ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 640/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento (CE) n. 641/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

13

 

*

Regolamento (CE) n. 642/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ( 1 )

14

 

*

Regolamento (CE) n. 643/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che abroga il regolamento (CE) n. 2909/2000 relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

17

 

*

Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

18

 

 

Regolamento (CE) n. 645/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

20

 

 

Regolamento (CE) n. 646/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2005 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

22

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2005, che determina, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, se la Repubblica ellenica abbia dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato

24

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2005, che modifica la decisione 2001/657/CE ed estende la deroga ai filetti di merluzzo bianco salati e ai merluzzi bianchi interi salati [notificata con il numero C(2005) 1256]

26

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, del 1o dicembre 2004, che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India (GU L 370 del 17.12.2004)

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO (CE) N. 639/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Nel gennaio 1995 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 95/95 (2), misure antidumping definitive in forma di un dazio specifico sulle importazioni di aldeide furanica originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). L’aliquota del dazio specifico ammontava a 352 EUR/tonnellata. In seguito ad un esame intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le misure sono state confermate, mediante regolamento (CE) n. 2722/1999 (3), per un periodo di altri quattro anni.

2.   Apertura di un’inchiesta ai fini di un riesame in previsione della scadenza

(2)

A seguito della pubblicazione, nel marzo 2003, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di aldeide furanica originarie della RPC (4), il 19 settembre 2003 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3)

La domanda è stata presentata da Furfural Español SA («il denunciante»), che rappresenta una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 25 %, della produzione totale di aldeide furanica nella Comunità. La domanda è appoggiata anche dall’altro produttore comunitario, Lenzing AG. Insieme i due produttori rappresentano il 100 % della produzione di aldeide furanica nella Comunità. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un tale riesame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame le autorità della RPC, i produttori esportatori della RPC, i produttori del paese analogo proposto, l’Argentina, i produttori, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori industriali notoriamente interessati della Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(6)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell’apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(7)

Hanno risposto al questionario i due produttori comunitari, un importatore/operatore commerciale, un utilizzatore industriale e un produttore del paese analogo, l’Argentina.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttore del paese analogo

Indunor SA, Buenos Aires, Argentina

b)

produttore comunitario

Furfural Español SA, Alcantarilla, Spagna

c)

importatore non collegato:

International Furan Chemicals B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

.

(9)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2003 («periodo dell’inchiesta» — «PI»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in questione

(10)

Il prodotto in questione è lo stesso dell’inchiesta originaria, ossia l’aldeide furanica originaria della RPC, classificabile al codice NC 2932 12 00. L’aldeide furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo.

(11)

L’aldeide furanica è un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L’aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio, per la produzione di oli lubrificanti, e come materia prima per la trasformazione in alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia.

2.   Prodotto simile

(12)

Come le precedenti, anche quest’ultima inchiesta ha dimostrato che l’aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata nella Comunità, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell’Argentina, paese analogo, e quella fabbricata e venduta nella Comunità dai produttori comunitari presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinate agli stessi usi. Di conseguenza, esse sono state considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

(13)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se il dumping si verificasse e, in tal caso, se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio di una persistenza del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(14)

Dei 24 produttori esportatori cinesi menzionati nella denuncia, nessuno ha cooperato all’inchiesta e nessuno ha fornito informazioni. In assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori cinesi, le risultanze relative al dumping hanno dovuto essere basate sugli elementi disponibili, in particolare sui dati Eurostat e sulle informazioni fornite nella domanda di riesame. A questo proposito va notato che Eurostat indica, per il periodo in esame, solo importazioni per il perfezionamento attivo.

2.   Paese analogo

(15)

Poiché la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale doveva basarsi su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(16)

Come già nell’inchiesta originaria, nell’avviso di apertura della presente inchiesta l’Argentina è stata proposta come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Non sono state ricevute osservazioni, dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, sul paese analogo proposto.

(17)

Un produttore argentino di aldeide furanica ha cooperato all’inchiesta rispondendo al questionario e accettando l’esecuzione di verifiche in loco delle sue dichiarazioni. L’inchiesta ha mostrato che l’Argentina ha un mercato competitivo per l’aldeide furanica, rifornito per circa il 72 % da produttori locali e per la restante parte da importazioni da paesi terzi. Il volume della produzione argentina costituisce più del 60 % del volume delle esportazioni cinesi nella Comunità del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

(18)

Si conclude pertanto, come nell’inchiesta originaria, che l’Argentina costituisce un paese analogo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.   Valore normale

(19)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni verificate, ricevute dal produttore del paese analogo che ha cooperato, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Argentina ad acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(20)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all’inchiesta.

4.   Prezzi all’esportazione

(21)

Poiché nessuno degli esportatori cinesi ha cooperato all’inchiesta, i prezzi all’esportazione sono stati determinati in base agli elementi disponibili. Si è constatato che la base più appropriata per le importazioni nella Comunità del prodotto in esame erano i dati Eurostat. Benché le importazioni fossero state effettuate in regime di perfezionamento attivo (l’aldeide furanica cinese era trasformata in alcole furfurilico destinato all’esportazione), non vi era motivo di ritenere che non costituissero una base idonea per la determinazione dei prezzi all’esportazione. Inoltre, la visita di verifica eseguita presso la sede dell’importatore che ha cooperato ha confermato che i dati Eurostat erano coerenti con quelli verificati. Il prezzo all’esportazione è stato così determinato in base ai dati Eurostat relativi alle importazioni dalla RPC del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo.

5.   Confronto

(22)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi di trasporto e di assicurazione, che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

6.   Margini di dumping

(23)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, allo stesso stadio commerciale. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di un livello di dumping notevole. Anzi, il margine di dumping rilevato per il PI è più elevato del margine del 62,6 % a suo tempo determinato dall’inchiesta originaria e dal precedente riesame.

7.   Andamento delle esportazioni in caso di abrogazione delle misure

a)   Esportazioni

(24)

L’inchiesta ha rivelato che i quantitativi esportati dalla RPC nella Comunità per il perfezionamento attivo sono aumentati sensibilmente tra il 2000 e il PI (vedi considerando 33). In caso di abrogazione delle misure, è probabile che le esportazioni dalla RPC subiscano un notevole aumento anche al di fuori del regime di perfezionamento attivo, considerate la sostanziale differenza di prezzo tra l’aldeide furanica cinese e quella del produttore comunitario e le capacità inutilizzate di cui al considerando 26.

b)   Capacità inutilizzate nella RPC

(25)

Essendo solo poche le informazioni disponibili al pubblico riguardo all’industria cinese dell’aldeide furanica, le conclusioni che seguono sono state tratte principalmente dalle informazioni contenute nella domanda di riesame.

(26)

In base alla domanda di riesame in previsione della scadenza, la produzione cinese totale di aldeide furanica ammonta a circa 180 000 tonnellate/anno, ossia è oltre quattro volte superiore al consumo totale di aldeide furanica nella Comunità. Sembra che il tasso di utilizzo degli impianti cinesi si aggiri attorno al 70 %, il che significa che nella RPC vi è una capacità inutilizzata di circa 50-60 000 tonnellate/anno, un quantitativo superiore al consumo totale della Comunità. Secondo quanto affermano i produttori comunitari, la produzione cinese varia costantemente a seconda delle esigenze. Così, alcuni impianti vengono temporaneamente chiusi e poi riaperti all’occorrenza. Attualmente sarebbero in funzione più di 80 impianti di produzione di aldeide furanica, principalmente nella regione nord-orientale della RPC.

(27)

Le grandi capacità di produzione di cui dispone la RPC e la flessibilità con la quale possono essere riaperti gli impianti chiusi dimostrano pertanto che i produttori sono in grado di incrementare rapidamente la produzione e di indirizzarla verso qualsiasi mercato di esportazione, compreso, nel caso le misure vigenti siano abrogate, il mercato comunitario.

c)   Esportazioni per il perfezionamento attivo

(28)

Tutte le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nella Comunità durante il PI sono avvenute in regime di perfezionamento attivo. L’aldeide furanica cinese è stata trasformata in alcole furfurilico che è stato a sua volta esportato. È ragionevole supporre che l’abrogazione delle misure in vigore porterà ad una ripresa delle esportazioni dalla RPC nella Comunità al di fuori del regime di perfezionamento attivo. Queste esportazioni supplementari saranno anch’esse, con ogni probabilità, oggetto di dumping. I prezzi di esportazione attuali, fissati in base al regime di perfezionamento attivo, non sono interessati dai dazi antidumping, essendo tali esportazioni naturalmente esenti da dazi. I produttori comunitari e gli esportatori cinesi concorrevano tra di loro, relativamente a queste vendite, come se non vi fossero dazi. Si può pertanto ragionevolmente presumere che i prezzi in questione siano indicativi anche dei futuri livelli di prezzo, nel caso le misure in vigore siano abrogate. Inoltre, i prezzi all’esportazione applicati dai produttori esportatori cinesi nel quadro del regime di perfezionamento attivo sottoquotavano i prezzi dei produttori comunitari del 44 % nel PI e, anche se non li avessero sottoquotati, erano comunque prezzi di dumping.

8.   Conclusioni circa la probabilità del persistere del dumping

(29)

Poiché la RPC dispone di consistenti capacità di produzione inutilizzate e attualmente esporta nella Comunità solo per il perfezionamento attivo, si può ragionevolmente presumere che, nel caso di un’abrogazione delle misure in vigore, il mercato comunitario sarà investito da notevoli volumi supplementari del prodotto in esame.

(30)

L’inchiesta ha rivelato che le esportazioni dalla RPC sono tuttora effettuate a prezzi di dumping e che il margine di dumping misurato durante il PI era persino superiore a quello accertato nel precedente riesame. Date le circostanze del caso, è ragionevole pensare che il dumping persisterà probabilmente in futuro.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(31)

Vi sono due produttori del prodotto in esame nella Comunità. Il produttore comunitario diverso dal denunciante, Lenzing AG («l’altro produttore comunitario»), sostiene la domanda di riesame. Durante il PI i due produttori rappresentavano insieme il 100 % della produzione di aldeide furanica della Comunità. Entrambe le società hanno risposto al questionario e hanno cooperato totalmente all’inchiesta. Pertanto, i due produttori comunitari costituiscono l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, i dati relativi ai risultati dell’industria comunitaria sono riportati solo in forma indicizzata.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo comunitario

Tabella 1 Consumo comunitario

 

2000

2001

2002

PI

Tonnellate

38 699

45 005

38 007

41 513

Indice

100

116

98

107

Variazione annua

 

16

– 16

9

(32)

Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall’industria comunitaria nella Comunità, delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo e delle importazioni da altri paesi terzi. Il consumo comunitario di aldeide furanica è aumentato sensibilmente tra il 2000 e il 2001, mentre nel 2002 è ritornato più o meno al livello del 2000. Pertanto, tra il 2000 e il PI il consumo comunitario del prodotto in esame è aumentato del 9 %. L’andamento del consumo è legato al fatto che l’aldeide furanica viene utilizzata anche per produrre alcole furfurilico. La produzione e la vendita di alcole furfurilico sono aumentate nel 2001, ma sensibilmente diminuite nel 2002, provocando così una corrispondente flessione nel consumo di aldeide furanica. Nel PI la vendita e la produzione di alcole furfurilico sono ritornate a salire come pure il consumo di aldeide furanica.

2.   Importazioni dalla PRC

a)   Volume, quota di mercato e prezzi

(33)

In base alle informazioni fornite da Eurostat, dal 2001 le importazioni dalla RPC sono avvenute solo in regime di perfezionamento attivo. Questa pratica era già iniziata nel 2000, quando il 75 % circa delle importazioni dalla RPC erano nel quadro di tale regime. Nel periodo considerato, ossia tra il 2000 e il PI, i volumi del prodotto in esame importati dalla RPC sono passati da 3 198 a 5 167 tonnellate, con un incremento del 61,6 %. Nel 2002 le vendite di alcole furfurilico sono scese sensibilmente, ma sono poi riaumentate nel PI. Nel periodo considerato la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata dall’8,2 % al 12,4 %. Le fluttuazioni delle importazioni di aldeide furanica dalla RPC possono essere dovute in una certa misura all’andamento della produzione di alcole furfurilico, ma questo fattore non giustifica da solo l’enorme incremento di volume delle importazioni, soprattutto durante il PI, e della loro quota di mercato. Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è passato da 648,68 EUR/tonnellata nel 2000 a 508,65 EUR/tonnellata nel PI, con una flessione nel periodo considerato del 21,6 %. Inoltre, se si confrontano i prezzi unitari dell’aldeide furanica cinese e di quella dei produttori comunitari, si riconosce chiaramente un tendenza all’accentuarsi della sottoquotazione. All’inizio del periodo considerato, nel 2000, i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dei produttori comunitari del 4,4 %; nel PI lo scarto era del 44,1 %.

Tabella 2

Importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo

 

2000

2001

2002

PI

Volume in tonnellate

3 198

4 143

2 450

5 167

Valore indicizzato

100

130

77

162

Quota di mercato

8,3 %

9,2 %

6,4 %

12,4 %

Prezzo in EUR/tonnellata

648,68

678,48

540,06

508,65

Valore indicizzato

100

104,6

83,3

78,4

3.   Situazione economica dell’industria comunitaria

a)   Produzione

Tabella 3 Produzione comunitaria

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

94

87

85

Variazione annua

 

– 5,8

– 7,3

– 2,2

(34)

La produzione dell’industria comunitaria è calata ogni anno nel periodo considerato, poiché nel PI era del 15 % più bassa che nel 2000. Nel 2000 uno dei produttori comunitari ha cessato la produzione di aldeide furanica in uno dei suoi stabilimenti.

b)   Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

Tabella 4 Capacità della Comunità

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

104

100

99

Variazione annua

 

3,9

– 3,4

– 1,2

(35)

La capacità di produzione è diminuita lievemente nel periodo considerato, dopo un aumento del 3,9 % nel 2001 rispetto al 2000. La cessata produzione di aldeide furanica in un impianto nel 2000 non è rispecchiata nei dati sulla capacità sopra riportati, poiché la società interessata considera tuttora tale impianto come facente parte della sua capacità di produzione; il che significa che, all’occorrenza, la produzione può essere ripresa rapidamente.

Tabella 5

Utilizzazione degli impianti

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

91

87

86

(36)

La tabella che precede indica che l’utilizzazione degli impianti dell’industria comunitaria è scesa ogni anno nel periodo considerato, poiché nel PI era del 14 % più bassa che nel 2000.

c)   Vendite nella Comunità

Tabella 6 Volume delle vendite

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

96

87

87

Variazione annua

 

– 4,4

– 9,4

0,3

(37)

Le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono diminuite del 13 % tra il 2000 e il PI. La flessione è stata particolarmente significativa tra il 2000 e il 2002, quando l’industria comunitaria ha aumentato i prezzi per compensare il drastico aumento di costo delle materie prime. Nel PI l’industria comunitaria è riuscita a bloccare questa tendenza riducendo i prezzi onde evitare ulteriori perdite dei volumi di vendita.

d)   Prezzi

Tabella 7 Prezzi di vendita dell’industria comunitaria

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

127

135

134

Variazione annua

 

27,2

6,0

– 0,6

(38)

I prezzi dell’aldeide furanica applicati dall’industria comunitaria sono aumentati in media del 35 % tra il 2000 e il 2002, quando questa ha cercato di compensare il drastico aumento di costo delle materie prime.

e)   Quota di mercato

Tabella 8 Quota di mercato dell’industria comunitaria

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

82

88

81

(39)

La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa del 19 % tra il 2000 e il PI. La flessione più forte si è registrata tra il 2000 e il 2001. Nel 2002 il consumo di aldeide furanica è calato sensibilmente, soprattutto a causa della riduzione nella produzione di alcole furfurilico. Anche le vendite di aldeide furanica dell’industria comunitaria sono diminuite nel 2002. Tuttavia, la diminuzione delle vendite dell’industria comunitaria è stata relativamente contenuta rispetto al calo del consumo di aldeide furanica nello stesso anno. Pertanto, nel 2002 la quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata. Nel PI il consumo di aldeide furanica, come pure le importazioni dalla RPC, sono nuovamente aumentati, mentre le vendite dell’industria comunitaria sono rimaste più o meno allo stesso livello dell’anno precedente. Di conseguenza, la quota di mercato dell’industria comunitaria si è ridotta.

f)   Scorte

Tabella 9 Livello delle scorte

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

103

128

122

Variazione annua

 

3,5

23,3

– 4,1

(40)

La tabella che precede indica che il livello delle scorte dell’industria comunitaria è aumentato del 22 % nel periodo considerato. Tale aumento è stato particolarmente accentuato tra il 2001 e il 2002, quando ha toccato il 24 %. Le scorte rappresentavano, in volume, il 9,4 % delle vendite dell’industria comunitaria nell’UE nel 2000, ma sono passate al 13,3 % nel PI.

g)   Redditività

Tabella 10 Redditività

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

235

133

146

Variazione annua

 

135,1

– 43,5

9,3

(41)

Complessivamente la redditività dell’industria comunitaria si è mantenuta ad un livello relativamente buono nel periodo considerato. Tuttavia, la ragione principale di questo dato complessivo è costituita dal fatto che il produttore comunitario che sostiene la denuncia ha realizzato, durante tutti gli anni qui considerati, utili eccezionalmente elevati, mentre gli utili del denunciante sono calati drasticamente (8,2 punti percentuali) nello stesso periodo. L’altro produttore comunitario ricava l’aldeide furanica, come prodotto accessorio, dalla produzione di pasta di viscosa, mentre il denunciante utilizza i gusci di mandorla come materia prima principale. Il prezzo dei gusci di mandorla ha subito un aumento vertiginoso tra il 2000 e il 2002 (51 %), riducendo fortemente il margine di utile del denunciante, mentre il costo delle materie prime dell’altro produttore comunitario è aumentato solo di poco. L’aumento delle spese generali, amministrative e di vendita del denunciante è stato modesto in termini assoluti (5,5 % tra il 2000 e il PI), cosicché la causa principale della sua perdita di redditività è costituita dall’aumento di costo della materia prima. Il tentativo di compensare tale aumento di costi incrementando i prezzi dell’aldeide furanica ha determinato una riduzione delle vendite.

h)   Cash flow

Tabella 11 Cash flow

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

141

104

107

Variazione annua

 

41,1

– 26,0

2,5

(42)

Il cash flow ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, aumentando sensibilmente tra il 2000 e il 2001, ma diminuendo negli anni successivi. In linea con i suoi utili, l’altro produttore comunitario, che sostiene la denuncia, ha registrato un cash flow eccezionalmente buono nel periodo considerato, mentre il denunciante ha subito una chiara flessione (– 42,7 %) nello stesso periodo.

i)   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 12 Investimenti

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

93

63

98

Variazione annua

 

– 6,8

– 32,8

55,9

(43)

Gli investimenti sono diminuiti considerevolmente tra il 2000 e il 2001 per poi aumentare nuovamente nel PI, quando l’altro produttore comunitario ne ha realizzati di consistenti nella linea di produzione della pasta di viscosa (l’aldeide furanica è un sottoprodotto del processo di produzione di tale pasta). Gli investimenti del denunciante si sono ridotti dell’80 % nel periodo considerato. L’inchiesta ha rivelato che l’utile sul capitale investito si è deteriorato nel periodo considerato, in linea con l’andamento della redditività.

Tabella 13

Utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

207

38

34

Variazione annua

 

107,4

– 81,7

– 11,0

(44)

La tabella che precede, che si riferisce solo al denunciante, rivela un chiaro deterioramento dell’utile sul capitale investito nel periodo considerato. L’altro produttore comunitario, sostenitore della denuncia, appartiene ad un gruppo di società il cui nucleo di attività principale non contempla l’aldeide furanica. In effetti, l’aldeide furanica è un piccolo sottoprodotto di una delle linee principali di produzione del gruppo. La società non è pertanto in grado di calcolare un congruo utile sul capitale investito nell’aldeide furanica. A causa del deterioramento della redditività e del cash flow, la capacità del denunciante di ottenere capitali è peggiorata sensibilmente nel periodo considerato. Questo peggioramento trova un chiaro riscontro negli investimenti del denunciante, che sono crollati (– 80 %) nel periodo considerato.

j)   Occupazione, produttività e salari

Tabella 14 Occupazione

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

75

84

82

Variazione annua

 

– 25,0

12,1

– 2,7

(45)

La tabella che precede rivela una contrazione dell’occupazione del 18 % nel periodo considerato. Il calo dell’occupazione nel 2000/2001 rispecchia la cessazione della produzione di aldeide furanica in un impianto.

(46)

La produttività è cresciuta del 4 % nello stesso periodo, come indica la tabella che segue:

Tabella 15

Produttività

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

126

104

104

Variazione annua

 

25,6

– 17,4

0,5

(47)

Nel periodo considerato i salari medi dei dipendenti dell’industria comunitaria sono aumentati del 6 %, ossia meno del tasso medio di inflazione rilevato nella Comunità

Tabella 16

Salari

 

2000

2001

2002

PI

Indice

100

99

97

106

Variazione annua

 

– 0,8

– 1,9

8,7

k)   Entità del margine di dumping ed effetti di dumping o sovvenzioni precedenti

(48)

Poiché il dumping ha continuato ad essere praticato a livelli analoghi, se non superiori, a quelli constatati nelle precedenti inchieste (cfr. considerando 1), l’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sulla situazione dell’industria comunitaria non poteva essere considerata diversa da quella determinata durante tali inchieste.

l)   Crescita

(49)

Mentre il consumo nella Comunità è cresciuto del 7 % nel periodo considerato, la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria comunitaria sono diminuiti. Allo stesso tempo, il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC sono aumentati considerevolmente. Se ne deduce che l’industria comunitaria non ha beneficiato completamente della crescita del mercato nel periodo considerato.

4.   Effetti di altri fattori

a)   Prezzi delle materie prime

(50)

La considerevole ascesa del prezzo della materia prima utilizzata dal denunciante nel biennio 2001-2002 ha avuto, naturalmente, un impatto negativo sulla sua redditività in questi anni. Tuttavia, la situazione è cambiata nel PI, quando i prezzi della materia prima sono calati. Ne consegue che le fluttuazioni dei prezzi della materia prima, benché possano aver contribuito a determinare la situazione precaria dell’industria comunitaria nel periodo considerato, non erano tanto incisive da causarle il pregiudizio subito durante il PI.

b)   Attività di esportazione dell’industria comunitaria

(51)

Secondo i dati Eurostat, le esportazioni totali del prodotto in esame dalla Comunità verso paesi terzi sono state insignificanti nel periodo considerato, essendo ammontate a una o due tonnellate l’anno. Pertanto, l’attività di esportazione dell’industria comunitaria non può aver contribuito al pregiudizio da questa subito nel periodo considerato.

c)   Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(52)

In base ai dati forniti da Eurostat, i volumi delle importazioni nella Comunità di aldeide furanica proveniente da paesi terzi diversi dalla RPC e i loro prezzi medi hanno seguito il seguente andamento:

Tabella 17

Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (volume)

(in tonnellate)

 

2000

2001

2002

PI

Tailandia

167

551

1 481

888

Slovenia

1 227

1 290

1 204

1 410

Sudafrica

4 183

7 852

2 601

3 706

Repubblica dominicana

24 017

25 509

25 157

25 213

Totale

29 594

35 202

30 443

31 217


Tabella 18

Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (prezzo medio)

(EUR/t)

 

2000

2001

2002

PI

Tailandia

2 150

1 849

5 271

635

Slovenia

694

618

647

635

Sudafrica

1 158

1 558

543

832

Repubblica dominicana

543

1 235

541

452

Media

645

1 294

775

510

(53)

I volumi delle importazioni di aldeide furanica dall’insieme dei paesi terzi diversi dalla RPC sono rimasti relativamente stabili nel periodo considerato, salvo nel 2001, quando le importazioni, soprattutto dal Sudafrica e dalla Repubblica dominicana, sono aumentate a causa del maggior consumo di aldeide furanica per la produzione di alcole furfurilico. Come già rilevato nell’inchiesta originaria, le importazioni dalla Repubblica dominicana sono costituite interamente da spedizioni di una società madre alla controllata europea per la produzione di alcole furfurilico. I prezzi ai quali sono effettuate tali transazioni sono pertanto prezzi di trasferimento tra società collegate e non rispecchiano i reali prezzi del mercato. L’aldeide furanica proveniente dalla Repubblica dominicana non è del resto disponibile sul libero mercato della Comunità. Non sono state pertanto riscontrate indicazioni del fatto che tali importazioni abbiano contribuito a determinare la precaria situazione dell’industria comunitaria. Le importazioni dal Sudafrica, per importanza il secondo paese esportatore di questo gruppo, sono diminuite dell’11 % nel periodo considerato. Durante il PI i prezzi medi all’importazione di tutti questi paesi terzi esclusa la Repubblica dominicana erano sensibilmente superiori a quelli delle importazioni per il perfezionamento attivo dalla RPC. Si conclude pertanto che, benché le altre importazioni possano aver contribuito alla precaria situazione dell’industria comunitaria, i loro volumi e prezzi sono tali da non far ritenere sostanziale il loro effetto.

5.   Conclusioni sulla situazione dell’industria comunitaria

(54)

In seguito all’istituzione delle misure antidumping la situazione dell’industria comunitaria si è stabilizzata, ma resta fragile. La produzione, le capacità di produzione e le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite, come pure i prezzi e la quota di mercato. Gli investimenti, l’utile sul capitale investito e l’occupazione sono anch’essi diminuiti, mentre le scorte sono aumentate, in particolare tra il 2001 e il 2002, seguendo il calo delle vendite e della quota di mercato. La redditività e il cash flow sono migliorati in media nel periodo considerato, ma dal 2001 sono in diminuzione. Non si può concludere, pertanto, in base agli indicatori di pregiudizio, di trovarsi di fronte ad una chiara situazione di pregiudizio. Va inoltre sottolineato che la situazione dei due produttori comunitari differisce sensibilmente, in quanto il denunciante si trova in una posizione molto più precaria dell’altro produttore comunitario che sostiene la denuncia. Una parte del pregiudizio subito dal denunciante può essere stata causata dai prezzi delle materie prime. In queste circostanze e in considerazione anche del fatto che le importazioni dalla RPC sono avvenute esclusivamente in regime di perfezionamento attivo, non è stato possibile accertare una situazione di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Si è pertanto esaminato se, nel caso di un’abrogazione delle misure, vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(55)

Si ricorda che ai considerando 29 e 30 si era concluso che la scadenza delle misure poteva determinare un aumento notevole delle importazioni dalla RPC nella Comunità.

(56)

In effetti, il volume delle importazioni in dumping per il perfezionamento attivo è aumentato notevolmente nel periodo considerato. Come si è già rilevato, con ogni probabilità senza le misure antidumping in vigore verrebbero immessi sul mercato comunitario quantitativi ancora maggiori del prodotto in esame a prezzi molto bassi, sottoquotando notevolmente i prezzi dell’industria comunitaria. Attualmente la differenza di prezzo tra il prodotto importato dalla RPC e il prodotto venduto dall’industria comunitaria è superiore al 40 %.

(57)

Come indicato al considerando 26, si ritiene che le capacità di produzione inutilizzate esistenti nella RPC siano sufficienti a soddisfare l’intera domanda di aldeide furanica della Comunità. Se le misure in vigore dovessero essere abrogate, vi è il rischio reale che una porzione significativa delle capacità inutilizzate della RPC sia impiegata per invadere il mercato comunitario di aldeide furanica cinese. A quanto pare, non vi sono altri mercati che possano assorbire la capacità cinese.

(58)

Se si analizza il probabile impatto di un siffatto incremento di importazioni a basso prezzo sulla situazione dell’industria comunitaria, si nota che l’arrivo improvviso di un grande quantitativo di importazioni in dumping provocherebbe immediatamente una forte depressione dei prezzi sul mercato comunitario, in quanto l’industria comunitaria cercherebbe certamente in un primo tempo di conservare la quota di mercato e la produzione attuali, erodendo così la propria redditività e rischiando di accumulare perdite. È chiaro che in questo scenario i produttori comunitari subirebbero un pregiudizio grave a causa delle importazioni in dumping e rischierebbero persino di non sopravvivere alla situazione.

(59)

In base alle considerazioni che precedono si conclude che l’abrogazione delle misure in vigore comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla RPC.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazione preliminare

(60)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se la proroga delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contraria all’interesse della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell’industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori e fornitori del prodotto in esame.

(61)

Va ricordato che nelle inchieste precedenti, l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, l’inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza e analizza perciò una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore.

(62)

Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non è nell’interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(63)

L’industria comunitaria ha dato prova di essere un’industria vitale, capace di adeguarsi al mutare delle condizioni del mercato. Ciò trova conferma in particolare nel fatto che, quando sono state ripristinate le condizioni per una concorrenza reale, ossia dopo l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC, la situazione dell’industria comunitaria si è stabilizzata e ha registrato un andamento positivo. L’industria comunitaria dovrebbe essere in grado di continuare a compensare l’aumento di prezzo delle materie prime attraverso i prezzi da essa applicati. Tuttavia, si può concludere che, se cesserà l’applicazione di misure antidumping, la sua situazione con ogni probabilità si deteriorerà gravemente e si presenterà chiaramente la possibilità di ulteriori chiusure di impianti.

3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(64)

La Commissione ha inviato questionari a sette importatori/operatori commerciali indipendenti. Un unico importatore/operatore ha collaborato all’indagine. Nella risposta al questionario, questa società ha spiegato che la soppressione delle misure aumenterebbe la scelta di fornitori, poiché essa potrebbe in tal caso vendere anche aldeide furanica cinese sul mercato comunitario. L’obiettivo delle misure antidumping non è quello di impedire le importazioni dalla RPC nella Comunità, ma di garantire che esse non vengano effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Sono inoltre disponibili sul mercato varie altre fonti di approvvigionamento. Infine, la proroga delle misure non inciderebbe seriamente sulle attività dell’importatore/operatore commerciale in questione, che ha realizzato utili ogni anno del periodo considerato.

(65)

Tenendo conto del basso livello di cooperazione degli importatori e operatori commerciali della Comunità nonché delle osservazioni ricevute dall’importatore/operatore che ha collaborato, si conclude che le misure in vigore non penalizzano indebitamente gli importatori o gli operatori commerciali e che pertanto il mantenimento delle misure avrebbe lo stesso risultato.

4.   Interesse degli utilizzatori

(66)

La Commissione ha inviato questionari a 16 utilizzatori industriali di aldeide furanica. Un unico utilizzatore ha collaborato all’indagine. Nella risposta al questionario la società ha spiegato che la maggior parte dell’aldeide furanica da essa impiegata come materia prima per la produzione di alcole furfurilico le viene fornita dalla società madre avente sede nella Repubblica dominicana. Solo il venir meno di queste forniture obbligherebbe la società a cercare altri fornitori, che essa sceglierebbe innanzitutto tra i produttori della Comunità.

(67)

Alla luce dello scarso livello di reazione al questionario e delle osservazioni dell’unico utilizzatore che ha collaborato, si conclude che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto significativo sugli utilizzatori.

5.   Aspetti relativi alla concorrenza

(68)

Va notato che, oltre all’aldeide furanica dei due produttori comunitari, competono sul mercato comunitario importazioni originarie di Tailandia, Slovenia (all’epoca dei fatti non ancora membro della Comunità europea), Sudafrica e Repubblica dominicana. Qualora le misure in vigore venissero abrogate, è improbabile che la situazione della concorrenza migliorerebbe. Al contrario, si rischierebbe di eliminare, almeno parzialmente, i produttori comunitari dal mercato, poiché questi avrebbero grandi difficoltà ad operare ai prezzi ai quali viene attualmente venduta l’aldeide furanica cinese. Altri fornitori incontrerebbero probabilmente le stesse difficoltà a competere con il prodotto originario della RPC. Di conseguenza, non vi sono elementi che indichino che la proroga delle misure avrebbe un effetto negativo sulla situazione della concorrenza nel mercato comunitario.

6.   Conclusione relativa all’interesse della Comunità

(69)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi attinenti all’interesse della Comunità per non prorogare le misure antidumping in vigore.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(70)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento del dazio antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di aldeide furanica originarie della RPC. A seguito di tale comunicazione, non sono state ricevute osservazioni, entro il termine stabilito, in grado di modificare le suddette conclusioni.

(71)

Consegue da quanto sopra esposto che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di aldeide furanica originarie dalla RPC, consistenti in un dazio specifico pari a 352 EUR/tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 2-furaldeide (anche detta aldeide furanica o furfurolo), classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   L’importo del dazio applicabile è di 352 EUR per tonnellata.

3.   In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del summenzionato paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

(3)  GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

(4)  GU C 72 del 26.3.2003, pag. 2.

(5)  GU C 308 del 18.12.2003, pag. 2.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/11


REGOLAMENTO (CE) N. 640/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

141,5

204

98,7

212

129,8

624

168,0

999

134,5

0707 00 05

052

146,6

204

58,8

999

102,7

0709 90 70

052

94,6

204

44,2

999

69,4

0805 10 20

052

49,7

204

51,3

212

56,1

220

48,3

388

62,0

400

51,2

624

71,9

999

55,8

0805 50 10

052

43,5

220

65,0

388

67,8

400

59,9

528

61,5

624

65,4

999

60,5

0808 10 80

388

88,0

400

91,6

404

94,3

508

69,6

512

69,9

524

70,0

528

68,3

720

69,8

804

106,8

999

80,9

0808 20 50

388

91,0

512

73,9

528

62,2

720

72,2

999

74,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/13


REGOLAMENTO (CE) n. 641/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), è necessario creare le condizioni per importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3) ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

(3)

In considerazione dell’attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 23 giugno 2005. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi cinquanta giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/14


REGOLAMENTO (CE) N. 642/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

(2)

Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

(3)

Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

(4)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

N.

N. Einecs

N. CAS

Denominazione della sostanza

Relatore

Prove ed informazioni richieste

Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

1

201-245-8

80-05-7

4,4′-isopropilidendifenolo (1)

UK

Studio sugli effetti endocrini a lungo termine nei pesci con analisi degli effetti sullo sviluppo dello sperma

18 mesi

Studio sulla tossicità a lungo termine su una specie idonea di lumaca di acqua dolce

18 mesi

Studio a due generazioni sul 4,4′-isopropilidendifenolo nel ratto conformemente all’OECD 416 (con alcune modificazioni specifiche)

39 mesi

2

203-545-4

108-05-4

Vinilacetato (2)

D

Dati complementari sulla tipologia degli impianti di polimerizzazione e informazioni sulle tecniche di purificazione dell’aria di scarico per impianti rappresentativi

6 mesi

3

202-627-7

98-01-1

2-Furaldeide (3)

NL

Test sulla tossicità a lungo termine nei pesci

6 mesi

Test sulla tossicità a lungo termine nella dafnia

6 mesi

4

201-622-7

85-68-7

Ftalato di benzile e butile (1)

N

Dati sugli scarichi nel Wupper provenienti da fonti di ogni genere

12 mesi

Test sulla fumigazione delle piante

12 mesi

Studio a lungo termine sugli effetti sul sistema endocrino e riproduttivo dei pesci

12 mesi

Studio di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche locali in prossimità dei siti di produzione di pavimenti e impianti di produzione di sigillanti

12 mesi

5

201-329-4

81-15-2

5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (1)

NL

Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell’ambiente marino

18 mesi

6

200-663-8

67-66-3

Cloroformio (3)

F

Informazioni sull’esposizione ambientale in fase di produzione e uso

6 mesi

Due test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti

6 mesi

Test sulla tossicità su microrganismi:

test su fanghi attivi per siti produttivi

test di inibizione della nitrificazione

test di inibizione dei batteri metanogenici

6 mesi

7

202-974-4

101-77-9

4,4′-metilendianilina (2)

D

Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti (Chironomus spec.)

6 mesi

Test sulla tossicità a lungo termine negli organismi dei sedimenti (Hyalella azteca)

6 mesi

8

231-152-8

215-146-2

7440-43-9

1306-19-0

Cadmio (1)

Cadmio ossido (1)

B

Test sull’ecotossicità in acqua con un grado di durezza molto basso

12 mesi

Convalida dell’applicabilità del concetto SEM/AVS (biodisponibilità nei sedimenti)

12 mesi

9

231-668-3

7681-52-9

Ipoclorito di sodio (3)

IT

Valutazione degli effluenti totali

9 mesi

10

247-148-4

25637-99-4

Esabromociclododecano (3)

S

Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione di tempi di dimezzamento validi e l’individuazione di metaboliti

8 mesi

11

201-236-9

79-94-7

Tetrabromo bisfenolo-A (4)

UK

Precisazione delle modalità di utilizzo

9 mesi

Test sulla tossicità a lungo termine nel Chironomus riparius nei sedimenti

9 mesi

Test sulla tossicità a lungo termine nel Chironomus riparius nell'acqua

9 mesi

Studio sulla tossicità nei molluschi

9 mesi

Studio sulla degradazione in bisfenolo-A nei sedimenti

9 mesi

12

287-476-5

85535-84-8

Alcani, C10-13, cloro (SCCP) (2)

UK

Informazioni sull’esposizione ambientale alle emissioni

3 mesi

Test di simulazione della biodegradabilità per la determinazione del tempo di dimezzamento nell’ambiente marino

18 mesi


(1)  Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13; elenco di sostanze prioritarie n. 3).

(2)  Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3; elenco di sostanze prioritarie n. 1).

(3)  Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18; elenco di sostanze prioritarie n. 2).

(4)  Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5; elenco di sostanze prioritarie n. 4).


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/17


REGOLAMENTO (CE) N. 643/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

che abroga il regolamento (CE) n. 2909/2000 relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 133, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee (2) stabilisce norme e metodi contabili in materia di immobilizzazioni non finanziarie conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(2)

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1605/2002.

(3)

Ai sensi dell’articolo 133 del titolo VII del nuovo regolamento finanziario, le norme e i metodi contabili sono stabiliti dal contabile della Commissione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1605/2002, le disposizioni del titolo VII di detto regolamento hanno piena efficacia nell’esercizio 2005.

(5)

È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2909/2000 con effetto dal 1o gennaio 2005, pur prevedendo che esso continui ad applicarsi alle operazioni contabili relative agli esercizi anteriori al 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2909/2000 è abrogato.

Esso si applica tuttavia alle operazioni contabili relative agli esercizi anteriori al 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è applicabile in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75.


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/18


REGOLAMENTO (CE) N. 644/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e l’articolo 10, prima frase e lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 dispone che ciascuno Stato membro è tenuto ad istituire un sistema di identificazione dei bovini caratterizzato da diversi elementi di identificazione e di registrazione. In particolare stabilisce che tutti gli animali di un’azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, nonché tutti gli animali di un’azienda della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nati entro la data di adesione, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, siano identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall’autorità competente (marchi auricolari autorizzati). Il regolamento dispone inoltre che i marchi auricolari rechino lo stesso e unico codice di identificazione (unico codice di identificazione) che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l’azienda in cui è nato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 dispone inoltre che gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive (2) stabilisce disposizioni relative ai tori registrati nello schedario genealogico di determinate organizzazioni. Il regolamento si applica tuttavia solo ad alcune razze di tori e ad organizzazioni di alcuni Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno adottare un regolamento distinto per istituire un sistema di identificazione speciale relativo agli animali che, con l’autorizzazione dell’autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 il sistema di identificazione speciale può consentire deroghe solo all’apposizione e alla rimozione dei marchi auricolari autorizzati. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(6)

In deroga al regolamento (CE) n. 1760/2000 è opportuno disporre che dopo il trasferimento degli animali negli stabilimenti i marchi auricolari autorizzati possano essere tolti senza il permesso dell’autorità competente, anche se sotto il suo controllo, e che non sia necessario apporre i marchi auricolari agli animali nati in tali stabilimenti. In entrambi i casi gli animali devono essere contrassegnati con un mezzo di identificazione specifico. I marchi auricolari autorizzati vanno applicati agli animali che vengono spostati dallo stabilimento oppure devono accompagnare gli animali trasportati direttamente in un altro stabilimento.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti un sistema di identificazione speciale relativo ad animali che, con l’autorizzazione dell’autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).

Articolo 2

Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000

1.   Il detentore degli animali dispone permanentemente dei due marchi auricolari autorizzati dall’autorità competente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (marchi auricolari autorizzati).

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, qualora gli animali siano trasportati negli stabilimenti, i marchi auricolari autorizzati possono essere tolti senza il permesso dell’autorità competente, anche se sotto il suo controllo, purché gli animali, al più tardi al momento della rimozione di tali marchi, siano contrassegnati con un mezzo di identificazione scelto dall’autorità competente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, nel caso di animali nati negli stabilimenti non è necessario apporre marchi auricolari a condizione che entro il ventesimo giorno di vita gli animali siano contrassegnati con un mezzo di identificazione scelto dall’autorità competente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

4.   Agli animali, prima di essere spostati dagli stabilimenti, vengono apposti i marchi auricolari autorizzati.

Se gli animali vengono direttamente trasportati in un altro stabilimento a norma dell’articolo 1, situato nello stesso Stato membro, è tuttavia sufficiente che i marchi auricolari autorizzati accompagnino gli animali durante lo spostamento.

Articolo 3

Mezzi di identificazione

1.   Gli animali sono identificati mediante l’unico codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000. Il codice è contenuto in uno dei seguenti mezzi, la cui scelta spetta all’autorità competente:

a)

due marchi auricolari di plastica o metallici;

b)

un marchio auricolare di plastica o metallico e un marchio a fuoco;

c)

un tatuaggio; oppure

d)

un identificatore elettronico contenuto in un bolo ruminale.

2.   In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente può decidere che gli animali siano identificati mediante un identificatore elettronico in forma di transponder iniettabile, purché gli animali così identificati non entrino nella catena alimentare.

Articolo 4

Codice di registrazione specifico

L’autorità competente assegna un codice di registrazione specifico a ciascuno stabilimento.

Il codice viene immesso nella base dati informatizzata nazionale per bovini di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 326 del 18.12.1999, pag. 16.


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/20


REGOLAMENTO (CE) N. 645/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 18 al 22 aprile 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il contingente di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale speciale.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 18 al 22 aprile 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.4.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.4.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 18.-22.4.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

0

Raggiunto

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/22


REGOLAMENTO (CE) N. 646/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2005 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Dalla verifica delle quantità imputate, per categoria di prodotti, al lotto di gennaio 2005 è risultato che in uno Stato membro è stato commesso un errore di imputazione. Detto errore ha avuto per effetto una riduzione delle quantità disponibili nell’ambito del lotto di maggio 2005 nell’allegato del regolamento (CE) n. 94/2005 della Commissione (2). Occorre pertanto modificare il regolamento in questione in funzione delle domande effettivamente presentate per il lotto di gennaio e trasferirle al lotto di maggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 94/2005 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

(2)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 40.


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di gennaio 2005 e quantità riportate al lotto seguente

Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2005 (in t)

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

Antille olandesi e Aruba

PTOM meno sviluppati

PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006

0

0

3 327,727

3 334


Origine/Prodotto

Percentuale di riduzione

Quantità riportata al lotto del mese di maggio 2005 (in t)

ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

71,4487

ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 40 00

0

9 810


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

che determina, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, se la Repubblica ellenica abbia dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato

(2005/334/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), di cui all’articolo 104 del trattato, al fine di favorire la tempestiva correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche.

(3)

La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita (2), del 17 giugno 1997, invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

(4)

Con la decisione 2004/917/CE (3), il Consiglio ha stabilito, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, l’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia.

(5)

In conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha adottato una raccomandazione che impone al governo greco la scadenza del 5 novembre 2004 per adottare misure atte a porre fine all’esistenza di un disavanzo eccessivo entro il 2005. In tale raccomandazione, il Consiglio raccomanda che la Repubblica ellenica ponga fine quanto prima, ed al più tardi entro il 2005, alla presente situazione di disavanzo eccessivo e che adotti misure correttive di natura prevalentemente strutturale, pari almeno ad un totale cumulato dell’1 % del PIL nel periodo 2004-2005, preferibilmente distribuito equamente nei due anni. Il Consiglio raccomanda inoltre che la Repubblica ellenica assicuri che il rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL si riduca sufficientemente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente, riservando al contempo un’attenzione particolare ai fattori diversi dall’indebitamento netto che contribuiscono alla variazione dei livelli del debito. Infine, il Consiglio raccomanda alla Repubblica ellenica che vengano corrette con urgenza le gravi carenze riscontrate nelle statistiche di bilancio, migliorando la raccolta ed il trattamento dei dati relativi alle finanze delle amministrazioni pubbliche.

(6)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 dispone che il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, decide sulla base di provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

(7)

Una valutazione delle decisioni annunciate pubblicamente, adottate dalla Repubblica ellenica tra il momento in cui il Consiglio ha emesso la raccomandazione, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, ed il termine fissato in detta raccomandazione conduce alle seguenti conclusioni:

malgrado le misure di restrizione annunciate per il 2004, l’orientamento della politica di bilancio è stato chiaramente espansionistico, in contrasto con quanto richiesto dal Consiglio. Ciò è dovuto, in parte, a revisioni di ordine statistico effettuate in collaborazione con l’Eurostat per applicare correttamente il sistema statistico SEC 95 e ad uno sforamento delle spese connesso con l’organizzazione delle Olimpiadi, nonché con lo sforamento in altre voci delle spese e con un minor gettito di talune entrate, elementi che non erano stati correttamente stimati nel bilancio 2004,

le misure di bilancio annunciate per il 2005, sebbene compensino ampiamente lo scostamento registrato nel 2004, potrebbero non garantire la riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto della soglia del 3 % del PIL nel 2005,

non solo la riduzione del rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL non procede ad un ritmo soddisfacente, ma l’aggiustamento stock-flow previsto nel 2004 dimostra anche che il governo greco non ha dato seguito a nessuna azione efficace in materia di operazioni fuori bilancio, contribuendo in tal modo ad aumentare ulteriormente il debito,

la Repubblica ellenica ha migliorato la raccolta ed il trattamento dei dati di bilancio, con particolare riferimento alla spesa per attrezzature militari, alla spesa per interessi ed ai conti della sicurezza sociale. Ulteriori iniziative, intraprese in stretta cooperazione con l’Eurostat, garantiranno la trasmissione sollecita e corretta dei dati relativi alle finanze delle pubbliche amministrazioni richiesti dal vigente quadro normativo.

(8)

L’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, dispone che, qualora il Consiglio determini che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, formulate a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato, può rendere pubbliche dette raccomandazioni. Tuttavia, in conformità con la risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita, la Repubblica ellenica ha già reso pubblica tale raccomandazione nel luglio del 2004,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ellenica non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 entro il periodo indicato nella medesima.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(3)  GU L 389 del 30.12.2004, pag. 25.


Commissione

28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2005

che modifica la decisione 2001/657/CE ed estende la deroga ai filetti di merluzzo bianco salati e ai merluzzi bianchi interi salati

[notificata con il numero C(2005) 1256]

(2005/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (1), in particolare l’allegato III, articolo 37, paragrafo 9, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2001/657/CE (2), Saint Pierre e Miquelon hanno beneficiato di una deroga per la definizione della nozione di «prodotti originari», motivata dalla situazione particolare, per quanto riguarda i filetti congelati di merluzzo bianco, di scorfano del Nord o sebaste, di passera di mare e di ippoglosso nero, del codice NC 0304 20.

(2)

Il 20 gennaio 2005 il governo francese ha chiesto di estendere la decisione 2001/657/CE relativa ai filetti di merluzzo bianco congelati del codice NC ex 0304 20, ai filetti di merluzzo bianco salati del codice NC ex 0305 30 e ai merluzzi bianchi interi salati del codice NC 0305 62.

(3)

Il governo francese ha fondato la sua richiesta su un adeguamento della strategia di vendita di un’industria locale nei confronti dei mercati europei.

(4)

La deroga richiesta è giustificata ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato III, articolo 37, paragrafo 1, della decisione 2001/822/CE del Consiglio, poiché essa risulta vitale per preservare un’industria di trasformazione dei prodotti del mare e i relativi posti di lavoro.

(5)

La modifica richiesta non incide sulla quantità totale concessa annualmente per il merluzzo bianco o sulla durata della deroga né può, pertanto, causare un grave pregiudizio ad un’industria nell’ambito della Comunità.

(6)

La decisione 2001/657/CE del Consiglio deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2001/657/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 13.


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2001/657/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

SAINT PIERRE E MIQUELON

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

(t)

09.1651

ex 0304 20

ex 0305 30

0305 62

Filetti di merluzzo bianco, congelati

Filetti di merluzzo bianco, salati

Merluzzo bianco intero, salato

dall'1.9.2001 al 31.8.2002

1 100

dall'1.9.2002 al 31.8.2003

1 100

dall'1.9.2003 al 31.8.2004

1 100

dall'1.9.2004 al 31.8.2005

1 100

dall'1.9.2005 al 31.8.2006

1 100

09.1652

ex 0304 20

Filetti di scorfano del Nord o sebaste, congelato

dall'1.9.2001 al 31.8.2002

60

dall'1.9.2002 al 31.8.2003

60

dall'1.9.2003 al 31.8.2004

60

dall'1.9.2004 al 31.8.2005

60

dall'1.9.2005 al 31.8.2006

60

09.1656

ex 0304 20

Filetti di passera di mare, congelati

dall'1.9.2001 al 31.8.2002

11

dall'1.9.2002 al 31.8.2003

11

dall'1.9.2003 al 31.8.2004

11

dall'1.9.2004 al 31.8.2005

11

dall'1.9.2005 al 31.8.2006

11

09.1659

ex 0304 20

Filetti di ippoglosso nero, congelati

dall'1.9.2001 al 31.8.2002

119

dall'1.9.2002 al 31.8.2003

119

dall'1.9.2003 al 31.8.2004

119

dall'1.9.2004 al 31.8.2005

119

dall'1.9.2005 al 31.8.2006

119»


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/28


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 305/04/COL

del 1o dicembre 2004

che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 «Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure»

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli 61, 62 e 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1 della parte I del protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 della parte II del protocollo 3 (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, qualora ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte o qualora l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA,

considerando che il 1o ottobre 2004, la Commissione europea ha pubblicato una nuova comunicazione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e una proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE (5),

considerando che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi del punto II delle «Disposizioni generali», nella parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

visto il parere della Commissione europea,

rammentando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA in un incontro multilaterale su tale argomento avvenuto il 3 febbraio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

La sezione 16 degli orientamenti per gli aiuti di Stato viene modificata sostituendo l’attuale sezione 16 con il testo contenuto nell'allegato alla presente decisione. Vengono proposte opportune misure contenute nell’allegato alla presente decisione.

2)

La presente decisione viene notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato. Gli Stati EFTA sono invitati ad approvare le opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera. Gli Stati EFTA si conformano ai nuovi orientamenti entro e non oltre il 1o giugno 2005.

3)

In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato.

4)

La presente decisione e il suo allegato sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5)

Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di opportune misure, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6)

Fa fede il testo inglese della presente decisione.

7)

Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Hannes HAFSTEIN

Presidente

Einar M. BULL

Membro del Collegio


(1)  Indicato in appresso come accordo SEE.

(2)  Indicato in appresso come accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(3)  Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Tali modifiche hanno inserito il «regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'[ex] articolo 93 del trattato CE» nel protocollo 3 e sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emessa dall’Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3 settembre 1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 32, modificata da ultimo dalla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004, non ancora pubblicata. Indicati in appresso come orientamenti per gli aiuti di Stato.

(5)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).


ALLEGATO

«16.   AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ (1)

16.1.   Introduzione

(1)

L’Autorità di vigilanza EFTA (in appresso l’Autorità) ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) nel 1994. Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (3).

(2)

Con la presente versione degli orientamenti, il cui testo si ispira alle versioni precedenti, l’Autorità intende apportare determinate modifiche e fornire taluni chiarimenti resi necessari da una serie di fattori (4).

(3)

L'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato. La norma non può essere che un'impresa in difficoltà venga salvata dallo Stato. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e di ristrutturazione, oltre ad essere stati in passato all'origine di alcuni tra i più controversi casi di aiuti di Stato, figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. Pertanto, il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito dall’accordo SEE deve rimanere la regola e le deroghe a tale principio dovrebbero essere limitate.

(4)

Il principio dell'“aiuto una tantum” viene ulteriormente rafforzato, per impedire che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione per tenere artificialmente in vita le imprese.

(5)

Gli orientamenti del 1999 distinguono tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione: gli aiuti per il salvataggio sono definiti come un'assistenza temporanea intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione e/o di liquidazione. In linea di principio, nel corso di tale periodo non potrebbe essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di Stato. Tuttavia, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure strutturali per arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria. Pertanto, i presenti orientamenti ampliano la nozione di “aiuti per il salvataggio”, in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche di carattere strutturale, quali la chiusura immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati EFTA dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

(6)

Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, gli orientamenti del 1999, al pari degli orientamenti del 1994, esigono un contributo cospicuo da parte del beneficiario della ristrutturazione. Nel quadro del presente riesame degli orientamenti, occorre riaffermare con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto. Il contributo del beneficiario ha un duplice obiettivo: da una parte, serve a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole. Dall'altra, garantisce che l'aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell'impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza. A questo scopo, l’Autorità esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti sui concorrenti.

(7)

La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione può essere considerata legittima solo a determinate condizioni. Essa può essere giustificata, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale, perché occorre tener conto dei positivi effetti economici dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, in via eccezionale, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. D'altra parte, non sarebbe giustificato tenere artificialmente in vita un'impresa in un settore in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l'impresa sopravviva solo grazie all'intervento ripetuto dello Stato.

16.2.   Definizioni e campo d'applicazione degli orientamenti, articolazione con altri testi in materia di aiuti di Stato

16.2.1.   Concetto di “impresa in difficoltà”

(8)

Non esiste una definizione SEE di “impresa in difficoltà”. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti l’Autorità ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

(9)

In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (5), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (6) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o

b)

nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (7), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c)

per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

(10)

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 9, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso gli orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

(11)

Ai sensi degli orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a)

sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti; e

b)

non faccia parte di un gruppo più grande (8), se non alle condizioni fissate al punto 12.

(12)

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

16.2.2.   Definizione di “aiuti per il salvataggio” e di “aiuti per la ristrutturazione”

(13)

Gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione sono disciplinati dagli stessi orientamenti, perché in entrambi i casi le autorità pubbliche hanno a che fare con imprese in difficoltà, e il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione.

(14)

Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall’Autorità. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

(15)

Una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l'aiuto è stato richiesto, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione. Le misure da attuare immediatamente per contenere le perdite, ivi comprese le misure strutturali (ad esempio, il ritiro immediato da settori di attività in perdita), possono essere adottate tramite aiuti per il salvataggio, conformemente alle condizioni menzionate alla sezione 16.3.1 per gli aiuti individuali e alla sezione 16.4.3 per i regimi di aiuti. Tranne che in caso di ricorso alla procedura semplificata di cui alla sezione 16.3.1.2, uno Stato EFTA deve dimostrare la necessità dell'attuazione immediata delle misure strutturali. Di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria.

(16)

La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). Tuttavia, ai sensi degli orientamenti, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

16.2.3.   Campo d'applicazione

(17)

Gli orientamenti si applicano a tutti i settori rientranti nell’accordo SEE e soggetti a verifica da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 62, dell'accordo SEE, fatte salve le eventuali norme settoriali specifiche sulle imprese in difficoltà nel settore in questione (9).

16.2.4.   Compatibilità con il mercato comune

(18)

L'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell’accordo SEE prevede che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà — eccezion fatta per gli aiuti di cui all'articolo 61, paragrafo 2, ossia gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, che non rientrano nell'ambito dei presenti orientamenti — possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi di detta disposizione l’Autorità può autorizzare “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (…), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

(19)

L'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, l’Autorità ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi del SEE, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. Nel caso in cui le imprese beneficiarie degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione siano situate in aree assistite, l’Autorità terrà conto degli aspetti di carattere regionale di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE con le modalità descritte ai punti 54 e 55.

(20)

L’Autorità presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che gli orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, negli orientamenti e nelle linee direttrici in vigore.

(21)

La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

16.2.5.   Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

(22)

Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali l’Autorità abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all'articolo 14 della parte II del protocollo 3 all’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso “accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”) (10), nell'esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non sono stati rimborsati (11).

16.3.   Condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione notificati individualmente all’autorità

(23)

La presente sezione si occupa unicamente degli aiuti notificati individualmente all’Autorità. A determinate condizioni, l’Autorità può autorizzare anche regimi di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono enunciate alla sezione 16.4.

16.3.1.   Aiuti per il salvataggio

16.3.1.1.   Condizioni

(24)

Per essere autorizzati dall’Autorità gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 14, devono:

a)

consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti (12); in entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall’Autorità. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche;

b)

essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa su altre parti contraenti dell’accordo SEE;

c)

essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato EFTA di presentare all’Autorità, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; nel caso degli aiuti non notificati, lo Stato EFTA deve presentare, entro sei mesi dalla prima attuazione di un aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;

d)

essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. Tale importo può includere aiuti a favore di misure strutturali urgenti di cui al punto 15. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato. Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore al risultato della formula dovranno essere debitamente illustrati;

e)

rispettare il principio di cui alla sezione 16.3.3 (“aiuto una tantum”).

(25)

Qualora lo Stato EFTA presenti, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall'attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte dell’Autorità di una decisione in merito al piano, a meno che l’Autorità non decida che una tale proroga sia ingiustificata.

(26)

Fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte nel caso in cui lo Stato EFTA non comunichi:

a)

un piano di ristrutturazione credibile e solido oppure un piano di liquidazione, o

b)

la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi.

(27)

In ogni caso, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità può decidere di avviare il procedimento, qualora ritenga che vi sia stato un abuso nella concessione del prestito o della garanzia o che, dopo la scadenza del termine di 6 mesi, il mancato rimborso dell'aiuto non sia più giustificato.

(28)

L'autorizzazione di aiuti per il salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati autonomamente.

16.3.1.2.   Procedura semplificata

(29)

L’Autorità farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettino tutte le condizioni menzionate alla sezione 16.3.1.1 e che rispondano ai seguenti criteri cumulativi:

a)

l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei tre criteri fissati al punto 9;

b)

l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato e non supera i 10 milioni di EUR.

16.3.2.   Aiuti per la ristrutturazione

16.3.2.1.   Principi di base

(30)

Gli aiuti per la ristrutturazione pongono particolari problemi sotto il profilo della concorrenza in quanto possono spostare una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali e industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti, nonché su altre parti contraenti dell’accordo SEE. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo nei casi in cui si possa dimostrare che la concessione di aiuti per la ristrutturazione non è contraria agli interessi del SEE. Ciò è possibile solo se vengono soddisfatti criteri rigorosi e viene garantito che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell'impresa (ad esempio qualora si accerti che l'effetto netto dei licenziamenti dovuti al fallimento dell'impresa, cumulato con gli effetti sui fornitori, aggraverebbe problemi occupazionali oppure, eccezionalmente, che la scomparsa dell'impresa determinerebbe una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto) e che, in linea di principio, sono previste opportune misure compensative a favore dei concorrenti.

16.3.2.2.   Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

(31)

Ferme restando le disposizioni speciali per le aree assistite e le PMI (cfr. punti 54, 55, 56, e 58), l’Autorità autorizzerà gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

Ammissibilità dell'impresa

(32)

L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti (cfr. punti 8-12).

Ripristino della redditività a lungo termine

(33)

La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dall’Autorità, tranne che nel caso delle PMI come previsto alla sezione 16.3.2.5.

(34)

Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che impegni lo Stato EFTA. Il piano deve essere presentato all’Autorità corredato di tutte le informazioni utili, tra cui, in particolare uno studio di mercato. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione; potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

(35)

Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso deve tener conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi.

(36)

Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Nel caso in cui i problemi dell'impresa siano dovuti a carenze del sistema di governo societario, dovranno essere introdotti opportuni adeguamenti.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

(37)

Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti saranno considerati “contrari al comune interesse” e quindi incompatibili con l’accordo SEE. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, l’Autorità terrà conto dell'obiettivo del ripristino della redditività a lungo termine.

(38)

Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, l’Autorità terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio in quanto hanno l'effetto indiretto di determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Qualora uno Stato EFTA dimostri che una tale situazione verrà a determinarsi, le misure compensative dovrebbero essere congegnate in maniera tale da evitare che ciò si verifichi.

(39)

Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni (13) e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l'impresa si troverà a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. Il grado di riduzione deve essere fissato caso per caso. L’Autorità fisserà l'entità delle misure necessarie basandosi sullo studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione, e, se del caso, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Autorità, ivi comprese quelle fornite dalle parti interessate. La riduzione deve essere parte integrante della ristrutturazione così come delineata nel piano di ristrutturazione. Il principio in questione si applica a prescindere dal fatto che queste cessioni abbiano luogo prima o dopo la concessione dell'aiuto di Stato, purché rientrino nella stessa operazione di ristrutturazione. Ai fini della valutazione delle misure compensative, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

(40)

Tuttavia, tale condizione non verrà di norma applicata alle piccole imprese, dato che si può ritenere che gli aiuti ad hoc alle piccole imprese non determinino di norma distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, tranne se diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato o qualora il beneficiario operi in un mercato in cui si registri una sovracapacità di lungo periodo.

(41)

Qualora il beneficiario operi in un mercato che registri una sovracapacità strutturale di lungo periodo ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (14), potrebbe essere necessario ridurre fino al 100 % la capacità o la presenza sul mercato dell'impresa (15).

Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

(42)

L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri — ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa — che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. Esso deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere il più elevato possibile.

(43)

Di norma l’Autorità considererà adeguati i seguenti contributi (16) alla ristrutturazione: almeno 25 % nel caso delle piccole imprese, almeno 40 % nel caso delle medie imprese e almeno 50 % nel caso delle grandi imprese. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati EFTA sono però tenuti a dimostrare, l’Autorità può accettare un contributo inferiore.

(44)

Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, occorre evitare che l'aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione. A tal fine, l’Autorità esaminerà il livello del passivo dell'impresa a ristrutturazione avvenuta e dopo eventuali riporti o riduzioni di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza promossa nei confronti dell'impresa conformemente al diritto nazionale (17). Inoltre, l'aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell'impresa.

Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

(45)

Oltre alle misure compensative di cui ai punti da 37 a 41, l'Autorità può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato EFTA interessato non si sia assunto l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato EFTA:

a)

ad adottare esso stesso determinate misure (ad esempio, l'obbligo di aprire ad altri operatori del SEE determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività dell'impresa, nel rispetto della normativa SEE);

b)

a imporre determinati obblighi all'impresa beneficiaria;

c)

a non concedere all'impresa beneficiaria altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

Piena attuazione del piano di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite

(46)

L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dall’Autorità. L’Autorità considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'applicazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(47)

Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, l'Autorità potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:

a)

alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, nel rispetto del calendario previsto; o

b)

alla previa autorizzazione da parte dell’Autorità di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione.

Controllo e relazione annuale

(48)

L’Autorità deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni regolari e dettagliate, trasmesse dallo Stato EFTA.

(49)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata all’Autorità, di regola, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno essere trasmesse all’Autorità, almeno su base annuale, a scadenza fissa, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non saranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire all’Autorità di controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni devono contenere, in particolare, tutti i dati utili relativi agli aiuti concessi per qualunque finalità, a titolo individuale o nel quadro di un regime, che l'impresa ha ricevuto nel periodo di ristrutturazione (cfr. i punti da 67 a 70). Qualora sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, l’Autorità potrà richiedere relazioni più frequenti.

(50)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PMI, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa beneficiaria, a meno che la decisione di autorizzazione non contenga disposizioni più restrittive.

16.3.2.3.   Modifica del piano di ristrutturazione

(51)

Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato EFTA interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere all’Autorità di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. L’Autorità può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il piano modificato deve anch'esso prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

b)

se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali misure compensative richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

c)

se le misure compensative proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

d)

il nuovo calendario per l'attuazione delle misure compensative può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato EFTA. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

(52)

Se le condizioni imposte dall’Autorità o gli impegni assunti dagli Stati EFTA sono resi meno severi, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

(53)

Qualora lo Stato EFTA modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente l’Autorità, l’Autorità avvia il procedimento di cui all'articolo 16 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dell'articolo 23 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e la possibilità di ricorso alla Corte EFTA, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 2 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

16.3.2.4.   Aiuti per la ristrutturazione delle aree assistite

(54)

Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite l’Autorità tiene conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un atteggiamento permissivo per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono per sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti a favore di imprese nelle aree assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero estendersi all'area interessata e alle altre aree assistite.

(55)

Pertanto, i criteri elencati ai punti da 31 a 53 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, nei casi in cui la riduzione della capacità o della presenza sul mercato appaia la misura più idonea per prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza, la riduzione richiesta nelle aree assistite potrà essere inferiore a quella imposta nelle altre aree. In tali casi, che lo Stato EFTA interessato è tenuto a dimostrare, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

16.3.2.5.   Aiuti per la ristrutturazione a favore delle PMI

(56)

Generalmente gli aiuti concessi alle piccole imprese (18) alterano le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle medie e alle grandi imprese. Dato che tali considerazioni valgono anche nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, le condizioni indicate ai punti da 31 a 53 sono applicate in maniera meno rigida per i seguenti aspetti:

a)

la concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore delle piccole imprese non sarà subordinata, in linea generale, a misure compensative (cfr. il punto 40), fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato;

b)

gli obblighi in materia di contenuto delle relazioni saranno meno rigidi per le PMI (Cfr. punti 48, 49 e 50).

(57)

Tuttavia, nel caso delle PMI trova piena attuazione il principio dell'“aiuto una tantum” (cfr. sezione 16.3.3).

(58)

Per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dall’Autorità. Tuttavia, il piano deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 34 a 36 ed essere approvato dallo Stato EFTA interessato, nonché comunicato all’Autorità. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla piena realizzazione del piano di ristrutturazione. Spetta agli Stati EFTA verificare il rispetto di tali requisiti.

16.3.2.6.   Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

(59)

La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

(60)

La legislazione sul lavoro degli Stati EFTA prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni anticipate vengano pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(61)

Oltre alle indennità di licenziamento e alle pensioni anticipate a favore del personale, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni prestabilite, e se prevedono la concessione automatica delle predette indennità, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati (19).

(62)

L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale, che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(63)

Se concessi a imprese in difficoltà, l’Autorità non ha obiezioni a priori nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, e pertanto agevolano i cambiamenti strutturali e attenuano i problemi di ordine sociale.

(64)

Oltre che per sostenere i costi delle indennità di licenziamento e delle pensioni anticipate, gli aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un piano di ristrutturazione, i corsi di formazione, i servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, il trasferimento e la formazione professionale, nonché l'assistenza a favore degli ex dipendenti che intendono avviare nuove attività. Se concessi ad imprese in difficoltà, l’Autorità esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti.

(65)

Gli aiuti illustrati ai punti da 61 a 64 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione dell'entità delle misure compensative di cui ai punti da 37 a 41.

(66)

Nell'interesse comune, l’Autorità avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano dalla parte contraente del SEE che concede l'aiuto alle altre parti contraenti del SEE.

16.3.2.7.   Necessità di informare l’Autorità di tutti gli aiuti concessi all'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione

(67)

Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione ricevuto da una grande impresa o da una media impresa venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione dell’Autorità dell'entità delle misure compensative richieste.

(68)

Nella notifica degli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di una grande impresa o di una media impresa devono essere indicati tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si applichino la regola de minimis o i regolamenti di esenzione.

(69)

Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione l’Autorità terrà conto di questi aiuti. Ogni aiuto effettivamente concesso ad una grande o ad una media impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi gli aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente all’Autorità qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.

(70)

L’Autorità vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

16.3.3.   “Aiuto una tantum”

(71)

La concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione a carattere straordinario, mirante innanzitutto a tenere in attività l'impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altre parti contraenti dell’accordo SEE. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta (principio dell'“aiuto una tantum”). Per lo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito ad imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta. Infine se un aiuto per il salvataggio viene concesso ad un'impresa che abbia già ricevuto aiuti per la ristrutturazione, si può ritenere che le difficoltà dell'impresa beneficiaria abbiano carattere ricorrente e che l'intervento ripetuto dello Stato determini distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. I ripetuti interventi dello Stato non dovrebbero essere ammessi.

(72)

All'atto della notificazione all’Autorità di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato EFTA deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati (20). In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, l’Autorità non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Eccezioni alla regola sono consentite se:

a)

l'aiuto per la ristrutturazione venga concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione;

b)

all'aiuto per il salvataggio, concesso conformemente alle condizioni di cui alla sezione 16.3.1.1, non abbia fatto seguito una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, qualora:

i)

si possa ragionevolmente ritenere che l'impresa sarà redditizia nel lungo periodo grazie alla concessione di aiuti per la ristrutturazione; e

ii)

si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili (21), non imputabili all'impresa;

c)

in forza di circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili all'impresa.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la procedura semplificata di cui alla sezione 16.3.1.2 non può essere applicata.

(73)

Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione di tale disposizione, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.

(74)

Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, l’Autorità non autorizzerà la concessione di nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati EFTA devono assicurare che non vengano trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.

(75)

Qualora un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 73 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'“aiuto una tantum”, purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a)

l'impresa acquirente sia chiaramente separata dall'altra impresa;

b)

l'impresa acquirente abbia rilevato gli elementi dell'attivo dell'altra impresa al prezzo di mercato;

c)

la liquidazione o l'amministrazione controllata e l'acquisizione dell'altra impresa non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'“aiuto una tantum” (fatto questo che l’Autorità potrebbe confermare qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dall'acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli elementi dell'attivo dall'altra impresa).

(76)

In questa sede occorre tuttavia sottolineare che gli aiuti concessi per l'acquisizione degli elementi dell'attivo di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti.

16.4.   Regimi di aiuti per le piccole e medie imprese

16.4.1.   Principi generali

(77)

L’Autorità autorizzerà regimi per la concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione a favore di piccole e medie imprese in difficoltà solo nel caso in cui le imprese interessate rientrino nella definizione di PMI. Fatte salve le disposizioni specifiche riportate in appresso, la compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni fissate nelle sezioni 16.2 e 16.3, ad eccezione della sezione 16.3.1.2 che non si applica ai regimi di aiuti. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime che non soddisfi una delle condizioni dovrà essere notificato individualmente all’Autorità e da essa preventivamente autorizzato.

16.4.2.   Ammissibilità

(78)

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese nel quadro dei regimi che verranno autorizzati a partire dalla data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti saranno esonerati dall'obbligo di notificazione individuale unicamente nel caso in cui le imprese interessate soddisfino almeno uno dei tre criteri di cui al punto 9. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno dei tre criteri dovranno essere notificati individualmente all’Autorità affinché possa valutare se le imprese rientrano o meno nella definizione di impresa in difficoltà. Analogamente, gli aiuti concessi ad imprese operanti in settori in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, devono essere notificati individualmente all’Autorità in modo che questa possa valutare l'applicazione del punto 41.

16.4.3.   Condizioni d'autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio

(79)

Per poter essere autorizzati dall’Autorità i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 24, lettere a), b), d) ed e). Inoltre, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato EFTA deve avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

(80)

Ogni aiuto per il salvataggio concesso per un periodo superiore a 6 mesi o non rimborsato dopo detto periodo deve essere notificato individualmente all’Autorità.

16.4.4.   Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione

(81)

L’Autorità autorizzerà regimi di aiuti per la ristrutturazione unicamente nel caso in cui la concessione degli stessi sia subordinata all'attuazione completa da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato EFTA e che soddisfi le condizioni seguenti:

a)

ripristino della redditività: si applica il principio di cui ai punti da 33 a 36;

b)

prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza: dato che gli aiuti a favore delle piccole imprese determinano minori distorsioni della concorrenza, non si applica il principio di cui ai punti da 37 a 41, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato; i regimi devono tuttavia esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano. I punti da 37 a 41 si applicano, invece, alle medie imprese;

c)

aiuti limitati al minimo necessario: si applica il principio di cui ai punti 42, 43 e 44;

d)

modifica del piano di ristrutturazione: qualsiasi modifica del piano deve attenersi alle disposizioni di cui ai punti 51, 52 e 53.

16.4.5.   Condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione

(82)

I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti che superano tale importo devono essere notificati individualmente all’Autorità. L'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa non può superare i 10 milioni di EUR, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi.

(83)

Inoltre, deve essere rispettato il principio dell'“aiuto una tantum”. Si applicano le disposizioni della sezione 16.3.3.

(84)

Gli Stati EFTA sono inoltre tenuti a notificare individualmente le misure all'Autorità, nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

16.4.6.   Controllo e relazione annuale

(85)

I punti 48, 49 e 50 non si applicano ai regimi di aiuti. Tuttavia, l'autorizzazione del regime sarà subordinata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni dell’Autorità sulle relazioni standardizzate (22). La relazione deve comprendere anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a)

la denominazione;

b)

il codice settoriale dell'impresa, corrispondente al codice di classificazione settoriale a tre cifre della NACE (23);

c)

il numero di occupati;

d)

il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale;

e)

l'importo dell'aiuto concesso;

f)

l'importo e la forma del contributo del beneficiario;

g)

se del caso, la forma e l'entità delle misure compensative;

h)

se del caso, i dati relativi a eventuali aiuti per la ristrutturazione o assimilati ricevuti in passato dall'impresa;

i)

se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza prima della fine del periodo di ristrutturazione.

16.5.   Opportune misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(86)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità proporrà agli Stati EFTA, con apposita lettera, di adottare opportune misure, previste ai punti 87 e 88, relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. L’Autorità subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.

(87)

Gli Stati EFTA, che accetteranno la proposta dell’Autorità, dovranno adeguare entro sei mesi i rispettivi regimi di aiuti esistenti che resteranno operativi dopo l’adozione per renderli conformi ai presenti orientamenti.

(88)

Gli Stati EFTA devono comunicare l'accettazione delle opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera con cui vengono loro proposte.

16.6.   Data iniziale di applicazione e periodo di validità

(89)

I presenti orientamenti entrano in vigore il giorno dell'adozione e rimangono in vigore per cinque anni, salvo nuova decisione.

(90)

Le notificazioni registrate dall'Autorità prima della data di adozione saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.

(91)

L'Autorità esaminerà la compatibilità con l’accordo SEE di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione dell’Autorità e pertanto in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE. In tutti gli altri casi eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.


(1)  Questa sezione corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  Adottati il 19 gennaio 1994, pubblicati nella GU L 231 del 3 settembre 1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data.

(3)  Adottati il 16 dicembre 1999, pubblicati nella GU L 274 del 26.10.2000 e nel supplemento SEE n. 48 recante la medesima data.

(4)  Nella relativa comunicazione la Commissione ha sostenuto che alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che hanno invitato gli Stati membri a continuare a ridurre gli aiuti di Stato in percentuale del PIL e a riorientarli verso obiettivi più orizzontali di interesse comune, tra i quali gli obiettivi di coesione, appare giustificato esaminare più da vicino le distorsioni create dagli aiuti per operazioni di salvataggio e di ristrutturazione. Ciò è in linea anche con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno fissato l'obiettivo di accrescere la competitività dell'economia europea.

(5)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16) integrata nel punto 4 dell’allegato XXII all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 176/2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

(6)  Per analogia con le disposizioni della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione all’UE del 2003. Integrata nel punto 2 dell'allegato XXII all'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE.

(7)  Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16) integrata nel punto 4 dell’allegato XXII all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 176/2003 del 5.12.2003 (GU L 88 del 25.3.2004, pag. 53 e supplemento SEE n. 15 del 25.3.2004, pag. 14).

(8)  Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 68/2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) integrato nel punto 1, lettera d) dell’allegato XV all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67).

(9)  Norme specifiche di tale natura esistono nel settore dell’aviazione. Cfr. sezione 30 degli orientamenti.

(10)  Accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (“accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”) (GU L 344 del 31.12.1994, pag. 1).

(11)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e al., Racc. 1997, pag. I-2549.

(12)  Può essere fatta un'eccezione nel caso di aiuti per il salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore [direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1) integrata nel punto 14 dell’allegato IX all’accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 15/2001 (GU L 117 del 26.4.2001, pag. 13 e supplemento SEE n. 22 del 26.4.2001, pag. 8)]. In ogni caso, gli aiuti accordati in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) devono soddisfare i principi generali applicabili agli aiuti per il salvataggio e non possono consistere in misure finanziarie strutturali relative ai fondi propri della banca. Gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o dai prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione ai fini della determinazione di eventuali misure compensative nel quadro di un piano di ristrutturazione, conformemente ai punti da 37 a 41.

(13)  A questo riguardo, l’Autorità può anche tener conto del fatto che l'impresa in oggetto sia una media impresa o una grande impresa.

(14)  Sezione 26A della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, adottata il 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata), modificata da ultimo il 17.3.2004 (non ancora pubblicata).

(15)  In tali casi, l’Autorità autorizzerà solo gli aiuti destinati a ridurre i costi sociali della ristrutturazione, conformemente alla sezione 16.3.2.6, e gli aiuti per la tutela dell'ambiente destinati alla bonifica di siti inquinati che verrebbero altrimenti abbandonati.

(16)  Cfr. punto 6. Tale contributo minimo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

(17)  Cfr. punto 9, lettera c).

(18)  Secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 131/2004 (non ancora pubblicata). La definizione applicata fino al 31 dicembre 2004 è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4). La definizione è contenuta anche nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) integrato nell’accordo SEE, allegato XV, punto 1f) con decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 che modifica l’allegato XV (aiuti di Stato) dell’accordo SEE (GU L 266 del 3.10.2002 pag. 56 e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002 pag. 42).

(19)  Nella sentenza nella causa C-241/94 (Francia/Commissione, (Kimberly Clark Sopalin), Racc. 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il “Fonds national de l'emploi” su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune.)

(20)  Per gli aiuti non notificati, l’Autorità terrà conto nella sua analisi del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con l’accordo SEE non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

(21)  Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo a cui l'impresa appartiene.

(22)  Cfr. allegato III, A e B (modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti) alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA 195/04/COL del 14 luglio 2004 sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 all’accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (non ancora pubblicata).

(23)  Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat).

ALLEGATO

Formula (1) per il calcolo dell'importo massimo per il salvataggio per il quale è consentito il ricorso alla procedura semplificata:

Formula

La formula si basa sul margine operativo dell'impresa (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e al totale viene aggiunta la variazione del capitale circolante, calcolata come la differenza tra l'attivo e il passivo circolante (2) negli esercizi chiusi più recenti. Nel caso in cui venga operato un accantonamento sul margine operativo, ciò dovrà essere chiaramente indicato e il margine non dovrà includere l'accantonamento.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo dell'impresa nell'esercizio finanziario anteriore alla notificazione dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere l'impresa in attività per un periodo di 6 mesi. Per questo il risultato della formula deve essere diviso per 2.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia di importo negativo.

Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che l'impresa è in difficoltà secondo la definizione di cui ai punti 9 e 10.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)

(12)

Ammortamento (milioni di EUR)

2


Stato patrimoniale

(milioni di EUR)

31 dicembre, t-1

31 dicembre, t

Attivo circolante

Liquidità o assimilati

10

5

Crediti

30

20

Rimanenze

50

45

Ratei e risconti attivi

20

10

Altri crediti

20

20

Totale attivo circolante

130

100

Passivo circolante

Debiti

20

25

Risconti passivi

15

10

Ratei passivi

5

5

Totale passivo circolante

40

40

Capitale circolante

90

60

Variazione del capitale circolante

(30)

 

Importo massimo dell'aiuto per il salvataggio = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 milioni di EUR

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura semplificata di cui al punto 29 non può essere applicata. Se tale limite viene superato, lo Stato EFTA deve spiegare in che modo sono stati calcolati il fabbisogno futuro di liquidità dell'impresa e l'importo dell'aiuto per il salvataggio.»


(1)  L'EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, riportato nei conti annuali relativi all'esercizio anteriore alla domanda, indicato come t) deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notificazione e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi, ossia il periodo per il quale l'aiuto per il salvataggio è normalmente autorizzato.

(2)  Attivo circolante: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altri crediti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passivo circolante: debito finanziario, debiti commerciali (debiti verso fornitori e creditori), altri debiti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.


Rettifiche

28.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/44


Rettifica del regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 370 del 17 dicembre 2004 )

A pagina 2, all’articolo 1, «elenco di produttori esportatori», colonna di sinistra,

anziché:

«Synergy»

leggi:

«Synergy Lifestyles Pvt. Ltd».