ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 68

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
15 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 420/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 421/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006

3

 

*

Regolamento (CE) n. 422/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

5

 

 

Regolamento (CE) n. 423/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

28

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio
Commissione

 

*

2005/205/CE, Euratom:Decisione del Consiglio e della Commissione, del 21 febbraio 2005, relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

30

 

 

Consiglio

 

*

2005/206/CE:Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo addizionale all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

32

Protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

33

 

*

2005/207/CE:Raccomandazione del Consiglio, dell’8 marzo 2005, relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

40

 

*

2005/208/CE:Decisione n. 1/2004 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 28 settembre 2004, recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo

41

 

 

Commissione

 

*

2005/209/CE:Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2005, che modifica la decisione 2004/288/CE per quanto riguarda la proroga dell’accesso temporaneo dell’Australia e della Nuova Zelanda alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica concesso in virtù di tale decisione [notificata con il numero C(2005) 561]  ( 1 )

42

 

*

2005/210/CE:Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2005, che modifica per la seconda volta la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2005) 559]  ( 1 )

43

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

44

 

*

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/1


REGOLAMENTO (CE) N. 420/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

114,3

204

70,1

212

143,7

624

193,8

999

130,5

0707 00 05

052

162,2

068

170,0

096

128,5

204

70,7

999

132,9

0709 10 00

220

18,4

999

18,4

0709 90 70

052

164,1

204

98,1

999

131,1

0805 10 20

052

54,5

204

50,9

212

56,9

220

47,8

400

51,1

624

64,6

999

54,3

0805 50 10

052

69,2

220

70,4

400

67,6

999

69,1

0808 10 80

388

83,6

400

96,9

404

74,7

508

64,2

512

75,9

528

64,0

720

59,8

999

74,2

0808 20 50

052

186,2

388

69,6

400

92,6

512

54,2

528

64,9

720

42,6

999

85,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.3.2005   

IT

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L 68/3


REGOLAMENTO (CE) N. 421/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1),

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2),

visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, sono state presentate domande di licenza da parte di importatori tradizionali e di nuovi importatori superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

È necessario ora fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di domanda che sarà possibile importare mediante licenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le licenze di importazione richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2005 e si applica sino al 10 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

(3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Assegnazioni percentuali

Repubblica popolare cinese

Altri paesi terzi

importatori tradizionali

[Articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]

38,204 %

N/A

altri importatori

[Articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]

4,725 %

N/A


15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/5


REGOLAMENTO (CE) N. 422/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quando segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000 fissa i criteri da utilizzare per stabilire i settori e i prodotti per i quali possono essere realizzate azioni di informazione e promozione sul mercato interno. I temi delle azioni e i prodotti sono elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione (2).

(2)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione redige ogni due anni un elenco dei temi e dei prodotti di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento.

(3)

Gli oli di semi di origine comunitaria, in particolare l’olio di semi di colza, così come il miele e i prodotti dell’apicoltura, sono prodotti per i quali l’equilibrio di mercato potrebbe essere migliorato mediante misure di informazione e di promozione generica e in particolare fornendo ai consumatori informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità, sul valore nutrizionale e organolettico dei prodotti, nonché sulle norme loro applicabili e sull’etichettatura. Appare quindi opportuno inserire tali prodotti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002.

(4)

Per promuovere il consumo di prodotti di qualità nel settore delle carni, appare appropriato inserire tra i prodotti ammissibili alla realizzazione di misure promozionali le carni di qualità prodotte nel rispetto di sistemi di qualità nazionali o comunitari. Appare quindi opportuno inserire tali prodotti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002.

(5)

Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno raggruppare i temi elencati nell’allegato I, lettera a), e i prodotti elencati nell’allegato I, lettera b), del regolamento (CE) n. 94/2002 in un elenco unico di temi e prodotti, specificando, per ogni tema ed ogni prodotto, le disposizioni di cui alle linee direttrici per la promozione sul mercato interno loro applicabili, figuranti nell’allegato III del regolamento.

(6)

I prodotti tutelati da denominazioni di origine protette (DOP), da indicazioni geografiche protette (IGP) o specialità tradizionali garantite (STG) a titolo del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (3), o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (4), e i prodotti dell’agricoltura biologica, a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (5), sono prodotti di qualità la cui produzione e il cui consumo sono ritenuti prioritari nell’ambito della politica agricola comune. È quindi opportuno inserire tali prodotti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 94/2002, in modo che possano beneficiare delle misure di informazione e promozione previste nell’ambito del regime di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

(7)

Per poter conseguire i risultati attesi delle misure promozionali occorre stabilire nuove linee direttrici per i prodotti recentemente aggiunti all’elenco e rivedere le linee direttrici in vigore per tener conto sia degli sviluppi della situazione del mercato e della politica agricola comune, sia dell’esperienza acquisita grazie alla valutazione delle misure di informazione e promozione più recenti.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 94/2002.

(9)

Il prossimo termine per la presentazione di domande di finanziamento comunitario per programmi di promozione, dopo l’adozione di tali misure, è il 31 gennaio. Le organizzazioni e gli Stati membri proponenti hanno quindi poco tempo a disposizione per adeguare o preparare le loro proposte, tenendo conto delle disposizioni del regolamento modificato. È pertanto necessario che detto regolamento entri in vigore dopo il 31 gennaio.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 94/2002 è così modificato:

1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato III è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(2)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1803/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 4).

(3)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(4)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI E DEI TEMI

Ortofrutticoli freschi

Ortofrutticoli trasformati

Lino tessile

Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale

Olio di oliva e olive da tavola

Oli di semi

Latte e prodotti lattiero-caseari

Carni fresche, refrigerate o congelate, prodotte nel rispetto di un sistema qualità nazionale o comunitario

Etichettatura delle uova destinate al consumo umano

Miele e prodotti dell’agricoltura

VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica

Simbolo grafico per le regioni ultraperiferiche, come previsto dalla normativa comunitaria

Denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (1) e (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (2) e prodotti registrati nell’ambito dei regimi ivi previsti

Agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (3) e prodotti registrati a norma di tale regolamento.


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

(3)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

LINEE DIRETTRICI PER LA PROMOZIONE SUL MERCATO INTERNO

Le seguenti linee direttrici intendono fornire un orientamento per i messaggi, i destinatari e i canali di comunicazione sui quali dovrebbero essere incentrati i programmi di promozione e informazione per le varie categorie di prodotti.

Fatte salve le priorità di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2826/2000, è opportuno che le proposte di programma siano elaborate tenendo conto dei seguenti principi:

quando i programmi sono proposti da più di uno Stato membro, dovrebbero essere accompagnati da strategie, azioni e messaggi coordinati,

i programmi dovrebbero essere preferibilmente pluriennali e di portata sufficientemente ampia da avere un’incidenza significativa sui mercati destinatari; ove opportuno, dovrebbero essere realizzati sui mercati di vari Stati membri,

i messaggi dei programmi dovrebbero fornire informazioni obiettive sulle caratteristiche intrinseche e/o sul valore nutrizionale dei prodotti nell’ambito di una dieta equilibrata, sui metodi di produzione e sul rispetto dell’ambiente,

i programmi dovrebbero contenere messaggi principali che siano diretti ai consumatori, ai professionisti e/o ai commercianti di vari Stati membri.

Ortofrutticoli freschi

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Di fronte ad una produzione comunitaria di ortofrutticoli in crescita, si assiste ad una stagnazione dei consumi.

Va osservato in particolare il disinteresse dei consumatori di età inferiore a 35 anni, ancor più accentuato nei ragazzi in età scolare. Tale tendenza va a scapito di un’alimentazione equilibrata.

2.   OBIETTIVI

Occorre migliorare l’immagine della frutta e della verdura come prodotti “freschi” e “naturali” in modo da ridurre l’età media dei consumatori, incoraggiando il consumo tra i giovani.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Giovani famiglie sotto i 35 anni

Bambini e adolescenti in età scolare e i loro genitori

Ristorazioni collettive e mense scolastiche

Medici e nutrizionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Diffondere la regola d’oro “5 al giorno”, ossia raccomandare il consumo di almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno

Puntare sul fatto che si tratta di prodotti naturali e freschi

Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di produzione, tutela dell’ambiente, legame con l’origine)

Gradimento

Equilibrio della dieta

Varietà e stagionalità dei prodotti freschi; informazione sui sapori e gli usi

Tracciabilità

Accessibilità e facilità di preparazione: molta frutta e molte verdure non richiedono cottura.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet che presentano la gamma dei prodotti e giochi in linea per i più giovani)

Linea d’informazione telefonica

Contatti di pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa specializzata, stampa femminile, riviste e periodici per i giovani, ecc.)

Contatti con medici e nutrizionisti

Azioni pedagogiche destinate a bambini e adolescenti, con la partecipazione di insegnanti e responsabili delle mense scolastiche

Informazione dei consumatori nei punti di vendita

Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli con informazioni sui prodotti e ricette, giochi per bambini, ecc.)

Media audiovisivi (cinema, canali TV specializzati)

Spot radiofonici

Partecipazione a fiere.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

Ortofrutticoli trasformati

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il settore degli ortofrutticoli trasformati subisce la crescente concorrenza di vari paesi terzi.

La domanda sta crescendo, grazie soprattutto alla facilità di consumo di questi prodotti, ed è importante che il settore comunitario possa beneficiare di questo potenziale. Un sostegno alle azioni di informazione e di promozione è quindi giustificato.

2.   OBIETTIVI

È opportuno modernizzare e ringiovanire l’immagine dei prodotti, fornendo informazioni che permettano di incrementare i consumi.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Uso domestico

Ristorazioni collettive e mense scolastiche

Medici e nutrizionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodi di preparazione)

Facilità d’uso

Gradimento

Varietà dell’offerta e disponibilità tutto l’anno

Equilibrio della dieta

Tracciabilità.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet)

Linea d’informazione telefonica

Contatti di pubbliche relazioni con i media e settore pubblicitario (stampa specializzata, femminile, riviste di culinaria, ecc.)

Dimostrazioni nei punti di vendita

Contatti con medici e nutrizionisti

Altri canali (pieghevoli e opuscoli con informazioni sui prodotti e ricette)

Media audiovisivi

Partecipazione a fiere.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

2 milioni di EUR.

Lino tessile

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

La liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali nel settore tessile e dell’abbigliamento ha esposto il lino comunitario alla forte concorrenza del lino prodotto fuori della Comunità, che viene offerto a prezzi molto bassi, e alla concorrenza di altre fibre. Contemporaneamente, i consumi tendono a stagnare.

2.   OBIETTIVI

Sviluppare l’immagine e la notorietà del lino europeo e valorizzare le sue caratteristiche distintive

Aumentare il consumo di tale prodotto

Informare i consumatori sulle caratteristiche dei nuovi prodotti in commercio.

3.   GRUPPI DI DESTINATARI

Principali operatori del settore (stilisti, designer, fabbricanti, editori)

Settore della distribuzione

Insegnanti e allievi delle scuole tessili, di moda e di arredamento

Opinionisti

Consumatori.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Qualità dovuta alle condizioni di produzione della materia prima, all’impiego di varietà adatte e alle competenze dei vari operatori del ramo

Grande varietà e ricchezza dell’offerta europea, sia in termini di prodotti finiti (abbigliamento, arredamento, biancheria per la casa) che sotto il profilo della creatività e dell’innovazione.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet)

Mostre specializzate e fiere

Azioni d’informazione a valle della filiera (creatori, confezionisti, distributori, editori)

Informazione nei punti di vendita

Rapporti con la stampa specializzata

Azioni didattico-informative presso le scuole di ingegneria tessile, di moda, ecc.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

1 milione di EUR.

Piante vive e prodotti dell’orticoltura ornamentale

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Sotto il profilo dell’offerta, il settore deve far fronte alla crescente concorrenza esercitata dai prodotti dei paesi terzi sui prodotti comunitari.

Gli studi di valutazione delle campagne promozionali realizzate tra il 1997 e il 2000 indicano che, per agevolare la vendita della produzione comunitaria nell’Unione europea, occorre organizzare meglio e razionalizzare l’intera catena dal produttore al distributore e migliorare l’informazione dei consumatori sulle qualità intrinseche e sulle varietà dei prodotti comunitari.

2.   OBIETTIVI

Aumentare il consumo di fiori e piante di origine comunitaria

Incoraggiare pratiche e metodi colturali rispettosi dell’ambiente e diffonderne la conoscenza

Rafforzare il partenariato tra gli operatori di vari Stati membri favorendo la condivisione delle conoscenze di punta nel settore, migliorando l’informazione di tutti coloro che intervengono nella catena produttiva.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Produttori, vivai, settore della distribuzione e altri operatori del settore

Scolari e studenti

Opinionisti, giornalisti e insegnanti

Consumatori.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Informazione sulla qualità e sulle varietà dei prodotti comunitari

Metodi di produzione rispettosi dell’ambiente

Tecniche per il miglioramento della sostenibilità dei prodotti

Combinazione ottimale delle varietà di piante e fiori

Ruolo delle piante e dei fiori per il benessere quotidiano e la qualità della vita.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Contatti con i media

Fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri

Formazione destinata ai professionisti, ai consumatori e agli studenti

Condivisione delle conoscenze relative ad una maggiore sostenibilità della produzione

Misure di informazione dei consumatori attraverso la stampa e iniziative come pubblicazione di cataloghi, calendari di giardinaggio ed eventualmente campagne sulla “pianta del mese”

Rafforzare il ricorso ai media elettronici (Internet, CD-ROM, ecc.).

6.   DURATA DEL PROGRAMMA

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti, debitamente giustificati.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

Olio di oliva e olive da tavola

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

In un contesto generale di crescita della domanda di olio d’oliva e olive da tavola, gli sbocchi sul mercato interno e internazionale hanno un’importanza decisiva per l’equilibrio del mercato comunitario. La domanda interna di tali prodotti è caratterizzata da una notevole variabilità tra i mercati dove sono presenti consumatori tradizionali e quelli sui quali il consumo di olio d’oliva è un fenomeno relativamente nuovo.

Negli Stati membri tradizionalmente consumatori (Spagna, Italia, Grecia e Portogallo), l’olio di oliva e le olive sono prodotti generalmente ben conosciuti e di largo consumo. Si tratta di un mercato maturo, nel quale le prospettive generali di crescita della domanda sono limitate, ma che, tenendo conto della quota attuale di consumo di olio d’oliva, continua a presentare grande interesse per il settore.

Negli Stati membri “nuovi consumatori”, il consumo pro capite è salito, ma continua ad essere notevolmente più basso (nell’UE-15) o marginale (nella maggioranza dei nuovi Stati membri). Molti consumatori non conoscono le diverse qualità e i vari impieghi dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. È un mercato che presenta quindi un forte potenziale di crescita della domanda.

2.   OBIETTIVI

In via prioritaria aumentare il consumo negli Stati membri “nuovi consumatori”, attraverso una maggiore penetrazione del mercato, intensificare e diversificare l’uso di olio d’oliva e di olive fornendo un’informazione adeguata

Consolidare e sviluppare il consumo nei paesi tradizionalmente consumatori, migliorando l’informazione dei consumatori su aspetti meno noti dei prodotti e fidelizzando le fasce più giovani della popolazione.

3.   GRUPPI DI DESTINATARI

Responsabili degli acquisti, ossia, negli Stati membri tradizionalmente consumatori, soprattutto la fascia di età compresa tra 20 e 40 anni

Opinionisti (gastronomi, cuochi, ristoratori, giornalisti) e la stampa specializzata e non (gastronomia, riviste femminili, ecc.)

Stampa medica e paramedica

Operatori della distribuzione negli Stati membri “nuovi consumatori”.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

La diversità delle qualità gastronomiche e delle caratteristiche organolettiche dell’olio vergine d’oliva (aroma, colore, sapore), legata alle varietà, alle zone di produzione, al raccolto, alle DOP/IGP, ecc., consente di soddisfare tutti i gusti e offre innumerevoli possibilità gastronomiche

Le diverse categorie di olio di oliva

Grazie alle sue qualità nutrizionali, l’olio d’oliva è un elemento chiave di un’alimentazione equilibrata e sana, che riesce a conciliare il piacere del palato con i dettami di una dieta equilibrata e sana

Informazioni sulla normativa in materia di controlli, certificazione della qualità e etichettatura dei vari oli d’oliva

Informazioni relative ai vari oli di oliva e alle olive da tavola registrati nella Comunità come DOP/IGP

Le olive da tavola sono un prodotto sano e naturale, adatto sia ad un consumo conviviale che alla preparazione di ricette elaborate

Caratteristiche varietali delle olive da tavola.

In particolare negli Stati membri “nuovi consumatori”:

l’olio d’oliva, in particolare quello extra vergine, è un prodotto naturale, ottenuto da un sapere antico e da antiche tradizioni, idoneo ad una cucina moderna che punta sui sapori e, oltre alle tradizionali ricette della cucina mediterranea, può essere facilmente associato ad ogni tipo di cucina contemporanea

consigli di utilizzazione in cucina.

In particolare negli Stati membri “consumatori tradizionali”:

i vantaggi dell’acquisto di olio d’oliva confezionato (con informazioni utili per i consumatori sull’etichetta)

ringiovanire l’immagine di un prodotto che vanta una lunga storia e un’importante dimensione culturale.

Fermo restando il disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 94/2002, le informazioni sulle qualità nutrizionali dell’olio di oliva e delle olive da tavola devono essere fondate su dati scientifici generalmente riconosciuti e rispondere ai requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), relativa all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, nonché alle eventuali norme specifiche applicabili al riguardo.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Internet ed altri canali elettronici (CD-ROM, DVD, ecc.)

Promozione nei punti di vendita (degustazione, ricette, diffusione di materiale informativo)

Relazioni pubbliche e con la stampa (eventi, partecipazione a fiere e saloni, ecc.)

Pubblicità (o editoriali pubblicitari) nella stampa (generale, gastronomica, femminile, ecc.)

Azioni realizzate di comune iniziativa con medici e il settore paramedico (relazioni pubbliche mediche)

Media audiovisivi (televisione e radio)

Partecipazione a fiere.

6.   DURATA E PORTATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti, debitamente giustificati.

Sarà data la priorità ai programmi da attuare in almeno due Stati membri “nuovi consumatori”.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

Oli di semi

In questo settore sarà data la priorità ai programmi focalizzati sull’olio di semi di colza o a quelli che presentano le caratteristiche dei diversi oli di semi.

Bilancio annuo indicativo per il settore dell’olio di semi:

2 milioni di EUR.

A.   Olio di semi di colza

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Con la riforma della politica agricola comune, la produzione di olio di colza non riceve più alcun aiuto specifico e deve quindi essere messa in sintonia con le esigenze del mercato. Grazie alle attuali maggiori possibilità di produzione in quanto produzione alternativa a quella di cereali, strutturalmente eccedente, la promozione dell’olio di semi di colza contribuirà ad equilibrare il mercato dei seminativi e a differenziare il consumo di oli vegetali nella Comunità. Attualmente la Comunità è un esportatore netto di olio di semi di colza.

Negli ultimi decenni sono state sviluppate varietà di colza con precise caratteristiche nutrizionali, con un conseguente miglioramento qualitativo di tale prodotto. Sono stati sviluppati nuovi prodotti, quali l’olio di semi di colza spremuto a freddo, dal particolare sapore di noci.

Il valore nutrizionale dell’olio di colza è stato oggetto di ricerche a livello mondiale che ne hanno confermato i pregi dietetici e fisiologici. È pertanto opportuno diffondere l’informazione sui risultati delle ricerche più recenti tra i medici generici, i nutrizionisti e i consumatori.

2.   OBIETTIVI

Sensibilizzazione sulle caratteristiche dell’olio di colza e sugli sviluppi recenti

Incremento dei consumi attraverso l’informazione dei consumatori, dei medici e delle professioni paramediche, sull’uso e il valore nutrizionale dell’olio di colza.

3.   GRUPPI DI DESTINATARI

Famiglie, in particolare le persone responsabili degli acquisti

Opinionisti (giornalisti, cuochi, medici, nutrizionisti)

Settore della distribuzione

Stampa medica e paramedica

Industria agroalimentare.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Grazie al suo valore nutrizionale, l’olio di colza è una componente importante di un’alimentazione sana ed equilibrata

Effetti benefici della composizione in acidi grassi dell’olio di semi di colza

Consigli di utilizzazione in cucina

Informazione sull’evoluzione del prodotto e delle sue varietà.

Fermo restando il disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 94/2002, le informazioni sulle qualità nutrizionali dell’olio di semi di colza devono essere fondate su dati scientifici generalmente riconosciuti e rispondere ai requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, nonché alle eventuali norme specifiche applicabili al riguardo.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Promozione nei punti di vendita (degustazione, ricette, diffusione di materiale informativo)

Pubblicità (o editoriali pubblicitari) nella stampa (generale, gastronomica, femminile, ecc.)

Pubbliche relazioni (eventi, partecipazione a saloni alimentari)

Azioni da condursi in collaborazione con gli ambienti medici e paramedici

Azioni da condursi in collaborazione con ristoranti, cuochi, imprese di ristorazione

Internet.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi.

B.   Olio di semi di girasole

Sarà riservata la priorità ai programmi relativi all’olio di semi di girasole solo in presenza di condizioni di mercato che lo giustifichino.

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Nell’Unione europea è coltivata a girasole una superficie di oltre 2 milioni di ettari, con una produzione di semi di girasole che supera i 3,5 milioni di tonnellate all’anno. L’olio di semi di girasole consumato nella Comunità è stato prodotto principalmente da semi coltivati nella Comunità. Tuttavia, il calo dell’attività di triturazione porterà ad una riduzione della produzione comunitaria di olio di girasole nella campagna 2004/2005. Vista la tendenza all’aumento dei prezzi del mercato mondiale e tenendo conto di una possibile penuria nell’approvvigionamento, la priorità non andrà ai programmi che si concentrano esclusivamente sull’olio di girasole: i semi di girasole potranno però essere inseriti in programmi che riguardano diversi oli di semi di origine comunitaria.

L’olio di semi di girasole è un prodotto particolarmente indicato per determinati impieghi, ad esempio per friggere. Contiene inoltre un elevato tenore di grassi insaturi ed è ricco in vitamina E. Lo scopo delle campagne è quello di informare i consumatori e gli operatori del settore della commercializzazione e della distribuzione sui vari impieghi, tipi e caratteristiche di olio di semi di girasole, come pure sulla normativa comunitaria che ne disciplina la qualità. È opportuno che le campagne siano pensate nell’ottica di diffondere informazioni oggettive.

2.   OBIETTIVI

Informare i consumatori e i commercianti:

sui vari impieghi dell’olio di girasole, sulle sue caratteristiche e sul valore nutrizionale

sulla legislazione e le norme di qualità

sulle regole in materia di etichettatura.

3.   GRUPPI DI DESTINATARI

Famiglie, in particolare le persone responsabili degli acquisti

Opinionisti (giornalisti, cuochi, medici, nutrizionisti)

Settore della distribuzione

Industria agroalimentare.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

I messaggi principali dei programmi dovrebbero contenere informazioni relative:

ai vantaggi di un uso adeguato dell’olio di semi di girasole; ad esempio, l’olio di semi di girasole prodotto a partire da varietà di girasole da olio ha un tenore elevato di vitamina E rispetto ad altri oli vegetali, è noto per il suo sapore leggero ed è molto adatto per friggere

alla normativa e alle norme di qualità dell’olio di semi di girasole

alla composizione in acidi grassi e al valore nutrizionale

ai risultati della ricerca scientifica e agli sviluppi tecnici nella produzione di olio di semi di girasole e di altri oli vegetali.

Fermo restando il disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 94/2002, le informazioni sulle qualità nutrizionali dell’olio di semi di girasole devono essere fondate su dati scientifici generalmente accettati e rispondere ai requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, nonché alle eventuali norme specifiche applicabili al riguardo.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Distribuzione di materiale informativo nei punti di vendita e ai commercianti

Pubblicità (o editoriali pubblicitari) nella stampa specializzata, generale e gastronomica

Pubbliche relazioni (eventi, partecipazione a saloni alimentari)

Internet.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi.

Latte e prodotti lattiero-caseari

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il consumo del latte liquido diminuisce, soprattutto nei principali paesi consumatori, a causa soprattutto della concorrenza di bibite analcoliche tra i giovani. Il consumo di latte liquido sta cedendo il passo a diversi prodotti di sostituzione del latte, ma è in aumento il consumo dei prodotti lattiero-caseari espressi in equivalente latte.

2.   OBIETTIVI

Aumentare il consumo di latte liquido sui mercati dove esiste un potenziale di crescita e mantenere l’attuale livello di consumo sui mercati saturi

Aumentare il consumo di prodotti lattiero-caseari in generale

Incoraggiare il consumo tra i giovani, che saranno i futuri consumatori adulti.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

I consumatori in generale e in particolare:

bambini e adolescenti, in particolare le ragazze da 8 a 13 anni

le donne di tutte le fasce d’età

le persone anziane.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Il latte e i prodotti lattiero-caseari sono prodotti sani e naturali, adatti alla vita moderna e graditi ai consumatori

Il latte e i prodotti lattiero-caseari hanno un elevato valore nutrizionale particolarmente prezioso per certe fasce di età

Il contenuto dei messaggi deve essere positivo e tener conto delle particolarità del consumo nei diversi mercati

Esiste un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari adatti ai diversi consumatori e alle diverse situazioni di consumo

Sono disponibili latte e prodotti lattiero-caseari a basso tenore di grassi, più adatti alle esigenze di certe categorie di consumatori

Occorre assolutamente garantire la continuità dei messaggi principali per l’intera durata del programma, in modo da convincere i consumatori dei vantaggi del consumo regolare di questi prodotti.

Fermo restando il disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 94/2002, le informazioni sulle qualità nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari devono essere fondate su dati scientifici generalmente accettati e rispondere ai requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE relativa all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari, nonché alle eventuali norme specifiche applicabili al riguardo.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici

Linea d’informazione telefonica

Contatti di pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa specializzata, stampa femminile, stampa giovanile, ecc.)

Contatti con medici e nutrizionisti

Contatti con insegnanti e istituti scolastici

Altri strumenti (pieghevoli e opuscoli, giochi per bambini, ecc.)

Dimostrazioni nei punti di vendita

Media audiovisivi (cinema, canali TV specializzati)

Spot radiofonici

Partecipazione a mostre e fiere.

6.   DURATA E PORTATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

Carni fresche, refrigerate o congelate, prodotte nel rispetto di un sistema qualità nazionale o comunitario

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

I problemi sanitari che hanno colpito molti dei principali prodotti di origine animale hanno acuito la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori nella carne di origine comunitaria.

È quindi indispensabile fornire informazioni oggettive sui sistemi di qualità e sui controlli che essi implicano a livello nazionale e comunitario al di là di quelli previsti dalla legislazione generale sui controlli e sulla sicurezza alimentare. Queste norme e questi controlli costituiscono un’ulteriore garanzia in quanto forniscono descrizioni precise delle caratteristiche dei prodotti e strutture aggiuntive per i controlli.

2.   OBIETTIVI

Le campagne di informazione si limitano ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità europei (DOP, IGP, STG e prodotti biologici) e nei sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri e che rispondono ai criteri stabiliti all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999. Le campagne di informazione a norma del presente regolamento non possono essere finanziate anche nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Lo scopo è garantire un’informazione oggettiva ed esaustiva sulle norme applicabili nell’ambito dei sistemi di qualità comunitari e nazionali per i prodotti a base di carne. Esse dovrebbero informare consumatori, opinionisti e distributori in merito alle caratteristiche specifiche dei prodotti e ai controlli effettivi che tali sistemi di qualità comportano.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Consumatori e loro associazioni

Responsabili della spesa delle famiglie

Collettività (ristoranti, ospedali, scuole, ecc.)

Operatori del settore della distribuzione e loro associazioni

Stampa e opinionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

I sistemi di qualità garantiscono un metodo di produzione specifico e controlli più rigorosi di quelli imposti dalla legislazione

I prodotti di qualità a base di carne possiedono caratteristiche specifiche o una qualità superiore a quella garantita dalle norme commerciali correnti

I sistemi di qualità comunitari e nazionali sono trasparenti e garantiscono la completa tracciabilità dei prodotti

L’etichettatura delle carni permette ai consumatori di individuare i prodotti di qualità, la loro origine e le loro caratteristiche.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Internet

Pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (stampa scientifica e specializzata, stampa femminile, giornali, riviste di gastronomia)

Contatti con le associazioni di consumatori

Media audiovisivi

Documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.)

Informazione nei punti di vendita.

6.   DURATA E PORTATA DEI PROGRAMMI

I programmi dovrebbero avere una copertura perlomeno nazionale, oppure riguardare più Stati membri

La durata prevista va da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

Etichettatura delle uova destinate al consumo umano

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

A partire dal 1o gennaio 2004, sul guscio delle uova destinate al consumo umano è obbligatoria la stampigliatura di un codice che identifica il produttore e il sistema di allevamento delle galline ovaiole. Il codice è composto da un numero che identifica il metodo di allevamento (0 = biologico, 1 = all’aperto, 2 = a terra, 3 = in gabbia), dal codice ISO dello Stato membro in cui è situato il centro di produzione e dal numero assegnato a tale centro dall’autorità competente.

2.   OBIETTIVI

Informare i consumatori delle nuove norme di commercializzazione delle uova, spiegando esaurientemente il significato dei codici stampigliati sulle uova

Fornire informazioni sui sistemi di produzione delle uova, utilizzando i codici stampigliati sulle uova

Fornire informazioni sui sistemi di tracciabilità.

3.   GRUPPI DI DESTINATARI

Consumatori e settore della distribuzione

Opinionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Pubblicizzare e spiegare il nuovo codice stampigliato sulle uova a norma della direttiva 2002/4/CE della Commissione (2) e le caratteristiche delle varie categorie di uova cui si riferisce il codice

I messaggi non devono esprimere preferenze per un metodo di produzione rispetto ad altri, né includere asserzioni sul valore nutrizionale e sui vantaggi per la salute derivanti dal consumo di uova, né contenere discriminazioni tra le uova originarie di diversi Stati membri.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet, ecc.)

Materiale informativo (opuscoli, pieghevoli, ecc.)

Informazione nei punti di vendita

Pubblicità nella stampa, nella stampa specializzata in gastronomia, nella stampa femminile, ecc.

Pubbliche relazioni con i media.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 24 mesi.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

2 milioni di EUR.

Miele e prodotti dell’agricoltura

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il miele di qualità e i prodotti dell’apicoltura comunitari, che beneficiano di un sostegno molto limitato, subiscono una crescente concorrenza a livello mondiale. Le difficoltà sono aggravate dai costi elevatissimi di produzione di miele nella Comunità.

Dal 2001 al settore si applica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (3), che rende obbligatoria l’indicazione, in etichetta, del legame esistente tra origine e qualità del miele. I programmi finanziati dovranno concentrarsi sul miele e i prodotti dell’apicoltura comunitari che recano un’indicazione complementare sull’origine regionale, territoriale o topografica oppure etichette di qualità certificata a livello comunitario (DOP, IGP, STG o biologico) o a livello nazionale.

2.   OBIETTIVI

Informare i consumatori sulla diversità, sulle qualità organolettiche e sulle condizioni di produzione dei prodotti dell’apicoltura comunitaria

Informare i consumatori sulle qualità dei mieli comunitari non filtrati e non pastorizzati

Aiutare i consumatori a capire l’etichettatura del miele comunitario e incoraggiare i produttori a usare etichette più chiare

Orientare il consumo di miele verso i prodotti di qualità, richiamando l’attenzione sulla tracciabilità.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Consumatori, in particolare la fascia di età tra 20 e 40 anni

Anziani e bambini

Opinionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Informazione sulla normativa europea in materia di sicurezza, igiene della produzione, certificazione della qualità ed etichettatura

Il miele è un prodotto naturale e tradizionalmente ottenuto grazie ad un sapere antico, che può essere utilizzato in vari modi nella cucina moderna

La grande varietà di miele di origini geografiche e botaniche diverse e ottenuto in stagioni diverse

Consigli per l’uso e valore nutrizionale

Proteggere l’impollinazione significa mantenere la biodiversità.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Pubblicità nella stampa generale e nella stampa specializzata (gastronomia, stile di vita)

Internet, cinema ed altri media audiovisivi (tv, radio)

Punti di vendita

Partecipazione a mostre e fiere

Pubbliche relazioni per il grande pubblico, organizzazione di eventi per iniziative in ristoranti e imprese di catering

Informazione nelle scuole (formazione degli insegnanti e degli studenti di scuole alberghiere).

6.   DURATA E PORTATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti, debitamente giustificati.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

1 milione di EUR.

VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

A fronte di una produzione di vino abbondante, i consumi sono in ristagno o addirittura in calo per determinate categorie e si assiste a un’offerta crescente in provenienza dai paesi terzi.

2.   OBIETTIVI

Aumentare il consumo di vini comunitari

Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini europei nonché sui risultati di studi scientifici.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Settore della distribuzione

Consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/408/CE del Consiglio (4)

Opinionisti, giornalisti, gastronomi

Scuole alberghiere.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto

L’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini comunitari di diverse provenienze

Informazioni sulla viticoltura comunitaria e i suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Azioni di informazione e relazioni pubbliche:

formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,

contatti con la stampa specializzata,

altri strumenti (siti Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori e offrire idee di consumo in famiglia, in occasione di festività, ecc.

fiere e mostre: stand che raggruppano i prodotti di vari Stati membri.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

Prodotti DOP, IGP e STG (denominazione di origina protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita)

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il regime di protezione delle denominazioni previsto dai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92 costituisce una priorità nell’ambito dell’attuazione del capitolo sulla qualità della nuova politica agricola comune. Occorre perciò portare avanti le attività già avviate nell’ambito di campagne di divulgazione delle denominazioni e dei prodotti protetti presso i potenziali operatori lungo l’intera catena della produzione, della preparazione, della commercializzazione e del consumo di tali prodotti.

2.   OBIETTIVI

Le campagne di informazione e promozione non dovrebbero limitarsi ad una sola denominazione o a un numero molto limitato di denominazioni, ma fare piuttosto riferimento a gruppi di denominazioni di certe categorie di prodotti o a prodotti di una regione o più regioni di uno o più Stati membri.

Gli obiettivi delle campagne potrebbero essere i seguenti:

offrire informazioni complete sul contenuto, il funzionamento e la natura dei sistemi di protezione comunitari, con particolare riferimento alla loro incidenza sul valore commerciale dei prodotti protetti i quali, dopo la registrazione, beneficiano della protezione garantita da tali sistemi

diffondere e migliorare la conoscenza dei prodotti DOP, IGP e STG presso consumatori, operatori della distribuzione e professionisti del settore agroalimentare

incoraggiare le associazioni di produttori e trasformatori che non ne fanno ancora parte ad avvalersi della protezione offerta da tali regimi, chiedendo la registrazione delle denominazioni dei prodotti che soddisfano i requisiti previsti

incoraggiare i produttori e trasformatori delle rispettive regioni, che non vi abbiano ancora aderito, a partecipare alla produzione di prodotti recanti denominazioni registrate, conformandosi ai relativi disciplinari di produzione e ai requisiti in materia di ispezione e controllo stabiliti per le varie denominazioni protette

stimolare la domanda di tali prodotti informando i consumatori e gli operatori della distribuzione dell’esistenza, del significato e dei vantaggi dei regimi di tutela, nonché facendo loro conoscere il logo, le condizioni di concessione delle denominazioni, i controlli richiesti e il sistema di tracciabilità.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Produttori e trasformatori

Operatori della distribuzione (supermercati, grossisti, dettaglianti, collettività, mense, ristoranti)

Consumatori e loro associazioni

Opinionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

I prodotti che beneficiano di denominazioni protette possiedono caratteristiche specifiche associate all’origine geografica; nel caso dei prodotti DOP, la qualità o le caratteristiche del prodotto sono essenzialmente o esclusivamente legate al particolare ambiente geografico (composto da fattori umani e naturali); per le IGP, i prodotti possiedono una qualità o notorietà particolari, attribuibili alla loro origine geografica e il legame geografico deve essere presente in almeno una delle fasi della produzione, della trasformazione o della preparazione

Per le STG, i prodotti possiedono caratteristiche specifiche connesse a particolari metodi tradizionali di produzione o all’uso di materie prime tradizionali

I logo comunitari delle DOP, IGP e STG sono simboli noti in tutta la Comunità che designano prodotti rispondenti a particolari condizioni di produzione legate all’origine geografica o a metodi tradizionali di produzione o a particolari controlli a cui sono sottoposti

Altri aspetti qualitativi dei prodotti (sicurezza, valore nutrizionale, sapore, tracciabilità)

Presentazione di alcuni prodotti DOP, IGP o STG come esempi di valorizzazione commerciale riuscita di prodotti alimentari la cui denominazione è stata registrata nell’ambito dei rispettivi regimi

Spiegare come il sistema di protezione valorizzi il retaggio culturale europeo e promuova la diversità della produzione agricola e il mantenimento dello spazio rurale.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet)

Pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, femminile e gastronomica)

Contatti con le associazioni di consumatori

Informazioni e dimostrazioni nei punti di vendita

Media audiovisivi (spot televisivi mirati, ecc.)

Documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.)

Partecipazione a fiere e mostre

Informazione e seminari o azioni di formazione sul funzionamento dei regimi comunitari delle DOP, IGP e STG.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

3 milioni di EUR.

Informazioni sul simbolo grafico delle regioni ultraperiferiche

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Queste linee direttrici riguardano le regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato. Uno studio di valutazione esterno ha dimostrato che la campagna comunitaria di informazione sul simbolo grafico (logo) delle regioni ultraperiferiche realizzata nel 1998/99 ha suscitato molto interesse da parte degli operatori del settore.

Prova ne sia che un certo numero di produttori e di trasformatori ha chiesto il riconoscimento dei loro prodotti di qualità per poter utilizzare il logo.

Vista la durata limitata della prima campagna di informazione, appare opportuno rafforzare la notorietà del logo presso i vari gruppi di destinatari portando avanti l’attività di informazione sul suo significato e i vantaggi che presenta.

2.   OBIETTIVI

Pubblicizzare l’esistenza, il significato e i vantaggi del logo

Incoraggiare produttori e trasformatori delle regioni ultraperiferiche a utilizzare il logo

Migliorare la notorietà del logo presso i consumatori e gli operatori della distribuzione.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Produttori e trasformatori locali

Operatori della distribuzione e consumatori

Opinionisti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

Il prodotto è tipico e naturale

È originario di una regione comunitaria

Qualità (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico, metodo di produzione, legame con l’origine)

Si tratta di un prodotto esotico

Varietà dell’offerta anche fuori stagione

Tracciabilità.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet, ecc.)

Linea d’informazione telefonica

Contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, femminile, riviste di culinaria)

Dimostrazioni sui punti di vendita, fiere e mostre, ecc.

Contatti con medici e nutrizionisti

Altri canali (pieghevoli, opuscoli, ricette, ecc.)

Media audiovisivi

Pubblicità nella stampa specializzata e nella stampa locale.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

1 milione di EUR.

Prodotti biologici

1.   ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il consumo di prodotti biologici è particolarmente diffuso nei centri urbani, ma la quota di mercato di tali prodotti continua ad essere piuttosto limitata.

La notorietà e la conoscenza delle caratteristiche del metodo di produzione biologico tra i consumatori e altri gruppi di interesse, pur se in crescita, continua ad essere piuttosto bassa.

Nel Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, le campagne di promozione e informazione sono considerate uno strumento chiave del futuro sviluppo della domanda di alimenti biologici.

2.   OBIETTIVI

Le campagne di promozione e informazione non dovrebbero limitarsi ad uno o a pochi prodotti, ma riguardare piuttosto gruppi di prodotti oppure il metodo di produzione biologica applicato in una o più regioni di uno o più Stati membri.

Gli obiettivi delle campagne potrebbero essere i seguenti:

incoraggiare il consumo di alimenti biologici

migliorare la notorietà tra i consumatori delle etichette contenenti il logo comunitario dell’agricoltura biologica

offrire informazioni complete e sensibilizzare il pubblico sui benefici effetti dell’agricoltura biologica, con particolare riferimento alla protezione dell’ambiente, al benessere degli animali, al mantenimento dello spazio rurale e allo sviluppo delle zone rurali

offrire informazioni complete sul contenuto e il funzionamento del regime comunitario dell’agricoltura biologica

incoraggiare i singoli produttori, i trasformatori o le associazioni di produttori, di trasformatori o di dettaglianti che ancora non vi aderiscano ad adottare questo metodo di produzione; incoraggiare i dettaglianti e loro associazioni e i ristoratori a vendere prodotti biologici.

3.   DESTINATARI PRINCIPALI

Consumatori in generale, associazioni di consumatori e specifici sottogruppi di consumatori

Opinionisti

Operatori della distribuzione (supermercati, grossisti, dettaglianti, collettività, mense, ristoranti), industria agroalimentare

Insegnanti e studenti.

4.   MESSAGGI PRINCIPALI

I prodotti biologici sono naturali, adatti alla vita moderna e gustosi; sono ottenuti da metodi di produzione particolarmente rispettosi dell’ambiente e del benessere degli animali; l’agricoltura biologica sostiene la diversità della produzione agricola e contribuisce al mantenimento dello spazio rurale

I prodotti biologici devono rispettare severe norme di produzione e di controllo e garantire la piena tracciabilità, per offrire la certezza che i prodotti provengono da aziende biologiche soggette ad un regime di ispezione particolare

La legge protegge l’impiego dei termini “organico”“ecologico” e “biologico” e dei loro equivalenti in altre lingue

Il logo comunitario, simbolo della produzione biologica, è noto in tutta la Comunità e indica che il prodotto rispetta severi criteri di produzione a livello comunitario ed è stato sottoposto a rigorosi controlli. L’informazione sul logo comunitario può essere completata da informazioni sui logo adottati dagli Stati membri

Altri aspetti qualitativi (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico) dei prodotti.

5.   PRINCIPALI CANALI DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

Canali elettronici (siti Internet)

Linea d’informazione telefonica

Contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, stampa femminile, riviste di culinaria, stampa del comparto agroindustriale)

Contatti con le associazioni di consumatori

Informazioni nei punti di vendita

Azioni nelle scuole

Media audiovisivi (in particolare spot televisivi mirati)

Documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.)

Partecipazione a fiere e mostre

Informazione e seminari o azioni di formazione sul funzionamento del regime comunitario dell’agricoltura e dell’alimentazione biologica.

6.   DURATA DEI PROGRAMMI

Da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti.

7.   BILANCIO ANNUO INDICATIVO

3 milioni di EUR.»


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(2)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

(3)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(4)  GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38.


15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/28


REGOLAMENTO (CE) N. 423/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

La Commissione deve prendere dette misure nell’intervallo tra le riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 16 al 29 marzo 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 16 al 29 marzo 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

20,56

15,02

42,45

19,94

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio Commissione

15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2005

relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/205/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è stato firmato a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri in data 21 dicembre 2004, ai sensi della decisione 2005/41/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è approvato a nome delle Comunità europee e della Comunità europea dell’energia atomica e dei loro Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla decisione 2005/41/CE (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 13 del protocollo. Contemporaneamente il presidente della Commissione provvede a depositare i medesimi a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO


(1)  Parere reso il 27 gennaio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 221.

(3)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 222.


Consiglio

15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo addizionale all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

(2005/206/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Sud Africa un protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro (1) per tenere conto dell’adesione dei dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il protocollo addizionale negoziato con la Repubblica del Sud Africa prevede, all’articolo 10, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

Con riserva della sua conclusione è opportuno firmare il protocollo addizionale a nome della Comunità e applicarlo a titolo provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, il protocollo addizionale dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.

Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo addizionale è applicato su base provvisoria, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109.


PROTOCOLLO ADDIZIONALE

dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

 

IL REGNO DEL BELGIO,

 

LA REPUBBLICA CECA,

 

IL REGNO DI DANIMARCA,

 

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

 

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

 

LA REPUBBLICA ELLENICA,

 

IL REGNO DI SPAGNA,

 

LA REPUBBLICA FRANCESE,

 

L’IRLANDA,

 

LA REPUBBLICA ITALIANA,

 

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

 

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

 

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

 

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

 

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

 

LA REPUBBLICA DI MALTA,

 

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

 

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

 

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

 

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

 

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

 

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

 

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

 

IL REGNO DI SVEZIA,

 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,

in seguito insieme denominati «le parti contraenti»,

CONSIDERANDO che l’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall’altro, (in seguito denominato «il TDCA»), è stato firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, l’adesione delle nuove parti contraenti al TDCA è concordata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo TDCA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in seguito denominate «i nuovi Stati membri») diventano parti contraenti del TDCA e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell’accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

CAPITOLO I

MODIFICHE DEL TESTO DEL TDCA, COMPRESI GLI ALLEGATI E I PROTOCOLLI

Articolo 2

Lingue e numero delle copie originali

L’articolo 108 del TDCA è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall’inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.»

Articolo 3

Contingente tariffario

Nell’elenco 6 dell’allegato IV del TDCA, i contingenti tariffari per la frutta preparata e per la frutta mista preparata sono aumentati rispettivamente di 1 225 tonnellate e 340 tonnellate.

Articolo 4

Norme d’origine

Il protocollo n. 1 del TDCA è modificato come segue:

1)

all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”»

;

2)

l’articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”»

;

3)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1).] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione sudafricane

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

Fatto a … , addì … (3)

 (4)

(Firma dell’esportatore; inoltre il nome del firmatario deve essere leggibile)

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Consultazioni

La Repubblica del Sud Africa si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT con riferimento all’allargamento della Comunità. Fino alla fine del luglio 2004, la Comunità è disposta, tuttavia, a considerare la possibilità di tenere ulteriori consultazioni a norma dell’articolo 22.2 del TDCA.

Articolo 6

Merci in transito o in custodia temporanea

1.   Le disposizioni dell’accordo si applicano alle merci esportate dal Sudafrica in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri in Sudafrica, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 1 del TDCA e che alla data di adesione si trovano in viaggio in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca nel Sudafrica o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 7

Contingenti per il 2004

Per il 2004 l’aumento dei volumi degli attuali contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso dal 1o maggio 2004.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Il presente protocollo è parte integrante del TDCA.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica del Sud Africa secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 10

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui è stato depositato l’ultimo strumento di ratifica.

2.   Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall’inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per gli Stati membri

Per la Comunità europea

Per la Repubblica del Sud Africa


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 20 del protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)  Indicare l’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 36 del protocollo, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.»


15.3.2005   

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L 68/40


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 marzo 2005

relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(2005/207/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 112, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 122, paragrafo 4, nonché gli articoli 11.2 e 43.3 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

Il mandato del sig. Tommaso PADOA-SCHIOPPA scade il 31 maggio 2005. Occorre procedere alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea,

RACCOMANDA:

di nominare il sig. Lorenzo BINI SMAGHI membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o giugno 2005.

La presente raccomandazione è sottoposta alla decisione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri della Comunità europea la cui moneta è l’euro, previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


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L 68/41


DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 28 settembre 2004

recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo

(2005/208/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (1) (di seguito l’«Accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo, in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo è stato firmato dalle parti il 21 novembre 2002.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo aggiuntivo, esso si applica provvisoriamente dal giorno della firma.

(3)

Le modifiche introdotte di recente nella legislazione bulgara hanno mutato la ripartizione delle funzioni tra gli organismi incaricati dell’attuazione.

(4)

Al fine di garantire la conformità tra il testo del protocollo aggiuntivo e le modifiche dell’organizzazione istituzionale della Bulgaria, è opportuno modificare gli articoli 2 e 3 di detto protocollo aggiuntivo mediante l’adeguamento dei riferimenti alle pertinenti istituzioni bulgare. Tale conformità è necessaria per consentire l’attuazione del protocollo aggiuntivo in Bulgaria.

(5)

Ai sensi dell’articolo 4 del protocollo aggiuntivo, esso può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo, sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria presenta alla Commissione europea un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2, nonché valutati e approvati dalla sua commissione per la tutela della concorrenza.

Articolo 3

La Commissione procede alla valutazione definitiva della conformità del programma di ristrutturazione e dei piani di attività ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2. Il Consiglio dell’Unione europea decide se il programma e i piani sono conformi ai requisiti di cui al summenzionato articolo.

L’attuazione dei piani viene sottoposta a regolare controllo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal ministero delle Finanze per la Repubblica di Bulgaria.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

S. PASSY


(1)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.


Commissione

15.3.2005   

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L 68/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

che modifica la decisione 2004/288/CE per quanto riguarda la proroga dell’accesso temporaneo dell’Australia e della Nuova Zelanda alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica concesso in virtù di tale decisione

[notificata con il numero C(2005) 561]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 83, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/288/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che concede all’Australia e alla Nuova Zelanda l’accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica (2), dispone che tali paesi possano accedere alle riserve comunitarie di antigeni per la fabbricazione di vaccini contro l’afta epizootica fino al 31 dicembre 2004.

(2)

L’Australia ha iniziato ad ampliare le proprie riserve di antigeni del virus dell’afta epizootica e ha comunicato che intende stipulare un accordo con la Comunità per l’accesso reciproco alle scorte di determinati antigeni del virus dell’afta epizootica. In attesa di tale accordo, l’Australia ha chiesto una proroga dell’accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica.

(3)

La Nuova Zelanda ha chiesto una proroga dell’accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica, a causa di ritardi imprevisti nella costituzione delle proprie scorte di tali antigeni.

(4)

Tenendo conto della quantità e della disponibilità di antigeni del virus dell’afta epizootica provenienti dalle scorte comunitarie, la proroga richiesta dall’Australia e dalla Nuova Zelanda può essere concessa senza compromettere inutilmente gli accordi stipulati per far fronte all’emergenza.

(5)

Per tale motivo va concessa la proroga dell'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica richiesta dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e la decisione 2004/288/CE va modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, punto 1, della decisione 2004/288/CE, la data «31 dicembre 2004» va sostituita con la data «31 dicembre 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 91 del 30.3.2004, pag. 58.


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L 68/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

che modifica per la seconda volta la decisione 2004/614/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure protettive relative all'influenza aviaria nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2005) 559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana (3), la Commissione ha adottato misure di protezione relativamente all'influenza aviaria presente in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana.

(2)

La situazione per quanto riguarda l'influenza aviaria in alcuni branchi di ratiti della Repubblica sudafricana non è ancora chiara, in quanto la competente autorità sudafricana non ha ottenuto risultati conclusivi nell'ambito della sorveglianza sierologica. Tuttavia, la situazione sembra sotto controllo e la Commissione prevede di ricevere presto informazioni dettagliate.

(3)

In queste circostanze, è opportuno prorogare l'applicazione della decisione 2004/614/CE per altri tre mesi. Tuttavia, la decisione potrà essere rivista prima di tale data alla luce delle ulteriori informazioni eventualmente fornite dalla competente autorità sudafricana.

(4)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2004/614/CE, la data «31 marzo 2005» è sostituita da «30 giugno 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/892/CE (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 30).


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

15.3.2005   

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L 68/44


DECISIONE 2005/211/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2005

relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno di Spagna (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Sistema d’informazione Schengen (di seguito «SIS»), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (3) (di seguito «convenzione di Schengen del 1990»), rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2)

È stata riconosciuta la necessità di elaborare un nuovo Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (di seguito «SIS II») in vista dell’allargamento dell’Unione europea, che consenta l’introduzione di nuove funzioni e si giovi allo stesso tempo degli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie dell’informazione. Sono stati compiuti i primi passi per lo sviluppo di questo nuovo sistema.

(3)

Alcuni adattamenti di disposizioni vigenti e l’introduzione di talune nuove funzioni possono già essere realizzati rispetto alla versione attuale del SIS, in particolare per quanto riguarda la concessione dell’accesso ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS alle autorità che sarebbero agevolate nel corretto espletamento dei loro compiti dalla possibilità di consultare tali dati, compresi l’Europol e i membri nazionali dell’Eurojust, l’estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale. È innanzi tutto necessario che ciascuno Stato membro determini le attrezzature tecniche all’uopo necessarie.

(4)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, in particolare i punti 17 (cooperazione tra i servizi speciali nella lotta contro il terrorismo) e 43 (Eurojust e cooperazione di polizia per quanto riguarda Europol), e il piano d’azione del 21 settembre 2001 contro il terrorismo si riferiscono alla necessità di rafforzare il SIS e migliorarne le capacità.

(5)

È inoltre utile adottare disposizioni per quanto riguarda lo scambio di tutte le informazioni supplementari tramite le autorità all’uopo designate in tutti gli Stati membri (Informazioni supplementari richieste all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale — SIRENE), fornendo a tali autorità una base giuridica comune nel quadro delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 e definendo norme relative alla cancellazione dei dati da esse detenuti.

(6)

Le disposizioni della presente decisione concernenti l’Europol si limitano a stabilire il quadro giuridico per l’accesso al Sistema d’informazione Schengen, lasciando impregiudicata la futura adozione dei provvedimenti necessari per la definizione della soluzione tecnica e delle relative implicazioni finanziarie.

(7)

Le disposizioni della presente decisione concernenti i membri nazionali dell’Eurojust e i loro assistenti si limitano a stabilire il quadro giuridico per l’accesso al Sistema d’informazione Schengen, lasciando impregiudicata la futura adozione dei provvedimenti necessari per la definizione della soluzione tecnica e delle relative implicazioni finanziarie.

(8)

Le disposizioni relative all’accesso ai dati SIS da parte dell’Europol e dei membri nazionali di Eurojust e loro assistenti rappresentano soltanto una prima fase del progetto e non pregiudicano ulteriori discussioni sull’estensione di questa soluzione ad altre disposizioni della Convenzione di Schengen del 1990.

(9)

Le modifiche da apportare a tal fine alle disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il Sistema d’informazione Schengen constano di due parti: la presente decisione e un regolamento del Consiglio basato sull’articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. Questo perché, come indicato nell’articolo 93 della convenzione di Schengen del 1990, scopo del Sistema d’informazione Schengen è quello di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri e di applicare le disposizioni della summenzionata convenzione sulla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite il SIS ai sensi delle disposizioni di detta convenzione. Poiché alcune delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 devono essere applicate per entrambi gli scopi nello stesso tempo, è opportuno che esse siano modificate negli stessi termini tramite atti paralleli basati su ciascuno dei trattati.

(10)

La presente decisione lascia impregiudicata la futura adozione della necessaria normativa che descriva nei dettagli l’impalcatura giuridica, gli obiettivi, il funzionamento e l’uso del SIS II, quali, ma non solo, le norme che definiscano ulteriormente le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per cui sono inserite e i criteri per l’inserimento, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, l’interconnessione delle segnalazioni, la compatibilità tra le stesse e ulteriori norme sull’accesso ai dati SIS e sulla protezione di dati a carattere personale e relativo controllo.

(11)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4) che rientra nell’ambito dell’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(12)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5).

(13)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6).

(14)

La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.

(15)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue.

1)

All’articolo 92 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all’uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all’inserimento di segnalazioni e ai fini dell’adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d’informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state trasmesse.»

2)

All’articolo 94, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli oggetti di cui agli articoli 99 e 100».

3)

All’articolo 94, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:

a)

cognome e nomi, «alias» eventualmente registrati separatamente;

b)

segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c)

(…);

d)

data e luogo di nascita;

e)

sesso;

f)

cittadinanza;

g)

indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase;

h)

motivo della segnalazione;

i)

linea di condotta da seguire;

j)

in caso di segnalazioni a norma dell’articolo 95: il tipo di reato (reati).»

4)

All’articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati relativi alle persone o a veicoli, natanti, aeromobili e container sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, a norma del paragrafo 5.»

5)

All’articolo 99, paragrafo 3, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo deve informare gli altri Stati membri.»

6)

All’articolo 99, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3.»

7)

All’articolo 100, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:

a)

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b)

rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c)

armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;

d)

documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

e)

documenti d’identità rilasciati, quali passaporti, carte di identità, patenti di guida, permessi di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

f)

certificati di immatricolazione per veicoli e targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

g)

banconote (banconote registrate);

h)

valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti o smarriti.»

8)

All’articolo 101, paragrafo 1, alla fine è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, l’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell’avvio di investigazioni del pubblico ministero nelle azioni penali e indagini giudiziarie prima dell’atto di accusa, nell’assolvimento dei propri compiti, conformemente alla legislazione nazionale.»

9)

Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 101 bis

1.   L’Ufficio europeo di polizia (Europol), nell’ambito del suo mandato e a sue spese, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen a norma degli articoli 95, 99 e 100 e di consultarli direttamente.

2.   L’Europol può consultare soltanto i dati necessari all’adempimento dei propri compiti.

3.   Qualora un’interrogazione effettuata dall’Europol riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, l’Europol, tramite i canali definiti dalla convenzione Europol, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

4.   L’uso delle informazioni ottenute tramite un’interrogazione del Sistema d’informazione Schengen è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla convenzione Europol. Le informazioni possono essere trasmesse dall’Europol a Stati e organismi terzi soltanto previo consenso dello Stato membro interessato.

5.   L’Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato.

6.   L’Europol:

a)

registra ogni interrogazione effettuata, secondo il disposto dell’articolo 103;

b)

fatti salvi i paragrafi 4 e 5, non collega le parti del Sistema d’informazione Schengen né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati ad opera dell’Europol o presso l’Europol e non scarica o copia altrimenti parti del Sistema d’informazione Schengen;

c)

limita l’accesso ai dati inseriti nel Sistema di informazione Schengen a personale dell’Europol specificamente autorizzato;

d)

adotta ed attua le misure di cui all’articolo 118;

e)

consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’articolo 24 della convenzione Europol, di passare in rassegna le attività dell’Europol nell’esercizio del suo diritto ad accedere ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen e a consultarli.

Articolo 101 ter

1.   I membri nazionali dell’Eurojust ed i loro assistenti hanno il diritto di avere accesso ai dati inseriti a norma degli articoli 95 e 98 nel Sistema d’informazione Schengen e di consultarli.

2.   I membri nazionali dell’Eurojust ed i loro assistenti possono consultare soltanto i dati necessari all’adempimento dei loro compiti.

3.   Qualora un’interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta consultazione può essere comunicata a Stati e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

4.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust attinenti alla protezione dei dati e alla responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell’Eurojust o dei loro assistenti, e neppure le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma dell’articolo 23 di detta decisione del Consiglio.

5.   Ogni interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust o dal suo assistente è registrata secondo il disposto dell’articolo 103 e ogni uso dei dati ai quali ha acceduto è registrato.

6.   Nessuna parte del Sistema d’informazione Schengen è collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati ad opera dell’Eurojust o presso l’Eurojust né vi sono trasferiti i dati contenuti nel sistema cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti, e nessuna parte del Sistema d’informazione Schengen viene scaricata.

7.   L’accesso ai dati inseriti nel Sistema d’informazione Schengen è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale dell’Eurojust.

8.   Sono adottate e attuate le misure di cui all’articolo 118.»

10)

L’articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Articolo 103

Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d’informazione Schengen dall’organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo dell’ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un anno e al più tardi dopo un periodo di tre anni.»

11)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 112 bis

1.   I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all’articolo 92, paragrafo 4 in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal Sistema d’informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l’oggetto in questione.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un’azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»

12)

All’articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati diversi da quelli di cui all’articolo 112 sono conservati al massimo per dieci anni e i dati relativi agli oggetti di cui all’articolo 99, paragrafo 1, al massimo per cinque anni.»

13)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 113 bis

1.   I dati diversi dai dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all’articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal Sistema d’informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l’oggetto in questione.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un’azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»

Articolo 2

1.   L’articolo 1, punti 1, 5 e 8 della presente decisione prende effetto novanta giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1, punti 11 e 13 della presente decisione prende effetto centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   L’articolo 1, punti 1, 5, 8, 11 e 13 della presente decisione prende effetto per l’Islanda e la Norvegia duecentosettanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   L’articolo 1, punti 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 12 prende effetto a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio che delibera all’unanimità, non appena siano state adempiute negli Stati membri le precondizioni necessarie.

Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per quanto riguarda l’applicazione

dell’articolo 1, punti 2, 4 e 6,

dell’articolo 1, punto 3,

dell’articolo 1, punto 7,

dell’articolo 1, punto 9, nuovo articolo 101 bis,

dell’articolo 1, punto 9, nuovo articolo 101 ter,

dell’articolo 1, punto 12.

5.   Qualsiasi decisione del Consiglio a norma del paragrafo 4 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 160 del 4.7.2002, pag. 7.

(2)  GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 122.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(6)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/49


DECISIONE QUADRO 2005/212/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2005

relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l’iniziativa del Regno di Danimarca (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri.

(2)

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 si sollecitava un potenziamento dell’azione di lotta dell’Unione europea alla criminalità organizzata internazionale conformemente a un piano d’azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2).

(3)

Dal punto 50, lettera b), del piano d’azione di Vienna risulta che entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto di diritti di terzi in buona fede.

(4)

Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Inoltre, al punto 55 il Consiglio europeo auspica un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio, in materia di rintracciamento, congelamento e confisca dei capitali).

(5)

La raccomandazione n. 19 del piano d’azione del 2000 «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata: strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio», approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000 (3), indica che occorrerebbe esaminare l’eventuale necessità di uno strumento che, tenendo conto delle migliori prassi in uso negli Stati membri e nella debita osservanza dei principi fondamentali del diritto, introduca la possibilità di mitigare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata.

(6)

L’articolo 12, relativo al sequestro e alla confisca, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 12 dicembre 2000 prevede che le parti possano esaminare la possibilità di chiedere a chi abbia commesso un reato di documentare l’origine legittima dei presunti effetti o proventi confiscabili, sempre che tale richiesta sia compatibile con i principi del diritto nazionale e con la natura dell’azione giudiziaria.

(7)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Vari Stati membri hanno emesso dichiarazioni sull’articolo 2 della convenzione relativo alla confisca, intese a precisare che essi sono unicamente tenuti a confiscare i proventi di una serie di determinati reati.

(8)

La decisione quadro 2001/500/GAI (4) del Consiglio contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base a detta decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o non mantenere alcuna riserva riguardo alle disposizioni della convenzione del Consiglio d’Europa relative alla confisca se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.

(9)

Gli strumenti esistenti in questo settore non hanno assicurato in misura sufficiente un’efficace cooperazione transfrontaliera in materia di confisca, in quanto vi sono ancora vari Stati membri che non possono confiscare i proventi di tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno.

(10)

Obiettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. La presente decisione quadro è legata alla proposta danese di decisione quadro relativa al reciproco riconoscimento nell’ambito dell’Unione europea delle decisioni di confisca dei proventi di reato e di ripartizione dei beni confiscati, che viene presentata contemporaneamente.

(11)

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino i loro principi fondamentali relativi al giusto processo, in particolare alla presunzione d’innocenza, ai diritti di proprietà, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri media,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

«provento», ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino,

«bene», un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni,

«strumento», qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati,

«confisca», una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene,

«persona giuridica», qualsiasi entità così definita a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e di organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Confisca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

2.   Per quanto riguarda i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano.

Articolo 3

Poteri estesi di confisca

1.   Ciascuno Stato membro adotta almeno le misure necessarie per poter procedere, nei casi di cui al paragrafo 2, alla confisca totale o parziale dei beni detenuti da una persona condannata per un reato:

a)

commesso nel quadro di un’organizzazione criminale quale definita nell’azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea (5), qualora il reato sia contemplato:

dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro (6),

dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato,

dalla decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (7),

dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (8),

dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (9),

dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (10);

b)

contemplato dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (11),

purché, conformemente alle decisioni quadro sopra menzionate,

nei casi diversi dal riciclaggio di capitali, il reato sia punibile con pene detentive massime comprese almeno tra 5 e 10 anni,

nei casi di riciclaggio di capitali, il reato sia punibile con pene detentive massime di almeno 4 anni,

e sia di natura tale da produrre profitto economico.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentire la confisca ai sensi del presente articolo perlomeno:

a)

quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure

b)

quando un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di analoghe attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1 ritenuta ragionevole dal giudice nelle circostanze della fattispecie; oppure

c)

quando si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività criminose della persona condannata stessa.

3.   Ciascuno Stato membro può altresì prendere in considerazione l’adozione delle misure necessarie per poter procedere, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione, che agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa ha relazioni più strette, esercita un controllo. Questo si applica anche se la persona in questione riceve una parte rilevante del reddito della persona giuridica.

4.   Gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato del godimento del bene in questione.

Articolo 4

Mezzi giuridici di tutela

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.

Articolo 5

Salvaguardia

La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza.

Articolo 6

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 marzo 2007.

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il 15 marzo 2007, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 15 giugno 2007, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 184 del 2.8.2002, pag. 3.

(2)  GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(3)  GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

(4)  GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

(5)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(6)  GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

(7)  GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 1.

(8)  GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1.

(9)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(10)  GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8.

(11)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.