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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio [notificato con il numero C(2005) 1242] ( 1 ) |
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Decisione della Commissione, del 25 aprile 2005, che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto attiene alle misure di controllo della peste suina classica in Francia [notificata con il numero C(2005) 1249] ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 650/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
124,6 |
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204 |
98,7 |
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212 |
129,8 |
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624 |
168,0 |
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999 |
130,3 |
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0707 00 05 |
052 |
134,2 |
|
204 |
71,4 |
|
|
999 |
102,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
107,9 |
|
204 |
44,2 |
|
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999 |
76,1 |
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0805 10 20 |
052 |
41,9 |
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204 |
44,2 |
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212 |
58,5 |
|
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220 |
50,0 |
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388 |
74,0 |
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400 |
55,1 |
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624 |
60,1 |
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999 |
54,8 |
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0805 50 10 |
052 |
46,9 |
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220 |
65,0 |
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388 |
68,0 |
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400 |
50,6 |
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528 |
61,1 |
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624 |
69,5 |
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999 |
60,2 |
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0808 10 80 |
388 |
87,1 |
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400 |
100,1 |
|
|
404 |
86,5 |
|
|
508 |
68,5 |
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512 |
71,8 |
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524 |
72,3 |
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528 |
68,1 |
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720 |
75,5 |
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804 |
95,2 |
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999 |
80,6 |
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0808 20 50 |
388 |
92,9 |
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512 |
87,9 |
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|
528 |
65,1 |
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720 |
49,0 |
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999 |
73,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 651/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sezione 2 del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (1) introduce misure transitorie intese ad evitare speculazioni nel settore dello zucchero dovute all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea. In tale sezione sono fissate alcune date per la determinazione delle eccedenze di zucchero, la loro eliminazione e la presentazione delle relative prove da parte dell’operatore responsabile o del nuovo Stato membro interessato. Sono inoltre fissati i periodi relativi ai valori da prendere in considerazione per calcolare gli importi che dovranno essere pagati dagli operatori e dai nuovi Stati membri se le eccedenze non sono eliminate. |
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(2) |
A causa dei ritardi con cui sono pervenute le informazioni supplementari sulle eccedenze esistenti nei nuovi Stati membri e al tempo necessario per analizzarle in modo approfondito e discuterle con gli Stati membri interessati, non è stato possibile per la Commissione determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 ottobre 2004, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 60/2004. |
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(3) |
I termini fissati dal regolamento (CE) n. 60/2004 devono essere modificati di conseguenza, tenendo conto per quanto possibile della necessità di disporre dei dati relativi all’eliminazione delle eccedenze per il calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005 entro il 15 ottobre 2005 e per la decisione sul declassamento delle quote entro il 1o ottobre 2005. |
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(4) |
Viste le conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti cui sono esposti i nuovi Stati membri in caso di mancata o incompleta eliminazione delle eccedenze di zucchero, si ritiene giustificato dilazionare nell’arco di quattro anni il pagamento dell’importo dovuto dai nuovi Stati membri. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 60/2004. |
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(6) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 60/2004 è modificato come segue:
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1) |
L’articolo 6 è così modificato:
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2) |
L’articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri 1. Entro il 31 marzo 2006, i nuovi Stati membri forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1 sono state eliminate dal mercato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato secondo ciascuna delle modalità ivi previste. 2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Il 25 % di detto importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre di ognuno degli anni successivi 2006, 2007, 2008 e 2009. La totalità dell’importo è presa in considerazione ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2004/2005.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8.
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 652/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India. |
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(2) |
In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003 la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco (in tonnellate)
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Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India |
Obblighi di consegna 2005/2006 |
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Barbados |
32 097,40 |
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Belize |
40 348,80 |
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Congo |
10 186,10 |
|
Figi |
165 348,30 |
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Guyana |
159 410,10 |
|
India |
10 000,00 |
|
Costa d’Avorio |
10 186,10 |
|
Giamaica |
118 696,00 |
|
Kenya |
5 000,00 |
|
Madagascar |
13 324,40 |
|
Malawi |
20 824,40 |
|
Maurizio |
491 030,50 |
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Mozambico |
6 000,00 |
|
Saint Christopher e Nevis |
15 590,90 |
|
Suriname |
0,00 |
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Swaziland |
117 844,50 |
|
Tanzania |
10 186,10 |
|
Trinidad e Tobago |
43 751,00 |
|
Uganda |
0,00 |
|
Zambia |
7 215,00 |
|
Zimbabwe |
30 224,80 |
|
Totale |
1 307 264,40 |
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 653/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ha fissato a 86 500 il numero di animali vivi della specie bovina di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta integralmente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 230 del 30.6.2004, pag. 12.
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 654/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titoli di importazione, presentata nel mese di aprile 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta integralmente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 230 del 30.6.2004, pag. 32.
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 655/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 29 aprile 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
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(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
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(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
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(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 29 aprile 2005
|
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
|
1703 10 00 (2) |
10,68 |
— |
0 |
|
1703 90 00 (2) |
11,10 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 656/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
|
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
|
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
|
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
|
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
|
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
|
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
|
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2005 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,31 (2) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,31 (2) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,31 (2) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,31 (2) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3730 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,30 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,30 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,30 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3730 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 657/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
|
(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
|
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
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(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
|
(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
|
(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
|
(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
|
(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
|
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 29 APRILE 2005 (1)
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,30 (2) |
|||
|
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,30 (2) |
|||
|
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
70,87 (3) |
|||
|
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3730 (4) |
|||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,30 (2) |
|||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3730 (4) |
|||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3730 (4) |
|||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,30 (2) |
|||
|
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3730 (4) |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
||||||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(5) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 658/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 24a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 24a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,487 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 659/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione |
|
|
Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
||
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
132,00 |
|
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
131,00 |
136,50 |
|
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
— |
166,00 |
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 660/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 26 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 661/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
|
(4) |
Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi. |
|
(5) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato. |
|
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
|
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).
(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
(EUR/100 kg) |
||||
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
|
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
26,53 |
28,00 |
||
|
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
32,54 |
34,67 |
||
|
61,57 |
65,60 |
||
|
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
40,70 |
44,00 |
||
|
126,58 |
136,25 |
||
|
119,33 |
129,00 |
||
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 662/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
|
(3) |
L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(4) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
|
(5) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
37,30 |
37,30 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 663/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese. |
|
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
|
(5) |
Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione. |
|
(6) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
|
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
|
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 29 aprile 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
|
(EUR/100 kg) |
|||
|
Codice NC |
Designazione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi: |
|
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) |
— |
— |
|
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
|
1002 00 00 |
Segala |
— |
— |
|
1003 00 90 |
Orzo |
|
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1004 00 00 |
Avena |
— |
— |
|
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
|
– amido |
|
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) |
4,000 |
4,000 |
|
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) |
0,557 |
0,557 |
|
|
– – negli altri casi |
4,000 |
4,000 |
|
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) |
3,000 |
3,000 |
|
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) |
0,418 |
0,418 |
|
|
– – negli altri casi |
3,000 |
3,000 |
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) |
0,557 |
0,557 |
|
|
– altre (incluso allo stato naturale) |
4,000 |
4,000 |
|
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: |
|
|
|
|
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) |
3,453 |
3,453 |
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) |
0,557 |
0,557 |
|
|
– negli altri casi |
4,000 |
4,000 |
|
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
|
– a grani medi |
— |
— |
|
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
|
1006 40 00 |
Rotture di riso |
— |
— |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
(2) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(3) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 664/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
|
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
|
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
|
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||
|
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
57,95 |
|||||||||||||||
|
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
74,50 |
|||||||||||||||
|
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
57,95 |
|||||||||||||||
|
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
|||||||||||||||
|
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
53,81 |
|||||||||||||||
|
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
62,09 |
|||||||||||||||
|
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
47,60 |
|||||||||||||||
|
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
10,35 |
|||||||||||||||
|
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
|||||||||||||||
|
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
|||||||||||||||
|
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
|||||||||||||||
|
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
66,22 |
|||||||||||||||
|
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
|
1702 30 51 9000 (2) |
C14 |
EUR/t |
64,88 |
|||||||||||||||
|
1702 30 59 9000 (2) |
C14 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1702 30 91 9000 |
C14 |
EUR/t |
64,88 |
|||||||||||||||
|
1702 30 99 9000 |
C14 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1702 40 90 9000 |
C14 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1702 90 50 9100 |
C14 |
EUR/t |
64,88 |
|||||||||||||||
|
1702 90 50 9900 |
C14 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
1702 90 75 9000 |
C14 |
EUR/t |
67,98 |
|||||||||||||||
|
1702 90 79 9000 |
C14 |
EUR/t |
47,18 |
|||||||||||||||
|
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
49,67 |
|||||||||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
||||||||||||||||||
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
|
C11 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria. |
|
C12 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Romania. |
|
C13 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania. |
|
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera e del Liechtenstein. |
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 665/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
|
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
|
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
|
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
|
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 28 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
|
|
2309 10 11 9000, |
|
|
2309 10 13 9000, |
|
|
2309 10 31 9000, |
|
|
2309 10 33 9000, |
|
|
2309 10 51 9000, |
|
|
2309 10 53 9000, |
|
|
2309 90 31 9000, |
|
|
2309 90 33 9000, |
|
|
2309 90 41 9000, |
|
|
2309 90 43 9000, |
|
|
2309 90 51 9000, |
|
|
2309 90 53 9000. |
|
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
|
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
||||||
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 666/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
|
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
|
a) |
0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
|
b) |
10,85 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 667/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le autorità competenti a cui sono assegnate funzioni specifiche per l’applicazione del regolamento in causa. L’articolo 12, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Il Belgio, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno informato la Commissione di cambiamenti riguardanti le autorità rispettive. Occorre pertanto modificare l’allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004. |
|
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le persone soggette alle misure restrittive in campo finanziario previste dall’articolo 6 del regolamento. |
|
(3) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 8 bis del regolamento. |
|
(4) |
L’articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC (2), che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar. |
|
(5) |
La posizione comune 2005/340/PESC (3) modifica gli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 798/2004. Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso deve entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 798/2004 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 del Consiglio (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).
(2) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).
(3) Cfr. la pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8
|
|
BELGIO
Direction générale des affaires bilatérales Service “Asie du sud et de l'Est, Océanie” Téléphone (32-2) 501 82 74 Service des transports Téléphone (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Téléphone (32-2) 501 83 20
Directie-generaal Bilaterale Zaken Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië Telefoon (32-2) 501 82 74 Dienst Vervoer Telefoon (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Telefoon (32-2) 501 83 20
Région wallonne:
Vlaams Gewest:
|
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REPUBBLICA CECA
|
|
|
DANIMARCA
|
|
|
GERMANIA Concerning freezing of funds, financing and financial assistance:
Concerning goods, technical assistance and other services:
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ESTONIA
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GRECIA
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SPAGNA
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FRANCIA
Ministère des Affaires étrangères Direction de la coopération européenne Sous-direction des relations extérieures de la Communauté Tél.: (33) 1 43 17 44 52 Télécopie: (33) 1 43 17 56 95 Direction générale des affaires politiques et de sécurité Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune Tél.: (33) 1 43 17 45 16 Télécopie: (33) 1 43 17 45 84 |
|
|
IRLANDA
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ITALIA
U.A.M.A. Tel. (39) 06 3691 3605 Fax. (39) 06 3691 8815
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CIPRO
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LETTONIA
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LITUANIA
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LUSSEMBURGO
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UNGHERIA Article 4
Article 7
Article 8
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MALTA
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PAESI BASSI
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AUSTRIA
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POLONIA
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PORTOGALLO
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SLOVENIA
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SLOVACCHIA For financial and technical assistance related to military activities:
For funds and economic resources:
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FINLANDIA
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SVEZIA Article 4
Article 7
Articles 8 and 9
Article 8 a
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REGNO UNITO
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COMUNITÀ EUROPEA
|
ALLEGATTO II
«ALLEGATO III
Elenco di cui all’articolo 6
Note sulle tabelle:
|
1. |
I termini birmani U e Daw sono gli equivalenti, rispettivamente, dei termini inglesi Mr. e Mrs. |
|
2. |
Varianti ortografiche o pseudonimi sono indicati con le lettere “a.k.a.” |
|
3. |
Il riferimento nella prima colonna indica la categoria o i legami familiari della persona riportata nell’elenco. |
A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)
|
|
Nome (nome, cognome, sesso) |
Informazioni sull'identità (eventuali pseudonimi, funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …) |
|
A1a |
Comandante in capo, Gen. Than Shwe |
Presidente, nato il 2.2.1933 |
|
A1b |
Kyaing Kyaing |
moglie del Gen. Than Shwe |
|
A1c |
Thandar Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
|
A1d |
Khin Pyone Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
|
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
|
A1f |
Tun Naing Shwe |
alias Tun Tun Naing, figlio di Than Shwe |
|
A1g |
Khin Thanda |
moglie di Tun Naing Shwe |
|
A1h |
Kyaing San Shwe |
figlio di Than Shwe |
|
A1i |
Dr. Khin Win Sein |
moglie di Kyaing San Shwe |
|
A1j |
Thant Zaw Shwe |
alias Maung Maung, figlio di Than Shwe |
|
A1k |
Dewar Shwe |
figlia di Than Shwe |
|
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
figlia di Than Shwe |
|
A2a |
Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye |
Vicepresidente, nato il 25.12.1937 |
|
A2b |
Mya Mya San |
moglie del Gen. Maung Aye |
|
A2c |
Nandar Aye |
figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D17d) |
|
A3a |
Gen. Thura Shwe Mann |
Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione) |
|
A3b |
Khin Lay Thet |
moglie di Shwe Mann |
|
A3c |
Aung Thet Mann |
figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company |
|
A3d |
Toe Naing Mann |
figlio di Shwe Mann |
|
A3e |
Zay Zin Latt |
moglie di Toe Naing Mann, figlia di Khin Shwe (ref L1), nata il 24.3.1981 |
|
A3f |
Shwe Mann Ko Ko |
figlio del Gen. Thura Shwe Mann |
|
A4a |
Ten. Gen. Soe Win |
Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946 |
|
A4b |
Than Than Nwe |
moglie del Ten. Gen. Soe Win |
|
A5a |
Ten. Gen. Thein Sein |
Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale |
|
A5b |
Khin Khin Win |
moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
|
A6a |
Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto |
|
A6b |
Khin Saw Hnin |
moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
|
A7a |
Ten. Gen. Kyaw Win |
Capo dell'addestramento delle forze armate |
|
A7b |
San San Yee |
moglie del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7c |
Nyi Nyi Aung |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7d |
San Thida Win |
moglie di Nyi Nyi Aung |
|
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7f |
Dr. Phone Myint Htun |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7g |
San Sabai Win |
moglie del Dr. Phone Myint Htun |
|
A8a |
Ten. Gen. Tin Aye |
Capo dell'approvvigionamento militare, Presidente dell'UMEH |
|
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
|
A9a |
Ten. Gen. Ye Myint |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
|
A9b |
Tin Lin Myint |
moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947 |
|
A9c |
Theingi Ye Myint |
figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
|
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co. |
|
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
|
A10a |
Ten. Gen. Aung Htwe |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan) |
|
A10b |
Khin Hnin Wai |
moglie del Ten. Gen. Aung Htwe |
|
A11a |
Ten. Gen. Khin Maung Than |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) |
|
A11b |
Marlar Tint |
moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than |
|
A12a |
Ten. Gen. Maung Bo |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
|
A12b |
Khin Lay Myint |
moglie del Ten. Gen. Maung Bo |
B. COMANDANTI REGIONALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
|
B1a |
Magg. Gen. Myint Swe |
Rangoon (e Capo della Sicurezza degli Affari militari) |
|
B1b |
Khin Thet Htay |
moglie del Magg. Gen. Myint Swe |
|
B2a |
Magg. Gen. Ye Myint |
Centro—Divisione Mandalay |
|
B2b |
Myat Ngwe |
moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
|
B3a |
Magg. Gen. Thar Aye |
alias Tha Aye, Nord-ovest—Divisione Sagaing |
|
B3b |
Wai Wai Khaing |
alias Wei Wei Khaing, moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
|
B4a |
Magg. Gen. Maung Maung Swe |
Nord—Stato Kachin |
|
B4b |
Tin Tin Nwe |
moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
|
B4c |
Ei Thet Thet Swe |
figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
|
B4d |
Kaung Kyaw Swe |
figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
|
B5a |
Magg. Gen. Myint Hlaing |
Nord-est—Stato Shan (nord) |
|
B5b |
Khin Thant Sin |
alias Khin Thant Zin, moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
|
B6a |
Magg. Gen. Khin Zaw |
Triangolo—Stato Shan (est) |
|
B6b |
Khin Pyone Win |
moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
|
B6c |
Kyi Tha Khin Zaw |
figlio del Magg. Gen. Khin Zaw |
|
B6d |
Su Khin Zaw |
figlia del Magg. Gen. Khin Zaw |
|
B7a |
Magg. Gen. Khin Maung Myint |
Est—Stato Shan (sud) |
|
B7b |
Win Win Nu |
moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
|
B8a |
Magg. Gen. Thura Myint Aung |
Sud-est—Stato Mon |
|
B8b |
Than Than Nwe |
moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung |
|
B9a |
Magg. Gen. Ohn Myint |
Costa—Divisione Tenasserim |
|
B9b |
Nu Nu Swe |
moglie del Magg. Gen. Ohn Myint |
|
B10a |
Magg. Gen. Ko Ko |
Sud—Divisione Pegu |
|
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
moglie del Magg. Gen. Ko Ko |
|
B11a |
Magg. Gen. Soe Naing |
Sud-ovest—Divisione Irrawaddy |
|
B11b |
Tin Tin Latt |
moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
|
B12a |
Brig. Gen. Min Aung Hlaing |
Ovest—Stato Araliasn |
C. VICECOMANDANTI REGIONALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
|
C1a |
Brig. Gen. Wai Lwin |
Yangon |
|
C1b |
Swe Swe Oo |
moglie del Brig. Gen. Wai Lwin |
|
C1c |
Wai Phyo |
Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin |
|
C1d |
Lwin Yamin |
Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin |
|
C2a |
Brig. Gen. Nay Win |
Centro |
|
C2b |
Nan Aye Mya |
moglie del Brig. Gen. Nay Win |
|
C3a |
Brig. Gen. Tin Maung Ohn |
Nord-ovest |
|
C4a |
Brig. Gen. San Tun |
Nord |
|
C4b |
Tin Sein |
moglie del Brig. Gen. San Tun |
|
C5a |
Brig. Gen. Hla Myint |
Nord-est |
|
C5b |
Su Su Hlaing |
moglie del Brig. Gen. Hla Myint |
|
C7a |
Brig. Gen. Win Myint |
Est |
|
C8a |
Brig. Gen. Myo Hla |
Sud-est |
|
C8b |
Khin Hnin Aye |
moglie del Brig. Gen. Myo Hla |
|
C9a |
Brig. Gen. Hone Ngaing |
alias Hon Ngai, Costa |
|
C10a |
Brig. Gen. Thura Maung Ni |
Sud |
|
C10b |
Nan Myint Sein |
moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni |
|
C11a |
Brig. Gen. Tint Swe |
Sud-ovest |
|
C11b |
Khin Thaung |
moglie del Brig. Gen. Tint Swe |
|
C11c |
Ye Min a.k.a. |
alias Ye Kyaw Swar Swe, figlio del Brig. Gen. Tint Swe |
|
C11d |
Su Mon Swe |
moglie di Ye Min |
|
C12a |
Brig. Gen. Tin Hlaing |
Ovest |
D. MINISTRI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
|
D1a |
Than Shwe |
Gabinetto del Primo Ministro |
|
D1b |
Yin Yin Mya |
moglie di U Than Shwe |
|
D2a |
Brig. Gen. Pyi Sone |
Gabinetto del Primo Ministro dal 18.9.2004 (in precedenza: Commercio) |
|
D2b |
Aye Pyay Wai Khin |
moglie del Brig. Gen. Pyi Sone |
|
D2c |
Kalyar Pyay Wai Shan |
figlia del Brig. Gen. Pyi Sone Marito (deceduto): Magg. Kyaw San Win |
|
D2d |
Pan Thara Pyay Shan |
figlia del Brig. Gen. Pyi Sone |
|
D3a |
Magg. Gen. Htay Oo |
Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003) |
|
D3b |
Ni Ni Win |
moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
|
D4a |
Brig. Gen. Tin Naing Thein |
Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: vice-ministro per le foreste |
|
D4b |
Aye Aye |
moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein |
|
D5a |
Magg. Gen. Saw Tun |
Edilizia, nato l'8.5.1935 |
|
D5b |
Myint Myint Ko |
moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945 |
|
D5c |
Me Me Tun |
figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, Passaporto n. 415194 |
|
D5d |
Maung Maung Lwin |
moglie di Me Me Tun, nata il 2.1.1969 |
|
D6a |
Col. Zaw Min |
Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC |
|
D6b |
Khin Mi Mi |
moglie del Col. Zaw Min |
|
D7a |
Magg. Gen. Kyi Aung |
Cultura |
|
D7b |
Khin Khin Lay |
moglie del Magg. Gen. Kyi Aung |
|
D8a |
Than Aung |
Istruzione |
|
D8b |
Win Shwe |
moglie di U Than Aung |
|
D9a |
Magg. Gen. Tin Htut |
Energia elettrica |
|
D9b |
Tin Tin Nyunt |
moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
|
D10a |
Brig. Gen. Lun Thi |
Energia |
|
D10b |
Khin Mar Aye |
moglie del Brig. Gen. Lun Thi |
|
D10c |
Mya Sein Aye |
figlia del Brig. Gen. Lun Thi |
|
D10d |
Zin Maung Lun |
figlio del Brig. Gen. Lun Thi |
|
D10e |
Zar Chi Ko |
moglie di Zin Maung Lun |
|
D11a |
Magg. Gen. Hla Tun |
Finanze e fisco |
|
D11b |
Khin Than Win |
moglie del Magg. Gen. Hla Tun |
|
D12a |
U Nyan Win |
Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953 |
|
D12b |
Myint Myint Soe |
moglie di U Nyan Win |
|
D13a |
Brig. Gen. Thein Aung |
Foreste |
|
D13b |
Khin Htay Myint |
moglie del Brig. Gen. Thein Aung |
|
D14a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Sanità |
|
D14b |
Nilar Thaw |
moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
|
D15a |
Magg. Gen. Maung Oo |
Interno |
|
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
moglie del Magg. Gen. Maung Oo |
|
D16a |
Magg. Gen. Sein Htwa |
Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento |
|
D16b |
Khin Aye |
moglie del Magg. Gen. Sein Htwa |
|
D17a |
Aung Thaung |
Industria 1 |
|
D17b |
Khin Khin Yi |
moglie di U Aung Thaung |
|
D17c |
Cap. Nay Aung |
figlio di U Aung Thaung |
|
D17d |
Magg. Pyi Aung |
alias Pye Aung, figlio di U Aung Thaung (sposato con A2c) |
|
D17e |
Magg. Moe Aung |
figlio di U Aung Thaung |
|
D17f |
Dr. Thu Nandi Aung |
figlia di Aung Thaung |
|
D18a |
Magg. Gen. Saw Lwin |
Industria 2 |
|
D18b |
Moe Moe Myint |
moglie del Magg. Gen. Saw Lwin |
|
D19a |
Brig. Gen. Kyaw Hsan |
Informazione |
|
D19b |
Kyi Kyi Win |
moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan |
|
D20a |
Brig. Gen. Maung Maung Thein |
Allevamento e pesca |
|
D20b |
Myint Myint Aye |
moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
|
D20c |
Min Thein |
figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
|
D21a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Miniere |
|
D21b |
San San |
moglie del Brig. Gen. Ohn Myint |
|
D21c |
Thet Naing Oo |
figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
|
D21d |
Min Thet Oo |
figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
|
D22a |
Soe Tha |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico |
|
D22b |
Kyu Kyu Win |
moglie di U Soe Tha |
|
D22c |
Kyaw Myat Soe |
figlio di U Soe Tha |
|
D22d |
Wei Wei Lay |
moglie di Kyaw Myat Soe |
|
D23a |
Col. Thein Nyunt |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
|
D23b |
Kyin Khaing |
moglie del Col. Thein Nyunt |
|
D24a |
Magg. Gen. Aung Min |
Trasporti ferroviari |
|
D24b |
Wai Wai Thar |
moglie del Magg. Gen. Aung Min |
|
D25a |
Brig. Gen. Thura Myint Maung |
Affari religiosi |
|
D25b |
Aung Kyaw Soe |
figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
|
D25c |
Su Su Sandi |
moglie di Aung Kyaw Soe |
|
D25d |
Zin Myint Maung |
figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
|
D26a |
(U) Thaung |
Scienza e Tecnologia simultaneamente Lavoro (dal 5.11.2004) |
|
D26b |
May Kyi Sein |
moglie di U Thaung |
|
D27a |
Brig. Gen. Thura Aye Myint |
Sport |
|
D27b |
Aye Aye |
moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
|
D27c |
Nay Linn |
figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
|
D28a |
Brig. Gen. Thein Zaw |
Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo |
|
D28b |
Mu Mu Win |
moglie del Brig. Gen. Thein Zaw |
|
D29a |
Magg. Gen. Thein Swe |
Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003) |
|
D29b |
Mya Theingi |
moglie del Magg. Gen. Thein Swe |
E. VICE-MINISTRI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
|
E1a |
Ohn Myint |
Agricultura e Irrigazione |
|
E1b |
Thet War |
moglie di U Ohn Myint |
|
E2a |
Brig. Gen. Aung Tun |
Commercio |
|
E3a |
Brig. Gen. Myint Thein |
Edilizia |
|
E3b |
Mya Than |
moglie del Brig. Gen. Myint Thein |
|
E4a |
Brig. Gen. Soe Win Maung |
Cultura |
|
E4b |
Myint Myint Wai |
moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung |
|
E5a |
Brig. Gen. Khin Maung Win |
Difesa |
|
E6a |
Magg. Gen. Aung Hlaing |
Difesa (dal 23.8.2003) |
|
E6b |
Soe San |
figlio del Magg. Gen. Aung Hlaing |
|
E7a |
Myo Nyunt |
Istruzione |
|
E7b |
Marlar Thein |
moglie di Myo Nyunt |
|
E8a |
Brig. Gen. Aung Myo Min |
Istruzione |
|
E8b |
Thazin New |
moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min |
|
E9a |
Myo Myint |
Energia elettrica |
|
E9b |
Tin Tin Myint |
moglie di Myo Myint |
|
E10a |
Brig. Gen. Than Htay |
Energia (dal 25.8.2003) |
|
E10b |
Soe Wut Yi |
moglie del Brig. Gen. Than Htay |
|
E11a |
Col. Hla Thein Swe |
Finanza e fisco |
|
E11b |
Thida Win |
moglie del Col. Hla Thein Swe |
|
E12a |
Kyaw Thu |
Affari esteri, nato il 15.8.1949 |
|
E12b |
Lei Lei Kyi |
moglie di U Kyaw Thu |
|
E13a |
Maung Myint |
Affari esteri dal 18.9.2004 |
|
E14a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Sanità, nato il 25.1.1940 |
|
E14b |
Tin Tin Mya |
moglie del Prof. Dr. Mya Oo |
|
E14c |
Dr. Tun Tun Oo |
figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965 |
|
E14d |
Dr. Mya Thuzar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971 |
|
E14e |
Mya Thidar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973 |
|
E14f |
Mya Nandar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976 |
|
E15a |
Brig. Gen. Phone Swe |
Interni (dal 25.8.2003) |
|
E15b |
San San Wai |
moglie del Brig. Gen. Phone Swe |
|
E16a |
Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
Settore alberghiero e turismo |
|
E16b |
Khin Swe Myint |
moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
|
E17a |
Maung Aung |
Immigrazione e popolazione |
|
E17b |
Hmwe Hmwe |
moglie di Maung Aung |
|
E18a |
Brig. Gen. Thein Tun |
Industria 1 |
|
E19a |
Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
Industria 2 |
|
E19b |
Mi Mi Wai |
moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
|
E20a |
Brig. Gen. Aung Thein |
Informazione |
|
E20b |
Tin Tin Nwe |
moglie del Brig. Gen. Aung Thein |
|
E21a |
Thein Sein |
Informazione, membro USDA CEC |
|
E21b |
Khin Khin Wai |
moglie di U Thein Sein |
|
E21c |
Thein Aung Thaw |
figlio di U Thein Sein |
|
E21d |
Su Su Cho |
moglie di Thein Aung Thaw |
|
E22a |
Brig. Gen. Win Sein |
Lavoro |
|
E22b |
Wai Wai Linn |
moglie del Brig. Gen. Win Sein |
|
E23a |
Myint Thein |
Miniere |
|
E23b |
Khin May San |
moglie di U Myint Thein |
|
E24a |
Col. Tin Ngwe |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
|
E24b |
Khin Mya Chit |
moglie del Col. Tin Ngwe |
|
E25a |
Brig. Gen. Than Tun |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
|
E25b |
May Than Tun |
figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970 |
|
E25c |
Ye Htun Myat |
moglie di May Than Tun |
|
E26a |
(Thura U) Thaung Lwin |
(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari |
|
E26b |
Dr. Yi Yi Htwe |
moglie di Thura U Thaung Lwin |
|
E27a |
Brig. Gen. (Thura) Aung Ko |
(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC |
|
E27b |
Myint Myint Yee |
alias Yi Yi Myint, moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko |
|
E28a |
Kyaw Soe |
Scienza e Tecnologia |
|
E29a |
Dr. Chan Nyein |
Scienza e Tecnologia |
|
E29b |
Sandar Aung |
moglie del Dr. Chan Nyein |
|
E30a |
Brig. Gen. Kyaw Myint |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento |
|
E30b |
Khin Nwe Nwe |
moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint |
|
E31a |
Pe Than |
Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari |
|
E31b |
Cho Cho Tun |
moglie di U Pe Than |
|
E32a |
Col. Nyan Tun Aung |
Trasporti |
F. ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
|
F1a |
Cap. (a riposo) Htay Aung |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004) |
|
F2 |
Tin Maung Shwe |
Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo |
|
F3 |
Soe Thein |
Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale) |
|
F4 |
Khin Maung Soe |
Direttore generale |
|
F5 |
Tint Swe |
Direttore generale |
|
F6 |
Ten. Col. Yan Naing |
Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
|
F7 |
Nyunt Nyunt Than |
Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo (sesso femminile) |
G. ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
|
G1a |
Magg. Gen. Hla Shwe |
Vice aiutante generale |
|
G3a |
Magg. Gen. Soe Maung |
Giudice, avvocato generale |
|
G4a |
Brig. Gen. Thein Htaik |
alias Hteik, Ispettorato generale |
|
G5a |
Magg. Gen. Saw Hla |
Capo della polizia militare |
|
G6a |
Magg. Gen. Khin Maung Tun |
Vicegenerale del commissario |
|
G7a |
Magg. Gen. Lun Maung |
Revisore dei conti generale |
|
G8a |
Magg. Gen. Nay Win |
Assistente militare del Presidente SPDC |
|
G9a |
Magg. Gen. Hsan Hsint |
Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951 |
|
G9b |
Khin Ma Lay |
moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint |
|
G9c |
Okkar San Sint |
figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint |
|
G10a |
Magg. Gen. Hla Aung Thein |
Comandante in campo, Rangoon |
|
G10b |
Amy Khaing |
moglie di Hla Aung Thein |
|
G11a |
Magg. Gen. Win Myint |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
|
G12a |
Magg. Gen. Aung Kyi |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
|
G12b |
Thet Thet Swe |
moglie del Magg. Gen. Aung Kyi |
|
G13a |
Magg. Gen. Moe Hein |
Comandante, Accademia della difesa nazionale |
|
G14a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL |
|
G15a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee |
|
G16a |
Magg. Gen. Than Htay |
Direttore dei rifornimenti e trasporti |
|
G17a |
Magg. Gen. Khin Maung Tint |
Direttore dell'officina carte valori |
|
G18a |
Magg. Gen. Sein Lin |
Direttore, MD (Funzioni specifiche ignote). In precedenza direttore dell'approvvigionamento |
|
G19a |
Magg. Gen. Kyi Win |
Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL |
|
G20a |
Magg. Gen. Tin Tun |
Direttore del Genio militare |
|
G21a |
Magg. Gen. Aung Thein |
Direttore Reinsediamenti |
|
G22a |
Magg. Gen. Aye Myint |
Ministero della difesa |
|
G23a |
Brig. Gen. Myo Myint |
Capo dell'archivio dei servizi della difesa |
|
G24a |
Brig. Gen. Than Maung |
Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale |
|
G25a |
Brig. Gen. Win Myint |
Rettore del DSTA |
|
G26a |
Brig. Gen. Than Sein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, Bago |
|
G26b |
Rosy Mya Than |
moglie del Brig. Gen. Than Sein |
|
G28a |
Brig. Gen. Than Maung |
Direttore della milizia popolare e forze di confine |
|
G29a |
Brig. Gen. Khin Naing Win |
Direttore delle industrie della difesa |
|
G30a |
Brig. Gen. Zaw Win |
Comandante della Stazione di Bahtoo Stazione (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito) |
|
Marina |
||
|
G31a |
Vice-Admiral Soe Thein |
Comandante in capo (Marina) |
|
G31b |
Khin Aye Kyin |
moglie del Contrammiraglio Soe Thein |
|
G31c |
Yimon Aye |
figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980 |
|
G31d |
Aye Chan |
figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973 |
|
G31e |
Thida Aye |
figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979 |
|
G32a |
Commodore Nyan Tun |
Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL |
|
Aviazione |
||
|
G33a |
Ten. Gen. Myat Hein |
Comandante in capo (Aviazione) |
|
G33b |
Htwe Htwe Nyunt |
moglie del Ten. Gen. Myat Hein |
|
G34a |
Brig. Gen. Ye Chit Pe |
Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon |
|
G35a |
Brig. Gen. Khin Maung Tin |
Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila |
|
G36a |
Brig. Gen. Zin Yaw |
Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL |
|
Divisioni d'infanteria leggera (LID) |
||
|
G37a |
Brig. Gen. Hla Htay Win |
11 LID Yemon |
|
G39a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
33 LID Sagaing |
|
G41a |
Brig. Gen. Thet Oo |
55 LID, Kalaw/Aungban |
|
G42a |
Brig. Gen. Khin Zaw Oo |
66 LID, Pyay/Inma |
|
G43a |
Brig. Gen. Than Htay |
77 LID, Bago |
|
G44a |
Brig. Gen. Aung Than Htut |
88 LID, Magwe |
|
Altri Brigadieri Generali |
||
|
G47a |
Brig. Gen. Htein Win |
Stazione Taikkyi |
|
G48a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Comandante Stazione Meiktila |
|
G49a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Divisione ROC-Kale, Sagaing |
|
G50a |
Brig.Gen. Khin Zaw Win |
Stazione Khamaukgyi |
|
G51a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Sud MR, Comandante Stazione Toungoo |
|
G52a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
MOC-8, Stazione Dawei/Tavoy |
|
G53a |
Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin |
ROC Tanai |
|
G54a |
Brig. Gen. Kyaw Thu |
Stazione Phugyi |
|
G55a |
Brig. Gen. Maung Maung Shein |
Kawkareik |
|
G56a |
Brig. Gen. Min Thein |
MOC-3, Stazione Mogaung |
|
G57a |
Brig. Gen. Mya Win |
MOC-10, Stazione Kyigone |
|
G58a |
Brig. Gen. Mya Win |
Kalaw |
|
G59a |
Brig. Gen. Myo Lwin |
MOC-7, Stazione Pekon |
|
G60a |
Brig. Gen. Myint Soe |
MOC-5, Stazione Taungup |
|
G61a |
Brig. Gen. Myint Aye |
MOC-9, Stazione Kyauktaw |
|
G62a |
Brig. Gen. Nyunt Hlaing |
MOC-17, Stazione Mong Pan |
|
G63a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Stato Mon, membro USDA CEC |
|
G64a |
Brig. Gen. Soe Nwe |
MOC-21, Stazione Bhamo |
|
G65a |
Brig. Gen. Soe Oo |
MOC-16, Stazione Hsenwi |
|
G66a |
Brig. Gen. Than Tun |
Stazione Kyaukpadaung |
|
G67a |
Brig. Gen. Than Win |
ROC-Laukkai |
|
G68a |
Brig. Gen. Than Tun Aung |
ROC-Sittwe |
|
G69a |
Brig. Gen. Thaung Aye |
Stazione Mongnaung |
|
G70a |
Brig. Gen. Thaung Htaik |
Stazione Aungban |
|
G71a |
Brig. Gen. Thein Hteik |
MOC-13, Stazione Bokpyin |
|
G72a |
Brig. Gen. Thura Myint Thein |
Namhsan TOC |
|
G72a |
Brig. Gen. Win Aung |
Mong Hsat |
|
G73a |
Brig. Gen. Myo Tint |
Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti |
|
G74a |
Brig. Gen. Thura Sein Thaung |
Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale |
|
G75a |
Brig. Gen. Phone Zaw Han |
Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme |
|
G76a |
Brig. Gen. Hla Min |
Presidente PDC Divisione Pegu ovest |
|
G77a |
Brig. Gen. Win Myint |
Stazione Pyinmana |
H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
|
H1a |
Magg. Gen. Khin Yi |
Direttore generale forze di polizia di Myanmar |
|
H1b |
Khin May Soe |
moglie del Magg. Gen. Khin Yi |
|
H2a |
Police Brig. Gen. Zaw Win |
Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar. Ex militare. |
I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÁ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
|
I1a |
Brig. Gen. Aung Thein Lin |
Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario) |
|
I1b |
Khin San New |
moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
|
I1b |
Thidar Myo |
figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
|
I2a |
Col. Maung Par |
Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC) |
|
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
moglie del Col. Maung Par |
|
I2c |
Naing Win Par |
figlio del Col. Maung Par |
J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
|
J1a |
Tay Za |
Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità: MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (6.11.1924) Madre: Daw Ohn (12.8.1934) |
|
J1b |
Thidar Zaw |
moglie di U Tay Za, nata il 24.2.1964, Carta d'identità: KMYT 006865; Passaporto n. 275107. Genitori: U Zaw Nyunt (deceduto), Daw Htoo (deceduta) |
|
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987 |
|
J2a |
Thiha |
fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading) |
|
J3a |
Aung Ko Win |
alias Saya Kyaung Kanbawza Bank |
|
J3b |
Nan Than Htwe |
moglie di U Aung Ko Win |
|
J4a |
Tun Myint Naing |
alias Steven Law, Asia World Co. |
|
J4b |
(Ng) Seng Hong |
moglie di U Tun Myint Naing |
|
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A22, A23 |
|
J5b |
San San Kywe |
moglie di U Khin Shwe |
|
J5c |
Zay Thiha |
figlio di U Khin Shwe, nato l'1.1.1977 |
|
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., nato il 6.2.1955 |
|
J6b |
Aye Aye Maw |
moglie di U Htay Myint, nata il 17.11.1957 |
|
J6c |
Zar Chi Htay |
figlia di U Htay Myint, nata il 17.2.1981 |
|
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. |
|
J7b |
Nan Mauk Loung Sai |
alias Nang Mauk Lao Hsai, moglie di Kyaw Win |
|
J8a |
Ko Lay |
Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003 |
|
J8b |
Khin Khin |
moglie di U Ko Lay |
|
J8c |
San Min |
figlio di U Ko Lay |
|
J8d |
Than Han |
figlio di U Ko Lay |
|
J8e |
Khin Thida |
figlia di U Ko Lay |
|
J8f |
Zaw Htun Oo |
moglie di Khin Thida, figlia del Seg. 2 del Ten. Gen. Tin Oo, deceduto |
|
J9a |
Aung Phone |
Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003 |
|
J9b |
Khin Sitt Aye |
moglie di U Aung Phone, nata il 14.9.1943 |
|
J9c |
Sitt Thwe Aung |
alias Sit Thway Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 10.7.1977 |
|
J9d |
Thin Zar Tun |
moglie di Sitt Thwe Aung nata il 14.4.1978 |
|
J9e |
Sitt Thaing Aung |
alias Sit Taing Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 13.11.1971 |
|
J10a |
Magg. Gen. Nyunt Tin |
Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004 |
|
J10b |
Khin Myo Oo |
moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin |
|
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
figlio del Magg. Gen. Nyunt Tin |
|
J10d |
Thu Thu Ei Han |
figlia del Magg. Gen. Nyunt Tin |
|
J11a |
Khin Maung Thein |
Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dall'1.2.2003 |
|
J11b |
Su Su Thein |
moglie di U Khin Maung Thein |
|
J11c |
Daywar Thein |
figlio di U Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960 |
|
J11d |
Thawdar Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958 |
|
J11e |
Maung Maung Thein |
figlio di U Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963 |
|
J11f |
Khin Yadana Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968 |
|
J11g |
Marlar Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965 |
|
J11h |
Hnwe Thida Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966 |
K. IMPRESE DI PROPRIETÁ MILITARE
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
|
K1a |
Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
Amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar |
|
K1b |
Ma Ngeh |
figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
|
K1c |
Zaw Win Naing |
MD della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3b) |
|
K1d |
Win Htway Hlaing |
figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO |
|
K2 |
Col. Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
|
K3 |
Col. Myint Aung |
MD Myawaddy Trading Co. |
|
K4 |
Col. Myo Myint |
MD Bandoola Transportation Co. |
|
K5 |
Col. (a riposo) Thant Zin |
MD Myanmar Land and Development |
|
K6 |
Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye |
UMEHL, Presidente Myanmar Breweries |
|
K7 |
Col. Aung San |
MD Hsinmin Cement Plant Construction Project |
L. EX MEMBRI DELL'SPDC
|
L1a |
(a riposo) General Khin Nyunt |
Ex Primo Ministro (agosto 2003-ottobre 2004), nato l'11.10.1939 |
|
L1b |
Dr. Khin Win Shwe |
moglie di Khin Nyunt, nata il 6.10.1940 |
|
L1c |
Dr. Ye Naing Win |
figlio di Khin Nyunt |
|
L1d |
Thin Le Le Win |
figlia di Khin Nyunt |
|
L1e |
Zaw Naing Oo |
figlio di Khin Nyunt» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV
Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 8 bis
|
Nome |
Indirizzo |
Nome del Direttore |
||
| I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
||||
|
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
MAJ-GEN WIN HLAING DIRETTORE GENERALE |
||
| A. PRODUZIONE |
||||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
4/A, No 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
COL MAUNG MAUNG AYE, DIRETTORE GENERALE |
||
|
|
|
||
|
1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
| B. COMMERCIO |
||||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
COL MYINT AUNG, DIRETTORE GENERALE |
||
| C. SERVIZI |
||||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
BRIG.GEN WIN HLAING E U TUN KYI, DIRETTORI GENERALI |
||
|
399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON E/O PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON |
COL MYO MYINT, DIRETTORE GENERALE |
||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
|
||
|
335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PADEBAN TSP, YANGON |
COL (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, DIRETTORE GENERALE |
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
JOINT VENTURES |
||||
| A. PRODUZIONE |
||||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U BE AUNG, DIRETTORE |
||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 38, VIRGINIA PARK, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
No 45, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
TEN. COL A RIPOSO MAUNG MAUNG AYE, PRESIDENTE |
||
|
PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 34/A, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 47, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U AYE CHO E/O TEN. COL TUN MYINT, DIRETTORE GENERALE |
||
| B. SERVIZI |
||||
|
3/A, THAMTHUMAR STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON |
DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE |
||
|
No 1, KONEMYINTTHA STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON E THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON |
|
||
| II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||
|
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
SHWEDAGON PAGODA ROAD DAGON TSP, YANGON |
COL YE HTUT O BRIG. GEN KYAW WIN, DIRETTORE GENERALE |
||
|
554-556, MERCHANT STREET, CORNER OF 35th STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON |
U YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE |
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
COL KHIN MAUNG SOE |
||
|
555/B, No 4, HIGHWAY ROAD, HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP, YANGON |
|
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
COL KHIN MAUNG SOE |
||
|
KANT BALU |
|
||
|
MINDAMA ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PYINMANAR |
|
||
|
LOIKAW |
|
||
|
No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4), HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
THILAWAR, THAN NYIN TSP |
|
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
THIBAW» |
|
||
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/59 |
REGOLAMENTO (CE) N. 668/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 18,99 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 669/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
|
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 32,95 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
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29.4.2005 |
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L 108/61 |
REGOLAMENTO (CE) N. 670/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,89 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
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L 108/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 671/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
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(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
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L 108/63 |
REGOLAMENTO (CE) N. 672/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 487/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
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(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 22 al 28 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 26,48 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 43 100 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 6.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/64 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2005
recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione
(2005/336/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, quarto comma,
vista la decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (1),
vista la decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» (2002-2006) (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, che stabilisce che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo nell’attuazione del programma specifico e che, per gli aspetti legati alla fusione, la composizione di tale comitato e le procedure ad esse applicabili siano quelle stabilite con la decisione 4151/81 ATO 103 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa al comitato consultivo per il programma «fusione» (3) (di seguito la «decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980»),
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 51,
vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che istituisce un comitato consultivo per il programma «fusione» (di seguito «CCE-FU»), in particolare il paragrafo 14 che prevede un sistema di voti applicabile al comitato,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il CCE-FU adotta i pareri relativi al paragrafo 5, lettera g), della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 quando, applicando il sistema di voto ponderato, esso definisce le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale. |
|
(2) |
Il 21 ottobre 2004, il CCE-FU ha raccomandato all’unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato, di cui al paragrafo 14, della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che il comitato dovrebbe applicare nel corso dell’esame degli aspetti relativi alla fusione; l’aggiornamento raccomandato è inteso ad includere i voti spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione all’Unione europea. |
|
(3) |
Alla luce di quanto precede, è ora opportuno modificare in conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, |
DECIDE:
Articolo unico
Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma «fusione», le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:
«I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g), sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:
|
Belgio |
2 |
|
Repubblica ceca |
2 |
|
Danimarca |
2 |
|
Germania |
5 |
|
Estonia |
1 |
|
Grecia |
2 |
|
Spagna |
3 |
|
Francia |
5 |
|
Irlanda |
2 |
|
Italia |
5 |
|
Cipro |
1 |
|
Lettonia |
1 |
|
Lituania |
2 |
|
Lussemburgo |
1 |
|
Ungheria |
2 |
|
Malta |
1 |
|
Paesi Bassi |
2 |
|
Austria |
2 |
|
Polonia |
3 |
|
Portogallo |
2 |
|
Slovenia |
1 |
|
Slovacchia |
2 |
|
Finlandia |
2 |
|
Svezia |
2 |
|
Regno Unito |
5 |
|
Svizzera |
2 |
|
Totale |
60 |
La maggioranza necessaria per l’adozione di un parere è di 31 voti favorevoli, espressi da almeno quattordici delegazioni.»
Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KRECKÉ
(1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.
(2) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74.
(3) Non pubblicata, ma modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE Euratom, CECA (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/66 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
recante nomina di tre membri titolari e di un membro supplente italiani del Comitato delle regioni
(2005/337/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In data 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1). |
|
(2) |
Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Alfonso ANDRIA e della sig.ra Mercedes BRESSO, comunicate al Consiglio in data 12 e 14 luglio 2004. |
|
(3) |
Un seggio di membro titolare e un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato del sig. Silvano MOFFA e del sig. Francesco BISOGNO, comunicata al Consiglio in data 14 febbraio 2005. |
|
(4) |
Il governo italiano ha proposto al Consiglio, in data 14 febbraio 2005, i nomi dei candidati per la copertura di questi quattro posti vacanti, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la parte restante del mandato, cioè fino al 25 gennaio 2006:
|
a) |
quali membri titolari:
|
|
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa ha effetto il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
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29.4.2005 |
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L 108/67 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2005
che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio
[notificato con il numero C(2005) 1242]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/338/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l’allegato V, punto 2, sesto paragrafo,
consultato il comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica, redatti in base ai criteri definiti dal comitato dell’Unione europea per il marchio ecologico, siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
|
(3) |
Nel caso del servizio di campeggio, i criteri ecologici si suddividono in criteri che devono essere soddisfatti nella loro totalità e criteri dei quali è necessario rispettare soltanto un determinato numero. |
|
(4) |
I criteri ecologici e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni. |
|
(5) |
Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell’ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dall’articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell’ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (3). |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» comprende la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata.
Comprende inoltre altre strutture atte al pernottamento di ospiti e aree comuni adibite ai servizi in comune forniti entro l’area delimitata.
Il «servizio di campeggio» erogato entro l’area in questione può inoltre comprendere l’erogazione, sotto la gestione del titolare o del gestore del campeggio, di servizi di ristorazione e attività ricreative.
Articolo 2
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il servizio erogato nei campeggi deve rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e soddisfare i criteri ecologici indicati nella parte A dell’allegato alla presente decisione.
Il servizio di campeggio deve inoltre soddisfare un numero adeguato dei criteri definiti nella parte B dell’allegato, a ciascuno dei quali sono attribuiti punti. Il servizio di campeggio deve ottenere almeno:
|
a) |
16,5 punti per il servizio principale; |
|
b) |
20 punti se vengono fornite anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti. |
Il punteggio complessivo è aumentato di un punto se vengono forniti servizi di ristorazione e di un punto se sono disponibili attività ricreative.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per il servizio di campeggio applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %; è vietata l’applicazione di altre possibili riduzioni.
2. In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.
3. Il fatturato annuo per i servizi forniti nei campeggi viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente del campeggio per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano maggiorazioni di prezzo. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all’articolo 2 della decisione 2000/728/CE.
4. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.
Articolo 4
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di campeggio» è «26».
Articolo 5
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica hanno una validità di tre anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(3) GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2003/393/CE (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 31).
ALLEGATO
OSSERVAZIONI GENERALI
Finalità dei criteri
I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio (acquisto, erogazione del servizio, gestione dei rifiuti). In particolare, il loro obiettivo è di:
|
— |
limitare il consumo energetico, |
|
— |
limitare il consumo idrico, |
|
— |
limitare la produzione di rifiuti, |
|
— |
favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente, |
|
— |
promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale. |
Definizioni
|
— |
Per mezzi di pernottamento mobili di cui all’articolo 1 s’intendono mezzi quali tende, roulotte, case mobili (mobile homes) e camper. Le strutture atte al pernottamento di ospiti sono strutture quali bungalow, unità abitative mobili in affitto e appartamenti. Per aree comuni adibite ai servizi in comune s’intendono, ad esempio, le strutture adibite a lavanderia e cucina, i supermercati e i servizi d’informazione. |
Requisiti di valutazione e verifica
I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B.
Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.
Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
Gli organismi competenti svolgono ispezioni sul posto.
In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001.
(NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).
PARTE A
Criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1
ENERGIA
1. Energia elettrica da fonti rinnovabili
Almeno il 22 % dell’energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1).
Questo criterio si applica solo ai campeggi che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell’energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
2. Carbone e oli combustibili pesanti
Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.
Questo criterio è applicabile solo ai campeggi che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.
3. Energia elettrica per riscaldamento
Almeno il 22 % dell’energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle aree comuni, delle unità in affitto adibite al pernottamento e dell’acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2001/77/CE.
Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.
4. Rendimento delle caldaie
Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90 %, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (2) o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.
Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.
Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/42/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all’acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.
L’articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.
5. Impianto di condizionamento
Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un’efficienza energetica minima di classe B a norma della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico (3) o un’efficienza energetica analoga.
Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare specifiche tecniche redatte dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.
6. Isolamento delle finestre
Tutte le finestre delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico. (Questo criterio non si applica alle roulotte/case mobili in affitto se non sono di proprietà dei gestori del campeggio).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un’autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.
7. Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento
Se l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.
Questo criterio si applica solo ai campeggi che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).
8. Spegnimento delle luci
Se nelle unità in affitto adibite al pernottamento non c’è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dall’unità di pernottamento.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.
9. Efficienza energetica delle lampadine
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a) |
Entro un anno dalla data della richiesta di assegnazione del marchio, almeno il 60 % di tutte le lampadine installate nel campeggio deve presentare un’efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico (4). Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico. |
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b) |
Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l’80 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate. |
ACQUA
10. Approvvigionamento idrico
Il campeggio deve dichiarare all’autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l’utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.
Questo criterio è applicabile solo se il campeggio non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all’indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.
11. Flusso di acqua da rubinetti e docce
Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare i 10 litri/minuto.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come il campeggio rispetta il criterio e l’eventuale documentazione necessaria.
12. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette
Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico del campeggio.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.
13. Cestini per rifiuti nelle toilette
Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.
14. Risciacquo degli orinatoi
Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.
15. Perdite
Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell’eventuale presenza di perdite.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un’opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.
16. Annaffiatura di piante e aree esterne
In genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.
17. Trattamento delle acque reflue
Tutte le acque reflue devono essere trattate.
Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, il campeggio deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia. Gli ospiti devono essere informati della necessità e dell’obbligo di un corretto smaltimento delle acque reflue prodotte dai loro mezzi di pernottamento mobili.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all’impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso, e la documentazione destinata agli ospiti e riguardante lo smaltimento delle acque reflue.
18. Piano sulle acque reflue
Il campeggio deve richiedere all’amministrazione locale competente il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all’amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.
DETERSIVI E DISINFETTANTI
19. Punto di smaltimento dei WC chimici
Se il campeggio è collegato ad una fossa settica, i reflui dei WC chimici devono essere raccolti separatamente o in altra maniera adeguata e trattati. Se il campeggio è collegato alla rete fognaria pubblica, è sufficiente un vuotatoio o un’unità di smaltimento speciale per evitare la fuoriuscita dei reflui.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, compresi eventuali requisiti specifici in materia di smaltimento dell’autorità locale e la documentazione sul vuotatoio chimico.
20. Disinfettanti
I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.
21. Formazione del personale riguardo all’uso di detersivi e disinfettanti
Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.
RIFIUTI
22. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti
Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle varie zone del campeggio devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili e chiare che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere raggiungibili con la stessa facilità dei normali cassonetti per i rifiuti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili e l’indicazione della posizione dei contenitori all’interno del campeggio.
23. Rifiuti pericolosi
Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (5), e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. Devono essere disponibili informazioni per gli ospiti sul corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell’autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dal campeggio, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell’autorità locale.
24. Raccolta differenziata dei rifiuti
Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti, il campeggio deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati.
La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all’interno del campeggio, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale.
25. Trasporto dei rifiuti
Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso il campeggio o nelle sue vicinanze, quest’ultimo deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.
26. Prodotti «usa e getta»
Se non richiesto dalla legge, nelle unità in affitto adibite al pernottamento e nei negozi del campeggio non devono essere utilizzati i seguenti prodotti «usa e getta»:
prodotti per l’igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.); se vengono utilizzati altri prodotti «usa e getta», nel punto in cui sono utilizzati devono essere previsti contenitori specifici per lo smaltimento secondo i sistemi locali o nazionali applicabili.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso, oltre che la descrizione del tipo e del sistema di raccolta dei rifiuti in questione.
ALTRI SERVIZI
27. Divieto di fumare nelle aree comuni
Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.
28. Trasporti pubblici
Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere il campeggio e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.
GESTIONE GENERALE
I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell’ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.
29. Manutenzione e riparazioni generali
Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di campeggio devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.
Per tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore del campeggio deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.
30. Manutenzione e riparazione delle caldaie
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a) |
La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all’anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante. |
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b) |
I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all’anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.
31. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d’azione
La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d’azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.
Il programma d’azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all’energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri di cui alla parte B. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale del campeggio e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d’azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.
32. Formazione del personale
Il campeggio deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall’inizio dell’attività; tutto il personale deve partecipare ad un’attività di formazione almeno una volta all’anno.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.
33. Informazioni agli ospiti
Il campeggio deve informare gli ospiti sulla politica ambientale che applica, compresi gli aspetti della sicurezza e della protezione antincendio, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell’UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all’arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali del campeggio. Avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali devono essere ben visibili, in particolare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.
34. Dati sul consumo di energia e di acqua
Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).
I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, per il periodo di apertura del campeggio, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell’organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno precedente. Per le aree residenziali (con soggiorni di lunga durata) il numero di pernottamenti può essere ricavato da una stima del proprietario/gestore del campeggio.
35. Altri dati da rilevare
Il campeggio deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l’indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).
I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna. Il campeggio deve mettere i risultati a disposizione dell’organismo competente che ha esaminato la richiesta in caso di ispezioni sul posto.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali del campeggio.
36. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:
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— |
sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico e per ridurre i rifiuti |
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— |
sono state adottate misure di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali |
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— |
sono state adottate misure per limitare l’impatto ambientale. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l’etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.
PARTE B
Criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 2
A ciascun criterio di questa parte è stato assegnato un punteggio in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica i campeggi devono ottenere un punteggio minimo. Se il campeggio non offre altre strutture atte al pernottamento di ospiti nell’ambito dei servizi offerti il punteggio minimo richiesto è 16,5 punti; se invece offre tali strutture, il punteggio minimo richiesto è 20.
Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti dalla gestione o dalla proprietà del campeggio: servizi di ristorazione (compresa la colazione) e attività ricreative. Le attività ricreative includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro del campeggio e le zone verdi che non fanno parte delle strutture del campeggio, quali parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti.
ENERGIA
37. Generazione di energia idroelettrica e di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)
Il campeggio deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dall’energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.
38. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)
Almeno il 50 % dell’energia complessiva utilizzata per riscaldare i locali interni o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento dei locali interni e l’acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.
39. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)
Il campeggio deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.
40. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)
La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.
41. Teleriscaldamento (1 punto)
Il campeggio deve essere riscaldato mediante teleriscaldamento.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.
42. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)
Tutta l’energia elettrica e il riscaldamento degli impianti sanitari, delle aree comuni e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica. Se il campeggio dispone di un proprio impianto di cogenerazione, questo deve fornire il 70 % del consumo totale di energia termica ed elettrica.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.
43. Pompe di calore (1,5 punti)
Il campeggio deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell’aria.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.
44. Recupero del calore (2 punti)
Il campeggio deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.
45. Termoregolazione (1,5 punti)
La temperatura in ogni area comune e unità in affitto adibita al pernottamento deve essere regolata in maniera autonoma.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.
46. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)
Gli edifici dotati di impianto di riscaldamento/condizionamento nel campeggio devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull’isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.
47. Impianto di condizionamento dell’aria (1,5 punti)
L’impianto di condizionamento deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico o un’efficienza energetica analoga.
Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.
48. Spegnimento automatico dell’impianto di condizionamento (1 punto)
Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l’impianto di condizionamento delle unità in affitto adibite al pernottamento quando le finestre sono aperte.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.
49. Architettura bioclimatica (2 punti)
Gli edifici presenti nel campeggio devono essere costruiti in base a principi di architettura bioclimatica.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.
50. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 5 punti)
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a) |
(1 punto) Tutti i frigoriferi domestici devono avere un’efficienza di classe A, A+ o A++ ai sensi della direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (6); tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C. La direttiva 2003/66/CE è applicabile dal 1o luglio 2004. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica. |
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b) |
(1 punto) Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico (7). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/9/CE recante modifica della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio. |
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c) |
(1 punto) Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (8). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/89/CE che modifica la direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio. |
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d) |
(1 punto) Almeno l’80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (9). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell’etichetta «Energy Star» e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica. |
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e) |
(1 punto) Tutte le asciugabiancheria elettriche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (10). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le asciugabiancheria, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.NB: per le asciugabiancheria che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/13/CE che modifica la direttiva 92/75/CEE (ad esempio le asciugabiancheria industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio. |
51. Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (1 punto)
Tutti gli asciugamani e gli asciugacapelli elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione adeguata che attesti come il campeggio rispetta questo criterio.
52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)
I frigoriferi delle cucine, dei chioschi e dei negozi devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.
53. Spegnimento automatico delle luci nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)
L’80 % delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.
54. Controllo del timer della sauna (1 punto)
Tutte le saune devono essere dotate di un sistema di controllo del timer.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.
55. Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)
L’energia impiegata per riscaldare l’acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio unita ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione che attesti il quantitativo di energia derivante da fonti di energia rinnovabili.
56. Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)
Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.
ACQUA
57. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)
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a) |
(1,5 punti): L’acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata. |
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b) |
(1,5 punti): L’acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata. |
58. Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1 punto)
Il campeggio deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
59. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)
Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
60. Scarico dei WC (1,5 punti)
Almeno l’80 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
61. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)
Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE della Commissione (11):
W(misurato) ≤ (0,625 × S) + 9,25
dove:
W(misurato)= consumo d’acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,
S= numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.
62. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)
Le lavatrici utilizzate nel campeggio dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia del campeggio devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE (12).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. Il campeggio deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.
63. Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)
Per almeno l’80 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
64. Timer per docce (1,5 punti)
Le docce degli impianti sanitari/aree comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
65. Copertura della piscina (1 punto)
Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre l’evaporazione.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
66. Antigelo (fino a 1,5 punti)
Se è necessario l’antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade nel campeggio siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).
Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo dell’1 % di ione cloruro (Cl-) (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
67. Indicazione della durezza dell’acqua (1 punto)
In prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell’acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi; in alternativa deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell’acqua.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.
68. Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)
Almeno il 50 % degli orinatoi deve utilizzare un sistema senz’acqua; in alternativa tutti gli orinatoi devono disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.
69. Specie indigene utilizzate per nuove piantagioni all’esterno (1 punto)
Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali indigene.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata di un esperto.
70. Cambio di asciugamani e lenzuola (1 punto)
Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale del campeggio, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola nelle unità in affitto adibite al pernottamento su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categoria più bassa e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori. Questo criterio si applica solo alle unità in affitto adibite al pernottamento nelle quali è compresa la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.
SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
71. Detersivi (fino a 4 punti)
Almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dal campeggio deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.
72. Pitture e vernici per interni (1 punto)
Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna dei locali e delle unità in affitto adibite al pernottamento del campeggio, escluse le roulotte e le case mobili in affitto, deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.
73. Lavaggio auto consentito solo in zone attrezzate allo scopo (1 punto)
Il lavaggio auto non è consentito o è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l’acqua e i detergenti usati e convogliarli al sistema fognario.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
74. Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)
Nei negozi del campeggio possono essere venduti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.
75. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)
Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.
76. Pulizia meccanica (1 punto)
Il campeggio deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.
77. Giardini e orti biologici (2 punti)
Gli spazi verdi devono essere trattati senza l’uso di pesticidi o in linea con i principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (13), e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessario.
78. Insetticidi e repellenti (fino a 2 punti)
La progettazione architettonica delle unità adibite al pernottamento e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l’impiego di insetticidi e repellenti nel campeggio sia ridotto al minimo (1 punto).
Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (1 punto).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.
RIFIUTI
79. Compostaggio (fino a 3 punti)
Nel campeggio i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 2 punti; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall’amministrazione locale, dall’azienda o da un’impresa privata).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata, se necessaria.
80. Bibite in lattina «usa e getta» (2 punti)
Se non richiesto dalla legge, le bibite in lattina «usa e getta» non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta del campeggio.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.
81. Confezioni per la prima colazione/per prodotti alimentari e prodotti «usa e getta» (2 punti)
Le confezioni monoporzione e le tazze, i piatti e le posate «usa e getta» non devono essere utilizzate per la prima colazione o per altri servizi di ristorazione.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
82. Smaltimento di grassi/oli (fino a 3 punti)
Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (2 punti). Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (1 punto).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
83. Perdite dai veicoli del parcheggio (1 punto)
L’olio e prodotti simili che possono fuoriuscire dai veicoli stazionati nelle aree di parcheggio devono essere raccolti e smaltiti correttamente.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
84. Tessuti, mobili e altri prodotti usati (fino a 3 punti)
I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.
ALTRI SERVIZI
85. Regolazione del traffico nel campeggio (1 punto)
Tutto il traffico che interessa il campeggio (ospiti e servizi di manutenzione/trasporto) deve essere limitato a orari e aree ben definiti.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
86. Traffico creato dal campeggio (1 punto)
Il campeggio non deve utilizzare veicoli a motore a combustione per i servizi di trasporto e manutenzione all’interno del campeggio.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
87. Carrelli per gli ospiti nel campeggio (1 punto)
Per il trasporto di bagagli e gli acquisti sul posto gli ospiti devono poter disporre gratuitamente di carrelli o di altri mezzi di trasporto non a motore.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
88. Superfici non coperte (1 punto)
Almeno il 90 % della superficie del campeggio non deve essere ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale coprente che impedisca l’adeguato drenaggio e aerazione del terreno.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
89. Tetti (1,5 punti)
Almeno il 50 % degli edifici situati nel campeggio che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) deve essere ricoperto di erba o di piante.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
90. Comunicazione ed educazione ambientale (fino a 3 punti)
Il campeggio deve garantire la comunicazione e l’educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L’intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.
91. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle unità in affitto adibite al pernottamento (1 punto)
In almeno il 50 % delle aree comuni al chiuso e il 50 % delle unità in affitto adibite al pernottamento non deve essere consentito fumare.
Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.
92. Biciclette (1,5 punti)
Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 2 biciclette ogni 50 piazzole e/o unità in affitto adibite al pernottamento).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio.
93. Bottiglie riutilizzabili o a rendere (fino a 3 punti)
Nel campeggio le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.
94. Prodotti di carta (fino a 2 punti)
Almeno il 50 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.
95. Beni durevoli (fino a 3 punti)
Almeno il 10 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nel campeggio, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.
96. Prodotti alimentari locali (fino a 4,5 punti)
Per ogni pasto, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale; sono compresi la prima colazione (1,5 punti) e i prodotti in vendita nel supermercato (1,5 punti).
Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici (1,5 punti).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
97. Alimenti biologici (fino a 2 punti)
Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) e di almeno 4 prodotti venduti nel supermercato/spaccio (1 punto) devono essere prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.
GESTIONE GENERALE
98. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) del campeggio
Il campeggio deve essere registrato in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).
Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.
99. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori
Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi del campeggio deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).
Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.
100. Conformità dei subappaltatori ai criteri della parte A (fino a 2 punti)
Tutti i subappaltatori dei due servizi aggiuntivi eventualmente forniti dal campeggio (servizi di ristorazione e attività ricreative) devono rispettare almeno i criteri della parte A del presente marchio di qualità ecologica applicabili ai rispettivi servizi specifici (1 punto per ciascun servizio erogato nel campeggio).
Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri della parte A.
101. Contatori per il consumo di energia e di acqua (fino a 2 punti)
Presso il campeggio devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti (1 punto). Ogni piazzola dispone di un proprio contatore di energia e acqua (1 punto).
Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come il campeggio rispetta questo criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).
102. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)
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a) |
Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti). La direzione del campeggio deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali del campeggio. L’organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame. |
Oppure
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b) |
Marchio di qualità ecologica (3 punti). Al campeggio deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale. Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica. |
(1) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
(2) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.
(3) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.
(4) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.
(5) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.
(6) GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10.
(7) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 46.
(8) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85.
(9) GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.
(10) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.
(11) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/87 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2005
che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto attiene alle misure di controllo della peste suina classica in Francia
[notificata con il numero C(2005) 1249]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/339/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In esito all'insorgere di focolai di peste suina classica in taluni Stati membri, è stata adottata la decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica in alcuni Stati membri (2). Tale decisione stabilisce alcune disposizioni supplementari relative al controllo della peste suina classica. |
|
(2) |
La Francia ha informato la Commissione dei recenti sviluppi di tale malattia nei suini selvatici nella zona francese dei Vosgi settentrionali. In base ai dati epidemiologici disponibili, occorre modificare la zona in cui si applicano le misure di controllo della malattia. |
|
(3) |
La decisione 2003/526/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
|
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La parte I, punto 2, dell’allegato della decisione 2003/526/CE è sostituita dal testo in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/225/CE (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 70).
ALLEGATO
«2) Francia:
Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle situato a ovest del Reno e del canale Rhin-Marne, a nord dell’autostrada A 4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania e dei comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.»
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
|
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/88 |
POSIZIONE COMUNE 2005/340/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). |
|
(2) |
Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/730/PESC che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC (2). |
|
(3) |
Il 21 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/149/PESC recante modifica dell'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC (3). |
|
(4) |
Il Consiglio ricorda la sua posizione sull'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar e ritiene che i recenti sviluppi non giustifichino una sospensione delle misure restrittive. |
|
(5) |
Pertanto, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar enunciate dalla posizione comune 2004/423/PESC, modificata rispettivamente dalle posizioni comuni 2004/730/PESC e 2005/149/PESC, dovrebbero restare in vigore. |
|
(6) |
Il Consiglio rammenta che le misure restrittive nei confronti delle persone imposte dalla posizione comune 2004/423/PESC riguardino persone associate al regime birmano/del Myanmar nonché i loro familiari. Esso ritiene che i bambini di età inferiore a 18 anni non dovrebbero essere contemplati. |
|
(7) |
È opportuno altresì apportare modifiche tecniche agli elenchi allegati alla posizione comune 2044/423/PESC. |
|
(8) |
Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento della situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione di tali misure restrittive, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio. |
|
(9) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune di tali misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC sono sostituiti dagli allegati I e II della presente posizione comune.
Articolo 2
La posizione comune 2004/423/PESC è prorogata per un periodo di 12 mesi.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/149/PESC (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37).
(2) GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.
(3) GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui agli articoli 6, 7 e 9
Note sulle tabelle:
|
1. |
U è l'equivalente in birmano di Sig.; Daw è l'equivalente di Sig.ra. |
|
2. |
Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine “alias” |
A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)
|
|
Nome (nome, cognome, sesso) |
Informazioni sull'identità (eventuali pseudonimi, funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …) |
|
A1a |
Comandante in capo, Gen. Than Shwe |
Presidente, nato il 2.2.1933 |
|
A1b |
Kyaing Kyaing |
moglie del Gen. Than Shwe |
|
A1c |
Thandar Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
|
A1d |
Khin Pyone Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
|
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
|
A1f |
Tun Naing Shwe |
alias Tun Tun Naing, figlio di Than Shwe |
|
A1g |
Khin Thanda |
moglie di Tun Naing Shwe |
|
A1h |
Kyaing San Shwe |
figlio di Than Shwe |
|
A1i |
Dr Khin Win Sein |
moglie di Kyaing San Shwe |
|
A1j |
Thant Zaw Shwe |
alias Maung Maung, figlio di Than Shwe |
|
A1k |
Dewar Shwe |
figlia di Than Shwe |
|
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
figlia di Than Shwe |
|
A2a |
Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye |
Vicepresidente, nato il 25.12.1937 |
|
A2b |
Mya Mya San |
moglie del Gen. Maung Aye |
|
A2c |
Nandar Aye |
figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D17d) |
|
A3a |
Gen. Thura Shwe Mann |
Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione) |
|
A3b |
Khin Lay Thet |
moglie di Shwe Mann |
|
A3c |
Aung Thet Mann |
figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company |
|
A3d |
Toe Naing Mann |
figlio di Shwe Mann |
|
A3e |
Zay Zin Latt |
moglie di Toe Naing Mann, figlia di Khin Shwe (ref L1), nata il 24.3.1981 |
|
A3f |
Shwe Mann Ko Ko |
figlio del Gen. Thura Shwe Mann |
|
A4a |
Ten. Gen. Soe Win |
Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946 |
|
A4b |
Than Than Nwe |
moglie del Ten. Gen. Soe Win |
|
A5a |
Ten. Gen. Thein Sein |
Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale |
|
A5b |
Khin Khin Win |
moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
|
A6a |
Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto |
|
A6b |
Khin Saw Hnin |
moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
|
A7a |
Ten. Gen. Kyaw Win |
Capo dell'addestramento delle forze armate |
|
A7b |
San San Yee |
moglie del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7c |
Nyi Nyi Aung |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7d |
San Thida Win |
moglie di Nyi Nyi Aung |
|
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7f |
Dr Phone Myint Htun |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
|
A7g |
San Sabai Win |
moglie del Dr. Phone Myint Htun |
|
A8a |
Ten. Gen. Tin Aye |
Capo dell'approvvigionamento militare, Presidente dell'UMEH |
|
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
|
A9a |
Ten. Gen. Ye Myint |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
|
A9b |
Tin Lin Myint |
moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947 |
|
A9c |
Theingi Ye Myint |
figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
|
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co |
|
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
|
A10a |
Ten. Gen. Aung Htwe |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan) |
|
A10b |
Khin Hnin Wai |
moglie del Ten. Gen. Aung Htwe |
|
A11a |
Ten. Gen. Khin Maung Than |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) |
|
A11b |
Marlar Tint |
moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than |
|
A12a |
Ten. Gen. Maung Bo |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
|
A12b |
Khin Lay Myint |
moglie del Ten. Gen. Maung Bo |
B. COMANDANTI REGIONALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
|
B1a |
Magg. Gen. Myint Swe |
Rangoon (e Capo della Sicurezza degli Affari militari) |
|
B1b |
Khin Thet Htay |
moglie del Magg. Gen. Myint Swe |
|
B2a |
Magg. Gen. Ye Myint |
Centro-Divisione Mandalay |
|
B2b |
Myat Ngwe |
moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
|
B3a |
Magg. Gen. Thar Aye |
alias Tha Aye, Nord-ovest-Divisione Sagaing |
|
B3b |
Wai Wai Khaing |
alias Wei Wei Khaing, moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
|
B4a |
Magg. Gen. Maung Maung Swe |
Nord-Stato Kachin |
|
B4b |
Tin Tin New |
moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
|
B4c |
Ei Thet Thet Swe |
figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
|
B4d |
Kaung Kyaw Swe |
figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
|
B5a |
Magg. Gen. Myint Hlaing |
Nord-est-Stato Shan (nord) |
|
B5b |
Khin Thant Sin |
alias Khin Thant Zin, moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
|
B6a |
Magg. Gen. Khin Zaw |
Triangolo-Stato Shan (est) |
|
B6b |
Khin Pyone Win |
moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
|
B6c |
Kyi Tha Khin Zaw |
figlio del Magg. Gen. Khin Zaw |
|
B6d |
Su Khin Zaw |
figlia del Magg. Gen. Khin Zaw |
|
B7a |
Magg. Gen. Khin Maung Myint |
Est-Stato Shan (sud) |
|
B7b |
Win Win Nu |
moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
|
B8a |
Magg. Gen. Thura Myint Aung |
Sud-est-Stato Mon |
|
B8b |
Than Than New |
moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung |
|
B9a |
Magg. Gen. Ohn Myint |
Costa-Divisione Tenasserim |
|
B9b |
Nu Nu Swe |
moglie del Magg. Gen. Ohn Myint |
|
B10a |
Magg. Gen. Ko Ko |
Sud-Divisione Pegu |
|
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
moglie del Magg. Gen. Ko Ko |
|
B11a |
Magg. Gen. Soe Naing |
Sud-ovest-Divisione Irrawaddy |
|
B11b |
Tin Tin Latt |
moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
|
B12a |
Brig. Gen. Min Aung Hlaing |
Ovest-Stato Araliasn |
C. VICECOMANDANTI REGIONALI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
|
C1a |
Brig. Gen. Wai Lwin |
Yangon |
|
C1b |
Swe Swe Oo |
moglie del Brig. Gen. Wai Lwin |
|
C1c |
Wai Phyo |
Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin |
|
C1d |
Lwin Yamin |
Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin |
|
C2a |
Brig. Gen. Nay Win |
Centro |
|
C2b |
Nan Aye Mya |
moglie del Brig. Gen. Nay Win |
|
C3a |
Brig. Gen. Tin Maung Ohn |
Nord-ovest |
|
C4a |
Brig. Gen. San Tun |
Nord |
|
C4b |
Tin Sein |
moglie del Brig. Gen. San Tun |
|
C5a |
Brig. Gen. Hla Myint |
Nord-est |
|
C5b |
Su Su Hlaing |
moglie del Brig. Gen. Hla Myint |
|
C7a |
Brig. Gen. Win Myint |
Est |
|
C8a |
Brig. Gen. Myo Hla |
Sud-est |
|
C8b |
Khin Hnin Aye |
moglie del Brig. Gen. Myo Hla |
|
C9a |
Brig. Gen. Hone Ngaing |
alias Hon Ngai, Costa |
|
C10a |
Brig. Gen. Thura Maung Ni |
Sud |
|
C10b |
Nan Myint Sein |
moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni |
|
C11a |
Brig. Gen. Tint Swe |
Sud-ovest |
|
C11b |
Khin Thaung |
moglie del Brig. Gen. Tint Swe |
|
C11c |
Ye Min |
alias Ye Kyaw Swar Swe, figlio del Brig. Gen. Tint Swe |
|
C11d |
Su Mon Swe |
moglie di Ye Min |
|
C12a |
Brig. Gen. Tin Hlaing |
Ovest |
D. MINISTRI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
|
D1a |
Than Shwe |
Gabinetto del Primo Ministro |
|
D1b |
Yin Yin Mya |
moglie di U Than Shwe |
|
D2a |
Brig. Gen. Pyi Sone |
Gabinetto del Primo Ministro dal 18.9.2004 (in precedenza: Commercio) |
|
D2b |
Aye Pyay Wai Khin |
moglie del Brig. Gen. Pyi Sone |
|
D2c |
Kalyar Pyay Wai Shan |
figlia del Brig. Gen. Pyi Sone Marito (deceduto): Magg. Kyaw San Win |
|
D2d |
Pan Thara Pyay Shan |
figlia del Brig. Gen. Pyi Sone |
|
D3a |
Magg. Gen. Htay Oo |
Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003) |
|
D3b |
Ni Ni Win |
moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
|
D4a |
Brig. Gen. Tin Naing Thein |
Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: vice-ministro per le foreste |
|
D4b |
Aye Aye |
moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein |
|
D5a |
Magg. Gen. Saw Tun |
Edilizia, nato l'8.5.1935 |
|
D5b |
Myint Myint Ko |
moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945 |
|
D5c |
Me Me Tun |
figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, Passaporto n. 415194 |
|
D5d |
Maung Maung Lwin |
moglie di Me Me Tun, nata il 2.1.1969 |
|
D6a |
Col. Zaw Min |
Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC |
|
D6b |
Khin Mi Mi |
moglie del Col. Zaw Min |
|
D7a |
Magg. Gen. Kyi Aung |
Cultura |
|
D7b |
Khin Khin Lay |
moglie del Magg. Gen. Kyi Aung |
|
D8a |
Than Aung |
Istruzione |
|
D8b |
Win Shwe |
moglie di U Than Aung |
|
D9a |
Magg. Gen. Tin Htut |
Energia elettrica |
|
D9b |
Tin Tin Nyunt |
moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
|
D10a |
Brig. Gen. Lun Thi |
Energia |
|
D10b |
Khin Mar Aye |
moglie del Brig. Gen. Lun Thi |
|
D10c |
Mya Sein Aye |
figlia del Brig. Gen. Lun Thi |
|
D10d |
Zin Maung Lun |
figlio del Brig. Gen. Lun Thi |
|
D10e |
Zar Chi Ko |
moglie di Zin Maung Lun |
|
D11a |
Magg. Gen. Hla Tun |
Finanze e fisco |
|
D11b |
Khin Than Win |
moglie del Magg. Gen. Hla Tun |
|
D12a |
U Nyan Win |
Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953 |
|
D12b |
Myint Myint Soe |
moglie di U Nyan Win |
|
D13a |
Brig. Gen. Thein Aung |
Foreste |
|
D13b |
Khin Htay Myint |
moglie del Brig. Gen. Thein Aung |
|
D14a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Sanità |
|
D14b |
Nilar Thaw |
moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
|
D15a |
Magg. Gen. Maung Oo |
Interno |
|
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
moglie del Magg. Gen. Maung Oo |
|
D16a |
Magg. Gen. Sein Htwa |
Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento |
|
D16b |
Khin Aye |
moglie del Magg. Gen. Sein Htwa |
|
D17a |
Aung Thaung |
Industria 1 |
|
D17b |
Khin Khin Yi |
moglie di U Aung Thaung |
|
D17c |
Captain Nay Aung |
figlio di U Aung Thaung |
|
D17d |
Major Pyi Aung |
alias Pye Aung, figlio di U Aung Thaung (sposato con A2c) |
|
D17e |
Major Moe Aung |
figlio di U Aung Thaung |
|
D17f |
Dr. Thu Nandi Aung |
figlia di Aung Thaung |
|
D18a |
Magg. Gen. Saw Lwin |
Industria 2 |
|
D18b |
Moe Moe Myint |
moglie del Magg. Gen. Saw Lwin |
|
D19a |
Brig. Gen. Kyaw Hsan |
Informazione |
|
D19b |
Kyi Kyi Win |
moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan |
|
D20a |
Brig. Gen. Maung Maung Thein |
Allevamento e pesca |
|
D20b |
Myint Myint Aye |
moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
|
D20c |
Min Thein |
figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
|
D21a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Miniere |
|
D21b |
San San |
moglie del Brig. Gen. Ohn Myint |
|
D21c |
Thet Naing Oo |
figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
|
D21d |
Min Thet Oo |
figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
|
D22a |
Soe Tha |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico |
|
D22b |
Kyu Kyu Win |
moglie di U Soe Tha |
|
D22c |
Kyaw Myat Soe |
figlio di U Soe Tha; |
|
D22d |
Wei Wei Lay |
moglie di Kyaw Myat Soe |
|
D23a |
Col. Thein Nyunt |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
|
D23b |
Kyin Khaing |
moglie del Col. Thein Nyunt |
|
D24a |
Magg. Gen. Aung Min |
Trasporti ferroviari |
|
D24b |
Wai Wai Thar |
moglie del Magg. Gen. Aung Min |
|
D25a |
Brig. Gen. Thura Myint Maung |
Affari religiosi |
|
D25b |
Aung Kyaw Soe |
figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
|
D25c |
Su Su Sandi |
moglie di Aung Kyaw Soe |
|
D25d |
Zin Myint Maung |
figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
|
D26a |
(U) Thaung |
Scienza e Tecnologia simultaneamente Lavoro (dal 5.11.2004) |
|
D26b |
May Kyi Sein |
moglie di U Thaung |
|
D27a |
Brig. Gen. Thura Aye Myint |
Sport |
|
D27b |
Aye Aye |
moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
|
D27c |
Nay Linn |
figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
|
D28a |
Brig. Gen. Thein Zaw |
Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo |
|
D28b |
Mu Mu Win |
moglie del Brig. Gen. Thein Zaw |
|
D29a |
Magg. Gen. Thein Swe |
Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003) |
|
D29b |
Mya Theingi |
moglie del Magg. Gen. Thein Swe |
E. VICE-MINISTRI
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
|
E1a |
Ohn Myint |
Agricultura e Irrigazione |
|
E1b |
Thet War |
moglie di U Ohn Myint |
|
E2a |
Brig. Gen. Aung Tun |
Commercio |
|
E3a |
Brig. Gen. Myint Thein |
Edilizia |
|
E3b |
Mya Than |
moglie del Brig. Gen. Myint Thein |
|
E4a |
Brig. Gen. Soe Win Maung |
Cultura |
|
E4b |
Myint Myint Wai |
moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung |
|
E5a |
Brig. Gen. Khin Maung Win |
Difesa |
|
E6a |
Magg. Gen. Aung Hlaing |
Difesa (dal 23.8.2003) |
|
E6b |
Soe San |
figlio del Magg. Gen. Aung Hlaing |
|
E7a |
Myo Nyunt |
Istruzione |
|
E7b |
Marlar Thein |
moglie di Myo Nyunt |
|
E8a |
Brig. Gen. Aung Myo Min |
Istruzione |
|
E8b |
Thazin New |
moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min |
|
E9a |
Myo Myint |
Energia elettrica |
|
E9b |
Tin Tin Myint |
moglie di Myo Myint |
|
E10a |
Brig. Gen. Than Htay |
Energia (dal 25.8.2003) |
|
E10b |
Soe Wut Yi |
moglie del Brig. Gen. Than Htay |
|
E11a |
Col. Hla Thein Swe |
Finanza e fisco |
|
E11b |
Thida Win |
moglie del Col. Hla Thein Swe |
|
E12a |
Kyaw Thu |
Affari esteri, nato il 15.8.1949 |
|
E12b |
Lei Lei Kyi |
moglie di U Kyaw Thu |
|
E13a |
Maung Myint |
Affari esteri dal 18.9.2004 |
|
E14a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Sanità, nato il 25.1.1940 |
|
E14b |
Tin Tin Mya |
moglie del Prof. Dr. Mya Oo |
|
E14c |
Dr. Tun Tun Oo |
figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965 |
|
E14d |
Dr. Mya Thuzar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971 |
|
E14e |
Mya Thidar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973 |
|
E14f |
Mya Nandar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976 |
|
E15a |
Brig. Gen. Phone Swe |
Interni (dal 25.8.2003) |
|
E15b |
San San Wai |
moglie del Brig. Gen. Phone Swe |
|
E16a |
Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
Settore alberghiero e turismo |
|
E16b |
Khin Swe Myint |
moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
|
E17a |
Maung Aung |
Immigrazione e popolazione |
|
E17b |
Hmwe Hmwe |
moglie di Maung Aung |
|
E18a |
Brig. Gen. Thein Tun |
Industria 1 |
|
E19a |
Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
Industria 2 |
|
E19b |
Mi Mi Wai |
moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
|
E20a |
Brig. Gen. Aung Thein |
Informazione |
|
E20b |
Tin Tin New |
moglie del Brig. Gen. Aung Thein |
|
E21a |
Thein Sein |
Informazione, membro USDA CEC |
|
E21b |
Khin Khin Wai |
moglie di U Thein Sein |
|
E21c |
Thein Aung Thaw |
figlio di U Thein Sein |
|
E21d |
Su Su Cho |
moglie di Thein Aung Thaw |
|
E22a |
Brig. Gen. Win Sein |
Lavoro |
|
E22b |
Wai Wai Linn |
moglie del Brig. Gen. Win Sein |
|
E23a |
Myint Thein |
Miniere |
|
E23b |
Khin May San |
moglie di U Myint Thein |
|
E24a |
Col. Tin Ngwe |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
|
E24b |
Khin Mya Chit |
moglie del Col. Tin Ngwe |
|
E25a |
Brig. Gen. Than Tun |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
|
E25b |
May Than Tun |
figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970 |
|
E25c |
Ye Htun Myat |
moglie di May Than Tun |
|
E26a |
(Thura U) Thaung Lwin |
(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari |
|
E26b |
Dr. Yi Yi Htwe |
moglie di Thura U Thaung Lwin |
|
E27a |
Brig. Gen. (Thura) Aung Ko |
(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC |
|
E27b |
Myint Myint Yee |
alias Yi Yi Myint, moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko |
|
E28a |
Kyaw Soe |
Scienza e Tecnologia |
|
E29a |
Dr. Chan Nyein |
Scienza e Tecnologia |
|
E29b |
Sandar Aung |
moglie del Dr. Chan Nyein |
|
E30a |
Brig. Gen. Kyaw Myint |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento |
|
E30b |
Khin Nwe Nwe |
moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint |
|
E31a |
Pe Than |
Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari |
|
E31b |
Cho Cho Tun |
moglie di U Pe Than |
|
E32a |
Col. Nyan Tun Aung |
Trasporti |
F. ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
|
F1a |
Cap. (a riposo) Htay Aung |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004) |
|
F2 |
Tin Maung Shwe |
Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo |
|
F3 |
Soe Thein |
Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale) |
|
F4 |
Khin Maung Soe |
Direttore generale |
|
F5 |
Tint Swe |
Direttore generale |
|
F6 |
Ten. Col. Yan Naing |
Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
|
F7 |
Nyunt Nyunt Than |
Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo (sesso femminile) |
G. ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
|
G1a |
Magg. Gen. Hla Shwe |
Vice aiutante generale |
|
G3a |
Magg. Gen. Soe Maung |
Giudice, avvocato generale |
|
G4a |
Brig. Gen. Thein Htaik |
alias Hteik, Ispettorato generale |
|
G5a |
Magg. Gen. Saw Hla |
Capo della polizia militare |
|
G6a |
Magg. Gen. Khin Maung Tun |
Vicegenerale del commissario |
|
G7a |
Magg. Gen. Lun Maung |
Revisore dei conti generale |
|
G8a |
Magg. Gen. Nay Win |
Assistente militare del Presidente SPDC |
|
G9a |
Magg. Gen. Hsan Hsint |
Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951 |
|
G9b |
Khin Ma Lay |
moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint |
|
G9c |
Okkar San Sint |
figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint |
|
G10a |
Magg. Gen. Hla Aung Thein |
Comandante in campo, Rangoon |
|
G10b |
Amy Khaing |
moglie di Hla Aung Thein |
|
G11a |
Magg. Gen. Win Myint |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
|
G12a |
Magg. Gen. Aung Kyi |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
|
G12b |
Thet Thet Swe |
moglie del Magg. Gen. Aung Kyi |
|
G13a |
Magg. Gen. Moe Hein |
Comandante, Accademia della difesa nazionale |
|
G14a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL |
|
G15a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee |
|
G16a |
Magg. Gen. Than Htay |
Direttore dei rifornimenti e trasporti |
|
G17a |
Magg. Gen. Khin Maung Tint |
Direttore dell'officina carte valori |
|
G18a |
Magg. Gen. Sein Lin |
Direttore, MD (Funzioni specifiche ignote.) In precedenza direttore dell'approvvigionamento |
|
G19a |
Magg. Gen. Kyi Win |
Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL |
|
G20a |
Magg. Gen. Tin Tun |
Direttore del Genio militare |
|
G21a |
Magg. Gen. Aung Thein |
Direttore Reinsediamenti |
|
G22a |
Magg. Gen. Aye Myint |
Ministero della difesa |
|
G23a |
Brig. Gen. Myo Myint |
Capo dell'archivio dei servizi della difesa |
|
G24a |
Brig. Gen. Than Maung |
Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale |
|
G25a |
Brig. Gen. Win Myint |
Rettore del DSTA |
|
G26a |
Brig. Gen. Than Sein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, Bago |
|
G26b |
Rosy Mya Than |
moglie del Brig. Gen. Than Sein |
|
G28a |
Brig. Gen. Than Maung |
Direttore della milizia popolare e forze di confine |
|
G29a |
Brig. Gen. Khin Naing Win |
Direttore delle industrie della difesa |
|
G30a |
Brig. Gen. Zaw Win |
Comandante della Stazione di Bahtoo Stazione (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito) |
|
Marina |
||
|
G31a |
Vice-Admiral Soe Thein |
Comandante in capo (Marina) |
|
G31b |
Khin Aye Kyin |
moglie del Contrammiraglio Soe Thein |
|
G31c |
Yimon Aye |
figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980 |
|
G31d |
Aye Chan |
figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973 |
|
G31e |
Thida Aye |
figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979 |
|
G32a |
Commodore Nyan Tun |
Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL |
|
Aviazione |
||
|
G33a |
Ten. Gen. Myat Hein |
Comandante in capo (Aviazione) |
|
G33b |
Htwe Htwe Nyunt |
moglie del Ten. Gen. Myat Hein |
|
G34a |
Brig. Gen. Ye Chit Pe |
Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon |
|
G35a |
Brig. Gen. Khin Maung Tin |
Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila |
|
G36a |
Brig. Gen. Zin Yaw |
Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL |
|
Divisioni d'infanteria leggera (LID) |
||
|
G37a |
Brig. Gen. Hla Htay Win |
11 LID Yemon |
|
G39a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
33 LID Sagaing |
|
G41a |
Brig. Gen. Thet Oo |
55 LID, Kalaw/Aungban |
|
G42a |
Brig. Gen. Khin Zaw Oo |
66 LID, Pyay/Inma |
|
G43a |
Brig. Gen. Than Htay |
77 LID, Bago |
|
G44a |
Brig. Gen. Aung Than Htut |
88 LID, Magwe |
|
Altri Brigadieri Generali |
||
|
G47a |
Brig. Gen. Htein Win |
Stazione Taikkyi |
|
G48a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Comandante Stazione Meiktila |
|
G49a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Divisione ROC-Kale, Sagaing |
|
G50a |
Brig-Gen Khin Zaw Win |
Stazione Khamaukgyi |
|
G51a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Sud MR, Comandante Stazione Toungoo |
|
G52a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
MOC-8, Stazione Dawei/Tavoy |
|
G53a |
Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin |
ROC Tanai |
|
G54a |
Brig. Gen. Kyaw Thu |
Stazione Phugyi |
|
G55a |
Brig. Gen. Maung Maung Shein |
Kawkareik |
|
G56a |
Brig. Gen. Min Thein |
MOC-3, Stazione Mogaung |
|
G57a |
Brig. Gen. Mya Win |
MOC-10, Stazione Kyigone |
|
G58a |
Brig. Gen. Mya Win |
Kalaw |
|
G59a |
Brig. Gen. Myo Lwin |
MOC-7, Stazione Pekon |
|
G60a |
Brig. Gen. Myint Soe |
MOC-5, Stazione Taungup |
|
G61a |
Brig. Gen. Myint Aye |
MOC-9, Stazione Kyauktaw |
|
G62a |
Brig. Gen. Nyunt Hlaing |
MOC-17, Stazione Mong Pan |
|
G63a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Stato Mon, membro USDA CEC |
|
G64a |
Brig. Gen. Soe Nwe |
MOC-21, Stazione Bhamo |
|
G65a |
Brig. Gen. Soe Oo |
MOC-16, Stazione Hsenwi |
|
G66a |
Brig. Gen. Than Tun |
Stazione Kyaukpadaung |
|
G67a |
Brig. Gen. Than Win |
ROC-Laukkai |
|
G68a |
Brig. Gen. Than Tun Aung |
ROC-Sittwe |
|
G69a |
Brig. Gen. Thaung Aye |
Stazione Mongnaung |
|
G70a |
Brig. Gen. Thaung Htaik |
Stazione Aungban |
|
G71a |
Brig. Gen. Thein Hteik |
MOC-13, Stazione Bokpyin |
|
G72a |
Brig. Gen. Thura Myint Thein |
Namhsan TOC |
|
G72a |
Brig. Gen. Win Aung |
Mong Hsat |
|
G73a |
Brig. Gen. Myo Tint |
Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti |
|
G74a |
Brig. Gen. Thura Sein Thaung |
Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale |
|
G75a |
Brig. Gen. Phone Zaw Han |
Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme |
|
G76a |
Brig. Gen. Hla Min |
Presidente PDC Divisione Pegu ovest |
|
G77a |
Brig. Gen. Win Myint |
Stazione Pyinmana |
H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
|
H1a |
Magg. Gen. Khin Yi |
Direttore generale forze di polizia di Myanmar |
|
H1b |
Khin May Soe |
moglie del Magg. Gen. Khin Yi |
|
H2a |
Police Brig. Gen. Zaw Win |
Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar. Ex militare. |
I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÁ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
|
I1a |
Brig. Gen. Aung Thein Lin |
Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario) |
|
I1b |
Khin San New |
moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
|
I1b |
Thidar Myo |
figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
|
I2a |
Col. Maung Par |
Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC) |
|
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
moglie del Col. Maung Par |
|
I2c |
Naing Win Par |
figlio del Col. Maung Par |
J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
|
J1a |
Tay Za |
Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità: MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (6.11.1924) Madre: Daw Ohn (12.8.1934) |
|
J1b |
Thidar Zaw |
moglie di U Tay Za, nata il 24.2.1964, Carta d'identità: KMYT 006865; Passaporto n. 275107. Genitori: U Zaw Nyunt (deceduto), Daw Htoo (deceduta) |
|
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987 |
|
J2a |
Thiha |
fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading) |
|
J3a |
Aung Ko Win |
alias Saya Kyaung Kanbawza Bank |
|
J3b |
Nan Than Htwe |
moglie di U Aung Ko Win |
|
J4a |
Tun Myint Naing |
alias Steven Law, Asia World Co. |
|
J4b |
(Ng) Seng Hong |
moglie di U Tun Myint Naing |
|
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A22, A23 |
|
J5b |
San San Kywe |
moglie di U Khin Shwe |
|
J5c |
Zay Thiha |
figlio di U Khin Shwe, nato l'1.1.1977 |
|
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., nato il 6.2.1955 |
|
J6b |
Aye Aye Maw |
moglie di U Htay Myint, nata il 17.11.1957 |
|
J6c |
Zar Chi Htay |
figlia di U Htay Myint, nata il 17.2.1981 |
|
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. |
|
J7b |
Nan Mauk Loung Sai |
alias Nang Mauk Lao Hsai, moglie di Kyaw Win |
|
J8a |
Ko Lay |
Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003 |
|
J8b |
Khin Khin |
moglie di U Ko Lay |
|
J8c |
San Min |
figlio di U Ko Lay |
|
J8d |
Than Han |
figlio di U Ko Lay |
|
J8e |
Khin Thida |
figlia di U Ko Lay |
|
J8f |
Zaw Htun Oo |
moglie di Khin Thida, figlio del Seg. 2 del Ten. Gen. Tin Oo, deceduto |
|
J9a |
Aung Phone |
Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003 |
|
J9b |
Khin Sitt Aye |
moglie di U Aung Phone, nata il 14.09.1943 |
|
J9c |
Sitt Thwe Aung |
alias Sit Thway Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 10.7.1977 |
|
J9d |
Thin Zar Tun |
moglie di Sitt Thwe Aung nata il 14.4.1978 |
|
J9e |
Sitt Thaing Aung |
alias Sit Taing Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 13.11.1971 |
|
J10a |
Magg. Gen. Nyunt Tin |
Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004 |
|
J10b |
Khin Myo Oo |
moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin |
|
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
figlio del Magg. Gen. Nyunt Tin |
|
J10d |
Thu Thu Ei Han |
figlia del Magg. Gen. Nyunt Tin |
|
J11a |
Khin Maung Thein |
Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dal 1.2.2003 |
|
J11b |
Su Su Thein |
moglie di U Khin Maung Thein |
|
J11c |
Daywar Thein |
figlio di U Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960 |
|
J11d |
Thawdar Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958 |
|
J11e |
Maung Maung Thein |
figlio di U Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963 |
|
J11f |
Khin Yadana Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968 |
|
J11g |
Marlar Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965 |
|
J11h |
Hnwe Thida Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966 |
K. IMPRESE DI PROPRIETÁ MILITARE
|
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
|
K1a |
Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
Amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar |
|
K1b |
Ma Ngeh |
figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
|
K1c |
Zaw Win Naing |
MD della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3b) |
|
K1d |
Win Htway Hlaing |
figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO |
|
K2 |
Col. Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
|
K3 |
Col. Myint Aung |
MD Myawaddy Trading Co. |
|
K4 |
Col. Myo Myint |
MD Bandoola Transportation Co. |
|
K5 |
Col. (a riposo) Thant Zin |
MD Myanmar Land and Development |
|
K6 |
Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye |
UMEHL, Presidente Myanmar Breweries |
|
K7 |
Col. Aung San |
MD Hsinmin Cement Plant Construction Project |
L. EX MEMBRI DELL'SPDC
|
L1a |
(a riposo) General Khin Nyunt |
Ex Primo Ministro (agosto 2003-ottobre 2004), nato l'11.10.1939 |
|
L1b |
Dr. Khin Win Shwe |
moglie di Khin Nyunt, nata il 6.10.1940 |
|
L1c |
Dr. Ye Naing Win |
figlio di Khin Nyunt |
|
L1d |
Thin Le Le Win |
figlia di Khin Nyunt |
|
L1e |
Zaw Naing Oo |
figlio di Khin Nyunt» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Elenco delle imprese statali birmane di cui agli articoli 7 e 10
|
Nome |
Indirizzo |
Nome del Direttore |
||
| I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
||||
|
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
189/191 MAHABANDOOLA ROAD CORNER OF 50th STREET YANGON |
MAJ-GEN WIN HLAING MANAGING DIRECTOR |
||
| A. PRODUZIONE |
||||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
4/A, No 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
COL MAUNG MAUNG AYE, DIRETTORE GENERALE |
||
|
|
|
||
|
1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
| B. COMMERCIO |
||||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
COL MYINT AUNG, DIRETTORE GENERALE |
||
| C. SERVIZI |
||||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
BRIG.GEN WIN HLAING E U TUN KYI, DIRETTORI GENERALI |
||
|
399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON |
COL MYO MYINT, DIRETTORE GENERALE |
||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
|
||
|
335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PADEBAN TSP, YANGON |
COL (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, DIRETTORE GENERALE |
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
JOINT VENTURES |
||||
| A. PRODUZIONE |
||||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U BE AUNG, DIRETTORE |
||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 38, VIRGINIA PARK, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
No 45, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
TEN. COL A RIPOSO MAUNG MAUNG AYE, PRESIDENTE |
||
|
PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 34/A, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 47, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U AYE CHO E / O TEN. COL TUN MYINT, DIRETTORE GENERALE |
||
| B. SERVIZI |
||||
|
3/A, THAMTHUMAR STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON |
DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE |
||
|
No 1, KONEMYINTTHA STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON |
|
||
| II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||
|
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
SHWEDAGON PAGODA ROAD DAGON TSP, YANGON |
COL YE HTUT O BRIG. GEN KYAW WIN, DIRETTORE GENERALE |
||
|
554-556, MERCHANT STREET, CORNER OF 35th STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON |
U YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE |
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FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
COL KHIN MAUNG SOE |
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555/B, No 4, HIGHWAY ROAD, HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP, YANGON |
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FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
COL KHIN MAUNG SOE |
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KANT BALU |
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MINDAMA ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
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PYINMANAR |
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LOIKAW |
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No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4), HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
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THILAWAR, THAN NYIN TSP |
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FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
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THIBAW» |
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Rettifiche
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29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/107 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 645/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107 del 28 aprile 2005 )
A pagina 21, allegato, seconda tabella «Zucchero preferenziale speciale — Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003 — Campagna 2004/2005»
nella colonna «Limite», alla voce «India»:
leggi:
«Raggiunto».