ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
2 aprile 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra [notificata con il numero C(2004) 929]  ( 1 )

1

 

*

Decisione della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa all'aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF) [notificata con il numero C(2004) 1361]  ( 1 )

27

 

*

Decisione della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada [notificata con il numero C(2005) 440]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra

[notificata con il numero C(2004) 929]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/261/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo sottoparagrafo l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni a norma di detti articoli (1) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 12 agosto 2002, registrata il 19 agosto [SG(2002) A/8328], il Regno Unito ha notificato alla Commissione, in conformità all'articolo 88, paragrafo 3), del trattato CE, la riforma sulla tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (di seguito «la riforma»).

(2)

Il 16 ottobre 2002 la Commissione decideva di avviare il procedimento descritto nell'articolo 88, paragrafo 2), del trattato che istituisce la Comunità europea, in relazione alla riforma [C(2002) 3734]. Tale decisione veniva notificata al Regno Unito il 18 ottobre 2002 [SG(2002) D/232221]. Dopo una proroga del termine, il Regno Unito rispondeva con lettera datata 16 dicembre 2002 (A/39214).

(3)

La decisione della Commissione di dare avvio al procedimento di indagine formale veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando le parti interessate a presentare le loro osservazioni (2). I commenti sono stati presentati dalla CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) in data 30 dicembre 2002 (A/39469), da Ålands Landskapsstyrelse (Finlandia) il 2 gennaio 2003 (A/30002), dal governo spagnolo il 2 e 3 gennaio 2003 (A/30003 e A/30018), e dal governo di Gibilterra il 3 gennaio 2003 (A/30011). Questi commenti sono stati inviati al Regno Unito, che ha risposto con lettera datata 13 febbraio 2003 (A/31313).

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

(4)

La descrizione seguente rende conto degli emendamenti alle proposte di riforma fatti dal governo di Gibilterra in risposta all'avvio del procedimento di indagine formale sull'aiuto di Stato. Tali emendamenti sono stati esposti nella lettera del Regno Unito datata 16 dicembre 2002 e riassunti nei punti 27-30 che seguono.

(5)

L'obiettivo dichiarato della riforma consiste nell'adozione di un nuovo regime generale per la tassazione delle imprese che non comprenda alcun elemento di aiuto di Stato, per fornire certezza giuridica alle società operanti a Gibilterra e assicurare introiti sufficienti al governo di Gibilterra derivanti dalla tassazione delle imprese. La riforma è altresì intesa all'adeguamento al codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese (3) (di seguito «il codice di condotta») e al rapporto OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa (4). Secondo il governo di Gibilterra, un elemento essenziale della riforma consiste nell'abolizione generale dell'imposizione fiscale sugli utili delle società, ad eccezione di imposte complementari sulle attività delle imprese di pubblici servizi e di servizi finanziari. Le proposte di riforma sono basate sulla completa eliminazione di qualsiasi discriminazione fra attività economica residente e non residente, o interna e non interna, ovvero l'eliminazione dei provvedimenti completamente isolati dal resto dell'economia nazionale. La legislazione riguardante le società esenti e qualificate verrà abolita. In tal modo, sarà eliminata la distinzione formale fra la cosiddetta economia offshore e onshore.

(6)

Il sistema fiscale generale da introdurre tramite la riforma consiste in un'imposta sui salari, un'imposta sull'occupazione di beni immobili e un'imposta di registro, applicabili a tutte le società di Gibilterra. Il governo di Gibilterra prevede che le proprie entrate, attualmente molto limitate ma essenziali, derivanti dalla tassazione delle imprese, pari a 13,7 milioni di GBP (circa 20 milioni di EURO), che rappresentano il 9,25 % delle entrate governative totali, saranno ampiamente mantenute con il nuovo sistema, basato su queste tre imposte generali, applicabili a tutte le società di Gibilterra. Ciò a fronte di imposte sul reddito delle persone fisiche per 53,6 milioni di GBP (circa 77 milioni di EUR) che rappresentano il 36,3 % delle entrate. Gli introiti derivanti dalle imposte complementari sulle attività delle imprese di pubblici servizi e servizi finanziari saranno limitati, ma probabilmente copriranno i mancati introiti derivanti dalla tassazione delle imprese secondo il sistema generale.

(7)

La riforma verrà attuata tramite:

l'ordinanza sulle società (imposta sui salari) [«Companies (Payroll Tax) Ordinance»];

l'ordinanza sulle società (tassa di registro annuale) [«Companies (Annual Registration Fee) Ordinance»];

l'ordinanza sulle aliquote («Rates Ordinance»);

l'ordinanza sulle società (tassazione di determinate attività) [«Companies (Taxation of Designated Activities) Ordinance»].

(8)

La normativa verrà applicata dal governo di Gibilterra una volta approvata dal Parlamento di Gibilterra («House of Assembly»). Come parte della riforma, l'ordinanza sull'esonero delle società («Companies Taxation & Concessions Ordinance») e i regolamenti relativi all'imposta sul reddito delle cosiddette «società qualificate» [«Income Tax (Qualifying Companies) Regulations»] saranno abrogate con effetto immediato. L'ordinanza relativa all'imposta sul reddito verrà emendata per abrogare o debitamente modificare tutte le norme che assoggettano le società all'imposta sul reddito.

(9)

Le norme verranno applicate dal Commissioner for Income Tax (sovrintendente delle imposte sul reddito) di Gibilterra. Tutte le società di Gibilterra dovranno depositare il bilancio al registro delle imprese («Companies Registry») in conformità alla IV e alla VII direttiva UE sul diritto delle società. Tutte le società di Gibilterra soggette ad imposizione fiscale dovranno presentare al Commissioner i conti fiscali e verranno inoltre adottate misure rigorose al fine di assicurare la conformità a tali obblighi. Per la prima volta a Gibilterra, sarà istituito un tribunale che si occuperà specificamente di questioni di tassazione delle imprese (denominato «Companies Taxation of Designated Activities Tribunal»), i cui scopi saranno quelli di esercitare tali poteri in relazione ai ricorsi e ad altre questioni derivanti dall'applicazione della nuova normativa. Tali poteri includeranno la potestà di richiedere a una società la disponibilità a ispezioni da parte del tribunale in relazione a tutti i libri contabili, conti, registri del personale o altri documenti che, a discrezione del tribunale, contengano o possano contenere informazioni riguardanti l'oggetto dei procedimenti.

(10)

La tassazione dei profitti sarà sostituita da un'imposta generale sui salari conformemente alla quale tutte le società site a Gibilterra saranno soggette a un'imposta pari a 3 000 GBP per dipendente per ogni anno. Ogni «datore di lavoro» a Gibilterra dovrà pagare l'imposta sui salari per il numero totale dei propri «dipendenti» a tempo pieno e parziale che sono «impiegati a Gibilterra». I termini principali utilizzati saranno definiti come segue:

per «datore di lavoro» si intende qualsiasi società costituita o registrata in base a qualsiasi legge in vigore a Gibilterra, che corrisponda emolumenti per proprio conto o che corrisponda un pagamento a una qualsiasi persona in relazione a un servizio o a servizi forniti da un individuo che viene considerato come dipendente;

per «dipendente» si intende ogni individuo a cui vengano corrisposti o siano da corrispondere emolumenti, compresi i direttori diversi da coloro che non esercitano altre funzioni oltre a quelle di un direttore, nonché lavoro a tempo parziale e saltuario;

per «dipendente a Gibilterra» si intende ogni dipendente che sia stato assunto a Gibilterra, che lavori a, o a partire da, Gibilterra o sia residente a Gibilterra.

(11)

Il governo di Gibilterra introdurrà dettagliate regole antielusione al fine di eliminare qualsiasi possibilità di abuso. Ciò comprenderà l'introduzione del concetto di «presunto dipendente» e di regole specifiche relative ai dipendenti che potrebbero svolgere un'attività al di fuori di Gibilterra. L'effetto combinato del significato dei termini «dipendenti» e «dipendenti a Gibilterra» coprirà essenzialmente tutti i dipendenti fisicamente presenti a Gibilterra. Secondo i dati del Regno Unito, su un totale di 14 000 dipendenti a Gibilterra, 10 100 sono impiegati nel settore privato.

(12)

Tutte le società che occupano degli immobili a Gibilterra a fini imprenditoriali pagheranno un'imposta sull'occupazione di beni immobili per un importo equivalente alla percentuale di imposizione derivante dalle aliquote generali sugli immobili a Gibilterra (attualmente si prevede una percentuale del 100 %).

(13)

L'importo dell'imposta sui salari, insieme a quello dell'imposta sull'occupazione di beni immobili, sarà limitato al 15 % dei profitti. Pertanto, le società pagheranno l'imposta sui salari e quella sull'occupazione di beni immobili solo se producono utili, per un ammontare non superiore al 15 % degli utili.

(14)

La grande maggioranza delle società a Gibilterra sarà soggetta unicamente alle due imposte suddette. Secondo il governo di Gibilterra, non è possibile stimare il numero di società presenti a Gibilterra che sarebbero soggette all'imposta sui salari e all'imposta sull'occupazione di beni immobili per un importo superiore al 15 % degli utili e che, in conseguenza del limite sopra descritto, pagheranno imposte per un importo corrispondente al 15 % degli utili, poiché ciò varierà su base annua, a seconda delle circostanze individuali di ogni società.

(15)

Il governo di Gibilterra sostituirà le imposte attualmente corrisposte dalle società di Gibilterra (per un ammontare di circa 40 GBP annue) con un'imposta di registro applicabile a tutte le società di Gibilterra, pari a 150 GBP annue, per le società non aventi come obiettivo la generazione di utili, e di 300 GBP annue, per le società aventi come obiettivo la generazione di utili.

(16)

Alcune attività determinate, ossia imprese di servizi finanziari e imprese di pubblici servizi, saranno soggette ad un'imposta complementare o sovrattassa sugli utili generati da tali attività. Le rispettive imposte saranno applicate solo agli utili che possono essere ricondotti a tali attività determinate. Secondo le stime fornite dal Regno Unito, su circa 29 000 società a Gibilterra, 179 saranno assoggettate all'imposta complementare sulle attività di servizi finanziari, mentre 23 saranno assoggettate all'imposta complementare sulle attività di pubblici servizi.

(17)

La definizione di società di «servizi finanziari» comprende, tra l'altro:

istituti di credito;

prestatori di denaro;

società di investimenti, intermediari di borsa, mediatori, consulenti o manager;

intermediari per assicurazioni sulla vita e fondi di investimento collettivi;

operatori o fiduciari di fondi di investimento collettivi;

intermediari, agenti o dirigenti assicurativi;

fiduciari professionisti;

manager di imprese;

uffici di cambio;

revisori contabili.

La definizione di servizi finanziari comprende anche società che offrono consulenza o forniscono servizi a livello finanziario, legale, fiscale o contabile.

(18)

La definizione di attività di «imprese di pubblici servizi» comprende la fornitura di servizi, impianti o strutture relativi a:

telecomunicazioni (telefonia vocale, comunicazioni via fax, comunicazione e trasmissione di dati, servizi di callback e call through);

elettricità (generazione, distribuzione e fornitura);

acqua (produzione, importazione/esportazione, fornitura di acqua potabile o salata);

fognature (fornitura, messa in funzione, gestione, riparazione, manutenzione, sostituzione, modifica, restauro, ricambio, rinnovo di condotti e smaltimento/trattamento dei liquami);

petrolio (raccolta, produzione, importazione/esportazione, miglioramento del trattamento, estrazione, stoccaggio, distribuzione e fornitura di carburante).

(19)

Le società di servizi finanziari, oltre all'imposta sui salari e a quella sull'occupazione dei beni immobili, saranno soggette ad un'imposta complementare sugli utili derivanti da attività di servizi finanziari, alla percentuale dell'8 % su tali utili (calcolati in base agli standard contabili validi a livello internazionale). Le società di servizi finanziari saranno soggette annualmente all'imposta sui salari, all'imposta sull'occupazione di beni immobili e all'imposta complementare con un limite complessivo del 15 % degli utili.

(20)

Le imprese di pubblici servizi, oltre all'imposta sui salari e a quella sull'occupazione di beni immobili, saranno soggette ad un'imposta complementare sugli utili derivanti dalle attività di servizi, alla percentuale del 35 % su tali utili (calcolati in base agli standard contabili validi a livello internazionale). A tali società sarà consentito di dedurre l'imposta sui salari e l'imposta sull'occupazione di beni immobili dall'importo dovuto per l'imposta complementare. Sebbene anche le società di servizi avranno un limite complessivo annuo del 15 % degli utili per l'imposta sui salari e l'imposta sull'occupazione di beni immobili, l'applicazione dell'imposta complementare garantirà che queste società paghino sempre un'imposta pari al 35 % degli utili.

(21)

L'imposizione relativa all'imposta complementare sarà determinata in base alle attività. Le stesse regole si applicheranno ai servizi finanziari e alle attività delle società di servizi. Pertanto, in caso di società «ibride»:

una società impegnata in attività di pubblici servizi e in attività generali vedrà tassare gli utili derivanti da tali servizi al 35 %;

una società impegnata in attività di servizi finanziari e in attività generali vedrà tassare gli utili derivanti dalle attività di servizi finanziari all'8 %;

una società impegnata in attività di pubblici servizi e di servizi finanziari vedrà tassare gli utili derivanti dai pubblici servizi al 35 % e gli utili derivanti dai servizi finanziari all'8 %.

(22)

La stessa distinzione verrà operata in relazione agli utili da investimenti, specificamente qualsiasi utile conseguito da una società ibrida derivante da rendite, royalty, premi, qualsiasi altro utile derivante da immobili presenti a Gibilterra, dividendi, interessi o sconti. Tali utili da investimenti saranno tassati mediante l'imposta complementare con un'aliquota dell'8 % o 35 % nella parte rappresentata da utili e redditi derivanti dalle attività di servizi finanziari o da quelli di pubblici servizi rispetto all'intero volume degli utili o redditi commerciali ottenuti dalla società.

(23)

In base all'ordinanza sulle aliquote, sono esentate alcune strutture. Fra le strutture esentate sono comprese corti di giustizia, chiese, cimiteri, giardini pubblici, strutture inabitabili di difesa militare, strutture di difesa civile, fari e il museo di Gibilterra. Tali strutture saranno quindi esentate dall'aliquota addizionale, l'imposta sull'occupazione di beni immobili. Le autorità di Gibilterra possono altresì ridurre o condonare il pagamento di qualsiasi aliquota generale laddove ciò rientri «nell'interesse dello sviluppo di Gibilterra».

(24)

Sia l'ordinanza sulle società (imposta sui salari) sia l'ordinanza sulle società (tassazione di determinate attività) istituiscono regole per il calcolo degli utili o profitti. Tali regole sono necessarie per l'applicazione del limite del 15 % di utili imponibili ai fini dell'imposta sui salari e a scopi di determinazione dell'imponibile ai fini dell'importo supplementare sulle attività di servizi finanziari. Gli utili sono calcolati in conformità agli standard contabili del Regno Unito, emendati per l'uso a Gibilterra da parte della Gibraltar Society of Chartered and Certified Accountancy Bodies.

(25)

Ai fini della determinazione degli utili, sono escluse plusvalenze e minusvalenze.

(26)

Ai fini della determinazione degli utili, sono deducibili, tra l'altro, le seguenti detrazioni per ammortamento:

in relazione ai centri di intrattenimento, stabilimenti, fabbriche, nonché altre strutture, 4 % all'anno;

in relazione a impianti e macchinari, fino a 30 000 GBP per il primo anno in cui viene eseguita la spesa (fino a 50 000 GBP per attrezzature informatiche), e 331/3 % del rimanente negli anni successivi.

(27)

In risposta all'avvio del procedimento di indagine formale sull'aiuto di Stato, il governo di Gibilterra ha effettuato le seguenti modifiche alle proposte di riforma tributaria.

(28)

Sono state eliminate le norme che avrebbero limitato a 500 000 GBP l'imposta dovuta combinato per l'imposta sui salari, l'imposta sull'occupazione di beni immobili e, dove applicabile, l'8 % di imposta complementare sulle attività di servizi finanziari. L'eliminazione del limite quantitativo sarà associata a una riduzione dell'importo supplementare per le società di servizi finanziari dall'8 % degli utili a un'aliquota unica ma non ancora determinata, compresa fra il 4 e il 6 %.

(29)

È stata eliminata la norma che avrebbe esentato alcune strutture della Upper Rock di Gibilterra dalle imposte (e di conseguenza dall'imposta sull'occupazione di beni immobili).

(30)

Sono state eliminate le norme che avrebbero esentato le seguenti classi di reddito a scopi di rilevazione degli utili:

qualsiasi interesse ricevuto da qualsiasi società imponibile in relazione a qualsiasi prestito da essa concesso a qualsiasi persona al fine di finanziare investimenti in progetti di sviluppo destinati a promuovere lo sviluppo economico e sociale di Gibilterra, laddove i termini e le condizioni di tale prestito siano stati approvati per iscritto a tali fini dalle autorità di Gibilterra;

l'interesse pagabile su qualsiasi prestito a carico del Consolidated Fund (cioè le finanze del governo di Gibilterra) dalla data e nella misura specificata dal benestare concesso dalle autorità di Gibilterra.

III.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(31)

Nella valutazione delle informazioni fornite dal Regno Unito nella notifica, la Commissione ha tenuto presente che un certo numero di caratteristiche della proposta di riforma avrebbero potuto conferire un beneficio alle società di Gibilterra. In particolare:

l'intero sistema garantirebbe dei benefici alle società di Gibilterra rispetto a quelle del Regno Unito (selettività regionale);

il requisito di produrre utili prima di essere assoggettati all'imposta sui salari e all'imposta sull'occupazione di beni immobili conferirebbe dei vantaggi alle società non redditizie;

il limite del 15 % all'imposizione delle imposte sui salari e dell'imposta sull'occupazione di beni immobili costituirebbe un vantaggio per le società che ne usufruiscono;

il limite di 500 000 GBP all'imposizione delle imposte sui salari e dell'imposta sull'occupazione di beni immobili costituirebbe un vantaggio per le società che ne usufruiscono;

alcune caratteristiche tecniche della riforma potrebbero dare luogo ad aiuto di Stato (alcune esenzioni dalle imposte/dall'imposta sull'occupazione di beni immobili ed esenzioni per determinati introiti da interessi al fine della determinazione degli utili).

(32)

La Commissione ha altresì tenuto presente che tali vantaggi verrebbero concessi tramite risorse statali, influirebbero sugli scambi fra gli Stati membri e avrebbero carattere selettivo. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che non si applica alcuna delle eccezioni al divieto generale di concessione di aiuti di Stato di cui agli articoli 87, paragrafo 2), e 87, paragrafo 3), del trattato che istituisce la Comunità europea. Su tali basi, la Commissione nutre dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune e pertanto ha deciso di dare avvio al procedimento di indagine formale.

IV.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(33)

Le osservazioni formulate dal Regno Unito possono essere riassunte nel modo di seguito descritto.

(34)

Le obiezioni della Commissione in relazione alle proposte di riforma così come esposte nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale sull'aiuto di Stato ricadono in sei voci, tutte basate sulla specificità:

il fatto che le società siano soggette ad imposta solo in caso di produzione di utili costituirebbe un vantaggio per le società non redditizie rispetto a quelle redditizie;

l'applicazione del limite del 15 % degli utili avvantaggerebbe le imprese che ne usufruiscono, riducendone l'imposizione in relazione all'imposta sui salari, all'imposta sull'occupazione di beni immobili, nonché all'imposta complementare sui servizi finanziari, se applicabile;

l'applicazione del limite quantitativo di 500 000 GBP avvantaggerebbe le imprese che ne usufruiscono, riducendone l'imposizione in relazione all'imposta sui salari, all'imposta sull'occupazione di beni immobili, nonché all'imposta complementare sui servizi finanziari, se applicabile;

l'esenzione per certe proprietà situate sulla Upper Rock conferisce un vantaggio fiscale alle imprese situate in tali strutture;

i due provvedimenti che prevedono l'esenzione dell'interesse su certi prestiti dal calcolo degli utili, al fine dell'applicazione delle regole delle imposte sulle società, costituiscono un vantaggio per alcune società;

diverse caratteristiche del regime tributario proposto danno origine a una minore imposizione tributaria per le società con sede a Gibilterra rispetto alle società con sede nel Regno Unito, costituendo pertanto un vantaggio per le prime («specificità regionale»).

(35)

Né il Regno Unito né il governo di Gibilterra condividono i dubbi della Commissione riguardo al possibile carattere di aiuto di Stato di alcuni elementi delle riforme. Tuttavia, senza pregiudizio alcuno alla possibilità che le proposte originali di riforma contengano elementi di aiuto di Stato, il governo di Gibilterra intende:

eliminare il limite di 500 000 GBP dal nuovo sistema tributario in progetto;

abolire la norma di esenzione dalle aliquote d'imposta (e quindi dall'imposta sull'occupazione di beni immobili) per alcuni immobili situati sulla Upper Rock di Gibilterra;

abolire la norma di esenzione di determinati introiti derivanti da interessi al fine della determinazione degli utili.

(36)

Le tre obiezioni restanti non danno luogo ad aiuto di Stato.

(37)

L'assenza di imposizione fiscale in caso di mancata redditività non si configura come misura selettiva. È vero che né l'imposta sui salari né l'imposta sull'occupazione di beni immobili sono dovute se la società non produce utili. L'utile è la conditio sine qua non dell'imponibilità, ma non rappresenta la base di calcolo fiscale, bensì una condizione precedente all'imponibilità fiscale stessa. Ciò risulta naturale, poiché un'imposta su una società non redditizia diviene un'imposta sul capitale della società. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l'«evento operativo» che sottende l'imposta sui salari e l'imposta sull'occupazione di beni immobili non è l'utile. Gli «eventi operativi» sono rappresentati dall'impiego remunerativo di un dipendente e dall'utilizzo remunerativo di proprietà immobiliari. I salari oppure l'occupazione di beni immobili sono fattori secondari. La logica del regime proposto è duplice: l'impiego e l'occupazione costituiscono la base fiscale, mentre la redditività costituisce una soglia quantitativa inferiore per l'imposizione. Sia la base fiscale sia la limitazione quantitativa sono di natura generale, applicabili nello stesso modo a tutte le società, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di attività.

(38)

Anche se le limitazioni quantitative fossero selettive, la natura e la logica del regime di tassazione delle imprese previsto richiedono che le società vengano tassate unicamente se producono il denaro con cui pagare i tributi. La stessa Commissione ha ammesso, al punto 25 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (5) (di seguito «la comunicazione») che tale selettività viene giustificata dalla natura del sistema tributario. Ciò è valido per un sistema tributario basato sull'uso redditizio del lavoro e delle proprietà immobiliari, come avviene per un sistema «puramente» basato sugli utili, in cui non vengono tassate le società non redditizie. Non può essere fatto un parallelo con i contributi della sicurezza sociale, poiché essi servono a uno scopo diverso e non collegato alla redditività delle società.

(39)

La limitazione proposta non è selettiva. Per costituire aiuto di Stato, il provvedimento fiscale dev'essere selettivo, privilegiando determinate società e/o settori rispetto ad altri. L'applicazione del limite del 15 % dipenderà dalla relazione fra utile e numero di dipendenti in un determinato anno. Ciò avvantaggerà potenzialmente tutte le società, sia grandi che piccole, in tutti i settori dell'economia, che in un determinato anno raggiungano quel livello di utili in relazione all'imposta sui salari. Non è pertanto possibile definire uno specifico gruppo di società per cui si applichino i limiti di imposizione fiscale e, in ogni caso, il gruppo cambierà anno per anno. Le regole sono applicabili a livello generale e disponibili per tutte le società di Gibilterra. La stessa Commissione spiega, al punto 14 della comunicazione, che pur essendo alcune imprese ovvero alcuni settori avvantaggiati più di altri da una misura fiscale, ciò non significa necessariamente che ad essa si applichino le regole relative agli aiuti di Stato.

(40)

Il governo di Gibilterra ha ideato un regime fiscale generale basato sui semplici fattori di proprietà immobiliare e salari, da un lato, e sulla presenza di redditività, dall'altro. Al contempo ha deciso di voler applicare gli oneri in modo regressivo. In effetti esistono due fasce di imposizione basate sugli utili in generale. Se l'imposta dovuta è inferiore al 15 % degli utili generali, viene corrisposta l'intera somma. Se l'imposta dovuta eccede il 15 % degli utili generali, per il surplus viene applicata l'aliquota dello zero per cento. Tale decisione è completamente in linea con la libertà del governo di Gibilterra nel formulare il proprio regime fiscale senza dover ricorrere all'applicazione delle regole relative agli aiuti di Stato.

(41)

Il governo di Gibilterra, con il nuovo sistema, vuole limitare l'esborso fiscale massimo delle società. Se esistono differenti aliquote fiscali in «fasce» diverse (se la base fiscale ha dimensioni diverse), ognuna sarà sempre inferiore all'altra e in tal modo conferirà un vantaggio ai contribuenti che siano abbastanza fortunati o in grado di organizzare le proprie attività in modo da pagare l'aliquota fiscale inferiore. Tutto ciò non costituisce comunque aiuto di Stato.

(42)

Anche se il limite del 15 % costituisce un vantaggio specifico per le società a cui si applica, esso potrebbe ancora essere giustificato dalla natura o dallo schema generale del sistema di cui fa parte. Tutte le imposte dirette a Gibilterra devono trovare un equilibrio ottimale fra la massimizzazione delle entrate fiscali e la limitazione dell'imponibilità massima dei contribuenti individuali, in modo da non eccedere la loro capacità contributiva. Può pertanto essere necessario rendere regressive le imposte dirette a certi livelli. Qualche limite di questo tipo risulta essenziale per le circostanze specifiche dell'economia di Gibilterra, come ad esempio la geografia e le risorse di lavoro limitate. L'economia di Gibilterra è limitata e più vulnerabile di altre agli squilibri creati dalla concorrenza fiscale naturale ed equa fra le giurisdizioni. Le società potrebbero non essere in grado di trasferirsi da un grande Stato membro tanto facilmente quanto riescono a farlo da un'economia tanto esile quanto quella di Gibilterra. Senza le limitazioni quantitative imposte alla base fiscale, l'obiettivo principale insito in ogni sistema fiscale, cioè assicurare le entrate necessarie per coprire la spesa pubblica, potrebbe essere compromesso dalle fluttuazioni del mercato.

(43)

Il lavoro a Gibilterra è un patrimonio difficilmente tassabile. Tuttavia un onere sul lavoro non può seguire lo stesso principio progressivo e la stessa logica delle imposte sugli utili. Un'imposta sul lavoro deve al contempo prendere in considerazione sia la capacità di una società di creare reddito imponibile, sia il bisogno di assicurare la necessaria stabilità della forza lavoro. A causa della natura ciclica dell'economia e della redditività delle imprese, un'imposta sul lavoro che non contenesse un elemento regressivo potrebbe sollecitare sospensioni massicce dal lavoro e instabilità in tempo di fluttuazioni cicliche o discesa del mercato. A causa delle dimensioni estremamente limitate dell'economia, le variazioni casuali risultanti da fluttuazioni economiche generali possono avere un effetto proporzionale molto più ampio a Gibilterra rispetto a quello che avrebbero in un'economia più estesa. La logica interna del sistema proposto di applicazione dell'imposta sui salari, pertanto, giustifica la limitazione dell'applicazione di detta imposta sui salari in relazione agli utili.

(44)

Al contrario, le imprese di pubblici servizi sarebbero assoggettabili all'imposta sulle imprese in misura pari al 35 % degli utili. Ciò è giustificato dalla natura e dalla logica del sistema, poiché la stabilità del lavoro è assicurata dal fatto che le imprese di pubblici servizi sono strettamente collegate al territorio servito e, come diretto risultato delle piccole dimensioni del mercato di Gibilterra, occupano una posizione di monopolio o semimonopolio naturale, che le rende altamente redditizie. Non sorge pertanto la stessa necessità di un elemento regressivo nell'imposta applicata alle imprese di pubblici servizi.

(45)

Non vi è valida base giuridica per affermare che, in presenza di due giurisdizioni tributarie separate e realmente autonome, i livelli delle aliquote d'imposta nelle due giurisdizioni possono essere paragonati e quello più basso può essere considerato come aiuto di Stato soltanto per il fatto di essere più basso. Ciò significherebbe che esiste aiuto di Stato ogni volta in cui un'autorità fiscale regionale autonoma, responsabile della gestione delle spese pubbliche nella regione, sulla base di preferenze pubbliche democraticamente espresse, sceglie di tagliare le spese e ridurre l'imposizione fiscale. Questo problema è stato affrontato dall'avvocato generale (6), ma non è mai stato preso in considerazione dalla Corte poiché le cause in questione sono state ritirate. In uno di una serie di casi più recenti riguardanti le province basche, il Tribunale di primo grado ha affermato che la decisione contestata non aveva effetto sulla competenza di Álava nell'adottare provvedimenti fiscali generali applicabili all'intera regione (7).

(46)

Tali variazioni regionali fra giurisdizioni autonome non rappresentano aiuto di Stato ai fini dell'articolo 87 del trattato CE. Una misura di aiuto di Stato è presente unicamente se le risorse di Stato vengono utilizzate tramite una perdita di gettito fiscale. Questa valutazione presuppone che esista un'aliquota d'imposta per una certa attività che si applica in tutto lo Stato membro, cosa che non avviene dove la tassazione è soggetta all'autonomia territoriale, invece che essere imposta uniformemente e poi variata a seconda dell'ubicazione. Analogamente, l'analisi di un vantaggio selettivo si basa sull'assunto che esista un livello di tassazione altrimenti applicabile a una certa attività nel territorio preso in considerazione.

(47)

I criteri relativi agli aiuti di Stato partono dal presupposto che il presunto aiuto possa essere paragonato a un'aliquota d'imposta standard o normale. Una presunta misura di aiuto di Stato può essere presente unicamente se in qualche senso rappresenta un'eccezione o un'esenzione da uno standard che altrimenti sarebbe applicabile alla società che lo riceve. Un'aliquota d'imposta a cui il beneficiario della presunta misura d'aiuto non sarebbe soggetto, neanche se fosse abolita l'aliquota attualmente applicabile che costituisce aiuto, non può essere valido termine di paragone al fine di stabilire se sia o meno presente un «aiuto». L'unico standard di paragone possibile al fine di determinare la selettività è la situazione fiscale che si applicherebbe altrimenti nella stessa giurisdizione fiscale. Dove un simile regime, come a Gibilterra, viene deciso localmente, la questione non è pertinente.

(48)

La posizione della Commissione sembrerebbe rendere impossibile a ogni giurisdizione fiscale che non coprisse tutto lo Stato membro l'adozione di qualsiasi aliquota d'imposta eccetto quella applicabile nell'altra giurisdizione fiscale dello Stato. Esso non potrebbe adottare un'aliquota inferiore, poiché ciò costituirebbe automaticamente aiuto di Stato, per semplice paragone. Ma la giurisdizione fiscale non potrebbe neanche adottare un'aliquota superiore, poiché l'aliquota d'imposta presente nel resto dello Stato diventerebbe automaticamente aiuto di Stato. Ciò comporterebbe che quasi ogni esercizio di autonomia fiscale darebbe origine ad aiuto di Stato, sia nella giurisdizione in questione o, caso ancora più assurdo, altrove nello Stato membro. Le differenziazioni nella tassazione diretta delle imprese si verificano di frequente negli Stati membri come conseguenza dei vari strati di suddivisione territoriale anche ai livelli di municipalità più bassi. In tale contesto, è possibile fare un parallelo con l'accordo dell'OMC in materia di sovvenzioni e misure compensative, dove si statuisce chiaramente che «la definizione o la modifica di aliquote di imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo di farlo, non sarà da ritenersi una sovvenzione specifica» per la formulazione di regole che proibiscono la concessione di tali sovvenzioni (articolo 2, paragrafo 2).

(49)

Se il Regno Unito e la Spagna stipulassero un accordo per stabilire una sovranità congiunta su Gibilterra, la posizione della Commissione sulla specificità regionale avrebbe l'effetto assurdo che l'aliquota d'imposta prevalente a Gibilterra dovrebbe allinearsi all'aliquota d'imposta prevalente nel Regno Unito e in Spagna. Altrimenti, vi sarebbe aiuto di Stato nella giurisdizione che applica l'aliquota inferiore.

(50)

La Commissione sembra suggerire che l'esistenza di tasse in due separate giurisdizioni fiscali nello stesso Stato, anche se l'aliquota d'imposta percentuale formale è identica, in presenza di esenzioni diverse o differenti detrazioni, implichi che le società beneficiarie di tali detrazioni o esenzioni ricevano aiuto se, a parità di ogni altra condizione, dovessero pagare un'aliquota d'imposta più alta nell'altra giurisdizione. Tuttavia, la teoria della Commissione è inadeguata alla realtà del caso di Gibilterra. I paralleli fra base fiscale o struttura fiscale di un'imposta sui redditi delle imprese possono talvolta essere fatti con un'imposta sui redditi delle imprese in un'altra giurisdizione, ma è semplicemente impossibile fare paragoni utili o sensati fra sistemi fiscali completamente diversi, poiché la base fiscale non è la stessa.

(51)

Se portato avanti, il ragionamento della Commissione sulla specificità regionale non rispetterebbe il principio fondamentale di sussidiarietà della normativa comunitaria e potrebbe costituire un abuso di potere. Se lo Stato membro interessato può operare con due o più giurisdizioni fiscali autonome che competono per le entrate fiscali derivanti dalle imposte sulle società entro il territorio, senza effetti di distorsione significativi sulla concorrenza, non è compito della Comunità, in base al principio di sussidiarietà del trattato che istituisce la Comunità europea, intervenire negli accordi costituzionali dello Stato membro. La Commissione sembra infatti voler cercare di utilizzare le regole dell'aiuto di Stato per ottenere uniformità fiscale fra gli Stati membri dell'UE.

(52)

La Commissione può suggerire che uno Stato non possa eccepire la propria legge nazionale, neanche la legge costituzionale, per evitare gli obblighi derivanti dalla legge comunitaria. Questo principio è tuttavia irrilevante nella questione della selettività. La questione della selettività sorge poiché si suggerisce che una determinata misura fiscale sia più favorevole rispetto a una regola fiscale più generale che si applicherebbe altrimenti. Ciò non può alterare il diritto fondamentale di uno Stato membro a organizzare il proprio sistema fiscale in modo che regioni fiscali autonome ottengano gli introiti necessari a finanziare imprese pubbliche in modo indipendente e non discriminatorio. Non ci può essere aiuto di Stato sulla base di specificità regionale in circostanze in cui, come per Gibilterra, esiste una reale giurisdizione fiscale indipendente che determina autonomamente il proprio sistema fiscale e in cui le imposte applicate dalle altre giurisdizioni fiscali dello Stato non sono esigibili.

(53)

La posizione della Commissione interferirebbe seriamente con le possibilità degli Stati membri di decentralizzare i loro poteri e quindi stabilire la necessaria autonomia fiscale nelle regioni, per coprire le spese determinate nell'esercizio di tali poteri decentralizzati. Sarebbe impossibile per ogni regione o giurisdizione fiscale incrementare o ridurre le tasse senza creare aiuto di Stato, sia nella propria regione (se l'imposta venisse ridotta) o altrove (se l'imposta venisse incrementata). Sarebbe assurdo suggerire l'idea che le regole relative agli aiuti di Stato debbano essere interpretate in modo tale da rendere impossibile a uno Stato membro di decentralizzare i poteri fiscali in modo efficace una volta modificata la propria costituzione.

(54)

La Commissione afferma che in assenza di uno specifico regime fiscale di imposte sulle società a Gibilterra, le società di Gibilterra sarebbero soggette al regime fiscale standard del Regno Unito. Ciò rappresenta un serio malinteso della posizione costituzionale di Gibilterra. Il regime fiscale standard del Regno Unito si applica nel Regno Unito e non in altre giurisdizioni fiscali. Non si tratta di un regime normale o residuale che si applica in assenza di provvedimenti speciali. Il fatto che il Regno Unito sia responsabile per le relazioni straniere di Gibilterra non significa che tutte le disposizioni giuridiche del Regno Unito si applichino automaticamente a Gibilterra.

(55)

Gibilterra è un territorio d'oltremare del Regno Unito e fa parte dei domini di Sua Maestà la Regina, ma non costituisce parte del Regno Unito. Gibilterra non è una regione facente parte del Regno Unito in ogni senso. Essa possiede il proprio ordine costituzionale che comprende le proprie istituzioni distinte da quelle del Regno Unito. Gibilterra adotta inoltre la propria legislazione. In relazione a precise questioni interne, Gibilterra è autonoma e indipendente. Gibilterra è una giurisdizione fiscale autonoma ed economicamente autosufficiente. Essa non riceve alcuna assistenza finanziaria dal Regno Unito e le leggi fiscali del Regno Unito non si applicano a Gibilterra. Al governo di Gibilterra si richiede di generare sufficienti introiti tramite imposte per finanziare autonomamente le proprie spese ed esso è competente al fine di legiferare e applicare i provvedimenti di tassazione delle imprese a Gibilterra. Le economie di Gibilterra e del Regno Unito sono interamente distinte e separate. Di conseguenza Gibilterra è totalmente distinta dal Regno Unito sotto ogni aspetto e specificamente a livello costituzionale, politico, legislativo, economico, fiscale, geografico e di conseguimento delle entrate.

(56)

Nello stesso modo in cui Gibilterra non fa parte del Regno Unito, e proprio per tale ragione, Gibilterra non fa parte del Regno Unito ai fini della legislazione comunitaria. La legislazione comunitaria si applica a Gibilterra in virtù dell'articolo 299, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e non in virtù dell'articolo 299, paragrafo 1. I seguenti punti illustrano lo status speciale e separato di Gibilterra e il fatto che Gibilterra non possa essere considerata una regione del Regno Unito ai fini degli aiuti di Stato:

la portata dello status di membro comunitario di Gibilterra è differente da quella del Regno Unito. In particolare, Gibilterra non fa parte dell'unico territorio fiscale definito a livello comunitario (ossia il territorio comunitario ai fini dell'IVA);

la legislazione comunitaria è in vigore a Gibilterra in virtù della European Communities Ordinance 1972 (ordinanza del 1972 sulle Comunità europee), legislazione primaria approvata dal Parlamento di Gibilterra, e non in virtù della European Communities Act 1972 (legge del 1972 sulle Comunità europee), che conferisce efficacia alla legge comunitaria nel Regno Unito;

il potere legislativo di Gibilterra applica le direttive comunitarie a Gibilterra indipendentemente dall'applicazione del Regno Unito;

se la legge comunitaria richiede l'istituzione di autorità competenti, Gibilterra istituisce le proprie autorità competenti, distinte da quelle istituite agli stessi fini nel Regno Unito; e

fino alla sentenza del Tribunale europeo per i diritti umani nel caso Matthews, Gibilterra era esclusa dalla partecipazione alle elezioni al Parlamento europeo sebbene questa esclusione fosse stata operata in forza dell'allegato II della legge del 1976 sulle elezioni dirette che affermava quanto segue: «Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito».

(57)

La Commissione sembra temere che il nuovo sistema di imposte sulle società proposto da Gibilterra possa dare luogo a una concorrenza fiscale dannosa. Sia il Regno Unito sia il governo di Gibilterra credono che la riforma fiscale proposta sia compatibile con il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e con il rapporto dell'OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa. Le misure fiscali dannose solitamente implicano mancanza di trasparenza, mancanza di scambio di informazioni e un trattamento fiscale più favorevole per le società non residenti rispetto a quelle residenti. Con la riforma proposta, Gibilterra eliminerà tutti gli aspetti dannosi dell'attuale tassazione per le società esenti e qualificate. Anche se Gibilterra fosse considerata un territorio fiscale vantaggioso, questa preoccupazione non può essere affrontata facendo appello alle regole relative agli aiuti di Stato quando invece non è presente alcun aiuto di Stato.

V.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(58)

Sono state ricevute osservazioni da parte del governo di Gibilterra, da parte della Spagna, dalla CEOE (Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali) e dell'esecutivo delle isole Åland (Ålands Landskapsstyrelsee).

(59)

Il governo di Gibilterra è consapevole e appoggia pienamente le argomentazioni fornite dal Regno Unito (8). Gli ulteriori argomenti presentati dal governo di Gibilterra nelle proprie osservazioni separate possono essere riassunti come segue.

(60)

Il governo di Gibilterra non ha alcun potere di tassare le società del Regno Unito. Analogamente, il governo del Regno Unito non ha alcun potere di tassare le società di Gibilterra. Le leggi fiscali di Gibilterra sono applicate esclusivamente dalle autorità di Gibilterra.

(61)

L'obiettivo della riforma consiste nell'applicare un regime fiscale per le imprese conforme sia alle regole sugli aiuti di Stato sia al codice di condotta. La riforma fa anche parte dell'obiettivo più ampio di assicurare la conformità agli standard internazionali della regolamentazione e supervisione finanziaria e di ottenere una buona posizione nella comunità finanziaria internazionale. Gibilterra in passato era considerata «paradiso fiscale» dal Fondo monetario internazionale (FMI), dal gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio dei capitali (Financial Action Task Force, FATF) e dall'OCSE. I rapporti del FMI e del FATF su Gibilterra (9) confermano la conformità di Gibilterra ai principali standard internazionali sulla regolamentazione e supervisione finanziaria. L'impegno del governo di Gibilterra nei confronti dell'OCSE (10) fornisce l'adeguamento ai requisiti per lo scambio di informazioni e la trasparenza. La riforma fiscale di Gibilterra, nella sua forma emendata, risulta di fatto conforme al codice di condotta UE. La riforma è inoltre conforme alle regole sugli aiuti di Stato. L'autorizzazione a norma delle regole sugli aiuti di Stato resta l'ultimo ostacolo nel processo atto a garantire che Gibilterra, come richiesto dalla comunità internazionale, compresa l'Unione europea, abbia ora affrontato tutti i lati negativi della sua natura di paradiso fiscale.

(62)

Due misure di Gibilterra, il regime di esenzione e quello relativo alle società qualificate, fanno parte delle undici misure in merito alle quali la Commissione ha dato avvio alle indagini formali sugli aiuti di Stato in data 11 luglio 2001. Tutte le undici misure sono comprese nel gran numero di misure fiscali identificate come dannose dal gruppo «Codice di condotta» (11). Esse sono state prescelte dalla Commissione per applicare le regole sugli aiuti di Stato, talvolta applicando nuove interpretazioni del criterio di selettività, essenziale per la nozione di aiuto di Stato. Il semplice fatto che un regime fiscale venga elencato fra quelli dannosi nel codice di condotta non significa tuttavia necessariamente che esso implichi un aiuto di Stato (punto 30 della comunicazione). Procedendo in tal modo, la Commissione ha avviato una strategia che potrebbe facilmente condurre all'indesiderata conseguenza, per la politica di concorrenza, che le misure fiscali responsabili di una significativa distorsione della concorrenza a detrimento dell'efficace funzionamento del mercato singolo vengano poi lasciate intatte per motivi politici (la Commissione si astiene dall'utilizzare provvedimenti appropriati di armonizzazione fiscale), mentre sistemi fiscali meno dannosi vengono costantemente messi in discussione dalla Commissione in un modo che non rispetta i principi di equità di trattamento. Al fine di ottenere un livello comune di imposizione delle imprese in tutta l'Unione europea, se è questo l'obiettivo da raggiungere, la Commissione deve ricorrere a misure di armonizzazione fiscale. Altrimenti potrebbe aver luogo un abuso di potere. Il punto 15 della comunicazione conferma che le differenze fra i sistemi fiscali in quanto tali non sono regolamentate dalle norme sugli aiuti di Stato, ma dovrebbero essere invece affrontate in base agli articoli da 95 a 97 del trattato CE.

(63)

Il nuovo sistema affronterà le preoccupazioni riguardanti una probabile concorrenza fiscale dannosa. Innanzitutto, la riforma abolisce ogni distinzione fra società residenti e non residenti (cosiddetto «ring-fencing»), che è stata alla base dell'analisi del codice di condotta e del rapporto dell'OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa, e l'aspetto di selettività della legislazione relativa alle società esenti e qualificate. La riforma si applica in un modo uniforme a tutte le società registrate a Gibilterra. In secondo luogo, essa fornisce trasparenza del sistema, poiché a tutte le società viene richiesto di presentare i conti fiscali. Infine, le società di servizi finanziari a Gibilterra non verranno esentate dalla tassazione, ma saranno soggette ad un'imposta complementare sugli utili riconducibili a tali attività.

(64)

Il limite al 15 % degli utili e la non tassazione delle società non redditizie sono di generale applicazione e non costituiscono selettività materiale. Il semplice fatto che una società possa beneficiare di una regola generale in un determinato anno rispetto a un'altra società appartenente alla stessa giurisdizione fiscale non può essere sufficiente a costituire aiuto di Stato secondo le regole del trattato che istituisce la Comunità europea. Questo risultato chiaramente non è contemplato dai punti 13-14 della comunicazione.

(65)

La selettività regionale potrebbe nascere se ci fosse un'imposta applicabile in tutto lo Stato, ma i parlamenti o le autorità regionali avessero potestà di ridurne l'aliquota (o di statuirne l'esenzione) nelle loro regioni. Un problema di selettività potrebbe pertanto nascere se i poteri di imposizione fiscale della regione che si presume conceda aiuti sono poteri in qualche senso secondari o supplementari al fine di modificare un regime standard o residuale. Questa potrebbe essere la posizione di altri Stati membri, ma non è la posizione di Gibilterra. La situazione è completamente differente se la giurisdizione fiscale che si presume conceda aiuti è ed è stata, in ogni momento rilevante, una vera e propria giurisdizione fiscale autonoma, che determina il proprio sistema fiscale in maniera indipendente sotto la propria responsabilità di bilancio e in cui non sono pagabili le imposte dell'altra giurisdizione fiscale nello Stato.

(66)

Fatta salva la possibilità che le deviazioni applicabili in generale rispetto a una norma nazionale adottate da una regione pienamente autonoma (rispetto a una regione che agisce in base a una delegazione di poteri ad hoc) senza alcun legame con il bilancio centrale costituiscano o meno aiuto di Stato, la riforma fiscale di Gibilterra è fondamentalmente diversa anche sotto tale aspetto. Non solo si tratta di un'autentica autonomia, sui generis, nel territorio, ma questa autonomia è utilizzata per adottare indipendentemente un sistema completamente diverso e separato, non basato in alcun modo sullo schema o sulle norme del Regno Unito. È pertanto assolutamente inappropriato e irrilevante paragonare le regole fiscali di Gibilterra alle regole che si applicherebbero se lo stesso soggetto fiscale avesse sede nel Regno Unito.

(67)

Il Tribunale di primo grado ha recentemente rivisto le decisioni della Commissione sull'avvio di procedure formali in casi riguardanti le misure fiscali adottate, al fine di concedere un certo grado di autonomia regionale alle province basche nell'ambito della costituzione spagnola. Tuttavia, le province basche applicano i loro poteri fiscali per deviare dal sistema fiscale nazionale ottenendo sgravi fiscali per regole altrimenti applicabili. Nelle sue conclusioni preliminari, secondo cui le misure fiscali in questione sarebbero selettive e potrebbero costituire aiuto di Stato illegale, la Commissione non si è basata sul fatto che esse si applicavano solo ad una parte del territorio spagnolo. Il Tribunale di primo grado ha rilevato specificamente in un caso (12) che la decisione della Commissione di avviare dei procedimenti «non pregiudica affatto la competenza del Territorio Histórico de Álava ad emanare misure fiscali generali applicabili sull'insieme del territorio della regione interessata».

(68)

La riforma non ha natura regionale ai fini delle regole sugli aiuti di Stato, poiché le misure fiscali in questione, che costituiscono l'intero ed esclusivo sistema fiscale per le società, si applicherebbero nello stesso modo in tutta la giurisdizione fiscale interessata.

(69)

Le osservazioni dell'esecutivo delle isole Åland possono essere riassunte nel modo di seguito descritto.

(70)

Nel decidere che la riforma potrebbe costituire aiuto di Stato, la Commissione afferma che la possibile esistenza di selettività regionale viene presa in considerazione al fine di trarre delle conclusioni. La Commissione cita precedenti decisioni, compresa la decisione di avviare il procedimento di indagine formale sull'aiuto di Stato relativa alle società di assicurazione vincolate nelle isole Åland. Questo invito a presentare osservazioni si riferisce alla possibile esistenza di specificità regionale. Il riferimento è stato tuttavia tralasciato nella decisione finale della Commissione. Pertanto il caso Åland non può servire come esempio di specificità regionale o selettività. Il resoconto della precedente prassi della Commissione dovrebbe fare riferimento solo alla decisione finale della Commissione.

(71)

Se una regione autonoma ha la potestà esclusiva di legiferare in materia di tassazione diretta sulle imprese e tale regione introduce una misura fiscale, questa misura dev'essere valutata e autorizzata in conformità agli stessi principi che si applicherebbero se fosse introdotta da uno Stato membro. La regione autonoma dev'essere considerata una giurisdizione separata nelle aree in cui il potere legislativo rientra esclusivamente nella propria legislazione. Ciò significa che la compatibilità di una misura fiscale con le regole sugli aiuti di Stato dev'essere giudicata nello stesso modo, sia che venga adottata da uno Stato membro sia che venga adottata da una regione autonoma. Ogni altra conclusione renderebbe impossibile a una regione autonoma l'esercizio del proprio potere legislativo in un modo diverso dal resto dello Stato membro. Di conseguenza una misura fiscale che è di natura generale nell'ambito di una regione autonoma non deve essere considerata selettiva e non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, nella misura in cui la regione detiene potestà esclusiva in materia fiscale, indipendentemente dal fatto che l'imposta applicata in tale area sia diversa da quella dello Stato membro a cui tale regione appartiene. Qualsiasi altra interpretazione metterebbe a repentaglio l'autorità della regione in materia fiscale.

(72)

La Spagna essenzialmente appoggia l'analisi preliminare della Commissione sulla riforma, esposta nell'invito a presentare osservazioni (13). Le osservazioni aggiuntive espresse dalla Spagna possono essere riassunte nel modo di seguito descritto.

(73)

Il sistema fiscale di Gibilterra rappresenta un tema estremamente importante per la Spagna, a causa della contiguità geografica dei due territori e per il serio pregiudizio che ciò causa alle finanze pubbliche spagnole. La concorrenza sleale da parte di Gibilterra può essere descritta come dannosa poiché, sia con il presente sistema, sia con le nuove disposizioni proposte, il carico fiscale su imprese e investimenti è molto inferiore rispetto alla Spagna. Questa riforma continuerebbe a essere dannosa per il sistema fiscale spagnolo, poiché manterrebbe il livello di imposizione sostanzialmente più basso a Gibilterra che in Spagna, dove l'aliquota standard di imposta per le imprese è del 35 %, e differirebbe sensibilmente dal sistema fiscale del Regno Unito, con il rischio che le imprese si potrebbero trasferire a Gibilterra al fine di avvantaggiarsi di un sistema fiscale più favorevole. È probabile che la maggior parte delle ditte a Gibilterra pagherebbero meno dell'imposizione massima del 15 %, almeno 15-20 punti percentuali in meno sia della Spagna sia del Regno Unito.

(74)

Per le 28 800 società non assoggettabili all'imposta complementare su attività di pubblici servizi e di servizi finanziari, il sistema fiscale proposto non è in realtà un'imposta generale sugli utili d'impresa, ma una combinazione di varie imposte individuali soggette a massimale, che rendono l'imposizione fiscale estremamente esigua o inesistente (la riforma viene definita «ad aliquota zero» a Gibilterra). La maggior parte di queste società possono essere considerate società che forniscono un semplice recapito o società di gestione dei capitali e, posto che generino utili, la loro imponibilità sarebbe di 3 000 GBP per dipendente all'anno. Poiché la maggior parte di loro ha solo un impiegato (ragioniere o revisore), solitamente a metà tempo, pagherebbero solo un massimo di 3 000 GBP all'anno di tasse se non occupano immobili, cosa che avviene di solito.

(75)

L'introduzione dell'imposta di registro determinerebbe una discriminazione a livello fiscale a favore di società che non generano utili (150 GBP), come le società che forniscono un semplice recapito o le società di gestione dei capitali, rispetto alle società attive (300 GBP). Questo sarebbe un chiaro esempio di mantenimento dello statu quo a favore di quel tipo di società.

(76)

Il settore dei servizi finanziari genera il 30 % del prodotto interno lordo. Le imposte sugli utili delle imprese di servizi finanziari non costituirebbero una vera e propria imposta sulle società, poiché l'imposizione combinata di tali aziende per mezzo dell'imposta sui salari, dell'imposta sull'occupazione di beni immobili e dell'imposta complementare non supererebbe il 15 % del loro profitto ovvero la somma di 500 000 GBP.

(77)

Le società offshore resterebbero al di fuori del campo di applicazione delle due nuove imposte: circa 8 000 società senza presenza fisica a Gibilterra verrebbero quindi esentate. La riforma lascia intatta la situazione fiscale di imprese prive di personale o di strutture a Gibilterra.

(78)

Gibilterra è una regione che, lungi dall'essere indipendente dagli aiuti o dagli incentivi messi a punto per spingere lo sviluppo economico, gode di un'invidiabile salute finanziaria.

(79)

Per quanto riguarda la natura selettiva di un eventuale aiuto, l'imposta complementare sugli utili sarebbe applicata solo alle società che forniscono determinati servizi finanziari e pubblici servizi. Tale specificità non può derivare o essere giustificata dalla natura o dallo schema generale del sistema (14). Le società di settori in cui il capitale è estremamente mobile, che assumono poco personale, sarebbero fondamentalmente soggette solo al pagamento dell'imposta sui salari, e in tal modo la loro imposizione sarebbe limitata. Ciò conferirebbe un vantaggio esclusivamente alle ditte i cui costi fossero ridotti e la cui redditività fosse incrementata rispetto ai loro concorrenti.

(80)

L'avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato (15) che tutte le misure comprendenti un vantaggio concorrenziale, incluso un vantaggio finanziario, «limitato ad imprese che investono in una determinata zona dello Stato membro sono imputabili allo Stato in questione e non possono quindi, per definizione, nell'economia del sistema fiscale dello Stato, essere intese come misure di carattere generale». Egli ha inoltre affermato che «il fatto che le misure in discorso siano adottate da collettività territoriali dotate di competenza esclusiva ai sensi del diritto nazionale» era «una circostanza meramente formale», «non sufficiente a giustificare il trattamento preferenziale riservato alle imprese che rientrano nel campo di applicazione» delle leggi regionali.

(81)

Sebbene l'obiettivo dichiarato della riforma progettata consista nell'adozione di un nuovo regime di imposizione fiscale per le società che non implichi alcun elemento di aiuto di Stato, essa non può essere esentata dalle disposizioni dell'articolo 87 sostenendo che si tratta di misure fiscali o che essa persegue obiettivi di legislazione in materia di imprese. Gli effetti principali della riforma a livello immediato sono la distorsione delle condizioni della concorrenza nell'area interessata e la spinta al trasferimento delle aziende. Il regime avvantaggerebbe sensibilmente le imprese situate a Gibilterra, poiché l'aliquota effettiva di imposta in quel territorio sarebbe molto più bassa (o persino inesistente) paragonata a quella applicata nel Regno Unito. Stabilendo una chiara riduzione del carico fiscale per le imprese interessate, tale selettività regionale distorcerebbe la concorrenza e inciderebbe sugli scambi fra gli Stati membri.

(82)

Il meccanismo tecnico dell'imposta sui salari può essere considerato dannoso nel significato del punto B del codice di condotta, in aggiunta al fatto che il regime fiscale di Gibilterra, così com'è, ha determinato un onere fiscale significativamente inferiore a qualsiasi altro generalmente imposto nel Regno Unito. La riforma agirebbe da disincentivo alla presenza economica sostanziale a Gibilterra e soddisferebbe dunque il criterio relativo alle misure fiscali dannose di cui al punto B.3 del codice di condotta. Il Regno Unito, finora, non ha onorato le promesse fatte sotto gli auspici dell'OCSE, allo scopo di rimuovere Gibilterra dalla lista dei paradisi fiscali non cooperativi.

(83)

L'approccio economico di Gibilterra è dannoso nei confronti di Gibilterra stessa, poiché ha dato luogo a un'economia priva di solide fondamenta e insostenibile a medio o lungo termine. Ha inoltre privato la regione confinante, Campo de Gibilterra, di opportunità di potenziale sviluppo. Campo de Gibilterra è attualmente una delle regioni più depresse della Spagna. La relativa prosperità di Gibilterra è dovuta in gran parte al sottosviluppo della regione circostante.

(84)

Questo sistema fiscale, oltre a essere discriminatorio e sleale, incoraggia anche l'evasione fiscale e il riciclaggio del denaro. L'evasione fiscale stimolata dalla possibilità di riciclaggio del denaro a Gibilterra sta causando seri danni alle finanze pubbliche spagnole e tali operazioni di riciclaggio facilitano le attività delle bande criminali organizzate. Il già menzionato rapporto del FMI sottolinea che non ci sono regole cogenti per osteggiare il riciclaggio di denaro a Gibilterra.

(85)

La CEOE appoggia l'analisi preliminare della Commissione sulla riforma, esposta nell'invito a presentare osservazioni, e argomenta che la riforma potrebbe seriamente danneggiare gli interessi delle aziende spagnole. I suoi commenti addizionali possono essere riassunti nel modo di seguito descritto.

(86)

Il carico fiscale sarebbe molto inferiore rispetto a quello delle aziende presenti nelle zone metropolitane del Regno Unito e in Spagna: l'imposizione fiscale totale a Gibilterra sarebbe limitata al 15 %, mentre nel Regno Unito e in Spagna è di almeno il 30 % e anche superiore. Con il nuovo regime, molte ditte di Gibilterra pagherebbero pochissime tasse. I costi da sopportare per le ditte beneficiarie sarebbero inferiori rispetto ai loro concorrenti. Questo livello di imposte molto inferiore a Gibilterra è fortemente discriminatorio e mina la competitività delle aziende spagnole e del Regno Unito in tale settore.

(87)

La grande maggioranza delle imprese con sede a Gibilterra ha dimensioni limitate (solitamente sono dirette da una sola persona e occupano strutture molto piccole) e sono impegnate in attività di gestione di capitali, tanto che l'unico reddito da esse generato consiste in redditi da capitali derivanti dalla gestione dei patrimoni. Posto che la base della riforma è la tassazione in base al numero dei dipendenti delle società e alla superficie dei locali da esse impiegati, nonché l'esenzione fiscale dei redditi da capitali, la maggior parte delle ditte con sede a Gibilterra non pagherebbe alcuna tassa sulle imprese.

(88)

Il Regno Unito appoggia le osservazioni dell'esecutivo delle isole Åland. Nel commentare le osservazioni del governo spagnolo e della CEOE, il Regno Unito ha ripetuto e fatto riferimento ad alcune delle argomentazioni già illustrate nella risposta all'avvio del procedimento. Le ulteriori osservazioni del Regno Unito possono essere riassunte nel modo di seguito illustrato.

(89)

La riforma non causerà «seri danni» all'erario pubblico spagnolo. Il sottosviluppo nell'area di Campo non deriva dal sistema fiscale di Gibilterra. È anzi vero il contrario, poiché la regione ottiene un considerevole ammontare di introiti da Gibilterra. Le cifre dell'occupazione di gennaio 2003 mostrano, ad esempio, che i cittadini spagnoli legalmente impiegati a Gibilterra rappresentano approssimativamente il 18 % della forza lavoro di Gibilterra. Gibilterra fornisce pertanto un'importante fonte di impiego e di introiti per i lavoratori spagnoli che provengono dalle aree circostanti, nonché considerevoli introiti per l'area di Campo da parte di cittadini di Gibilterra che spendono in tale regione. La Spagna è anche il secondo maggiore esportatore verso Gibilterra. Gibilterra non è tanto ricca quanto si crede ed è una regione dell'obiettivo 2 ai fini del Fondo europeo di sviluppo regionale.

(90)

Le differenze di aliquote d'imposta e basi d'imposta fra Stati membri e regioni fiscali autonome rappresentano un problema di sovranità che esula dall'ambito dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea. Lo scopo delle regole sugli aiuti di Stato consiste nel colpire i vantaggi dati dallo Stato o tramite risorse dello Stato a certe imprese specifiche. Le aliquote inferiori d'imposta applicabili generalmente in un territorio fiscalmente autonomo non soddisfano questo requisito di specificità materiale e non costituiscono pertanto aiuto di Stato. La concorrenza fra i sistemi fiscali di regioni fiscali autonome può sorgere non solo dalle differenze nelle aliquote d'imposta, ma anche dai metodi diversi di calcolo del reddito imponibile. Tali differenze nel metodo di calcolo non costituiscono aiuto di Stato, se il sistema fiscale è applicato in modo realmente non discriminatorio nell'ambito del territorio fiscale autonomo. Non è chiaro come la riforma possa sostanzialmente mettere in pericolo l'economia spagnola, provocando il trasferimento delle imprese a Gibilterra. Il Regno Unito non è al corrente di alcuna società spagnola che si sia trasferita a Gibilterra al fine di beneficiare del presunto «sistema fiscale favorevole» fornito dall'attuale sistema fiscale per le imprese. Invece, altre nazioni dell'UE, come Grecia e Irlanda, nonché le nuove nazioni entrate a far parte dell'UE, come Estonia, Ungheria e Cipro, hanno aliquote di imposta generali relativamente «basse» per le imprese.

(91)

La critica al sistema in quanto combinazione di varie imposte è errata. La logica del sistema riformato è che l'impiego e l'occupazione di immobili costituiscono la base fiscale, mentre la redditività costituisce una soglia inferiore di imponibilità. Il sistema non fa altro che abbandonare semplicemente la tassazione dei redditi come evento imponibile per quanto riguarda le società. I criteri di impiego e occupazione degli immobili si applicano orizzontalmente a tutte le società in tutti i settori. Essi non avvantaggiano, ad esempio, le società maggiori rispetto alle minori o viceversa. L'abbandono del limite di utile di 500 000 GBP ai fini dell'imposizione elimina qualsiasi possibilità che la riforma possa avvantaggiare le società maggiori rispetto alle minori. Il fatto che l'imposta di registro ammonti a 150 GBP per le società non redditizie e a 300 GBP per le società redditizie non costituisce aiuto di Stato poiché la differenza di 150 GBP dell'imposta di registro dev'essere considerata de minimis.

(92)

Sebbene la riforma possa essere correttamente descritta come «imposta sugli utili ad aliquota zero» (a causa della scelta dei salari e dell'occupazione degli immobili, e non degli utili, come base fiscale), è errato descriverla unicamente in questi termini. La posizione precisa è che l'elemento essenziale della riforma è l'abolizione generale della tassazione del reddito delle imprese (salvo che per un'imposta complementare su attività di servizi finanziari e di pubblici servizi) e la sua sostituzione con le imposte sui salari pagabili da tutte le società.

(93)

Nessuna delle imposte complementari (su servizi finanziari o pubblici servizi) costituisce aiuto di Stato. Mentre la selettività materiale potrebbe essere messa in discussione, tali imposte non si qualificano come «vantaggi» rispetto alla norma generale per gli scopi della definizione di aiuto; il loro obiettivo è opposto. Per tale ragione, l'affermazione che i settori di servizi non finanziari non sono assoggettati all'imposta complementare è infondata.

(94)

L'affermazione secondo la quale la riforma rappresenterebbe un vantaggio per le società di Gibilterra rispetto a quelle del Regno Unito è inesatta e rappresenta un fraintendimento del concetto di specificità regionale, dello status costituzionale di Gibilterra e del suo status ai fini del trattato che istituisce la Comunità europea. Si presume che il governo spagnolo non intenda persistere in tale argomentazione, cosa che impedirebbe un'efficace decentralizzazione dei poteri impositivi da parte degli Stati membri e potrebbe minare, tra l'altro, l'autonomia fiscale delle sue province basche. I casi citati dal governo spagnolo (16), nel contesto della specificità regionale, non sono rilevanti in quanto in nessuno di tali casi vi erano situazioni in cui le regioni interessate avevano autonomia indipendente nei campi in cui veniva concessa una deroga dal sistema fiscale generale. L'autonomia fiscale a cui si fa riferimento in relazione ad alcuni casi baschi (17) è applicata per concedere riduzioni fiscali in relazione al sistema fiscale generale spagnolo, mentre nel caso di Gibilterra la sua autonomia viene applicata per creare un sistema fiscale fondamentalmente diverso da quello del Regno Unito.

(95)

Le affermazioni relative, tra l'altro, all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro sono infondate e irrilevanti ai fini del presente procedimento in materia di aiuti di Stato. Non è quindi il caso di farne una dettagliata contestazione. Tuttavia Gibilterra rispetta alti standard di regolamentazione e supervisione finanziaria, sia nel settore pubblico sia in quello privato. La Commissione dei servizi finanziari di Gibilterra è un ente indipendente e stimato. Tale visione è stata corroborata da vari organismi internazionali, che hanno anche elogiato le iniziative di Gibilterra per osteggiare il riciclaggio di denaro. Gibilterra è stata una delle prime giurisdizioni nell'ambito dell'UE ad attuare la direttiva comunitaria sul riciclaggio del denaro estendendola a tutti i crimini. Una relazione del Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF/GAFI), pubblicata nel novembre 2002, riporta che «Gibilterra ha in vigore un robusto arsenale di leggi, regolamenti e pratiche amministrative al fine di contrastare il riciclaggio del denaro sporco» ed è «vicina al rispetto completo delle 40 raccomandazioni del FATF» (18). Una relazione del FMI datata ottobre 2001 ha rilevato che Gibilterra era conforme a 66 su 67 standard internazionali stabiliti sulla regolamentazione finanziaria, concludendo che la «supervisione è generalmente efficace e accurata (…) Gibilterra si classifica come supervisore di buon livello» (19). In base alle regole OCSE, Gibilterra è stata classificata come una giurisdizione fiscale cooperativa.

VI.   VALUTAZIONE

(96)

Per essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, una misura deve soddisfare i quattro criteri seguenti. Innanzitutto, la misura deve garantire ai beneficiari un vantaggio in grado di ridurre i costi che essi sopportano normalmente nel corso della loro attività. Secondariamente, il vantaggio dev'essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali. In terzo luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri. Infine, la misura dev'essere specifica o selettiva nel favorire determinate imprese o la produzione di determinate merci.

(97)

Secondo il punto 16 della comunicazione, il criterio principale di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a una misura fiscale è che essa «instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un'eccezione all'applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile». Tuttavia, dato che la riforma in oggetto solleva questioni in materia di selettività materiale e regionale, la Commissione dovrà esaminare prima l'aspetto della selettività regionale. La questione della selettività materiale dei diversi componenti della riforma nel contesto di Gibilterra viene esaminata separatamente in seguito, ai punti 128-152.

(98)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale sull'aiuto di Stato (20), la Commissione ha identificato il modo in cui la riforma nel suo insieme fornisce vantaggi alle società di Gibilterra rispetto a quelle del Regno Unito. Né il Regno Unito né il governo di Gibilterra hanno contestato la base fattuale di tale confronto, che viene pertanto ripetuta e approfondita in seguito.

(99)

Il regime fiscale per le imprese del Regno Unito prevede un'aliquota massima del 30 % sugli utili delle società. Al contrario, con la riforma, l'aliquota massima di imposta per tutte le società di Gibilterra, escluse le società di servizi, è del 15 %.

(100)

Le differenze fra il regime fiscale delle imprese del Regno Unito, da un lato, e quello di Gibilterra come previsto dalla riforma, dall'altro, hanno come conseguenza che le società operanti nel Regno Unito saranno tassate con un'aliquota massima del 30 % degli utili mentre le società (diverse dalle società di servizi) operanti a Gibilterra saranno tassate fino ad un massimo del 15 % degli utili. In aggiunta, come descritto di seguito ai punti 128-152, alcuni tipi di società potranno evitare completamente le imposte oppure sostenerle per il 5 % degli utili. Queste differenze di trattamento fiscale rappresentano un vantaggio per le società diverse dalle società di servizi, con sede a Gibilterra, rispetto alle società con sede nel Regno Unito.

(101)

Ulteriori vantaggi per le società con sede a Gibilterra rispetto a quelle nel Regno Unito sono costituiti da altre differenze nel regime fiscale. La Commissione osserva che con la riforma i redditi da capitali sono esclusi dal calcolo degli utili. Al contrario, i redditi da capitali sono generalmente soggetti a tassazione nel Regno Unito. Analogamente, le differenze nelle detrazioni da ammortamento danno luogo a dei vantaggi. Invece del 331/3 % di detrazioni per ammortamento sulle spese per impianti e macchinari, il regime fiscale del Regno Unito fornisce una detrazione del 25 % del valore residuo e non prevede alcun ammortamento generalmente applicabile per il primo anno.

(102)

Come risulta evidente dai precedenti paragrafi, l'opinione della Commissione sulla selettività regionale della proposta di riforma fiscale di Gibilterra è sostanzialmente che essa fornisce in generale un livello di imposizione fiscale inferiore rispetto a quello applicabile nel Regno Unito e che questa differenza equivale a un vantaggio selettivo per le società operanti a Gibilterra. Tale premessa risulta coerente con il punto 16 della comunicazione. Esso afferma che «il principale criterio per applicare l'articolo [87], paragrafo 1, a una misura fiscale» consiste nel fatto che «tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un'eccezione all'applicazione del sistema tributario». Come indicato al punto 17 della comunicazione, «la prassi decisionale della Commissione ha finora dimostrato che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'articolo [87], paragrafo 1,» e «il trattato stesso definisce come configuranti aiuti le misure volte a promuovere lo sviluppo economico di una regione» (21). Anche se si applicassero automaticamente e in eguale misura a tutti gli operatori economici fiscalmente assoggettabili a Gibilterra, senza introdurre alcuna differenza di trattamento in favore di uno o più settori di attività, cosa che non rientra nel caso presente, le summenzionate riduzioni fiscali «sono infatti destinate esclusivamente ad imprese situate in una determinata regione dello Stato membro in questione e costituiscono per le stesse un vantaggio del quale non possono giovarsi imprese che intendano compiere analoghe operazioni economiche in altre zone dello stesso Stato» (22). In tal caso, le summenzionate riduzioni fiscali favoriscono realmente imprese che sono soggetti fiscali a Gibilterra, rispetto alle ditte operanti nel Regno Unito.

(103)

Il Regno Unito, il governo di Gibilterra e l'esecutivo delle isole Åland non condividono l'opinione per cui la misura sarebbe selettiva, cioè che favorirebbe «talune imprese o talune produzioni». Essi argomentano che dovrebbe essere fatta distinzione fra i casi in cui lo Stato concede benefici fiscali di estensione limitata a parte del territorio nazionale e casi in cui tali benefici vengono concessi da un'autorità regionale infrastatale per la parte territoriale che ricade nella sua giurisdizione: i primi sono selettivi poiché la loro estensione è limitata ad alcune delle imprese sotto la giurisdizione statale, mentre i secondi rappresentano misure generali poiché si applicano a tutte le imprese ricadenti nella giurisdizione dell'autorità regionale.

(104)

La Commissione ritiene in primo luogo che l'elemento di selettività nel concetto di aiuto è basato su un paragone fra il trattamento favorevole concesso ad alcune imprese e il trattamento che si applica ad altre imprese nello stesso sistema di riferimento. La definizione di tale sistema assume un'importanza aggiuntiva nel caso delle misure fiscali, poiché l'esistenza stessa di un vantaggio può essere stabilita unicamente in collegamento a un sistema fiscale definito come normale. In teoria, sia dallo schema generale del trattato, che riguarda gli aiuti concessi dallo Stato o tramite risorse statali, sia dal ruolo fondamentale che le autorità principali degli Stati membri svolgono nel definire l'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese, grazie alle misure da esse adottate, ai servizi che forniscono ed eventualmente ai trasferimenti finanziari che compiono, si evince che il sistema in cui tale paragone dovrebbe essere fatto è l'economia dello Stato membro. A tale riguardo, il testo dello stesso trattato, che classifica le misure volte a «favorire lo sviluppo economico» di una regione particolare [articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)] come aiuto di Stato che può essere considerato compatibile, statuisce che i benefici la cui portata sia limitata a parte del territorio dello Stato soggetto alle regole sull'aiuto possono essere considerati benefici selettivi. È chiaro che se il contesto di riferimento per la determinazione della selettività territoriale di una misura è il territorio in cui si applica, le misure che avvantaggiano tutte le imprese in quel territorio diverrebbero per definizione misure generali. La prassi costante della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia, consiste al contrario nel classificare come aiuti i regimi applicabili in particolari regioni o territori che sono favorevoli in paragone al regime generale di uno Stato membro (23).

(105)

Secondariamente, l'argomentazione del Regno Unito, secondo cui i benefici di limitata estensione territoriale divengono misure generali nella regione interessata solo perché sono stabiliti dall'autorità regionale invece che da quella centrale e che si applicano in tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione regionale, non può essere compatibile con il concetto di aiuto. Il concetto è oggettivo, comprende ogni tipo di aiuto in grado di ridurre il carico normalmente sopportato dal bilancio di una o più ditte in varie forme, indipendentemente da fini, giustificazioni od obiettivi o dallo status dell'autorità pubblica che lo stabilisce o il cui bilancio sopporta l'onere. Una distinzione basata esclusivamente sull'entità che decide la misura eliminerebbe ogni efficacia dell'articolo 87 del trattato, destinato ad applicarsi alle misure interessate solo in base ai loro effetti sulla concorrenza e sul commercio della Comunità (24). Questo tipo di aiuto, pertanto, non può essere affrontato in modo diverso da misure che hanno gli stessi obiettivi, utilizzano le stesse risorse e hanno gli stessi effetti su commercio e concorrenza, solo in base al criterio formale del grado di autonomia dell'autorità infrastatale che lo stabilisce. Secondo le conclusioni summenzionate dell'avvocato generale Saggio, nelle cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, «il fatto che le misure in discorso siano adottate da collettività territoriali dotate di competenza esclusiva ai sensi del diritto nazionale appare invero una circostanza meramente formale (...) che non è sufficiente a giustificare il trattamento preferenziale riservato alle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei provvedimenti forali. Se così non fosse, lo Stato potrebbe agevolmente evitare l'applicazione, in parte del proprio territorio, delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato semplicemente apportando modifiche alla ripartizione interna delle competenze in determinate materie, così da invocare la natura ‘generale’ per quel determinato territorio della misura in questione».

(106)

La Commissione sottolinea che l'utilizzo di un criterio meramente istituzionale per differenziare gli «aiuti» dalle «misure generali» porterebbe inevitabilmente a differenze di trattamento nell'applicazione delle regole sugli aiuti agli Stati membri, a seconda che abbiano adottato un modello centralizzato o decentralizzato di allocazione delle competenze fiscali (o altre competenze, come ad esempio quelle legate alla previdenza sociale). Se le argomentazioni del Regno Unito fossero accettate, gli Stati membri in cui l'organizzazione amministrativa interna permettesse a determinate autorità regionali al di sotto del livello statale di apportare cambiamenti al sistema fiscale generale in forma di benefici fiscali applicabili alle ditte che operano nelle rispettive regioni, sfuggirebbero alle regole sull'aiuto regionale in relazione a tali regioni e tali misure.

(107)

La Commissione sottolinea che, se le misure completamente identiche per obiettivi, tecnica ed effetti non fossero soggette alle stesse regole, ciò andrebbe contro l'uguaglianza di trattamento e creerebbe serie distorsioni nel funzionamento del mercato comune. L'esistenza di regole sugli aiuti riguardanti vantaggi fiscali regionali dovrebbe essere basata su criteri obiettivi e non può dipendere da un fattore puramente istituzionale come l'applicazione, in un momento particolare, di autonomia fiscale più o meno estesa in favore di un'autorità infrastatale di ampiezza territoriale più o meno estesa. Se tale tecnica fosse generalizzata, comprometterebbe l'uguaglianza nell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato, rendendole pertanto inefficaci.

(108)

Nell'approccio della Commissione, l'autonomia fiscale dell'autorità regionale che concede i benefici non è mai stata considerata come un fattore che permetta di non considerare le misure come aiuto. Nella decisione 93/337/CEE (25), il riconoscimento che «le competenti istituzioni di ciascuna delle tre province basche possono, a determinate condizioni, conservare, stabilire e regolamentare il regime tributario all'interno del loro territorio» non impediva alla Commissione di rilevare che ai vantaggi fiscali in questione creati dalle tre province si applicava l'articolo 87, paragrafo 1, e dal dichiararli incompatibili perché non erano conformi alle regole sugli aiuti regionali e settoriali (26). Altri casi riguardanti le misure adottate dalle autorità delle province basche sono stati decisi sulla base della selettività materiale (27). La questione della selettività regionale non era stata affrontata dalle corti comunitarie nello stabilire la validità di tali decisioni (28), poiché la Commissione non si era basata su tale criterio nella propria decisione: le osservazioni del Regno Unito e del governo di Gibilterra sulla competenza territoriale non sono pertanto rilevanti. Nelle successive decisioni sui regimi di sgravi fiscali attuati da autorità fiscali autonome, la Commissione, nell'affermare che le misure esaminate costituivano aiuto a causa della loro selettività materiale, ha espressamente lasciato aperta la possibilità di esaminarne la selettività territoriale (29). In una recente decisione riguardante i vantaggi fiscali concessi dalle autorità della regione delle Azzorre, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure considerate erano selettive sebbene si applicassero a tutte le imprese attive in quella regione (30).

(109)

Infine, la Commissione sottolinea che classificare tali misure come aiuto non mette in questione l'autonomia fiscale di Gibilterra, derivante da relativi accordi e prassi costituzionali. Essa cerca semplicemente di assicurare che, in casi dove Gibilterra eserciti la propria autonomia riducendo l'ammontare di imposte applicate a livello nazionale, i benefici fiscali concessi siano conformi alle regole comunitarie sull'aiuto regionale e alle altre strutture applicabili, su una base di eguaglianza per tutto il territorio comunitario. Ciò sia detto senza pregiudizio per la possibilità che tali vantaggi siano compatibili con il mercato comune.

(110)

La Commissione non può neanche sostenere che le riduzioni fiscali summenzionate siano giustificate dalla natura o dallo schema generale del sistema fiscale, o che a causa della loro razionalità economica siano necessarie o funzionali in relazione all'efficacia di quel sistema, in particolare, nella misura in cui queste riduzioni non derivino dall'applicazione di principi quali la proporzionalità o la tassazione progressiva, poiché al contrario generalmente favoriscono imprese in una regione specifica indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e non possono essere considerate insite nel sistema fiscale.

(111)

Il Regno Unito e il governo di Gibilterra avanzano una serie di argomentazioni a sostegno della tesi in base alla quale, se la riforma proposta produce in generale una minore imposizione fiscale per le società di Gibilterra rispetto a quelle del Regno Unito, non comporta per sé stessa aiuto di Stato nel senso inteso dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea. Tali argomentazioni vengono esaminate di seguito.

(112)

Affermare che l'aiuto di Stato sia presente solo se le risorse di Stato vengono utilizzate tramite perdita di introiti fiscali e che nel caso di Gibilterra non si verifica tale perdita poiché non esiste un'aliquota d'imposta del Regno Unito per un'attività che si possa applicare anche a Gibilterra, rappresenta un'argomentazione sulla natura formale della misura. Ugualmente formalistica, nel senso inteso dall'avvocato generale Saggio, è l'argomentazione secondo cui, anche se la presunta misura di aiuto fosse abolita, l'aliquota standard o normale del Regno Unito non si applicherebbe e che perciò qualsiasi paragone nel caso in cui il sistema fiscale venga concepito a livello locale non è significativo ai fini degli aiuti di Stato. Dato che lo stesso risultato può essere ottenuto con tecniche giuridiche diverse, ottenendo una deroga esplicita a un sistema che si applicherebbe altrimenti o stabilendo sistemi formalmente separati da applicare a situazioni simili, la selettività di una misura non può essere determinata unicamente applicando il criterio «but for», paragonando la situazione risultante dalla relativa misura con la situazione che esisterebbe in mancanza di detta misura. Al contrario, è necessario paragonare la misura sulla base di altre misure che si applicano in situazioni simili, in questo caso la tassazione delle società nel Regno Unito. Sebbene la valutazione di una misura con le regole sugli aiuti di Stato non dipenda dalla natura delle misure precedentemente in vigore, si può notare che il sistema fiscale attualmente applicato a Gibilterra segue ampiamente il modello del Regno Unito, con l'eccezione dei vantaggi concessi all'economia offshore.

(113)

Analogamente, le argomentazioni del governo di Gibilterra, che contrappongono i poteri regionali (o secondari) di ridurre un'aliquota d'imposta nazionale ai propri poteri indipendenti su tutto il sistema fiscale, riguardano le competenze interne del Regno Unito e dei suoi territori. In ogni caso, il livello di autonomia fiscale conferito a un determinato territorio non può rappresentare il fattore decisivo poiché, essendo questo elemento a discrezione degli Stati membri, sarebbe impossibile stabilire una chiara distinzione al riguardo e ciò condurrebbe a un trattamento iniquo di situazioni simili. Un tale risultato andrebbe inoltre contro il principio per cui, al fine di stabilire il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, bisogna contemplarne gli effetti.

(114)

Il Regno Unito afferma che non esiste un sistema comune di riferimento a cui le società di Gibilterra sarebbero soggette nel caso in cui la misura fosse abolita. Si tratta di un ragionamento circolare, poiché l'assenza di un sistema comune è la conseguenza della concessione di autonomia fiscale e la stessa esistenza di una giurisdizione fiscale specifica in una determinata regione è il risultato di una scelta effettuata dallo Stato membro in questione. Se un governo centrale decide di cedere il proprio potere per stabilire una struttura impositiva uniforme per le imprese, permettendo a un'entità subnazionale di ridurre l'aliquota d'imposta o introdurre un altro sistema fiscale più vantaggioso, il risultato della decentralizzazione di potere è una deroga dal comune sistema di riferimento. Di fatto, fornire direttamente una riduzione dell'aliquota d'imposta, o concedere a un territorio la possibilità di ridurre un'aliquota d'imposta comune, o esentare un territorio da un sistema comune concedendogli il potere di stabilire un sistema fiscale più vantaggioso, produce lo stesso risultato: permette a determinate società di una certa regione di pagare imposte più basse mentre le risorse di Stato vanno perdute.

(115)

La Commissione non può accettare la tesi del Regno Unito secondo cui una giurisdizione fiscale che non interessi l'intero Stato membro non potrebbe adottare alcuna aliquota d'imposta se non quella applicabile nell'altra giurisdizione fiscale dello Stato. Come già precedentemente menzionato, la chiave per qualsiasi analisi di misure fiscali alla luce delle regole sugli aiuti di Stato sta nello stabilire il sistema applicabile comunemente, in questo caso il sistema fiscale del Regno Unito. In tale contesto, si dovrebbe notare che la presente decisione non riguarda un meccanismo che permetterebbe a tutte le autorità locali di un livello particolare (regioni, territori o altro) di introdurre e applicare imposte locali. Al contrario, il caso considerato implica una riduzione applicabile unicamente a Gibilterra. In ogni caso, il fatto che un vantaggio fiscale costituisca aiuto di Stato non significa che non possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune.

(116)

L'argomentazione secondo cui l'imposizione di un'aliquota maggiore d'imposta in una data regione avrebbe automaticamente la conseguenza che le aliquote d'imposta inferiori applicate nel resto dello Stato diventino aiuto di Stato non ha niente a che vedere con il caso in questione, non corrisponde alla tesi sostenuta dalla Commissione e non è corretta. In tal caso, ci sarebbe un sistema comune applicato in tutte le regioni tranne una. Per definizione, tale sistema non costituirebbe aiuto di Stato. Ovviamente, la deroga risultante dall'aliquota maggiore applicata in una data regione non costituirebbe un vantaggio e pertanto non si configurerebbe nemmeno come aiuto di Stato. Questo dimostra ancora una volta che è comunque possibile per uno Stato membro concedere autonomia fiscale a determinate regioni senza necessariamente concedere aiuti di Stato a determinate società.

(117)

I paralleli tratti dal Regno Unito con l'accordo dell'OMC in materia di sussidi non sono rilevanti, in quanto l'ordinamento giuridico nell'Unione europea è affatto distinto da qualsiasi legge internazionale prevista dagli accordi dell'OMC, il regime di controllo degli aiuti di Stato in un singolo mercato dev'essere ovviamente più rigoroso rispetto alle regole applicabili ai sussidi elaborate in un accordo mondiale e il fatto che una misura possa non essere considerata un «sussidio specifico» in base all'accordo sui sussidi non può ridurre la portata della definizione di aiuto prevista dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (31).

(118)

Per quanto riguarda le conseguenze in termini di aiuti di Stato di ogni futura decisione da parte del Regno Unito nel condividere la sovranità su Gibilterra con la Spagna, le argomentazioni presentate sono meramente di natura ipotetica e si riferiscono a una situazione che in ogni caso dovrebbe essere affrontata con provvedimenti specifici riguardanti l'applicazione della legislazione comunitaria. I fatti attualmente relativi al caso in questione non sono in accordo con l'ipotesi presentata dal Regno Unito e non risultano quindi rilevanti nell'accertare l'eventuale esistenza di aiuto di Stato.

(119)

Il Regno Unito obietta al paragone fatto dalla Commissione fra differenti esenzioni e ammortamenti presenti a Gibilterra con quelle del Regno Unito. I motivi di tale obiezione sono che, laddove i sistemi fiscali o le basi fiscali sono diversi, è impossibile fare paragoni significativi. Tuttavia, a differenza di quanto asserito dal Regno Unito, è possibile effettuare paragoni significativi, come indicato nel precedente punto 100. Le differenze identificate costituiscono ulteriori elementi di analisi in grado di dimostrare che, rispetto al sistema fiscale del Regno Unito (il «sistema comune applicabile»), le imprese di Gibilterra in generale godono di una minore pressione fiscale.

(120)

Il Regno Unito invoca il principio di sussidiarietà, al fine di sostenere che se uno Stato membro può funzionare con due o più giurisdizioni fiscali autonome in competizione per le entrate fiscali derivanti dalla tassazione delle imprese entro il proprio territorio senza subire significativi effetti di distorsione sulla concorrenza, non rientra nel principio di sussidiarietà del trattato CE che l'intervento nella struttura costituzionale dello Stato membro diventi di competenza comunitaria. Quest'argomentazione è basata sia sulla falsa premessa che non ci siano effetti di distorsione significativi (o che essi siano contenuti interamente entro il Regno Unito e Gibilterra senza fuoriuscire in altri Stati membri) sia sul fraintendimento del principio di sussidiarietà. L'articolo 5 del trattato CE è piuttosto esplicito sul fatto che il principio di sussidiarietà si applica unicamente in quelle aree che non rientrano nella competenza esclusiva della Comunità. Poiché il controllo degli aiuti di Stato rappresenta un settore di esclusiva competenza della Commissione, il principio di sussidiarietà non si applica. Nell'esaminare le riforme proposte, compresa la questione della selettività regionale, così come in qualsiasi indagine in materia di aiuti di Stato riferita a misure fiscali, la Commissione non persegue l'uniformità fiscale, ma adempie semplicemente ai suoi obblighi previsti dal trattato in merito di controllo degli aiuti di Stato.

(121)

Contrariamente a quanto affermato dal Regno Unito, il principio secondo cui uno Stato membro non può invocare la propria legge nazionale per evitare gli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria è invero rilevante in relazione al problema della selettività. Come già stabilito, il modo in cui uno Stato membro è organizzato ai fini della tassazione è una questione di forma: esso non può invocare l'esistenza di regioni fiscali autonome, per quanto estesi siano i loro poteri, al fine di sfuggire all'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. Ciò, tuttavia, non interferisce con la possibilità per gli Stati membri di decentrare i loro poteri. La questione riguarda l'esercizio di tali poteri decentrati. Gli Stati membri e gli organismi a cui sono stati devoluti i poteri devono garantire che la normativa comunitaria, compresa quella sugli aiuti di Stato, venga rispettata. Più concretamente, dove i poteri fiscali vengono devoluti ma permane un sistema di riferimento centrale, gli Stati membri devono assicurare che le riduzioni delle imposte, qualora costituiscano aiuto, siano compatibili con il mercato comune.

(122)

Il Regno Unito afferma, tra l'altro, che Gibilterra non fa parte del Regno Unito, possiede le proprie istituzioni e ordine costituzionale ben distinti ed è autonoma, autogovernata ed economicamente autosufficiente.

(123)

La Commissione accetta che Gibilterra non faccia parte del Regno Unito ai fini delle leggi nazionali e che abbia istituzioni distinte, sebbene le autorità del Regno Unito mantengano alcune competenze e prerogative, compreso il potere di assicurare che le misure adottate da Gibilterra nelle questioni interne non entrino in conflitto con gli obblighi del Regno Unito derivanti dal trattato CE. Tuttavia, come nel caso di altre regioni autonome, questo fatto non cambia la valutazione delle misure adottate dalle autorità di Gibilterra. Gibilterra fa parte della Comunità in virtù dei propri legami con il Regno Unito. Tutte le regole della Comunità si applicano a Gibilterra, fatte salve le eccezioni risultanti dall'articolo 28 dell'atto di adesione, da quando il Regno Unito è divenuto uno Stato membro e in forza del suo status di membro. Di conseguenza, i cittadini dei territori britannici dipendenti che acquistano la cittadinanza da un collegamento con Gibilterra sono cittadini dell'Unione. Questi cittadini e le società iscritte a Gibilterra godono dei diritti e della libertà riconosciute dal trattato, compresa la libertà di fornire servizi, la libertà di residenza e di libera circolazione dei capitali, importanti per le attività economiche dei beneficiari. Il Regno Unito è responsabile di assicurare il rispetto della normativa comunitaria a Gibilterra, che a tal fine viene considerata parte del suo territorio (32). Gibilterra dev'essere pertanto considerata parte del Regno Unito ai fini delle regole sugli aiuti di Stato, compresa l'applicazione degli articoli 87 e 88 alle misure fiscali.

(124)

Anche se potrebbe essere vero che la legge CE si applica a Gibilterra in virtù dell'articolo 299, paragrafo 4, del trattato CE piuttosto che dell'articolo 299, paragrafo 1, tale fatto non consente a Gibilterra una posizione particolare ai fini dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato in generale e sugli aiuti di Stato regionali in particolare. I paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 299 prevedono tutti che si applichino le norme del trattato e che nessuna differenza sia rilevata fra il regime giuridico dei vari territori elencati in ogni paragrafo, fatte salve deroghe specifiche ed espresse. Come spiegato precedentemente, l'atto di adesione non esclude Gibilterra dall'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. Il modo in cui la normativa UE è applicata a Gibilterra, compresa la trasposizione di direttive e l'istituzione di autorità competenti, non è rilevante per stabilire se la riforma in questione costituisca o meno aiuto di Stato. Il modo in cui uno Stato membro attua la legislazione UE è una questione meramente legata alla divisione interna di competenze nell'ambito dello Stato. Il fatto che una misura venga adottata a livello subnazionale non influisce in alcun modo sull'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE (33).

(125)

Infine, il fatto che il bilancio di un determinato territorio sia autosufficiente non è immediatamente rilevante per la valutazione delle misure adottate dalle autorità di quel territorio alla luce delle regole sugli aiuti di Stato. Tale valutazione dev'essere basata sugli effetti delle misure per le imprese che ne beneficiano e non sulla situazione dell'autorità che le concede. In particolare, un piccolo territorio come Gibilterra può divenire autosufficiente proprio in conseguenza alla sua capacità di applicare tasse inferiori e attrarre così le imprese, in particolare le attività offshore. In ogni caso, è opinione comune che Gibilterra dipende dal Regno Unito, tra l'altro, per la sua politica estera, compresa l'appartenenza all'Unione europea, per la difesa e per la sua politica monetaria. Essa beneficia di una serie di servizi forniti dal Regno Unito. Inoltre, dalla struttura istituzionale esistente sembra che la responsabilità finanziaria per Gibilterra ricada in ultima analisi sul Regno Unito.

(126)

Per quanto riguarda i commenti dell'esecutivo delle isole Åland sul fatto che una misura fiscale generale entro una regione autogovernata non è selettiva, essi si basano su argomentazioni simili a quelle avanzate dal Regno Unito e dal governo di Gibilterra. La Commissione fa riferimento al ragionamento prima sviluppato, in particolare ai punti 104-109. La Commissione rileva inoltre che nel caso delle società assicurative vincolate delle isole Åland era in grado di stabilire la selettività materiale della misura. Al fine di ottenere una decisione finale negativa sulla misura non fu pertanto necessario basarsi sulla sua selettività regionale.

(127)

La Commissione conclude pertanto che, istituendo un sistema di tassazione delle imprese a Gibilterra, con un'aliquota in generale inferiore rispetto al Regno Unito, la riforma conferisce un vantaggio selettivo alle imprese a Gibilterra.

(128)

Una conseguenza della limitazione dell'importo combinato di imposta sui salari e imposta sull'occupazione di beni immobili al 15 % degli utili è che, indipendentemente da salari e dall'occupazione di beni immobili, le società che non producono utili non vengono tassate. Ciò diviene effettivamente un'esenzione per le società non redditizie e costituisce un vantaggio che solleva tali società dall'imposta sui salari e dall'imposta sull'occupazione di beni immobili che normalmente graverebbero sui loro bilanci.

(129)

Tale esenzione dalle due imposte succitate è selettiva, poiché si applica soltanto alle società che non producono utili. Oltre alle imprese in difficoltà e a quelle la cui fonte principale di reddito deriva da redditi di capitale, ogni anno tra tali società potrebbero essere comprese, ad esempio, imprese operanti in settori di attività ciclica, imprese agli stadi iniziali di attività e società i cui utili vengano eliminati tramite pagamenti addizionali ad azionisti-dipendenti o altri dipendenti. La Commissione non può accettare le argomentazioni del Regno Unito secondo cui la limitazione quantitativa insita nel sistema che esenta le società non redditizie, applicandosi nello stesso modo a tutte le società, indipendentemente da grandezza e settore, non sarebbe pertanto selettiva. Sebbene apparentemente generali, è in realtà possibile identificare certe categorie definibili di società che si avvantaggiano dall'esenzione fiscale, come verrà dimostrato in seguito.

(130)

La Commissione non può neppure accettare le argomentazioni del Regno Unito per cui, anche se l'esenzione per le società non redditizie fosse selettiva, ciò sarebbe giustificato dalla natura o dal regime di tassazione delle imprese.

(131)

Mentre l'esenzione delle società non redditizie è una caratteristica intrinseca di un sistema basato sulla tassazione degli utili, ciò non avviene quando l'imposta è applicata sul numero dei dipendenti o sull'utilizzo aziendale di proprietà immobiliari. Tali sistemi sono stati concepiti in modo tale da stabilire una base completamente differente per le imprese assoggettabili. Ad esempio, nella logica interna di un sistema di imposta sui salari, si prevede che ogni dipendente generi una corrispondente imponibilità all'imposta sui salari per l'impresa che l'ha assunto. In tal senso, il parallelo fatto dalla Commissione con i contributi di previdenza sociale è valido, indipendentemente dal fatto, come osserva il Regno Unito, che il loro fine sia diverso da una misura fiscale. Anche se l'imposta sui salari fosse introdotta come un sostituto dell'imposta sugli utili (questa non è un'argomentazione avanzata dal Regno Unito), rientrerebbe ancora nella logica di un sistema basato sull'imposta sui salari che le società non redditizie siano assoggettate a tale imposta. L'utilizzo dei salari come indicatore di redditività elimina la necessità di accertare i redditi o supera le difficoltà legate a tale accertamento. Non è il caso di Gibilterra, dove, secondo la riforma, la misurazione degli utili delle società è una caratteristica delle disposizioni relative sia all'imposta sui salari sia all'imposta complementare.

(132)

Il Regno Unito afferma che il sistema è basato sull'uso redditizio del lavoro e pertanto coerente come tale. Ciò suggerisce l'esistenza di un sistema ibrido, in cui due differenti basi fiscali vengono utilizzate a seconda della situazione delle società. In tali circostanze, diviene impossibile rilevare la natura e lo schema generale del sistema e applicare questa giustificazione. In particolare, non si può tenere conto del fatto che ogni caratteristica di tale sistema è parte integrante dello schema generale, poiché ciò corrisponderebbe ad accettare una giustificazione automatica di tale sistema.

(133)

La Commissione conclude pertanto che l'esenzione delle società non redditizie dall'imposta sui salari e dall'imposta sull'occupazione di beni immobili, tramite l'applicazione del limite del 15 %, ha natura selettiva e, se vengono soddisfatte le altre condizioni, può costituire aiuto di Stato per quelle società che ne beneficiano. Non può essere giustificata dalla natura o dallo schema generale del sistema fiscale proposto. Ciò si esprime senza pregiudizio alcuno per la valutazione della compatibilità di tale misura.

(134)

Una seconda conseguenza della limitazione dell'importo combinato dell'imposta sui salari e di quella sull'occupazione di beni immobili al 15 % degli utili è che le società che producono redditi, e la cui imposizione fiscale eccederebbe altrimenti tale soglia, vengono esonerate dalle imposte che dovrebbero versare oltre tale soglia. Questa riduzione fiscale costituisce un vantaggio per le società che ne beneficiano, esonerandole da un onere che normalmente peserebbe sul loro bilancio.

(135)

Anche il limite del 15 % è pertanto selettivo, poiché solo un numero limitato di società potrà godere di una riduzione dell'imposizione fiscale tramite la sua applicazione. Sebbene Regno Unito e Gibilterra non affermino più che al massimo dieci imprese beneficeranno di tale limite, esso limita comunque la portata dell'applicazione dell'imposta sui salari e dell'imposta sull'occupazione di beni immobili. I beneficiari saranno società ad alto impiego di manodopera che, per l'anno fiscale in questione, hanno bassi utili in relazione al numero dei dipendenti e all'occupazione di strutture immobiliari. L'applicazione di un sistema basato unicamente sul sistema dell'imposta sui salari e dell'imposta sull'occupazione di beni immobili comporterebbe un livello molto alto di tassazione per tali società.

(136)

A riguardo delle argomentazioni di Regno Unito e Gibilterra, la Commissione osserva che non è possibile identificare un gruppo specifico di società e che le regole sono applicabili generalmente a tutte le società di Gibilterra. Tuttavia, ciò non impedisce che il limite del 15 % sia di fatto selettivo nel modo descritto al paragrafo precedente. A tale riguardo, i riferimenti fatti al punto 14 della comunicazione da parte del Regno Unito e Gibilterra non sono rilevanti poiché non escludono la possibilità che apparentemente le misure generali possano costituire aiuto di Stato. In particolare, il punto 14 prevede, ad esempio, incentivi fiscali per investimenti e misure specifiche mirati a ridurre la tassazione del lavoro «per tutte le imprese», il che non si applica per il limite del 15 %, il quale avvantaggia solo le società che producono un utile limitato rispetto al numero dei dipendenti. Inoltre, il limite del 15 % non è una misura puramente tecnica nel senso del primo capoverso del punto 13 della comunicazione. Mentre i sistemi convenzionali di tassazione delle imprese limitano la proporzione di utili pagati in tasse attraverso l'applicazione di aliquote d'imposta (i sistemi a fasce includono un'aliquota massima d'imposta), la misura tecnica equivalente in un sistema basato sull'imposta sui salari è l'aliquota d'imposta per dipendente, nel caso di Gibilterra, con un'aliquota uniforme di 3 000 GBP. L'introduzione, in un sistema fiscale basato sull'imposta sui salari e sull'imposta sull'occupazione di beni immobili, di un limite collegato a un criterio diverso, cioè il livello di utili, non può essere paragonato all'applicazione di aliquote variabili in un sistema progressivo di tassazione degli utili, giustificato dalla natura e dallo schema generale del sistema (punto 24 della comunicazione). Il limite del 15 % non rappresenta neanche una misura in grado di perseguire un obiettivo di politica economica generale, nel senso inteso dal secondo capoverso del punto 13 della comunicazione, così come non riduce il carico fiscale collegato a determinati costi di produzione per l'intera economia di Gibilterra, beneficiando solo un numero limitato di imprese. Inoltre, il limite non è collegato direttamente ai costi di lavoro o di proprietà immobiliari per uso aziendale, ma piuttosto alla redditività delle società. Quest'ultimo è un elemento esterno all'imposta sugli stipendi e all'imposta sull'occupazione di beni immobili.

(137)

La Commissione non accetta l'argomentazione del Regno Unito per cui, se il limite del 15 % è selettivo, è giustificato dalla natura e/o dallo schema generale del sistema di cui fa parte. Non c'è niente di intrinseco in un sistema di tassazione dell'uso redditizio della forza lavoro e degli immobili che richieda un limite alla percentuale di utili che una società deve pagare a seguito dell'uso di tali fattori tassabili. La logica inerente di tale sistema è che più persone una società impiega e più immobili utilizza, maggiore sarà la sua imponibilità fiscale. Le argomentazioni avanzate dal Regno Unito sono di natura essenzialmente economica. Esse non sono collegate alla logica interna del sistema proposto.

(138)

Il Regno Unito suggerisce che l'economia di Gibilterra è più vulnerabile che la maggior parte delle altre agli shock creati dalla competizione fiscale e che è possibile che le società non si possano permettere di andarsene da uno Stato membro maggiore tanto facilmente quanto possono fare con Gibilterra. Tuttavia, la Commissione fa notare che sono state presentate poche prove a supporto di questa ipotesi, la quale, rivelandosi vera, suggerirebbe che il limite del 15 % sia parte di una strategia messa a punto per trattenere, se non attirare, capitale mobile verso Gibilterra che, a causa delle limitatezze fisiche del territorio, probabilmente sarà meta di servizi finanziari e di altro genere. Analogamente, l'argomentazione secondo cui un elemento regressivo non sarebbe richiesto nella tassazione delle imprese di pubblici servizi che occupano posizioni di monopolio o quasi monopolio del mercato di Gibilterra, indica che il capitale mobile è l'obiettivo del limite del 15 %.

(139)

Per quanto riguarda l'argomentazione per cui, senza un elemento regressivo, una tassa sul lavoro potrebbe scatenare massicce sospensioni dal lavoro e instabilità in tempi di fluttuazioni cicliche del mercato, la Commissione potrebbe semplicemente osservare che si tratta di una caratteristica inerente a tale sistema. In ogni caso, a 3 000 GBP per dipendente, l'imposta sui salari rappresenterebbe solo una piccola parte del costo del lavoro generale per unità (34). Pertanto, l'incentivo a ridurre i posti di lavoro al fine di controllare i costi esisterebbe nella stessa misura in presenza o assenza di imposta sui salari.

(140)

La Commissione sottolinea anche l'impatto del limite del 15 % sui settori offshore e onshore dell'economia di Gibilterra. Il settore offshore comprende società esentate e società qualificate, la cui legislazione verrà abrogata come parte della riforma. Le società esentate tendono a non avere presenza fisica a Gibilterra (né dipendenti né strutture) e pagano una tassa fissa compresa fra 200 GBP e 300 GBP all'anno. Al contrario, le società qualificate hanno una presenza fisica a Gibilterra (impiegano un numero significativo di persone) e negoziano la loro aliquota d'imposta con le autorità. La grande maggioranza delle società qualificate paga l'imposta per le imprese a un'aliquota compresa fra 2 % e 10 % degli utili. Il limite del 15 % pertanto frena ogni aumento che le società qualificate potrebbero affrontare nell'attuazione della riforma. Al contrario, l'economia onshore (a differenza delle imprese di pubblici servizi) vedrebbe diminuire la propria aliquota d'imposta dall'attuale aliquota d'imposta standard per le imprese, pari al 35 %. Il governo di Gibilterra sembra anche ammettere che la riforma nel suo insieme (cioè comprendendo il limite del 15 %) è stata messa a punto per rispondere a particolari «esigenze e preferenze» fiscali dei settori all'interno dell'industria dei servizi finanziari offshore (35). La Commissione osserva inoltre che, nell'abbandonare il progetto originale di un limite di 500 000 GBP dell'imposizione fiscale, il Regno Unito ha indicato che Gibilterra, di conseguenza, ridurrà l'imposta complementare sui servizi finanziari dall'8 % al 4-6 %. Ciò suggerisce che la limitazione dell'imposizione fiscale viene intesa a favore di società di servizi finanziari, molte delle quali sono società qualificate, la fonte principale di impiego nel «centro finanziario» di Gibilterra.

(141)

La Commissione conclude pertanto che nelle circostanze del caso di specie, il limite del 15 % è selettivo e, se le altre condizioni vengono soddisfatte, può costituire aiuto di Stato per le società che beneficiano della sua applicazione. Non può essere giustificato dalla natura o dallo schema generale del sistema fiscale proposto. Ciò viene detto senza pregiudizio sulla valutazione della compatibilità di tale misura.

(142)

Il punto 13 della comunicazione statuisce che «le misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio, misure di carattere generale. Devono essere effettivamente destinate a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il loro ambito non dev'essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella loro concessione o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici. Questa condizione non restringe tuttavia il potere degli Stati membri di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale nella maniera prescelta sui diversi fattori di produzione. Non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, le misure sotto elencate:

misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione delle aliquote di imposta, delle regole di deprezzamento e di ammortamento e di quelle per il riporto delle perdite; disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione o l'evasione fiscale);

misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione)».

(143)

Senza pregiudizio per le considerazioni riguardanti gli effetti delle proposte di riforma (nel suo insieme) ai punti 147-152 o quelle riguardanti la selettività regionale ai punti 98-127, l'imposta sui salari, per cui tutte le imprese siano imponibili per l'ammontare di una somma fissa per dipendente all'anno può, almeno in certe circostanze, essere considerata selettiva se applicata in assenza di un sistema generale di tassazione degli utili delle società e in sostituzione di tale sistema. Ciò avviene quando si prendono in considerazione le caratteristiche specifiche dell'economia di Gibilterra e in particolare l'esistenza di un grande settore offshore senza alcuna presenza fiscale, il quale sfuggirebbe a ogni tassazione con il sistema dell'imposta sui salari e dell'imposta sull'occupazione di beni immobili. Anche se un simile sistema si applica formalmente senza discriminazioni a tutte le imprese, di fatto esso va a beneficio delle attuali «società esenti» che non hanno alcun dipendente a Gibilterra. Ciò costituisce un vantaggio specifico a favore di queste imprese senza presenza reale a Gibilterra, che di conseguenza non incorrono nella tassazione per le imprese. Questo vantaggio non è realmente accessibile a tutte le imprese su base paritaria nel senso inteso dalla seconda frase del punto 13 della comunicazione. In realtà, l'effetto pratico del vantaggio è ristretto a certe imprese. Inoltre, l'imposta sui salari proposta da Gibilterra essenzialmente non costituisce una misura fiscale di natura puramente tecnica nel senso inteso dal primo capoverso del punto 13 della comunicazione, poiché non è un adeguamento tecnico di un sistema generale, ma riguarda la base fiscale. In questo caso specifico, l'esenzione non rappresenta una misura volta a fini di politica economica generale nel senso del secondo capoverso del punto 13 della comunicazione, poiché non riduce alcun costo di produzione, ma aumenta invece i costi del lavoro. Lo stesso ragionamento vale ugualmente per un'imposta sull'occupazione di beni immobili applicata in assenza di un sistema generale di tassazione degli utili delle società e in sostituzione di tale sistema, secondo cui l'imposizione fiscale di ogni impresa è fissata a un'aliquota equivalente alla stessa percentuale fissa della sua imposizione derivante dalle aliquote generali sui beni immobili. Tale misura avvantaggia anche le attuali «società esenti», che normalmente non hanno presenza fisica a Gibilterra. Di conseguenza, la Commissione conclude che, nelle circostanze del presente caso e tenendo presente l'esistenza di un'ampia economia offshore a Gibilterra, il sistema proposto è materialmente un aiuto selettivo.

(144)

Tale sistema, inoltre, rivolto solo al numero dei dipendenti o all'utilizzo commerciale di immobili in un contesto dove un gran numero di società non ha dipendenti né immobili, non gode dello stesso carattere di generalità della tassazione degli utili delle società, che mira a tassare il risultato dell'attività economica in toto. Pertanto, può essere considerato selettivo almeno in circostanze come quelle del caso di specie. Questa situazione dev'essere distinta da un sistema in cui l'imposta sui salari o l'imposta sull'occupazione di beni immobili viene addizionata all'imposta generale sui redditi, che assicura un'ampia tassazione di tutti i settori dell'economia e rappresenta pertanto un aspetto minore della tassazione delle imprese.

(145)

Anche se può essere vero, come affermato dalla Spagna, che le disposizioni relative all'imposta di registro sono discriminatorie, favorendo le società non redditizie, questa discriminazione non rappresenta una fonte di aiuti di Stato. Come indicato dal Regno Unito, la differenza di 150 GBP (circa 225 EUR) di imposta di registro fra i due tipi di società è molto al di sotto della soglia de minimis (36) di 100 000 EUR in un periodo di tre anni. Posto che tutte le condizioni rilevanti vengano rispettate, la differenza di imposta di registro è pertanto de minimis e non costituisce aiuto di Stato.

(146)

La Spagna sostiene che l'assenza di imposte complementari per settori diversi da quelli dei servizi finanziari e pubblici servizi conferisce un vantaggio alle società operanti in tali settori. La Commissione non condivide tale opinione. Anche se può essere vero che qualora lo Stato conferisca un vantaggio a un gruppo identificabile di società, questo può costituire prima facie aiuto di Stato, ciò non è vero laddove lo Stato crea uno svantaggio. Quando lo Stato impone un onere fiscale eccezionale sulle società, come ad esempio una sovrattassa, si può trattare di aiuto di Stato solo se viene dimostrato che provoca un vantaggio corrispondente per i concorrenti identificabili di coloro che devono sopportare lo svantaggio. Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito, lo scopo delle imposte complementari non è rilevante per stabilire se si tratti di una fonte di aiuto di Stato. Nondimeno, la Commissione conclude che l'effetto immediato delle imposte complementari, preso isolatamente, è quello di creare uno svantaggio per le società interessate. Questa conclusione è senza pregiudizio per la considerazione di questa imposta complementare come parte di un sistema che di fatto prevede fasce d'imposta diverse per diversi tipi di imprese.

(147)

La seguente tabella 1 espone i dati (37) su varie categorie di società di Gibilterra e sul loro livello di imposizione fiscale, misurato sugli utili, in base alla riforma proposta. Si deve notare che, sebbene in alcuni casi l'imposizione fiscale di ogni singola società verrà anche determinata dal numero dei dipendenti o dall'utilizzo commerciale di immobili, l'effetto combinato dei vari limiti e imposte complementari produce diversi livelli generali di tassazione, misurati sugli utili, per diversi settori dell'economia.

Tabella 1: Dati sulle società di Gibilterra

 

 

Aliquota d'imposta

 

Numero

Attuale

Dopo la riforma

Tutte le società (suddivise per settore)

29 000

 

 

Servizi finanziari

179

0-35 %

5-15 % (40)

Pubblici servizi

23

35 %

35 %

Altro

28 798

0-35 %

0-15 %

Tutte le società (suddivise per utili)

29 000

 

 

Con utili

10 400

0-35 %

0-15 % (38)

Senza utili

18 600

-

-

Società con utili (suddivise per status)

10 400

 

 

Non esenti

1 400

0-35 %

0-15 % (38)

Esenti

9 000

0 %

0-5 % (39)  (40)

Non esenti con utili (suddivise per utili)

1 400

 

 

Producono utili

540

0-35 %

0-15 % (38)

Senza utili

500

-

-

Non esenti con utili (suddivise per status)

1 400

 

 

Qualificate

140

2-10 % (41)

0-15 %

Non qualificate

1 260

35 % (42)

0-15 %

Pubblici servizi

23

35 %

35 %

Esenti con utili (suddivise per settore)

9 000

 

 

Servizi finanziari

70

0 %

5 % (39)  (40)

Servizi non finanziari

8 930

0 %

0 % (39)

(148)

La tabella 1 mostra come determinati settori chiaramente definiti dell'economia di Gibilterra sarebbero interessati dall'attuazione della riforma in termini di tassazione. Sebbene la Commissione riconosca che, con la riforma, la distinzione formale fra economia offshore e onshore sarà abolita, il confronto della tassazione serve a illustrare la natura selettiva insita nel sistema fiscale proposto. Vari tipi di società saranno soggetti a diverse aliquote d'imposta, ulteriore elemento a conferma del fatto che il sistema proposto concede vantaggi selettivi ai settori che beneficiano di aliquote inferiori.

(149)

Il settore offshore a Gibilterra è attualmente oggetto di due indagini parallele sugli aiuti di Stato per le società esenti e per quelle qualificate. A tale riguardo, la Commissione ha reputato che, esentandole dalle imposte, le autorità di Gibilterra concedono un aiuto di Stato alle società esenti (43). Analogamente, in una decisione adottata nello stesso giorno della presente, la Commissione ha stabilito che, concedendo un'aliquota d'imposta bassa rispetto all'aliquota standard di imposta per le imprese, le autorità di Gibilterra concedono aiuti di Stato alle società qualificate (44).

(150)

Dalla tabella 1 risulta chiaro che dopo l'attuazione della riforma, le società esenti al di fuori del settore dei servizi finanziari continueranno a essere tassate a un'aliquota effettiva pari a zero. Il motivo è che le società esenti tendono a non avere presenza fisica a Gibilterra. Di conseguenza, non hanno dipendenti né strutture aziendali a Gibilterra e pertanto non saranno soggette a imposte sui salari e neanche all'imposta sull'occupazione di beni immobili. La loro posizione privilegiata «a tassazione zero» è mantenuta dalla riforma, che in effetti continua a concedere loro aiuti di Stato. Le società esenti nel settore dei servizi finanziari sperimenteranno l'imposizione della tassa del 5 % con l'attuazione della riforma. Tuttavia, anche se tassate per la prima volta, manterranno la loro posizione privilegiata nell'economia di Gibilterra, poiché il 5 % degli utili sarà il limite della loro imposizione fiscale. Al contrario, il resto dell'economia di Gibilterra sarà soggetto a un limite superiore, pari al 15 % o al 35 %.

(151)

La Commissione conclude che la riforma perpetua la situazione già esistente, in cui le società esenti sono beneficiarie di aiuti di Stato. Più in generale, il sistema prevede diversi livelli di imposizione dei redditi rispetto ai differenti settori dell'economia e pertanto concede un vantaggio selettivo alle imprese che appartengono ai settori in cui si applicano le aliquote inferiori. Anche per tale ragione, il regime notificato è materialmente selettivo.

(152)

Le misure notificate comprendono pertanto selettività sia regionale che materiale e quest'ultima deriva da varie caratteristiche specifiche del sistema proposto e dall'analisi di tale sistema nel suo insieme.

(153)

La concessione delle esenzioni e riduzioni fiscali descritte dettagliatamente nei precedenti punti 98-152 comprende una perdita di entrate fiscali che, in base al punto 10 della comunicazione, equivale all'uso di risorse statali in forma di spese fiscali. Come confermato dalla Corte di giustizia, tale principio si applica anche ai vantaggi concessi da enti regionali o locali degli Stati membri (45). L'argomentazione secondo cui non si perdono entrate fiscali perché le imposte del Regno Unito non si applicherebbero a Gibilterra è già stata discussa precedentemente. Ne consegue pertanto che il vantaggio è concesso dallo Stato e tramite risorse statali.

(154)

Gibilterra è un'economia di mercato aperta. È possibile che molte delle società basate a Gibilterra (e i gruppi a cui appartengono) siano attive in settori dove vi sono scambi fra Stati membri. Ciò è vero in modo particolare nel settore dei servizi, dove le relative disposizioni comunitarie si applicano completamente a Gibilterra. La Corte di giustizia ha ripetutamente statuito che nel caso in cui gli aiuti concessi dallo Stato rafforzino la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario, tale impresa dev'essere considerata interessata da tali aiuti. A tal fine, non è necessario che l'impresa beneficiaria esporti i propri prodotti. Qualora uno Stato membro conceda aiuti a un'impresa, la produzione interna, per tale ragione, può essere mantenuta o aumentata, con il risultato che le imprese con sede in altri Stati membri hanno minori possibilità di esportare i loro prodotti nel mercato di quello Stato membro. Analogamente, qualora uno Stato membro conceda aiuti a imprese operanti nelle industrie di servizi e distribuzione, non è necessario per tali imprese esercitare la loro attività al di fuori dello Stato membro affinché gli aiuti abbiano un effetto sugli scambi comunitari, soprattutto nel caso di imprese con sede vicina alla frontiera fra due Stati membri. La quantità relativamente esigua di aiuto o le dimensioni relativamente piccole dell'impresa che lo riceve, non escludono in sé la possibilità che ne venga influenzato il commercio intracomunitario (46). Pertanto, nella misura in cui le società di Gibilterra operano in settori in cui esiste un beneficio a livello di scambi intracomunitari derivante da tale esenzione, essa incide sugli scambi il commercio fra gli Stati membri, distorcendo o minacciando di distorcere la concorrenza.

(155)

Il Regno Unito, il governo di Gibilterra e la Spagna hanno formulato osservazioni sulla conformità della riforma ai criteri indicati nel codice di condotta e in altre norme internazionali. Tuttavia, come osservato dal governo di Gibilterra, la valutazione di una misura come dannosa (o meno, come è il caso di questa riforma (47)) in base al codice non ha conseguenze dirette sulla valutazione ai fini degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Ugualmente, le affermazioni fatte dalla Spagna e respinte dal Regno Unito in relazione all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, come sottolineato dallo stesso Regno Unito, non sono rilevanti ai fini dell'indagine sugli aiuti di Stato.

(156)

La Commissione respinge l'osservazione da parte del governo di Gibilterra secondo cui, nelle sue azioni riguardanti gli aiuti di Stato, la Commissione non ha rispettato l'uguaglianza di trattamento. Non è stata presentata alcuna prova specifica a supporto di tale affermazione. In ogni caso, indagando sull'eventuale presenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, la Commissione è obbligata a considerare ogni misura solo nei suoi meriti. Sebbene il governo di Gibilterra sostenga che le misure di cui agli articoli 95-97 del trattato CE costituiscono il modo di procedere appropriato, la Commissione rileva che il punto 15 della comunicazione deve essere letto in collegamento con il punto 6, riferito chiaramente alle possibili azioni in relazione agli effetti dei provvedimenti fiscali generali nell'ambito degli Stati membri. Implicita in tale affermazione è la richiesta che Gibilterra venga considerato alla stregua di uno Stato membro a pieno titolo, allo stesso modo in cui l'esecutivo delle isole Åland richiede che le misure di tassazione diretta adottate dalle regioni autogovernate siano valutate come se fossero adottate da uno Stato membro. Tuttavia, il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede fondamenti che giustifichino tale richiesta.

(157)

Né il Regno Unito né il governo di Gibilterra hanno tentato di argomentare che, se costituisce aiuto, la riforma può essere considerata compatibile con il mercato comune. La Commissione, pertanto, mantiene la posizione indicata nella propria valutazione di compatibilità presentata all'avvio del procedimento. Tale valutazione viene ripetuta e approfondita come segue.

(158)

Nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE può essere applicata in questo caso poiché la riforma non si propone gli obiettivi elencati in tale disposizione.

(159)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), una misura di aiuto viene considerata compatibile con il mercato comune quando viene prevista per favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione. Tali aree sono definite dalla mappa degli aiuti regionali del Regno Unito, per il periodo compreso fra il 2000 e il 2006, come approvata dalla Commissione con il numero di aiuto di Stato N 265/00 (48). Poiché Gibilterra non fa parte di tali aree, questo provvedimento non si applica.

(160)

Per quanto riguarda le eccezioni indicate all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), la riforma non è destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia del Regno Unito, né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(161)

Infine, è necessario esaminare se alla riforma possa applicarsi l'eccezione prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo cui gli aiuti concessi per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

(162)

Gli elementi della riforma identificati come danti origine a un vantaggio e la riforma nel suo insieme, se comparata con il sistema di tassazione delle imprese nel Regno Unito, esentano le imprese interessate dagli oneri che graverebbero solitamente sui loro bilanci nel normale svolgimento della loro attività. Tale sgravio non è collegato né ad investimenti né alla creazione di posti di lavoro e pertanto costituisce aiuto al funzionamento, i cui vantaggi cesseranno non appena esso verrà sospeso. In base alla prassi costante della Commissione, tali aiuti non possono essere considerati in grado di facilitare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche. Inoltre, Gibilterra non è inclusa nella mappa degli aiuti regionali per il Regno Unito (49).

VII.   CONCLUSIONI

(163)

La Commissione conclude che la riforma costituisce regime di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Non si applica alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o all'articolo 87, paragrafo 3. Il Regno Unito non è pertanto autorizzato ad attuare la riforma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le proposte notificate dal Regno Unito per la riforma del sistema di tassazione delle imprese a Gibilterra costituiscono regime di aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Tali proposte non possono essere pertanto attuate.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 300 del 4.12.2002, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

(4)  Approvato dal consiglio dell'OCSE il 9.4.1998.

(5)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(6)  Opinione in cause riunite C 400/97, C401/97 e C402/97, Racc. 2000, pag. I-1073.

(7)  Cause riunite T-92/2000 e T-103/2000, Racc. 2002, pag. II-1385, punto 27.

(8)  Cfr. paragrafi 33-57.

(9)  Pubblicati, rispettivamente, nell'ottobre 2001 e il 22 novembre 2002.

(10)  Impegno pubblico formulato il 27 febbraio 2002.

(11)  Relazione del gruppo «Codice di condotta» (imposizione delle imprese) al Consiglio Ecofin il 4 dicembre 2001 (14467/01 — FISC 249, 27.11.2001).

(12)  Cfr. nota 7.

(13)  Cfr. nota 1.

(14)  Questa eccezione è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella causa 173/73, Racc. 1974, pag. 709.

(15)  Cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, Racc. 2000, pag. I-1073.

(16)  Decisione della Commissione del 13 febbraio 2001, N 147 A/2000 Francia (Loi d'orientation pour l'Outre-mer) e causa 248/84 Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

(17)  Cause riunite T-127/99, T-129/99 & T-148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, punto 142.

(18)  FATF Offshore Group of Banking Supervisors, Mutual Evaluation Report (novembre 2002), pag. 29.

(19)  Relazione FMI (ottobre 2001) «Gibraltar: Assessment of the Regulation and Supervision of Financial Services», punto 9.

(20)  Cfr. nota 1.

(21)  Cfr. in particolare la decisione 93/337/CEE della Commissione, del 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel paese basco (GU L 134 del 3.6.1993, pag. 25).

(22)  Conclusioni dell'avvocato generale Saggio nelle cause riunite C-400/97, C-401/97 e C-402/97, Racc. 2000, pag. I-1073.

(23)  Cfr. in particolare, nel caso delle misure adottate dalle autorità centrali, la decisione della Commissione del 21 maggio 1997, aiuto N 847/96, relativa alla creazione di zone prioritarie ultraperiferiche e di misure di sviluppo economico nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU C 245 del 12.8.1997), la decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, aiuto N 144/A/96, relativa al regime di aiuti regionali all'investimento e al finanziamento che modifica il regime economico e fiscale delle isole Canarie (GU C 65 del 28.2.1998) e la decisione della Commissione 2002/780/CE del 28 febbraio 2001, relativa all'aiuto di Stato «Premio fiscale 1999», al quale la Germania intende dare esecuzione in favore di talune imprese che operano nei nuovi Länder, compresa Berlino (GU L 282 del 19.10.2002, pag. 15). Cfr. anche la decisione della Commissione 98/476/CE del 21 gennaio 1998 relativa agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50), su cui la Corte di giustizia ha emesso sentenza in data 19 settembre 2000 nella causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857. Nel caso di misure concesse da autorità regionali, cfr. la decisione 93/337/CEE della Commissione, del 10 maggio 1993, relativa al sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel paese basco, e decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell'imposta sul reddito (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 52).

(24)  Causa 173/73 Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 713, causa 323/82 Intermills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809, e causa C-248/84 Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

(25)  Citata in precedenza.

(26)  Cfr. al riguardo il giudizio del Tribunale nelle cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99 Territorio Histórico de Álava e a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-1275, al punto 237.

(27)  Cfr. per esempio, la decisione 2000/795/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA y Ramondín Cápsulas SA (GU L 318 del 16.12.2000, pag. 36).

(28)  Cfr. cause riunite T-92/00 e T-103/00, già citate, riguardanti la decisione 2000/795/CE.

(29)  Cfr. in particolare la decisione 2003/28/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (Spagna) (GU L 17 del 22.1.2003, pag. 20), la decisione 2003/86/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU L 40 del 14.2.2003, pag. 11) e la decisione 2003/192/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Guipúzcoa (Spagna) (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 1).

(30)  Cfr. decisione 2003/442/CE, citata precedentemente.

(31)  Cause C-351/98, Spagna/Commissione, Racc. 2002, pag. I-8031, punto 44, e C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. 2003, pag. I-1487, punto 56.

(32)  Causa C-218/02, Commissione/Regno Unito, sentenza del 29 gennaio 2004 non ancora pubblicata, punto 15 delle motivazioni e punto 1 del dispositivo.

(33)  Causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 17.

(34)  Il sito Web del governo di Gibilterra (www.gibraltar.gov.gi) indica che «le retribuzioni [a Gibilterra] sono ampiamente in linea con quelle del Regno Unito». Le retribuzioni medie a tempo pieno nel Regno Unito sono pari a circa 24 000 GBP (fonte: New Earnings Survey 2002, http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/nes1002.pdf). I costi del lavoro gravanti sui datori di lavoro includono altri costi (ad esempio contributi di previdenza sociale).

(35)  Comunicato stampa del governo di Gibilterra 008/2003, 14 gennaio 2003.

(36)  Cfr. regolamento 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis) (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

(37)  Le cifre indicanti il numero delle società sono approssimate. Fonte: informativa fornita dal Regno Unito e/o Gibilterra nel corso di questa indagine e delle indagini relative a società esenti e qualificate.

(38)  Ignorando le imprese di pubblici servizi, che sarebbero tassate al 35 %.

(39)  Presupponendo che le società esenti non abbiano presenza fisica a Gibilterra e pertanto non siano assoggettabili all'imposta sui salari o all'imposta sull'occupazione di beni immobili.

(40)  Presupponendo che l'imposta complementare per i servizi finanziari sia fissata al 5 %.

(41)  La maggioranza delle società qualificate. Alcune hanno aliquote d'imposta al di fuori di tale ambito.

(42)  Presupponendo che siano tassate applicando l'aliquota d'imposta piena e considerata standard per le imprese.

(43)  Causa E7/2002, misure opportune proposte con lettera C(2002) 4481 def. del 27.11.2002.

(44)  Causa C 52/2001.

(45)  Cfr. causa 284/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 17.

(46)  Cfr. cause 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671; 142/87 Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959; cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punti 40-42, e causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-2289, punti 84-86.

(47)  Cfr. conclusioni dell'incontro del Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze, 3.6.2003.

(48)  GU C 272 del 23.9.2000, pag. 43.

(49)  Cfr. nota precedente.


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2004

relativa all'aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF)

[notificata con il numero C(2004) 1361]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli, e viste dette osservazioni (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con sentenza del 28 febbraio 2002 (2), il Tribunale di primo grado ha annullato l'articolo 1, ultima frase, della decisione 1999/133/CE della Commissione, del 10 giugno 1998, relativa all'aiuto di Stato a favore della Coopérative d'exportation du livre français (CELF) (3) che così recitava:

«L'aiuto accordato alla Coopérative d'exportation du livre français (CELF) per la gestione dei piccoli ordinativi di libri in lingua francese costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Considerato che il governo francese ha omesso di notificare tale aiuto alla Commissione prima di dargli esecuzione, l'aiuto è stato concesso illegalmente. L'aiuto è tuttavia compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni per beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del trattato stesso.» (4)

(2)

Detta sentenza fa seguito ad un lungo procedimento di cui qui di seguito si ripercorrono le fasi principali.

A.   PRIMA FASE DEL PROCEDIMENTO

(3)

Con lettera del 20 marzo 1992, la Société internationale de diffusion e d'édition (SIDE), che si presenta come «un'impresa francese operante nel mercato dell'esportazione del libro, che deve affrontare la concorrenza di una cooperativa di editori che beneficiano di un aiuto di Stato» (5), ha attirato l'attenzione della Commissione su alcune misure di aiuto alla promozione, al trasporto e alla vendita, attuate dalle autorità francesi a favore della CELF, che non sarebbero state preventivamente notificate ai servizi della Commissione in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 (oggi articolo 88, paragrafo 3), del trattato.

(4)

Con lettera del 2 aprile 1992, la Commissione, dopo aver ricordato alle autorità francesi che ogni progetto finalizzato alla concessione di un nuovo aiuto o alla modifica di un aiuto esistente deve essere preventivamente notificato, ha invitato dette autorità ad informarla sulla natura e sull'oggetto delle misure segnalate dalla SIDE.

(5)

Con lettera del 29 giugno 1992, le autorità francesi hanno confermato alla Commissione l'esistenza di sovvenzioni a favore della CELF, precisando che dette sovvenzioni erano connesse all'obiettivo di diffondere la letteratura e la lingua francesi nei paesi non francofoni e che alla CELF era affidata la gestione di tre programmi di aiuto specifici, aventi lo scopo di facilitare l'accesso dei lettori lontani ai libri francesi.

(6)

Con lettera del 7 agosto 1992, la Commissione ha confermato alla SIDE l'esistenza degli aiuti a favore della CELF, informandola dell'oggetto degli stessi e della loro mancata notifica. Essa precisava tuttavia che gli aiuti contestati non sembravano tali da alterare gli scambi intracomunitari. Su tale base, la SIDE era invitata a presentare le proprie osservazioni.

(7)

Con lettera del 7 settembre 1992, la SIDE comunicava alla Commissione la propria intenzione di denunciare il carattere discriminatorio (6) delle misure e le conseguenze per gli scambi intracomunitari, senza tuttavia contestare la finalità culturale perseguita dal ministero della Cultura che intende promuovere la diffusione della lingua e della letteratura francesi.

(8)

La Commissione, dopo aver valutato le misure contestate, ha respinto le obiezioni della SIDE e, nella decisione del 18 maggio 1993 (7), ha ritenuto applicabile all'aiuto in questione la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) [ora articolo 87, paragrafo 3, lettera d)], del trattato CE, in considerazione della particolare situazione concorrenziale del settore librario e della finalità culturale degli aiuti in questione.

(9)

Con istanza del 2 agosto 1993, la SIDE ha presentato al Tribunale un ricorso in annullamento avverso la decisione della Commissione. Con sentenza del 18 settembre 1995 (8), il Tribunale ha parzialmente accolto la richiesta della SIDE, dichiarando nulla la decisione della Commissione del 18 maggio 1993, ma soltanto in relazione a talune misure relative alla gestione dei piccoli ordinativi.

(10)

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto ammissibili i tre programmi d'aiuto gestiti dalla CELF per conto dello Stato, segnatamente:

a)

gli aiuti al trasporto aereo ovvero alla spedizione postale per via aerea;

b)

il programma «Page à Page» (9) (aiuto alla diffusione di libri in lingua francese nei paesi dell'Europa centrale e orientale);

c)

il «Programme Plus» (testi universitari in lingua francese per gli studenti dell'Africa subsahariana).

(11)

Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione disponesse di elementi sufficienti per dichiarare trascurabile l'incidenza dei tre programmi d'aiuto sul funzionamento delle regole di concorrenza. Il Tribunale ha inoltre ricordato che ogni operatore in grado di soddisfare le condizioni previste dai programmi poteva presentare alla CELF domanda di sovvenzione. Esso ha poi precisato che la ricorrente non ha addotto alcun elemento utile a dimostrare che la concessione dei tre aiuti poteva incidere sugli scambi intracomunitari.

(12)

Il Tribunale ha concluso che la Commissione era in grado di adottare una decisione favorevole su questi tre programmi di aiuto gestiti dalla CELF e poteva quindi respingere come infondata la tesi della SIDE.

(13)

Il Tribunale ha inoltre affermato: «Per quanto attiene alle finalità culturali degli aiuti contestati, è pacifico tra le parti che l'obiettivo perseguito dal governo francese consistesse nella diffusione della lingua e della letteratura francese». Il Tribunale ha inoltre preso atto che gli elementi di cui disponeva la Commissione al momento della decisione del 18 maggio 1993, compresi quelli contenuti nella lettera del legale della SIDE del 7 settembre 1992, erano tali da consentirle di valutare la realtà e la legittimità di tale obiettivo. In tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto che fosse d'uopo concludere che la valutazione dell'obiettivo culturale degli aiuti contestati non creava difficoltà particolari per la Commissione, rendendo superflue ulteriori informazioni per riconoscere il carattere culturale della finalità.

(14)

Il Tribunale ha invece ritenuto che, relativamente alle compensazioni accordate esclusivamente alla CELF per i piccoli ordinativi, la Commissione avrebbe dovuto valutare in maniera approfondita le condizioni della concorrenza nel settore in questione prima di pronunciarsi sulla compatibilità delle misure con il mercato comune.

(15)

Il Tribunale ha concluso, al punto 76 della sentenza, che la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (oggi articolo 87, paragrafo 2), del trattato e che quindi sia giustificato annullare la decisione della Commissione del 18 maggio 1993«nella parte riguardante l'aiuto concesso esclusivamente alla CELF a titolo di compensazione dei maggiori costi derivanti dal disbrigo di piccoli ordinativi di libri in lingua francese provenienti da librerie con sede all'estero».

B.   SECONDA FASE DEL PROCEDIMENTO

(16)

Con decisione del 30 luglio 1996, la Commissione ha deciso, conformemente alla sentenza del Tribunale del 18 settembre 1995, di avviare un procedimento di indagine formale sugli aiuti in questione. La decisione di apertura del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (10). Su invito della Commissione, i terzi interessati hanno inviato le proprie osservazioni nei mesi di dicembre 1996 e di gennaio 1997.

(17)

Al termine della fase istruttoria, la Commissione ha adottato una nuova decisione favorevole, la decisione 1999/133/CE.

(18)

Con istanza del 28 settembre 1998, la SIDE ha chiesto al Tribunale di annullare l'articolo 1, ultima frase, della decisione 1999/133/CE.

(19)

La SIDE ha addotto sette motivi di annullamento:

a)

vizio di procedura;

b)

insufficiente motivazione;

c)

errore di fatto;

d)

evidente errore di valutazione;

e)

violazione del principio di non discriminazione;

f)

violazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) [oggi articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato];

g)

mancanza di coerenza della decisione impugnata con gli articoli 85 e 86 (oggi articoli 81 e 82) del trattato.

(20)

Con sentenza del 28 febbraio 2002, il Tribunale ha annullato l'articolo 1, ultima frase, della predetta decisione sulla base dell'«evidente errore di valutazione», senza ritenere necessario analizzare gli altri motivi.

(21)

Dopo aver richiamato i principi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria sul livello di intercambiabilità dei prodotti, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche per acquisire elementi utili a distinguere il mercato dell'intermediazione da quello dell'esportazione del libro in lingua francese in generale.

(22)

Il Tribunale ha preso atto che la Commissione, astenendosi da tale verifica, ha commesso un evidente errore di valutazione, considerando come mercato di riferimento quello dell'esportazione del libro in lingua francese in generale, mentre era palese che l'aiuto contestato riguardava soltanto le imprese di intermediazione per l'esportazione.

(23)

Il Tribunale ha concluso che su tale base la Commissione non era in grado di valutare in modo utile gli effetti degli aiuti contestati sul mercato in questione e, su tale base, ha pertanto annullato l'articolo 1, ultima frase, della decisione 1999/133/CEE.

(24)

L'8 settembre 1998, le autorità francesi hanno inoltre chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare la decisione 1999/133/CEE, in quanto quest'ultima non aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l'articolo 90, paragrafo 2 (oggi articolo 86, paragrafo 2), del trattato. Secondo la Francia, infatti, gli aiuti contestati avevano per oggetto la compensazione degli oneri di un servizio di interesse economico generale affidato alla CELF dal ministero della Cultura.

(25)

Il governo francese riteneva di poter dedurre dall'articolo 92 e dall'articolo 93, paragrafi 2 e 3 (oggi articolo 87 e articolo 88, paragrafi 2 e 3), del trattato che, contrariamente ad un aiuto esistente, un nuovo aiuto non può essere attuato prima di essere stato dichiarato compatibile con il mercato comune, fatto salvo il caso in cui l'impresa beneficiaria delle misure possa avvalersi delle deroghe previste all'articolo 90, paragrafo 2, del trattato. La Francia sosteneva la tesi dell'inapplicabilità «necessaria» dell'obbligo di sospensione (standstill), nel caso di aiuti assegnati ad un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale.

(26)

Con sentenza del 22 giugno 2000 (11), la Corte ha respinto la tesi francese senza entrare nel merito della causa, ribadendo l'importanza del meccanismo di salvaguardia istituito dall'ultima frase dell'articolo 93, paragrafo 3 (oggi articolo 88, paragrafo 3), del trattato. La Corte ha osservato che per quanto uno Stato membro possa ritenere un aiuto compatibile con il mercato comune, questo non lo autorizza «a tenere in non cale il chiaro disposto dell'articolo 93».

(27)

La Corte ha pertanto respinto il ricorso della Francia e ha confermato che l'obbligo di previa notifica e quello di sospensione si applicano contestualmente, poiché l'eventuale beneficio di quanto disposto dall'articolo 86 del trattato non incide sull'obbligo di notifica.

(28)

Infine, il 5 ottobre 1999, la SIDE ha denunciato la CELF alla Commissione per intesa e abuso di posizione dominante in base a quanto disposto dagli articoli 81 e 82 del trattato. A titolo dell'articolo 10 del trattato, la SIDE ha denunciato altresì la responsabilità della Francia, che avrebbe favorito dette pratiche anticoncorrenziali.

(29)

La predetta questione è trattata separatamente dai servizi della Commissione competenti in materia.

C.   TERZA FASE DEL PROCEDIMENTO

(30)

In seguito al parziale annullamento della decisione 1999/133/CEE, la Commissione, con lettere del 14 giugno 2002, ha domandato alle autorità francesi e alla ricorrente di esprimersi sui motivi di annullamento della decisione e in particolare sugli elementi relativi al mercato in questione.

(31)

Le autorità francesi sono state invitate ad illustrare in modo più preciso le peculiarità dell'offerta della CELF rispetto a quelle di altri operatori del mercato, fra cui la SIDE.

(32)

La SIDE è stata invitata ad illustrare più specificamente la nozione di «piccolo ordinativo» e a segnalare l'eventuale peculiarità della sua offerta rispetto a quella della CELF e di altri operatori del mercato.

(33)

Con lettera dell'8 luglio 2002, la SIDE ha chiesto una proroga del termine per la risposta, che le è stata concessa con lettera del 25 luglio 2002. Anche le autorità francesi, che avrebbero dovuto incontrare i servizi della Commissione il 17 luglio 2002, hanno avanzato analoga richiesta con lettera del 10 luglio 2002. Anche a loro è stata accordata una proroga con lettera del 1o agosto 2002.

(34)

La SIDE ha risposto alla Commissione con lettera del 12 agosto 2002. Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 17 settembre 2002.

(35)

Dopo aver chiesto alla SIDE, con lettera del 19 settembre 2002, se la sua risposta conteneva informazioni riservate e avendo ottenuto una risposta negativa, il 30 settembre 2002, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2002, ha inviato alle autorità francesi, perché potessero commentarla, la risposta della SIDE corredata degli allegati. Contestualmente, ha posto una serie di ulteriori quesiti.

(36)

Con lettera del 30 ottobre 2002, la Commissione ha posto anche alla SIDE una serie di ulteriori quesiti, ai quali è stata data risposta per iscritto il 31 ottobre 2002 e il 9 dicembre 2002. A seguito della richiesta della Commissione del 16 dicembre 2002, la SIDE ha comunicato con lettera del 23 dicembre 2002 che le sue risposte non contenevano alcuna informazione riservata e che potevano essere trasmesse alle autorità francesi perché queste potessero commentarle.

(37)

Nel frattempo, poiché le autorità francesi non avevano risposto nei termini prescritti, la Commissione ha inviato un sollecito con lettera del 27 novembre 2002. Con lettera del 19 dicembre 2002, le autorità francesi hanno rivolto alla Commissione una nuova richiesta di proroga dei termini per la risposta.

(38)

Il 9 gennaio 2003, la Commissione ha inviato alle autorità francesi la risposta della SIDE del 23 dicembre 2002 affinché queste potessero fare le proprie osservazioni. Con lettera del 17 gennaio 2003, le autorità francesi hanno risposto ai quesiti della Commissione del 17 ottobre 2002.

(39)

Con lettera del 4 febbraio 2003, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione una nuova proroga dei termini per le osservazioni sulla seconda risposta della SIDE del 23 dicembre 2002. La Commissione ha accordato in parte la proroga richiesta con lettera dell'11 febbraio 2002. Con lettera dell'11 marzo 2003, le autorità francesi hanno inviato la loro risposta alla Commissione.

(40)

Nel frattempo, su sua richiesta, la SIDE è stata ricevuta dai servizi della Commissione e, nel corso di una riunione svoltasi il 4 marzo 2003, ha potuto esporre la propria visione della questione fin dalla sua origine.

II.   DESCRIZIONE DELLE MISURE IN QUESTIONE: AIUTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DI UN'ATTIVITÀ PARZIALMENTE NON REMUNERATIVA

(41)

Nel 1980, in accordo alle linee programmatiche del governo francese relative alla promozione del libro e della letteratura in lingua francese, il ministero della Cultura ha deciso di elargire aiuti alle imprese di intermediazione per l'esportazione che accettassero qualsiasi tipo di ordinativo indipendentemente dall'importo e dal ritorno economico. Tali misure erano state attuate per sopperire alle carenze del mercato e per promuovere il sostegno del settore «piccoli ordinativi non redditizi» in seno al mercato dell'intermediazione per l'esportazione.

(42)

Le autorità francesi hanno chiarito che le piccole librerie, ubicate in regioni essenzialmente non francofone, talvolta di difficile accesso e/o remote, incontravano serie difficoltà di approvvigionamento, in quanto i loro ordini non potevano essere evasi dai circuiti di distribuzione tradizionali poiché le quantità di copie richieste erano insufficienti o il prezzo unitario dei libri ordinati non era sufficientemente elevato da rendere la prestazione remunerativa.

(43)

Gli aiuti al funzionamento in questione avevano l'obiettivo di incoraggiare le imprese a intervenire presso tali clienti (le librerie e non i consumatori finali) che non avrebbero potuto beneficiare del servizio nell'ambito di un rapporto commerciale «ordinario», basato esclusivamente sul profitto.

(44)

Gli aiuti in questione avevano quindi l'obiettivo di consentire alle imprese di intermediazione per l'esportazione di evadere tutti gli ordinativi di librerie con sede all'estero in paesi perlopiù non francofoni, indipendentemente dall'importo, dal ritorno economico e dalla destinazione. L'obiettivo era quello di poter assicurare, nell'ambito della politica francese di sostegno alla diversità culturale, una distribuzione ottimale di testi in lingua francese e di poter quindi favorire la diffusione della letteratura francofona in tutto il mondo.

(45)

Il meccanismo d'aiuto previsto dalle autorità francesi, denominato «Programme petites commandes» (Programma piccoli ordinativi), consisteva in un aiuto al funzionamento avente per oggetto la compensazione dei sovraccosti di gestione dei piccoli ordinativi di importo pari o inferiore a 500 FRF, vale a dire circa 76 EUR.

(46)

Erano previsti altri due sistemi di finanziamento, consistenti in aiuti diretti alle librerie o agli editori, ma tali soluzioni alternative erano state in ultimo scartate in quanto giudicate meno efficaci e più onerose dalle autorità francesi. Le stesse autorità ritenevano il sistema contestato dalla SIDE il più razionale sul piano economico e il più sicuro in materia di impiego dei fondi pubblici.

(47)

In base al «Programme petites commandes», l'impresa beneficiaria degli aiuti doveva impegnarsi a inviare alla direzione del Libro e della lettura del ministero della Cultura tutti i dati relativi all'attività generale dell'impresa (fatturato totale, conti finanziari, bilanci di previsione, copie delle delibere di convalida dei dati, se del caso, relazione del revisore dei conti e quadro riepilogativo delle retribuzioni del personale) nonché tutti i documenti relativi all'attività da sovvenzionare, in particolare il resoconto relativo all'utilizzo degli aiuti a giustificazione dell'esecuzione delle prestazioni che avevano dato luogo alla sovvenzione erogata l'anno precedente.

(48)

In pratica, soltanto la CELF ha beneficiato del «Programme petites commandes». A sostegno della richiesta di sovvenzione per l'anno successivo, l'impresa era tenuta a giustificare ogni anno i sovraccosti derivanti dalla gestione dei «piccoli ordinativi» (12).

(49)

In effetti, un quarto dell'aiuto accordato l'anno precedente veniva corrisposto all'inizio dell'anno, mentre il saldo era versato nell'autunno successivo, previo esame da parte delle autorità competenti del bilancio di previsione dell'impresa beneficiaria e delle fluttuazioni registrate nel corso della prima parte dell'esercizio.

(50)

Era convenuto che se l'importo dell'aiuto non fosse stato interamente utilizzato, le somme rimanenti sarebbero state dedotte dalle sovvenzioni previste per l'anno successivo.

(51)

Giova precisare che gli aiuti sono stati soppressi nel 2002 (cfr. nell'allegato I la tabella relativa all'evoluzione degli aiuti erogati alla CELF dal 1980 in EUR).

III.   OSSERVAZIONI DELLA SIDE E DEI TERZI INTERESSATI

A.   MOTIVI D'INTERVENTO DELLA SIDE

(52)

L'articolo 2 dello statuto della SIDE (13) indica che l'impresa ha per oggetto: «la vendita, in Francia e all'estero, di libri, riviste e quoditiani e tutti i prodotti culturali, l'attività editoriale, la creazione o l'acquisizione e la gestione di qualsiasi attività analoga e più in generale qualsiasi operazione industriale, commerciale o finanziaria, mobiliare e immobiliare, che si possa collegare direttamente o indirettamente all'oggetto sociale o possa facilitarne l'estensione o lo sviluppo».

(53)

Con lettera del 20 marzo 1992, la SIDE ha presentato alla Commissione una denuncia (14) a seguito del rifiuto del ministero della Cultura di concederle gli aiuti descritti nella sezione II.

(54)

La SIDE, in sostanza, ha chiesto alla Commissione di prendere una decisione che potesse porre termine alle distorsioni della concorrenza che la ricorrente riteneva di subire sul mercato dell'esportazione di libri in lingua francese a causa degli aiuti concessi esclusivamente alla CELF.

(55)

La SIDE ha dichiarato di aver rifiutato la concessione degli aiuti contestati che le erano stati proposti dal ministero della Cultura nel corso di un incontro svoltosi il 26 settembre 1996. Essa ha spiegato di non aver accettato tale offerta tardiva in quanto interveniva proprio dopo la sentenza del Tribunale del 18 settembre 1995. Ha precisato inoltre che all'epoca non avrebbe voluto beneficiare di un programma la cui compatibilità con le norme del diritto comunitario avrebbe potuto essere messa in discussione dalla Commissione e che per di più tale proposta le era stata fatta soltanto affinché recedesse dal procedimento avviato.

(56)

Inoltre, la SIDE si è detta convinta che l'attività di intermediazione per l'esportazione non necessita di alcun aiuto e ha contestato quindi l'utilità del «Programme petites commandes». Non ha escluso comunque la possibilità di beneficiarne in futuro «in modo che le sue attività si svolgessero in condizioni di concorrenza non falsata», ma soltanto qualora le autorità francesi avessero adottato un sistema del tutto compatibile con le regole del trattato.

(57)

La SIDE ha riferito che «sul mercato dell'intermediazione per l'esportazione sono considerati esportatori’generalisti’ gli operatori il cui fatturato è essenzialmente frutto di rapporti con librerie e non con gli utenti finali». A suo avviso, soltanto la CELF e la SIDE sono intermediari generalisti. La SIDE ha precisato che esistono anche librerie esportatrici che vendono direttamente ai consumatori finali.

(58)

Nel corso di un incontro svoltosi il 4 marzo 2003, la SIDE ha riferito alla Commissione di operare principalmente nell'Europa occidentale e, in misura minore, sui mercati dell'Europa dell'Est, per via del programma «A l'Est de l'Europe» (15) di cui beneficia la CELF. La SIDE opera anche in Nord-America e nel Sud-Est asiatico. Prima della crisi che ha colpito il paese sudamericano, aveva rapporti commerciali anche in Argentina. La SIDE ha precisato di non voler operare in Africa in quanto in quei territori, e in particolare nell'Africa nera, la clientela interessata era scarsa. La SIDE non opera neppure nelle regioni non coperte dalla COFACE (16).

(59)

La SIDE ha respinto la tesi delle autorità francesi secondo cui, a differenza dei grandi ordinativi, i piccoli ordinativi non sarebbero redditizi, tanto da giustificare la sovvenzione della loro gestione. Essa ha aggiunto infine che i «piccoli ordinativi» sono nell'insieme più redditizi degli ordinativi più grandi.

(60)

La SIDE ha precisato che le nozioni di «piccolo ordinativo» e di «soglia di redditività» sono argomentazioni del governo francese per cercare di giustificare un aiuto al funzionamento della CELF, mascherandolo come aiuto alla gestione dei piccoli ordinativi di libri francesi destinati all'estero.

(61)

La SIDE ha dichiarato che non esiste una soglia di redditività per il tipo di attività in questione. Essa precisa che è naturalmente possibile realizzare economie di scala quando vengono ordinate contemporaneamente più copie dello stesso titolo. È questa la ragione per cui la tabella degli sconti della SIDE prevede un ulteriore sconto del 5 % per ogni titolo ordinato in almeno dieci copie.

(62)

La SIDE ha spiegato che tutti gli ordini hanno un costo di gestione e una medesima redditività, in quanto sono significativi soltanto il numero di linee d'ordine acquisite da una persona in una giornata e la quantità di libri per ciascuna linea d'ordine. Ha precisato che l'importo complessivo della fattura emessa non incide sulla valutazione del costo della prestazione. Ha chiarito che la persona che acquisisce nella giornata mille linee d'ordine impegna esattamente lo stesso tempo, indipendentemente dal fatto che l'ordine di un cliente comporti due o cento linee: l'unica differenza sta nel fatto che essa dovrà identificare il cliente relativo a ciascun ordine proveniente da un cliente diverso, operazione che impegna pochi secondi. Il volume d'affari realizzato in un periodo dato non dipende quindi dal numero di clienti ma unicamente dal numero di linee d'ordine acquisite nello stesso periodo.

(63)

La SIDE ha inoltre riferito di accettare, proprio come la CELF, tutti gli ordini ricevuti indipendentemente dal loro importo, considerando come unico criterio di selezione la solvibilità del cliente.

(64)

La SIDE ha tuttavia precisato che taluni ordinativi possono contenere richieste di opere non in catalogo e che quindi comportano ricerche speciali; questo tipo di ordini rappresenta circa il 4,5 % della sua attività.

(65)

La SIDE riteneva quindi che gli aiuti concessi alla CELF per la gestione dei piccoli ordinativi le permettessero di offrire alla clientela sconti particolarmente allettanti, che la SIDE stessa non era in grado di proporre.

(66)

La SIDE, oltre a contestare la stessa sussistenza di sovraccosti tali da giustificare gli aiuti in questione, ha rilevato alcuni errori contenuti nei dati della contabilità analitica della CELF inviati dalle autorità francesi e utilizzati dalla Commissione per suffragare la decisione 1999/133/CEE. Ha negato quindi la sussistenza di sovraccosti connessi alla trasmissione telematica di piccoli ordinativi, così come risulterebbero dall'analisi della decisione 1999/133/CEE. Ha rilevato inoltre che taluni dati tratti dalla contabilità analitica della CELF riguardanti gli oneri sociali erano diversi da quelli relativi alla stessa voce della contabilità generale dell'impresa e che pertanto i dati contabili della CELF comunicati dalle autorità francesi non erano pertinenti.

(67)

La SIDE ha precisato di aver scelto di pubblicare nell'offerta al pubblico solo gli editori che proponevano i maggiori sconti. Ha aggiunto che l'elenco degli editori che essa proponeva era molto più limitato di quello della CELF in quanto non aveva la possibilità di offrire sconti interessanti per tutti gli editori, contrariamente alla CELF, che invece poteva farlo grazie agli aiuti percepiti e ai rapporti privilegiati intrattenuti con gli editori.

(68)

La SIDE ha fatto notare di aver subito un danno quando alcuni suoi clienti avrebbero deciso di rivolgersi alla CELF che, grazie agli aiuti e alla compiacenza degli editori, proponeva sconti particolarmente allettanti (17). La SIDE ha ritenuto che la CELF avrebbe quindi acquisito una posizione dominante sul mercato dell'intermediazione per l'esportazione.

(69)

La SIDE ha precisato di subire nel frattempo un altro tipo di danno a causa dei cambiamenti di politica tariffaria della CELF, che applicava «da almeno due anni condizioni dissuasive nei confronti dei piccoli clienti» (18)  (19). Infatti, da quando la CELF riceveva soltanto una parte minima degli aiuti contestati e, più ancora, da quando nel 2002 tutti gli aiuti erano stati soppressi, i clienti più piccoli si rivolgevano alla SIDE. Questa nuova richiesta determinava un ulteriore danno «in quanto i clienti più interessanti erano anche quelli capaci di grandi volumi di ordini».

(70)

La SIDE ha concluso che «la politica fino a quel momento condotta dalla CELF era in evidente contrasto con l'affermazione secondo cui la pretesa missione di servizio pubblico, che secondo la CELF stessa e il governo francese avrebbe giustificato l'aiuto percepito, la obbligava a trattare allo stesso modo tutti gli ordinativi e tutti i clienti».

(71)

A sostegno delle sue denunce, la SIDE ha inviato due studi esterni del 1996, realizzati rispettivamente dalla Fondation Nationale des Sciences Politiques e dalla Corte dei conti.

(72)

Lo studio della Fondation Nationale des Sciences Politiques, intitolato «La diffusion assistée du Livre scientifique et universitaire français» («La diffusione assistita del testo scientifico e universitario francese»), pubblicato nel novembre 1996, riguardava un segmento particolare del mercato, vale a dire quello della diffusione dei testi scientifici e universitari francesi. La SIDE ha affermato che detto documento, sebbene non rientrasse nell'ambito del presente procedimento, conteneva dati eloquenti di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto nella decisione 1999/133/CE per valutare la legittimità degli aiuti in questione.

(73)

La SIDE ha inoltre inviato uno studio della Corte dei conti, pubblicato nell'ottobre 1996, che criticava complessivamente la politica del ministero della Cultura in materia di aiuti e puntava l'attenzione in particolare su taluni programmi finanziati dallo stesso ministero, fra cui il «Programme Page à Page», gestito dalla CELF.

(74)

La SIDE ha inoltre sollevato altre questioni più specifiche. Essa ha quindi denunciato la ricapitalizzazione della CELF da parte dello Stato nel 1980, che essa riteneva configurasse un aiuto al salvataggio. Secondo la SIDE, la CELF avrebbe beneficiato di una seconda ricapitalizzazione nel 1993, anche questa configurante un aiuto di Stato, attraverso l'Association pour le développement de l'édition française — Associazione per lo sviluppo dell'editoria francese (ADEF). La SIDE ha enumerato infine i vantaggi di cui la CELF avrebbe beneficiato con la «gestione di programmi pubblici», nonché tutta una serie di vantaggi specifici connessi alle relazioni privilegiate che detta impresa intratteneva con l'amministrazione pubblica.

B.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(75)

In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (20) della decisione d'apertura del procedimento del 30 luglio 1996, e anteriormente a tale data, sono giunte numerose osservazioni di parti interessate (21).

(76)

Il signor Van Ginneken (22), grossista esportatore di libri francesi in paesi non francofoni, in una nota del 21 dicembre 1996, ha dichiarato che «la CELF aveva già deciso  (23) di trasformarsi in grossista esportatore a fini di lucro, in contrasto con la finalità per cui era stata creata, vale a dire come impresa di servizi».

(77)

Il signor Van Ginneken ha riferito inoltre delle difficoltà di intesa con la CELF e con gli editori che, in parte, erano soci della CELF stessa (24). Ha denunciato una situazione «manifestamente iniqua», in cui l'iniziativa privata rappresentata dai grossisti esportatori era penalizzata.

(78)

Hexalivre, società esportatrice di testi francesi (25), è intervenuta in qualità di fornitrice di organismi istituzionali con sede all'estero con osservazioni a firma del signor Van Ginneken che ne è il presidente. Nella nota del 23 dicembre 1996, ha fatto rilevare che l'attività della CELF, la cui vocazione primaria sarebbe stata quella di rifornire le librerie con sede all'estero, non avrebbe dovuto in linea teorica interferire con le proprie attività. Hexalivre ha sostenuto che la sovvenzione di cui trattasi andava in ultima analisi a vantaggio di «una società privata sostenuta dalla pubblica amministrazione e tendente per quanto possibile ad operare in condizioni di monopolio».

(79)

Il signor Fenouil, a nome di Lavoisier Tec et Doc, già azionista della CELF, editore e rivenditore-esportatore specializzato in opere scientifiche e tecniche, in una nota del 7 gennaio 1997, non ha contestato la legittimità degli aiuti erogati alla CELF fin dal 1980 e ha ricordato che è stato addirittura offerto «un sostegno incondizionato fino al 1994  (26)». Per contro, ha contestato la diversificazione delle attività della CELF (27), che sarebbe stata finanziata con le sovvenzioni contestate. Ha inoltre evidenziato che il 50 % degli ordinativi trattati dalla sua impresa erano di piccole dimensioni ed inferiori a 500 FRF. Infine, il signor Fenouil «ha invocato il ripristino delle condizioni di normale concorrenza nel campo dell'esportazione, in particolare attraverso la soppressione degli aiuti non giustificati da una vera missione di servizio pubblico o da un obiettivo culturale indiscutibile che non possa essere realizzato con gli strumenti esistenti».

(80)

Il signor de la Rochefoucauld, a nome di Aux amateurs de Livres international, è intervenuto con una nota del 2 gennaio 1997. Ha contestato e lamentato il fatto che la CELF potesse servire biblioteche straniere e/o clienti istituzionali percependo al tempo stesso sovvenzioni per far fronte alle esigenze di un altro mercato. Ha auspicato che la CELF si limitasse a rifornire soltanto le librerie straniere escludendo qualsiasi altro tipo di cliente. Ha ritenuto che la sovvenzione a titolo di compensazione consentisse alla CELF di accordare 3 punti percentuali di sconto supplementare ai propri clienti. Secondo de la Rochefoucauld, «l'aiuto è una misura ipocrita» e si dichiara «sorpreso dal fatto che l'aiuto possa corrispondere a più del 60 % dell'importo degli ordinativi in oggetto». In sostanza, l'aiuto sarebbe servito a promuovere le attività commerciali della CELF. De la Rochefoucauld riteneva quindi che gli aiuti dovessero essere ripartiti «fra le librerie interessate in misura proporzionale al fatturato di vendita ai paesi terzi» e che si dovesse proibire alla CELF di rifornire clienti diversi dalle librerie ubicate all'estero.

(81)

Nella nota del 31 dicembre 1996, lo SNIEL (Syndicat national des importateurs et exportateurs de livres) ha fatto osservare che le affermazioni della SIDE sulla CELF non erano state ritenute sufficientemente credibili per indurlo ad aderire fin dall'inizio all'azione giudiziaria. Ha tuttavia criticato il fatto che la CELF, a partire dal 1996, sia potuta intervenire in «settori in cui non era inizialmente prevista un sua presenza  (28)» e ha ritenuto che la CELF abbia sviluppato queste attività grazie alle sovvenzioni compensatorie percepite, che lo SNIEL giudicava eccessive.

(82)

Analogamente, la SIDE, nella nota del 6 gennaio 1997, si è così espressa: «…anche a supporre che la nozione di piccolo ordinativo abbia un significato commerciale, è apparso ben presto evidente che la CELF non si è limitata a questa attività da essa ritenuta non redditizia».

(83)

La CELF, che è intervenuta anche come terzo interessato, ha contestato le affermazioni della ricorrente e ha prodotto diverse lettere di editori che esprimono la loro soddisfazione a proposito dei suoi servizi.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(84)

Le autorità francesi hanno informato che la gestione dei piccoli ordinativi di libri era da tempo assicurata dalle società Hachette e Messageries du livre. Dette imprese svolgevano un ruolo di distributori per conto di numerose case editrici che non disponevano di strutture di distribuzione adatte a gestire i singoli piccoli ordinativi e/o che non desideravano svilupparle.

(85)

La CELF, che riunisce diversi operatori del mondo dell'editoria, è stata costituita nel 1977, inizialmente sotto forma di società cooperativa a capitale variabile, per far fronte alle carenza del mercato dell'intermediazione per l'esportazione quando Hachette e Messageries du livre hanno deciso di abbandonare la loro attività di intermediazione in quanto non remunerativa (29). Il capitale della CELF inizialmente pari a 50 000 FRF è stato ulteriormente aumentato a 80 500 FRF. Dal 1979, la CELF ha incontrato notevoli difficoltà finanziarie, anche se previste, in quanto le due imprese che gestivano precedentemente l'attività, avevano appunto preferito ritirarsi da un mercato che non ritenevano redditizio. Gli operatori del settore, gli editori, il Syndicat national de l'édition (SNE) e l'amministrazione pubblica si sono trovati d'accordo nel ritenere che la CELF dovesse comunque essere mantenuta in vita per poter assicurare una diffusione ottimale dei libri in lingua francese all'estero. Nella misura in cui nessun altro operatore sembrava disposto a garantire il servizio, nel 1980 si è deciso di ristrutturare e ricapitalizzare la CELF.

(86)

Le autorità francesi hanno affermato che, a fronte della situazione sopradescritta, la CELF è stata trasformata in società cooperativa per azioni a capitale fisso. Detto capitale è stato aumentato da 80 500 FRF a 1 280 500 FRF. La ricapitalizzazione è stata realizzata per metà dagli azionisti e per metà dall'ADEF (30), associazione finanziata dallo Stato. L'ADEF è stata sciolta nel 1994; le sue azioni sono state cedute a titolo gratuito allo SNE, membro esso stesso della CELF.

(87)

La Francia ha evidenziato che la CELF è rimasta fino ad oggi una società cooperativa per azioni operante con fondi propri. Essa ha precisato che si tratta di una struttura che è sempre stata aperta a tutti, non essendo richiesto alcun requisito di nazionalità per diventarne azionista; l'unica condizione è sempre stata di «aver sempre svolto un'attività connessa a qualunque titolo all'esportazione di libri in lingua francese». Pertanto, editori francofoni stabiliti in un altro Stato membro possono entrare a far parte della cooperativa e beneficiare dei suoi servizi (31).

(88)

Secondo l'articolo 3 del suo statuto, l'oggetto sociale della CELF consiste nel «provvedere direttamente alla gestione degli ordinativi  (32) diretti all'estero e ai territori e dipartimenti d'oltremare, di libri, opuscoli e qualsiasi altro supporto di comunicazione e, più in generale, nell'eseguire qualsiasi operazione diretta, in particolare, a promuovere la cultura francese nel mondo avvalendosi dei mezzi sopraindicati. Agli effetti sopraindicati, la cooperativa effettuerà ogni operazione industriale, commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale. Considerato il particolare oggetto sociale della cooperativa, nessuna persona fisica o giuridica potrà diventarne o restarne socio qualora non eserciti un'attività connessa a qualunque titolo alle operazioni di esportazione sopradescritte».

(89)

Le autorità francesi hanno precisato che al 6 novembre 2002, la CELF contava 76 soci che erano principalmente, ma non esclusivamente, editori. Ogni socio disponeva di un solo voto nell'assemblea generale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Esse hanno precisato che la forma interprofessionale della società era una prova di trasparenza, di rispetto dell'interesse collettivo e di buona gestione della sovvenzione accordata.

(90)

I principali operatori della diffusione del libro sono i seguenti:

a)

gli editori che «pubblicano» i libri;

b)

i promotori, integrati o meno nelle case editrici, incaricati della promozione commerciale dei libri presso i rivenditori al dettaglio o taluni grandi utenti istituzionali;

c)

i distributori, integrati o meno nelle case editrici, responsabili della logistica per la diffusione dei libri degli editori. Essi ricevono gli ordini dalle librerie, da alcuni grandi clienti istituzionali o da vari intermediari e vengono riforniti dagli editori;

d)

i grossisti, che non sempre intervengono nella catena di distribuzione e che svolgono il ruolo di intermediari tra i distributori, da un lato, e i rivenditori al dettaglio ed alcuni grandi clienti istituzionali dall'altro;

e)

gli intermediari per l'esportazione che riforniscono esclusivamente i rivenditori al dettaglio, ma non i clienti finali.

(91)

La Francia ha precisato che le librerie online devono ormai essere comprese tra gli operatori attivi sul mercato e devono essere parimenti considerate potenziali concorrenti degli intermediari per l'esportazione. Essa non è tuttavia in grado di comunicare i dati relativi alla quota di mercato detenuta da questi nuovi operatori (33).

(92)

Le autorità francesi hanno spiegato che la varietà degli operatori presenti sul mercato deve consentire di diffondere e di promuovere il libro presso ogni tipo di pubblico, indipendentemente dalla sua ubicazione geografica, considerando che il «Programme petites commandes» ha permesso di sopperire alle carenze del complesso meccanismo di diffusione dei libri.

(93)

Le autorità francesi hanno trasmesso alcune informazioni sul mercato globale dell'esportazione del libro in lingua francese, che illustrano la politica commerciale della CELF, che, conformemente al suo statuto e agli impegni assunti presso le autorità francesi, privilegia le aree geografiche in cui gli editori sono poco presenti.

(94)

Pertanto, dalla tabella 1 risulta che la CELF è meno presente in quelle aree in cui gli editori sono molto attivi e viceversa è più attiva laddove gli editori sono poco presenti.

Tabella 1

Ripartizione geografica comparata dell'editoria in lingua francese in volume d'affari/quote di mercato della CELF sul mercato globale dell'esportazione di libri in lingua francese

Regioni interessate

Editoria

CELF

Quota CELF

Comunità europea

38,2 %

20,23 %

0,97 %

America settentrionale

17,4 %

6,03 %

0,64 %

Europa non comunitaria

16 %

1,11 %

0,13 %

Dom Tom

8,4 %

0,87 %

0,19 %

Asia

3,7 %

19,9 %

9,95 %

Africa francofona

5,5 %

11,58 %

3,85 %

Maghreb

4,4 %

28,43 %

11,84 %

Vicino e Medio Oriente

2,3 %

1,09 %

0,87 %

Europa dell'Est

2 %

2,21 %

2,03 %

America latina

1,5 %

7,6 %

9 %

Antille

0,32 %

0,7 %

4,27 %

Africa non francofona

0,16 %

0,21 %

2,47 %

 

100 %

100 %

 

(95)

Le autorità francesi hanno sostenuto che il «Programme petites commandes» non era stato studiato come aiuto specifico alla CELF, ma come regime di sostegno alla diffusione del libro in lingua francese, ferma restando la possibilità di ricorrere ad altri operatori in grado di soddisfare lo stesso tipo di ordinativi.

(96)

Le autorità hanno chiarito che la modifica strutturale della CELF, effettuata nel 1980, è stata accompagnata da una decisione di conferimento d'aiuti nell'ambito del «Programme petites commandes». Esse hanno confermato che la CELF è stata in pratica l'unico operatore generalista a ricevere le sovvenzioni in questione (34), in quanto, nei dodici anni successivi all'avvio del programma, nessun operatore, a parte la SIDE, ne aveva fatto richiesta, anche se il programma era ben noto nel settore.

(97)

La Francia non ha contestato il fatto che il ministero della Cultura abbia rifiutato di erogare aiuti alla SIDE (35) nel 1991, in quanto tale impresa non rispondeva alle condizioni di trasparenza richieste per beneficiare di detti aiuti e si opponeva ai vincoli impliciti al beneficio. Inoltre, la Francia ha ricordato che il ministero della Cultura ha preso contatti con la SIDE nel 1996 per proporle detti aiuti e che la SIDE li ha rifiutati.

(98)

Le autorità francesi hanno sostenuto che uno degli obiettivi della politica culturale francese consiste nell'assicurare in tutto il mondo la diffusione di opere in lingua francese. Tale finalità deve essere intesa come missione di servizio pubblico. È per questo che le autorità francesi hanno ritenuto che la Commissione dovesse analizzare le misure in questione alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(99)

La Francia ha ricordato che la CELF era stata creata e poi dotata delle sovvenzioni contestate in un'epoca in cui gli operatori economici impegnati in questo tipo di attività avevano deciso di ritirarsi dal mercato. Nelle more dell'attuazione delle misure contestate, la diffusione dei libri in lingua francese destinati alle piccole librerie stabilite in aree spesso remote, in cui la domanda era poco significativa in termini di volume d'affari e di quantità, sarebbe stata indubbiamente penalizzata.

(100)

Le autorità francesi hanno quindi deciso di attuare il programma contestato affinché potessero essere evasi tutti gli ordinativi di opere in francese, compresi quelli non remunerativi, alle stesse condizioni previste per gli ordinativi più grandi.

(101)

La Francia ha sostenuto che il ministero della Cultura elargiva «il proprio aiuto per far fronte agli oneri operativi di servizio pubblico della CELF, connessi ai piccoli ordinativi» e che la CELF era quindi incaricata di un'autentica missione di servizio pubblico.

(102)

A sostegno della loro tesi, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione alcuni riferimenti normativi:

a)

il decreto n. 82-394, del 10 maggio 1982, relativo all'organizzazione del ministero della Cultura insiste sul ruolo di quest'ultimo nella «diffusione della cultura francese e dell'arte francese nel libero dialogo delle culture del mondo»;

b)

il decreto n. 93-797, del 16 aprile 1993, relativo alle competenze del ministro della Cultura e della francofonia dispone che «il ministro della Cultura e della francofonia … attua, congiuntamente agli altri ministri interessati, le azioni di competenza dello Stato al fine di assicurare la diffusione della cultura francese e della francofonia nel mondo»;

c)

le delibere relative all'organizzazione della Direction du livre et de la lecture, di cui l'ultima risale al 1996, basate sui decreti sopraccitati, che precisano i compiti del ministero della Cultura nel settore dell'esportazione del libro.

(103)

Le autorità francesi hanno riferito che è sulla base di detti testi normativi che la Direction du livre et de la lecture sottoscriveva convenzioni annue con i partner incaricati di attuare le azioni connesse alla politica culturale del governo. Le convenzioni definivano gli obiettivi della collaborazione fra il ministero e gli enti che esso sovvenzionava e i rispettivi obblighi delle parti.

(104)

Le autorità francesi hanno spiegato che il ministero della Cultura sottoscriveva ogni anno con la CELF (36) una convenzione in base a cui la CELF era incaricata di una missione di servizio pubblico consistente nel «soddisfare ogni ordinativo di opere in lingua francese proveniente da librerie straniere, indipendentemente dall'importo».

(105)

Inoltre, le autorità francesi hanno comunicato che, qualunque fosse la delimitazione del mercato di riferimento, la SIDE e la CELF non erano in concorrenza nel settore dei piccoli ordinativi.

(106)

Esse hanno fatto in particolare osservare la contraddizione della SIDE che, pur affermando di avere a che fare con la stessa tipologia di clienti della CELF e di trattare tutti i clienti allo stesso modo «indipendentemente dall'importo dei loro ordini», applicava agli ordinativi inferiori alle dieci copie un tasso di sconto inferiore di cinque punti.

(107)

Esse hanno ritenuto che detta significativa «penalizzazione» che la SIDE applicava ai piccoli ordinativi inferiori a dieci copie era certamente la prova che i piccoli ordinativi non rappresentavano l'obiettivo privilegiato della SIDE, a differenza degli ordini che permettevano di realizzare economie di scala importanti, quali quelli inoltrati da clienti istituzionali, principale obiettivo della SIDE.

(108)

La differenza fondamentale di strategia commerciale si traduceva in particolare nel numero medio di libri per linea d'ordine e per fattura, nettamente più elevati per la SIDE che per la CELF.

(109)

Le autorità francesi hanno osservato che la CELF, in contropartita agli aiuti di cui beneficiava e anche se non compensato come tale dagli aiuti al «Programme petites commandes», doveva essere in grado di proporre alla clientela una scelta molto ampia e diversificata di editori, considerando che l'obiettivo politico del ministero della Cultura era la diffusione, la più ampia possibile, di libri di lingua francese. Esse hanno fatto osservare che centinaia di editori presenti nel catalogo della CELF erano in effetti associazioni o enti vari molto piccoli e poco conosciuti (37), la cui attività editoriale non era tale da generare ordinativi importanti e remunerativi. La CELF, proponendo una lista allargata di editori, promuoveva la diversità: doveva quindi rifornirsi presso un numero elevato di fornitori, per importi spesso irrisori, e gestire moltissimi piccoli conti editori senza che questo fosse compensato da aiuti di qualsivoglia genere.

(110)

I piccoli conti editori sono meno redditizi sotto il profilo economico, in quanto, contrariamente ai grandi, non offrono condizioni interessanti. Da parte sua, la SIDE perseguiva una politica commerciale che privilegiava gli editori più noti, in grado di generare ordinativi considerevoli. Le autorità francesi hanno ritenuto doversi distinguere fra «piccoli conti» e «piccoli ordinativi». La nozione di «piccoli ordinativi» era senza dubbio corrispondente alla definizione del programma contestato, ma non tiene sufficientemente conto dell'elemento simmetrico dei «piccoli conti clienti», rappresentato dai «piccoli conti fornitori».

(111)

L'erogazione delle sovvenzioni era certamente fondata sui sovraccosti generati dai piccoli ordinativi, ma il beneficiario degli aiuti era anche soggetto ad obblighi che non erano in realtà «compensati».

(112)

Le autorità francesi hanno dichiarato che gli aiuti compensatori erano accordati alla CELF in modo da compensare gli oneri aggiuntivi generati dai piccoli ordinativi, la cui soglia era stata fissata in maniera empirica a 500 FRF. Detta soglia costituiva un riferimento che non implicava che ogni ordinativo di valore compreso fra 0 e 500 FRF dovesse collocarsi proprio in prossimità della soglia di redditività. Taluni ordini di 500 FRF potevano essere remunerativi mentre altri non lo erano: tutto dipendeva dal numero di titoli e di libri contenuti nell'ordine, dalla natura dei testi, dalla qualità dell'ordine, dal fatto che il cliente godesse o meno della garanzia COFACE, nonché dai mezzi e dai termini di pagamento.

(113)

Le autorità francesi hanno precisato che ciò che per contro risultava con certezza era che la categoria degli ordini da 0 a 500 FRF non era complessivamente redditizia e non sarebbe stata teoricamente coperta da un operatore che avesse considerato soltanto i criteri economici. Esse hanno sostenuto tale tesi sulla base di un'analisi dei costi riferita al 1994.

(114)

Come mostrano le tabelle 2a e 2b, le autorità francesi hanno precisato che la CELF, nel corso degli ultimi anni, e più precisamente dopo il disimpegno finanziario nel 1996/1997, si è vista costretta a diversificare le attività, coltivando in particolare una clientela redditizia costituita da grandi librerie e clienti istituzionali, quali biblioteche, università o ancora centri culturali. Contemporaneamente, ha registrato una diminuzione del fatturato «piccoli conti» e del numero dei clienti. Parallelamente, ha visto crescere il volume d'affari complessivo. Le autorità francesi hanno confermato che la gestione dei piccoli ordinativi è stato per la CELF un fattore di rallentamento dell'attività.

Analisi del fatturato della CELF

Tabella 2a — Esempio: Germania

GERMANIA

Il 3,4 % del fatturato CELF rappresenta il 27,2 % dei piccoli conti clienti attivi

 

1999

2000

2001

Fatturato

2 331 713 FRF

2 548 430 FRF

2 906 533 FRF

Numero clienti

593

561

444

Fatturato < 5 000 FRF

480

462

344

Fatturato < 10 000 FRF

47

35

38

Fatturato ± 100 000 FRF

0

2

4

Tabella 2b — Comunità europea

Conti clienti della Comunità europea

 

1999

2000

2001

Fatturato

15 253 754 FRF

14 241 785 FRF

14 436 006 FRF

Numero clienti attivi

1 567

1 440

1 249

Fatturato < 5 000 FRF

1 059

950

782

Fatturato < 10 000 FRF

162

154

139

Fatturato ± 100 000 FRF

19

15

18

V.   VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

(115)

La CELF e la SIDE sono due imprese concorrenti stabilite in Francia, che esercitano in particolare un'attività di intermediazione per l'esportazione di libri in lingua francese (38). Tale attività consiste nella diffusione (39) di libri in lingua francese ordinati da piccoli rivenditori (piccole librerie o istituzioni come biblioteche o università), ubicati principalmente in paesi e regioni non francofone. Per il Belgio, il Canada o la Svizzera francofona, la diffusione dei libri è assicurata dagli stessi editori o attraverso reti di distribuzione, in quanto il volume del mercato è sufficientemente grande perché le imprese investano in reti di distribuzione integrate. Questo tipo di servizio permette di garantire una diffusione ottimale di numerose opere.

(116)

La SIDE e le autorità francesi sono concordi nell'affermare che l'intermediario riunisce in pratica i piccoli ordinativi la cui gestione risulterebbe troppo onerosa per gli editori e i distributori tradizionali. Il servizio consente ai clienti, siano essi librerie o istituzioni, di evitare di doversi rivolgere ad una moltitudine di fornitori.

(117)

Parallelamente, gli ordinativi sono indirizzati agli editori e/o ai distributori, che si rivolgono quindi ad un'unica figura di riferimento: l'intermediario. Inoltre, con questo tipo di gestione, essi risparmiano tempo e denaro, evitando di dover intrattenere rapporti con un numero elevato di clienti che, per ipotesi, potrebbero essere molto distanti geograficamente l'uno dall'altro.

(118)

Gli intermediari per l'esportazione sono quindi operatori essenziali per il circuito dell'esportazione di libri verso paesi in cui la domanda è irregolare, frammentata e/o limitata. Il ricorso ai servizi di un intermediario per l'esportazione è quindi spesso l'unico mezzo per un acquirente (non si tratta mai del cliente finale) stabilito in un paese non francofono di inviare e ricevere i propri ordinativi. La prestazione dell'intermediario per l'esportazione consente di ridurre i costi fissi legati alla gestione di ciascun ordine.

(119)

Nella fattispecie è pacifico che le autorità francesi abbiano attuato il contestato «Programme petites commandes» per sostenere, in seno al mercato dell'intermediazione per l'esportazione, i piccoli ordinativi di importo pari o inferiore a 500 FRF, considerati in linea di principio come non remunerativi. Occorre quindi verificare se detto programma non notificato, di cui la CELF, in pratica, è stata la sola beneficiaria, fosse compatibile con il trattato.

A.   APPLICABILITÀ DELLE NORME DELL'ARTICOLO 87 DEL TRATTATO

1.   LE MISURE IN QUESTIONE COSTITUISCONO AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

(120)

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dispone che «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(121)

La misura in questione procura un vantaggio alla CELF in quanto si tratta di una sovvenzione destinata a ridurre il costo di gestione dei piccoli ordinativi. Tale punto non è mai stato messo in discussione dalle autorità francesi.

(122)

La misura è finanziata con risorse di bilancio gestite dalla Direction du livre e de la lecture del ministero della Cultura, vale a dire con risorse statali.

(123)

La misura è destinata agli intermediari per l'esportazione di libri e, in pratica, ha favorito soltanto la CELF. È quindi da ritenersi selettiva.

(124)

Per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi intracomunitari e la distorsione della concorrenza indotta dalla misura, la Commissione ha considerato quanto segue.

(125)

L'aiuto è accordato ad intermediari francesi che esportano libri in lingua francese principalmente in paesi non francofoni. Detti intermediari sono quindi in una situazione, almeno potenziale, di concorrenza con altri intermediari stabiliti in altri paesi francofoni della Comunità (principalmente Belgio e Lussemburgo). Occorre tuttavia ricordare che, considerato il notevole divario fra il volume di libri in francese esportati in paesi non francofoni dalla Francia da un lato e dal Belgio e dal Lussemburgo dall'altro, la distorsione della concorrenza prodotta dall'aiuto sul mercato è di natura molto limitata.

(126)

L'aiuto può altresì produrre una distorsione della concorrenza e incidere sugli scambi con effetti su altre attività della CELF. Queste sembrano tuttavia circoscritte alla diffusione all'estero e il sito web della CELF (40) indica chiaramente che quest'ultima non vende né in Francia né ai privati. L'aiuto in questione è stato accordato alla CELF nell'ambito del «Programme petites commandes» che consisteva nell'assicurare che tutti gli ordinativi provenienti da librerie straniere ubicate in regioni non francofone potessero essere evasi a prescindere dal loro importo. La Commissione osserva che il meccanismo contestato poteva favorire gli acquirenti e gli editori di libri in francese, nella misura in cui i primi potevano beneficiare di prezzi vantaggiosi e le vendite dei secondi erano agevolate. Un'incidenza di questo tipo sugli scambi è tuttavia estremamente indiretta e in sostanza assai limitata, tenuto conto della debole intercambiabilità fra i libri in lingua francese e quelli in altre lingue.

(127)

Nella situazione sopradescritta, l'aiuto a favore della CELF costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto risponde alle quattro condizioni consustanziali alla nozione di aiuto. Occorre tuttavia ribadire che l'impatto sugli scambi e la distorsione della concorrenza prodotti dalla misura in questione sono molto deboli.

(128)

Giova però ricordare che, in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione in tempo utile dei progetti finalizzati a dare esecuzione a detti aiuti.

(129)

Nella fattispecie, il governo francese non ha notificato il programma in questione e neppure l'aiuto a favore della CELF per la gestione dei piccoli ordinativi prima di procedere all'esecuzione. Gli aiuti sono quindi stati concessi illegalmente.

(130)

Inoltre, nella misura in cui il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione del 18 maggio 1993 e la decisione 1999/133/CEE, che autorizzavano gli aiuti a favore della CELF, l'aiuto che era stato concesso alla CELF per la gestione dei piccoli ordinativi è ancora da ritenersi illegale.

(131)

Occorre ora verificare se alla fattispecie fosse applicabile una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, cosicché le misure in questione potessero essere esentate dal divieto generale previsto al paragrafo 1 del predetto articolo.

2.   VALUTAZIONE DELLE MISURE RISPETTO ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFI 2 E 3, DEL TRATTATO

(132)

La Commissione osserva che le deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato non sono applicabili alla fattispecie in quanto le misure in questione non sono manifestamente finalizzate a raggiungere gli obiettivi quivi definiti. L'aiuto non soddisfa neppure le condizioni fissate dalla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, nella misura in cui non è destinato a favorire lo sviluppo di regioni che possono beneficiare di detta norma. La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), relativa alla promozione di un importante progetto di comune interesse europeo non potrebbe applicarsi alla fattispecie in quanto questa non è finalizzata a promuovere questo tipo di progetto. Poiché l'aiuto non è neppure finalizzato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia francese, neanche la deroga contenuta nella seconda parte dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), è applicabile al caso in esame. Infine, non può essere invocato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), relativo al contributo allo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, in quanto l'aiuto non perseguirebbe obiettivi regionali o orizzontali e la Commissione ritiene che tale disposizione non potrebbe essere utilizzata nella fattispecie su base settoriale.

(133)

Per contro, l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato precisa che: «Possono considerarsi compatibili con il mercato comune […] gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune».

(134)

È evidente che l'obiettivo culturale degli aiuti in questione, riconosciuto in un primo tempo dalla ricorrente (41), è già stato ammesso dalla Commissione nella sua decisione del 18 maggio 1993, successivamente confermato dal Tribunale nella sentenza del 18 settembre 1995 e confermato nuovamente dalla decisione 1999/133/CEE e non più rimesso in questione dalla sentenza del Tribunale del 28 febbraio 1992.

(135)

Detto obiettivo è chiaramente sostenuto dal governo francese, che ha inteso condurre una politica mirante a favorire la diffusione in ogni parte del mondo di opere in lingua francese. Tale volontà si inserisce in quella corrente culturale che tende sempre più a difendere e promuovere la diversità culturale a livello internazionale.

(136)

La Commissione si è già espressa su questo tema nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale» (42) e ritiene che la diversità culturale sia divenuta un importante tema di discussione a livello internazionale in seno agli organismi internazionali e regionali, che consente di rispondere ai crescenti timori della società civile e dei governi rispetto alla tutela delle specificità culturali come patrimonio comune dei popoli.

(137)

La tutela e la promozione della diversità culturale figurano fra i principi fondanti del modello europeo, iscritti nel trattato all'articolo 151, paragrafo 1, che dispone: «La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune» o ancora, all'articolo 151, paragrafo 4, che recita: «La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture».

(138)

Il trattato impone alla Comunità e agli Stati membri che la compongono di promuovere la diversità culturale nelle loro relazioni internazionali, come contributo ad un ordine mondiale fondato sullo sviluppo sostenibile, la coesistenza pacifica e il dialogo fra le culture. Le autorità francesi, favorendo e sostenendo finanziariamente la diffusione di opere in lingua francese, hanno attuato una politica culturale che risponde agli obiettivi fissati dal trattato.

(139)

In considerazione di quanto sopra riportato, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi alla CELF dalle autorità francesi per promuovere la diffusione di opere in lingua francese, qualunque sia l'importo dell'ordinativo, perseguono certamente un obiettivo culturale nel senso inteso dal trattato.

3.   COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI IN QUESTIONE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

(140)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio possono essere compatibili con il mercato comune quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

a.   Osservazioni preliminari della Commissione sui pareri dei terzi interessati

(141)

La Commissione osserva che, ad eccezione della SIDE e della CELF, i terzi interessati intervenuti a seguito della pubblicazione della decisione di apertura del procedimento non si presentano come intermediari per l'esportazione, ma piuttosto come «grossisti» specializzati. Nessuno dei terzi intervenuti ha riferito di avere presentato domanda al ministero della Cultura per ricevere gli aiuti in questione.

(142)

Dalle osservazioni dei terzi interessati risulta che il meccanismo di sostegno attuato dalle autorità francesi non è stato, almeno in un primo tempo, contestato dagli operatori del settore intervenuti.

(143)

La Commissione ha anche potuto rilevare che la ricorrente, così come i terzi interessati, era a conoscenza degli aiuti di cui la CELF beneficiava fin dalla sua costituzione nel 1980. è soltanto nel 1991 (43) che la SIDE ha chiesto al ministero della Cultura di poter beneficiare degli aiuti in questione, mentre la Commissione è stata investita della questione soltanto molti mesi più tardi, vale a dire nel marzo 1992.

(144)

La Commissione osserva che i pareri dei terzi interessati sono fondamentalmente critici rispetto alla politica di diversificazione delle attività condotta dalla CELF (44). Le si rimprovera di essere intervenuta nel corso del tempo, con la complicità degli editori che le accordavano sconti particolari, in altri settori rispetto a quello per cui era stata costituita, vale a dire il mercato dei piccoli ordinativi.

(145)

Dalla documentazione prodotta risulta che, al momento della sua costituzione, la CELF serviva effettivamente soltanto le librerie. È soltanto in seguito, nel corso degli anni'90, che essa ha iniziato ad interessarsi ad altri tipi di clienti. Tuttavia nulla sta ad indicare che la diversificazione delle attività da parte della CELF sia stata finanziata con le sovvenzioni contestate, ma al contrario le sovvenzioni avevano soltanto lo scopo e l'effetto di compensare esclusivamente i sovraccosti generati dai piccoli ordinativi, così come è dimostrato ai considerando 198 e seguenti.

(146)

Alcuni dei terzi interessati intervenuti come grossisti esportatori o rivenditori esportatori hanno sostenuto che gli aiuti non servivano a soddisfare la domanda, senza tuttavia addurre elementi che corroborassero detta affermazione.

(147)

Infine, taluni dei terzi interessati hanno sostenuto che la CELF beneficiava dei vantaggi derivanti dai rapporti privilegiati che tale impresa intratteneva con taluni enti pubblici, quali ad esempio France édition. Hexalivre, in particolare, ha criticato il comportamento di France édition, che avrebbe accordato alla CELF un trattamento particolare, consentendole l'accesso al proprio stand alle fiere internazionali, negandolo invece a Hexalivre.

(148)

Dalla documentazione inviata dalle autorità francesi, la Commissione ha potuto constatare che la CELF, che è membro di France édition, ha pagato sia l'affitto dello spazio nello stand di France édition che i cataloghi ad essa ordinati. In ogni caso, come hanno ammesso le autorità francesi, questo tipo di rapporti non impegnava in alcun modo la pubblica amministrazione.

(149)

Tuttavia, poiché non sono compresi nella decisione di apertura del procedimento del 30 luglio 1996, detti elementi non pertengono alla questione «piccoli ordinativi». Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, la Commissione non si pronuncerà su tale questione.

(150)

Le autorità francesi sono state anche accusate di favorire la CELF mediante ordinativi pubblici. Tali affermazioni riguardano in particolare il sostegno all'attuazione del programma «novità» gestito dal ministero degli Affari esteri e il ruolo svolto dagli ordinativi inviati dalle associazioni legate a detto ministero e a quello della Cooperazione, come l'Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF) e l'Association pour le développement de l'enseignement et de la culture en Afrique et à Madagascar (AUDECAM).

(151)

Poiché non sono compresi nella decisione di apertura del procedimento del 30 luglio 1996, detti elementi non pertengono alla questione «piccoli ordinativi». Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, la Commissione non si pronuncerà su tale questione.

(152)

Infine, la SIDE ha denunciato «il complesso di aiuti di cui beneficiano non soltanto la CELF ma anche diversi organismi che riuniscono come la CELF gli editori e le autorità pubbliche in una situazione tutt'altro che trasparente», nonché la politica culturale condotta dalle amministrazioni pubbliche in generale.

(153)

A sostegno delle proprie tesi la SIDE ha prodotto in particolare una relazione della Corte dei conti del novembre 1996. La Commissione rileva che tale relazione contiene essenzialmente critiche di ordine generale sul modo in cui gli aiuti alla cultura sono stati erogati in Francia. Non contiene alcuna informazione sugli aiuti concessi alla CELF per la gestione dei piccoli ordinativi. La CELF è citata, ma soltanto a proposito del «Programme page à page» e dell'operazione «Programme plus», programmi che sono stati convalidati dal Tribunale nella sentenza del 18 settembre 1995 (45).

(154)

Considerando quanto sopra riportato, la Commissione ritiene che le conclusioni della relazione della Corte dei conti non siano tali da contribuire alla valutazione nell'ambito del presente procedimento. In ogni caso, le critiche di ordine generale formulate dalla SIDE sulla politica francese in materia di aiuti alla cultura non erano riportate nella decisione di apertura del procedimento del 30 luglio 1996 relativa al «Programme petites commandes». Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, la Commissione non si pronuncerà su tale questione.

b.   Risposta alle affermazioni della SIDE

(155)

Nella prima fase del procedimento di valutazione degli aiuti, la SIDE aveva sollevato talune questioni specifiche relative alla ricapitalizzazione della CELF e ai vantaggi di cui avrebbe beneficiato con la «gestione di programmi pubblici». La SIDE ha contestato anche tutta una serie di vantaggi specifici, connessi alle relazioni privilegiate che intratterrebbe la CELF con l'amministrazione pubblica.

(156)

Occorre rilevare che il capitale della CELF è stato aumentato nel 1980 da 80 500 FRF a 1 280 500 FRF. L'operazione è stata finanziata per il 50 % dall'ADEF e per il restante 50 % da azionisti (privati) della CELF.

(157)

La principale finalità dell'ADEF, che riuniva un certo numero di editori, era di stimolare la presenza di libri in francese all'estero e di sostenere gli investimenti realizzati dagli editori o dagli esportatori. L'associazione godeva di un contributo pubblico concesso dal ministero della Cultura.

(158)

Dopo aver analizzato la documentazione inviata dalle autorità francesi, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aumento contestato del capitale non costituiva un aiuto di Stato, ma semplicemente un'assunzione di partecipazione. Non è infatti contestato né contestabile il fatto che investitori privati abbiano preso parte alla creazione dell'impresa nella sua forma attuale. Il ministero della Cultura non è intervenuto nel capitale della CELF e l'ADEF, associazione certamente finanziata in parte dallo Stato, ha comunque agito come investitore privato in un'economia di mercato. La sottoscrizione dell'ADEF risponde infatti del tutto al punto 3.2, terzo trattino, della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE all'assunzione di partecipazioni pubbliche (46). L'operazione non conteneva pertanto elementi di aiuto di Stato nel senso inteso dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(159)

Inoltre, tale ricapitalizzazione era stata realizzata più di dieci anni prima che la SIDE si fosse rivolta per la prima volta alla Commissione, il 20 marzo 1992, e che la Commissione avesse richiesto informazioni alle autorità francesi con lettera del 2 aprile 1992. Di conseguenza, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (47), la Commissione non potrebbe, se del caso, ordinare il recupero dell'aumento di capitale, anche se si trattasse di un aiuto di Stato.

(160)

La SIDE ha denunciato parimenti un aiuto che sarebbe stato concesso alla CELF nel 1993, tramite una cessione di azioni dell'ADEF allo SNE, che è membro della CELF.

(161)

Nelle osservazioni del 5 dicembre 2003, la SIDE faceva notare che, in base alla documentazione depositata durante l'udienza del 4 luglio 2001, la Commissione si sarebbe dovuta pronunciare sugli aiuti che, secondo la SIDE, sono stati concessi alla CELF al momento della liquidazione dell'ADEF, nel giugno 1993.

(162)

La Commissione osserva che detto punto non rientrava nella decisione di apertura del procedimento del 30 luglio 1996. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, la Commissione non si pronuncerà su tale questione.

(163)

La SIDE ha spiegato che la CELF è riuscita a mantenere la propria presenza sul mercato e ad accordare lo stesso tipo di sconto alla clientela dopo la soppressione del «Programme petites commandes» in quanto continua a ricevere molteplici sovvenzioni pubbliche grazie a programmi come «A l'Est de l'Europe», che ha sostituito «Page à page», o «Programme plus», che sarebbero dotati di fondi in costante aumento.

(164)

Occorre ricordare che detti programmi, già approvati dalla Commissione nella decisione del 18 maggio 1993, erano stati anche convalidati dal Tribunale nella sentenza del 18 settembre 1995 (48).

(165)

Ne consegue che tali aspetti non sono stati citati nella decisione di apertura del procedimento del 30 luglio 1996. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, la Commissione non si pronuncerà su tale questione.

c.   L'aiuto per la gestione dei piccoli ordinativi non era di natura tale da alterare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

i)   Un meccanismo volto a promuovere un'attività trascurata dagli operatori del settore

(166)

Il «Programme petites commandes» è stato ideato dal ministero della Cultura nel 1980, in un'epoca in cui gli operatori del settore (Groupe Hachette e Messaggeries du livre) intendevano uscire dal mercato dell'intermediazione per l'esportazione. Il meccanismo contestato è stato istituito in modo da incentivare un intervento degli operatori sul mercato per soddisfare tutti gli ordinativi di libri in lingua francese provenienti da librerie ubicate in paesi non francofoni.

(167)

La Commissione, allineandosi a talune osservazioni di terzi interessati, rileva anzitutto che il «Programme petites commandes», che di fatto ha accompagnato la creazione della CELF nella sua forma attuale, era noto nel settore che, almeno inizialmente, l'aveva accolto favorevolmente (49) o almeno non l'aveva messo in discussione, senza peraltro richiederne il beneficio.

(168)

Da parte sua, la SIDE ha sostenuto che il «Programme petites commandes» era esclusivamente riservato alla CELF. Secondo la SIDE, il rifiuto opposto dal ministero della Cultura nel 1991 lo confermerebbe. Allo stesso tempo, la SIDE non contesta il fatto che il diniego alla concessione degli aiuti sia dovuto al suo rifiuto di assoggettarsi all'obbligo di trasparenza richiesto per beneficiare di detti aiuti.

(169)

Inoltre, nel 1996, in seguito all'annullamento della decisione della Commissione del 18 maggio 1993, il ministero della Cultura, intendendo concludere il procedimento, ha ricordato alla SIDE che il regime di aiuti per la gestione dei piccoli ordinativi non era di per sé riservato alla CELF. Il ministero, con lettera del 3 settembre 1996, ha proposto alla SIDE un incontro per valutare se la SIDE stessa fosse in grado di offrire alle stesse condizioni di trasparenza, i medesimi servizi resi dalla CELF.

(170)

In una riunione svoltasi il 26 settembre 1996, i dirigenti della SIDE hanno respinto la proposta e hanno comunicato al ministero della Cultura di non voler beneficiare di un programma la cui compatibilità con il diritto comunitario poteva essere messa in discussione dalla Commissione.

(171)

Per sostenere la propria tesi, la SIDE ha prodotto un rapporto della Fondation Nationale des Sciences Politique che criticava in particolare la scelta fatta dalle autorità francesi di non corrispondere le sovvenzioni direttamente alle librerie. A tale proposito, la Commissione ricorda che le autorità nazionali rimangono libere di scegliere le modalità di sovvenzione più adatte agli obiettivi perseguiti, a condizione di rispettare il diritto comunitario pertinente. In ogni caso, la Commissione rileva la non pertinenza del documento prodotto e osserva che gli stessi estensori sono critici rispetto alla loro stessa valutazione (50).

(172)

Infine, la SIDE ha sostenuto che gli aiuti erano inutili. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che i beneficiari dell'aiuto erano tenuti a gestire tutti gli ordini di importo inferiore a 500 FRF. Ciò garantiva che i libri in lingua francese potessero raggiungere tutte le librerie, comprese quelle più piccole ubicate in paesi lontani, anche nell'ipotesi in cui queste necessitassero di poche copie, spesso di diversi editori. Questo non era garantito dalla SIDE che inoltre, così come già osservato, non riforniva tutti i paesi.

(173)

In base a quanto sopra riportato, la Commissione prende atto che il «Programme petites commandes» era in linea di principio accessibile ad ogni impresa che ne avesse fatto richiesta e che ne avesse accettato le condizioni. Prende altresì atto che la SIDE, fin dal 1996, ha chiaramente dichiarato di non volerne beneficare. La Commissione ritiene pertanto che gli aiuti contestati non avessero carattere discriminatorio e fossero necessari per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalle autorità francesi.

(174)

In ogni caso, la Commissione ritiene che, anche nell'ipotesi in cui gli aiuti in questione avessero potuto essere considerati fino al 1996 come esclusivamente riservati alla CELF, spettava alle autorità francesi valutare le misure più idonee e utili per raggiungere in maniera ottimale l'obiettivo perseguito, dal momento che gli aiuti non andavano al di là di ciò che era necessario per la realizzazione di tale obiettivo, come si dimostrerà qui di seguito.

ii)   Verifica della Commissione basata sulle cifre comunicate dalle autorità francesi e dalla ricorrente

(175)

Nell'ambito della loro attività di intermediazione per l'esportazione, la CELF e la SIDE distribuiscono libri in paesi e territori non francofoni. Infatti, nei paesi francofoni, come il Belgio, il Canada e la Svizzera, il mercato locale è coperto dai grandi editori con le loro filiali o i loro rappresentanti.

(176)

L'intermediazione per l'esportazione occupa quindi un posto marginale sui mercati che costituiscono i principali sbocchi per i libri di lingua francese, vale a dire i tre paesi sopramenzionati.

(177)

È noto che la CELF era stata costituita alla fine degli anni Settanta per gestire un mercato trascurato dagli operatori del settore per la sua mancanza di redditività e che l'aiuto contestato aveva l'obiettivo di sostenere un segmento dell'attività di intermediazione manifestamente in perdita.

(178)

Nella decisione 1999/133/CEE, la Commissione aveva definito il mercato sul quale aveva valutato gli effetti dell'aiuto contestato come il mercato dell'esportazione di libri in lingua francese «in generale». Il Tribunale, seguendo la tesi della SIDE, aveva respinto tale analisi e ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nella misura in cui accomunava l'esportazione di libri in lingua francese e l'intermediazione per l'esportazione: queste attività non costituivano mercati intercambiabili ma distinti, di cui il secondo rappresentava un sottomercato del primo.

(179)

La Commissione, senza rimettere in discussione il giudizio del Tribunale, osserva che i documenti prodotti nella fase di inchiesta sia dalla SIDE (51) che dalle autorità nazionali dimostrano che i meccanismi di diffusione all'estero di libri in lingua francese sono molto vari (52), complementari e talvolta intercambiabili e l'intermediazione per l'esportazione è uno dei numerosi sistemi esistenti.

(180)

La Commissione osserva che la SIDE e le autorità francesi sembrano essere d'accordo nel riconoscere che non è sempre facile tracciare i confini esatti di mercati diversi nel settore particolare della diffusione del libro.

(181)

Nelle ultime dichiarazioni, la SIDE ha fatto osservare che sul mercato nazionale in questione sono presenti intermediari generalisti come la SIDE stessa e la CELF. Altri operatori, che essa definisce sia intermediari che rivenditori-esportatori (53), vendono anche, in misura marginale, direttamente ai consumatori finali e sarebbero in concorrenza, in misura estremamente ridotta, con i due intermediari generalisti.

(182)

Le autorità francesi condividono in parte l'analisi della SIDE, precisando tuttavia che i rivenditori-esportatori a cui la ricorrente fa riferimento sono in realtà intermediari specializzati. Aggiungono all'elenco dei potenziali concorrenti un certo numero di librerie che evadono, anche a titolo occasionale, ordini provenienti da librerie straniere. La Francia ha precisato — e la Commissione concorda — che le librerie online devono ormai essere considerate concorrenti degli intermediari generalisti, anche se i dati esatti in termini di volume relativi a detto segmento derivante dall'impiego delle nuove tecnologie non sono ancora disponibili.

(183)

Occorre notare che la SIDE ha comunicato alla Commissione taluni dati per dimostrare la «posizione dominante» della CELF (54) nel sottomercato considerato.

(184)

Come ricordato al considerando 29, la Commissione nella presente decisione non si pronuncerà sulla denuncia della SIDE fondata sugli articoli 81 e 82 del trattato, in quanto tale questione è oggetto di un esame a parte. A tale proposito, occorre precisare che una lettera che comunica l'intenzione preliminare della Commissione di respingere la denuncia è stata inviata alla SIDE il 7 agosto 2003.

(185)

Tuttavia e senza anticipare in alcun senso la posizione definitiva che dovrà assumere sull'altra questione, la Commissione ricorda che la CELF, società interprofessionale, è stata costituita, fatto mai contestato neppure nei pareri dei terzi interessati, per colmare le carenze di un mercato trascurato dagli operatori del settore. Non sorprende quindi che le quote di mercato detenute da questa impresa siano molto elevate.

(186)

La Commissione ritiene che la posizione della CELF sul mercato in questione resti tuttavia senza connessione diretta con la questione dell'attribuzione degli aiuti. La Commissione verifica soltanto la compatibilità dell'aiuto al mercato dell'intermediazione per l'esportazione con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(187)

L'intermediazione per l'esportazione di libri consiste nell'evadere piccoli ordinativi. Detto mercato era stato abbandonato alla fine degli anni Settanta dagli editori e dai distributori tradizionali, in quanto non sufficientemente remunerativo. L'intermediazione per l'esportazione riguarda quindi, in ogni caso, i piccoli ordinativi.

(188)

La SIDE e le autorità francesi sono concordi nel definire la prestazione in questione. Per contro, la loro posizione diverge quando si tratta di identificare, in seno al mercato dell'intermediazione per l'esportazione, gli ordinativi «meno significativi» (ad esempio: ordinativo di un opera economica da parte di una libreria africana) che generano sovraccosti tali da rendere la prestazione non remunerativa.

(189)

Il ministero della Cultura aveva fissato l'importo dei «piccoli ordinativi» che era opportuno sovvenzionare ad una soglia di 500 FRF ((76,22 EUR). Le autorità francesi hanno sempre precisato che taluni ordinativi inferiori a 500 FRF potevano essere redditizi mentre altri, superiori a detto importo, potevano non esserlo. L'obiettivo era trovare un metodo economicamente accettabile affinché gli operatori accettassero di farsi carico degli ordinativi rifiutati in quanto non sufficientemente redditizi.

(190)

La Commissione ha chiesto alla ricorrente e alle autorità francesi di chiarire la questione della redditività dell'attività. A tal fine, essa ha chiesto in particolare di descrivere i differenti compiti da svolgere per realizzare la prestazione, in modo da definire, eventualmente, quale potesse essere l'origine dei sovraccosti da compensare.

(191)

Complessivamente, le autorità francesi e la SIDE concordano sulle fasi di gestione degli ordinativi, descritte nell'allegato III dalla SIDE e non contestato dalle autorità francesi).

(192)

Esse non concordano invece sulla questione della redditività connessa alle prestazioni. Per la SIDE, tutti gli ordinativi sono redditizi indipendentemente dalla loro natura. Per le autorità francesi, talune prestazioni non lo sono e per questo è giustificato concedere aiuti.

(193)

A tale proposito, la Commissione prende atto di talune affermazioni della SIDE, che, se confrontate, possono apparire contraddittorie: «i clienti migliori sono quelli che propongono un grande volume di ordinativi», e «i piccoli ordinativi sono nel complesso più redditizi da gestire rispetto a quelli quantitativamente più importanti».

(194)

La Commissione ha constatato che la SIDE e la CELF non avevano sempre lo stesso tipo di clientela. La SIDE tratta più specificamente con una clientela istituzionale, mentre la CELF privilegia piuttosto i rivenditori. La SIDE contesta quest'ultimo punto, pur non fornendo alla Commissione le informazioni richieste in merito alla tipologia della sua clientela. Nelle sue osservazioni scritte, la ricorrente ha semplicemente sostenuto che fra il 1991 e il 2002 aveva avuto 1 308 clienti e che essa serviva lo stesso tipo di clienti della CELF.

(195)

Per verificare la pertinenza delle informazioni contraddittorie fornite, la Commissione ha ricostruito, a partire dai dati comunicati sia dalla SIDE che dalle autorità francesi, le seguenti tabelle comparative 3A, 3B e 3C.

Tabella 3A

(dati comunicati in EUR)

1999

SIDE

CELF piccoli ordinativi

CELF senza piccoli ordinativi

CELF totale

Fatturato

818 297

329 204

10 027 299

10 358 503

Numero di fatture

2 187

9 688

13 210

22 898

Numero di linee d'ordine

27 470/27 978

21 978

263 080

285 058

Numero di libri

88 163

26 996

575 593

602 589

Numero di clienti (55)

non comunicato

2 171

718

2 889

Numero medio di linee d'ordine per fattura

13,07

2,26

20

12

Numero medio di libri per linea d'ordine

3,21

1,22

2

2

Numero medio di copie per fattura

40,84

2,79

44

28

Prezzo medio di una copia venduta

9,09

12,19

17

17

Valore medio di una linea d'ordine

29,17

14,98

38

38

Valore medio di un conto cliente

non comunicato

151,84

13 968

3 585

Tabella 3B

2000

SIDE

CELF piccoli ordinativi

CELF senza piccoli ordinativi

CELF totale

Fatturato

1 021 831

301 604,53

11 151 915

11 480 519

Numero di fatture

2 069

8 763

12 565

21 448

Numero di linee d'ordine

29 006

20 387

258 124

278 511

Numero di libri

102 229

25 229

586 643

610 872

Numero di clienti

non comunicato

2 007

631

2 638

Numero medio di linee d'ordine per fattura

14,97

2,32

20

13

Numero medio di libri per linea d'ordine

3,52

1,24

2

2

Numero medio di copie per fattura

52,75

2,87

46

28

Prezzo medio di una copia venduta

9,87

11,95

19

19

Valore medio di una linea d'ordine

29,17

14,79

43

41

Valore medio di un conto cliente

non comunicato

150,28

17 684

4 344

Tabella 3C

2001

SIDE

CELF piccoli ordinativi

CELF senza piccoli ordinativi

CELF totale

Fatturato

905 077

275 068

12 817 252

13 092 330

Numero fatture

2 137

7 702

12 195

19 897

Numero linee d'ordine

23 990

17 681

256 019

273 700

Numero di libri

105 518

21 853

590 278

512 129

Numero di clienti

non comunicato

1 659

835

2 494

Numero medio di linee d'ordine per fattura

11,23

2,30

21

14

Numero medio di libri per linea d'ordine

4,27

1,24

2

2

Numero medio di copie per fattura

47,97

2,84

48

31

Prezzo medio di una copia venduta

8,66

12,59

22

21

Valore medio di una linea d'ordine

37,73

15,56

50

48

Valore medio di un conto cliente

non comunicato

165,80

15 360

5 250

(196)

La Commissione prende atto che i dati riportati nelle tabelle 3A, 3B e 3C indicano che se la CELF, fatto salvo ciò che considera come «piccoli ordinativi», vende un numero di libri medio per fattura paragonabile a quello della SIDE (44 contro 41 nel 1999, 46 contro 53 nel 2000 e 48 contro 48 nel 2001), essa gestisce anche un elevato numero di ordini particolarmente modesti (mediamente inferiori a tre libri e di valore medio approssimativo di 35 EUR): 9 688 ordini nel 1999, 8 763 nel 2000 e 7 702 nel 2001. Ne consegue che complessivamente (colonna «CELF totale»), il numero di libri per ordinativo della CELF è nettamente inferiore a quello della SIDE: 28 contro 41 nel 1999, 28 contro 53 nel 2000 e 31 contro 48 nel 2001.

(197)

Da quanto sopra risulta che l'attività della CELF è soprattutto caratterizzata da un numero elevato di ordinativi molto piccoli (mediamente inferiori a tre libri e di circa 35 EUR), differenziandosi in questo nettamente dalla SIDE e giustificando in questo modo l'erogazione degli aiuti in questione.

(198)

Dopo aver preso atto della pertinenza del criterio di «piccoli ordinativi» come elemento di riferimento per giustificare l'erogazione degli aiuti, la Commissione ha proceduto all'analisi dei dati della contabilità analitica trasmessi dalle autorità francesi. Detti elementi contabili giustificano i sovraccosti della CELF nel segmento «piccoli ordinativi». Gli elementi comunicati dalle autorità francesi alla Commissione riguardano l'anno 1994, anno nel corso del quale la CELF ha ricevuto dal ministero della Cultura una sovvenzione di 2 000 000 di FRF ((304 900 EUR).

(199)

La verifica della Commissione verte sugli elementi della contabilità analitica riferiti ai costi dei piccoli ordinativi di valore inferiore a 500 FRF. La Commissione ha preso atto delle spiegazioni fornite dalle autorità francesi, che indicano che la soglia di 500 FRF considerata per definire un «piccolo ordinativo» è stata determinata in modo empirico (56).

(200)

Le autorità francesi hanno fornito una dimostrazione del fatto che la gestione dei piccoli ordinativi comporta dei sovraccosti evidenti. Esse fondano la loro tesi su un'analisi dei costi basata sugli elementi riprodotti nella seguente tabella 4, relativa all'anno 1994.

Tipo di ordinativi

Piccoli ordinativi

Altri

Totale

Fatturato (57)

2 419 006

48 148 971

50 102 869

Numero di fatture

9 725

10 947

20 672

Numero di libri

24 933

442 740

467 673

(201)

Come descritto in dettaglio nell'allegato III, la gestione di un ordinativo implica lo svolgimento di diverse operazioni:

a)

ricevimento del buono d'ordine della libreria;

b)

codifica dell'ordine;

c)

registrazione dell'ordine;

d)

invio dell'ordine all'editore;

e)

ricevimento delle opere;

f)

attribuzione a ciascun cliente di un luogo fisico («la casella») in cui i libri ordinati sono stoccati;

g)

imballaggio.

(202)

La contabilità analitica consente di registrare l'insieme dei flussi relativi alle operazioni sopra enumerate. Una fattura di 100 FRF comporta in linea generale la stessa quantità di lavoro di una fattura di 10 000 FRF.

(203)

Le spiegazioni delle autorità francesi hanno consentito alla Commissione di stimare i costi e di imputarli alle differenti operazioni di gestione di un ordine. La redditività di un ordine dipende in particolare dal tipo e dal numero di libri, dall'esattezza dei dati contenuti nel buono d'ordine, nonché dalla difficoltà di esecuzione dell'ordine (il 20 % degli ordini della CELF e il 4,5 % di quelli della SIDE possono essere considerati «difficili» da eseguire) (58). Per di più, gli ordini di valore inferiore a 500 FRF riguardano nel 67 % dei casi case editrici minori (59). Infine, la gestione dei piccoli ordinativi implica la gestione di una molteplicità di piccoli conti cliente.

(204)

I costi risulteranno maggiori per i piccoli ordinativi nella misura in cui, indipendentemente dall'importo dell'ordine, l'operatore che lo gestisce deve necessariamente ripetere, per ciascun ordine, le stesse operazioni. Un'impresa che gestisce molti piccoli ordinativi dovrà organizzarsi in modo tale da farsi carico della moltiplicazione delle diverse fasi di gestione e quindi dei costi supplementari che ciò implica.

(205)

Le autorità francesi chiariscono che a ciascun tipo di operazione è stato applicato un coefficiente. A tal fine, si è tenuto conto delle diverse azioni svolte per le operazione descritte nell'allegato IV.

(206)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Francia, la Commissione è in grado di concludere che per l'anno 1994, i costi di gestione dei piccoli ordinativi ammontavano a 4 446 706 FRF. Il fatturato relativo agli ordini inferiori a 500 FRF era di 2 419 006 FRF. Gli aiuti per lo stesso anno ammontavano a 2 000 000 di FRF. Ne consegue un risultato d'esercizio pari a — 27 700 FRF.

Fatturato

2 419 006 FRF

Sovvenzioni

2 000 000 FRF

Ricavo totale

4 419 006 FRF

Costi di gestione

— 4 446 706 FRF

Risultato d'esercizio

— 27 700 FRF

(207)

La Commissione conclude pertanto che gli aiuti per un importo di 2 000 000 di FRF non potevano costituire una compensazione eccessiva dei costi di gestione dei piccoli ordinativi.

(208)

Per verificare la pertinenza degli elementi comunicati per l'esercizio di riferimento 1994, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi ulteriori informazioni sull'attività di gestione dei piccoli ordinativi della CELF per altri periodi. I documenti e i chiarimenti forniti dalla Francia relativamente ad altri esercizi evidenziano che la struttura dei piccoli ordinativi (volume d'affari rispetto al numero di piccoli ordinativi, quantità di libri ordinati, numero di fatture collegate, numero di clienti, linee d'ordine ecc.) permane stabile negli anni. La Commissione ritiene quindi che i dati relativi all'esercizio 1994 possano ragionevolmente servire da riferimento per la sua valutazione.

(209)

Sulla base delle convenzioni che sono state portate a sua conoscenza, la Commissione ha potuto altresì constatare che tutte le somme in eccedenza venivano dedotte dall'importo dell'aiuto versato l'anno successivo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla SIDE e da molti terzi interessati, non era quindi possibile finanziare con tali aiuti altre attività commerciali della CELF.

(210)

Infatti, gli aiuti erano erogati annualmente sulla base dei dati contabili comunicati dalla CELF, fra i quali i resoconti relativi all'utilizzo degli aiuti, che giustificavano i sovraccosti generati dal programma «piccoli ordinativi». Gli aiuti non potevano quindi essere utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per cui erano stati erogati.

(211)

Nelle ultime osservazioni inviate, la SIDE ha fatto notare alla Commissione che i dati contabili comunicati dalle autorità francesi nella seconda fase del procedimento per giustificare l'esistenza dei sovraccosti contenevano alcuni errori. Le autorità francesi sono state investite di tale questione e hanno inviato alla Commissione alcuni chiarimenti utili.

(212)

La SIDE ha constatato che le autorità francesi avevano invertito le percentuali degli ordini telematici con quelle degli ordini cartacei. La Commissione ha potuto verificare che l'incidenza finanziaria di tale inversione era pari a 0,24 EUR per libro sul costo di un piccolo ordine. Detta differenza non è tale da rimettere in discussione il meccanismo di compensazione proposto dalla Francia.

(213)

Per quanto riguarda le variazioni nel volume d'affari che la SIDE ha potuto rilevare dai primi dati contabili prodotti dalla Francia, la Commissione conferma che le autorità francesi avevano esse stesse proceduto alle rettifiche necessarie al momento dell'apertura del procedimento nel 1996 e che quindi le asserzioni contenute nelle ultime osservazioni della SIDE sono infondate.

(214)

La variazione degli altri dati numerici si spiega con il fatto che, in un caso, si fa riferimento al prodotto generato dalla vendita dei soli libri (2 284 536 FRF) mentre, nell'altro, la cifra comunicata (2 535 818 FRF) corrisponde al prodotto generato dai libri e dai prodotti collegati (imballaggio, assicurazioni e trasporto).

(215)

La SIDE ha ritenuto di riscontrare talune differenze fra la contabilità generale e la contabilità analitica per i dati relativi alle retribuzioni del personale. Le autorità francesi precisano che dette differenze si spiegano con il fatto che talune imposte non sono comprese negli oneri sociali che figurano nella dichiarazione fiscale e sono tuttavia direttamente collegate alle retribuzioni. La Commissione ha potuto verificare l'esattezza di quanto dichiarato nei documenti contabili che le sono stati inviati.

(216)

La Commissione ritiene pertanto che le osservazioni supplementari della SIDE circa l'inesattezza dei dati contabili trasmessi dalle autorità francesi in occasione dell'apertura del procedimento nel 1996 non sono tali da rimettere in discussione la valutazione della Commissione circa la correttezza dei dati contabili che giustificano la compensazione dei sovraccosti generati dai piccoli ordinativi.

(217)

Dall'analisi dei documenti prodotti dalla ricorrente, la Commissione ha potuto constatare che l'offerta della CELF era molto più ampia di quella della SIDE (3 000 editori proposti dalla CELF, 200 proposti dalla SIDE).

(218)

La Commissione ha preso atto di tale elemento (di cui non si è tenuto conto nel calcolo dei sovraccosti) e osserva che l'ampia offerta della CELF risponde alle esigenze del ministero della Cultura di assicurare la maggior diffusione possibile di libri in lingua francese. L'offerta della SIDE, che precisa comunque di poter evadere qualunque tipo di ordinativo, non tiene conto (fatto che risulta del tutto legittimo) di questo obiettivo culturale.

(219)

Le autorità francesi aggiungono che la CELF è stata spesso costretta a correre rischi finanziari. Infatti, ha continuato ad assicurare i propri servizi in taluni paesi in difficoltà come l'Algeria o, più recentemente, l'Argentina. La CELF è riuscita anche a garantire le proprie prestazioni in taluni paesi che non beneficiano della garanzia COFACE.

(220)

La SIDE compie legittimamente le proprie scelte commerciali e dichiara di non voler operare in regioni difficili come quelle dell'Africa subsahariana o ancora in paesi non coperti dalla COFACE. Essa precisa che si tratta di scelte connesse alla strategia di sviluppo commerciale delle imprese e che, da parte sua, essa ha operato scelte diverse.

iii)   Verifica della Commissione in merito allo spostamento di clienti denunciato dalla SIDE

(221)

La Commissione ha rilevato che le affermazioni della SIDE sul passaggio di parte dei suoi clienti alla CELF erano infondate sulla base di un'analisi delle affermazioni e dei documenti forniti dalla stessa SIDE.

(222)

La Commissione ha chiesto alla SIDE di fornire chiarimenti sulla perdita di clienti di cui sarebbe stata vittima a causa degli sconti vantaggiosi che «soltanto la CELF», grazie agli aiuti percepiti, era in grado di offrire. A tal fine, la SIDE ha prodotto una documentazione assai voluminosa (60), i cui dati erano però inutilizzabili in quella forma dalla Commissione, soprattutto perché non lasciavano apparire in alcun modo la perdita di clienti in questione. Su questo punto la Commissione ha chiesto ulteriori spiegazioni alla SIDE, che ha precisato in particolare (61) che un cliente, la Librairie Française di Milano, nel corso dell'anno 1987/1988 si sarebbe avvalsa sempre meno dei suoi servizi, preferendo quelli della CELF in quanto quest'ultima offriva sconti maggiori.

(223)

Le autorità francesi hanno sostenuto che il mercato italiano era noto per il carattere concorrenziale e che l'aumento del volume d'affari realizzato dalla CELF con detta libreria era stato significativo soltanto a partire dal 1999, vale a dire successivamente al periodo denunciato dalla SIDE.

(224)

La Commissione ha constatato che gli altri esempi citati della SIDE non potevano considerarsi pertinenti (62). Infatti, una delle librerie citate dalla SIDE, segnatamente la libreria Grupodis di Madrid, non è mai stata un cliente importante della CELF, o ancora le librerie giapponesi citate sono in effetti grandi clienti che non hanno a che fare con il segmento «piccoli ordinativi».

(225)

Inoltre, l'elenco degli sconti comunicati dalla SIDE non permette di affermare che si tratta di sconti inferiori a quelli proposti dalla CELF. Infatti, la Commissione rileva che su 28 editori che la SIDE ha selezionato per comprovare le proprie affermazioni, la SIDE offre sconti maggiori in 16 casi rispetto ai 12 della CELF (63). La differenza è anche maggiore se si prendono in considerazione i cinque punti ulteriori di sconto accordati dalla SIDE per ordini superiori a 10 copie per titolo, in quanto in questo caso la CELF offre sconti maggiori soltanto a 6 editori, mentre la SIDE li offre a 22 editori.

(226)

La Commissione ritiene pertanto che la perdita di clienti da parte della SIDE a vantaggio della CELF, che sarebbe stata causata dai maggiori sconti proposti dalla CELF ai propri clienti grazie agli aiuti percepiti, non sia dimostrata.

(227)

Come rilevato al considerando 69, in una lettera del 12 agosto 2002 inviata alla Commissione, la SIDE ha affermato che la CELF applicava da almeno due anni condizioni dissuasive nei confronti dei «piccoli clienti». La SIDE ha sostenuto che «questa politica non fa che aumentare la distorsione della concorrenza ai danni della SIDE, in quanto taluni vecchi clienti della CELF che hanno “piccoli conti” si rivolgono ora alla SIDE (…). Tuttavia, la SIDE ritiene che i clienti più interessanti sono quelli capaci di produrre grandi volumi di ordinativi (…)».

(228)

La Commissione rileva anzitutto che gli adeguamenti tariffari denunciati (64) sono intervenuti nel periodo in cui gli aiuti in questione erano stati soppressi e/o notevolmente ridotti, vale a dire a partire dal momento in cui la CELF ha dovuto trovare soluzioni diverse per continuare a soddisfare i piccoli ordinativi ricevuti.

(229)

La Commissione ha confrontato le cifre (65) relative alle due imprese e non ne ha tratto alcun elemento utile che possa confermare la tesi della SIDE sulle recenti perdite di clientela denunciate. Infatti, la Commissione non rileva un aumento del numero di fatture emesse dalla SIDE. Nel 1999 le fatture erano 2 187 e nel 2000 erano 2 137; quanto al numero di clienti, la Commissione ricorda che su questo punto non è possibile alcun confronto in quanto la SIDE non ha trasmesso al riguardo alcun dato.

(230)

La Commissione non trae neppure elementi utili a dimostrare che il numero di «piccoli ordinativi» evasi dalla SIDE sarebbe aumentato da quando la CELF non percepisce più gli aiuti. Al contrario, le cifre comunicate dalla SIDE dimostrano che il numero medio di libri per fattura aumenta, passando da 40,31 nel 1999 a 49,38 nel 2001, mentre il passaggio di clienti dalla CELF alla SIDE, se si fosse realizzato, si sarebbe dovuto tradurre in una diminuzione del numero medio di libri per fattura.

(231)

La Commissione osserva infine che il numero medio di libri venduti per linea d'ordine dalla SIDE è ancora superiore alla media di quelli venduti dalla CELF e questo per il complesso della sua attività e non soltanto per i piccoli ordinativi. Di conseguenza, la soppressione degli aiuti non ha comportato una migrazione di clienti dalla CELF alla SIDE.

(232)

In ogni caso, nell'analisi degli aiuti di Stato, si considerano soltanto le distorsioni della concorrenza causate da detti aiuti e non gli effetti della riduzione e/o della soppressione degli aiuti, considerati come negativi dalla SIDE.

(233)

Sulla base dei dati comunicati sia dalla SIDE che dalle autorità francesi, la Commissione ritiene che gli unici effetti concreti della soppressione degli aiuti consistano nella diminuzione del volume d'affari relativo ai piccoli ordinativi evasi dalla CELF e nella riduzione significativa del numero dei suoi clienti (–17,34 % fra il 1999 e il 2001) come dimostra la seguente tabella 5.

Tabella 5 — Evoluzione dell'attività «piccoli ordinativi e piccoli conti»

Informazioni fornite dalle autorità francesi

Anno

Volume d'affari «piccoli ordinativi»

(in EUR)

Tendenza

Numero di clienti

Tendenza

1999

329 204

 

2 171

 

2000

301 605

— 8,38 %

2 007

— 7,55 %

2001

275 068

— 8,80 %

1 659

— 17,34 %

(234)

La Commissione ritiene inoltre che le osservazioni della SIDE contraddicano le affermazioni della stessa impresa, in base alle quali si doveva considerare soltanto il numero di linee d'ordine acquisite dal fornitore e secondo le quali l'importo complessivo dell'ordinativo non incide sulla redditività. Se fosse vero, la SIDE non avrebbe alcun motivo di ritenere che il presunto passaggio di clienti della CELF verso i suoi servizi (che peraltro non risulta dalle cifre fornite) aumenti la distorsione della concorrenza a suo svantaggio (66). Inoltre, la Commissione rileva che la SIDE sembrerebbe contraddirsi affermando in una nota del 9 dicembre 2002 che «… i piccoli ordinativi sono nel complesso più redditizi da gestire rispetto agli ordinativi più grandi».

(235)

La tabella 6, ricostruita dalla Commissione a partire dai dati forniti dalle autorità francesi e dalla SIDE, dimostra l'assenza di un legame automatico fra gli aumenti e le diminuzioni di fatturato della SIDE e gli aumenti e le diminuzioni delle sovvenzioni erogate.

Tabella 6

Anno di riferimento

Aiuti erogati alla CELF in EUR

Variazione volume d'affari della SIDE

AIUTO

1990

304 900

———

——-

1991

373 500

+

+

1992

422 280

-

+

1993

382 650

+

-

1994

304 900

-

-

1995

304 900

-

=

1996

304 900

-

=

1997

243 920

-

-

1998

182 940

+

-

1999

121 960

-

-

2000

60 980

+

-

2001

38 110

-

-

2002

0

-

0

(236)

Le cifre fornite sia dalla CELF che dalla SIDE hanno permesso alla Commissione di stabilire che il livello degli aiuti erogati alla CELF non incideva automaticamente sulle attività e sui risultati della SIDE, unico altro intermediario generalista sul mercato (67). Per esempio, per diversi anni, il volume d'affari della SIDE è diminuito nonostante la diminuzione dell'aiuto concesso alla CELF.

(237)

La Commissione ha rilevato inoltre che una conseguenza visibile e significativa della soppressione degli aiuti alla CELF sul mercato era stata una diminuzione del fatturato «piccoli ordinativi» e una diminuzione del numero dei «piccoli clienti».

(238)

Riferendosi alle cifre fornite, la Commissione rileva che attualmente, senza gli aiuti, una parte degli ordinativi non sembrano più essere evasi dalla CELF, senza peraltro che la SIDE ne approfitti.

(239)

La Commissione rileva inoltre che nel periodo 1994-2001 le sovvenzioni erogate non avevano coperto il deficit complessivo del «Programme petites commandes» e hanno rappresentato una parte relativamente ridotta del volume d'affari complessivo della CELF: da 3,95 % nel 1994 a 0,29 % nel 2001 (68).

(240)

Dall'insieme dei dati testè analizzati risulta che gli aiuti contestati riguardano una parte del tutto marginale dell'attività di intermediazione per l'esportazione, che non sarebbe manifestamente stata espletata senza gli aiuti in questione. La Commissione ha anche potuto rilevare che gli aiuti erogati dalla Francia non erano tali da determinare una sovracompensazione dei costi inerenti all'attività in questione.

(241)

Come già ricordato ai considerando 132 e seguenti, la Commissione ribadisce che l'incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza a livello comunitario sono nella fattispecie molto limitati. Nel valutare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, la Commissione deve tener conto di questi elementi, come chiaramente indicato dal Tribunale nella sentenza del 27 gennaio 1998 nella causa Ladbroke Racing Ltd/Commissione (69).

(242)

Di conseguenza, gli aiuti erogati alla CELF nell'ambito del «Programme petites commandes» non erano tali da incidere sulla concorrenza e sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. L'intervento delle autorità francesi era proporzionato all'obiettivo perseguito, consentendo soltanto di soddisfare una parte degli ordinativi che altrimenti non sarebbe stata evasa, a prescindere dalle considerazioni relative alla redditività dell'impresa fornitrice del servizio.

B.   APPLICABILITÀ DELLE NORME DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

1.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(243)

Come avevano già fatto nel 1998 (70), le autorità francesi sostengono che alla CELF è stata affidata una missione di servizio pubblico e che quindi le misure contestate devono essere valutate in base all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, il quale dispone che: «[l]e imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.»

(244)

A tale proposito, le autorità francesi hanno inviato alcuni documenti (71) che, secondo loro, porrebbero attestare il carattere di servizio di interesse economico generale connesso alla missione affidata alla CELF.

(245)

Sulla base di detti documenti, le autorità francesi hanno comunicato che fino al 2001 la Direction du livre et de la lecture aveva sottoscritto con la CELF convenzioni annuali che definivano gli obiettivi della collaborazione fra il ministero e la CELF e i rispettivi impegni.

(246)

Le autorità francesi hanno trasmesso copia di alcune di queste convenzioni. La prima, risalente al 25 aprile 1991, dispone all'articolo 1 che «il ministero apporta il suo sostegno alle attività di raggruppamento dei piccoli ordinativi di libri destinati all'estero, effettuate dalla CELF…». Un'altra convenzione, del 23 ottobre 1997, afferma, a quanto sembra per la prima volta, che «il ministero eroga un aiuto per sostenere gli oneri operativi di servizio pubblico della CELF connessi ai piccoli ordinativi». Le convenzioni sottoscritte in seguito, fino al 2001, sono identiche ad esclusione della parte relativa all'importo degli aiuti erogati.

2.   VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

(247)

La Commissione ha già concluso nella presente decisione che l'aiuto concesso alla CELF costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che è compatibile con il mercato comune in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza della Corte (72), non è necessario che la Commissione esamini ulteriormente le attività sovvenzionate della CELF alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tale posizione è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 22 giugno 2000 (73), che ha concluso che anche un aiuto autorizzato sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato deve essere notificato alla Commissione. Non è quindi necessario valutare se gli aiuti alla CELF sono parimenti giustificati a titolo dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(248)

La Commissione fa osservare che nel frattempo, nella sentenza Altmark (74) del 24 luglio 2003, la Corte ha precisato le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una sovvenzione concessa ad un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale non costituisca un aiuto di Stato. La Commissione rileva che nella fattispecie tali condizioni non sono soddisfatte. Anzitutto, la Commissione ritiene che la condizione prevista al punto 89 della sentenza Altmark non è stata rispettata, in quanto la base giuridica dell'aiuto non riguarda espressamente la CELF. La Commissione ritiene inoltre che non è stato osservato neanche il punto 90 di detta sentenza, che riguarda la fissazione preventiva dei parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione, anche se l'aiuto non ha superato complessivamente l'importo necessario per compensare le spese di gestione dei piccoli ordinativi.

VI.   CONCLUSIONI

(249)

In base a quanto sopra esposto, risulta che gli aiuti in questione rispondono a quanto stabilito dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato, in quanto sono proporzionati all'obiettivo culturale perseguito. È stato infatti rilevato dalla Commissione che detti aiuti non erano tali da alterare gli scambi e la concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto alla Coopérative d'exportation du livre français (CELF) per la gestione dei piccoli ordinativi di libri di lingua francese cui la Francia ha dato esecuzione fra il 1980 e il 2001 costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché la Francia ha omesso di notificare tale aiuto alla Commissione prima di dargli esecuzione, l'aiuto è stato concesso illegalmente. L'aiuto è tuttavia compatibile con il mercato comune a titolo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 366 del 5.12.1996, pag. 7.

(2)  Causa T-155/98 Société internationale de diffusion et d'edition (SIDE)/Commissione (Racc. 2002, pag. II-1179).

(3)  GU L 44 del 18.2.1999, pag. 37.

(4)  La parte sottolineata corrisponde alla frase annullata dal Tribunale.

(5)  Estratto della lettera della SIDE del 20 marzo 1992.

(6)  La SIDE osserva in particolare che il ministero della Cultura le ha negato l'accesso agli aiuti concessi alla CELF.

(7)  Decisione NN 127/92 «Aiuti agli esportatori di libri francesi» (GU C 174 del 25 giugno 1993, pag. 6).

(8)  Causa T-49/93 Société internationale de diffusion et d'edition (SIDE)/Commissione (Racc. 1995, pag. II-2501).

(9)  Divenuto successivamente il programma «A l'Est de l'Europe».

(10)  Cfr. nota 1.

(11)  Causa C-332/98 Francia/Commissione, «Aiuto alla Coopérative d'exportation du livre français» (Racc. 2000, pag. I-4833).

(12)  Inoltre, il ministero della Cultura assisteva in qualità di osservatore invitato ai consigli di amministrazione e alle assemblee generali della CELF.

(13)  Impresa familiare creata nel 1980.

(14)  Cfr. considerando 3.

(15)  La Commissione precisa che detto programma consente di accordare sconti alle librerie sui prezzi praticati al pubblico. La CELF partecipa al programma allo stesso titolo degli altri operatori; non si tratta in questo caso di intermediazione per l'esportazione.

(16)  Assicurazione che copre i rischi connessi al pagamento dei prodotti esportati. La SIDE preferisce non operare in paesi non coperti dall'assicurazione.

(17)  La SIDE ha inviato un documento dal titolo «Calcolo del danno subito dalla SIDE a causa delle sovvenzioni versate dal ministero della Cultura alla CELF dal 1o aprile 1980 al 31 marzo 1996».

(18)  Anni 2000/2002 — Si tratta del periodo compreso fra l'inizio delle diminuzioni significative degli aiuti e la loro soppressione.

(19)  La SIDE ha inviato in particolare una lettera della CELF del 18 marzo 2002 che informava un cliente tedesco di una modifica delle condizioni generali di vendita per i «piccoli clienti», che si traduceva in un aumento delle tariffe.

(20)  Cfr. nota 1.

(21)  Da notare che due dei terzi intervenuti erano collegati alla CELF e che il signor Van Ginneken ha scritto anche a nome di Hexalivre nel 1996.

(22)  Già rappresentante multimandato della CELF, i cui rapporti con la CELF «si sono malamente interrotti». È stato successivamente rilevato dalla CELF.

(23)  Riferimento agli anni 1996/1997.

(24)  A titolo di informazione, la Commissione ha rilevato che i soci della CELF sono in media un centinaio mentre sul mercato operano più di mille editori.

(25)  Hexalivre è stata acquisita nel 1998 da una filiale della CELF che è stata a sua volta ricollegata alla CELF.

(26)  Grassetto e sottolineatura aggiunti dalla Commissione.

(27)  La CELF, secondo Tec et Doc, si sarebbe dovuta limitare all'intermediazione per l'esportazione, senza intervenire nel settore dell'esportazione del libro scientifico.

(28)  Secondo lo SNIEL, i piccoli ordinativi rappresentano il 6 % dell'attività della CELF: questo, secondo il sindacato, significa che la CELF ha sviluppato il 94 % delle sue attività in campi nei quali non era inizialmente previsto che operasse.

(29)  Una lettera del Syndicat national de l'édition del 18 luglio 1980 inviata dalla ricorrente corrobora tale affermazione.

(30)  Detta associazione riuniva un certo numero di editori che si proponevano fra l'altro di incrementare la presenza del libro francese all'estero e di sostenere gli investimenti degli editori esportatori. L'associazione godeva del sostegno statale tramite la Direction du livre et de la lecture del ministero della Cultura.

(31)  Una sola impresa straniera è al momento socia della CELF: la casa editrice Casterman la cui sede sociale è in Belgio. Si tratta di una filiale francese di Flammarion, a sua volta filiale dell'italiana Rizzoli.

(32)  Prima di una delibera dell'assemblea generale del 29 giugno 1994, lo statuto della CELF faceva espressamente riferimento ai piccoli ordinativi. L'articolo 2 indicava che l'oggetto della cooperativa consiste nel gestire direttamente o di agevolare la gestione dei piccoli ordinativi diretti all'estero e ai territori e dipartimenti d'oltremare….

(33)  Questo mercato non è infatti identificabile in base alle statistiche doganali.

(34)  Talune imprese, quali la Servedit per l'Africa francofona e l'Ecole des loisirs per i paesi del bacino mediterraneo, hanno potuto beneficiare rispettivamente dal 1988 al 1993 e nel 1995 di aiuti della stessa natura ma in settori specializzati.

(35)  Unica altra impresa ad averne fatto richiesta.

(36)  Fino al 2001, in quanto dal 2002 la sovvenzione è stata soppressa.

(37)  Ad esempio: Ensemble baroque Limoges; monastero di Sainte Madeleine.

(38)  La CELF è esclusivamente un intermediario per i testi in lingua francese, diversamente dalla SIDE che tratta anche i libri in altre lingue.

(39)  L'attività della CELF, contrariamente a quella della SIDE, riguarda esclusivamente l'esportazione.

(40)  www.celf.fr

(41)  Lettera del consiglio della SIDE alla Commissione del 7 settembre 1992.

(42)  COM(2003) 520 def.

(43)  Lettere della SIDE del 22 maggio e del 4 giugno 1991.

(44)  Cfr. considerando 81.

(45)  Cfr. considerando 10.

(46)  Bollettino delle Comunità europee 9-1984.

(47)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(48)  Cfr. considerando 10.

(49)  Almeno fino al 1991. Cfr. considerando 79 e segg.

(50)  Pag. 163 della relazione inviata dalla SIDE.

(51)  In più di un caso, la SIDE fa riferimento ad aiuti per l'esportazione dei libri.

(52)  Cfr. considerando 90.

(53)  Lettere del 7 settembre 1992 e del 9 dicembre 2002 su «Aux amateurs du livre international».

(54)  In termini di quote di mercato la CELF sarebbe passata dall'86,60 % nel 1992 al 92,75 % nel 2001: ciò significherebbe che l'importo degli aiuti non incide sulla posizione della CELF in quanto gli aiuti che le sono stati concessi sono in costante diminuzione dal 1996/1997.

(55)  La Commissione si rammarica del fatto che la SIDE non abbia voluto comunicare i dati relativi al numero dei suoi clienti e al valore medio di un conto cliente.

(56)  Cfr. considerando 112 e 113.

(57)  In franchi francesi.

(58)  Percentuali comunicate per la CELF dalle autorità francesi e per la SIDE dall'impresa stessa.

(59)  Le grandi case editrici generano in linea teorica ordinativi più ingenti, riguardanti spesso la diffusione di opere destinate al «grande pubblico», vendute generalmente in grande quantità.

(60)  Documento intitolato «Détermination des préjudices subis par la SIDE du fait des subventions versées par le Ministère de la culture au CELF entre le 1er avril 1980 et le 31 mars 1996» («Calcolo dei danni subiti dalla SIDE a causa delle sovvenzioni corrisposte alla CELF dal ministero della Cultura fra il 1o aprile 1980 e il 31 marzo 1996»).

(61)  La SIDE riporta altri cinque esempi.

(62)  Le autorità francesi contraddicono gli altri esempi della SIDE.

(63)  La presentazione iniziale degli sconti della SIDE faceva riferimento all'elenco di sconti praticati dalla CELF sul prezzo al pubblico in Francia al lordo di tutte le imposte, mentre le vendite per l'esportazione si fanno sulla base di un prezzo al netto dell'imposta. Il confronto è quindi fatto su un elenco di prezzi corretto.

(64)  Le modificazioni tariffarie della CELF non sono contestate dalla Francia, che ha indicato di aver momentaneamente rivisto le proprie tariffe «piccoli conti» a seguito della diminuzione degli aiuti.

(65)  Cfr. anche le tabelle 3A, 3B e 3C.

(66)  A tale riguardo, la SIDE precisa: «È evidente che i clienti migliori sono quelli che hanno un grande volume di ordini, non perché gli altri non siano redditizi, ma semplicemente perché, come ogni impresa commerciale, è sempre preferibile avere clienti che producono un grande volume d'affari».

(67)  A titolo informativo, la Commissione ricorda che aiuti puntuali della medesima natura di quelli oggi in discussione erano stati corrisposti a due altre imprese, segnatamente Servedit e l'Ecole des Loisirs.

(68)  Cfr. anche l'allegato II.

(69)  Causa T-67/94 (Racc. 1998, pag. II — 1), cfr. in particolare i punti dal 150 al 162 della motivazione.

(70)  Cfr. considerando 24.

(71)  Cfr. considerando 102.

(72)  Sentenza del 15 marzo 1994 nella causa C-387/92, Banco Exterior de España/Ayuntamiento de Valencia (Racc. 1994, pag. I-877).

(73)  Cfr. considerando 24 e segg.

(74)  Causa C-280/00 Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Racc. 2003, pag. I-7747).


ALLEGATO I

Tabella relativa all'evoluzione degli aiuti erogati dal 1980 in EUR

1980

91 470

1981

91 470

1982

205 510

1983

164 640

1984

137 200

1985

141 780

1986

248 490

1987

214 950

1988

213 430

1989

259 160

1990

304 900

1991

373 500

1992

422 280

1993

382 650

1994

304 900

1995

304 900

1996

304 900

1997

243 920

1998

182 940

1999

121 960

2000

60 980

2001

38 110

2002

0


ALLEGATO II

Verso una diminuzione della compensazione degli oneri della CELF

Dati comunicati dalle autorità francesi

Anno

Importo dell'aiutoin EUR

Totale oneri

Percentuale presa a carico

1994

304 900

683 788

44,59 %

1995

304 900

697 177

43,73 %

1996

304 900

624 206

48,85 %

1997

243 920

680 023

35,87 %

1998

182 940

664 783

22,63 %

1999

121 960

635 577

19,19 %

2000

60 980

572 670

10,65 %

2001

38 110

509 048

7,49 %

2002

0

0

0


ALLEGATO III

Fasi della gestione degli ordini

Informazioni desunte dalle osservazioni della side

Nuovo cliente

a)

Invio all'acquirente di un fascicolo comprendente:

le condizioni generali di vendita (e-mail, fax o posta),

la richiesta di apertura di un conto (e-mail, fax o posta).

b)

Dopo il ricevimento della richiesta di apertura di un conto, verifica della solvibilità del cliente presso la COFACE.

c)

L'apertura non crea problemi: apertura del conto cliente.

d)

L'apertura crea problemi: il cliente potrà essere servito solo sulla base di una fattura pro forma (vale a dire mediante pagamento anticipato).

Cliente titolare di un conto

a)

Identificazione del cliente (tramite il suo numero di conto).

Ricerca dell'articolo richiesto (ricerca fra 640 000 titoli di libri, audiocassette, CD audio e CD Rom).

Registrazione: una volta trovato l'articolo, inserimento della quantità, della data dell'ordine e del riferimento cliente, conferma della registrazione.

L'operazione è ripetuta in caso di inserimento di altre linee d'ordine.

È possibile modificare la modalità di spedizione degli ordini secondo le richieste del cliente.

b)

L'opera ordinata non figura nella base dati.

Registrazione manuale dell'articolo:

si indicano titolo, nome dell'autore, codice ISBN, editore e fornitore.

c)

Ogni ordine di un libro genera automaticamente un ordine «fornitore».

d)

Un programma informatico trasmette automaticamente gli ordini ai fornitori collegati e per i quali esiste quindi un codice di riferimento.

e)

I buoni d'ordine sono quindi stampati automaticamente e trasmessi via fax, posta, o corriere ai fornitori interessati.

Ricevimento della merce

a)

Consegna della merce (per posta o per corriere).

b)

Verifica della corrispondenza delle fatture o delle bolle di consegna con i pacchi ricevuti.

c)

Registrazione del ricevimento della merce nell'apposito programma informatico, che permette di identificare l'opera e il suo destinatario.

d)

Gli eventuali reclami sono ritrasmessi automaticamente ai fornitori.

e)

Stampa, per ogni cliente, dell'elenco delle opere ricevute per suo conto e del numero della sua casella.

f)

Se l'ordine è completo, o se si decide che le opere destinate ad un cliente devono essere spedite, si prepara quindi il pacco per la spedizione. Se necessario, si procede all'indicazione del peso e del prezzo di trasporto.

Fatturazione e spedizione

a)

Le fatture sono stampate automaticamente, contemporaneamente alla scheda di spedizione. La spedizione avviene secondo le modalità scelte dal cliente. L'emissione delle fatture ai fini contabili è automatica. Le fatture sono inviate ai clienti per posta.

b)

Gli estratti conto sono aggiornati alla fine di ogni mese, dopodiché i pagamenti sono registrati in funzione delle scadenze accordate a ciascun cliente. In questa fase si presume che i clienti interessati abbiano un conto cliente.

c)

Modalità di pagamento: carta di credito — gli importi più elevati sono saldati mediante bonifico bancario o assegno, talora con lettera di credito.


ALLEGATO IV

Verifica dei dati della contabilità analitica della CELF (1994)

sulla base dei dati forniti dalle autorità francesi

Dati numerici in franchi e in EUR

 

FRF

EUR

Costo di acquisto dei libri

2 068 293

315 309

acquisto

2 026 011

308 863

trasporto e consegna

42 282

6 446

Spese di personale

1 670 963

254 737

Ricevimento (dei volumi): mano d'opera diretta

217 641

33 179

Imballaggio: mano d'opera diretta

53 409

8 142

—   

Servizio commerciale: mano d'opera diretta

Zona 1

149 770

22 832

Zona 2

157 627

24 030

Zona 3

49 390

7 529

Retribuzioni personale servizi generali

1 022 285

155 846

Retribuzioni personale marketing

20 841

3 177

Spese generali

518 926

79 110

Imballaggi utilizzati

14 770

2 252

Forniture amministrative

183 784

28 018

Trasporti su vendite

148 056

22 571

Commissioni su vendite

36 540

5 570

Telefono e telex

29 103

4 437

Spese di incasso

26 294

4 008

Assicurazione crediti

20 929

3 191

Ammortamento immobilizzazioni materiali

20 609

3 142

Varie

38 841

5 921

Spese fisse indirette isolate

188 524

28 740

Imposta professionale

14 064

2 144

Accantonamenti

51 890

7 911

Servizi esterni

66 828

10 188

Oneri straordinari

46 733

7 124

Varie

9 009

1 373

Totale costi

4 446 706

677 896

Note esplicative

(1)

Costo di acquisto e di trasporto (compreso costo di consegna): il costo è stato calcolato considerando il costo totale di queste attività in funzione del numero di libri, pari a 38 795 874 FRF (5 914 393 EUR). Si divide tale importo per il numero di libri per ottenere il costo unitario per libro. Il totale del numero di libri venduti dalla CELF nel 1994 era di 467 673 volumi, pertanto, il costo unitario per libro è pari a 82,95 FRF (12,65 EUR). Per calcolare il costo d'acquisto e di trasporto da imputare ai piccoli ordinativi si moltiplica il costo unitario per libro per il numero di libri dei piccoli ordinativi, ottenendo un importo di 2 068 293 FRF (315 309 EUR) per i piccoli ordinativi.

(2)

Costo del personale: a questa voce è stato applicato un coefficiente di 3 (sulla base del numero di libri), poiché l'acquisizione di «piccoli ordinativi» comporta difficoltà legate alla loro specificità. Il ricevimento dei volumi dai grandi editori o distributori è automatizzato grazie al codice EAN, che consente di riconoscere l'opera con un lettore ottico. Per contro, è frequente che le opere pubblicate da piccoli editori non abbiano codice a barre, obbligando quindi ad un riconoscimento manuale.

Inoltre, i grandi editori effettuavano le consegne ai clienti di Parigi mediante una partecipazione alle spese di trasporto fissata dall'associazione di categoria in 0,75 FRF/kg, mentre il prezzo pagato ai fattorini è di 6,5 FRF/kg per i pacchi utilizzati per le opere provenienti da piccoli distributori. Poiché la fatturazione alle librerie straniere è forfettaria, questa fonte di approvvigionamento comporta una riduzione dei margini.

L'attribuzione di un coefficiente 3 ai piccoli ordinativi consente quindi di far figurare nella contabilità analitica un costo adeguato per la loro gestione.

(3)

Imballaggio: la mano d'opera diretta è stata considerata sulla base del numero di opere.

(4)

Servizio commerciale: il costo della mano d'opera diretta è calcolato applicando un coefficiente 3 in quanto i piccoli ordinativi comportano una gestione più complessa a livello di amministrazione delle vendite. La diversificazione di trattamento permette di far figurare nella contabilità analitica un costo adeguato per la loro gestione.

Ulteriori chiarimenti sulla codificazione dell'ordine: in caso di difficoltà connesse alla codificazione degli ordini, sono necessarie ulteriori operazioni. Occorre notare che dette operazioni devono essere svolte indipendentemente dall'importo dell'ordine.

Inoltre, la registrazione dell'ordine si accompagna a ricerche preliminari: ISBN, catalogo degli editori, banche dati diverse, verifica della disponibilità (o meno) dell'opera, verifica della corrispondenza ordine/editore. In caso di difficoltà connesse alla qualità del buono d'ordine, in particolare per l'identificazione dell'ordine, si generano ulteriori costi. Spesso queste difficoltà insorgono quando si tratta di piccoli ordinativi. Le grandi librerie, che realizzano con la CELF un ingente volume d'affari, sono di norma grandi imprese che utilizzano strumenti efficienti, i quali consentono di razionalizzare la gestione e in particolare di trasmettere ordini standardizzati, vale a dire recanti indicazioni chiare di identificazione. La CELF annovera fra i suoi clienti moltissime piccole librerie la cui attività non consente sempre di utilizzare i moderni mezzi del commercio internazionale. Inoltre, gli ordini emessi da questo tipo di imprese sono talora difficili da decifrare e contengono soltanto una parte delle informazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine, implicando un lavoro e quindi costi aggiuntivi.

(5)

Retribuzioni del personale servizi generali (direzione, informatica, centralino, contabilità, marketing, pulizie): i costi sono imputati in funzione del numero di libri, eccetto per il reparto contabilità che dipende dal numero di fatture.

(6)

Spese generali — imballaggi utilizzati, trasporti su vendite e ammortamento delle immobilizzazioni materiali: i costi sono calcolati per libro.

(7)

Spese generali — forniture amministrative: i costi sono calcolati per numero di fatture.

(8)

Spese generali — commissione su vendite e assicurazione crediti: i costi sono calcolati in funzione del volume d'affari.

(9)

Spese generali — telefono, telex e spese d'incasso: è stato applicato il coefficiente 2,5 in quanto le spese telefoniche variano in funzione di molteplici fattori, in particolare delle risposte dei clienti e delle ricerche degli editori. Detti costi riguardano numerose operazioni fra cui l'acquisizione del buono d'ordine della libreria, la codificazione dell'ordine, la registrazione dell'ordine e la contabilità, che ha il compito di registrare l'insieme dei flussi relativi alle operazioni descritte.

(10)

Imposte professionali e accantonamenti: costi calcolati in funzione del volume d'affari. Servizi esterni (ad esempio noleggi, viaggi e trasferte, spese di pubblicità ecc.) e oneri straordinari: costi calcolati in funzione del numero di libri.


2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2005

che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

[notificata con il numero C(2005) 440]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

(2)

Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla direttiva 94/55/CE. Con decisione 2003/635/CE, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada (2), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II della decisione.

(3)

La direttiva 2003/28/CE della Commissione (3) ha modificato gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. A norma della direttiva 2003/28/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o luglio 2003, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9. della direttiva 94/55/CE era fissata al 30 giugno 2003.

(4)

Alcuni Stati membri hanno notificato la loro intenzione di adottare deroghe. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità alla condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Gli Stati membri interessati devono pertanto essere autorizzati ad adottare le deroghe notificate.

(5)

Appare opportuno, nella stessa occasione, raccogliere in un'unica decisione tutte le disposizioni di deroga autorizzate fino ad oggi. È pertanto necessario abrogare e sostituire la decisione 2003/635/CE.

(6)

Onde assicurare un periodico aggiornamento della situazione relativa alle deroghe, la Commissione propone un aggiornamento completo di tutte le deroghe esistenti per lo meno ogni cinque anni.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati a dare attuazione alle deroghe di cui al medesimo allegato in relazione al trasporto su strada nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

Gli Stati membri elencati nell'allegato II sono autorizzati a dare attuazione alle deroghe di cui al medesimo allegato in relazione al trasporto locale limitato al loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 3

La decisione 2003/635/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata sono considerati riferimenti fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).

(2)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 17.

(3)  GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45.


ALLEGATO I

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

BELGIO

RO-SQ 1.1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato della direttiva 94/55/CE (di seguito «la direttiva»): 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il marginale 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 111. Gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

RO-SQ 1.2

Oggetto: Trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga 6-97.

Contenuto della normativa nazionale: Indicazione nella bolla di accompagnamento: «Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi».

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

DANIMARCA

RO-SQ 2.1

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti rifiuti o residui di sostanze pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parte 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4. e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Principi della classificazione. Disposizioni relative all'imballaggio misto. Disposizioni applicabili alla marcatura e all'etichettatura. Documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni contenenti rifiuti o residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o determinate imprese possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni approvati dalle Nazioni Unite. Il contenuto di ciascun imballaggio interno non deve superare 5 kg o 5 litri. Le deroghe riguardano la classificazione, l'etichettatura e la marcatura, la documentazione e la formazione professionale.

Osservazioni: Non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o talune imprese ai fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

RO-SQ 2.2

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e imballaggi contenenti detonatori sul medesimo autoveicolo.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative all'imballaggio misto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Contenuto della normativa nazionale: Ai sensi del § 4, stk. 1, il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Osservazioni: Esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo quando queste merci sono trasportate dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

1)

non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2)

non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;

3)

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione UN ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

4)

la distanza tra l'imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo tale da poterli estrarre rapidamente dall'autoveicolo;

5)

tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

GERMANIA

RO-SQ 3.1

Oggetto: Imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10. e 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sull'imballaggio e sul carico misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28.

Contenuto della normativa nazionale: Le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Osservazioni: L'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per auto riguardanti la sicurezza a seconda della domanda locale. A motivo dell'ampia varietà della gamma dei prodotti, l'immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

RO-SQ 3.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1. e 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: Contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 18.

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi ad esclusione della classe 7, non è necessario alcun documento di trasporto, se la quantità delle merci trasportate non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Osservazioni: Le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dal momento che un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-SQ 3.3. (revocata)

RO-SQ 3.4

Oggetto: Trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

Riferimento all'allegato della direttiva: Disposizioni relative ai numeri UN 1202, UN 1203 e UN 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni all'indirizzo del personale viaggiante.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 24.

Contenuto della normativa nazionale: Specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell'applicazione della deroga fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; oltre 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote, non pulite.

Osservazioni: Lista n. 7, 38, 38a.

RO-SQ 3.5

Oggetto: Esenzione di piccole quantità di taluni prodotti per uso privato.

Riferimento all'allegato della direttiva: Tabella nel capitolo 3.2. per taluni numeri UN di classe da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Autorizzazione e disposizioni relative al trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 3.

Contenuto della normativa nazionale: Classi da 1 a 9; esenzione per quantità molto limitate di vari prodotti imballati e quantità per uso privato; massimo 50 kg per unità di trasporto; applicazione dei requisiti generali di imballaggio per imballaggi interni.

Osservazioni: Deroga limitata al 31.12.2004.

Lista n. 14*.

RO-SQ 3.6

Oggetto: Autorizzazione di imballaggi combinati.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10.4. MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di imballaggi combinati.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 21.

Contenuto della normativa nazionale: Classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione di imballaggi combinati di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi piccole), aerosol (classe 2) e materiali per pulizia e trattamento di classe 3 e 6.1. (elencati con numeri UN) in set per vendita in imballaggi combinati del gruppo di imballaggio II e in piccole quantità.

Osservazioni: Lista n. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCIA

RO-SQ 6.1

Oggetto: Trasporto di apparecchi radiografici portatili a raggi gamma (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: —

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto del 1o luglio 2001 relativo al trasporto di merci pericolose su strada, «Decreto ADR») — Article 28.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di apparecchi radiografici a raggi gamma da parte degli utilizzatori in appositi veicoli è esente, ma soggetto a norme specifiche.

RO-SQ 6.2

Oggetto: Trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 12.

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione dagli obblighi dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

RO-SQ 6.3

Oggetto: Trasporto di sostanze pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18)

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 21.

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto di sostanze pericolose autorizzate in mezzi di trasporto pubblici come bagaglio a mano: sono applicabili solamente le disposizioni relative all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2. e 3.4.

Osservazioni: Il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso proprio professionale o personale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

RO-SQ 6.4

Oggetto: Trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 23.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6. non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

IRLANDA

RO-SQ 7.2

Oggetto: Esenzione dal criterio 5.4.0. dell'ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3. come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 oC), e classe 6.1. ADR, elencati al punto 2.2.61.3. come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 oC), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6. ADR.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei citati pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6. ADR.

Osservazioni: Obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna dei citati pesticidi.

RO-SQ 7.4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi imposti da alcune disposizioni ADR in relazione all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti posti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN0092, UN0093, UN0403 o UN0404, fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6, 4.1, 5.2. e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Le disposizioni ADR relative all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti con rispettivo numero UN0092, UN0093, UN0403 o UN0404 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull'imballaggio e siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Osservazioni: Il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi «scaduti», praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

RO-SQ 7.5

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 6.7. e 6.8. in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.7. e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne.

Riferimento alla normativa nazionale: Proposed amendment to «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: [Proposta] Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 6.7. e 6.8. ADR in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione; a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna una adeguata valvola per la fuoriuscita di pressione, che deve rimanere funzionante durante il trasporto; e c) senza pregiudizio della precedente condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature raccordatevi siano state chiuse ermeticamente per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile.

Osservazioni: Le cisterne in questione sono utilizzate per l'immagazzinamento di sostanze in locali fissi e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione, ecc.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

RO-SQ 7.6

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 5.3, 5.4, parte 7 e allegato B dell'ADR, in relazione al trasporto di bombole di gas utilizzati come addizionanti (per bevande) quando sono trasportate assieme alle bevande (alle quali devono essere addizionati).

Riferimento all'allegato della direttiva: Capitoli 5.3, 5.4, parte 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: [Proposta] Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 5.3, 5.4, parte 7 e allegato B dell'ADR, in relazione al trasporto di bombole di gas utilizzati come addizionanti (per bevande) quando tali bombole sono trasportate sullo stesso veicolo che trasporta le bevande (alle quali i gas in questione devono essere addizionati).

Osservazioni: La principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze contemplate dall'ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i rispettivi gas addizionanti.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

RO-SQ 7.7

Oggetto: Esenzione, ai fini del trasporto nazionale su territorio dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d'uso contenute ai capitoli 6.2. e 4.1. ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità del codice IMDG, ii) dette bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati resi nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale, e iii) dette bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.4.2, 4.1. e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all'utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

Riferimento alla normativa nazionale: Modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: [Proposta] Le disposizioni di cui ai capitoli 4.1. e 6.2. non trovano applicazione alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti e collaudati in conformità del codice IMDG, ii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iv)], v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati resi nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [di cui al punto iii)], e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

Osservazioni: I gas contenuti in tali bombole e i fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati dal di fuori dell'area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, essi sono conformi al codice IMDG e riconosciuti tali. Il trasporto multimodale, che ha origine al di fuori dell'area ADR, deve terminare nei locali dell'importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell'Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE.

FINLANDIA

RO-SQ 13.1

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in determinate quantità con autoveicoli e pullman privati.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative all'imballaggio, documentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all'imballaggio.

RO-SQ 13.2

Oggetto: Descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (MEGC).

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase «ultimo carico» oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; «autocisterna vuota, 3, ultimo carico: UN 1203 Motor spirit, II».

RO-SQ 13.3

Oggetto: Etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla marcatura generale con segnalazione arancione.

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

RO-SQ 13.4

Oggetto: Adozione di RO-SQ 6.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

RO-SQ 13.5

Oggetto: Adozione di RO-SQ 6.4.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

REGNO UNITO

RO-SQ 15.1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole (E1).

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996 reg. 3(2)(f), (g) and (h).

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RO-SQ 15.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (E2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.2. e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzione da taluni obblighi per determinate quantità per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 and reg. 13 and Schedule 2(8).

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Osservazioni: Tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato se è coinvolta la distribuzione locale.

RO-SQ 15.3

Oggetto: Trasporto di cilindri metallici leggeri per uso nelle mongolfiere tra il luogo di gonfiaggio e il luogo di lancio o atterraggio (E3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla costruzione e al collaudo di contenitori per gas.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

Osservazioni: Le bombole di gas per uso nelle mongolfiere sono progettate in modo da essere quanto più leggere possibile e ciò impedisce l'ottemperanza con gli obblighi specifici. La bombola media per mongolfiera ha una capacità di 70 litri e la più grande non supera i 90 litri. Non si trasportano più di 5 bombole al contempo.

RO-SQ 15.4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi ai veicoli che trasportano attrezzatura antincendio.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996, regs. 34(4) and (5).

Contenuto della normativa nazionale: La norma 34(4) elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (UN 2908, 2909, 2910 e 2911).

La norma 34(5) prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero ristretto di colli.

Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali UN 2908, 2909, 2910 e 2911, che possono spesso essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

RO-SQ 15.5

Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods (Classification, Packaging & Labelling) and Use of Transportable Pressure Receptacles Regulations 1996, regs. 6(1), 6(3) and 8(5) and Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o UN né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci, come previsto nella Schedule 3 della normativa succitata.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utente o dal dettagliante all'utente finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un'operazione di distribuzione.

RO-SQ 15.6

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7-9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni dell'ADR non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RO-SQ 15.7

Oggetto: Consentire «quantitativi totali massimi per unità di trasporto» diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3. (N10).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.3. e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Contenuto della normativa nazionale: Stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Osservazioni: Permettere limiti quantitativi diversi per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 2 e «2» per quelli della categoria 3.

In precedenza, deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10.

RO-SQ 15.8

Oggetto: Aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Osservazioni: La normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di grandi dimensioni o comunque voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazione sulla costruzione di veicoli EX/III (che devono essere per legge veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un'attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura esiste di rado. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari devono essere trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali, le quali non possono avvalersi delle esenzioni previste per i veicoli militari della direttiva quadro. Per superare tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiori a 5 000 kg, i quali sono stati provocati da un pneumatico incendiatosi e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico minore. Non vi sono state vittime.

Vi sono prove empiriche che indicano l'improbabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove raccolte nei rapporti militari e attraverso dati empirici sui test d'impatto dei missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un'altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate.

RO-SQ 15.9

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di supervisione per piccole quantità di talune merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.4. e 8.5. S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Contenuto della normativa nazionale: Prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, capitolo 8.5. S1(6).

Osservazioni: Gli obblighi dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre ottemperabili in un contesto nazionale.

RO-SQ 15.10

Oggetto: Allentamento delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1. e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva in relazione ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Osservazioni: Il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre.

1.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.

2.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3.

Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4.

Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

RO-SQ 15.11

Oggetto: Alternativa all'esposizione di targhe arancioni per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di esporre le targhe arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5 (4) (d).

Contenuto della normativa nazionale: Permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue.

1.

Gli autoveicoli devono:

a)

recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell'ADR; oppure

b)

nel caso di autoveicoli di peso inferiore a 3 500 kg che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo) e in cui il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali autoveicoli posso alternativamente recare un avviso conforme ai requisiti di cui al seguente paragrafo 2.

2.

Ai fini del precedente paragrafo 1, l'avviso da esporre in un autoveicolo durante il trasporto di materiale radioattivo deve essere conforme a quanto segue:

a)

la superficie deve essere di almeno 12 cm. La dicitura deve essere leggibile, in grassetto e di colore nero, in rilievo o impressa. Le maiuscole del termine «RADIOATTIVO» devono misurare almeno 12 mm di altezza, mentre tutte le altre maiuscole almeno 5 mm;

b)

non deve essere infiammabile, nella misura in cui la dicitura deve rimanere leggibile anche dopo essere stata esposta ad un incendio dell'autoveicolo;

c)

deve essere fissato all'interno del veicolo in posizione chiaramente visibile al conducente, senza ostruirne la visuale, ed esposto solamente quando l'autoveicolo trasporta materiale radioattivo;

d)

deve essere nella forma concordata e riportare il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico per i casi di emergenza.

Osservazioni: La deroga è necessaria per la movimentazione limitata di piccoli quantitativi di materiale radioattivo, essenzialmente monodosi di materiale radioattivo per i pazienti tra strutture ospedaliere a livello locale, in cui sono utilizzati autoveicoli di piccole dimensioni e non risulta semplice esporre il cartello arancione. L'esperienza ha dimostrato che, per questi veicoli, apporre i cartelli arancioni è problematico e sono difficili da mantenere in posizione nelle normali condizioni di trasporto. Gli autoveicoli saranno contrassegnati da cartelli che indicano il contenuto conformemente all'ADR, punto 5.3.1.5.2. (e normalmente 5.3.1.7.4) e specificano il pericolo. Inoltre, sarà apposto in posizione chiaramente visibile un cartello non infiammabile recante importanti informazioni utili nei casi di emergenza. In pratica, rispetto agli obblighi di cui all'ADR, punto 5.3.2, saranno disponibili maggiori informazioni in merito alla sicurezza.


ALLEGATO II

Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio.

BELGIO

RO-LT 1.1

Oggetto: Trasporto nelle immediate prossimità di zone industriali, compreso il trasporto su strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva 94/55/CE (di seguito «la direttiva»): allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroghe 2-89, 4-97 e 2-2000.

Contenuto della normativa nazionale: Le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Osservazioni: Le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.

Deroga 2-89: attraversamento di strada principale (prodotti chimici imballati).

Deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa a una temperatura di 600 °C).

Deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m (IBC, PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1. e 9).

RO-LT 1.2

Oggetto: Movimentazione di cisterne non intese come attrezzatura per il trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.2. (f).

Riferimento alla normativa nazionale: Esenzioni 6-82, 2-85.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizza la movimentazione di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia o riparazione.

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 7 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-LT 1.3

Oggetto: Formazione di conducenti dei veicoli.

Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Struttura della formazione:

1)

formazione «Colli»;

2)

formazione «Cisterne»;

2)

formazione speciale classe 1;

2)

formazione speciale classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione dei corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali.

Osservazioni: La proposta è di offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell'ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare gli obblighi previsti dall'ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l'abilitazione al «trasporto nazionale di merci UN 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55».

RO-LT 1.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in cisterne per l'eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all'allegato della direttiva: 3.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga 01 — 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Grazie a una deroga alla tabella di cui al capitolo 3.2, si consente l'utilizzo di una cisterna recante codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di merci UN 3130, liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Osservazioni: Questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

RO-LT 1.5

Oggetto: Trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.2, 5.4, 6.1. (normativa precedente: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenuto della normativa nazionale: Anziché classificare i rifiuti in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la costruzione degli imballaggi sono meno restrittive.

Osservazioni: La normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

RO-LT 1.6

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.5.

Riferimento alla normativa nazionale:

RO-LT 1.7

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.6.

Riferimento alla normativa nazionale:

RO-LT 1.8

Oggetto: Adozione di RO-LT 15.2.

Riferimento alla normativa nazionale:

DANIMARCA

RO-LT 2.1

Oggetto: UN 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto degli oli minerali della classe 3, delle merci UN 1202, 1203 e 1223 e dei gas della classe 2 in relazione alla distribuzione (beni da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al numero UN, al nome e alla classe.

Osservazioni: La ragione che giustifica una siffatta deroga nazionale è lo sviluppo di strumenti elettronici che consentono, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso costante, di trasmettere ai veicoli informazioni sulla clientela. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima del trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questo genere di trasporto è ristretto a zone limitate.

Attualmente esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10.

GERMANIA

RO-LT 3.1

Oggetto: Soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 18.

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2. e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

a)

per quanto riguarda il destinatario nel caso della distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto in determinati itinerari);

b)

per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6. non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

c)

per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Osservazioni: L'applicazione di tutte le disposizioni non è fattibile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-LT 3.2

Oggetto: Trasporto di materiale contaminato PCB di classe 9 alla rinfusa.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto alla rinfusa.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizzazione per il trasporto alla rinfusa in veicoli intercambiabili o container sigillati contro le polveri e impermeabili ai liquidi.

Osservazioni: Deroga 11 limitata al 31.12.2004; dal 2005, troveranno applicazione le stesse disposizioni contenute nell'ADR e RID.

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

Lista n. 4*.

RO-LT 3.3

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi imballati.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, imballaggio e marcatura.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Contenuto della normativa nazionale: Classi da 2 a 6.1, 8 e 9: Imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati con un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in specifiche categorie di rifiuti (per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative alle categorie di rifiuti e come lettera di spedizione; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Osservazioni: Lista n. 6*.

GRECIA

RO-LT 4.1

Oggetto: Deroga agli obblighi di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e segnaletica di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili e container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (MEGC).

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Requisiti di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili in circolazione per alcune categorie di merci pericolose].

Contenuto della normativa nazionale: Disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra il l'1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Il periodo di transizione sarà applicato per le autocisterne adattate conformemente a:

1.

i punti dell'ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2.

spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità delle cisterne compartimentate fino a 3 500 litri e di almeno 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3.

se il materiale utilizzato è l'alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare gli obblighi relativi allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17. (211.127);

4.

le cisterne devono rispettare i seguenti marginali: punti 211.128, 6.8.2.1.28. (211.129), punto 6.8.2.2, commi 6.8.2.2.1. e 6.8.2.2.2. (211.130, 211.131).

Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, ne è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20).

RO-LT 4.2

Oggetto: Deroga relativa ai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato della direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, intesi per il trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Contenuto della normativa nazionale: La deroga è applicabile ai veicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose (categorie UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 9 (punti da 9.2.1. a 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con i seguenti adattamenti.

Devono essere rispettati necessariamente i requisiti di cui al punto 9.2.3.2. solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e se è stato applicato un sistema frenante elettronico (EBS) secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente i punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installato dal fabbricante del veicolo e deve essere protetto da un carter (marginale 220 517).

Autocisterne specifiche del volume massimo inferiore a 4 t intese per il trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (UN 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3. e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri.

Osservazioni: Il numero di tali veicoli è modesto se paragonato con il numero totale dei veicoli già immatricolati che siano, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la grandezza del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza viaria.

SPAGNA

RO-LT 5.1

Oggetto: Attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Per evitare qualsiasi perdita del contenuto nell'eventualità di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro la possibilità di essere sradicate in caso di forte sollecitazione esterna o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti contro aperture non intenzionali.

Riferimento alla normativa nazionale: Real Decreto 2115/1998. Anejo 1. Apartado 3.

Contenuto della normativa nazionale: Le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1992 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Osservazioni: Anteriormente al 1o gennaio 1992, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strada, mentre sono utilizzate esclusivamente per lo spargimento dei fertilizzanti nelle aziende agricole di estese dimensioni.

FRANCIA

RO-LT 6.1

Oggetto: Utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per i tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 23-4.

Contenuto della normativa nazionale: Il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

RO-LT 6.2

Oggetto: Trasporto di articoli di classe 1 unitamente a materiale pericoloso incluso in altre classi (91).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di caricamento congiunto di colli con diverse etichette relative alla sicurezza.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 26.

Contenuto della normativa nazionale: Possibilità di trasportare congiuntamente detonatori semplici o assemblati e merci non comprese nella classe 1, a determinate condizioni e su una distanza massima di 200 km in Francia.

RO-LT 6.3

Oggetto: Trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 30.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto delle cisterne fisse di GPL è soggetto alla normativa specifica. Applicabile solo per brevi distanze.

RO-LT 6.4

Oggetto: Condizioni specifiche relative alla formazione dei conduttori e all'approvazione dei veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.8.3.2; 8.2.1. e 8.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzatura relativa alle cisterne e formazione dei conducenti.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 29.2.

Contenuto della normativa nazionale: Disposizioni specifiche in merito all'approvazione dei veicoli. Formazione speciale dei conducenti.

IRLANDA

RO-LT 7.1

Oggetto: Deroga dall'obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1. di indicare: i) il nome e l'indirizzo dei destinatari, ii) il numero e la descrizione dei colli, e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, combustibile diesel o GPL recanti numero identificativo della sostanza UN 1223, 1202 e 1965.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Documentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, combustibile diesel o GPL recanti numero identificativo della sostanza UN 1223, UN 1202 and UN 1965, come specificato nell'appendice B.5. dell'allegato B ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l'indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate.

Osservazioni: Quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune «rimboccare» la cisterna di deposito dei clienti; conseguentemente la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce ricevuta sono sconosciuti all'inizio dell'operazione di trasporto.

RO-LT 7.2

Oggetto: Deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l'ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Documentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Osservazioni: In particolar modo nel caso di consegne di benzina o di gasolio alle stazioni di servizio, l'autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista delle successive consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all'ultimo cliente.

RO-LT 7.3

Oggetto: Deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11. o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5. e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11. o 8.5.

Osservazioni: Per il trasporto nazionale all'interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

RO-LT 7.4

Oggetto: Deroga atta a consentire il trasporto con cisterne di matrici di emulsioni esplosive, recanti numero identificativo UN 3375.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Utilizzo di cisterne, ecc.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(6) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Permette il trasporto di matrici di emulsioni esplosive, con numero identificativo UN 3375, con cisterne.

Osservazioni: La matrice, benché classificata come solida, non è in polvere né in forma granulare.

RO-LT 7.5

Oggetto: Deroga dall'obbligo di «carichi misti» di cui al punto 7.5.2.1. per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1. e 8.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Imballaggi contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell'ADR classe 1 e di imballaggi contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell'ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1. o 8 a condizione che: a) i detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati di progetto approvato e nel rispetto delle condizioni richieste, dalle autorità competenti, e b) dette sostanze di classe 3, 5.1. o 8 siano trasportate in recipienti conformi ai requisiti imposti dall'autorità competente sotto il profilo di progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo.

Osservazioni: Autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1. e 8 (c.d. «autopompe»).

RO-LT 7.6

Oggetto: Deroga dall'obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Utilizzo di autocisterne.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numero identificativo UN 1202, UN 1223, UN 1011 e UN 1978 non sono soggette all'obbligo di essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire la perdita di contenuto.

Osservazioni: Le tubature flessibili fissate ad autocisterne per consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo «sistema di misura a umido» secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

RO-LT 7.7

Oggetto: Deroga dagli obblighi di cui ai capitoli 5.4.0, 5.4.1.1.1. e 7.5.11. dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti con un tenore in nitrato d'ammonio UN 2067 dai porti ai destinatari.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.0, 5.4.1.1.1. e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: L'obbligo di un documento di trasporto distinto, indicante la quantità totale esatta e i dettagli del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l'obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Riferimento alla normativa nazionale: Modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Deroga proposta per permettere le modifiche agli obblighi ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo; per tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR prevedono: a) un documento di trasporto distinto, indicante la massa totale delle merci pericolose per ciascun carico; e b) la disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto all'indirizzo del destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Giacché il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto [nella stessa giornata o nelle giornate successive] della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all'obbligo di cui alla disposizione speciale CV24.

PAESI BASSI

RO-LT 10.1

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

1.1.3.6: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

3.3: Disposizioni speciali applicabili a sostanze o a oggetti specifici.

4.1.4: Elenco con istruzioni di imballaggio; 4.1.6: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le merci di classe 2; 4.1.8: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le sostanze infettive; 4.1.10: Obblighi speciali per gli imballaggi collettivi.

5.2.2: Etichettatura degli imballaggi destinati al trasporto; 5.4.0: Le merci trasportate nel quadro del programma ADR devono essere accompagnate dalla documentazione prevista in questo capitolo, se applicabile, sempreché non sia stata concessa un'esenzione in virtù dei punti da 1.1.3.1. a 1.1.3.5; 5.4.1: Il documento di transito per le merci pericolose con le relative informazioni; 5.4.3: istruzioni scritte.

7.5.4: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali; 7.5.7: Movimentazione e sistemazione del carico.

8.1.2.1: Oltre alla documentazione richiesta dalla legge, devono essere a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti: a. i documenti di transito di cui al punto 5.4.1. riguardanti tutte le merci pericolose trasportate e, se applicabile, il certificato di carico del container previsto dal punto 5.4.2; b. le istruzioni scritte fornite al punto 5.4.3. relative a tutte le merci pericolose trasportate; 8.1.5: Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di: c. l'attrezzatura necessaria a permettere l'attuazione delle misure speciali suppletive indicate nelle istruzioni scritte di cui al punto 5.4.3; 8.3.6: Lasciare il motore acceso durante le operazioni di carico e scarico.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 3.

I seguenti punti dell'ADR non sono applicabili:

a.

1.1.3.6;

b.

3.3;

c.

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d.

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e.

7.5.4; 7.5.7;

f.

8.1.2.1; lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Osservazioni: Il programma è stato elaborato in modo da consentire ai privati di consegnare «piccoli rifiuti chimici» presso un sito unico. È applicabile a sostanze residue come i rifiuti di operazioni di tintura, ad esempio. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a elementi di trasporto speciali e la collocazione di cartelli che vietano di fumare in posizione chiaramente visibile al pubblico.

Date le quantità limitate offerte e la natura specialistica dell'imballaggio, a questo articolo non è applicabile una serie di punti dell'ADR. Il programma prevede altre regole supplementari.

RO-LT 10.2

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale:

10a.

Tanto il certificato di competenza professionale del conducente quanto la nota di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), si trovano a bordo del veicolo.

16b.

Il conducente del veicolo possiede la qualifica per il «trasporto di rifiuti pericolosi» rilasciata dal CCV (organismo di certificazione dei conducenti).

Osservazioni: Vista l'enorme varietà dei rifiuti domestici in questione, l'operatore del trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, nonostante le quantità irrisorie di rifiuti depositate. Un'ulteriore condizione prevede che l'operatore abbia ottenuto la qualifica per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Uno dei motivi è di impedire che l'operatore imballi assieme, ad esempio, acidi e basi e che sappia come agire in caso di incidente.

RO-LT 10.3

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 10 b.

Sono presenti a bordo del veicolo: b. istruzioni scritte e informazioni redatte ai sensi dell'allegato dell'atto che istituisce il programma.

Osservazioni: Dato che il programma esclude l'esenzione dal punto 1.1.3.6. dell'ADR, anche i piccoli quantitativi devono essere accompagnati da istruzioni scritte. Ciò è stato ritenuto necessario per via della varietà di rifiuti pericolosi depositati e per il fatto che chi li deposita (privati) non è familiare con il grado di pericolo che rappresentano.

RO-LT 10.4

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 6.

1.

I rifiuti domestici pericolosi devono essere presentati esclusivamente in un imballaggio sigillato ermeticamente adeguato alla sostanza in questione;

a)

per gli oggetti che rientrano nella categoria 6.2: un imballaggio che sia garantito contro eventuali rischi per chiunque lo manipoli;

b)

per i rifiuti domestici pericolosi di origine industriale: una cassa di capacità non superiore a 60 litri, in cui le sostanze siano separate per categoria di pericolo (KGA-box).

2.

Non vi sono rifiuti domestici pericolosi sulla parte esterna dell'imballaggio.

3.

L'imballaggio riporta il nome della sostanza.

4.

Per ciascuna raccolta, sarà accettata una sola cassa ai sensi del punto 1, lettera b).

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1. dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. In alternativa, l'articolo fissa una serie di regole, una delle quali prevede che le sostanze pericolose siano trasportate in contenitori ermetici che blocchino qualsiasi fuga.

RO-LT 10.5

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 7.2.

Il veicolo ha un compartimento di carico separato dalla cabina del conducente da una parete solida e spessa oppure, in alternativa, un compartimento di carico che non è parte integrante del veicolo.

Osservazioni: In base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal capitolo 6.1. dell'ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione delle esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.6

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 8.1.

Il compartimento di carico di un veicolo chiuso è dotato, nella parte superiore, di un estrattore di aria costantemente acceso e, nella parte inferiore, di aperture.

Osservazioni: In base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal capitolo 6.1. dell'ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione di eventuali esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.7

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

1.

Il veicolo è provvisto di unità, le quali, durante il trasporto:

a)

non rischiano di spostarsi accidentalmente e

b)

sono chiuse ermeticamente con un coperchio che non rischia di aprirsi accidentalmente.

2.

Il punto 1, lettera b), non è applicabile durante il transito ai fini della raccolta o quando il veicolo sia fermo durante il giro di raccolta.

3.

Nel veicolo deve essere ricavata una zona abbastanza libera per selezionare e depositare nelle diverse unità i rifiuti pericolosi domestici.

Osservazioni: In base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal capitolo 6.1. dell'ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Questo articolo è inteso a fornire un'unica garanzia attraverso l'uso di recipienti per stoccare gli imballaggi, garantendo in tal modo un metodo di stoccaggio per ciascuna categoria di merci pericolose.

RO-LT 10.8

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 14.

1.

I rifiuti domestici pericolosi sono esclusivamente trasportati in appositi recipienti.

2.

Ogni recipiente accoglie sostanze e oggetti di un'unica classe.

3.

Per quanto riguarda gli oggetti e le sostanze della classe 8, esistono contenitori separati per acidi, basi e batterie.

4.

Le bombolette spray sono collocate in scatole di cartone che possono essere chiuse, a condizione che siano trasportate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

5.

Eventuali estintori di classe 2 raccolti possono essere collocati nello stesso recipiente delle bombolette spray non imballate in scatole di cartone.

6.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, non è necessario il coperchio per il trasporto di batterie, a condizione che siano poste nel recipiente in modo che tutte le aperture delle batterie siano chiuse e rivolte verso l'alto.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1. dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni inerenti i recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.9

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 15.

1.

I recipienti, o scatole destinate al trasporto di bombolette spray, dovrebbero riportare in modo chiaro le seguenti diciture:

a)

per le bombolette spray di classe 2 nelle scatole in cartone, il termine «SPUITBUSSEN» [bombolette spray];

b)

per gli estintori e le bombole spray di classe 2, l'etichetta n. 2.2;

c)

per gli estintori e le bombole spray di classe 3, l'etichetta n. 3;

d)

per i residui di vernici e pitture di classe 4.1, l'etichetta n. 4.1;

e)

per le sostanze nocive di classe 6.1, l'etichetta n. 6.1;

f)

per gli oggetti di classe 6.2, l'etichetta n. 6.2;

g)

per le sostanze caustiche di classe 8, l'etichetta n. 8 e inoltre:

h)

per le sostanze alcaline, il termine «BASEN» [basi];

i)

per le sostanze acide, il termine «ZUREN» [acidi];

j)

per le batterie, il termine «ACCU'S» [batterie].

2.

Le medesime etichette e diciture sono esposte in modo visibile negli spazi chiudibili all'interno del veicolo in cui possono essere collocati i contenitori.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1. dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni per l'identificazione dei recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.10

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 13.

1.

Si vieta il trasporto di alimenti per consumo umano e mangimi per animali contemporaneamente ai rifiuti domestici pericolosi.

2.

Il veicolo deve essere in posizione di arresto durante la raccolta.

3.

Quando il veicolo è in movimento o in sosta per la raccolta, deve essere attivata una luce arancione intermittente.

4.

Durante la raccolta in un punto fisso, indicato appositamente, devono essere spenti sia il motore sia, in deroga al punto 3, la luce intermittente.

Osservazioni: Il divieto di cui al punto 7.5.4. dell'ADR è esteso a questo caso dal momento che, per via della varietà di sostanze depositate, vi è quasi sempre inclusa una sostanza di classe 6.1.

RO-LT 10.11

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di fumare.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

4.

I cartelli recanti la dicitura «Non fumare» devono essere esposti in modo chiaro sui lati e sul retro del veicolo.

Osservazioni: Poiché il regolamento riguarda il deposito di sostanze pericolose da parte di privati, l'articolo 9, paragrafo 4, sancisce l'obbligo di apporre in modo visibile un cartello con la dicitura «Non fumare».

RO-LT 10.12

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzature varie.

Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di:

a)

almeno un ceppo di arresto per veicolo di una misura adatta al peso del veicolo e al diametro delle ruote;

b)

l'attrezzatura necessaria per attuare le misure generali indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3, in particolare:

due segnali di avvertimento verticali distinti (ad esempio, coni rifrangenti, triangoli o luci intermittenti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);

una giacca o altro abbigliamento di sicurezza di buona qualità (cfr. la norma europea EN 471 a titolo di esempio) per ciascun membro dell'equipaggio;

una torcia elettrica manuale (cfr. anche il punto 8.3.4) per ciascun membro dell'equipaggio;

una protezione respiratoria ai sensi del requisito aggiuntivo S7 (cfr. capitolo 8.5) se questa disposizione aggiuntiva è applicabile conformemente alla colonna 19 della tabella A del capitolo 3.2;

c)

l'attrezzatura necessaria per attuare le misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 11.

Ciascun occupante del veicolo deve avere a portata di mano un kit di sicurezza comprendente:

a)

occhiali protettivi completamente chiusi;

b)

una maschera respiratoria protettiva;

c)

una tuta o un grembiule resistenti agli acidi;

d)

guanti di gomma sintetici;

e)

stivali o scarpe resistenti agli acidi; e

f)

una bottiglia di acqua distillata per effettuare bagni oculari.

Osservazioni: Data la vasta gamma di sostanze pericolose depositate, sono applicati ulteriori requisiti sull'equipaggiamento obbligatorio di sicurezza rispetto a quanto previsto dal punto 8.1.5. dell'ADR.

FINLANDIA

RO-LT 13.1

Oggetto: Modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.2.1. (a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni speciali per la classe 1.

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero dei detonatori ((1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive.

Osservazioni: Tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. La deroga è applicata principalmente per il trasporto locale di piccole quantità ai fini dell'impiego di esplosivi nel settore minerario.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31.

RO-LT 13.2

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

RO-LT 13.3

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.7.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

SVEZIA

RO-LT 14.1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 2, 5.2. e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie; ciascuna categoria comprende sostanze che, in base all'ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune).

Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Osservazioni: Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

RO-LT 14.2

Oggetto: Il nome e indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: La legislazione nazionale sancisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è reso nell'ambito del sistema di distribuzione.

Osservazioni: Nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

RO-LT 14.3

Oggetto: Trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura di colli, i documenti di trasporto, il certificato di abilitazione degli autisti e il certificato di approvazione ai sensi della parte 9.

Osservazioni: Esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti.

Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

Osservazioni: Tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga è intesa per il trasporto locale. Potrebbe trattarsi del trasporto di merci sequestrate dalla polizia, ad esempio esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l'ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo.

Nel caso degli alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può intercorrere anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti disposizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

RO-LT 14.5

Oggetto: Trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I documenti devono accompagnare la merce; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere attrezzata a norma; approvazione dei veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato di abilitazione dell'autista).

Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano del certificato di approvazione.

Osservazioni: Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.6

Oggetto: Certificato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8.2. né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Osservazioni: In certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3. e al punto 8.2.3. rimangono di applicazione.

RO-LT 14.7

Oggetto: Distribuzione locale di merci UN 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6.

Il nome e l'indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al disposto del punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0».

Il nome e il recapito dei destinatari non è necessario in alcun documento presente a bordo del veicolo.

RO-LT 14.8

Oggetto: Trasporto di cisterne vuote non pulite non adibite al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1, 6.8, 8.2.2.8.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il documento di trasporto, le prescrizioni relative alla costruzione, il collaudo, ecc., per le cisterne e il certificato di abilitazione del conducente.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Le sostanze UN 1202, 1203, 1223 e 1965 possono essere trasportate in cisterne fisse non intese per il trasporto. Le cisterne devono essere svuotate.

L'unità di trasporto deve essere contrassegnata come un'autocisterna con la sostanza in questione. L'autista deve essere in possesso di un certificato conforme al punto 8.2.2.7.1.

Osservazioni: Questa deroga si applica quando le cisterne devono essere spostate, ad esempio per la riparazione o la manutenzione.

Scopo della deroga è di evitare eventuali rischi e l'impatto ambientale associato alla pulizia delle cisterne vuote prima del trasporto.

La deroga si applica alle piccole quantità. Spesso questo genere di trasporto è effettuato a livello locale, ma in alcuni rari casi, il tragitto può superare 300 km nella Svezia settentrionale, scarsamente popolata.

Condizioni di trasporto: le apparecchiature installate sulla cisterna non devono essere collocate in modo da poter essere danneggiate durante il trasporto. I documenti che dimostrano che la cisterna è omologata per la sostanza trasportata devono viaggiare sul mezzo. I dispositivi di fissaggio della cisterna al veicolo devono sostenere il doppio del peso della cisterna trasportata. Il veicolo su cui è posta la cisterna non può trasportare un carico di sostanze infiammabili.

RO-LT 14.9

Oggetto: Trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4, 6.8. e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto; Costruzione di cisterne; Certificato di approvazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria,

si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al capitolo 6.8. ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su strutture mobili per il personale,

le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai capitoli 6.7. e 6.8, intese per il trasporto delle sostanze UN 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali,

non è necessario il certificato di approvazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Osservazioni: Una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante (diesel) per l'uso di trattori forestali.

RO-LT 14.10

Oggetto: Trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità del punto 4.1.4.

Riferimento alla normativa nazionale: Tillägg S — Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska förordningen SÄIFS 1993: 4 (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993: 4).

Contenuto della normativa nazionale: L'autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità dei punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli di una unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

Osservazioni: La deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e al trasporto essenzialmente locale.

Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell'adesione all'Unione europea.

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell'immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

Deroga precedente n. 84.

RO-LT 14.11

Oggetto: Patente per i conducenti.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Tillägg S — Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose).

Contenuto della normativa nazionale: La formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

Osservazioni: Trasporto locale.

REGNO UNITO

RO-LT 15.1

Oggetto: Attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Contenuto della normativa nazionale: Non applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada.

Osservazioni: Questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

RO-LT 15.2

Oggetto: Esenzione dal divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose nella catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utente finale o dal dettagliante all'utente finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Contenuto della normativa nazionale: Il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Osservazioni: Se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.