

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Altre attività (inclusi “crediti” e “derivati finanziari”)/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

TOTALE ATTIVO/PASSIVO/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 


PASSIVO

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/disaggregazione settoriale

Fondi di investimento/totale

Fondi azionari

Fondi obbligazionari

Fondi misti

Fondi immobiliari

Altri fondi

Fondi pubblici generali

Fondi per speciali investitori

Depositi e crediti ricevuti/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Altre passività (inclusi “titoli di debito”, “capitale e riserve” e “derivati finanziari”)/mondo/totale

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

SERIE SUI FONDI DI INVESTIMENTO DA TRASMETTERE ALLA BCE — VENDITE E RIACQUISTI

(Voci per memoria)

PASSIVO

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/disaggregazione settoriale

Fondi di investimento/totale

Fondi azionari

Fondi obbligazionari

Fondi misti

Fondi immobiliari

Altri fondi

Fondi pubblici generali

Fondi per speciali investitori

Quote dei fondi di investimento/mondo/totale — Vendita delle nuove azioni

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 

Quote dei fondi di investimento/mondo/totale — Riacquisto di azioni

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

Per memoria

 

 


(1)  Cfr. appendice 2.

(2)  Contenuto nelll’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(3)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(4)  A livello nazionale, se i fondi che investono in titoli trasferibili e in beni immobili sono classificati come “fondi misti”, questi fondi sono da collocare sotto la categoria “fondi misti”.

(5)  A fini statistici, il leasing è definito come leasing finanziario laddove il periodo contrattuale copre l’intera o la maggior parte della vita economica del bene durevole. Alla scadenza del contratto, il locatario ha spesso la facoltà di acquistare i beni a un prezzo simbolico. (SEC 95 Allegato II)

(6)  Escluse le quote e partecipazioni in fondi di investimento.

(7)  Va notato che, nel bilancio delle IFM, non è fatta nessuna distinzione tra depositi e crediti sul lato dell’attivo e del passivo. Infatti, tutti i fondi non negoziabili depositati presso/prestati a IFM (= passivo), sono classificati “depositi” e tutti i fondi detenuti da/prestati da IFM (= attivo) sono classificati come “crediti”. Tuttavia, il SEC 95 illustra la differenza basata sul criterio di chi prende l’iniziativa per l’operazione. Nei casi in cui l’iniziativa è presa dal prenditore, l’operazione finanziaria deve essere classificata come un credito. Nei casi in cui l’iniziativa è presa dal finanziatore, deve essere classificata come un deposito.

(8)  Banca centrale europea, novembre 2002.

(9)   GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/BCE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(10)  Richiesto solo per la voce “crediti”.

(11)  Il SEC 95 fornisce gli standard per la classificazione settoriale.

(12)  Amministrazioni pubbliche: unità di residenti nazionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, destinata a consumi collettivi e individuali e/o nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. (SEC 95 paragrafi 2.68-2.70). Le amministrazioni pubbliche includono le amministrazioni centrali, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale. (SEC 95 paragrafi 2.71-2.74). Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale, si consulti il Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers, Banca centrale europea, seconda edizione, novembre 1999.

(13)  Il settore “altri residenti” comprende:

AIF come definiti in questo contesto,

ausiliari finanziari,

imprese di assicurazione e fondi pensione: società e quasi-società non finanziarie non monetarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi (SEC 95 paragrafi 2.60-2.67),

società non finanziarie: società e quasi–società la cui funzione non è di intermediazione finanziaria, ma principalmente di produzione di beni e servizi non finanziari (SEC 95 paragrafi 2.21-2.31),

famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari da destinarsi alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni da non destinarsi al mercato e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95 paragrafi 2.75-2.88).

(14)  Escluse le quote e partecipazioni in fondi di investimento.

(15)  Non segnalato per i fondi azionari e per i fondi obbligazionari.

(16)  Per la sottocategoria “totale dei fondi di investimento”, anche i crediti si devono segnalare separatamente.

(17)  Per “giorno lavorativo della BCN” si intende un giorno qualsiasi in cui una specifica BCN di uno Stato membro partecipante rimane aperta per la conduzione delle operazioni di politica monetaria del SEBC.

(18)  Cfr. anche sezione 6.2, “Dati da fornire”.

(19)  Nel caso della Grecia, per esempio, i codici area di controparte “U2” e “U8” sono utilizzati per i dati che si riferiscono ai periodi anteriori e includono il 2000Q4, mentre i codici “U5” e “U4” sono utilizzati dal 2001Q1 in avanti.

(20)  Nel caso della Grecia, per esempio, il codice “N” è utilizzato per i dati che si riferiscono ai periodi precedenti e include il 2000Q4, mentre il codice “E” dal 2001Q1 in avanti.

(21)  Gli attributi sono concetti statistici che contengono informazioni codificate (per esempio, l’unità di misura) e non codificate (per esempio, il metodo di compilazione) in merito ai dati trasmessi. “Obbligatori” sono quegli attributi dei quali tutte le parti coinvolte conoscono i valori. “Condizionali” sono quegli attributi che vengono definiti solo se conosciuti dai soggetti segnalanti (per esempio, serie identificative nazionali) o se rilevanti (per esempio, metodi compilativi o discontinuità). I valori degli attributi sono scambiati solo quando sono assegnati per la prima volta e ad ogni loro modifica. Solo lo status di osservazione è presente in ogni trasmissione e viene allegato ad ogni dato.

(**)  I cambiamenti devono essere comunicati via fax/e-mail all’area operativa competente presso la BCE.

(22)  Per BCE si intende la Direzione generale statistiche.

(23)  Per esempio, nel caso della Grecia, il valore assegnato a questo attributo è “GRD” fino al periodo 2000Q4 incluso ed è “EUR” dal periodo 2001Q1 in poi.

(24)  Ai fini della famiglia di codici relativa agli AIF, questo attributo non è richiesto perché l’informazione è già disponibile nelle serie di riclassificazioni. È stata aggiunta alla lista perché fa parte della lista comune dei possibili valori per l’attributo status dell’osservazione per tutte le famiglie di codici. Tuttavia, se è fornito lo status dell’osservazione “B”, esso deve essere accompagnato da un valore dell’osservazione pre-discontinuità (OBS_PRE_BREAK).

(25)  Quando, a causa di consuetudini locali di mercato o a causa del sistema normativo, non è prevista una serie temporale (o parte di essa) (il fenomeno sottostante non esiste), è riportato il valore di dato mancante (“-”) con stato di osservazione “M”.

(26)  Quando i dati di una serie temporale non sono raccolti, a causa di ragioni locali, in date specifiche o per l’intera lunghezza della serie temporale (il fenomeno economico sottostante esiste ma non viene monitorato statisticamente), è riportato il valore di dato mancante (“-”) con stato di osservazione “L” in ciascun periodo.

(27)  Queste osservazioni assumono valori definiti (stato d’osservazione “A”) in un secondo momento. I nuovi valori sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/81


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 febbraio 2005

relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica

(BCE/2005/5)

(2005/327/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di statistiche sulla finanza pubblica (SFP) complete e attendibili.

(2)

Le procedure stabilite nel presente indirizzo non incidono sulle responsabilità né sulle competenze degli Stati membri e della Comunità.

(3)

L’articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L’articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(4)

Parte delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi statistici imposti dal SEBC in materia di SFP sono compilate da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN. Pertanto, al fine di assolvere alcuni dei compiti previsti dal presente indirizzo, è necessaria la cooperazione tra il SEBC e le autorità nazionali competenti, in linea con l’articolo 5.1 dello statuto e con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1).

(5)

È necessario stabilire procedure efficienti per lo scambio di SFP all’interno del SEBC al fine di assicurare, da un lato, che il SEBC disponga tempestivamente delle SFP ad esso necessarie e, dall’altro, che vi sia compatibilità tra le SFP e le previsioni riguardanti le medesime variabili fornite dalle BCN, a prescindere dal fatto che le statistiche siano compilate dalle BCN o da altre autorità nazionali competenti.

(6)

Per esigenze di coerenza, gli obblighi imposti dal SEBC in materia di SFP dovrebbero fondarsi, per quanto possibile, sulle norme statistiche comunitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (2) (di seguito «SEC 95»).

(7)

La tavola 2 («Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche») del programma di trasmissione contenuto nell’allegato B del SEC 95, disponibile due volte l’anno (a distanza di tre e otto mesi dalla chiusura dell’ultimo anno considerato), copre la maggior parte delle informazioni fondamentali necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione per le entrate e le spese. Le ulteriori informazioni fondamentali necessarie alla compilazione degli importi totali delle entrate e delle spese relativi all’area dell’euro e all’Unione europea (UE) riguardano principalmente le operazioni fra gli Stati membri e il bilancio dell’UE.

(8)

Due volte l'anno, entro il primo marzo ed entro il primo settembre, deve essere comunicata una selezione di dati statistici sul debito pubblico e sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito, in conformità del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3). Le tavole 6 [«Conti finanziari per settore (operazioni)»] e 7 («Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie») del programma di trasmissione contenuto nell’allegato B del SEC 95, comprendenti i conti finanziari relativi al settore delle amministrazioni pubbliche e i corrispondenti sottosettori, sono trasmesse annualmente (a distanza di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo anno considerato). Tuttavia, tali dati non soddisfano le esigenze del SEBC dal punto di vista della copertura e della tempestività.

(9)

Per quanto concerne le statistiche sul debito pubblico e sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito, il SEBC richiede altresì dati che non figurano tra le statistiche sopra descritte, in particolare i dati riguardanti le disaggregazioni del debito per vita originaria e residua, per denominazione e per detentore, nonché i dati riguardanti gli altri flussi riguardanti le operazioni al valore di mercato, in linea con il SEC 95, e le variazioni del debito pubblico al valore nominale, in linea con il regolamento (CE) n. 3605/93. Pertanto, nonostante le fonti sopra descritte, è necessario che le autorità nazionali competenti procedano a un'ulteriore compilazione di dati.

(10)

I vincoli esistenti in relazione ai sistemi di raccolta delle SFP e alle risorse implicano che possano dover essere concesse deroghe al presente indirizzo.

(11)

La trasmissione da parte delle BCN alla BCE di informazioni statistiche riservate ha luogo nei limiti necessari all’assolvimento dei compiti del SEBC. Il regime di riservatezza è disciplinato dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 e dall’indirizzo BCE/1998/NP28 della Banca centrale europea, del 22 dicembre 1998, relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali (4).

(12)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da variarne l’assetto concettuale sottostante, né da incidere sull’onere di segnalazione. Nell’applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre tali modifiche di natura tecnica agli allegati attraverso il comitato per le statistiche.

(13)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea;

2)

per «area dell’euro» si intende il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE;

3)

per «debito di cui a tasso di interesse variabile» si intende il debito in strumenti finanziari le cui cedole vengono liquidate con pagamenti che non corrispondono a una percentuale predeterminata del capitale, bensì a un differente tasso di interesse, rendimento o altro indicatore;

4)

per «statistiche sulle entrate e sulle spese» si intendono le statistiche contenute nelle tavole 1A, 1B e 1C dell’allegato I;

5)

per «statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito» si intendono le statistiche contenute nelle tavole 2A e 2B dell’allegato I;

6)

per «statistiche sul debito» si intendono le statistiche contenute nelle tavole 3A e 3B dell’allegato I;

7)

per «serie completa di dati» si intende l’insieme di tutte le categorie comprese nella voce «statistiche sulle entrate e sulle spese», «statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito» e «statistiche sul debito»;

8)

per «categorie principali» e «categorie secondarie» si intendono le categorie denominate come tali nell’allegato I;

9)

per «serie parziale di dati» si intende l’insieme di tutte le categorie o le categorie principali incluse in una delle seguenti voci: «statistiche sulle entrate e sulle spese», «statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito» o «statistiche sul debito».

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1.   Le BCN comunicano le SFP alla BCE, come specificato nell’allegato I, su base annuale. I dati devono essere conformi ai principi e alle definizioni contenuti nel SEC 95 e nel regolamento (CE) n. 3605/93, riportati in dettaglio nell’allegato II.

2.   I dati coprono il periodo compreso tra il 1991 e l’anno a cui si riferisce la trasmissione (anno t-1).

3.   I dati su avanzo/disavanzo, debito, entrate, spese o prodotto interno lordo (PIL) nominale sono accompagnati dalle motivazioni per le revisioni quando il grado di ampiezza della variazione dell'avanzo/disavanzo determinata da revisioni è almeno del 0,3 % del PIL o quando il grado di ampiezza della variazione del debito, entrate, spese o PIL nominale determinata da revisioni è almeno del 0,5 % del PIL.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica della BCE

1.   Sulla base dei dati comunicati dalle BCN, la BCE gestisce la «banca dati SFP», che comprende gli aggregati relativi all’area dell’euro e all’UE. La BCE diffonde la banca dati SFP alle BCN.

2.   Le BCN specificano i soggetti a cui possono essere trasmesse le proprie informazioni statistiche. Nel diffondere la banca dati SFP, la BCE tiene conto di tale indicazione.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN trasmettono serie complete di dati due volte l’anno: entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre.

2.   Nel periodo compreso tra le scadenze indicate nel paragrafo 1, in presenza di nuove informazioni, le BCN trasmettono di propria iniziativa serie parziali di dati. Quando le serie parziali di dati da trasmettere si riferiscono solo a categorie principali, è facoltà delle BCN fornire altresì stime relative alle categorie secondarie.

3.   La BCE diffonde la banca dati SFP alle BCN almeno una volta al mese, entro il giorno lavorativo della BCE seguente quello in cui la BCE stessa ha messo a punto i dati per la pubblicazione.

Articolo 5

Cooperazione con le autorità nazionali competenti

1.   Nel caso in cui i dati e le informazioni di cui all’articolo 2 provengano, in tutto o in parte, da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per instaurare con tali autorità adeguate modalità di cooperazione al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione dati che rispetti le norme e gli obblighi imposti dal SEBC, a meno che lo stesso risultato non sia già stato ottenuto sulla base della legislazione nazionale.

2.   Qualora, nel corso di tale cooperazione, a causa della mancata trasmissione a una BCN delle informazioni necessarie da parte dell’autorità nazionale competente, la stessa BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4, la BCE e la BCN discutono con tale autorità le modalità conformemente alle quali mettere a disposizione tali informazioni.

Articolo 6

Standard di trasmissione e di codificazione

Ai fini della trasmissione e codifica dei dati di cui agli articoli 2 e 3, le BCN e la BCE si attengono agli standard specificati nell’allegato III. Tale obbligo non pregiudica la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione di riserva concertata.

Articolo 7

Qualità

1.   La BCE e le BCN sorvegliano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE.

2.   Il comitato esecutivo della BCE presenta annualmente al consiglio direttivo della BCE una relazione sulla qualità delle SFP annuali.

3.   La relazione prende in considerazione quantomeno la copertura dei dati, il grado di conformità alle relative definizioni e la portata delle revisioni.

Articolo 8

Deroghe

1.   Il consiglio direttivo della BCE concede deroghe a quelle BCN che non siano in grado di ottemperare agli obblighi imposti dall’articolo 2 e dall’articolo 4, paragrafo 1. Tali deroghe sono elencate nell’allegato IV.

2.   Qualora a una BCN venga concessa una deroga per un determinato periodo di tempo, tale BCN informa annualmente la BCE in merito alle misure da adottare per soddisfare pienamente gli obblighi di segnalazione.

3.   Il consiglio direttivo della BCE sottopone tali deroghe a un riesame annuale.

Articolo 9

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del comitato per le statistiche, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l’impianto concettuale sottostante, né da incidere sugli oneri di segnalazione.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Articolo 11

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)   GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(3)   GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

(4)  Pubblicato nella GU L 55 del 24.2.2001, pag. 72, quale allegato III della decisione BCE/2000/12 della Banca centrale europea, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea.


ALLEGATO I

OBBLIGHI RELATIVI AI DATI DA SEGNALARE

La serie completa di dati comprende le statistiche sulle entrate e sulle spese (tavole 1A, 1B e 1C), le statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito (tavole 2A e 2B) e le statistiche sul debito (tavole 3A e 3B). Le categorie principali si distinguono da quelle secondarie in quanto riportate in grassetto. Le serie parziali di dati comprendono quantomeno le categorie principali delle statistiche sulle entrate e sulle spese, delle statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito o delle statistiche sul debito. Le categorie si riferiscono al settore delle amministrazioni pubbliche, salvo ove diversamente specificato.

STATISTICHE SULLE ENTRATE E SULLE SPESE

Tavola 1A

Categoria

Numero e relazione lineare

Disavanzo (–) o avanzo (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Disavanzo (–) o avanzo(+) delle amministrazioni centrali

2

Disavanzo (–) o avanzo(+) delle amministrazioni di Stati federati

3

Disavanzo (–) o avanzo(+) delle amministrazioni locali

4

Disavanzo (–) o avanzo(+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale

5

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario

6 = 1 + 26

Entrate totali

7 = 9 + 31

Spese totali

8 = 21 + 33

Entrate correnti

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Imposte dirette

10

di cui a carico delle società

11

di cui a carico delle famiglie

12

Imposte indirette

13

di cui IVA

14

Contributi sociali

15

di cui contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro

16

di cui contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti

17

Altre entrate correnti

18

di cui interessi attivi

19

Vendite

20

Spese correnti

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Trasferimenti correnti

22 = 23 + 24 + 25

Erogazioni sociali

23

Contributi

24

Altri trasferimenti correnti

25

Interessi passivi

26

Redditi da lavoro dipendente

27

di cui retribuzioni lorde

28

Consumi intermedi

29

Saldo di parte corrente

30 = 9 – 21

Entrate in conto capitale

31

di cui imposte in conto capitale

32

Spese in conto capitale

33 = 34 + 35 + 36

Investimenti

34

Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie

35

Trasferimenti in conto capitale

36

Voci per memoria

 

Disavanzo (–) o avanzo (+) PDE

37

Interessi PDE passivi

38

Proventi dalla vendita di licenze UMTS

39

Contributi sociali effettivi

40

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

41

Prodotto interno lordo

42

Prodotto interno lordo a prezzi costanti

43

Investimenti delle amministrazioni pubbliche a prezzi costanti

44


Tavola 1B

Categoria

Numero e relazione lineare

Versamenti dello Stato membro al bilancio dell’UE

1 = 2 + 4 + 5 + 7

Imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE

2

di cui IVA percepita dal bilancio dell’UE

3

Aiuti internazionali correnti da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE

4

Trasferimenti correnti diversi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE

5

di cui quarta risorsa propria dell’UE

6

Trasferimenti in conto capitale da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE

7

Spese dell’UE negli Stati membri

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Contributi da parte del bilancio dell’UE

9

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche

10

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

11

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche

12

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

13

Introiti netti provenienti dal bilancio dell’UE (beneficiario netto +, contributore netto –)

14 = 8 – 1

Voci per memoria

 

Spese di riscossione delle risorse proprie

15


Tavola 1C

Categoria

Numero e relazione lineare

Spesa per consumi finali

1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 10

Spesa per consumi individuali

2

Spesa per consumi collettivi

3

Redditi da lavoro dipendente

4 = [1A.27] (1)

Consumi intermedi

5 = [1A.29]

Trasferimenti sociali in natura forniti tramite produttori di beni e servizi destinabili alla vendita

6

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

7

Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti

8

Risultato netto di gestione

9

Vendite

10 = [1A.20]

Voci per memoria

 

Spesa per consumi finali a prezzi costanti

11

STATISTICHE SULLE POSTE DI RACCORDO TRA INDEBITAMENTO NETTO E VARIAZIONE DEL DEBITO

Tavola 2A

Categoria

Numero e relazione lineare

Disavanzo (–) o avanzo (+)

1 = [1A.1]

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

2 = 1 – 3

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie

3 = 4 – 15

Operazioni inerenti ad attività finanziarie (consolidate)

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi

5

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve e lungo termine

6

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

7

Operazioni inerenti a prestiti

8

Operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni

9

Privatizzazioni

10

Conferimenti in capitale

11

Altro

12

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie

13

di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

14

Operazioni inerenti a passività (consolidate)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 22

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi

16

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve termine

17

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a lungo termine

18

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

19

Operazioni inerenti a prestiti

20

di cui prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

21

Operazioni inerenti ad altre passività

22

Operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate)

= necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche

23 = 16 + 17 + 18 + 20

23 = 25 + 26 + 27

23 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine

24

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in moneta nazionale

25

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera partecipante (2)

26

Operazioni inerenti a titoli di debito in una valuta estera non partecipante

27

Altri flussi

28 = 29 + 32

Effetti di valutazione sul debito

29 = 30 + 31

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere

30

Altri effetti di valutazione — valore facciale

31

Altre variazioni di volume del debito

32

Variazione del debito

33 = 23 + 28

33 = 2 – 1 + 4 – 19 – 22 + 28


Tavola 2B

Categoria

Numero e relazione lineare

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate

2

Operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate

3

Operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate

4

Operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali

5

Operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate

6

Operazioni di consolidamento

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Operazioni di consolidamento — biglietti, monete e depositi

8 = 2 – [2A.16]

Operazioni di consolidamento — titoli a breve termine

9 = 3 – [2A.17]

Operazioni di consolidamento — titoli a lungo termine

10 = 4 – [2A.18]

Operazioni di consolidamento — prestiti

11 = 6 – [2A.20] – [2A.21]

STATISTICHE SUL DEBITO

Tavola 3A

Categoria

Numero e relazione lineare

Debito

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= 7 + 12 = 15 + 16 + 17

= 18 + 19 = 21 + 22 + 24

= 26 + 27 + 28 + 29

Debito — biglietti, monete e depositi (passività)

2

Debito — titoli a breve termine (passività)

3

Debito — titoli a lungo termine (passività)

4

Debito — prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali (passività)

5

Debito — altri prestiti (passività)

6

Debito detenuto da residenti dello Stato membro

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Debito detenuto dalle autorità bancarie centrali

8

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie

9

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie

10

Debito detenuto da altri residenti dello Stato membro

11

Debito detenuto da non residenti dello Stato membro

12 = 13 + 14

Debito detenuto da non residenti all’interno dell’area dell’euro

13

Debito detenuto da non residenti all’esterno dell’area dell’euro

14

Debito denominato in moneta nazionale

15

Debito denominato in una valuta estera partecipante

16

Debito denominato in una valuta estera non partecipante

17

Debito a breve termine

18

Debito a lungo termine

19

di cui a tasso di interesse variabile

20

Debito con vita residua inferiore o pari a un anno

21

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni

22

di cui a tasso di interesse variabile

23

Debito con vita residua superiore a cinque anni

24

di cui a tasso di interesse variabile

25

Componente di debito delle amministrazioni centrali

26 = [3B.7] – [3B.15]

Componente di debito delle amministrazioni di Stati federati

27 = [3B.9] – [3B.16]

Componente di debito delle amministrazioni locali

28 = [3B.11] – [3B.17]

Componente di debito degli enti di previdenza e assistenza sociale

29 = [3B.13] – [3B.18]

Voci per memoria

 

Vita residua media del debito

30

Debito — obbligazioni prive di cedola

31


Tavola 3B

Categoria

Numero e relazione lineare

Debito (non consolidato)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Elementi di consolidamento

2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14

= 15 + 16 + 17 + 18

Elementi di consolidamento — biglietti, monete e depositi

3

Elementi di consolidamento — titoli a breve termine

4

Elementi di consolidamento — titoli a lungo termine

5

Elementi di consolidamento — prestiti

6

Debito emesso dalle amministrazioni centrali

7

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

8

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati

9

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

10

Debito emesso dalle amministrazioni locali

11

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

12

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale

13

di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

14

Voci per memoria

 

Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

15

Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

16

Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

17

Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

18


(1)  [x.y] si riferisce alla categoria numero y della tavola x.

(2)  Da segnalare con riferimento agli anni precedenti all’adozione della moneta unica da parte dello Stato membro.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI METODOLOGICHE

1.   Riferimenti metodologici

Le categorie elencate nell’allegato I sono definite, in generale, con riferimento all’allegato A del SEC 95 e/o al regolamento (CE) n. 3605/93. Definizioni metodologiche complementari sono stabilite nell’articolo 1 del presente indirizzo. In particolare, i codici riferiti ai settori e ai sottosettori sono riportati in dettaglio nella tavola seguente.

Settori e sottosettori del SEC 95

 

 

Pubblici

Privati nazionali

Sotto controllo estero

Totale economia

S.1

 

 

 

Società non finanziarie

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Società finanziarie

S.12

 

 

 

Autorità bancarie centrali

S.121

 

 

 

Altre istituzioni finanziarie monetarie

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Ausiliari finanziari

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Imprese di assicurazione e fondi pensione

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Amministrazioni pubbliche

S.13

 

 

 

Amministrazioni centrali

S.1311

 

 

 

Amministrazioni di Stati federati

S.1312

 

 

 

Amministrazioni locali

S.1313

 

 

 

Enti di previdenza e assistenza sociale

S.1314

 

 

 

Famiglie

S.14

 

 

 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

S.15

 

 

 

Resto del mondo

S.2

 

 

 

UE

S.21

 

 

 

Stati membri dell’UE

S.211

 

 

 

Istituzioni dell’UE

S.212

 

 

 

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

S.22

 

 

 

2.   Definizione delle categorie (1)

Tavola 1A

1.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.13.

2.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1A.2]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1311.

3.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.3]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1312.

4.

Disavanzo (–) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.4]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1313.

5.

Disavanzo (–) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.5]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (B.9) di S.1314.

6.

Disavanzo (–) o avanzo (+) primario [1A.6]: disavanzo (–) o avanzo (+) [1A.1], più interessi passivi [1A.26].

7.

Entrate totali [1A.7]: entrate correnti [1A.9], più entrate in conto capitale [1A.31].

8.

Spese totali [1A.8]: spese correnti [1A.21], più spese in conto capitale [1A.33].

9.

Entrate correnti [1A.9]: imposte dirette [1A.10], più imposte indirette [1A.13], più contributi sociali [1A.15], più altre entrate correnti [1A.18], più vendite [1A.20].

10.

Imposte dirette [1A.10]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13.

11.

Imposte dirette a carico delle società [1A.11]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi dei settori S.11 e S.12.

12.

Imposte dirette a carico delle famiglie [1A.12]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.14.

13.

Imposte indirette [1A.13]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.13, più le imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE [1B.2].

14.

Imposte indirette di cui IVA [1A.14]: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211) registrate fra le risorse dei settori S.13 e S.212.

15.

Contributi sociali [1A.15]: contributi sociali (D.61) registrati fra le risorse di S.13.

16.

Contributi sociali di cui contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro [1A.16]: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6111) registrati fra le risorse di S.13.

17.

Contributi sociali di cui contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti [1A.17]: contributi sociali dei dipendenti (D.6112) registrati fra le risorse di S.13.

18.

Altre entrate correnti [1A.18]: redditi da capitale (D.4), indennizzi di assicurazione contro i danni (D.72), aiuti internazionali correnti (D. 74) e trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.13, eccetto le risorse costituite da interessi di S.13 (D.41) che sono anche impieghi di S.13, più altri contributi alla produzione percepiti (D.39) che sono impieghi di S.13, meno i trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10], più gli introiti netti provenienti dal bilancio dell’UE [1B.14], se positivi.

19.

Altre entrate correnti di cui interessi attivi [1A.19]: interessi (D.41) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di tutti i settori eccetto S.13.

20.

Vendite [1A.20]: produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11), più produzione di beni e servizi per proprio uso finale (P.12), più pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131) registrati fra le risorse di S.13.

21.

Spese correnti [1A.21]: trasferimenti correnti [1A.22], più interessi passivi [1A.26], più redditi da lavoro dipendente [1A.27], più consumi intermedi [1A.29].

22.

Trasferimenti correnti [1A.22]: erogazioni sociali [1A.23], più contributi [1A.24], più altri trasferimenti correnti [1A.25].

23.

Erogazioni sociali [1A.23]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62), più trasferimenti sociali in natura relativi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (D.6311 + D.63121 + D.63131) registrati fra gli impieghi di S.13, più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di S.15.

24.

Contributi [1A.24]: contributi (D.3) registrati fra le risorse di S.13, più contributi erogati dal bilancio dell’UE [1B.9] in favore dei residenti nazionali.

25.

Altri trasferimenti correnti [1A.25]: imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5), altre imposte sulla produzione (D.29), redditi da capitale (D.4) esclusi gli interessi (D.41), premi netti di assicurazione contro i danni (D.71), aiuti internazionali correnti (D.74) registrati fra gli impieghi di S.13 e trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.15, meno i trasferimenti correnti (D.74 e D.75) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.4 e 1B.5], meno gli introiti netti provenienti dal bilancio dell’UE [1B.14], se negativi.

26.

Interessi passivi [1A.26]: interessi (D.41) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

27.

Redditi da lavoro dipendente [1A.27]: redditi da lavoro dipendente (D.1) registrati fra gli impieghi di S.13.

28.

Redditi da lavoro dipendente di cui retribuzioni lorde [1A.28]: retribuzioni lorde (D.11) registrate fra gli impieghi di S.13.

29.

Consumi intermedi [1A.29]: consumi intermedi (P.2) registrati fra gli impieghi di S.13.

30.

Saldo di parte corrente [1A.30]: entrate correnti [1A.9], meno spese correnti [1A.21].

31.

Entrate in conto capitale [1A.31]: trasferimenti in conto capitale da ricevere (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da parte di tutti i settori eccetto S.13, meno i trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12].

32.

Entrate in conto capitale di cui imposte in conto capitale [1A.32]: imposte in conto capitale (D.91) registrate tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

33.

Spese in conto capitale [1A.33]: investimenti [1A.34], più altre acquisizioni nette di attività non finanziarie [1A.35], più trasferimenti in conto capitale [1A.36].

34.

Investimenti [1A.34]: investimenti fissi lordi (P.51) registrati fra le variazioni delle attività di S.13.

35.

Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie [1A.35]: aumento delle scorte (P.52), acquisizione netta di oggetti di valore (P.53) e acquisizione netta di attività non finanziarie non prodotte (K.2) registrate fra le variazioni delle attività di S.13.

36.

Trasferimenti in conto capitale [1A.36]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle attività di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da ricevere da tutti i settori eccetto S.13, più trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13], meno trasferimenti in conto capitale da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.7].

37.

Disavanzo (–) o avanzo (+) PDE (procedura per i disavanzi eccessivi) [1A.37]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) (PDEB.9) di S.13.

38.

Interessi PDE passivi [1A.38]: interessi PDE (PDED.41) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

39.

Proventi dalla vendita di licenze UMTS (sistemi di telecomunicazione mobile universale) [1A.39]: proventi provenienti dalla vendita di licenze di telefonia mobile di terza generazione, registrati come cessione di un’attività non finanziaria in conformità della decisione dell’Eurostat relativa all’assegnazione delle licenze di telefonia mobile.

40.

Contributi sociali effettivi [1A.40]: contributi sociali effettivi (D.611) registrati fra le risorse di S.13.

41.

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura [1A.41]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62) registrate fra gli impieghi di S.13.

42.

Prodotto interno lordo [1A.42]: prodotto interno lordo (B.1*g) ai prezzi di mercato.

43.

Prodotto interno lordo a prezzi costanti [1A.43]: prodotto interno lordo (B.1*g) a prezzi costanti.

44.

Investimenti delle amministrazioni pubbliche a prezzi costanti [1A.44]: investimenti fissi lordi (P.51) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 a prezzi costanti.

Tavola 1B

1.

Versamenti dallo Stato membro al bilancio dell'UE [1B.1]: imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE, più aiuti internazioni correnti (D.74) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.4], più trasferimenti correnti diversi (D.75) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell'UE [1B.5], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE.

2.

Imposte indirette esigibili dal bilancio dell’UE [1B.2]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.212.

3.

Imposte indirette di cui IVA percepita dal bilancio dell’UE [1B.3]: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211) registrate fra le risorse di S.212.

4.

Aiuti internazioni correnti da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE [1B.4]: aiuti internazionali correnti (D.74) registrati fra le risorse di S.212 e gli impieghi di S.13.

5.

Trasferimenti correnti diversi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell'UE [1B.5]: trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.212 e gli impieghi S.13.

6.

Trasferimenti correnti diversi da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell’UE, di cui quarta risorsa propria dell’UE [1B.6]: quarta risorsa propria basata sul PNL (SEC 95, paragrafo 4.138) registrata nell’ambito dei trasferimenti correnti diversi (D.75) tra le risorse di S.212 e gli impieghi di S.13.

7.

Trasferimenti in conto capitale da parte delle amministrazioni pubbliche [1B.7]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e registrati come trasferimenti in conto capitale da ricevere da S.212.

8.

Spese dell’UE negli Stati membri [1B.8]: contributi (D.3) da parte del bilancio dell’UE [1B.9], più trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10], più trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche[1B.13].

9.

Contributi da parte del bilancio dell’UE [1B.9]: contributi (D.3) registrati fra le risorse di S.212.

10.

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10]: aiuti internazionali correnti (D.74) e trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.212.

11.

Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11]: trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.212 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.

12.

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.212.

13.

Trasferimenti in conto capitale da parte del bilancio dell’UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle attività del settore S.212 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

14.

Introiti netti provenienti dal bilancio dell’UE [1B.14]: introiti netti delle amministrazioni pubbliche provenienti dal bilancio dell’UE più introiti netti delle unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche provenienti dal bilancio dell’UE.

15.

Spese di riscossione delle risorse proprie [1B.15]: parte della produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) registrata fra le risorse di S.13 rappresentata dalle spese di riscossione delle risorse proprie sostenute dal bilancio dell’UE.

Tavola 1C

1.

Spesa per consumi finali [1C.1]: spesa per consumi finali (P.3) registrata fra gli impieghi di S.13.

2.

Spesa per consumi individuali [1C.2]: spesa per consumi individuali (P.31) registrata fra gli impieghi di S.13.

3.

Spesa per consumi collettivi [1C.3]: spesa per consumi collettivi (P.32) registrata fra gli impieghi di S.13.

4.

Redditi da lavoro dipendente [1C.4]: [1A.27].

5.

Consumi intermedi [1C.5]: [1A.29].

6.

Trasferimenti sociali in natura forniti tramite produttori di beni e servizi destinabili alla vendita [1C.6]: trasferimenti sociali in natura relativi alla spesa per prodotti forniti alle famiglie tramite i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (D.6311 + D.63121 + D.63131) registrati fra gli impieghi di S.13.

7.

Ammortamenti (consumo di capitale fisso) [1C.7]: consumo di capitale fisso (K.1) registrato fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

8.

Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti [1C.8]: altre imposte sulla produzione versate (D.29) registrate fra gli impieghi di S.13, meno altri contributi alla produzione percepiti (D.39) registrati fra gli impieghi di S.13.

9.

Risultato netto di gestione [1C.9]: risultato netto di gestione (B.2n) di S.13.

10.

Vendite [1C.10]: [1A.20].

11.

Spesa per consumi finali a prezzi costanti [1C.11]: spesa per consumi finali (P.3) registrata fra gli impieghi di S.13 a prezzi costanti.

Tavola 2A

1.

Disavanzo (–) o avanzo (+) [2A.1]: [1A.1].

2.

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari [2A.2]: disavanzo (–) o avanzo (+) [2A.1], meno operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.3].

3.

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.3]: operazioni inerenti all’acquisizione netta di attività finanziarie [2A.4], meno incremento netto delle operazioni inerenti a passività [2A.15].

4.

Operazioni inerenti ad attività finanziarie [2A.4]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.5], operazioni inerenti a titoli diversi da azioni (F.33) [2A.6], operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (F.34) [2A.7], operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.8], operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) [2A.9] e operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13] registrate tra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

5.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi [2A.5]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

6.

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve e lungo termine (attività) [2A.6]: acquisizione netta di titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

7.

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (attività) [2A.7]: pagamenti netti relativi a strumenti finanziari derivati (F.34) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

8.

Operazioni inerenti a prestiti (attività) [2A.8]: nuovi prestiti (F.4) concessi dalle amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi dovuti alle stesse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

9.

Operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (attività) [2A.9]: acquisizione netta di azioni e altre partecipazioni (F.5) registrata fra le variazioni delle attività di S.13.

10.

Privatizzazioni (nette) [2A.10]: operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 eseguite nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo (SEC 95 paragrafo 2.26) (2) dell’unità debitrice da parte di S.13; tali operazioni possono essere eseguite da S.13 direttamente con l’unità debitrice, oppure con un’altra unità creditrice.

11.

Conferimenti di capitale (netti) [2A.11]: operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell’unità debitrice da parte di S.13 e concluse dal settore S.13 direttamente con l’unità debitrice.

12.

Altro [2A.12]: operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11, S.12 o S.14 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell’unità debitrice da parte di S.13, né direttamente eseguite da S.13 con l’unità debitrice, ma concluse con un’altra unità creditrice.

13.

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13]: acquisizione netta di oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1) registrata fra le variazioni delle attività di S.13, acquisizione netta di riserve tecniche di assicurazione (F.6) e altri conti attivi (F.7) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

14.

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa [2A.14]: parte degli altri conti attivi/passivi (F.7 attività) relativa alle imposte e ai contributi sociali registrati alle voci D.2, D5, D.6 e D.91, meno gli importi relativi alle imposte effettivamente riscosse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.

15.

Operazioni inerenti a passività (consolidate) [2A.15]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], operazioni inerenti a titoli a breve termine (F.331) [2A.17], operazioni inerenti a titoli a lungo termine (F.332) [2A.18], operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (F.34) [2A.19], operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.20] e operazioni inerenti ad altre passività [2A.22], registrati tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

16.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) [2A.16]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

17.

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a breve termine (passività) [2A.17]: acquisizione netta di titoli diversi da azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, con scadenza originaria inferiore o pari a un anno (F.331), registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

18.

Operazioni inerenti a titoli diversi da azioni — titoli a lungo termine (passività) [2A.18]: acquisizione netta di titoli diversi da azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati, con scadenza originaria superiore a un anno (F.332), registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

19.

Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (passività) [2A.19]: introiti netti percepiti relativi a strumenti finanziari derivati (F.34) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

20.

Operazioni inerenti a prestiti (passività) [2A.20]: nuovi prestiti (F.4) ricevuti, al netto dei rimborsi di prestiti esistenti, registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

21.

Operazioni inerenti a prestiti di cui concessi dalle autorità bancarie centrali [2A.21]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.

22.

Operazioni inerenti ad altre passività [2A.22]: incremento netto delle riserve tecniche di assicurazione (F.6) e conti passivi (F.7) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

23.

Operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate) [2A.23]: incremento netto delle passività inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], titoli diversi da azioni esclusi gli strumenti finanziari derivati [2A.17 e 2A.18] (F.33), e prestiti (F.4) [2A.20]. Categoria anche denominata: necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche.

24.

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2A.24]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.23] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

25.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in moneta nazionale [2A.25]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.23] denominati nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

26.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera partecipante [2A.26]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.23] denominati in ECU, più titoli di debito denominati in euro precedentemente all’adozione della moneta unica da parte di uno Stato membro, più titoli di debito denominati nell’unità monetaria avente corso legale in uno Stato membro partecipante precedentemente all’adozione della moneta unica. È esclusa la moneta nazionale [2A.25].

27.

Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera non partecipante [2A.27]: incremento netto delle passività in titoli di debito [2A.23] non incluso nelle voci [2A.25] o [2A.26].

28.

Altri flussi [2A.28]: effetti di valutazione sul debito [2A.29] più altre variazioni di volume del debito [2A.32].

29.

Effetti di valutazione sul debito [2A.29]: guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.30], più altri effetti di valutazione — valore facciale [2A.31].

30.

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.30]: guadagni/perdite nominali in conto capitale (K.11) sul debito [3A.1], il cui valore varia al momento della conversione in moneta nazionale a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio.

31.

Altri effetti di valutazione — valore facciale [2A.31]: variazione del debito [2A.33], meno operazioni inerenti a titoli di debito [2A.23], meno guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2.30], meno altre variazioni di volume del debito [2A.32].

32.

Altre variazioni di volume del debito [2A.32]: altre variazioni di volume (K.7, K.8, K.10 e K.12) delle passività classificate come biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi da azioni esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33) o prestiti (AF.4) che non costituiscono attività di S.13.

33.

Variazione del debito [2A.33]: debito [3A.1] nell’anno t, meno debito [3A.1] nell’anno t – 1.

Tavola 2B

1.

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate [2B.1]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate [2B.2], più operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate [2B.3], operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate [2B.4], più operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5], più operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate [2B.6].

2.

Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate [2B.2]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

3.

Operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate [2B.3]: operazioni inerenti a titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

4.

Operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate [2B.4]: operazioni inerenti a titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), con scadenza originaria superiore a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

5.

Operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.

6.

Operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate [2B.6]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.121.

7.

Operazioni di consolidamento [2B.7]: operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate [2B.1], meno operazioni consolidate inerenti a titoli debito [2A.23].

8.

Operazioni di consolidamento — biglietti, monete e depositi [2B.8]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) — non consolidate [2B.2], meno operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) [2A.16].

9.

Operazioni di consolidamento — titoli a breve termine [2B.9]: operazioni inerenti a titoli a breve termine (passività) — non consolidate [2B.3], meno operazioni consolidate inerenti a titoli a breve termine (passività) [2A.17].

10.

Operazioni di consolidamento — titoli a lungo termine [2B.10]: operazioni inerenti a titoli a lungo termine (passività) — non consolidate [2B.4], meno operazioni consolidate inerenti a titoli a lungo termine (passività) [2A.18].

11.

Operazioni di consolidamento — prestiti [2B.11]: operazioni inerenti ad altri prestiti (passività) — non consolidate [2B.6], meno operazioni consolidate inerenti a prestiti (passività) [2A.20], meno operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2A.21].

Tavola 3A

1.

Debito [3A.1]: debito quale definito nel regolamento (CE) n. 3605/93.

2.

Debito — biglietti, monete e depositi (passività) [3A.2]: parte del debito [3A.1] rappresentata da biglietti, monete e depositi (AF.2).

3.

Debito — titoli a breve termine (passività) [3A.3]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno.

4.

Debito — titoli a lungo termine (passività) [3A.4]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), con scadenza originaria superiore a un anno.

5.

Debito — prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali (passività) [3A.5]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4), che costituisce un’attività del settore S.121.

6.

Debito — altri prestiti (passività) [3A.6]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4) che non costituisce un’attività del settore S.121.

7.

Debito detenuto dai residenti dello Stato membro [3A.7]: debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8], debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9], debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10] e debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11].

8.

Debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.121.

9.

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.122.

10.

Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività dei settori S.123, S.124 o S.125.

11.

Debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività dei settori S.11, S.14 o S.15.

12.

Debito detenuto da non residenti dello Stato membro [3A.12]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.2.

13.

Debito detenuto da non residenti all’interno dell’area dell’euro [3A.13]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.2 ed è detenuta da non residenti all’interno dell’area dell’euro.

14.

Debito detenuto da non residenti all’esterno dell’area dell’euro [3A.14]: parte del debito [3A.1] che costituisce un’attività del settore S.2 ed è detenuta da non residenti all’esterno dell’area dell’euro.

15.

Debito denominato in moneta nazionale [3A.15]: parte del debito [3A.1] denominata nell’unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

16.

Debito denominato in una valuta estera partecipante [3A.16]: parte del debito [3A.1] denominata nell’unità monetaria avente corso legale in uno degli Stati membri partecipanti (ad esclusione della moneta nazionale [3A.15]) precedentemente all’adozione della moneta unica da parte di uno Stato membro, più il debito denominato in ECU o euro.

17.

Debito denominato in una valuta estera non partecipante [3A.17]: parte del debito [3A.1] non inclusa nelle voci [3A.15] o [3A.16].

18.

Debito a breve termine [3A.18]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno.

19.

Debito a lungo termine [3A.19]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

20.

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile [3A.20]: parte del debito a lungo termine [3A.19] il cui tasso di interesse è variabile.

21.

Debito con vita residua inferiore o pari a un anno [3A.21]: parte del debito [3A.1] con una vita residua inferiore o pari a un anno.

22.

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.22]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni.

23.

Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni di cui a tasso di interesse variabile [3A.23]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.22] il cui tasso di interesse è variabile.

24.

Debito con vita residua superiore a cinque anni [3A.24]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni.

25.

Debito con vita residua superiore a cinque anni di cui a tasso di interesse variabile [3A.25]: parte del debito con vita residua superiore a cinque anni [3A.24] il cui tasso di interesse è variabile.

26.

Componente di debito delle amministrazioni centrali [3A.26]: passività di S.1311 che non costituiscono attività di S.1311, meno le attività di S.1311 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1311 [3B.15].

27.

Componente di debito delle amministrazioni di Stati federati [3A.27]: passività di S.1312 che non costituiscono attività di S.1312, meno le attività di S.1312 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1312 [3B.16].

28.

Componente di debito delle amministrazioni locali [3A.28]: passività di S.1313 che non costituiscono attività di S.1313, meno le attività di S.1313 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1313 [3B.17].

29.

Componente di debito degli enti di previdenza e assistenza sociale [3A.29]: passività di S.1314 che non costituiscono attività di S.1314, meno le attività di S.1314 che costituiscono passività di S.13 diverse da S.1314 [3B.18].

30.

Vita residua media del debito [3A.30]: vita residua media ponderata degli importi in essere, espressa in annualità.

31.

Debito — obbligazioni prive di cedola [3A.31]: parte del debito [3A.1] sotto forma di obbligazioni prive di cedola, ovvero obbligazioni che non prevedono il pagamento di cedole il cui interesse è dato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione.

Tavola 3B

1.

Debito — non consolidato [3B.1]: passività di S.13, comprese quelle che costituiscono attività di S.13, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

2.

Elementi di consolidamento [3B.2]: passività di S.13 che costituiscono al contempo attività di S.13, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

3.

Elementi di consolidamento — biglietti, monete e depositi [3B.3]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da biglietti, monete e depositi (F.2).

4.

Elementi di consolidamento — titoli a breve termine [3B.4]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno.

5.

Elementi di consolidamento — titoli a lungo termine [3B.5]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (F.33), la cui scadenza originaria è superiore a un anno.

6.

Elementi di consolidamento — prestiti [3B.6]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da prestiti (F.4).

7.

Debito emesso dalle amministrazioni centrali [3B.7]: passività di S.1311 che non costituiscono attività di S.1311, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

8.

Debito emesso dalle amministrazioni centrali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.8]: passività di S.1311 che costituiscono attività di S.1312, S.1313 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

9.

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati [3B.9]: passività di S.1312 che non costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

10.

Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.10]: passività di S.1312 che costituiscono attività di S.1311, S.1313 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

11.

Debito emesso dalle amministrazioni locali [3B.11]: passività di S.1313 che non costituiscono attività di S.1313, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

12.

Debito emesso dalle amministrazioni locali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.12]: passività di S.1313 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

13.

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale [3B.13]: passività di S.1314 che non costituiscono attività di S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

14.

Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.14]: passività di S.1314 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1313, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

15.

Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.15]: passività di S.1312, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1311, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

16.

Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.16]: passività di S.1311, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

17.

Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.17]: passività di S.1311, S.1312 o S.1314 che costituiscono attività di S.1313, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].

18.

Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.18]: passività di S.1311, S.1312 o S.1313 che costituiscono attività di S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].


(1)  [x.y] si riferisce alla categoria numero y della tavola x.

(2)  Questo comporta la riclassificazione dell’unità debitrice dal sottosettore S.11001 o S.12x01 al sottosettore S.11002/3 o S.12x02/3 o viceversa.


ALLEGATO III

STANDARD DI TRASMISSIONE E DI CODIFICAZIONE

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte negli articoli 2 e 3, le BCN e la BCE utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazione «ESCB-Net». Il formato del messaggio messo a punto per tale scambio elettronico d'informazioni statistiche è il «GESMES/TS». Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici SFP, come indicato di seguito.

Famiglia di codici SFP

Numero

Nome

Descrizione

Codice

1

Frequenza

Frequenza delle serie temporali segnalate

CL_FREQ

2

Area di riferimento

Codice paese ISO alfanumerico a due cifre del paese segnalante o dell’aggregato

CL_AREA_EE

3

Indicatore delle rettifiche

La dimensione indica se è stata effettuata una qualsiasi rettifica delle serie temporali, come la destagionalizzazione dei dati e/o rettifiche in base ai giorni lavorativi

CL_ADJUSTMENT

4

Settore dell’impiego o del creditore/attività

Settore per il quale la categoria è un impiego o una variazione di attività

CL_SECTOR_ESA

5

Voce

Categoria delle serie temporali

CL_GOVNT_ITEM_ESA

6

Settore della risorsa o del debitore/passività

Settore per il quale la categoria è una risorsa o una variazione di passività o del patrimonio netto

CL_SECTOR_ESA

7

Valutazione

Metodo di valutazione utilizzato

CL_GOVNT_VALUATION

8

Unità di serie

Unità delle categorie oggetto di segnalazione e altre caratteristiche

CL_GOVNT_ST_SUFFIX


ALLEGATO IV

DEROGHE RELATIVE ALLE SERIE TEMPORALI ELENCATE NELL’ALLEGATO I, TAVOLE DA 1A A 3B

1.   Dati correnti (1)

Tavola/riga

Descrizione delle serie temporali

Data della prima trasmissione

BELGIO

3A.20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

Settembre 2006

3A.23,25

Debito, disaggregazione per vita residua di cui a tasso di interesse variabile

3A.30

Vita residua media del debito

GERMANIA

2A.7,19

Operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

Settembre 2006

2A.13,22

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie e ad altre passività

2A.30

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.23,25

Debito, disaggregazione per vita residua di cui a tasso di interesse variabile

GRECIA

1A.11,12

Imposte dirette, disaggregazione

Settembre 2006

2A.14

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.30

Vita residua media del debito

SPAGNA

2A.7,19

Operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

Settembre 2006

FRANCIA

2A.14

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

Settembre 2006

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.16

Debito, disaggregazione per valuta estera partecipante in cui è denominato

3A.20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A.21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

3B.8,12,14

Debito emesso da un sottosettore delle amministrazioni pubbliche e detenuto da un altro

3B.15,17,18

Debito detenuto da un sottosettore delle amministrazioni pubbliche emesso da altri sottosettori, disaggregazione

IRLANDA

2A.7,19

Operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

Settembre 2006

2A.14

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

2A.13,22

Operazioni inerenti ad altre attività finanziare e ad altre passività

2A.32

Altre variazioni di volume del debito

2B.1,2,3,4,5,6

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate e disaggregazione per strumento

2B.7,8,9,10,11

Operazioni di consolidamento e disaggregazione per strumento

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A.23,25

Debito, disaggregazione per vita residua di cui a tasso di interesse variabile

3A.31

Debito — obbligazioni prive di cedola

3B.3,4,5,6

Elementi di consolidamento, disaggregazione per strumento

3B.15,17,18

Debito detenuto da un sottosettore delle amministrazioni pubbliche emesso da altri sottosettori, disaggregazione

ITALIA

1A.23

Erogazioni sociali

Settembre 2006

2A.7,19

Operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

2A.13,22

Operazioni inerenti ad altre attività finanziare e ad altre passività

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

LUSSEMBURGO

2A.2

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

Settembre 2006

2A.3

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie

2A.11,12

Operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni, disaggregazione

2A.7,19

Operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

2A.14

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

2A.13,22

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie e ad altre passività

2A.29,30,31

Effetti di valutazione sul debito e disaggregazione

2A.32

Altre variazioni di volume del debito

3A.7,9,10,11

Debito detenuto da residenti, disaggregazione

3A.12,13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

3A.30

Vita residua media del debito

3A.31

Debito — obbligazioni prive di cedola

PAESI BASSI

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

Settembre 2006

AUSTRIA

2A.10,11,12

Operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni, disaggregazione

Settembre 2006

2A.14

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

2A.25,26,27

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati

2A.29,30,31

Effetti di valutazione sul debito e disaggregazione

2A.32

Altre variazioni di volume del debito

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.15,16,17

Debito, disaggregazione per valuta in cui è denominato

3A.20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A.21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

3A.30

Vita residua media del debito

3A.31

Debito — obbligazioni prive di cedola

3B.3,4,5,6

Elementi di consolidamento, disaggregazione per strumento

PORTOGALLO

1C.2,3

Spesa per consumi individuali e collettivi

Settembre 2006

3A.20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A.21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

3A.30

Vita residua media del debito

FINLANDIA

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

Settembre 2006

2.   Dati storici (2)

Tavola/riga

Descrizione delle serie temporali

Lunghezza della serie

Data della prima trasmissione

BELGIO

2A.26/27

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per valuta estera in cui sono denominati

1991-1996

Settembre 2006

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

1991-1997

Settembre 2006

GERMANIA

3A.30

Vita residua media del debito

1991-1998

Settembre 2006

GRECIA

1A.16,17

Contributi sociali, disaggregazione

1991-1994

Settembre 2006

1A.40

Contributi sociali effettivi

1A.41

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura

1C.2,3

Spesa per consumi individuali e collettivi

1C.6

Trasferimenti sociali in natura forniti tramite produttori di beni e servizi destinabili alla vendita

2A.7,19

Operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

1991-1994

Settembre 2006

2A.13,22

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie e ad altre passività

2A.26,27

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per valuta estera in cui sono denominati

1991-2000

Settembre 2006

3A.20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

1991-1997

Settembre 2006

3A.21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

FRANCIA

2A.2

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

1991-1994

Settembre 2006

2A.3

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie

2A.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Operazioni inerenti ad attività finanziarie e disaggregazione per strumento

2A.15,16,17,18,19,20,21,22

Operazioni inerenti a passività e disaggregazione per strumento

2A.23

Operazioni inerenti a titoli di debito

2A.24

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine

2A.25,26,27

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati

2A.29,30,31

Effetti di valutazione sul debito e disaggregazione

2A.32

Altre variazioni di volume del debito

2A.33

Variazione del debito

2B.1,2,3,4,5,6

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate e disaggregazione per strumento

2B.7,8,9,10,11

Operazioni di consolidamento, disaggregazione per strumento

3A.1,2,3,4,5,6

Debito e disaggregazione per strumento

3A.7,8,9,10,11

Debito detenuto da residenti e disaggregazione

3A.12

Debito detenuto da non residenti

3A.15,17

Debito, disaggregazione per moneta nazionale e valuta estera non partecipante in cui è denominato

1991-2002

Settembre 2006

3A.18,19

Debito, disaggregazione per vita originaria

1991-1994

Settembre 2006

3A.26,27,28,29

Debito (consolidato), disaggregazione per emittente

3A.30

Vita residua media del debito

3A.31

Debito — obbligazioni prive di cedola

3B.1

Debito (non consolidato)

3B.2,3,4,5,6

Elementi di consolidamento, disaggregazione per strumento

3B.7,11,13

Debito emesso da sottosettori delle amministrazioni pubbliche

IRLANDA

2A.4,5,6,7,8,9,10,11,12

Operazioni inerenti ad attività finanziarie e disaggregazione per strumento

1991-1997

Settembre 2006

3B.1,2

Debito (non consolidato) ed elementi di consolidamento

1991-1992

Settembre 2006

3B.8

Debito emesso dalle amministrazioni centrali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

3B.12

Debito emesso dalle amministrazioni locali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche

ITALIA

2A.14

Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte di competenza meno imposte di cassa

1991-1994

Settembre 2006

2A.26,27

Operazioni inerenti a titoli di debito, dissagregazione per valuta estera in cui sono denominati

1991-1998

Settembre 2006

LUSSEMBURGO

2A.25,26,27

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati

1991-1995

September 2006

PAESI BASSI

3A.21

Debito con vita residua inferiore o pari a 1 anno

1991-1994

Settembre 2006

3A.22

Debito con vita residua compresa tra 1 e 5 anni

AUSTRIA

2A.2

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

1991-1999

Settembre 2006

2A.3

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie

2A.4,5,6,7,8,9,13

Operazioni inerenti ad attività finanziarie e disaggregazione per strumento

2A.15,16,17,18,19,20,21,22

Operazioni inerenti a passività e disaggregazione per strumento

2A.23

Operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate)

2A.24

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine

2A.32

Altre variazioni di volume del debito

2B.1,2,3,4,5,6

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate e disaggregazione per strumento

2B.7,8,9,10,11

Operazioni di consolidamento e disaggregazione per strumento

3A.7,8,9,10,11

Debito detenuto da residenti e disaggregazione

1991-1994

Settembre 2006

3A.12

Debito detenuto da non residenti

3A.18,19

Debito, disaggregazione per vita originaria

PORTOGALLO

2A.2

Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari

1991-1994

Settembre 2006

2A.3

Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie

2A.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

Operazioni inerenti ad attività finanziarie e disaggregazione per strumento

2A.15,16,17,18,19,20,21,22

Operazioni inerenti a passività e disaggregazione per strumento

2A.23

Operazioni inerenti a titoli di debito

2A.24

Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine

2A.25,27

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per moneta nazionale e valuta estera non partecipante in cui sono denominati

2A.26

Operazioni inerenti a titoli di debito, disaggregazione per valuta estera partecipante in cui sono denominati

1991-1998

Settembre 2006

2A.29,30,31

Effetti di valutazione sul debito e disaggregazione

1991-1994

Settembre 2006

2A.32

Altre variazioni di volume del debito

2A.33

Variazione del debito

1991-1993

Settembre 2006

2B.1,2,3,4,5,6

Operazioni inerenti a titoli di debito — non consolidate e disaggregazione per strumento

1991-1994

Settembre 2006

2B.7,8,9,10,11

Operazioni di consolidamento e disaggregazione per strumento

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

1991-1995

Settembre 2006

3A.15,16,17

Debito, disaggregazione per valuta in cui è denominato

3B.1

Debito (non consolidato)

1991-1994

Settembre 2006

3B.2,3,4,5,6

Elementi di consolidamento e disaggregazione per strumento

3B.7,11,13

Debito emesso da sottosettori delle amministrazioni pubbliche, disaggregazione

3B.8,12,14

Debito emesso da un sottosettore delle amministrazioni pubbliche detenuto da un altro sottosettore

3B.15,17,18

Debito detenuto da un sottosettore delle amministrazioni pubbliche emesso da altri sottosettori, disaggregazione


(1)  Deroghe per dati correnti e storici, laddove non siano disponibili dati correnti.

(2)  Deroghe per i dati storici, laddove siano disponibili dati correnti.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/107


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 marzo 2005

che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2005/6)

(2005/328/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1, terzo trattino, e gli articoli 12.1, 14.3 e 30.6,

considerando che:

(1)

L’indirizzo BCE/2000/1 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività in valuta della Banca centrale europea (1), stabilisce, tra l’altro, quale documentazione legale dovrebbe essere utilizzata per dette operazioni.

(2)

Nel 2004 la Federazione bancaria dell’Unione europea (FBE) ha pubblicato un’edizione rivisitata del contratto quadro per le operazioni finanziarie. La BCE ritiene opportuno utilizzare il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004): i) per tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE (incluse le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego), qualora le controparti siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia) o Svizzera; e ii) per tutte le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, qualora le controparti siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.

(3)

L’allegato 3 dell’indirizzo BCE/2000/1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere l’utilizzo del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti di cui al secondo considerando. L’articolo 3 dell’indirizzo dovrebbe pertanto essere modificato in modo da tener conto di quanto segue: i) il fatto che non è necessario applicare l’allegato 1 dell’indirizzo alle operazioni regolate dal contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004); e ii) la decisione della BCE di non ricorrere più all’accordo quadro di compensazione della BCE con le controparti con cui utilizza il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.

(4)

Sono richieste due ulteriori modifiche minori all’allegato 1 dell’indirizzo BCE/2000/1.

(5)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2000/1 è modificato come segue.

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un documento nella forma dell’allegato 1 del presente indirizzo deve essere accluso, costituendone parte integrante, a tutti i contratti standard, ad eccezione del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004), in forza dei quali sono eseguite le operazioni in contropartita di strumenti finanziari (comprese, a titolo esemplificativo, le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine trilaterali) o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE.»

2)

All’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Con ciascuna controparte viene stipulato un accordo quadro di compensazione in una delle forme riportate nell’allegato 2 del presente indirizzo, ad eccezione delle controparti con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.»

3)

L’allegato 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo introduttivo è sostituito dal testo seguente:

«L’allegato 1 deve essere accluso, costituendone parte integrante, a ciascuno dei contratti standard, ad eccezione del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004), in forza dei quali sono eseguite, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente indirizzo, le operazioni in contropartita di strumenti finanziari (comprese, a titolo esemplificativo, le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, le operazioni di prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine trilaterali) o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE.»

;

b)

la nota 1 è sostituita dal testo seguente:

«Il presente allegato è stato redatto in inglese e costituisce parte integrante dei contratti standard redatti in inglese che sono regolati dal diritto inglese o dello Stato di New York. La traduzione del testo in altre lingue è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante.»

4)

L’allegato 2 è modificato come segue:

a)

il titolo dell’allegato 2o è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto inglese [ad uso di tutte le controparti ad eccezione delle controparti: i) con sede legale negli Stati Uniti d’America, ii) con sede legale in Francia e in Germania che sono idonee unicamente a ricevere depositi, e iii) con cui la BCE ha concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera; redatto in lingua inglese];»

;

b)

il titolo dell’allegato 2b è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto francese (ad uso delle controparti con sede legale in Francia che sono idonee unicamente a ricevere depositi; redatto in lingua francese);»

;

c)

il titolo dell’allegato 2c è sostituito dal seguente:

«Accordo quadro di compensazione regolato dal diritto tedesco (ad uso delle controparti con sede legale in Germania che sono idonee unicamente a ricevere depositi; redatto in lingua tedesca);»

;

d)

l’elenco degli accordi di compensazione riportato nell’appendice 1 di ciascuno degli allegati 2o, 2b, 2c e 2d è sostituito dal seguente:

«1.

FBE Master Agreement for Financial Transactions (Edition 2004)

2.

ISDA Master Agreement (Multi-currency — Cross border 1992)

3.

TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)

4.

The Bond Market Association Master Repurchase Agreement.»

5)

L’allegato 3 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 15 giugno 2005.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 marzo 2005.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)   GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2002/6 (GU L 270 dell’8.10.2002, pag. 14).


ALLEGATO

«ALLEGATO 3

Contratti standard per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari, le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e i depositi

1.

Tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE (comprese le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego) devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito (Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia) o Svizzera;

b)

“The Bond Market Association Master Repurchase Agreement” per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti;

e

c)

il “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)” per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni di cui alle lettere a) o b).

2.

Tutte le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera;

b)

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — Cross-border, New York law version)” per le operazioni con le controparti costituite o riconosciute secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti;

e

c)

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — Cross-border, English law version)” per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni di cui alle lettere a) o b).

3.

Tutti i depositi aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che sono idonee ad effettuare le operazioni in contropartita di strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e/o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati di cui al paragrafo 2 e che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle seguenti giurisdizioni, devono essere regolate dal contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito (esclusivamente Inghilterra e Galles) o Svizzera.»