ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
11 marzo 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 397/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 398/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

3

 

 

Regolamento (CE) n. 399/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

4

 

 

Regolamento (CE) n. 400/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

7

 

 

Regolamento (CE) n. 401/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

8

 

 

Regolamento (CE) n. 402/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

16

 

 

Regolamento (CE) n. 403/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

18

 

 

Regolamento (CE) n. 404/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

19

 

 

Regolamento (CE) n. 405/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

20

 

 

Regolamento (CE) n. 406/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

21

 

 

Regolamento (CE) n. 407/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004

22

 

 

Regolamento (CE) n. 408/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

23

 

 

Regolamento (CE) n. 409/2005 della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/196/CE:
Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2005, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina

25

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina, rappresentata dal governo dell’Ucraina, che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993

26

 

 

Commissione

 

*

2005/197/CE:
Decisione della Commissione, del 9 marzo 2005, che approva il piano d’azione tecnica 2005 per il miglioramento delle statistiche agricole [notificata con il numero C(2005) 531]

30

 

*

2005/198/CE:
Decisione della Commissione, dell’8 marzo 2005, recante abrogazione della decisione 2004/440/CE, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia [notificata con il numero C(2005) 519]
 ( 1 )

33

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/199/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

34

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.3.2005   

IT

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L 65/1


REGOLAMENTO (CE) N. 397/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

117,2

204

82,4

212

143,7

624

108,4

999

112,9

0707 00 05

052

177,4

068

159,6

096

128,5

204

98,3

999

141,0

0709 10 00

220

18,4

999

18,4

0709 90 70

052

172,7

204

125,3

999

149,0

0805 10 20

052

54,2

204

45,2

212

56,6

220

48,0

400

53,9

421

39,1

624

60,0

999

51,0

0805 50 10

052

62,6

220

70,4

624

51,0

999

61,3

0808 10 80

388

81,4

400

129,9

404

77,0

508

62,6

512

68,9

528

61,9

720

59,1

999

77,3

0808 20 50

052

186,2

388

71,2

400

93,4

512

52,7

528

52,2

999

91,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


11.3.2005   

IT

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L 65/3


REGOLAMENTO (CE) N. 398/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,209 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)   GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)   GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


11.3.2005   

IT

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L 65/4


REGOLAMENTO (CE) N. 399/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3)

Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81 .

(4)

A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602 , è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6)

È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2).

(7)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (4) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2)   GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(3)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(4)   GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(5)   GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

59,50

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

21,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

16,50

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

32,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

25,00

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P08

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


11.3.2005   

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L 65/7


REGOLAMENTO (CE) N. 400/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 marzo 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di aprile 2005 possono essere presentate domande di titoli per 8 553,508 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.3.2005   

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L 65/8


REGOLAMENTO (CE) N. 401/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 (GU L 322 del 22.10.2004, pag. 16).

(3)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)   GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,15

A01

EUR/100 kg

70,80

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

60,12

A01

EUR/100 kg

77,17

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,36

A01

EUR/100 kg

80,06

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,96

A01

EUR/100 kg

83,38

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5142

A01

EUR/kg

0,6600

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5515

A01

EUR/kg

0,7080

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,88

A01

EUR/100 kg

27,61

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,54

A01

EUR/100 kg

58,45

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,53

A01

EUR/100 kg

61,01

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,65

A01

EUR/100 kg

65,01

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,96

A01

EUR/100 kg

65,41

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4554

A01

EUR/kg

0,5845

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5065

A01

EUR/kg

0,6501

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,79

A01

EUR/100 kg

23,88

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,20

A01

EUR/100 kg

28,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,96

A01

EUR/100 kg

58,97

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,95

A01

EUR/100 kg

61,56

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,10

A01

EUR/100 kg

65,60

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,42

A01

EUR/100 kg

66,00

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,72

A01

EUR/100 kg

66,40

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

52,26

A01

EUR/100 kg

67,08

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

56,16

A01

EUR/100 kg

72,09

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2320

A01

EUR/kg

0,2800

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4596

A01

EUR/kg

0,5897

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4795

A01

EUR/kg

0,6156

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5110

A01

EUR/kg

0,6560

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,02

L02

EUR/100 kg

120,89

A01

EUR/100 kg

163,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,40

L02

EUR/100 kg

96,69

A01

EUR/100 kg

130,36

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

14,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

18,43

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,15

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,52

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

20,00

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

25,01

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

20,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

25,36

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,65

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,31

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

27,74

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

34,67

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

12,86

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,60

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,94

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,72

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,16

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,85

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,79

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,05

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,07

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,04

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

10,41

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,04

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

10,41

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,46

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,14

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

10,41

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,46

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,14

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,46

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,14

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,13

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,14

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,92

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,19

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,24

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,37

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,37

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,90

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,49

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,04

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,88

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,62

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,58

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,50

A00

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,58

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,09

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

66,09

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,70

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,47

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,46

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,89

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,58

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

67,50

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

46,58

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

67,50

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,12

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,74

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,72

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,05

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,24

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,69

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,05

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,59

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,62

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,73

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,90

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,05

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,09

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,74

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,58

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,17

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,05

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,09

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,24

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,31

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,90

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,58

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,36

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,99

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,99

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

17,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,81

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,93

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,53

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,30

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,49

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

45,40

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

«970 » comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.


11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/16


REGOLAMENTO (CE) N. 402/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'8 marzo 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine l'8 marzo 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

134,00

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

166,00


11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/18


REGOLAMENTO (CE) N. 403/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'8 marzo 2005.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine l'8 marzo 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/19


REGOLAMENTO (CE) N. 404/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.3.2005   

IT

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L 65/20


REGOLAMENTO (CE) N. 405/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 marzo 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)   GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


11.3.2005   

IT

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L 65/21


REGOLAMENTO (CE) N. 406/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 10,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/22


REGOLAMENTO (CE) N. 407/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2275/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32.

(3)   GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.3.2005   

IT

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L 65/23


REGOLAMENTO (CE) N. 408/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2277/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 marzo 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2277/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 25,70 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 50 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 396 del 31.12.2004, pag. 35.

(3)   GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


11.3.2005   

IT

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L 65/24


REGOLAMENTO (CE) N. 409/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2276/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 marzo 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2276/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 26,66 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 40 350 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 396 del 31.12.2004, pag. 34.

(3)   GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina

(2005/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili con l’Ucraina.

(2)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

(3)

In attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, è opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2005, con riserva di trattamento reciproco,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina.

Articolo 2

Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1 è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), le misure di cui al paragrafo 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (2), che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l’Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 1.5 dello scambio di lettere di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)   GU L 16 del 18.1.2001, pag. 3.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l’Ucraina, rappresentata dal governo dell’Ucraina, che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993

A.   Lettera del Consiglio dell’Unione europea

Egregio Signor …,

Mi pregio di fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993, modificato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (in seguito denominato «l’accordo»).

1.   

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, l’accordo deve applicarsi fino al 31 dicembre 2004. La Comunità europea propone di prorogare la durata dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

1.1.

L’allegato I dell’accordo, in cui figurano l’elenco dei prodotti di cui all’articolo 1 dell’accordo, nonché la categoria e la descrizione delle merci per i prodotti tessili, è sostituito dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (1). Fatte salve le norme generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

1.2.

L’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, e il titolo III del protocollo A dell’accordo sono abrogati.

1.3.

La seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.»

1.4.

All’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«Dopo questa data, l’applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2006, a meno che una parte non notifichi all’altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2005, che è contraria a tale proroga.»

1.5.

Le aliquote tariffarie applicate dall’Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle concordate nello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000.

2.   

Qualora l’Ucraina diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell’accordo, gli accordi e le norme dell’OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all’OMC.

3.   

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche interne. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Вчинено в м.

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Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Європейське Спiвтовариство

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B.   Lettera del governo dell’Ucraina

Egregio Signor …,

Mi pregio di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio Signor,

Mi pregio di fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l’Ucraina del 1993, modificato da ultimo dall’accordo in forma di scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 (in seguito denominato «l’accordo»).

1.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, l’accordo deve applicarsi fino al 31 dicembre 2004. La Comunità europea propone di prorogare la durata dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

1.1.

L’allegato I dell’accordo, in cui figurano l’elenco dei prodotti di cui all’articolo 1 dell’accordo, nonché la categoria e la descrizione delle merci per i prodotti tessili, è sostituito dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio (2). Fatte salve le norme generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

1.2.

L’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, e il titolo III del protocollo A dell’accordo sono abrogati.

1.3.

La seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo è sostituita dalla seguente:

“Esso si applica fino al 31 dicembre 2005”.

1.4.

All’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

“Dopo questa data, l’applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 2006, a meno che una parte non notifichi all’altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2005, che è contraria a tale proroga.”

1.5.

Le aliquote tariffarie applicate dall’Ucraina alle esportazioni di prodotti CE dei capitoli da 50 a 63 del SA non superano quelle concordate nello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000.

2.

Qualora l’Ucraina diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell’accordo, gli accordi e le norme dell’OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all’OMC.

3.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche interne. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, fatta salva la necessaria reciprocità.»

Mi pregio di confermarLe che quanto precede è accettabile per il governo dell’Ucraina e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla sua proposta.

Voglia accettare, Signor …, l’espressione della mia profonda stima.

Вчинено в м.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 3

За Уряд України

Por el Gobierno de Ucrania

Za vládu Ukrajiny

For regeringen for Ukraine

Für die Regierung der Ukraine

Ukraina valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας

For the Government of Ukraine

Pour le gouvernement ukrainien

Per il governo dell’Ucraina

Ukrainas valdības vārdā

Ukrainos Vyriausybės vardu

Ukrajna kormánya részéről

Għall-Gvern ta’ l-Ukrajna

Voor de Regering van Oekraïne

W imieniu Rządu Ukrainy

Pelo Governo da Ucrânia

Za vládu Ukrajiny

Za Vlado Ukrajine

Ukrainan hallituksen puolesta

För Ukrainas regering

Image 4


(1)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).


Commissione

11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

che approva il piano d’azione tecnica 2005 per il miglioramento delle statistiche agricole

[notificata con il numero C(2005) 531]

(2005/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 96/411/CE la Commissione definisce ogni anno un piano d’azione tecnica per le statistiche agricole.

(2)

A norma della decisione 96/411/CE la Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri per adeguare i sistemi statistici agricoli nazionali o per le attività preparatorie connesse a nuove o maggiori esigenze che rientrano nell’ambito di un piano d’azione tecnica.

(3)

Ai fini dell’attuazione delle pertinenti politiche comunitarie è essenziale migliorare le informazioni sulla struttura delle aziende agricole.

(4)

È opportuno consolidare il sistema statistico agricolo e continuare il lavoro intrapreso mediante i precedenti piani d’azione. Tema principale del presente piano d’azione annuale sono i registri statistici delle aziende agricole, che costituiscono un presupposto per tutte le indagini sulle aziende agricole e pongono notevoli problemi alla maggior parte degli Stati membri.

(5)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano d’azione tecnica 2005 per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS 2005), che figura in allegato, è approvato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)   GU L 162 dell’1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).


ALLEGATO

PIANO D'AZIONE TECNICA 2005 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRICOLE

(TAPAS 2005)

Le attività previste dal piano d'azione tecnica per il miglioramento delle statistiche agricole nel 2005 hanno l'obiettivo di elaborare o migliorare le statistiche nei settori seguenti:

a)

registri statistici delle aziende agricole;

b)

indagini sulle piccole aziende agricole (indagini sulle piccole unità).

La Commissione partecipa finanziariamente ai progetti elaborati nell'ambito di tali attività. Il contributo destinato ad ogni Stato membro non eccede gli importi di cui alla tabella A.

Le attività presentate dagli Stati membri riguardano:

1)   registri statistici delle aziende agricole.

L'istituzione di un registro aggiornato delle aziende agricole costituisce la base per un sistema coerente e integrato di statistiche agricole e, in caso di coordinamento con registri di imprese nazionali, uno strumento che contribuisce all'integrazione dei dati agricoli con quelli di altri settori.

Un valido registro costituisce un quadro di riferimento per la raccolta dei dati. Se completo e provvisto di informazioni appropriate può consentire una campionatura efficace con una stratificazione basata, per esempio, su dimensioni, tipo di attività e luogo. L'impiego di tale registro potrebbe anche rappresentare una soluzione più economica per l'organizzazione dei censimenti agricoli. I registri forniscono inoltre informazioni utili ai fini della demografia delle aziende agricole.

Un registro armonizzato consentirebbe infine di selezionare un campione UE e di organizzare indagini che forniscano stime attendibili a livello dell'UE, riducendo sensibilmente il carico degli istituti statistici nazionali;

2)   indagini sulle piccole unità.

Per il loro numero e la loro partecipazione alla produzione agricola le «piccole unità» sono importanti, specialmente nei nuovi Stati membri. In alcuni di questi paesi le piccole unità non sono sempre adeguatamente rappresentate nelle indagini agricole e questo potrebbe comportare l'esclusione di un'ampia percentuale di unità impegnate nella produzione di beni agricoli.

Nell'ambito delle iniziative del piano d'azione 2005 relative alle piccole unità, Eurostat si attende contributi riguardanti, tra l'altro, le seguenti questioni:

Come andrebbero definite le piccole unità?

Quale dovrebbe essere la soglia minima per includere tali unità nei registri statistici delle aziende agricole?

In quale misura andrebbero coperte le piccole unità iscritte nei registri (in termini di frequenza, caratteristiche)?

Tabella A

PIANO D'AZIONE TECNICA 2005

EU-25

Contributo finanziario massimo della Comunità alle spese sostenute

(in migliaia di EUR)

Paesi

Registri delle aziende agricole

Piccole unità

Totale

CZ

60 000

 

60 000

DE

243 000

 

243 000

EE

53 856

 

53 856

IT

311 440

 

311 440

CY

42 000

 

42 000

LV

64 069

18 083

82 152

LT

 

9 000

9 000

HU

 

29 700

29 700

AT

446 639

 

446 639

PL

45 000

 

45 000

PT

175 844

 

175 844

SI

 

113 400

113 400

SK

54 000

45 000

99 000

UK

187 000

 

187 000

Totale

1 682 849

215 183

1 898 032


11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2005

recante abrogazione della decisione 2004/440/CE, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia

[notificata con il numero C(2005) 519]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/198/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/440/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia (1), ha accordato a uno stabilimento del settore del latte in Slovacchia un periodo transitorio fino al 30 ottobre 2004, perché si conformasse pienamente ai requisiti strutturali stabiliti dalla legislazione comunitaria.

(2)

Da una dichiarazione ufficiale della competente autorità slovacca, risulta che lo stabilimento del settore del latte ha ultimato il processo di ammodernamento ed è ora pienamente conforme alla legislazione comunitaria.

(3)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2004/440/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/440/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 154 del 30.4.2004, pag. 99; versione rettificata: GU L 189 del 27.5.2004, pag. 79.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

11.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/34


DECISIONE 2005/199/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L'articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA) è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)   GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all'operazione

1.   La Repubblica d'Albania aderisce all'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3.   La Repubblica d'Albania garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all'azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche;

al piano operativo;

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica d'Albania che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

5.   La Repubblica d'Albania informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi da parte della Repubblica d'Albania è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, convenute tra l'Unione europea e il paese ospitante.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica d'Albania.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica d'Albania esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

4.   La Repubblica d'Albania è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica d'Albania è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Repubblica d'Albania si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Repubblica d'Albania adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.

2.   Qualora l'UE e la Repubblica d'Albania abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica d'Albania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica d'Albania, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica d'Albania.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica d'Albania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica d'Albania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (4).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Repubblica d'Albania, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica d'Albania.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica d'Albania all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2005 in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

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Per la Repubblica d'Albania

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(1)   GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)   GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

(3)   GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(4)   GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

DICHIARAZIONI

di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, dell'accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE:

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica d'Albania per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica d'Albania nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica d'Albania, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica d'Albania nell'utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Repubblica d'Albania:

«La Repubblica d'Albania, nell'applicare l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»