ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
22 marzo 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

1

Accordo in forma di scambio di lettere, sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

3

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

16

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

(2005/213/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio (1), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

(2)

Dal 9 al 13 novembre 2003, ad Abidjan, le due parti hanno negoziato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Tale protocollo, applicabile al periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007, è stato siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004.

(3)

In virtù di detto protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007.

(4)

Per evitare un’interruzione delle attività di pesca delle navi della Comunità, il nuovo protocollo deve essere applicato quanto prima. A tal fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in vigore.

(5)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo di pesca.

(6)

Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, fatta salva la sua conclusione definitiva da parte del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007.

I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca demersale:

Spagna: 1 300 GT/(stazza lorda) al mese in media annua;

b)

pesca del tonno:

i)

tonniere con reti a circuizione:

Francia: 17 unità,

Spagna: 17 unità;

ii)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 6 unità,

Portogallo: 5 unità;

iii)

tonniere con lenze e canne:

Francia: 3 unità.

2.   Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d’avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 2847/03 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 3).

(2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007, siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004, mi pregio informarLa che il governo della Costa d’Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o luglio 2004, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 10 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso dovrà essere versata, anteriormente al 31 dicembre 2004, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all’articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica della Costa d’Avorio

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007, siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004, mi pregio informarLa che il governo della Costa d’Avorio è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o luglio 2004, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 10 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In tal caso dovrà essere versata, anteriormente al 31 dicembre 2004, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all’articolo 3 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.».

Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

In nome del Consiglio dell’Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2007

Articolo 1

1.   A decorrere dal 1o luglio 2004 e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 2 dell’accordo sono fissate come segue:

a)

pescherecci da traino congelatori per la pesca demersale adibiti alla pesca dei crostacei di acque profonde, dei cefalopodi e dei pesci demersali: 1 300 GT (1) (stazza lorda) al mese in media annua;

b)

tonniere con lenze e canne: 3 unità;

c)

pescherecci con palangari di superficie: 11 unità;

d)

tonniere con reti a circuizione: 34 unità.

2.   In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell’allegato.

Articolo 2

Su richiesta della Comunità europea, le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo, a condizione che non sia compromesso lo sfruttamento razionale delle risorse della Costa d’Avorio.

In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 3

1.   La contropartita finanziaria per le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 e per il sostegno alla politica settoriale della pesca di cui all’articolo 4 è fissata a 1 065 000 EUR all’anno.

2.   Per quanto riguarda la pesca del tonno, la contropartita finanziaria copre un volume di catture di 9 000 tonnellate all’anno nelle acque della Costa d’Avorio. Se il volume delle catture effettuate dalle imbarcazioni comunitarie nella zona di pesca della Costa d’Avorio supera detto quantitativo, l’importo di cui sopra è maggiorato proporzionalmente. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 1.

3.   La contropartita finanziaria annua è pagabile entro il 31 dicembre di ogni anno del protocollo. L’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Costa d’Avorio, secondo quanto specificato all’articolo 4.

Articolo 4

1.   Le due parti concordano gli obiettivi da realizzare nell’ambito della gestione sostenibile delle risorse alieutiche della Costa d’Avorio. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sarà destinata al finanziamento delle azioni finalizzate alla realizzazione di tali obiettivi, previsti nel programma settoriale pluriennale del governo della Costa d’Avorio, a titolo indicativo e secondo la ripartizione seguente:

a)

finanziamento dei programmi scientifici, compresa la realizzazione di una campagna di pesca al traino effettuata da una nave oceanografica, volti a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche relative alla zona di pesca della Costa d’Avorio: 200 000 EUR;

b)

sostegno ad attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, compresa la realizzazione di un sistema di sorveglianza via satellite (VMS) dei pescherecci entro la fine del secondo anno di validità del presente protocollo: 280 000 EUR;

c)

miglioramento delle statistiche relative alla pesca: 100 000 EUR;

d)

sostegno al ministero della Produzione animale e delle Risorse alieutiche della Costa d'Avorio (in seguito denominato «ministero») per la formulazione e l’attuazione di politiche e strategie volte allo sviluppo della pesca: 485 000 EUR.

2.   Nel primo anno di validità del protocollo le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e gli importi annui ad esse destinati sono decisi dal ministero, in conformità del programma settoriale pluriennale. Detto programma, che sarà presentato alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio entro il 1o ottobre 2004, deve essere approvato dalla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

A partire dal secondo anno di validità del protocollo il ministero trasmette alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, entro il 1o ottobre 2005 e il 1o ottobre 2006, una relazione particolareggiata sull’attuazione del programma e sui risultati ottenuti.

Le due parti possono decidere di comune accordo eventuali modifiche delle azioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, e dei relativi importi.

A seguito dell’approvazione, da parte della commissione mista, del programma settoriale pluriennale per il primo anno di validità del protocollo, e della relazione di attuazione per i due anni successivi, gli importi annui sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno sul conto bancario comunicato dal ministero e approvato dalla Commissione europea.

La commissione mista si riunisce entro quattro mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo, vale a dire entro il 1o novembre di ogni anno di validità del protocollo.

La Commissione europea può chiedere al ministero informazioni complementari sui risultati delle relazioni di attuazione.

Articolo 5

Qualsiasi inadempienza della Comunità europea a uno degli obblighi finanziari che le incombono in virtù degli articoli 3 e 4 può determinare la sospensione degli obblighi che l’accordo di pesca comporta per la Repubblica della Costa d’Avorio.

Articolo 6

Qualora gravi circostanze, esclusi i fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio, la Comunità europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 4 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio è sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 8

La Commissione europea e le autorità della Costa d’Avorio prenderanno tutti gli opportuni provvedimenti per valutare lo stato delle risorse alieutiche.

A tal fine sarà istituito un comitato scientifico congiunto che si riunirà periodicamente e almeno una volta all’anno. Il comitato sarà composto di scienziati scelti di comune accordo dalle due parti.

Sulla base delle conclusioni del comitato scientifico e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consulteranno nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso e di comune accordo, le possibilità e le condizioni di pesca.

Articolo 9

La dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui sarà consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità locali competenti. Tali contratti garantiranno ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale ad essi applicabile, compresa un’assicurazione sulla vita, contro le malattie e contro gli infortuni. Le condizioni di retribuzione dei marinai pescatori locali non possono essere inferiori a quelle applicabili agli equipaggi dello stato firmatario dell’accordo di pesca e comunque non possono essere inferiori alle norme dell’OIL.

Se il datore di lavoro è un’impresa locale, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell’armatore e lo Stato di bandiera.

L’armatore garantisce ai marinai locali imbarcati condizioni di vita e di lavoro a bordo simili a quelle di cui godono i marinai della Comunità europea.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2004.


(1)  Secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D’AVORIO

A.   Formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze

Tramite la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Produzione animale e delle risorse alieutiche della Costa d’Avorio (in seguito denominato «ministero») una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dalla Costa d’Avorio, il cui modello figura nell’appendice 1.

Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, esclusi gli oneri per prestazioni di servizi e le tasse portuali.

Prima dell’entrata in vigore dell’accordo il ministero comunica tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione europea, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire. L’armatore della nave da sostituire consegna la licenza annullata al ministero tramite la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio.

La nuova licenza menziona:

la data del rilascio,

il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo.

1.

Le licenze vengono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento delle domande dal ministero alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio.

2.

La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogniqualvolta venga richiesta delle autorità ivoriane competenti.

Tuttavia, per le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il ministero, non appena ricevuta notifica, da parte della Commissione europea, del pagamento dell’anticipo, iscrive l’imbarcazione di cui trattasi nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca, elenco che viene trasmesso alle autorità di controllo della Costa d’Avorio. In attesa del ricevimento dell’originale della licenza, a bordo della nave può essere detenuta una copia della licenza ottenuta via fax.

3.

I pescherecci da traino autorizzati ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo debbono notificare al ministero qualunque modifica delle caratteristiche della nave indicate sulla licenza al momento del rilascio della stessa ed elencate nell’appendice 1.

4.

Qualunque aumento della stazza lorda (GT) di un peschereccio da traino dovrà formare oggetto di una nuova domanda di licenza.

B.   Disposizioni relative alle tonniere con lenze e canne, alle tonniere con reti a circuizione e ai pescherecci con palangari di superficie

1.

La licenza ha una durata di validità di un anno. Essa è rinnovabile.

2.

Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata di pesce catturato nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d’Avorio.

3.

Le licenze per le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate previo versamento di un anticipo forfettario di 375 EUR all’anno per tonniera con lenze e canne, di 2 750 EUR all’anno per tonniera con reti a circuizione e di 1 000 EUR all’anno per peschereccio con palangari di superficie.

4.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea al termine di ogni anno civile sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati relativi alle catture, quali l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía (IEO) e l’Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), da un lato, e il Centro di ricerca oceanografica della Costa d’Avorio, dall’altro. Detto computo è comunicato contemporaneamente ai servizi ivoriani responsabili della pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai servizi ivoriani responsabili della pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’importo dell’anticipo di cui sopra, l’armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

5.

Una parte dei canoni versati ai sensi delle disposizioni del presente articolo sarà destinata al sostegno e allo sviluppo della pesca.

Le autorità della Costa d’Avorio comunicano, prima dell’entrata in vigore dell’accordo, tutte le informazioni relative al conto del Tesoro da utilizzare per il pagamento dei canoni.

C.   Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino congelatori

1.

Le licenze per i pescherecci da traino congelatori hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Esse sono rinnovabili.

2.

Il canone per le licenze annue è fissato a 100 EUR/GT per peschereccio.

I canoni per licenze rilasciate per periodi inferiori a un anno sono pagati pro rata temporis. Per le licenze semestrali e trimestrali i canoni sono maggiorati rispettivamente del 3 % e del 5 %.

D.   Dichiarazioni di cattura

1.

Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo devono comunicare i dati relativi alle catture ai servizi responsabili della pesca, con copia alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio e tramite la stessa, secondo le seguenti modalità:

a)

i pescherecci da traino dichiarano le catture da essi effettuate sulla base del modello allegato nell’appendice 2; tali dichiarazioni sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre;

b)

le tonniere con lenze e canne, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie tengono, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Costa d’Avorio, un giornale di bordo conformemente ai modelli allegati nell’appendice 3 per i pescherecci con palangari di superficie e nell’appendice 4 per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne; il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

Il formulario viene ritirato in porto dai servizi competenti del Centro di ricerca oceanografica della Costa d’Avorio oppure viene inviato a questi stessi servizi entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

Copia di detti documenti deve essere inviata al ministero e agli istituti scientifici di cui alla lettera B, paragrafo 4.

I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Inoltre, per i periodi nei quali i summenzionati pescherecci non si trovavano nelle acque della Costa d’Avorio, il comandante è tenuto a compilare il giornale di bordo di cui sopra con la dicitura «Fuori dalla ZEE della Costa d’Avorio».

2.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, le autorità ivoriane si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave contravventrice finché non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso, la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio ne viene immediatamente informata.

E.   Sbarco delle catture

Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie che sbarcano le proprie catture in un porto della Costa d’Avorio si adoperano per mettere le catture accessorie a disposizione degli operatori economici della Costa d’Avorio al prezzo del mercato locale in condizioni di libera concorrenza.

Inoltre le tonniere della Comunità europea contribuiscono all’approvvigionamento delle industrie conserviere di tonno della Costa d’Avorio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità europea e dagli operatori economici ivoriani in base ai prezzi correnti del mercato internazionale. L’importo è pagato in moneta convertibile. Il programma di sbarco deve essere stabilito di comune accordo dagli armatori della Comunità europea e dagli operatori economici ivoriani.

F.   Zone di pesca

1.

Per proteggere le zone di riproduzione e lo svolgimento della pesca artigianale, l’esercizio della pesca quale previsto dall’articolo 2 dell’accordo è vietato alle navi della Comunità europea in possesso di licenze di pesca nella zona compresa:

tra la costa e 12 miglia marine per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie,

tra la costa e 6 miglia marine per i pescherecci da traino congelatori.

2.

Tuttavia le tonniere con lenze e canne che pescano con esche vive sono autorizzate a praticare la pesca di queste esche nella zona vietata di cui sopra per approvvigionarsi di esche entro il limite delle loro strette necessità.

G.   Ingresso e uscita dalla zona

Nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio, le navi sono tenute a comunicare direttamente al ministero, possibilmente via fax [(+225) 21 35 04 09)] e, se sprovviste di fax, via radio o via Internet (e-mail: dphcotedivoire@aviso.ci), la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dal ministero e dagli armatori fino all’approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui alla lettera B.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito della sua presenza il ministero è considerata come una nave senza licenza e passibile delle sanzioni previste dalla legislazione ivoriana.

H.   Dimensioni delle maglie

Le dimensioni minime autorizzate delle maglie (maglia stirata) sono:

a)

40 mm per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca dei crostacei di acque profonde;

b)

70 mm per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca di cefalopodi;

c)

60 mm per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca dei pesci;

d)

per la pesca del tonno si applicano le norme raccomandate dall’ICCAT.

I.   Imbarco di marinai

Gli armatori in possesso delle licenze di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Costa d’Avorio alle condizioni e nei limiti di seguito indicati.

1.

Ciascun armatore di pescherecci da traino si impegna ad assumere:

1 marinaio per le navi di stazza inferiore a 460 GT,

2 marinai per le navi di stazza compresa tra 460 e 550 GT,

3 marinai per le navi di stazza superiore a 550 GT.

Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie assumono marinai della Costa d’Avorio alle condizioni e nei limiti seguenti:

4 marinai della Costa d’Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta delle tonniere con lenze e canne durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio,

30 marinai della Costa d’Avorio per la flotta delle tonniere con reti a circuizione,

4 marinai della Costa d’Avorio, in ragione di non più di un marinaio per nave, per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie durante la campagna di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

I limiti di cui sopra non escludono l’imbarco di marinai ivoriani supplementari, su richiesta degli armatori.

I marinai ivoriani sono scelti dagli armatori tra i marinai professionisti riconosciuti dal ministero.

2.

Il salario dei marinai di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui: assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

3.

In caso di mancato imbarco, gli armatori dei pescherecci da traino, delle tonniere con lenze e canne, delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati, sulla base del numero di giorni passati nella ZEE della Costa d’Avorio.

La somma di cui trattasi sarà utilizzata per la formazione dei marinai della Costa d’Avorio e sarà versata sul conto indicato dal ministero.

4.

I pescherecci devono prendere a bordo un tirocinante proposto dal ministero, con riserva di accettazione da parte del comandante della nave. Le condizioni del tirocinante a bordo sono, nella misura del possibile, quelle applicate al personale dello stesso livello. Le spese di soggiorno relative sono a carico dello Stato ivoriano.

J.   Osservatori scientifici

Su richiesta del ministero, le navi che praticano attività di pesca nella ZEE della Costa d’Avorio devono prendere a bordo un osservatore scientifico, al quale è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Ciò vale, per quanto possibile, anche per l’alloggio. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dal ministero, ma in linea di massima essa non deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. A bordo, l’osservatore

osserva le attività di pesca delle navi,

verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici,

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,

verifica i dati sulle catture relativi alla zona della Costa d’Avorio che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo l’osservatore:

prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave,

redige una relazione sulle attività, che viene trasmessa al ministero con copia alla delegazione della Commissione europea.

Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dal ministero. Gli armatori di pescherecci da traino versano al ministero, contemporaneamente al pagamento del canone, un importo di 3 EUR per GT all’anno, pro rata temporis, per ogni nave che pratichi attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio. Detto importo è versato su un conto bancario indicato dal ministero. Gli armatori di tonniere con reti a circuizione, di tonniere con lenze e canne e di pescherecci con palangari di superficie versano al governo della Costa d’Avorio 10 EUR per giorno di presenza di ciascun osservatore imbarcato. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell’osservatore sono a carico dell’armatore nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di imbarcare e sbarcare l’osservatore in un porto della Costa d’Avorio convenuto di comune accordo con il ministero.

Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali dell’osservatore sono a carico dello Stato della Costa d’Avorio.

K.   Ispezione e controllo

Su richiesta delle autorità della Costa d’Avorio, i pescherecci comunitari operanti nell’ambito dell’accordo permettono l’accesso a bordo dei funzionari della Costa d’Avorio incaricati dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e li agevolano nell’espletamento delle loro funzioni.

La durata della permanenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti.

L.   Procedura in caso di fermo

1.

La delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio è informata entro tre giorni lavorativi di qualsiasi fermo, avvenuto nella ZEE della Costa d’Avorio, di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità europea e operante nell’ambito del presente protocollo. Essa riceve nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

2.

Prima di adottare eventuali provvedimenti nei riguardi del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, il ministero e le altre autorità di controllo, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile che aiuti a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore, o il suo rappresentante, è informato dell’esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

3.

Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si cerca di regolare l’infrazione presunta nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve essere conclusa entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata informata la delegazione della Commissione europea.

4.

Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell’ambito di una procedura transattiva e venga quindi adito l’organo giudiziario competente della Costa d’Avorio, l’autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa una cauzione bancaria ragionevole entro due giorni lavorativi dalla conclusione della procedura transattiva. La cauzione è svincolata dall’autorità competente non appena la decisione giudiziaria abbia prosciolto il comandante della nave di cui trattasi.

5.

La nave e il suo equipaggio sono liberati:

al termine della concertazione, se gli accertamenti lo consentono, oppure

al ricevimento del pagamento dell’eventuale ammenda (procedura transattiva), oppure

all’atto del deposito della cauzione bancaria (procedimento giudiziario).

6.

Qualora una delle parti ritenga che vi siano difficoltà o controversie nell’applicazione della suddetta procedura, può chiedere che si proceda ad una consultazione urgente delle parti firmatarie del presente protocollo.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

22.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/16


DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2005

relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, lettera a) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa del Regno Unito, della Repubblica francese e del Regno di Svezia (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2)

Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate.

(3)

Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale (3), stabilendo come priorità l’adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (misura n. 18).

(4)

La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada.

(5)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che sia consentito rifiutare di dare esecuzione ad una decisione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(6)

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro:

a)

per «decisione» si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

i)

un’autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato;

ii)

un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iii)

un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

iv)

un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, qualora la decisione sia stata resa per quanto riguarda una decisione di cui al punto iii);

b)

per «sanzione pecuniaria» si intende l’obbligo di pagare:

i)

una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

ii)

il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza penale;

iii)

una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

iv)

una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione.

La sanzione pecuniaria non include:

gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato,

le decisioni di natura civilistica scaturite da un’azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5);

c)

per «Stato della decisione» si intende lo Stato membro in cui è stata emessa una decisione ai sensi della presente decisione quadro;

d)

per «Stato di esecuzione» si intende lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione a fini di esecuzione.

Articolo 2

Determinazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, ai sensi della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato della decisione o lo Stato di esecuzione.

2.   Fatto salvo l’articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti.

3.   Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 3

Diritti fondamentali

La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato.

Articolo 4

Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale

1.   Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

2.   Il certificato, il cui modello figura nell’allegato, deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall’autorità competente dello Stato della decisione.

3.   La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall’autorità competente dello Stato della decisione all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della decisione o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

4.   Lo Stato della decisione trasmette quest’ultima a un solo Stato di esecuzione per volta.

5.   Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato della decisione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea (6), al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.

6.   Qualora l’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette d’ufficio la decisione all’autorità competente e ne informa l’autorità competente dello Stato della decisione.

7.   Il Regno Unito e l’Irlanda, rispettivamente, possono stabilire in una dichiarazione che la decisione, corredata del certificato, debba essere inviata tramite la propria autorità centrale o le autorità da esse specificate nella dichiarazione. In qualsiasi momento, tali Stati membri possono, mediante un’ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 3. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull’assistenza giudiziaria della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. Le dichiarazioni sono depositate presso il segretariato generale del Consiglio e notificate alla Commissione.

Articolo 5

Ambito di applicazione

1.   I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni:

partecipazione ad un’organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l’euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furti organizzati o con l’uso di armi,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,

truffa,

racket ed estorsioni,

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

stupro,

incendio volontario,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio,

infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,

contrabbando di merci,

violazione dei diritti di proprietà intellettuale,

minacce e atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi,

danno penale,

furto,

reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

2.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, di aggiungere altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 1.

Il Consiglio esamina, alla luce della relazione ad esso sottoposta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco. Questo punto sarà riesaminato successivamente dal Consiglio sulla base di una relazione sull’applicazione pratica della decisione quadro che la Commissione elaborerà entro 5 anni dalla data di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

3.   Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.

Articolo 6

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7.

Articolo 7

Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione

1.   Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che:

a)

esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona condannata nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato della decisione o dallo Stato di esecuzione e, in quest’ultimo caso, la decisione ha ricevuto esecuzione;

b)

in uno dei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;

c)

la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione e la decisione si riferisce ad atti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest’ultimo;

d)

la decisione si riferisce ad atti:

i)

considerati dalla legge dello Stato di esecuzione come compiuti interamente o in parte nel suo territorio o in un luogo trattato come tale, o

ii)

compiuti al di fuori del territorio dello Stato della decisione e la legge dello Stato di esecuzione non consente azioni penali per gli stessi reati quando essi sono compiuti al di fuori del suo territorio;

e)

esiste un’immunità ai sensi della legge dello Stato di esecuzione che rende impossibile l’esecuzione della decisione;

f)

la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è stata emessa la decisione;

g)

in base al certificato di cui all’articolo 4, la persona interessata:

i)

in caso di procedura scritta, non è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante legale competente, ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione, o

ii)

non è comparsa personalmente e il certificato non dichiara:

che la persona è stata informata personalmente o tramite un rappresentante competente, ai sensi della legislazione nazionale del procedimento, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, oppure

che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento;

h)

la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 EUR o all’equivalente di tale importo.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.

Articolo 8

Determinazione dell’importo da pagare

1.   Ove risulti che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato della decisione, lo Stato di esecuzione può decidere di ridurre l’importo della sanzione inflitta all’importo massimo previsto per atti dello stesso tipo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione allorché gli atti rientrano nella competenza di quest’ultimo.

2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione converte, se necessario, l’importo della sanzione nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.

Articolo 9

Legge applicabile all’esecuzione

1.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione.

2.   Qualora la persona condannata possa fornire la prova di un pagamento, totale o parziale, effettuato in uno Stato, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta l’autorità competente dello Stato della decisione secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 3. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall’importo che è oggetto di esecuzione nello Stato di esecuzione.

3.   La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Articolo 10

Detenzione o altra sanzione alternativa in sostituzione del mancato recupero della sanzione pecuniaria

Qualora risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione, lo Stato di esecuzione può applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della libertà, ove la sua legislazione lo preveda in tali casi e lo Stato della decisione abbia consentito l’applicazione di tali sanzioni alternative nel certificato di cui all’articolo 4. L’entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.

Articolo 11

Amnistia, grazia, revisione della condanna

1.   L’amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato della decisione e anche dallo Stato di esecuzione.

2.   Fatto salvo l’articolo 10, solo lo Stato della decisione può decidere sulle domande di revisione della decisione.

Articolo 12

Cessazione dell’esecuzione

1.   L’autorità competente dello Stato della decisione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.

2.   Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato della decisione.

Articolo 13

Attribuzione delle somme provenienti dall’esecuzione delle decisioni

Le somme ottenute in seguito all’esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest’ultimo e lo Stato della decisione, in particolare nei casi di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 14

Informazioni dallo Stato di esecuzione

L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato della decisione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a)

della trasmissione della decisione all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6;

b)

dell’eventuale decisione di non riconoscere ed eseguire una decisione, ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 20, paragrafo 3, con i motivi della decisione;

c)

della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi di cui all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 11, paragrafo 1;

d)

dell’esecuzione della decisione, non appena l’esecuzione è stata conclusa;

e)

dell’applicazione di una sanzione alternativa, ai sensi dell’articolo 10.

Articolo 15

Conseguenze della trasmissione di una decisione

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato della decisione non può procedere all’esecuzione di una decisione trasmessa ai sensi dell’articolo 4.

2.   Lo Stato della decisione riacquista il diritto di procedere all’esecuzione della decisione:

a)

ove lo Stato di esecuzione lo informi della mancata esecuzione totale o parziale oppure del mancato riconoscimento o della mancata esecuzione della decisione nel caso dell’articolo 7, ad eccezione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 11, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 3, oppure

b)

ove lo Stato della decisione abbia informato lo Stato di esecuzione che la decisione di esecuzione è stata ritirata allo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 12.

3.   Qualora dopo la trasmissione della decisione a norma dell’articolo 4 un’autorità dello Stato della decisione riceva una somma di denaro pagata volontariamente dal condannato in esecuzione della decisione, tale autorità ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione. Si applica l’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 16

Lingue

1.   Il certificato, il cui formato standard è riportato nell’allegato, deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetta una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

2.   L’esecuzione della decisione può essere sospesa per il tempo necessario a ottenerne la traduzione; le relative spese sono a carico dello Stato di esecuzione.

Articolo 17

Spese

Gli Stati membri rinunciano a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall’applicazione della presente decisione quadro.

Articolo 18

Rapporto con altri accordi o intese

La presente decisione quadro non pregiudica l’applicazione di accordi bilaterali o multilaterali o intese tra Stati membri nella misura in cui detti accordi o intese consentano di andare oltre la presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

Articolo 19

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 20

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 22 marzo 2007.

2.   Ciascuno Stato membro può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione quadro, limitarne l’applicazione:

a)

alle decisioni di cui all’articolo 1, lettera a), punti i) e iv); e/o

b)

per quanto riguarda le persone giuridiche, alle decisioni che si riferiscono ad una condotta per la quale uno strumento europeo prevede l’applicazione del principio della responsabilità delle persone giuridiche.

Uno Stato membro che intenda avvalersi di questo paragrafo notifica una dichiarazione in tal senso al segretario generale del Consiglio all’atto dell’adozione della presente decisione quadro. Tale dichiarazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

4.   Uno Stato membro può applicare il principio della reciprocità nei confronti di qualsiasi Stato membro che si avvalga del paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione sulla scorta di tali informazioni il Consiglio esamina entro 22 marzo 2008 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

6.   Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni formulate a norma dell’articolo 4, paragrafo 7 e dell’articolo 16.

7.   Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7 dei trattati, lo Stato membro che abbia constatato reiterate difficoltà o mancanza di attività da parte di un altro Stato membro in fatto di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni, che non sono state risolte mediante consultazioni bilaterali, può informare il Consiglio perché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello dello Stato membro.

8.   Ciascuno Stato membro, che nel corso di un anno civile ha applicato il paragrafo 3, informa il Consiglio e la Commissione all’inizio dell’anno civile successivo dei casi in cui sono stati applicati i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una decisione di cui alla succitata disposizione.

9.   Entro sette anni dall’entrata in vigore della presente decisione quadro, la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l’opportunità. Il Consiglio, sulla scorta di tale relazione, riesamina il presente articolo per valutare se sia necessario mantenere il paragrafo 3 o sostituirlo con una disposizione più specifica.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 278 del 2.10.2001, pag. 4.

(2)  GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 423.

(3)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(4)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

(6)  Azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull’istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).


ALLEGATO

CERTIFICATO

di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

a)

*

Stato della decisione:

*

Stato di esecuzione:

b)

Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione che impone una sanzione pecuniaria:

 

Denominazione ufficiale:

 

Indirizzo:

 

 

Numero di riferimento del fascicolo:

 

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Numero di Fax. (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

E-mail (se disponibile):

 

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l’autorità che ha emesso la decisione:

 

 

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell’esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall’esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

 

 

c)

Autorità competente per l’esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria nello Stato della decisione [se diversa dall’autorità di cui alla lettera b)]:

 

Denominazione ufficiale:

 

 

Indirizzo:

 

 

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

E-mail (se disponibile):

 

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l’autorità competente per l’esecuzione:

 

Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell’esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall’esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):

 

 

d)

In caso di designazione di un’autorità centrale per la trasmissione amministrativa delle decisioni che impongono sanzioni pecuniarie nello Stato della decisione:

 

Denominazione dell’autorità centrale:

 

 

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

 

 

Indirizzo:

 

 

Numero di riferimento del fascicolo:

 

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città):

 

E-mail (se disponibile):

e)

L’autorità o le autorità che si possono contattare (qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)

Autorità di cui alla lettera b)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

Autorità di cui alla lettera c)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

Autorità di cui alla lettera d)

Può essere contattata per questioni riguardanti:

f)

Informazioni relative all’identità della persona fisica o giuridica, cui è stata imposta una sanzione pecuniaria:

1.   Persona fisica

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimo indirizzo noto:

Lingue che la persona in questione comprende (se note):

 

a)

Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione vi risiede, aggiungere le seguenti informazioni:

Residenza nello Stato di esecuzione:

b)

Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione dei beni della persona:

Localizzazione dei beni della persona:

c)

Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona:

Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona:

2.   Persona giuridica

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione (se disponibile) (1):

Sede statutaria (se disponibile) (1):

Indirizzo della persona giuridica:

a)

Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione dei beni della persona giuridica:

Localizzazione dei beni della persona giuridica:

 

b)

Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:

Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:

Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:

 

g)

Decisione che impone una sanzione pecuniaria:

1.

Natura della decisione che impone una sanzione pecuniaria (contrassegnare la casella pertinente):

 i)

decisione di un’autorità giudiziaria dello Stato della decisione in merito a un reato ai sensi del diritto di detto Stato;

 ii)

decisione di un’autorità dello Stato della decisione, diversa da un’autorità giudiziaria, in merito a un reato ai sensi della legislazione di detto Stato. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

 iii)

decisione di un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria in merito ad atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilità di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale;

 iv)

decisione di un’autorità giudiziaria competente in particolare in materia penale riguardo a una decisione di cui al punto iii).

La decisione è stata pronunciata il (data)

La decisione è passata in giudicato il (data)

Numero di riferimento della decisione (se disponibile):

La sanzione pecuniaria comporta l’obbligo di pagare (contrassegnare la/le casella/e pertinente/i e indicare l’importo/gli importi precisando la valuta):

 i)

una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

importo:

 ii)

il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l’autorità giudiziaria agisca nell’esercizio della sua competenza penale;

importo:

 iii)

una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

importo:

 iv)

una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione;

importo:

L’importo totale della sanzione pecuniaria con indicazione della valuta:

 

2.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi data/ora e luogo:

     

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stata emessa la decisione:

   

3.

Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 corrispondano ad una o più delle seguenti menzioni, confermarlo contrassegnando la o le pertinenti caselle:

partecipazione ad un’organizzazione criminale

terrorismo

tratta di esseri umani

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

corruzione

frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

riciclaggio di proventi di reato

falsificazione di monete, tra cui l’euro

criminalità informatica

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali

omicidio volontario, lesioni personali gravi

traffico illecito di organi e tessuti umani

rapimento, sequestro e presa di ostaggi

razzismo e xenofobia

furti organizzati o con l’uso di armi

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte

truffa

racket e estorsioni

contraffazione e pirateria in materia di prodotti

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

falsificazione di mezzi di pagamento

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

traffico illecito di materie nucleari e radioattive

traffico di veicoli rubati

stupro

incendio doloso

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

dirottamento di aereo/nave

sabotaggio

infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose

contrabbando di merci

violazione dei diritti di proprietà intellettuale

minacce e atti di violenza contro le persone, anche in occasione di eventi sportivi

danno penale

furto

reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell’attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.

In quest’ultimo caso, pregasi indicare le disposizioni esatte dello strumento adottato sulla base del trattato CE o del trattato UE corrispondenti al reato:

  

4.

Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 non siano contemplati al punto 3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione:

   

h)

Caratteristiche della decisione che impone una sanzione pecuniaria

1.

Pregasi confermare che (contrassegnare le caselle):

 a)

La decisione è stata emessa a titolo definitivo

 b)

A conoscenza dell’autorità che ha emesso il certificato, una decisione nei confronti della stessa persona rispetto agli stessi atti non è stata emessa nello Stato di esecuzione e nessuna decisione siffatta emessa in uno Stato diverso da quello della decisione o di esecuzione è stata eseguita.

2.

Pregasi indicare se il procedimento ha formato oggetto di una procedura scritta:

 a)

No, non ne ha formato oggetto

 b)

Sì, ne ha formato oggetto. Si conferma che la persona interessata è stata informata, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione.

3.

Pregasi indicare se la persona interessata è comparsa personalmente nel procedimento:

 a)

Sì, è comparsa personalmente

 b)

No, non è comparsa personalmente. Si conferma che:

la persona è stata informata personalmente, o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del procedimento, in conformità della legislazione dello Stato della decisione,

oppure

la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento.

4.

Pagamento parziale della sanzione

Se una parte dell’ammontare della sanzione è già stata pagata allo Stato della decisione o, a conoscenza dell’autorità che ha emesso il certificato, a qualsiasi altro Stato, pregasi indicare l’importo pagato:

 

i)

Sanzioni alternative, compresa la pena privativa della libertà

1.

Pregasi indicare se lo Stato della decisione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare sanzioni alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione che impone una sanzione, totalmente o in parte:

no

2.

In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):

Detenzione. Periodo massimo:

Lavori di pubblica utilità (o equivalenti). Periodo massimo:

Altre sanzioni. Descrizione:

 

j)

Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

  

k)

Il testo della decisione che impone una sanzione pecuniaria è allegato al certificato.

Firma dell’autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

 

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)


(1)  Se la decisione è trasmessa allo Stato di esecuzione perché la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti è stata emanata la decisione si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.