ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 631/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
103,6 |
204 |
98,1 |
|
212 |
129,8 |
|
624 |
168,0 |
|
999 |
124,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
152,4 |
204 |
76,2 |
|
999 |
114,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
99,0 |
204 |
44,2 |
|
999 |
71,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
54,4 |
204 |
45,2 |
|
212 |
58,1 |
|
220 |
47,8 |
|
388 |
62,0 |
|
400 |
53,3 |
|
624 |
73,9 |
|
999 |
56,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,2 |
220 |
65,0 |
|
388 |
67,8 |
|
400 |
69,6 |
|
528 |
65,2 |
|
624 |
67,3 |
|
999 |
66,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
86,3 |
400 |
122,8 |
|
404 |
94,3 |
|
508 |
67,2 |
|
512 |
69,4 |
|
524 |
65,9 |
|
528 |
65,1 |
|
720 |
82,6 |
|
804 |
112,9 |
|
999 |
85,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
87,9 |
512 |
63,9 |
|
528 |
65,2 |
|
720 |
72,2 |
|
999 |
72,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 632/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco. |
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1185/2004 precisa l’indirizzo dell’organismo d’intervento tedesco al quale devono essere presentate le offerte. A seguito di una ristrutturazione interna dei servizi amministrativi tedeschi è necessario modificare tale indirizzo. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1185/2004, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
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Deichmannsaue 29 |
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D-53179 Bonn |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalle ore 9.00 del 28 aprile 2005 (ora di Bruxelles).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/2004 (GU L 307 del 5.10.2004, pag. 3).
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 633/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
(2) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. |
(3) |
Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi. |
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
GARA PER L’ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI E MELE)
Periodo di presentazione delle offerte: dal 4 al 5 maggio 2005. |
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Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (in t) |
0702 00 00 9100 |
F08 |
45 |
10 000 |
0805 10 20 9100 |
A00 |
45 |
10 000 |
0805 50 10 9100 |
A00 |
70 |
10 000 |
0808 10 80 9100 |
F09 |
46 |
33 333 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
F03 |
Tutte le destinazioni tranne la Svizzera. |
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F04 |
Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. |
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F08 |
Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria. |
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F09 |
Le seguenti destinazioni:
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27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 634/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8518 40 99 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8518, 8518 40 e 8518 40 99. La decodifica e l’elaborazione dei segnali audio sono considerate come facenti parte della funzione di amplificazione dell’audiofrequenza. Il prodotto resta classificato nella voce 8518 in quanto la funzione video permette soltanto di sincronizzare i segnali audio e video. |
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8527 39 80 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 39 e 8527 39 80. Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la componente che determina la funzione principale dell’apparecchio multifunzionale è il ricevitore per la radiodiffusione. L’amplificazione e l’elaborazione del suono sono considerate funzioni secondarie rispetto alla ricezione per la radiodiffusione. Di conseguenza, l’apparecchio multifunzionale è classificato come ricevitore per la radiodiffusione nel codice 8527 39 80. |
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8527 39 80 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 39 e 8527 39 80. Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la componente che determina la funzione principale dell’apparecchio multifunzionale è il ricevitore per la radiodiffusione. L’amplificazione e l’elaborazione del suono sono considerate funzioni secondarie rispetto alla ricezione per la radiodiffusione. Il prodotto è classificato nella voce 8527 in quanto la funzione video permette soltanto di sincronizzare i segnali audio e video. Di conseguenza, l’apparecchio multifunzionale è classificato come apparecchio ricevente per la radiodiffusione nel codice NC 8527 39 80. |
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8528 21 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90. È esclusa la classificazione del prodotto alla sottovoce 8471 60 in quanto il monitor non è del tipo utilizzato unicamente o principalmente nell’ambito di un sistema automatico di elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), per la sua capacità di visualizzare segnali provenienti da varie fonti. Parimenti, il prodotto non può essere classificato alla voce 8531, in quanto non ha la funzione di segnalazione visiva (cfr. le note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8531, punto D). |
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9032 89 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7(b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9032, 9032 89 e 9032 89 90. A norma della nota 5(B) del capitolo 84, il sistema non può essere classificato nella voce 8471 in quanto svolge una funzione specifica diversa dall’elaborazione dei dati [cfr. nota 5(E) del capitolo 84]. Il prodotto in questione è un regolatore automatico di grandezze non elettriche, la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare [cfr. nota 7 b) del capitolo 90]. |
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 635/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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1902 30 10 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1902, 1902 30 e 1902 30 10. Il prodotto è considerato come un assortimento di merci condizionato per la vendita al minuto. Il carattere essenziale del prodotto è conferito dalle tagliatelle, in considerazione della loro quantità in percentuale elevata. Il prodotto non può essere classificato alla voce 2104 perché la quantità d’acqua da aggiungere nel contenitore non è tale per preparare una zuppa o un brodo, ma gli conferisce le caratteristiche di un piatto di tagliatelle. |
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2106 90 92 |
Classificazione in conformità delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 del capitolo 30, del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Vedasi anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106, paragrafo 14, e le note esplicative della nomenclatura combinata relative al capitolo 30. Né le avvertenze per l’uso né l’imballaggio contengono indicazioni circa il tipo e la concentrazione della o delle sostanze attive. Essi indicano soltanto le piante o parti di piante utilizzate. La condizione di cui alla nota complementare 1 b) del capitolo 30 non è pertanto soddisfatta. |
(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.
27.4.2005 |
IT |
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L 106/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 636/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),
vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di aprile 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.
2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di aprile 2005 e quantità riportate al lotto successivo:
a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30
Origine |
Percentuale di riduzione del lotto di aprile 2005 |
Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2005 (t) |
Stati Uniti d'America |
0 (1) |
9 630,927 |
Thailandia |
0 (1) |
3 543,197 |
Australia |
0 (1) |
631,040 |
Altre origini |
98,1762 |
— |
b) riso semigreggio del codice NC 1006 20
Origine |
Percentuale di riduzione del lotto di aprile 2005 |
Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2005 (t) |
Stati Uniti d'America |
0 (1) |
5 732 |
Thailandia |
0 (1) |
1 812 |
Australia |
0 (1) |
7 822 |
Altre origini |
0 (1) |
117 |
(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
27.4.2005 |
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L 106/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 637/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2005/2006 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:
— |
0,787132, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999, |
— |
0,062633, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
27.4.2005 |
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L 106/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 638/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2005
che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi. |
(2) |
A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione. |
(3) |
In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i mesi di maggio e giugno 2005 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
27.4.2005 |
IT |
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L 106/17 |
DIRETTIVA 2005/30/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2005
che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,
vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 2002/24/CE. |
(2) |
Onde garantire prestazioni appropriate in materia di controllo delle emissioni, occorre introdurre misure tecniche, in quanto entità tecniche distinte, per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio. Vanno adottate misure adeguate per contribuire al rispetto delle disposizioni negli Stati membri tramite la marcatura dei convertitori catalitici di ricambio e del loro imballaggio. |
(3) |
Occorre aggiornare per Malta e per Cipro il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, quale definito nell’allegato V della direttiva 2002/24/CE. |
(4) |
Le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE vanno modificate di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo allegato alla direttiva 97/24/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati II e V della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
1. Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono
a) |
rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE; |
b) |
vietare la vendita o l’installazione su un veicolo. |
2. A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi inerenti alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfino le disposizioni della direttiva 97/24/CE, quale modificata dalla presente direttiva.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, con acclusa una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 maggio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).
(2) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 97/24/CE
1. Il capitolo 5 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.
a) |
Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» sono aggiunti i seguenti riferimenti:
|
b) |
L'allegato I è modificato come segue:
|
c) |
L'allegato II è modificato come segue:
|
d) |
Nell'allegato VI è inserito il seguente punto 4 bis: «4bis. Convertitori catalitici
|
e) |
È aggiunto il seguente allegato VII: «ALLEGATO VII OMOLOGAZIONE DI UN CONVERTITORE CATALITICO DI RICAMBIO IN QUANTO ENTITÀ TECNICA DISTINTA PER UN VEICOLO A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE Il presente allegato riguarda l’omologazione, in quanto entità tecnica distinta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati, quali pezzi di ricambio, su uno o più tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote. 1. DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato, s'intende per: 1.1. “convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo; 1.2. “convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE; 1.3. “convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5, della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo; 1.4. “tipo di convertitore catalitico”, convertitori catalitici che non differiscono in aspetti essenziali quali:
1.5. “tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi dal motore”, veicoli a motore a due o tre ruote che non differiscono tra loro in aspetti essenziali, quali:
1.6. “gas inquinanti”, il monossido di carbonio, gli idrocarburi e gli ossidi di azoto espressi in equivalenti di biossido di azoto (NO2). 2. RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE 2.1. La richiesta di omologazione di un tipo di convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta deve essere presentata dal costruttore del sistema o dal suo rappresentante autorizzato. 2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 2.3. Per ciascun tipo di convertitore catalitico per il quale si richiede l’omologazione, la domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti di seguito indicati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:
2.4. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
3. RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE
4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MARCATURA 4.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica separata, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare un marchio di omologazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, completato dalle informazioni supplementari di cui al punto 4.2 del presente allegato. Il marchio di omologazione è apposto in modo da essere leggibile ed indelebile e, per quanto possibile, visibile nella posizione di montaggio. Le dimensioni di “a” sono superiori o pari a 3 mm. 4.2. Altre informazioni incluse nel marchio d’omologazione 4.2.1. Il marchio di omologazione di ciascun convertitore catalitico di ricambio, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata concessa l’omologazione. 4.2.1.1. Convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore) Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 4.1 deve essere seguito da due cerchi contenenti, rispettivamente, un 5 e un 9. 4.2.1.2. Convertitore catalitico di ricambio separato dal dispositivo di scarico (silenziatore) Al marchio di omologazione a cui si riferisce il punto 4.1, apposto sul convertitore catalitico di ricambio, deve seguire un cerchio contenente un 5. Nell’appendice 3 figurano alcuni esempi di marchi d’omologazione. 5. PRESCRIZIONI 5.1. Prescrizioni generali Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e installato in modo tale che:
5.2. Prescrizioni relative alle emissioni 5.2.1. Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve essere sottoposto a prova, quale prevista agli allegati I, II o III, appendici 1 e 2 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (1). 5.2.1.1. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio Le prescrizioni relative alle emissioni si ritengono rispettate se il veicolo di prova, dotato di convertitore catalitico di ricambio, rispetta i valori limite conformemente agli allegati I, II o III (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (2). Qualora sia richiesta l’omologazione per diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore e purché questi veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può essere limitata ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione. 5.2.2. Prescrizioni relative al livello sonoro ammissibile Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio, del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve soddisfare le prescrizioni del punto 3 degli allegati II, III o IV del capitolo 9 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo). I risultati delle prove realizzate sul veicolo in movimento e da fermo devono figurare nel verbale di prova. 5.3. Verifica delle prestazioni del veicolo
6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell’allegato VI della direttiva 2002/24/CE. Onde verificare tale conformità, dalla linea di produzione si preleva, a titolo di campione, un convertitore catalitico di ricambio del tipo omologato in applicazione del disposto del presente allegato. Il prodotto è ritenuto conforme al disposto del presente allegato laddove siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 5.2 (Prescrizioni relative alle emissioni) e al punto 5.3 (Verifica delle prestazioni del veicolo). 7. DOCUMENTAZIONE 7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo deve essere corredato delle seguenti informazioni:
7.2. Dette informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto oppure in altro modo appropriato. Appendice 1 Scheda informativa relativa al convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): ... La domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a due o a tre ruote deve includere le seguenti informazioni:
Appendice 2 Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote Denominazione dell’amministrazione Verbale n.: ... a cura del servizio tecnico: ... Data: ... Numero di omologazione: ... Numero dell’estensione: ...
Appendice 3 Esempi di marchio di omologazione
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore).
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (catalizzatore e silenziatore non integrati in un unico elemento).
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico) (cfr. capitolo 9). |
2. Il capitolo 7 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.
a) |
Il punto 1.10 è sostituito dal seguente:
|
b) |
È aggiunto il seguente punto 3.10.1.3.7 bis:
|
3. Il capitolo 9 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.
a) |
Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» tra «ALLEGATO VI» e «ALLEGATO VII» è inserito il seguente riferimento all’appendice:
|
b) |
All’allegato II è aggiunto il seguente punto 3.5.5: «3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo. I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.» |
c) |
All’allegato III è aggiunto il seguente punto 3.5.5: «3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo. I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.» |
d) |
All’allegato IV è aggiunto il seguente punto 3.5.5: «3.5.5. Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo. I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.» |
e) |
L'allegato VI è modificato come segue:
|
(1) Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.
(2) Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.
(3) Cancellare l'indicazione non pertinente.
(4) Cancellare l'indicazione non pertinente.
ALLEGATO II
MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2002/24/CE
La direttiva 2002/24/CE è modificata come segue.
a) |
Nell’allegato II, il punto 3.2.12 è sostituito dal seguente: «3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico 3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci): 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1) 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi: 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici: 3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica: 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi: 3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa: 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale): 3.2.12.2.1.7. Densità cellulare: 3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici: 3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1) 3.2.12.2.2.1. Tipo: 3.2.12.2.2.2. Ubicazione: 3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione: 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1) 3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): 3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1) 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.): 3.2.12.2.5. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): |
b) |
L’allegato V è modificato come segue:
|
(1) Cancellare l'indicazione non pertinente.»
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/32 |
POSIZIONE COMUNE 2005/329/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea continua a riconoscere il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) come pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare, presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, in virtù dell'articolo VI del TNP, e elemento importante per un ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici. |
(2) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. |
(3) |
Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, all'unanimità, la risoluzione 1540 (2004) che individua nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. |
(4) |
La conferenza delle parti del 1995 per l'esame e la proroga del trattato di non proliferazione delle armi nucleari ha adottato decisioni sulla proroga indeterminata del trattato stesso, sui principi e sugli obiettivi della non proliferazione e del disarmo nucleari, sul rafforzamento del processo di revisione di detto trattato e su una risoluzione relativa al Medio Oriente. |
(5) |
Il 13 aprile 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/297/PESC relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (2). |
(6) |
La conferenza di revisione del 2000 del TNP ha adottato un documento finale. |
(7) |
Il comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2005 del TNP ha tenuto tre sessioni: a New York dall'8 al 19 aprile 2002, a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2003 e a New York dal 26 aprile al 7 maggio 2004. |
(8) |
Il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/288/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della trasparenza dei controlli delle esportazioni connesse con materiali nucleari (3). |
(9) |
Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). |
(10) |
Il 1o giugno 2004 il Consiglio ha adottato una dichiarazione di sostegno all'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. |
(11) |
Sono stati firmati e sono entrati in vigore il 30 aprile 2004 il protocollo aggiuntivo dell'accordo di verifica fra gli Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) non dotati di armi nucleari, l'Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra la Francia, l'Euratom e l'AIEA e il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra il Regno Unito, l'Euratom e l'AIEA. |
(12) |
Alla luce dei risultati della conferenza di revisione del 2000 e delle discussioni durante le tre sessioni del comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2005 del TNP e tenendo conto della situazione attuale, è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente gli obiettivi indicati nella posizione comune 2000/297/PESC e le iniziative intraprese in base alla stessa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare il regime internazionale di non proliferazione nucleare adoperandosi per un risultato positivo della conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).
Articolo 2
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:
a) |
contribuisce ad una revisione strutturata ed equilibrata del funzionamento del TNP in sede di conferenza di revisione del 2005, che comprenda l'attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro di detto trattato, nonché l'individuazione dei settori e dei mezzi attraverso i quali conseguire ulteriori progressi in futuro; |
b) |
contribuisce alla formazione di un consenso sulla base del quadro stabilito dal TNP, sostenendo le decisioni e la risoluzione adottate dalla conferenza del 1995 per l'esame e la proroga e il documento finale della conferenza di revisione del 2000 del TNP, e tiene conto della situazione attuale e promuove, fra l'altro, i seguenti temi essenziali:
|
Articolo 3
L'azione condotta dall'Unione europea ai fini dell'articolo 2 comprende:
a) |
se del caso, iniziative della presidenza, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea volte a promuovere l'universalità del TNP; |
b) |
iniziative della presidenza conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea nei confronti degli Stati parti del TNP, al fine di ottenere il loro appoggio agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente posizione comune; |
c) |
il perseguimento di un accordo tra gli Stati membri su progetti di proposte relative alle questioni sostanziali da sottoporre, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti del TNP, che potrebbero costituire la base di decisioni in seno alla conferenza di revisione del TNP del 2005; |
d) |
dichiarazioni dell'Unione europea formulate dalla presidenza nel quadro del dibattito generale e dei dibattiti nell'ambito dei tre comitati principali. |
Articolo 4
La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 5
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.
(2) GU L 97 del 19.4.2000, pag. 1.
(3) GU L 120 del 12.5.1997, pag. 1.
(4) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/36 |
AZIONE COMUNE 2005/330/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2005
che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/872/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale sino al 30 giugno 2004. |
(2) |
Il 2 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/100/PESC che proroga il mandato dell'RSUE per il Caucaso meridionale sino al 31 agosto 2005. |
(3) |
In seguito alla conclusione della missione dell'OSCE di monitoraggio delle frontiere in Georgia, il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto, l'8 marzo 2005, di reagire alla situazione rafforzando il ruolo dell'RSUE per il Caucaso meridionale. |
(4) |
Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere pertanto modificato. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'azione comune 2003/872/PESC è modificata come segue:
|
All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:
|
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 4 aprile 2005.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 44. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/100/PESC (GU L 31, del 4.2.2005, pag. 74).
Rettifiche
27.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/37 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 426/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 16 marzo 2005 )
A pagina 31, all'articolo 1, paragrafo 2:
anziché:
«Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Delicacy Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Far Eastern Industries (Shangai) Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Nantong Teijin Co Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd. |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd. |
74,80 % |
A618 |
Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd. |
26,70 % |
A619 |
Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. |
33,90 % |
A620 |
Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd. |
33,90 % |
A621 |
Shaoxing Tianlong import and export Ltd. |
63,40 % |
A622 |
Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Fuen Textile Co Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd. |
39,40 % |
A623 |
Tutte le altre società |
85,30 % |
A999» |
leggi:
«Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Nantong Teijin Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd |
26,70 % |
A619 |
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd |
33,90 % |
A621 |
Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd |
33,90 % |
A620 |
Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd |
63,40 % |
A622 |
Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd |
74,80 % |
A618 |
Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd |
39,40 % |
A623 |
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd |
20,00 % |
A617 |
Tutte le altre società |
85,30 % |
A999» |
Ove d’applicazione, l’esatta ortografia delle ragioni sociali delle società, indicata sopra, vale per l’intero testo del regolamento (CE) n. 426/2005 ogniqualvolta dette società vengano menzionate, cioè al considerando 8, lettera b), e ai considerando 23, 28, 58 e 139.