ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
5 aprile 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 529/2005 della Commissione, del 4 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 530/2005 della Commissione, del 4 aprile 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 5 aprile 2005

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2005) 854]  ( 1 )

6

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2005, che modifica l’appendice B dell’allegato XII dell’atto di adesione del 2003 per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2005) 967]  ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/1


REGOLAMENTO (CE) N. 529/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 aprile 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/3


REGOLAMENTO (CE) N. 530/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2005

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 5 aprile 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 513/2005 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 513/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 513/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 35.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 5 aprile 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

3,48

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

24,75

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

51,56

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

51,56

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

24,75


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 31.3.2005-1.4.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Premio sul Golfo (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2005

che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(2005) 854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che le tabelle stabilite nella decisione 97/138/CE della Commissione (2) per consentire una fornitura di dati armonizzati nell’ambito della direttiva 94/62/CE siano riviste e semplificate per tener conto dell’esperienza acquisita con la loro applicazione.

(2)

Occorre che dette tabelle rispecchino gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.

(3)

Al fine di garantire la confrontabilità dei dati tra gli Stati membri, è necessario stabilire norme dettagliate relative ai dati da inserire nelle tabelle e permettere agli Stati membri di fornire ulteriori dati su base volontaria.

(4)

Alla luce delle numerose modifiche da apportare alla decisione 97/138/CE, occorre pertanto che la tale decisione sia sostituita per motivi di chiarezza.

(5)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le tabelle da utilizzare per il sistema di basi dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste dall’articolo 12 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 2

1.   Oltre alle pertinenti definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 94/62/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «imballaggio composto» si intende l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio;

b)

per «rifiuti di imballaggio prodotti» si intende la quantità di imballaggi che diventano rifiuti, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (3), nel territorio di uno Stato membro, dopo essere stati utilizzati per contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare le merci;

c)

per «rifiuti di imballaggio recuperati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;

d)

per «rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;

e)

per «rifiuti di imballaggio riciclati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente riciclati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano riciclati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità;

f)

per «percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti;

g)

per «percentuale di riciclaggio» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio riciclati, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti.

2.   Dalla nozione di rifiuti di imballaggio prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiali di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione.

Ai fini della presente decisione, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.

Articolo 3

1.   I dati relativi al totale degli imballaggi comprendono tutti gli imballaggi definiti all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

In particolare per i materiali presenti in più piccole quantità e per i materiali non citati nella presente decisione, è possibile ricorrere a stime. Tali stime si basano sulle migliori informazioni disponibili e sono descritte secondo le modalità dell’articolo 7.

2.   Gli imballaggi riutilizzabili sono considerati immessi sul mercato quando vengono messi a disposizione per la prima volta insieme alle merci che sono adibiti a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare.

Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati rifiuti di imballaggio quando vengono restituiti per essere riutilizzati. Gli imballaggi riutilizzabili non sono considerati imballaggi immessi sul mercato quando vengono riutilizzati con una merce e rimessi a disposizione.

Gli imballaggi riutilizzabili di cui il detentore si disfa al termine della loro vita utile sono considerati rifiuti di imballaggio.

Ai fini della presente decisione, si considera che la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro da imballaggi riutilizzabili equivale alla quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.

3.   Le informazioni relative agli imballaggi composti sono fornite nella categoria del materiale predominante in peso.

Possono inoltre essere fornite a titolo complementare e facoltativo informazioni distinte sul recupero e il riciclaggio dei materiali composti.

4.   Il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati si riferisce alla quantità (input) di rifiuti di imballaggio immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio. Se il prodotto (output) di un impianto di selezione dei rifiuti è sottoposto a processi efficaci di recupero o riciclaggio senza perdite significative, è ammesso considerare che tale prodotto equivalga al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati.

Articolo 4

1.   I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria.

2.   I movimenti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (4), del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio (5), e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione (6).

3.   I rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori della Comunità che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.

Articolo 5

1.   Il peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati è misurato sulla base di un tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato.

I dati misurati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se il tasso di umidità dei rifiuti di imballaggio differisce regolarmente e significativamente da quello degli imballaggi immessi sul mercato e se ciò rischia di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.

Le suddette correzioni si effettuano solo in casi eccezionali, dovuti a particolari condizioni climatiche o di altro tipo.

Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati di cui all’articolo 7.

2.   Dal calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati sono esclusi, nella misura di quanto praticamente possibile, i materiali non facenti parte degli imballaggi che vengono raccolti insieme ai rifiuti di imballaggio.

I dati relativi al peso dei rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati devono essere corretti se i materiali non facenti parte degli imballaggi presenti nei rifiuti immessi in un processo efficace di recupero o riciclaggio rischiano di condurre ad una sostanziale sovrastima o sottostima delle percentuali di recupero o riciclaggio degli imballaggi.

Non è necessario correggere i dati relativi alle piccole quantità di materiali non facenti parte degli imballaggi o di materiali contaminati regolarmente riscontrabili nei rifiuti di imballaggio.

Le correzioni significative sono segnalate nelle descrizioni relative alle modalità di compilazione dei dati di cui all’articolo 7.

Articolo 6

Le disposizioni relative al recupero di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, anche ai rifiuti di imballaggio inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia.

Articolo 7

Gli Stati membri compilano ogni anno le tabelle che figurano nell’allegato e le trasmettono alla Commissione per via elettronica.

Tali tabelle coprono l’intero anno civile e sono trasmesse alla Commissione, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), entro 18 mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.

La Commissione pubblica tali dati su un sito web accessibile al pubblico.

Oltre alle tabelle compilate, gli Stati membri trasmettono un’adeguata descrizione delle modalità adottate per la compilazione dei dati. La descrizione contiene anche la spiegazione di eventuali stime utilizzate.

Articolo 8

Gli Stati membri possono facoltativamente trasmettere altri dati disponibili in merito agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ad esempio:

a)

dati relativi alla produzione, alle esportazioni e alle importazioni di imballaggi vuoti;

b)

dati relativi agli imballaggi riutilizzabili;

c)

dati relativi a particolari sottofrazioni di imballaggi quali gli imballaggi composti;

d)

dati relativi ai livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 94/62/CE e alla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi dell’allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva 94/62/CE;

e)

dati relativi ai rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal prodotto contenuto, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (8) e della decisione 2000/532/CE della Commissione (9).

Articolo 9

Gli Stati membri forniscono i dati avvalendosi delle tabelle riportate in allegato, a partire dai dati relativi al 2003.

Articolo 10

La decisione 97/138/CE è abrogata.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/12/CE (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26).

(2)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 22.

(3)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(4)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(5)  GU L 166 dell’1.7.1999, pag. 6.

(6)  GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(7)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(8)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(9)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.


ALLEGATO

TABELLA 1

Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello Stato membro e recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia all’interno o all’esterno dello Stato membro

(in tonnellate)

Materiale

Rifiuti di imballaggio prodotti

Rifiuti recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento con recupero di energia per

Riciclaggio dei materiali

Altre forme di riciclaggio

Riciclaggio totale

Recupero di energia

Altre forme di recupero

Incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia

Recupero totale e incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Vetro

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastica

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

 

 

 

 

Metallo

Alluminio

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Caselle bianche: dati obbligatori. Possono essere utilizzate stime ma queste devono basarsi su dati empirici ed essere spiegate nella descrizione dell’approccio metodologico.

2.

Caselle grigio chiaro: dati obbligatori, ma sono ammesse stime approssimative. Tali stime devono essere spiegate nella descrizione dell’approccio metodologico.

3.

Caselle grigio scuro: dati facoltativi.

4.

Ai fini della presente decisione, i dati relativi al riciclaggio dei materiali per le materie plastiche comprendono l’insieme dei materiali nuovamente riciclati in materie plastiche.

5.

La colonna (c) comprende tutte le forme di riciclaggio, compreso quello organico, ma non il riciclaggio dei materiali.

6.

La colonna (d) deve riportare la somma delle colonne (b) e (c).

7.

La colonna (f) comprende tutte le forme di recupero, esclusi il riciclaggio e il recupero di energia.

8.

La colonna (h) deve riportare la somma delle colonne (d), (e), (f) e (g).

9.

Colonna (h)/colonna (a): percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

10.

Colonna (d)/colonna (a): percentuale di riciclaggio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

11.

I dati relativi al legno non devono essere utilizzati ai fini della valutazione dell’obiettivo minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio, stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE.


TABELLA 2

Quantità di rifiuti di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia

(in tonnellate)

Materiale

Rifiuti di imballaggio inviati in altri Stati membri o esportati al di fuori della Comunità per

Riciclaggio dei materiali

Altre forme di riciclaggio

Recupero di energia

Altre forme di recupero

Incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia

Vetro

 

 

 

 

 

Plastica

 

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

 

Metallo

Alluminio

 

 

 

 

 

Acciaio

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

1.

I dati di questa tabella si riferiscono esclusivamente alle quantità di rifiuti che si presuppone vengano contabilizzate a norma della direttiva 94/62/CE. Si tratta di un sottoinsieme dei dati già forniti nella tabella 1. La presente tabella ha scopo unicamente informativo.

2.

Caselle grigio chiaro: dati obbligatori, ma sono ammesse stime approssimative. Tali stime devono essere spiegate nella descrizione dell’approccio metodologico.

3.

Caselle grigio scuro: dati facoltativi.

4.

Ai fini della presente decisione, i dati relativi al riciclaggio dei materiali per le materie plastiche comprendono l’insieme dei materiali nuovamente riciclati in materie plastiche.


TABELLA 3

Quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o importati da paesi terzi e inviati allo Stato membro per fini di recupero o incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia

(in tonnellate)

Materiali

Rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o importati da fuori della Comunità e inviati allo Stato membro per

Riciclaggio dei materiali

Altre forme di riciclaggio

Recupero di energia

Altre forme di recupero

Incenerimento presso impianti di incenerimento con recupero di energia

Vetro

 

 

 

 

 

Plastica

 

 

 

 

 

Carta e cartone

 

 

 

 

 

Metallo

Alluminio

 

 

 

 

 

Acciaio

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Legno

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

1.

I dati riportati nella presente tabella hanno scopo unicamente informativo. Essi non sono compresi nella tabella 1 né possono essere contabilizzati per misurare la realizzazione degli obiettivi dello Stato membro interessato.

2.

Caselle grigio scuro: dati facoltativi.

3.

Ai fini della presente decisione, i dati relativi al riciclaggio dei materiali per le materie plastiche comprendono l’insieme dei materiali nuovamente riciclati in materie plastiche.


5.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2005

che modifica l’appendice B dell’allegato XII dell’atto di adesione del 2003 per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte in Polonia

[notificata con il numero C(2005) 967]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/271/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003.

(2)

L'allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3) e 2004/474/CE (4).

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente, alcuni stabilimenti dei settori della pesca, delle carni e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e sono ora completamente conformi alla normativa comunitaria. Inoltre, alcuni stabilimenti del settore del latte autorizzati a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme dell’ Unione europea trasformeranno solo il latte conforme alle norme dell’Unione europea. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(4)

Nei settori della pesca, delle carni e del latte, alcuni stabilimenti hanno cessato l’attività. Anche questi stabilimenti vanno cancellati dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

(5)

L'allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall'allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; versione rettificata: GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall'allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003

STABILIMENTI DI CARNI

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Elenco aggiuntivo

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

CARNI BIANCHE

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Elenco aggiuntivo

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

CARNI ROSSE, BASSA CAPACITÀ

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


CARNI MISTE, BASSA CAPACITÀ

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


DEPOSITI FRIGORIFERI

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

PESCI

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Elenco aggiuntivo

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

LATTE

Elenco iniziale

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


DECISIONE

Elenco aggiuntivo

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


LATTE CONFORME E NON CONFORME ALLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Numero

Numero veterinario

Nome dello stabilimento

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów