ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48° anno
12 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 238/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione, dell’11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

3

 

*

Regolamento (CE) n. 240/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

10

 

*

Regolamento (CE) n. 241/2005 della Commissione, dell’11 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Israele

11

 

 

Regolamento (CE) n. 242/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

17

 

 

Regolamento (CE) n. 243/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

19

 

 

Regolamento (CE) n. 244/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 329a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

21

 

 

Regolamento (CE) n. 245/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, relativo alla 76a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

22

 

 

Regolamento (CE) n. 246/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, relativa alla 13a gara particolare effetuatta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

23

 

 

Regolamento (CE) n. 247/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2005

24

 

 

Regolamento (CE) n. 248/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

25

 

 

Regolamento (CE) n. 249/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

26

 

 

Regolamento (CE) n. 250/2005 della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/125/CE:
Decisione della Commissione, dell’11 febbraio 2005, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica, a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, iniziate nel 2002

29

 

*

2005/126/CE:
Decisione della Commissione, dell’11 febbraio 2005, relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di alcune specie, a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio, iniziate nel 2004

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.2.2005   

IT

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L 42/1


REGOLAMENTO (CE) N. 238/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

118,4

204

88,9

212

157,6

624

176,8

999

135,4

0707 00 05

052

165,8

068

111,6

204

82,0

999

119,8

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

184,6

204

247,6

999

216,1

0805 10 20

052

44,4

204

40,8

212

48,9

220

37,4

400

45,0

448

34,8

624

65,9

999

45,3

0805 20 10

204

88,4

624

72,5

999

80,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

61,1

204

96,6

400

79,0

464

42,4

624

74,8

662

36,0

999

65,0

0805 50 10

052

62,3

220

27,0

999

44,7

0808 10 80

400

100,9

404

89,2

528

96,4

720

65,4

999

88,0

0808 20 50

388

87,5

400

94,8

512

70,8

528

58,0

720

55,6

999

73,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


12.2.2005   

IT

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L 42/3


REGOLAMENTO (CE) N. 239/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2005

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), k) e n),

considerando quanto segue:

(1)

Il testo di talune definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 (2) deve essere reso più chiaro. In particolare occorre chiarire la definizione di «pascolo permanente» contenuta nel punto 2 del suddetto articolo e introdurre inoltre una definizione del termine «erba e altre piante erbacee da foraggio». In tale contesto occorre tuttavia considerare che gli Stati membri devono disporre di una certa flessibilità per poter tener conto delle condizioni agronomiche locali.

(2)

L’introduzione di un pagamento per il luppolo alle associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3) comporta la necessità di modificare alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 796/2004 e di introdurre disposizioni particolari in merito alla procedura di presentazione delle domande e ai controlli del regime di aiuto considerato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell’ambito della condizionalità, alcuni obblighi specifici a carico della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie coltivabile da mantenere nei nuovi Stati membri e stabilire gli obblighi individuali incombenti agli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.

(4)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone, in determinate situazioni, l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. Tale autorizzazione comprende anche la possibilità di convertire ad altri usi superfici adibite a pascolo permanente, purché, per compensare tale conversione, una superficie equivalente sia investita a pascolo permanente. In questi casi è opportuno disporre che, in deroga alla definizione di «pascolo permanente» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, le superfici così investite siano considerate superfici adibite a pascolo permanente a datare dal momento dell’impianto.

(5)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, un agricoltore può essere tenuto a riconvertire a pascolo permanente superfici adibite in passato a pascolo permanente e da esso convertite ad altri usi entro un periodo determinato. È opportuno prolungare tale periodo affinché l’onere connesso all’obbligo di mantenere pascoli permanenti sia più equamente ripartito tra gli agricoltori.

(6)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri devono fissare, per la presentazione della domanda unica, una data non successiva al 15 maggio di un dato anno. In considerazione delle specifiche condizioni climatiche, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. A seguito dell’adesione dei nuovi Stati membri, è opportuno disporre che tale deroga si applichi anche ad Estonia, Lettonia e Lituania. La data del 15 giugno va inoltre applicata alla notifica all’autorità competente delle successive modificazioni della domanda unica, secondo quanto previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

(7)

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l’obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno. Occorre prevedere i provvedimenti per garantire l’adempimento di tale obbligo.

(8)

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede disposizioni particolari per l’ipotesi in cui il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto cada di sabato, domenica o in un altro giorno festivo. È opportuno applicare le medesime disposizioni alla presentazione di domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(9)

Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli agricoltori che intendono partecipare a detto regime presentano una domanda conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. L’assegnazione dei diritti all’aiuto è effettuata sulla base delle domande presentate. È indispensabile che le informazioni contenute nelle domande siano trasmesse puntualmente per consentire agli Stati membri di stabilire i diritti all’aiuto entro i termini previsti da tale regolamento e garantire in questo modo il corretto avvio del nuovo regime. Gli agricoltori sono stati informati dei termini che sono tenuti a rispettare. Inoltre gli Stati membri devono trasmettere agli agricoltori, con notevole anticipo, i moduli prestampati per la presentazione delle domande. È quindi opportuno che la presentazione tardiva di tali domande sia consentita soltanto entro il termine fissato all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 per la presentazione tardiva delle domande di aiuto. È inoltre opportuno applicare un tasso di riduzione a scopo dissuasivo, salvo che il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

(10)

È necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.

(11)

Occorre precisare che le superfici dichiarate nell’ambito del regime di pagamento unico conformemente all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 vanno considerate come un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. La stessa precisazione è necessaria per le superfici dichiarate dalle associazioni di produttori nell’ambito di domande di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(12)

Nell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 796/2004 occorre precisare il livello di riduzione dei pagamenti a favore dei produttori di seminativi.

(13)

Occorre inoltre apportare alcune precisazioni riguardo alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento di tali obblighi.

(14)

Il regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) ha inciso sul tipo di riduzioni applicabili ai pagamenti diretti concessi conformemente al regolamento (CE) n. 796/2004. Tali riduzioni, nonché l’introduzione di altri tipi di riduzione operata dal presente regolamento, devono essere prese in considerazione nell’ambito dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(15)

Occorre stabilire le disposizioni applicabili nel caso in cui si riscontri che un agricoltore ha ricevuto un numero indebito di diritti all’aiuto o che il valore di ciascun diritto all’aiuto è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato rispetto ai vari modelli previsti dal regime di pagamento unico. È altresì necessario disciplinare il caso in cui tali diritti all’aiuto siano stati trasferiti o siano stati effettuati trasferimenti di diritti all’aiuto senza rispettare il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(16)

In varie versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 796/2004, il termine ultimo che gli Stati membri possono stabilire per la trasmissione della copia dei documenti giustificativi relativi alle domande di aiuto per le sementi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8, lettera d), dello stesso regolamento, è fissato al 31 maggio anziché al 15 giugno dell’anno successivo al raccolto.

(17)

In varie versioni linguistiche occorrere rettificare un errore nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, in cui viene fatto riferimento all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento anziché all’articolo 15, paragrafo 2.

(18)

In materia di responsabilità per l’infrazione agli obblighi di condizionalità ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, in diverse versioni linguistiche non risulta del tutto chiaro se l’agricoltore interessato possa essere ritenuto responsabile ai sensi della normativa nazionale applicabile, segnatamente nel caso in cui non sia l’autore diretto dell’inadempienza. È quindi opportuno armonizzare il testo di tale articolo in tutte le versioni linguistiche.

(19)

È pertanto necessario modificare e rettificare in conformità il regolamento (CE) n. 796/2004.

(20)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue.

1)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il testo dei punti 1) e 2) è sostituito dal seguente:

«1)

“seminativi”: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione, o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

2)

“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, e all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (*2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (*3) del Consiglio;»;

(*1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1."

(*2)   GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85."

(*3)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80."

b)

dopo il punto 2) è inserito il punto seguente:

«2 bis)

“erba e altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno). Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003;»

c)

il testo dei punti 11) e 12) è sostituito dal seguente:

«11)

“domanda unica”: la domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

12)

“regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo;»

d)

il testo del punto 36) è sostituito dal seguente:

«36)

“organismi di controllo specializzati”: le competenti autorità nazionali di controllo previste all’articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;»

e)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente regolamento, per “nuovi Stati membri” si intendono la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.»

2)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non diminuisca, a detrimento della superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione dell’anno di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento (in appresso denominata “proporzione di riferimento”).»;

b)

nel paragrafo 4 il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, che nel 2004 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l’agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2004.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 vengono detratte.

Le superfici ancora da imboschire in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono detratte;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

6.   Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

a)

la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005 conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.»

3)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata come pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta nell’articolo 2, punto 2). Essa deve essere adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per cinque anni consecutivi a decorrere dalla data della riconversione.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel 2005, tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dalla data prevista all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dal 1o gennaio 2006, l’obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

ii)

nel quinto comma è aggiunta la seguente frase:

«Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per cinque anni consecutivi a decorrere dalla data della riconversione.»

4)

Nell’articolo 11, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.»

5)

Nell’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«9.   Nel caso di una domanda di aiuto supplementare per il luppolo ai sensi dell’articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica contiene un’indicazione delle rispettive superfici.»

6)

L’articolo 14 è modificato come segue:

a)

Nel paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà, prevista all’articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, di effettuare un pagamento alle associazioni di produttori riconosciute di cui al secondo comma di detto articolo, l’agricoltore dichiara le proprie parcelle agricole adibite alla coltivazione del luppolo altresì in una rubrica distinta del modulo di domanda unica. In tal caso l’agricoltore indica nel modulo di domanda unica anche la propria appartenenza all’associazione di produttori.»;

b)

dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   Se, per un dato anno, l’agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui al paragrafo 1 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti ad esso spettanti per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.»

7)

Nell’articolo 15, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le date fissate da Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia per la presentazione della domanda unica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Lettonia, Finlandia e Svezia, entro il 15 giugno dell’anno civile considerato.»

8)

Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 15:

«CAPITOLO I BIS

DOMANDE DI AIUTO PER IL LUPPOLO PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

Articolo 15 bis

Domanda di aiuto

Le domande di aiuto presentate da associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (*4) devono contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:

a)

l’identità dell’associazione di produttori;

b)

elementi identificativi delle parcelle agricole considerate;

c)

una dichiarazione dell’associazione di produttori di aver preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.

Le associazioni di produttori possono esclusivamente dichiarare parcelle agricole adibite alla coltivazione del luppolo e dichiarate, nel medesimo anno civile, dai loro membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Gli Stati membri possono semplificare la procedura di domanda inviando alle associazioni di produttori un modulo di domanda prestampato con l’elenco di tutte le parcelle a tal fine dichiarate dai loro membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.»

(*4)   GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1."

9)

Nell’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

«Il primo comma si applica anche alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori nell’ambito del regime di pagamento unico conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

10)

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico

1.   Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in deroga all’articolo 21, del presente regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora, nello Stato membro in questione, la domanda di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento e la domanda unica per l’anno considerato debbano essere presentate congiuntamente dall’agricoltore e questi presenti tali domande oltre il termine prestabilito, una riduzione del 4 % per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nell’anno considerato in base ai diritti di aiuto da assegnare all’agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.

2.   Se nello Stato membro la domanda ai fini del regime di pagamento unico e la domanda unica devono essere presentate separatamente, l’articolo 21 si applica alla presentazione della domanda unica.

In tal caso, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se la domanda ai fini del regime di pagamento unico prevista dallo stesso articolo è presentata oltre il termine prestabilito, una riduzione del 3 % per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico in base ai diritti di aiuto da assegnare all’agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.»

11)

Nell’articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«h)

tra le parcelle agricole dichiarate dalle associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 15 bis e le parcelle corrispondenti dichiarate dai membri di tali associazioni conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, nonché le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione ai fini della verifica dell’ammissibilità all’aiuto.»

12)

Nell’articolo 26, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

«e)

il 5 % degli agricoltori le cui parcelle agricole sono dichiarate da un’associazione di produttori che presenta domanda di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 15 bis.»

13)

Nell’articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le colture di canapa destinata alla produzione di fibre devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Tuttavia lo Stato membro può autorizzare la raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.»

14)

Dopo l’articolo 33 è inserita la seguente sottosezione:

«SOTTOSEZIONE II BIS

CONTROLLI IN LOCO RELATIVI ALLE DOMANDE DI AIUTO PER IL LUPPOLO PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

Articolo 33 bis

Modalità dei controlli in loco

I controlli in loco di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera e), sono effettuati applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 29, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’articolo 30, paragrafo 4, e dell’articolo 32.

Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004.»

15)

Nell’articolo 49, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«g)

superfici ai fini del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

h)

superfici dichiarate da associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 15 bis del presente regolamento.»

16)

Nell’articolo 50, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La superficie massima ammissibile ai pagamenti per gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti per superficie per i seminativi, in conformità del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolata sulla base della superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie determinata oggetto di ritiro, sono ridotti soltanto fino al livello corrispondente alla superficie necessaria per la produzione di 92 tonnellate di cereali.»

17)

L’articolo 66 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi ambiti di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

Tuttavia l’infrazione di una norma che costituisce nel contempo un requisito è considerata come un’unica infrazione.

Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve tuttavia superare il 5 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.»;

b)

nel paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa l’agricoltore; in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 % stabilito nell’ultima frase del secondo comma.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, terzo comma, la riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.»

18)

L’articolo 71, paragrafo 2, è modificato nel modo seguente:

a)

il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

in primo luogo si applicano le eventuali riduzioni risultanti dalla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione (*5);»;

(*5)   GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3."

b)

il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c)

in terzo luogo, l’importo risultante deve servire da base per il calcolo di tutte le riduzioni da applicare alle domande di aiuto presentate tardivamente ai sensi degli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento;

d)

in quarto luogo, l’importo risultante deve servire da base per il calcolo della riduzione da applicare conformemente all’articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;

e)

infine, l’importo risultante deve essere diminuito applicando le riduzioni di cui al titolo IV, capitolo II, del presente regolamento.»

19)

Dopo l’articolo 73 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 73 bis

Recupero di diritti indebitamente concessi

1.   Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se nel frattempo l’agricoltore ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri agricoltori, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l’agricoltore destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero sufficiente di diritti.

I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.

2.   Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, tale valore deve essere rettificato di conseguenza. Tale rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.

3.   Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all’aiuto senza rispettare il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.

4.   Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità dell’articolo 73.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così rettificato.

1)

Nell’articolo 13, paragrafo 8, lettera d), la data del «31 maggio» è sostituita dalla data del «15 giugno».

2)

Nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, i termini «articolo 14, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 15, paragrafo 2».

3)

Il testo dell’articolo 65, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le azioni o le omissioni sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. Qualora l’azienda, la superficie, l’unità di produzione o l’animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all’infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se prosegue l’infrazione nei casi in cui avrebbe potuto individuarla e porvi termine.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

(2)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(3)   GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

(4)   GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/10


REGOLAMENTO (CE) N. 240/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, e l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

(2)

Tali deroghe sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 2294/2000 della Commissione, del 16 ottobre 2000, recante deroga all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in ordine alla prova di arrivo a destinazione in caso di concessione di restituzioni differenziate e recante modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (2), e dal regolamento (CE) n. 1369/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che deroga all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate e che fissa modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all’esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4) ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004. A decorrere dalla medesima data, il regolamento (CE) n. 519/2004 della Commissione, del 19 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l’esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), ha stabilito alcune disposizioni relative alla prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo.

(4)

I regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 sono divenuti privi di oggetto ed è pertanto opportuno disporne l’abrogazione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 262 del 17.10.2000, pag. 14.

(3)   GU L 198 del 27.7.2002, pag. 37.

(4)   GU L 60 del 27.2.2004, pag. 46.

(5)   GU L 83 del 20.3.2004, pag. 4.


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/11


REGOLAMENTO (CE) N. 241/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 31 gennaio 2005 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede nuovi contingenti tariffari e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare i nuovi contingenti tariffari e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari attualmente previsti nel regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tenere conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti per l’imputazione sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

(6)

Dato che il protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e Israele si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data e deve entrare in vigore quanto prima.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi che, a norma dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 e 09.1360, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 38).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, la tabella della parte A è modificata come segue:

1)

Sono inserite le nuove righe seguenti:

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(t)

Dazio contingentale

«09.1361

0105 12 00

 

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

dall'1.5. al 31.12.2004

79 653 pezzi

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

122 960 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2006

126 440 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

129 920 pezzi

09.1362

0407 00

 

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

dall'1.5. al 31.12.2004

357 067 pezzi

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

551 200 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2006

566 800 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

582 400 pezzi

09.1363

0604 99 90

 

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.5. al 31.12.2004

6,87

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

10,6

dall'1.1. al 31.12.2006

10,9

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

11,2

09.1364

0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.5. al 30.6.2004

103

Esenzione

dall'1.1. al 30.6.2005

318

dall'1.1. al 30.6.2006

327

dall'1.1. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 30.6.

336

09.1365

ex 2004 90 98

12

19  (i)

30

80

Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi sedani rapa o carote

dall'1.5. al 31.12.2004

103

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

159

dall'1.1. al 31.12.2006

163,5

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

168

09.1366

2009 80 89

 

Altri succhi di un solo tipo di frutta o di ortaggi e legumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o pari a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, diversi dai succhi di pera o di frutta tropicale

dall'1.5. al 31.12.2004

240,33

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

371

dall'1.1. al 31.12.2006

381,5

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

392 »

2)

Le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 e 09.1352 sono sostituite rispettivamente dalle righe seguenti:

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(t)

Dazio contingentale

«09.1306

0603 10

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.1. al 31.12.2004

20 085 + 206 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

20 988

dall'1.1. al 31.12.2006

21 582

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

22 176

09.1303

0709 60 10

 

Peperoni, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.2004

15 450 + 274,67 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

16 324

dall'1.1. al 31.12.2006

16 786

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

17 248

09.1310

0709 90 60

 

Granturco dolce, fresco o refrigerato

dall'1.1. al 31.12.

1 500  (1)

Esenzione

09.1318

0712 90 50

 

Carote secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

dall'1.1. al 31.12.2004

103 + 54,93 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

0712 90 90

Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.2005

190,8

0910 40 19

Timo tritato o polverizzato

dall'1.1. al 31.12.2006

196,2

0910 40 90

Foglie di alloro

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

201,6

0910 91 90

Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate

09.1329

0807 19 00

 

Altri meloni, freschi

dall'1.11.2003 al 31.5.2004

11 400 + 14,29 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione

dal 15.9.2004 al 31.5.2005

11 845

dal 15.9.2005 al 31.5.2006

12 190

dal 15.9.2006 al 31.5.2007

12 535

dal 15.9.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.9. al 31.5.

12 880

09.1360

ex 2009 90 59

30

Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicale e miscugli di succhi di agrumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati

dall'1.1. al 31.12.2004

1 545 + 892,67 di aumento del peso netto dall'1.5. to 31.12.2004

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

2 968

dall'1.1. al 31.12.2006

3 052

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

3 136

09.1352

2204 21 10

 

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1. al 31.12.2004

3 718,3 hl + 103 di aumento dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

ex 2204 21 79

79,80

dall'1.1. al 31.12.2005

3 985,6 hl

ex 2204 21 80

79, 80

dall'1.1. al 31.12.2006

4 098,4 hl

ex 2204 21 83  (ii)

10, 79, 80

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

4 211,2 hl

ex 2204 21 84  (iii)

10, 79, 80

ex 2204 21 94

10, 30 (iv)

ex 2204 21 98

10, 30 (iv)

ex 2204 21 99

10 »


(i)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 12 e 19 saranno sostituite con la suddivisione 10.

(ii)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(iii)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(iv)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/17


REGOLAMENTO (CE) N. 242/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

56

52

52

Burro < 82 %

54,5

50,8

Burro concentrato

67,5

63,5

67,5

63,5

Crema

 

 

26

22

Cauzione di trasformazione

Burro

62

Burro concentrato

74

74

Crema

29


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/19


REGOLAMENTO (CE) N. 243/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 157a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

210

210

Concentrato

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

73

73

Concentrato


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/21


REGOLAMENTO (CE) N. 244/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 329a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 329a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

66,6 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

74 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/22


REGOLAMENTO (CE) N. 245/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

relativo alla 76a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 76a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 8 febbraio 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/23


REGOLAMENTO (CE) N. 246/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

relativa alla 13a gara particolare effetuatta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 13a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 febbraio 2005, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/24


REGOLAMENTO (CE) N. 247/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 febbraio 2005, è fissata una restituzione massima pari a 60,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)   GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)   GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/25


REGOLAMENTO (CE) N. 248/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione (3) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2)

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 7 al 10 febbraio 2005 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2033/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)   GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).

(3)   GU L 353 del 27.11.2004, pag. 9.


12.2.2005   

IT

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L 42/26


REGOLAMENTO (CE) N. 249/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 7 al 10 febbraio 2005 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)   GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

(3)   GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


12.2.2005   

IT

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L 42/27


REGOLAMENTO (CE) N. 250/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 132/2005 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)   GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

(4)   GU L 25 del 28.1.2005, pag. 48.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 12 febbraio 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

21,23

5,69

1701 11 90  (1)

21,23

11,09

1701 12 10  (1)

21,23

5,50

1701 12 90  (1)

21,23

10,57

1701 91 00  (2)

21,79

15,15

1701 99 10  (2)

21,79

9,82

1701 99 90  (2)

21,79

9,82

1702 90 99  (3)

0,22

0,42


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

12.2.2005   

IT

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L 42/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2005

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica, a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, iniziate nel 2002

(2005/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1),

vista la decisione 2001/896/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/896/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative a norma della direttiva 92/34/CEE sul Prunus domestica nel corso del periodo dal 2002 al 2006.

(2)

Le prove e le analisi effettuate dal 2002 al 2004 devono essere proseguite nel 2005,

DECIDE:

Articolo unico

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2002 sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali di Prunus domestica vengono proseguite nel 2005 conformemente alla decisione 2001/896/CE.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/111/CE della Commissione (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 12).

(2)   GU L 331 del 15.12.2001, pag. 95.


12.2.2005   

IT

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L 42/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2005

relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di alcune specie, a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio, iniziate nel 2004

(2005/126/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (1),

vista la decisione 2002/744/CE della Commissione, del 5 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/744/CE reca disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie a norma della direttiva 98/56/CE per quanto riguarda Chamaecyparis, Ligustrum vulgare ed Euphorbia fulgens dal 2003 al 2005.

(2)

Le prove e le analisi effettuate nel 2003 e nel 2004 devono essere proseguite nel 2005,

DECIDE:

Articolo unico

Le prove e le analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sui materiali di moltiplicazione di Chamaecyparis, Ligustrum vulgare ed Euphorbia fulgens vengono proseguite nel 2005 conformemente alla decisione 2002/744/CE.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultrimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(2)   GU L 240 del 7.9.2002, pag. 63.