ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 51

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
24 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 296/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 297/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

3

 

*

Regolamento (CE) n. 298/2005 della Commissione, del 22 febbraio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

5

 

*

Regolamento (CE) n. 299/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Italia

11

 

*

Regolamento (CE) n. 300/2005 della Commissione, del 22 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

13

 

*

Regolamento (CE) n. 301/2005 della Commissione, del 23 febbraio 2005, recante quarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/153/CE:Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un’esenzione dall’imposta sul cambiamento climatico a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

17

 

 

Commissione

 

*

2005/154/CE:Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 356]  ( 1 )

19

 

*

2005/155/CE:Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 357]  ( 1 )

23

 

*

2005/156/CE:Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2005, che modifica la decisione 1999/710/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni [notificata con il numero C(2005) 364]  ( 1 )

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.2.2005   

IT

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L 51/1


REGOLAMENTO (CE) N. 296/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

128,0

204

77,6

212

166,8

624

185,9

999

139,6

0707 00 05

052

176,2

068

116,1

204

111,5

999

134,6

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

185,6

204

196,9

999

191,3

0805 10 20

052

49,3

204

47,2

212

50,4

220

40,9

421

30,9

624

67,3

999

47,7

0805 20 10

204

79,4

624

84,0

999

81,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

60,7

204

91,9

400

78,4

464

56,0

528

96,4

624

85,4

662

49,9

999

74,1

0805 50 10

052

59,4

999

59,4

0808 10 80

400

115,5

404

91,2

508

80,2

512

114,6

528

83,3

720

56,7

999

90,3

0808 20 50

388

68,5

400

96,3

512

63,8

528

68,6

999

74,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.2.2005   

IT

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L 51/3


REGOLAMENTO (CE) N. 297/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2005

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 14 al 18 febbraio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 14 al 18 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP—INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.2.2005

Limite

Barbados

100

 

Belize

0

Raggiunto

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

100

 

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

Mozambico

100

Raggiunto

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.2.2005

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 14.-18.2.2005

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


24.2.2005   

IT

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L 51/5


REGOLAMENTO (CE) N. 298/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2005

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

34,89

20,34

1 042,92

259,69

545,88

8 479,60

120,46

24,28

15,03

139,22

8 364,47

1 327,50

317,18

24,04

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

7,28

4,24

217,62

54,19

113,91

1 769,40

25,14

5,07

3,14

29,05

1 745,38

277,00

66,19

5,02

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

124,37

72,51

3 717,78

925,76

1 945,96

30 228,03

429,42

86,56

53,59

496,28

29 817,61

4 732,26

1 130,69

85,70

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

61,64

35,94

1 842,60

458,82

964,46

14 981,60

212,83

42,90

26,56

245,97

14 778,19

2 345,40

560,39

42,48

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

48,97

28,55

1 463,86

364,51

766,21

11 902,16

169,08

34,08

21,10

195,41

11 740,56

1 863,31

445,21

33,75

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

74,77

43,59

2 235,10

556,56

1 169,90

18 172,85

258,17

52,04

32,22

298,36

17 926,11

2 845,00

679,76

51,52

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

41,80

24,37

1 249,53

311,14

654,03

10 159,49

144,33

29,09

18,01

166,80

10 021,55

1 590,49

380,02

28,80

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

59,55

34,72

1 780,12

443,26

931,75

14 473,53

205,61

41,45

25,66

237,63

14 277,02

2 265,86

541,39

41,04

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

323,02

188,32

9 655,96

2 404,41

5 054,13

78 509,40

1 115,31

224,82

139,19

1 288,97

77 443,45

12 290,82

2 936,68

222,59

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

236,47

137,86

7 068,92

1 760,22

3 700,01

57 475,01

816,50

164,59

101,90

943,63

56 694,64

8 997,84

2 149,88

162,95

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,57

12 386,46

3 084,33

6 483,33

100 710,20

1 430,70

288,39

178,55

1 653,46

99 342,81

15 766,40

3 767,11

285,54

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

241,31

140,69

7 213,61

1 796,25

3 775,75

58 651,42

833,21

167,95

103,98

962,94

57 855,08

9 182,01

2 193,88

166,29

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

290,09

169,12

8 671,61

2 159,30

4 538,90

70 505,99

1 001,62

201,90

125,00

1 157,57

69 548,69

11 037,86

2 637,31

199,90

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

169,54

98,84

5 068,00

1 261,97

2 652,69

41 206,19

585,38

118,00

73,05

676,52

40 646,71

6 450,92

1 541,34

116,83

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

84,64

49,34

2 530,09

630,01

1 324,30

20 571,29

292,24

58,91

36,47

337,74

20 291,98

3 220,48

769,48

58,32

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

926,44

540,11

27 694,07

6 896,05

14 495,64

225 171,24

3 198,81

644,80

399,20

3 696,87

222 113,99

35 251,04

8 422,64

638,41

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

182,66

106,49

5 460,19

1 359,63

2 857,97

44 394,95

630,68

127,13

78,71

728,88

43 792,18

6 950,13

1 660,61

125,87

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

103,04

60,08

3 080,32

767,02

1 612,30

25 045,04

355,79

71,72

44,40

411,19

24 704,99

3 920,85

936,82

71,01

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

109,85

64,04

3 283,61

817,65

1 718,71

26 697,97

379,27

76,45

47,33

438,33

26 335,48

4 179,63

998,65

75,69

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

150,34

87,65

4 494,18

1 119,09

2 352,34

36 540,67

519,10

104,64

64,78

599,93

36 044,54

5 720,52

1 366,82

103,60

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

92,79

54,10

2 773,86

690,71

1 451,89

22 553,34

320,40

64,58

39,98

370,28

22 247,12

3 530,77

843,62

63,94

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

75,30

43,90

2 250,94

560,50

1 178,19

18 301,67

260,00

52,41

32,45

300,48

18 053,17

2 865,16

684,58

51,89

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

48,96

28,55

1 463,63

364,46

766,10

11 900,31

169,06

34,08

21,10

195,38

11 738,74

1 863,02

445,14

33,74

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

52,29

30,48

1 562,97

389,19

818,09

12 708,02

180,53

36,39

22,53

208,64

12 535,47

1 989,47

475,35

36,03

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

67,20

39,18

2 008,89

500,23

1 051,50

16 333,64

232,04

46,77

28,96

268,17

16 111,87

2 557,07

610,97

46,31

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

66,85

38,97

1 998,36

497,61

1 045,98

16 247,99

230,82

46,53

28,81

266,76

16 027,38

2 543,66

607,76

46,07

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

85,17

49,66

2 546,03

633,98

1 332,65

20 700,96

294,08

59,28

36,70

339,87

20 419,89

3 240,78

774,33

58,69

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

156,43

91,20

4 676,15

1 164,40

2 447,59

38 020,24

540,12

108,88

67,41

624,22

37 504,02

5 952,15

1 422,16

107,80

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

39,60

23,09

1 183,76

294,77

619,61

9 624,78

136,73

27,56

17,06

158,02

9 494,10

1 506,78

360,02

27,29

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

56,62

33,01

1 692,41

421,42

885,84

13 760,45

195,48

39,40

24,40

225,92

13 573,61

2 154,23

514,72

39,01

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

90,16

52,57

2 695,26

671,14

1 410,75

21 914,24

311,32

62,75

38,85

359,79

21 616,70

3 430,72

819,71

62,13

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

144,29

84,12

4 313,26

1 074,04

2 257,65

35 069,68

498,20

100,43

62,17

575,77

34 593,53

5 490,23

1 311,80

99,43

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

610,83

356,12

18 259,60

4 546,79

9 557,45

148 462,74

2 109,08

425,14

263,21

2 437,46

146 447,00

23 242,16

5 553,32

420,92

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

110,96

64,69

3 317,03

825,97

1 736,20

26 969,68

383,13

77,23

47,81

442,79

26 603,50

4 222,16

1 008,81

76,46

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

128,66

75,01

3 846,16

957,72

2 013,16

31 271,81

444,25

89,55

55,44

513,42

30 847,22

4 895,67

1 169,74

88,66

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

110,21

64,25

3 294,56

820,37

1 724,44

26 786,98

380,54

76,71

47,49

439,79

26 423,28

4 193,56

1 001,98

75,95

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

178,08

103,82

5 323,43

1 325,58

2 786,39

43 283,02

614,88

123,95

76,74

710,62

42 695,35

6 776,05

1 619,02

122,72

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

177,79

9 115,87

2 269,93

4 771,43

74 118,10

1 052,93

212,25

131,40

1 216,87

73 111,76

11 603,35

2 772,42

210,14

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 062,63

619,51

31 765,20

7 909,79

16 626,55

258 272,22

3 669,05

739,59

457,89

4 240,32

254 765,54

40 433,07

9 660,79

732,26

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

64,65

37,69

1 932,58

481,23

1 011,55

15 713,18

223,22

45,00

27,86

257,98

15 499,84

2 459,93

587,76

44,55

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

165,65

96,57

4 951,78

1 233,03

2 591,86

40 261,23

571,96

115,29

71,38

661,01

39 714,59

6 302,98

1 505,99

114,15

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

133,55

77,86

3 992,20

994,09

2 089,60

32 459,28

461,12

92,95

57,55

532,92

32 018,56

5 081,57

1 214,15

92,03

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


24.2.2005   

IT

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L 51/11


REGOLAMENTO (CE) N. 299/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2005

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell’ambito del limite di garanzia per il raccolto 2005 in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2005 fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (2). Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e un aumento del limite di garanzia generale di ciascuno Stato membro.

(2)

Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2005, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima del 30 maggio 2005, quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(2)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004.


ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro

Stato membro

Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento

Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento

ITALIA

507,5 t di light air-cured (gruppo II)

406,0 t di flue-cured (gruppo I)

1 587,5 t di dark air-cured (gruppo III)

398,3 t di flue-cured (gruppo I)

1 089,6 t di light air-cured (gruppo II)

1 791,5 t di fire-cured (gruppo IV)

1 576,0 t di flue-cured (gruppo I)

4 279,4 t di sun-cured (gruppo V)

717,7 t di flue-cured (gruppo I)

2 805,9 t di light air-cured (gruppo II)

148,3 t di dark air-cured (gruppo III)

463,3 t di Katerini (gruppo VII)

353,3 t di flue-cured (gruppo I)

110,0 t di light air-cured (gruppo II)


24.2.2005   

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L 51/13


REGOLAMENTO (CE) N. 300/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 12, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 8 bis del regolamento.

(2)

L’articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare l’allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC del Consiglio (2), che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(3)

La posizione comune 2005/149/PESC del Consiglio (3) modifica l’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).

(2)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).

(3)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004, la sezione «I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD» è modificata come segue:

1.

Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «A. MANUFACTURING», sono soppresse le seguenti voci:

«9.

Mercury Ray Manufacturing Ltd, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon U Nyo Min Oo.»

«10.

Myanmar Hwa Fu International Ltd., No 3, Main Road, Pyinmabin Industrial Zone Mingalardon TSP, Yangon.»

«11.

Myanmar Ma Mee Double Decker Co. Ltd Plot 41, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.»

«12.

Myanmar Sam Gaung Industry Ltd., No 6/A, Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.»

«13.

Myanmar Tokiwa Corp., 44B/No 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.»

«14.

Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd, 22, Pyay Road, 7 Mile, Mayangone TSP, Yangon.»

2.

Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «B. TRADING», viene soppressa la seguente voce:

«1.

Diamond Dragon (Sein Naga) Co. Ltd, 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon.»

3.

Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «C. SERVICES», vengono soppresse le seguenti voci:

«3.

Myanmar Cement Ltd.»

«4.

Myanmar Hotel and Cruises Ltd, RM. 814/815, Trader’s Hotel, 223, Sule Pagoda Road, Yangon.».


24.2.2005   

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L 51/15


REGOLAMENTO (CE) N. 301/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2005

recante quarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 17 febbraio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2005.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 187/2005 (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 4).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

La voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»:

«Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Indirizzo: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Passaporto kuwaitiano n.: 106261543».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

24.2.2005   

IT

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L 51/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un’esenzione dall’imposta sul cambiamento climatico a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2005/153/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 18 giugno 2004 le autorità del Regno Unito hanno chiesto alla Commissione una deroga che consenta loro di continuare ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un’esenzione dall’imposta sul cambiamento climatico (CCL), a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

La CCL del Regno Unito è destinata a favorire l’efficienza energetica e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel settore non domestico. Si applica al gas, al carbone, all’elettricità e al GPL utilizzati per il riscaldamento nelle imprese e nel settore pubblico.

(3)

Le esenzioni dalla CCL sono state introdotte nel 2001 per favorire le buone prassi ambientali. Sono stati esentati dall’imposta i combustibili solidi di valore inferiore a 15 GBP/t, come i rifiuti e i residui mescolati dell’industria carboniera e del coke.

(4)

Con l’entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE gli Stati membri che non hanno sottoposto a tassazione questi combustibili devono introdurre tali imposte.

(5)

L’esenzione fiscale in questione favorisce l’utilizzazione dei combustibili solidi meno pregiati per la produzione di energia, evitando che siano inviati nelle discariche. Anche se l’uso di questi combustibili per la produzione di energia sarebbe in effetti preferibile all’invio in discarica da un punto di vista di politica ambientale, il principio «chi inquina, paga» comporterebbe l’applicazione di un’aliquota di tassazione inferiore ai combustibili solidi meno pregiati, in base al loro contenuto energetico. Tenuto conto, tuttavia, della qualità e del contenuto energetico variabili di questi materiali e delle conseguenti difficoltà nel fissare un’aliquota di tassazione esatta, nonché dell’esiguità degli importi in questione, un’esenzione totale potrebbe essere accettabile come misura temporanea. L’esenzione dovrebbe quindi avere durata limitata.

(6)

Per l’erario britannico, il costo annuo dello sgravio attualmente applicato si aggira per tutto il settore intorno alle 100 000 GBP. Se l’esenzione fiscale costituisce un aiuto di Stato, si applicano le normali regole. Lo sgravio risulta conforme al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (2). Tuttavia, se il beneficio per l’impresa fosse superiore al massimale definito nel regolamento summenzionato, occorrerebbe notificarlo alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3).

(7)

La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare se esse non comportino distorsioni della concorrenza o non ostacolino il funzionamento del mercato interno e se non siano incompatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare un’esenzione d’accisa a favore dei combustibili solidi meno pregiati, di valore, cioè, inferiore alle 15 GBP/t.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


Commissione

24.2.2005   

IT

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L 51/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica della decisione 2003/760/CE che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 356]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/154/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella decisione 2003/760/CE della Commissione (2) il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du service de développement rural du Ministère de l’agriculture et de l’élevage» è identificato quale autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

A seguito della ristrutturazione dell’amministrazione della Polinesia l’autorità competente è ora il «Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche».

(3)

Questa nuova autorità è in grado di verificare in modo efficace l’applicazione delle norme in vigore.

(4)

Il DQAAV ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.

(5)

La decisione 2003/760/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/760/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il “Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts et de la recherche” è l’autorità competente nella Polinesia francese per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2)

L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 10 aprile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della POLINESIA FRANCESE e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

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24.2.2005   

IT

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L 51/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 357]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella decisione 97/102/CE della Commissione (2), il comitato della pesca della Federazione russa è identificato quale autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

In seguito a una ristrutturazione dell’amministrazione russa, l’autorità competente è ora il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa. Questa nuova autorità è in grado di vigilare in modo efficace all’applicazione delle norme in vigore.

(3)

Il ministero dell’Agricoltura ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.

(4)

La decisione 97/102/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/102/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa, assistito dal Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce), è l’autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.».

2)

L’allegato A è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 24 giugno 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/941/CE (GU L 325 del 30.11.2002, pag. 45).


ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della Russia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

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24.2.2005   

IT

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L 51/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

che modifica la decisione 1999/710/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni

[notificata con il numero C(2005) 364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/710/CE della Commissione (2) ha stabilito elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni.

(2)

La Bulgaria ha inviato un elenco di stabilimenti che producono carni macinate e preparazioni di carni per i quali le autorità competenti hanno fornito sufficienti garanzie di conformità alle norme comunitarie.

(3)

Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 1999/710/CE.

(4)

Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli materiali ridotti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (3).

(5)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/710/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 1999/710/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 marzo 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/381/CE (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 8).

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 1999/710/CE è inserito il seguente testo, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«País: Bulgaria/Země: Bulharsko/Land: Bulgarien/Land: Bulgarien/Riik: Bulgaaria/Χώρα: Βουλγαρία/Country: Bulgaria/Pays: Bulgarie/Paese: Bulgaria/Valsts: Bulgārija/Šalis: Bulgarija/Ország: Bulgária/Pajjiż: Bulgarija/Land: Bulgarije/Państwo: Bułgaria/País: Bulgária/Krajina: Bulharsko/Država: Bolgarija/Maa: Bulgaria/Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

BG 1602071

Brezovo Ltd

Brezovo

Plovdiv

MP

7

BG 2701013

Rodopa-Shumen Ltd

Shumen

Shumen

MP

7

BG 2304002

Nikas-Bulgaria Ltd

Botevgrad

Sofia

MP


Rettifiche

24.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/28


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 27 aprile 2004 )

A pagina 83, articolo 13, paragrafo 2, prima frase:

anziché:

«2.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 1 del presente allegato, le istituzioni possono assumere funzionari con le funzioni di giurista-linguista al grado A*7 o AD 7 che figurano in un elenco di candidati idonei stabilito a seguito di un concorso di livello LA 7 e LA 6 o A*7 anteriormente al 1o maggio 2006.»,

leggi:

«2.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, e al paragrafo 1, del presente articolo, le istituzioni possono assumere funzionari con le funzioni di giurista-linguista al grado A*7 o AD 7 che figurano in un elenco di candidati idonei stabilito a seguito di un concorso di livello LA 7 e LA 6 o A*6 anteriormente al 1o maggio 2006.».