ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 74

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
19 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 446/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 447/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, recante deroga, per il 2005, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

3

 

*

Regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 449/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

28

 

*

Regolamento (CE) n. 450/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

30

 

 

Regolamento (CE) n. 451/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

32

 

 

Regolamento (CE) n. 452/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

34

 

 

Regolamento (CE) n. 453/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

36

 

 

Regolamento (CE) n. 454/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005

38

 

 

Regolamento (CE) n. 455/2005 della Commissione, del 18 marzo 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

40

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante gli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura in Corsica dal 1986 al 1999 [notificata con il numero C(2004) 2585]  ( 1 )

41

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori [notificata con il numero C(2004) 2588]  ( 1 )

49

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2005, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2005) 552]

62

 

*

Decisione della Commissione, del 14 marzo 2005, relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2004 [notificata con il numero C(2005) 603]

66

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2005, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di Germania e Finlandia volti a rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 674]

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/1


REGOLAMENTO (CE) N. 446/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

105,7

204

82,2

212

127,0

624

151,3

999

116,6

0707 00 05

052

75,1

068

170,0

204

65,5

999

103,5

0709 10 00

220

72,7

999

72,7

0709 90 70

052

162,9

204

48,7

999

105,8

0805 10 20

052

61,3

204

48,3

212

60,2

220

51,1

400

56,1

421

35,9

624

56,3

999

52,7

0805 50 10

052

65,5

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,8

0808 10 80

388

67,2

400

100,9

404

73,4

508

58,3

512

81,1

524

55,3

528

66,2

720

70,2

999

71,6

0808 20 50

052

157,0

388

64,9

400

92,6

512

57,3

528

55,0

720

38,6

999

77,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/3


REGOLAMENTO (CE) N. 447/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

recante deroga, per il 2005, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (2), i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(2)

Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2005 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il suddetto periodo di cinque giorni lavorativi risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2005 i titoli le cui domande vengono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


ALLEGATO

Periodi per la presentazione delle domande di titoli

Data di rilascio

dal 21 al 23 marzo 2005

31 marzo 2005

dal 2 al 4 maggio 2005

12 maggio 2005

dal 27 al 28 ottobre 2005

7 novembre 2005

19 dicembre 2005

27 dicembre 2005

26 dicembre 2005

3 gennaio 2006


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/5


REGOLAMENTO (CE) N. 448/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua riunione annuale del novembre 2002, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha raccomandato che, allo scopo di migliorare la gestione delle risorse ittiche nelle acque internazionali sotto la sua giurisdizione, venga chiesto alle agenzie internazionali preposte alla rilevazione e alla elaborazione dei dati per le statistiche sulle catture di procedere a una opportuna suddivisione delle aree statistiche.

(2)

Ai fini di una migliore individuazione delle aree di pesca in acque profonde, il gruppo di lavoro «Aree di pesca in acque profonde» del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha raccomandato di procedere a una ulteriore suddivisione delle divisioni statistiche dell’Atlantico nord-orientale.

(3)

La decisione della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico di gestire le risorse ittiche della divisione 28 del mar Baltico come due unità distinte rende necessario disporre di statistiche per tali unità.

(4)

Il CIEM, su indicazione del suo comitato consultivo per la gestione delle risorse ittiche, ha pertanto chiesto all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) di modificare il proprio questionario Statlant 27A, invitando le autorità nazionali a trasmettere statistiche più dettagliate per le catture in talune acque dell’Atlantico nord-orientale.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3880/91 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE PER LE QUALI VANNO TRASMESSI DATI

 

Divisione CIEM I a

 

Divisione CIEM I b

 

Sottodivisione CIEM II a 1

 

Sottodivisione CIEM II a 2

 

Sottodivisione CIEM II b 1

 

Sottodivisione CIEM II b 2

 

Divisione CIEM III a

 

Divisione CIEM III b, c

 

Divisione CIEM IV a

 

Divisione CIEM IV b

 

Divisione CIEM IV c

 

Sottodivisione CIEM V a 1

 

Sottodivisione CIEM V a 2

 

Sottodivisione CIEM V b 1 a

 

Sottodivisione CIEM V b 1 b

 

Sottodivisione CIEM V b 2

 

Divisione CIEM VI a

 

Sottodivisione CIEM VI b 1

 

Sottodivisione CIEM VI b 2

 

Divisione CIEM VII a

 

Divisione CIEM VII b

 

Sottodivisione CIEM VII c 1

 

Sottodivisione CIEM VII c 2

 

Divisione CIEM VII d

 

Divisione CIEM VII e

 

Divisione CIEM VII f

 

Divisione CIEM VII g

 

Divisione CIEM VII h

 

Sottodivisione CIEM VII j 1

 

Sottodivisione CIEM VII j 2

 

Sottodivisione CIEM VII k 1

 

Sottodivisione CIEM VII k 2

 

Divisione CIEM VIII a

 

Divisione CIEM VIII b

 

Divisione CIEM VIII c

 

Sottodivisione CIEM VIII d 1

 

Sottodivisione CIEM VIII d 2

 

Sottodivisione CIEM VIII e 1

 

Sottodivisione CIEM VIII e 2

 

Divisione CIEM IX a

 

Sottodivisione CIEM IX b 1

 

Sottodivisione CIEM IX b 2

 

Sottodivisione CIEM X a 1

 

Sottodivisione CIEM X a 2

 

Divisione CIEM X b

 

Sottodivisione CIEM XII a 1

 

Sottodivisione CIEM XII a 2

 

Sottodivisione CIEM XII a 3

 

Sottodivisione CIEM XII a 4

 

Divisione CIEM XII b

 

Divisione CIEM XII c

 

Divisione CIEM XIV a

 

Sottodivisione CIEM XIV b 1

 

Sottodivisione CIEM XIV b 2

 

BAL 22

 

BAL 23

 

BAL 24

 

BAL 25

 

BAL 26

 

BAL 27

 

BAL 28-1

 

BAL 28-2

 

BAL 29

 

BAL 30

 

BAL 31

 

BAL 32

Nota

1.

Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «CIEM» sono state individuate e definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

2.

Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «BAL» sono state individuate e definite dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

3.

I dati dovranno essere quanto più dettagliati possibile. Si dovrà far ricorso alla classificazione in zone «ignote» o aggregate solo in assenza di dati particolareggiati. Allorché sono trasmessi dati dettagliati non vanno utilizzate le categorie aggregate.

Zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-orientale

Image

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ALLEGATO II

DELIMITAZIONE DELLE SOTTOZONE E DELLE DIVISIONI CIEM IMPIEGATE PER LE STATISTICHE E I REGOLAMENTI DI PESCA NELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE

AREA STATISTICA CIEM (ATLANTICO NORD-ORIENTALE)

Le acque dell'oceano Atlantico e del Mar Glaciale Artico, nonché dei relativi mari, delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40° 00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 42° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36° 00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5° 36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest e nord lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo, le coste nord-occidentali e settentrionali della Spagna, le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Germania, fino all'estremità occidentale della frontiera tra questa e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjorden, fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa orientale dello Jylland, fino all'estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia, nonché lungo la costa settentrionale della Russia fino a Chabarovo; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola di Vajgač; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola meridionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l'imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell'isola settentrionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68° 30′ di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Tale area rappresenta altresì l'area statistica 27 (area statistica dell'Atlantico nord-orientale) della Classificazione statistica standard internazionale delle aree di pesca della FAO.

Sottozona statistica CIEM I

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30° 00′ di longitudine est fino a 72° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26° 00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; in direzione est, lungo le coste della Norvegia e della Russia, fino a Chabarovo; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola di Vajgač; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola meridionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l'imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell'isola settentrionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68° 30′ di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM I a

La parte compresa nella sottozona I delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

73.98 N

33.70 E

74.18 N

34.55 E

74.36 N

35.28 E

74.71 N

36.38 E

75.14 N

37.57 E

75.45 N

38.31 E

75.84 N

39.05 E

76.26 N

39.61 E

76.61 N

41.24 E

76.96 N

42.81 E

76.90 N

43.06 E

76.75 N

44.48 E

75.99 N

43.51 E

75.39 N

43.18 E

74.82 N

41.73 E

73.98 N

41.56 E

73.17 N

40.66 E

72.20 N

40.51 E

72.26 N

39.76 E

72.62 N

38.96 E

73.04 N

37.74 E

73.37 N

36.61 E

73.56 N

35.70 E

73.98 N

33.70 E

Divisione statistica CIEM I b

La parte della sottozona I non compresa nella divisione I a,

Sottozona statistica CIEM II

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30° 00′ di longitudine est fino a 72° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26° 00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino a 62° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM II a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 72° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 30° 00′ di longitudine est; verso sud fino a 72° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 26° 00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM II a 1

La parte della divisione II a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

73.50 N

00.20 O

73.50 N

07.21 E

73.45 N

07.28 E

73.14 N

07.83 E

72.76 N

08.65 E

72.49 N

09.33 E

72.31 N

09.83 E

72.18 N

10.29 E

71.98 N

09.94 E

71.91 N

09.70 E

71.64 N

08.75 E

71.36 N

07.93 E

71.13 N

07.42 E

70.79 N

06.73 E

70.17 N

05.64 E

69.79 N

05.01 E

69.56 N

04.74 E

69.32 N

04.32 E

69.10 N

04.00 E

68.86 N

03.73 E

68.69 N

03.57 E

68.46 N

03.40 E

68.23 N

03.27 E

67.98 N

03.19 E

67.77 N

03.16 E

67.57 N

03.15 E

67.37 N

03.18 E

67.18 N

03.24 E

67.01 N

03.31 E

66.84 N

03.42 E

66.43 N

03.27 E

66.39 N

03.18 E

66.23 N

02.79 E

65.95 N

02.24 E

65.64 N

01.79 E

65.38 N

01.44 E

65.32 N

01.26 E

65.08 N

00.72 E

64.72 N

00.04 E

64.43 N

00.49 O

64.84 N

01.31 O

64.92 N

01.56 O

65.13 N

02.17 O

65.22 N

02.54 O

65.39 N

03.19 O

65.47 N

03.73 O

65.55 N

04.19 O

65.59 N

04.56 O

65.69 N

05.58 O

65.96 N

05.60 O

66.22 N

05.67 O

66.47 N

05.78 O

67.09 N

06.25 O

67.61 N

06.62 O

67.77 N

05.33 O

67.96 N

04.19 O

68.10 N

03.42 O

68.33 N

02.39 O

68.55 N

01.56 O

68.86 N

00.61 O

69.14 N

00.08 E

69.44 N

00.68 E

69.76 N

01.18 E

69.97 N

01.46 E

70.21 N

01.72 E

70.43 N

01.94 E

70.63 N

02.09 E

70.89 N

02.25 E

71.14 N

02.35 E

71.35 N

02.39 E

71.61 N

02.38 E

71.83 N

02.31 E

72.01 N

02.22 E

72.24 N

02.06 E

72.43 N

01.89 E

72.60 N

01.68 E

72.75 N

01.48 E

72.99 N

01.08 E

73.31 N

00.34 E

73.50 N

00.20 O

Sottodivisione statistica CIEM II a 2

La parte della divisione II a non compresa nella sottodivisione II a 1.

Divisione statistica CIEM II b

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30° 00′ di longitudine est fino a 73° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Sottodivisione statistica CIEM II b 1

La parte della divisione II b delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

73.50 N

07.21 E

73.50 N

00.20 O

73.60 N

00.48 O

73.94 N

01.88 O

74.09 N

02.70 O

74.21 N

05.00 O

74.50 N

04.38 O

75.00 N

04.29 O

75.30 N

04.19 O

76.05 N

04.30 O

76.18 N

04.09 O

76.57 N

02.52 O

76.67 N

02.10 O

76.56 N

01.60 O

76.00 N

00.80 E

75.87 N

01.12 E

75.64 N

01.71 E

75.21 N

03.06 E

74.96 N

04.07 E

74.86 N

04.55 E

74.69 N

05.19 E

74.34 N

06.39 E

74.13 N

06.51 E

73.89 N

06.74 E

73.60 N

07.06 E

73.50 N

07.21 O

Sottodivisione statistica CIEM II b 2

La parte della divisione II b non compresa nella sottodivisione II b 1.

Sottozona statistica CIEM III

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7° 00′ di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 8° 00′ di longitudine est; verso sud fino a 57° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjorden fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino all'estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM III a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7° 00′ di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 8° 00′ di longitudine est; verso sud fino a 57° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjorden fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino a Hassenør; attraverso il Grande Belt fino alla Gnibens Spids; lungo la costa settentrionale dell'isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell'Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; verso est e verso nord, lungo la costa occidentale della Svezia e quella meridionale della Norvegia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM III b, c

Le acque delimitate da una linea che congiunge Hassenør, sulla costa orientale dello Jylland, con la Gnibens Spids, sulla costa occidentale dell'isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell'Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; in direzione sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo; attraverso l'imboccatura meridionale dell'Øresund fino al faro di Stevns; lungo la costa sud-orientale dell'isola di Sjaelland; attraverso l'imboccatura orientale dello Storstrømmen; lungo la costa orientale dell'isola di Falster fino a Gedser; fino a Darsser-Ort, sulla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 22 (BAL 22)

Le acque delimitate da una linea che congiunge Hassenør (56° 09′ N — 10° 44′ E), sulla costa orientale dello Jylland, con la Gnibens Spids (56° 01′ N — 11° 18′ E), sulla costa occidentale dell'isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo le coste occidentali e meridionali dell'isola di Sjælland fino a un punto situato a 12° 00′ di longitudine est; verso sud fino all'isola di Falster; lungo la costa orientale dell'isola di Falster fino alla Gedser Odde (54° 34′ N — 11° 58′ E); verso est fino a 12° 00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 23 (BAL 23)

Le acque delimitate da una linea che congiunge il Gilbjerg Hoved (56° 08′ N — 12° 18′ E), sulla costa settentrionale dell'isola di Sjælland, con Kullen (56° 18′ N — 12° 28′ E), sulla costa della Svezia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo (55° 23′ N — 12° 50′ E); attraverso l'imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Stevns (55° 19′ N — 12° 29′ E), sulla costa dell'isola di Sjælland; verso nord, lungo la costa orientale dell'isola di Sjælland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 24 (BAL 24)

Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55° 19′ N — 12° 29′ E), sulla costa orientale dell'isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: attraverso l'imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Falsterbo (55° 23′ N — 12° 50′ E), sulla costa della Svezia; lungo la costa meridionale della Svezia fino al faro di Sandhammar (55° 24′ N — 14° 12′ E); fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N — 14° 47′ E) sulla costa settentrionale dell’isola di Bornholm; lungo le coste occidentali e meridionali dell’isola di Bornholm fino a un punto situato a 15° 00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo le coste della Polonia e della Germania, fino a un punto situato a 12° 00′ di longitudine est; verso nord fino a un punto di coordinate 54° 34′ N — 12° 00′ E; verso ovest fino alla Gedser Odde (54° 34′ N — 11° 58′ E); lungo le coste orientali e settentrionali dell'isola di Falster fino a un punto situato a 12° 00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa meridionale dell'isola di Sjælland; verso ovest e verso nord, lungo la costa occidentale dell'isola di Sjælland, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 25 (BAL 25)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56° 30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 56° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 18° 00′ di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo la costa della Polonia, fino a un punto situato a 15° 00′ di longitudine est; verso nord fino all'isola di Bornholm; lungo le coste meridionali ed occidentali dell'isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N — 14° 47′ E); fino al faro di Sandhammar (55° 24′ N — 14° 12′ E) sulla costa meridionale della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 26 (BAL 26)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 56° 30′ N — 18° 00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; verso sud, lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia, fino ad un punto della costa polacca situato a 18° 00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 27 (BAL 27)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia di coordinate 59° 41′ N — 19° 00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino alla costa settentrionale dell'isola di Gotland; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell’isola di Gotland, fino ad un punto situato a 57° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; verso sud fino a 56° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 56° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 28 (BAL 28)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 58° 30′ N — 19° 00′ E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 58° 30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Estonia; verso sud, lungo le coste occidentali dell'Estonia e della Lettonia, fino a un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; verso nord fino a 57° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Gotland; verso nord fino a un punto della costa settentrionale dell’isola di Gotland situato a 19° 00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 28-1 (BAL 28.1)

Le acque delimitate: a ovest, da una linea che parte dal faro di Ovisi (57° 34.1234′ N — 21° 42.9574′ E), sulla costa occidentale della Lettonia, e che prosegue consecutivamente fino alla punta meridionale del Capo Loode (57o57.4760′ N — 21° 58.2789′ E) sull’isola di Saaremaa, verso sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve e verso nord-est lungo la costa orientale dell’isola di Saaremaa; a nord, dalla congiungente il punto di coordinate 58° 30.0′ N — 23° 13.2′ E e il punto di coordinate 58° 30′ N — 23o41.1’ E.

Sottodivisione statistica CIEM 28-2 (BAL 28.2)

La parte della sottodivisione 28 non compresa nella sottodivisione 28-1.

Sottodivisione statistica CIEM 29 (BAL 29)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 60° 30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; verso sud, lungo le coste occidentali e meridionali della Finlandia, fino a un punto della sua costa meridionale situato a 23° 00′ di longitudine est; verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Estonia; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell’Estonia, fino ad un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 58° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 19° 00′ di longitudine est; verso nord fino a un punto della costa orientale della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 30 (BAL 30)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; in direzione sud, lungo la costa della Finlandia, fino ad un punto situato a 60° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 31 (BAL 31)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e prosegue consecutivamente, passando a nord del Golfo di Botnia, fino a un punto della costa occidentale della Finlandia situato a 63° 30′ di latitudine nord e verso ovest fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM 32 (BAL 32)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23° 00′ di longitudine est e prosegue consecutivamente, passando a est del Golfo di Finlandia, fino a un punto della costa occidentale dell’Estonia situato a 59° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 23° 00′ di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM IV

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo le coste della Scozia e dell'Inghilterra, fino a un punto situato a 51° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino all'estremità occidentale della frontiera tra la Germania e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjorden, fino alla Egensekloster Pynt; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjorden fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjorden, fino al punto più meridionale dell’Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino a un punto situato a 57° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8° 00′ di longitudine est; verso nord fino a 57° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7° 00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IV a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 3° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo la costa della Scozia, fino a punto situato a 57° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 7° 00′ di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IV b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Danimarca situato a 57° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8° 00′ di longitudine est; verso nord fino a 57° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Scozia; verso sud, lungo le coste della Scozia e dell'Inghilterra, fino a un punto situato a 53° 30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Germania; verso nord-est, lungo la costa dello Jylland, fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjorden, fino alla Egensekloster Pynt; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjorden fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjorden, fino al punto più meridionale dell’Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IV c

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Germania situato a 53° 30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Inghilterra; verso sud fino a 51° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM V

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68° 00′ N — 11° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 62° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 15° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM V a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68° 00′ N — 11° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 62° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 15° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 63° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM V a 1

La parte compresa entro il rettangolo delimitato dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

63.00 N

24.00 O

62.00 N

24.00 O

62.00 N

27.00 O

63.00 N

27.00 O

63.00 N

24.00 O

Sottodivisione statistica CIEM V a 2

La parte della divisione V a non compresa nella sottodivisione V a 1.

Divisione statistica CIEM V b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63° 00′ N — 4° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM V b 1

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63° 00′ N — 4° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 10° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 61° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 8° 00′ di longitudine ovest; lungo una linea lossodromica fino a un punto di coordinate 61° 15′ N — 7° 30′ O; verso sud fino a 60° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM V b 1 a

La parte della sottodivisione V b 1 delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

60.49 N

15.00 O

60.71 N

13.99 O

60.15 N

13.29 O

60.00 N

13.50 O

60.00 N

15.00 O

60.49 N

15.00 O

Sottodivisione statistica CIEM V b 1 b

La parte della sottodivisione V b 1 non compresa nella sottodivisione V b 1 a.

Sottodivisione statistica CIEM V b 2

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60° 00′ N — 10° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 61° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 8° 00′ di longitudine ovest; lungo una linea lossodromica fino a un punto di coordinate 61° 15′ N — 7° 30′ O; verso sud fino a 60° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM VI

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4° 00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54° 30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell'Irlanda del Nord situato a 55° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VI a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4° 00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 12° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54° 30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell'Irlanda del Nord situato a 55° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VI b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60° 00′ N — 12° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 54° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 12° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VI b 1

La parte della divisione VI b delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

54.50 N

18.00 O

60.00 N

18.00 O

60.00 N

13.50 O

60.15 N

13.29 O

59.65 N

13.99 O

59.01 N

14.57 O

58.51 N

14.79 O

57.87 N

14.88 O

57.01 N

14.63 O

56.57 N

14.34 O

56.50 N

14.44 O

56.44 N

14.54 O

56.37 N

14.62 O

56.31 N

14.72 O

56.24 N

14.80 O

56.17 N

14.89 O

56.09 N

14.97 O

56.02 N

15.04 O

55.95 N

15.11 O

55.88 N

15.19 O

55.80 N

15.27 O

55.73 N

15.34 O

55.65 N

15.41 O

55.57 N

15.47 O

55.50 N

15.54 O

55.42 N

15.60 O

55.34 N

15.65 O

55.26 N

15.70 O

55.18 N

15.75 O

55.09 N

15.79 O

55.01 N

15.83 O

54.93 N

15.87 O

54.84 N

15.90 O

54.76 N

15.92 O

54.68 N

15.95 O

54.59 N

15.97 O

54.51 N

15.99 O

54.50 N

15.99 O

54.50 N

18.00 O

Sottodivisione statistica CIEM VI b 2

La parte della divisione VI b non compresa nella sottodivisione VI b 1.

Sottozona statistica CIEM VII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 54° 30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino ad un punto situato a 51° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa sud-orientale dell'Inghilterra; verso ovest e verso nord, lungo le coste dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia, fino ad un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino alla costa dell'Irlanda del Nord; verso nord e verso ovest, lungo le coste dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell'Irlanda del Nord; verso sud, lungo le coste dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, fino ad un punto della costa sud-orientale dell'Irlanda situato a 52° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa del Galles; verso nord-est e verso nord, lungo le coste del Galles, dell'Inghilterra e della Scozia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 54° 30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 52° 30′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Irlanda; verso nord, lungo la costa occidentale dell'Irlanda, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII c

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 54° 30′ N — 12° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 52° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 12° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VII c 1

La parte della divisione VII c delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

54.50 N

15.99 O

54.42 N

15.99 O

54.34 N

16.00 O

54.25 N

16.01 O

54.17 N

16.01 O

54.08 N

16.01 O

53.99 N

16.00 O

53.91 N

15.99 O

53.82 N

15.97 O

53.74 N

15.96 O

53.66 N

15.94 O

53.57 N

15.91 O

53.49 N

15.90 O

53.42 N

15.89 O

53.34 N

15.88 O

53.26 N

15.86 O

53.18 N

15.84 O

53.10 N

15.88 O

53.02 N

15.92 O

52.94 N

15.95 O

52.86 N

15.98 O

52.77 N

16.00 O

52.69 N

16.02 O

52.61 N

16.04 O

52.52 N

16.06 O

52.50 N

16.06 O

52.50 N

18.00 O

54.50 N

18.00 O

54.50 N

15.99 O

Sottodivisione statistica CIEM VII c 2

La parte della divisione VII c non compresa nella sottodivisione VII c 1.

Divisione statistica CIEM VII d

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 51° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell’Inghilterra; verso ovest, lungo la costa meridionale dell'Inghilterra, fino a 2° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Francia (Cap de la Hague); verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII e

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale dell’Inghilterra situato a 2° 00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud e verso ovest, lungo la costa dell’Inghilterra, fino a un punto della sua costa sud-occidentale situato a 50° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 49° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al Cap de la Hague; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII f

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale del Galles situato a 5° 00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 51° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 6° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Inghilterra; lungo la costa sud-occidentale dell'Inghilterra e lungo la costa meridionale del Galles fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII g

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale del Galles situato a 52° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa sud-orientale dell'Irlanda; verso sud-ovest, lungo la costa dell'Irlanda, fino a un punto situato a 9° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 50° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 7° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 50° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 6° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 51° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale del Galles; verso nord-ovest, lungo la costa del Galles, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII h

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 50° 00′ N — 7° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 9° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 49° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 7° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VII j

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell’Irlanda situato a 52° 30′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 9° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale dell'Irlanda; verso nord, lungo la costa dell'Irlanda, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VII j 1

La parte della divisione VII j delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

48.43 N

12.00 O

48.42 N

11.99 O

48.39 N

11.87 O

48.36 N

11.75 O

48.33 N

11.64 O

48.30 N

11.52 O

48.27 N

11.39 O

48.25 N

11.27 O

48.23 N

11.14 O

48.21 N

11.02 O

48.19 N

10.89 O

48.17 N

10.77 O

48.03 N

10.68 O

48.00 N

10.64 O

48.00 N

12.00 O

48.43 N

12.00 O

Sottodivisione statistica CIEM VII j 2

La parte della divisione VII j non compresa nella sottodivisione VII j 1.

Divisione statistica CIEM VII k

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 52° 30′ N — 12° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 12° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VII k 1

La parte della divisione VII k delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

48.00 N

18.00 O

52.50 N

18.00 O

52.50 N

16.06 O

52.44 N

16.07 O

52.36 N

16.08 O

52.27 N

16.09 O

52.19 N

16.09 O

52.11 N

16.09 O

52.02 N

16.08 O

51.94 N

16.07 O

51.85 N

16.07 O

51.77 N

16.05 O

51.68 N

16.04 O

51.60 N

16.02 O

51.52 N

15.99 O

51.43 N

15.96 O

51.34 N

15.93 O

51.27 N

15.90 O

51.18 N

15.86 O

51.10 N

15.82 O

51.02 N

15.77 O

50.94 N

15.73 O

50.86 N

15.68 O

50.78 N

15.63 O

50.70 N

15.57 O

50.62 N

15.52 O

50.54 N

15.47 O

50.47 N

15.42 O

50.39 N

15.36 O

50.32 N

15.30 O

50.24 N

15.24 O

50.17 N

15.17 O

50.10 N

15.11 O

50.03 N

15.04 O

49.96 N

14.97 O

49.89 N

14.89 O

49.82 N

14.82 O

49.75 N

14.74 O

49.69 N

14.65 O

49.62 N

14.57 O

49.56 N

14.48 O

49.50 N

14.39 O

49.44 N

14.30 O

49.38 N

14.22 O

49.32 N

14.13 O

49.27 N

14.04 O

49.21 N

13.95 O

49.15 N

13.86 O

49.10 N

13.77 O

49.05 N

13.67 O

49.00 N

13.57 O

48.95 N

13.47 O

48.90 N

13.37 O

48.86 N

13.27 O

48.81 N

13.17 O

48.77 N

13.07 O

48.73 N

12.96 O

48.69 N

12.85 O

48.65 N

12.74 O

48.62 N

12.64 O

48.58 N

12.54 O

48.55 N

12.43 O

48.52 N

12.32 O

48.49 N

12.22 O

48.46 N

12.11 O

48.43 N

12.00 O

48.00 N

18.00 O

Sottodivisione statistica CIEM VII k 2

La parte della divisione VII k non compresea nella sottodivisione VII k 1.

Sottozona statistica CIEM VIII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord, lungo le coste della Spagna e della Francia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIII a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 47° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 6° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 47° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 46° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; in direzione nord-ovest, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIII b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 46° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 45° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 3° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 44° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 2° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino alla costa settentrionale della Spagna; lungo la costa settentrionale della Spagna e la costa occidentale della Francia fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIII c

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Spagna situato a 2° 00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 44° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43° 00′ di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord e verso est, lungo la costa della Spagna, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM VIII d

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48° 00′ N — 8° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 44° 30′ di latitudine nord; verso est fino a 3° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 45° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 4° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 46° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 5° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 47° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 6° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 47° 30′ di latitudine nord; verso ovest fino a 8° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIII d 1

La parte della divisione VIII d delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

48.00 N

11.00 O

48.00 N

10.64 O

47.77 N

10.37 O

47.45 N

09.89 O

46.88 N

09.62 O

46.34 N

10.95 O

46.32 N

11.00 O

48.00 N

11.00 O

Sottodivisione statistica CIEM VIII d 2

La parte della divisione VIII d non compresa nella sottodivisione VIII d 1.

Divisione statistica CIEM VIII e

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48° 00′ N — 11° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 43° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM VIII e 1

La parte della divisione VIII e delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

43.00 N

18.00 O

48.00 N

18.00 O

48.00 N

11.00 O

46.32 N

11.00 O

44.72 N

13.31 O

44.07 N

13.49 O

43.00 N

13.80 O

Sottodivisione statistica CIEM VIII e 2

La parte della divisione VIII e non compresa nella sottodivisione VIII e 1.

Sottozona statistica CIEM IX

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36° 00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5° 36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IX a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43° 00′ di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36° 00′ di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5° 36′ di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM IX b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 43° 00′ N — 11° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM IX b 1

La parte della divisione IX b delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

43.00 N

18.00 O

43.00 N

13.80 O

42.88 N

13.84 O

42.04 N

13.64 O

41.38 N

13.27 O

41.13 N

13.27 O

40.06 N

13.49 O

38.75 N

13.78 O

38.17 N

13.69 O

36.03 N

12.73 O

36.04 N

15.30 O

36.02 N

17.90 O

36.00 N

18.00 O

43.00 N

18.00 O

Sottodivisione statistica CIEM IX b 2

La parte della divisione IX b non compresa nella sottodivisione IX b 1.

Sottozona statistica CIEM X

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48° 00′ N — 18° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 42° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 36° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM X a

La parte della sottozona X a sud del 43° parallelo di latitudine nord.

Sottodivisione statistica CIEM X a 1

La parte della divisione X a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

36.00 N

18.00 O

36.00 N

22.25 O

37.58 N

20.62 O

39.16 N

21.32 O

40.97 N

23.91 O

41.35 N

24.65 O

41.91 N

25.79 O

42.34 N

28.45 O

42.05 N

29.95 O

41.02 N

35.11 O

40.04 N

35.26 O

38.74 N

35.48 O

36.03 N

31.76 O

36.00 N

32.03 O

36.00 N

42.00 O

43.00 N

42.00 O

43.00 N

18.00 O

36.00 N

18.00 O

Sottodivisione statistica CIEM X a 2

La parte della divisione X a non compresa nella sottodivisione X a 1.

Divisione statistica CIEM X b

La parte della sottozona X a nord del 43° parallelo di latitudine nord.

Sottozona statistica CIEM XII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 62° 00′ N — 15° 00′ O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; verso ovest fino a 42° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 48° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 18° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 60° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 15° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione statistica CIEM XII a

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

62.00 N

15.00 O

62.00 N

27.00 O

59.00 N

27.00 O

59.00 N

42.00 O

52.50 N

42.00 O

52.50 N

18.00 O

54.50 N

18.00 O

54.50 N

24.00 O

60.00 N

24.00 O

60.00 N

18.00 O

60.00 N

15.00 O

62.00 N

15.00 O

Sottodivisione statistica CIEM XII a 1

La parte della divisione XII a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

52.50 N

42.00 O

56.55 N

42.00 O

56.64 N

41.50 O

56.75 N

41.00 O

56.88 N

40.50 O

57.03 N

40.00 O

57.20 N

39.50 O

57.37 N

39.00 O

57.62 N

38.50 O

57.78 N

38.25 O

57.97 N

38.00 O

58.26 N

37.50 O

58.50 N

37.20 O

58.63 N

37.00 O

59.00 N

36.77 O

59.00 N

27.00 O

60.85 N

27.00 O

60.69 N

26.46 O

60.45 N

25.09 O

60.37 N

23.96 O

60.22 N

23.27 O

60.02 N

21.76 O

60.00 N

20.55 O

60.05 N

18.65 O

60.08 N

18.00 O

60.00 N

18.00 O

60.00 N

24.00 O

54.50 N

24.00 O

54.50 N

18.00 O

52.50 N

18.00 O

52.50 N

42.00 O

Sottodivisione statistica CIEM XII a 2

La parte della divisione XII a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

60.00 N

20.55 O

60.00 N

15.00 O

60.49 N

15.00 O

60.44 N

15.22 O

60.11 N

17.32 O

60.05 N

18.65 O

60.00 N

20.55 O

Sottodivisione statistica CIEM XII a 3

La parte della divisione XII a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

59.00 N

42.00 O

56.55 N

42.00 O

56.64 N

41.50 O

56.75 N

41.00 O

56.88 N

40.50 O

57.03 N

40.00 O

57.20 N

39.50 O

57.37 N

39.00 O

57.62 N

38.50 O

57.78 N

38.25 O

57.97 N

38.00 O

58.26 N

37.50 O

58.63 N

37.00 O

59.00 N

36.77 O

59.00 N

42.00 O

Sottodivisione statistica CIEM XII a 4

La parte della divisione XII a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

62.00 N

27.00 O

60.85 N

27.00 O

60.69 N

26.46 O

60.45 N

25.09 O

60.37 N

23.96 O

60.22 N

23.27 O

60.02 N

21.76 O

60.00 N

20.55 O

60.05 N

18.65 O

60.11 N

17.32 O

60.44 N

15.22 O

60.49 N

15.00 O

62.00 N

15.00 O

62.00 N

27.00 O

Divisione statistica CIEM XII b

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

60.00 N

18.00 O

54.50 N

18.00 O

54.50 N

24.00 O

60.00 N

24.00 O

60.00 N

18.00 O

Divisione statistica CIEM XII c

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

52.50 N

42.00 O

48.00 N

42.00 O

48.00 N

18.00 O

52.50 N

18.00 O

52.50 N

42.00 O

Sottozona statistica CIEM XIV

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40° 00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44° 00′ di longitudine ovest; verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 27° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 68° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM XIV a

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40° 00′ di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a 68° 30′ di latitudine nord (Kap Savary); verso sud lungo il meridiano di 27° 00′ di longitudine ovest fino a 68° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 11° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Divisione statistica CIEM XIV b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Groenlandia situato a 44° 00′ di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; verso est fino a 27° 00′ di longitudine ovest; verso nord fino a 68° 30′ di latitudine nord (Kap Savary); in direzione sud-ovest, lungo la costa della Groenlandia, fino al punto di partenza.

Sottodivisione statistica CIEM XIV b 1

La parte della divisione XIV b delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

59.00 N

27.00 O

59.00 N

36.77 O

59.35 N

36.50 O

59.50 N

36.35 O

59.75 N

36.16 O

60.00 N

35.96 O

60.25 N

35.76 O

60.55 N

35.50 O

60.75 N

35.37 O

61.00 N

35.15 O

61.25 N

34.97 O

61.50 N

34.65 O

61.60 N

34.50 O

61.75 N

34.31 O

61.98 N

34.00 O

62.25 N

33.70 O

62.45 N

33.53 O

62.50 N

33.27 O

62.56 N

33.00 O

62.69 N

32.50 O

62.75 N

32.30 O

62.87 N

32.00 O

63.03 N

31.50 O

63.25 N

31.00 O

63.31 N

30.86 O

63.00 N

30.61 O

62.23 N

29.87 O

61.79 N

29.25 O

61.44 N

28.61 O

61.06 N

27.69 O

60.85 N

27.00 O

59.00 N

27.00 O

Sottodivisione statistica CIEM XIV b 2

La parte della divisione XIV b non compresa nella sottodivisione XIV b 1.


19.3.2005   

IT

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L 74/28


REGOLAMENTO (CE) N. 449/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2)

La Federazione russa ha fissato nuovi requisiti per l’autorizzazione degli stabilimenti di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito i «nuovi Stati membri») che esportano in Russia i loro prodotti.

(3)

Nonostante i controlli effettuati nei mesi scorsi dalle autorità veterinarie russe negli stabilimenti lattiero-caseari, le autorità russe non hanno ancora trasmesso alle autorità dei nuovi Stati membri l’elenco degli stabilimenti autorizzati.

(4)

Molti operatori, che si aspettavano un’approvazione degli stabilimenti in quanto conformi alle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3), hanno continuato a presentare domanda di titoli di esportazione per mantenere il normale flusso delle esportazioni verso la Russia. Essi, tuttavia, non saranno in grado di utilizzare tali titoli prima della scadenza degli stessi.

(5)

Le nuove condizioni di certificazione imposte dalla Russia prevedono che gli esportatori comunitari siano in possesso, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2005, di titoli di preesportazione che attestino la conformità sanitaria e veterinaria degli animali e dei prodotti di origine animale provenienti da uno Stato membro diverso da quello di esportazione e contenuti nel prodotto finale.

(6)

Poiché la creazione del nuovo sistema amministrativo e la definizione di adeguate procedure tra gli Stati membri in relazione a tale problema e allo scambio di certificati di preesportazione richiedono tempo e il sistema non è completamente operativo in tutti gli Stati membri, alcuni esportatori, in mancanza dei titoli di preesportazione menzionati, non riusciranno a utilizzare i titoli di esportazione con scadenza 31 gennaio 2005.

(7)

In tali circostanze è opportuno prorogare la validità dei titoli di esportazione rilasciati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2004.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione aventi per destinazione la Russia, rilasciati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2004 per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d), di detto articolo, sono validi fino al 30 aprile 2005.

Articolo 2

Su richiesta del detentore, il termine di validità dei titoli di cui all’articolo 1 è modificato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


19.3.2005   

IT

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L 74/30


REGOLAMENTO (CE) N. 450/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali per l’importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all’articolo 42 del medesimo regolamento, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004.

(3)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3), indica i vari documenti che possono costituire la prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell’importazione di cui all’articolo summenzionato si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(4)

Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni alle condizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 comporta importanti implicazioni sul piano amministrativo e finanziario, in quanto modifica sensibilmente la gestione amministrativa sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. In taluni paesi l’ottenimento della prova prevista all’articolo 16 del suddetto regolamento può comportare notevoli difficoltà amministrative.

(5)

Per alleggerire gli oneri finanziari e amministrativi imposti agli esportatori e consentire alle amministrazioni e agli esportatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto svolgimento di tutte le formalità necessarie, il regolamento CE) n. 519/2004 della Commissione, del 19 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l’esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), prevede un periodo di transizione nel quale occorre agevolare la prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione. Tali disposizioni scadono il 31 dicembre 2004.

(6)

Tuttavia molti paesi di destinazione non dispongono ancora di procedure e di mezzi adeguati per la presentazione dei documenti necessari. Per evitare che gli operatori siano esclusi dal beneficio della restituzione all’esportazione a causa dell’inadeguatezza delle procedure amministrative nei paesi terzi, è necessario continuare a prevedere un regime transitorio per il 2005. Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 519/2004, è opportuno adeguare il regime transitorio istituito da detto regolamento allo scopo di prevedere la presentazione di documenti supplementari.

(7)

È opportuno richiamare il disposto dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, che, qualora sussistano dubbi circa la destinazione dei prodotti esportati, conferisce ai servizi competenti degli Stati membri la facoltà di esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d’importazione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405 effettuate a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 per le quali l’esportatore non può fornire le prove di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:

a)

copia del documento di trasporto;

b)

attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento relativo all’esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell’esportatore, aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazioni accettate dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 60 del 27.2.2004, pag. 46.

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 83 del 20.3.2004, pag. 4.


19.3.2005   

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L 74/32


REGOLAMENTO (CE) N. 451/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 marzo 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 marzo 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

300 t originarie del Botswana,

10 t originarie della Swaziland,

550 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di aprile 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

17 236 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

11 350 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


19.3.2005   

IT

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L 74/34


REGOLAMENTO (CE) N. 452/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


19.3.2005   

IT

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L 74/36


REGOLAMENTO (CE) N. 453/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2005 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3)

È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2.   Per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

1

100,00


ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2005

1

5 250,0


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/38


REGOLAMENTO (CE) N. 454/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2005 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/40


REGOLAMENTO (CE) N. 455/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,011 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

riguardante gli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura in Corsica dal 1986 al 1999

[notificata con il numero C(2004) 2585]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/238/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in conformità del suddetto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 21 maggio 1996 si è svolta a Bruxelles una riunione tra la Francia e la Commissione riguardo alla situazione di taluni settori di attività in Corsica, tra cui quello della pesca. Nel corso di tale riunione la Commissione ha appreso che a detto settore erano stati concessi aiuti non notificati ai fini dell’esame a norma dell’articolo 93 del trattato (divenuto articolo 88).

(2)

La Commissione ha pertanto invitato la Francia, con lettera del 14 giugno 1996, a trasmettere le informazioni relative agli aiuti in questione.

(3)

Con lettera del 7 luglio 1996 la Francia ha comunicato alla Commissione di aver preso i necessari contatti con la collettività territoriale corsa ai fini della trasmissione delle informazioni richieste. Non avendo ricevuto tali informazioni, la Commissione ha inviato una prima lettera di sollecito il 12 settembre 1996.

(4)

Con lettera del 17 dicembre 1996 la Francia ha successivamente trasmesso talune informazione sugli aiuti in questione. Questi sono stati registrati il 6 gennaio 1997 con il numero NN 11/97 nel registro degli aiuti non notificati.

(5)

Dopo aver constatato che non disponeva di tutti gli elementi necessari ai fini dell’esame del regime di aiuti, la Commissione ha chiesto complementi di informazioni con lettera del 24 aprile 1997. Alcuni documenti sono stati trasmessi alla Commissione con lettere del 3 dicembre 1997 e dell’11 agosto 1998.

(6)

La Commissione ha successivamente richiesto ulteriori informazioni complementari con lettera dell’11 febbraio 1999. Il 22 febbraio 2000 la Commissione ha incontrato i rappresentanti della collettività territoriale corsa. A seguito di tale riunione, la Commissione ha nuovamente trasmesso alla Francia l’elenco delle informazioni necessarie ai fini dell’esame delle misure di aiuto. Dopo altre due lettere di sollecito, buona parte delle informazioni richieste è stata trasmessa con lettera dell’11 aprile 2001.

(7)

La Commissione ha inoltre preso conoscenza della relazione dell’Assemblea nazionale francese n. 1077 elaborata a nome della commissione di indagine sull’utilizzo dei fondi pubblici e la gestione dei servizi pubblici in Corsica (1) (di seguito «la relazione dell’Assemblea nazionale»). Tale relazione, resa pubblica nel 1998, descrive gli aiuti concessi al settore della pesca e dell’acquacoltura nel 1997 (cfr. il punto I.C.1.b della relazione).

(8)

Con lettera del 30 ottobre 2001 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle seguenti misure di aiuto attuate in Corsica:

acquisto di navi nuove e d’occasione per l’intero periodo 1986-1999,

trasformazione e allestimento delle navi esistenti per il periodo 1o gennaio 1987-28 ottobre 1998 (con conseguente aumento della potenza della nave).

(9)

Nella stessa occasione, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore della trasformazione e dell’allestimento delle navi che non comportino un aumento della potenza della nave, nonché gli aiuti per le attrezzature a terra utilizzate dai pescatori.

(10)

Con la medesima decisione la Commissione ha inoltre invitato la Francia a trasmetterle le informazioni necessarie per l’esame degli aiuti a favore dell’acquacoltura.

(11)

Con lettera del 21 dicembre 2001 la Francia ha formulato le proprie osservazioni in merito agli aiuti per i quali era stato avviato il procedimento di indagine formale e ha trasmesso informazioni sugli aiuti a favore dell’acquacoltura.

(12)

La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti di cui trattasi. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni a seguito di tale pubblicazione.

II.   DESCRIZIONE

(13)

La presente decisione ha per oggetto le misure per le quali è stato avviato il procedimento di indagine formale e le misure per le quali la Commissione ha ingiunto alla Francia di trasmettere informazioni. La presente decisione riguarda pertanto le seguenti quattro categorie di aiuti:

aiuti per l’acquisto di navi nuove per il periodo 1986-1999,

aiuti a favore della trasformazione e dell’allestimento delle navi esistenti per il periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 (con conseguente aumento della potenza della nave),

aiuti per l’acquisto di navi d’occasione per il periodo 1986-1999,

aiuti a favore dell’acquacoltura per il periodo 1994-1999.

(14)

Gli aiuti a favore della flotta peschereccia sono stati istituiti dall’Assemblea della Corsica, che il 29 marzo 1985, con delibera n. 85/10 bis, ha adottato un «regolamento degli aiuti all’ammodernamento della flotta». Tale delibera ha formato oggetto di diverse modifiche: delibere del 30 novembre 1990 (n. 90/99), 19 dicembre 1991 (n. 91/1032), 23 febbraio 1993 (n. 93/25), 9 marzo 1995 (n. 95/16), 11 settembre 1995 (n. 95/79) e 11 aprile 1997 (n. 97/36). La Francia ha precisato che l’ultima delibera citata (n. 97/36) non ha subito alcuna modifica fino alla fine del periodo di programmazione del documento unico di programmazione (DOCUP) relativo alle azioni dei Fondi strutturali in vigore a tale data, vale a dire fino al 31 dicembre 1999. Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell’acquacoltura, la Francia ha precisato che le autorità regionali corse avevano applicato direttamente la normativa comunitaria, conformemente alla Guida degli aiuti pubblicata dall’Agenzia per lo sviluppo economico della Corsica (Agence de développement économique de la Corse — ADEC). La sezione della guida riguardante il settore della pesca e dell’acquacoltura e recante la descrizione degli aiuti ammissibili è stata trasmessa alla Commissione.

(15)

Gli aiuti risalgono al 1985. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3) non precisa il termine di prescrizione per l’esame degli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento stesso, vale a dire degli aiuti attuati senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 15 di detto regolamento, i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di dieci anni, il quale inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario ed è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Pertanto la Commissione non ritiene opportuno esaminare gli aiuti che beneficiano di tale prescrizione, vale a dire gli aiuti concessi oltre dieci anni prima di qualsiasi misura adottata al riguardo dalla Commissione.

(16)

La Commissione ritiene che il periodo di cui sopra sia stato interrotto dalla richiesta di informazioni da essa inviata alla Francia il 14 giugno 1996. La prescrizione si applica pertanto agli aiuti concessi ai beneficiari anteriormente al 14 giugno 1986. Essa si applica quindi, in particolare, agli aiuti concessi dalla Regione Corsica anteriormente al 14 giugno 1986 ma versati ai beneficiari soltanto negli anni successivi, dopo l’effettiva realizzazione degli investimenti ammissibili. Pertanto, nell’analisi che segue, la Commissione tiene conto degli aiuti la cui concessione è stata decisa nel periodo compreso tra il 14 giugno 1986 e il 31 dicembre 1999.

(17)

La delibera n. 85/10 bis del 1985 prevedeva la possibilità di sovvenzionare l’acquisto di navi di lunghezza inferiore a 18 metri destinate a praticare attività di pesca in Corsica sempreché, salvo deroga eccezionale, le navi in questione fossero costruite in Francia. La sovvenzione, pari al 20 % del prezzo d’acquisto, poteva essere integrata da un altro contributo del 10 % nel caso di un primo insediamento (primo acquisto di un’imbarcazione nuova) e da un ulteriore contributo, sempre del 10 %, per le imbarcazioni costruite in Corsica. Inoltre, per promuovere l’attività dei cantieri insulari tradizionali di costruzione di imbarcazioni in legno, la sovvenzione poteva essere aumentata del 20 % del costo di acquisto nel quadro di un finanziamento specifico a favore della filiera del legno. L’apporto personale dell’armatore non poteva essere inferiore al 10 %.

(18)

La delibera n. 90/99 ha modificato i tassi di aiuto portando il tasso di base dal 20 % al 30 %. L’aiuto complementare del 20 % per la costruzione in legno viene ridotto al 5 %.

(19)

La delibera n. 95/16 ha modificato i tassi di aiuto nel modo seguente: il tasso di base è mantenuto al 30 % e viene precisato che gli investimenti ammissibili comprendono l’acquisto dello scavo, delle attrezzature e di 80 pezze di rete (6 400 metri); l’aiuto erogato in caso di primo insediamento è mantenuto al 10 % e l’aiuto specifico concesso per le navi costruite in Corsica passa dal 10 al 5 %, elevabile di un ulteriore 5 % nel caso di navi in legno. È abolito l’obbligo di costruzione in Francia.

(20)

La delibera n. 95/79 ha limitato l’aiuto a favore dell’acquisto di reti ai casi di primo insediamento. Essa ha altresì soppresso il contributo del 5 % per le navi costruite in legno e in un cantiere corso.

(21)

La delibera n. 97/36 non ha apportato modifiche sostanziali alle disposizioni descritte. Viene ribadito che l’apporto personale dell’armatore non può essere inferiore al 10 %.

(22)

La delibera n. 85/10 bis del 1985 prevedeva la possibilità di sovvenzionare i lavori di trasformazione di navi di lunghezza inferiore a 18 metri, di costo pari o superiore a 25 000 franchi francesi (FRF), intesi a migliorare in modo significativo il potenziale alieutico (argano, dispositivo di recupero delle reti, scandaglio, portale, strumenti di navigazione, tamburo, ecc.) e a consentire la conservazione frigorifera del pesce o migliorare la resa energetica dei mezzi di propulsione (motore diesel di potenza adeguata alle dimensioni della nave, elica a passo variabile, ugello, ecc.).

(23)

Il contributo erogabile ammontava al 15 % del costo delle attrezzature. La delibera n. 93/25 ha portato tale aliquota al 30 % del costo dell’investimento.

(24)

La delibera n. 95/79, pur non modificando il tasso di intervento, ha precisato che, nel caso in cui l’armatore chieda di beneficiare di aiuti comunitari, la partecipazione della Corsica sarà calcolata in base al tasso di intervento previsto dal regolamento comunitario di riferimento. Il costo minimo degli investimenti sovvenzionabili è ridotto a 20 000 FRF. Per le domande di aiuto alla trasformazione o all’allestimento di navi presentate nel quadro di un primo insediamento (primo acquisto di una nave, nuova o d’occasione, da parte di un pescatore), detta delibera n. 95/79 prevedeva inoltre la possibilità di sovvenzionare l’acquisto delle prime 80 pezze di rete ad un tasso del 30 %.

(25)

La delibera n. 85/10 bis del 1985 prevedeva la possibilità di sovvenzionare l’acquisto di navi d’occasione di costo pari o superiore a 50 000 FRF ad un tasso del 10 %, che poteva essere integrato da un contributo del 5 % in caso di primo insediamento. L’apporto personale dell’acquirente non doveva essere inferiore al 15 % del costo della nave.

(26)

La delibera n. 91/1032 ha portato il tasso di base dal 10 al 15 %. La delibera n. 95/16 ha elevato tale aliquota al 20 % per le navi di meno di 20 anni.

(27)

Gli aiuti a favore dell’acquacoltura sono stati stabiliti nel quadro del contratto di piano Stato-Regione del 1994 e del documento unico di programmazione degli aiuti comunitari a titolo dell’obiettivo 1. Per l’attuazione dei progetti cofinanziati dalla Comunità è stata applicata la normativa relativa allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

(28)

Gli aiuti riguardano investimenti collettivi o privati. Gli investimenti collettivi vertono sulla promozione dei prodotti ittici e degli studi di mercato, nonché sull’assistenza tecnica alle imprese di acquacoltura. Gli investimenti realizzati nelle imprese sono diretti a rafforzare la competitività delle imprese acquicole al fine di migliorare la qualità dei prodotti sul mercato; essi sono finalizzati all’adeguamento alle norme sanitarie e al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti: attrezzature di condizionamento, impianti di stoccaggio, imbarcazioni di servizio, strumenti informatici, macchine per ghiaccio, furgoni frigoriferi, ecc.

(29)

Per tener conto di eventuali finanziamenti dello SFOP, l’aliquota di aiuto non poteva superare il 25 % dell’ammontare dell’investimento.

III.   MOTIVI DELL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(30)

Ai fini della decisione di apertura del procedimento di indagine formale la Commissione ha fatto riferimento, nella sua analisi, alle varie versioni delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in appresso «linee direttrici»). Conformemente al punto 3.4 delle linee direttrici del 2001 (4), attualmente in vigore, gli aiuti illegali devono essere esaminati alla luce delle linee direttrici vigenti al momento della loro concessione. Le linee direttrici applicabili nel 1986 e 1987 erano quelle pubblicate nel 1985 (5). Nel periodo successivo erano invece applicabili le seguenti linee direttrici: quelle pubblicate nel 1988 (6) per gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 1989, quelle pubblicate nel 1992 (7) per gli aiuti concessi a decorrere dal 1o luglio 1992, quelle pubblicate nel 1994 (8) per gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 1995 e quelle pubblicate nel 1997 (9) per gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 1997.

(31)

La Commissione si è inoltre richiamata ai seguenti regolamenti del Consiglio relativi alle azioni comunitarie a finalità strutturale nel settore della pesca e dell’acquacoltura, cui le linee direttrici fanno costante riferimento, segnatamente per gli investimenti ammissibili e i tassi di aiuto autorizzati: regolamento (CEE) n. 2908/93 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un’azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell’acquacoltura (10), regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (11), regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (12), e regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (13).

(32)

La Commissione ha espresso dei dubbi circa la compatibilità di tali misure per due ragioni.

(33)

In primo luogo, conformemente alle linee direttrici, la Commissione ha ricordato che gli aiuti per l’acquisto di navi nuove sono compatibili con il mercato comune se concessi per investimenti atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi del programma di orientamento pluriennale della flotta di pesca (POP), il quale stabilisce una serie di obblighi, corredati di un inventario dei mezzi necessari per conformarvisi, fra cui l’adeguamento della capacità della flotta peschereccia di ogni Stato membro alle risorse ittiche cui esso ha accesso. La Francia non aveva conseguito gli obiettivi fissati dal POP III (14), in vigore dal 1992 al 1996. Essa doveva pertanto porre fine alla concessione degli aiuti per la costruzione e l’ammodernamento dei pescherecci a decorrere dal 1o gennaio 1997. Successivamente la Commissione ha comunicato alla Francia, con lettera del 28 ottobre 1998, che era possibile riprendere l’erogazione degli aiuti nel rispetto di determinate condizioni. Nella lettera del 30 ottobre 2001 con cui notificava alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha presunto che gli aiuti erogati dal 1o gennaio 1997 al 28 ottobre 1998 fossero stati concessi in violazione delle linee direttrici applicabili per il periodo in questione.

(34)

In secondo luogo la Commissione constatava che, in funzione dei tassi di aiuto previsti e delle possibiltà di cumulo con altri regimi di aiuto, erano stati concessi aiuti non conformi al massimale autorizzato.

(35)

La Commissione ha espresso dei dubbi circa la compatibilità degli aiuti concessi dal 1o gennaio 1997 al 28 ottobre 1998 per la trasformazione e l’allestimento delle navi nei casi in cui le opere realizzate comportavano un aumento della potenza della nave in quanto, analogamente agli aiuti per l’acquisto di navi, siffatte misure non rientravano negli obiettivi del POP.

(36)

La Commissione ha espresso dei dubbi circa la compatibilità di alcuni degli aiuti concessi per l’acquisto di navi d’occasione a decorrere dal 1o gennaio 1989 in quanto la delibera dell’Assemblea della Corsica prevedeva la possibilità di erogare aiuti di questo tipo per l’acquisto di navi senza che fosse stato fissato un limite superiore d’età, mentre le linee direttrici del 1988, in vigore a tale data, escludevano la possibilità di concedere aiuti a navi di oltre 15 anni, età massima successivamente portata a dieci anni dalle linee direttrici del 1992, in vigore a partire dal 1o luglio 1992, e dalle linee direttrici successive.

(37)

D’altro canto, la Commissione ha fatto osservare alla Francia che, conformemente alle linee direttrici del 1988 e a quelle successive, l’aiuto per l’acquisto di navi d’occasione poteva essere concesso solo in caso di primo insediamento di giovani pescatori, o eventualmente in caso di accesso alle proprietà in regime di partecipazione o ancora in caso di sostituzione di una nave a seguito di una perdita totale. La Commissione ha fatto inoltre osservare che, in funzione dei tassi di aiuto previsti e delle possibilità di cumulo con altri regimi di aiuto, potevano essere stati concessi aiuti non conformi al massimale autorizzato.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(38)

La risposta della Francia illustra in modo circostanziato le ragioni per cui di fatto non sono stati superati i tassi autorizzati, anche in caso di cumulo con aiuti di origine diversa, e segnatamente con gli aiuti comunitari. A sostegno di tali affermazioni è stata allegata la Guida degli aiuti elaborata dall’ADEC.

(39)

La Francia spiega inoltre che i requisiti di età applicabili all’acquisto di navi d’occasione, quali definiti dalle linee direttrici, erano stati accolti nella guida e rispettati.

(40)

La Francia ha altresì trasmesso alla Commissione, unitamente alle osservazioni formulate a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, le informazioni riguardanti gli aiuti concessi per l’acquacoltura richieste dalla Commissione con lettera del 30 ottobre 2001.

V.   VALUTAZIONE

(41)

Dalle misure di aiuto in esame è derivato un vantaggio finanziario per una categoria di imprese che esercitano un’attività specifica, cioè la pesca o l’acquacoltura. Le risorse necessarie per l’attuazione di tali misure sono risorse pubbliche. Dal momento che i prodotti delle imprese beneficiarie sono venduti sul mercato comunitario, dette misure rafforzano la posizione di queste imprese sia sul mercato francese, rispetto alle imprese degli altri Stati membri che vogliono introdurvi i loro prodotti, sia sul mercato degli altri Stati membri, rispetto alle imprese che vendono i loro prodotti nei mercati in questione. Si tratta, pertanto, di misure che falsano o minacciano di falsare la concorrenza e che costituiscono, quindi, aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(42)

Tali misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Trattandosi di misure a favore del settore della pesca e dell’acquacoltura, per poter beneficiare della deroga prevista esse devono rientrare in una delle eccezioni previste dalle linee direttrici (delle quali sono state elencate nel considerando 30 le varie versioni applicabili dal 1986).

(43)

Nelle sue osservazioni la Francia ha spiegato che sono state rispettate le aliquote massime di aiuto. In effetti la Commissione constata che la Guida degli aiuti elaborata dall’ADEC precisa che l’aliquota massima non deve superare l’aliquota prevista dal regolamento sulle azioni strutturali dello SFOP. Pertanto, sotto questo profilo, gli aiuti di cui trattasi sono compatibili con il mercato comune, fatto salvo quanto in appresso specificato.

(44)

Resta infatti il problema specifico degli aiuti concessi nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 28 ottobre 1998, dato l’obbligo imposto alla Francia di porre fine a qualsiasi aiuto a favore della costruzione o dell’ammodernamento in applicazione delle norme della politica comune della pesca, obbligo che era stato abolito con lettera del 28 ottobre 1998 (15). Nella lettera del 30 ottobre 2001, con cui notificava alla Francia l’avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione presumeva che nel periodo in questione fossero stati concessi aiuti. Tale ipotesi era basata su due elementi: da un lato il fatto che, secondo quanto affermato nella lettera della Francia dell’11 aprile 2001, la delibera n. 97/36 dell’Assemblea della Corsica non aveva formato oggetto di ulteriori modifiche, cosa da cui si poteva dedurre che essa era stata applicata senza interruzioni dalla data della sua adozione fino alla fine del 1999 e, dall’altro, il fatto che la relazione dell’Assemblea nazionale riferiva espressamente che nel 1997 erano stati concessi aiuti per la costruzione di navi (punto I.C.1.b della relazione).

(45)

È opportuno citare un estratto della relazione dell’Assemblea nazionale:

«[…] — gli aiuti a favore della pesca e delle colture marine:

 

[…] Nel 1997 i servizi dell’ADEC hanno trattato 114 domande presentate sia da imprese private, nel quadro dell’ammodernamento della flottiglia e dell’acquacoltura […] Solo 16 delle 114 domande presentate sono state respinte.

 

L’ammontare totale delle sovvenzioni concesse dalla collettività territoriale della Corsica nel quadro di tali fascicoli ammontava a oltre 13 milioni di franchi, di cui 11,5 milioni erogati a titolo di aiuti agli investimenti e 1,6 milioni a titolo di aiuti al funzionamento. Quasi la metà degli aiuti agli investimenti riguardava operazioni di ammodernamento della flottiglia.

 

Nel 1997 sono stati costruiti dieci pescherecci, […]».

(46)

La Francia non ha formulato osservazioni in merito alla presunzione contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2001, ad esempio facendo osservare che l’applicazione della delibera n. 97/36 in questione era stata sospesa o che non erano stati concessi aiuti nel periodo di cui trattasi. È quindi lecito ritenere che in tale periodo siano stati effettivamente concessi aiuti.

(47)

Secondo quanto previsto in modo costante dalle varie versioni successive delle linee direttrici, gli aiuti per l’acquisto di navi nuove erano compatibili con il mercato comune solo se concessi per investimenti rientranti negli obiettivi del POP (16). Più precisamente, per gli aiuti erogati dal 1o gennaio 1997 al 28 ottobre 1998, ai quali si applicano le linee direttrici del 1997, il punto 2.2.3.1 delle medesime indica che «gli aiuti alla costruzione di nuovi pescherecci possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 7 e 10 e all’allegato III (punto 1.3) del regolamento (CE) n. 3699/93 […]».

(48)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2699/93, «gli Stati membri possono adottare misure a favore della costruzione di navi da pesca purché rispettino, entro i termini previsti, gli obiettivi intermedi globali annuali e finali dei programmi d’orientamento pluriennali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente a qualsiasi progetto di aiuto in materia, le disposizioni adottate per garantire il rispetto di tale condizione». In conformità di tale disposizione, la Commissione, con lettera del 4 luglio 1997, ha rammentato alla Francia che «essa deve quindi porre fine alla concessione di tutti gli aiuti a favore della costruzione e dell’ammodernamento con decorrenza dal 1o gennaio 1997.»

(49)

La Francia ha risposto con lettera dell’8 agosto 1997, precisando quanto segue: «All’inizio del 1996, non essendo stati raggiunti gli obiettivi intermedi del POP II al 31 dicembre 1995, le autorità francesi avevano già adottato le opportune disposizioni per bloccare i progetti di investimento che comportavano un aumento della capacità della flotta. Inoltre, nel luglio 1996, per accelerare la riduzione della flotta peschereccia, è stato attuato un piano di ritiro dei pescherecci dalla flotta […], che prevedeva il ritiro di 10 000-15 000 kW. Pertanto, all’inizio del 1997, la Francia riteneva di poter raggiungere i propri obiettivi nel quadro del POP III. Di conseguenza è stata autorizzata la concessione di aiuti nazionali per investimenti limitati, riguardanti essenzialmente operazioni urgenti di sostituzioni di imbarcazioni o installazione di nuovi motori […] Solo alla fine del primo semestre 1997, tuttavia, si è constatato l’effetto definitivo delle misure di ritiro dalla flotta […]».

(50)

Di fatto la Francia ha raggiunto gli obiettivi del POP solo nel secondo semestre del 1998. Con lettera del 28 ottobre 1998, la Commissione ha comunicato alla Francia che «a seguito del nostro colloquio del 21 ottobre 1998, degli incontri precedenti e delle precisazioni fornite con le vostre lettere datate 5 e 22 ottobre 1998, ho l’onore di annunciare che la direzione generale della Pesca può autorizzare la ripresa degli investimenti secondo le modalità descritte, vale a dire per azioni di portata limitata, in particolare quelle destinate ai giovani pescatori, che non comportino aumenti della capacità e siano conformi agli obiettivi del POP».

(51)

Da tale scambio di lettere si può dedurre che la Francia era perfettamente consapevole di non poter raggiungere gli obiettivi intermedi del POP III e che, ciononostante, erano stati autorizzati aiuti a favore dell’acquisto di navi nuove. Pertanto non è stata rispettata la condizione stabilita dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 3699/93. Ne risulta che, in applicazione del punto 2.2.3.1 delle linee direttrici del 1997, gli aiuti concessi in tale periodo per l’acquisto di navi nuove erano incompatibili con il mercato comune.

(52)

L’avvio del procedimento di indagine formale riguardava gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento delle navi concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998, nei casi in cui dai lavori realizzati era conseguito un aumento di potenza delle imbarcazioni. Infatti, analogamente agli aiuti per l’acquisto di navi nuove, misure di questo genere non rientravano negli obiettivi del POP.

(53)

La relazione dell’Assemblea nazionale (punto I.C.1.b) fa riferimento ad aiuti a favore dell’ammodernamento delle navi. Oltre a riferire che erano stati costruiti dieci pescherecci, tale relazione indicava che «[…] 38 navi hanno subito vari lavori di trasformazione ed allestimento, […]». È quindi evidente che nel periodo in questione sono stati concessi aiuti a favore dell’ammodernamento.

(54)

Secondo quando espressamente previsto dalle delibere successive della Regione Corsica, l’aiuto poteva riguardare l’installazione di un «motore di potenza adeguata alle dimensioni della nave». È pertanto evidente che l’aiuto a favore dell’ammodernamento poteva vertere sull’acquisto di un motore più potente. Inoltre, analogamente agli aiuti per l’acquisto di navi, la Francia non ha formulato alcuna osservazione in merito alla presunzione contenuta nella lettera del 30 ottobre 2001, in base alla quale nel periodo in questione sarebbero stati concessi aiuti per l’acquisto di motori di potenza superiore a quelli precedenti. È quindi lecito ritenere che in alcuni casi particolari siano stati effettivamente concessi aiuti a favore dell’ammodernamento dai quali è derivato un aumento della potenza.

(55)

Come nel caso degli aiuti a favore della costruzione, le linee direttrici del 1997 prevedono, al punto 2.2.3.2, che «gli aiuti per l’ammodernamento di navi da pesca in esercizio possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 7 e 10 e all’allegato III (punto 1.4) del regolamento (CE) n. 3699/93 […]». L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3699/93 dispone che: «Gli Stati membri possono adottare misure a favore dell’ammodernamento delle navi da pesca. Tali misure sono soggette alle condizioni di cui al paragrafo 1 [costruzione delle navi] qualora gli investimenti in questione rischino di causare un aumento dello sforzo di pesca.»

(56)

Non è stata quindi rispettata la condizione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 3699/93. Pertanto, in applicazione del punto 2.2.3.2 delle linee direttrici del 1997, risultano incompatibili con il mercato comune gli aiuti per l’ammodernamento concessi in tale periodo ai quali ha fatto seguito un aumento di potenza dei pescherecci.

(57)

Come è già stato indicato nel considerando 39, la Francia ha trasmesso informazioni dalle quali risultava che il criterio relativo all’età delle navi era stato effettivamente rispettato. Vengono così a cadere i dubbi espressi a questo riguardo dalla Commissione in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale. Lo stesso vale per il tasso massimo di aiuto ammissibile.

(58)

Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di riservare questo tipo di aiuti ai casi di primo insediamento di giovani pescatori o di sostituzione di una nave a seguito di una perdita totale, la Francia, nella sua risposta del 21 dicembre 2001, ha precisato che gli aiuti in questione sono stati concessi nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale categoria di aiuti può quindi essere considerata compatibile con il mercato comune.

(59)

Conformemente a quanto indicato nelle varie versioni successive delle linee direttrici, gli aiuti a favore dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune a condizione che siano rispettate le condizioni previste dal regolamento relativo alle azioni comunitarie a finalità strutturale nel settore della pesca.

(60)

Come la Francia ha indicato nella sua lettera del 21 dicembre 2001, tali condizioni sono state accolte nella Guida degli aiuti, la quale precisa che l’aliquota massima di aiuto autorizzata deve tener conto degli aiuti di origine diversa.

(61)

Ne consegue che gli aiuti concessi a favore dell’acquacoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

VI.   CONCLUSIONI

(62)

Sono incompatibili con il mercato comune i seguenti aiuti di Stato istituiti in Francia nella Regione Corsica dalla delibera dell’Assemblea della Corsica n. 85/10 bis del 29 marzo 1985, successivamente modificata dalle delibere del 30 novembre 1990 (n. 90/99), 19 dicembre 1991 (n. 91/1032), 23 febbraio 1993 (n. 93/25), 9 marzo 1995 (n. 95/16), 11 settembre 1995 (n. 95/79) e 11 aprile 1997 (n. 97/36):

gli aiuti per l’acquisto di navi nuove concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998,

gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento di navi esistenti concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 nei casi in cui le opere realizzate hanno comportato un aumento della potenza.

(63)

Conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Francia è tenuta a procedere al recupero di detti aiuti.

(64)

Sono compatibili con il mercato comune i seguenti aiuti:

gli aiuti per l’acquisto di navi nuove concessi al di fuori del periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998,

gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento di navi esistenti concessi al di fuori del periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 o concessi nel corso di tale periodo senza un conseguente aumento della potenza,

gli aiuti per l’acquisto di navi d’occasione,

gli aiuti concessi a favore dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto attuate dalla Francia nella Regione Corsica e istituite dalla delibera dell’Assemblea della Corsica n. 85/10 bis del 29 marzo 1985, successivamente modificata dalle delibere del 30 novembre 1990 (n. 90/99), 19 dicembre 1991 (n. 91/1032), 23 febbraio 1993 (n. 93/25), 9 marzo 1995 (n. 95/16), 11 settembre 1995 (n. 95/79) e 11 aprile 1997 (n. 97/36), sono incompatibili con il mercato comune per quanto riguarda:

a)

gli aiuti per l’acquisto di navi nuove concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998;

b)

gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento di navi esistenti concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 nei casi in cui le opere realizzate hanno comportato un aumento della potenza.

Articolo 2

Le seguenti misure di aiuto, attuate dalla Francia nella Regione Corsica e istituite dalla delibera dell’Assemblea della Corsica di cui all’articolo 1, sono compatibili con il mercato comune:

a)

gli aiuti per l’acquisto di navi nuove concessi al di fuori del periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998;

b)

gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento di navi esistenti concessi al di fuori del periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 o concessi nel corso di tale periodo senza un conseguente aumento della potenza;

c)

gli aiuti per l’acquisto di navi d’occasione;

d)

gli aiuti concessi a favore dell’acquacoltura dal 1994 al 1999.

Articolo 3

1.   La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari e fino alla data del loro recupero. Il tasso di interesse è calcolato e applicato conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17).

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione la Francia informa la Commissione dei provvedimenti da essa adottati per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  La relazione può essere consultata sul sito Internet dell’Assemblea nazionale: http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/corse.asp

(2)  GU C 25 del 29.1.2002, pag. 2.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(5)  GU C 268 del 19.10.1985, pag. 2.

(6)  GU C 313 dell’8.12.1988, pag. 21.

(7)  GU C 152 del 17.6.1992, pag. 2.

(8)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.

(9)  GU C 100 del 17.3.1997, pag. 12.

(10)  GU L 290 del 22.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85 (GU L 361 del 31.12.1985, pag. 78).

(11)  GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU L 401 del 31.12.1992, pag. 1).

(12)  GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 7).

(13)  GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

(14)  Decisione 92/588/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa ad un programma d’orientamento pluriennale per la flotta peschereccia della Francia per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio [GU L 401 del 31.12.1992, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/238/CE (GU L 166 del 15.7.1995, pag. 1)].

(15)  Cfr. il considerando 33.

(16)  Ibidem.

(17)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2004

riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori

[notificata con il numero C(2004) 2588]

(Il testo in lingua francese è l’unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/239/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a tale articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 21 giugno 2000, la Francia ha informato la Commissione in merito alle misure di indennizzo da lei adottate a favore dei pescatori e degli acquacoltori che avevano subito danni a seguito, da una parte, dell’inquinamento da idrocarburi provocato dal naufragio della nave Erika nel Golfo di Guascogna il 12 dicembre 1999 e, dall’altra parte, dalla tempesta di insolita violenza sopravvenuta il 27 e 28 dicembre 1999. Su richiesta della Commissione, sono stati forniti complementi di informazione con lettere del 28 novembre 2000, del 6 aprile e del 13 agosto 2001. Poiché tali misure erano state attuate prima che la Commissione avesse potuto pronunciarsi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune, il fascicolo è stato registrato come regime d’aiuti non notificato con il numero NN 80/2000.

(2)

Con lettera dell’11 dicembre 2001, la Commissione ha informato la Francia in merito alla sua decisione, da una parte, di considerare compatibili con il mercato comune alcune delle misure previste e, dall’altra parte, di avviare il procedimento formale di esame previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle altre misure. In risposta, la Francia ha comunicato le sue osservazioni con lettera del 5 marzo 2002.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni.

II.   DESCRIZIONE

(4)

Le misure oggetto del presente caso e interessate dall’avvio del procedimento formale di esame sono le seguenti:

1)

misure a favore degli acquacoltori dei dipartimenti del Finistère, del Morbihan, della Loire-Atlantique, della Vandea, della Charente-Maritime e della Gironda (di seguito «i dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda»):

esonero dagli oneri sociali per il primo trimestre 2000 (o un trimestre medio),

riduzione degli oneri finanziari;

2)

misure complementari a favore degli acquacoltori e dei pescatori della Francia nel suo insieme:

misura complementare di riduzione degli oneri fiscali per l’insieme degli acquacoltori (periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000) e dei pescatori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare (periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000),

esonero dai canoni demaniali per l’anno 2000 per l’insieme degli acquacoltori; all’atto della decisione di avvio del procedimento formale di esame, la Commissione aveva ritenuto che tale esonero riguardasse unicamente le imprese di acquacoltura situate nei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda, ma è risultato in seguito che si trattava di una misura complementare generale applicata all’insieme dei produttori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

(5)

La Commissione ricorda che le misure già considerate compatibili con il mercato comune e oggetto della lettera inviata alla Francia l’11 dicembre 2001 riguardavano le imprese situate nei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda ed erano le seguenti:

misure a favore degli acquacoltori: attuazione del regime delle calamità agricole, aiuto alla ricostituzione dei materiali e delle scorte, anticipi sugli indennizzi concessi dal FIPOL (Fondo internazionale di indennizzo per i danni dovuti all’inquinamento da idrocarburi),

misure a favore dei pescatori: aiuto alla ricostituzione dei pescherecci e dei materiali da pesca perduti o danneggiati durante la tempesta, anticipi sugli indennizzi del FIPOL, aiuto forfettario per le perdite di reddito dovute ai danni subiti nel corso della tempesta.

A.   Misure a favore degli acquacoltori dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda

1.   Esonero dagli oneri sociali nel primo trimestre 2000 (o un trimestre medio)

(6)

Questa misura interessa due categorie di acquacoltori: quelli che hanno subito danni alle scorte e al materiale operativo a seguito della tempesta del dicembre 1999 e hanno beneficiato di un aiuto alla ricostituzione delle scorte, da una parte, e quelli che hanno subito danni per l’inquinamento causato dagli idrocarburi provenienti dall’Erika e hanno beneficiato di un anticipo sugli indennizzi che sarebbero stati versati dal FIPOL, dall’altra parte.

(7)

Si è trattato di una misura mirata che è stata attuata, in considerazione della situazione dell’impresa, per uno, due o tre mesi, in funzione della gravità del danno subito dalla medesima. L’esonero dagli oneri sociali è stato totale per la durata della misura.

(8)

Le domande sono state esaminate dalle «cellule dipartimentali di indennizzo» istituite in ciascuno dei dipartimenti interessati sotto l’autorità del prefetto e con la partecipazione delle autorità locali interessate, delle organizzazioni di categoria, delle banche e delle compagnie di assicurazioni. La lista dei beneficiari è stata redatta dalla direzione della pesca marittima e delle colture marittime su proposta dei prefetti di dipartimento e ha riguardato 1 476 imprese. L’importo degli esoneri ammonta a 0,87 milioni di EUR.

2.   Riduzione degli oneri finanziari

(9)

Questa misura ha riguardato le stesse imprese di cui ai considerando da 6 a 8. Essa è consistita nell’assunzione a carico, nel quadro di piani individuali di risanamento del debito, di una parte degli interessi maturati o destinati a maturare nel 2000, 2001 e 2002 sui prestiti a medio e lungo termine e sui prestiti di consolidamento aziendale. Secondo quanto dichiarato dalla Francia nella sua lettera del 13 agosto 2001, si trattava di misure destinate a ridurre gli oneri finanziari delle imprese interessate dagli avvenimenti (tempesta e marea nera).

(10)

I fascicoli, che dovevano essere depositati entro e non oltre il 1o aprile 2000, sono stati istruiti dalle direzioni dipartimentali degli affari marittimi e presentati alla cellula di indennizzo. L’importo dell’aiuto è stato modulato a seconda di criteri definiti a livello locale. Le cellule di indennizzo hanno dovuto segnatamente tener conto della gravità delle perdite di attività effettivamente constatate nel corso dell’inverno 1999-2000, dell’indebitamento e della fragilità dell’impresa, dell’importo dei ricavi d’esercizio degli ultimi due anni, degli eventuali redditi extra-aziendali di cui hanno potuto beneficiare gli interessati nel corso dello stesso periodo, nonché dell’efficienza economico-finanziaria dell’impresa in questione. Uno sforzo particolare è stato chiesto ai creditori delle imprese interessate (banche e fornitori). L’importo dell’aiuto non poteva superare 48 000 franchi francesi (FRF) (pari a 7 317 EUR), salvo in situazioni particolarmente critiche valutate dalla cellula d’indennizzo che giustificassero l’aumento del massimale a 62 000 FRF (9 451 EUR).

(11)

I piani individuali di risanamento del debito elaborati nell’ambito di questa procedura hanno dato luogo alla creazione di una convenzione approvata dall’insieme delle parti che permette di identificare l’apporto di ciascuna di esse alla sua realizzazione. La decisione di attribuzione dell’aiuto è stata adottata dal prefetto di dipartimento. L’importo globale dell’aiuto è stato di circa 8 milioni di FRF (1,2 milioni di EUR) per 1 083 imprese.

B.   Misure complementari

(12)

A complemento delle misure già descritte, sia di quelle interessate dall’avvio del procedimento formale di esame che di quelle per le quali la Commissione si è già pronunciata positivamente, e al fine, secondo la Francia, di far fronte alle difficoltà di un settore della pesca e dell’acquacoltura che si è trovato esposto alle difficoltà cumulate della tempesta e della marea nera, nonché di tener conto del pregiudizio subito dalle imprese del settore a causa del degrado del mercato, il ministro dell’Agricoltura e della pesca ha deciso di far beneficiare queste imprese di misure complementari.

1.   Esonero dai canoni demaniali dell’anno 2000 per tutti gli acquacoltori

(13)

Secondo le informazioni trasmesse dalla Francia nella sua lettera del 21 giugno 2000, ossia anteriormente alla decisione di avvio del procedimento formale di esame, era stato accordato per l’anno 2000 un esonero dai canoni demaniali per le concessioni di colture marine sul demanio pubblico marittimo e il diritto alla presa d’acqua per l’alimentazione delle parcelle situate sul demanio privato.

(14)

Nella lettera del 5 marzo 2002 con la quale ha reso note le sue osservazioni sull’avvio del procedimento, la Francia dichiara che questa misura rientra nelle misure complementari di sgravio a favore dell’insieme degli acquacoltori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

(15)

Su richiesta della Commissione, la Francia ha confermato, con lettera del 24 settembre 2002, che tale esonero era stato generalizzato, con decisione del 12 settembre 2000, all’insieme delle imprese di acquacoltura marina.

(16)

L’importo dell’esonero è ammontato a 3,81 milioni di EUR.

2.   Riduzione degli oneri sociali a favore degli acquacoltori e dei pescatori

(17)

Con due circolari, una del 15 aprile 2000 e l’altra del 13 luglio 2000, il ministro dell’Agricoltura e della pesca ha deciso di far beneficiare l’insieme delle imprese del settore di una riduzione del 50 % degli oneri sociali relativamente al periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 per gli acquacoltori e dal 15 aprile 2000 al 15 ottobre 2000 per i pescatori.

(18)

Tale riduzione ha riguardato i contributi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti e si è applicato all’insieme dei pescatori e acquacoltori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

(19)

Le modalità di riduzione sono state diverse a seconda che si trattasse dei contributi versati all’ENIM (Établissement national des invalides de la marine) o di quelli versati alla MSA (Mutualité sociale agricole).

(20)

Per i contributi versati all’ENIM, il tasso di riduzione era pari al 50 %, sia per i contributi dei dipendenti che per quelli del datore di lavoro. Tuttavia, nel caso particolare delle navi per le quali non si applica la modalità di remunerazione a percentuale, l’assunzione a carico dei contributi versati dal datore di lavoro è stata portata al 75 %. Secondo la Francia questa diversa percentuale si spiega con il fatto che, nel caso di questo tipo di retribuzione, esiste una stretta solidarietà finanziaria fra l’impresa armatoriale e l’equipaggio per quanto riguarda le difficoltà incontrate nell’esercizio dell’attività di pesca, in particolare la riduzione del fatturato, mentre nelle imprese industriali in cui non esiste questo tipo di retribuzione gli armatori si sobbarcano, di fatto, la maggior parte delle difficoltà economiche.

(21)

In quanto ai contributi dovuti alla MSA per gli acquacoltori coperti da questo regime, le modalità di riduzione sono state definite da una circolare del ministero dell’Agricoltura e della pesca del 25 aprile 2000. La riduzione ha corrisposto all’assunzione a carico, ad un tasso del 50 %, dei contributi personali dovuti dai titolari e dirigenti di imprese per i tre dodicesimi dei contributi richiesti per l’anno 1999 e dei contributi che devono versare per i loro dipendenti per gli stipendi dell’ultimo trimestre 1999.

(22)

Gli esoneri in questione hanno rappresentato un importo di 119 milioni di FRF (18,2 milioni di EUR).

C.   Motivi dell’avvio del procedimento formale di esame

(23)

Le misure descritte nelle sezioni A e B sono state adottate a seguito dell’inquinamento causato dal naufragio della petroliera Erika il 12 dicembre 1999 e della violenta tempesta sopravvenuta il 26 e 27 dicembre 1999.

(24)

Esse sono state analizzate sotto il profilo dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, a norma del quale sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Infatti, da una parte, l’inquinamento che ha fatto seguito al naufragio dell’Erika può essere qualificato evento eccezionale ai sensi dell’articolo in questione; d’altra parte, a causa della sua estrema e insolita violenza, la tempesta del 26 e 27 dicembre 1999 può essere qualificata calamità naturale.

(25)

Il ruolo spettante alla Commissione in questo quadro è di verificare che non vi sia stata sovraccompensazione dei danni subiti a seguito di tali eventi.

1.   Misure a favore degli acquacoltori dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda

(26)

Le misure per le quali è stato avviato il procedimento formale di esame sono l’esonero dagli oneri sociali per il primo trimestre 2000 (o un trimestre medio), la riduzione degli oneri finanziari e l’esonero dai canoni demaniali.

(27)

La misura di esonero dagli oneri sociali è stata attuata previo esame, da parte della cellula di indennizzo, della situazione delle imprese potenzialmente beneficiarie. La durata dell’esonero è stata modulata da uno a tre mesi in funzione del danno subito. Questa misura è stata attuata ad integrazione degli altri provvedimenti adottati (attuazione del regime delle calamità agricole, aiuti alla ricostituzione dei materiali e delle scorte e anticipi sugli indennizzi che saranno versati dal FIPOL). Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione aveva ritenuto di non essere in grado di verificare che, globalmente, con tale esonero degli oneri sociali non vi fosse stata compensazione di entità superiore ai danni subiti.

(28)

La misura di riduzione degli oneri finanziari è stata anch’essa attuata ad integrazione degli altri provvedimenti adottati. Analogamente, la Commissione non è stata in grado di verificare che, globalmente, con tale riduzione non vi sia stata compensazione di entità superiore ai danni subiti.

(29)

La misura di esonero dai canoni demaniali si configura anch’essa come integrazione degli altri provvedimenti. Inoltre, secondo le informazioni di cui disponeva la Commissione, tutti gli acquacoltori dei sei dipartimenti interessati sembravano aver beneficiato di questa misura. La Francia non ha precisato i motivi per i quali l’esonero è stato generalizzato all’insieme della categoria in questi dipartimenti. Neanche in questo caso, dunque, la Commissione ha potuto verificare che, globalmente, con tale esonero non vi fosse stata compensazione di entità superiore ai danni subiti.

(30)

Dato che la Commissione non ha potuto verificare l’esistenza di una sovraccompensazione dei danni subiti, queste diverse misure non hanno potuto essere dichiarate compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(31)

Trattandosi di aiuti non notificati, le misure in questione sono state analizzate alla luce delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2), adottate nel 1997 e in vigore alla data dei fatti (di seguito «linee direttrici del 1997»). Dato che gli aiuti concessi presentano carattere di aiuti al funzionamento, la Commissione ha applicato il punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997, che enuncia un principio generale di incompatibilità degli aiuti al funzionamento con il mercato comune. Sulla base delle informazioni di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che persistessero dubbi circa la compatibilità delle misure in questione con il mercato comune.

2.   Misure complementari di riduzione degli oneri sociali a favore di tutti gli acquacoltori e pescatori

(32)

Secondo la Francia, le misure complementari di sgravio a favore dell’insieme degli acquacoltori e pescatori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare sono state adottate per compensare il pregiudizio economico causato alle imprese dal degrado del mercato conseguente all’immagine negativa conferita ai loro prodotti dall’inquinamento dovuto all’Erika.

(33)

La riduzione degli oneri sociali ha riguardato il periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000.

(34)

Secondo la Francia, il degrado del mercato ha comportato una riduzione delle vendite al dettaglio per il primo semestre 2000 pari, per i molluschi, al 9 % in volume e al 5 % in valore. Inoltre, la tempesta ha avuto conseguenze negative sulla situazione economica dell’insieme della filiera rappresentata dalla molluschicoltura, dato il ruolo centrale della Charente-Maritime nella commercializzazione delle ostriche in Francia.

(35)

Tuttavia la Francia non ha fornito alcuna informazione sul nesso esistente tra l’entità del pregiudizio economico che sarebbe stato causato dalla marea nera all’insieme dei produttori di molluschi e l’importo rappresentato dall’esonero dagli oneri sociali durante il periodo in questione. La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare l’eventuale corrispondenza tra la misura in questione e l’entità del pregiudizio subito senza che vi fosse sovraccompensazione.

(36)

Dato che tale misura presentava il carattere di aiuto al funzionamento, la Commissione, sulla base del punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997, ha ritenuto che, viste le informazioni di cui disponeva, sussistessero dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune.

(37)

La riduzione degli oneri sociali ha riguardato il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

(38)

Secondo la Francia, è stata constatata una flessione generalizzata del mercato dei prodotti del mare, con un calo duraturo della domanda, a motivo dell’inquietudine nutrita dai consumatori per l’impatto sanitario della marea nera.

(39)

La Francia aveva trasmesso varie informazioni di natura statistica sulle vendite al dettaglio dei prodotti della pesca a giustificazione della misura di riduzione di cui sopra. La Commissione aveva preso nota di tali informazioni. Tuttavia, nella lettera alla Francia in cui comunicava l’avvio del procedimento formale di esame, la Commissione faceva segnatamente osservare che, secondo altre informazioni, nel corso del primo trimestre 2000 il valore delle vendite all’asta aveva registrato un aumento del 3 % rispetto all’anno precedente e i ritiri erano rimasti inferiori all’1,5 % dei quantitativi sbarcati per l’insieme delle specie principali, ossia un tasso equivalente a quello registrato per lo stesso periodo del 1999. Inoltre, la misura di riduzione in questione si è applicata all’insieme delle imprese di pesca francesi, comprese quelle stabilite nei dipartimenti d’oltremare.

(40)

Erano poi state portate a conoscenza della Commissione certe informazioni diffuse dall’agenzia France-Presse o figuranti negli organi di stampa, secondo le quali tali riduzione degli oneri sociali erano in realtà finalizzate a compensare l’aumento dei prezzi del carburante già constatato da diversi mesi.

(41)

Considerate nel loro insieme queste informazioni, la Commissione ha ritenuto che la Francia non avesse apportato elementi mediante i quali verificare che la situazione citata equivaleva all’indennizzo di un danno economico subito dalle imprese a motivo del degrado del mercato dei prodotti del mare. Dato che questa misura presenta il carattere di aiuto al funzionamento, la Commissione ha ritenuto, sulla base del punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997, che, viste le informazioni di cui disponeva, vi fossero seri dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato comune.

III.   COMMENTI DELLA FRANCIA

A.   Misure a favore degli acquacoltori dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda

(42)

La Francia dichiara che le riduzioni degli oneri finanziari accordate nel quadro dei piani di risanamento del debito hanno l’obiettivo di aiutare le imprese più fragili a superare una situazione eccezionale causata dalle catastrofi avvenute e non a colmare perdite. Solo le imprese più fragili sono state ammissibili a beneficiare di questa misura.

(43)

In quanto alla possibilità di una sovraccompensazione del pregiudizio subito, la Francia dichiara che la procedura messa in atto per le riduzioni degli oneri sociali e finanziari aveva per l’appunto l’obiettivo di evitare tale sovraccompensazione. Le cellule di indennizzo costituite nei dipartimenti colpiti hanno valutato la situazione economica globale di ciascuna impresa e validato gli importi accordati in funzione del danno subito.

B.   Misure complementari a favore di tutti gli acquacoltori e pescatori

1.   A favore degli acquacoltori

(44)

La Francia ha constatato che la limitazione del beneficio della riduzione ai soli acquacoltori colpiti dalla tempesta e dalla marea nera è apparsa insufficiente. La situazione complessiva della filiera è infatti risultata abbastanza preoccupante da giustificare un intervento globale. L’impatto mediatico della marea nera sull’opinione pubblica ha causato il degrado dell’immagine dei prodotti del mare, e particolarmente dei molluschi d’allevamento, quale che sia la loro origine, presso i consumatori. Secondo uno studio effettuato per conto dell’Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture (OFIMER), il calo del fatturato della molluschicoltura è stato stimato a 51 milioni di FRF (7,77 milioni di EUR) su un periodo di quattro mesi, dal 17 dicembre 1999 al 16 aprile 2000.

(45)

Per far fronte a questa situazione, sono state decise misure di ordine generale: la riduzione generalizzata dei contributi sociali e l’esonero dai canoni demaniali. La riduzione degli oneri sociali ha rappresentato un importo di aiuti pari a 3,35 milioni di EUR e l’esonero dai canoni demaniali un importo di 3,81 milioni di EUR. L’insieme è dunque rimasto inferiore ai 7,77 milioni di EUR di riduzione del fatturato stimati dallo studio effettuato per conto dell’OFIMER.

2.   A favore dei pescatori

(46)

La Francia contesta gli argomenti adottati dalla Commissione per avviare il procedimento formale di esame. La Francia dichiara che il trauma causato dalla marea nera e l’amplificazione mediatica delle sue conseguenze, vere o paventate, hanno causato un forte degrado dell’immagine dei prodotti del mare che non ha risparmiato nessun settore e nessuna zona.

(47)

La Francia dichiara che il periodo di riduzione scelto (dal 15 aprile al 15 ottobre 2000) corrisponde di fatto all’attività delle navi nei primi sei mesi dell’anno, perché il pagamento dei contributi sociali riguarda in realtà l’attività svolta dalle imprese nel corso dei tre mesi precedenti. Questa sfasatura ha permesso di rendere conto con precisione dell’attività svolta dai pescatori quando sono state avvertite le più gravi difficoltà, ossia durante i sei mesi successivi alle due catastrofi del dicembre 1999. Per questi motivi la Francia ritiene che nella sua analisi la Commissione non avrebbe dovuto fare riferimento alla nota congiunturale Flash Eco dell’OFIMER del 16 febbraio 2001.

(48)

La Francia ritiene che la Commissione non avrebbe neppure dovuto fare riferimento alla nota congiunturale gennaio-aprile 2000 dell’OFIMER, dato che questa si basava su stime e che gli elementi relativi ai mesi di marzo e aprile erano in gran parte speculativi. Le divergenze individuate dalla Commissione erano dovute non a una differenza di valutazione, ma al normale divario statistico fra i dati grezzi e istantanei e la loro validazione definitiva. È pertanto opportuno attenersi agli elementi comunicati nella nota del 6 aprile 2001, trasmessa dalla Francia alla Commissione nel quadro dell’esame del presente fascicolo, elementi che costituiscono i dati definitivi per il periodo in questione.

(49)

Inoltre, la Francia comunica che, stando alle sintesi mensili dell’OFIMER, i quantitativi sbarcati nel corso dei primi sei mesi sono stati stabili rispetto allo stesso periodo nel 1999, anche se su brevi periodi sono state rilevate diminuzioni considerevoli che corrispondevano apparentemente ai momenti di più forte mobilitazione dei mass media. Tuttavia nel corso di questo periodo i ritiri hanno registrato un aumento del 28 % rispetto al 1999, particolarmente nei primi mesi dell’anno (gennaio: + 92 %, febbraio: + 66 %, marzo: + 35 %). Per certe specie il tasso di ritiro è stato estremamente elevato (scampo: + 175 %, rana pescatrice: + 161 %, granceola: × 5), fenomeno che attesta l’impatto psicologico della marea nera sul comportamento del consumatore.

(50)

Nel corso del primo semestre 2000, dato che i quantitativi sbarcati sono stati relativamente stabili ma che per contro si è rilevato un aumento molto sensibile dei quantitativi ritirati, i quantitativi venduti hanno subito una riduzione. Il consumo di prodotti freschi del comparto pesce e crostacei è diminuito del 7 % (6 % per i pesci, 9 % per i molluschi e 6,5 % per i crostacei, in particolare i gamberetti).

(51)

Da parte loro, i prezzi hanno subito un calo del 6 % rispetto al gennaio 1999, fenomeno persistito nel caso delle specie determinanti per l’equilibrio delle imprese. Su 49 specie significative che sono oggetto di un controllo a posteriori da parte dell’OFIMER, si è constatato un ribasso per 34 di esse nel gennaio 2000, per 26 nel febbraio 2000 e per 21 nel marzo 2000. Analogamente, è stato registrato un regresso costante nell’insieme del periodo per le principali specie pescate.

(52)

La Francia aggiunge che il consumatore non era in grado di discriminare facilmente tra i prodotti del mare in base alla loro origine e che la disaffezione si è espressa indipendentemente dalla zona di produzione. Pertanto i sospetti suscitati dalle conseguenze della marea nera hanno colpito in maniera indifferenziata sia i prodotti metropolitani che quelli dei dipartimenti d’oltremare. Secondo la Francia, per questi dipartimenti i dati raccolti dalle dogane facevano risalire questo fenomeno alla marea nera e non vi era alcun motivo di escludere i pescatori di questi dipartimenti dal dispositivo di sostegno attuato dal governo.

(53)

Infine la Francia osserva che la Commissione ha prestato poca fede agli articoli di stampa trasmessi a titolo illustrativo ma, per contro, ha ascoltato con molta attenzione i commenti fatti da certi giornalisti a margine delle manifestazioni di categoria. La Francia acclude alle sue osservazioni vari articoli e documenti complementari dai quali risulta chiaramente la mediatizzazione che ha circondato questo avvenimento e che attestano il clima di sospetto all’origine della disaffezione del consumatore per i prodotti del mare. La Francia respinge inoltre l’ipotesi avanzata dalla Commissione nella lettera che la informa in merito all’avvio del procedimento formale di esame, ipotesi secondo la quale la riduzione degli oneri sociali avrebbe in realtà il fine di compensare l’aumento del prezzo del carburante che era già stato constatato da diversi mesi.

IV.   VALUTAZIONE

A.   Presenza di un aiuto di Stato

(54)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(55)

Le diverse misure oggetto della presente decisione (riduzione di oneri sociali e finanziari, esonero dai canoni demaniali) favoriscono certe imprese che esercitano un’attività specifica, ossia le imprese di acquacoltura o di pesca, le quali sono così dispensate da certi oneri che avrebbero normalmente dovuto sostenere.

(56)

Queste misure comportano una perdita di risorse per lo Stato, o direttamente (riduzione di oneri finanziari ed esonero dai canoni demaniali), o indirettamente, in quanto lo Stato deve compensare le perdite subite dall’organismo che riscuote gli oneri sociali. Vi è dunque presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(57)

Dato inoltre che i prodotti delle imprese beneficiarie sono venduti sul mercato comunitario, le misure adottate dalla Francia rafforzano la posizione delle imprese di cui sopra, sia sul mercato francese rispetto alle imprese degli altri Stati membri che vogliono immettere su questo mercato i propri prodotti (prodotti dell’acquacoltura o della pesca o altri prodotti alimentari concorrenti), sia sui mercati degli altri Stati membri rispetto alle imprese attive su tali mercati (per quanto riguarda gli stessi prodotti). Di conseguenza le misure in questione falsano o minacciano di falsare la concorrenza e possono incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

(58)

Le misure di questo tipo sono in linea di massima vietate a norma dello stesso articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Esse possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Configurandosi come aiuti che avvantaggiano le imprese di acquacoltura e di pesca, esse vanno analizzate, come già fatto nel corso dell’esame preliminare, alla luce delle linee direttrici del 1997.

B.   Misure a favore degli acquacoltori dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda

(59)

La Commissione aveva avviato il procedimento formale di esame per alcune delle misure adottate a favore degli acquacoltori dopo gli eventi del dicembre 1999, perché non le era stato possibile verificare che non vi fosse stata globalmente compensazione di entità superiore ai danni subiti grazie al cumulo di aiuti diversi, fra cui gli aiuti per i quali la Commissione aveva già emesso una valutazione positiva.

(60)

La Commissione ricorda che il procedimento formale di esame riguardava le seguenti misure d’aiuto:

esonero dagli oneri sociali durante il primo trimestre 2000 (per uno, due o tre mesi in funzione del danno subito),

riduzione degli oneri finanziari per gli acquacoltori direttamente colpiti dalla tempesta o dalla marea nera,

esonero dai canoni demaniali dell’anno 2000 per le concessioni situate nei sei dipartimenti interessati da questi eventi (dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda).

(61)

Per quanto riguarda l’esonero dagli oneri sociali e la riduzione degli oneri finanziari, stando ai complementi di informazione trasmessi, la procedura messa in atto dalla Francia, con l’istituzione in ciascun dipartimento interessato di una cellula dipartimentale di indennizzo, in cui sono rappresentati i diversi servizi dello Stato interessati, gli enti creditizi e le associazioni di categoria, ha avuto per l’appunto l’obiettivo di scongiurare i rischi di sovraccompensazione. La Francia ricorda che le cellule di indennizzo hanno esaminato i fascicoli caso per caso e che tale esame ha permesso di modulare gli aiuti accordati in funzione della situazione delle imprese e di evitare la sovraccompensazione.

(62)

Sulla base di queste informazioni, la Commissione constata che la Francia ha istituito una procedura adeguata che permette di evitare la sovraccompensazione dei danni subiti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti abbiano effettivamente avuto come solo oggetto l’indennizzo dei danni subiti a motivo dei due eventi straordinari rappresentati dalla tempesta del dicembre 1999 e dal naufragio dell’Erika.

(63)

L’esonero dagli oneri sociali e la riduzione degli oneri finanziari devono essere pertanto dichiarati compatibili con il mercato comune sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(64)

In quanto all’esonero dai canoni demaniali, questo sarà analizzato nella sezione C.1, dato che la misura in questione ha recato vantaggio all’insieme degli acquacoltori in Francia, contrariamente alle informazioni di cui disponeva la Commissione prima dell’avvio del procedimento formale di esame. Con lettera del 21 giugno 2000, la Francia aveva infatti comunicato alla Commissione che le concessioni di colture marine e il diritto alla presa d’acqua nei dipartimenti interessati erano esonerati dal pagamento del canone demaniale per l’anno 2000. Poiché la Francia non ha più menzionato l’esonero in questione nelle lettere seguenti indirizzate alla Commissione in cui descriveva dettagliatamente il tenore delle misure attuate, la Commissione ha chiesto alla Francia, con lettera del 21 giugno 2001, se tale esonero era stato effettivamente applicato e, in caso di risposta affermativa, di trasmetterle le relative informazioni. Nella sua risposta del 13 agosto 2001, la Francia ha comunicato che gli acquacoltori dei dipartimenti del Finistère, del Morbihan, della Loire-Atlantique, della Vandea, della Charente-Maritime e della Gironda erano stati effettivamente esonerati dal pagamento del canone demaniale per il 2000, senza menzionare che il campo d’applicazione dell’esonero andava al di là dei soli sei dipartimenti in questione. Soltanto nella risposta all’avvio del procedimento formale di esame la Francia ha dichiarato che si trattava di una misura di ordine generale, applicata pertanto all’insieme degli acquacoltori in Francia, analogamente alla misura di riduzione degli oneri sociali.

C.   Misure complementari generali a favore di tutti gli acquacoltori e di tutti i pescatori

1.   Acquacoltori

(65)

L’esonero dai canoni demaniali per l’anno 2000 e la riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 hanno recato vantaggio all’insieme degli acquacoltori della Francia metropolitana e dei dipartimenti d’oltremare.

(66)

Secondo la Francia, queste misure sono state messe in atto per compensare la perdita di fatturato subita dall’insieme della categoria su tutto il territorio a seguito del degrado dell’immagine dei molluschi d’allevamento presso i consumatori dopo il naufragio dell’Erika. Secondo uno studio effettuato per conto dell’OFIMER, la riduzione del fatturato a seguito di questo evento sarebbe stata pari a 7,7 milioni di EUR rispetto all’anno precedente.

(67)

L’esonero dai canoni demaniali, per un importo di 3,81 milioni di EUR, e la riduzione degli oneri sociali, per un importo di 3,35 milioni di EUR, permetterebbero dunque di compensare parzialmente queste perdite di reddito. L’aiuto globale per l’insieme della Francia rappresenta pertanto 7,16 milioni di EUR, ossia un importo inferiore al pregiudizio stimato (7,7 milioni di EUR).

(68)

Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione non contesta che vi sia stato un degrado temporaneo del mercato dei molluschi d’allevamento. Tuttavia, come la Commissione aveva già osservato nella sua decisione di avvio del procedimento formale di esame, tale fenomeno deve essere relativizzato: non vi è stata disaffezione improvvisa e drastica della clientela.

(69)

La Commissione osserva che il valore annuale dei prodotti dell’acquacoltura (molluschicoltura e piscicoltura) ammontava nel 1999, per l’intera Francia, a 502 milioni di EUR (rapporto 2000 dell’OFIMER). La tabella in cui figura questo valore non specifica la quota rappresentata dalla piscicoltura. Se ci si riferisce ad un’altra fonte (pagina «acquacoltura» del sito Internet del ministero dell’Agricoltura (3), tale quota (piscicoltura marina e piscicoltura d’acqua dolce) sarebbe pari a 221 milioni di EUR. Il valore della produzione della molluschicoltura può essere quindi stimato a 281 milioni di EUR.

(70)

La perdita di fatturato subita a causa del degrado dell’immagine dei molluschi può essere pertanto stimata, in percentuale, a 7,7/281, ossia 2,7 % del valore della produzione dell’anno precedente. Gli indennizzi accordati a compensazione, per un importo di 7,16 milioni di EUR, rappresentano pertanto 7,16/281, ossia 2,5 % del fatturato.

(71)

A giudizio della Commissione, i danni di scarsa gravità devono rientrare nella categoria dei costi a carico delle imprese nel quadro del normale funzionamento delle loro attività. Infatti qualsiasi attività economica è soggetta a vari rischi di maggiore o minore entità (fluttuazione del prezzo dei fattori di produzione, fluttuazione del prezzo di vendita dei prodotti, eventuale aumento di certi oneri, ecc.) a seguito degli imprevisti più diversi. La Commissione ritiene che questi rischi, quando comportano danni di scarsa gravità, non possano dare diritto a compensazione, poiché ciò equivarrebbe a contrario a ritenere che gli operatori economici possano rivendicare una tale compensazione a partire dal momento in cui hanno subito le conseguenze di un qualsiasi evento imprevisto. A titolo di esempio, coerentemente con questa impostazione generale la Commissione ritiene, nel settore dell’agricoltura, che sia necessaria una soglia del 30 % delle perdite (20 % nelle zone svantaggiate) affinché un aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(72)

Di conseguenza, le misure di riduzione degli oneri sociali e di esonero dai canoni demaniali, destinate a compensare una perdita di fatturato pari al 2,7 % appena, non possono in linea di massima essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Inoltre le misure d’aiuto in questione non corrispondono a nessuna delle deroghe previste dalle linee direttrici del 1997. Esse vanno pertanto considerate, in linea di massima, incompatibili con il mercato comune.

(73)

Tuttavia, per quanto riguarda le misure applicate agli acquacoltori dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda, la Commissione osserva che esse erano destinate a compensare un danno connesso direttamente a uno dei due eventi del dicembre 1999, ossia il naufragio dell’Erika. Le misure d’aiuto in questione possono essere pertanto valutate globalmente con gli altri aiuti concessi a seguito di tali eventi. Si tratta degli aiuti a proposito dei quali la Commissione si è già pronunciata positivamente per quanto riguarda la compatibilità con il mercato comune nella lettera dell’11 dicembre 2001 (attuazione del regime delle calamità agricole, aiuto alla ricostituzione dei materiali e delle scorte, anticipo sugli indennizzi del FIPOL), oppure degli aiuti per i quali la Commissione si pronuncia positivamente nella presente decisione (riduzione di oneri sociali per il primo trimestre 2000 e riduzione di oneri finanziari — cfr. sezione B).

(74)

Dato che gli aiuti in questione sono stati o sono dichiarati compatibili con il mercato comune sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), un importo d’indennizzo complementare pari al 2,5 % del fatturato deve essere integrato nell’aiuto globale ricevuto dagli acquacoltori (questa percentuale del 2,5 %, pari a 7,16 milioni di EUR/281 milioni di EUR, è stata calcolata a livello nazionale; la stessa percentuale può essere adottata come media per ciascuna azienda). Tenendo inoltre conto di questo scarso valore relativo e del fatto che gli altri aiuti non compensavano integralmente i danni subiti, viene scongiurato il rischio di sovraccompensazione.

(75)

La valutazione delle perdite e l’assegnazione degli aiuti destinati a compensarle avrebbero dovuto essere effettuate a livello delle singole aziende in modo da verificare se l’insieme dei danni subiti da ciascuna di esse, una volta aggiunta la perdita di fatturato connessa al degrado dell’immagine di marca dei molluschi e stimata al 2,7 %, rappresentava un importo significativo. Il metodo adottato dalla Francia non corrisponde a questo schema poiché si applica a tutti i produttori della zona in questione (dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda). Tuttavia la Commissione può, nel caso in oggetto, considerare accettabile questo metodo e ritenere che la decisione di farvi ricorso sia stata ragionevole sotto il profilo della gestione amministrativa, viste le grandi dimensioni dell’area sulla quale gli eventi in questione hanno prodotto i loro effetti, nonché il numero considerevole di imprese interessate.

(76)

Ne risulta che queste misure di esonero dai canoni demaniali e di riduzione degli oneri sociali non possono essere considerate compatibili con il mercato comune sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato quando esse hanno recato vantaggi ad imprese acquicole situate al di fuori dei dipartimenti interessati dagli eventi in questione. Per contro, queste stesse misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune quando di esse hanno tratto beneficio le imprese dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda.

2.   Pescatori

(77)

La riduzione generalizzata degli oneri sociali messa in atto a favore dei pescatori dell’insieme della Francia è stata finalizzata, secondo le autorità francesi, a compensare il marasma in cui versava il mercato dei prodotti della pesca. Questo sgravio riguarda il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

(78)

La Commissione non aveva trovato convincenti i dati presentati dalla Francia, in particolare alla luce di altre informazioni provenienti dall’OFIMER (informazioni disponibili sul sito Internet di questo organismo pubblico (4) e aveva deciso di avviare il procedimento formale d’esame.

(79)

In una nota del 5 marzo 2002, in risposta all’avvio del procedimento formale di esame, la Francia dichiara che le informazioni comunicate nella sua nota del 5 aprile 2001 sono i dati definitivi relativi al periodo in questione; a suo giudizio la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sulle informazioni trovate sul sito Internet dell’OFIMER.

(80)

La Commissione respinge questa argomentazione. Infatti l’OFIMER è un organismo pubblico posto sotto la tutela del ministero dell’Agricoltura e della pesca e che ha tra le sue funzioni, come indicato dall’avviso di presentazione figurante sul sito Internet, quella di seguire quotidianamente l’evoluzione del mercato dei prodotti del mare e dell’acquacoltura. A tal fine, l’organismo si è dotato di un osservatorio economico. La rete «inter-aste» raccoglie dati sulle vendite di tutte le aste francesi al fine di presentarli in forma sintetica agli operatori della filiera. La Commissione si è interessata proprio a dati sintetici di questo genere perché le hanno permesso di collocare nel loro contesto generale i dati parziali forniti dalla Francia per l’analisi del presente regime d’aiuti.

(81)

La Commissione non può ammettere che i dati dell’OFIMER contengano differenze significative rispetto ai dati statistici definitivi che vengono elaborati poco tempo dopo. La metodologia utilizzata dall’osservatorio economico dell’OFIMER per raccogliere queste informazioni è descritta nei rapporti annuali dell’organismo (5). Ad esempio, grazie alla rete «inter-aste», l’OFIMER invia agli operatori locali (aste, organizzazioni di produttori, commercianti all’ingrosso della zona costiera) una nota quotidiana ed una settimanale in cui figurano dati relativi ai quantitativi e ai prezzi per le principali aste e per le specie più rappresentative dell’offerta francese. Inoltre, all’inizio di ciascun mese, una nota «avanzata» presenta i dati cumulati relativi alle vendite dall’inizio dell’anno per le aste più rappresentative e le specie principali e, all’inizio di ciascun trimestre, sul sito Internet viene redatta e resa disponibile una nota di sintesi delle vendite. Le modalità di raccolta di queste informazioni dimostrano che i dati dell’OFIMER sono dati attendibili. Nessun elemento concreto induce a ritenerli ingannevoli. Inoltre, la Commissione non ha trovato, negli altri documenti che ha potuto consultare sul sito, dati rettificativi o contraddittori rispetto a quelli utilizzati; in tal caso ne avrebbe ovviamente tenuto conto. Inoltre, il fatto stesso di rendere i dati accessibili al pubblico per mezzo del sito Internet dell’OFIMER, organismo pubblico, conferisce ai dati stessi carattere ufficiale. Non vi è alcuna ragione di mettere in forse la loro credibilità.

(82)

Le poche informazioni comunicate ufficialmente dalla Francia, o prima dell’avvio del procedimento, o nella nota del 5 marzo 2002 in risposta al medesimo, sono rimaste troppo parziali e incomplete perché la Commissione potesse valutare correttamente la situazione del mercato dei prodotti della pesca durante il periodo in questione. La Commissione ha dovuto pertanto cercare altre informazioni per procedere a tale valutazione. La Commissione si rammarica del fatto che la Francia non le abbia comunicato direttamente o questi dati, o dati ufficiali dello stesso genere.

(83)

È di conseguenza opportuno analizzare i diversi dati di cui si dispone al fine di determinare la situazione esatta del mercato dei prodotti della pesca nel corso del primo semestre dell’anno 2000.

(84)

La nota della Francia in data 6 aprile 2001 non conteneva informazioni sotto forma di cifre sugli apporti. In essa si dichiarava unicamente che «i quantitativi effettivamente venduti e il valore di questi sono in realtà inferiori ai dati utilizzati dalla Commissione e inferiori al 1999». A questa data, la Commissione era già a conoscenza dei dati figuranti nella nota congiunturale gennaio-aprile 2000 esaminata dal consiglio di direzione dell’OFIMER nel corso della seduta del 24 maggio 2000, fatto che aveva segnalato nella domanda di informazioni complementari inviata alla Francia il 15 gennaio 2001 (la Commissione aveva citato un brano di tale nota secondo il quale «i quantitativi sbarcati nel corso dei quattro primi mesi del 2000 sono stabili rispetto allo stesso periodo nel 1999 e il valore delle vendite all’asta è in aumento del 3 % rispetto all’anno scorso»).

(85)

Nella nota inviata dalla Francia il 5 marzo 2002, si afferma per contro che «sull’insieme delle principali aste francesi, i quantitativi sbarcati nel corso dei primi sei mesi del 2000 sono risultati stabili rispetto allo stesso periodo del 1999, quantunque si rilevino flessioni talvolta significative su brevi periodi corrispondenti apparentemente ai momenti di più forte mobilitazione dei mass media». Questa dichiarazione corrisponde a quanto figura nella nota congiunturale sopra citata nonché nel Flash Eco dell’OFIMER del 16 febbraio 2001, documento citato dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento (esso apportava elementi di raffronto tra la produzione del 2000 e quella del 1999 ed attestava che «i risultati dell’anno 2000 indicano una stabilità delle vendite in volume rispetto al 1999»).

(86)

La Commissione constata dunque che gli apporti sono rimasti stabili nel corso del 2000, segnatamente durante il primo trimestre. Nessun dato permette di affermare che vi sia stato un calo degli apporti nel momento in cui più forte è stato l’impatto mediatico. Del resto, i fenomeni di diminuzione degli apporti sono dovuti più probabilmente ad altre cause, principalmente il maltempo. Non è raro che gran parte delle navi da pesca non possa uscire in mare durante un periodo piuttosto lungo (da una a due settimane, o anche più) in caso di persistere del maltempo. Un impatto mediatico come quello evocato non ha effetto diretto sugli apporti: non sono i mass media ad impedire ai pescatori di uscire in mare. Il suo effetto si fa sentire nella fase seguente della filiera: sui prezzi e i quantitativi ritirati dal mercato.

(87)

Secondo la nota inviata dalla Francia il 6 aprile 2001, «il tasso di ritiro è stato considerevolmente più elevato nei primi mesi del 2000 che nel corso degli stessi mesi del 1999; l’aumento ha raggiunto il 25 % fra il gennaio-aprile 1999 e il gennaio-aprile 2000, il 35 % fra il gennaio-marzo 1999 e il gennaio-marzo 2000, il 92 % fra il gennaio 1999 e il gennaio 2000 e il 57 % tra il febbraio 1999 e il febbraio 2000». La nota del 5 marzo 2002 riproduce queste cifre e dichiara altresì che, per il periodo gennaio-maggio, l’aumento dei ritiri è stato del 32 % e, per il periodo gennaio-giugno, del 28 %. La nota precisa inoltre che «il livello dei ritiri ha perfino subito evoluzioni estremamente acute per certe specie come lo scampo (+ 175 %), la rana pescatrice (+ 161 %) e la granceola (× 5), la cui sensibilità ai residui di idrocarburi ha ricevuto la più intensa pubblicità da parte dei mass media (6)».

(88)

Si tratta di dati parziali che non permettono di ottenere un’immagine concreta dei ritiri effettuati. Non sono infatti indicati i quantitativi effettivamente ritirati; un aumento pari al doppio o al triplo può non avere alcun significato se era molto limitato il quantitativo di riferimento, ossia quello ritirato il primo anno. Inoltre, non viene precisato che cosa rappresentano i quantitativi ritirati dal mercato in percentuale di quelli sbarcati, né si precisa se l’aumento dei ritiri nel mese di gennaio ha riguardato le specie la cui sensibilità agli idrocarburi ha ricevuto la più intensa pubblicità da parte dei mass media. La Commissione analizza ai paragrafi seguenti il caso delle tre specie citate dalla Francia: scampo, rana pescatrice, granceola.

(89)

Nel caso dello scampo, secondo uno studio realizzato dall’OFIMER su questo crostaceo (7), la stagione di produzione massima va dalla metà di aprile ad agosto. Possono avere luogo ritiri consistenti dovuti a cause congiunturali. Lo studio cita il caso di ritiri anormalmente elevati sopravvenuti nel maggio e giugno 2001 a seguito di un apporto massiccio di scampi vivi in un periodo poco propizio allo smaltimento di questo prodotto. Inoltre, secondo i dati trasmessi alla Commissione nel quadro dell’applicazione delle norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca [regolamento (CEE) n. 3759/1992 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura e regolamenti d’applicazione (8), in vigore alla data dei fatti], per i primi sei mesi dell’anno 2000 i ritiri in questione sono stati pari a 21 kg in gennaio, 5 kg in febbraio, 2 kg in marzo, 103 kg in aprile, 1 364 kg in maggio, 2 007 kg in giugno. Per questo crostaceo non esiste dunque alcun dato chiaro e preciso che permetta di affermare che l’impatto mediatico causato dalla marea nera, che si suppone sia stato massimo nelle settimane successive all’evento, abbia comportato un forte aumento del quantitativo di scampo ritirato dal mercato.

(90)

Nel caso della rana pescatrice, secondo i dati pervenuti alla Commissione, 454 kg sono stati ritirati dalla vendita nel gennaio 2000 contro 84 kg nel gennaio 1999, fenomeno che denota dunque un notevole aumento. Tuttavia i ritiri effettuati nel febbraio 2000 sono stati pari ad appena 59 kg, mentre erano stati di 221 kg nel febbraio 1999, e di 39 kg nel marzo 2000 contro 148 kg nel marzo 1999; i quantitativi ritirati nel corso dei tre mesi seguenti sono ancora superiori nel 1999 (278 kg) alla cifra del 2000 (241 kg). Siamo dunque in presenza di una situazione molto contraddittoria, che non permette alla Commissione di concludere che vi sia stato un aumento dei ritiri a motivo dell’impatto della marea nera.

(91)

Per quanto riguarda la granceola, terza specie citata dalla Francia, la Commissione non possiede dati sui quantitativi ritirati (9). È tuttavia possibile fare un raffronto con i quantitativi comunicati alla Commissione per il granchio di mare, le cui caratteristiche di commercializzazione e di mercato sono simili a quelle delle granceola. I quantitativi ritirati sono aumentati nel corso dei primi mesi del 2000 rispetto al 1999, ma in valore assoluto sono rimasti modesti, passando da 19 kg a 47 kg in gennaio, da 3 a 35 kg in febbraio, da 7 a 31 kg in marzo, pari a zero in aprile, sono passati da 31 a 164 kg in maggio e da 501 a 521 kg in giugno. Non vi è dunque stata disaffezione del consumatore nei confronti del granchio di mare, particolarmente nel corso dei primi mesi del 2000, e nessun elemento permette di ritenere che ve ne sarebbe stata per la granceola nel corso dello stesso periodo.

(92)

Di conseguenza, se vi è stato un aumento pari al 92 % dei ritiri nel gennaio 2000 rispetto al gennaio 1999 e al 28 % nei primi sei mesi dell’anno, in valore assoluto questi ritiri sono rimasti poco elevati. Inoltre, non vi sono elementi che permettono di collegare questo aumento all’impatto mediatico della marea nera. Se poi si fa nuovamente riferimento ai dati comunicati alla Commissione, si osserva che i forti ritiri constatati nel gennaio 2000 hanno riguardato specie come il gattuccio (da 11 423 kg a 16 362 kg), il merluzzo carbonaro (da 120 kg a 3 727 kg) o la passera di mare (da 51 kg a 1 789 kg), specie per le quali, date le caratteristiche dei loro mercati, il nesso fra l’aumento dei ritiri e l’impatto mediatico della marea nera si presenta debole se non inesistente. D’altra parte, secondo la nota congiunturale gennaio-aprile 2000 dell’OFIMER, i ritiri sono rimasti inferiori all’1,5 % dei quantitativi sbarcati per le specie principali, mentre ritiri puntuali sono segnalati per la spigola, l’acciuga e la granceola.

(93)

In conclusione, per quanto riguarda la questione dei ritiri la Commissione constata che non sussistono elementi che permettono di stabilire un nesso fra i ritiri e l’impatto mediatico della marea nera.

(94)

Nella nota del 6 aprile 2001, la Francia dichiara che durante il primo semestre i volumi di vendita al dettaglio dei prodotti della pesca hanno registrato un calo del 2 % rispetto all’anno precedente, segnatamente per i prodotti freschi, con una riduzione del 7 % in volume e dell’1 % in valore, di cui una riduzione del 6 % in volume per i crostacei e del 6 % per i pesci (5 % per i pesci tagliati e 7 % per i pesci interi). La nota del 5 marzo 2002 ricorda queste cifre (con una lieve rettifica per i crostacei, per i quali viene indicato un calo del 6,5 %) e afferma che questi dati rivelano una vera e propria disaffezione del consumatore per i prodotti del mare. La nota dichiara inoltre che, per le 49 specie significative che sono oggetto di un controllo a posteriori da parte dell’OFIMER, si constatava un calo del prezzo medio rispetto all’anno precedente per 34 di esse nel mese di gennaio, 26 per il periodo gennaio-febbraio, 21 per il periodo gennaio-marzo, 19 per il periodo gennaio-aprile, 21 per il periodo gennaio-maggio e 18 per il periodo gennaio-giugno. Fra queste specie le riduzioni del prezzo medio sono state le seguenti: sogliola (– 5 %), spigola (– 6 %), nasello (– 6 %), acciuga (– 6 %), calamari (– 11 %), merluzzo carbonaro (– 8 %), sardina (– 6 %), pesce sanpietro (– 11 %), sgombro (– 18 %), passera comune (– 28 %), pesce sciabola nero (– 20 %), cantarella (– 11 %), capone coccio (– 4 %), polpo (– 23 %), granceola (– 16 %), gambero rosa (– 20 %). Secondo la Francia, tutti questi elementi illustrerebbero in forma quantificabile il degrado subito dal primo mercato nel corso dei mesi da gennaio a giugno 2000 nonché, se ve ne fosse ancora bisogno, la reazione in termini di comportamento che il naufragio dell’Erika ha indotto presso il consumatore francese.

(95)

La Commissione constata che questi elementi non illustrano veramente in forma quantificabile quanto è avvenuto. Per avere un panorama fedele della situazione, sarebbe stato necessario che la Francia trasmettesse allo stesso tempo alla Commissione i quantitativi commercializzati per ciascuna delle specie in questione, cosa che non è stata fatta.

(96)

Per contro la Commissione osserva che, secondo la nota congiunturale gennaio-aprile 2000 dell’OFIMER, i prezzi hanno avuto un’evoluzione molto contrastata. Certi prezzi sono diminuiti a motivo dell’offerta abbondante: spigola (– 11 %), merluzzo carbonaro (– 8 %), nasello (– 9 %). Per contro l’esistenza di un’offerta ridotta ha permesso l’aumento del prezzo di altre specie: triglia di fango (+ 31 %), merluzzo (+ 27 %), rana pescatrice (+ 13 %). Dalla nota risulta inoltre che a seguito di una modifica della struttura dell’offerta è aumentata la quota rappresentata dalle specie costose (nasello, rana pescatrice, sogliola, spigola, triglia di fango, scampo) a scapito delle specie a buon mercato (sgombro, merluzzo carbonaro, merlano, seppia, acciuga), fenomeno da cui risulta che il valore delle vendite all’asta ha subito un aumento del 3 % rispetto all’anno precedente.

(97)

Il valore delle vendite all’asta corrisponde, dopo detrazione dei relativi costi, al fatturato delle navi. La Commissione constata dunque che il fatturato globale delle imprese di pesca è lievemente aumentato. Di conseguenza, se vi è stata una diminuzione dei prezzi per un numero notevole di specie, essa trova riscontro non in una riduzione generale dei prezzi, bensì nella situazione contrastata rilevata dall’OFIMER nella sua nota congiunturale. La marea nera ha avuto forse un impatto sul mercato dei prodotti della pesca, ad esempio per certe specie ben determinate, ma questi diversi elementi inducono a pensare che l’impatto sia rimasto molto marginale. Del resto, se esso fosse stato significativo, se ne sarebbe certamente fatta menzione nei vari documenti pubblici predisposti dall’OFIMER.

(98)

Sulla base di questi diversi elementi, la Commissione ritiene che la riduzione generale degli oneri sociali a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre non possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(99)

In quanto aiuto al funzionamento concesso all’insieme delle imprese di pesca senza esigere un qualsiasi obbligo in contropartita, la misura d’aiuto in questione è incompatibile con il mercato comune a norma del punto 1.2, quarto comma, terzo trattino, delle linee direttrici del 1997.

V.   CONCLUSIONI

(100)

La Commissione constata che la Francia ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, alle diverse misure d’aiuto oggetto della presente decisione.

(101)

Sulla base dell’analisi sviluppata nelle parti IV-B e IV-C.1 della presente decisione, la Commissione ritiene che le misure d’aiuto attuate a beneficio degli acquacoltori dei dipartimenti della costa atlantica dal Finistère alla Gironda (riduzione di oneri sociali, riduzione di oneri finanziari, esonero dai canoni demaniali) siano compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(102)

Sulla base dell’analisi sviluppata nella parte IV-C.1 della presente decisione, la Commissione ritiene che le riduzioni di oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 e l’esonero dai canoni demaniali per l’anno 2000 consentiti a favore degli acquacoltori degli altri dipartimenti non possano beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(103)

Sulla base dell’analisi sviluppata nella parte IV-C.2 della presente decisione, la Commissione ritiene che le riduzioni di oneri sociali consentite a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000 non possano beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le riduzioni degli oneri sociali, le riduzioni degli oneri finanziari e l’esonero dai canoni demaniali cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli acquacoltori dei dipartimenti del Finistère, del Morbihan, della Loire-Atlantique, della Vandea, della Charente-Maritime e della Gironda sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Le misure d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli acquacoltori dei dipartimenti diversi dal Finistère, dal Morbihan, dalla Loire-Atlantique, dalla Vandea, dalla Charente-Maritime e dalla Gironda sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio 2000 e di esonero dai canoni demaniali per l’anno 2000 sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

La misura d’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore dei pescatori sotto forma di riduzione degli oneri sociali per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000 è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

1.   La Francia adotta tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 e già messi illegalmente a loro disposizione.

2.   Il recupero ha luogo senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, a condizione che esse permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi a decorrere dalla data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero. Il tasso di interesse da adottare è calcolato e applicato conformemente al capitolo V del regolamento n. 794/2004 della Commissione (10).

Articolo 5

La Francia informa la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, delle misure da essa adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 39 del 13.2.2002, pag. 6.

(2)  GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(3)  www.agriculture.gouv.fr/pech/aqua/

(4)  www.ofimer.fr

(5)  Relazione annuale 2000, pag. 39; relazione annuale 2001, pag. 42.

(6)  Su questo punto le autorità francesi hanno trasmesso 14 copie di risultati di analisi che avevano l’obiettivo di determinare la concentrazione di idrocarburi nei prodotti analizzati (vari tipi di pesci). La Commissione trova sorprendente che questi risultati corrispondano a pesci prelevati, per tre di queste analisi, il 22 febbraio 2000 e ricevuti dal laboratorio il 23 febbraio 2000, e per altre due, prelevati il 7 marzo 2000 e ricevuti dal laboratorio il 10 marzo e, per le altre 9, prelevati e analizzati nel settembre e ottobre 2000. Queste analisi, che rivelano la presenza di idrocarburi nei tessuti, non permettono affatto di dedurre che tale fenomeno sia stato causato dall’Erika, dato il tempo trascorso dal naufragio. Per evidenziare un nesso causale tra il petrolio dell’Erika e la contaminazione da idrocarburi, sarebbe stata necessaria una serie di analisi sufficientemente prossime, dal punto di vista cronologico, alla data del naufragio. Dall’assenza di tali analisi si potrebbe piuttosto dedurre che non vi è veramente stata contaminazione organolettica dei pesci immediatamente dopo l’evento. La presenza di idrocarburi, tre o nove mesi dopo, è stata forse causata in certi casi, come ad esempio quelli di febbraio o marzo, dal petrolio dell’Erika, ma potrebbe essere dovuta con altrettanta plausibilità a residui della pulizia delle vasche che le navi effettuano spesso in alto mare in violazione della normativa in materia. Questa seconda ipotesi è tanto più verosimile per le analisi effettuate in settembre e ottobre.

(7)  Le marché de la langoustine, studio presentato al consiglio di direzione dell’OFIMER del 6 marzo 2002.

(8)  GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Secondo il regolamento (CE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura (GU L 197 del 6.8.1993), gli Stati membri dovevano comunicare con scadenza semestrale alla Commissione i quantitativi ritirati o invenduti dei prodotti della pesca figuranti nell’allegato I, punti A, D ed E, del regolamento (CE) n. 3769/92. Lo scampo e la rana pescatrice figurano su questa lista.

(9)  La granceola fa parte delle specie di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 3759/92 ma che non figurano nell’allegato I, punti A, D o E, del suddetto regolamento. Per queste specie, se l’organizzazione di produttori fissa un prezzo di ritiro, non vi è obbligo di comunicare alla Commissione i dati sui quantitativi ritirati.

(10)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2005

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2005) 552]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2005/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa del suino; l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

Il governo polacco ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione eseguite in data anteriore all'adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(3)

Dall'esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione.

(4)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione delle carcasse di suino diversa dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora tale deroga sia giustificata dalla prassi commerciale o da esigenze tecniche.

(5)

In Polonia la presentazione tradizionale delle carcasse e quindi la prassi commerciale vogliono che le carcasse siano presentate con la sugna, i rognoni e/o il diaframma. Occorre tenerne conto adeguando il peso registrato della carcassa al peso della presentazione tipo.

(6)

Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell'esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Polonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

c)

l'apparecchio denominato «Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato.

Per quanto riguarda l'apparecchio «Ultra FOM 300», cui si fa riferimento nel punto b) del primo paragrafo, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure T1 e T2 nel punto indicato nell'allegato, parte 2, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali:

a)

0,23 % per il diaframma;

b)

per la sugna e i rognoni:

1,90 % per le carcasse di classe S ed E,

2,11 % per le carcasse di classe U,

2,54 % per le carcasse di classe R,

3,12 % per le carcasse di classe O,

3,35 % per le carcasse di classe P.

Articolo 3

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN POLONIA

Parte 1

CAPTEUR GRAS/MAIGRE — SYDEL (CGM)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)».

2.

L'apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo emettitore di luce infrarossa (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 105 mm.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso CGM.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 50,11930 – 0,62421X1 + 0,26979X2

dove:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

X1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

X2

=

spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X1.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 60 e 120 kg.

Parte 2

ULTRA-FOM 300

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultra-FOM 300».

2.

L'apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 3,5 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore.

I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Image = 49,88792 – 0,41858T1 – 0,22302T2 + 0,16050M1 + 0,11181M2

dove:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

T1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell'ultima costola,

T2

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

M1

=

spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di T1,

M2

=

spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di T2.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 60 e 120 kg.

Parte 3

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASS GRADING (AUTOFOM)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato Autofom (Fully automatic ultrasonic carcass grading).

2.

L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 16,2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 55 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

Image = 56,252136* – 0,028473*x1 – 0,027282*x2 – 0,015806*x3 – 0,016142*x4 – 0,022851*x6 – 0,034145*x7 – 0,020363*x8 – 0,041058*x10 – 0,037529*x12 – 0,037360*x13 – 0,033079x14 – 0,040317x16 – 0,031628*x18 – 0,047627*x19 – 0,037751x20 – 0,053476*x22 – 0,025057*x23 – 0,008859x36 – 0,029586*x51 – 0,029084x52 – 0,028232*x53 – 0,037867*x55 – 0,042106*x56 – 0,040204*x57 – 0,027405*x60 – 0,033291*x61 – 0,036111*x62 – 0,040422*x63 – 0,041369*x64 – 0,025033*x70 – 0,027128*x71 – 0,032544*x72 – 0,035766*x73 – 0,033897*x74 – 0,035085*x75 – 0,035188*x76 – 0,036037*x77 – 0,030996*x78 – 0,031859*x79 – 0,031764*x80 – 0,033305*x81 – 0,033473*x82 – 0,034710*x83 – 0,042587*x90 – 0,039693*x91 – 0,033790*x92 + 0,044578x115 + 0,041854*x116 + 0,037605*x117 + 0,034210*x118 + 0,035420* x119 + 0,031481*x120 + 0,020061*x124 + 0,030630*x125 + 0,030004*x126

dove:

Image

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x1, x2 ... x126 sono le variabili misurate dall'apparecchio Autofom.

4.

La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Polonia alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.


19.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2004

[notificata con il numero C(2005) 603]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2005/241/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

visti i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentati dalla Francia,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), definisce le misure suscettibili di beneficiare di un finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.

(2)

Le condizioni colturali specifiche dei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono un’attenzione particolare ed è necessario che siano adottate o rafforzate in tali regioni le misure riguardanti le produzioni agricole, in particolare le misure in campo fitosanitario.

(3)

Le misure fitosanitarie da adottare o rafforzare sono particolarmente costose.

(4)

Un programma di misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità francesi; tale programma specifica gli obiettivi perseguiti nonché le azioni da condurre, precisandone la durata e i costi, in vista di un eventuale contributo finanziario della Comunità.

(5)

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese ammissibili, escluse le misure di protezione per le banane.

(6)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Per il controllo finanziario di tali misure valgono le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.

(7)

Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’erogazione di un contributo finanziario della Comunità a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Repubblica francese per il 2004.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende tre sottoprogrammi:

1)

un sottoprogramma interdipartimentale per Martinica, Guadalupa, Guiana e Riunione suddiviso in due parti:

analisi del rischio fitosanitario per talune piante invadenti nei dipartimenti francesi d'oltremare,

metodi di diagnosi dei viroidi degli agrumi;

2)

un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Martinica suddiviso in quattro parti:

valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici facendo uso del laboratorio regionale e della sua unità mobile («laboratorio verde»),

strategia per il controllo dell’elotide del pomodoro,

costituzione di una base di dati sulle pratiche fitosanitarie nella produzione di frutta, verdura e canna da zucchero,

agricoltura integrata nella produzione frutticola: agrumi e guava; inventario degli animali nocivi e delle pratiche fitosanitarie; pubblicazione di schede tecniche;

3)

un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guiana:

valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici facendo uso del laboratorio regionale e della sua unità mobile («laboratorio verde»); promozione di buone pratiche agricole.

Articolo 3

L’importo del contributo finanziario erogato dalla Comunità a favore del programma presentato dalla Repubblica francese nel 2004 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili quali definite nella decisione 93/522/CEE della Commissione, con un massimale di EUR 187 800 (IVA esclusa).

Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrate nell'allegato I della presente decisione.

La ripartizione delle spese è specificata nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

Un anticipo di EUR 100 000 è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda di pagamento della Francia.

Articolo 5

Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto di cui trattasi inizia il 1o ottobre 2004 e termina il 30 settembre 2005.

Il periodo previsto per l'esecuzione delle azioni può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto del comitato di sorveglianza di cui al punto I.A dell’allegato III, anteriormente al completamento delle azioni.

Articolo 6

Il contributo finanziario della Comunità è erogato a condizione che il programma sia attuato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Articolo 7

Le spese effettivamente sostenute sono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, in modo da illustrare la loro relazione con il piano finanziario indicativo. Tali notifiche possono essere inoltrate per via elettronica.

Il saldo del contributo finanziario di cui all’articolo 3 è corrisposto a condizione che il documento specificato nel secondo comma del terzo paragrafo del punto I.B.4 dell’allegato III sia presentato entro il 30 settembre 2005.

La Commissione può procedere, su richiesta debitamente giustificata della Repubblica francese, a un adeguamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo.

Tutti i contributi erogati dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati alla Repubblica francese, la quale è inoltre responsabile del rimborso alla Comunità di eventuali importi eccedenti.

Articolo 8

La Repubblica francese garantisce l’ottemperanza alle disposizioni finanziarie e alle politiche comunitarie e assicura la trasmissione alla Commissione delle informazioni indicate nell'allegato III.

Articolo 9

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO I

SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2004

(in euro)

 

Contributo CE

Contributo nazionale

Spese ammissibili 2004

Analisi del rischio fitosanitario — piante invadenti

54 000

36 000

90 000

Metodi di diagnosi dei viroidi

19 500

13 000

32 500

Martinica

75 300

50 200

125 500

Guiana

39 000

26 000

65 000

Totale

187 800

125 200

313 000


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER IL 2004

(in euro)

 

Personale

Attrezzature

Materiali di consumo

Altre spese

Totale

Analisi del rischio fitosanitario — piante invadenti

85 000

0

3 000

2 000

90 000

Metodi di diagnosi dei viroidi

18 000

3 000

8 000

3 500

32 500

Martinica

93 000

6 500

20 000

6 000

125 500

Guiana

50 000

0

5 000

10 000

65 000

Totale

246 000

9 500

36 000

21 500

313 000


ALLEGATO III

I.   Disposizioni circa l’esecuzione del programma

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

A.   Comitato di sorveglianza

1.   Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione è istituito un comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti della Francia e della Commissione, con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, proponendo ove del caso i necessari adeguamenti.

2.   Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3.   Mandato del comitato di sorveglianza

Detto comitato:

è responsabile della corretta esecuzione del programma in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti e la sua competenza si estende alle misure del programma entro i limiti del contributo comunitario erogato; esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle azioni e dei progetti,

sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,

propone, in caso di ritardo evidenziato dalle informazioni regolarmente fornite dagli indicatori di valutazione e di sorveglianza intermedi, le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma; esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione,

formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma,

si pronuncia sulla relazione finale,

nel periodo in questione riferisce al comitato fitosanitario permanente sull'avanzamento del programma e sulle spese sostenute.

B.   Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1.   All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate anche la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

2.   Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua verte sulle misure contemplate dal programma e fa riferimento a indicatori finanziari e fisici strutturati in modo da consentire di valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

3.   La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4.   La Francia comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità incaricata di elaborare e di presentare la relazione finale d'esecuzione.

La competente autorità presenterà la relazione finale sul presente programma alla Commissione entro il 15 ottobre 2005 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

La relazione finale contiene:

una valutazione tecnica sintetica dell'intero programma (grado di conseguimento degli obiettivi fisici e qualitativi e di realizzazione di progressi) e una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato,

una scheda finanziaria riportante le spese e le entrate e una dichiarazione della Francia che nessun altro contributo finanziario è stato o sarà chiesto per le misure incluse nel programma.

5.   D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, che, nel quadro della sorveglianza continua, procede alla valutazione continua di cui al punto 3. Tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto delle difficoltà incontrate nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione egli formula un parere sui provvedimenti amministrativi da adottare.

II.   Ottemperanza alle politiche comunitarie

Il programma va eseguito ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento delle politiche comunitarie e di conformità alle stesse. Le seguenti informazioni devono essere fornite dalla Francia nella relazione finale.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

a)   Informazioni generali

descrizione dei problemi e delle caratteristiche principali dell'ambiente della regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),

esauriente descrizione dei principali effetti positivi e negativi che il programma, visti gli investimenti predisposti, può avere sull'ambiente,

descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o controbilanciare eventuali gravi effetti negativi per l'ambiente,

sintesi dei risultati delle consultazioni sia delle autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente equivalente) sia eventualmente dell'opinione pubblica;

b)   descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma suscettibili di avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, andranno indicate:

le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,

i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.


19.3.2005   

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L 74/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2005

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di Germania e Finlandia volti a rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2005) 674]

(I testi in lingua finlandese, tedesca e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, lettera c), punto 5), sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE dispone la concessione agli Stati membri di un contributo finanziario della Comunità al fine di rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(2)

La Germania e la Finlandia hanno varato un programma volto a rafforzare le rispettive infrastrutture d'ispezione sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi. I suddetti Stati membri hanno chiesto una partecipazione finanziaria della Comunità a questi programmi in virtù del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (2).

(3)

Le informazioni tecniche fornite dalla Germania e dalla Finlandia hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato ed esaustivo; la Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state esaminate anche dal comitato fitosanitario permanente.

(4)

Tutti i programmi compresi nell'elenco sono stati valutati individualmente in vista dell’approvazione. La Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità erano rispettati.

(5)

È dunque appropriato concedere un contributo finanziario comunitario destinato a coprire le spese sostenute da Germania e Finlandia per detti programmi.

(6)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dalla Germania per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

2.   È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dalla Finlandia per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

Articolo 2

1.   L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è pari a 94 470 EUR.

2.   L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente:

a)

36 875 EUR alla Germania;

b)

57 595 EUR alla Finlandia.

3.   L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:

a)

lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, mediante la documentazione del caso, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e

b)

lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento (CE) 998/2002.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/15/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 12).

(2)  GU L 152 del 12.6.2002, pag. 16. Il regolamento è stato pubblicato come regolamento (CE) n. 997/2002, ma è stato successivamente rinumerato con la rettifica pubblicata nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI RAFFORZAMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE

Programmi e rispettivi contributi finanziari della Comunità

Stati membri

Nomi dei posti d'ispezione (unità amministrativa, nome)

Spese ammissibili

(EUR)

Contributo finanziario massimo della Comunità

(EUR)

Germania

Baviera, Monaco-aeroporto

1 500

750

Baviera, Norimberga aeroporto

1 500

750

Brema, Bremen Stadt, punti di entrata da 5.1 a 5.7

1 700

850

Brema, Bremerhaven, punti di entrata da 5.8 a 5.9

1 700

850

Assia, Francoforte Aeroporto

36 750

18 375

Bassa Sassonia, Emden

5 200

2 600

Bassa Sassonia, Brake e Nordenham

7 700

3 850

Bassa Sassonia, Wilhemshaven

5 200

2 600

Meclemburgo-Pomerania anteriore, Rostock

1 700

850

Meclemburgo-Pomerania anteriore, Wismar

1 700

850

Meclemburgo-Pomerania anteriore, Mukran

1 700

850

Sassonia, Aeroporto Dresda

1 750

875

Sassonia, Aeroporto Halle/Lipsia

1 750

875

Turingia, Erfurt-Kühnhausen

3 900

1 950

Finlandia

Lappeenranta

61 702

30 851

Niirala/Joensuu

16 963

8 481

Oulu

12 418

6 209

Kouvola

8 436

4 218

Pori-Rauma

4 674

2 337

Vainikkala

1 445

722

Kajaani

4 218

2 109

Parikkala

945

472

Lieksan Inari

945

472

Vartius

1 948

974

Kortesalmi

750

375

Uukuniemi

750

375

Totale del contributo finanziario della Comunità (EUR)

94 470