ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
29 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 650/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 651/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

3

 

*

Regolamento (CE) n. 652/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006

5

 

 

Regolamento (CE) n. 653/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

7

 

 

Regolamento (CE) n. 654/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

8

 

 

Regolamento (CE) n. 655/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 29 aprile 2005

9

 

 

Regolamento (CE) n. 656/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 657/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

13

 

 

Regolamento (CE) n. 658/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 24a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

16

 

 

Regolamento (CE) n. 659/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

17

 

 

Regolamento (CE) n. 660/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

19

 

 

Regolamento (CE) n. 661/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

20

 

 

Regolamento (CE) n. 662/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

23

 

 

Regolamento (CE) n. 663/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

25

 

 

Regolamento (CE) n. 664/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

29

 

 

Regolamento (CE) n. 665/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

32

 

 

Regolamento (CE) n. 666/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

34

 

*

Regolamento (CE) n. 667/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

35

 

 

Regolamento (CE) n. 668/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

59

 

 

Regolamento (CE) n. 669/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

60

 

 

Regolamento (CE) n. 670/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

61

 

 

Regolamento (CE) n. 671/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

62

 

 

Regolamento (CE) n. 672/2005 della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005

63

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 aprile 2005, recante modifica della decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

64

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2005, recante nomina di tre membri titolari e di un membro supplente italiani del Comitato delle regioni

66

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio [notificato con il numero C(2005) 1242]  ( 1 )

67

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2005, che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto attiene alle misure di controllo della peste suina classica in Francia [notificata con il numero C(2005) 1249]  ( 1 )

87

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/340/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC

88

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 645/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali (GU L 107 del 28.4.2005)

107

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.4.2005   

IT

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L 108/1


REGOLAMENTO (CE) N. 650/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

124,6

204

98,7

212

129,8

624

168,0

999

130,3

0707 00 05

052

134,2

204

71,4

999

102,8

0709 90 70

052

107,9

204

44,2

999

76,1

0805 10 20

052

41,9

204

44,2

212

58,5

220

50,0

388

74,0

400

55,1

624

60,1

999

54,8

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

68,0

400

50,6

528

61,1

624

69,5

999

60,2

0808 10 80

388

87,1

400

100,1

404

86,5

508

68,5

512

71,8

524

72,3

528

68,1

720

75,5

804

95,2

999

80,6

0808 20 50

388

92,9

512

87,9

528

65,1

720

49,0

999

73,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


29.4.2005   

IT

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L 108/3


REGOLAMENTO (CE) N. 651/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La sezione 2 del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (1) introduce misure transitorie intese ad evitare speculazioni nel settore dello zucchero dovute all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea. In tale sezione sono fissate alcune date per la determinazione delle eccedenze di zucchero, la loro eliminazione e la presentazione delle relative prove da parte dell’operatore responsabile o del nuovo Stato membro interessato. Sono inoltre fissati i periodi relativi ai valori da prendere in considerazione per calcolare gli importi che dovranno essere pagati dagli operatori e dai nuovi Stati membri se le eccedenze non sono eliminate.

(2)

A causa dei ritardi con cui sono pervenute le informazioni supplementari sulle eccedenze esistenti nei nuovi Stati membri e al tempo necessario per analizzarle in modo approfondito e discuterle con gli Stati membri interessati, non è stato possibile per la Commissione determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 ottobre 2004, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004.

(3)

I termini fissati dal regolamento (CE) n. 60/2004 devono essere modificati di conseguenza, tenendo conto per quanto possibile della necessità di disporre dei dati relativi all’eliminazione delle eccedenze per il calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005 entro il 15 ottobre 2005 e per la decisione sul declassamento delle quote entro il 1o ottobre 2005.

(4)

Viste le conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti cui sono esposti i nuovi Stati membri in caso di mancata o incompleta eliminazione delle eccedenze di zucchero, si ritiene giustificato dilazionare nell’arco di quattro anni il pagamento dell’importo dovuto dai nuovi Stati membri.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 60/2004.

(6)

Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 60/2004 è modificato come segue:

1)

L’articolo 6 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro il 31 maggio 2005, la Commissione determina, per ciascuno dei nuovi Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri.»;

b)

Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Entro il 30 novembre 2005, i nuovi Stati membri interessati provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza di cui al paragrafo 1:»;

c)

Al paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 novembre 2005, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.

Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto in questione tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005, maggiorato di 1,21 EUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.»;

d)

Al paragrafo 4, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«Qualora lo zucchero o l’isoglucosio sia eliminato conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera a), gli operatori forniscono la prova dell’avvenuta esportazione entro il 28 febbraio 2006 mediante presentazione:»;

e)

Al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Il titolo di esportazione di cui al primo comma, lettera a), è valido dal giorno del rilascio fino al 30 novembre 2005.».

2)

L’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

1.   Entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1 sono state eliminate dal mercato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato secondo ciascuna delle modalità ivi previste.

2.   Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Il 25 % di detto importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre di ognuno degli anni successivi 2006, 2007, 2008 e 2009. La totalità dell’importo è presa in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8.


29.4.2005   

IT

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L 108/5


REGOLAMENTO (CE) N. 652/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003 la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco (in tonnellate)

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

Obblighi di consegna 2005/2006

Barbados

32 097,40

Belize

40 348,80

Congo

10 186,10

Figi

165 348,30

Guyana

159 410,10

India

10 000,00

Costa d’Avorio

10 186,10

Giamaica

118 696,00

Kenya

5 000,00

Madagascar

13 324,40

Malawi

20 824,40

Maurizio

491 030,50

Mozambico

6 000,00

Saint Christopher e Nevis

15 590,90

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzania

10 186,10

Trinidad e Tobago

43 751,00

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Totale

1 307 264,40


29.4.2005   

IT

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L 108/7


REGOLAMENTO (CE) N. 653/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ha fissato a 86 500 il numero di animali vivi della specie bovina di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 12.


29.4.2005   

IT

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L 108/8


REGOLAMENTO (CE) N. 654/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titoli di importazione, presentata nel mese di aprile 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 32.


29.4.2005   

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L 108/9


REGOLAMENTO (CE) N. 655/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 29 aprile 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 29 aprile 2005

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

10,68

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


29.4.2005   

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L 108/11


REGOLAMENTO (CE) N. 656/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

34,31 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3730

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

37,30

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

37,30

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

37,30

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3730

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


29.4.2005   

IT

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L 108/13


REGOLAMENTO (CE) N. 657/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

37,30 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

37,30 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

70,87 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3730 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

37,30 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3730 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3730 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3730 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

37,30 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,3730 (4)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(5)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/16


REGOLAMENTO (CE) N. 658/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 24a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 24a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,487 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/17


REGOLAMENTO (CE) N. 659/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

132,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,00


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/19


REGOLAMENTO (CE) N. 660/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/20


REGOLAMENTO (CE) N. 661/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(4)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

32,54

34,67

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

61,57

65,60

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

40,70

44,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

126,58

136,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

119,33

129,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/23


REGOLAMENTO (CE) N. 662/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

37,30

37,30


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/25


REGOLAMENTO (CE) N. 663/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

4,000

4,000

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,557

0,557

– – negli altri casi

4,000

4,000

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,000

3,000

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,418

0,418

– – negli altri casi

3,000

3,000

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,557

0,557

– altre (incluso allo stato naturale)

4,000

4,000

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3)

3,453

3,453

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4)

0,557

0,557

– negli altri casi

4,000

4,000

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(3)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/29


REGOLAMENTO (CE) N. 664/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,95

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,67

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,67

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

74,50

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,95

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,67

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,67

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

66,22

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,81

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

62,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,60

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,35

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

66,22

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

66,22

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

66,22

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

66,22

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C14

EUR/t

64,88

1702 30 59 9000 (2)

C14

EUR/t

49,67

1702 30 91 9000

C14

EUR/t

64,88

1702 30 99 9000

C14

EUR/t

49,67

1702 40 90 9000

C14

EUR/t

49,67

1702 90 50 9100

C14

EUR/t

64,88

1702 90 50 9900

C14

EUR/t

49,67

1702 90 75 9000

C14

EUR/t

67,98

1702 90 79 9000

C14

EUR/t

47,18

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,67

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/32


REGOLAMENTO (CE) N. 665/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


29.4.2005   

IT

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L 108/34


REGOLAMENTO (CE) N. 666/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

10,85 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


29.4.2005   

IT

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L 108/35


REGOLAMENTO (CE) N. 667/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le autorità competenti a cui sono assegnate funzioni specifiche per l’applicazione del regolamento in causa. L’articolo 12, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Il Belgio, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno informato la Commissione di cambiamenti riguardanti le autorità rispettive. Occorre pertanto modificare l’allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le persone soggette alle misure restrittive in campo finanziario previste dall’articolo 6 del regolamento.

(3)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 8 bis del regolamento.

(4)

L’articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC (2), che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(5)

La posizione comune 2005/340/PESC (3) modifica gli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 798/2004. Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 798/2004 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 del Consiglio (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).

(2)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).

(3)  Cfr. la pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8

 

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Asie du sud et de l'Est, Océanie”

Téléphone (32-2) 501 82 74

Service des transports

Téléphone (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2) 501 83 20

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië

Telefoon (32-2) 501 82 74

Dienst Vervoer

Telefoon (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Telefoon (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tél général: 0032(0) 2. 277.51.11

Fax: 0032 (0) 2.277.53.09

Fax: 0032 (0) 2.277.53.10

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Algemeen tel: 0032 (0) 2.277.51.11

Fax: 0032 (0) 2.277.53.09

Fax: 0032 (0) 2.277.53.10

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue May, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

 

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

 

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

GERMANIA

Concerning freezing of funds, financing and financial assistance:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Concerning goods, technical assistance and other services:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908 — 0

Fax (49) 61 96 908 — 800

 

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

 

GRECIA

A.

Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Import — Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

SPAGNA

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

 

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax. (353-1) 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax. (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 2562

 

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

 

CIPRO

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

 

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: +7044 431

Fax: +7044 549

 

LITUANIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90

 

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

 

UNGHERIA

Article 4

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.:345

Tel.: +36-1-336-7300

Article 7

Hungarian National Police

Teve u. 4-6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Article 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2-4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

 

PAESI BASSI

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE ZWOLLE

Telefoon: (31-38) — 467 25 41

Telefax: (31-38) — 469 5229

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Telefoon: (31-70) — 342 8997

Telefax: (31-70) — 342 7984

 

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

 

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno — Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

 

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

 

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVACCHIA

For financial and technical assistance related to military activities:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: + 421 2 4854 3116

For funds and economic resources:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: +421 2 5958 2201

fax: + 421 2 5249 3531

 

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

 

SVEZIA

Article 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Article 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 8 and 9

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Article 8 a

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

 

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

 

COMUNITÀ EUROPEA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel»


ALLEGATTO II

«ALLEGATO III

Elenco di cui all’articolo 6

Note sulle tabelle:

1.

I termini birmani U e Daw sono gli equivalenti, rispettivamente, dei termini inglesi Mr. e Mrs.

2.

Varianti ortografiche o pseudonimi sono indicati con le lettere “a.k.a.

3.

Il riferimento nella prima colonna indica la categoria o i legami familiari della persona riportata nell’elenco.

A.   CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

 

Nome (nome, cognome, sesso)

Informazioni sull'identità (eventuali pseudonimi, funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …)

A1a

Comandante in capo, Gen. Than Shwe

Presidente, nato il 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

moglie del Gen. Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe

alias Tun Tun Naing, figlio di Than Shwe

A1g

Khin Thanda

moglie di Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

figlio di Than Shwe

A1i

Dr. Khin Win Sein

moglie di Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe

alias Maung Maung, figlio di Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

figlia di Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

figlia di Than Shwe

A2a

Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye

Vicepresidente, nato il 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

moglie del Gen. Maung Aye

A2c

Nandar Aye

figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D17d)

A3a

Gen. Thura Shwe Mann

Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione)

A3b

Khin Lay Thet

moglie di Shwe Mann

A3c

Aung Thet Mann

figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company

A3d

Toe Naing Mann

figlio di Shwe Mann

A3e

Zay Zin Latt

moglie di Toe Naing Mann, figlia di Khin Shwe (ref L1), nata il 24.3.1981

A3f

Shwe Mann Ko Ko

figlio del Gen. Thura Shwe Mann

A4a

Ten. Gen. Soe Win

Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946

A4b

Than Than Nwe

moglie del Ten. Gen. Soe Win

A5a

Ten. Gen. Thein Sein

Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale

A5b

Khin Khin Win

moglie del Ten. Gen. Thein Sein

A6a

Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto

A6b

Khin Saw Hnin

moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Ten. Gen. Kyaw Win

Capo dell'addestramento delle forze armate

A7b

San San Yee

moglie del Ten. Gen. Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7d

San Thida Win

moglie di Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7f

Dr. Phone Myint Htun

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

moglie del Dr. Phone Myint Htun

A8a

Ten. Gen. Tin Aye

Capo dell'approvvigionamento militare, Presidente dell'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

moglie del Ten. Gen. Tin Aye

A9a

Ten. Gen. Ye Myint

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co.

A9e

Kay Khaing Ye Myint

figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A10a

Ten. Gen. Aung Htwe

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)

A10b

Khin Hnin Wai

moglie del Ten. Gen. Aung Htwe

A11a

Ten. Gen. Khin Maung Than

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than

A12a

Ten. Gen. Maung Bo

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

moglie del Ten. Gen. Maung Bo


B.   COMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

B1a

Magg. Gen. Myint Swe

Rangoon (e Capo della Sicurezza degli Affari militari)

B1b

Khin Thet Htay

moglie del Magg. Gen. Myint Swe

B2a

Magg. Gen. Ye Myint

Centro—Divisione Mandalay

B2b

Myat Ngwe

moglie del Magg. Gen. Ye Myint

B3a

Magg. Gen. Thar Aye

alias Tha Aye, Nord-ovest—Divisione Sagaing

B3b

Wai Wai Khaing

alias Wei Wei Khaing, moglie del Magg. Gen. Thar Aye

B4a

Magg. Gen. Maung Maung Swe

Nord—Stato Kachin

B4b

Tin Tin Nwe

moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B5a

Magg. Gen. Myint Hlaing

Nord-est—Stato Shan (nord)

B5b

Khin Thant Sin

alias Khin Thant Zin, moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing

B6a

Magg. Gen. Khin Zaw

Triangolo—Stato Shan (est)

B6b

Khin Pyone Win

moglie del Magg. Gen. Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

figlio del Magg. Gen. Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

figlia del Magg. Gen. Khin Zaw

B7a

Magg. Gen. Khin Maung Myint

Est—Stato Shan (sud)

B7b

Win Win Nu

moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint

B8a

Magg. Gen. Thura Myint Aung

Sud-est—Stato Mon

B8b

Than Than Nwe

moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung

B9a

Magg. Gen. Ohn Myint

Costa—Divisione Tenasserim

B9b

Nu Nu Swe

moglie del Magg. Gen. Ohn Myint

B10a

Magg. Gen. Ko Ko

Sud—Divisione Pegu

B10b

Sao Nwan Khun Sum

moglie del Magg. Gen. Ko Ko

B11a

Magg. Gen. Soe Naing

Sud-ovest—Divisione Irrawaddy

B11b

Tin Tin Latt

moglie del Magg. Gen. Soe Naing

B12a

Brig. Gen. Min Aung Hlaing

Ovest—Stato Araliasn


C.   VICECOMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

C1a

Brig. Gen. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

moglie del Brig. Gen. Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin

C2a

Brig. Gen. Nay Win

Centro

C2b

Nan Aye Mya

moglie del Brig. Gen. Nay Win

C3a

Brig. Gen. Tin Maung Ohn

Nord-ovest

C4a

Brig. Gen. San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

moglie del Brig. Gen. San Tun

C5a

Brig. Gen. Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

moglie del Brig. Gen. Hla Myint

C7a

Brig. Gen. Win Myint

Est

C8a

Brig. Gen. Myo Hla

Sud-est

C8b

Khin Hnin Aye

moglie del Brig. Gen. Myo Hla

C9a

Brig. Gen. Hone Ngaing

alias Hon Ngai, Costa

C10a

Brig. Gen. Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni

C11a

Brig. Gen. Tint Swe

Sud-ovest

C11b

Khin Thaung

moglie del Brig. Gen. Tint Swe

C11c

Ye Min a.k.a.

alias Ye Kyaw Swar Swe, figlio del Brig. Gen. Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

moglie di Ye Min

C12a

Brig. Gen. Tin Hlaing

Ovest


D.   MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

D1a

Than Shwe

Gabinetto del Primo Ministro

D1b

Yin Yin Mya

moglie di U Than Shwe

D2a

Brig. Gen. Pyi Sone

Gabinetto del Primo Ministro dal 18.9.2004 (in precedenza: Commercio)

D2b

Aye Pyay Wai Khin

moglie del Brig. Gen. Pyi Sone

D2c

Kalyar Pyay Wai Shan

figlia del Brig. Gen. Pyi Sone Marito (deceduto): Magg. Kyaw San Win

D2d

Pan Thara Pyay Shan

figlia del Brig. Gen. Pyi Sone

D3a

Magg. Gen. Htay Oo

Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

moglie del Magg. Gen. Htay Oo

D4a

Brig. Gen. Tin Naing Thein

Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: vice-ministro per le foreste

D4b

Aye Aye

moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein

D5a

Magg. Gen. Saw Tun

Edilizia, nato l'8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945

D5c

Me Me Tun

figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, Passaporto n. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

moglie di Me Me Tun, nata il 2.1.1969

D6a

Col. Zaw Min

Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

moglie del Col. Zaw Min

D7a

Magg. Gen. Kyi Aung

Cultura

D7b

Khin Khin Lay

moglie del Magg. Gen. Kyi Aung

D8a

Than Aung

Istruzione

D8b

Win Shwe

moglie di U Than Aung

D9a

Magg. Gen. Tin Htut

Energia elettrica

D9b

Tin Tin Nyunt

moglie del Magg. Gen. Tin Htut

D10a

Brig. Gen. Lun Thi

Energia

D10b

Khin Mar Aye

moglie del Brig. Gen. Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

figlia del Brig. Gen. Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

figlio del Brig. Gen. Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

moglie di Zin Maung Lun

D11a

Magg. Gen. Hla Tun

Finanze e fisco

D11b

Khin Than Win

moglie del Magg. Gen. Hla Tun

D12a

U Nyan Win

Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

moglie di U Nyan Win

D13a

Brig. Gen. Thein Aung

Foreste

D13b

Khin Htay Myint

moglie del Brig. Gen. Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanità

D14b

Nilar Thaw

moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint

D15a

Magg. Gen. Maung Oo

Interno

D15b

Nyunt Nyunt Oo

moglie del Magg. Gen. Maung Oo

D16a

Magg. Gen. Sein Htwa

Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento

D16b

Khin Aye

moglie del Magg. Gen. Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industria 1

D17b

Khin Khin Yi

moglie di U Aung Thaung

D17c

Cap. Nay Aung

figlio di U Aung Thaung

D17d

Magg. Pyi Aung

alias Pye Aung, figlio di U Aung Thaung (sposato con A2c)

D17e

Magg. Moe Aung

figlio di U Aung Thaung

D17f

Dr. Thu Nandi Aung

figlia di Aung Thaung

D18a

Magg. Gen. Saw Lwin

Industria 2

D18b

Moe Moe Myint

moglie del Magg. Gen. Saw Lwin

D19a

Brig. Gen. Kyaw Hsan

Informazione

D19b

Kyi Kyi Win

moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan

D20a

Brig. Gen. Maung Maung Thein

Allevamento e pesca

D20b

Myint Myint Aye

moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D21a

Brig. Gen. Ohn Myint

Miniere

D21b

San San

moglie del Brig. Gen. Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Pianificazione nazionale e sviluppo economico

D22b

Kyu Kyu Win

moglie di U Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

figlio di U Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

moglie di Kyaw Myat Soe

D23a

Col. Thein Nyunt

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

D23b

Kyin Khaing

moglie del Col. Thein Nyunt

D24a

Magg. Gen. Aung Min

Trasporti ferroviari

D24b

Wai Wai Thar

moglie del Magg. Gen. Aung Min

D25a

Brig. Gen. Thura Myint Maung

Affari religiosi

D25b

Aung Kyaw Soe

figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

moglie di Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D26a

(U) Thaung

Scienza e Tecnologia simultaneamente Lavoro (dal 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

moglie di U Thaung

D27a

Brig. Gen. Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D28a

Brig. Gen. Thein Zaw

Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo

D28b

Mu Mu Win

moglie del Brig. Gen. Thein Zaw

D29a

Magg. Gen. Thein Swe

Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

moglie del Magg. Gen. Thein Swe


E.   VICE-MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

E1a

Ohn Myint

Agricultura e Irrigazione

E1b

Thet War

moglie di U Ohn Myint

E2a

Brig. Gen. Aung Tun

Commercio

E3a

Brig. Gen. Myint Thein

Edilizia

E3b

Mya Than

moglie del Brig. Gen. Myint Thein

E4a

Brig. Gen. Soe Win Maung

Cultura

E4b

Myint Myint Wai

moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung

E5a

Brig. Gen. Khin Maung Win

Difesa

E6a

Magg. Gen. Aung Hlaing

Difesa (dal 23.8.2003)

E6b

Soe San

figlio del Magg. Gen. Aung Hlaing

E7a

Myo Nyunt

Istruzione

E7b

Marlar Thein

moglie di Myo Nyunt

E8a

Brig. Gen. Aung Myo Min

Istruzione

E8b

Thazin New

moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Energia elettrica

E9b

Tin Tin Myint

moglie di Myo Myint

E10a

Brig. Gen. Than Htay

Energia (dal 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

moglie del Brig. Gen. Than Htay

E11a

Col. Hla Thein Swe

Finanza e fisco

E11b

Thida Win

moglie del Col. Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affari esteri, nato il 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

moglie di U Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affari esteri dal 18.9.2004

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Sanità, nato il 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

moglie del Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976

E15a

Brig. Gen. Phone Swe

Interni (dal 25.8.2003)

E15b

San San Wai

moglie del Brig. Gen. Phone Swe

E16a

Brig. Gen. Aye Myint Kyu

Settore alberghiero e turismo

E16b

Khin Swe Myint

moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigrazione e popolazione

E17b

Hmwe Hmwe

moglie di Maung Aung

E18a

Brig. Gen. Thein Tun

Industria 1

E19a

Ten. Col. Khin Maung Kyaw

Industria 2

E19b

Mi Mi Wai

moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw

E20a

Brig. Gen. Aung Thein

Informazione

E20b

Tin Tin Nwe

moglie del Brig. Gen. Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informazione, membro USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

moglie di U Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

figlio di U Thein Sein

E21d

Su Su Cho

moglie di Thein Aung Thaw

E22a

Brig. Gen. Win Sein

Lavoro

E22b

Wai Wai Linn

moglie del Brig. Gen. Win Sein

E23a

Myint Thein

Miniere

E23b

Khin May San

moglie di U Myint Thein

E24a

Col. Tin Ngwe

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E24b

Khin Mya Chit

moglie del Col. Tin Ngwe

E25a

Brig. Gen. Than Tun

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E25b

May Than Tun

figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

moglie di May Than Tun

E26a

(Thura U) Thaung Lwin

(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

moglie di Thura U Thaung Lwin

E27a

Brig. Gen. (Thura) Aung Ko

(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee

alias Yi Yi Myint, moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Scienza e Tecnologia

E29a

Dr. Chan Nyein

Scienza e Tecnologia

E29b

Sandar Aung

moglie del Dr. Chan Nyein

E30a

Brig. Gen. Kyaw Myint

Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento

E30b

Khin Nwe Nwe

moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari

E31b

Cho Cho Tun

moglie di U Pe Than

E32a

Col. Nyan Tun Aung

Trasporti


F.   ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

F1a

Cap. (a riposo) Htay Aung

Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo

F3

Soe Thein

Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale)

F4

Khin Maung Soe

Direttore generale

F5

Tint Swe

Direttore generale

F6

Ten. Col. Yan Naing

Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo

F7

Nyunt Nyunt Than

Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo (sesso femminile)


G.   ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

G1a

Magg. Gen. Hla Shwe

Vice aiutante generale

G3a

Magg. Gen. Soe Maung

Giudice, avvocato generale

G4a

Brig. Gen. Thein Htaik

alias Hteik, Ispettorato generale

G5a

Magg. Gen. Saw Hla

Capo della polizia militare

G6a

Magg. Gen. Khin Maung Tun

Vicegenerale del commissario

G7a

Magg. Gen. Lun Maung

Revisore dei conti generale

G8a

Magg. Gen. Nay Win

Assistente militare del Presidente SPDC

G9a

Magg. Gen. Hsan Hsint

Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951

G9b

Khin Ma Lay

moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint

G10a

Magg. Gen. Hla Aung Thein

Comandante in campo, Rangoon

G10b

Amy Khaing

moglie di Hla Aung Thein

G11a

Magg. Gen. Win Myint

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12a

Magg. Gen. Aung Kyi

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12b

Thet Thet Swe

moglie del Magg. Gen. Aung Kyi

G13a

Magg. Gen. Moe Hein

Comandante, Accademia della difesa nazionale

G14a

Magg. Gen. Khin Aung Myint

Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL

G15a

Magg. Gen. Thein Tun

Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee

G16a

Magg. Gen. Than Htay

Direttore dei rifornimenti e trasporti

G17a

Magg. Gen. Khin Maung Tint

Direttore dell'officina carte valori

G18a

Magg. Gen. Sein Lin

Direttore, MD (Funzioni specifiche ignote). In precedenza direttore dell'approvvigionamento

G19a

Magg. Gen. Kyi Win

Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL

G20a

Magg. Gen. Tin Tun

Direttore del Genio militare

G21a

Magg. Gen. Aung Thein

Direttore Reinsediamenti

G22a

Magg. Gen. Aye Myint

Ministero della difesa

G23a

Brig. Gen. Myo Myint

Capo dell'archivio dei servizi della difesa

G24a

Brig. Gen. Than Maung

Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale

G25a

Brig. Gen. Win Myint

Rettore del DSTA

G26a

Brig. Gen. Than Sein

Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

moglie del Brig. Gen. Than Sein

G28a

Brig. Gen. Than Maung

Direttore della milizia popolare e forze di confine

G29a

Brig. Gen. Khin Naing Win

Direttore delle industrie della difesa

G30a

Brig. Gen. Zaw Win

Comandante della Stazione di Bahtoo Stazione (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito)

Marina

G31a

Vice-Admiral Soe Thein

Comandante in capo (Marina)

G31b

Khin Aye Kyin

moglie del Contrammiraglio Soe Thein

G31c

Yimon Aye

figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980

G31d

Aye Chan

figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973

G31e

Thida Aye

figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL

Aviazione

G33a

Ten. Gen. Myat Hein

Comandante in capo (Aviazione)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

moglie del Ten. Gen. Myat Hein

G34a

Brig. Gen. Ye Chit Pe

Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon

G35a

Brig. Gen. Khin Maung Tin

Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila

G36a

Brig. Gen. Zin Yaw

Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL

Divisioni d'infanteria leggera (LID)

G37a

Brig. Gen. Hla Htay Win

11 LID Yemon

G39a

Brig. Gen. Tin Tun Aung

33 LID Sagaing

G41a

Brig. Gen. Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Brig. Gen. Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Brig. Gen. Than Htay

77 LID, Bago

G44a

Brig. Gen. Aung Than Htut

88 LID, Magwe

Altri Brigadieri Generali

G47a

Brig. Gen. Htein Win

Stazione Taikkyi

G48a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Comandante Stazione Meiktila

G49a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Divisione ROC-Kale, Sagaing

G50a

Brig.Gen. Khin Zaw Win

Stazione Khamaukgyi

G51a

Brig. Gen. Kyaw Aung

Sud MR, Comandante Stazione Toungoo

G52a

Brig. Gen. Kyaw Aung

MOC-8, Stazione Dawei/Tavoy

G53a

Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin

ROC Tanai

G54a

Brig. Gen. Kyaw Thu

Stazione Phugyi

G55a

Brig. Gen. Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brig. Gen. Min Thein

MOC-3, Stazione Mogaung

G57a

Brig. Gen. Mya Win

MOC-10, Stazione Kyigone

G58a

Brig. Gen. Mya Win

Kalaw

G59a

Brig. Gen. Myo Lwin

MOC-7, Stazione Pekon

G60a

Brig. Gen. Myint Soe

MOC-5, Stazione Taungup

G61a

Brig. Gen. Myint Aye

MOC-9, Stazione Kyauktaw

G62a

Brig. Gen. Nyunt Hlaing

MOC-17, Stazione Mong Pan

G63a

Brig. Gen. Ohn Myint

Stato Mon, membro USDA CEC

G64a

Brig. Gen. Soe Nwe

MOC-21, Stazione Bhamo

G65a

Brig. Gen. Soe Oo

MOC-16, Stazione Hsenwi

G66a

Brig. Gen. Than Tun

Stazione Kyaukpadaung

G67a

Brig. Gen. Than Win

ROC-Laukkai

G68a

Brig. Gen. Than Tun Aung

ROC-Sittwe

G69a

Brig. Gen. Thaung Aye

Stazione Mongnaung

G70a

Brig. Gen. Thaung Htaik

Stazione Aungban

G71a

Brig. Gen. Thein Hteik

MOC-13, Stazione Bokpyin

G72a

Brig. Gen. Thura Myint Thein

Namhsan TOC

G72a

Brig. Gen. Win Aung

Mong Hsat

G73a

Brig. Gen. Myo Tint

Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti

G74a

Brig. Gen. Thura Sein Thaung

Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale

G75a

Brig. Gen. Phone Zaw Han

Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme

G76a

Brig. Gen. Hla Min

Presidente PDC Divisione Pegu ovest

G77a

Brig. Gen. Win Myint

Stazione Pyinmana


H.   UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

H1a

Magg. Gen. Khin Yi

Direttore generale forze di polizia di Myanmar

H1b

Khin May Soe

moglie del Magg. Gen. Khin Yi

H2a

Police Brig. Gen. Zaw Win

Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar. Ex militare.


I.   ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÁ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

I1a

Brig. Gen. Aung Thein Lin

Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario)

I1b

Khin San New

moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I2a

Col. Maung Par

Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

moglie del Col. Maung Par

I2c

Naing Win Par

figlio del Col. Maung Par


J.   PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

J1a

Tay Za

Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità: MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (6.11.1924) Madre: Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

moglie di U Tay Za, nata il 24.2.1964, Carta d'identità: KMYT 006865; Passaporto n. 275107. Genitori: U Zaw Nyunt (deceduto), Daw Htoo (deceduta)

J1c

Pye Phyo Tay Za

figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987

J2a

Thiha

fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win

alias Saya Kyaung Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

moglie di U Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing

alias Steven Law, Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

moglie di U Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A22, A23

J5b

San San Kywe

moglie di U Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

figlio di U Khin Shwe, nato l'1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nato il 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

moglie di U Htay Myint, nata il 17.11.1957

J6c

Zar Chi Htay

figlia di U Htay Myint, nata il 17.2.1981

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai

alias Nang Mauk Lao Hsai, moglie di Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003

J8b

Khin Khin

moglie di U Ko Lay

J8c

San Min

figlio di U Ko Lay

J8d

Than Han

figlio di U Ko Lay

J8e

Khin Thida

figlia di U Ko Lay

J8f

Zaw Htun Oo

moglie di Khin Thida, figlia del Seg. 2 del Ten. Gen. Tin Oo, deceduto

J9a

Aung Phone

Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003

J9b

Khin Sitt Aye

moglie di U Aung Phone, nata il 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung

alias Sit Thway Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

moglie di Sitt Thwe Aung nata il 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung

alias Sit Taing Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 13.11.1971

J10a

Magg. Gen. Nyunt Tin

Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

figlio del Magg. Gen. Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

figlia del Magg. Gen. Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dall'1.2.2003

J11b

Su Su Thein

moglie di U Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

figlio di U Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

figlio di U Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966


K.   IMPRESE DI PROPRIETÁ MILITARE

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

K1a

Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

Amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar

K1b

Ma Ngeh

figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

MD della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3b)

K1d

Win Htway Hlaing

figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO

K2

Col. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Col. Myint Aung

MD Myawaddy Trading Co.

K4

Col. Myo Myint

MD Bandoola Transportation Co.

K5

Col. (a riposo) Thant Zin

MD Myanmar Land and Development

K6

Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye

UMEHL, Presidente Myanmar Breweries

K7

Col. Aung San

MD Hsinmin Cement Plant Construction Project


L.   EX MEMBRI DELL'SPDC

L1a

(a riposo) General Khin Nyunt

Ex Primo Ministro (agosto 2003-ottobre 2004), nato l'11.10.1939

L1b

Dr. Khin Win Shwe

moglie di Khin Nyunt, nata il 6.10.1940

L1c

Dr. Ye Naing Win

figlio di Khin Nyunt

L1d

Thin Le Le Win

figlia di Khin Nyunt

L1e

Zaw Naing Oo

figlio di Khin Nyunt»


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 8 bis

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING DIRETTORE GENERALE

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, DIRETTORE GENERALE

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST.

INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

COMMERCIO

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MYINT AUNG, DIRETTORE GENERALE

C.   

SERVIZI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG.GEN WIN HLAING E U TUN KYI, DIRETTORI GENERALI

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON E/O PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL MYO MYINT, DIRETTORE GENERALE

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

COL (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, DIRETTORE GENERALE

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

JOINT VENTURES

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U BE AUNG, DIRETTORE

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL

MYANMAR PRIVATE LTD

No 38, VIRGINIA PARK,

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

No 45, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

TEN. COL A RIPOSO MAUNG MAUNG AYE, PRESIDENTE

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT No 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT No 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO E/O TEN. COL TUN MYINT, DIRETTORE GENERALE

B.   

SERVIZI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

No 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON E THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT O BRIG. GEN KYAW WIN, DIRETTORE GENERALE

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, No 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS

(HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»

 


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/59


REGOLAMENTO (CE) N. 668/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 18,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/60


REGOLAMENTO (CE) N. 669/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 32,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/61


REGOLAMENTO (CE) N. 670/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,89 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


29.4.2005   

IT

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L 108/62


REGOLAMENTO (CE) N. 671/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


29.4.2005   

IT

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L 108/63


REGOLAMENTO (CE) N. 672/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 487/2005 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 26,48 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 43 100 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 6.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/64


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2005

recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

(2005/336/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, quarto comma,

vista la decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (1),

vista la decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» (2002-2006) (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, che stabilisce che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo nell’attuazione del programma specifico e che, per gli aspetti legati alla fusione, la composizione di tale comitato e le procedure ad esse applicabili siano quelle stabilite con la decisione 4151/81 ATO 103 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa al comitato consultivo per il programma «fusione» (3) (di seguito la «decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980»),

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 51,

vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che istituisce un comitato consultivo per il programma «fusione» (di seguito «CCE-FU»), in particolare il paragrafo 14 che prevede un sistema di voti applicabile al comitato,

considerando quanto segue:

(1)

Il CCE-FU adotta i pareri relativi al paragrafo 5, lettera g), della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 quando, applicando il sistema di voto ponderato, esso definisce le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale.

(2)

Il 21 ottobre 2004, il CCE-FU ha raccomandato all’unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato, di cui al paragrafo 14, della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che il comitato dovrebbe applicare nel corso dell’esame degli aspetti relativi alla fusione; l’aggiornamento raccomandato è inteso ad includere i voti spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione all’Unione europea.

(3)

Alla luce di quanto precede, è ora opportuno modificare in conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980,

DECIDE:

Articolo unico

Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma «fusione», le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:

«I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g), sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:

Belgio

2

Repubblica ceca

2

Danimarca

2

Germania

5

Estonia

1

Grecia

2

Spagna

3

Francia

5

Irlanda

2

Italia

5

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

2

Lussemburgo

1

Ungheria

2

Malta

1

Paesi Bassi

2

Austria

2

Polonia

3

Portogallo

2

Slovenia

1

Slovacchia

2

Finlandia

2

Svezia

2

Regno Unito

5

Svizzera

2

Totale

60

La maggioranza necessaria per l’adozione di un parere è di 31 voti favorevoli, espressi da almeno quattordici delegazioni.»

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74.

(3)  Non pubblicata, ma modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE Euratom, CECA (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/66


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

recante nomina di tre membri titolari e di un membro supplente italiani del Comitato delle regioni

(2005/337/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Alfonso ANDRIA e della sig.ra Mercedes BRESSO, comunicate al Consiglio in data 12 e 14 luglio 2004.

(3)

Un seggio di membro titolare e un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Silvano MOFFA e del sig. Francesco BISOGNO, comunicata al Consiglio in data 14 febbraio 2005.

(4)

Il governo italiano ha proposto al Consiglio, in data 14 febbraio 2005, i nomi dei candidati per la copertura di questi quattro posti vacanti,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la parte restante del mandato, cioè fino al 25 gennaio 2006:

a)

quali membri titolari:

 

sig. Francesco CROCETTO

consigliere della Provincia di Potenza

Provincia di Potenza — presso presidenza del Consiglio

in sostituzione del sig. Silvano MOFFA

 

sig.ra Sonia MASINI

presidente della Provincia di Reggio Emilia

in sostituzione della sig.ra Mercedes BRESSO

 

sig. Guido MILANA

consigliere della Provincia di Roma

in sostituzione del sig. Alfonso ANDRIA;

b)

quale membro supplente:

 

sig. Vincenzo GIULIANO

consigliere della Provincia di Potenza

in sostituzione del sig. Francesco BISOGNO.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Commissione

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio

[notificato con il numero C(2005) 1242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/338/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l’allegato V, punto 2, sesto paragrafo,

consultato il comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti in base ai criteri definiti dal comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico, siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Nel caso del servizio di campeggio, i criteri ecologici si suddividono in criteri che devono essere soddisfatti nella loro totalità e criteri dei quali è necessario rispettare soltanto un determinato numero.

(4)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni.

(5)

Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell’ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dall’articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell’ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (3).

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata.

Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.

Il «servizio di campeggio» erogato entro l’area in questione può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il servizio erogato nei campeggi deve rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e soddisfare i criteri ecologici indicati nella parte A dell’allegato alla presente decisione.

Il servizio di campeggio deve inoltre soddisfare un numero adeguato dei criteri definiti nella parte B dell’allegato, a ciascuno dei quali sono attribuiti punti. Il servizio di campeggio deve ottenere almeno:

a)

16,5 punti per il servizio principale;

b)

20 punti se vengono fornite anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti.

Il punteggio complessivo è aumentato di un punto se vengono forniti servizi di ristorazione e di un punto se sono disponibili attività ricreative.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per il servizio di campeggio applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %; è vietata l’applicazione di altre possibili riduzioni.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.

3.   Il fatturato annuo per i servizi forniti nei campeggi viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente del campeggio per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all’articolo 2 della decisione 2000/728/CE.

4.   Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di campeggio» è «26».

Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(3)  GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2003/393/CE (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 31).


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio (acquisto, erogazione del servizio, gestione dei rifiuti). In particolare, il loro obiettivo è di:

limitare il consumo energetico,

limitare il consumo idrico,

limitare la produzione di rifiuti,

favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente,

promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale.

Definizioni

Per mezzi di pernottamento mobili di cui all’articolo 1 s’intendono mezzi quali tende, roulotte, case mobili (mobile homes) e camper. Le strutture atte al pernottamento di ospiti sono strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti. Per aree comuni adibite ai servizi in comune s’intendono, ad esempio, le strutture adibite a lavanderia e cucina, i supermercati e i servizi d’informazione.

Requisiti di valutazione e verifica

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B.

Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Gli organismi competenti svolgono ispezioni sul posto.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001.

(NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

PARTE A

Criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1

ENERGIA

1.   Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 22 % dell’energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1).

Questo criterio si applica solo ai campeggi che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell’energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

2.   Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.

Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3.   Energia elettrica per riscaldamento

Almeno il 22 % dell’energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle aree comuni, delle unità in affitto adibite al pernottamento e dell’acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE.

Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

4.   Rendimento delle caldaie

Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90 %, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (2) o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.

Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/42/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all’acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

L’articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

5.   Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un’efficienza energetica minima di classe B a norma della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico (3) o un’efficienza energetica analoga.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

6.   Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico. (Questo criterio non si applica alle roulotte/case mobili in affitto se non sono di proprietà dei gestori del campeggio).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un’autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

7.   Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.

Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

8.   Spegnimento delle luci

Se nelle unità in affitto adibite al pernottamento non c’è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall’unità di pernottamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

9.   Efficienza energetica delle lampadine

a)

Entro un anno dalla data della richiesta di assegnazione del marchio, almeno il 60 % di tutte le lampadine installate nel campeggio deve presentare un’efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico (4). Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

b)

Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l’80 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

ACQUA

10.   Approvvigionamento idrico

Il campeggio deve dichiarare all’autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l’utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

Questo criterio è applicabile solo se il campeggio non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all’indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

11.   Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare i 10 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come il campeggio rispetta il criterio e l’eventuale documentazione necessaria.

12.   Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

13.   Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

14.   Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

15.   Perdite

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell’eventuale presenza di perdite.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un’opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

16.   Annaffiatura di piante e aree esterne

In genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

17.   Trattamento delle acque reflue

Tutte le acque reflue devono essere trattate.

Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, il campeggio deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. Gli ospiti devono essere informati della necessità e dell’obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro mezzi di pernottamento mobili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all’impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso, e la documentazione destinata agli ospiti e riguardante lo smaltimento delle acque reflue.

18.   Piano sulle acque reflue

Il campeggio deve richiedere all’amministrazione locale competente il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all’amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

19.   Punto di smaltimento dei WC chimici

Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici devono essere raccolti separatamente o in altra maniera adeguata e trattati. Se il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un’unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento dell’autorità locale e la documentazione sul vuotatoio chimico.

20.   Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

21.   Formazione del personale riguardo all’uso di detersivi e disinfettanti

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

RIFIUTI

22.   Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle varie zone del campeggio devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili e chiare che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili e l’indicazione della posizione dei contenitori all’interno del campeggio.

23.   Rifiuti pericolosi

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (5), e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. Devono essere disponibili informazioni per gli ospiti sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell’autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dal campeggio, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell’autorità locale.

24.   Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti, il campeggio deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all’interno del campeggio, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale.

25.   Trasporto dei rifiuti

Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso il campeggio o nelle sue vicinanze, quest’ultimo deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

26.   Prodotti «usa e getta»

Se non richiesto dalla legge, nelle unità in affitto adibite al pernottamento e nei negozi del campeggio non devono essere utilizzati i seguenti prodotti «usa e getta»:

prodotti per l’igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.); se vengono utilizzati altri prodotti «usa e getta», nel punto in cui sono utilizzati devono essere previsti contenitori specifici per lo smaltimento secondo i sistemi locali o nazionali applicabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso, oltre che la descrizione del tipo e del sistema di raccolta dei rifiuti in questione.

ALTRI SERVIZI

27.   Divieto di fumare nelle aree comuni

Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

28.   Trasporti pubblici

Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell’ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

29.   Manutenzione e riparazioni generali

Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di campeggio devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Per tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore del campeggio deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

30.   Manutenzione e riparazione delle caldaie

a)

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all’anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

b)

I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all’anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

31.   Definizione della politica ambientale aziendale e programma d’azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d’azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

Il programma d’azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all’energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri di cui alla parte B. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale del campeggio e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d’azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

32.   Formazione del personale

Il campeggio deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall’inizio dell’attività; tutto il personale deve partecipare ad un’attività di formazione almeno una volta all’anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

33.   Informazioni agli ospiti

Il campeggio deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che applica, compresi gli aspetti della sicurezza e della protezione antincendio, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell’UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all’arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali del campeggio. Avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali devono essere ben visibili, in particolare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

34.   Dati sul consumo di energia e di acqua

Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, per il periodo di apertura del campeggio, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell’organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno precedente. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario/gestore del campeggio.

35.   Altri dati da rilevare

Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l’indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell’organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.

36.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico e per ridurre i rifiuti

sono state adottate misure di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali

sono state adottate misure per limitare l’impatto ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l’etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

PARTE B

Criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2

A ciascun criterio di questa parte è stato assegnato un punteggio in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica i campeggi devono ottenere un punteggio minimo. Se il campeggio non offre altre strutture atte al pernottamento di ospiti nell’ambito dei servizi offerti il punteggio minimo richiesto è 16,5 punti; se invece offre tali strutture, il punteggio minimo richiesto è 20.

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti dalla gestione o dalla proprietà del campeggio: servizi di ristorazione (compresa la colazione) e attività ricreative. Le attività ricreative includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro del campeggio e le zone verdi che non fanno parte delle strutture del campeggio, quali parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

37.   Generazione di energia idroelettrica e di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

Il campeggio deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dall’energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

38.   Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

Almeno il 50 % dell’energia complessiva utilizzata per riscaldare i locali interni o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento dei locali interni e l’acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

39.   Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

Il campeggio deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

40.   Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

41.   Teleriscaldamento (1 punto)

Il campeggio deve essere riscaldato mediante teleriscaldamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

42.   Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

Tutta l’energia elettrica e il riscaldamento degli impianti sanitari, delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica. Se il campeggio dispone di un proprio impianto di cogenerazione, questo deve fornire il 70 % del consumo totale di energia termica ed elettrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

43.   Pompe di calore (1,5 punti)

Il campeggio deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell’aria.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

44.   Recupero del calore (2 punti)

Il campeggio deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

45.   Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni area comune e unità in affitto adibita al pernottamento deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

46.   Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici dotati di impianto di riscaldamento/condizionamento nel campeggio devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull’isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

47.   Impianto di condizionamento dell’aria (1,5 punti)

L’impianto di condizionamento deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico o un’efficienza energetica analoga.

Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

48.   Spegnimento automatico dell’impianto di condizionamento (1 punto)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l’impianto di condizionamento delle unità in affitto adibite al pernottamento quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

49.   Architettura bioclimatica (2 punti)

Gli edifici presenti nel campeggio devono essere costruiti in base a principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

50.   Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 5 punti)

a)

(1 punto) Tutti i frigoriferi domestici devono avere un’efficienza di classe A, A+ o A++ ai sensi della direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (6); tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C. La direttiva 2003/66/CE è applicabile dal 1o luglio 2004.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

b)

(1 punto) Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (7).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/9/CE recante modifica della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

c)

(1 punto) Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (8).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/89/CE che modifica la direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

d)

(1 punto) Almeno l’80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (9).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell’etichetta «Energy Star» e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

e)

(1 punto) Tutte le asciugabiancheria elettriche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (10).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le asciugabiancheria, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le asciugabiancheria che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/13/CE che modifica la direttiva 92/75/CEE (ad esempio le asciugabiancheria industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

51.   Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (1 punto)

Tutti gli asciugamani e gli asciugacapelli elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione adeguata che attesti come il campeggio rispetta questo criterio.

52.   Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

53.   Spegnimento automatico delle luci nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)

L’80 % delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

54.   Controllo del timer della sauna (1 punto)

Tutte le saune devono essere dotate di un sistema di controllo del timer.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

55.   Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

L’energia impiegata per riscaldare l’acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio unita ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione che attesti il quantitativo di energia derivante da fonti di energia rinnovabili.

56.   Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

ACQUA

57.   Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)

a)

(1,5 punti): L’acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b)

(1,5 punti): L’acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

58.   Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1 punto)

Il campeggio deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

59.   Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

60.   Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno l’80 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

61.   Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE della Commissione (11):

W(misurato) ≤ (0,625 × S) + 9,25

dove:

W(misurato)= consumo d’acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,

S= numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

62.   Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nel campeggio dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia del campeggio devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE (12).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. Il campeggio deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

63.   Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno l’80 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

64.   Timer per docce (1,5 punti)

Le docce degli impianti sanitari/aree comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

65.   Copertura della piscina (1 punto)

Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre l’evaporazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

66.   Antigelo (fino a 1,5 punti)

Se è necessario l’antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade nel campeggio siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo dell’1 % di ione cloruro (Cl-) (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

67.   Indicazione della durezza dell’acqua (1 punto)

In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell’acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi; in alternativa deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

68.   Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)

Almeno il 50 % degli orinatoi deve utilizzare un sistema senz’acqua; in alternativa tutti gli orinatoi devono disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

69.   Specie indigene utilizzate per nuove piantagioni all’esterno (1 punto)

Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali indigene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

70.   Cambio di asciugamani e lenzuola (1 punto)

Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale del campeggio, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola nelle unità in affitto adibite al pernottamento su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categoria più bassa e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori. Questo criterio si applica solo alle unità in affitto adibite al pernottamento nelle quali è compresa la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

71.   Detersivi (fino a 4 punti)

Almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dal campeggio deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

72.   Pitture e vernici per interni (1 punto)

Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna dei locali e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio, escluse le roulotte e le case mobili in affitto, deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

73.   Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)

Il lavaggio auto non è consentito o è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l’acqua e i detergenti usati e convogliarli al sistema fognario.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

74.   Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

Nei negozi del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

75.   Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

76.   Pulizia meccanica (1 punto)

Il campeggio deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

77.   Giardini e orti biologici (2 punti)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l’uso di pesticidi o in linea con i principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (13), e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessario.

78.   Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)

La progettazione architettonica delle unità adibite al pernottamento e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l’impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo (1 punto).

Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.

RIFIUTI

79.   Compostaggio (fino a 3 punti)

Nel campeggio i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 2 punti; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall’amministrazione locale, dall’azienda o da un’impresa privata).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.

80.   Bibite in lattina «usa e getta» (2 punti)

Se non richiesto dalla legge, le bibite in lattina «usa e getta» non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.

81.   Confezioni per la prima colazione/per prodotti alimentari e prodotti «usa e getta» (2 punti)

Le confezioni monoporzione e le tazze, i piatti e le posate «usa e getta» non devono essere utilizzate per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

82.   Smaltimento di grassi/oli (fino a 3 punti)

Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (2 punti). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

83.   Perdite dai veicoli del parcheggio (1 punto)

L’olio e prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio devono essere raccolti e smaltiti correttamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

84.   Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)

I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

85.   Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)

Tutto il traffico che interessa il campeggio (ospiti e servizi di manutenzione/trasporto) deve essere limitato a orari e aree ben definiti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

86.   Traffico creato dal campeggio (1 punto)

Il campeggio non deve utilizzare veicoli a motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all’interno del campeggio.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

87.   Carrelli per gli ospiti nel campeggio (1 punto)

Per il trasporto di bagagli e gli acquisti sul posto gli ospiti devono poter disporre gratuitamente di carrelli o di altri mezzi di trasporto non a motore.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

88.   Superfici non coperte (1 punto)

Almeno il 90 % della superficie del campeggio non deve essere ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale coprente che impedisca l’adeguato drenaggio e aerazione del terreno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

89.   Tetti (1,5 punti)

Almeno il 50 % degli edifici situati nel campeggio che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) deve essere ricoperto di erba o di piante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

90.   Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)

Il campeggio deve garantire la comunicazione e l’educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L’intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

91.   Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)

In almeno il 50 % delle aree comuni al chiuso e il 50 % delle unità in affitto adibite al pernottamento non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

92.   Biciclette (1,5 punti)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 2 biciclette ogni 50 piazzole e/o unità in affitto adibite al pernottamento).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.

93.   Bottiglie riutilizzabili o a rendere (fino a 3 punti)

Nel campeggio le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

94.   Prodotti di carta (fino a 2 punti)

Almeno il 50 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

95.   Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

96.   Prodotti alimentari locali (fino a 4,5 punti)

Per ogni pasto, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale; sono compresi la prima colazione (1,5 punti) e i prodotti in vendita nel supermercato (1,5 punti).

Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

97.   Alimenti biologici (fino a 2 punti)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) e di almeno 4 prodotti venduti nel supermercato/spaccio (1 punto) devono essere prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

GESTIONE GENERALE

98.   Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) del campeggio

Il campeggio deve essere registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

99.   Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi del campeggio deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

100.   Conformità dei subappaltatori ai criteri della parte A (fino a 2 punti)

Tutti i subappaltatori dei due servizi aggiuntivi eventualmente forniti dal campeggio (servizi di ristorazione e attività ricreative) devono rispettare almeno i criteri della parte A del presente marchio di qualità ecologica applicabili ai rispettivi servizi specifici (1 punto per ciascun servizio erogato nel campeggio).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri della parte A.

101.   Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)

Presso il campeggio devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti (1 punto). Ogni piazzola dispone di un proprio contatore di energia e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

102.   Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

a)

Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti). La direzione del campeggio deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali del campeggio. L’organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure

b)

Marchio di qualità ecologica (3 punti). Al campeggio deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.

(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(3)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(4)  GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

(5)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(6)  GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10.

(7)  GU L 56 del 4.3.1999, pag. 46.

(8)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85.

(9)  GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(10)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(11)  GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

(12)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

(13)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.


29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/87


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2005

che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto attiene alle misure di controllo della peste suina classica in Francia

[notificata con il numero C(2005) 1249]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In esito all'insorgere di focolai di peste suina classica in taluni Stati membri, è stata adottata la decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica in alcuni Stati membri (2). Tale decisione stabilisce alcune disposizioni supplementari relative al controllo della peste suina classica.

(2)

La Francia ha informato la Commissione dei recenti sviluppi di tale malattia nei suini selvatici nella zona francese dei Vosgi settentrionali. In base ai dati epidemiologici disponibili, occorre modificare la zona in cui si applicano le misure di controllo della malattia.

(3)

La decisione 2003/526/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte I, punto 2, dell’allegato della decisione 2003/526/CE è sostituita dal testo in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/225/CE (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 70).


ALLEGATO

«2)   Francia:

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle situato a ovest del Reno e del canale Rhin-Marne, a nord dell’autostrada A 4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania e dei comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/88


POSIZIONE COMUNE 2005/340/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1).

(2)

Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/730/PESC che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC (2).

(3)

Il 21 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/149/PESC recante modifica dell'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC (3).

(4)

Il Consiglio ricorda la sua posizione sull'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar e ritiene che i recenti sviluppi non giustifichino una sospensione delle misure restrittive.

(5)

Pertanto, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar enunciate dalla posizione comune 2004/423/PESC, modificata rispettivamente dalle posizioni comuni 2004/730/PESC e 2005/149/PESC, dovrebbero restare in vigore.

(6)

Il Consiglio rammenta che le misure restrittive nei confronti delle persone imposte dalla posizione comune 2004/423/PESC riguardino persone associate al regime birmano/del Myanmar nonché i loro familiari. Esso ritiene che i bambini di età inferiore a 18 anni non dovrebbero essere contemplati.

(7)

È opportuno altresì apportare modifiche tecniche agli elenchi allegati alla posizione comune 2044/423/PESC.

(8)

Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento della situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione di tali misure restrittive, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio.

(9)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC sono sostituiti dagli allegati I e II della presente posizione comune.

Articolo 2

La posizione comune 2004/423/PESC è prorogata per un periodo di 12 mesi.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/149/PESC (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37).

(2)  GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.

(3)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui agli articoli 6, 7 e 9

Note sulle tabelle:

1.

U è l'equivalente in birmano di Sig.; Daw è l'equivalente di Sig.ra.

2.

Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine “alias”

A.   CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

 

Nome (nome, cognome, sesso)

Informazioni sull'identità (eventuali pseudonimi, funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …)

A1a

Comandante in capo, Gen. Than Shwe

Presidente, nato il 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

moglie del Gen. Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

figlia del Gen. Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe

alias Tun Tun Naing, figlio di Than Shwe

A1g

Khin Thanda

moglie di Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

figlio di Than Shwe

A1i

Dr Khin Win Sein

moglie di Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe

alias Maung Maung, figlio di Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

figlia di Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

figlia di Than Shwe

A2a

Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye

Vicepresidente, nato il 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

moglie del Gen. Maung Aye

A2c

Nandar Aye

figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D17d)

A3a

Gen. Thura Shwe Mann

Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione)

A3b

Khin Lay Thet

moglie di Shwe Mann

A3c

Aung Thet Mann

figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company

A3d

Toe Naing Mann

figlio di Shwe Mann

A3e

Zay Zin Latt

moglie di Toe Naing Mann, figlia di Khin Shwe (ref L1), nata il 24.3.1981

A3f

Shwe Mann Ko Ko

figlio del Gen. Thura Shwe Mann

A4a

Ten. Gen. Soe Win

Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946

A4b

Than Than Nwe

moglie del Ten. Gen. Soe Win

A5a

Ten. Gen. Thein Sein

Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale

A5b

Khin Khin Win

moglie del Ten. Gen. Thein Sein

A6a

Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto

A6b

Khin Saw Hnin

moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Ten. Gen. Kyaw Win

Capo dell'addestramento delle forze armate

A7b

San San Yee

moglie del Ten. Gen. Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7d

San Thida Win

moglie di Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7f

Dr Phone Myint Htun

figlio del Ten. Gen. Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

moglie del Dr. Phone Myint Htun

A8a

Ten. Gen. Tin Aye

Capo dell'approvvigionamento militare, Presidente dell'UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

moglie del Ten. Gen. Tin Aye

A9a

Ten. Gen. Ye Myint

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

figlia del Ten. Gen. Ye Myint

A10a

Ten. Gen. Aung Htwe

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)

A10b

Khin Hnin Wai

moglie del Ten. Gen. Aung Htwe

A11a

Ten. Gen. Khin Maung Than

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than

A12a

Ten. Gen. Maung Bo

Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

moglie del Ten. Gen. Maung Bo


B.   COMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

B1a

Magg. Gen. Myint Swe

Rangoon (e Capo della Sicurezza degli Affari militari)

B1b

Khin Thet Htay

moglie del Magg. Gen. Myint Swe

B2a

Magg. Gen. Ye Myint

Centro-Divisione Mandalay

B2b

Myat Ngwe

moglie del Magg. Gen. Ye Myint

B3a

Magg. Gen. Thar Aye

alias Tha Aye, Nord-ovest-Divisione Sagaing

B3b

Wai Wai Khaing

alias Wei Wei Khaing, moglie del Magg. Gen. Thar Aye

B4a

Magg. Gen. Maung Maung Swe

Nord-Stato Kachin

B4b

Tin Tin New

moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe

B5a

Magg. Gen. Myint Hlaing

Nord-est-Stato Shan (nord)

B5b

Khin Thant Sin

alias Khin Thant Zin, moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing

B6a

Magg. Gen. Khin Zaw

Triangolo-Stato Shan (est)

B6b

Khin Pyone Win

moglie del Magg. Gen. Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

figlio del Magg. Gen. Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

figlia del Magg. Gen. Khin Zaw

B7a

Magg. Gen. Khin Maung Myint

Est-Stato Shan (sud)

B7b

Win Win Nu

moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint

B8a

Magg. Gen. Thura Myint Aung

Sud-est-Stato Mon

B8b

Than Than New

moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung

B9a

Magg. Gen. Ohn Myint

Costa-Divisione Tenasserim

B9b

Nu Nu Swe

moglie del Magg. Gen. Ohn Myint

B10a

Magg. Gen. Ko Ko

Sud-Divisione Pegu

B10b

Sao Nwan Khun Sum

moglie del Magg. Gen. Ko Ko

B11a

Magg. Gen. Soe Naing

Sud-ovest-Divisione Irrawaddy

B11b

Tin Tin Latt

moglie del Magg. Gen. Soe Naing

B12a

Brig. Gen. Min Aung Hlaing

Ovest-Stato Araliasn


C.   VICECOMANDANTI REGIONALI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso comando)

C1a

Brig. Gen. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

moglie del Brig. Gen. Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin

C2a

Brig. Gen. Nay Win

Centro

C2b

Nan Aye Mya

moglie del Brig. Gen. Nay Win

C3a

Brig. Gen. Tin Maung Ohn

Nord-ovest

C4a

Brig. Gen. San Tun

Nord

C4b

Tin Sein

moglie del Brig. Gen. San Tun

C5a

Brig. Gen. Hla Myint

Nord-est

C5b

Su Su Hlaing

moglie del Brig. Gen. Hla Myint

C7a

Brig. Gen. Win Myint

Est

C8a

Brig. Gen. Myo Hla

Sud-est

C8b

Khin Hnin Aye

moglie del Brig. Gen. Myo Hla

C9a

Brig. Gen. Hone Ngaing

alias Hon Ngai, Costa

C10a

Brig. Gen. Thura Maung Ni

Sud

C10b

Nan Myint Sein

moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni

C11a

Brig. Gen. Tint Swe

Sud-ovest

C11b

Khin Thaung

moglie del Brig. Gen. Tint Swe

C11c

Ye Min

alias Ye Kyaw Swar Swe, figlio del Brig. Gen. Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

moglie di Ye Min

C12a

Brig. Gen. Tin Hlaing

Ovest


D.   MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

D1a

Than Shwe

Gabinetto del Primo Ministro

D1b

Yin Yin Mya

moglie di U Than Shwe

D2a

Brig. Gen. Pyi Sone

Gabinetto del Primo Ministro dal 18.9.2004 (in precedenza: Commercio)

D2b

Aye Pyay Wai Khin

moglie del Brig. Gen. Pyi Sone

D2c

Kalyar Pyay Wai Shan

figlia del Brig. Gen. Pyi Sone Marito (deceduto): Magg. Kyaw San Win

D2d

Pan Thara Pyay Shan

figlia del Brig. Gen. Pyi Sone

D3a

Magg. Gen. Htay Oo

Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

moglie del Magg. Gen. Htay Oo

D4a

Brig. Gen. Tin Naing Thein

Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: vice-ministro per le foreste

D4b

Aye Aye

moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein

D5a

Magg. Gen. Saw Tun

Edilizia, nato l'8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945

D5c

Me Me Tun

figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, Passaporto n. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

moglie di Me Me Tun, nata il 2.1.1969

D6a

Col. Zaw Min

Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

moglie del Col. Zaw Min

D7a

Magg. Gen. Kyi Aung

Cultura

D7b

Khin Khin Lay

moglie del Magg. Gen. Kyi Aung

D8a

Than Aung

Istruzione

D8b

Win Shwe

moglie di U Than Aung

D9a

Magg. Gen. Tin Htut

Energia elettrica

D9b

Tin Tin Nyunt

moglie del Magg. Gen. Tin Htut

D10a

Brig. Gen. Lun Thi

Energia

D10b

Khin Mar Aye

moglie del Brig. Gen. Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

figlia del Brig. Gen. Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

figlio del Brig. Gen. Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

moglie di Zin Maung Lun

D11a

Magg. Gen. Hla Tun

Finanze e fisco

D11b

Khin Than Win

moglie del Magg. Gen. Hla Tun

D12a

U Nyan Win

Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

moglie di U Nyan Win

D13a

Brig. Gen. Thein Aung

Foreste

D13b

Khin Htay Myint

moglie del Brig. Gen. Thein Aung

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Sanità

D14b

Nilar Thaw

moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint

D15a

Magg. Gen. Maung Oo

Interno

D15b

Nyunt Nyunt Oo

moglie del Magg. Gen. Maung Oo

D16a

Magg. Gen. Sein Htwa

Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento

D16b

Khin Aye

moglie del Magg. Gen. Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industria 1

D17b

Khin Khin Yi

moglie di U Aung Thaung

D17c

Captain Nay Aung

figlio di U Aung Thaung

D17d

Major Pyi Aung

alias Pye Aung, figlio di U Aung Thaung (sposato con A2c)

D17e

Major Moe Aung

figlio di U Aung Thaung

D17f

Dr. Thu Nandi Aung

figlia di Aung Thaung

D18a

Magg. Gen. Saw Lwin

Industria 2

D18b

Moe Moe Myint

moglie del Magg. Gen. Saw Lwin

D19a

Brig. Gen. Kyaw Hsan

Informazione

D19b

Kyi Kyi Win

moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan

D20a

Brig. Gen. Maung Maung Thein

Allevamento e pesca

D20b

Myint Myint Aye

moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein

D21a

Brig. Gen. Ohn Myint

Miniere

D21b

San San

moglie del Brig. Gen. Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

figlio del Brig. Gen. Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Pianificazione nazionale e sviluppo economico

D22b

Kyu Kyu Win

moglie di U Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

figlio di U Soe Tha;

D22d

Wei Wei Lay

moglie di Kyaw Myat Soe

D23a

Col. Thein Nyunt

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

D23b

Kyin Khaing

moglie del Col. Thein Nyunt

D24a

Magg. Gen. Aung Min

Trasporti ferroviari

D24b

Wai Wai Thar

moglie del Magg. Gen. Aung Min

D25a

Brig. Gen. Thura Myint Maung

Affari religiosi

D25b

Aung Kyaw Soe

figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

moglie di Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung

D26a

(U) Thaung

Scienza e Tecnologia simultaneamente Lavoro (dal 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

moglie di U Thaung

D27a

Brig. Gen. Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint

D28a

Brig. Gen. Thein Zaw

Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo

D28b

Mu Mu Win

moglie del Brig. Gen. Thein Zaw

D29a

Magg. Gen. Thein Swe

Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

moglie del Magg. Gen. Thein Swe


E.   VICE-MINISTRI

 

Nome

Informazioni sull'identità (incluso ministero)

E1a

Ohn Myint

Agricultura e Irrigazione

E1b

Thet War

moglie di U Ohn Myint

E2a

Brig. Gen. Aung Tun

Commercio

E3a

Brig. Gen. Myint Thein

Edilizia

E3b

Mya Than

moglie del Brig. Gen. Myint Thein

E4a

Brig. Gen. Soe Win Maung

Cultura

E4b

Myint Myint Wai

moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung

E5a

Brig. Gen. Khin Maung Win

Difesa

E6a

Magg. Gen. Aung Hlaing

Difesa (dal 23.8.2003)

E6b

Soe San

figlio del Magg. Gen. Aung Hlaing

E7a

Myo Nyunt

Istruzione

E7b

Marlar Thein

moglie di Myo Nyunt

E8a

Brig. Gen. Aung Myo Min

Istruzione

E8b

Thazin New

moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Energia elettrica

E9b

Tin Tin Myint

moglie di Myo Myint

E10a

Brig. Gen. Than Htay

Energia (dal 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

moglie del Brig. Gen. Than Htay

E11a

Col. Hla Thein Swe

Finanza e fisco

E11b

Thida Win

moglie del Col. Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Affari esteri, nato il 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

moglie di U Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Affari esteri dal 18.9.2004

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Sanità, nato il 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

moglie del Prof. Dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976

E15a

Brig. Gen. Phone Swe

Interni (dal 25.8.2003)

E15b

San San Wai

moglie del Brig. Gen. Phone Swe

E16a

Brig. Gen. Aye Myint Kyu

Settore alberghiero e turismo

E16b

Khin Swe Myint

moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Immigrazione e popolazione

E17b

Hmwe Hmwe

moglie di Maung Aung

E18a

Brig. Gen. Thein Tun

Industria 1

E19a

Ten. Col. Khin Maung Kyaw

Industria 2

E19b

Mi Mi Wai

moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw

E20a

Brig. Gen. Aung Thein

Informazione

E20b

Tin Tin New

moglie del Brig. Gen. Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informazione, membro USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

moglie di U Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

figlio di U Thein Sein

E21d

Su Su Cho

moglie di Thein Aung Thaw

E22a

Brig. Gen. Win Sein

Lavoro

E22b

Wai Wai Linn

moglie del Brig. Gen. Win Sein

E23a

Myint Thein

Miniere

E23b

Khin May San

moglie di U Myint Thein

E24a

Col. Tin Ngwe

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E24b

Khin Mya Chit

moglie del Col. Tin Ngwe

E25a

Brig. Gen. Than Tun

Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo

E25b

May Than Tun

figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

moglie di May Than Tun

E26a

(Thura U) Thaung Lwin

(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

moglie di Thura U Thaung Lwin

E27a

Brig. Gen. (Thura) Aung Ko

(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee

alias Yi Yi Myint, moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Scienza e Tecnologia

E29a

Dr. Chan Nyein

Scienza e Tecnologia

E29b

Sandar Aung

moglie del Dr. Chan Nyein

E30a

Brig. Gen. Kyaw Myint

Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento

E30b

Khin Nwe Nwe

moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari

E31b

Cho Cho Tun

moglie di U Pe Than

E32a

Col. Nyan Tun Aung

Trasporti


F.   ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata)

F1a

Cap. (a riposo) Htay Aung

Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo

F3

Soe Thein

Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale)

F4

Khin Maung Soe

Direttore generale

F5

Tint Swe

Direttore generale

F6

Ten. Col. Yan Naing

Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo

F7

Nyunt Nyunt Than

Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo (sesso femminile)


G.   ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

G1a

Magg. Gen. Hla Shwe

Vice aiutante generale

G3a

Magg. Gen. Soe Maung

Giudice, avvocato generale

G4a

Brig. Gen. Thein Htaik

alias Hteik, Ispettorato generale

G5a

Magg. Gen. Saw Hla

Capo della polizia militare

G6a

Magg. Gen. Khin Maung Tun

Vicegenerale del commissario

G7a

Magg. Gen. Lun Maung

Revisore dei conti generale

G8a

Magg. Gen. Nay Win

Assistente militare del Presidente SPDC

G9a

Magg. Gen. Hsan Hsint

Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951

G9b

Khin Ma Lay

moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint

G10a

Magg. Gen. Hla Aung Thein

Comandante in campo, Rangoon

G10b

Amy Khaing

moglie di Hla Aung Thein

G11a

Magg. Gen. Win Myint

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12a

Magg. Gen. Aung Kyi

Vice capo dell'addestramento delle forze armate

G12b

Thet Thet Swe

moglie del Magg. Gen. Aung Kyi

G13a

Magg. Gen. Moe Hein

Comandante, Accademia della difesa nazionale

G14a

Magg. Gen. Khin Aung Myint

Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL

G15a

Magg. Gen. Thein Tun

Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee

G16a

Magg. Gen. Than Htay

Direttore dei rifornimenti e trasporti

G17a

Magg. Gen. Khin Maung Tint

Direttore dell'officina carte valori

G18a

Magg. Gen. Sein Lin

Direttore, MD (Funzioni specifiche ignote.) In precedenza direttore dell'approvvigionamento

G19a

Magg. Gen. Kyi Win

Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL

G20a

Magg. Gen. Tin Tun

Direttore del Genio militare

G21a

Magg. Gen. Aung Thein

Direttore Reinsediamenti

G22a

Magg. Gen. Aye Myint

Ministero della difesa

G23a

Brig. Gen. Myo Myint

Capo dell'archivio dei servizi della difesa

G24a

Brig. Gen. Than Maung

Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale

G25a

Brig. Gen. Win Myint

Rettore del DSTA

G26a

Brig. Gen. Than Sein

Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

moglie del Brig. Gen. Than Sein

G28a

Brig. Gen. Than Maung

Direttore della milizia popolare e forze di confine

G29a

Brig. Gen. Khin Naing Win

Direttore delle industrie della difesa

G30a

Brig. Gen. Zaw Win

Comandante della Stazione di Bahtoo Stazione (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito)

Marina

G31a

Vice-Admiral Soe Thein

Comandante in capo (Marina)

G31b

Khin Aye Kyin

moglie del Contrammiraglio Soe Thein

G31c

Yimon Aye

figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980

G31d

Aye Chan

figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973

G31e

Thida Aye

figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979

G32a

Commodore Nyan Tun

Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL

Aviazione

G33a

Ten. Gen. Myat Hein

Comandante in capo (Aviazione)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

moglie del Ten. Gen. Myat Hein

G34a

Brig. Gen. Ye Chit Pe

Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon

G35a

Brig. Gen. Khin Maung Tin

Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila

G36a

Brig. Gen. Zin Yaw

Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL

Divisioni d'infanteria leggera (LID)

G37a

Brig. Gen. Hla Htay Win

11 LID Yemon

G39a

Brig. Gen. Tin Tun Aung

33 LID Sagaing

G41a

Brig. Gen. Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Brig. Gen. Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Brig. Gen. Than Htay

77 LID, Bago

G44a

Brig. Gen. Aung Than Htut

88 LID, Magwe

Altri Brigadieri Generali

G47a

Brig. Gen. Htein Win

Stazione Taikkyi

G48a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Comandante Stazione Meiktila

G49a

Brig. Gen. Khin Maung Aye

Divisione ROC-Kale, Sagaing

G50a

Brig-Gen Khin Zaw Win

Stazione Khamaukgyi

G51a

Brig. Gen. Kyaw Aung

Sud MR, Comandante Stazione Toungoo

G52a

Brig. Gen. Kyaw Aung

MOC-8, Stazione Dawei/Tavoy

G53a

Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin

ROC Tanai

G54a

Brig. Gen. Kyaw Thu

Stazione Phugyi

G55a

Brig. Gen. Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brig. Gen. Min Thein

MOC-3, Stazione Mogaung

G57a

Brig. Gen. Mya Win

MOC-10, Stazione Kyigone

G58a

Brig. Gen. Mya Win

Kalaw

G59a

Brig. Gen. Myo Lwin

MOC-7, Stazione Pekon

G60a

Brig. Gen. Myint Soe

MOC-5, Stazione Taungup

G61a

Brig. Gen. Myint Aye

MOC-9, Stazione Kyauktaw

G62a

Brig. Gen. Nyunt Hlaing

MOC-17, Stazione Mong Pan

G63a

Brig. Gen. Ohn Myint

Stato Mon, membro USDA CEC

G64a

Brig. Gen. Soe Nwe

MOC-21, Stazione Bhamo

G65a

Brig. Gen. Soe Oo

MOC-16, Stazione Hsenwi

G66a

Brig. Gen. Than Tun

Stazione Kyaukpadaung

G67a

Brig. Gen. Than Win

ROC-Laukkai

G68a

Brig. Gen. Than Tun Aung

ROC-Sittwe

G69a

Brig. Gen. Thaung Aye

Stazione Mongnaung

G70a

Brig. Gen. Thaung Htaik

Stazione Aungban

G71a

Brig. Gen. Thein Hteik

MOC-13, Stazione Bokpyin

G72a

Brig. Gen. Thura Myint Thein

Namhsan TOC

G72a

Brig. Gen. Win Aung

Mong Hsat

G73a

Brig. Gen. Myo Tint

Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti

G74a

Brig. Gen. Thura Sein Thaung

Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale

G75a

Brig. Gen. Phone Zaw Han

Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme

G76a

Brig. Gen. Hla Min

Presidente PDC Divisione Pegu ovest

G77a

Brig. Gen. Win Myint

Stazione Pyinmana


H.   UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

H1a

Magg. Gen. Khin Yi

Direttore generale forze di polizia di Myanmar

H1b

Khin May Soe

moglie del Magg. Gen. Khin Yi

H2a

Police Brig. Gen. Zaw Win

Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar. Ex militare.


I.   ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÁ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa funzione)

I1a

Brig. Gen. Aung Thein Lin

Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario)

I1b

Khin San New

moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin

I2a

Col. Maung Par

Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

moglie del Col. Maung Par

I2c

Naing Win Par

figlio del Col. Maung Par


J.   PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

J1a

Tay Za

Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità: MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (6.11.1924) Madre: Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

moglie di U Tay Za, nata il 24.2.1964, Carta d'identità: KMYT 006865; Passaporto n. 275107. Genitori: U Zaw Nyunt (deceduto), Daw Htoo (deceduta)

J1c

Pye Phyo Tay Za

figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987

J2a

Thiha

fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win

alias Saya Kyaung Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

moglie di U Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing

alias Steven Law, Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

moglie di U Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A22, A23

J5b

San San Kywe

moglie di U Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

figlio di U Khin Shwe, nato l'1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., nato il 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

moglie di U Htay Myint, nata il 17.11.1957

J6c

Zar Chi Htay

figlia di U Htay Myint, nata il 17.2.1981

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai

alias Nang Mauk Lao Hsai, moglie di Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003

J8b

Khin Khin

moglie di U Ko Lay

J8c

San Min

figlio di U Ko Lay

J8d

Than Han

figlio di U Ko Lay

J8e

Khin Thida

figlia di U Ko Lay

J8f

Zaw Htun Oo

moglie di Khin Thida, figlio del Seg. 2 del Ten. Gen. Tin Oo, deceduto

J9a

Aung Phone

Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003

J9b

Khin Sitt Aye

moglie di U Aung Phone, nata il 14.09.1943

J9c

Sitt Thwe Aung

alias Sit Thway Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

moglie di Sitt Thwe Aung nata il 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung

alias Sit Taing Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 13.11.1971

J10a

Magg. Gen. Nyunt Tin

Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004

J10b

Khin Myo Oo

moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

figlio del Magg. Gen. Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

figlia del Magg. Gen. Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dal 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

moglie di U Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

figlio di U Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

figlio di U Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

figlia di U Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966


K.   IMPRESE DI PROPRIETÁ MILITARE

 

Nome

Informazioni sull'identità (inclusa società)

K1a

Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

Amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar

K1b

Ma Ngeh

figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

MD della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3b)

K1d

Win Htway Hlaing

figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO

K2

Col. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Col. Myint Aung

MD Myawaddy Trading Co.

K4

Col. Myo Myint

MD Bandoola Transportation Co.

K5

Col. (a riposo) Thant Zin

MD Myanmar Land and Development

K6

Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye

UMEHL, Presidente Myanmar Breweries

K7

Col. Aung San

MD Hsinmin Cement Plant Construction Project


L.   EX MEMBRI DELL'SPDC

L1a

(a riposo) General Khin Nyunt

Ex Primo Ministro (agosto 2003-ottobre 2004), nato l'11.10.1939

L1b

Dr. Khin Win Shwe

moglie di Khin Nyunt, nata il 6.10.1940

L1c

Dr. Ye Naing Win

figlio di Khin Nyunt

L1d

Thin Le Le Win

figlia di Khin Nyunt

L1e

Zaw Naing Oo

figlio di Khin Nyunt»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Elenco delle imprese statali birmane di cui agli articoli 7 e 10

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING MANAGING DIRECTOR

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, DIRETTORE GENERALE

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST.

INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

COMMERCIO

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MYINT AUNG, DIRETTORE GENERALE

C.   

SERVIZI

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG.GEN WIN HLAING E U TUN KYI, DIRETTORI GENERALI

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON AND/OR PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL MYO MYINT, DIRETTORE GENERALE

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

COL (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, DIRETTORE GENERALE

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

JOINT VENTURES

A.   

PRODUZIONE

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U BE AUNG, DIRETTORE

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL

MYANMAR PRIVATE LTD

No 38, VIRGINIA PARK,

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

No 45, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

TEN. COL A RIPOSO MAUNG MAUNG AYE, PRESIDENTE

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

No 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT No 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT No 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO E / O TEN. COL TUN MYINT, DIRETTORE GENERALE

B.   

SERVIZI

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

No 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT O BRIG. GEN KYAW WIN, DIRETTORE GENERALE

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, No 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS

(HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»

 


Rettifiche

29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/107


Rettifica del regolamento (CE) n. 645/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 28 aprile 2005 )

A pagina 21, allegato, seconda tabella «Zucchero preferenziale speciale — Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003 — Campagna 2004/2005»

nella colonna «Limite», alla voce «India»:

leggi:

«Raggiunto».