ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 102

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
21 aprile 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

45

 

 

 

*

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

21.4.2005   

IT

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L 102/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (5).

(6)

La decisione 2004/217/CE abroga la decisione 91/516/CEE della Commissione (6), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente.

1)

Dopo il punto 14a (direttiva 96/25/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«14b.

32004 D 0217: decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31).»

2)

Dopo il punto 1zj [regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zk.

32004 R 0277: regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20).

1zl.

32004 R 0278: regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22).

1zm.

32004 R 0490: regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23).»

3)

Il testo del punto 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 490/2004 e della decisione 2004/217/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.

(2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20.

(3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22.

(4)  GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

(5)  GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.

(6)  GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

IT

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L 102/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (2), rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti» (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zm [regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«1zn.

32004 R 0879: regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65), rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30.

1zo.

32004 R 0880: regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo “sostanze coloranti, compresi i pigmenti” (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 879/2004, rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30, e (CE) n. 880/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65.

(3)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

IT

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L 102/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/164/CE della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante modifica della decisione 2004/130/CE che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l'applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 32 (decisione 2004/329/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«33.

32004 D 0130: decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32), modificata da:

32004 D 0164: decisione 2004/164/CE della Commissione del 19 febbraio 2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77).

34.

32004 D 0297: decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l'applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/130/CE, 2004/164/CE e 2004/297/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 15.

(2)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32.

(3)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77.

(4)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

IT

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L 102/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (2),

DECIDE:

Articolo 1

«—

32004 L 0003: direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/3/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 18

(2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

IT

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L 102/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 143/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/43/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/44/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/45/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/47/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il betacarotene [E 160 a (ii)] (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/357/CE della Commissione, del 7 aprile 2004, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/46/CE della Commissione, del 16 aprile 2004, che modifica la direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/59/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato (8),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/43/CE, 2004/44/CE, 2004/45/CE, 2004/46/CE, 2004/47/CE e 2004/59/CE e della decisione 2004/357/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 47.

(2)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14.

(3)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17.

(4)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19.

(5)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24.

(6)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 28.

(7)  GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15.

(8)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 30.

(9)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 143/2004

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 46a (direttiva 95/31/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0046: direttiva 2004/46/CE della Commissione, del 16 aprile 2004 (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15).»

2.

Al punto 46b (direttiva 95/45/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0047: direttiva 2004/47/CE della Commissione, del 16 aprile 2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24).»

3.

Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0059: direttiva 2004/59/CE della Commissione, del 23 aprile 2004 (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 30).»

4.

Al punto 54s (direttiva 98/53/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0043: direttiva 2004/43/CE della Commissione, del 13 aprile 2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14).»

5.

Al punto 54v (decisione 1999/217/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0357: decisione 2004/357/CE della Commissione, del 7 aprile 2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 28).»

6.

Al punto 54zf (direttiva 96/77/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0045: direttiva 2004/45/CE della Commissione, del 16 aprile 2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19).»

7.

Al punto 54zx (direttiva 2002/26/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 L 0043: direttiva 2004/43/CE della Commissione, del 13 aprile 2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 14).»

8.

Al punto 54zzc (direttiva 2002/69/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32004 L 0044: direttiva 2004/44/CE della Commissione, del 13 aprile 2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 17).»


21.4.2005   

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L 102/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2004 del 24 settembre 2004 (1).

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54zn [regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32003 R 1425: regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1).

32004 R 0455: regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione, dell'11 marzo 2004 (GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1425/2003 e n. 455/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 47.

(2)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1.

(3)  GU L 74 del 12.3.2004, pag. 11.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32004 R 0324: regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16).

32004 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 324/2004 e n. 546/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 49.

(2)  GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16.

(3)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1101/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2) va inserito nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XIII, punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio], è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 1101: regolamento (CE) n. 1101/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004 (GU L 211 del 12.6.2004, pag. 3).».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1101/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 49.

(2)  GU L 211 del 12.6.2004, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (1), firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo.

(2)

La direttiva 2004/21/CE della Commissione, del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (2) va inserita nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capitolo XV, punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0021: direttiva 2004/21/CE della Commissione, del 24 febbraio 2004 (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/21/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (1), firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo.

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinoxifen (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/71/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis (7),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32004 L 0020: direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004 (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32).

32004 L 0030: direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

32004 L 0058: direttiva 2004/58/CE della Commissione, del 23 aprile 2004 (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26).

32004 L 0060: direttiva 2004/60/CE della Commissione, del 23 aprile 2004 (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39).

32004 L 0062: direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004 (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 38).

32004 L 0071: direttiva 2004/71/CE della Commissione, del 28 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/20/CE, 2004/30/CE, 2004/58/CE, 2004/60/CE, 2004/62/CE e 2004/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32.

(3)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50.

(4)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26.

(5)  GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39.

(6)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 38.

(7)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo, dopo il punto 29e (direttiva 2003/125/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«29f.

32004 L 0072: direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/72/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 33.

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che adegua per l'ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 0432: regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004 (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 432/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (2), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (3), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40.

(4)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (4), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue.

1)

Dopo il punto 42d (decisione 2003/525/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«42e.

32004 L 0049: direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16

2)

Ai punti 41b (direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0049: direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16

3)

Ai punti 37a (direttiva 96/48/CE del Consiglio) e 37d (direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32004 L 0050: direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40

4)

Al punto 37 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0051: direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164), rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/49/CE, rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16, della direttiva 2004/50/CE, rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40, e della direttiva 2004/51/CE, rettificata dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114.

(4)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56o [regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 R 0724: regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 724/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 789/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (3), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 56p [regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«56q.

32004 R 0789: regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19).»

2.

Il testo del punto 56 [regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 789/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(3)  GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 64b [regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue.

1.

Viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32004 R 0793: regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).»

2.

Gli adattamenti a) e b) sono soppressi.

3.

La lettera c) dell'attuale adattamento c) è soppressa.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 793/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 (3), con adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Il regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (4), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3, deve essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 66h [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32004 R 0849: regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 849/2004, rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 (3), con adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (4), deve essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 66j [regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66k.

32003 R 1486: regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel seguente modo.

All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il seguente testo:

“Nelle rispettive ispezioni, la Commissione può avvalersi di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA può ricorrere a controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati membri della CE.

La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA possono invitarsi reciprocamente a partecipare alle rispettive ispezioni in qualità di osservatori.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1486/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)  GU L 213 del 23.8.2003, pag 3.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (2), deve essere integrato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 66k [regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66l. 32004 R 0785: regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 785/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 158/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 (3), con adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (4),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66l [regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente:

«66m.

32004 R 1138: regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1138/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 55.

(2)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(4)  GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 136/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (3),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue.

1.

Al punto 27 [regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32004 R 0574: regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15).»

2.

Dopo il punto 4ab [Regolamento (CE) n. 210/2004 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:

«4ac.

32004 R 0912: regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 574/2004 e n. 912/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 78.

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 15.

(3)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

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L 102/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (2).

(3)

Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

1)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni comunitari di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino dal 1o gennaio 2002 e ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino dal 1o gennaio 2004.»

2)

Al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0803: decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/s3


AVVISO AI LETTORILa decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 è stata pubblicata nella GU L 342 del 18 novembre 2004, a pagina 30.