|
ISSN 1725-258X |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
|
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 583/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
107,6 |
|
204 |
63,6 |
|
|
212 |
146,4 |
|
|
624 |
101,8 |
|
|
999 |
104,9 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
138,3 |
|
204 |
48,4 |
|
|
999 |
93,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
106,9 |
|
204 |
36,8 |
|
|
999 |
71,9 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
47,3 |
|
204 |
44,8 |
|
|
212 |
52,7 |
|
|
220 |
45,6 |
|
|
400 |
53,7 |
|
|
624 |
58,6 |
|
|
999 |
50,5 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
56,6 |
|
220 |
69,6 |
|
|
400 |
69,0 |
|
|
624 |
68,2 |
|
|
999 |
65,9 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
85,7 |
|
400 |
140,6 |
|
|
404 |
111,3 |
|
|
508 |
62,9 |
|
|
512 |
71,2 |
|
|
524 |
45,3 |
|
|
528 |
77,4 |
|
|
720 |
81,3 |
|
|
804 |
117,0 |
|
|
999 |
88,1 |
|
|
0808 20 50 |
388 |
83,7 |
|
512 |
70,3 |
|
|
528 |
69,3 |
|
|
720 |
59,5 |
|
|
999 |
70,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 584/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento. |
|
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento francese è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 5 000 tonnellate di risone detenute da tale organismo. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 27 aprile 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 giugno 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese:
|
ONIC |
|
Service «Intervention» |
|
21, avenue Bosquet |
|
F-75341 Paris Cedex 07 |
|
Fax (33) 144 18 20 08. |
Articolo 3
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
|
Gruppo |
1 |
|
Quantitativo (approssimativo) |
5 000 t |
|
Anno di raccolta |
2002 |
|
Tipo di riso |
Ariete |
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 585/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento italiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d’intervento. |
|
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall’organismo d’intervento italiano è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 30 010 tonnellate di risone detenute da tale organismo. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo d’intervento italiano indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 27 aprile 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 29 giugno 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l’organismo d’intervento italiano:
|
Ente Nazionale Risi (ENR) |
|
Piazza Pio XI, 1 |
|
I-20123 Milano |
|
Tel. (39) 02 885 51 11 |
|
Fax (39) 02 86 13 72 |
Articolo 3
In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento italiano comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
|
Gruppo |
1 |
2 |
3 |
|
Quantitativo (approssimativo) |
1 010 t |
4 000 t |
25 000 t |
|
Anno di raccolta |
1999 |
2002 |
2002 |
|
Tipo di riso |
Grani tondi |
Grani tondi, medi e lunghi A |
Lungo B |
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 586/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento greco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d’intervento. |
|
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall’organismo d’intervento greco è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 18 000 tonnellate di risone detenute da tale organismo. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo d’intervento greco indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 27 aprile 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 29 giugno 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l’organismo d’intervento greco:
|
OPEKEPE |
|
Acharnon Street 241 |
|
GR-10446 Atene |
|
Tel. (30-210) 212 48 46 e 212 47 88 |
|
Fax (30-210) 212 47 91. |
Articolo 3
In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento greco comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
|
Gruppo |
1 |
|
Quantitativo (approssimativo) |
18 000 t |
|
Anno di raccolta |
1998 |
|
Tipo di riso |
Lungo B |
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 587/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento spagnolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d’intervento. |
|
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall’organismo d’intervento spagnolo è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 25 021 tonnellate di risone detenute da tale organismo. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo d’intervento spagnolo indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 27 aprile 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 29 giugno 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l’organismo d’intervento spagnolo:
|
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) |
|
Beneficencia 8 |
|
E-28004 Madrid |
|
Telex 23427 FEGA E |
|
Fax (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87. |
Articolo 3
In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
|
Gruppo |
1 |
2 |
|
Quantitativo (approssimativo) |
10 021 t |
15 000 t |
|
Anno di raccolta |
2001 |
2001 |
|
Tipo di riso |
Grani tondi, medi e lunghi A |
Lungo B |
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 588/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell’Ucraina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia o dell’Ucraina (2), in particolare l’articolo 1,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con regolamento (CEE) n. 3068/92 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Federazione russa («Russia»). Con regolamento (CE) n. 969/2000 (4), il Consiglio ha modificato ed esteso il periodo di applicazione delle misure originariamente istituite con regolamento (CEE) n. 3068/92 sulle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Russia. |
|
(2) |
Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), la Commissione ha avviato, su propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario, tra l’altro, della Russia, per stabilire se dovessero essere modificate per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»). |
|
(3) |
Il risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure, onde evitare che avessero, subito dopo l’allargamento, un effetto economico repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri («UE10»). |
|
(4) |
Con regolamento (CE) n. 992/2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad accettare le offerte di impegni che rispettassero le condizioni di cui ai considerando 27-32 dello stesso regolamento. Su tale base e ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, la Commissione ha accettato, con regolamento (CE) n. 1002/2004 (6), le offerte di impegni di due produttori esportatori in Russia. |
|
(5) |
Nel caso di un produttore esportatore, la Commissione ha accettato un impegno congiunto per le importazioni di cloruro di potassio prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla società commerciale Fertexim Ltd di Limassol (Cipro) nella sua funzione di distributore esclusivo per le vendite della JSC Uralkali nella Comunità. |
|
(6) |
La JSC Uralkali ha informato la Commissione che da quel momento in poi avrebbe venduto i propri prodotti nella Comunità attraverso un’altra società: la Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera). Per tener conto di tale cambiamento, la JSC Uralkali e la Fertexim Ltd hanno chiesto che venissero modificate le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta l’impegno congiunto. A tal fine, la JSC Uralkali e la Uralkali Trading SA hanno offerto congiuntamente un impegno rivisto. |
|
(7) |
La JSC Uralkali ha inoltre ricordato che l’impegno accettato mediante il regolamento (CE) n. 1002/2004 non permetteva le vendite dirette dalla JSC Uralkali al primo cliente indipendente nella Comunità. In virtù dell’impegno riveduto, la JSC Uralkali si impegna anche a rispettare i relativi termini per le vendite dirette nella Comunità. |
|
(8) |
La Commissione ha esaminato l’offerta di impegno. Si è giunti alla conclusione che l’impegno rivisto soddisfaceva tutti i criteri necessari per l’accettazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 992/2004, ossia che i) i prezzi di vendita delle società interessate sarebbero stati a livelli tali da contribuire in maniera significativa all’eliminazione del pregiudizio; ii) le società avrebbero osservato determinati volumi di importazione per le vendite ai clienti nell’UE10; e iii) avrebbero rispettato in grandi linee i propri modelli tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. Si è inoltre ritenuto, come era stato dichiarato dalla JSC Uralkali, che il trasferimento delle attività commerciali della Fertexim Ltd alla Uralkali Trading SA non incidesse né sull’attuabilità dell’impegno né, in base alle informazioni fornite dalle società, sull’efficace controllo dello stesso. |
|
(9) |
Inoltre, la richiesta di esenzione dai dazi antidumping delle vendite dirette della JSC Uralkali nella Comunità è stata ritenuta accettabile, poiché è in linea con la normale prassi, che consiste nell’accettare le opportune offerte di impegno formulate dai produttori che esportano direttamente nella Comunità. |
|
(10) |
Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno modificare di conseguenza la parte operativa del regolamento (CE) n. 1002/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1002/2004 è modificato come segue:
«Articolo 1
Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa.
|
Stato |
Impresa |
Codice aggiuntivo Taric |
|
Repubblica di Bielorussia |
Prodotto dalla Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali di Soligorsk (Bielorussia) e venduto dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) o dalla UAB Baltkalis di Vilnius (Lituania) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A518 |
|
Federazione russa |
Prodotto dalla JSC Silvinit di Solikamsk (Russia) e venduta dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A519 |
|
Federazione russa |
Prodotto e venduto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) o prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore |
A520» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.
(3) GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23).
(4) GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4; versione rettificata: GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42.
(5) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
(6) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16.
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 589/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 161a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 161a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 aprile 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 161a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formula |
A |
B |
||||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
|
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
208,10 |
210 |
— |
210 |
|
Concentrato |
204,1 |
— |
— |
— |
||
|
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
73 |
73 |
— |
— |
|
|
Concentrato |
73 |
— |
— |
— |
||
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 590/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 161a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 161a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 aprile 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 161a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formula |
A |
B |
|||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
51 |
47 |
50 |
41 |
|
Burro < 82 % |
44 |
45,9 |
— |
— |
|
|
Burro concentrato |
61,5 |
57,5 |
61,5 |
57,5 |
|
|
Crema |
|
|
24 |
20 |
|
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
56 |
— |
55 |
— |
|
Burro concentrato |
68 |
— |
68 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
26 |
— |
|
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 591/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 333a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
|
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 333a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
60,6 EUR/100 kg, |
||
|
67 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 592/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. |
|
(2) |
L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 544/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 544/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, Slovacchia, Slovenia e Finlandia.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 544/2005 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
(3) GU L 91 del 9.4.2005, pag. 3.
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 593/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 17a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 17a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 aprile 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 275 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 594/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 16a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
|
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 16a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 aprile 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 195,50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 595/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 aprile 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
|
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
|
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
|
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
|
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 aprile 2005
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
29,48 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
52,57 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
52,57 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
29,48 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 1.4.2005-14.4.2005
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 33,60 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 45,15 EUR/t. |
|
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 596/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2005
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori l'11 e 12 aprile 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
|
(2) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 14 aprile 2005 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 aprile 2005 e trasmesse alla Commissione il 14 aprile 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2005 e presentate dopo il 12 aprile 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
ALLEGATO I
|
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||||||
|
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
|||||||
|
9,959 % |
100 % |
X |
||||||
|
0,664 % |
37,541 % |
X |
||||||
|
|||||||||
ALLEGATO II
|
Origine dei prodotti |
Date |
||||
|
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
31.8.2005 |
— |
— |
||
|
31.8.2005 |
4.7.2005 |
— |
||
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2004
che infligge ammende ad un’impresa per aver fornito informazioni errate o fuorvianti in una notifica nell’ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3255 — Tetra Laval/Sidel)
[notificata con il numero C(2004) 2500]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/305/CE)
Il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Una versione non riservata della decisione completa è disponibile nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito web della Direzione generale della concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
I. LE PARTI
|
(1) |
L’impresa olandese Tetra Laval BV («Tetra») è un gruppo di società private, che opera nel settore della progettazione e della fabbricazione di impianti, beni consumabili e servizi ausiliari per la lavorazione, l’imballaggio e la distribuzione di alimenti liquidi. L’impresa francese Sidel SA («Sidel») è attiva nella progettazione e nella produzione di impianti e sistemi di imballaggio, in particolare macchine a soffiatura automatica, tecnologia di barriera e macchine di riempimento per bottiglie in polietilentereftalato («bottiglie in PET»). |
II. L’OPERAZIONE
|
(2) |
In data 18 maggio 2001, la Commissione ha ricevuto una notifica («la notifica originale»), ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 («il regolamento sulle concentrazioni»), di una concentrazione secondo la quale Tetra acquisiva il controllo di Sidel, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, per mezzo di un’offerta pubblica annunciata il 27 marzo 2001. |
III. PROCEDIMENTO
|
(3) |
Dopo aver esaminato la notifica originale, la Commissione ha concluso che l’operazione notificata rientrava nell’ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune e l’accordo SEE. Il 5 luglio 2001, la Commissione ha stabilito, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni di avviare il procedimento riguardante il presente caso. |
|
(4) |
Il 30 ottobre 2001, la Commissione ha dichiarato l’operazione incompatibile con il mercato comune, in seguito ad un’indagine approfondita («Tetra I»). Con sentenza del 25 ottobre 2002 («la sentenza»), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee («TPG») ha annullato la decisione della Commissione nella sua interezza. In seguito alla sentenza, la Commissione ha ricominciato il proprio esame della concentrazione notificata ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 5, del regolamento sulle concentrazioni. Il 13 gennaio 2003, la Commissione ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, fatto salvo il completo rispetto di un impegno e di vari obblighi («Tetra II»). |
|
(5) |
Durante l’esame della concentrazione proposta dopo la sentenza del TPG, è divenuto chiaro che Tetra non aveva comunicato informazioni pertinenti relativamente allo sviluppo, che veniva attivamente perseguito, di Tetra Fast, compreso il suo impatto potenziale sulle condizioni della concorrenza nel mercato delle macchine a soffiatura automatica. Tetra non ha comunicato tali informazioni.
|
|
(6) |
La tecnologia Tetra Fast è una tecnologia sviluppata e brevettata da Tetra, che consente alle macchine a soffiatura automatica di soffiare le bottiglie in PET mediante un nuovo metodo che utilizza materiali esplosivi. I vantaggi commerciali di questo nuovo metodo sono significativi, come constatato dalla Commissione nella decisione Tetra II che precisa (al punto 63) che: «la tecnologia sembra offrire una serie di vantaggi economici, operativi ed ambientali rispetto al processo convenzionale di soffiatura automatica». |
|
(7) |
Durante il procedimento Tetra I, Tetra non aveva comunicato l’esistenza della tecnologia Tetra Fast nel formulario «CO», né nelle risposte ad almeno una lettera ex articolo 11 che richiedeva informazioni sui mercati degli imballaggi in PET. La Commissione era completamente ignara dell’esistenza della tecnologia e dunque della sua importanza. |
|
(8) |
La Commissione ha scoperto l’esistenza di Tetra Fast per la prima volta diversi mesi dopo l’adozione della decisione Tetra I. La questione è stata portata all’attenzione della Commissione attraverso il lavoro di controllo dell’incaricato della Commissione. Tetra ha successivamente comunicato informazioni su Tetra Fast nel corso del procedimento Tetra II. |
|
(9) |
La mancata comunicazione da parte di Tetra di informazioni rilevanti rientra nel campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sulle concentrazioni che prevede che la Commissione possa infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando queste, dolosamente o colposamente, forniscono indicazioni inesatte o alterate all’atto della notificazione o forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell’articolo 11. |
|
(10) |
Le infrazioni sulle quali la Commissione basa la decisione relativa alle ammende sono:
|
|
(11) |
Le infrazioni di Tetra sono particolarmente serie poiché le informazioni in questione erano importanti per la valutazione della Commissione e Tetra avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale importanza. Se le informazioni su Tetra Fast fossero state comunicate durante il procedimento della Commissione Tetra I, sarebbero state un elemento importante per la valutazione della Commissione. La Commissione è stata dunque seriamente mal informata nella sua prima analisi. |
IV. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA B), NELLA NOTIFICA ORIGINALE
|
(12) |
Tetra ha iniziato a sviluppare Tetra Fast fin dal 1996. Tetra aveva ottenuto un brevetto svizzero (1996) ed un brevetto europeo (1997) per la nuova tecnologia e, prima della notifica originale nel caso Tetra I (18 maggio 2001), aveva presentato almeno 4 altre richieste di brevetto. Più di [0-10] milioni di EUR erano stati spesi per lo sviluppo di Tetra Fast alla fine del 2000 ed un ulteriore investimento di [0-10] milioni di EUR era previsto per l’anno della notifica originale. Tetra aveva effettuato o commissionato studi relativi a tale tecnologia nel 2000. Test erano stati inoltre effettuati presso o da istituti universitari nel 2000 e nel 2001. Tetra ha ottenuto l’approvazione dei requisiti di sicurezza per la tecnologia nel 2000 ed ha iniziato i test pratici alcuni mesi prima di presentare il formulario «CO» alla Commissione. |
|
(13) |
Il formulario «CO», al capitolo 8.10, richiede alle parti notificanti di fornire informazioni sulla R&S nei mercati interessati, in particolare sulle attività svolte dalle parti stesse. Nel formulario è richiesto di: «Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati ad opera delle imprese partecipanti alla concentrazione». Le parti devono analizzare i seguenti fattori: «b) la storia dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell’arco di un periodo di tempo appropriato (compreso lo sviluppo di prodotti e/o servizi, processi di produzione, sistemi di distribuzione, ecc.)». |
|
(14) |
La notifica non contiene alcun riferimento alla tecnologia Tetra Fast. |
|
(15) |
L’argomento principale di Tetra è che la tecnologia Tetra Fast non fa parte di alcun mercato interessato dall’operazione e non è strettamente connessa al mercato interessato delle macchine a soffiatura automatica e che non era dunque necessario menzionare Tetra Fast al capitolo 8.10 del formulario «CO». Tetra ritiene che la tecnologia Tetra Fast sostituisca un pezzo esterno di apparecchiatura che assicura la pressione necessaria per la soffiatura della bottiglia all’interno della macchina a soffiatura automatica. Il sistema tradizionale per raggiungere questa pressione si basa sull’aria compressa prodotta da un compressore (molto spesso fornito da imprese diverse rispetto ai fornitori di macchine a soffiatura automatica), mentre la tecnologia Tetra Fast si basa sulla pressione generata dalla combustione esplosiva di una miscela idrogeno/ossigeno. |
|
(16) |
La Commissione ritiene che questa argomentazione sia palesemente errata. È evidente che una tecnologia che determina un cambiamento importante nelle prestazioni delle macchine a soffiatura automatica appartiene al mercato interessato di tali macchine fino a quando tale tecnologia non è effettivamente commercializzata separatamente (in tal caso Tetra avrebbe dovuto presentare le informazioni sulla base di un mercato tecnologico distinto). La panoramica di Tetra in materia di R&S per il 2000, illustrata soltanto durante il procedimento Tetra II, indica che Tetra stessa considerava Tetra Fast come facente parte del mercato delle macchine a soffiatura automatica. |
|
(17) |
La Commissione respinge inoltre l’argomentazione di Tetra secondo la quale la tecnologia era irrilevante poiché non avrebbe determinato un miglioramento significativo del modo in cui funzionano le macchine a soffiatura automatica. I documenti interni di Tetra dimostrano chiaramente che l’impresa riteneva che la tecnologia avesse un significativo potenziale, tra l’altro, per la riduzione del consumo di energia. |
Valutazione giuridica
|
(18) |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando, dolosamente o colposamente, esse forniscono indicazioni inesatte o alterate all’atto della notificazione presentata in conformità dell’articolo 4. |
|
(19) |
È evidente che, non comunicando le informazioni su Tetra Fast nel capitolo 8.10 del formulario «CO», Tetra ha presentato informazioni inesatte. Anche se la Commissione non ha alcuna prova del fatto che Tetra abbia agito con dolo, l’infrazione di Tetra deve essere considerata un’omissione colposa grave. |
|
(20) |
Durante l’indagine della Commissione nel caso Tetra I, venivano effettuati test pratici e avevano luogo diverse riunioni di gestione. Al momento dell’approvazione della decisione di divieto della Commissione, milioni di bottiglie erano state prodotte utilizzando la tecnologia Tetra Fast. Anche se Tetra non fosse stata consapevole dell’importanza della tecnologia al momento della notifica, ha avuto numerose occasioni durante il procedimento amministrativo relativo a Tetra I per rendersi conto dell’inesattezza delle informazioni fornite nel formulario «CO». Va notato in questo contesto che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di attuazione prevede l’obbligo di informare la Commissione di «qualsiasi cambiamento sostanziale dei fatti» insorto durante il procedimento amministrativo. |
V. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA C), NELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DEL 13 LUGLIO 2001
|
(21) |
In una richiesta ex articolo 11 del 13 luglio 2001, la Commissione ha richiesto alle parti quanto segue:
|
|
(22) |
Le parti hanno presentato 6 allegati in risposta alle domande di cui sopra, comprendenti molti documenti tecnici. Tuttavia, nella risposta del 26 luglio 2002, Tetra non ha fornito alcun documento che contenesse riferimenti alla tecnologia Tetra Fast stessa o alla barriera o tecnologia di rivestimento (PCT/EP02/02160) che Tetra Laval aveva sviluppato per utilizzarla con la sua tecnologia Tetra Fast. |
|
(23) |
Il Tetra Fast è non solo un nuovo metodo di soffiatura delle bottiglie in PET (mediante esplosione), ma presenta due ulteriori vantaggi: i) l’esplosione ha un effetto di sterilizzazione della bottiglia e ii) introducendo gas speciali nel processo esplosivo, l’interno della bottiglia può essere rivestito da sostanze che agiscono come barriera. |
|
(24) |
Tetra era perfettamente consapevole di entrambi gli aspetti. Aveva presentato una richiesta di brevetto per una nuova tecnologia di barriera relativa a Tetra Fast il 23 marzo 2001, che sottolineava la qualità asettica delle bottiglie soffiate con la tecnologia Tetra Fast e intendeva brevettare le migliori proprietà di barriera contro i gas della nuova tecnologia. Anche un’analisi interna di Tetra ha sottolineato queste qualità asettiche. |
|
(25) |
Tetra basa le proprie argomentazioni su ciò che considera il diverso carattere del formulario «CO» rispetto ad una richiesta di informazioni. Secondo Tetra, il formulario «CO» prevede una serie di domande predefinite fattuali per permettere una valutazione della completezza della notifica; il contenuto delle richieste di informazioni è invece stabilito in base alle esigenze di informazione della Commissione in un dato momento del suo processo decisionale, va inteso considerando questo contesto ed in genere richiede ai destinatari di esprimere opinioni soggettive riguardo alle questioni sollevate. Tetra ritiene inoltre che le richieste di informazioni abbiano un carattere meno formale e rappresentino un mezzo di discussione e di scambio di idee, per la Commissione e le parti. Secondo Tetra, questo è riconosciuto nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che sanziona la comunicazione di informazioni inesatte ma non di informazioni alterate, mentre l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) sanziona la comunicazione di informazioni inesatte o alterate. Su questa base, Tetra ritiene che il campo d’azione per l’applicazione di sanzioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) sia significativamente più limitato rispetto a quello previsto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b). |
|
(26) |
La Commissione ritiene che le argomentazioni di Tetra vadano respinte in quanto il livello richiesto dal formulario «CO» e da una richiesta ex articolo 11 non è diverso almeno per quanto riguarda la comunicazione di informazioni corrette. Per la stessa ragione è infondata l’affermazione di Tetra, secondo la quale il campo d’azione per l’applicazione di sanzioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) è più limitato. |
|
(27) |
Per quanto riguarda la domanda 4, Tetra sostiene che la tecnologia non «sarebbe necessaria» per gli imballaggi di succhi e di prodotti lattiero-caseari liquidi e dunque non era richiesto comunicarne l’esistenza in risposta a tale domanda. La Commissione nota che nella domanda venivano chiesti tutti gli studi e i documenti interni che trattassero l’utilizzo potenziale del PET nei segmenti dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei succhi e che veniva altresì richiesto cosa fosse necessario per l’imballaggio dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei succhi per competere in maniera efficace sul mercato. Si chiedeva inoltre a Tetra di analizzare le proprie attività e quelle dei suoi concorrenti in questo settore. Questo richiedeva un’analisi delle tecnologie che le parti e i loro concorrenti possedevano o stavano sviluppando per competere in maniera efficace in futuro. |
|
(28) |
Come sopra descritto, Tetra aveva presentato una richiesta di brevetto per una nuova tecnologia di barriera relativa a Tetra Fast che, citando esplicitamente i succhi, sottolineava le migliori proprietà di barriera contro i gas della nuova tecnologia e le sue qualità asettiche, qualità estremamente importanti per imballaggi validi sotto il profilo commerciale sia per succhi che per prodotti lattiero-caseari liquidi. Tetra stessa nota che i miglioramenti delle tecnologie di barriera contro i gas sono estremamente importanti per le future modalità di imballaggio dei succhi e che il riempimento asettico dei contenitori ha un’elevata importanza potenziale per l’imballaggio di succhi e di prodotti lattiero-caseari liquidi. Di conseguenza, Tetra avrebbe dovuto trattare la tecnologia Tetra Fast nella sua risposta alla domanda 4, nella quale veniva richiesto quali tecnologie fossero necessarie per permettere l’utilizzo di PET per l’imballaggio di prodotti lattiero-caseari e di succhi e veniva chiesto a Tetra di analizzare le proprie attività. |
|
(29) |
Per quanto riguarda la domanda 5, Tetra sostiene che Tetra Fast non è una tecnologia di barriera in quanto tale e che pertanto non le era richiesto di menzionarne l’esistenza in risposta alla domanda. La Commissione nota che la richiesta di brevetto della tecnologia di rivestimento del 23 marzo 2001 da parte di Tetra collega senza ambiguità Tetra Fast alle tecnologie di barriera. La richiesta di brevetto descrive un metodo di soffiatura delle bottiglie utilizzando una miscela di gas precursore per rivestire l’interno della bottiglia contemporaneamente alla soffiatura della bottiglia stessa che, pur riguardando la soffiatura, è comunque una tecnologia per l’applicazione di una barriera alla superficie interna della bottiglia. Il fatto che non venga spruzzato o applicato sulla superficie della bottiglia come altre tecnologie di barriera non lo rende meno connesso alle tecnologie di barriera relative al PET. |
Valutazione giuridica
|
(30) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando, dolosamente o colposamente, esse forniscono indicazioni inesatte in risposta ad una richiesta fatta in conformità dell'articolo 11. |
|
(31) |
Per quanto riguarda la domanda 4, è chiaro che una discussione completa sulla potenziale situazione futura a livello di concorrenza avrebbe dovuto comprendere una spiegazione dettagliata di Tetra Fast, sia per il suo potenziale per l’applicazione di rivestimenti di barriera attraverso la tecnologia Tetra Fast che per la sue migliori qualità asettiche. La tecnologia di barriera contro i gas, come riconosciuto da Tetra, è importante per l’imballaggio dei succhi ed il riempimento asettico è importante per l’imballaggio sia dei succhi che dei prodotti lattiero-caseari liquidi. La risposta di Tetra era inesatta in quanto non ha dato alla Commissione un quadro completo delle potenzialità future per lo sviluppo della concorrenza sul mercato. |
|
(32) |
Per quanto riguarda la domanda 5, Tetra era consapevole in quel periodo delle potenzialità di Tetra Fast da utilizzare per applicare un rivestimento sulla superficie interna delle bottiglie in PET. La mancata menzione da parte di Tetra della tecnologia Tetra Fast rende la risposta inesatta. |
VI. GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE E AMMONTARE DELL’AMMENDA
|
(33) |
Anche se non vi sono indicazioni del fatto che Tetra abbia agito con dolo, la sua infrazione deve essere considerata un’omissione colposa grave. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Tetra non ha formulato osservazioni in merito alla gravità dell’infrazione, né ha identificato alcuna circostanza attenuante. |
|
(34) |
Secondo la Commissione, le infrazioni commesse nel caso di specie sono molto serie. La notifica è la base ed il punto di partenza per l’indagine che la Commissione svolge su una concentrazione. Essa determina in larga misura l’approccio che la Commissione adotta rispetto al caso, nonché gli ambiti ed i punti fondamentali della sua indagine. Le informazioni inesatte determinano il rischio che aspetti importanti, pertinenti per la valutazione dell’operazione sotto il profilo della concorrenza, non vengano esaminati né analizzati dalla Commissione e che la sua decisione definitiva sia di conseguenza viziata in quanto basata su informazioni inesatte o incomplete. Lo stesso vale per l’omessa comunicazione di informazioni corrette nella risposta alla richiesta ex articolo 11 che ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione completa ed adeguata della concentrazione. |
|
(35) |
Lo sviluppo di Tetra Fast era importante per l’analisi della Commissione delle condizioni di concorrenza sui mercati degli imballaggi in PET. Le informazioni non comunicate erano molto significative per la valutazione dell’acquisizione di Sidel da parte di Tetra nel caso Tetra I. Le potenzialità della tecnologia in questione avrebbero avuto un’incidenza significativa sulla valutazione della Commissione dei seguenti aspetti: a) mercati degli imballaggi in PET ed in particolare mercati delle macchine a soffiatura automatica; e b) la futura posizione dell’entità risultato della concentrazione sui mercati degli imballaggi in PET, in particolare sui mercati rilevanti delle macchine a soffiatura automatica. |
|
(36) |
Un altro fattore da considerare per concludere che la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) è molto seria è il fatto che Tetra ha dato a risposte inesatte a due domande, con diverso ambito, contenute nella richiesta ex articolo 11 della Commissione, mentre in risposta ad entrambe le domande le informazioni su Tetra Fast avrebbero dovuto essere comunicate per ragioni diverse. |
|
(37) |
Per le violazioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), la Commissione può infliggere ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR. |
|
(38) |
In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene adeguata un’ammenda di 45 000 EUR per ciascuna delle due infrazioni commesse da Tetra, ossia la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). |
VII. CONCLUSIONE
|
(39) |
La Commissione infligge due ammende di 45 000 EUR (per un totale di 90 000 EUR) a Tetra per aver violato l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). |
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2005
recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche agli allegati dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
[notificata con il numero C(2005) 336]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/306/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada, in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito «l’accordo»), prevede la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice ha obiettivamente dimostrato che le sue misure sono conformi al livello di protezione appropriato stabilito dalla parte importatrice. L’equivalenza è stata stabilita e conclusa con il Canada per quanto riguarda le misure per la sanità animale relative allo sperma bovino e le misure per la sanità pubblica relative alla carne suina. L’equivalenza è stata conclusa su base reciproca. |
|
(2) |
Per quanto riguarda l’equivalenza per le esportazioni canadesi di carne suina verso l’Unione europea, le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare. Analogamente, per quanto concerne l’equivalenza delle esportazioni UE di carne suina verso il Canada, alcune disposizioni dovranno essere riviste quando sarà modificato il Meat Inspection Regulation canadese. |
|
(3) |
Il comitato di gestione misto dell’accordo, riunitosi il 16 e 17 febbraio 2004, ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza per lo sperma bovino e la carne suina. Nello stesso contesto, il comitato ha raccomandato di aggiornare i riferimenti alla legislazione europea e canadese negli allegati dell’accordo. Il comitato, durante la sua riunione del 16 e 17 luglio 2003, in base alle recenti modifiche della legislazione canadese, ha emesso una raccomandazione volta a cancellare il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo per quanto riguarda gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura nei reparti di magazzinaggio del pesce congelato e i lavatoi non azionabili a mano nei reparti di trasformazione. Durante la stessa riunione, il comitato, basandosi sull’esperienza comunitaria relativa all’importazione di alcuni tipi di pesce e prodotti della pesca dal Canada e su considerazioni relative al benessere degli animali, ha emesso una raccomandazione volta a ridurre la frequenza dei controlli d’identità e dei controlli materiali sulle importazioni per tali partite di merce. |
|
(4) |
In seguito a tali raccomandazioni, è opportuno modificare le relative parti degli allegati V e VIII dell’accordo. |
|
(5) |
In base all’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo, le modifiche agli allegati si stabiliscono mediante scambio di note fra le parti. |
|
(6) |
Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità. |
|
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE
Articolo 1
Facendo seguito alle raccomandazioni avanzate dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16 dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità le modifiche agli allegati V e VIII del suddetto accordo. Il testo dello scambio di lettere che rappresenta un accordo col governo del Canada, comprese le modifiche agli allegati dell’accordo, è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori è abilitato a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
col governo del Canada sulle modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Bruxelles, 7 marzo 2005
Signor Ambasciatore,
in riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’accordo», mi pregio proporre le seguenti modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo:
|
1) |
La tabella al punto 3, relativa allo sperma di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice I. |
|
2) |
La tabella al punto 6, relativa alle carni fresche di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice II. |
|
3) |
La nota in calce A dell’allegato V dell’accordo è sostituita dal testo all’appendice III. |
|
4) |
Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo è cancellato. |
|
5) |
L’allegato VIII dell’accordo è sostituito dal testo all’appendice IV. |
Mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo, volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e il Canada, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Comunità europea
Robert MADELIN
Direttore generale per la Salute e tutela dei consumatori
Bruxelles, 15 marzo 2005
Signor Direttore generale,
Le scrivo per accusare ricevimento della Sua lettera del 7 marzo, che recita:
«Signor Ambasciatore,
in riferimento all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998, di seguito «l’accordo», mi pregio proporre le seguenti modifiche agli allegati V e VIII dell’accordo, in conformità delle raccomandazioni del comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo:
|
1) |
La tabella al punto 3, relativa allo sperma di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice I. |
|
2) |
La tabella al punto 6, relativa alle carni fresche di cui all’allegato V dell’accordo, è sostituita dalla tabella all’appendice II. |
|
3) |
La nota in calce A dell’allegato V dell’accordo è sostituita dal testo all’appendice III. |
|
4) |
Il paragrafo 2 del capitolo I della nota in calce B all’allegato V dell’accordo è cancellato. |
|
5) |
L’allegato VIII dell’accordo è sostituito dal testo all’appendice IV. |
Mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera e delle sue appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo, volto a modificare l’accordo tra la Comunità europea e il Canada, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.»
Mi pregio confermarLe che il governo del Canada è d’accordo su quanto precede e che la Sua lettera, questa risposta e le appendici allegate, i cui testi in versione francese e inglese fanno parimenti fede, costituiscono un accordo, volto a modificare l’accordo tra il Canada e la Comunità europea in conformità della Sua proposta, che entrerà in vigore alla data di questa lettera.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo del Canada
Jeremy KINSMAN
Ambasciatore della missione canadese presso l’UE
APPENDICE I
«3. Sperma
|
Prodotto |
Esportazioni dalla CE verso il Canada |
Esportazioni dal Canada verso la CE |
||||||||||||||||||||
|
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
|||||||||||||||
|
Norme CE |
Norme canadesi |
Norme canadesi |
Norme CE |
|||||||||||||||||||
|
Sanità animale |
||||||||||||||||||||||
|
88/407/CEE |
H of A Act and Regs. |
Sì 1 |
Centro di raccolta dello sperma clinicamente esente dalla paratubercolosi |
La CE chiede al Canada di rivedere la condizione speciale per cui il centro di raccolta dello sperma dev’essere clinicamente esente dalla paratubercolosi |
H of A Act and Regs. |
88/407/CEE 94/577/CE |
Sì 1 |
Sottosezioni (1.5.6) sull’EBL e (3.6.6) sull’IBR della sezione 15.4.1 del Programma sull’inseminazione artificiale, versione del marzo 2004 |
Il Canada chiede alla CE di:
|
||||||||||||
|
Permit conditions |
DC Manual of Procedures, Sec. 15 |
|||||||||||||||||||||
|
92/65/CEE |
H of A Act and Regs. |
E |
|
Il Canada intende stabilire condizioni generali |
H of A Act and Regs. |
92/65/CEE |
Sì 3 |
|
Il Canada chiede alla CE di:
|
||||||||||||
|
Permit conditions |
DC Manual of Procedures, Sec. 15 |
|||||||||||||||||||||
|
90/429/CEE |
H of A Act and Regs. |
E |
|
La CE chiede al Canada di:
|
H of A Act and Regs. |
90/429/CEE 2002/613/CE |
E |
Nota in calce E |
Il Canada chiede alla CE di:
|
||||||||||||
|
Permit conditions |
DC Manual of Procedures, Sec. 15 |
|||||||||||||||||||||
|
92/65/CEE |
H of A Act and Regs. |
E |
|
La CE chiede al Canada di stabilire condizioni generali |
H of A Act and Regs. |
92/65/CEE |
Sì 3 |
|
Il Canada chiede alla CE di presentare certificati.» |
||||||||||||
|
92/65/CEE |
|
(Nessuno scambio) |
|
|
|
92/65/CEE |
|
|
|
||||||||||||
APPENDICE II
«6. Carni fresche
|
Prodotto |
Esportazioni dalla CE verso il Canada |
Esportazioni dal Canada verso la CE |
||||||||||
|
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
Condizioni commerciali |
Equivalenza |
Condizioni speciali |
Azione |
|||||
|
Norme CE |
Norme canadesi |
Norme canadesi |
Norme CE |
|||||||||
|
Sanità animale |
||||||||||||
|
2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 |
H of A Act and Regs. Sec 40, 41 |
Sì 2 |
Indicazione d’origine |
|
H of A Act and Regs. |
2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 |
Sì 3 |
|
|
||
|
2002/99/CE |
H of A Act and Regs. Sec 40, 41 |
Sì 2 |
Indicazione d’origine |
|
H of A Act and Regs. |
2002/99/CE |
Sì 3 |
|
|
||
|
2002/99/CE |
H of A Act and Regs. Sec 40, 41 |
Sì 2 |
Indicazione d’origine |
|
H of A Act and Regs. |
2002/99/CE |
Sì 3 |
|
|
||
|
Sanità pubblica |
64/433/CEE |
Meat Inspection Act and Regs. Food and Drugs Act and Regs. Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio) Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine) |
Sì 1 |
|
Alcune disposizioni saranno riviste una volta modificato il Meat Inspection Regulation. |
Meat Inspection Act and Regs. Food and Drugs Act and Regs. Consumer Packaging and Labelling Act and Regs. (se imballati per la vendita al dettaglio) Canada Agricultural Products Act and Livestock and Poultry Carcass Grading Regs. (in caso di carni bovine) |
2002/477/CE |
Sì 1 |
Sottosezioni (2) e (3) della sezione 11.7.3 sull’Unione europea del capitolo 11 del Meat Hygiene Manual, come previsto a norma della direttiva sull’igiene delle carni (n. 2005-3) (1) |
Le disposizioni ante e post mortem, la definizione di suini da mercato e altre norme igieniche dovranno essere riviste quando saranno applicate le nuove norme UE in materia d’igiene alimentare.» |
||
(1) http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml per la versione francese e http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml per la versione inglese.
APPENDICE III
«NOTE IN CALCE
Nota in calce A
Carni fresche, prodotti a base di carne, carne di pollame, carni di selvaggina
I. ESPORTAZIONI DAL CANADA VERSO LA CE:
|
1. |
I bovini devono essere privati della pelle. |
|
2. |
Le carcasse non devono essere velate. |
|
3. |
Osservanza delle norme CE in materia di refrigerazione controcorrente (Direttiva 71/118/CEE). |
|
4. |
Osservanza delle norme CE sulla decontaminazione. |
II. ESPORTAZIONI DALLA CE VERSO IL CANADA:
|
1. |
Osservanza delle norme canadesi in materia di ispezione post mortem del pollame.» |
APPENDICE IV
«ALLEGATO VIII
CONTROLLI ALLE FRONTIERE
Frequenza dei controlli alle frontiere sulle partite di animali vivi e di prodotti di origine animale
Le parti possono opportunamente modificare, per quanto di loro competenza, la frequenza dei controlli, tenendo conto delle caratteristiche dei controlli effettuati dalla parte esportatrice prima dell’esportazione, dei precedenti relativi ai prodotti provenienti dalla parte esportatrice, dei progressi realizzati con riguardo al riconoscimento dell’equivalenza o dei risultati di altre azioni o consultazioni previste dal presente accordo.
|
Tipo di controllo alle frontiere |
Frequenza normale in base all’articolo 11, paragrafo 2 |
| 1. Controlli documentari e d’identità |
|
|
Le due parti eseguiranno controlli documentari e d’identità su tutte le partite di merce, tranne i crostacei vivi o i pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale, per i quali i controlli d’identità saranno eseguiti con la stessa frequenza prevista per i controlli materiali |
|
| 2. Controlli materiali |
|
|
Animali vivi |
100 % |
|
Sperma/embrioni/ovuli |
10 % |
|
Prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
|
|
Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri animali Gelatina Carni di pollame e prodotti a base di carni di pollame Carni di coniglio, carni di selvaggina (in libertà/d’allevamento) e relativi prodotti Latte e prodotti lattiero-caseari Ovoderivati Miele Ossa e prodotti a base di ossa Preparazioni a base di carne e carne macinata Cosce di rana e lumache |
10 % |
|
Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano |
|
|
Strutto e grassi fusi Involucri animali Latte e prodotti lattiero-caseari Gelatina Ossa e prodotti a base di ossa Pelli di ungulati Trofei di caccia Alimenti trasformati per animali da compagnia Materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, emoprodotti, ghiandole ed altri organi per usi farmaceutici o tecnici Proteine animali trasformate (confezionate) Setole, lana, pelo e piume Corna, zoccoli e relativi prodotti Prodotti dell’apicoltura Uova da cova Stallatico liquido Fieno e paglia |
10 % |
|
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (alla rinfusa) |
100 % per sei partite consecutive [in base al regolamento (CE) n. 1774/2002]; se queste prove consecutive risultano negative, il campionamento casuale è ridotto al 20 % delle partite alla rinfusa provenienti in seguito dalla stessa fonte. Se uno di questi campioni casuali risulta positivo, l’autorità competente deve campionare ogni partita proveniente dalla stessa fonte fino a che sei nuove prove consecutive risultino negative |
|
Molluschi bivalvi vivi (frutti di mare) |
15 % |
|
Pesce e prodotti della pesca destinati al consumo umano |
|
|
Prodotti della pesca in contenitori ermeticamente sigillati che ne garantiscano la stabilità a temperatura ambiente; pesce congelato e prodotti della pesca essiccati e/o salati. Altri prodotti della pesca. |
15 % |
|
Crostacei vivi o pesci freschi privati di testa e interiora senza altra lavorazione manuale |
2 % |
Ai fini del presente accordo, per “partita” si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata nel medesimo mezzo di trasporto, consegnata da un unico spedizioniere e proveniente dalla stessa parte esportatrice o dalla stessa regione di detta parte.»
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2005
relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia
[notificata con il numero C(2005) 1098]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(2005/307/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
|
(2) |
Il governo della Lettonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
|
(3) |
Dall’esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. |
|
(4) |
La prassi commerciale seguita in Lettonia può comportare la necessità di asportare dalla carcassa del suino la testa, le zampe posteriori e la coda. Di ciò si dovrà tenere conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione tipo. |
|
(5) |
Non può essere autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e dei relativi metodi di stima, descritti nell’allegato, è autorizzato in Lettonia per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84.
Articolo 2
In deroga alla presentazione tipo di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Lettonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe posteriori e la coda. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene aumentato delle seguenti percentuali:
|
— |
7,61 % per la mancanza della testa, |
|
— |
1,61 % per la mancanza delle zampe posteriori, |
|
— |
0,11 % per la mancanza della coda. |
Articolo 3
Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.
Articolo 4
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LETTONIA
Intrascope (Optical Probe)
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)». |
|
2. |
L’apparecchio comprende una sonda esagonale della larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all’estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un’asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg. |
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2005
relativa all’autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Estonia
[notificata con il numero C(2005) 1099]
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
(2005/308/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
|
(2) |
Il governo dell’Estonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
|
(3) |
Dall’esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione. |
|
(4) |
La prassi commerciale seguita in Estonia può comportare la necessità di asportare dalla carcassa del suino la testa, le zampe anteriori e la coda; di ciò si dovrà tenere conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione tipo. |
|
(5) |
Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell’esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
|
a) |
apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 1 dell’allegato; |
|
b) |
apparecchio denominato «Ultra-FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti nella parte 2 dell’allegato. |
Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra-FOM 300», di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X2 e X4 nel punto indicato nell’allegato, parte 2, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
Articolo 2
In deroga alla presentazione tipo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Estonia le carcasse di suino possono essere presentate, prima della pesatura e della classificazione, senza la testa, le zampe anteriori e la coda. Per procedere alla quotazione delle carcasse di suino su una base comparabile, il peso a caldo constatato viene moltiplicato per 1,07.
Articolo 3
Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.
Articolo 4
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN ESTONIA
Parte 1
INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)». |
|
2. |
L’apparecchio comprende una sonda esagonale della larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all’estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un’asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 3 e 45 mm. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. |
Parte 2
ULTRA-FOM 300
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Ultra-FOM 300». |
|
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 3,5 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. |
|
16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/47 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2004
riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/309/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In sede di recepimento delle direttive nel diritto nazionale, gli Stati membri possono scegliere la forma e i metodi del recepimento, ma devono attenersi a quanto previsto dalla direttiva per quanto riguarda il risultato da raggiungere e il termine entro cui effettuare il recepimento. |
|
(2) |
In occasione di diverse riunioni al vertice, tra cui quelle tenutesi a Stoccolma nel marzo 2001, a Barcellona nel marzo 2002 e a Bruxelles nel marzo 2003 e 2004, il Consiglio europeo, riconoscendo che per garantire la competitività dell’economia europea occorre un mercato interno (1) correttamente funzionante, ha ripetutamente invitato gli Stati membri ad attribuire priorità assoluta al recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno. |
|
(3) |
Il Parlamento europeo (2), il Comitato economico e sociale europeo (3) e il Comitato delle regioni (4) hanno ripetutamente espresso preoccupazione quanto agli scarsi risultati degli Stati membri in termini di recepimento corretto e tempestivo delle direttive riguardanti il mercato interno. Anche l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 16 dicembre 2003 (5), ha sottolineato che gli Stati membri devono rispettare l’articolo 10 del trattato e li ha invitati a far sì che il diritto comunitario venga correttamente e prontamente recepito nel diritto nazionale nei termini prescritti. |
|
(4) |
Nonostante questi inviti e malgrado il fatto che il recepimento tempestivo e corretto sia un obbligo giuridico, regolarmente gli Stati membri non recepiscono le direttive riguardanti il mercato interno correttamente ed entro i termini che essi stessi hanno convenuto; la maggior parte degli Stati membri non raggiunge nemmeno gli obiettivi di recepimento provvisori fissati dal Consiglio europeo e molte di queste direttive risultano non ancora recepite in tutti gli Stati membri molto tempo dopo la scadenza del termine di recepimento. |
|
(5) |
Il recepimento tardivo o scorretto delle direttive riguardanti il mercato interno danneggia le imprese e i cittadini in quanto spesso li priva dei loro diritti. |
|
(6) |
Inoltre, il recepimento tardivo o scorretto priva le imprese e i consumatori di una parte dei vantaggi economici di un mercato interno correttamente funzionante e nuoce alla competitività dell’economia europea nel suo insieme, pregiudicando la capacità della Comunità di generare crescita economica e di sostenere al contempo un livello elevato di coesione sociale. |
|
(7) |
In un’Unione europea di venticinque o più Stati membri, è maggiore il rischio che il recepimento tardivo o scorretto delle direttive determini una frammentazione del mercato interno, con conseguente diminuzione dei vantaggi economici offerti da quest’ultimo. |
|
(8) |
La Commissione continuerà, in via prioritaria, a promuovere severe azioni legali contro gli Stati membri in caso di recepimento tardivo o scorretto e ad incoraggiare la pressione tra pari, pubblicando regolarmente nel quadro di valutazione del mercato interno i risultati degli Stati membri in termini di recepimento. Tuttavia, sebbene in passato tali provvedimenti abbiano avuto un certo successo, il persistere del deficit di recepimento richiede che la Commissione e gli Stati membri adottino un approccio più deciso. |
|
(9) |
Nella comunicazione del 2002 sul miglioramento nel controllo dell’applicazione del diritto comunitario (6), la Commissione ha indicato in quale modo può assistere ed assiste gli Stati membri in sede di recepimento delle direttive nel diritto nazionale. |
|
(10) |
Spetta tuttavia agli Stati membri fare in modo di recepire le direttive correttamente ed entro il termine prescritto. |
|
(11) |
L’articolo 10 del trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. |
|
(12) |
Da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che gli Stati membri non possono giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti dalle direttive adducendo disposizioni, prassi o circostanze esistenti nei loro ordinamenti giuridici. |
|
(13) |
Poiché le direttive continuano a non essere recepite correttamente ed entro il termine prescritto, occorre che gli Stati membri riesaminino le loro procedure e prassi in modo da assicurare l’esecuzione sistematica di questo obbligo giuridico. |
|
(14) |
Alcuni Stati membri, avendo adottato strutture, procedure e prassi più efficaci, ottengono sistematicamente risultati, in termini di recepimento, assai migliori di quelli ottenuti da altri Stati membri. Tuttavia, dal fatto che nessuno Stato membro sia irreprensibile per quanto riguarda il recepimento risulta che tutti gli Stati membri devono cercare di migliorare le relative prassi. Conformemente all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», occorre che gli Stati membri elaborino, per sé stessi e nell’interesse della Comunità, e pubblichino tavole che illustrino per quanto possibile la concordanza tra le direttive e le norme di recepimento. |
|
(15) |
Nella comunicazione «Strategia per il mercato interno – Priorità 2003-2006» (7), la Commissione ha annunciato che avrebbe pubblicato una raccomandazione al fine di illustrare una serie di buone prassi che gli Stati membri dovrebbero seguire per assicurare che le direttive riguardanti il mercato interno vengano recepite in modo migliore e più rapido. |
|
(16) |
Gli Stati membri si sono dichiarati interessati ad apprendere gli uni dagli altri e sono stati consultati, mediante il comitato consultivo per il mercato interno, in merito alle loro prassi di recepimento e alle loro regole e pratiche costituzionali, giuridiche ed amministrative atte ad incidere sul recepimento. |
|
(17) |
È stata individuata una serie di buone prassi che aiutano gli Stati membri a recepire tempestivamente e correttamente le direttive riguardanti il mercato interno. |
|
(18) |
Poiché le procedure e le prassi che si dimostrano efficaci in uno Stato membro possono non essere altrettanto efficaci in un altro Stato membro, spetta a ciascuno Stato membro scegliere le procedure e le prassi più adatte ad assicurare il recepimento corretto e tempestivo delle direttive riguardanti il mercato interno, considerando lo specifico contesto dello Stato membro interessato. |
|
(19) |
Visto che il recepimento tardivo delle direttive riguardanti il mercato interno nuoce alla certezza del diritto e genera confusione, occorre che le imprese e i cittadini siano informati del mancato rispetto dei termini di recepimento e dei diritti ad essi riconosciuti in tali casi. |
|
(20) |
È opportuno che i progetti di norme recanti attuazione di direttive presentati ai parlamenti nazionali siano accompagnati da una dichiarazione riguardante la loro conformità con il diritto comunitario. Occorre, altresì, che in tale dichiarazione venga indicato al parlamento se il progetto recepisce la direttiva di cui trattasi in tutto o in parte. |
|
(21) |
Salvo il ruolo e gli obblighi della Commissione come guardiano del trattato, gli Stati membri, nel notificare alla Commissione le norme di attuazione di una direttiva, dovrebbero precisare se esse recepiscono la direttiva di cui trattasi in tutto o in parte e se esse sono ritenute conformi al diritto comunitario. |
|
(22) |
La decisione da parte degli Stati membri di inserire il recepimento di una direttiva in un più ampio processo legislativo può condurre al mancato rispetto del termine di recepimento. Inoltre, l’aggiunta, negli atti nazionali d’attuazione, di condizioni o prescrizioni supplementari a quelle necessarie per recepire la direttiva può ostacolare il conseguimento degli obiettivi da quest’ultima perseguiti, |
RACCOMANDA:
|
1) |
Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure, organizzative o di altra natura, necessarie per affrontare prontamente ed efficacemente le cause strutturali delle loro persistenti violazioni dell’obbligo giuridico di recepire correttamente e tempestivamente le direttive riguardanti il mercato interno. |
|
2) |
Gli Stati membri sono invitati ad esaminare le buone prassi illustrate nell’allegato e, considerando le proprie tradizioni istituzionali, ad adottare le prassi che presumibilmente consentiranno di aumentare la rapidità o la qualità del recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno. |
|
3) |
Gli Stati membri sono invitati a pubblicare quanto prima l’elenco delle direttive riguardanti il mercato interno che non sono state recepite interamente e tempestivamente e ad informare le imprese ed i cittadini del fatto che, nonostante il mancato recepimento, ad essi possono in certi casi essere riconosciuti i diritti attribuiti da tali direttive. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili almeno su un sito web governativo. |
|
4) |
Gli Stati membri sono invitati a fare in modo che i progetti di norme recanti attuazione di una direttiva presentati ai parlamenti nazionali siano accompagnati dalla dichiarazione che le norme in questione sono ritenute conformi al diritto comunitario e che esse recepiscono la direttiva in tutto o in parte. |
|
5) |
Nel notificare le norme di attuazione di una direttiva, gli Stati membri dovrebbero dichiarare alla Commissione di ritenerle, in coscienza e in fede, conformi al diritto comunitario e precisare se esse recepiscono la direttiva in tutto o in parte. |
|
6) |
Gli Stati membri sono invitati ad astenersi dall’aggiungere, negli atti nazionali d’attuazione, condizioni o prescrizioni non necessarie per recepire la direttiva di cui trattasi quando tali condizioni o prescrizioni sono atte ad ostacolare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva. |
|
7) |
Gli Stati membri sono invitati a fare in modo che l’eventuale decisione di inserire il recepimento di una direttiva in un più ampio processo legislativo nazionale non comporti il mancato rispetto del termine di recepimento. |
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) Il mercato interno comprende anche tre Stati EFTA, ossia l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, membri dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
(2) Relazione Harbour, A5 0026/2003 (GU C 234 del 30.9.2003, pag. 55); relazione Miller, A5 0116/2004.
(3) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 25; GU C 241 del 7.10.2002, pag. 180; GU C 234 del 30.9.2003, pag. 55.
(4) GU C 128 del 29.5.2003, pag. 48.
(5) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(6) COM(2002) 725 def. dell’11.12.2002.
(7) COM(2003) 238 def. del 7.5.2003.
ALLEGATO
PRASSI DI STATI MEMBRI LE QUALI FACILITANO IL RECEPIMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO NEL DIRITTO NAZIONALE DELLE DIRETTIVE CHE INCIDONO SUL MERCATO INTERNO
1. Fare del recepimento corretto e tempestivo una priorità politica e operativa permanente
|
1.1. |
Ad un membro del governo di grado elevato – un ministro o un segretario di Stato – è affidato il compito di controllare il recepimento nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato di tutte le direttive riguardanti il mercato interno e di migliorare i relativi risultati. Tale membro del governo è manifestamente appoggiato dal capo del governo nell’adempimento di questo compito ed è chiaro ai ministri e all’amministrazione che il governo considera prioritario il recepimento corretto e tempestivo. |
|
1.2. |
Tutti i ministri ricevono regolarmente (per esempio una volta al mese) una relazione sul recepimento degli atti comunitari da parte di tutti i ministeri ed organismi governativi. I risultati conseguiti in termini di recepimento vengono discussi regolarmente in sede di riunioni di ministri. |
|
1.3. |
Per assicurare che il recepimento sia corretto e tempestivo sono stanziate risorse sufficienti. |
2. Assicurare un controllo e un coordinamento permanenti, a livello amministrativo e politico, in materia di recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno
|
2.1. |
Ad un ministero o ente governativo è affidato il compito di controllare il recepimento nel suo insieme. Esso coordina l’attività di recepimento con i ministeri e con gli enti federali, regionali e locali responsabili in materia e riceve da questi la programmazione relativa al recepimento. Esso assicura che il procedere del recepimento sia discusso regolarmente (per esempio una volta al mese) con funzionari ministeriali di grado elevato. Esso riferisce regolarmente (per esempio una volta al mese) al ministro o al segretario di Stato responsabile del controllo del recepimento. Esso funziona inoltre come coordinatore nazionale nei rapporti con la Commissione per quanto riguarda i risultati dello Stato membro in termini di recepimento. |
|
2.2. |
Ciascun ministero e ciascun ente federale, regionale e locale che svolge attività di recepimento designa al suo interno i funzionari responsabili del controllo del recepimento, i quali operano come punto di contatto. Tra questi funzionari è istituita una rete nazionale. |
|
2.3. |
Vengono emanati orientamenti su come effettuare il recepimento, intesi ad assicurare che in tutta l’amministrazione vi sia un approccio comune con riguardo al recepimento. |
|
2.4. |
Viene istituita e aggiornata una base dati nazionale centrale sul recepimento. Questa base dati è accessibile a tutti i ministeri ed enti federali, regionali e locali coinvolti nel recepimento. Per ogni direttiva la base dati indica: i riferimenti e l’oggetto della direttiva; il ministero o altro ente governativo competente per il recepimento e le persone responsabili nell’ambito di tale ministero o ente; l’elenco degli altri ministeri ed enti governativi coinvolti nel recepimento e le persone responsabili; le risorse necessarie per il recepimento; il termine per il recepimento; le misure da adottare per recepire la direttiva; il calendario previsto per il recepimento (compresi gli eventuali dibattiti parlamentari); lo stato d’avanzamento; le eventuali difficoltà di recepimento; gli eventuali procedimenti d’infrazione avviati contro lo Stato membro interessato per il recepimento tardivo o scorretto. È possibile stabilire in qualunque momento quali risultati in termini di recepimento siano stati conseguiti dallo Stato membro nel suo insieme e per ministero. |
|
2.5. |
Al ministero o altro ente governativo responsabile sono inviati promemoria prima che scada il termine per il recepimento (per esempio tre mesi prima della scadenza del termine e, nuovamente, un mese prima della scadenza del termine). |
|
2.6. |
Quando un termine è scaduto, un richiamo è inviato immediatamente a livello sia amministrativo che ministeriale e il parlamento nazionale viene informato. |
|
2.7. |
Gli Stati membri chiedono per tempo il parere e l’assistenza della Commissione sulle questioni di recepimento. La base dati sui punti di contatto creata dalla Commissione è utilizzata per individuare i funzionari responsabili. |
3. Far sì che i preparativi per il recepimento siano avviati quanto prima e siano intesi ad un recepimento corretto e tempestivo
|
3.1. |
Durante i negoziati su una direttiva e, in ogni caso, prima che essa venga adottata, il ministero o altro ente governativo responsabile di tali negoziati prepara un programma di recepimento. Per ogni direttiva, il programma di recepimento indica: i riferimenti e l’oggetto della direttiva; il ministero o altro ente governativo competente per il recepimento e le persone responsabili presso tale ministero o ente; l’elenco degli altri ministeri ed enti governativi coinvolti nel recepimento e le persone responsabili; le risorse necessarie per il recepimento; il termine per il recepimento; un raffronto tra la normativa nazionale esistente e la direttiva proposta; le misure da adottare per recepire la direttiva; il calendario previsto per il recepimento (compresi gli eventuali dibattiti parlamentari). Poco tempo (per esempio quattro settimane) dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il programma di recepimento è inviato al ministero o ente governativo competente per il controllo del recepimento nel suo insieme, in modo da assicurare l’aggiornamento della base dati sul recepimento. |
|
3.2. |
La redazione dell’atto normativo di recepimento inizia prima o subito dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
3.3. |
Il ministero o altro ente governativo competente per il recepimento redige una tavola di concordanza nella quale viene indicato come è recepita nel diritto nazionale ciascuna disposizione della direttiva. Questa tavola accompagna qualsiasi progetto di atto normativo nazionale d’attuazione inviato al parlamento o al governo, in modo da facilitarne l’esame, e accompagna qualsiasi notifica alla Commissione dell’atto normativo nazionale d’attuazione. |
|
3.4. |
L’aggiunta, nell’atto normativo d’attuazione, di disposizioni supplementari non necessarie per recepire la direttiva è evitata. Ove siano previste siffatte disposizioni supplementari, il ministero o altro ente governativo responsabile spiega perché l’aggiunta è ritenuta necessaria e dimostra che essa non ritarderà il recepimento. |
|
3.5. |
Per quanto possibile, i funzionari nazionali responsabili della negoziazione di una direttiva partecipano al suo recepimento in diritto nazionale. Se ciò non è possibile, tali funzionari cooperano strettamente con quelli responsabili del recepimento. In ogni caso, nel corso dei negoziati su una direttiva, i funzionari che partecipano a tali negoziati tengono informati i funzionari che si occuperanno di recepirla, in modo che gli eventuali problemi di recepimento siano sollevati e affrontati prima che la direttiva venga adottata. |
|
3.6. |
Nel corso dei negoziati su una direttiva, i rappresentanti degli enti federali, regionali e locali che dovranno recepirla sono tenuti informati. |
|
3.7. |
L’atto normativo nazionale d’attuazione è notificato alla Commissione elettronicamente. |
4. Cooperare strettamente con i parlamenti nazionali, regionali e locali coinvolti nel recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno per assicurare un recepimento corretto e tempestivo
|
4.1. |
Ai parlamenti sono inviate le proposte di direttive non appena queste siano state presentate dalla Commissione. Inoltre, i parlamenti sono tenuti informati del procedere dei negoziati sulle direttive. |
|
4.2. |
I parlamenti ricevono regolarmente (per esempio ogni tre mesi) relazioni su come procede il recepimento, sulle direttive il cui recepimento è in ritardo e sui procedimenti d’infrazione avviati dalla Commissione contro lo Stato membro interessato per recepimento tardivo o scorretto. |
|
4.3. |
Insieme con il progetto dell’atto nazionale d’attuazione, al parlamento sono inviati un calendario per il recepimento, un’indicazione chiara del termine di recepimento, la tavola di concordanza eventualmente preparata e la dichiarazione del governo che la misura nazionale d’attuazione è ritenuta conforme al diritto comunitario. |
|
4.4. |
I parlamenti ricevono dal governo l’allarme tempestivo che il termine di recepimento sta per scadere (per esempio tre mesi prima della scadenza). I parlamenti sono avvisati dell’avvenuta scadenza del termine. |
|
4.5. |
I governi incoraggiano i parlamenti a riservare tempo per recepire le direttive in tempo utile. |
5. Agire rapidamente, chiaramente ed efficacemente per recepire le direttive in caso di ritardo nel loro recepimento
|
5.1. |
Si adottano tutte le misure necessarie per far sì che le direttive non recepite entro il termine prescritto siano recepite il prima possibile dopo la scadenza del termine. |
|
5.2. |
In caso di ritardo nel recepimento di una o più direttive, i parlamenti sono incoraggiati a riservare tempo supplementare per recepire tali direttive il prima possibile e ad affrontare le cause procedurali del ritardo. |
|
5.3. |
Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle direttive che non sono state recepite entro il termine prescritto e informano le imprese ed i cittadini del fatto che, nonostante il mancato recepimento, ad essi possono in certi casi essere riconosciuti i diritti attribuiti da tali direttive non recepite. |
|
5.4. |
Ove si constati il persistere del ritardo nel recepire le direttive, gli Stati membri esaminano se la procedura legislativa parlamentare possa essere abbreviata per il recepimento delle direttive. Si prende in considerazione la possibilità di adottare gli atti d’attuazione in una sola lettura o con una procedura accelerata. |
|
5.5. |
Ove si constati il persistere del ritardo nel recepire le direttive, si prende in considerazione la possibilità di adottare gli atti d’attuazione mediante decreti o regolamenti governativi, se ciò è consentito dalla costituzione o dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e se tale procedura accelererà il recepimento. |