ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 82

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
31 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

 

Regolamento (CE) n. 494/2005 della Commissione, del 30 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione, del 30 marzo 2005, recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno del Banco de Portugal

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/1


REGOLAMENTO (CE) N. 493/2005 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), i codici NC per i videomonitor sono 8471 e 8528.

(2)

La classificazione dei videomonitor sotto un codice NC diverso da 8528 richiede il rispetto di determinate condizioni. Il convergere dell'informatica, dell'elettronica di consumo e delle nuove tecnologie ha creato una situazione in cui sta diventando impossibile determinare, con riferimento alle sole caratteristiche tecniche, la destinazione principale di un determinato monitor nell'ambito della classificazione dei videomonitor. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che la classificazione non può essere fondata sull'effettiva destinazione della merce. La corretta classificazione dei singoli prodotti deve basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al momento risulta impossibile adottare criteri oggettivi che soddisfino questa condizione.

(3)

I dati commerciali indicano che attualmente i videomonitor a cristalli liquidi con schermo la cui diagonale misura 48,5 cm o meno e di formato 4:3 o 5:4 vengono principalmente impiegati come unità di output di macchine automatiche per l'elaborazione dei dati. Tuttavia, tali monitor sono spesso anche in grado di riprodurre immagini video provenienti da fonti diverse dalle macchine automatiche per l'elaborazione dei dati e non soddisfano dunque la condizione di essere unicamente o principalmente destinati all'impiego con questo tipo di macchine. I videomonitor in questione non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'accordo sui prodotti delle tecnologie dell'informazione (2) o della comunicazione sulla sua attuazione, entrambi approvati con decisione 97/539/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all'abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione (3).

(4)

È nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con la diagonale dello schermo pari a 48,5 cm o inferiore e di formato 4:3 o 5:4, e classificabili con il codice NC 8528 21 90. La scadenza della presente misura dovrebbe pertanto essere fissata al 31 dicembre 2006, a meno che il Consiglio non decida di prorogarla.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Poiché la modifica di cui al presente regolamento deve essere applicata dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2005, di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (4), il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente e deve essere applicato dal 1o gennaio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte 2, «Tabella dei dazi», sezione XVI, capitolo 85, il testo della colonna 3 del codice NC 8528 21 90 è sostituito da:

«14 (5)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

(2)  GU L 155 del 12.6.1997, pag. 3.

(3)  GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1.

(4)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.

(5)  Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2006, per i videomonitor con schermo la cui diagonale è uguale o inferiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528219030).


31.3.2005   

IT

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L 82/3


REGOLAMENTO (CE) N. 494/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

116,7

204

62,3

212

131,6

624

129,4

999

110,0

0707 00 05

052

144,6

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

90,9

220

122,9

999

93,1

0709 10 00

220

122,2

999

122,2

0709 90 70

052

128,3

204

50,7

999

89,5

0805 10 20

052

38,8

204

48,1

212

51,4

220

49,1

400

53,9

512

118,1

624

56,9

999

59,5

0805 50 10

052

60,0

400

81,0

624

64,3

999

68,4

0808 10 80

388

83,6

400

116,6

404

106,2

508

71,8

512

77,2

524

63,0

528

70,6

720

77,8

999

83,4

0808 20 50

388

66,6

508

129,9

512

68,3

528

56,1

999

80,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.3.2005   

IT

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L 82/5


REGOLAMENTO (CE) N. 495/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2005

recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2), prevede che, se l’offerta è ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo, l’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento dispone che l’ultima consegna al centro d’intervento per il quale è effettuata l’offerta debba aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell’offerta.

(2)

La campagna di commercializzazione 2004/2005 è la prima campagna in cui si applica il regime d’intervento per i cereali nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004.

(3)

Grazie a condizioni climatiche favorevoli, il raccolto 2004 è stato abbondante in questi paesi. Di conseguenza, il livello dei prezzi sul mercato interno è risultato leggermente inferiore a quello del prezzo d’intervento. Sin dall’inizio del periodo d’intervento nel novembre 2004, sono stati quindi offerti all’intervento quantitativi relativamente ingenti di cereali. Data l’entità dei quantitativi offerti all’intervento e la loro dislocazione geografica, il relativo termine di consegna, corrispondente al 31 marzo 2005, non può essere rispettato. Ai fini di un’adeguata presa in consegna delle offerte, è opportuno prorogare il termine di consegna in deroga al regolamento (CE) n. 824/2000.

(4)

Poiché la situazione di mercato presenta carattere urgente e richiede l’attuazione immediata del provvedimento in questione, occorre sancire l’applicazione immediata del disposto del presente regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia deve aver luogo entro la fine del sesto mese successivo al mese di ricezione dell’offerta, ma non oltre il 31 luglio 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

31.3.2005   

IT

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L 82/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno del Banco de Portugal

(2005/266/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2005/3 della Banca centrale europea (di seguito «BCE») dell’11 febbraio 2005 al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

In conformità di una recente modifica nella legislazione portoghese, la revisione dei conti deve ora essere compiuta esclusivamente da revisores oficiais de contas (revisori ufficiali dei conti). Il consiglio direttivo della BCE ha pertanto raccomandato che il Consiglio dell’Unione europea approvi la sostituzione della società PricewaterhouseCoopers — Auditores e Consultores, Lda. quale revisore esterno del Banco de Portugal con la società PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., in quanto la prima non presenta lo status di revisore ufficiale dei conti.

(3)

Il consiglio direttivo della BCE non ha raccomandato alcuna modifica della durata del mandato dei revisori esterni.

(4)

È opportuno conformarsi alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (2),

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 10, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«10.   La società PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. è accettata come revisore esterno del Banco de Portugal a decorrere dall’esercizio 2004, per un periodo rinnovabile di un anno.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU C 50 del 26.2.2005, pag. 6.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/651/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 23).