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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
pagina |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 115/2004,
del 6 agosto 2004,
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere i progetti pilota a favore della partecipazione dei giovani. |
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(3) |
Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2004, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:
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1. |
dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:
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|
2. |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 116/2004,
del 6 agosto 2004,
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo Spazio economico europeo firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la cooperazione nell'attuazione e nello sviluppo del mercato interno. |
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(3) |
Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.
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1. |
Dopo il paragrafo 5 è inserito il paragrafo seguente:
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|
2. |
Nei paragrafi 3 e 4 le parole «paragrafo 5» sono sostituite con «paragrafi 5 e 6». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 117/2004,
del 6 agosto 2004,
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere le azioni preparatorie alla cooperazione in campo culturale. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2004, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 13 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:
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1. |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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2. |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
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3. |
dopo il paragrafo 5 è inserito il paragrafo seguente:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 118/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (2). |
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(3) |
La presente direttiva non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.
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1. |
Nella parte 3.1, dopo il punto 1 (direttiva 85/511/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:
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2. |
Il punto 1 (direttiva 85/511/CEE del Consiglio) della parte 3.1 e i punti 3 (decisione 89/531/CEE del Consiglio) e 6 (decisione 91/665/CEE del Consiglio) della parte 3.2 sono soppressi. |
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3. |
Al punto 4 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio) della parte 5.1, al punto 11 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio) della parte 6.1 e al punto 13 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
Il testo della direttiva 2003/85/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.
(2) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 119/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/859/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante modifica della decisione 2002/106/CE con riguardo all'istituzione di una prova discriminatoria per la peste suina classica (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/886/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5). |
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(6) |
La decisione 2003/828/CE abroga la decisione 2003/218/CE (6), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dall'accordo. |
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(7) |
La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1874/2003 e delle decisioni 2003/828/CE, 2003/859/CE e 2003/886/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12.
(3) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41.
(4) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 55.
(5) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 53.
(6) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 119/2004
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.
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1. |
Nella parte 3.2, al punto 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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2. |
Nella parte 3.2, dopo il punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
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3. |
Nella parte 3.2, il punto 27 (decisione 2003/218/CE della Commissione) è soppresso. |
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4. |
Nella parte 4.2, dopo il punto 73 (decisione 2003/466/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
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|
5. |
Nella parte 7.2, dopo il punto 20 (decisione 2003/100/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 120/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/831/CE della Commissione, del 20 novembre 2003, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/839/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/904/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) nei pesci e che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/912/CE del Consiglio, 17 dicembre 2003, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità (6). |
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(7) |
La decisione 2003/774/CE abroga la decisione 93/25/CEE (7) della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo. |
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(8) |
La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle decisioni 2003/774/CE, 2003/831/CE, 2003/839/CE, 2003/904/CE e 2003/912/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.
(2) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.
(3) GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61.
(4) GU L 319 del 4.12.2003, pag. 21.
(5) GU L 340 del 24.12.2003, pag. 69.
(6) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 112.
(7) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 120/2004
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.
|
1. |
Nella parte 1.2, ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Nella parte 4.2, al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
3. |
Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) viene inserito il testo seguente: «, modificata da:
|
|
4. |
Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
|
5. |
Nella parte 6.2, dopo il punto 46 (decisione 2003/470/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
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6. |
Nella parte 6.2, il punto 12 (decisione 93/25/CEE) è soppresso. |
|
7. |
Nella parte 8.1, al punto 18 (decisione 95/408/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 121/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2004 del 4 maggio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/11/CE della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/57/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa al proseguimento nel 2004 di prove ed analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Triticum aestivum, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/287/CE della Commissione, del 24 marzo 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Vicia faba e Glycine max L. che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE o 2002/57/CE del Consiglio (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/329/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Glycine max che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (6). |
|
(7) |
La decisione 2004/266/CE abroga la decisione 87/309/CEE della Commissione del 2 giugno 1987 (7), che è integrata nell'accordo e deve essere pertanto abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
La parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue.
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1. |
Dopo il punto 27 (decisione 2003/795/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
|
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2. |
Il testo del punto 5 (decisione 87/309/CEE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi delle decisioni 2004/11/CE, 2004/57/CE, 2004/266/CE, 2004/287/CE e 2004/329/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 187.
(2) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 38.
(3) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 49.
(4) GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23.
(5) GU L 91 del 30.3.2004, pag. 56.
(6) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 133.
(7) GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 122/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue.
|
1. |
Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
|
|
2. |
Dopo il punto 45zb (direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: nell'allegato I, al punto 1.1.1 dell'appendice 5 è inserito il seguente testo: “IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein e 16 per la Norvegia”.» |
|
3. |
Il testo del punto 9 (direttiva 71/127/CEE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 24 gennaio 2010. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/97/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 123/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2004 del 4 maggio 2004 (1). |
|
(2) |
L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2004 del 4 maggio 2004. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico (2), rettificata dalla GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 30. |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato II dell'accordo è modificato come segue.
|
1. |
Al punto 4g (direttiva 2002/40/CE della Commissione) del capitolo IV viene aggiunto il testo seguente:
|
|
2. |
Le appendici 1 e 2 vengono integrate come indicato negli allegati I e II della presente decisione. |
Articolo 2
L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue.
|
1. |
Dopo il punto 11g (direttiva 2002/40/CE della Commissione) è inserito il testo seguente:
|
|
2. |
Le appendici 5 e 6 vengono integrate come indicato negli allegati III e IV della presente decisione. |
Articolo 3
I testi della direttiva 2002/31/CE, rettificata dalla GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 30, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 187.
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO I
della decisione del Comitato misto SEE n. 123/2004
All'allegato II dell'accordo, appendice 1, dopo la sezione 6 viene inserita la seguente sezione:
« SEZIONE 7
Direttiva 2002/31/CE della Commissione
(condizionatori d'aria per uso domestico)
»
ALLEGATO II
della decisione del Comitato misto SEE n. 123/2004
All'allegato II dell'accordo, appendice 2, dopo la sezione 6 viene inserita la seguente sezione:
« SEZIONE 7
Direttiva 2002/31/CE della Commissione
(condizionatori d'aria per uso domestico)
|
Nota etichetta allegato I |
Scheda e vendita per corrispondenza allegati II e III |
IT |
IS |
NO |
|
|
|
Energia |
Orka |
Energi |
|
I |
1 |
Fabbricante |
Framleiðandi |
Merke |
|
II |
2 |
Modello |
Gerð |
Modell |
|
II |
2 |
Unità esterna |
Utandyrabúnaður |
Utendørs enhet |
|
II |
2 |
Unità interna |
Innandyrabúnaður |
Innendørs enhet |
|
|
|
Bassi consumi |
Góð nýtni |
Lavt energiforbruk |
|
|
|
Alti consumi |
Slæm nýtni |
Høyt energiforbruk |
|
|
3 |
Classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi). |
Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni) |
Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) |
|
V |
5 |
Consumo annuo di energia kWh in modalità raffreddamento |
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh |
Årlig energiforbruk kWh ved kjøling |
|
V |
5 |
Il consumo effettivo dipende dal clima e dalle modalità d'uso dell'apparecchio. |
Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi. |
Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet |
|
VI |
6 |
Potenza refrigerante |
Kæling |
Kjøleeffekt |
|
VII |
7 |
Indice di efficienza energetica a pieno regime |
Orkunýtnihlutfall við fullan styrk |
Energieffektivitets-kvotient ved full belastning |
|
VII |
7 |
La più elevata possibile |
Því hærri, því betri |
Jo høyere, desto bedre |
|
VIII |
8 |
Tipo |
Stærð |
Type |
|
VIII |
8 |
Solo raffreddamento |
Kæling eingöngu |
Bare kjøling |
|
VIII |
8 |
Raffreddamento/riscaldamento |
Kæling/hitun |
Kjøling/oppvarming |
|
IX |
9 |
Raffreddamento ad aria |
Loftkældur |
Luftkjølt |
|
IX |
9 |
Raffreddamento ad acqua |
Vatnskældur |
Vannkjølt |
|
X |
10 |
Potenza di riscaldamento |
Hitun |
Varmeeffekt |
|
XI |
11 |
Efficienza energetica in modalità riscaldamento: A (bassi consumi) G (alti consumi) |
Hitunarhæfni: A (góð nýtni) G (slæm nýtni) |
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen A (lav) G (høy) |
|
XII |
12 |
Rumore (dB(A) re 1 pW) |
Hávaði (dB(A) re 1 pW) |
Støy (dB(A) re 1 pW) |
|
|
|
Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata |
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum |
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger |
|
|
|
Norma EN 814 |
Staðdall EN 814 |
Standard EN 814 |
|
|
|
Condizionatore d'aria |
Loftræstibúnaður |
Klimaanlegg |
|
|
|
Direttiva 2002/31/CE Etichettatura energetica |
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar |
Direktiv 2002/31/EF om energimerking |
|
|
11 |
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento |
Orkunýtniflokkur við hitun |
Energieffektivitetsklasse ved oppvarming» |
ALLEGATO III
della decisione del Comitato misto SEE n. 123/2004
All'allegato IV dell'accordo, appendice 5, dopo la sezione 6 viene inserita la seguente sezione:
« SEZIONE 7
Direttiva 2002/31/CE della Commissione
(condizionatori d'aria per uso domestico)
»
ALLEGATO IV
della decisione del Comitato misto SEE n. 123/2004
All'allegato IV dell'accordo, appendice 6, dopo la sezione 6 viene inserita la seguente sezione:
« SEZIONE 7
Direttiva 2002/31/CE della Commissione
(condizionatori d'aria per uso domestico)
|
Nota etichetta allegato I |
Scheda e vendita per corrispondenza allegati II e III |
IT |
IS |
NO |
|
|
|
Energia |
Orka |
Energi |
|
I |
1 |
Fabbricante |
Framleiðandi |
Merke |
|
II |
2 |
Modello |
Gerð |
Modell |
|
II |
2 |
Unità esterna |
Utandyrabúnaður |
Utendørs enhet |
|
II |
2 |
Unità interna |
Innandyrabúnaður |
Innendørs enhet |
|
|
|
Bassi consumi |
Góð nýtni |
Lavt energiforbruk |
|
|
|
Alti consumi |
Slæm nýtni |
Høyt energiforbruk |
|
|
3 |
Classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi). |
Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni) |
Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) |
|
V |
5 |
Consumo annuo di energia kWh in modalità raffreddamento |
Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh |
Årlig energiforbruk kWh ved kjøling |
|
V |
5 |
Il consumo effettivo dipende dal clima e dalle modalità d'uso dell'apparecchio. |
Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi. |
Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet |
|
VI |
6 |
Potenza refrigerante |
Kæling |
Kjøleeffekt |
|
VII |
7 |
Indice di efficienza energetica a pieno regime |
Orkunýtnihlutfall við fullan styrk |
Energieffektivitets-kvotient ved full belastning |
|
VII |
7 |
La più elevata possibile |
Því hærri, því betri |
Jo høyere, desto bedre |
|
VIII |
8 |
Tipo |
Stærð |
Type |
|
VIII |
8 |
Solo raffreddamento |
Kæling eingöngu |
Bare kjøling |
|
VIII |
8 |
Raffreddamento/riscaldamento |
Kæling/hitun |
Kjøling/oppvarming |
|
IX |
9 |
Raffreddamento ad aria |
Loftkældur |
Luftkjølt |
|
IX |
9 |
Raffreddamento ad acqua |
Vatnskældur |
Vannkjølt |
|
X |
10 |
Potenza di riscaldamento |
Hitun |
Varmeeffekt |
|
XI |
11 |
Efficienza energetica in modalità riscaldamento: A (bassi consumi) G (alti consumi) |
Hitunarhæfni: A (góð nýtni) G (slæm nýtni) |
Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen A (lav) G (høy) |
|
XII |
12 |
Rumore (dB(A) re 1 pW) |
Hávaði (dB(A) re 1 pW) |
Støy (dB(A) re 1 pW) |
|
|
|
Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata |
Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum |
Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger |
|
|
|
Norma EN 814 |
Staðdall EN 814 |
Standard EN 814 |
|
|
|
Condizionatore d'aria |
Loftræstibúnaður |
Klimaanlegg |
|
|
|
Direttiva 2002/31/CE Etichettatura energetica |
Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar |
Direktiv 2002/31/EF om energimerking |
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11 |
Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento |
Orkunýtniflokkur við hitun |
Energieffektivitetsklasse ved oppvarming» |
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 124/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 97/830/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/551/CE della Commissione, del 22 luglio 2003, recante modifica della decisione 97/830/CE che abroga la decisione 97/613/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (5), rettificata dalla GU L 98 del 2.4.2004, pag. 61, e dalla GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 135. |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2174/2003 della Commissione, del 12 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto concerne le aflatossine (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration-metile (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/121/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (8). |
|
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante (9). |
|
(10) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos (10), rettificata dalla GU L 28 del 31.1.2004, pag. 30. |
|
(11) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato (11). |
|
(12) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (12), rettificata dalla GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92. |
|
(13) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti (13). |
|
(14) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (14). |
|
(15) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (15). |
|
(16) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (16). |
|
(17) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (17). |
|
(18) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari (18). |
|
(19) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola (19). |
|
(20) |
La direttiva 2003/114/CE abroga la direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 2174/2003 e (CE) n. 242/2004, delle direttive 2003/89/CE, 2003/113/CE, rettificata dalla GU L 98 del 2.4.2004, pag. 61, e dalla GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 135, 2003/114/CE, 2003/115/CE, 2003/118/CE, 2003/121/CE, 2004/1/CE, 2004/2/CE, rettificata dalla GU L 28 del 31.1.2004, pag. 30, 2004/4/CE, rettificata dalla GU L 81 del 19.3.2004, pag. 92, 2004/5/CE, 2004/6/CE, 2004/13/CE, 2004/14/CE e 2004/16/CE, delle decisioni 97/830/CE e 2003/551/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 19.
(2) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30.
(3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 43.
(4) GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15.
(5) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 24.
(6) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 12.
(7) GU L 327 del 16.12.2003, pag. 25.
(8) GU L 332 del 19.12.2003, pag. 38.
(9) GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45.
(10) GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10.
(11) GU L 14 del 21.1.2004, pag. 19.
(12) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 25.
(13) GU L 15 del 22.1.2004, pag. 31.
(14) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58.
(15) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 65.
(16) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 46.
(17) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48.
(18) GU L 42 del 13.2.2004, pag. 3.
(19) GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 124/2004
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue.
|
1. |
Al punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
3. |
Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
4. |
Al punto 54h (direttiva 93/10/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
5. |
Al punto 54j (direttiva 93/43/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
6. |
Al punto 54z (direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
7. |
Al punto 54s (direttiva 98/53/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
8. |
Al punto 54zb (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
9. |
Il testo del punto 4 (direttiva 67/427/CEE del Consiglio) è soppresso. |
|
10. |
Al punto 54zi (direttiva 2001/15/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
|
|
11. |
Al punto 54zn (regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
12. |
Al punto 54zt (direttiva 2002/16/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
|
|
13. |
Al punto 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo: «, modificata da:
|
|
14. |
Dopo il punto 54zzk (decisione 2003/602/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti punti:
|
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 125/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:
|
«— |
32004 R 0392: regolamento (CE) n. 392/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU L 65, del 3.3.2004, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 392/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 19.
(2) GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 126/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (2), |
DECIDE:
Articolo 1
1. All'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, prima dell'ultimo paragrafo della parte introduttiva è inserito il seguente testo:
«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2309/93, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.»
2. Al punto 15g del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo [regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] viene inserito il seguente trattino:
|
«— |
32003 R 1647: regolamento (CE) n. 1647/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1647/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 23.
(2) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 127/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2004 del 19 marzo 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (2), rettificata dalla GU L 212 del 23.8.2000, pag. 11, e dalla GU L 85 del 24.3.2001, pag. 43, |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32000 D 0147: decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000 (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14), rettificata dalla GU L 212 del 23.8.2000, pag. 11, e dalla GU L 85 del 24.3.2001, pag. 43.» |
Articolo 2
I testi della decisione 2000/147/CE, rettificata dalla GU L 212 del 23.8.2000, pag. 11, e dalla GU L 85 del 24.3.2001, pag. 43, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 134.
(2) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 128/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2004 del 19 marzo 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/632/CE della Commissione, del 26 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nel trattino (decisione 2000/147/CE della Commissione) del punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il testo seguente:
|
— |
32003 D 0632: decisione 2003/632/CE della Commissione, del 26 agosto 2003 (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2003/632/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 134.
(2) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/55 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 129/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 109/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato XIII dell'accordo, al punto 24c (direttiva 1999/37/CE del Consiglio), è inserito il testo seguente:
|
«— |
32003 L 0127: direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003 (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/127/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 43.
(2) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/57 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XIV (Concorrenza), il protocollo 21, sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, e il protocollo 23, sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004 dell'8 giugno 2004. |
|
(3) |
Il protocollo 23 dell'accordo non è stato precedentemente modificato. |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XIV dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Il protocollo 21 dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Il protocollo 23 dell'accordo è sostituito come specificato nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
I testi del regolamento (CE) n. 1/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 219 del 19.6.2004, pag. 24.
(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO I
della decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004
L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue.
|
1. |
Il testo del punto 4 [regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione] è soppresso. |
|
2. |
Il testo del punto 4a [regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione] è soppresso. |
|
3. |
Il testo del punto 10 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente: « 368 R 1017: regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da:
Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: L'articolo 3, paragrafo 2 non trova applicazione.» |
|
4. |
Il punto 11 [regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio] è modificato come segue.
|
|
5. |
Il testo del punto 11a [regolamento (CEE) n. 3652/93 della Commissione] è soppresso. |
|
6. |
Nell'adattamento c) del punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione], l'espressione «articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87» è sostituita dall'espressione «articolo 24 del regolamento (CE) n. 1/2003». |
|
7. |
Il testo del punto 15a [regolamento (CE) n. 3932/92 della Commissione] è soppresso. |
|
8. |
Nei punti 2, adattamento b), 4b, adattamento b), 5, adattamento h), 6, adattamento b), 7, adattamento b), e 15b, adattamento b), l'espressione «articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 17/62» è sostituita dall'espressione «articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003». L'espressione «, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate» è soppressa in tali adattamenti. |
ALLEGATO II
della decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004
|
1. |
L'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo è modificato come segue.
|
|
2. |
Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del protocollo 21 dell'accordo è soppresso. |
|
3. |
L'espressione «e le notifiche» di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 del protocollo 21 dell'accordo è soppressa. |
|
4. |
Dopo l'articolo 13 del protocollo 21 dell'accordo è inserito il seguente testo: « Clausola di riesame Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace. In particolare, le parti riesaminano la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, alla luce della loro esperienza nell'ambito del nuovo sistema di applicazione delle norme di concorrenza ed esplorano la possibilità di riprodurre nel SEE il sistema stabilito per l'UE dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla cooperazione orizzontale tra dette autorità nazionali e al meccanismo per garantire l'applicazione uniforme delle norme di concorrenza da parte delle autorità nazionali.» |
ALLEGATO III
della decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004
Il protocollo 23 dell'accordo è sostituito dal seguente testo:
« PROTOCOLLO 23
SULLA COOPERAZIONE FRA
GLI ORGANI DI VIGILANZA (ARTICOLO 58)
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.
2. Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per “territorio di un organo di vigilanza” rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee, il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tale trattato e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.
FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 2
1. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.
2. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le informazioni ricevute nei loro rispettivi territori dalle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito all'avvio della prima misura formale di indagine nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo.
3. L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.
Articolo 3
1. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se:
|
— |
comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate; |
|
— |
pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 dell'accordo non applicabili; oppure |
|
— |
pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti. |
2. L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.
3. Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.
Articolo 4
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.
Articolo 5
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.
COMITATI CONSULTIVI
Articolo 6
1. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.
2. Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.
3. Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.
4. Le consultazioni possono avere luogo anche mediante procedura scritta. Tuttavia, se l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 lo richiede, l'organo di vigilanza competente convoca una riunione.
RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO
DI PRESENTARE OSSERVAZIONI
Articolo 7
L'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere all'altro organo di vigilanza, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti relativi ai casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Articolo 8
1. Quando l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, mediante semplice domanda o con decisione, richiede informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, esso invia contemporaneamente copia della domanda o della decisione all'altro organo di vigilanza.
2. A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua ispezioni nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.
3. L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente alle ispezioni effettuate dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 2.
4. Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni effettuate a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che le ha chieste subito dopo il loro completamento.
5. Qualora svolga ispezioni nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che le predette ispezioni hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.
6. Qualora l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo intenda sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'altro organo di vigilanza, quest'ultimo ne viene informato. All'audizione possono essere presenti l'organo di vigilanza che non è competente nonché funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono dette audizioni.
SCAMBIO ED UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI
Articolo 9
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.
2. Le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte.
3. Qualora le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, riguardino casi avviati in seguito a una domanda di trattamento favorevole, l'organo di vigilanza che le ha ricevute non può utilizzarle come base per iniziare un'ispezione di sua iniziativa. Ciò non pregiudica la facoltà dell'organo di vigilanza di avviare un'ispezione sulla base delle informazioni ricevute da altre fonti.
4. Salvo quanto disposto al paragrafo 5, le informazioni fornite volontariamente dal soggetto che ha richiesto di beneficiare del trattamento favorevole possono essere trasmesse all'altro organo di vigilanza solo con il consenso del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole. Parimenti, le altre informazioni, raccolte nel corso o a seguito di ispezioni o grazie a o a seguito di altre misure di acquisizione dei fatti che non avrebbero potuto essere eseguite se non vi fosse stata la richiesta di beneficiare del trattamento favorevole, verranno trasmesse all'altro organo di vigilanza solo se il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole ha acconsentito alla trasmissione a detta autorità delle informazioni presentate volontariamente nella domanda di trattamento favorevole. Una volta dato, il consenso alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non può essere ritirato. Il presente paragrafo tuttavia non pregiudica la responsabilità del richiedente di presentare domanda di trattamento favorevole alle autorità che ritiene indicate.
5. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 4, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non è richiesto nei seguenti casi:
|
a) |
qualora anche l'organo di vigilanza ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'organo di vigilanza trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite al predetto organo di vigilanza ricevente; |
|
b) |
qualora l'organo di vigilanza ricevente si sia impegnato per iscritto ad assicurare che né le informazioni trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'organo di vigilanza trasmittente verranno utilizzate da esso, o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse, per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'organo trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente oppure a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o di uno dei soggetti di cui sopra. Al richiedente verrà fornita una copia dell'impegno scritto dell'organo ricevente; |
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c) |
nel caso di informazioni raccolte da un organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, su richiesta dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole. |
SEGRETO PROFESSIONALE
Articolo 10
1. Al fine di espletare i compiti derivantigli dal presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono trasmettere agli Stati che fanno parte dei loro rispettivi territori tutte le informazioni acquisite o scambiate in virtù del presente protocollo.
2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.
3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.
DENUNCE E TRASFERIMENTO DEI CASI
Articolo 11
1. Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza. Le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.
2. Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.
3. Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il caso non può più essere ritrasferito. Il trasferimento di un caso non può essere effettuato dopo che:
|
— |
alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti; |
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— |
al richiedente è stata inviata una lettera che lo informa che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia; |
|
— |
è stata pubblicata l'intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 non applicabili, oppure un'intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti. |
LINGUE DI PROCEDURA
Articolo 12
Per le denunce, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati tramite denuncia ovvero siano stati instaurati d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.»
|
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/67 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 131/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 80/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (3), |
DECIDE:
Articolo 1
|
1. |
Il punto 1d [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.
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|
2. |
Il punto 1f [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo è modificato come segue.
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 37.
(2) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.
(3) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
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L 64/70 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 132/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/214/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica la decisione 2000/40/CE relativamente al periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (eco-label) ai frigoriferi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato XX dell'accordo, al punto 2el (decisione 2000/40/CE della Commissione), è inserito il testo seguente:
«, modificata da
|
— |
32004 D 0214: decisione 2004/214/CE della Commissione, del 3 marzo 2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 23).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2004/214/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 51.
(2) GU L 67 del 5.3.2004, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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IT |
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L 64/72 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 133/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/232/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402 (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 21aa [regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32004 D 0232: decisione 2004/232/CE della Commissione, del 3 marzo 2004 (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2004/232/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 51.
(2) GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
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L 64/74 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 134/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il seguente testo:
«, modificata da:
|
— |
32003 L 0108: direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/108/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 51.
(2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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IT |
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L 64/76 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 135/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/249/CE della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria (3), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XX dell'accordo SEE è modificato come segue.
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1. |
Dopo il punto 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
|
|
2. |
Dopo il punto 21ag (direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni 2004/249/CE e 2004/279/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 51.
(2) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.
(3) GU L 87 del 25.3.2004, pag. 50.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/78 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 136/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche (3). |
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(4) |
La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue.
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1. |
Dopo il punto 19n [regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
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2. |
Dopo il punto 24b [regolamento (CE) n. 68/2003 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 138/2004 e (CE) n. 501/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 53.
(2) GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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10.3.2005 |
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L 64/80 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 137/2004,
del 24 settembre 2004,
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
La decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (2), è stata integrata nell'accordo tramite la decisione del Comitato misto SEE n. 164/2003 del 7 novembre 2003 (3). |
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(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere il settore specifico «COOPENER» del programma e le relative azioni. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
All'articolo 14, paragrafo 2e, del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2005, al settore specifico ‘COOPENER’ e alle relative azioni del programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.
(3) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 67.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.