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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 613/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 21 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
137,4 |
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204 |
94,1 |
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212 |
118,7 |
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|
624 |
101,8 |
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999 |
113,0 |
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0707 00 05 |
052 |
137,4 |
|
204 |
62,7 |
|
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999 |
101,1 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
103,5 |
|
204 |
37,2 |
|
|
999 |
70,4 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
50,4 |
|
204 |
45,1 |
|
|
212 |
58,1 |
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|
220 |
48,6 |
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400 |
48,2 |
|
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624 |
58,4 |
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999 |
51,5 |
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|
0805 50 10 |
052 |
50,4 |
|
388 |
70,6 |
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400 |
60,0 |
|
|
528 |
62,3 |
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624 |
65,8 |
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999 |
61,8 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
90,8 |
|
400 |
138,4 |
|
|
404 |
127,8 |
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|
508 |
66,9 |
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|
512 |
63,3 |
|
|
524 |
46,1 |
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528 |
66,3 |
|
|
720 |
78,6 |
|
|
804 |
103,1 |
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999 |
86,8 |
|
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0808 20 50 |
388 |
82,5 |
|
512 |
62,5 |
|
|
528 |
64,9 |
|
|
720 |
32,9 |
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|
999 |
60,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 614/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3), stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
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(3) |
Data la situazione attuale del mercato è opportuno aprire una gara permanente per l’esportazione di 65 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano. |
|
(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93. |
|
(5) |
Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della presente gara. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento lituano indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 65 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
2. Il quantitativo di frumento tenero di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate nell’allegato I.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione, né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non possono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 28 aprile 2005.
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne giovedì 5 maggio 2005.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 23 giugno 2005.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento lituano al seguente indirizzo:
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The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency |
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L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12, |
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Vilnius, Lithuania |
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Tel. 370-5-2685049 |
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Fax 370-5-2685061 |
Articolo 6
L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
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a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
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b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
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2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
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a) |
accettare la partita tal quale; |
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b) |
oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano la dicitura figurante nell’allegato III.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo di intervento lituano comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
ALLEGATO I
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(in tonnellate) |
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Luogo di ammasso |
Quantitativo |
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Alytus, Jonava, Joniškis, Kretinga, Pakruojis, Panevėžys, Rokiškis, Šiauliai, Vievis |
65 000 |
ALLEGATO II
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano
[Regolamento (CE) n. 614/2005]
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— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
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— |
Data dell’aggiudicazione: |
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— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
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Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
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ALLEGATO III
Dicitura di cui all’articolo 10
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— |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 614/2005 |
|
— |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 614/2005 |
|
— |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 614/2005 |
|
— |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 614/2005 |
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— |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 614/2005 |
|
— |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2005 |
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— |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 614/2005 |
|
— |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 614/2005 |
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— |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 614/2005 |
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— |
Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 614/2005 |
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— |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 614/2005 |
|
— |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 614/2005/EK rendelet |
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— |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 614/2005 |
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— |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 614/2005 |
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— |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 614/2005 |
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— |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 614/2005 |
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— |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 614/2005 |
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— |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 614/2005 |
|
— |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 614/2005. |
ALLEGATO IV
Modulo (*1)
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento lituano
[Regolamento (CE) n. 614/2005]
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Numerazione dei concorrenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo di offerta (in euro per tonnellata) (1) |
Maggiorazioni (+) detrazioni (–) (in euro per tonnellata) (p.m.) |
Spese commerciali (in euro per tonnellata) |
Destinazione |
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1 |
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|
|
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|
|
|
2 |
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|
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3 |
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|
|
ecc. |
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(*1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2):
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— |
per fax: (32-2) 292 10 34. |
(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
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22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 615/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
|
(3) |
Data la situazione attuale del mercato è opportuno aprire una gara permanente per l’esportazione di 65 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco. |
|
(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93. |
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(5) |
Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della presente gara. |
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(6) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93 possono essere rimborsate all’aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Slovacchia è opportuno applicare tale disposizione. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento slovacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 65 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
2. Il quantitativo di frumento tenero di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate nell’allegato I.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione, né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
4. In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2131/93 all’aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non possono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 28 aprile 2005.
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne giovedì 5 maggio 2005.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 23 giugno 2005.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento slovacco al seguente indirizzo:
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Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu |
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Dobrovičova 12 |
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SK-815 26 Bratislava |
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Tel. (421-2) 582 432 71 |
|
Fax (421-2) 582 433 62 |
Articolo 6
L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
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a) |
è superiore a quella indicata nel bando di gara; |
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b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
|
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
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a) |
accettare la partita tal quale, |
|
b) |
oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato II.
Articolo 9
1. Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano la dicitura figurante nell’allegato III.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo di intervento slovacco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
ALLEGATO I
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(in tonnellate) |
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Luogo di ammasso |
Quantitativo |
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Vel’ké Ripňany, Lučenec, Rimavská Sobota, Senica, Bytčica, Malacky, Galanta-nové silo l, Tornal’a, Sered’, Želiezovce, Marcelová, Dvory n/Žitavou, Gbelce, Vel’ké Bedzany, Nedanovce, Podunajské Biskupice, Jesenské, Senec, Piešt’any, Lužianky, Malé Straciny |
65 000 |
ALLEGATO II
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco
[Regolamento (CE) n. 615/2005]
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— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
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— |
Data dell’aggiudicazione: |
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— |
Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario: |
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Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Motivo del rifiuto della partita |
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ALLEGATO III
Dicitura di cui all’articolo 10
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— |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 615/2005 |
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— |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 615/2005 |
|
— |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 615/2005 |
|
— |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 615/2005 |
|
— |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 615/2005 |
|
— |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 615/2005 |
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— |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 615/2005 |
|
— |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 615/2005 |
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— |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 615/2005 |
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— |
Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 615/2005 |
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— |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 615/2005 |
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— |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 615/2005/EK rendelet |
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— |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 615/2005 |
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— |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 615/2005 |
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— |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 615/2005 |
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— |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 615/2005 |
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— |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 615/2005 |
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— |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 615/2005 |
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— |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 615/2005. |
ALLEGATO IV
Modulo (*1)
Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento slovacco
[Regolamento (CE) n. 615/2005]
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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Numerazione dei concorrenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo di offerta (in euro per tonnellata) (1) |
Maggiorazioni (+) detrazioni (–) (in euro per tonnellata) (p.m.) |
Spese commerciali (in euro per tonnellata) |
Destinazione |
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1 |
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2 |
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3 |
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|
|
ecc. |
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(*1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2):
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— |
per fax: (32-2) 292 10 34. |
(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 616/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede un sistema per lo smaltimento di alcole di origine vinica mediante vendita pubblica, ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nella Comunità. Affinché tale alcole possa essere aggiudicato all'offerente disposto a pagare il prezzo più alto, è opportuno sostituire il sistema di vendita pubblica con un sistema di gara. |
|
(2) |
A tal fine, è opportuno seguire le stesse modalità per le diverse tipologie di smaltimento dell'alcole di origine vinica, pur nel rispetto delle condizioni necessarie per ogni utilizzazione o destinazione finale dell'alcole. |
|
(3) |
Per accertarsi che l'alcole sia utilizzato per la produzione di bioetanolo, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono idonee in base alla capacità dell'impresa e degli impianti in cui è trasformato l'alcole, alla loro capacità di trasformazione annua, alla certificazione, da parte delle autorità nazionali dello Stato membro dell'acquirente finale, del fatto che quest'ultimo utilizza l'alcole esclusivamente per la produzione di bioetanolo destinato unicamente al settore dei carburanti. |
|
(4) |
È opportuno procedere a gare trimestrali, sia per garantire lo smaltimento dell'alcole immagazzinato presso gli organismi d'intervento degli Stati membri, sia per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese stabilite nella Comunità europea che utilizzano l'alcole nel settore dei carburanti. |
|
(5) |
È opportuno che gli Stati membri comunichino, alla fine di ogni mese, informazioni sui quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati relativi al mese precedente, nonché sui quantitativi di alcole, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
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1) |
gli articoli da 92 a 94 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 92 Apertura della gara 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può bandire ogni trimestre una o più gare per l'utilizzo esclusivo dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità. I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tali gare non superano i 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol per gara. 2. L'alcole è aggiudicato a imprese stabilite nella Comunità e deve essere utilizzato nel settore dei carburanti. A tal fine, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:
3. Il riconoscimento conferito da uno Stato membro è valido per tutta la Comunità. 4. Sono considerate riconosciute ai fini del presente regolamento le imprese riconosciute dalla Commissione al 1o marzo 2005. 5. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento. 6. La Commissione pubblica con cadenza periodica l'elenco delle imprese riconosciute dagli Stati membri. Articolo 93 Bando di gara Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel bando sono indicati:
Articolo 94 Disposizioni relative alle offerte 1. L'offerente non può presentare più di un'offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile. 2. Per poter essere ammessa, l'offerta deve recare l'indicazione dello Stato membro di utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno dell'offerente a rispettare questa destinazione. 3. L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte. 4. L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è fornita la prova che l'offerente ha costituito presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per l'intero quantitativo posto in vendita. A tal fine, gli organismi d'intervento interessati rilasciano immediatamente agli offerenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento. 5. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione rappresentano le esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, per la cauzione di partecipazione. Articolo 94 bis Comunicazione relativa alle offerte Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato trasmette alla Commissione un elenco anonimo in cui per ciascuna offerta che gli è stata presentata sono indicati:
Articolo 94 ter Seguito dato alle offerte 1. In base alle offerte presentate e nel più breve tempo possibile, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, decide se dare o non dare seguito alle offerte. 2. Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente per partita e, in caso di offerte di pari livello, attribuisce mediante sorteggio il quantitativo di cui trattasi. 3. La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole oggetto delle offerte accolte. 4. La Commissione pubblica in forma semplificata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeae i risultati della gara. Articolo 94 quater Dichiarazione di attribuzione 1. L'organismo d'intervento informa immediatamente gli offerenti circa l'esito dell'offerta, per iscritto e con ricevuta di ritorno. 2. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata. 3. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti nella sua offerta. Articolo 94 quinquies Ritiro dell'alcole 1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri. 2. L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol. Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 2 500 ettolitri, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro. Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Il termine per il ritiro non può superare di otto giorni la data di rilascio del buono di ritiro. Tuttavia, ove il buono di ritiro verta su un quantitativo superiore a 25 000 ettolitri, il termine può essere superiore a otto giorni ma non superiore a quindici giorni. 3. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può superare di otto giorni la data di rilascio del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino in tale data. Da quel momento, l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati. 4. Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica. 5. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.» |
|
2) |
all’articolo 97, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Per poter essere ammessa, l’offerta deve essere presentata per iscritto e recare, oltre alle indicazioni specifiche previste nelle sottosezioni I, II o III:» |
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3) |
all'articolo 98, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna. 2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione. I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 EUR per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.» |
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4) |
all'articolo 100, il testo del paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
; |
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5) |
all'articolo 103, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per quanto riguarda le distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano alla fine di ogni mese:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 617/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 22 aprile 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 595/2005 della Commissione (3). |
|
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 595/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 595/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 22 aprile 2005
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
34,66 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
52,57 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
52,57 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
34,66 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 15.4.2005-20.4.2005
1)
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:|
Quotazioni borsistiche |
Minneapolis |
Chicago |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
|
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) |
HRS2 (14 %) |
YC3 |
HAD2 |
qualità media (*1) |
qualità bassa (*2) |
US barley 2 |
|
Quotazione (EUR/t) |
108,04 (*3) |
63,21 |
158,82 |
148,82 |
128,82 |
84,48 |
|
Premio sul Golfo (EUR/t) |
— |
11,93 |
— |
|
|
— |
|
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) |
25,13 |
— |
— |
|
|
— |
2)
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 32,14 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 42,17 EUR/t.
3)
|
Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 618/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
|
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
|
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. |
|
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 21 aprile 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)
|
Codice del prodotto (1) |
Destinazione (2) |
Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: 7.5.2005-23.6.2005 |
Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 14.5.2005-30.6.2005 |
||
|
Tasso di restituzione (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) |
Quantità previste (t) |
||
|
0702 00 00 9100 |
F08 |
35 |
|
35 |
20 000 |
|
0805 10 20 9100 |
A00 |
35 |
|
35 |
20 000 |
|
0805 50 10 9100 |
A00 |
60 |
|
60 |
20 000 |
|
0808 10 80 9100 |
F09 |
36 |
|
36 |
66 667 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
F03 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera. |
||||||
|
F04 |
: |
Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. |
||||||
|
F08 |
: |
Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria. |
||||||
|
F09 |
: |
Le seguenti destinazioni:
|
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 619/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 15 al 21 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 28,49 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 141 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 620/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 487/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 15 al 21 aprile 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 487/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 32 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 81 del 30.3.2005, pag. 6.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 621/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 15 al 21 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 622/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
|
(3) |
Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95. |
|
(4) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio. |
|
(6) |
L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 21 aprile 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
|
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 15 9100 |
C01 |
EUR/t |
6,85 |
|||
|
1101 00 15 9130 |
C01 |
EUR/t |
6,40 |
|||
|
1101 00 15 9150 |
C01 |
EUR/t |
5,90 |
|||
|
1101 00 15 9170 |
C01 |
EUR/t |
5,45 |
|||
|
1101 00 15 9180 |
C01 |
EUR/t |
5,10 |
|||
|
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
|||
|
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
|
||||||
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 623/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
|
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
|
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 15 al 21 aprile 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 16,50 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
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22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 624/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
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(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 aprile 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2004
concernente il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione, a favore degli operatori agricoli della provincia di Campobasso
[notificata con il numero C(2004) 1634]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2005/319/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettera del 29 novembre 2000, protocollata il 30 novembre 2000, la rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la deliberazione n. 629 della giunta provinciale di Campobasso del 29 dicembre 1999. |
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(2) |
Con lettere dell’8 febbraio 2001, protocollata il 12 febbraio 2001, del 21 febbraio 2001, protocollata il 28 febbraio 2001, del 12 giugno 2001, protocollata il 14 giugno 2001, e dell’11 settembre 2001, protocollata il 13 settembre 2001, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 12 gennaio 2001, del 26 aprile 2001 e del 7 agosto 2001. |
|
(3) |
Con lettera del 13 novembre 2001 la Commissione ha notificato all’Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei confronti di tale aiuto. |
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(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura di cui trattasi. |
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(5) |
Le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione sulle misure di cui trattasi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da nessun altro soggetto interessato. |
II. DESCRIZIONE DELL’AIUTO
1. Il regime d’aiuti
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(6) |
La deliberazione in oggetto prevede la concessione di aiuti sotto forma di prestiti agevolati ad un tasso del 2 % con un massimale di 20 milioni di ITL (10 329 EUR) per:
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(7) |
In particolare, possono rientrare nel regime di aiuti a titolo indicativo:
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(8) |
Nel quadro di queste voci di spesa l’aiuto coprirà i costi di progettazione e realizzazione, l’acquisto dei materiali e «altri costi» (indicati con l’espressione «eccetera» nel testo della notifica). |
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(9) |
Le intensità massime dell’aiuto sono quelle previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (2). |
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(10) |
I beneficiari degli aiuti sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, iscritti alla camera di commercio di Campobasso. |
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(11) |
Per il finanziamento degli aiuti sono stanziati 150 milioni di ITL (77 468 EUR). L’applicazione del regime durerà fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile. |
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(12) |
Gli aiuti previsti dalla deliberazione non saranno cumulabili con altri previsti per gli stessi fini. A tale proposito il beneficiario dovrà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità nella quale si impegni a non sollecitare altri aiuti per lo stesso intervento. Tali dichiarazioni saranno regolarmente verificate. |
2. Gli argomenti addotti dalla Commissione nel quadro dell’avvio del procedimento d’esame
|
(13) |
La Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato perché nutriva dubbi circa la compatibilità del regime con il mercato comune. Si trattava dei dubbi seguenti. |
A. Dubbi relativi alla natura degli investimenti oggetto degli aiuti
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(14) |
Nelle informazioni trasmesse prima dell’avvio del procedimento le autorità italiane avevano precisato che le intensità d’aiuto massime ammissibili erano quelle fissate all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che corrispondono a quelle fissate al punto 4.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo (3) (denominati nel prosieguo «Orientamenti»), riguardante gli investimenti nelle aziende agricole. Esse avevano inoltre effettuato un rinvio alla misura 4.9 del Programma operativo regionale, che si riferisce unicamente agli investimenti nelle aziende agricole. |
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(15) |
Tenuto conto delle indicazioni e del rinvio di cui sopra, i tassi d’aiuto applicabili sarebbero pertanto i seguenti: 40 % nelle zone non svantaggiate e 50 % nelle zone svantaggiate, con un aumento di 5 punti percentuali in entrambi i casi quando gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori. |
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(16) |
Gli aiuti di cui alla fattispecie potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione di tre punti degli Orientamenti:
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(17) |
Nella lettera del 7 agosto 2004 i servizi della Commissione avevano invitato le autorità italiane a dimostrare in forma dettagliata il rispetto delle disposizioni di ciascuno di tali punti, secondo il tipo di beneficiario considerato. Nella loro lettera dell’11 settembre 2001 le autorità italiane si sono limitate a rispondere che le norme e disposizioni comunitarie non sarebbero state ignorate e che, per assicurare un maggiore rispetto delle medesime, la Regione avrebbe seguito un’impostazione identica a quella utilizzata per la gestione dei fondi del FEAOG-Orientamento. |
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(18) |
Tenuto conto di tale risposta la Commissione ha ritenuto opportuno interrogarsi sull’effettiva osservanza dei summenzionati punti degli Orientamenti. |
B. Dubbi relativi alla natura e al tasso di finanziamento di certe spese ammissibili
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(19) |
Se da un lato si poteva presumere che i tassi d’aiuto sarebbero stati rispettati indipendentemente dal punto degli Orientamenti applicabile, poiché in riferimento a provvedimenti che interessano la trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli il Molise rientra fra le regioni dell’Obiettivo 1 e può pertanto beneficiare di un tasso d’aiuto del 50 %, che non risulta superato dal massimale previsto dalle autorità italiane nella loro notifica iniziale, dall’altro la percentuale delle spese ammissibili rappresentata dalle spese di progettazione non era stata precisata, mentre essa è limitata dagli Orientamenti al 12 % delle altre voci di spesa ammissibili. All’atto dell’avvio del procedimento era impossibile determinare la natura di certi costi indicati con l’espressione «eccetera» nella notifica. |
|
(20) |
Non era dunque possibile escludere che talune delle spese rientranti in tale categoria fossero inammissibili e che gli aiuti ad esse relativi costituissero aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune. |
C. Dubbi relativi all’attendibilità dei criteri di valutazione della redditività dei beneficiari e del rispetto da parte di questi ultimi delle norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
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(21) |
I punti 4.1 e 4.2 degli Orientamenti precisano che le aziende beneficiarie degli aiuti devono essere giudicate redditizie sulla base delle loro prospettive e rispettare requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. Inoltre possono essere accordati aiuti soltanto per prodotti che trovano sbocchi sui mercati. La questione degli sbocchi non risultava porre problemi, poiché nel Programma operativo regionale approvato dalla Commissione, cui si riferisce il progetto, erano stati definiti criteri ben precisi in materia. |
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(22) |
Per quanto riguarda la questione della redditività, le autorità italiane avevano effettuato un rinvio alla misura 4.9 del Programma operativo regionale, approvato dalla Commissione, che a sua volta rinviava al complemento di programmazione per i criteri da applicare. Alla lettura di quest’ultimo è emerso che gli indicatori utilizzati sarebbero stati il reddito lordo e il numero di unità di lavoro umano (UTH) dell’azienda. Per essere redditizia l’azienda doveva dimostrare un reddito lordo pari ad almeno 4 o 6 «unità di dimensione economica del reddito lordo», a seconda della zona, e dare lavoro ad almeno un’UTH. Tale criterio di valutazione risultava piuttosto indeterminato, poiché, tenuto conto delle informazioni disponibili, non era possibile sapere che cosa fosse una «unità di dimensione economica del reddito lordo». Inoltre il numero di UTH dell’azienda non ne rispecchia necessariamente la redditività. Di conseguenza, all’atto dell’avvio del procedimento la Commissione dubitava dell’attendibilità dei criteri di valutazione della redditività dei beneficiari. |
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(23) |
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la Commissione ha osservato che gli aiuti erano previsti per il finanziamento dei lavori da intraprendere a norma di decreti volti a recepire direttive che, nel complemento di programmazione, erano annoverate fra i requisiti minimi che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di aiuti a titolo del Programma operativo regionale. |
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(24) |
Sotto il profilo delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le aziende agricole devono rispettare i requisiti minimi di cui sopra per poter beneficiare di aiuti. A norma del punto 4.1.1.3 degli Orientamenti, inoltre, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti. Lo stesso punto precisa altresì che in tal caso si deve tenere conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4). |
|
(25) |
Nella lettera del 7 agosto 2001 la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane quali potevano essere i nuovi requisiti da introdurre ed entro quali tempi era prevista la loro applicazione. Nella risposta le autorità italiane avevano comunicato che avrebbero richiesto una perizia per verificare il rispetto dei requisiti minimi fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore. |
|
(26) |
Tale informazione non apportava però alcuna risposta ai quesiti posti dalla Commissione, nel senso che non è stato possibile determinare quali nuovi requisiti potessero essere introdotti e i relativi tempi di applicazione. Nella fase di avvio del procedimento la Commissione non poteva dunque escludere che gli aiuti previsti fossero destinati unicamente a finanziare l’adeguamento a norme che dovevano già essere applicate e che rientravano fra i requisiti minimi che le aziende agricole dovevano comunque rispettare per poter beneficiare di aiuti. Un aiuto accordato ad aziende che violano la normativa comunitaria non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune. |
|
(27) |
Date queste premesse la Commissione nutriva seri dubbi circa il rispetto, da parte dei beneficiari potenziali, dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali prescritti dagli Orientamenti e, pertanto, sull’ammissibilità non solo delle spese da coprire, ma dei beneficiari stessi. |
D. Dubbi sulla non retroattività degli aiuti
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(28) |
I servizi della Commissione avevano invitato le autorità italiane a garantire che le misure previste dalla deliberazione in oggetto sarebbero state attuate conformemente al principio della non retroattività di cui al punto 3.6 degli Orientamenti e ad impegnarsi a non concedere aiuti per attività o lavori avviati prima della presentazione della domanda d’aiuto da parte del beneficiario e del suo accoglimento con effetto vincolante da parte delle autorità competenti, previa approvazione del regime d’aiuti da parte della Commissione. |
|
(29) |
Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane risulta che nessun aiuto è ancora stato versato, né sarà versato, prima che il regime sia approvato dalla Commissione; tuttavia l’ultima risposta fornita da tali autorità non contiene l’impegno chiesto di non accordare aiuti per attività o lavori avviati prima della presentazione della domanda d’aiuto da parte del beneficiario e del suo accoglimento con effetto vincolante da parte delle autorità competenti. In fase di avvio del procedimento la Commissione non poteva dunque escludere che nel quadro del regime potessero essere accordati aiuti retroattivi privi di effetto incentivante. La Commissione doveva pertanto dubitare, anche sotto questo profilo, della compatibilità degli aiuti previsti con il mercato comune. |
III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’ITALIA E DA TERZI
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(30) |
L’Italia non ha trasmesso ai servizi della Commissione alcuna osservazione riguardante l’aiuto in oggetto a seguito della decisione di avvio del procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La Commissione non ha neanche ricevuto osservazioni da terzi interessati. |
IV. VALUTAZIONE GIURIDICA
1. Sussistenza dell’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato
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(31) |
A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(32) |
Le misure in oggetto corrispondono a tale definizione, nel senso che favoriscono certe produzioni (le produzioni agricole di base, poiché gli investimenti hanno luogo a livello di produzione primaria) e possono incidere sugli scambi a motivo dell’ampia gamma di prodotti cui si riferiscono (a titolo d’esempio, nel 1998 l’Italia ha realizzato scambi di prodotti agricoli per un importo di 15 222 miliardi di ECU in importazioni e 9 679 miliardi di ECU in esportazioni; nel corso dello stesso anno gli scambi di prodotti agricoli all’interno dell’Unione europea si sono situati a 128 256 miliardi di ECU per le importazioni e a 132 458 miliardi di ECU per le esportazioni). |
|
(33) |
La misura in oggetto rientra dunque nella definizione di aiuto di Stato contenuta nell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
|
(34) |
Il divieto di concessione di aiuti di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato sono manifestamente inapplicabili e del resto non sono state neppure invocate dalle autorità italiane. |
|
(35) |
Risulta inapplicabile anche l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato perché l’aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o nelle quali si abbia una grave forma di sotto-occupazione. |
|
(36) |
Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, va osservato che l’aiuto in esame non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. |
|
(37) |
Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, si deve rilevare che l’aiuto in esame non riguarda gli obiettivi indicati in tale disposizione. |
|
(38) |
Tenuto conto della natura delle misure in esame, la sola deroga invocabile è quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, a norma del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
2. Esame della compatibilità dell’aiuto
|
(39) |
La deliberazione in esame deve essere esaminata in base agli Orientamenti in quanto essa mira ad istituire un regime di aiuti agli investimenti nel settore agricolo ed è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
|
(40) |
Di fatto il punto 23.3 degli Orientamenti stabilisce che quest’ultimi si applicano ai nuovi aiuti di Stato nel settore agricolo, compresi quelli che sono stati notificati dagli Stati membri ma sui quali la Commissione non ha ancora statuito, a decorrere dal 1o gennaio 2000. |
|
(41) |
Il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (5) non è applicabile nella fattispecie, perché le informazioni trasmesse sui beneficiari non permettono di determinare in tutti i casi se l’aiuto è destinato alle piccole e medie imprese che possono beneficiare dell’applicazione del regolamento suddetto (6). |
|
(42) |
Nelle informazioni trasmesse le autorità italiane hanno precisato che le intensità massime d’aiuto ammissibili sono quelle fissate all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che corrispondono a quelle fissate al punto 4.1 degli Orientamenti riguardante gli investimenti nelle aziende agricole. Esse hanno inoltre rinviato alla misura 4.9 del Programma operativo regionale, riguardante unicamente gli investimenti nelle aziende agricole. |
|
(43) |
Tenuto conto delle indicazioni e del rinvio di cui sopra, i tassi d’aiuto applicabili sono pertanto i seguenti: 40 % nelle zone non svantaggiate e 50 % nelle zone svantaggiate, con un aumento di 5 punti percentuali in entrambi i casi quando gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori. |
|
(44) |
Tuttavia gli aiuti di cui trattasi possono riferirsi a tre tipi di investimento le cui condizioni d’approvazione sono stabilite da punti diversi degli orientamenti:
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(45) |
A norma del punto 4.1 degli orientamenti, gli aiuti di Stato a favore degli investimenti nelle aziende agricole possono essere concessi purché sussistano le seguenti condizioni:
|
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(46) |
Per quanto riguarda gli investimenti connessi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del punto 4.2 degli Orientamenti, va osservato che gli aiuti possono essere concessi purché sussistano le seguenti condizioni:
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(47) |
A norma del punto 4.3 la compatibilità degli aiuti agli investimenti volti a promuovere la diversificazione delle attività agricole deve essere valutata sulla base delle condizioni fissate al punto 4.1 se il totale delle spese ammissibili non supera il limite fissato dallo Stato membro interessato per gli investimenti totali ammissibili ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/99. Qualora tale importo venga superato si applicano le condizioni fissate dal punto 4.2 degli Orientamenti. |
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(48) |
Dalla descrizione risulta chiaramente che, indipendentemente dalla determinazione della natura degli aiuti agli investimenti previsti dalla deliberazione oggetto della notifica, non risultano garantite dalle autorità italiane molte delle condizioni degli orientamenti, sopra menzionate, destinate ad accertare la compatibilità degli aiuti agli investimenti con il mercato comune, ossia:
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(49) |
Inoltre le autorità italiane non hanno presentato alcuna osservazione né complemento di informazione a seguito dell’invito loro rivolto dalla Commissione nel quadro dell’avvio del procedimento con lettera del 13 novembre 2001. |
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(50) |
La Commissione non ha pertanto ricevuto complementi di informazione atti a dissipare i dubbi sollevati sugli aiuti di cui trattasi all’atto dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. |
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(51) |
Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ritiene che la misura notificata sia incompatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza e, segnatamente, con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
V. CONCLUSIONI
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(52) |
Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti previsti dalla deliberazione in esame costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato che non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3. |
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(53) |
Poiché la deliberazione n. 629 della giunta provinciale di Campobasso del 29 dicembre 1999 è stata notificata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, e poiché alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane non è stato versato alcun aiuto nel quadro del regime di cui trattasi, non è necessario sollecitare il recupero degli aiuti previsti dalla deliberazione in esame, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti che l’Italia prevede di concedere sulla base della deliberazione n. 629 della giunta provinciale di Campobasso del 29 dicembre 1999, destinati al finanziamento delle attività agricole per il miglioramento della qualità dei prodotti e della qualità della vita degli operatori, sono incompatibili con il mercato comune.
A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.
Articolo 2
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU C 354 del 13.12.2001, pag. 18.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1).
(3) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2; versione rettificata: GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.
(4) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1763/2001 (GU L 239 del 7.9.2001, pag. 10).
(5) GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.
(6) Cfr. articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento.
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22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2005
relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Portogallo e del Regno Unito, per quanto riguarda le spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per l’esercizio finanziario 2002
[notificata con il numero C(2005) 1210]
(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)
(2005/320/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 , relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato del Fondo,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/313/CE della Commissione, del 7 maggio 2003, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (2) ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori ad eccezione di quelli degli organismi tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern-Umwelt», degli organismi pagatori spagnoli «Islas Baleares» e «La Rioja», dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», degli organismi pagatori francesi «SDE», «OFIVAL», «ONIC», «ONIFLHOR», «ONILAIT», «ODEADOM», «FIRS» e «ONIVINS», degli organismi pagatori italiani «ARTEA» e della regione Lombardia, dell’organismo pagatore portoghese «IFADAP» e dell’organismo pagatore britannico «NAWAD». |
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(2) |
Sulla scorta delle nuove informazioni trasmesse dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, dal Portogallo e dal Regno Unito, e a seguito di verifiche supplementari, la Commissione è ora in grado di decidere sulla veridicità, la completezza e l’esattezza dei conti presentati dagli organismi pagatori di cui trattasi. |
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(3) |
Per la liquidazione dei conti degli organismi pagatori tedeschi, spagnoli, greci, francesi, italiani, portoghesi e britannici interessati, la Commissione deve tener conto degli importi già pagati all’Italia e al Regno Unito e di quelli trattenuti dalla Germania, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Francia, dall’Italia e dal Portogallo sulla base della decisione 2003/313/CE. |
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(4) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la presente decisione, adottata sulla base di dati contabili, non pregiudica ulteriori decisioni che la Commissione dovesse prendere per escludere dal finanziamento comunitario eventuali spese non effettuate nel rispetto della normativa comunitaria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I conti degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern-Umwelt», degli organismi pagatori spagnoli «Islas Baleares» e «La Rioja», dell’organismo pagatore greco «OPEKEPE», degli organismi pagatori francesi «SDE», «OFIVAL», «ONIC», «ONIFLHOR», «ONILAIT», «ODEADOM», «FIRS» e «ONIVINS», degli organismi pagatori italiani «ARTEA» e della regione Lombardia, dell’organismo pagatore portoghese «IFADAP», e dell’organismo pagatore britannico «NAWAD», relativi alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, per l’esercizio finanziario 2002, sono liquidati con la presente decisione.
Gli importi che devono essere recuperati dagli Stati membri interessati o che devono essere ad essi versati a norma della presente decisione sono indicati nell’allegato.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Portogallo e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 55.
(3) GU L 158 dell’8.7. 1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).
ALLEGATO
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio 2002
Importo a carico dello Stato membro o da rimborsare allo Stato membro
|
SM |
2002 — Spese degli organismi pagatori i cui conti sono liquidati |
Riduzione e sospensioni per l'intero esercizio finanziario |
Totale inclusivo delle riduzioni e sospensioni |
Anticipi pagati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo totale da recuperare dallo (–) Stato membro o da rimborsare allo (+) Stato membro |
Importo totale restituito dallo (–) Stato membro o versato allo (+) Stato membro a norma della decisione 2003/313/CE |
Importo totale da recuperare dallo (–) Stato membro o da versare allo (+) Stato membro a norma della presente decisione |
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= spese dichiarate nella dichiarazione annuale |
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|
|
a |
b |
c = a + b |
d |
e = c – d |
f |
g = e – f |
|
DE |
6 786 194 300,38 |
– 2 246 762,19 |
6 783 947 538,19 |
6 784 385 251,91 |
– 437 713,72 |
– 437 713,72 |
0,00 |
|
EL |
2 646 229 855,76 |
– 16 299 893,40 |
2 629 929 962,36 |
2 633 805 475,53 |
– 3 875 513,17 |
– 3 875 513,17 |
0,00 |
|
ES |
5 938 081 670,18 |
– 10 602 446,74 |
5 927 479 223,44 |
5 933 065 331,75 |
– 5 586 108,31 |
– 5 586 108,31 |
0,00 |
|
FR |
9 783 093 268,90 |
– 31 644 507,47 |
9 751 448 761,43 |
9 752 167 012,04 |
– 718 250,61 |
– 970 574,65 |
252 324,04 |
|
IT |
5 688 917 096,09 |
– 16 560 025,84 |
5 672 357 070,25 |
5 671 877 810,70 |
479 259,55 |
479 259,55 |
0,00 |
|
PT |
758 723 999,31 |
– 4 627 760,50 |
754 096 238,81 |
753 613 049,56 |
483 189,25 |
483 840,10 |
– 650,85 |
|
UK |
2 265 807 095,09 |
– 1 166 323,58 |
2 264 640 771,51 |
2 264 305 291,01 |
335 480,50 |
386 523,48 |
– 51 042,98 |
|
Tutti gli importi in EUR eccetto per il Regno Unito. |
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Rettifiche
|
22.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/41 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 611/2005 della Commissione, del 20 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 101 del 21 aprile 2005 )
A pagina 11, la firma è sostituita dalla seguente:
anziché:
« Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione »
leggi:
« Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Presidente ».