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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 354/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'1o marzo 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o marzo 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
115,1 |
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204 |
63,9 |
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212 |
135,3 |
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624 |
184,6 |
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999 |
124,7 |
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0707 00 05 |
052 |
174,3 |
|
068 |
113,5 |
|
|
204 |
132,4 |
|
|
220 |
230,6 |
|
|
999 |
162,7 |
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0709 10 00 |
220 |
28,9 |
|
999 |
28,9 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
187,2 |
|
204 |
152,6 |
|
|
999 |
169,9 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
50,7 |
|
204 |
49,6 |
|
|
212 |
51,6 |
|
|
220 |
39,8 |
|
|
421 |
41,6 |
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|
624 |
56,6 |
|
|
999 |
48,3 |
|
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0805 50 10 |
052 |
57,9 |
|
999 |
57,9 |
|
|
0808 10 80 |
388 |
98,1 |
|
400 |
111,3 |
|
|
404 |
96,9 |
|
|
512 |
102,3 |
|
|
524 |
56,8 |
|
|
528 |
78,1 |
|
|
720 |
61,4 |
|
|
999 |
86,4 |
|
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0808 20 50 |
388 |
77,2 |
|
400 |
92,1 |
|
|
512 |
48,7 |
|
|
528 |
65,1 |
|
|
720 |
45,1 |
|
|
999 |
65,6 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 355/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il metodo di misurazione del titolo alcolometrico dei vini mediante densimetria elettronica è stato convalidato secondo criteri riconosciuti a livello internazionale. Nel corso dell'assemblea generale del 2000, l'allora Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo. |
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(2) |
L'utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice e preciso del titolo alcolometrico volumico dei vini. |
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(3) |
Non essendo più necessario riconoscere l'equivalenza tra questo metodo e quelli descritti nel capitolo 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (2), occorre abrogare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento medesimo. È inoltre opportuno inserire nel capitolo 3 dell'allegato dello stesso regolamento la descrizione aggiornata di tale metodo, corredata dei valori sperimentali dei parametri di convalida. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso; |
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2) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2004 (GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3).
ALLEGATO
Nel regolamento (CEE) n. 2676/90, nell'allegato, il capitolo 3 («Titolo alcolometrico volumico») è modificato come segue:
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1) |
al punto 2, il testo del punto 2.2 è sostituito dal seguente:
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2) |
al punto 4, il titolo è sostituito dal titolo e dal sottotitolo seguenti: «4. METODI DI RIFERIMENTO
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3) |
al punto 4 bis, il titolo è sostituito dal seguente: «4-B. Determinazione del titolo alcolometrico dei vini per mezzo di una bilancia idrostatica»; |
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4) |
dopo il punto 4-B è inserito il seguente punto 4-C: «4-C. Determinazione del titolo alcolometrico volumico dei vini per densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza 1. Metodo di misurazione 1.1. Titolo e introduzione Il titolo alcolometrico volumico (TAV) dei vini deve essere misurato prima della loro commercializzazione, principalmente ai fini della conformità alle norme di etichettatura. Il titolo alcolometrico volumico è definito al punto 1 del presente capitolo. 1.2. Oggetto e campo d'applicazione Il metodo di misurazione descritto è la densimetria elettronica con un misuratore elettronico della frequenza di risonanza. In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, la temperatura di prova è di 20 °C. 1.3. Principio e definizioni Il principio del metodo consiste innanzitutto nel distillare il vino volume per volume. Il metodo di distillazione è descritto al punto 3 del presente capitolo. Tale distillazione permette di eliminare le sostanze non volatili. Gli omologhi dell'etanolo, l'etanolo e i suoi omologhi legati agli esteri sono compresi nel titolo alcolometrico poiché si ritrovano nel distillato. In un secondo tempo si misura la massa volumica del distillato ottenuto. La massa volumica di un liquido ad una data temperatura è il rapporto fra la massa e il volume del liquido: ρ = m/V, per un vino, essa è espressa in g/ml. Per una soluzione idroalcolica quale un distillato, se la temperatura è nota, è possibile stabilire la corrispondenza tra una massa volumica e un titolo alcolometrico mediante alcune tabelle. Tale titolo alcolometrico corrisponde a quello del vino (distillazione volume per volume). Nel presente metodo la massa volumica del distillato è misurata per densimetria elettronica con un misuratore della frequenza di risonanza. Il principio consiste nel misurare il periodo di oscillazione di un tubo contenente il campione sottoposto a eccitazione elettromagnetica. Ciò consente di calcolare la massa volumica, che è legata al periodo di oscillazione in base alla formula seguente:
Tale relazione è: ρ = A T2 – B (2). Esiste pertanto una relazione lineare tra la massa volumica e il periodo elevato al quadrato. Le costanti A e B sono specifiche a ogni oscillatore e sono stimate misurando il periodo di fluidi la cui massa volumica è nota. 1.4. Reagenti e prodotti 1.4.1. Fluidi di riferimento Per regolare il densimetro occorrono due fluidi di riferimento. Le masse volumiche dei fluidi di riferimento devono essere l'una superiore e l'altra inferiore a quelle dei distillati da misurare. È raccomandato uno scarto di massa volumica tra i fluidi di riferimento superiore a 0,01000 g/ml. La massa volumica dei fluidi di riferimento deve essere nota con un'incertezza inferiore a ± 0,00005 g/ml, per una temperatura di 20,00 +/- 0,05 °C. Per la misurazione del TAV dei vini mediante densimetro elettronico, i fluidi di riferimento sono:
1.4.2. Prodotti per la pulizia e l'essiccazione
1.5. Apparecchiatura 1.5.1. Densimetro elettronico per la misurazione della frequenza di risonanza Il densimetro elettronico contiene gli elementi seguenti:
Il densimetro deve essere posto su un supporto perfettamente stabile ed essere isolato da qualsiasi vibrazione. 1.5.2. Controllo della temperatura della cella di misura Il tubo di misura è posto in un involucro termostatico. La stabilità della temperatura deve essere superiore a +/- 0,02 °C. Quando il densimetro lo consente è necessario controllare la temperatura della cella di misura, che può influenzare sensibilmente i risultati delle determinazioni. La massa volumica di una soluzione idroalcolica con TAV 10 % vol è di 0,98471 g/ml a 20 °C e di 0,98447 g/ml a 21 °C, ossia una differenza di 0,00024 g/ml. La temperatura di prova è di 20 °C. La misurazione della temperatura della cella è effettuata con un termometro con risoluzione inferiore a 0,01 °C, calibrato secondo gli standard nazionali e in grado di misurare la temperatura con un'incertezza inferiore a +/- 0,07 °C. 1.5.3. Calibratura dell'apparecchio L'apparecchio deve essere calibrato prima di essere utilizzato per la prima volta e successivamente ogni sei mesi o quando un controllo non dia risultati soddisfacenti. L'obiettivo consiste nell'utilizzare due fluidi di riferimento per calcolare le costanti A e B [cfr. relazione (2)]. Per la realizzazione pratica della calibratura, fare riferimento alle istruzioni fornite con l'apparecchio. In linea di massima la calibratura è effettuata con aria secca (tenendo conto della pressione atmosferica) e acqua molto pura (bidistillata e/o microfiltrata, di resistività molto elevata > 18 MΩ). 1.5.4. Verifica della calibratura Per verificare la calibratura si misura la massa volumica di fluidi di riferimento. Effettuare ogni giorno una verifica della massa volumica dell'aria: una differenza superiore a 0,00008 g/ml tra la massa volumica teorica e quella osservata può essere un indice di sporcizia del tubo. Occorrerà in questo caso procedere alla pulizia del tubo. Dopo questa operazione, verificare nuovamente la massa volumica dell'aria: se l'esito della verifica non è risolutivo occorre regolare di nuovo l'apparecchio. Procedere anche alla verifica della massa volumica dell'acqua: se la differenza tra la massa volumica teorica e quella osservata è superiore a 0,00008 g/ml occorre regolare di nuovo l'apparecchio. Se è difficile controllare la temperatura della cella, è possibile verificare direttamente la massa volumica di una soluzione idroalcolica con TAV analogo a quello dei distillati analizzati. 1.5.5. Controllo Ove la differenza tra la massa volumica teorica di una soluzione di riferimento (nota con un'incertezza di ± 0,00005 g/ml) e la massa volumica misurata sia superiore a 0,00008 g/ml, occorre verificare la temperatura della cella. 1.6. Campionamento e preparazione dei campioni Cfr. il punto 3 del presente capitolo («Distillazione»). 1.7. Modo di operare Dopo la distillazione, misurare la massa volumica o il TAV del distillato per densimetria. L'operatore deve assicurarsi che la temperatura della cella di misura sia stabile. Il distillato inserito nella cella del densimetro non deve contenere bolle d'aria e deve essere omogeneo. Se si dispone di un sistema d'illuminazione che consente di verificare l'assenza di bolle, spegnerlo subito dopo la verifica perché il calore generato dalla lampada incide sulla temperatura di misurazione. Se l'apparecchio indica soltanto il periodo, la massa volumica viene calcolata grazie alle costanti A e B (cfr. 1.3). Se l'apparecchio non indica direttamente il TAV, conoscendo la massa volumica si può ricavare il TAV per mezzo delle tabelle. 1.8. Espressione dei risultati Il titolo alcolometrico volumico del vino è quello ottenuto per il distillato ed è espresso in “% vol”. Se non sono state rispettate le condizioni di temperatura previste, occorre effettuare una correzione per esprimerlo a 20 °C. Il risultato è espresso con due decimali. 1.9. Osservazioni Il volume introdotto nella cella deve essere sufficientemente elevato per evitare il rischio di contaminazione provocata dal campione precedente. Occorre quindi effettuare almeno due determinazioni; ove non diano risultati compresi entro il limite di ripetibilità, sarà necessario procedere a una terza determinazione. In genere i risultati delle ultime due determinazioni sono omogenei, il che consente di scartare il primo valore. 1.10. Parametri di fedeltà Per campioni con TAV compreso tra 4 % e 18 % vol
2. Prove interlaboratorio. Fedeltà ed esattezza con aggiunta di etanolo Le caratteristiche di efficacia del metodo indicate al punto 1.10 sono il risultato di una prova interlaboratorio realizzata conformemente alle procedure definite a livello internazionale su 6 campioni ad opera di 11 laboratori. Tutti i dettagli e i calcoli di ripetibilità e di riproducibilità effettuati per questa prova sono descritti nel capitolo «Titre alcoometrique volumique» (punto 4.B.2) del Recueil international des méthodes d'analyses dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (edizione 2004).» |
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 356/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o marzo 2005
che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 5, lettera c), e l’articolo 20 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È necessario garantire il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, e segnatamente di talune misure tecniche di conservazione, che specificano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie, le restrizioni applicabili ai periodi di pesca e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca fissi. A tal fine, gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci devono essere facilmente identificabili e controllabili. Per garantire il rispetto di tali requisiti occorre stabilire le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di taluni attrezzi da pesca utilizzati nelle acque comunitarie. |
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(2) |
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, è opportuno vietare l'utilizzazione e la detenzione a bordo di attrezzi da pesca non conformi ai requisiti da esso fissati. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque comunitarie.
2. Il presente regolamento non è applicabile all’interno delle 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base dello Stato membro costiero.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
|
a) |
«attrezzi fissi»:
|
|
b) |
«sfogliare»: attrezzo da pesca trainato da buttafuori. |
Articolo 4
Divieti
1. È vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. È vietato detenere a bordo:
|
a) |
aste di sfogliara che non espongano le lettere e i numeri di registrazione esterni in conformità dell’articolo 5; |
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b) |
attrezzi fissi non provvisti di targhetta in conformità dell’articolo 7; |
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c) |
boe non marcate in conformità dell’articolo 10. |
CAPO II
SFOGLIARE
Articolo 5
Responsabilità in materia di sfogliare
I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché ogni asta di sfogliara detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta stessa o sulle scarpe di ogni asta, le lettere e i numeri di registrazione esterni del peschereccio cui appartiene.
CAPO III
ATTREZZI FISSI
Articolo 6
Responsabilità in materia di attrezzi fissi
I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente a quanto disposto dal presente capo.
Articolo 7
Esposizione dell’identificazione
Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:
|
a) |
su una targhetta fissata sulla prima fila superiore a entrambe le estremità di ciascun attrezzo fisso; |
|
b) |
per gli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico, su targhette fissate sulla prima fila superiore dell’attrezzo fisso a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore a un miglio nautico. |
Articolo 8
Targhette
1. Ogni targhetta:
|
a) |
è fatta di materiale inalterabile; |
|
b) |
è saldamente fissata all'attrezzo; |
|
c) |
è di almeno 65 millimetri di larghezza; |
|
d) |
è di almeno 75 millimetri di lunghezza. |
2. Le lettere e i numeri esposti su ogni targhetta non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
CAPO IV
BOE
Articolo 9
Responsabilità in materia di boe
I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche, situate alle estremità, e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto in allegato, e provvedono a che dette boe siano usate conformemente a quanto disposto dal presente capo.
Articolo 10
Esposizione dell’identificazione
1. Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell’attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene, come in appresso specificato:
|
a) |
lettere e numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili; |
|
b) |
in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti. |
2. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non devono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Articolo 11
Cavi
1. I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure debbono essere provvisti di pesi.
2. I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.
Articolo 12
Boe segnaletiche situate alle estremità
1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell'attrezzo.
2. L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1,5 metri dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante.
3. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.
4. Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:
|
a) |
una o due bandierine rettangolari, i cui lati misurano almeno 40 centimetri; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; la distanza tra il pelo dell'acqua e la prima bandierina è di almeno 80 centimetri; le bandierine che indicano le estremità della stessa rete sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni; |
|
b) |
una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili da una distanza di almeno due miglia nautiche; |
|
c) |
un segnale all'estremità superiore della boa, costituito da una sfera avente un diametro di almeno 25 centimetri sulla quale sono poste una o due bande luminose che non possono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri. Un riflettore radar sferico può essere utilizzato quale segnale dell’estremità superiore della boa; |
|
d) |
riflettori radar con una portata di almeno due miglia nautiche. |
Articolo 13
Fissazione delle boe segnaletiche situate alle estremità
Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel seguente modo:
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a) |
la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud a ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conforme a quanto disposto dall’articolo 8; |
|
b) |
la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord a est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conforme a quanto disposto dall’articolo 8. |
La targhetta reca le informazioni previste all'articolo 10.
Articolo 14
Boe segnaletiche intermedie
1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico sono fissate boe segnaletiche intermedie.
2. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.
3. Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
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a) |
le bandierine sono di colore bianco; |
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b) |
una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche. |
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
ALLEGATO
CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALLE ESTREMITÀ E DELLE BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/12 |
DIRETTIVA 2005/15/CE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2005
che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera d),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2004/102/CE (2) modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. Gli Stati membri devono applicarla entro il 1o marzo 2005. |
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(2) |
La direttiva 2004/102/CE contiene disposizioni concernenti il legno e i prodotti di legno. I provvedimenti relativi a palette, cassette e paglioli allineano le disposizioni comunitarie alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, adottata nel marzo del 2002 dalla quarta commissione ad interim sulle misure fitosanitarie (ICPM). |
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(3) |
La norma n. 15 stabilisce che gli imballaggi (compresi i paglioli) in legno grezzo di conifere o altro vadano sottoposti a provvedimenti approvati come il trattamento termico (56 °C per almeno 30 minuti) o la fumigazione con bromuro di metile. Il legno dovrebbe inoltre essere contrassegnato da un marchio specifico che certifichi che il medesimo è stato oggetto di un provvedimento approvato. |
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(4) |
La norma stabilisce inoltre che i paesi possano richiedere che il materiale da imballaggio in legno importato, oggetto di un provvedimento approvato, sia ottenuto da legname scortecciato, in funzione di una «giustificazione tecnica», e contrassegnato da un marchio. |
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(5) |
Alcuni paesi terzi hanno chiesto che la Comunità consideri metodi alternativi per conseguire il medesimo obiettivo. A tal fine sono in corso ricerche sugli aspetti tecnici della scortecciatura del legno, in particolare per quanto riguarda l’efficacia in termini di «riduzione del rischio di parassiti» se associata a trattamenti. |
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(6) |
In attesa dei risultati di tali ricerche è opportuno differire l’applicazione di tale prescrizione per il legno scortecciato. |
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(7) |
È opportuno quindi modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE. |
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(8) |
Il comitato fitosanitario permanente non ha espresso un parere entro i termini fissati dal suo presidente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:
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1) |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente: «Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1o marzo 2006.» |
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2) |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente: «La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1o marzo 2006.». |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).
(2) GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2005
che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell’Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea
(2005/169/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visti l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1),
visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell’Europol con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,
visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell’Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l’articolo 2,
visto l’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell’Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l’Europol richiedono che Israele sia inserita nell’elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell’Europol è autorizzato ad avviare negoziati. |
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(2) |
La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell’elenco alfabetico:
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«— |
Israele». |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
(2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.
(3) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.
(4) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.
(5) GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del 2 dicembre 2004 (GU C 317 del 22.12.2004, pag. 1).
Commissione
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2004
relativa ad aiuti a favore della costruzione di una conduttura per il trasporto di propilene tra Rotterdam, Anversa e la regione della Ruhr, notificati da Belgio, Germania e Paesi Bassi
C 67/03 (ex N 355/03) — C 68/03 (ex N 400/03) — C 69/03 (ex N 473/03)
[notificata con il numero C(2004) 2031]
(I testi in lingua olandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/170/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
A partire dall’autunno 2002, la Commissione ha avuto contatti informali con le autorità tedesche e olandesi in merito ad aiuti di Stato a favore delle parti tedesche e olandesi di un progetto di costruzione di una conduttura di propilene. Il 13 febbraio 2002 la Commissione ha scritto alla Germania, che le ha risposto il 27 marzo 2003. Successivamente, la Commissione ha avuto contatti informali anche con le autorità belghe. Con lettera del 15 maggio 2003 l’associazione dei produttori petrolchimici europei (APPE) ha trasmesso una relazione a favore di tale progetto. Con lettere del 24 luglio 2003, 4 settembre 2003 e 16 ottobre 2003 le autorità tedesche, olandesi e belghe hanno notificato gli aiuti per le rispettive parti del progetto. I fascicoli sono stati protocollati, rispettivamente, con i numeri N 355/03, N 400/03 e N 473/03. |
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(2) |
Con lettera del 27 agosto 2003 la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni, che quest’ultima ha fatto pervenire con lettere del 6, 15 e 28 ottobre 2003. |
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(3) |
Con decisione C(2003) 4080 dell’11 novembre 2003, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure notificate. Lo stesso giorno tale decisione è stata trasmessa a Germania, Paesi Bassi e Belgio. I procedimenti sono stati protocollati, rispettivamente, con i numeri C 67/03, C 68/03 e C 69/03. Con lettere del 12, 18 e 22 dicembre 2003 la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio hanno presentato le loro osservazioni in merito alla decisione. Con lettera del 23 gennaio 2004 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che i summenzionati Stati membri hanno fornito, rispettivamente, con lettere del 20 febbraio, 27 febbraio e 2 marzo 2004. |
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(4) |
La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). Tre parti interessate hanno presentato osservazioni alla Commissione, che le ha comunicate a Germania, Paesi Bassi e Belgio. Questi ultimi hanno commentato tali osservazioni con lettere del 5, 29 e 11 marzo 2004. Infine, con lettere del 25 maggio e 4 giugno 2004, tali Stati hanno fornito informazioni supplementari. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE IN QUESTIONE
2.1. Informazioni generali e beneficiario degli aiuti
2.1.1. Il propilene e il trasporto del propilene
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(5) |
Il propilene, prodotto derivato dal petrolio, è usato per produrre polimeri, che a loro volta servono per la produzione di materie plastiche. In Europa occidentale circa il 70 % del propilene totale è costituito da sottoprodotti della fabbricazione dell’etilene. Di conseguenza, l’ubicazione delle unità di produzione è spesso determinata dagli sbocchi di mercato dell’etilene. La dimensione complessiva del mercato dell’Europa occidentale è stimata a circa 14,7 milioni di tonnellate nel 2001, metà delle quali è usata nella regione che dovrebbe essere servita dalla conduttura. Si stima che nei prossimi anni il mercato del propilene crescerà di una percentuale compresa tra il 3,7 e il 4,0 %. Il mercato dell’etilene è caratterizzato da una crescita nettamente più debole, pari a circa il 2 %. |
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(6) |
Attualmente, arrivano ogni anno nel triangolo Rotterdam-Anversa-Colonia circa 550 chiatte (ciascuna di 1 500 tonnellate) e 4 800 vagoni cisterna (ciascuno di 50 tonnellate) che trasportano propilene. Si prevede che nel 2010 in questa regione si registrerà una carenza di propilene pari a circa 1,7 milioni di tonnellate. A seguito dell’evoluzione strutturale del settore chimico, entro tale data la conduttura dovrebbe effettivamente trasportare 2,5 milioni di tonnellate. |
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(7) |
Per quanto concerne unicamente il trasporto da Rotterdam verso il Limburgo meridionale e la regione della Ruhr, le cifre sono leggermente diverse. Nel 1997 la quantità di propilene trasportato era pari a 93,4 milioni di tonnellate per chilometro, di cui 4 milioni circa per ferrovia e 89,4 milioni circa su chiatta. Si stima che dal 2010 il volume annuo totale trasportato verso la regione della Ruhr sarà di 1,5 tonnellate, pari a 750 chiatte all’anno. La quantità totale trasportata da Rotterdam verso il Limburgo meridionale sarà di circa 180 000 tonnellate annue, ossia 900 vagoni cisterna e 70 chiatte all’anno. |
2.1.2. Il beneficiario
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(8) |
Il beneficiario sarà la European Pipeline Company BV (EPC), un consorzio di società del settore chimico. Il suo predecessore è la European Pipeline Development Company (EPDC). Gli azionisti sono BASF AG, Celanese Chemical Europe GmbH, Shell Nederland Chemie BV, DSM NV, Rütgers Chemicals AG, Sasol Germany GmbH, Veba Oil Refining & Petrochemicals GmbH, Westgas GmbH e SABIC Europe. Il consorzio detiene gli attivi olandesi, il 100 % della società di gestione finanziaria belga EPDC Flanders NV, e il 49,9 % della società di gestione finanziaria tedesca Propylenpipeline Ruhr GmbH (PRG) (3). La società Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen (LEG) (4) detiene il restante 50,1 %, ma non è tenuta ad alcun obbligo finanziario oltre alla sua partecipazione al capitale societario. EPC e le società di gestione finanziaria belga e tedesca hanno costituito insieme un’impresa comune, la «European Pipeline Administration Company» (EPAC), che si occuperà della gestione di tutta la conduttura. |
2.1.3. Il progetto di conduttura
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(9) |
Le notifiche riguardano una conduttura per il trasporto di propilene da Rotterdam a Oberhausen, nella regione della Ruhr, via Anversa, Tessenderloo, Geleen e Colonia. La rete sarà lunga circa 520 km. Il suo percorso, costituito da nove parti, segue per quanto possibile quello delle condutture esistenti di etilene. La notifica tedesca riguarda solo la parte che collega Oberhausen, via Colonia, alla frontiera olandese («Pilot 2»), dove si congiunge ad un’altra parte nella regione della Ruhr settentrionale («Pilot 1»). Oltre alla conduttura, saranno costituite nuove capacità di stoccaggio nei porti olandesi e belgi e a Duisburg, in Germania. Conformemente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5), il beneficiario eseguirà una valutazione degli effetti ambientali dell’intera conduttura. |
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(10) |
Il costo d’investimento totale ammonta a 148,5 milioni di EUR, come illustrato nella tabella 1 (6). Tabella 1 Costo d’investimento totale
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||||||||||||
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(11) |
La conduttura è gestita secondo i principi dell’«accesso dei terzi alla rete» («open access/common carrier») e del «basso profitto». Tutti i produttori o utilizzatori interessati possono usare la conduttura senza discriminazione. Essa dovrebbe avere una capacità sufficiente a sostenere la crescita prevista per i prossimi 20 anni. Le tariffe di trasporto saranno uguali per tutti gli utilizzatori, siano essi azionisti o meno, e saranno fissate in base al numero di parti attraversate. |
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(12) |
Le tariffe saranno fissate in modo trasparente, ad un livello comparabile a quello delle tariffe del trasporto ferroviario e per via navigabile. Tra il 2006 e il 2008 […] (7). Non ci saranno sconti sulla quantità. Ogni due anni si procederà ad uno studio su tali mezzi di trasporto al fine di mantenere le tariffe aggiornate. |
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(13) |
Per quanto concerne l’appalto di lavori e servizi, EPAC e PRG devono seguire le procedure d’appalto stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici. |
2.1.4. Gli aiuti
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(14) |
La Germania intende concedere una sovvenzione diretta per la parte tedesca della conduttura («Pilot 2») pari all’80 % della perdita calcolata rispetto a una redditività normale («unrentierlichen investiven Kosten»), con un massimale pari al 50 % del costo d’investimento totale. Il costo ammissibile è il costo d’investimento che comprende la pianificazione, la costruzione e il primo riempimento, con esclusione delle plusvalenze realizzate durante i primi 15 anni in base ad un’analisi dei flussi di cassa attualizzati. L’aiuto ammonterebbe a 18 682 000 EUR. Secondo un calcolo comunicato dalle autorità tedesche, tale aiuto permetterà di raggiungere un tasso di rendimento interno (TRI) del 5,6 % in 25 anni. |
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(15) |
I Paesi Bassi intendono concedere una sovvenzione di 4 000 000 di EUR. Tale importo sarebbe necessario per far sì che la redditività della parte olandese del progetto raggiunga un livello accettabile per i partner industriali. Gli aiuti tedeschi e olandesi sono misure «ad hoc» che non rientrano in un regime preciso. |
|
(16) |
Il Belgio intende concedere una sovvenzione diretta di 2 919 480 EUR e un’esenzione quinquennale dall’imposta immobiliare, per un beneficio stimato a 766 000 EUR. Il costo d’investimento totale in Belgio dovrebbe essere pari a 55 400 000 EUR, di cui 40 885 000 riconosciuti dalle autorità belghe come costi ammissibili. Da questi sono stati detratti 16 556 000 EUR quali utili operativi (8), per cui risulta un importo ammissibile di 24 329 000 EUR. Le autorità belghe ritengono che l’aiuto rientri in un regime di aiuti di Stato approvato dalla Commissione (9). Il regime prevede un aiuto del 12 % per questo tipo di investimento, corrispondente all’aiuto di 2 919 480 EUR di cui sopra. Non possono beneficiare di un aiuto a titolo di tale regime i costi di ricerca generale, di acquisto di terreni e le commissioni. |
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(17) |
L’aiuto belga è stato notificato per ottenere certezza giuridica e per fornire alla Commissione un quadro generale del progetto di investimento e dell’importo totale dell’aiuto concesso. |
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(18) |
I tre Stati membri hanno condizionato gli aiuti al rispetto dei principi del «libero accesso» e della «non discriminazione» per 25 anni, ossia per la durata di vita economica della conduttura. Il rispetto di tali principi è sancito nello statuto dell’EPMC. Trascorsi 25 anni, lo statuto potrà essere modificato su tale punto solo con l’approvazione all’unanimità di tutti i partecipanti. |
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(19) |
È in esame un prestito della BEI non superiore al 30 % del costo totale del progetto. Gli azionisti apporterebbero 8 milioni di EUR di capitali propri; il resto sarebbe finanziato dalle banche. Nel contempo gli azionisti devono sopportare le perdite dei primi anni, pari a circa 38 milioni di EUR fino al 2008, il che equivarrebbe a circa 18 milioni di EUR al netto di interessi e imposte. |
2.1.5. La più vasta rete europea di condutture di olefine
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(20) |
L’APPE ha presentato alla Commissione una relazione sulla più vasta rete di condutture per olefine, di cui fa parte il progetto di conduttura in questione (10). Attualmente in Europa si possono contare cinque sistemi distinti per l’etilene; essi però non sono connessi tra loro per formare una rete completa e collegano solo il 50 % circa della capacità totale. Per il propilene esistono vari sistemi distinti nei dintorni dell’area del Benelux. La rete globale di olefine dovrebbe collegare tra loro e sviluppare tali sistemi. La relazione contiene varie mappe in cui vengono illustrati progetti di condutture, in fase di realizzazione o di elaborazione, che dovrebbero permettere di realizzare la rete nel suo insieme. |
2.2. Le giustificazioni dell’aiuto fornite dalle autorità tedesche, olandesi e belghe
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(21) |
Il progetto sarebbe giustificato da considerazioni di tipo ambientale, nonché in materia di sicurezza del trasporto e di politica industriale. |
2.2.1. Vantaggi ambientali
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(22) |
Si stima che il trasporto di propilene si svilupperà considerevolmente, aumentando la pressione sulla capacità di trasporto via nave e su strada. La conduttura consentirà di alleggerire tale pressione e prevenire le strozzature del traffico, riducendo notevolmente gli ingorghi stradali. |
|
(23) |
La differenza di emissioni tra i trasporti tradizionali e il trasporto attraverso conduttura è illustrata nella tabella 2. Tabella 2 Emissioni
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(24) |
Altre riduzioni di emissioni dovrebbero derivare dal fatto che la conduttura dovrebbe permettere di realizzare nuovi investimenti in siti che richiedono un minor numero di operazioni di trasporto di olefine. |
2.2.2. Sicurezza del trasporto e ingorghi stradali
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(25) |
La conduttura permetterebbe un sensibile miglioramento della sicurezza del trasporto. Il propilene appartiene alla classe di rischio più elevata. Senza la conduttura la crescita del mercato provocherebbe un forte aumento degli altri mezzi di trasporto del propilene e dei conseguenti problemi di sicurezza e di ingorghi stradali. |
|
(26) |
Nei Paesi Bassi ci si preoccupa soprattutto per il trasporto su chiatta e per ferrovia. Si stima che l’incremento del trasporto ferroviario aggraverà i problemi legati alla sicurezza lungo la linea ferroviaria e al trasbordo del propilene. La conduttura permetterebbe di diminuire tale rischio, grazie soprattutto alla riduzione delle operazioni necessarie nelle stazioni e al minor numero di trasbordi di propilene. Una delle zone dove il rischio è più elevato lungo il collegamento ferroviario tra Rotterdam e Geleen sarebbe la stazione di Venlo. Per risolvere questo problema si dovrebbe procedere ad un trasferimento, operazione dal costo approssimativo di 134 milioni di EUR. La conduttura renderebbe il trasferimento meno necessario. |
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(27) |
Secondo i Paesi Bassi, il rendimento immediato per la società (sicurezza del traffico, riduzione delle emissioni e dei rumori) derivante dalla sovvenzione è del 12 %. |
2.2.3. Politica industriale e considerazioni sull’occupazione
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(28) |
La conduttura rivestirebbe un’importanza strategica per la vitalità dell’industria chimica nella regione considerata. Secondo uno studio del 1998, il principale ostacolo alla competitività è rappresentato dalla carenza di strutture appropriate. La situazione è diversa negli Stati Uniti, dove esiste una rete ben sviluppata. La conduttura permetterebbe di rendere le operazioni di trasporto molto più flessibili, in quanto fungerebbe da luogo di stoccaggio vicino agli utilizzatori, ai quali consentirebbe un accesso diretto. Essa inoltre diminuirebbe l’incertezza dell’approvvigionamento di propilene per i clienti, dovuta a problemi di produzione intervenuti negli impianti di steam cracking. |
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(29) |
Nel 1999, nella regione tedesca dell’Emscher-Lippe, l’industria delle materie prime del settore chimico forniva 5 233 posti di lavoro. Di questi circa 1 906 dipenderebbero, per la quasi totalità, dai prodotti a base di propilene (1 506 nell’industria delle materie prime e 400 nella trasformazione delle materie plastiche). Senza la conduttura per il trasporto di propilene il potenziale di questa regione sarebbe sfruttato al massimo al 50 %. Uno studio ha effettuato una stima del numero dei posti di lavoro presenti nella regione dell’Emscher-Lippe con o senza la conduttura. Da qui al 2010 nell’industria delle materie prime il progetto creerebbe 658 posti di lavoro, senza contare gli effetti moltiplicatori; nell’industria chimica integrata si tratterebbe invece di 2 697 posti di lavoro. In termini assoluti, l’occupazione diminuirà in ogni caso, ma grazie alla conduttura il ritmo sarebbe più lento. |
|
(30) |
Nel 2002 circa 9 740 persone erano impiegate nell’industria chimica nel Limburgo meridionale; 500-550 di queste lavoravano nella produzione del propilene e nella produzione e trasformazione dei prodotti derivati dal propilene. |
3. MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO
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(31) |
Nella decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha spiegato i motivi per cui le misure in questione debbano essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e ha espresso alcuni dubbi in merito alla loro compatibilità con il trattato stesso. L’aiuto infatti non sarebbe coperto né dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (11) (di seguito «disciplina degli aiuti per l’ambiente»), né dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12), né da altri orientamenti o discipline della Commissione. Parimenti, il caso in esame si differenzia da altri aiuti a favore di progetti di infrastrutture di trasporto autorizzati dalla Commissione. Per quanto concerne i criteri generali applicati nella valutazione degli aiuti di Stato, la Commissione ha osservato che la necessità dell’importo totale e la proporzionalità degli aiuti non sono evidenti. Alcune condutture esistenti sono state finanziate interamente con fondi privati. Per di più, le intensità di aiuto per le varie parti del progetto sono variabili e, in particolare, l’intensità è relativamente alta per la parte tedesca. Sono sorte alcune questioni di fatto circa le ipotesi a fondamento dei calcoli della redditività. Infine, la Commissione si è chiesta se sussista un’indebita distorsione della concorrenza, in particolare tra le società chimiche che partecipano direttamente al progetto e altre società del settore chimico e di altri settori collegati, e tra l’industria chimica della regione interessata e l’industria chimica di altre regioni della Comunità. |
4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
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(32) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Deutsche Bahn e da due concorrenti dell’industria chimica. |
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(33) |
La Deutsche Bahn ha confermato l’analisi della Commissione e ritiene che l’aiuto leda i suoi interessi, in quanto il trasporto attraverso conduttura si sostituirà al trasporto ferroviario, provocando una perdita del fatturato di circa 13 milioni di EUR annui. Un’ulteriore perdita del fatturato deriverebbe inoltre dal fatto che i produttori di propilene situati nel sud della Germania potrebbero vedere risolti i loro contratti di fornitura con gli utilizzatori della regione della Ruhr. La Deutsche Bahn ha offerto vari esempi di perdite del fatturato conseguenti alla costruzione della conduttura. |
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(34) |
Il primo concorrente si dichiara favorevole allo sviluppo di una infrastruttura di condutture per il trasporto di olefine in Europa, ma non è persuaso che il progetto in questione giustifichi l’aiuto che gli è concesso. In primo luogo, la conduttura trasporterà solo il tipo «polimero», e non il tipo chimico o il tipo «raffineria», il cui tenore di propilene è minore. Il tipo polimero rappresenta solo il 60 % del mercato. Per accedere alla nuova conduttura i produttori del tipo chimico dovranno effettuare ingenti investimenti per portare i loro prodotti al livello del tipo polimero. In secondo luogo, la mancanza di reti di conduttura per il trasporto di propilene in Europa non giustificherebbe la debole competitività dell’industria chimica, poiché le tariffe saranno simili a quelle degli altri mezzi di trasporto. La conduttura farà concorrenza a questi ultimi e l’aiuto falserà la concorrenza con le società che già adesso investono largamente nella scelta dei luoghi, dei moli, ecc. In terzo luogo, il trasporto su chiatta e per ferrovia ha dimostrato di avere vantaggi ambientali. Infine, l’effetto della conduttura può essere quello di spostare gli investimenti dai siti costieri del Benelux verso la Germania, ad esempio. |
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(35) |
Il secondo concorrente concorda sul fatto che il trasporto di idrocarburi leggeri attraverso condutture presenta interesse in termini di efficacia e di sicurezza e che una buona infrastruttura incoraggia gli investimenti e l’occupazione nelle regioni collegate dalla conduttura in questione. Tuttavia, fa notare che l’attuale flusso di propilene trasportato dall’ovest verso l’est non costituisce una ragione sufficiente per investire in questo progetto di costruzione di una conduttura. Per giustificare l’aiuto sarebbero necessari ulteriori volumi ai due terminali della conduttura: consumo di propilene sia nel Limburgo olandese che nella parte tedesca della conduttura e produzione di propilene nella regione costiera. Per contro, SABIC ha annunciato lo sviluppo di un impianto di cracking nel Limburgo olandese, il che farebbe diminuire il volume di propilene trasportato dalla regione Anversa-Rotterdam-Amsterdam verso la parte orientale della conduttura. Senza investimenti nella produzione di propilene nella regione Anversa-Rotterdam-Amsterdam, la conduttura rimarrebbe sottoutilizzata. |
5. OSSERVAZIONI DI GERMANIA, PAESI BASSI E BELGIO
5.1. Osservazioni comuni ai tre Stati membri
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(36) |
I tre Stati membri confermano l’importanza del progetto sul piano ambientale, industriale e della sicurezza del trasporto. Essi sottolineano che la conduttura sarà gestita seguendo i principi del «libero accesso», della «non discriminazione» e del «vettore comune». |
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(37) |
Non è stato possibile procedere alla selezione dei beneficiari attraverso gare d’appalto, poiché talune società petrolchimiche partecipavano direttamente al progetto in quanto proprietarie di alcune parti di condutture già esistenti. Del resto tale procedura non sarebbe stata economica. Le distorsioni della concorrenza sono escluse nel caso di specie, in quanto qualsiasi società può entrare a far parte del consorzio. |
5.2. Osservazioni della Germania
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(38) |
La Germania insiste sul fatto che l’aiuto pubblico non costituisce un aiuto di Stato, poiché non genera un vantaggio selettivo. La conduttura deve essere considerata un’infrastruttura di trasporto, analogamente ad altri progetti di tal genere, il che sarebbe conforme alle decisioni precedenti della Commissione (13). Il progetto è stato lanciato per motivi di politica ecologica e industriale, pertanto l’aiuto non è una semplice reazione ad un’iniziativa privata. Parimenti, la decisione di sostenere il progetto ha tenuto conto del fatto che gli altri mezzi di trasporto — vie navigabili e ferrovie — sono stati finanziati con fondi pubblici. |
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(39) |
La Germania ritiene inoltre che il progetto si prefigge di organizzare il trasporto del propilene secondo varie modalità. Pertanto, la misura in questione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 73 del trattato. |
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(40) |
In Germania l’aiuto genererebbe un rendimento interno del progetto del 5,6 %. Un rendimento maggiore non sarebbe possibile: se nei primi 15 anni le entrate superassero le aspettative, l’importo corrispondente sarebbe recuperato presso il beneficiario. La Germania sottolinea che le società che partecipano direttamente al progetto non godono di un vantaggio sproporzionato, in quanto qualsiasi potenziale utilizzatore avrà accesso all’installazione a condizioni non discriminatorie. Per di più, possono entrare a far parte del consorzio anche società attive in altri settori economici. Dopo 15 anni la conduttura rimarrà di proprietà della società, ma quest’ultima non ne trarrà alcun vantaggio. |
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(41) |
Poiché la conduttura fa parte di una rete su scala europea, non ci sarà distorsione della concorrenza nell’industria chimica di altre regioni della Comunità. |
5.3. Osservazioni dei Paesi Bassi
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(42) |
I Paesi Bassi fanno notare che negli anni ’90 l’industria che produceva etilene e propilene nell’Europa nordoccidentale da esportatrice netta è diventata importatrice netta a causa della forte concorrenza, soprattutto dei paesi asiatici. Attualmente il mercato dell’etilene e del propilene dell’Europa nordoccidentale è un mercato chiuso, in quanto mancano installazioni indipendenti di trasporto, stoccaggio e trasbordo. Il progetto beneficiario dell’aiuto potrebbe obbligare il settore ad aprire il mercato. I Paesi Bassi hanno presentato una mappa in cui sono segnalati esempi di siti costieri, sparsi in tutta Europa, che potrebbero fornire propilene alla conduttura in modo strutturale o temporaneo. |
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(43) |
I Paesi Bassi ribadiscono il loro calcolo del tasso di rendimento della sovvenzione per la società, pari al 12 %. Oltre al calcolo del tasso di rendimento interno del progetto (6,19 %), essi fanno osservare che anche i tassi di rendimento dei mezzi di trasporto concorrenti sono poco elevati, situandosi tra l’1 e l’8 %, a seconda del mezzo considerato. I Paesi Bassi ritengono inoltre che l’aiuto possa essere giudicato compatibile in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, in quanto si tratta di un importante progetto di comune interesse europeo. |
5.4. Osservazioni del Belgio
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(44) |
Oltre alle osservazioni generali, il Belgio rileva che l’aiuto notificato rientra in un regime approvato dalla Commissione e che la posizione di quest’ultima, secondo cui l’aiuto non sarebbe coperto dalla disciplina degli aiuti per l’ambiente, non è conforme alla valutazione precedentemente espressa in merito all’applicazione del regime di aiuti belga. |
5.5. Commenti sulle osservazioni degli interessati
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(45) |
Per quanto riguarda le osservazioni della Deutsche Bahn, i tre Stati membri sottolineano che la sovvenzione sarà usata solo per l’infrastruttura di condutture e non per il trasporto propriamente detto e che le tariffe saranno fissate facendo riferimento a quelle dei mezzi di trasporto concorrenti. Tali tariffe saranno trasparenti e non discriminatorie. Gli utilizzatori di propilene che hanno già investito nell’infrastruttura di trasporto per via navigabile o per ferrovia non sono svantaggiati, poiché gli utilizzatori della conduttura provvedono essi stessi alla connessione alla conduttura. Inoltre, la maggior parte degli investimenti necessari per il trasporto per via navigabile o per ferrovia non è specificamente legata al propilene, ma può ugualmente servire per trasportare altri gas liquefatti. Infine, la Deutsche Bahn ha la possibilità di acquisire una partecipazione nell’EPDC. Il successo del progetto della conduttura può essere importante per la Deutsche Bahn, in quanto esso offre possibilità di trasporto del propilene verso l’interno del paese. |
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(46) |
Per quanto riguarda le osservazioni del primo concorrente, i tre Stati membri osservano che il propilene del tipo polimero è il solo che si presti a tutti gli usi. Il tipo «raffineria» è usato molto raramente in chimica, data l’alta percentuale di propano che si produce durante il processo e che deve essere trattata; del resto esistono pochi produttori del tipo chimico e del tipo «raffineria». Nei nuovi processi di produzione chimica si osserva una tendenza ad un maggior uso di propilene del tipo polimero. La questione del tipo di propilene è stata oggetto di un’approfondita discussione da parte di una task force istituita dal ministero degli Affari economici del Land Renania settentrionale-Westfalia. La conduttura infatti crea un mercato unico europeo del propilene. |
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(47) |
Per quanto riguarda le osservazioni del secondo concorrente, i tre Stati membri rilevano che tutti i valori attesi, sia quelli calcolati dai partecipanti che dagli esperti indipendenti, mostrano una crescita sproporzionata della domanda di propilene per i prossimi decenni. Di conseguenza, il problema consiste piuttosto nell’evitare una strozzatura nella capacità dei mezzi di trasporto attuali. Il propilene prodotto negli impianti di cracking in cui SABIC intende investire è stato incluso nel calcolo della redditività della conduttura. Tale investimento è attualmente solo un progetto, ma, se realizzato, non influirà sull’economia della conduttura. In tal caso, infatti, il sito di Geleen avrà ancora più bisogno della conduttura per garantire una flessibilità operativa in caso di improvvisa avaria o malfunzionamento del processo di produzione o di consumo. Per di più, alcuni impianti di cracking si stanno espandendo a Terneuzen; essi sono entrati in attività nel 2002 e forniscono 300 chilotonnellate ai consumatori nell’area compresa tra Anversa a Rotterdam. La conduttura offre prospettive d’investimento completamente nuove agli utilizzatori di propilene, a prescindere dall’ubicazione dei fornitori. Inoltre, le condutture attuali appartengono solo a un ristretto numero di grandi imprese. |
6. VALUTAZIONE
6.1. Sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato
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(48) |
Il finanziamento pubblico per la costruzione o la gestione di infrastrutture di trasporto non deve essere sempre considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se l’ente che gestisce l’infrastruttura esercita un’attività economica, l’aiuto potrebbe far conseguire al suo beneficiario un vantaggio concorrenziale. Nel caso di specie, sia EPC che i suoi azionisti esercitano attività economiche. In questo, il presente caso è molto simile al caso relativo al gasdotto per il combustibile degli aerei ad Atene (14). La sovvenzione pubblica permette al consorzio di costruire e gestire un impianto per 25 anni, senza sopportarne integralmente i costi. Occorre osservare quanto segue:
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(49) |
Per questi motivi sussiste un vantaggio selettivo a favore di EPC rispetto sia alle altre società che avrebbero potuto realizzare il progetto sia ai concorrenti che offrono servizi di trasporto sostitutivi. Ne consegue che nel caso di specie si tratta di un’iniziativa privata sovvenzionata dallo Stato. Va da sé che l’aiuto avrà delle ripercussioni sugli scambi tra Stati membri. I beneficiari sono grandi società chimiche attive sul mercato mondiale. Inoltre il progetto riguarda un’attività di trasporto tra i tre Stati membri interessati. |
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(50) |
Germania, Paesi Bassi e Belgio hanno adempiuto all’obbligo di notificare l’aiuto, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione osserva che il costo d’investimento totale è superiore a 25 milioni di EUR e che il totale dell’aiuto supera l’equivalente sovvenzione lordo di 5 milioni di EUR. Di conseguenza, anche se l’aiuto concesso dal Belgio fosse coperto da un regime di aiuti già approvato, l’obbligo di notificare l’aiuto ai sensi del punto 76 della disciplina degli aiuti per l’ambiente trova applicazione. |
6.2. Compatibilità dell’aiuto in esame
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(51) |
L’aiuto è concesso per stimolare un’attività di trasporto. Il trasporto di propilene tramite conduttura non può essere considerato come un adattamento del processo di produzione di tale prodotto; esso costituisce un servizio distinto. Si rileva infatti che la conduttura sarà costruita da nuovi enti giuridici, costituiti con il solo scopo di fornire servizi di trasporto di propilene. Sebbene gli azionisti dell’EPC producano e trasformino propilene, la nuova attività concorre innanzitutto sul mercato dei trasporti. |
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(52) |
Le norme sulla compatibilità degli aiuti di Stato del titolo del trattato consacrato ai trasporti non sono applicabili. Ai sensi dell’articolo 73 del trattato, sono compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalla necessità del coordinamento dei trasporti. L’articolo 80 del trattato tuttavia pone un limite alle disposizioni di detto titolo, precisando che «le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili». Ne consegue che l’articolo 73 non si applica all’investimento in questione. |
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(53) |
Nonostante i vari effetti positivi dell’aiuto, nessuna delle disposizioni che disciplinano la compatibilità degli aiuti di Stato sviluppate dalla Commissione in base all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, trova applicazione. Solo una piccola parte dell’investimento si trova in regioni assistite e le rispettive autorità non hanno sollecitato autorizzazioni a titolo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Nel caso di specie non si applica neppure la disciplina degli aiuti per l’ambiente. Il trasporto attraverso conduttura inquina meno di altri mezzi di trasporto gestiti da concorrenti, persino del trasporto per ferrovia e per vie navigabili. Di conseguenza, si avrà una netta riduzione dell’inquinamento. In linea di principio tuttavia, la Commissione non autorizza gli aiuti all’investimento che comportano una riduzione dell’inquinamento prodotto da concorrenti dei beneficiari dell’aiuto. Essa ritiene piuttosto che gli aiuti di Stato siano compatibili in determinate circostanze, quando il beneficiario riduce il proprio inquinamento. |
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(54) |
Per tale motivo la Commissione ha valutato la misura direttamente sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Secondo tale disposizione, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L’uso di una conduttura, che devia una parte del traffico dal trasporto effettuato per ferrovia, su strada o per via navigabile, costituisce un’attività economica. |
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(55) |
Nel settore delle infrastrutture di trasporto, la Commissione ha già ammesso che possono essere concessi aiuti se il mercato non apporta alla società l’infrastruttura di trasporto pubblico necessaria per realizzare una mobilità sostenibile (15). Essa ha ammesso un’intensità di aiuto non superiore al 50 % per installazioni accessibili a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori, esistenti o potenziali. Il trasporto attraverso conduttura, analogamente ai progetti d’infrastruttura di trasporto di cui al considerando 38, riduce le emissioni ed è più sicuro di altri mezzi di trasporto. Esso inoltre contribuirà a diminuire gli ingorghi stradali. Per di più la Commissione concorda con le autorità olandesi, belghe e tedesche sul fatto che il progetto, oltre ai vantaggi sul piano ambientale e industriale, presenta ugualmente un’importanza strategica per l’industria chimica nella regione considerata. Il progetto sarebbe altresì vantaggioso per i produttori di propilene di altre regioni della Comunità in cui l’offerta di propilene è eccedentaria, in quanto esso facilita la vendita del loro prodotto. Nell’ambito del procedimento nessun concorrente di altre regioni ha negato l’esistenza di tali effetti positivi. |
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(56) |
Le distorsioni della concorrenza sul mercato del propilene sono limitate grazie al libero accesso di tutti i concorrenti alla conduttura. Il rispetto di tale principio è garantito per 25 anni, periodo di ammortamento della conduttura. La capacità di quest’ultima dovrebbe essere sufficiente, in condizioni normali, ad evitare le strozzature per i prossimi 20 anni. |
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(57) |
Gli aiuti notificati possono essere considerati necessari e proporzionati agli obiettivi. Senza di essi il rendimento degli investimenti sarebbe troppo basso e il progetto non sarebbe realizzato. Occorre del resto rilevare che la sovvenzione è limitata ad un livello che consente solo un tasso di rendimento interno (TRI) normale dell’investimento per le società in causa. Nello specifico, il TRI dovrebbe essere calcolato per l’insieme del progetto (incluso «Pilot 1») e non per le sue singole parti, in quanto, essendo queste inestricabilmente legate le une alle altre, sarebbe illogico investire in una senza farlo nelle altre. Se la conduttura venisse realizzata solo in parte, il flusso previsto di propilene sarebbe inferiore, con una conseguente diminuzione del TRI e dei vantaggi sul piano ambientale, industriale e della sicurezza. Dal calcolo per l’insieme del progetto emerge un TRI del 6,19 % su 25 anni; esso scenderebbe al 2,75 % se calcolato su 15 anni. Senza sovvenzioni tale tasso sarebbe del 3,80 % e – 0,24 %. Le ipotesi a fondamento dei calcoli sono realiste e ragionevoli, anche ove si tenga conto delle osservazioni su questo punto degli interessati. Lo stesso tasso del 6,19 % può ritenersi uguale o inferiore ad un tasso di rendimento normale per questo tipo di progetto. Il TRI di altri sistemi di condutture chimiche e petrolifere europee si situa tra il 9 e il 13 % su 25 anni, al netto delle imposte. I sistemi equivalenti negli Stati Uniti hanno un TRI leggermente superiore, compreso tra l’11 e il 15 %. I tassi di rendimento per le centrali elettriche e altre installazioni di tal tipo si situano tra il 10 e il 13 % per periodi più brevi, ad esempio di 15 anni. Le attese dell’industria chimica in merito alle nuove installazioni chimiche sono superiori al 15 %, mentre i tassi di rendimento di tali installazioni tendono ad essere più bassi (tra il 9 e il 15 %) secondo il tipo di installazione e di regime fiscale. Inoltre, il TRI calcolato supera i rendimenti medi del trasporto ferroviario (compresi tra l’1 e il 3 %) e del trasporto su strada alla rinfusa (compresi tra il 3 e il 4 %), ma è comparabile a quelli del trasporto di prodotti chimici per via navigabile (compresi tra il 7 e l’8 %). |
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(58) |
Le distorsioni della concorrenza tra le società che partecipano direttamente al progetto e le altre società chimiche e di altri settori connessi sono limitate. Innanzitutto, la conduttura sarà usata da un vasto numero di imprese e non solo da quelle che fanno parte del consorzio. Una grande quantità di propilene sarà utilizzata in siti chimici integrati, in cui i prodotti chimici derivati sono direttamente immessi in altri processi produttivi gestiti da altre imprese, tra cui le PMI. In secondo luogo, qualsiasi società è libera di partecipare al consorzio a condizioni non discriminatorie. Il fatto che le imprese partecipanti siano soggette alle stesse condizioni indica inoltre che non sussiste un vantaggio sostanziale per una sola o alcune imprese del settore. Tenuto conto del principio del basso profitto e del principio secondo cui le tariffe sono fissate ad un livello che permette a malapena di sostenere la concorrenza degli altri mezzi di trasporto, il vantaggio per l’industria, più che un vantaggio pecuniario, consiste in una maggiore flessibilità e in una disponibilità immediata del propilene. |
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(59) |
È vero che la conduttura non reca molti vantaggi ai produttori di propilene con livello di purezza inferiore al tipo polimero. Tuttavia, qualsiasi disciplina limita in una certa misura l’uso di una conduttura e quella scelta ne garantisce l’uso più vasto. In un certo modo la conduttura può attenuare la concorrenza tra produttori sulla qualità del propilene, ma tale effetto dovrebbe essere limitato, in quanto per ragioni tecniche la maggior parte delle imprese chimiche avrà bisogno di propilene di tipo polimero e non di qualità inferiore. In ogni caso, la conduttura non ostacola il trasporto di propilene di altri tipi per ferrovia e per via navigabile. Il più importante effetto positivo sulla concorrenza deriverà dalla maggiore flessibilità di approvvigionamento e dalla normalizzazione sul tipo polimero, il che agevolerà gli utilizzatori che vogliano cambiare fornitore. |
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(60) |
Ai sensi del punto 29 della disciplina comunitaria degli aiuti per l’ambiente, la Commissione può autorizzare gli aiuti agli investimenti che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie in vigore, fino a un'intensità massima lorda del 30 % dei costi d'investimento ammissibili. Sebbene gli investimenti in causa non rientrino in tale disciplina, la Commissione osserva che non esistono disposizioni comunitarie che obblighino le società partecipanti a realizzare questo investimento. Il livello totale dell’aiuto, tenuto conto anche dell’aiuto versato a favore di «Pilot 1», è inferiore al 30 %. Per contro, il progetto in causa si differenzia dalle infrastrutture di trasporto di cui al considerando 38 per un certo numero di elementi, che spiegano il motivo per cui nel caso di specie non sarebbero ammissibili intensità più elevate. Le decisioni anteriori riguardavano, ad esempio, progetti relativi alle infrastrutture di trasporto per ferrovia e per via navigabile che dovevano sostituirsi al trasporto su veicoli pesanti e non il trasporto attraverso conduttura che si sostituisce al trasporto per ferrovia e per via navigabile. Inoltre, la conduttura è un’infrastruttura di trasporto a lunga distanza; non si tratta semplicemente di installazioni in un dato luogo o su una parte limitata del percorso. Va altresì osservato che l’infrastruttura può essere usata solo per il trasporto di propilene e non di altri prodotti. Per di più, i gestori saranno al tempo stesso grandi utilizzatori della conduttura. Inoltre, se il vantaggio non deriva in primo luogo dalla riduzione dei costi di trasporto ma da un approvvigionamento più flessibile, essi ne trarranno comunque grandi benefici. Per tutti i suddetti motivi, il livello totale dell’aiuto sembra appropriato. |
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(61) |
La conduttura falserà la concorrenza per quanto riguarda le vie navigabili e la ferrovia, come affermato dalla Deutsche Bahn. La Commissione rileva che tale distorsione appare inerente alla natura del progetto in causa. Tuttavia, in altri casi relativi a infrastrutture di trasporto, essa ha ammesso simili distorsioni ritenendo che i vantaggi di tali progetti prevalessero sulle distorsioni. Tenuto conto di tutti gli argomenti esposti, la Commissione reputa che, dati i vantaggi del progetto, il livello di distorsione della concorrenza sia accettabile e che pertanto la distorsione derivante dall’aiuto notificato non sia indebita. |
7. CONCLUSIONI
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(62) |
Gli aiuti di 3 685 480 EUR, 18 682 000 EUR e 4 000 000 di EUR notificati rispettivamente da Belgio, Germania e Paesi Bassi a favore della costruzione di una conduttura per il trasporto di propilene da Rotterdam verso la regione della Ruhr via Anversa costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
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(63) |
Tali aiuti sono compatibili con il mercato comune, considerati i seguenti elementi: riduzione delle emissioni e degli ingorghi stradali, nonché aumento della sicurezza conseguenti al progetto; importanza del progetto per l’industria chimica nelle regioni interessate; limitazione delle distorsioni della concorrenza grazie al rispetto dei principi del basso profitto, dell’accesso dei terzi alla rete («open access/common carrier») e della non discriminazione; limitazione dell’aiuto a un livello che non permette un tasso di rendimento superiore al tasso normale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti notificati da Belgio, Germania e Paesi Bassi, per un importo rispettivamente di 3 685 480 EUR, 18 682 000 EUR e 4 000 000 di EUR, a favore della costruzione di una conduttura per il trasporto di propilene tra Rotterdam, Anversa e la regione della Ruhr sono compatibili con il mercato comune.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale tedesca e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU C 315 del 24.12.2003, pag. 7.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Gli attivi appartengono alle società a responsabilità limitata EPDC NL CV, EPDC BE CV e PRG GmbH & CoKG, i cui rispettivi azionisti sono EPDC NL BV, EPDC BE BV e PRG GmbH.
(4) Il Land Renania settentrionale-Westfalia detiene il 68,15 % delle quote della LEG, WestLB ne detiene il 22,25 % e il resto appartiene ad azionisti privati.
(5) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(6) Il progetto «Pilot 1» rappresenterà un costo d’investimento di 50,5 milioni di EUR, per il quale beneficerà di un aiuto di circa 25 milioni di EUR.
(7) Informazioni riservate.
(8) Va osservato che questi utili operativi corrispondono al prodotto netto meno l’ammortamento e gli interessi sugli investimenti.
(9) Decreto sull’espansione economica nella regione fiamminga, N 40/99 (GU C 284 del 7.10.2000, pag. 8) e N 223/93 (GU C 282 del 20.10.1993, pag. 4).
(10) Documento di sintesi The Development of a European Olefins Pipelines Network and Its Benefits (Lo sviluppo di una rete europea di condutture per olefine e i suoi vantaggi), maggio 2003 (http://www.petrochemistry.net/templates/shwPressroom.asp?TID=4&SNID=16).
(11) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(12) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(13) In particolare N 517/98 UK, Sovvenzioni per il terminale europeo per merci su ferrovia del Galles meridionale, Regno Unito (GU C 81 del 24.3.1999, pag. 8); N 121/99 AT, Programm für die Förderung des kombinierten Güterverkehrs Straße-Schiene-Schiff (GU C 245 del 28.8.1999, pag. 2); N 208/00 NL, Regime di sovvenzioni ai terminali pubblici dell'entroterra (SOIT) (GU C 315 del 4.11.2000, pag. 22); e N 649/01 UK, Sussidi per le infrastrutture di trasporto merci, progetto del porto di Rosyth (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 2).
(14) Caso N 527/2002. Si tratta di un aiuto all’investimento del 35 % per un gasdotto per il trasporto di cherosene dal mare verso l’aeroporto internazionale di Atene. Tale gasdotto appartiene al settore pubblico, ma è gestito da un consorzio di cui fanno parte l’aeroporto, l’Olympic Airways e tre società petrolifere. La Commissione ha ritenuto l’aiuto compatibile alla luce della disciplina degli aiuti regionali (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 11).
(15) N 649/01 UK, Sussidi per le infrastrutture di trasporto merci, vedi nota 12.
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2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2005
sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 293]
(I testi in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, italiana, portoghese, slovena e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/171/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano. |
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(2) |
Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso. |
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(3) |
La decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «protocollo di Montreal» stabilisce i criteri sulla base dei quali la Commissione determina gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate nel territorio di ciascuna delle parti. |
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(4) |
La decisione XV/8 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A, B e C (sostanze dei gruppi II e III) del suddetto protocollo per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell’allegato IV della relazione della settima riunione delle parti, alle condizioni specificate nell’allegato II della relazione della sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11 e XI/15 delle parti del protocollo di Montreal. |
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(5) |
Conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, l’Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l’Irlanda, il Lussemburgo, la Norvegia, il Portogallo, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato al Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (2) che i clorofluorocarburi (CFC) non sono più essenziali per la produzione di specifici inalatori-dosatori di beta-agonisti a breve durata di azione. L’articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l’uso e l’immissione sul mercato dei CFC, salvo qualora tali sostanze siano considerate essenziali alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Le decisioni relative al carattere non essenziale dei clorofluorocarburi hanno determinato una riduzione della domanda di queste sostanze nella Comunità. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento in questione vieta l’importazione e l’immissione sul mercato di inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi, salvo qualora i CFC contenuti in questi prodotti siano considerati essenziali, alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo. |
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(6) |
L’11 luglio 2003 la Commissione ha pubblicato una comunicazione (3) destinata alle imprese della Comunità (UE-15) che desiderano essere prese in considerazione ai fini dell’impiego di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2004 e l’11 maggio 2004 ha pubblicato un’altra comunicazione destinata alle imprese dei dieci nuovi Stati membri (4); a seguito di tali comunicazioni ha ricevuto le dichiarazioni relative agli usi essenziali previsti nel 2004. |
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(7) |
La decisione 2004/209/CE della Commissione, del 28 gennaio 2004, sull’assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2004 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) deve essere modificata per tener conto dell’inclusione di specifiche quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono necessarie per usi essenziali nei dieci nuovi Stati membri a partire dal 1o maggio 2004. |
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(8) |
Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza occorre pertanto sostituire la decisione 2004/209/CE. |
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(9) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2004 è di 1 428 533,000 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono).
2. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e II (altri clorofluorocarburi completamenti alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2004 è di 73 336,765 kg PRO.
3. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2004 è di 19 268,700 kg PRO.
4. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2004 è di 141 834,000 kg PRO.
5. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2004 è di 529,300 kg PRO.
6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2004 è di 3,070 kg PRO.
7. La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2004 è di 13,248 kg PRO.
Articolo 2
Gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi elencati nell’allegato I non possono essere immessi sul mercato nei paesi in cui l’uso dei CFC per questi prodotti è considerato non essenziale.
Articolo 3
Nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004 si applicano le seguenti regole:
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1) |
alle imprese elencate nell’allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali; |
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2) |
alle imprese elencate nell’allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio; |
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3) |
alle imprese elencate nell’allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio; |
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4) |
alle imprese elencate nell’allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio; |
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5) |
alle imprese elencate nell’allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio; |
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6) |
alle imprese elencate nell’allegato VII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio; |
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7) |
alle imprese elencate nell’allegato VIII sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio; |
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8) |
le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell’allegato IX. |
Articolo 4
La decisione 2004/209/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 5
Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:
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Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
(2) www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml
(3) GU C 162 dell’11.7.2003, pag. 19.
(4) GU C 133 dell’11.5.2004, pag. 12.
(5) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 36.
ALLEGATO I
Conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, le parti di seguito indicate hanno stabilito che, data l’esistenza di inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, i CFC non sono più considerati essenziali, ai sensi del protocollo, se utilizzati in combinazione con i seguenti prodotti:
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Prodotto Paese |
Salbutamolo |
Terbutalina |
Fenoterolo |
Orciprenalina |
Reproterolo |
Carbuterolo |
Esoprenalina |
Pirbuterolo |
Clenbuterolo |
Bitolterolo |
Procaterolo |
Beclometasone |
Desametasone |
Flunisolide |
Fluticasone |
Budesonide |
Triamcinolone |
Ipratropio bromuro |
Ossitropio bromuro |
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Austria |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Belgio |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Repubblica ceca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Danimarca |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Finlandia |
X |
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Francia |
X |
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Germania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Grecia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Irlanda |
X |
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Lussemburgo |
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Portogallo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Paesi Bassi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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Norvegia |
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Svezia |
X |
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Regno Unito |
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Fonte: www.unep.org/ozone/dec12-2-3.pdf |
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ALLEGATO II
USI MEDICI ESSENZIALI
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per il trattamento dell’asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:
3M (UK) Aventis (UK) Bespak (UK) Boehringer Ingelheim (DE) Chiesi (IT) Glaxo Smith Kline (UK) IG Sprühtechnik (DE) Inyx Pharmaceuticals (UK) IVAX (IE) Jaba Farmaceutica (PT) Lab. Aldo-Union (ES) Otsuka Pharmaceuticals (ES) Sicor (IT) Schering-Plough (BE) V.A.R.I. (IT) Valeas (IT) Valois (FR)
ALLEGATO III
USI ESSENZIALI DI LABORATORIO
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:
Agfa-Gevaert (BE) Bie & Berntsen (DK) Butterworth Laboratories (UK) Biosolve (NL) Carl Roth (DE) Elcom Group (CZ) Environnement SA (FR) Honeywell Specialty Chemicals (DE) Ineos Fluor (UK) Katholieke Universiteit Leuven (BE) LGC Promochem (DE) Mallinckrodt Baker (NL) Merck KGaA (DE) Mikro + Polo (SI) Panreac Química (ES) SDS Solvants (FR) Sanolabor (SI) Sigma Aldrich Chemie (DE) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK) University Of Technology Vienna (AT) Ya Kemia Oy — Sigma Aldrich (FI)
ALLEGATO IV
USI ESSENZIALI DI LABORATORIO
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:
Airbus France (FR) Butterworth Laboratories (UK) Ineos Fluor (UK) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK)
ALLEGATO V
USI ESSENZIALI DI LABORATORIO
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:
Acros Organics (BE) Agfa-Gevaert (BE) Bie & Berntsen (DK) Biosolve (NL) Butterworth Laboratories (UK) Fisher Scientific (UK) Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE) Institut E. Malvoz (BE) Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE) Katholieke Universiteit Leuven (BE) Laboratoires Sérologiques (FR) Mallinckrodt Baker (NL) Merck KGaA (DE) Mikro + Polo (SI) Panreac Química (ES) Rohs Chemie (DE) SDS Solvants (FR) Sanolabor d.d. (SI) Sigma Aldrich Chemie (DE) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK) Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE) VWR I.S.A.S. (FR) YA-Kemia Oy (FI)
ALLEGATO VI
USI ESSENZIALI DI LABORATORIO
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:
Acros Organics (BE) Agfa-Gevaert (BE) Bie & Berntsen (DK) Katholieke Universiteit Leuven (BE) Mallinckrodt Baker (NL) Mikro + Polo (SI) Panreac Química (ES) Sanolabor d.d. (SI) Sigma Aldrich Chemie (DE) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK)
ALLEGATO VII
USI ESSENZIALI DI LABORATORIO
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:
Acros Organics (BE) Ineos Fluor (UK) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK)
ALLEGATO VIII
USI ESSENZIALI DI LABORATORIO
Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IX utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:
Ineos Fluor (UK) Sigma Aldrich Chemie (DE) Sigma Aldrich Chimie (FR)
ALLEGATO IX
(L’allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate.)
Rettifiche
|
2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/35 |
Rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 13 novembre 2004 )
|
1. |
Nell’allegato I, nelle appendici elencate qui di seguito, nei titoli dei grafici cancellare il numero della direttiva e il successivo trattino:
|
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2. |
A pagina 35, allegato II A, nel titolo: |
anziché:
«2004/78/CE»,
leggi:
«2004/104/CE».
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3. |
A pagina 38, allegato II B, nel titolo: |
anziché:
«95/54/CE»,
leggi:
«2004/104/CE».
|
4. |
A pagina 40, allegato III A, nel titolo: |
anziché:
«95/54/CE»,
leggi:
«2004/104/CE».
|
5. |
A pagina 42, allegato III B, nel titolo: |
anziché:
«95/54/CE»,
leggi:
«2004/104/CE».
|
6. |
A pagina 43, allegato III C, nel paragrafo 6: |
anziché:
«2004/XX/CE»,
leggi:
«2004/104/CE».
|
7. |
A pagina 45, allegato V, dopo il punto 1.2 inserire il seguente paragrafo: |
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«1.3. |
Innanzitutto si misurano all’antenna radio del veicolo i livelli delle emissioni nella fascia di frequenza FM (76 o 108 MHz) con un rivelatore medio. Se non viene oltrepassato il livello di cui al punto 6.3.2.4 dell’allegato I, allora il veicolo è ritenuto conforme ai requisiti del presente allegato per quanto riguarda tale fascia di frequenza e non occorre effettuare la prova completa.» |