ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
27 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 631/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 632/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

3

 

 

Regolamento (CE) n. 633/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

4

 

*

Regolamento (CE) n. 634/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento (CE) n. 635/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

10

 

 

Regolamento (CE) n. 636/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2005

13

 

 

Regolamento (CE) n. 637/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

15

 

 

Regolamento (CE) n. 638/2005 della Commissione, del 26 aprile 2005, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

16

 

*

Direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico ( 1 )

17

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/329/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

32

 

*

Azione comune 2005/330/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2005, che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 426/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 16.3.2005)

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/1


REGOLAMENTO (CE) N. 631/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

103,6

204

98,1

212

129,8

624

168,0

999

124,9

0707 00 05

052

152,4

204

76,2

999

114,3

0709 90 70

052

99,0

204

44,2

999

71,6

0805 10 20

052

54,4

204

45,2

212

58,1

220

47,8

388

62,0

400

53,3

624

73,9

999

56,4

0805 50 10

052

65,2

220

65,0

388

67,8

400

69,6

528

65,2

624

67,3

999

66,7

0808 10 80

388

86,3

400

122,8

404

94,3

508

67,2

512

69,4

524

65,9

528

65,1

720

82,6

804

112,9

999

85,2

0808 20 50

388

87,9

512

63,9

528

65,2

720

72,2

999

72,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.4.2005   

IT

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L 106/3


REGOLAMENTO (CE) N. 632/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1185/2004 precisa l’indirizzo dell’organismo d’intervento tedesco al quale devono essere presentate le offerte. A seguito di una ristrutturazione interna dei servizi amministrativi tedeschi è necessario modificare tale indirizzo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1185/2004, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

(49) 228 68 45 39 85

(49) 228 68 45 32 76

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalle ore 9.00 del 28 aprile 2005 (ora di Bruxelles).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/2004 (GU L 307 del 5.10.2004, pag. 3).


27.4.2005   

IT

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L 106/4


REGOLAMENTO (CE) N. 633/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

GARA PER L’ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI E MELE)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 4 al 5 maggio 2005.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

F08

45

10 000

0805 10 20 9100

A00

45

10 000

0805 50 10 9100

A00

70

10 000

0808 10 80 9100

F09

46

33 333


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08

Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria.

F09

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


27.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/7


REGOLAMENTO (CE) N. 634/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

1.

Amplificatore a bassa frequenza, con incorporato un decodificatore audio numerico, un processore audio digitale per produrre un effetto sonoro a canali multipli (surround) e dei circuiti per la sincronizzazione video e audio.

Il dispositivo può ricevere segnali provenienti da diverse fonti (ad esempio: lettore DVD, sintonizzatore satellitare, lettore di cassette, videoregistratore). Tali segnali sono decodificati e passati a convertitori numerici/analogici prima di essere amplificati.

8518 40 99

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8518, 8518 40 e 8518 40 99.

La decodifica e l’elaborazione dei segnali audio sono considerate come facenti parte della funzione di amplificazione dell’audiofrequenza.

Il prodotto resta classificato nella voce 8518 in quanto la funzione video permette soltanto di sincronizzare i segnali audio e video.

2.

Apparecchio costituito da:

un ricevitore per la radiodiffusione AM/FM,

un amplificatore a canali multipli, e

un processore audio numerico.

Il prodotto, destinato all’intrattenimento casalingo, è presentato con un telecomando.

8527 39 80

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 39 e 8527 39 80.

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la componente che determina la funzione principale dell’apparecchio multifunzionale è il ricevitore per la radiodiffusione.

L’amplificazione e l’elaborazione del suono sono considerate funzioni secondarie rispetto alla ricezione per la radiodiffusione.

Di conseguenza, l’apparecchio multifunzionale è classificato come ricevitore per la radiodiffusione nel codice 8527 39 80.

3.

Apparecchio costituito da:

un ricevitore per la radiodiffusione AM/FM,

un amplificatore a canali multipli,

un processore audio numerico, e

circuiti per la sincronizzazione video/audio.

Il prodotto, destinato all’intrattenimento casalingo grazie alla ricezione di segnali provenienti da diverse fonti (ad esempio: lettore DVD, sintonizzatore satellitare, lettore di cassette, videoregistratore), è presentato con un telecomando.

I segnali audio possono essere decodificati ed inviati a convertitori numerico/analogici prima di essere amplificati.

8527 39 80

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI nonché dal testo dei codici NC 8527, 8527 39 e 8527 39 80.

Ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la componente che determina la funzione principale dell’apparecchio multifunzionale è il ricevitore per la radiodiffusione.

L’amplificazione e l’elaborazione del suono sono considerate funzioni secondarie rispetto alla ricezione per la radiodiffusione.

Il prodotto è classificato nella voce 8527 in quanto la funzione video permette soltanto di sincronizzare i segnali audio e video.

Di conseguenza, l’apparecchio multifunzionale è classificato come apparecchio ricevente per la radiodiffusione nel codice NC 8527 39 80.

4.

Monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), avente una diagonale dello schermo di 38,1 cm (15″) e dimensioni totali di 30,5 (L) × 22,9 (A) × 8,9 (P) cm che presenta le seguenti caratteristiche:

risoluzione massima di 1 024 × 768 pixels

frequenze di scansione di 30-80 kHz (orizzontale) e 56-75 Hz (verticale).

Il prodotto ha le seguenti interfacce:

un’entrata VGA

un’entrata DVI

un’entrata/uscita BNC

un’entrata/uscita S-video (Y/C)

un’entrata/uscita Audio.

Il prodotto può visualizzare segnali ricevuti da varie fonti, come una maechina automatica per l’elaborazione dei dati, un sistema televisivo a circuito chiuso, un lettore DVD oppure una videocamera.

8528 21 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

È esclusa la classificazione del prodotto alla sottovoce 8471 60 in quanto il monitor non è del tipo utilizzato unicamente o principalmente nell’ambito di un sistema automatico di elaborazione dei dati (cfr. nota 5 del capitolo 84), per la sua capacità di visualizzare segnali provenienti da varie fonti.

Parimenti, il prodotto non può essere classificato alla voce 8531, in quanto non ha la funzione di segnalazione visiva (cfr. le note esplicative del Sistema armonizzato della voce 8531, punto D).

5.

Sistema costituito da:

un’unità centrale di elaborazione munita di una tastiera, un mouse e uno schermo di visualizzazione (personal computer),

un’unità di elaborazione centrale (server) e

uno scanner di precisione.

Lo scanner di precisione è costituito da un dispositivo definito come «supporto per sensore scanner» montato su un telaio.

Questo «supporto per sensore scanner» è dotato di diversi sensori che misurano i dati qualitativi della carta (umidità, temperatura, peso, ecc.).

Esso può avanzare e retrocedere sul telaio raccogliendo informazioni grazie a fasci di luce infrarossa o laser oppure ad altri metodi di misurazione. Tali informazioni sono trasmesse, tramite il server, al personal computer che le elabora in modo da ottenere dati che consentono di controllare la qualità della carta.

Le informazioni elaborate dal personal computer consentono di adeguare la produzione degli impianti di fabbricazione della carta, ma questi ultimi non fanno parte del sistema.

9032 89 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7(b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9032, 9032 89 e 9032 89 90.

A norma della nota 5(B) del capitolo 84, il sistema non può essere classificato nella voce 8471 in quanto svolge una funzione specifica diversa dall’elaborazione dei dati [cfr. nota 5(E) del capitolo 84].

Il prodotto in questione è un regolatore automatico di grandezze non elettriche, la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare [cfr. nota 7 b) del capitolo 90].


27.4.2005   

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L 106/10


REGOLAMENTO (CE) N. 635/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Prodotto assortito composto di tagliatelle secche precotte a base di farina di frumento (gr. 80 ca.) e di condimento (gr. 11 ca.).

Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un contenitore di polistirolo espanso di 250 ml, contenente le tagliatelle e una bustina di condimento.

In base alle istruzioni stampate sull’imballaggio è sufficiente aggiungere nel contenitore il condimento e l’acqua bollente (max 200 ml) alle tagliatelle e, dopo tre minuti, la pasta è pronta per essere consumata.

(Cfr. fotografia) (1)

1902 30 10

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1902, 1902 30 e 1902 30 10.

Il prodotto è considerato come un assortimento di merci condizionato per la vendita al minuto. Il carattere essenziale del prodotto è conferito dalle tagliatelle, in considerazione della loro quantità in percentuale elevata.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 2104 perché la quantità d’acqua da aggiungere nel contenitore non è tale per preparare una zuppa o un brodo, ma gli conferisce le caratteristiche di un piatto di tagliatelle.

2.

Tisana diuretica confezionata in bustine filtro per la vendita al dettaglio.

L’etichetta contiene le seguenti informazioni:

1)

Composizione di una bustina (1,8 g):

Ingredienti con azione medicamentosa:

Equiseto

0,47 g

Foglie di betulla

0,45 g

Solidago

0,38 g

Radice di ononide spinosa

0,20 g

Altri ingredienti:

Buccia di rosa canina, foglie di fiordaliso, foglie di menta piperita, fiori di calendula, radice di liquirizia.

2)

Dosaggio e modalità di assunzione:

Versare acqua bollente (circa 150 ml) in una tazza contenente 1 bustina filtro, coprire, lasciare la bustina in infusione per 15 minuti circa e poi toglierla. Salvo diversa prescrizione, bere una tazza di infuso appena preparato 3-4 volte al giorno tra i pasti.

3)

Indicazioni:

Per aumentare la diuresi in caso di infiammazioni renali o vescicali e per prevenire la renella o i calcoli delle vie urinarie.

2106 90 92

Classificazione in conformità delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1 del capitolo 30, del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

Vedasi anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106, paragrafo 14, e le note esplicative della nomenclatura combinata relative al capitolo 30.

Né le avvertenze per l’uso né l’imballaggio contengono indicazioni circa il tipo e la concentrazione della o delle sostanze attive. Essi indicano soltanto le piante o parti di piante utilizzate. La condizione di cui alla nota complementare 1 b) del capitolo 30 non è pertanto soddisfatta.

Image


(1)  La fotografia ha carattere puramente indicativo.


27.4.2005   

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L 106/13


REGOLAMENTO (CE) N. 636/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di aprile 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di aprile 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di aprile 2005

Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2005 (t)

Stati Uniti d'America

0 (1)

9 630,927

Thailandia

0 (1)

3 543,197

Australia

0 (1)

631,040

Altre origini

98,1762


b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di aprile 2005

Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2005 (t)

Stati Uniti d'America

0 (1)

5 732

Thailandia

0 (1)

1 812

Australia

0 (1)

7 822

Altre origini

0 (1)

117


(1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


27.4.2005   

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L 106/15


REGOLAMENTO (CE) N. 637/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2005/2006 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1o luglio 2005-30 giugno 2006 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

0,787132, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,

0,062633, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).


27.4.2005   

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L 106/16


REGOLAMENTO (CE) N. 638/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2005

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

(2)

A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

(3)

In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di maggio e giugno 2005 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).


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L 106/17


DIRETTIVA 2005/30/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2005

che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/24/CE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 2002/24/CE.

(2)

Onde garantire prestazioni appropriate in materia di controllo delle emissioni, occorre introdurre misure tecniche, in quanto entità tecniche distinte, per l’omologazione dei convertitori catalitici di ricambio. Vanno adottate misure adeguate per contribuire al rispetto delle disposizioni negli Stati membri tramite la marcatura dei convertitori catalitici di ricambio e del loro imballaggio.

(3)

Occorre aggiornare per Malta e per Cipro il codice dello Stato membro che rilascia l’omologazione, quale definito nell’allegato V della direttiva 2002/24/CE.

(4)

Le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE vanno modificate di conseguenza.

(5)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo allegato alla direttiva 97/24/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati II e V della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE, a decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non possono

a)

rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE;

b)

vietare la vendita o l’installazione su un veicolo.

2.   A decorrere dal 18 maggio 2006 gli Stati membri non rilasciano più l’omologazione CE a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/24/CE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi inerenti alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico, al livello sonoro ammissibile o alle misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfino le disposizioni della direttiva 97/24/CE, quale modificata dalla presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 maggio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, con acclusa una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 maggio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24).

(2)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 97/24/CE

1.   Il capitolo 5 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a)

Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» sono aggiunti i seguenti riferimenti:

«ALLEGATO VII

Omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 1

Scheda informativa di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 2

Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote …

Appendice 3

Esempi di marchio di omologazione …»

b)

L'allegato I è modificato come segue:

i)

sono aggiunti i seguenti punti 1.4, 1.5 e 1.6:

«1.4.

“convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.5.

“convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato come entità tecnica distinta, quale definita all’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2002/24/CE;

1.6.

“convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati nel punto 5 dell'allegato VI della presente direttiva, ma che sono commercializzati come unità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 2.3:

«2.3.   Schema e marchio

2.3.1.

Alla documentazione di cui all’allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d’origine (qualora esistenti).

2.3.2.

I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio “e” seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista»;

iii)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D’ORIGINE

5.1.   I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli per i quali si è ottenuta l’omologazione conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità previste all’allegato VII.

5.2.   I convertitori catalitici di ricambio d’origine, appartenenti ad un tipo citato all’allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo a cui fa riferimento il documento d’omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all’allegato VII, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1.   Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo.

5.2.2.   Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d’origine sono accompagnati dalle informazioni di seguito indicate:

5.2.2.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo;

5.2.2.3.

i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5;

5.2.2.4.

le istruzioni per il montaggio, se necessario.

5.2.2.5.

Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d’origine oppure sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d’origine è venduto oppure in altro modo appropriato.»

c)

L'allegato II è modificato come segue:

i)

sono aggiunti i seguenti punti, 1.7, 1.8 e 1.9:

«1.7.

“convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.8.

“convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.9.

“convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5 della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche distinte dal titolare dell'omologazione del veicolo.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 2.4:

«2.4.   Schema e marchio

2.4.1.

Alla documentazione di cui all’allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione, in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d’origine installati (qualora esistenti).

2.4.2.

I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio “e” seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista.»;

iii)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D’ORIGINE

5.1.   I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità definite nell’allegato VII.

5.2.   I convertitori catalitici di ricambio d’origine, appartenenti ad un tipo contemplato nell’allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo al quale fa riferimento il documento d’omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all’allegato VII della presente direttiva, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1.   Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo.

5.2.2.   Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d’origine vanno corredati delle seguenti informazioni:

5.2.2.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2.

la marca e il numero d’identificazione del pezzo;

5.2.2.3.

i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5;

5.2.2.4.

le istruzioni di montaggio, se necessario.

5.2.2.5.

Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d’origine o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d’origine è venduto oppure in altro modo appropriato.»

d)

Nell'allegato VI è inserito il seguente punto 4 bis:

«4bis.   Convertitori catalitici

4bis.1.

Marca e tipo del convertitore catalitico d’origine quali indicati nell’allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).

4bis.2.

Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio d’origine quali indicati nell’allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).»

e)

È aggiunto il seguente allegato VII:

«

ALLEGATO VII

OMOLOGAZIONE DI UN CONVERTITORE CATALITICO DI RICAMBIO IN QUANTO ENTITÀ TECNICA DISTINTA PER UN VEICOLO A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE

Il presente allegato riguarda l’omologazione, in quanto entità tecnica distinta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati, quali pezzi di ricambio, su uno o più tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote.

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

1.1.   “convertitore catalitico d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell’omologazione rilasciata per il veicolo;

1.2.   “convertitore catalitico di ricambio”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.3.   “convertitore catalitico di ricambio d’origine”, un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5, della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo;

1.4.   “tipo di convertitore catalitico”, convertitori catalitici che non differiscono in aspetti essenziali quali:

1.4.1.

numero di substrati rivestiti, struttura e materiale,

1.4.2.

tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.),

1.4.3.

volume, rapporto di area frontale e lunghezza del substrato,

1.4.4.

contenuto materiale del catalizzatore,

1.4.5.

rapporto dei materiali del catalizzatore,

1.4.6.

densità cellulare,

1.4.7.

dimensioni e forma,

1.4.8.

protezione termica;

1.5.   “tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi dal motore”, veicoli a motore a due o tre ruote che non differiscono tra loro in aspetti essenziali, quali:

1.5.1.

l’inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento, come stabilito all’allegato I o II, appendice 1, punto 5.2 (a seconda del tipo di veicolo),

1.5.2.

le caratteristiche del motore e del veicolo a motore a tre o a due ruote quale definito all’allegato V;

1.6.   “gas inquinanti”, il monossido di carbonio, gli idrocarburi e gli ossidi di azoto espressi in equivalenti di biossido di azoto (NO2).

2.   RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

2.1.   La richiesta di omologazione di un tipo di convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta deve essere presentata dal costruttore del sistema o dal suo rappresentante autorizzato.

2.2.   Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

2.3.   Per ciascun tipo di convertitore catalitico per il quale si richiede l’omologazione, la domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti di seguito indicati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

2.3.1.

la descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il dispositivo, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate all’allegato I o all’allegato II, punto 1.1 (a seconda del tipo di veicolo);

2.3.2.

i numeri e/o i simboli che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo;

2.3.3.

la descrizione del convertitore catalitico di ricambio, che mostri anche la posizione di ciascuno dei suoi componenti, e relative istruzioni di montaggio;

2.3.4.

i disegni di ciascun componente che ne consentano la localizzazione e l’identificazione, nonché l’indicazione dei materiali di fabbricazione. Nei disegni va indicato anche dove deve essere apposto il numero di omologazione obbligatorio.

2.4.   Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

2.4.1.

un esemplare di uno o più veicoli del tipo omologato in conformità del presente capitolo, dotato di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli devono essere prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico e devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati I, II o III, appendice 1, punto 3 (a seconda del tipo di veicolo).

Il veicolo o i veicoli sottoposti a prova non devono presentare anomalie del sistema di controllo delle emissioni; tutti i pezzi originali connessi con tale sistema, che siano troppo logori o malfunzionanti, devono essere riparati o sostituiti. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore;

2.4.2.

un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la sua denominazione commerciale.

3.   RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

3.1.

Una volta completate le prove stabilite nel presente allegato, l’autorità competente rilascia un certificato basato sul modello che figura nell’appendice 2.

3.2.

A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato V della direttiva 2002/24/CE. Uno Stato membro deve assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può valere per l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MARCATURA

4.1.   Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica separata, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare un marchio di omologazione conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, completato dalle informazioni supplementari di cui al punto 4.2 del presente allegato. Il marchio di omologazione è apposto in modo da essere leggibile ed indelebile e, per quanto possibile, visibile nella posizione di montaggio.

Le dimensioni di “a” sono superiori o pari a 3 mm.

4.2.   Altre informazioni incluse nel marchio d’omologazione

4.2.1.   Il marchio di omologazione di ciascun convertitore catalitico di ricambio, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata concessa l’omologazione.

4.2.1.1.   Convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore)

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 4.1 deve essere seguito da due cerchi contenenti, rispettivamente, un 5 e un 9.

4.2.1.2.   Convertitore catalitico di ricambio separato dal dispositivo di scarico (silenziatore)

Al marchio di omologazione a cui si riferisce il punto 4.1, apposto sul convertitore catalitico di ricambio, deve seguire un cerchio contenente un 5.

Nell’appendice 3 figurano alcuni esempi di marchi d’omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.   Prescrizioni generali

Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e installato in modo tale che:

5.1.1.

il veicolo, in condizioni d’impiego normali e, soprattutto, indipendentemente dalle vibrazioni alle quali può essere soggetto, resti conforme a quanto prescritto in allegato;

5.1.2.

il convertitore catalitico di ricambio presenti una ragionevole resistenza alla corrosione alla quale è esposto quando il veicolo è utilizzato in condizioni normali;

5.1.3.

non si riduca la distanza da terra prevista per il convertitore catalitico d’origine, né l’angolo massimo di inclinazione del veicolo;

5.1.4.

non si registrino temperature anormalmente elevate in superficie;

5.1.5.

il profilo non presenti sporgenze o bordi taglienti;

5.1.6.

vi sia spazio sufficiente per ammortizzatori e sospensioni;

5.1.7.

i condotti siano ad una distanza di sicurezza sufficiente;

5.1.8.

sia resistente agli urti compatibilmente con prescrizioni di montaggio e di manutenzione chiaramente definite;

5.1.9.

qualora il convertitore catalitico d'origine preveda una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio includa una protezione equivalente;

5.1.10.

se l’installazione d’origine include una o più sonde di ossigeno ed altri sensori nel condotto di scarico, il convertitore catalitico di ricambio sia installato nella posizione esatta del convertitore catalitico d’origine e non sia modificata la posizione nel condotto di scarico della sonda o delle sonde di ossigeno e di altri sensori.

5.2.   Prescrizioni relative alle emissioni

5.2.1.   Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve essere sottoposto a prova, quale prevista agli allegati I, II o III, appendici 1 e 2 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (1).

5.2.1.1.   Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio

Le prescrizioni relative alle emissioni si ritengono rispettate se il veicolo di prova, dotato di convertitore catalitico di ricambio, rispetta i valori limite conformemente agli allegati I, II o III (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (2).

Qualora sia richiesta l’omologazione per diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore e purché questi veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può essere limitata ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

5.2.2.   Prescrizioni relative al livello sonoro ammissibile

Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio, del tipo per il quale si richiede l’omologazione, deve soddisfare le prescrizioni del punto 3 degli allegati II, III o IV del capitolo 9 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo). I risultati delle prove realizzate sul veicolo in movimento e da fermo devono figurare nel verbale di prova.

5.3.   Verifica delle prestazioni del veicolo

5.3.1.

Il convertitore catalitico di ricambio deve garantire al veicolo prestazioni comparabili a quelle ottenute con il convertitore catalitico d’origine.

5.3.2.

Il convertitore catalitico di ricambio deve essere comparato con un convertitore catalitico d'origine, anch'esso nuovo, montato successivamente sul veicolo di cui al punto 2.4.1.

5.3.3.

La prova è effettuata misurando la curva di potenza del motore. La potenza netta e la velocità massima misurate con il convertitore catalitico di ricambio non devono discostarsi di oltre il 5 % in più o meno dei valori misurati, nelle stesse condizioni, con l’esemplare in dotazione originale.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell’allegato VI della direttiva 2002/24/CE.

Onde verificare tale conformità, dalla linea di produzione si preleva, a titolo di campione, un convertitore catalitico di ricambio del tipo omologato in applicazione del disposto del presente allegato.

Il prodotto è ritenuto conforme al disposto del presente allegato laddove siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 5.2 (Prescrizioni relative alle emissioni) e al punto 5.3 (Verifica delle prestazioni del veicolo).

7.   DOCUMENTAZIONE

7.1.   Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo deve essere corredato delle seguenti informazioni:

7.1.1.

il nome o il marchio registrato del fabbricante del convertitore catalitico;

7.1.2.

i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio è stato omologato;

7.1.3.

le istruzioni di montaggio, se necessario.

7.2.   Dette informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio o sull’imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto oppure in altro modo appropriato.

Appendice 1

Scheda informativa relativa al convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): ...

La domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a due o a tre ruote deve includere le seguenti informazioni:

1.

Marca del dispositivo ...

2.

Tipo del dispositivo ...

3.

Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo ...

...

4.

Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato del costruttore del dispositivo...

...

5.

Marca(che) e tipo(i) di veicolo ai quali è destinato il dispositivo (3 4):

6.

Disegni del convertitore catalitico di ricambio, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 1.4 dell’allegato VII del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE ...

...

7.

Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore e alla sonda di ossigeno (se presente) ...

8.

Eventuali restrizioni d’uso e istruzioni di montaggio ...

9.

Le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1 A, ai punti seguenti:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

da 4 a 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Appendice 2

Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

Denominazione dell’amministrazione

Verbale n.: ... a cura del servizio tecnico: ... Data: ...

Numero di omologazione: ... Numero dell’estensione: ...

1.

Marca del dispositivo ...

2.

Tipo del dispositivo ...

3.

Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo ...

...

4.

Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato del costruttore del dispositivo ...

...

5.

Marca e tipo e possibili varianti o versioni del veicolo o dei veicoli ai quali è destinato il dispositivo ...

...

6.

Dispositivo presentato per essere sottoposto a prova in data ...

7.

Omologazione accordata/respinta (3 4)

8.

Luogo ...

9.

Data ...

10.

Firma ...

Appendice 3

Esempi di marchio di omologazione

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (catalizzatore e silenziatore non integrati in un unico elemento).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Germania [e1] con il numero 1230 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico) (cfr. capitolo 9).

»

2.   Il capitolo 7 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a)

Il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10.

“sistema di scarico”, l’insieme formato dal tubo di scarico, dalla marmitta, dal silenziatore e dal convertitore catalitico (se presente);».

b)

È aggiunto il seguente punto 3.10.1.3.7 bis:

«3.10.1.3.7bis.

convertitore o convertitori catalitici (solo se separati dal silenziatore),».

3.   Il capitolo 9 dell’allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a)

Nell’«ELENCO DEGLI ALLEGATI» tra «ALLEGATO VI» e «ALLEGATO VII» è inserito il seguente riferimento all’appendice:

«Appendice

Esempi di marchio di omologazione …»

b)

All’allegato II è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.»

c)

All’allegato III è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.»

d)

All’allegato IV è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5.   Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l’omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell’allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell’omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all’omologazione del veicolo.»

e)

L'allegato VI è modificato come segue:

i)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

il marchio di omologazione composto e apposto in conformità con il disposto dell'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, corredato delle informazioni supplementari di cui al punto 6 del presente allegato. Le dimensioni di “a” devono essere superiori o pari a 3 mm.»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 6:

«6.   ALTRE INFORMAZIONI INCLUSE NEL MARCHIO D’OMOLOGAZIONE

6.1.   Ogni sistema di scarico non originale o relativi componenti, ad eccezione dei pezzi di fissaggio e tubi, deve recare nel marchio di omologazione il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata accordata l’omologazione, salvo nel caso contemplato al punto 6.1.3.

6.1.1.   Dispositivi di scarico non originali consistenti in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 1.3 deve essere seguito da due cerchi, contenenti, rispettivamente un 5 e un 9.

6.1.2.   Dispositivi di scarico non d’origine, separati dal convertitore catalitico

Il marchio d’omologazione a cui si riferisce il punto 1,3, apposto sul silenziatore, deve essere seguito da un cerchio contenente un 9.

6.1.3.   Dispositivi di scarico non d’origine consistenti in un unico pezzo (silenziatore) destinati a veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5

Il marchio di omologazione a cui fa riferimento il punto 1.3, apposto sul silenziatore, non deve essere corredato da altre informazioni.

Nell’appendice figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.»;

iii)

è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice

Esempi di marchio di omologazione

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un dispositivo di scarico non d’origine consistente in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico.

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (convertitore catalitico e silenziatore non integrati in un unico elemento) (cfr. capitolo 5).

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e2] con il numero 6789 per un dispositivo di scarico non d’origine consistente in un unico pezzo (silenziatore) destinato ad essere installato su veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5.»


(1)  Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.

(2)  Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all’omologazione del veicolo.

(3)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(4)  Cancellare l'indicazione non pertinente.


ALLEGATO II

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2002/24/CE

La direttiva 2002/24/CE è modificata come segue.

a)

Nell’allegato II, il punto 3.2.12 è sostituito dal seguente:

«3.2.12.   Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1.   Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni):

3.2.12.2.   Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci):

3.2.12.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.12.2.1.1.   Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.2.12.2.1.2.   Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.3.   Tipo di reazione catalitica:

3.2.12.2.1.4.   Contenuto totale di metalli preziosi:

3.2.12.2.1.5.   Concentrazione relativa:

3.2.12.2.1.6.   Substrato (struttura e materiale):

3.2.12.2.1.7.   Densità cellulare:

3.2.12.2.1.8.   Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.9.   Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (1)

3.2.12.2.2.1.   Tipo:

3.2.12.2.2.2.   Ubicazione:

3.2.12.2.2.3.   Campo di regolazione:

3.2.12.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.12.2.3.1.   Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4.   Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.4.1.   Caratteristiche (portata, ecc.):

3.2.12.2.5.   Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

b)

L’allegato V è modificato come segue:

i)

nell’elenco della parte A, punto 1, sezione 1, «CY per Cipro» e «MT per Malta» sono sostituiti da «49 per Cipro» e «50 per Malta»;

ii)

nell’elenco della parte B, punto 1.1, «CY per Cipro» e «MT per Malta» sono sostituiti da «49 per Cipro» e «50 per Malta».


(1)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

27.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/32


POSIZIONE COMUNE 2005/329/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea continua a riconoscere il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) come pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare, presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, in virtù dell'articolo VI del TNP, e elemento importante per un ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici.

(2)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(3)

Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, all'unanimità, la risoluzione 1540 (2004) che individua nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.

(4)

La conferenza delle parti del 1995 per l'esame e la proroga del trattato di non proliferazione delle armi nucleari ha adottato decisioni sulla proroga indeterminata del trattato stesso, sui principi e sugli obiettivi della non proliferazione e del disarmo nucleari, sul rafforzamento del processo di revisione di detto trattato e su una risoluzione relativa al Medio Oriente.

(5)

Il 13 aprile 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/297/PESC relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (2).

(6)

La conferenza di revisione del 2000 del TNP ha adottato un documento finale.

(7)

Il comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2005 del TNP ha tenuto tre sessioni: a New York dall'8 al 19 aprile 2002, a Ginevra dal 28 aprile al 9 maggio 2003 e a New York dal 26 aprile al 7 maggio 2004.

(8)

Il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/288/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della trasparenza dei controlli delle esportazioni connesse con materiali nucleari (3).

(9)

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4).

(10)

Il 1o giugno 2004 il Consiglio ha adottato una dichiarazione di sostegno all'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

(11)

Sono stati firmati e sono entrati in vigore il 30 aprile 2004 il protocollo aggiuntivo dell'accordo di verifica fra gli Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) non dotati di armi nucleari, l'Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra la Francia, l'Euratom e l'AIEA e il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra il Regno Unito, l'Euratom e l'AIEA.

(12)

Alla luce dei risultati della conferenza di revisione del 2000 e delle discussioni durante le tre sessioni del comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2005 del TNP e tenendo conto della situazione attuale, è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente gli obiettivi indicati nella posizione comune 2000/297/PESC e le iniziative intraprese in base alla stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare il regime internazionale di non proliferazione nucleare adoperandosi per un risultato positivo della conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Articolo 2

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

a)

contribuisce ad una revisione strutturata ed equilibrata del funzionamento del TNP in sede di conferenza di revisione del 2005, che comprenda l'attuazione degli impegni sottoscritti dagli Stati parti nel quadro di detto trattato, nonché l'individuazione dei settori e dei mezzi attraverso i quali conseguire ulteriori progressi in futuro;

b)

contribuisce alla formazione di un consenso sulla base del quadro stabilito dal TNP, sostenendo le decisioni e la risoluzione adottate dalla conferenza del 1995 per l'esame e la proroga e il documento finale della conferenza di revisione del 2000 del TNP, e tiene conto della situazione attuale e promuove, fra l'altro, i seguenti temi essenziali:

1)

compiere sforzi per preservare l'integralità del TNP e rafforzarne l'attuazione;

2)

riconoscere che il TNP è lo strumento multilaterale unico e imprescindibile per mantenere e rafforzare la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali in quanto stabilisce il quadro giuridico per prevenire una crescente proliferazione delle armi nucleari e sviluppare maggiormente il sistema di verifica che garantisce l'impiego a fini esclusivamente pacifici dell'energia nucleare da parte degli Stati non dotati di armi nucleari e in quanto rappresenta il fondamento essenziale della prosecuzione del disarmo nucleare conformemente al suo articolo VI;

3)

promuovere l'universalizzazione del TNP;

4)

sottolineare la necessità assoluta di assicurare che tutti gli Stati parti rispettino appieno l'insieme delle disposizioni del TNP;

5)

esortare tutti gli Stati che non sono parti del TNP ad impegnarsi a favore della non proliferazione e del disarmo e a diventare parti del TNP in quanto Stati non dotati di armi nucleari;

6)

riconoscere che dalla conclusione della conferenza di revisione del 2000 si sono verificati eventi gravi riguardanti la proliferazione nucleare;

7)

sottolineare la necessità di rafforzare il ruolo del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto arbitro finale, affinché adotti le azioni appropriate in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal TNP, conformemente allo statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), compresa l'applicazione delle garanzie;

8)

ricordare le possibili implicazioni per la pace e la sicurezza internazionali di un ritiro dal TNP. Favorire l'adozione di misure intese a dissuadere dal ritiro di detto trattato;

9)

chiedere la sospensione delle cooperazioni nucleari con un dato Stato quando l'AIEA non è in grado di dare garanzie sufficienti sui fini esclusivamente pacifici del programma nucleare di tale Stato, e ciò fino a quando l'Agenzia potrà darle;

10)

lanciare un appello agli Stati della regione perché sia istituita in Medio Oriente una zona priva di armi nucleari, nonché di altre armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, effettivamente verificabile, conformemente alla risoluzione relativa al Medio Oriente della conferenza del 1995 per l'esame e la proroga;

11)

poiché la sicurezza in Europa è legata alla sicurezza nel Mediterraneo, attribuire un'importanza prioritaria all'attuazione del regime di non proliferazione nucleare in questa regione;

12)

riconoscere l'importanza - per la pace e la sicurezza - delle zone prive di armi nucleari sulla scorta di accordi conclusi liberamente tra gli Stati nella regione interessata;

13)

sottolineare la necessità di adoperarsi al massimo per prevenire il rischio di terrorismo nucleare legato al possibile accesso di terroristi ad armi nucleari o a materiali nucleari impiegabili nella fabbricazione di ordigni a dispersione radiologica e, in tale ambito, sottolineare la necessità di osservare gli obblighi derivanti dalla risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza. Invita al rafforzamento della sicurezza delle sorgenti radioattive ad alta attività. Sostenere a questo proposito l'azione del G8 e dell'AIEA;

14)

riconoscere che, a fronte della crescente minaccia della proliferazione nucleare e del terrorismo, occorre approvare l'iniziativa di sicurezza contro la proliferazione, l'iniziativa per la riduzione della minaccia globale e l'iniziativa di partenariato globale del G8;

15)

chiedere di universalizzare gli accordi di salvaguardia globali e i protocolli aggiuntivi;

16)

riconoscere che gli accordi di salvaguardia globali e i protocolli aggiuntivi esercitano un effetto dissuasivo sulla proliferazione nucleare e costituiscono il parametro di verifica attuale e continuare ad adoperarsi per una maggiore individuabilità delle eventuali violazioni degli obblighi del TNP;

17)

adoperarsi per far riconoscere al consiglio dei governatori dell'AIEA che la conclusione di un accordo di salvaguardia globale e di un protocollo aggiuntivo costituisce l'attuale parametro di verifica;

18)

sottolineare il ruolo unico dell'AIEA di verifica del rispetto degli impegni di non proliferazione nucleare da parte degli Stati e di assistenza agli stessi, su richiesta, nel rafforzamento della sicurezza dei materiali e degli impianti nucleari ed esortare gli Stati ad apportare il loro sostegno all'Agenzia;

19)

riconoscere l'importanza di controlli effettivi e adeguati delle esportazioni in ottemperanza alla risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza e in conformità dell'articolo III, paragrafo 2 del TNP;

20)

attuare, sul piano nazionale, controlli efficaci all'esportazione, al transito, al trasbordo e alla riesportazione e, a tal fine, adeguate disposizioni legislative e regolamentari;

21)

emanare sanzioni penali efficaci e dissuasive per prevenire attività illecite di esportazione, transito, intermediazione, traffico e relativo finanziamento, in ottemperanza alla risoluzione 1540 (2004) del consiglio di sicurezza;

22)

incoraggiare il comitato Zangger e il gruppo dei fornitori nucleari a condividere le loro esperienze in materia di controllo delle esportazioni, in modo tale che tutti gli Stati si ispirino alle intese del comitato Zangger e agli orientamenti del gruppo dei fornitori nucleari (GFN);

23)

ricordare la necessità di rafforzare a breve termine gli orientamenti del GFN per adeguarle alle nuove sfide della non proliferazione;

24)

invitare gli Stati parti della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari ad adoperarsi per una rapida conclusione della convenzione emendata;

25)

riconoscere agli Stati parti del TNP il diritto all'energia nucleare per scopi pacifici, conformemente al suo articolo IV e nel rispetto dei suoi articoli I, II e II;

26)

sottolineare l'importanza della costante cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza nucleare, la sicura gestione dei residui e la radioprotezione e invitare gli Stati, che ancora non l'abbiano fatto, a sottoscrivere al più presto tutte le convenzioni pertinenti e a porre in essere i relativi impegni;

27)

rilevare che gli Stati parti del TNP, conformemente al suo articolo IV, possono far ricorso agli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra l'altro nel settore della produzione di elettricità, dell'industria, della sanità e dell'agricoltura;

28)

favorire la formulazione di garanzie di accesso ai servizi connessi con il combustibile nucleare, o al combustibile nucleare stesso, a condizioni adeguate;

29)

prendere atto della relazione del gruppo di esperti dell'AIEA sugli approcci multinazionali al ciclo del combustibile nucleare e favorire il rapido avvio del relativo esame in sede di AIEA;

30)

Sottolineare, pur riconoscendo le riduzioni degli armamenti nucleari attuate dalla fine della guerra fredda, la necessità di una riduzione globale degli arsenali nucleari nella prosecuzione degli sforzi sistematici e progressivi verso il disarmo nucleare a titolo dell'articolo VI del TNP e congratularsi in tale contesto per la ratifica nel 2002 del trattato di Mosca da parte della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America, sottolineando nel contempo la necessità di compiere ulteriori progressi nella riduzione dei rispettivi arsenali;

31)

sottolineare la necessità di dare attuazione alle dichiarazioni presidenziali russa e americana del 1991-1992 relative alle riduzioni unilaterali delle loro riserve di armi nucleari non strategiche e esortare tutti gli Stati detentori di armi nucleari non strategiche ad includerle, in vista della loro riduzione ed eliminazione, nei rispettivi processi generali di controllo degli armamenti e di disarmo;

32)

riconoscere l'applicazione del principio dell'irreversibilità a tutte le misure nel campo del disarmo nucleare e del controllo degli armamenti come contributo al mantenimento e al rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionali, tenendo conto di queste condizioni;

33)

riconoscere l'importanza, sotto il profilo del disarmo nucleare, dei programmi di distruzione ed eliminazione delle armi nucleari e di eliminazione del materiale fissile, quale definito nel quadro del partenariato mondiale del G8;

34)

proseguire negli sforzi di trasparenza che costituiscono una misura volontaria mirante a rafforzare la fiducia per sostenere ulteriori progressi in materia di disarmo;

35)

considerato che il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) costituisce un elemento essenziale del regime del disarmo e della non proliferazione nucleari e in vista della sua entrata in vigore, quanto prima e senza condizioni, invitare gli Stati, in particolare quelli elencati nell'allegato II, a firmare e a ratificare senza indugio e senza condizioni detto trattato e, nell'attesa della sua entrata in vigore, esortare tutti gli Stati a rispettare una moratoria e ad astenersi da ogni azione contraria agli obblighi e alle disposizioni di detto trattato. Sottolineare l'importanza del lavoro svolto dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per l'applicazione del trattato per il bando completo della sperimentazione nucleare e sostenere attivamente il lavoro del rappresentante speciale degli Stati che hanno ratificato detto trattato, incaricato di promuovere l'adesione universale allo stesso trattato;

36)

rilanciare un appello alla conferenza sul disarmo per un immediato avvio e rapida conclusione di un trattato non discriminatorio e universalmente applicabile che vieti la produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri ordigni esplosivi nucleari, senza precondizioni e tenendo presente la relazione del coordinatore speciale e il mandato in essa compreso e, in attesa dell'entrata in vigore del trattato in questione, invitare tutti gli Stati a dichiarare e a mantenere una moratoria della produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri ordigni esplosivi nucleari. L'UE si rallegra per l'azione degli Stati, tra i cinque dotati di armi nucleari, che hanno decretato un'adeguata moratoria;

37)

lanciare un appello a tutti gli Stati interessati affinché adottino misure pratiche adeguate per ridurre il rischio di una guerra nucleare accidentale;

38)

prosecuzione dell'esame della questione delle garanzie in materia di sicurezza da fornire agli Stati privi di armi nucleari parti del TNP;

39)

invitare gli Stati che dispongono di armi nucleari a rinnovare le attuali garanzie di sicurezza, di cui il consiglio di sicurezza della Nazioni Unite ha preso atto nella risoluzione 984 (1995), nonché a firmare e a ratificare i protocolli pertinenti relativi alle zone prive di armi nucleari, stabiliti in seguito alla conclusione delle consultazioni richieste, a riconoscimento del fatto che sono a disposizione di tali zone garanzie di sicurezza sotto forma di trattati;

40)

sottolineare la necessità di un disarmo generale;

41)

sottolineare l'importanza dell'universalizzazione e dell'attuazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC), della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e delle convenzioni, misure e iniziative che contribuiscono al controllo degli armamenti convenzionali;

42)

chiedere l'universalizzazione e l'applicazione effettiva del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici;

43)

adoperarsi al fine di risolvere i problemi d'instabilità e di insicurezza regionali, nonché le situazioni di conflitto spesso all'origine dei numerosi programmi di armamento.

Articolo 3

L'azione condotta dall'Unione europea ai fini dell'articolo 2 comprende:

a)

se del caso, iniziative della presidenza, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea volte a promuovere l'universalità del TNP;

b)

iniziative della presidenza conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea nei confronti degli Stati parti del TNP, al fine di ottenere il loro appoggio agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente posizione comune;

c)

il perseguimento di un accordo tra gli Stati membri su progetti di proposte relative alle questioni sostanziali da sottoporre, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti del TNP, che potrebbero costituire la base di decisioni in seno alla conferenza di revisione del TNP del 2005;

d)

dichiarazioni dell'Unione europea formulate dalla presidenza nel quadro del dibattito generale e dei dibattiti nell'ambito dei tre comitati principali.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 97 del 19.4.2000, pag. 1.

(3)  GU L 120 del 12.5.1997, pag. 1.

(4)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.


27.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/36


AZIONE COMUNE 2005/330/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2005

che modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/872/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale sino al 30 giugno 2004.

(2)

Il 2 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/100/PESC che proroga il mandato dell'RSUE per il Caucaso meridionale sino al 31 agosto 2005.

(3)

In seguito alla conclusione della missione dell'OSCE di monitoraggio delle frontiere in Georgia, il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto, l'8 marzo 2005, di reagire alla situazione rafforzando il ruolo dell'RSUE per il Caucaso meridionale.

(4)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere pertanto modificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2003/872/PESC è modificata come segue:

 

All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:

«h)

attraverso un gruppo di supporto a Tbilisi, fornire all'Unione europea relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere e favorire il rafforzamento delle fiducia tra la Georgia e la Federazione russa, assicurando così la cooperazione e collegamenti efficaci con tutti gli attori interessati.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 4 aprile 2005.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 44. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/100/PESC (GU L 31, del 4.2.2005, pag. 74).


Rettifiche

27.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/37


Rettifica del regolamento (CE) n. 426/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 16 marzo 2005 )

A pagina 31, all'articolo 1, paragrafo 2:

anziché:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Tutte le altre società

85,30 %

A999»

leggi:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,70 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,90 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,90 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd

63,40 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd

39,40 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd

74,80 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd

20,00 %

A617

Tutte le altre società

85,30 %

A999»

Ove d’applicazione, l’esatta ortografia delle ragioni sociali delle società, indicata sopra, vale per l’intero testo del regolamento (CE) n. 426/2005 ogniqualvolta dette società vengano menzionate, cioè al considerando 8, lettera b), e ai considerando 23, 28, 58 e 139.