ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
12 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 549/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 550/2005 della Commissione, del 7 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2004 concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 551/2005 della Commissione, dell’11 aprile 2005, che fissa l’importo supplementare da versare per i pomodori nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia ai sensi del regolamento (CE) n. 416/2004

5

 

*

Regolamento (CE) n. 552/2005 della Commissione, dell’11 aprile 2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

6

 

 

Regolamento (CE) n. 553/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

31

 

 

Regolamento (CE) n. 554/2005 della Commissione, dell’11 aprile 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

32

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE [notificata con il numero C(2005) 1002]  ( 1 )

34

 

*

Decisione n. 1/2005 del Comitato, del 7 marzo 2005, istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

40

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 6 aprile 2005, sulle comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso la rete elettrica ( 1 )

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l’introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all’articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004)

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/1


REGOLAMENTO (CE) N. 549/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

89,9

096

105,7

204

56,9

212

129,8

624

129,4

999

102,3

0707 00 05

052

119,4

204

45,3

999

82,4

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

105,9

096

75,1

204

69,9

999

83,6

0805 10 20

052

47,2

204

49,9

212

55,0

220

49,8

624

56,0

999

51,6

0805 50 10

052

62,1

400

67,7

624

80,9

999

70,2

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

81,2

508

68,3

512

73,6

524

73,2

528

72,6

720

85,3

804

109,9

999

84,7

0808 20 50

388

77,1

512

59,7

528

62,3

720

39,8

999

59,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/3


REGOLAMENTO (CE) N. 550/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 416/2004 concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione (1), che ha introdotto alcune misure transitorie in seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), prevede il pagamento di un importo supplementare nel caso in cui, al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006, il limite comunitario non risulti superato.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 170/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l’importo dell’aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione (2), per i quantitativi di pomodori che hanno formato oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005 nei nuovi Stati membri è stato accertato il rispetto dei limiti nazionali e comunitari di trasformazione, stabilito sulla base dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

(3)

Dopo avere constatato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali, non vi sono motivi per ritardare il pagamento dell’importo supplementare di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 416/2004 per quanto riguarda i pomodori, dal momento che le misure precauzionali non sono più necessarie. È pertanto opportuno consentire detto pagamento.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 416/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 416/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario non risulti superato, in tutti i nuovi Stati membri, dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, è versato un importo supplementare pari al 25 % dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, tranne nel caso dei pomodori, per i quali l’importo supplementare è versato dopo che è stato verificato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali.

2.   Nel caso in cui al momento del controllo del rispetto del limite ai fini della fissazione dell’aiuto per la campagna 2005/2006 il limite comunitario risulti superato, nei nuovi Stati membri in cui il limite nazionale non sia stato superato o lo sia stato in misura inferiore al 25 % è versato un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005, tranne nel caso dei pomodori, per i quali l’importo supplementare è versato dopo che è stato verificato che i nuovi Stati membri hanno rispettato i limiti nazionali.

L’importo supplementare di cui al primo comma è fissato sulla base dell’effettivo superamento del limite nazionale corrispondente, fino ad un massimo del 25 % dell’aiuto fissato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 68 del 5.3.2004, pag. 12.

(2)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 29.


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/5


REGOLAMENTO (CE) N. 551/2005 DELLA COMMISSIONE,

dell’11 aprile 2005,

che fissa l’importo supplementare da versare per i pomodori nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia ai sensi del regolamento (CE) n. 416/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo paragrafo,

visto il regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi di pomodoro oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), superano il limite comunitario dell’1,5 %. Pertanto, durante la campagna di commercializzazione 2004/2005, deve essere versato un importo supplementare negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 e non hanno superato il limite nazionale o lo hanno superato in misura inferiore al 25 %.

(2)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia i limiti nazionali non sono stati superati. In questi paesi deve essere pertanto versato l’importo supplementare integrale, pari a 8,62 EUR per tonnellata.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i produttori di Cipro non hanno presentato alcuna domanda relativa all’aiuto per i pomodori da trasformazione. In tale Stato membro non è pertanto necessario versare alcun importo supplementare per la campagna di commercializzazione 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel corso della campagna 2004/2005, nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia è versato l’importo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 8,62 EUR per tonnellata di pomodori da trasformazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/6


REGOLAMENTO (CE) N. 552/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 13 luglio 2004, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 7 giugno 2004 dalla European Refractories Producers Federation (P.R.E.) («il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di mattoni di magnesia. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunciante, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

I produttori all’origine della denuncia, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori cinesi di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari di richiesta alle imprese cinesi notoriamente interessate. Otto imprese hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, oppure il trattamento individuale qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre un’impresa ha chiesto soltanto il trattamento individuale.

(6)

Nell'avviso di apertura, la Commissione indicava che nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Tuttavia, si è deciso di non utilizzare questo metodo poiché il numero di produttori esportatori della RPC disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.

(7)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai due produttori comunitari indicati nella denuncia, da tre altri produttori comunitari, da nove produttori esportatori della RPC, da un operatore commerciale collegato ad un esportatore cinese e con sede nella Corea del Sud, da un operatore commerciale collegato ad un esportatore cinese e con sede nell’Isola di Man, da due importatori collegati ad un esportatore cinese e con sede nella Comunità, da cinque fornitori di materie prime, da tre importatori indipendenti e da sedici utilizzatori indipendenti (produttori di acciaio) della Comunità.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari:

RHI AG, Austria («RHI»)

LWB Refractories GmbH, Germania («LWB»)

Refratechnik Holding GmbH, (risposte dalla Refratechnik Cement GmbH e Refratechnik Steel GmbH), Germania («Refratechnik»).

Non sono state condotte visite in loco presso la Refractarios Burceña SL, Spagna, e la Cerámica del Nalón SA, Spagna, poiché ciascuna delle due imprese rappresentava soltanto una percentuale molto ridotta della produzione comunitaria.

b)

Produttori esportatori della RPC:

RHI Refractories Liaoning Co. Ltd

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

Dashiqiao City Magnesite Refractory Factory Co. Ltd

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

Yingkou Orind Refractories Ltd.

c)

Operatori commerciali collegati:

WonJin KR Co. Ltd, Yangsan-si, Corea del Sud

Mayerton Refractories Ltd, Isola di Man.

d)

Importatori collegati:

Refratechnik Steel GmbH, Düsseldorf, Germania

RHI AG Ltd, Vienna, Austria.

e)

Utilizzatori comunitari:

Corus Group plc, Londra, Regno Unito

Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg, Germania.

(9)

Vista l’esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede delle seguenti società:

 

Produttori degli Stati Uniti d'America:

LWB Refractories Company

Resco Products Inc.

3.   Periodo dell'inchiesta

(10)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

4.1.   Osservazioni generali

(11)

I mattoni di magnesia sono generalmente utilizzati nella produzione di acciaio come rivestimento dei recipienti in cui l’acciaio viene fuso. Il prodotto viene di norma realizzato sulla base di specifiche chimiche standard, che poi vengono modificate per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale. Di conseguenza, il numero dei singoli tipi di prodotto è vasto. Si è pertanto deciso di classificare il prodotto in diversi gruppi per consentire il confronto.

4.2.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è costituito da mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della RPC («il prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC ex 6815 91 00 e ex 6815 99 10. Tuttavia, l’inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame è stato anche importato classificandolo ai codici NC ex 6815 10 10, ex 6815 99 90, ex 6902 10 00, ex 6903 90 20 ed ex 6903 90 90 (ex 6903 90 20 prima del 1o gennaio 2004).

4.3.   Prodotto simile

(13)

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame, definito al considerando precedente, hanno le stesse applicazioni, sebbene si distinguano per una serie di fattori, quali il rapporto tra le varie materie prime, gli additivi e i post-trattamenti, le forme e le dimensioni.

(14)

Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i mattoni di magnesia prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e degli Stati Uniti, i quali sono stati utilizzati come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dalla RPC. In effetti, questi mattoni di magnesia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di quelli esportati dalla RPC nella Comunità.

(15)

Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i mattoni di magnesia prodotti dal denunciante e venduti sul mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le medesime applicazioni.

(16)

Si conclude pertanto che tutti i tipi di mattoni di magnesia costituiscono un unico prodotto e vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(17)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica tali criteri:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato,

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente e sono d’applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato.

(18)

Otto produttori esportatori della RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il relativo formulario.

(19)

Per gli otto produttori esportatori e le loro imprese collegate coinvolte nella produzione e/o commercializzazione del prodotto in esame, con sede nella RPC, la Commissione ha chiesto e verificato presso i rispettivi locali tutte le informazioni, giudicate necessarie, contenute nelle richieste di TEM.

(20)

Dall’inchiesta è emerso che due degli otto produttori esportatori cinesi rispondevano a tutte le condizioni per la concessione del TEM. I due produttori esportatori della RPC che hanno ottenuto il TEM sono:

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd.

(21)

Le altre sei richieste sono state respinte. La seguente tabella presenta un quadro riassuntivo delle decisioni prese per le sei imprese cui non è stato concesso il TEM sulla base dei cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Impresa

Criteri

Criterio 1

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino

Criterio 2

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino

Criterio 3

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino

Criterio 4

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto trattino

Criterio 5

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto trattino

1

Soddisfatto

Soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

2

Nessuna decisione

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

3

Nessuna decisione

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

4

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

5

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

6

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, degli esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta.

(22)

Alle società interessate e al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze.

(23)

I suddetti sei produttori esportatori hanno tutti contestato le decisioni prese nei loro confronti, sostenendo di dover beneficiare del TEM per i motivi che seguono.

(24)

Per quanto concerne il criterio 1, un’impresa ha sostenuto che, sebbene esista un rischio di ingerenza dello Stato, tale ingerenza in pratica non ha luogo. Altre imprese, riferendosi all'articolo VI del GATT 1994, hanno messo in dubbio la conformità della decisione della Commissione alla normativa OMC. Hanno sostenuto che, poiché l’inchiesta aveva escluso l’esistenza di un monopolio di Stato sulla produzione e vendita del prodotto e dal momento che non esistevano prove sul fatto che il governo cinese avesse fissato tutti i prezzi di vendita sul mercato interno dei mattoni di magnesia, esse avevano adempiuto all’onere di provare la prevalenza di condizioni di libera concorrenza e quindi di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e vendita del prodotto.

(25)

Come riconosciuto dal Tribunale di primo grado, spetta al produttore esportatore dimostrare il rispetto dei criteri per il TEM. Un aspetto ancora più importante emerso durante l’inchiesta è che l’impresa in questione risulta costituita ai sensi della legge amministrativa speciale che consente una notevole ingerenza dello Stato, la cui applicazione non presenta eccezioni. Qualsiasi rinegoziazione dello statuto sociale non modificherebbe lo stato giuridico dell’impresa. Si è accertato che l’ente locale prende parte alle principali decisioni. Inoltre, non è stata condotta alcuna valutazione indipendente per verificare se gli investimenti aziendali riflettano prezzi di mercato equi, né al momento della costituzione della società, né quando, in un secondo tempo, nella società sono stati immessi ulteriori capitali. Inoltre, secondo la licenza commerciale, l’impresa ha la possibilità di effettuare commercio compensativo e di scambio e non ha potuto provare che tali pratiche non avessero avuto luogo. Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l’impresa non rispondeva al criterio 1. Di conseguenza e in linea con il regolamento di base, che peraltro riflette gli impegni internazionali che la Comunità ha assunto nell’ambito dell’OMC, le suddette argomentazioni vanno respinte.

(26)

Per quanto riguarda il criterio 2, alcune imprese hanno obiettato che le presunte carenze contabili sono irrilevanti ai fini della prevalenza o meno di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto. Inoltre, tali imprese hanno asserito che il fatto di imporre requisiti aggiuntivi, come l’obbligo di utilizzare le norme internazionali, non interessi la questione della prevalenza di condizioni di economia di mercato. A loro avviso si tratta di una violazione degli impegni assunti dalla Comunità in ambito GATT/OMC, in particolare una violazione della nota esplicativa dell’articolo VI del GATT, nonché del paragrafo 15, lettera a), punto ii), della decisione del 10 novembre 2001, ovvero del protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese.

(27)

Diverse imprese hanno peraltro affermato che l’imposizione delle norme contabili internazionali (IAS) agli esportatori stranieri e non all’industria comunitaria comporta un’applicazione non «imparziale» della normativa commerciale europea, ponendo l’industria comunitaria in una posizione più favorevole rispetto agli esportatori. Tuttavia, va rilevato che l’analisi per accertatare la conformità o meno ai criteri per la concessione del TEM è stata condotta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Poiché tale valutazione non è stata effettuata per l’industria comunitaria, non si può affermare che la Commissione sia parziale nella sua analisi. Pertanto tale argomentazione non è pertinente nella fattispecie. Quanto alla prima obiezione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione deve verificare se le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Le imprese in questione non rispondevano a tali condizioni indispensabili del criterio citato, ovvero non seguivano i principi contabili basilari. Pertanto tale affermazione non ha potuto essere presa in considerazione.

(28)

Per quanto concerne il criterio 3, un’impresa ha affermato di aver sottoposto le proprie attività a valutazione indipendente. Tuttavia, non è stata fornita una prova certa in merito alla registrazione di tali attività al valore di mercato reale e non è stato dimostrato che tutti i costi sono stati contabilizzati al valore di mercato.

2.   Trattamento individuale

(29)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene eventualmente calcolato un unico dazio per tutto il paese, a meno che gli esportatori non siano in grado di dimostrare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato; iv) le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato; v) l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(30)

I sei produttori esportatori cui non è stato possibile concedere il TEM hanno chiesto anche il trattamento individuale nel caso non potessero ottenere il TEM. Dalle informazioni disponibili è emerso che quattro di essi rispondevano a tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(31)

Delle due imprese restanti, una è risultata in parte di proprietà statale. Inoltre, tale impresa è stata istituita in base alla legislazione speciale cinese che consente ingerenze da parte dello Stato. Essa non ha potuto dimostrare di aver preso le proprie decisioni in modo autonomo. Per questi motivi, il rischio di ingerenza dello Stato è stato ritenuto significativo. Inoltre, specie per le autorità doganali, risulta spesso molto difficile individuare il produttore dei mattoni di magnesia venduti. È stato pertanto reputato considerevole anche il rischio che si eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un dazio inferiore, un rischio aggravato a sua volta da quello altrettanto importante di ingerenza dello Stato. Di conseguenza, non risultando soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettere c) ed e), del regolamento di base, si è deciso di non concedere il trattamento individuale a tale impresa.

(32)

Per l’altra impresa, il livello di collaborazione e i dati forniti non sono stati sufficienti per poter determinare la rispondenza a tutti i criteri per la concessione del trattamento individuale. Ad esempio, l’impresa non è stata in grado di fornire entro i termini stabiliti un elenco attendibile delle vendite effettuate nella Comunità, impedendo in tal modo il calcolo del margine di dumping.

(33)

Un ulteriore produttore esportatore ha richiesto soltanto il trattamento individuale. Tale società vendeva a imprese collegate e a parti indipendenti della Comunità. Non avendo fornito le informazioni richieste entro i termini stabiliti, non è stato possibile determinare la rispondenza di tale impresa ai criteri per la concessione del trattamento individuale ed è stato necessario considerarla come parte che non ha collaborato all'inchiesta.

(34)

Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti quattro produttori esportatori della RPC:

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd.

3.   Valore normale

3.1.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

a)   Paese di riferimento

(35)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(36)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere la Turchia come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(37)

Alcune parti interessate si sono dichiarate contrarie alla proposta della Commissione per i seguenti motivi:

insufficiente concorrenza sul mercato interno della Turchia (i produttori turchi sono soltanto 3),

il volume della produzione della Turchia ammonta all’1,3 % di quella cinese,

i produttori cinesi hanno una diversa struttura dei costi, specie per quanto riguarda il costo della manodopera e il costo delle materie prime,

la Turchia ha legami economici e culturali con l’UE diversi dalla RPC; è infatti più vicina all’Europa, beneficia di un’unione doganale con l’UE dal 1995 e sta armonizzando la propria normativa con quella europea nell’ambito dei negoziati per la sua adesione all’UE,

la moneta turca è fortemente svalutata; alcuni produttori turchi sono collegati ai denuncianti,

la qualità dei prodotti turchi è scarsa.

(38)

Le parti interessate hanno proposto l’India o la Russia come adeguati paesi di riferimento.

(39)

La Commissione ha ricercato la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, come: Russia, India, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti d’America, Serbia e Montenegro, Sudafrica. Delle 38 imprese contattate in tutto il mondo, soltanto due imprese americane hanno convenuto di collaborare all’inchiesta.

(40)

Dall’analisi delle informazioni disponibili è emerso che quello americano è un mercato competitivo per il prodotto in esame, disponendo di almento 3 produttori, circa 30 fornitori, oltre 15 importatori e circa 300 utilizzatori. Come indicato al considerando 14, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i mattoni di magnesia prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e degli Stati Uniti. Inoltre, è stato rilevato che oltre il 50 % delle materie prime utilizzate da uno dei produttori americani veniva importato dalla RPC e che il processo di produzione utilizzato nei due paesi per la fabbricazione dei mattoni di magnesia non presenta differenze significative.

(41)

Sulla scorta di quanto precede, si conclude in via provvisoria che gli Stati Uniti costituiscono la scelta più appropriata e opportuna di paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale

(42)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese di riferimento. Poiché è stato accertato che le transazioni dei produttori statunitensi sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli Stati Uniti per i tipi di prodotto comparabili a quelli esportati nella Comunità dagli esportatori cinesi.

(43)

Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dai produttori statunitensi che hanno collaborato all'inchiesta per tipi di prodotto aventi un contenuto analogo di MgO. Ove necessario, si sono operati adeguamenti per tener conto dei diversi trattamenti cui i vari tipi di prodotto vengono sottoposti.

3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(44)

Si ricorda che per le imprese cui è stato concesso il TEM il calcolo del margine di dumping è stato effettuato sulla base dei dati da esse forniti sulle vendite effettuate sul mercato interno ed estero, nonché sul costo di produzione del prodotto in esame. I dati sono stati verificati presso la sede delle imprese in questione.

(45)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite per l’esportazione nella Comunità.

(46)

Su tale base è emerso che per un produttore esportatore le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno hanno raggiunto un volume rappresentativo nel corso del periodo dell’inchiesta, mentre per l’altro, durante lo stesso periodo, le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno non hanno raggiunto tale volume.

(47)

Per il produttore esportatore con vendite interne rappresentative la Commissione ha quindi individuato i tipi di mattoni di magnesia venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(48)

Per ciascun tipo venduto sul mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo di mattoni di magnesia venduto per l'esportazione nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di mattoni di magnesia sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile di mattoni di magnesia esportato nella Comunità.

(49)

Dall’analisi è emerso che soltanto il produttore esportatore con vendite globalmente rappresentative aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno per alcuni tipi del prodotto in esame.

(50)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di ciascun tipo di mattoni di magnesia effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di mattoni di magnesia in questione ad acquirenti indipendenti.

(51)

Le vendite sul mercato interno sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario di un determinato tipo di prodotto risultava uguale o superiore al costo di produzione. Si è pertanto provveduto a calcolare il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

(52)

Come affermato ai considerando 50 e 51, è stata calcolata la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un dato tipo di mattoni di magnesia effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un tipo di mattoni di magnesia rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite, oppure la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto unicamente, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(53)

Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di mattoni di magnesia era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che quindi il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale.

(54)

Dalla suddetta analisi è emerso che alcuni tipi di prodotto erano venduti nel corso di normali operazioni commerciali.

(55)

Per tutti i tipi di prodotto che non sono stati venduti in quantità rappresentative o che, in base al prezzo, non sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali, come indicato ai considerando 52 e 53, i prezzi sul mercato interno del produttore esportatore in questione non hanno potuto essere utilizzati per determinare il valore normale e si è dovuto ricorrere ad un metodo alternativo.

(56)

Ogniqualvolta non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul mercato interno, si è dovuto calcolare un valore normale costruito sulla base dei costi del produttore in questione. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno fossero attendibili.

(57)

Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume totale delle vendite dell’impresa interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui ai considerando 45, 48, 52 e 53. Per un’impresa rispondente ai suddetti criteri è stato possibile utilizzare le SGAV e i profitti propri della società.

(58)

Per l’altra impresa che non aveva effettuato vendite sufficienti sul mercato interno, il valore normale è stato definito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. È emerso che la struttura dei costi dell’altra impresa cui era stato concesso il TEM e che aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno per alcuni tipi del prodotto in esame era talmente diversa da non poter costituire in questo caso una base ragionevole per la definizione del valore normale. I costi dell’impresa che non aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno sono, tuttavia, risultati attendibili, per cui il valore normale è stato costruito sulla base dei dati forniti dall’impresa, essendo in linea con quelli di altri esportatori o produttori dello stesso prodotto nel paese di origine.

4.   Prezzi all'esportazione

(59)

Tutte le vendite per l’esportazione nella Comunità da parte degli esportatori cui è stato concesso il TEM o il trattamento individuale sono state effettuate tramite importatori collegati della Comunità, imprese collegate extracomunitarie o mediante società che, sebbene non collegate, operavano comunque in stretta collaborazione con i produttori esportatori o disponevano persino di contratti di vendita esclusiva. Per le esportazioni effettuate tramite operatori collegati, i prezzi all’esportazione sono stati costruiti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(60)

Sono stati operati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, l’effettivo margine di profitto realizzato dagli importatori indipendenti che hanno collaborato all’inchiesta è stato considerato una base ragionevole.

5.   Confronto

(61)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(62)

Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei diversi costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, nonché delle differenze esistenti nelle spese di credito, nelle commissioni, negli oneri all'importazione e nei costi per i servizi di assistenza post-vendita (garanzia, ecc.).

6.   Margine di dumping

6.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/trattamento individuale

(63)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le due società cui è stato concesso il TEM, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo del prodotto in esame corrispondente.

(64)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le quattro imprese cui è stato concesso il trattamento individuale, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità calcolato per il paese di riferimento è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.

(65)

I margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

11,2 %

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

34,1 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

55,7 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

55,7 %

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

99,9 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

41,4 %.

6.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(66)

Per poter calcolare il margine di dumping applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha iniziato con il determinare il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originario della RPC, calcolate sulla base delle statistiche Eurostat, secondo la metodologia illustrata al considerando 80, e le risposte effettivamente date al questionario dagli esportatori della RPC. Su tale base, si è stabilito che il livello di collaborazione era scarso.

(67)

Essendo il livello di collaborazione scarso, il margine di dumping applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato calcolato per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ovvero il 99,9 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Tuttavia, il margine di dumping per l’intero paese è risultato superiore al margine di pregiudizio residuo.

C.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(68)

Nel corso della presente inchiesta è risultato che i mattoni di magnesia erano prodotti da:

due produttori comunitari all’origine della denuncia e due ulteriori produttori, i quali durante l’inchiesta hanno offerto piena collaborazione alla Commissione (RHI, LWB, Refractarios Burceña SL e Cerámica del Nalón SA),

un produttore che ha fornito una risposta dettagliata al questionario, ma si è opposto al procedimento (Refratechnik),

sette altri produttori, oltre Assopiastrelle (l’associazione italiana dei produttori di materiali refrattari, che rappresenta una produzione di 64 000 tonnellate), i quali hanno sostenuto l’industria comunitaria, ma non hanno fornito risposte esaurienti al questionario. Un ulteriore produttore ha inviato una lettera, senza però specificare se era favorevole o contrario al procedimento.

2.   Definizione di industria comunitaria

2.1.   Produttori collegati alla RPC e/o che importano il prodotto in esame dalla RPC

(69)

È emerso che due produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta, vale a dire RHI e Refratechnik, importano anche il prodotto in esame dalla RPC. Si è pertanto valutato se escludere queste imprese dalla definizione di industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

2.1.1.   RHI

(70)

Oltre a produrrre il prodotto in esame nella Comunità, la RHI lo importa anche da una società joint-venture collegata della RPC: la RHI Liaoning. È stato rilevato che nel periodo dell’inchiesta la stragrande maggioranza delle vendite della RHI sul mercato comunitario erano state prodotte nella Comunità, mentre una parte minore era stata prodotta nella RPC. Si tratta di una quota di scarsa entità perché la produzione della RHI nella RPC è principalmente destinata al mercato asiatico in forte espansione. La RHI è anche il principale produttore comunitario, con sede, centro di R&S e principali strabilimenti tutti situati nella Comunità. È stato pertanto accertato che, per quanto riguarda il prodotto in esame, l’attività principale della RHI si trova nella Comunità.

(71)

Si è inoltre esaminato l’impatto che le importazioni avevano sulle vendite complessive dell’impresa nella Comunità. È stato riscontrato che, in termini di redditività, la RHI non traeva notevoli benefici dalla rivendita delle importazioni. Si è giunti a tale conclusione confrontando i tassi di redditività dei produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.

(72)

Tenuto conto della limitata entità delle importazioni e della mancanza di benefici sostanziali che tali importazioni hanno apportato alla redditività delle vendite comunitarie, si è stabilito che l'impresa non è stata al riparo dalle conseguenze pregiudizievoli delle pratiche di dumping. Pertanto, si considera che un'esclusione della RHI dalla definizione di industria comunitaria sarebbe ingiustificata.

2.1.2.   Refratechnik

(73)

Anche la Refratechnik, oltre a produrre il prodotto in esame nella Comunità, lo importa da produttori cinesi. È stato accertato che nel periodo dell’inchiesta quasi la metà delle vendite della Refratechnik sul mercato comunitario erano state prodotte nella RPC. È inoltre emerso che la maggior parte dell’espansione dell’attività commerciale dell'impresa deriva dall’aumento delle importazioni dalla RPC. Si è pertanto reputato che l’attività principale della Refratechnik non fosse soltanto situata nella Comunità, ma anche nella RPC.

(74)

Si è inoltre esaminato l’impatto che le importazioni avevano sulle vendite complessive dell’impresa nella Comunità. Diversamente dalla RHI, la Refratechnik traeva notevoli benefici dalla rivendita delle importazioni.

(75)

In considerazione della notevole entità delle importazioni rispetto al volume complessivo delle vendite nella Comunità, del graduale trasferimento alla RPC dell’attività principale dell’impresa e del fatto che la Refratechnik stava chiaramente traendo vantaggio dalle importazioni oggetto di dumping, si ritiene che la Refratechnik vada esclusa dalla nozione di industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base e considerata un «altro operatore presente sul mercato».

2.2.   Industria comunitaria

(76)

Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione dei quattro produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all'inchiesta, inclusa la RHI ed esclusa la Refratechnik, è stata di 233 732 tonnellate. Ciò rappresenta il 53 % della produzione comunitaria complessiva e, di conseguenza, tali imprese costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(77)

L'inchiesta ha accertato l'assenza di un uso vincolato del prodotto in esame nell'ambito dell'industria produttrice di mattoni di magnesia. Tuttavia, alcune industrie siderurgiche hanno prodotto mattoni di magnesia per proprio uso. Si tratta di un volume ridotto rispetto a quello realizzato dai produttori comunitari di materiali refrattari. Poiché tale produzione è destinata ad essere utilizzata nell’ambito dell’industria siderurgica e nessuna impresa di tale comparto ha collaborato all’inchiesta in quanto produttrice di mattoni di magnesia (sebbene diverse abbiano ricevuto il questionario), questa parte della produzione sembra non avere un impatto significativo sull’industria comunitaria.

(78)

Poiché l’industria comunitaria era composta da quattro imprese, di cui due rappresentavano circa il 2 % della produzione, i dati indicati sotto sono stati indicizzati per motivi di riservatezza.

3.   Consumo nella Comunità

(79)

Il consumo è stato calcolato sulla base di stime standard fornite dall’industria comunitaria secondo la prassi usuale. Tali dati derivano da relazioni sulla produzione di acciaio (fonte: International Iron & Steel Institute, IISI) e sono divisi per consumo medio noto del prodotto in esame per tonnellata di acciaio prodotto.

(80)

I dati relativi alle importazioni sono stati ricavati dalle informazioni Eurostat sui volumi per i pertinenti codici NC (6815 91 00, 6815 99 10, 6815 10 10, 6815 99 90, 6902 10 00 e 6903 90 20). Su tali dati sono state operate delle deduzioni per escludere prodotti che, in base al prezzo, non potevano corrispondere a quello in esame. Il volume al netto delle deduzioni (pari a 73 291 tonnellate per tutti i paesi e a 59 831 tonnellate per la RPC) è stato confrontato con il volume delle importazioni indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta (circa 42 000 tonnellate). Tenuto conto che: i) circa 13 500 tonnellate erano state importate da paesi diversi dalla RPC; ii) i dati forniti dagli importatori e utilizzatori comunitari hanno evidenziato come le importazioni fossero state effettuate da esportatori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta; iii) numerosi altri produttori esportatori cinesi hanno ricevuto il questionario, ma non hanno collaborato, il valore fornito da Eurostat è stato considerato una valutazione accurata del volume delle importazioni. Inoltre, secondo una pubblicazione commerciale cinese (China Metallurgical News, 4 gennaio 2004), nel 2003 sarebbero state esportate in Europa 80 000 tonnellate, per cui il dato fornito da Eurostat per il periodo dell’inchiesta (59 831) non risulta assolutamente eccessivo.

(81)

Le vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario sono state calcolate sulla base delle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai cinque produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta (tra cui Refratechnik). Il saldo (ovvero il consumo, meno le importazioni, meno il volume delle vendite dell’industria comunitaria) dovrebbe corrispondere alle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato all’inchiesta.

(82)

Come risulta dalla tabella seguente, la domanda del prodotto in esame nella Comunità è stata stabile nel periodo in esame.

 

2001

2002

2003

PI

Consumo comunitario

399 563

397 203

401 499

400 638

Indice 2001 = 100

100

99

100

100

4.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

4.1.   Quota di mercato delle importazioni in questione

(83)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento, espresso in volumi e quote di mercato:

Volume delle importazioni

2001

2002

2003

PI

Repubblica popolare cinese

23 980

44 542

54 181

59 831

Indice 2001 = 100

100

186

226

250

Quote di mercato delle importazioni

2001

2002

2003

PI

Repubblica popolare cinese

6,0 %

11,2 %

13,5 %

14,9 %

(84)

Se il consumo di mattoni di magnesia è rimasto stabile nel periodo in esame, le importazioni dal paese interessato sono cresciute di circa il 150 % nello stesso periodo. Di conseguenza la quota di mercato della RPC è più che raddoppiata durante il periodo in esame, passando dal 6,0 % al 14,9 %.

4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(85)

La suddetta tabella illustra l’evoluzione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC. Nel periodo in esame i prezzi sono calati del 22 %.

(86)

È stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita praticati sul mercato comunitario durante il PI, raffrontando i prezzi dell'industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori del paese interessato. Il confronto è stato operato al netto di sconti e riduzione. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati al livello franco fabbrica, mentre i prezzi delle importazioni erano CIF frontiera comunitaria.

(87)

Dal confronto è emerso che durante il PI le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con una differenza in percentuale rispetto a questi ultimi del 16,6 %. Da questo livello di sottoquotazione e dall’evoluzione dei prezzi dell’industria comunitaria, illustrata oltre, emerge chiaramente che un notevole ribasso dei prezzi aveva già avuto luogo.

5.   Situazione dell'industria comunitaria

(88)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di detta industria dal 2001 (anno base) al PI.

(89)

Nelle seguenti tabelle figurano i dati aggregati relativi all'industria comunitaria, forniti dai quattro produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.

5.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(90)

I livelli di produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti hanno mostrato la seguente evoluzione:

Indice 2001 = 100

2001

2002

2003

PI

Produzione (in tonnellate)

100

88

89

91

Capacità di produzione (in tonnellate)

100

90

84

84

Utilizzazione degli impianti (in %)

100

98

106

108

(91)

Come risulta dalla tabella riportata sopra, nel periodo in esame la produzione è calata del 9 %. La capacità di produzione è stata ridotta del 16 % per contenere i costi, comportando un incremento dell’8 % nell’utilizzazione degli impianti.

5.2.   Scorte

(92)

Nella tabella seguente è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2001

2002

2003

PI

Scorte (in tonnellate)

 

 

 

 

Indice 2001 = 100

100

109

105

108

(93)

Nel periodo in esame le scorte sono aumentate dell’8 %. Va notato che di norma l'industria comunitaria produce il prodotto in esame su ordinazione. Di conseguenza, il livello delle scorte detenute dall'industria comunitaria non è stato ritenuto un indicatore particolarmente significativo per la valutazione della situazione di tale industria.

5.3.   Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

(94)

Nella seguente tabella sono riportate le cifre relative alle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Indice 2001 = 100

2001

2002

2003

PI

Volume vendite (in tonnellate)

100

97

99

100

Quota di mercato

100

97

98

100

Prezzi di vendita medi (EUR/t)

100

98

89

89

(95)

I volumi delle vendite e le quote di mercato dell’industria comunitaria sono rimasti stabili nel periodo in esame. Tuttavia, è stato possibile conseguire tale risultato soltanto riducendo i prezzi di vendita medi dell'11 % con la penetrazione nel mercato comunitario delle importazioni oggetto di dumping.

(96)

Va inoltre rilevato che la riduzione dell’11 % dei prezzi medi non rende l’idea della flessione subita dai prezzi di importanti segmenti del prodotto. Il prodotto in esame viene utilizzato nell’industria siderurgica per rivestire tre principali tipi di recipienti: siviere, convertitori e forni elettrici ad arco. In un primo tempo, le importazioni cinesi riguardavano prevalentemente il segmento a basso valore dei mattoni per siviere. Tuttavia, nel periodo in esame si è registrata una tendenza a penetrare nei segmenti relativi ai convertitori e forni elettrici ad arco. L’uso dei convertitori e forni elettrici ad arco va massimizzato, per cui servono mattoni di più alta qualità e maggiore costo per aumentare il numero delle colate prima di cambiare il rivestimento. Un’analisi dell’andamento delle vendite nel periodo in esame ha evidenziato come l’industria comunitaria si sia spostata verso i segmenti di minore volume, ma maggiore valore, in modo da difendersi dalla pressione delle importazioni cinesi. Per questo motivo, i prezzi medi per alcuni tipi di prodotto sono calati di oltre l’11 %. Ad esempio, il prezzo medio dei mattoni di dimensioni maggiori (contenenti il 9 % di carbonio residuo e magnesia fusa) hanno subito una flessione del 19 % nel periodo in esame.

(97)

Di fronte all’incremento delle importazioni, l’industria comunitaria non ha potuto crescere nonostante la riduzione dei suoi prezzi medi. Anzi, è stata costretta a ridurre la capacità produttiva e la forza lavoro.

5.4.   Redditività

(98)

La redditività indicata sotto si riferisce all’utile sul giro d’affari, in termini di vendite sul mercato comunitario.

 

2001

2002

2003

PI

Redditività delle vendite comunitarie (utile sul giro d’affari)

100

76

26

45

(99)

La redditività è calata notevolmente dal 2001 al 2003 a causa della flessione dei prezzi e in corrispondenza dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. La redditività è leggermente migliorata nel periodo dell’inchiesta, grazie soprattutto ad una riduzione dei costi. Inoltre, nel PI, i profitti, sebbene al di sopra del punto di equilibrio, sono stati ben inferiori al livello che questo comparto avrebbe la possibilità di raggiungere in mancanza di importazioni in dumping. Come la tabella indica chiaramente, nell'anno 2001, quando le importazioni oggetto di dumping detenevano ancora una quota di mercato relativamente contenuta, il livello dei profitti era molto più elevato.

5.5.   Utile sul capitale investito, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali

(100)

Nella seguente tabella è riportata l’evoluzione degli utili sul capitale investito, del flusso di cassa e degli investimenti.

Indice 2001 = 100

2001

2002

2003

PI

Utile sul capitale investito

100

85

50

52

Flusso di cassa

100

81

55

60

Investimenti

100

75

131

134

(101)

Si noti come le cifre fornite per l'utile sul capitale investito riflettano in gran parte quelle sulla redditività (utile sul giro d’affari). Anche il flusso di cassa segue approssimativamente la stessa tendenza, con una flessione dal 2001 al 2003 e un leggero miglioramento nel periodo dell’inchiesta. Il calo subito dall’utile sul capitale investito e flusso di cassa deriva dal fatto che i prezzi medi di vendita sono scesi più rapidamente dei costi medi per i prodotti venduti.

(102)

L’industria comunitaria ha incrementato gli investimenti, privilegiando quelli di sotituzione per impianti e macchinari rispetto a quelli in nuovi strumenti produttivi.

(103)

La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società madri, non è stata seriamente compromessa nel periodo in esame perché le società appartengono a gruppi più grandi. La capacità di ottenere capitali viene infatti valutata in primo luogo sulla base della forza del gruppo e non necessariamente dei meriti del comparto interessato. Pertanto questo fattore risulta di scarso interesse per la presente inchiesta.

5.6.   Occupazione, produttività e salari

(104)

Come si è già ricordato in precedenza, dal 2001 al periodo dell’inchiesta l’industria comunitaria ha ridotto il numero dei dipendenti. L’espansione registrata dal 2003 al PI si spiega con l’aumento della produzione. Nel corso del periodo la produttività è rimasta generalmente stabile.

(105)

I salari hanno subito una notevole flessione nel 2002. Tuttavia, a seguito di un programma di ristrutturazione avviato nel corso di quell’anno, sono rimasti stabili fino al PI, come risulta dall’andamento della produzione e dell’occupazione di cui sopra.

5.7.   Entità del margine di dumping effettivo

(106)

I margini di dumping sono indicati nella precedente sezione dedicata al dumping. I margini calcolati sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.8.   Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti

(107)

L’industria comunitaria non deve riprendersi dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti non essendo state condotte precedenti inchieste in merito.

5.9.   Conclusioni in merito al pregiudizio

(108)

Si ricorda che, mentre nella Comunità il volume delle vendite e la quota di mercato sono rimasti relativamente stabili, l’industria comunitaria ha registrato mediamente un calo dei prezzi dell’11 % nel periodo in esame, nonostante abbia orientato la gamma dei prodotti verso tipi qualitativamente migliori. Nonostate il taglio dei costi, il livello dei profitti ha subito una notevole flessione, portandosi nel periodo dell’inchiesta ad un livello del 55 % inferiore a quello del 2001 e ben inferiore a quello che si sarebbe potuto raggiungere in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(109)

Il deteriorarsi della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame è anche confermato dalla minore produzione e capacità produttiva, dalla riduzione dei salari e dell'occupazione, dal calo dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa, nonché dalla mancata crescita nonostante la flessione dell’11 % dei prezzi medi.

(110)

I suddetti sviluppi negativi si sono verificati in un momento di produttività piuttosto stabile, aumento degli investimenti e maggiore utilizzazione degli impianti. L’andamento delle scorte e l’evoluzione della capacità di ottenere capitali non sono stati giudicati utili ai fini dell’inchiesta per le ragioni illustrate sopra.

(111)

Tenuto conto di tutti questi indicatori, si conclude in via provvisoria che nel PI l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

D.   NESSO CAUSALE

1.   Osservazioni preliminari

(112)

È stata verificata l'esistenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping.

2.   Impatto delle importazioni dalla RPC

(113)

Si ricorda che, durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa il 150 % e che la relativa quota di mercato è cresciuta del 118 %. Inoltre, come illustrato al considerando 85, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono calati del 22 % e, come indicato al considerando 87, si è verificata una notevole sottoquotazione dei prezzi. L’industria comunitaria ha reagito a tali importazioni mantenendo il volume delle proprie vendite (per non mettere a repentaglio le economie di scala), ma a costo di ridurre notevolmente i prezzi. Tale flessione dei prezzi ha comportato, tra l’altro, una riduzione del 55 % della redditività, la quale si colloca ad un livello molto inferiore rispetto a quanto previsto per questo comparto e non è più sostenibile.

3.   Impatto delle importazioni da paesi terzi

(114)

È molto improbabile che importazioni originarie di altri paesi terzi, come la Repubblica di Corea e il Brasile, possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nel periodo dell’inchiesta la quota di mercato delle importazioni non cinesi è stata pari soltanto al 3 % circa. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni dalla Repubblica di Corea e dal Brasile (ovvero i paesi da cui provenivano la maggior parte delle importazini non cinesi) erano del 25 % e 47 % più elevati rispetto a quelli delle importazioni originarie della RPC. Si può pertanto concludere che, per la loro quota di mercato e i livelli piuttosto elevati dei loro prezzi, il contributo dato da tali paesi al pregiudizio subito dall’industria comunitaria potrebbe essere stato di scarsa o alcuna rilevanza.

4.   Impatto della concorrenza tra produttori comunitari ed eccesso di capacità produttiva

(115)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’eccesso di capacità produttiva dell’industria comunitaria di materiali refrattari avrebbe indotto i produttori europei a competere tra di loro riducendo i prezzi ad un livello pregiudizievole. Tuttavia, i livelli di utilizzazione degli impianti, rilevati dall’inchiesta per il periodo in esame ed illustrati in forma indicizzata al considerando 90, non suffragano tale argomentazione. Anzi, tali livelli sono risultati analoghi a quelli dell’industria siderurgica e di altri comparti analoghi. Se vi è stata chiaramente una riduzione della capacità produttiva e dei prezzi, tale fenomeno costituisce in prevalenza una reazione all’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC. La Commissione osserva inoltre che un’importante ristrutturazione dell’industria comunitaria di materiali refrattari aveva già avuto luogo alla fine degli anni ’90.

5.   Impatto di sviluppi interni all’industria siderurgica

(116)

È stato affermato che il pregiudizio subito dalla Comunità deriva dai progressi della tecnica, che hanno consentito la realizzazione di mattoni di più lunga durata e una maggiore efficienza nella produzione dell'acciaio. Durante l’inchiesta diversi produttori siderurgici hanno sottolineato come il progresso tecnico abbia determinato una riduzione del consumo di mattoni di magnesia per tonnellata di acciaio prodotta.

 

2001

2002

2003

PI

Produzione di acciaio UE25 (in migliaia di t)

180 531

180 758

183 441

185 197

EU25 Consumo di mattoni di magnesia UE25 (in t)

399 563

397 203

401 499

400 638

Uso di mattoni di magnesia nella produzione di acciaio (t per migliaia di t)

2,21

2,20

2,19

2,16

La precedente tabella evidenzia come il consumo di mattoni di magnesia nell’industria siderurgica sia stato soltanto del 2 %. circa. Il leggero calo rilevato non è tale da poter spiegare le flessioni dei prezzi di vendita e della redditività illustrate sopra nella sezione dedicata al pregiudizio. Pertanto si ritiene che gli effetti della migliore qualità tecnica dei mattoni non possano essere stati una causa valida del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(117)

L’inchiesta ha accertato che alcuni produttori di acciaio continuano a produrre personalmente mattoni di magnesia. Tuttavia, non risulta che in questo periodo tale pratica sia stata ampliata. Inoltre, poiché nessuna impresa siderugica ha collaborato all’inchiesta in quanto produttrice di mattoni di magnesia, questo comparto non ha chiaramente influito sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

6.   Impatto delle variazioni del tasso di cambio

(118)

Un altro fattore indicato come causa del pregiudizio è l’evoluzione del tasso di cambio tra euro e dollaro. Si tratta di un aspetto potenzialmente importante poiché il renminbi cinese è stato ancorato al dollaro per diversi anni. Infatti, da più parti si sostiene che le fluttuazioni nei tassi di cambio tra euro e dollaro hanno incentivato i produttori cinesi ad esportare nella Comunità.

(119)

Tuttavia, la flessione subita dal dollaro rispetto all’euro non ha sempre coinciso con l’aumento delle importazioni. Il tasso di cambio è sceso nel giugno 2002, mentre le importazioni hanno iniziato a crescere notevolmente nel 2001. Inoltre, va detto che le tariffe per il trasporto di merci dalla RPC verso la Comunità hanno registrato un forte incremento nel periodo in esame. Se le importazioni dalla RPC fossero aumentate esclusivamente perché le fluttuazioni del tasso di cambio avevano creato condizioni di mercato più favorevoli, allora si sarebbe dovuto prevedere un calo delle importazioni, o almeno una loro stabilizzazione, qualora un incremento delle tariffe merci avesse compensato tali fluttuazioni. Sebbene tale compensazione abbia effettivamente avuto luogo (durante gli ultimi 15 mesi del periodo in esame le tariffe merci sono cresciute di circa il 25 %, fonte: P&O Nedlloyd), le importazioni hanno comunque continuato ad aumentare.

(120)

Pertanto, si conlude in via provvisoria che l’impatto delle variazioni del tasso di cambio possono difficilmente aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

7.   Impatto delle importazioni nella Comunità da parte dell’industria comunitaria

(121)

Alcune parti interessate hanno anche affermato che il pregiudizio è stato autoinflitto perché la stessa industria comunitaria ha importato il prodotto in esame dalla RPC. Si ricorda che la RHI, che è stata inclusa nell’industria comunitaria, ha importato nel periodo dell’inchiesta il 5 % del volume complessivo delle sue vendite nella Comunità dalla RPC. Tuttavia, la quota e la differenza di prezzo di tali importazioni rispetto alle vendite comunitarie sono relativamente limitate e non potrebbero aver avuto un impatto considerevole sul mercato.

8.   Impatto delle esportazioni da parte dell’industria comunitaria

(122)

Durante il periodo dell’inchiesta, circa il 27 % della produzione comunitaria è stato esportato al di fuori della Comunità. Il volume delle esportazioni è calato soltanto lievemente nel corso di tale periodo. Tuttavia, la redditività delle esportazioni è stata maggiore rispetto a quella delle vendite sul mercato comunitario e non può aver avuto un impatto negativo sul pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.

9.   Conclusioni in merito al nesso causale

(123)

Occorre ricordare che, nella fattispecie, il pregiudizio deriva principalmente dalla flessione dei prezzi e dalla conseguente minore redditività. Tenendo presente che il rapido incremento delle importazioni dalla RPC ha determinato una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria, nulla indica che gli altri fattori menzionati sopra possano essere stati una causa significativa del notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Nel corso dell'inchiesta non sono stati individuati ulteriori fattori che possano aver causato pregiudizio.

(124)

Sulla base della suddetta analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

E.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Considerazioni generali

(125)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese in questione sarebbe contraria all'interesse della Comunità. La Commissione ha inviato questionari agli importatori, agli utilizzatori industriali e ai fornitori. Risposte al questionario sono pervenute da 14 utilizzatori, 5 fornitori e 3 importatori indipendenti.

(126)

Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all’inchiesta, sono state raggiunte le seguenti conclusioni.

2.   Interesse dell'industria comunitaria

(127)

Si ricorda che l'industria comunitaria era composta da quattro produttori che occupano circa 800 dipendenti per la produzione e vendita del prodotto in esame. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell'industria comunitaria sopra riportati hanno evidenziato un deterioramento dei risultati finanziari nel periodo in esame. Nonostante il leggero miglioramento registrato durante il periodo dell’inchiesta, l’industria comunitaria non ha potuto raggiungere una situazione finanziaria soddisfacente a causa delle importazioni in dumping dalla RPC.

(128)

In mancanza di misure antidumping, un numero crescente di impianti produttivi verrebbe chiuso, imponendo alle industrie siderurgiche di dipendere ulteriormente dalla produzione cinese. Attualmente a livello mondiale vi sono pochi stabilimenti, mentre la stragrande maggioranza delle materie prime (specie l’ossido di magnesio) si trovano nella RPC. Non vi sono quindi importanti fonti di approvvigionamento in altri paesi terzi. D’altro canto, sulla base di quanto precede, l’industria comunitaria trarrebbe un chiaro vantaggio dall’adozione di misure antidumping.

(129)

Pertanto, si conclude in via provvisoria che l'adozione di misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

3.   Interesse degli importatori indipendenti

(130)

Quattro imprese hanno completato il questionario per gli importatori indipendenti, anche se soltanto due di esse hanno importato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta si sono dichiarati contrari all’istituzione di misure, sostenendo che nella Comunità esistono soltanto alcuni grandi produttori di materiali refrattari e che le importazioni di mattoni cinesi avevano accresciuto la concorrenza sul mercato europeo. Con l'imposizione di misure e l’aumento dei prezzi, le imprese cinesi potrebbero ridurre le vendite nella Comunità, e la conseguente minore attività commerciale e redditività rappresenterebbero una perdita per gli importatori.

(131)

Un importatore ha sostenuto che potrebbe essere costretto a chiudere la sua attività che occupa 8 dipendenti, dal momento che il prodotto in esame rappresenta una parte considerevole della sua attività economica. Tuttavia, lo scopo delle misure antidumping non è né di vietare le importazioni, né di ostacolare l’attività degli importatori comunitari. Poiché le misure proposte interessano soltanto una parte piuttosto limitata dei costi complessivi dell’industria siderurgica comunitaria e dato che le attuali relazioni commerciali tra i produttori esportatori cinesi e gli utilizzatori comunitari si basano su specifici requisiti tecnici, è probabile che l’attività tradizionale degli importatori continuerà anche a seguito dell’imposizione di misure sulle importazioni oggetto di dumping.

(132)

Quanto all’altro importatore, è emerso che non subirebbe conseguenze di rilevo dall’imposizione di misure, visto che il prodotto in esame costituisce meno dell’1 % del giro d’affari totale dell’impresa.

4.   Interesse dei fornitori

(133)

I fornitori che hanno collaborato all’inchiesta si sono espressi a favore del procedimento. Due imprese che fornivano all’industria comunitaria la principale materia prima per la produzione di mattoni di magnesia, ovvero la magnesite calcinata a morte, hanno sostenuto di aver dovuto interrompere alcuni anni prima l’approvvigionamento dell’industria di materiali refrattari a causa dell’arrivo sul mercato comuntario della materia prima cinese e successivamente dei mattoni di magnesia cinesi.

5.   Interesse degli utilizzatori

5.1.   Osservazione preliminare

(134)

14 imprese utilizzatrici, ovvero addette alla produzione di acciaio, hanno risposto al questionario, mentre un ulteriore produttore e la Wirtschaftsvereinigung Stahl (l’associazione tedesca dei produttori siderugici) hanno presentato osservazioni. Un altro utilizzatore ha detto di sostenere la denuncia dell'industria comunitaria, ma tutte le altre imprese siderurgiche si oppongono all'istituzione di misure antidumping. Complessivamente, le imprese utilizzatrici rappresentano circa il 38 % del consumo comunitario di mattoni di magnesia.

5.2.   Un prodotto molto sensibile

(135)

I materiali refrattari sono strategicamente molto importanti per l’industria siderurgica. Tutta la produzione di acciaio passa per convertitori, forni e siviere rivestiti di mattoni di magnesia. Una carenza di materiali refrattari potrebbe pertanto avere notevoli ripercussioni in termini di interruzioni di produzione, riparazioni e sicurezza. Mattoni di elevata qualità, ovvero duraturi, e una buona assistenza tecnica sono quindi fattori molto importanti per questo tipo di prodotto. Gli elevati requisiti tecnici fanno sì che per creare un rapporto di approvvigionamento occorrano molto tempo, elevati investimenti e una notevole attività di ricerca. Anche il passaggio da un produttore cinese ad un altro risulterebbe alquanto difficile. I produttori di acciaio sostengono di aver compiuto negli ultimi due anni notevoli passi avanti con i produttori cinesi e i loro importatori nella Comunità, specie essendo migliorata l’efficienza e l’innovazione.

(136)

Le imprese che si oppongono all’adozione di misure temono pertanto che possa sussistere un grave rischio di carenza di mattoni di alta qualità con un’adeguata assistenza tecnica. Paventano la scomparsa dal mercato comunitario dei produttori cinesi in caso di imposizione di dazi. Inoltre le principali riserve di magnesite, ovvero la principale materia prima dei mattoni di magnesia, si trovano nella RPC. L’industria siderurgica teme pertanto di vedere compromesse le relazioni con i fornitori di materie prime cinesi.

(137)

Come affermato sopra, lo scopo delle misure antidumping non è né di vietare le importazioni, né di ostacolare le attività dei produttori di acciaio. Le importazioni non pregiudizievoli potrebbero infatti continuare ad accedere al mercato comunitario. Pertanto, le relazioni con gli esportatori cinesi potrebbero essere mantenute anche con l’imposizione di misure contro le importazioni oggetto di dumping. Lo conferma il fatto che il prodotto in esame rappresenta soltanto una parte insignificante dei costi di produzione complessivi dei produttori di acciaio, per cui l’impatto di eventuali misure sui costi degli utilizzatori risulta trascurabile (cfr. oltre al considerando 143).

(138)

Va inoltre rilevato che, vista l’importanza strategica del prodotto in esame per l’industria siderurgica, la mancata imposizione di misure comporterebbe il rischio di un trasferimento della produzione del prodotto in esame alla RPC nel lungo periodo. Considerata la mancanza di produttori di rilievo in altri paesi terzi, una tale dipendenza dalle importazioni cinesi non costituisce evidentemente uno scenario accettabile per l’industria siderurgica.

(139)

Inoltre, non esistono prove sufficienti circa un eventuale impatto sull'accesso alla materia prima per i produttori di acciaio che fabbricano essi stessi mattoni di magnesia.

5.3.   Struttura di mercato

(140)

L’industria utilizzatrice ha affermato che le misure rafforzerebbero una struttura di mercato caratterizzata da pochi importanti produttori. Sostiene infatti che questa situazione di scarsa concorrenza è venuta a crearsi a seguito delle incorporazioni e acquisizioni operate nel comparto dei materiali refrattari nel corso degli anni ‘90.

(141)

Il principale produttore comunitario deteneva nel periodo dell’inchiesta una quota di mercato del 30 %, ovvero insufficiente per controllare e dominare il mercato, come del resto risulta dal fatto che le importazioni dalla RPC sono riuscite ad eroderla. Come illustrato sopra, è molto probabile che tali importazioni continuino dopo l’imposizione di misure antidumping. Inoltre, nella Comunità vi sono diverse imprese minori che producono mattoni di magnesia, tra cui alcune industrie siderurgiche, e durante l’inchiesta non è stata fornita alcuna prova che potesse dimostrare la presunta dominazione del mercato da parte dei grandi produttori comunitari. Poiché non esistono prove di comportamenti anticoncorrenziali, tali affermazioni restano infondate e non dimostrate.

5.4.   Aumento dei costi

(142)

L’industria siderurgica ha anche affermato che dazi antidumping sui mattoni di magnesia provocherebbero costi aggiuntivi in un mercato, come quello dell’acciaio, altamente sensibile ai prezzi, specie in considerazione della concorrenza esercitata dai produttori di acciaio extracomunitari. Pertanto, i dazi antidumping avrebbero un impatto sulla competitività dell’industria siderugica, soprattutto perché la pressione sui mercati di altre materie prime utilizzate per i prodotti siderurgici è altrettanto elevata.

(143)

Tuttavia, dalle risposte date dagli utilizzatori al questionario emerge che i costi dei mattoni di magnesia rappresentano meno dell'1 % dei costi totali. Di conseguenza, i dazi antidumping proposti avrebbero soltanto un’influenza marginale sui costi complessivi del processo di produzione dell’acciaio. Inoltre, recenti sviluppi nell’industria siderugica indicano chiaramente un notevole aumento dei prezzi di vendita e della redditività, per cui l’importanza dei mattoni di magnesia nel fatturato totale delle vendite si riduce ulteriormente.

5.5.   Conclusioni in merito all'interesse degli utilizzatori

(144)

Tenuto conto di quanto sopra, è poco probabile che l’imposizione di misure antidumping possa provocare una carenza nelle forniture oppure una situazione non competitiva sul mercato comunitario, soprattutto perché i mattoni di magnesia cinesi resterebbero in grado di mantenere l’attuale quota di mercato. Per quanto riguarda l’aumento di costi, è stato accertato che sarebbe soltanto marginale, senza essere in grado di influire in maniera rilevante sulla competitività dell'industria siderugica. Pertanto, si ritiene in via provvisoria che l’interesse degli utilizzatori non è tale da vietare l’istituzione di misure.

6.   Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(145)

È evidente che l'istituzione di misure sulle importazioni di mattoni di magnesia originari del paese in questione sarebbe nell’interesse dell'industria comunitaria. Per quanto riguarda sia gli importatori/ operatori commerciali, sia le industrie utilizzatrici, si ritiene che l'eventuale impatto sui prezzi dei mattoni di magnesia sarebbe di portata marginale. In compenso, le perdite di quote di mercato, le riduzioni dei prezzi e le perdite di redditività subite dall’industria comunitaria sono chiaramente di maggiore entità.

(146)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della RPC.

F.   MISURE ANTIDUMPING

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(147)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure, onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(148)

Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni senza, tuttavia, superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per tale calcolo si è fatto ricorso ad un margine di utile al lordo delle imposte pari all’8 % del giro d’affari sulla base degli utili ottenuti prima dell’esistenza delle importazioni oggetto di dumping. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Tale prezzo è stato ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile dell’8 %.

(149)

Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato e il prezzo medio non pregiudizievole. Sui prezzi all’importazione è stata applicata una maggiorazione del 10 % per tre motivi. In primo luogo, gli stabilimenti dell’industria comunitaria erano situati nei pressi delle acciaierie, mentre per le importazioni i costi di trasporto e assicurazione dai porti d’ingresso nella Comunità erano generalmente più elevati. In secondo luogo, l’industria comunitaria includeva nel prezzo d’acquisto per le rispettive acciaierie l’assistenza tecnica, mentre gli esportatori in genere no. In terzo luogo, tutte le vendite operate dall'industria comunitaria erano destinate agli utilizzatori finali, mentre molte importazioni avvenivano a livello di operatori commerciali e comportavano quindi costi aggiuntivi.

(150)

Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione. Il confronto è stato operato utilizzando gruppi di numeri di codice del prodotto (NCP) come spiegato al considerando 11.

(151)

I margini medi ponderati di pregiudizio provvisori per le imprese cui è stato concesso il trattamento individuale o il TEM erano i seguenti:

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

17,1 %

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

42,1 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

21,9 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

21,9 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

54,6 %

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

66,1 %.

(152)

Si ricorda che, per il calcolo del livello nazionale di eliminazione del pregiudizio applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, la collaborazione è stata scarsa. Si è quindi proceduto a calcolate un margine sulla base dei dati forniti dagli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, cui non è stato concesso né il TEM, né il trattamento individuale. Poiché il livello di eliminazione del pregiudizio è risultato inferiore al margine di pregiudizio più elevato calcolato per le imprese summenzionate e al fine di evitare di incentivare la mancata collaborazione, il margine di pregiudizio nazionale è stato fissato al livello del margine più elevato indicato sopra, vale a dire il 66,1 %.

2.   Misure provvisorie

(153)

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. Tali dazi andrebbero fissati al livello del margine più basso di dumping e pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Poiché il livello di cooperazione è stato scarso, il margine residuo va fissato al margine più elevato calcolato per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ovvero il 66,1 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune imprese, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e realizzati dalle imprese, ovvero dalle specifiche persone giuridiche delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(154)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio a seguito di una modifica della ragione sociale dell’impresa o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività dell’impresa riguardanti la produzione o le vendite sul mercato interno ed estero che siano collegati, ad esempio, al cambiamento di ragione sociale oppure di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(155)

Si propongono pertanto i seguenti dazi antidumping:

Impresa

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Dazio antidumping proposto

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

17,1 %

11,2 %

11,2 %

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

42,1 %

34,1 %

34,1 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

21,9 %

55,7 %

21,9 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

21,9 %

55,7 %

21,9 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

54,6 %

41,4 %

41,4 %

Yingkou Orind Refractories Ltd

66,1 %

99,9 %

66,1 %

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

66,1 %

99,9 %

66,1 %

RHI Refractories Liaoning Co. Ltd

66,1 %

99,9 %

66,1 %

Dashiqiao City Magnesite Refractory Factory Co. Ltd

66,1 %

99,9 %

66,1 %

Tutte le altre imprese

66,1 %

99,9 %

66,1 %

G.   DISPOSIZIONI FINALI

(156)

Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di esse sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, classificato ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti:

Produttore

Dazio antidumping

(in %)

Codice addizionale TARIC

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd, Jinqiao Development Zone, Dashiqiao, Liaoning Province, 115100, PRC

11,2

A632

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd, Gangdu Management Zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

34,1

A633

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd, Houlashan, Jinqiao Village, Dashiqiao City, Liaoning Province 115100, PRC

21,9

A634

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd, Houlashan, Jinqiao Village, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

21,9

A635

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, Qinghuayu Village, Qinghua District, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

41,4

A636

Yingkou Orind Refractories Ltd, Wanghai, Bayuquan, Yingkou, Liaoning, 115007, PRC

66,1

A637

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, Biangan Village, Nanlou Economic Development zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

66,1

A638

RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, Shenjingzi, Bayuquan, Yingkou, Liaoning, 115007, P.R. PRC

66,1

A639

Dashiqiao City Magnesite Refractory Factory Co. Ltd, No. 8, Heping Yuzigou, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, PRC

66,1

A640

Tutte le altre imprese

66,1

A999

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 180 del 13.7.2004, pag. 2.

(3)  

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/31


REGOLAMENTO (CE) N. 553/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2005

che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005, l'apertura di due contingenti tariffari di 5 000 capi ciascuno per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna; l'articolo 9 di tale regolamento prevede inoltre, per ciascuno dei due contingenti, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 15 marzo 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 ammontano a:

3 711 capi per il numero d'ordine 09.0001,

3 712 capi per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/32


REGOLAMENTO (CE) N. 554/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 13 al 26 aprile 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 13 al 26 aprile 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

15,65

12,78

22,47

11,72

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2005

che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE

[notificata con il numero C(2005) 1002]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/290/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), e in particolare l’articolo 3,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (3), e in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), e in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

Considerando quanto segue:

(1)

L’Allegato V dell’accordo del 17 dicembre 1998 tra la Comunità europea e il governo del Canada relativo a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l’accordo») stabilisce misure di sanità pubblica e animale applicabili all’importazione nella Comunità di taluni animali e prodotti di origine animale per i quali è stata riconosciuta un’equivalenza.

(2)

L’allegato VII dell’accordo prevede certificati sanitari ufficiali semplificati di sanità animale e/o di sanità pubblica da inserire nel modello di attestato sanitario applicabile alle importazioni nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale per i quali sono state riconosciute misure di equivalenza («Sì-1»).

(3)

L’equivalenza è stata riconosciuta per lo sperma di animali della specie bovina per quanto riguarda le condizioni richieste in materia di sanità animale sulla base della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE (5); è opportuno quindi stabilire un modello di certificato semplificato per lo sperma di animali della specie bovina.

(4)

È importante precisare che l’utilizzazione di modelli di certificati di polizia sanitaria previsti dalla decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (6) è richiesta fatte salve le condizioni di certificazione specifiche derivanti dagli accordi di equivalenza tra la Comunità e i paesi terzi. È quindi opportuno modificare in modo conforme la decisione 2004/639/CE.

(5)

L’equivalenza è stata riconosciuta per quanto riguarda le condizioni di sanità pubblica per le carni della specie bovina, ma non per quanto riguarda le condizioni di sanità animale. Ne deriva che la semplificazione basata sull’equivalenza del modello di certificato per le carni porcine deve coprire unicamente le misure di sanità pubblica.

(6)

La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (7) prevede che ai fini dell’importazione delle carni in provenienza da un paese terzo, i certificati sanitari che accompagnano tali carni dovranno essere completati da un attestato che comprovi il fatto che gli animali coperti dalla direttiva sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalente a quelle previste dalla direttiva stessa. L’attestato deve essere inserito nel modello di certificato per le carni fresche porcine stabilito nella presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato I, l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare lo sperma importato.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato II, l’importazione in provenienza dal Canada di carni fresche di animali domestici della specie porcina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare le carni porcine importate.

Articolo 3

All’articolo 1 della decisione 2004/639/CE, viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all’allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza.»

Articolo 4

Per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina e di carni fresche di animali domestici della specie porcina sulla base dei modelli di certificati utilizzati prima della data di applicazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

(3)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.

(6)  GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

(7)  GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

Image

Image

Image


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/40


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO

del 7 marzo 2005

istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(2005/291/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11,

considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di un organismo o taluni organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato I dell'accordo,

DECIDE:

1.   L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui all’allegato I dell’accordo.

2.   La portata specifica dell'inserimento in tale elenco, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità figurante nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti per la modifica dell’accordo. Essa entra in vigore alla data dell'ultima firma.

Firmato a Berna, il 2 marzo 2005.

A nome della Confederazione svizzera

Heinz HERTIG

Firmato a Bruxelles, il 16 marzo 2005.

A nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI


Allegato A

Organismo di valutazione della conformità inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui all’allegato I dell’accordo

QS SCHAFFHAUSEN AG

Wiesengasse, 20

8222 Beringen

Svizzera

Tel. (41) 52 687 20 10

Fax (41) 52 682 18 02.


12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/42


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2005

sulle comunicazioni elettroniche in banda larga attraverso la rete elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La presente raccomandazione è volta ad assicurare condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie per lo sviluppo di sistemi di comunicazione su linee elettriche, nonché la rimozione di eventuali ostacoli normativi indebiti. I sistemi di comunicazione su linee elettriche comprendono sia gli apparecchiature che le reti.

(2)

Il quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche intende creare i presupposti per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica in condizioni concorrenziali e garantire agli utenti i massimi benefici in termini di scelta, prezzo e qualità. L'obiettivo delle autorità nazionali è promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, tra cui le comunicazioni attraverso la rete elettrica. Si dovranno pertanto rimuovere eventuali ostacoli normativi ingiustificati, in particolare da parte delle aziende di servizi pubblici, per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica su linee elettriche.

(3)

La messa in esercizio di sistemi di comunicazione su linee elettriche è soggetta esclusivamente ad un'autorizzazione generale in applicazione della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (2). Se del caso, ad esempio per le comunicazioni in caso di emergenza e per l'integrità della rete, la messa in esercizio può presupporre il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva CEM) (3), alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (4), alla direttiva quadro, alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (5). Al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza, è possibile che determinate imprese siano tenute a rispettare anche determinati obblighi, a norma della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (6), e a tenere contabilità consolidate separate per le attività che non rientrano nel settore dell'energia elettrica, quali le comunicazioni su linee elettriche.

(4)

Le reti di comunicazione su linee elettriche sono reti via cavo e in quanto tali sono mezzi di trasmissione guidata. Tali reti non utilizzano frequenze radio per la trasmissione ai sensi dell'allegato B della direttiva autorizzazioni o della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (7).

(5)

I sistemi di comunicazione su linee elettriche rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEM. In base alla definizione contenuta nella direttiva CEM, per «apparecchi» si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche. I sistemi di comunicazione su linee elettriche sono considerati installazioni fisse e possono essere messi in servizio solo se conformi alla direttiva.

(6)

Nei sistemi di comunicazione su linee elettriche è possibile che il cablaggio necessario sia già sfruttato per altri usi e le reti possono essere soggette a costanti modifiche. Tali caratteristiche, associate alla natura specifica delle emissioni elettromagnetiche indesiderate irradiate lungo i sistemi via cavo, comportano la difficoltà pratica di effettuare misurazioni su un sistema completo e rendono adeguato un modello ex post per la gestione delle interferenze tra i sistemi via cavo e i sistemi radio, a norma della direttiva CEM. È pertanto opportuno considerare conforme alle prescrizioni della direttiva CEM una rete composta da impianti conformi alla direttiva CEM e utilizzata per i fini ai quali è destinata, installati e gestiti secondo le regole dell'ingegneria industriale messe a punto per rispettare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva CEM. Le regole di ingegneria industriale documentate devono comprendere misurazioni mirate in loco che dimostrino il rispetto degli obiettivi della direttiva CEM in relazione alle emissioni elettromagnetiche indesiderate, in particolare nelle situazioni in cui la probabilità di interferenze è più elevata.

(7)

Tale impostazione non impedisce agli Stati membri di adottare misure speciali di sicurezza in relazione alla messa in servizio o all'uso di apparecchiature allo scopo di proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti utilizzate per motivi di sicurezza in situazioni di spettro ben definite, a norma dell'articolo 6 della direttiva CEM.

(8)

Qualora le parti interessate non possano sopprimere le interferenze provocate da un sistema di comunicazione su linee elettriche, le autorità competenti dovranno richiedere prova della conformità del sistema e, se del caso, avviare una valutazione più approfondita. Tale valutazione deve comprendere una verifica della conformità del sistema alla direttiva CEM. Qualora il sistema risulti non conforme, è necessario che le autorità competenti impongano misure proporzionate, non discriminatorie e trasparenti atte a garantire che il sistema venga messo a norma.

(9)

Se un sistema è giudicato conforme, ma provoca comunque interferenze nocive, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri adottino misure speciali a norma dell'articolo 6 della direttiva CEM, al fine di eliminare tali interferenze. Tali misure devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Nel valutare la proporzionalità delle misure gli Stati membri devono tenere conto degli aspetti economici e sociali dei servizi interessati e possono inoltre tenere conto della capacità tecnica delle moderne apparecchiature per le comunicazioni su linee elettriche di permettere una tempestiva soluzione dei problemi di interferenza attraverso la riduzione delle emissioni nelle frequenze e nei luoghi specifici d'interferenza per mezzo del cosiddetto «notching».

(10)

Per ottenere un'applicazione coerente delle misure di esecuzione oppure delle misure speciali ai sensi dell'articolo 6 della direttiva CEM, è opportuno che le autorità si scambino informazioni, sia tra di loro che con la Commissione.

(11)

Tale strategia, unita a relazioni periodiche e dettagliate sulle interferenze, consentirà di raccogliere ulteriori esperienze e risultati di prove sull'introduzione delle reti di comunicazione su linee elettriche, in particolare in vista della protezione dell'uso dello spettro radio. Inizialmente le relazioni dovranno avere periodicità semestrale, che potrà essere modificata a seconda dei risultati ottenuti.

(12)

Nel 2001 la Commissione ha chiesto agli organismi europei di normalizzazione di redigere norme europee armonizzate per le reti via cavo che comprendano le reti di comunicazione DSL (digital subscriber line), su cavo coassiale, via Ethernet e su linee elettriche (8). Tali organismi, tuttavia, non hanno ancora completato i lavori. Per facilitare lo sviluppo di una norma europea armonizzata per le reti via cavo ed i relativi apparecchi, è necessario che le autorità nazionali seguano gli sviluppi in stretta collaborazione con i soggetti che operano sul mercato.

(13)

Il comitato per le comunicazioni è stato consultato a norma della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva quadro,

RACCOMANDA:

1)

Gli Stati membri applichino le condizioni e i principi che seguono alla fornitura di sistemi di comunicazione in banda larga su linee elettriche offerti al pubblico.

2)

Fatte salve le disposizioni dei punti da 3 a 5, gli Stati membri rimuovano tutti gli ostacoli normativi ingiustificati, in particolare da parte delle aziende di servizi pubblici, sull'installazione di sistemi di comunicazione in banda larga su linee elettriche e sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica attraverso tali sistemi.

3)

Fino a quando non saranno state armonizzate le norme da utilizzare per stabilire la presunzione di conformità dei sistemi di comunicazione su linee elettriche a norma della direttiva 89/336/CEE, gli Stati membri considerino conforme a tale direttiva un sistema di comunicazione su linee elettriche avente le seguenti caratteristiche:

sia costituito da apparecchiature conformi alla direttiva ed utilizzato per i fini ai quali è destinato,

sia installato e gestito secondo le regole dell'ingegneria industriale messe a punto per rispettare i requisiti essenziali previsti dalla direttiva.

La documentazione relativa alle regole dell'ingegneria industriale dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini ispettivi durante il periodo di funzionamento del sistema.

4)

Ove si riscontri che un sistema di comunicazione su linee elettriche provoca interferenze nocive che non possono essere soppresse dalle parti interessate, le autorità competenti dello Stato membro richiedano la prova di conformità del sistema e, se del caso, procedano ad una valutazione.

5)

Se la valutazione mette in evidenza la non conformità del sistema di comunicazione su linee elettriche, le autorità competenti impongano misure proporzionate, non discriminatorie e trasparenti atte ad assicurare la messa a norma del sistema medesimo.

6)

Se il sistema di comunicazione su linee elettriche risulta conforme, ma l'interferenza persiste, le autorità competenti dello Stato membro valutino l'opportunità di adottare misure speciali, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/336/CEE, che siano proporzionate, non discriminatorie e trasparenti.

7)

Gli Stati membri trasmettano inoltre relazioni periodiche al comitato per le comunicazioni in merito all'installazione e alla gestione dei sistemi di comunicazione su linee elettriche nei rispettivi territori. Le relazioni dovranno contenere i dati pertinenti circa i livelli di disturbo (compresi i dati di misura, i livelli correlati di segnale iniettato e altri dati utili per stabilire una norma europea armonizzata), i problemi di interferenza e le misure adottate per garantire la conformità dei sistemi di comunicazione su linee elettriche. La prima relazione dovrà essere presentata il 31 dicembre 2005.

8)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3)  GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(4)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(6)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(8)  Mandato di normalizzazione rivolto a CEN, Cenelec e ETSI relativo alla compatibilità elettromagnetica (CEM) sulle norme CEM armonizzate per le reti di telecomunicazione, mandato M/313 del 7 agosto 2001.


Rettifiche

12.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/45


Rettifica della decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l’introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all’articolo 5 della decisione n. 191

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343 del 19 novembre 2004 )

A pagina 30, allegato III, per quanto riguarda l’Islanda:

anziché:

«31 dicembre 2005»,

leggi:

«30 aprile 2005».