ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
24 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 466/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 467/2005 della Commissione, del 22 marzo 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

3

 

 

Regolamento (CE) n. 468/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

9

 

*

Regolamento (CE) n. 469/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

12

 

 

Regolamento (CE) n. 470/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

14

 

 

Regolamento (CE) n. 471/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

22

 

 

Regolamento (CE) n. 472/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

24

 

 

Regolamento (CE) n. 473/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 332a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

26

 

 

Regolamento (CE) n. 474/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

27

 

 

Regolamento (CE) n. 475/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, relativo alla 79a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

28

 

 

Regolamento (CE) n. 476/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

29

 

 

Regolamento (CE) n. 477/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

31

 

 

Regolamento (CE) n. 478/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, relativa alla 16a gara particolare effetuatta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

32

 

 

Regolamento (CE) n. 479/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, relativo alla 15a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

33

 

 

Regolamento (CE) n. 480/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

34

 

 

Regolamento (CE) n. 481/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

36

 

 

Regolamento (CE) n. 482/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

38

 

 

Regolamento (CE) n. 483/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

40

 

 

Regolamento (CE) n. 484/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

41

 

*

Direttiva 2005/24/CE del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura ( 1 )

43

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la decisione 2000/256/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

45

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

47

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

48

 

 

Commissione

 

*

Decisione n. 2/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1o marzo 2005, relativa alle modifiche delle appendici dell’allegato 4

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.3.2005   

IT

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L 78/1


REGOLAMENTO (CE) N. 466/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

90,9

204

89,1

212

129,8

624

114,8

628

124,5

999

109,8

0707 00 05

052

169,6

204

65,9

999

117,8

0709 10 00

220

141,4

999

141,4

0709 90 70

052

129,5

204

46,9

220

65,2

624

56,7

999

74,6

0805 10 20

052

45,7

204

50,8

212

62,4

220

48,4

400

57,4

624

56,5

999

53,5

0805 50 10

052

57,8

220

21,8

400

74,3

999

51,3

0808 10 80

052

72,1

388

74,9

400

113,3

404

113,7

508

65,2

512

79,4

524

55,3

528

66,5

720

75,7

999

79,6

0808 20 50

388

63,0

512

65,1

528

60,1

720

46,2

999

58,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.3.2005   

IT

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L 78/3


REGOLAMENTO (CE) N. 467/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

34,92

20,37

1 038,97

260,11

546,45

8 579,53

120,59

24,31

15,10

142,05

8 371,38

1 336,91

318,31

24,22

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

40,95

23,89

1 218,22

304,99

640,73

10 059,78

141,39

28,51

17,71

166,56

9 815,72

1 567,57

373,23

28,40

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

120,66

70,39

3 589,42

898,63

1 887,87

29 640,52

416,60

84,00

52,17

490,77

28 921,41

4 618,74

1 099,71

83,67

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

59,00

34,42

1 755,14

439,41

923,12

14 493,50

203,71

41,07

25,51

239,98

14 141,87

2 258,45

537,73

40,91

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

154,16

89,94

4 586,11

1 148,15

2 412,08

37 870,95

532,28

107,33

66,66

627,05

36 952,15

5 901,24

1 405,08

106,90

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

104,01

60,68

3 094,19

774,65

1 627,40

25 551,10

359,13

72,41

44,97

423,06

24 931,20

3 981,50

947,99

72,13

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

37,93

22,13

1 128,38

282,50

593,48

9 317,88

130,96

26,41

16,40

154,28

9 091,82

1 451,96

345,71

26,30

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

67,28

39,25

2 001,40

501,06

1 052,65

16 527,10

232,29

46,84

29,09

273,65

16 126,13

2 575,34

613,18

46,65

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

330,85

193,02

9 842,43

2 464,10

5 176,66

81 276,39

1 142,36

230,34

143,06

1 345,73

79 304,53

12 664,90

3 015,49

229,43

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

219,84

128,26

6 540,17

1 637,36

3 439,83

54 007,10

759,08

153,06

95,06

894,22

52 696,82

8 415,66

2 003,75

152,45

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,74

12 326,80

3 086,07

6 483,33

101 791,68

1 430,70

288,48

179,17

1 685,41

99 322,09

15 861,70

3 776,64

287,34

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

238,20

138,97

7 086,35

1 774,10

3 727,10

58 517,39

822,47

165,84

103,00

968,90

57 097,69

9 118,48

2 171,09

165,18

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

516,03

301,05

15 351,39

3 843,29

8 074,12

126 768,05

1 781,75

359,26

223,13

2 098,95

123 692,51

19 753,65

4 703,31

357,84

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

171,67

100,15

5 107,01

1 278,56

2 686,05

42 172,45

592,74

119,52

74,23

698,27

41 149,30

6 571,53

1 564,67

119,04

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

118,29

69,01

3 518,92

880,98

1 850,79

29 058,36

408,42

82,35

51,15

481,13

28 353,37

4 528,02

1 078,11

82,03

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

540,49

27 560,66

6 899,94

14 495,64

227 589,25

3 198,81

644,99

400,59

3 768,29

222 067,67

35 464,12

8 443,94

642,44

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

178,36

104,06

5 306,11

1 328,41

2 790,77

43 816,61

615,85

124,18

77,12

725,49

42 753,56

6 827,73

1 625,67

123,69

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

104,92

61,21

3 121,24

781,42

1 641,63

25 774,40

362,26

73,04

45,37

426,76

25 149,08

4 016,30

956,27

72,76

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

101,08

58,97

3 007,17

752,86

1 581,63

24 832,52

349,03

70,38

43,71

411,16

24 230,05

3 869,53

921,33

70,10

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

161,73

94,35

4 811,21

1 204,51

2 530,47

39 729,78

558,41

112,59

69,93

657,82

38 765,89

6 190,90

1 474,04

112,15

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

95,92

55,96

2 853,56

714,40

1 500,84

23 564,00

331,20

66,78

41,48

390,16

22 992,31

3 671,86

874,26

66,52

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

95,45

55,69

2 839,54

710,89

1 493,47

23 448,25

329,57

66,45

41,27

388,24

22 879,36

3 653,83

869,97

66,19

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

65,14

38,00

1 937,87

485,15

1 019,23

16 002,44

224,92

45,35

28,17

264,96

15 614,20

2 493,58

593,72

45,17

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

54,70

31,91

1 627,31

407,41

855,89

13 437,95

188,87

38,08

23,65

222,50

13 111,93

2 093,97

498,57

37,93

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

58,43

34,09

1 735,33

435,20

914,28

14 354,70

201,76

40,68

25,27

237,68

14 006,44

2 236,82

532,58

40,52

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

72,72

42,42

2 163,31

541,59

1 137,80

17 864,08

251,08

50,63

31,44

295,78

17 430,67

2 783,67

662,79

50,43

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

85,34

49,79

2 538,76

635,59

1 335,27

20 964,45

294,66

59,41

36,90

347,12

20 455,83

3 266,79

777,82

59,18

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

141,83

82,74

4 219,24

1 056,31

2 219,13

34 841,47

489,70

98,74

61,33

576,89

33 996,17

5 429,18

1 292,68

98,35

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

32,67

19,06

971,90

243,32

511,17

8 025,71

112,80

22,74

14,13

132,89

7 831,00

1 250,61

297,77

22,66

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,98

31,49

1 605,98

402,07

844,67

13 261,81

186,40

37,58

23,34

219,58

12 940,06

2 066,52

492,04

37,44

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

85,74

50,02

2 550,56

638,55

1 341,48

21 061,93

296,03

59,69

37,07

348,73

20 550,94

3 281,98

781,43

59,45

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

562,13

327,95

16 722,81

4 186,63

8 795,42

138 092,86

1 940,92

391,35

243,07

2 286,46

134 742,56

21 518,34

5 123,48

389,81

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

610,83

356,36

18 171,58

4 549,34

9 557,41

150 056,50

2 109,07

425,26

264,12

2 484,55

146 415,95

23 382,57

5 567,35

423,58

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

126,34

73,71

3 758,43

940,94

1 976,76

31 036,19

436,22

87,96

54,63

513,88

30 283,22

4 836,22

1 151,50

87,61

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

129,16

75,35

3 842,26

961,93

2 020,85

31 728,49

445,95

89,92

55,85

525,34

30 958,72

4 944,10

1 177,18

89,56

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

88,83

51,82

2 642,46

661,55

1 389,81

21 820,77

306,70

61,84

38,41

361,30

21 291,38

3 400,22

809,59

61,60

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

279,16

162,86

8 304,71

2 079,12

4 367,89

68 578,27

963,88

194,35

120,71

1 135,48

66 914,48

10 686,22

2 544,37

193,58

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

177,91

9 071,96

2 271,21

4 771,43

74 914,02

1 052,93

212,31

131,86

1 240,38

73 096,51

11 673,49

2 779,44

211,47

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 081,63

631,02

32 177,41

8 055,76

16 923,83

265 713,23

3 734,65

753,03

467,70

4 399,53

259 266,71

41 404,80

9 858,41

750,06

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

64,65

37,72

1 923,27

481,50

1 011,55

15 881,92

223,22

45,01

27,95

262,96

15 496,61

2 474,80

589,25

44,83

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

294,14

171,60

8 750,37

2 190,70

4 602,29

72 258,43

1 015,61

204,78

127,19

1 196,41

70 505,36

11 259,68

2 680,91

203,97

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

131,50

76,72

3 911,89

979,36

2 057,47

32 303,45

454,03

91,55

56,86

534,86

31 519,74

5 033,69

1 198,51

91,19

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/9


REGOLAMENTO (CE) N. 468/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(4)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 marzo 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

26,53

28,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

33,12

35,31

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

61,57

65,60

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

42,55

46,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

128,43

138,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

121,18

131,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/12


REGOLAMENTO (CE) N. 469/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l’articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), in particolare l’articolo 9,

previa consultazione dei comitati consultivi,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 76/2002 (3) la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione (4) per ampliare il campo di applicazione della vigilanza, nonché dal regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione (5).

(2)

Le statistiche sul commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (6).

(3)

Benché la situazione sia cambiata in seguito all’introduzione della sorveglianza nel 2002, la recente evoluzione del mercato mondiale della siderurgia rende tuttora necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni della Comunità.

(4)

Dal 2003, il mercato cinese determina in larghissima misura il sensibile aumento della domanda di prodotti siderurgici. Tuttavia, la Cina continua ad aumentare la sua capacità di produzione a ritmo serrato. La sua produzione di acciaio grezzo è cresciuta da 129 milioni di tonnellate nel 2000 a 270 milioni nel 2004 e la sua quota mondiale è passata dal 15,4 % al 26,2 % nello stesso periodo; l’attuale aggiunta di nuove capacità di produzione potrebbe portare la capacità della Cina a 300 milioni di tonnellate nel 2005. Il paese ha importato all’incirca 37 milioni di tonnellate nel 2003 e 29 milioni di tonnellate nel 2004. Negli stessi anni, le esportazioni sono state pari complessivamente a 7 milioni circa di tonnellate e a 14 milioni di tonnellate. Le importazioni nette sono quindi passate da 30 milioni circa di tonnellate nel 2003 a 15 milioni nel 2004; ne consegue che 15 milioni di tonnellate supplementari dovevano trovare un altro sbocco. È lecito attendersi che questa tendenza delle importazioni cinesi a diminuire e delle esportazioni a crescere si confermerà, cosicché quantitativi sempre maggiori di prodotti siderurgici in cerca di nuovi sbocchi si riverseranno sul mercato mondiale.

(5)

Le statistiche più recenti sulle importazioni disponibili per i quattro principali tipi di prodotti, ossia prodotti piatti, prodotti lunghi, tubi e prodotti semilavorati, indicano una crescita annua media tra il 2002 e il 2003 pari complessivamente al 9 %, ma del 23 % e 43 % rispettivamente per i prodotti lunghi e per quelli semilavorati. Analogamente, su un periodo di 10 mesi compreso tra gennaio e ottobre, l’aumento percentuale tra il 2003 e il 2004 è risultato compreso tra il 3,4 % e il 58,5 %, a seconda del tipo di prodotto.

(6)

Dall’analisi dei primi tre trimestri del 2004 emerge un’ulteriore tendenza al rialzo per tale periodo, compresa tra il 26,7 % e il 52 %, mentre le cifre riguardanti il mese di ottobre dello stesso anno indicano un’accelerazione di tale andamento.

(7)

Inoltre, i prezzi sul mercato comunitario, che nel 2003 accusavano un ritardo rispetto al mercato statunitense, sono diventati tra i più elevati del mondo. Con ogni probabilità, tale situazione interesserà sempre più gli esportatori dei paesi terzi.

(8)

Le statistiche sull’occupazione dei produttori dell’UE indicano inoltre un netto calo, da 414 500 persone nel 2000 a 404 700 nel 2001, 390 200 nel 2002, 383 800 nel 2003 e 375 900 nel 2004, pari a un calo del 10 % circa in 4 anni.

(9)

Tenuto conto dell’andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, della recente evoluzione del mercato cinese, dell’aumento sempre più sostenuto delle importazioni, dei prezzi elevatissimi dei prodotti siderurgici sul mercato dell’UE e del già notevole calo dell’occupazione registrato negli ultimi anni, si può ritenere pertanto che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai fini dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94.

(10)

Di conseguenza, è nell’interesse della Comunità che le importazioni di taluni prodotti siderurgici continuino ad essere soggette alla vigilanza comunitaria preventiva, perché possano fornire informazioni statistiche approfondite che consentano di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni. Tenuto conto della prevista evoluzione sopra descritta, è opportuno prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2006.

(11)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione per raccogliere i dati il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dai regolamenti (CE) n. 1337/2002 e (CE) n. 2385/2002, all’articolo 6, la data «31 marzo 2005» è sostituita da «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.

(4)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125.

(6)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/14


REGOLAMENTO (CE) N. 470/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 22.10.2004, pag. 16).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,15

A01

EUR/100 kg

70,80

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

60,12

A01

EUR/100 kg

77,17

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,36

A01

EUR/100 kg

80,06

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,96

A01

EUR/100 kg

83,38

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5515

A01

EUR/kg

0,7080

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,54

A01

EUR/100 kg

58,45

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,53

A01

EUR/100 kg

61,01

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,65

A01

EUR/100 kg

65,01

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,96

A01

EUR/100 kg

65,41

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4554

A01

EUR/kg

0,5845

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5065

A01

EUR/kg

0,6501

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,79

A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

45,68

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,50

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,09

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,99

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

17,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,81

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,93

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,53

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,49

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

45,40

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

«970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.


24.3.2005   

IT

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L 78/22


REGOLAMENTO (CE) N. 471/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

56

52

51

Burro < 82 %

50,8

Burro concentrato

67,5

63,5

67

63,5

Crema

 

 

26

22

Cauzione di trasformazione

Burro

62

Burro concentrato

74

74

Crema

29


24.3.2005   

IT

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L 78/24


REGOLAMENTO (CE) N. 472/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 160a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

Concentrato

204

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

73

73

Concentrato

73


24.3.2005   

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L 78/26


REGOLAMENTO (CE) N. 473/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 332a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 332a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

66,6 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

74 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


24.3.2005   

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L 78/27


REGOLAMENTO (CE) N. 474/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 376/2005 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Slovacchia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 376/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 376/2005 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 5.


24.3.2005   

IT

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L 78/28


REGOLAMENTO (CE) N. 475/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

relativo alla 79a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 79a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 22 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


24.3.2005   

IT

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L 78/29


REGOLAMENTO (CE) N. 476/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,00


24.3.2005   

IT

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L 78/31


REGOLAMENTO (CE) N. 477/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 22 marzo 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


24.3.2005   

IT

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L 78/32


REGOLAMENTO (CE) N. 478/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

relativa alla 16a gara particolare effetuatta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 16a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/33


REGOLAMENTO (CE) N. 479/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

relativo alla 15a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 15a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 marzo 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/34


REGOLAMENTO (CE) N. 480/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'1 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

E1

100,00

E2

76,60

E3

100,00

P1

100,00

P2

100,00

P3

1,74

P4

100,00


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/36


REGOLAMENTO (CE) N. 481/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'1 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2005

(in t)

1

1,23

1 775,00

2

100,00

1 971,70

3

1,27

825,00

4

1,51

450,00

5

2,38

175,00


24.3.2005   

IT

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L 78/38


REGOLAMENTO (CE) N. 482/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'1 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2005

(in t)

I1

100,00

371,00

I2

100,00

132,50


24.3.2005   

IT

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L 78/40


REGOLAMENTO (CE) N. 483/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2),

visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3)

Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo.

(4)

La Commissione deve pertanto fissare una percentuale di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 21 e il 22 marzo 2005, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 98,87 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1878/2004 (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 27).

(3)  GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/41


REGOLAMENTO (CE) N. 484/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni del Brasile, da Cuba e da altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 14 al 18 marzo 2005 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera la ripartizione per paese d’origine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero concessioni CXL.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 14 al 18 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP—INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.3.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

0

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.3.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.3.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

99,9711

Raggiunto

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/43


DIRETTIVA 2005/24/CE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all’ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (3), stabilisce che lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve essere raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto.

(2)

La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (4), consente la conservazione dello sperma non solo in centri di raccolta dello sperma ma anche in centri di magazzinaggio dello sperma.

(3)

Per assicurare la coerenza nella legislazione comunitaria, occorrerebbe adattare l’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE al più ampio ambito d’applicazione e alle nuove definizioni della direttiva 88/407/CEE. Nella stessa occasione è opportuno allineare la direttiva 87/328/CEE al resto della legislazione in materia di riproduttori di razza pura per quanto riguarda gli ovuli e gli embrioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/328/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri vigilano affinché, fatte salve le norme in materia di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate:

l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura,

l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e

l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all’articolo 2 sia raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (5)

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 marzo 2007. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

(4)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

(5)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che modifica la decisione 2000/256/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(2005/257/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2000/256/CE (2) il Consiglio ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi, in deroga alle disposizioni dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile dell’imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi, il valore dell’oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui la fornitura dell’oro al destinatario sia avvenuta in esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.

(2)

Scopo della deroga era di evitare abusi dell’esenzione dell’oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

(3)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione l’8 settembre 2004, il governo olandese ha chiesto di prorogare la validità della decisione 2000/256/CE, che è scaduta il 31 dicembre 2004.

(4)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 22 novembre 2004, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 24 novembre 2004 essa ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(5)

Secondo le autorità olandesi la deroga autorizzata con la decisione 2000/256/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

(6)

Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

(7)

È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/256/CE fino all’entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l’evasione fiscale in materia di IVA connessa all’esenzione dell’oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

(8)

La deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2000/256/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all’esenzione dell’oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 36.


24.3.2005   

IT

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L 78/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(2005/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera registrata il 17 maggio 2004 presso il segretariato generale della Commissione, le autorità danesi hanno informato la Commissione della loro volontà di introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, per prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale. Esse hanno fornito alla Commissione tutte le pertinenti informazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 15 ottobre 2004.

(2)

La misura di deroga è intesa ad escludere alcuni periodici e riviste importati in Danimarca dal beneficio dell’esenzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva, assoggettandoli all’IVA. Tale articolo è stato attuato dalla direttiva 83/181/CEE (2), che stabilisce che importazioni di beni il cui valore globale non supera 10 EUR possono essere ammesse in esenzione IVA. Gli Stati membri possono concedere un’esenzione per le importazioni da paesi terzi di beni di valore totale superiore a 10 EUR, ma non superiore a 22 EUR. In Danimarca sono attualmente esentate dall’IVA tutte le piccole spedizioni di carattere commerciale provenienti da paesi non aderenti all’UE. Il massimale danese per l’esenzione IVA è 80 DKK (10 EUR).

(3)

Le autorità danesi hanno scoperto che alcune società editoriali inoltrano la distribuzione delle loro pubblicazioni agli abbonati in Danimarca attraverso territori ai quali non si applica la sesta direttiva IVA, con conseguenti perdite di reddito per la Danimarca e un’incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità. Se la Danimarca non è autorizzata a prevenire questo tipo di elusione fiscale, vi è il rischio che le perdite di reddito aumentino.

(4)

La richiesta di deroga si riferisce solo alle spedizioni e alle situazioni connesse con questo sistema di evasione e non intende escludere tutte le spedizioni relative ad acquisti per corrispondenza dall’esenzione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 83/181/CEE. Sembra pertanto che la proposta prevista deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE sia effettivamente la soluzione più adeguata in questo caso.

(5)

La deroga permette di evitare perdite di gettito dell’IVA e di conseguenza non avrà un effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, ad applicare l’IVA alle importazioni sul territorio danese di riviste, periodici e pubblicazioni analoghe, stampati sul territorio della Comunità, come definito all’articolo 3 di tale direttiva, e spediti a privati cittadini in Danimarca.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.


24.3.2005   

IT

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L 78/48


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2005/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con una lettera registrata dal segretariato generale della Commissione l’11 novembre 2004, la Repubblica di Cipro ha chiesto di essere autorizzata a mantenere una misura già in vigore prima della sua adesione all’Unione europea, in deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

(2)

La misura che necessita la concessione di una deroga mira a lottare contro le forme di evasione fiscale che consistono nel manipolare il valore delle operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(3)

Questa misura dovrebbe applicarsi soltanto nei casi in cui l’amministrazione sia in grado di concludere, sulla base dei fatti, che la determinazione della base imponibile di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva è influenzata dall’esistenza di legami di natura familiare, commerciale o giuridica tra le parti. Infatti, l’amministrazione non dovrebbe agire sulla base di semplici supposizioni e le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di fornire prove contrarie in caso di contestazione del livello del valore normale stabilito dall’amministrazione.

(4)

La misura è estremamente mirata e può essere applicata soltanto quando è rispettata una serie di condizioni ed è accertata una perdita di entrate fiscali; essa è pertanto proporzionata all’obiettivo perseguito.

(5)

Deroghe analoghe, accordate ad altri Stati membri per lottare contro l’evasione fiscale, si sono rivelate efficaci.

(6)

La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica di Cipro è autorizzata a considerare il valore normale delle operazioni come loro base imponibile nelle circostanze descritte all’articolo 2.

Articolo 2

Il valore normale può essere applicato soltanto quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

1)

il corrispettivo versato è inferiore al valore normale dell’operazione;

2)

il destinatario dell’operazione non beneficia del diritto a detrarre integralmente l’IVA;

3)

esistono legami di natura familiare, commerciali o giuridica, ai sensi della normativa nazionale, tra la persona che effettua l’operazione e il destinatario;

4)

una serie di elementi permette di giungere alla conclusione che questi legami di natura familiare, commerciale o giuridica hanno influenzato la determinazione della base imponibile di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 3

L’autorizzazione concessa in virtù dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE introdotte per lottare contro le frodi fiscali in materia di IVA connesse alla valutazione delle operazioni effettuate tra persone collegate, o il 1o giugno 2009, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 4

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).


Commissione

24.3.2005   

IT

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L 78/50


DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 1o marzo 2005

relativa alle modifiche delle appendici dell’allegato 4

(2005/260/CE)

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a provvedimenti fitosanitari. Occorre che l’allegato 4 sia integrato da una serie di appendici, come descritto nella «dichiarazione comune sull’applicazione dell’allegato 4 dell’accordo» allegata all’accordo (ad eccezione dell’appendice 5, adottata al momento della conclusione dell’accordo).

(3)

Le appendici dell’allegato 4 sono state sostituite una prima volta con decisione n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura, allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione (1).

(4)

Dopo l’entrata in vigore della decisione n. 1/2004, il 1o aprile 2004, la legislazione comunitaria relativa al settore fitosanitario è stata modificata in aspetti che riguardano l’accordo.

(5)

A seguito dell’allargamento della Comunità occorre completare l’elenco delle autorità incaricate di rilasciare il passaporto fitosanitario.

(6)

È pertanto opportuno modificare nuovamente le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti verificatisi,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell’allegato 4 dell’accordo sono modificate conformemente alle appendici 1 e 2 allegate alla presente decisione.

Articolo 2

Le appendici 3 e 4 dell’allegato 4 dell’accordo sono sostituite dalle appendici 3 e 4 allegate alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2005.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2005.

Per il Comitato misto per l’agricoltura

Il presidente e capo della delegazione comunitaria

Michael SCANNELL

Il capo della delegazione svizzera

Christian HÄBERLI

Il segretario del comitato

Remigi WINZAP


(1)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.


APPENDICE 1

1.

Al punto 1.1 della parte A sono aggiunte le specie seguenti:

«Camellia sp.»

«Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Plance.»

«Viburnum spp.»

2.

Al punto 1.2 della parte A è aggiunta la specie seguente:

«Amelanchier Med.»

3.

Il testo del punto 1.5 della parte A è soppresso.

4.

Il testo del punto 1.6 della parte A è sostituito dal seguente:

«1.6

Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a)

ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

5.

Il testo del punto 1.7 della parte A è soppresso.

6.

Nel titolo del punto 2.3 della parte B il termine «dell’Iran» è inserito tra i termini «dell’India» e «dell’Irak».

7.

Al punto 3 della parte B «Acer saccharum Marsh., originario dell’America settentrionale» è sostituito da «Acer saccharum Marsh., originario degli Stati Uniti e del Canada».

8.

Al punto 3 della parte B «Castanea Mill.» è sostituito da «Camellia sp.»

9.

Il testo del punto 6 della parte B è sostituito dal seguente:

«6.

Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a)

ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell'altra parte:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Russia, Kazakstan e Turchia;

nonché

b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 10

Segatura

ex 4401 30 90

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

c)

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.»

10.

Alla parte B, punto 7, lettera b), secondo trattino sono soppressi i termini «Estonia, Lettonia, Lituania».

11.

Al punto 8 della parte B «conifere (Coniferales)» è sostituito da «conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei».

12.

Al punto 9 della parte B il termine «dell’Iran» è aggiunto tra i termini «dell’India» e «dell’Irak».

13.

Al punto 4.1 della parte C «Stranvaesia Lindl» è sostituito da «Photinia davidiana (Dcne.) Cardot».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).


APPENDICE 2

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Disposizioni della Comunità europea

1.

Il 25o e il 29o trattino sono modificati nel modo seguente:

 

25o trattino:

«—

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione del 5 ottobre 2004»;

 

29o trattino:

«—

Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE del 29 aprile 2004».

2.

I trattini 19o, 28o, 31o, 32o e 33o sono soppressi.

3.

Dopo il 33o trattino sono aggiunti i seguenti riferimenti:

«—

Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Decisione 2004/95/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che autorizza gli Stati membri a derogare al requisito di un certificato fitosanitario previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo al legname di conifere originario del Canada sottoposto a trattamento termico

Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità».

Disposizioni della Svizzera

Il 1o e il 3o trattino sono modificati nel modo seguente:

 

1o trattino:

«—

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RO 2004 2201)»;

 

3o trattino:

«—

Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RO 2004 1599)».


APPENDICE 3

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

Comunità europea

BE

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

WTC III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

WTC III, 24, ste verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

DE

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landesanstalt für Pflanzenschutz

Reinsburgstraße 107

D-70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

Pflanzenschutzdienst

Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

Pflanzenschutzdienst

Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

Pflanzenschutzdienst

Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

Pflanzenschutzdienst

Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Abteilung PS-Pflanzenschutzdienst

Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Institut für Angewandte Botanik der Universität Hamburg

Abteilung Amtliche Pflanzenbeschau

Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landespflanzenschutzamt Mecklenburg-Vorpommern

Rostock

NIEDERSACHSEN

 

Landwirtschaftskammer Hannover

Pflanzenschutzamt

Hannover

 

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Pflanzenschutzamt

Oldenburg

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Rheinland

Bonn

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe

Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Neustadt a. d. Weinstraße

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzamt

Saarbrücken

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

Dresden

SACHSEN-ANHALT

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark

Sachgebiet Pflanzenschutz

Stendal

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte

Sachgebiet Pflanzenschutz

Halberstadt

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt

Sachgebiet Pflanzenschutz

Dessau

 

Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd

Sachgebiet Pflanzenschutz

Weißenfels

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

Erfurt-Kühnhausen

EE

Bureau of Phytosanitary

Ministry of Agriculture

Lai street 39/41

EE-Tallinn 15056

Tel. (372) 625 6286

Fax (372) 625 6200

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR-176 71 Athens

Tel. (30) 210 921 21 41/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

ES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 54

Fax (34) 91 347 82 63

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Centro de Protección Vegetal

Av. Montañana, 930

E-50059 Zaragoza

Tel. (34-976) 71 63 85

Fax (34-976) 71 63 88

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Agricultura

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de la Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Producción Agraria e Innovación Rural

Gran Vía de les Corts Catalanes, 612

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Servicio de Sanidad Vegetal

Av. De Portugal, s/n

E-06800 Mérida — Badajoz

Tel. (34-924) 00 23 40

Fax (34-924) 00 22 80

10.

GALICIA

Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria

Edificio Administrativo San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Av. de la Paz, 8

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 28

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 97 01

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

FR

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Direction générale de l’alimentation

Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tél. (33-1) 495 581 53

Fax (33-1) 495 559 49

IE

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

Maynooth Co. Kildare

Ireland

Tel. (353-1) 505 33 54

Fax (353-1) 505 35 64

IT

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 34/(357) 22 4085 21

Fax (357) 22 7814 25

LV

Plant Quarantine Department

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Tel. (371) 732 3676

Fax (371) 732 2039

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvarijų str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

LU

Ministère de l’Agriculture

ASTA/Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tél. (352) 45 71 72-218

Fax (352) 45 71 72-340

HU

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Baranya

H-7615 Pécs, Kadódűlő 1.

Tel. (36) 72/512-140

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Bács-Kiskun

H-6000 Kecskemét, Halasi út 36.

Tel. (36) 76/487-487

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Békés

H-5602 Békéscsaba, Szarvasi út 79.

Tel. (36) 66/442-711

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Borsod-Abaúj-Zemplén

H-3501 Miskolc, Blaskovics L. út 24. Pf. 197.

Tel. (36) 46/321-233

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Csongrád

H-6801 Hódmezővásárhely, Rárósi út 102.

Tel. (36) 62/246-6ll

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Fejér

H-2481 Velence, Ország u. 232.

Tel. (36) 22/472-246

Plant Protection and Soil Conservation Service of the Capital and County Pest

H-2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.

Tel. (36) 28/420-124

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Győr-Moson-Sopron

H-9018 Győr, Arató u. 5.

Tel. (36) 96/418-122

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Hajdú-Bihar

H-4001 Deberecen, Böszörményi út 146.

Tel. (36) 52/411-766

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Heves

H-3301 Eger, Szövetkezet u. 6.

Tel. (36) 36/324-011

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Jász-Nagykun-Szolnok

H-5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.

Tel. (36) 56/425-955

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Komárom-Esztergom

H-2890 Tata, Új út 17.

Tel. (36) 34/487-522

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Nódrád

H-2662 Balassagyarmat, Mártírok u. 78.

Tel. (36) 35/301-821

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Somogy

H-7401 Kaposvár, Guba Sándor u 20.

Tel. (36) 82/312-111

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Szabolcs-Szatmár-Bereg

H-4401 Nyíregyháza, Kótaji u. 3.

Tel. (36) 42/432-068

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Tolna

H-7101 Szekszárd, Keselyűsi út 7.

Tel. (36) 74/411-933

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Vas

H-9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Tel. (36) 94/313-565

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Veszprém

H-8229 Csopak, Kishegyi u. 13.

Tel. (36) 87/446-169

Plant Protection and Soil Conservation Service of County Zala

H-8901 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

Tel. (36) 92/550-160

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI)

National Institute for Agricultural Quality Control

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36) 212-3127

MT

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Plant Health Department

Plant Quarantine Station

Ta’ Qali

Malta

Tel. (356-21) 41 67 13/43 02 48

Fax (356-21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

6700 HC Wageningen

Nederland

Tel. (31-317) 49 69 11

Fax (31-317) 42 17 01

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/656

Fax (43) 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11, Agrarrecht

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Kohldorfer Straße 98

A-9020 Klagenfurt

Tel. (43) 463 536/31108

Fax (43) 463 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43) 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 732 6902/1412

Fax (43) 732 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43) 662 870571/295

STEIERMARK

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Burggasse 2

A-8010 Graz

Tel. (43) 316 877/2817

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6020 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9-11

A-6901 Bregenz

Tel. (43) 5574 400 230

Fax (43) 5574 400 602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Am Heumarkt 2b

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 9112555

Fax (43) 1 9112555 42

PL

State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 11 68

Fax (48) 22 623 27 14

PT

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marquês

P-2780-155 Oeiras

Tel. (351) 21 446 40 50

Fax (351) 21 4420616

SI

 

Central authority:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Certified planting material:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Hop plants:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Imported plants and plant products:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6446 2087

Fax (421) 2 6446 2084

FI

Plant Production Inspection Centre (KTTK)

Plant Protection Department

P.O. Box 42

FIN-00501 HELSINKI, Finland

Te1. (358-9) 576 51 11

Fax (358-9) 576 52 734

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 12 25 22

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

York YO I 7PX

United Kingdom

Te1. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)

Pentland House

47 Robb’s Loan

Edinburgh EH14 1TW

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Department of Agriculture and Fisheries

PO Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

Jersey JE4 8UF

United Kingdom

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

Guernsey GY1 6AF

United Kingdom

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

Isle of Man IM5 3AJ

United Kingdom

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

SVIZZERA

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


APPENDICE 4

Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari

Le zone di cui all’articolo 4 e le relative esigenze particolari che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/522/CE, del 28 aprile 2004.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commisione, del 5 ottobre 2004.

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RO 2001 1191), modificata da ultimo il 20 aprile 2004 (RO 2004 2201).