ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 105

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
26 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 629/2005 della Commissione, del 25 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 630/2005 della Commissione, del 25 aprile 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, del 1o dicembre 2004, che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure (GU L 97 del 15.4.2005)

5

 

*

Rettifica della direttiva 2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 53 del 25.2.2000)

5

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO (CE) N. 629/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

108,7

204

98,0

212

118,7

624

168,0

999

123,4

0707 00 05

052

140,2

204

72,9

999

106,6

0709 90 70

052

102,3

204

32,8

999

67,6

0805 10 20

052

48,7

204

45,0

212

57,7

220

47,9

388

62,0

400

51,4

624

65,2

999

54,0

0805 50 10

052

53,6

388

67,6

400

69,6

528

61,7

624

54,6

999

61,4

0808 10 80

388

86,4

400

141,2

404

97,7

508

67,5

512

70,2

524

63,2

528

66,1

720

84,1

804

108,6

999

87,2

0808 20 50

388

82,2

512

64,6

528

67,9

720

78,9

999

73,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.4.2005   

IT

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L 105/3


REGOLAMENTO (CE) N. 630/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 27 aprile al 10 maggio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 27 aprile al 10 maggio 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

16,58

12,29

31,70

14,81

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


Rettifiche

26.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/5


Rettifica della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL, del 1o dicembre 2004, che modifica per la quarantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 16 «Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e proposta di opportune misure»

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 97 del 15 aprile 2005 )

La pubblicazione della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 305/04/COL va considerata nulla e non avvenuta.


26.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/5


Rettifica della direttiva 2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 53 del 25 febbraio 2000 )

A pagina 15, il punto 2.7.3 dell’allegato I va letto come segue:

2.7.3.   Condizionamento delle cinghie per la prova di resistenza alla rottura.

I campioni tagliati dalla cinghia in conformità del punto 2.1.3.2 devono essere condizionati come segue.»