ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 33

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
5 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 202/2005 del Consiglio, del 18 gennaio 2005, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere e del Tribunale di primo grado

1

 

 

Regolamento (CE) n. 203/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 204/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

5

 

*

Regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell’Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP)

6

 

*

Regolamento (CE) n. 206/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento

8

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2005/102/CE:Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d'ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2005) 126]  ( 1 )

30

 

*

2005/103/CE:Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2005, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 134]

65

 

*

2005/104/CE:Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens [notificata con il numero C(2005) 217]  ( 1 )

71

 

*

2005/105/CE:Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2005, che autorizza la Svezia a utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino [notificata con il numero C(2005) 194]  ( 1 )

74

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l’introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità con l’articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004)

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.2.2005   

IT

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L 33/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 202/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere e del Tribunale di primo grado

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,

vista la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio, sulla base della decisione 2004/752/CE, Euratom ha affiancato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica, denominato «Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».

(2)

L'articolo 225 A, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 140 B, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevedono che le disposizioni di tali trattati relative alla Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.

(3)

È necessario fissare le retribuzioni, le pensioni e le indennità del presidente, dei membri e del cancelliere di detto Tribunale.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

2)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 quater

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento concernenti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia nonché il presidente, i membri e il cancelliere del Tribunale di primo grado si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.

2.   Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16, terzo scatto (A*16, terzo scatto fino al 30 aprile 2006):

:

presidente

:

104 %,

:

membri

:

100 %,

:

cancelliere

:

90 %.

3.   L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è pari a:

:

presidente

:

554 EUR,

:

membri

:

500 EUR,

:

cancelliere

:

400 EUR.

Il presidente del Tribunale della funzione pubblica e i presidenti delle sezioni di tre giudici percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 500 EUR al mese.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

(2)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 23).


5.2.2005   

IT

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L 33/3


REGOLAMENTO (CE) N. 203/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

109,0

204

73,4

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

100,8

0707 00 05

052

176,0

204

87,7

999

131,9

0709 10 00

220

65,9

999

65,9

0709 90 70

052

185,8

204

183,1

999

184,5

0805 10 20

052

44,6

204

48,2

212

50,3

220

38,4

421

23,4

448

35,9

624

68,4

999

44,2

0805 20 10

052

76,5

204

71,1

624

72,5

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,7

204

85,3

400

77,7

464

131,4

624

70,7

662

36,0

999

77,1

0805 50 10

052

54,5

999

54,5

0808 10 80

052

104,3

400

118,0

404

65,2

720

47,9

999

83,9

0808 20 50

388

94,0

400

93,0

528

59,8

720

41,5

999

72,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.2.2005   

IT

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L 33/5


REGOLAMENTO (CE) N. 204/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o aprile 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 153 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1204/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titoli di importazione, presentata nel mese di gennaio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta integralmente.

2.   I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ammontano a 66 495 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 32.


5.2.2005   

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L 33/6


REGOLAMENTO (CE) N. 205/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valdemone — DOP, Queso Ibores — DOP, Pera de Jumilla — DOP, Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta — DOP, Sierra de Cádiz — DOP, Requeijão Serra da Estrela — DOP, Zafferano dell’Aquila — DOP, Zafferano di San Gimignano — DOP, Mantecadas de Astorga — IGP e Pan de Cea — IGP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall'Italia per la registrazione delle tre denominazioni «Valdemone», «Zafferano dell'Aquila» e «Zafferano di San Gimignano», la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione delle sei denominazioni «Queso Ibores», «Pera de Jumilla», «Aceite de Terra Alta» od «Oli de Terra Alta», «Sierra de Cádiz», «Mantecadas de Astorga» e «Pan de Cea» e la domanda presentata dal Portogallo per la registrazione della denominazione «Requeijão Serra da Estrela» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3) è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).

(2)  GU C 58 del 6.3.2004, pag. 10 (Valdemone).

GU C 58 del 6.3.2004, pag. 14 (Queso Ibores).

GU C 58 del 6.3.2004, pag. 17 (Pera de Jumilla).

GU C 61 del 10.3.2004, pag. 22 (Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta).

GU C 88 dell'8.4.2004, pag. 6 (Sierra de Cádiz).

GU C 88 dell'8.4.2004, pag. 10 (Requeijão Serra da Estrela).

GU C 93 del 17.4.2004, pag. 23 (Zafferano dell'Aquila).

GU C 93 del 17.4.2004, pag. 27 (Zafferano di San Gimignano).

GU C 98 del 23.4.2004, pag. 24 (Mantecadas de Astorga).

GU C 98 del 23.4.2004, pag. 29 (Pan de Cea).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1898/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 66).


ALLEGATO

PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Valdemone (DOP)

SPAGNA

Aceite de Terra Alta od Oli de Terra Alta (DOP)

Sierra de Cádiz (DOP)

Formaggi

SPAGNA

Queso Ibores (DOP)

Frutta

SPAGNA

Pera de Jumilla (DOP)

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

PORTOGALLO

Requeijão Serra da Estrela (DOP)

Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ecc.)

ITALIA

Zafferano dell’Aquila (DOP)

Zafferano di San Gimignano (DOP)

PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

SPAGNA

Pan de Cea (IGP)

Mantecadas de Astorga (IGP)


5.2.2005   

IT

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L 33/8


REGOLAMENTO (CE) N. 206/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (4), in particolare l’articolo 15,

previe consultazioni nell’ambito del comitato consultivo istituito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94, nonché del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 6 febbraio 2004, l’Irlanda e il Regno Unito hanno informato la Commissione che l’andamento delle importazioni di salmone atlantico d’allevamento sembrava richiedere l’istituzione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e n. 519/94. Essi hanno presentato informazioni complete degli elementi di prova a loro disposizione, determinati sulla base dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e hanno chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.

(2)

L’Irlanda e il Regno Unito hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni di salmone atlantico d’allevamento nella Comunità europea stanno registrando un rapido aumento, sia in termini assoluti, sia per quanto riguarda la produzione e il consumo comunitari.

(3)

Essi hanno affermato che l’aumento del volume delle importazioni di salmone atlantico d’allevamento ha avuto, tra l’altro, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenziali nella Comunità, nonché sulla quota di mercato detenuta dai produttori comunitari, con un conseguente pregiudizio per questi ultimi.

(4)

L’Irlanda e il Regno Unito hanno fatto altresì presente che, a giudicare dalle informazioni fornite dai produttori comunitari, l’eventuale ritardo da parte della Comunità europea nell’adottare misure di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare, e ha chiesto che tali misure vengano prese con urgenza.

(5)

La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e si è consultata con essi in merito alle modalità e alle condizioni d’importazione, all’andamento delle importazioni e agli elementi di prova dell’esistenza di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne il prodotto comunitario in questione.

(6)

Il 6 marzo 2004, la Commissione ha avviato un’inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari del prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso. Tale prodotto è stato definito come salmone d’allevamento, anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato («il prodotto in esame») (5) come illustrato in appresso. Il periodo dell’inchiesta (PI) è il 2003, mentre il periodo esaminato nel corso dell’inchiesta (o «periodo in esame») è compreso tra l’inizio del 2000 e la fine del 2003.

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti summenzionate, alle associazioni rappresentative di allevatori di salmone nella Comunità e a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(8)

Il 13 agosto 2004 la Commissione ha istituito misure provvisorie di salvaguardia, deferite al Consiglio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Le misure sono scadute il 6 dicembre 2004.

(9)

In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha proseguito la sua inchiesta per giungere a conclusioni definitive. Alcuni governi, alcuni produttori esportatori e le loro associazioni rappresentative, i produttori, fornitori, trasformatori e importatori della Comunità, nonché le loro associazioni rappresentative hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Nell’elaborare le conclusioni definitive si è tenuto conto delle osservazioni scritte e orali presentate dalle parti. Sono state raccolte e verificate tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva e sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di otto produttori comunitari.

(10)

A tutte le parti che hanno collaborato all’inchiesta sono stati comunicati i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva istituire misure di salvaguardia definitive, nonché la forma delle misure proposte. Inoltre, si è data loro la possibilità di presentare osservazioni, che sono state esaminate e delle quali si è tenuto conto, ove ritenuto opportuno, nelle conclusioni definitive.

2.   ELENCO DELLE PARTI CHE HANNO COLLABORATO ALL’INCHIESTA

3.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto in merito al quale è stato comunicato alla Commissione che l’andamento delle importazioni sembrava richiedere l’istituzione di misure di salvaguardia è il salmone atlantico d’allevamento, anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato.

(12)

Si ritiene, tuttavia, che tutto il salmone d’allevamento dovrebbe costituire il prodotto in esame. Limitando il prodotto in esame al salmone atlantico d’allevamento si fornirebbe una definizione troppo ristretta del prodotto. Tenuto conto delle caratteristiche fisiche delle diverse specie di salmone (dimensioni, forma, sapore, ecc.), del processo di produzione e della sostituibilità, per il consumatore, di tutti i tipi di salmone d’allevamento, si ritiene che tutto il salmone d’allevamento costituisca un unico prodotto. Analogamente, benché il salmone d’allevamento venga venduto sotto diverse presentazioni (pesce intero eviscerato, pesce intero eviscerato decapitato o filetti), tutte queste presentazioni sono destinate alla stessa utilizzazione finale e possono essere facilmente sostituite.

(13)

Alcune parti hanno affermato che il salmone congelato è diverso dal salmone fresco e non dovrebbe far parte del prodotto in esame. Una parte ha osservato che esso è oggetto di una diversa classificazione a fini tariffari e ha sostenuto che è destinato all’industria alimentare di trasformazione/affumicatura, che lo preferisce ad altri tipi di salmone, mentre i consumatori privilegiano il salmone fresco. Un’altra ha affermato che il salmone congelato non è una materia prima adatta per l’affumicatura. Si è affermato altresì che ai trasformatori occorrono infrastrutture diverse per il salmone fresco e per quello congelato. Esisterebbero inoltre mercati completamente distinti per il salmone fresco e per quello congelato, come indica l’assenza di un legame tra i loro prezzi, e sono stati forniti esempi specifici di tipi di dettaglianti, trasformatori e consumatori che richiedono una preparazione di salmone e non l’altra. Una parte ha asserito che le presentazioni normali del salmone congelato (ad esempio, pesce intero, filetti, ecc.) sono diverse da quelle del salmone fresco.

(14)

Tali affermazioni si sono rivelate tuttavia infondate. L’esistenza di classificazioni tariffarie diverse è soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione e non è di per sé determinante. I trasformatori utilizzano tanto il salmone d’allevamento fresco quanto quello congelato. Tanto le preparazioni fresche quanto quelle congelate vengono comunemente vendute al dettaglio, generalmente negli stessi punti vendita (benché alcuni di questi vendano esclusivamente salmone fresco o salmone congelato), sebbene risulti un lieve differenziale di prezzo tra i due tipi. Sia il salmone fresco sia quello congelato sono disponibili in preparazioni diverse e vengono direttamente consumati dai consumatori. Benché alcuni consumatori preferiscano acquistare il prodotto fresco/refrigerato e altri quello congelato, e benché la qualità di alcune preparazioni possa essere considerata migliore rispetto ad altre, tali preferenze e impressioni non sono significative. Entrambe le preparazioni sono destinate al medesimo impiego finale e sono in concorrenza sullo stesso mercato.

(15)

Una parte ha sostenuto che non esiste elasticità indiretta della domanda tra salmone fresco e congelato, e ha rinviato alle conclusioni del regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio a sostegno di tale affermazione. In realtà, tuttavia, detto regolamento ha riconosciuto che esisteva una concorrenza a livello di prezzi tra questi due prodotti.

(16)

L’argomentazione secondo la quale il salmone congelato e il salmone fresco sono prodotti diversi è stata pertanto respinta.

(17)

Si ritiene pertanto che il salmone d’allevamento (non allo stato libero) (fresco, refrigerato o congelato) nelle diverse presentazioni descritte costituisca un unico prodotto. Esso è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13.

4.   PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALI

(18)

Si è esaminato se il prodotto dei produttori comunitari — il salmone d’allevamento — (in appresso denominato «prodotto simile») fosse simile al prodotto in esame importato o direttamente concorrente con esso.

(19)

Ai fini di una determinazione, si è tenuto conto in particolare delle seguenti conclusioni dell’inchiesta.

a)

Il prodotto importato e il prodotto comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari (codice SA a sei cifre). Presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza. Il prodotto venduto sul mercato interno viene generalmente commercializzato come prodotto di prima qualità e il suo prezzo al dettaglio è spesso più elevato. Tuttavia, per essere «simili», i prodotti non devono essere assolutamente identici, e le piccole differenze di qualità non giustificano una modifica delle conclusioni globali riguardanti la somiglianza tra il prodotto importato e quello comunitario;

b)

il prodotto importato e il prodotto comunitario sono stati venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi erano di facile accesso ed erano i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello dei produttori comunitari;

c)

il prodotto importato e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili, e costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e facilmente intercambiabili;

d)

il prodotto importato e il prodotto comunitario sono stati entrambi considerati dai consumatori prodotti alternativi destinati a soddisfare una domanda specifica. Da questo punto di vista, le differenze segnalate da alcuni esportatori e importatori non erano che variazioni di scarso rilievo.

(20)

Si è pertanto concluso che il prodotto importato e il prodotto comunitario sono «simili o direttamente concorrenziali».

5.   IMPORTAZIONI

5.1.   Aumento delle importazioni

5.1.1.   Introduzione

(21)

Si è svolta un’analisi, fondata sui dati relativi al periodo 2000-2003, sulla base delle importazioni effettuate nell’ultimo periodo per il quale erano disponibili dati attendibili, per verificare se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fossero quantitativamente aumentate in misura tale, in termini assoluti o relativamente alla produzione comunitaria totale, e/o a condizioni tali, da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. Una parte ha sostenuto che l’aumento delle importazioni era dovuto al fatto che i dati relativi alle importazioni riguardavano anche quelle di salmone allo stato libero. Dall’inchiesta è emerso tuttavia che, benché nelle statistiche Eurostat non venga operata una distinzione fra salmone allo stato libero e salmone d’allevamento, dalle informazioni disponibili (statistiche sulle esportazioni statunitensi e canadesi) risulta che le importazioni di salmone allo stato libero nella Comunità sono effettivamente diminuite dal 2001. Pertanto, l’aumento delle importazioni osservato nei dati Eurostat non è imputabile all’inserimento delle importazioni di tutti i tipi di salmone in tali dati. Una parte ha contestato altresì l’idoneità del 2000 come anno di riferimento per l’analisi svolta, sostenendo che in quell’anno i prezzi del salmone erano insolitamente elevati. L’analisi si concentra tuttavia sui principali sviluppi degli ultimi anni, e il suo esito non sarebbe diverso se si adottasse il 1999 o il 2001 come anno di riferimento.

(22)

Le conclusioni definitive indicate di seguito si basano pertanto sui dati relativi al periodo 2000-2003.

5.1.2.   Volume delle importazioni

(23)

Le importazioni sono passate da 372 789 tonnellate nel 2000 a 455 948 tonnellate nel 2003, con un aumento del 22 %. Tra il 2002 e il 2003, le importazioni sono cresciute del 15 %.

(24)

Rispetto alla produzione comunitaria, le importazioni sono scese dal 254 % nel 2000 a 235 % nel 2001, registrando però nuovamente una ripresa e raggiungendo il 239 % nel 2003. Pur trattandosi di una riduzione rispetto al 2000, si osserva che in seguito alla lieve flessione del 2001 le importazioni sono poi aumentate ogni anno rispetto alla produzione. Si rammenta inoltre che nel 2003 si è registrato un aumento delle importazioni in termini assoluti del 15 %, un tasso di crescita assai più elevato rispetto agli anni precedenti.

(25)

I dati relativi agli anni 2002 e 2003 indicano che nel 2003 le importazioni trimestrali sono state più elevate rispetto al medesimo trimestre del 2002, e che i maggiori aumenti (fino a 20,8 %) si sono verificati nella seconda metà del 2003.

 

T1 2002

T2 2002

T3 2002

T4 2002

Volume (t)

86 753

96 988

93 375

119 657

 

T1 2003

T2 2003

T3 2003

T4 2003

Volume (t)

92 667

108 655

112 862

141 763

Aumento su base annua %

6,8 %

12,0 %

20,8 %

18,5 %

Fonte: Eurostat

5.1.3.   Conclusione

(26)

Sulla base dei dati relativi alle importazioni effettuate tra il 2000 e il 2003, si constata un aumento delle importazioni recente, repentino, brusco e considerevole, tanto in termini assoluti quanto relativamente alla produzione.

5.2.   Prezzo delle importazioni

(27)

Sono state inoltre esaminate le condizioni in cui sono state effettuate le importazioni sulla base dei dati Eurostat. Benché tali dati comprendano anche una piccola quantità di salmone allo stato libero, si ritiene che ciò non abbia inciso in maniera significativa sui prezzi.

(28)

Va sottolineato, a questo proposito, che tra settembre 1997 e maggio 2003 un’elevata percentuale delle importazioni di salmone d’allevamento proveniente dalla Norvegia (che detiene il 55 % circa del mercato comunitario) era oggetto di impegni sui prezzi nell’ambito delle misure antidumping e compensative vigenti all’epoca. Durante il 2002 il mancato rispetto di detti impegni da parte di alcuni produttori esportatori norvegesi ha incominciato a compromettere l’efficacia di tale dispositivo, facendo scendere i prezzi. Nel dicembre di tale anno si è quindi proposto di abolire le misure antidumping e compensative nei confronti delle importazioni dalla Norvegia, e tali misure sono state abolite nel maggio 2003. Nel 2002 e durante la prima metà del 2003 i prezzi delle importazioni sono diminuiti, anche a causa del mancato rispetto o del ritiro volontario degli impegni sui prezzi da parte di alcuni esportatori norvegesi.

(29)

Tra il 2000 e il 2003 i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 28,5 %. Si ritiene che tale calo non corrisponda a una normale fluttuazione dei prezzi sul mercato, tenuto conto della sua portata in termini assoluti e del fatto che i produttori esportatori non hanno ricavato vantaggi eccezionali nel 2000 e che il costo di produzione non ha registrato un calo sensibile tra il 2000 e il 2003.

 

2000

2001

2002

2003

Prezzo delle importazioni

3,55

2,99

2,87

2,54

Fonte: Eurostat

(30)

L’andamento recente dei prezzi è illustrato con maggior chiarezza dai dati trimestrali. I prezzi delle importazioni, relativamente stabili nel 2002 (tra 2,83 e 2,93 euro), sono scesi da 2,87 euro nel primo trimestre del 2003 a 2,24 euro nel terzo trimestre, per poi registrare una parziale ripresa (2,48 euro) nell’ultimo trimestre.

 

T1 2002

T2 2002

T3 2002

T4 2002

Prezzo delle importazioni

2,83

2,93

2,86

2,85

 

T1 2003

T2 2003

T3 2003

T4 2003

Prezzo delle importazioni

2,87

2,62

2,24

2,48

Fonte: Eurostat.

(31)

Dai dati Eurostat per il primo semestre del 2004 risulta che inizialmente i prezzi sono aumentati, pur restando al disotto della media del 2003, per poi seguire una tendenza al ribasso. I dati più recenti di cui si dispone indicano che i prezzi continuano a registrare una tendenza al ribasso e restano estremamente bassi. Le affermazioni in merito ad un previsto aumento dei prezzi restano da dimostrare, e fonti industriali dei paesi esportatori confermano l’attuale bassissimo livello dei prezzi.

5.3.   Quota di mercato delle importazioni

(32)

La quota di mercato delle importazioni è scesa da 73,5 % nel 2000 a 71,9 % nel 2001, stabilizzandosi all’incirca a tale livello nel 2002 (72 %). Essa è poi passata dal 72,0 % del 2002 a 73,9 % nel 2003, registrando una crescita di 1,9 punti percentuali e raggiungendo il livello più elevato del periodo in esame.

 

2000

2001

2002

2003

Importazioni

73,5 %

71,9 %

72,0 %

73,9 %

6.   DEFINIZIONE DEI PRODUTTORI COMUNITARI

(33)

Il prodotto comunitario in esame è stato quasi interamente prodotto in Scozia e in Irlanda, benché esistano anche due produttori in Francia e almeno uno in Lettonia.

(34)

Nel 2003 la produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame ammontava a 190 903 tonnellate, 85 231 delle quali da attribuire ai produttori che hanno offerto piena collaborazione durante la fase provvisoria dell’inchiesta, pari cioè al 45 % della produzione comunitaria totale. Essi rappresentano pertanto una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94, e sono quindi considerati «i produttori comunitari».

7.   SVILUPPI IMPREVISTI

(35)

Verso la fine del 2002 i produttori norvegesi avevano previsto una produzione complessiva di salmone di 446 000 tonnellate circa per il 2003. Nel febbraio 2003 Kontali Analyse (che fornisce informazioni sull’industria) prevedeva catture pari a 475 000 tonnellate, ossia 30 000 tonnellate in più rispetto alla produzione dell’anno precedente, indicando però che la maggior parte di tale aumento sarebbe stata destinata a mercati emergenti quali Russia e Polonia e a mercati dell’Estremo Oriente quali Giappone, Hong Kong, Taiwan e Cina. La crescita in Estremo Oriente era negativa dal 2000, ma la Norvegia contava sull’apertura del mercato cinese per invertire tale tendenza nel 2003.

(36)

In realtà, nel 2003 la produzione norvegese ha raggiunto 509 000 tonnellate (circa 63 000 tonnellate in più rispetto alle previsioni del governo norvegese) e le catture hanno superato del 6 % le stime della Kontali. La produzione era anche superiore di 64 000 tonnellate (o 14 %) a quella del 2002. Contemporaneamente, anziché subire un’inversione, la tendenza al ribasso delle vendite in Estremo Oriente si è accentuata (– 6,0 %). Anche la crescita dei mercati emergenti ha inoltre subito un rallentamento, passando da 47 a 32 % in Russia e da 50 a 30 % nei paesi terzi europei. In effetti, il consumo complessivo a livello mondiale è cresciuto soltanto del 6 %, rispetto al 9 % del 2002 e al 14 % del 2001. Le previsioni relative alla produzione, rivelatesi errate, e l’andamento del consumo mondiale, costituiscono sviluppi imprevisti.

(37)

La Norvegia ha quindi dovuto affrontare un grave problema di sovrapproduzione, che sembra aver riconosciuto. Nell’agosto 2003, infatti, per cercare di eliminare le eccedenze dal mercato, alcuni produttori norvegesi hanno valutato la possibilità di congelare 30 000 tonnellate di salmone d’allevamento. Successivamente, però, essi hanno abbandonato tale idea e l’offerta sul mercato è rimasta eccessiva.

(38)

Nel dicembre 2002, inoltre, la Commissione aveva proposto di abolire le misure antidumping e antisovvenzioni nei confronti della Norvegia. Dette misure sono state abolite nel maggio 2003. Tali misure avevano assunto, in larga misura, la forma di prezzi minimi all’importazione, garantendo di fatto un prezzo minimo per i produttori esportatori. Quando è stato proposto di ritirare le misure, numerosi produttori esportatori norvegesi hanno ritirato volontariamente i propri impegni o hanno semplicemente smesso di osservarli. Nel complesso, i produttori norvegesi di salmone sono fortemente indebitati con le banche del paese. Quando i prezzi sono calati, e in mancanza di prezzi minimi all’importazione, le banche hanno incominciato ad adottare misure per ridurre la propria esposizione al rischio di credito, esigendo il rimborso dei prestiti. Si è instaurato così un circolo vizioso, che ha comportato un aumento delle catture, un’ulteriore pressione sui prezzi e una sempre maggiore pressione ad esportare. Benché ci si potesse attendere un modesto adeguamento provvisorio dei prezzi all’importazione in seguito all’abolizione delle misure nei confronti della Norvegia, non era possibile prevedere l’entità del crollo dei prezzi (aggravato dal problema della sovrapproduzione) e il circolo vizioso venutosi ad instaurare a causa del comportamento del sistema bancario descritto in precedenza.

(39)

Nel 2003 il valore della corona norvegese è diminuito del 13 % rispetto all’euro, del 12 % rispetto alla corona danese e del 14 % rispetto alla corona svedese. Pur non essendo inattese, le fluttuazioni valutarie sono state relativamente forti e sostenute, ed hanno superato i limiti di una fluttuazione normale. Benché l’euro si sia rafforzato anche nei confronti della sterlina inglese, quest’ultima ha perso soltanto il 6 % cosicché, rispetto all’inizio dell’anno, il salmone d’allevamento prodotto nel Regno Unito è risultato più costoso di quello importato dalla Norvegia nella zona euro. I principali importatori di salmone d’allevamento norvegese nella Comunità sono Danimarca, Svezia, Germania e Polonia. Gran parte di queste importazioni, tuttavia, viene direttamente trasportata all’interno della Comunità verso paesi della zona euro quali Francia e Spagna. Inoltre, più della metà del salmone d’allevamento importato in Danimarca, e quasi tutto il salmone importato in Polonia e in altri nuovi Stati membri, viene rivenduto nella zona euro dopo la trasformazione. Pertanto, la perdita di valore della corona norvegese rispetto all’euro ha inciso non soltanto sulle importazioni norvegesi effettuate direttamente nella zona euro, ma anche su quelle di paesi quali la Danimarca e la Polonia, che trasformano il salmone d’allevamento per poi rivenderlo nella zona euro. Tali fluttuazioni valutarie hanno reso, nel complesso, il mercato comunitario più allettante per i produttori esportatori norvegesi, proteggendoli in qualche misura dall’effetto di una diminuzione dei loro prezzi in euro e in corone, ed aiutandoli a mantenere i loro proventi delle esportazioni nella valuta nazionale. Ciononostante, sono diminuiti anche i prezzi unitari in corona norvegese. Nel contempo, queste fluttuazioni monetarie hanno fatto scendere il prezzo del salmone importato nella Comunità europea, rendendolo più allettante per importatori e utilizzatori quali l’industria di trasformazione. Gran parte della sovrapproduzione norvegese è stata quindi esportata verso la Comunità europea.

(40)

Una parte ha sostenuto che la sovrapproduzione in paesi terzi non comporta necessariamente un aumento delle importazioni nella Comunità. Benché, in assoluto, tale affermazione sia vera, l’inchiesta dimostra che nella fattispecie la sovrapproduzione ha effettivamente determinato un aumento delle importazioni nella Comunità.

(41)

Si è affermato altresì che tanto l’abolizione delle misure commerciali quanto le fluttuazioni dei tassi di cambio sono prevedibili. Tuttavia, il considerevole impatto dell’abolizione delle misure commerciali, unito a fluttuazioni relativamente ampie e sostenute dei tassi di cambio, non era prevedibile.

(42)

Si conclude pertanto che gli sviluppi imprevisti responsabili dell’aumento delle importazioni vanno attribuiti: a una notevole sovrapproduzione in Norvegia (nonostante previsioni inferiori), accentuata dall’incapacità dell’industria norvegese di aumentare — contrariamente alle previsioni — le esportazioni verso mercati diversi da quello comunitario; alla portata inattesa degli effetti dell’abolizione delle misure di difesa commerciale nei confronti della Norvegia e al comportamento del sistema bancario norvegese, descritto in precedenza, unitamente all’aumento del valore dell’euro che ha reso il mercato comunitario straordinariamente allettante per gli esportatori norvegesi.

8.   GRAVE PREGIUDIZIO

8.1.   Introduzione

(43)

Per accertare l’esistenza di un grave pregiudizio ai danni dei produttori comunitari del prodotto simile, sono stati analizzati tutti i fattori pertinenti, oggettivi e quantificabili, che incidono sulla loro situazione, esaminando in particolare, per il prodotto in esame, l’andamento dei dati complessivi della Comunità relativamente a consumo, capacità di produzione, produzione, utilizzazione delle capacità, occupazione, produttività, vendite complessive e quota di mercato. Tali dati complessivi si basano su informazioni statistiche raccolte da Regno Unito e Irlanda attraverso studi nel settore industriale. I dati relativi alle singole società si basano su informazioni in materia di flusso di cassa, utile sul capitale investito, scorte, prezzi, sottoquotazione e redditività per gli anni 2000-2003, fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato.

(44)

Va sottolineato, innanzitutto, che nell’industria comunitaria del salmone d’allevamento, così come in altri settori, il ciclo di produzione che precede la cattura è lungo e relativamente poco flessibile e che, una volta pescato, il salmone d’allevamento va venduto immediatamente, visto che può essere conservato soltanto per pochi giorni se non viene congelato. Le operazioni di congelamento sono costose e, in ogni caso, le capacità di congelamento nella Comunità sono limitate. Pertanto, il livello di produzione dev’essere programmato con almeno due anni di anticipo e, una volta programmato, può venire modificato solo marginalmente. Un’offerta eccessiva ha quindi un effetto ritardato sulla produzione, ma le sue conseguenze sui prezzi sono immediate e gravi.

8.2.   Analisi della situazione dei produttori comunitari

8.2.1.   Consumo

(45)

Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato determinato sulla base della produzione complessiva di tutti i produttori comunitari e delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità registrate nei dati Eurostat, sottraendo le esportazioni della Comunità europea.

(46)

Tra il 2000 e il 2003 il consumo nella Comunità è aumentato del 21,7 %, passando da 507 705 a 618 038 tonnellate.

(47)

Va sottolineato che il livello di elasticità del prezzo del salmone è relativamente elevato e che l’aumento nettamente più pronunciato del consumo nel 2003 può quindi essere imputato, almeno in parte, al calo dei prezzi di vendita all’ingrosso.

8.2.2.   Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità dei produttori comunitari

(48)

La produzione di salmone d’allevamento nella Comunità europea è limitata da autorizzazioni governative che specificano il quantitativo massimo di pesce vivo che può essere tenuto in acqua in un certo luogo e in un determinato momento. I dati forniti relativamente alle capacità si basano sul quantitativo globale autorizzato piuttosto che sulla capacità fisica di contenimento delle gabbie utilizzate dai produttori comunitari. La richiesta e la conservazione delle autorizzazioni hanno un costo relativamente basso e quindi è tale anche il costo del mantenimento delle capacità eccessive.

(49)

L’inchiesta ha indicato che la capacità di produzione teorica, rimasta stabile tra il 2000 e il 2002, è aumentata del 2,2 % tra il 2002 e il 2003.

(50)

L’utilizzazione delle capacità (ossia la quantità di pesce effettivamente allevato rispetto al quantitativo autorizzato) è passata dal 43 % nel 2000 al 48 % nel 2001, per poi aumentare ulteriormente nel 2003 fino a raggiungere il 55 %. Tale andamento rispecchia il fatto che tra il 2000 e il 2003 la produzione è cresciuta più rapidamente del quantitativo autorizzato, aumentato soltanto del 2,2 %.

8.2.3.   Produzione dei produttori comunitari

(51)

La produzione (considerata come pesce catturato) è aumentata del 30 %, passando da 146 664 tonnellate nel 2000 a 190 903 tonnellate nel 2003, con una crescita del 13,7 % in un solo anno.

(52)

Si osservi che a causa della lunghezza del ciclo di produzione, quest’ultima viene programmata con almeno due anni di anticipo e che, una volta avviato tale ciclo, i livelli di produzione possono essere modificati soltanto marginalmente.

8.2.4.   Occupazione

(53)

L’occupazione relativa al prodotto in esame è scesa del 6 %, passando da 1 269 persone occupate nel settore nel 2000 a 1 193 nel 2003, pur registrando un andamento irregolare segnato da una parziale ripresa nel 2002.

8.2.5.   Produttività

(54)

La produttività è costantemente aumentata durante il periodo in esame, passando da 115 tonnellate nel 2000 a 160 tonnellate nel 2003. Tale andamento rispecchia il sempre maggior ricorso a sistemi automatici di alimentazione e ad altri dispositivi che consentono un minore impiego di manodopera, nonché la forte pressione esercitata per ridurre i costi alla luce delle crescenti perdite finanziarie.

8.2.6.   Volume delle vendite

(55)

Tra il 2000 e il 2002 le vendite del prodotto simile effettuate dai produttori comunitari sono cresciute del 14,3 %, passando da 134 916 a 154 171 tonnellate. Tale aumento si è verificato contemporaneamente ad un incremento del consumo dell’8,5 %. Tra il 2002 e il 2003 le vendite dei produttori comunitari sono aumentate del 5,1 %, passando da 154 171 a 162 090 tonnellate, benché in tale periodo il consumo sia aumentato del 10,3 %.

8.2.7.   Quota di mercato

(56)

La quota di mercato dei produttori comunitari è salita da 26,5 % nel 2000 a 28,1 % nel 2001, attestandosi all’incirca a tale livello nel 2002. Essa è poi scesa a 26,1 % nel 2003, perdendo 1,9 punti percentuali (o il 6,7 %) e registrando il livello più basso del periodo in esame. Tale andamento è dovuto al fatto che nel 2003 le importazioni sono aumentate non solo in termini assoluti ma anche rispetto al consumo.

8.2.8.   Flusso di cassa

(57)

Il flusso di cassa ha potuto essere analizzato soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, anziché in relazione esclusivamente al prodotto in esame. Si è ritenuto pertanto che tale indicatore fosse meno significativo rispetto agli altri indicatori esaminati. Ciononostante, risulta evidente che negli anni 2001, 2002 e 2003 il flusso di cassa è stato nettamente negativo.

8.2.9.   Utile sul capitale investito (Return on Capital Employed — ROCE)

(58)

L’utile sul capitale investito ha potuto essere analizzato soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, anziché in relazione esclusivamente al prodotto in esame. Pertanto, si è ritenuto che anche questo indicatore fosse meno significativo rispetto agli altri indicatori esaminati. Ciononostante, risulta che l’utile sul capitale investito è sceso dal 34 % del 2000 a quasi zero nel 2001 e nel 2002, per poi crollare a – 20 % nel 2003.

8.2.10.   Prezzo del prodotto simile

(59)

Il prezzo medio del prodotto simile ha registrato un calo del 20,3 % tra il 2000 e il 2003, periodo in cui si è registrata una diminuzione costante dei prezzi. Questi ultimi hanno raggiunto il livello minimo (2,79 EUR/kg) nel 2003.

(60)

I dati disponibili per i primi sei mesi del 2004 indicano che il prezzo unitario medio delle vendite dei produttori comunitari è lievemente aumentato, seguendo l’andamento dei prezzi medi all’importazione, registrando poi tuttavia una tendenza al ribasso. Dai dati più recenti emerge una nuova tendenza al ribasso dei prezzi, che restano molto bassi.

(61)

Una parte ha sostenuto che (rispetto ai tassi di cambio annuali medi) la diminuzione dei prezzi in sterline inglesi era meno significativa. È tuttavia prassi consolidata della Commissione utilizzare l’euro come unità monetaria nei casi di difesa commerciale.

8.2.11.   Costi

(62)

Oltre all’andamento dei prezzi, è stato esaminato l’andamento dei costi. Tra il 2000 e il 2003 essi hanno registrato una fluttuazione, essendo compresi tra 3,0 e 3,2 EUR/kg.

8.2.12.   Redditività

(63)

La redditività delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità è scesa da 7,3 % nel 2000 a – 3,3 % nel 2001. Le perdite sono state meno pronunciate nel 2002 (– 2,5 %) ma sono successivamente aumentate, passando a – 17,1 % nel 2003. Nel 2003, quando le importazioni hanno raggiunto il loro massimo livello e il prezzo medio delle importazioni ha toccato il livello minimo (2,54 EUR/kg), anche il prezzo medio del prodotto comunitario ha raggiunto il suo livello più basso (2,79 EUR/kg). Il calo di redditività dei produttori comunitari tra il 2000 e il 2003 ha coinciso con la diminuzione del prezzo al chilogrammo del prodotto dei produttori comunitari, passato da 3,50 a 2,79 euro.

8.2.13.   Scorte

(64)

In tale contesto, le scorte si riferiscono al pesce vivo, ancora in acqua. I produttori comunitari, come tutti gli altri, dispongono di scorte trascurabili di pesce catturato, visto che questo dev’essere venduto immediatamente. Un calo dei livelli delle scorte finali indica pertanto una diminuzione del quantitativo di pesce vivo allevato in previsione della futura cattura. Nella fattispecie, quindi, la diminuzione del livello delle scorte indica un pregiudizio crescente.

(65)

I livelli delle scorte sono passati da 36 332 tonnellate nel 2000 a 53 178 tonnellate nel 2002, per poi scendere a 43 024 tonnellate nel 2003. Si tratta di una diminuzione del 19,1 % tra il 2002 e il 2003.

8.2.14.   Conclusioni

(66)

Dall’inchiesta emerge che tra il 2000 e il 2003, e soprattutto tra il 2002 e il 2003, il prodotto in esame è stato importato sul mercato comunitario in quantitativi sempre maggiori e in volumi elevati.

(67)

Per quanto riguarda la situazione dei produttori comunitari, tra il 2000 e il 2002, la capacità di produzione teorica è rimasta pressoché stabile, mentre la produzione è aumentata del 14,8 %. Pertanto, l’utilizzazione delle capacità è cresciuta dal 43 % al 50 % in tale periodo. Anche le scorte di pesce vivo hanno registrato un aumento. L’occupazione è leggermente diminuita, mentre la produttività è aumentata, essenzialmente a causa di un maggior ricorso all’automazione.

(68)

I volumi delle vendite sono aumentati del 14,3 % tra il 2000 e il 2002 (rispetto ad una crescita del consumo dell’8,5 %) e la quota di mercato dei produttori comunitari è salita da 26,5 % a 28,0 %.

(69)

Tuttavia, anche in tale periodo i prezzi sono calati del 13,7 % tra il 2000 e il 2002, e nonostante una lieve riduzione dei costi nel 2002 (dovuta in parte ad una maggiore utilizzazione delle capacità e a una migliore produttività), ne è conseguito un calo della redditività, che dal 7,3 % del 2000 è divenuta deficitaria nel 2001 (– 3,3 %) e nel 2002 (– 2,5 %). Anche l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento negativo in questo periodo.

(70)

Tra il 2002 e il 2003, la situazione dei produttori comunitari è notevolmente peggiorata. Benché la capacità di produzione e la produzione siano aumentate, l’aumento della capacità di produzione è stato modesto (2,2 %) rispetto alla crescita del consumo registrata in quell’anno. Tenuto conto della lunghezza del ciclo di produzione, i livelli di produzione vengono stabiliti con almeno due anni di anticipo, e l’aumento della produzione è stato conforme ai piani di produzione elaborati in precedenza. Pertanto, l’aumento di produzione non indica di per sé che nel 2003 la situazione dei produttori comunitari fosse florida. Essa ha comportato una maggiore utilizzazione delle capacità ed un miglioramento della produttività.

(71)

Tutti gli altri indicatori hanno registrato un andamento negativo. Le scorte di pesce vivo sono diminuite del 19,1 %. Sebbene il consumo sia cresciuto del 10,3 %, le vendite dei produttori comunitari sono aumentate soltanto del 5,1 % e la loro quota di mercato è scesa del 6,7 %. Dato, inoltre, che tale perdita della quota di mercato si è verificata contemporaneamente al calo dei prezzi, i produttori comunitari sono stati obbligati a ridurre i prezzi per vendere i propri prodotti. I prezzi sono diminuiti di un ulteriore 7,6 % rispetto al 2002 (e risultavano più bassi del 20,3 % rispetto al 2000), mentre i costi sono risaliti al loro livello medio per i quattro anni presi in considerazione. Ne è conseguito un forte calo della redditività e i produttori comunitari hanno subito perdite del 17,1 %, riflesse in un utile sul capitale investito pari a – 20 %. L’apparente miglioramento del flusso di cassa ha rispecchiato in realtà una riduzione delle scorte di pesce vivo e un’incapacità a reinvestire.

(72)

È stato sostenuto che i produttori più grandi non hanno subito alcun pregiudizio. Si rammenta tuttavia che i produttori comunitari, rispetto ai quali viene stabilita l’esistenza di un grave pregiudizio, comprendono diversi grandi produttori.

(73)

Tenuto conto di tutti questi fattori, si è concluso che i produttori comunitari hanno subito un grave pregiudizio, concretatosi in un notevole peggioramento generale della loro situazione.

9.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(74)

Per verificare se esista un nesso causale tra l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio, garantendo d’altra parte che il pregiudizio causato da altri fattori non fosse attribuito a tale crescita delle importazioni, gli effetti pregiudizievoli dovuti a fattori che sono stati ritenuti causa del pregiudizio sono stati esaminati distinguendoli l’uno dall’altro; questi effetti pregiudizievoli sono stati imputati ai rispettivi fattori che li hanno causati e, dopo aver attribuito il pregiudizio all’insieme dei fattori causali accertati, si è stabilito se l’aumento delle importazioni fosse una causa «reale e sostanziale» del grave pregiudizio.

9.1.   Analisi dei singoli fattori causali del pregiudizio

9.1.1.   Effetti dell’aumento delle importazioni

(75)

Come indicato in precedenza, tra il 2000 e il 2003, e soprattutto tra il 2002 e il 2003, il prodotto in esame è stato importato sul mercato comunitario in quantitativi sempre maggiori e in volumi elevati.

(76)

Dato che il salmone d’allevamento è essenzialmente un prodotto di base, i prezzi costituiscono il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile. Benché una parte abbia sostenuto che le importazioni dal Cile determinano il livello dei prezzi, è generalmente riconosciuto che le importazioni, in particolare quelle provenienti dalla Norvegia, dominano il mercato e determinano il livello dei prezzi. Pertanto, anche un basso livello di sottoquotazione comporta un’erosione dei prezzi per i produttori comunitari.

(77)

Nella fattispecie, l’effetto più pregiudizievole dell’aumento delle importazioni è consistito nelle ingenti perdite finanziarie subite dai produttori comunitari. A causa dell’influenza esercitata dalle importazioni sul mercato e sui prezzi, la loro crescita ha comportato un calo dei prezzi in tutta la Comunità. Se tale crescita fosse stata inferiore, anche la pressione sui prezzi sarebbe stata meno accentuata. Se la domanda sul mercato comunitario fosse stata tale da consentire di far fronte all’aumento delle importazioni a prezzi sensibilmente più elevati, anche a scapito delle vendite e della quota di mercato dei produttori comunitari, è possibile che questi ultimi non avrebbero subito un grave pregiudizio.

(78)

Tra il 2000 e il 2002, il prezzo delle importazioni è diminuito del 19 %, e i prezzi dei produttori comunitari hanno seguito il medesimo andamento. La quota di mercato delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità è effettivamente aumentata in tale periodo, ma tale crescita ha rispecchiato decisioni in materia di produzione adottate negli anni precedenti, e tanto nel 2001 quanto nel 2002 le vendite dei produttori comunitari sono state effettuate in perdita.

(79)

Tra il 2002 e il 2003, le importazioni sono aumentate del 15 %. La loro quota di mercato è passata dal 72 % al 73,9 %, mentre quella dei produttori comunitari è scesa da 28 % a 26,1 %. Nello stesso periodo, le importazioni sono salite dal 236 % al 239 % della produzione comunitaria. Risulta pertanto che le importazioni sono aumentate, rispetto tanto alla produzione quanto al consumo nella Comunità, a scapito dei produttori comunitari.

(80)

Tuttavia, l’aspetto più importante di tale aumento delle importazioni consiste nel suo effetto sui prezzi e sulla redditività dei produttori comunitari. Come indicato in precedenza, è generalmente riconosciuto che le importazioni (in particolare quelle provenienti dalla Norvegia) determinano il livello dei prezzi del salmone d’allevamento sul mercato comunitario. È stata pertanto analizzata l’esistenza di una sottoquotazione per stabilire se le importazioni a basso costo abbiano effettivamente comportato un’erosione dei prezzi praticati dai produttori comunitari.

(81)

Per determinare il livello di sottoquotazione, sono stati esaminati i dati relativi ai prezzi per periodi comparabili, allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate a clienti simili. Basandosi su un confronto tra i prezzi medi franco Glasgow praticati dai produttori comunitari e quelli praticati dai produttori esportatori agli importatori nella Comunità (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale compreso), si constata una sottoquotazione compresa tra il 3,1 % e il 7,1 % per gli ultimi tre anni. Tale situazione avrebbe comportato un’erosione dei prezzi dei produttori comunitari poiché, a causa della loro elevata quota di mercato, sono le importazioni a determinare il livello dei prezzi. Risulta, in particolare, che l’aumento delle importazioni a prezzi sempre più bassi fino al terzo trimestre del 2003 ha costretto i produttori comunitari a ridurre costantemente i prezzi fino a tale trimestre, con le conseguenti perdite da essi subite in tale anno.

(82)

Tale analisi è confermata da un confronto diretto tra i prezzi delle importazioni e i prezzi praticati dai produttori comunitari. I prezzi delle importazioni sono diminuiti del 28,5 % tra il 2000 e il 2003, passando da 3,62 a 2,59 EUR/kg, dazio compreso. Contemporaneamente, il prezzo medio del prodotto simile è sceso del 20 %, passando da 3,50 a 2,79 EUR/kg, con un calo costante.

(83)

Tra il 2002 e il 2003 il prezzo medio unitario delle importazioni è sceso da 2,93 a 2,59 EUR/kg, dazio compreso. Mentre le importazioni sono aumentate, raggiungendo il livello massimo, e il loro prezzo medio ha toccato il livello più basso (2,59 EUR/kg, dazio compreso), i prezzi delle importazioni hanno trascinato i prezzi dei produttori comunitari verso il basso, e il prezzo medio del prodotto comunitario ha raggiunto il suo livello minimo (2,79 EUR/kg). Il prezzo medio unitario del prodotto comunitario (adeguato franco Glasgow) è sceso da 3,02 a 2,79 EUR/kg, con un calo dell’8 %.

 

2000

2001

2002

2003

Prezzi unitari delle vendite comunitarie (1 000 EUR/t) (7)

3,50

3,23

3,02

2,79

Prezzi unitari delle importazioni, dazio doganale compreso (1 000 EUR/t) (8)

3,62

3,05

2,93

2,59

(84)

La diminuzione dei prezzi dei produttori comunitari sarebbe stata la causa principale di un netto calo della redditività. Nel 2000, quando il costo al chilo era pari a 3,1 EUR e il prezzo di vendita (adeguato franco Glasgow) era di 3,50 euro, i produttori comunitari hanno registrato un utile del 7,3 %. Nel 2001 e nel 2002, benché siano aumentate l’utilizzazione delle capacità, la produzione, la produttività, le scorte di pesce vivo, le vendite e la quota di mercato, essi hanno subito perdite finanziarie, una riduzione dell’utile globale sul capitale investito e un flusso di cassa generale negativo, mentre i prezzi delle vendite (adeguati franco Glasgow) sono calati rispettivamente a 3,23 e 3,02 euro e i costi, dopo un lieve aumento iniziale, sono scesi a 3,2 euro nel 2001 e a 3,0 euro nel 2002. Anche l’occupazione ha subito un calo.

(85)

Nel 2003, mentre i prezzi (adeguati franco Glasgow) sono scesi a 2,79 euro a causa della pressione esercitata dalle importazioni a basso costo, ed i costi si sono ristabiliti al livello del 2000 (3,1 euro), i produttori comunitari hanno subito una perdita del 17,1 %, rispecchiata nell’andamento negativo dell’utile globale sul capitale investito e del flusso di cassa. Contemporaneamente, il volume delle vendite è aumentato soltanto del 5,1 %, rispetto ad una crescita del consumo del 10,3 %, e la quota di mercato ha perso 1,9 punti percentuali, mentre il volume e la quota di mercato delle importazioni sono aumentati. Sebbene la capacità, l’utilizzazione delle capacità e la produzione, nonché la produttività siano aumentate, e l’occupazione sia rimasta stabile, l’aumento delle importazioni a basso prezzo ha un effetto ritardato sull’utilizzazione delle capacità, sulla produzione e sull’occupazione. La diminuzione delle scorte di pesce vivo nel 2003 dimostra che ci si può attendere un calo della produzione causato dall’aumento delle importazioni.

(86)

Alla luce di quanto precede, si conclude che esiste una correlazione tra l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari, e che l’aumento delle importazioni a basso prezzo ha avuto effetti pregiudizievoli sui produttori comunitari, in particolare sotto forma di una pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato comunitario, con ingenti perdite finanziarie per i produttori comunitari.

9.1.2.   Effetti delle variazioni del livello del consumo nel Regno Unito

(87)

Una parte ha sostenuto che il consumo nel Regno Unito sarebbe diminuito nel 2003, causando pregiudizio ai produttori comunitari. Tuttavia, il mercato britannico non può essere isolato dal resto del mercato comunitario, e il consumo nella Comunità europea è cresciuto del 21,7 % tra il 2000 e il 2003 e del 12,2 % tra il 2002 e il 2003. Pertanto, le ingenti perdite subite dai produttori comunitari nel 2003 sono state causate principalmente dai prezzi bassi piuttosto che da un asserito calo del consumo.

9.1.3.   Effetti delle variazioni dell’andamento delle esportazioni

(88)

Sono stati inoltre esaminati gli effetti delle variazioni del livello delle esportazioni. Le esportazioni sono aumentate durante l’intero periodo in esame, raddoppiando tra il 2002 e il 2003, poiché, vista la situazione disastrosa sul mercato comunitario, i produttori comunitari hanno cercato di aumentare le esportazioni. Benché una parte affermi il contrario, si conclude pertanto che le variazioni dell’andamento delle esportazioni non figurano tra le cause del grave pregiudizio subito dai produttori comunitari. In ogni caso, i dati relativi alla redditività poggiano su dati riguardanti unicamente le vendite nella Comunità.

9.1.4.   Effetti dell’eventuale capacità eccessiva

(89)

È stato inoltre esaminato se gli effetti pregiudizievoli non siano imputabili alla capacità eccessiva dei produttori comunitari. Durante il periodo dell’inchiesta, la capacità teorica di produzione è aumentata del 2,2 % tra il 2000 e il 2003 — quindi assai meno di produzione e consumo. Inoltre, come indicato in precedenza, la capacità teorica corrisponde alla quantità totale di pesce vivo autorizzata dal governo. Il costo della richiesta e della conservazione delle autorizzazioni è basso. I principali fattori di costo sono infatti i giovani salmoni (novellame), i mangimi e la manodopera. Si conclude pertanto che l’aumento della capacità teorica non è stato causa di grave pregiudizio per i produttori comunitari.

9.1.5.   Effetti della concorrenza tra i produttori comunitari

(90)

Alcuni esportatori hanno sostenuto che il calo del prezzo del salmone sul mercato comunitario era dovuto ad un’offerta eccessiva da parte dei produttori della Comunità. Tuttavia, nel 2003 le importazioni sono aumentate del 15 %, mentre le vendite dei produttori comunitari nella Comunità sono aumentate soltanto del 5,1 %. Inoltre, il prezzo su tale mercato è determinato delle importazioni, non dai produttori comunitari. In effetti, da un esame della politica dei prezzi adottata da tutte le parti nel 2002 e nel 2003, emerge chiaramente che i prodotti importati sono stati costantemente venduti a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari, che hanno seguito la tendenza al ribasso dei prezzi delle importazioni. Gli effetti della concorrenza tra i produttori comunitari si equilibrano — le perdite subite dagli uni sono compensate dagli utili di altri, a parità di condizioni. Si conclude pertanto che la concorrenza tra i produttori comunitari non è stata causa del grave pregiudizio constatato.

9.1.6.   Effetti del tasso di mortalità più elevato sui costi di produzione

(91)

Una parte ha sostenuto che tassi di mortalità dei salmoni superiori alla norma in Irlanda, nonché lo scoppio di epidemie nel Regno Unito e in Irlanda nel 2002 e nel 2003, potrebbero aver provocato l’aumento dei costi di produzione e costretto alcuni produttori ad interrompere il normale ciclo di produzione. Tali fenomeni, tuttavia, sono limitati a pochissimi allevatori. Inoltre, come indica la tabella seguente, i costi di produzione dei produttori comunitari sono diminuiti nel 2002, per poi avvicinarsi al livello medio del quadriennio considerato nel 2003. Si conclude pertanto che tassi di mortalità dei salmoni superiori alla norma non sono stati causa di gravi effetti pregiudizievoli.

 

2000

2001

2002

2003

Costo di produzione medio (1 000 EUR/t)

3,1

3,2

3,0

3,1

9.1.7.   Effetti di costi di produzione generalmente più elevati

(92)

È stato sostenuto che i costi di produzione dell’industria norvegese sono inferiori a quelli dei produttori comunitari, e che ciò — unitamente all’incapacità dei produttori comunitari di ridurre i costi di produzione — spiega in parte l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio. Dalle informazioni disponibili risulta che mentre la Norvegia gode di certi vantaggi relativamente a determinati costi, i produttori comunitari sono avvantaggiati relativamente ad altri. Nel complesso, si osserva che non solo i produttori comunitari, ma anche quelli norvegesi, subiscono attualmente perdite significative sul mercato. Come indicato al punto 8.2.12, nel 2003 i produttori comunitari hanno subito perdite pari a – 17,1 %. Dai dati forniti dal governo norvegese, risulta che nel 2003, su un campione di 148 allevamenti di salmoni e trote arcobaleno, le perdite sono state pari a – 12,1 %. Inoltre, i produttori norvegesi erano fortemente indebitati, e tale debito rappresenta una percentuale significativa dei loro costi totali. Il debito complessivo (esclusi capitale netto e accantonamenti) era pari a 6,3 miliardi di NOK, rispetto a un fatturato totale di 5,6 miliardi di NOK (9) (pari rispettivamente a 750 e 670 milioni di euro). Tale situazione ha fatto sì che in alcuni casi le banche del paese diventassero effettivamente proprietarie di allevamenti norvegesi. Si conclude pertanto che, benché possano risultare leggere differenze, l’eventuale differenza tra il costo medio di produzione dei produttori comunitari e quello dei produttori esportatori non ha materialmente causato il grave pregiudizio subito.

9.1.8.   Costi di trasporto più elevati in Scozia

(93)

Una parte ha sostenuto che le località isolate della Scozia dispongono di infrastrutture meno sviluppate e che ciò fa aumentare i costi e potrebbe causare pregiudizio ai produttori comunitari. A tale proposito, si rileva che in Norvegia — paese le cui importazioni dominano il mercato comunitario — la piscicoltura viene spesso praticata in località remote che dispongono di infrastrutture di trasporto relativamente modeste.

(94)

I costi di trasporto non rappresentano una percentuale elevata del costo totale di produzione del salmone d’allevamento e variano a seconda dell’origine del prodotto e della sua destinazione. Nel complesso, non si ritiene che esista una differenza significativa tra Norvegia, Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda i costi di trasporto verso il mercato comunitario. È inoltre probabile che, in generale, i produttori esportatori (che per definizione sono situati fuori della Comunità europea) debbano sostenere costi di trasporto più elevati per vendere i propri prodotti sul mercato comunitario. Non si ritiene pertanto che costi di trasporto più elevati in Scozia abbiano contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari.

(95)

Inoltre, e in ogni caso, non è stato assolutamente dimostrato che i costi di trasporto in Scozia siano aumentati negli ultimi anni e, pertanto, non è possibile imputare il recente aumento delle perdite finanziarie subite dai produttori comunitari a costi di trasporto più elevati.

9.1.9.   Altri fattori

(96)

È stato affermato che la normativa ambientale e sanitaria più rigida in vigore nella Comunità, le restrizioni alle importazioni nei paesi terzi, studi scientifici sul salmone e relazioni pubbliche negative causate da articoli di stampa avrebbero contribuito al pregiudizio subito dai produttori comunitari. Tali affermazioni non sono state tuttavia suffragate da prove, e le argomentazioni non sono state elaborate. Viste le circostanze, questi fattori non possono essere considerati fattori causali rilevanti del grave pregiudizio subito dai produttori comunitari. Durante la fase definitiva dell’inchiesta non sono stati riscontrati altri fattori causali rilevanti.

9.2.   Attribuzione degli effetti pregiudizievoli ai diversi fattori

(97)

L’aumento delle importazioni ha avuto soltanto un effetto negativo limitato sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, benché le vendite e la quota di mercato di questi ultimi abbiano registrato un calo nel 2003. Risulta in particolare, tuttavia, che il sensibile aumento delle importazioni ha avuto un effetto devastante sulla redditività dei produttori comunitari, tenuto conto del contemporaneo calo dei prezzi. Dato che le importazioni (che rappresentano il 70-75 % circa del mercato) determinano i prezzi, la spirale ribassista dei loro prezzi ha inciso in maniera significativa sull’erosione dei prezzi dei produttori comunitari. Ne sono conseguite ingenti perdite per i produttori comunitari. Non sono stati individuati altri fattori, oltre all’aumento delle importazioni a basso costo, che potrebbero aver contributo al pregiudizio.

9.3.   Conclusioni

(98)

Pertanto, dopo aver accertato che gli altri fattori noti non hanno sortito effetti pregiudizievoli significativi, si conclude che sussiste un nesso reale e sostanziale tra l’aumento delle importazioni a basso costo e il grave pregiudizio subito dai produttori comunitari.

10.   MISURE DI SALVAGUARDIA

(99)

L’analisi delle risultanze dell’inchiesta conferma che ci si trova in presenza di un grave pregiudizio e che occorre istituire misure definitive di salvaguardia per ovviare al grave pregiudizio subito dai produttori comunitari ed impedire che essi subiscano un ulteriore pregiudizio.

10.1.   Forma e livello delle misure definitive di salvaguardia

(100)

Dato che la produzione comunitaria di salmone d’allevamento è insufficiente per soddisfare la domanda, occorre garantire che le misure adottate non impediscano l’accesso dei produttori esportatori al mercato comunitario. Poiché il pregiudizio subito dai produttori comunitari è essenzialmente imputabile al volume elevato delle importazioni, che comporta prezzi bassi e causa l’erosione e il blocco dei prezzi stessi, le misure adottate dovrebbero essere intese ad ovviare al grave pregiudizio e ad agevolare l’adeguamento. A tal fine, le misure dovrebbero comportare una stabilizzazione temporanea dei prezzi che non limiti inutilmente l’offerta e determini un periodo durante il quale i produttori comunitari possano adeguarsi alla maggiore concorrenza dei prodotti importati a basso prezzo prevedibile per il futuro.

(101)

La forma assunta dalle misure provvisorie di salvaguardia era unicamente quella di contingenti tariffari. Anche durante il periodo in cui erano in vigore tali misure provvisorie, il salmone d’allevamento ha continuato ad essere importato nel mercato comunitario a prezzi notevolmente inferiori al costo di produzione dei produttori comunitari. Occorrerebbe quindi adottare misure che determinino un aumento dei prezzi fino a un livello tale da consentire ai produttori comunitari perlomeno il pieno recupero dei costi. Ciò dovrebbe agevolare l’adeguamento, poiché garantirebbe che, durante il periodo in cui saranno in vigore le presenti misure, i produttori comunitari non continueranno a sostenere perdite tali da impedir loro di ottenere finanziamenti al fine di prendere i provvedimenti necessari all'opera di adeguamento e ristrutturazione. Per conseguire un effetto di rialzo dei prezzi si è valutata l’opportunità di introdurre contingenti tariffari benché con volumi molto ridotti esenti dal dazio di salvaguardia. Tuttavia, sebbene tale regime avesse potuto ragionevolmente incidere sui prezzi, quest’impostazione è stata ritenuta inadeguata, dal momento che si è voluto evitare di limitare più del necessario il mercato in piena crescita del salmone d’allevamento. Si dovrebbe quindi introdurre un elemento relativo al prezzo per tutte le importazioni nella Comunità di salmone d’allevamento. Si è accertato che il costo di produzione medio dei produttori comunitari era di 3,10 EUR al chilo nel 2003. Tuttavia, di norma il prodotto dei produttori comunitari richiede una maggiorazione di prezzo rispetto a quello importato che può arrivare fino al 10 % circa. Si conclude pertanto che il livello del prezzo all’importazione dovrebbe essere fissato a 2 850 EUR/t per il salmone fresco: nonostante si tratti di un elemento di prezzo non elevato, esso dovrebbe permettere ai produttori comunitari di conseguire più o meno il punto di equilibrio. È stato avanzato l'argomento che, in casi precedenti, gli impegni sul prezzo minimo non sono stati rispettati. Benché questo sia probabilmente vero, le presenti misure, tuttavia, non comportano impegni, ma la fissazione di un livello di prezzo all’importazione al di sotto del quale il dazio risulta applicabile e la cui elusione costituisce una frode doganale. Inoltre, alcune parti hanno dichiarato di preferire un dazio specifico o ad valorem rispetto alla fissazione di un prezzo minimo per le importazioni. Tuttavia, l'istituzione di simili dazi comporterebbe un prelievo di denaro sul mercato, e di conseguenza si ritiene che, a medio termine, la fissazione di un prezzo minimo all'importazione rappresenti una soluzione migliore. Nondimeno, al fine di agevolare l’adeguamento, si ritiene opportuno applicare un dazio specifico durante la fase di graduale introduzione descritta di seguito.

(102)

È stato affermato che, dal momento che il salmone congelato si vende a prezzo più basso rispetto al salmone fresco per via di una leggera differenza nella struttura del costo di produzione, fissare lo stesso livello di prezzo all'importazione per tale prodotto significherebbe escludere, di fatto, il salmone congelato dal mercato comunitario. Si è quindi sostenuto che per il salmone congelato si dovrebbe fissare un prezzo all'importazione più basso, per tener conto di queste differenze negli elementi del costo, e che, inoltre, qualsiasi elemento relativo al prezzo dovrebbe essere inferiore per il salmone congelato rispetto al prodotto fresco. Poiché risulta una differenza di prezzo sul mercato di circa il 4 % tra i due tipi di prodotto, si ritiene che, per rispecchiare tale differenza, per il salmone congelato debba essere fissato un livello inferiore del prezzo all’importazione. Il prezzo all’importazione del salmone d’allevamento congelato è stato quindi fissato a 2 736 EUR/t.

(103)

Una parte ha affermato che la fissazione di due livelli di prezzo comporterebbe difficoltà eccessive per le autorità e accrescerebbe il rischio di frode al punto di entrata delle importazioni, ma queste affermazioni, nella pratica, appaiono infondate, dal momento che, in caso di frode doganale, sono previste sanzioni. D’altra parte, si è anche affermato che andrebbe applicato un regime di prezzo differente per il salmone d’allevamento a seconda dell’utilizzazione finale del prodotto, a seconda cioè se sia destinato alla trasformazione o, nella fase finale, alla vendita al dettaglio. I controlli in tal senso risulterebbero ben più difficili, e pertanto, per motivi di praticità, si è constatato che in tali circostanze non era possibile adottare la soluzione proposta.

(104)

Poiché attualmente i prezzi sul mercato sono bassi, e al fine di evitare qualsiasi perturbazione del mercato, in particolare per l’industria di trasformazione, occorre prevedere un’introduzione graduale dell’elemento di prezzo. In questo modo, il mercato potrà adeguarsi gradualmente al prezzo all’importazione da fissare. A tale proposito, alcune parti hanno sostenuto la necessità di un lungo periodo per tale processo, onde consentire ai trasformatori di adeguarsi all'incremento di prezzo, mentre altre hanno affermato che il periodo dovesse essere breve vista la difficile situazione dei produttori comunitari. Si è ritenuto opportuno far iniziare il periodo di introduzione graduale dalla data di entrata in vigore delle misure definitive di salvaguardia fino al 15 aprile 2005; nel corso di tale periodo dovrebbe essere applicato un prezzo minimo all’importazione di 2 700 EUR/t per il salmone fresco e di 2 592 EUR/t per il salmone congelato.

(105)

Si ritiene che, nella fase definitiva, l'elemento di prezzo debba assumere la forma di un dazio variabile. Nessun dazio sarà applicato se le importazioni vengono effettuate a un prezzo CIF frontiera comunitaria pari o superiore al prezzo all’importazione fissato. Se le importazioni sono effettuate a un prezzo inferiore, dovrà essere corrisposta la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo all'importazione fissato. L'elemento di prezzo minimo è applicabile in ogni momento, sia entro i limiti del contingente tariffario definito di seguito, sia una volta superato il massimale di detto contingente.

(106)

Per garantire il rispetto dell’elemento di prezzo da parte degli importatori, si è ritenuto che questi ultimi debbano fornire alle autorità doganali nazionali, entro un determinato termine di tempo, elementi di prova soddisfacenti del prezzo all’importazione effettivamente corrisposto per tonnellata di salmone d’allevamento importato. Per garantire, inoltre, che tutti gli importatori adempiano a tale condizione, ed entro il termine stabilito, agli importatori deve essere richiesto di costituire un'adeguata garanzia presso le autorità doganali nazionali all'atto dell'importazione di salmone d'allevamento. Considerato il livello dell’elemento di prezzo proposto, tanto nella fase di introduzione graduale quanto in quella definitiva, si ritiene adeguata una garanzia di 290 euro per tonnellata («equivalenti pesci interi») di salmone d'allevamento importato, sia fresco che congelato (gruppo 1-320 EUR/t, gruppo 2-450 EUR/t). Si è affermato che una tale garanzia è troppo elevata e sarebbe eccessivamente gravosa per gli importatori. Si è però ritenuto che un livello inferiore di garanzia non raggiungerebbe l’obiettivo prefissato, vista la differenza tra i prezzi effettivi di mercato e il livello del prezzo all’importazione fissato. Data la natura delle informazioni da fornire alle autorità, e per motivi di comodità amministrativa, si è ritenuto che il termine entro il quale l'importatore deve presentare elementi di prova soddisfacenti venga fissato a un anno dalla data di accettazione della pertinente dichiarazione doganale. La garanzia viene svincolata nel momento in cui l'importatore fornisce gli elementi di prova soddisfacenti, a condizione che lo faccia entro il termine specifico stabilito. Se l’importatore non fornisce elementi di prova soddisfacenti entro il termine fissato, la garanzia viene definitivamente riscossa sotto forma di dazi all’importazione.

(107)

Per garantire che, al di là del livello d'importazioni tradizionale, i produttori comunitari possano operare ad un livello ragionevole di redditività assicurando al tempo stesso l’apertura del mercato comunitario e un’offerta sufficiente per soddisfare la domanda, si ritiene inoltre opportuno fissare contingenti tariffari che rispecchino i livelli d’importazione tradizionali. Al di là di tali contingenti, le importazioni dovrebbero essere soggette a un dazio supplementare. Il salmone d’allevamento può quindi continuare ad essere importato entro i livelli tradizionali che rispettino l’elemento di prezzo fissato senza il pagamento di dazi supplementari, mentre quantitativi illimitati possono essere importati a condizione di pagare il dazio supplementare.

(108)

Per mantenere i flussi commerciali tradizionali e garantire che il mercato comunitario rimanga accessibile ai piccoli fornitori, il contingente tariffario andrebbe suddiviso tra i paesi/regioni che hanno un interesse sostanziale a fornire il prodotto in esame, mentre una parte del contingente dovrebbe essere riservata ad altri paesi. Dopo aver consultato la Norvegia, il Cile e le Isole Faer Øer, che hanno tale interesse sostanziale e detengono una considerevole quota delle importazioni, si ritiene opportuno assegnare un contingente tariffario specifico a ciascuno di questi paesi. In linea di massima, il contingente tariffario andrebbe suddiviso in base alla percentuale sul quantitativo totale del prodotto fornita dal paese durante il triennio 2001-2003. Si deve osservare, tuttavia, che le importazioni dal Cile hanno registrato un calo sostanziale nella seconda metà del 2003 per motivi tecnici connessi ai controlli alle frontiere, scendendo a una percentuale inferiore al 3 % delle importazioni nella Comunità, il che equivale all'incirca alla metà della quota delle importazioni nella Comunità detenuta di solito da questo paese. Per questa ragione le importazioni dal Cile registrate nel 2003 non sono rappresentative; pertanto, per evitare distorsioni dei flussi commerciali tradizionali, il contingente tariffario specifico per tale paese dovrebbe invece basarsi su una media calcolata a partire dalle importazioni registrate nel 2001 e 2002 e da una cifra adeguata per il 2003 (basata sui dati del 2002 maggiorati del tasso medio di crescita delle importazioni nel 2003, escluso il Cile). Per evitare inutili oneri amministrativi, i contingenti tariffari andrebbero assegnati in base alla regola del «primo arrivato, primo servito».

(109)

Risulta che, in condizioni normali, il consumo di salmone d’allevamento nella Comunità è aumentato del 4 %-5 % circa l’anno, tenuto conto dei livelli di crescita osservati nei nuovi Stati membri. Tuttavia, i dati del primo semestre del 2004 indicano che la crescita del mercato del salmone nella Comunità è in realtà sempre maggiore, e che sebbene tale mercato negli Stati membri di recente adesione sia di dimensioni ridotte rispetto a quello dell’UE a 15, alcuni elementi mostrano che i tassi di crescita annui nei nuovi Stati membri (che erano dell’ordine del 30 %) sono aumentati in seguito all’allargamento e sono oggi nettamente più elevati (circa il 50 %). Per tener conto di tale evoluzione, i contingenti tariffari (stabiliti sulla base della media delle importazioni tra il 2001 e il 2003) andrebbero aumentati del 10 %. Poiché il mercato del salmone è stagionale ed è caratterizzato da importazioni e vendite più elevate nella seconda metà dell’anno, anche i contingenti tariffari dovrebbero essere oggetto di adeguamenti stagionali. I contingenti sono stati calcolati in «equivalenti pesci interi» e i tassi di conversione applicati al prodotto importato in filetti o intero sono pari rispettivamente a 1 per 0,65 e 1 per 0,9. Se, durante il periodo di applicazione delle misure, dovesse risultare evidente che il tasso di conversione per il prodotto intero (1:0,9) non è più adeguato, tenuto conto della presentazione del salmone d’allevamento importato (attualmente soprattutto pesce eviscerato non decapitato), le misure potrebbero essere rivedute.

(110)

Il dazio supplementare dovrebbe essere fissato ad un livello tale da porre rimedio alla situazione dei produttori comunitari senza però costituire un inutile, eccessivo onere per importatori e utilizzatori. Un dazio ad valorem è ritenuto inadeguato poiché agirebbe come incentivo a ridurre i prezzi delle importazioni esenti da dazio e aumenterebbe in termini reali in caso di aumento dei prezzi. È pertanto opportuno stabilire un dazio fisso.

(111)

Un elemento di prezzo minimo, come spiegato in precedenza, sarà sempre applicabile per consentire ai produttori comunitari di conseguire il punto di equilibrio. Come già menzionato in precedenza, l’elemento di prezzo minimo è fissato al di sotto del costo di produzione dei produttori comunitari; tuttavia, dal momento che questi ultimi sono stati in grado, in passato, di vendere con un sovrapprezzo di circa il 10 %, si prevede che continueranno a poterlo fare, riuscendo così a recuperare i loro costi di produzione. Qualora i livelli di scambi tradizionali dovessero essere superati, e divenisse pertanto applicabile un dazio supplementare, si ritiene opportuno, seguendo l’impostazione di tipo «sottoquotazione» adottata tradizionalmente dalle istituzioni comunitarie, basare tale dazio supplementare sulla differenza tra il livello del prezzo indicativo non pregiudizievole dei produttori comunitari e l’elemento di prezzo minimo stabilito. Tale differenza, che rispecchia la percentuale di cui il prezzo del prodotto importato risulta inferiore al livello del prezzo che i produttori comunitari potrebbero ottenere in una situazione non pregiudizievole, dopo un adeguamento per tener conto delle differenze di prezzo tra il prodotto importato e il prodotto comunitario, è quindi ritenuta una base ragionevole per stabilire il livello del dazio. Essa è stata calcolata sulla base del prezzo medio ponderato non pregiudizievole, per tonnellata, del prodotto comunitario, basato a sua volta sul costo di produzione del prodotto comunitario maggiorato di un utile del 14 % sul fatturato. Quest’ultima percentuale corrisponde al livello di utile ritenuto necessario in precedenti casi di difesa commerciale relativi al salmone, e tiene conto inoltre dei rischi di natura meteorologica e biologica nonché del rischio di fuga dei pesci cui è esposto questo settore. Tale prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con l’elemento «prezzo minimo». Dalla differenza tra i due prezzi risulta un dazio iniziale pagabile di 330 EUR/t («equivalenti pesci interi»), pari, sulla base dei tassi di conversione sopra indicati, a 366 EUR/t per il prodotto diverso dai filetti e a 508 EUR/t per i filetti.

(112)

Occorre prevedere un riesame delle misure da parte della Commissione qualora la situazione dovesse cambiare. Per poter prendere correttamente in considerazione gli eventuali sviluppi sul mercato dopo l’istituzione delle presenti misure di salvaguardia, si ritiene opportuno procedere a un monitoraggio del mercato e dell'andamento dei prezzi. Se i dati o le altre informazioni raccolte dovessero indicare che un livello definitivo del prezzo all'importazione di 2 850 o 2 736 EUR/t, a seconda dei casi, è inadeguato, verrà avviato un riesame anticipato al fine di modificare tale livello definitivo del prezzo all’importazione prima della sua entrata in vigore. Riunioni periodiche con le parti interessate dovranno tenersi con scadenza semestrale, o su richiesta delle parti interessate sulla base di elementi di prova pertinenti e soddisfacenti.

(113)

Conformemente alla legislazione comunitaria e agli obblighi internazionali della Comunità, le misure definitive di salvaguardia non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la sua quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non supera il 3 %. A tale proposito, nel regolamento (CE) n. 1447/2004 si era tenuto conto della particolare situazione del Cile in quanto paese in via di sviluppo, nella misura in cui le importazioni dal Cile erano state escluse dall’applicazione delle misure provvisorie giacché, nella seconda metà del 2003, le importazioni provenienti da questo paese erano inferiori alla soglia del 3 %. Conformemente a detto regolamento, l'andamento delle importazioni dal Cile sarebbe stato attentamente monitorato per stabilire se la tendenza alla diminuzione osservata si confermasse come un fenomeno duraturo. Nel prosieguo dell’inchiesta, tuttavia, è risultato chiaro che le importazioni da questo paese sono attualmente risalite a circa il 6 % delle importazioni comunitarie, e che la flessione delle importazioni registrata nella seconda metà del 2003 è stato un fenomeno soltanto temporaneo. Di conseguenza, visto che le importazioni totali provenienti dal Cile nel corso dell’anno 2003 erano superiori alla suddetta soglia del 3 %, le misure definitive di salvaguardia dovrebbero essere applicate anche alle importazioni dal Cile. I paesi in via di sviluppo ai quali non si applicano le misure definitive di salvaguardia sono specificati nell’allegato 2.

10.2.   Durata

(114)

Le misure definitive non dovrebbero rimanere in vigore per un periodo superiore a quattro anni, compreso il periodo di validità delle misure provvisorie. Esse dovrebbero entrare in vigore il 6 febbraio 2005 e rimanervi fino al 13 agosto 2008.

10.3.   Liberalizzazione

(115)

Al fine di incoraggiare l’adeguamento, dopo la loro istituzione le misure dovrebbero essere liberalizzate a intervalli regolari, il che rappresenterà un forte incentivo per i produttori comunitari a intraprendere e introdurre gradualmente i necessari provvedimenti di ristrutturazione e di adeguamento. Si ritiene che il processo di liberalizzazione debba aver inizio un anno dopo l’istituzione delle misure provvisorie e proseguire con scadenza annuale.

(116)

Tale processo di liberalizzazione dovrebbe essere concepito in modo tale da consentire l’importazione di quantitativi sempre maggiori di salmone d’allevamento che rispettino l’elemento di prezzo fissato senza il pagamento del dazio supplementare, aumentando così la pressione concorrenziale cui i produttori comunitari dovranno far fronte durante il periodo di applicazione delle misure. Analogamente, affinché le importazioni che superano la soglia del contingente tariffario siano progressivamente soggette a un dazio più basso, l’aliquota del dazio supplementare dovrebbe essere gradualmente ridotta. Il processo di liberalizzazione dovrebbe inoltre tener conto anche delle previsioni di crescita del mercato. La forma assunta dalle misure di liberalizzazione dovrebbe pertanto associare un aumento del contingente tariffario a una riduzione dell’aliquota del dazio supplementare applicabile una volta superati i limiti del contingente tariffario stesso. Si ritiene che, in ciascuna fase della liberalizzazione, il contingente tariffario dovrebbe ogni volta essere aumentato del 10 %, mentre il dazio supplementare dovrebbe essere ridotto del 5 %; tale misura può tuttavia essere riveduta se risulta che vi sono validi motivi per farlo.

10.4.   Ristrutturazione

(117)

Obiettivo delle misure definitive di salvaguardia è offrire ai produttori comunitari un periodo limitato di tempo in cui avviare un processo di ristrutturazione, in modo da poter competere più efficacemente con le importazioni. A tale proposito, si fa riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3285/94 della Commissione, il quale vieta eventuali proroghe delle misure qualora non vi siano elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.

(118)

I produttori comunitari hanno già avviato un processo di ristrutturazione in conseguenza delle gravi perdite subite, che hanno costretto alcuni operatori ad abbandonare il settore, nonché a causa di fallimenti e amministrazioni controllate che hanno obbligato altri produttori a chiudere i loro stabilimenti. Negli ultimi anni si sono inoltre registrati notevoli miglioramenti quanto a produttività ed efficienza dell’industria. Tuttavia, se quest’ultima intende svilupparsi in modo da ottimizzare la sua competitività, tanto oggi come in futuro, è necessario che disponga di un periodo di tempo in cui mettere in atto un programma di ristrutturazione organizzato.

(119)

Gli elementi essenziali della strategia di ristrutturazione elaborata dalle competenti autorità nazionali in collaborazione con l’industria si possono così riassumere: (1) l’attuazione di piani di ottimizzazione dei siti elaborati per trasferire o procedere alla fusione degli allevamenti nei prossimi due o tre anni, aumentandone le dimensioni in modo tale da incrementarne l'efficienza e ridurre i costi; (2) la diversificazione in favore di altre specie, con un sempre maggiore accento sull’allevamento di merluzzi e ippoglossi atlantici, con allevamenti provvisti di scorte di pesce bianco vivo e con il crescente sviluppo dell'allevamento di molluschi (data l’attuale situazione finanziaria dei produttori, tuttavia, questi adeguamenti sono gravemente ostacolati dalla mancanza di finanziamenti); (3) la messa a punto di strumenti più sofisticati di analisi della capacità di tolleranza dell’ambiente, in modo da consentire una valutazione più accurata del livello massimo di biomassa ittica che potrà essere consentita negli allevamenti, pur preservando al tempo stesso l’ecosistema marino; (4) un ulteriore ricorso al vuoto sanitario sincronizzato degli allevamenti situati all’interno di aree collegate dal punto di vista idrologico, accompagnato da una strategia coordinata per il trattamento dell'anoplura marina che garantirà una migliore protezione del pesce d'allevamento contro le infestazioni e le malattie causate da questo parassita, aumentando così il tasso di sopravvivenza del novellame e riducendo quindi i costi; (5) la creazione di un coordinamento tra le organizzazioni di produttori in Irlanda, Regno Unito e Norvegia allo scopo di evitare problemi di grave sovrapproduzione per il futuro.

(120)

Sono già stati realizzati alcuni passi in avanti nell’attuazione di parte della strategia sopra descritta — con particolare riguardo al vuoto sanitario sincronizzato e al trattamento coordinato dell’anoplura marina — ed è previsto che ulteriori, sostanziali progressi vengano compiuti durante il periodo di applicazione delle presenti misure. Qualora, nel corso di tale periodo di applicazione, il processo di adeguamento e ristrutturazione non dovesse registrare sufficienti progressi, la Commissione può considerare ciò un mutamento di circostanze, a norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento, tale da richiedere un riesame della necessità di mantenere le misure.

11.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

11.1.   Osservazioni preliminari

(121)

Oltre ad esaminare gli sviluppi imprevisti, l’aumento delle importazioni, il grave pregiudizio, la causa del pregiudizio e la situazione critica, si è valutato se esistessero motivi validi per giungere alla conclusione che l’istituzione di misure definitive non fosse nell’interesse della Comunità. A tal fine, si è valutato, sulla base degli elementi di prova disponibili, e dopo aver contattato i produttori comunitari, gli altri produttori di salmone d’allevamento nella Comunità, gli importatori e i trasformatori, l’impatto delle misure definitive su tutte le parti interessate dai procedimenti, nonché le probabili conseguenze dell’istituzione o meno di tali misure.

11.2.   Interesse dei produttori comunitari

(122)

I produttori comunitari registrano, nel complesso, un fatturato annuo di oltre 500 milioni di euro e si ritiene che, oltre a creare direttamente occupazione (circa 1 450 posti di lavoro), essi occupino indirettamente altre 8 000 persone nell’industria di trasformazione e in altri settori. Essi fanno parte di un’industria fortemente in crescita, la cui produzione è raddoppiata tra il 1995 e il 2001, e dimostrano una sempre maggiore efficienza nella produzione di un prodotto per il quale esiste un mercato in espansione tanto nella Comunità, quanto nel resto del mondo. Infine, essi sono vitali e competitivi in condizioni normali di mercato e la loro produttività è in crescita.

(123)

La situazione dei produttori comunitari corre chiaramente un grave rischio se non verrà modificato l’attuale livello di importazioni a basso prezzo, come si evince dal numero di imminenti fallimenti di produttori che vengono segnalati con regolarità. Le misure proposte saranno applicate a tutte le importazioni del prodotto in esame diverse da quelle provenienti da paesi in via di sviluppo le cui esportazioni nella Comunità europea non superano il 3 % delle importazioni comunitarie. Esse si applicheranno quindi ad oltre il 95 % di tali importazioni. È stato affermato che vi potranno essere difficoltà nell’applicare e far rispettare l’elemento di prezzo previsto dalle misure, viste le precedenti esperienze riguardanti gli impegni sui prezzi nell'ambito di procedimenti relativi al salmone d'allevamento: si deve però ricordare che tale elemento di prezzo non è fondato su impegni ma su un dazio variabile che dovrà essere riscosso dalle autorità doganali nazionali. Si può pertanto prevedere che le misure saranno efficaci e consentiranno ai prezzi dei produttori comunitari di aumentare fino ad un livello ragionevole.

11.3.   Interesse delle industrie dipendenti

(124)

I salmoni vengono generalmente allevati in zone lontane ed isolate — essenzialmente la regione costiera occidentale e settentrionale della Scozia e la costa occidentale dell’Irlanda. Le possibilità di occupazione sono limitate e l’attività economica generata dall’allevamento del salmone apporta un contributo significativo all’economia locale. Senza tale contributo, molte delle piccole imprese locali che forniscono beni e servizi ai produttori comunitari e ai loro dipendenti non sarebbero più redditizie. L’adozione di misure definitive efficaci è quindi nell’interesse delle industrie dipendenti.

11.4.   Interesse degli allevatori di giovani salmoni e dei produttori di mangimi

(125)

Benché una parte abbia sostenuto il contrario, i principali fornitori dei produttori comunitari (allevatori di giovani salmoni e produttori di mangimi) hanno un evidente interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, e a un prezzo che consenta loro di ottenere un congruo profitto.

11.5.   Interesse degli utilizzatori, dei trasformatori e degli importatori nella Comunità

(126)

Per valutare l’impatto dell’eventuale istituzione di misure sugli importatori, sui trasformatori e sugli utilizzatori, sono stati inviati questionari agli importatori, ai trasformatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame sul mercato comunitario. Gli importatori/trasformatori/utilizzatori sono generalmente un unico operatore e, in effetti, molti sono collegati a produttori esportatori fuori della Comunità, soprattutto in Norvegia. Sono pervenute le risposte di sei importatori/trasformatori/utilizzatori e di un’associazione di trasformatori. Inoltre, alcune associazioni di trasformatori hanno inviato le loro osservazioni alla Commissione, la quale, dal canto suo, ha contattato alcuni trasformatori e le loro associazioni.

(127)

Alcuni hanno sostenuto che non bisognava adottare misure poiché i prezzi del salmone d’allevamento avevano subito soltanto un breve calo temporaneo nei due-tre mesi successivi all’abolizione delle misure antidumping nei confronti della Norvegia nel maggio 2003, e in seguito erano tornati a livelli normali. I trasformatori hanno sottolineato che qualsiasi incremento dei prezzi farebbe aumentare i loro costi di produzione, ridurrebbe le loro vendite e la loro redditività e potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro e addirittura il trasferimento delle attività; essi hanno inoltre fatto presente che l’occupazione è ben più elevata nel settore della trasformazione del pesce che non nella piscicoltura e che in alcuni casi il loro settore offre lavoro in regioni caratterizzate da un basso tasso di occupazione.

(128)

Tuttavia, appare evidente che i prezzi non sono risaliti nel corso del primo semestre del 2004. Benché i prezzi all’importazione siano aumentati tra l’ultimo trimestre del 2003 e l’inizio del primo trimestre del 2004, sono poi andati costantemente diminuendo verso la fine del primo trimestre e nel corso del secondo trimestre dello stesso anno: lo stesso andamento seguito dai prezzi dei produttori comunitari, i quali restano nettamente inferiori a un livello di prezzo non pregiudizievole. Inoltre, le informazioni più recenti indicano che i prezzi continuano a seguire una tendenza al ribasso.

(129)

I principali costi sostenuti dai trasformatori consistono nel costo della materia prima e della manodopera, ed è vero quindi che un aumento dei prezzi della materia prima farebbe salire i costi dei trasformatori. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite da questi, il costo della materia prima è diminuito del 10 % tra il 2002 e il 2003, dopo il calo del 18 % già registrato tra il 2000 e il 2002. Nel 2003, esso era inferiore del 26 % al livello del 2000. Nel contempo, dalle informazioni fornite risulta che i prezzi di vendita dei trasformatori sono rimasti pressoché identici nel 2002 e nel 2003. L’attività di tutti i trasformatori che hanno fornito informazioni in merito alla redditività delle proprie operazioni di trasformazione del salmone è redditizia e si ritiene che essi siano in grado di assorbire un modesto aumento dei costi senza che ciò comporti la perdita di posti di lavoro o il trasferimento delle attività. È chiaro che gli attuali livelli dei prezzi del salmone d’allevamento sono insostenibili a medio e lungo termine. Comunque sia, l’industria di trasformazione dovrà pertanto far fronte ad un aumento del costo della materia prima a medio-lungo termine.

(130)

Per quanto riguarda l’occupazione, il settore della trasformazione del pesce nella Comunità conta circa 100 000 occupati, benché soltanto una piccola percentuale di questi posti di lavoro riguardi le attività di trasformazione del salmone d’allevamento. Non sono emersi elementi di prova che indichino che eventuali misure determinerebbero una diminuzione del livello di occupazione nella Comunità.

(131)

I trasformatori hanno sostenuto altresì che i commercianti che operano sui principali mercati europei e i consumatori devono poter continuare a disporre di un prodotto di buona qualità a prezzi bassi. Essi hanno espresso particolare preoccupazione per gli acquisti speculativi che potrebbero venire effettuati subito dopo l’introduzione di un contingente tariffario, affermando che se il contingente venisse raggiunto essi potrebbero dover cessare la produzione. Hanno infine dichiarato che, in caso di adozione di misure, queste dovrebbero permettere di mantenere un’offerta adeguata e contribuire alla stabilità dei prezzi sul mercato per consentire una migliore previsione dei costi. A tale proposito, mentre alcuni si sono mostrati assolutamente contrari a qualsiasi forma di misura, altri hanno indicato che, qualora fossero state adottate misure, avrebbero preferito un sistema di contingenti tariffari, e alcuni di essi un sistema di licenze.

(132)

Va osservato che le misure consistono in un elemento relativo al prezzo che corrisponde al recupero dei costi sostenuti dai produttori comunitari e in contingenti tariffari calcolati sulla media delle importazioni nella Comunità (compresi i nuovi Stati membri) tra il 2001 e il 2003, maggiorate del 10 %, al di là dei quali si applica un dazio supplementare. L’industria di trasformazione comunitaria dovrebbe pertanto continuare a disporre di una fornitura adeguata di materie prime. Nonostante alcune parti abbiano affermato che le misure in questione rappresenterebbero un grave onere amministrativo per i trasformatori comunitari, tale affermazione non è stata suffragata da elementi di prova, e la Commissione ritiene che le misure comportino il minimo degli oneri amministrativi necessari a garantirne un’applicazione efficace.

(133)

Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per i trasformatori/utilizzatori e gli importatori non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l’istituzione delle misure definitive, corrispondenti al minimo indispensabile per ovviare al grave pregiudizio subito ed impedire un ulteriore grave peggioramento della situazione dei produttori medesimi.

11.6.   Interesse dei consumatori nella Comunità

(134)

Dal momento che il prodotto in esame è un bene di consumo, la Commissione ha informato varie organizzazioni di consumatori dell’apertura dell’inchiesta. Una parte interessata ha risposto affermando che gli effetti benefici del salmone sono ampiamente riconosciuti, e che aumentarne artificialmente il prezzo renderebbe più difficile per i consumatori compiere corrette scelte nutrizionali, oltre a compromettere l’efficienza economico-finanziaria di importatori, trasformatori e venditori al dettaglio di salmone d’allevamento. Un’altra parte ha sostenuto che l’istituzione delle misure potrebbe impedire alle suddette categorie di importare e continuare a vendere salmone d’allevamento congelato. È stata inoltre espressa la preoccupazione che eventuali aumenti dei prezzi possano rendere il salmone d’allevamento un prodotto meno economicamente conveniente e bloccare la crescita del mercato in quegli Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite risulta inferiore alla media.

(135)

Tuttavia, come si è osservato in precedenza, si ritiene che gli attuali livelli dei prezzi sul mercato siano talmente bassi da risultare insostenibili a medio-lungo termine, e che gli operatori economici continueranno ad avere accesso a quantitativi illimitati di importazioni soggette all’elemento di prezzo fissato e, al di là dei limiti del contingente tariffario, al dazio supplementare. Inoltre, tenuto conto dell’entità dello scarto tra il prezzo dei pesci interi franco allevamento e il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti trasformati a base di salmone, si ritiene improbabile che le misure incidano in maniera significativa sui prezzi al dettaglio e l’impatto sui consumatori è quindi da ritenersi minimo. Ciò nonostante, la Commissione svolgerà un attento monitoraggio dell’impatto delle misure in termini di convenienza economica del salmone d’allevamento e di crescita del mercato in quegli Stati membri nei quali si registra un PIL pro capite inferiore alla media,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sistema di contingenti tariffari e dazi supplementari

1.   È aperto un sistema di contingenti tariffari per un periodo compreso tra il 6 febbraio 2005 e il 13 agosto 2008 relativo alle importazioni nella Comunità di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (in appresso denominato «salmone d’allevamento»). Il volume dei contingenti tariffari e i paesi ai quali essi si applicano sono specificati all’allegato 1. I contingenti sono stati calcolati in «equivalenti pesci interi» e i tassi di conversione applicati sono pari a 1:0,9 per il prodotto importato intero (Gruppo 1) e a 1:0,65 per quello importato in filetti (Gruppo 2).

2.   Il salmone allo stato libero non è assoggettato o imputato a contingenti tariffari. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.

3.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, alle importazioni di salmone d’allevamento che superano il livello del contingente tariffario si applica il dazio supplementare specificato all’allegato 1 per il gruppo di appartenenza.

4.   Per determinare il livello del dazio supplementare applicabile, il salmone d’allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00 rientra nel gruppo 1 dell’allegato 1, mentre quello classificato nei codici NC ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 rientra nel gruppo 2.

5.   Alle importazioni di salmone d’allevamento continua ad applicarsi l’aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio (10), o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.

6.   La Commissione potrebbe riesaminare tali misure qualora la situazione dovesse cambiare.

7.   Se risultano validi motivi per farlo, il ritmo con cui si procede alla liberalizzazione delle misure sopra descritte potrebbe essere riveduto.

Articolo 2

Prezzo minimo all’importazione

1.   Tanto alle importazioni di salmone d’allevamento che rientrano nei limiti dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1 quanto a quelle che superano tali limiti, viene applicato un prezzo minimo all’importazione che può essere riveduto di quando in quando per tener conto di fattori pertinenti quali, tra l’altro, offerta, domanda e costo di produzione.

2.   Alle importazioni di salmone d’allevamento vendute ad un prezzo inferiore al prezzo minimo d’importazione si applica un dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione applicabile ai rispettivi prodotti elencati all’allegato 1 e l’effettivo prezzo di importazione di tali prodotti (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale escluso).

3.   Dall’entrata in vigore del presente regolamento fino al 15 aprile 2005, il prezzo minimo all'importazione è di 2 700 EUR/t «equivalenti pesci interi» (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale escluso) per il salmone d’allevamento fresco e di 2 592 EUR/t per il salmone d’allevamento congelato. Il prezzo minimo all’importazione per le importazioni del gruppo 1 è di 3 000 EUR/t per il salmone fresco e di 2 880 EUR/t per quello congelato, e per le importazioni del gruppo 2 è di 4 154 EUR/t per il salmone fresco e di 3 988 EUR/t per quello congelato.

4.   Dal 16 aprile 2005 fino al 13 agosto 2008, il prezzo minimo all’importazione è di 2 850 EUR/t «equivalenti pesci interi» (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale escluso) per il salmone d’allevamento fresco e di 2 736 EUR/t per il salmone d’allevamento congelato. Il prezzo minimo all’importazione per le importazioni del gruppo 1 è di 3 170 EUR/t per il salmone fresco e di 3 040 EUR/t per quello congelato, e per le importazioni del gruppo 2 è di 4 385 EUR/t per il salmone fresco e di 4 209 EUR/t per quello congelato.

5.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, sia stato applicato il criterio proporzionale al prezzo per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (11), il prezzo all’importazione minimo fissato ai paragrafi 3 o 4 a seconda dei casi, viene ridotto proporzionalmente al prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio da versare è quindi pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria ridotto.

Articolo 3

Costituzione di una garanzia all’importazione

1.   Ai fini del presente regolamento, per «importatore» si intende la persona che presenta la dichiarazione di immissione in libera pratica, o la persona per conto della quale tale dichiarazione viene presentata, e gli «elementi di prova soddisfacenti» vengono forniti mediante presentazione alle autorità doganali della prova del pagamento del prezzo all’importazione effettivamente corrisposto per il salmone importato, o mediante opportuni controlli effettuati dalle autorità doganali.

2.   Gli importatori di salmone d’allevamento forniscono alle autorità doganali elementi di prova soddisfacenti del prezzo all'importazione effettivamente pagato per tonnellata di salmone d'allevamento importato.

3.   In attesa della presentazione di elementi di prova soddisfacenti, l’immissione in libera pratica delle merci è subordinata alla costituzione di una garanzia presso le autorità doganali pari a 290 EUR/t («equivalenti pesci interi») di salmone d’allevamento importato (320 EUR/t per il gruppo 1 e 450 EUR/t per il gruppo 2).

4.   Qualora, entro un anno dalla data in cui viene accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o entro i tre mesi successivi alla data prevista per il pagamento delle merci, se tale data risulti successiva, l’importatore non abbia fornito gli elementi di prova soddisfacenti di cui al paragrafo 2, le autorità doganali contabilizzano immediatamente, come dazi applicabili alle merci in questione, l’importo della garanzia costituita in conformità delle disposizioni del paragrafo 3.

5.   Se, previa verifica, le autorità doganali stabiliscono che il prezzo effettivamente pagato per le merci è inferiore al prezzo minimo all’importazione indicato all’articolo 2, esse riscuotono la differenza tra tale prezzo e il rispettivo prezzo minimo all’importazione in conformità dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per impedire l’acquisizione indebita di vantaggi finanziari, si applicano interessi compensativi in conformità delle disposizioni vigenti.

6.   La garanzia costituita viene svincolata nel momento in cui l’importatore fornisce gli elementi di prova soddisfacenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Paesi in via di sviluppo

Le importazioni di salmone d’allevamento originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell’allegato 2 non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari di cui all’articolo 1 o disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2 o 3.

Articolo 5

Disposizioni generali

1.   L’origine del salmone d’allevamento a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, l’eventuale immissione in libera pratica nella Comunità di salmone d’allevamento originario di un paese in via di sviluppo è subordinata:

a)

alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

b)

alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente, ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento, da detto paese nella Comunità.

3.   Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di salmone d’allevamento corredate di una prova dell’origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

4.   La prova dell’origine viene accettata solo se il salmone d’allevamento soddisfa i criteri di determinazione dell’origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Articolo 6

Trasporto diretto

1.   Si considerano trasportati direttamente nella Comunità da un paese terzo:

a)

i prodotti trasportati senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;

b)

i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l’attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito,

non vi siano stati immessi in commercio o per il consumo, e

vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere fornita alle autorità della Comunità. Detta prova può essere presentata, in particolare, sotto forma di uno dei seguenti documenti:

a)

un documento di trasporto unico rilasciato nel paese d’origine per l’attraversamento del paese o dei paesi di transito;

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito contenente:

una descrizione esatta delle merci;

la data del loro scarico o ricarico o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l’indicazione delle navi utilizzate.

Articolo 7

Importazioni in corso di trasporto verso la Comunità

1.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti in corso di trasporto verso la Comunità ai sensi del paragrafo 2.

2.   Sono considerati in corso di trasporto verso la Comunità i prodotti che:

sono usciti dal territorio del paese d’origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e

sono scortati dal luogo di carico nel paese d’origine sino al luogo di scarico nella Comunità da un documento di trasporto valido rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate forniscono alle autorità doganali la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d’origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato nel paese di origine prima di tale data;

in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica sino al 13 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

(2)  GU L 286 dell’11.11.2000, pag. 1.

(3)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(4)  GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.

(5)  GU C 58 del 6.3.2004, pag. 7.

(6)  Prezzi adeguati a livello franco Glasgow

(7)  Prezzi adeguati franco Glasgow.

(8)  Prezzi delle importazioni CIF, dazio doganale del 2 % compreso.

(9)  Indagine statistica 2003 della direzione norvegese per la Pesca.

(10)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(11)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 40.


ALLEGATO 1

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

15

16

17

20

21

22

25

26

Codice NC

Codice TARIC

Gruppo

Origine (per gruppi 1 e 2)

Condingenti tariffari e dazi suplementari

N. d'ordine per il gruppo 1

N. d'ordine per il gruppo 2

Dal 6.2.2005 al 13.8.2005

Dal 14.8.2005 al 13.8.2006

Dal 14.8.2006 al 13.8.2007

Dal 14.8.2007 al 13.8.2008

Contingente tariffario

(tonnellate EPI)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 1 (fresco e congelato)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 2 (fresco e congelato)

Contingente tariffario

(tonnellate EPI)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 1 (fresco e congelato)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 2 (fresco e congelato)

Contingente tariffario

(tonnellate EPI)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 1 (fresco e congelato)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 2 (fresco e congelato)

Contingente tariffario

(tonnellate EPI)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 1 (fresco e congelato)

Dazio supplementare

EUR/tonnellata

Gruppo 2 (fresco e congelato)

ex 0302 12 00

0302120019

1

Norvegia

163 649

 

 

369 041

 

 

405 945

 

 

446 539

 

 

09.0800

09.0801

0302120038

1

Isole Faerøer

20 173

366

508

47 921

348

483

52 713

330

458

57 984

314

436

09.0697

09.0698

0302120098

1

Cile

16 033

 

 

36 146

 

 

39 760

 

 

43 736

 

 

09.1937

09.1938

Altri

14 150

 

 

39 053

 

 

42 959

 

 

47 254

 

 

09.0080

09.0081

ex 0303 11 00

0303110018

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303110098

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0303 19 00

0303190018

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303190098

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0303 22 00

0303220019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303220088

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0304 10 13

0304101319

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304101398

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 13

0304201319

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304201398

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO ΙΙ

ELENCO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

(di cui all’articolo 4)

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Angola, Argentina, Samoa americane, Anguilla, Antartide, Aruba, Barbados, Bangladesh, Burkina-Faso, Bahrein, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bolivia, Brasile, Bahama, Bhutan, Botswana, Belize, Bermuda, Isola Bouvet, Isole Vergini britanniche, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d’Avorio, Camerun, Ciad, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Isole Cayman, Christmas, Isole Cocos (o Keeling), Isole Cook, Gibuti, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Stati federati di Micronesia, Isole Falkland, Polinesia francese, Territori australi francesi, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Gibilterra, Guam, Honduras, Hong Kong, Haiti, Heard e Mc Donald, Indonesia, India, Iraq, Iran (Repubblica islamica dell’), Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Giamahiria araba libica, Marocco, Madagascar, Isole Marshall, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Maurizio, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Macao, Mayotte, Montserrat, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Antille olandesi, Nuova Caledonia e dipendenze, Isola di Niue, Norfolk, Marianne settentrionali, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Repubblica popolare cinese, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Pitcairn, Qatar, Ruanda, Samoa, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seicelle, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sao Tomé e Principe, El Salvador, Repubblica araba siriana, Swaziland, Georgia australe e Sandwich australi, Sant’Elena e dipendenze, Saint-Pierre e Miquelon, Taiwan, Togo, Tunisia, Tonga, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Tanzania (Repubblica unita di), Isole Tokelau, Turks e Caicos, Isole minori lontane degli Stati Uniti, Uganda, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine settentrionali, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Isole Vergini americane, Wallis e Futuna, Yemen, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2005) 126]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/102/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3 (1),

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (4), dovrebbe essere aggiornata per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri per quanto riguarda tali posti e delle ispezioni effettuate in conformità di detta decisione. L’elenco dei posti d’ispezione frontalieri stabilito dalla decisione 2001/881/CE («l’elenco») comprende il numero di unità TRACES per ciascun posto d’ispezione frontaliero. TRACES è un sistema informatico introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (5) e che sostituisce il precedente sistema ANIMO, basato sulla rete di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione (6), per rintracciare i movimenti di animali e di alcuni prodotti nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.

(2)

In seguito ad un’ispezione effettuata con risultati soddisfacenti conformemente alla decisione 2001/881/CE è opportuno aggiungere all’elenco i posti di ispezione frontalieri di Daugavpils, Riga, Rezekne e Ventspils in Lettonia, Castellón in Spagna, Gyékényes, Kelebia e Eperjeske in Ungheria.

(3)

È opportuno cancellare dall’elenco il porto di North Shields su richiesta del Regno Unito nonché Divonne e il porto di La Rochelle Rochefort su richiesta della Francia.

(4)

È opportuno inoltre aggiornare l’elenco affinché si tenga conto dei recenti cambiamenti riguardanti le categorie di animali o prodotti che possono essere controllati nei posti d’ispezione e l’organizzazione dei centri di ispezione all’interno dei posti stessi per alcuni posti di ispezione frontalieri già approvati in conformità della decisione 2001/881/CE.

(5)

L’elenco è stato modificato più volte. Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è pertanto opportuno sostituirlo con l’elenco di cui alla presente decisione. È quindi necessario modificare in conformità la decisione 2001/881/CE.

(6)

L’elenco delle unità di cui alla decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2000/287/CE (7), comprende il numero di unità TRACES per ciascun posto d’ispezione frontaliero nella Comunità. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria detto elenco dovrebbe essere aggiornato in conformità per tener conto di ogni eventuale modifica pertinente e per mantenere un elenco identico a quello che figura nella decisione 2001/881/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2002/459/CE.

(7)

I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 2001/881/CE.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/608/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 15).

(5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(6)  GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

(7)  GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/477/CE (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 53. Decisione rettificata nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 53).


ALLEGATO I

«PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROLLISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDERVERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLENKOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRIΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣLIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTSLISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOSLISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉESELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTIAPSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTSSUTARTŲ PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ SĄRAŠASA MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOKLISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERALIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENSWYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJLISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOSZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍCSEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČKLUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTAFÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Název

Navn

Name

Nimi

Ονομασία

Name

Nombre

Nom

Nome

Vārds

Pavadinimas

Név

Isem

Naam

Nazwa

Nome

Meno

Ime

Nimi

Namn

2

=

TRACES kód

Traces-kode

TRACES-Code

Traces-kood

Κωδικός Traces

Traces Code

Código Traces

Code Traces

Codice Traces

Dzīvnieka kods

TRACES kodas

Traces-kód

Kodiċi-Traces

Traces-code

Kod Traces

Código Traces

Kód Traces

Traces-koda

Traces-koodi

Traces-kod

3

=

Typ

Type

Art

Tüüp

Φύση

Type

Tipo

Type

Tipo

Tips

Tipas

Típus

Tip

Type

Rodzaj punktu

Tipo

Typ

Tip

Tyyppi

Typ

A

=

Letiště

Lufthavn

Flughafen

Lennujaam

Αεροδρόμιο

Airport

Aeropuerto

Aéroport

Aeroporto

Lidosta

Oro uostas

Repülőtér

Ajruport

Luchthaven

Na lotnisku

Aeroporto

Letisko

Letališče

Lentokenttä

Flygplats

F

=

Železnice

Jernbane

Schiene

Raudtee

Σιδηρόδρομος

Raila

Ferrocarril

Rail

Ferrovia

Dzelzceļš

Geležinkelis

Vasút

Ferrovija

Spoorweg

Na przejściu kolejowym

Caminho-de-ferro

Železnica

Železnica

Rautatie

Järnväg

P

=

Přístav

Havn

Hafen

Sadam

Λιμένας

Port

Puerto

Port

Porto

Osta

Uostas

Kikötő

Port

Zeehaven

Na przejściu morskim

Porto

Prístav

Pristanišče

Satama

Hamn

R

=

Silnice

Landevej

Straße

Maantee

Οδός

Road

Carretera

Route

Strada

Ceļš

Kelias

Közút

Triq

Weg

Na przejściu drogowym

Estrada

Cesta

Cesta

Maantie

Väg

4

=

Kontrolní středisko

Inspektionscenter

Kontrollzentrum

Kontrollkeskus

Κέντρo ελέγχου

Inspection centre

Centro de inspección

Centre d’inspection

Centro d’ispezione

Pārbaudes centrs

Kontrolės centras

Ellenőrző központ

Ċentru ta' spezzjoni

Inspectiecentrum

Ośrodek kontroli

Centro de inspecção

Inšpekčné stredisko

Kontrolno središče

Tarkastuskeskus

Kontrollcentrum

5

=

Produkty

Produkter

Erzeugnisse

Tooted

Προϊόντα

Products

Productos

Produits

Prodotti

Produkti

Produktai

Termékek

Prodotti

Producten

Produkty

Produtos

Produkty

Proizvodi

Tuotteet

Produkter

HC

=

Všechny výrobky pro lidskou spotřebu

Alle produkter til konsum

Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse

Kõik inimtarbitavad tooted

Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση

All Products for Human Consumption

Todos los productos destinados al consumo humano

Tous produits de consommation humaine

Prodotti per il consumo umano

Visi patēriņa produkti

Visi žmonių maistui tinkami vartoti produktai

Az emberi fogyasztásra szánt összes termék

Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem

Producten voor menselijke consumptie

Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

Todos os produtos para consumo humano

Všetky produkty na ľudskú spotrebu

Vsi proizvodi za prehrano ljudi

Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet

Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Ostatní výrobky

Andre produkter

Andere Erzeugnisse

Teised tooted

Λοιπά προϊόντα

Other Products

Otros productos

Autres produits

Altri prodotti

Citi produkti

Kiti produktai

Egyéb termékek

Prodotti Oħra

Andere producten

Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

Outros produtos

Ostatné produkty

Drugi proizvodi

Muut tuotteet

Andra produkter

NT

=

žádné teplotní požadavky

ingen temperaturkrav

Ohne Temperaturanforderungen

Ilma temperatuuri nõueteta

Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία

no temperature requirements

Sin requisitos de temperatura

sans conditions de température

che non richiedono temperature specifiche

Nav prasību attiecībā uz temperatūru

Nėra temperatūros reikalavimų

nincsenek hőmérsékleti követelmények

ebda ħtiġijiet ta' temperatura

geen temperaturen vereist

Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze

sem exigências quanto à temperatura

Žiadne požiadavky na teplotu

Nobenih temperaturnih zahtev

Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia

Inga krav på temperatur

T

=

Zmražené/chlazené výrobky

Frosne/kølede produkter

Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse

Külmutatud/jahutatud tooted

Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη

Frozen/chilled products

Productos congelados/refrigerados

Produits congelés/réfrigérés

Prodotti congelati/refrigerati

Sasaldēti/atdzesēti produkti

Užšaldyti/atšaldyti produktai

Fagyasztott/hűtött termékek

Prodotti ffriżati/mkessħin

Bevroren/gekoelde producten

Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze

Produtos congelados/refrigerados

Mrazené/chladené produkty

Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi

Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet

Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Zmražené výrobky

Frosne produkter

Gefrorene Erzeugnisse

Külmutatud tooted

Προϊόντα κατεψυγμένα

Frozen products

Productos congelados

Produits congelés

Prodotti congelati

Sasaldēti produkti

Užšaldyti produktai

Fagyasztott termékek

Prodotti ffriżati

Bevroren producten

Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia

Produtos congelados

Mrazené produkty

Zamrznjeni proizvodi

Pakastetut tuotteet

Frysta produkter

T(CH)

=

Chlazené výrobky

Kølede produkter

Gekühlte Erzeugnisse

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6

=

Živá zvířata

Levende dyr

Lebende Tiere

Elusloomad

Ζωντανά ζώα

Live animals

Animales vivos

Animaux vivants

Animali vivi

Dzīvi dzīvnieki

Gyvi gyvūnai

Élő állatok

Annimali ħajjin

Levende dieren

Zwierzęta

Animais vivos

Živé zvieratá

Žive živali

Elävät eläimet

Levande djur

U

=

Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci

Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen

Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde

Kabja- ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused

Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα

Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds

Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes

Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici

Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži

Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai

Patások: marha, sertések, juh, kecskék, vad és házi páratlanujjú patások

Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen

Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi

Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens

Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate

Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky

Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji

Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet

Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS

Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF

Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt

Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased

Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC

Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo

Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK

Registruoti kanopiniai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB

A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék

Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE

Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad

Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG

Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho

Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS

Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS

Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY

Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě)

Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver)

Andere Tiere (einschließlich Zootiere)

Teised loomad (k.a loomaaia loomad)

Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων)

Other animals (including zoo animals)

Otros animales (incluidos los de zoológico)

Autres animaux (y compris animaux de zoos)

Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)

Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus)

Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus)

egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat)

Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu)

Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren)

Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych)

Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico)

Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO)

Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt)

Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet)

Andra djur (även djur från djurparker)

5-6

=

Zvláštní poznámky

Særlige betingelser

Spezielle Bemerkungen

Erimärkused

Ειδικές παρατηρήσεις

Special remarks

Menciones especiales

Mentions spéciales

Note particolari

Īpašas atzīmes

Specialios pastabos

Különleges észrevételek

Rimarki speċjali

Bijzondere opmerkingen

Szczególne uwagi

Menções especiais

Osobitné poznámky

Posebne opombe

Erityismainintoja

Anmärkningar

(*)

=

Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6

Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6

Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt

Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6

Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6

Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6

Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE del Consejo (columnas 1, 4, 5 y 6)

Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6

Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6

Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/98/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts kolonnās 1, 4, 5 un 6

Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip Murodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse

További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, amint az 1., 4., 5. és 6. oszlopban jelezve van

Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6

Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6

Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie treścią kolumn 1, 4, 5 i 6

Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6

Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6

Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6

Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään

Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1)

=

Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES

Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF

Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde

Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 täideviimisel

Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου

Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of Council Directive 97/78/EC

De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 97/78/CE del Consejo

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio

Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu

Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą

A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva

Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE

Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG van de Raad

Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE

Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho

Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS, prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES

Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES

Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti

Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2)

=

Pouze balené výrobky

Kun emballerede produkter

Nur umhüllte Erzeugnisse

Ainult pakitud tooted

Συσκευασμένα προϊόντα μόνο

Packed products only

Únicamente productos embalados

Produits emballés uniquement

Prodotti imballati unicamente

Tikai fasēti produkti

Tiktai supakuoti produktai

Csak becsomagolt áruk

Prodotti ppakkjati biss

Uitsluitend verpakte producten

Tylko produkty pakowane

Apenas produtos embalados

Len balené produkty

Samo pakirani proizvodi

Ainoastaan pakatut tuotteet

Endast förpackade produkter

(3)

=

Pouze rybářské výrobky

Kun fiskeprodukter

Ausschließlich Fischereierzeugnisse

Ainult pakitud kalatooted

Αλιεύματα μόνο

Fishery products only

Únicamente productos pesqueros

Produits de la pêche uniquement

Prodotti della pesca unicamente

Tikai zivju produkti

Tiktai žuvininkystės produktai

Csak halászati termékek

Prodotti tas-sajd biss

Uitsluitend visserijproducten

Tylko produkty rybne

Apenas produtos da pesca

Len produkty rybolovu

Samo ribiški proizvodi

Ainoastaan kalastustuotteet

Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Pouze živočišné bílkoviny

Kun animalske proteiner

Nur tierisches Eiweiß

Ainult loomsed valgud

Ζωικές πρωτεΐνες μόνο

Animal proteins only

Únicamente proteínas animales

Uniquement protéines animales

Unicamente proteine animali

Tikai dzīvnieku proteīns

Tiktai gyvuliniai baltymai

Csak állati fehérjék

Proteini ta' l-annimali biss

Uitsluitend dierlijke eiwitten

Tylko białko zwierzęce

Apenas proteínas animais

Len živočíšne bielkoviny

Samo živalske beljakovine

Ainoastaan eläinproteiinit

Endast djurprotein

(5)

=

Pouze surové kůže s vlnou

Kun uld, skind og huder

Nur Wolle, Häute und Felle

Ainult villad, karusnahad ja loomanahad

Έριο και δέρματα μόνο

Wool hides and skins only

Únicamente lana, cueros y pieles

Laine et peaux uniquement

Lana e pelli unicamente

Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas

Tiktai vilnos, kailiai ir odos

Csak irhák és bőrök

Ġlud tas-suf biss

Uitsluitend wol, huiden en vellen

Tylko skóry futerkowe i inne

Apenas lã e peles

Len vlnené prikrýrky a kože

Samo kožuh in koža

Ainoastaan villa, vuodat ja nahat

Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky

Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle

Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier

Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid

Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια

Only liquid fats, oils, and fish oils

Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado

Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement

Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce

Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa

Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai

Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok

Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss

Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie

Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne

Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe

Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje

Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja

Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt

Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Islandští poníci (pouze od dubna do října)

Islandske ponyer (kun fra april til oktober)

Islandponys (nur von April bis Oktober)

Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini)

Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο)

Icelandic ponies (from April to October only)

Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre)

Poneys d’Islande (d'avril à octobre uniquement)

Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre)

Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim)

Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.)

Izlandi pónik (csak áprilistól októberig)

Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss))

IJslandse pony's (enkel van april tot oktober)

Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października)

Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro)

Islandské poníky (len od apríla do októbra)

Islandski poniji (samo od aprila do oktobra)

Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun)

Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Pouze koňovití

Kun enhovede dyr

Nur Einhufer

Ainult hobuslased

Μόνο ιπποειδή

Equidaes only

Équidos únicamente

Équidés uniquement

Unicamente equidi

Tikai Equidae

Tiktai kanopiniai

Csak lófélék

Ekwidi biss

Uitsluitend paardachtigen

Tylko koniowate

Apenas equídeos

Len zvieratá koňovité

Samo equidae

Ainoastaan hevoset

Endast hästdjur

(9)

=

Pouze tropické ryby

Kun tropiske fisk

Nur tropische Fische

Ainult troopilised kalad

Τροπικά ψάρια μόνο

Tropical fish only

Únicamente peces tropicales

Poissons tropicaux uniquement

Unicamente pesci tropicali

Tikai tropu zivis

Tiktai tropinės žuvys

Csak trópusi halak

Ħut tropikali biss

Uitsluitend tropische vissen

Tylko ryby tropikalne

Apenas peixes tropicais

Len tropické ryby

Samo tropske ribe

Ainoastaan trooppiset kalat

Endast tropiska fiskar

(10)

=

Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby, plazi a jiní ptáci kromě ptáků nadřádu běžci

Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle

Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel

Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased

Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή

Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites

Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas

Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti

Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, reptiļi un putni, izņemot ratites

Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai ir kiti paukščiai, išskyrus ratitae genties paukščius

Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak, hüllők és egyéb, nem ritka madarak

qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, rettili u għasafar li mhumiex ratiti, biss

Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels)

Tylko koty, psy, gryzonie, zające i króliki, żywe ryby, gady i ptaki inne niż bezgrzebieniowe

Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites

Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby, plazy a iné vtáky a bežce

Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči

Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut

Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar

(11)

=

Pouze krmiva ve velkém

Kun foderstoffer i løs afladning

Nur Futtermittel als Schüttgut

Ainult pakendamata loomatoit

Ζωοτροφές χύμα μόνο

Only feedstuffs in bulk

Únicamente alimentos a granel para animales

Aliments pour animaux en vrac uniquement

Alimenti per animali in massa unicamente

Tikai beramā lopbarība

Tiktai neįpakuoti pašarai

Csak ömlesztett takarmányok

Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss

Uitsluitend onverpakte diervoeders

Tylko żywność luzem

Apenas alimentos para animais a granel

Len voľne uložené krmivá

Samo krma v razsutem stanju

Ainoastaan pakkaamaton rehu

Endast foder i lösvikt

(12)

=

Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady.

Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have.

Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere.

Ainult (U) loomaaeda saatmiseks mõeldud kabjaliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda saatmiseks mõeldud loomade puhul

Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο.

For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo.

En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico.

Pour «U», dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo, et pour «O», uniquement les poussins d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo.

Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo.

(U) Tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam

(U) neporakanopinių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai

Az (U) esetében páratlanujjú patások csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok.

Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss

Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren.

Przy (U) w przypadku koniowatych, tylko przeznaczone do zoo; a przy (O), tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo

Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico.

Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov, len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO

Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt.

Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet.

För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Nagylak v Maďarsku: Toto je stanoviště hraniční kontroly (pro výrobky) a hraniční přechod (pro živá zvířata) na maďarsko-rumunské hranici, které podléhá přechodným opatřením pro výrobky i pro živá zvířata vyjednaných a stanovených ve Smlouvě o přistoupení. Viz rozhodnutí Komise 2003/630/ES – Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 55 a 2004/253/ES – Úř. věst. L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) og 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004, s. 47).

Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidungen 2003/630/EG (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) und 2004/253/EG der Kommission (ABl. L 79 vom 17.3.2004, S. 47).

Nagylak HU: See on Ungari-Rumeenia piiri piirikontrolli punkt (toodete) ja ületuskoht (elusloomade) jaoks, mis allub läbiräägitud ja ühinemislepinguga kehtestatud üleminekumeetmetele nii toodetele kui elusloomadele. Vt komisjoni otsuseid 2003/630/EÜ – ELT L 218, 30.8.2003, lk 55 ja 2004/253/EÜ – ELT L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής — ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 55 + 2004/253/EK — EE L 79 της 17.3.2004.

Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decision 2003/630/EC — OJ L 218, 30.8.2003, p. 55 and 2004/253/EC — OJ L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véase la Decisión 2003/630/CE de la Comisión — DO L 218 de 30.8.2003, p. 55 y 2004/253/CE — DO L 79 de 17.3.2004.

Nagylak HU: Il s’agit d’un poste d’inspection frontalier (pour les produits) et d’un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) et 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004).

Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione — GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55 + 2004/253/CE — GU L 79 del 17.3.2004.

Nagilaka, Ungārija (Nagylak, HU): šis ir robežas pārbaudes punkts (produktiem) un robežas šķērsošanas punkts (dzīviem dzīvniekiem) uz Ungārijas–Rumānijas robežas, kas ir pakļauta pārejas perioda kontrolei, kā ir apspriests un formulēts Pievienošanās līgumā atiecībā gan uz produktiem, gan dzīviem dzīvniekiem. Skatīt Komisijas Lēmumus 2003/630/EK – OV L 218, 30.8.2003, 55. lpp., un 2004/253/EK – OV L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: tai pasienio kontrolės postas (produktams) ir vežimo punktas (gyviems gyvūnams), esantis Vengrijos – Rumunijos pasienyje, pritaikant pereinamojo laikotarpio priemones, kaip suderėta ir numatyta Stojimo sutartyje, produktams ir gyviems gyvūnams. Žr. Komisijos spendimas 2003/630/EB – OL L 218, 2003 8 30, p. 55 ir 2004/253/EB – OL L 79, 2004 3 17.

Nagylak HU: Ez egy határellenőrző poszt (áruk számára) és egy határátkelő a magyar-román határon, amelyre mind az áruk, mind az állatok esetében a csatlakozási szerződésben megtárgyalt és meghatározott átmeneti intézkedések vonatkoznak. Lásd a 2003/630/EK – HL L 218., 2003.8.30., 55. o. és a 2004/253/EK – HL L 79., 2004.3.17. bizottsági határozatokat.

Nagylak HU: Dan huwa post ta' spezzjoni ta' fruntiera (għall-prodotti) u l-punt tal-qsim (għall-annimali ħajjin) fuq il-Fruntiera bejn l-Ungerija u r-Rumanija, suġġett għal miżuri transizzjonali kif innegozjati u stipulati fit-Trattat ta' Adezjoni kemm għall-prodotti kif ukoll għall-annimali ħajjin. Ara d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2003/630/KE – OJ L 218, 30.8.2003, p. 55 u 2004/253/KE – OJ L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikkingen 2003/630/EG van de Commissie (PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55) en 2004/253/EG van de Commissie (PB L 79 van 17.3.2004, blz. 47).

Nagylak HU: Jest to punkt kontroli granicznej (dla produktów) i przejście (dla żywych zwierząt) na granicy węgiersko-rumuńskiej, podlegający środkom tymczasowym wynegocjowanym i określonym w Traktacie o Przystąpieniu zarówno dla produktów, jak i żywych zwierząt. Patrz: decyzje Komisji 2003/630/WE – Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 55 i 2004/253/WE – Dz.U. L 79 z 17.3.2004.

Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE — JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE — JO L 79 de 17.3.2004.

Nagylak HU: Toto je hraničná inšpekčná stanica (pre produkty) a priesečník (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunských hraniciach podľa prechodných opatrení, ako boli dohodnuté a ustanovené v Zmluve o pristúpení pre produkty aj živé zvieratá. Pozri rozhodnutia Komisie 2003/630/ES – Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 55, a 2004/253/ES – Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: To je mejna kontrolna točka (za proizvode) in prehodna točka (za žive živali) na madžarsko-romunski meji, za katero veljajo prehodni ukrepi, kakor so bili izpogajani in določeni v Pogodbi o pristopu, tako za proizvode kot za žive živali. Glej odločbi Komisije 2009/630/ES (UL L 218, 30.8.2003, str. 55) in 2004/253/ES (UL L 79, 17.3.2004).

Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY (EUVL L 218, 30.8.2003, s. 55) ja 2004/253/EY (EUVL L 79, 17.3.2004).

Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget, både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004).

(14)

=

Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství.

Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser.

Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren.

Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad Venemaale või tulevad sealt ning kuuluvad vastavate ühenduse õigusaktidega ettenähtud erikorra alla

Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation

Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente.

Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable.

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria.

Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību.

Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka.

Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint.

Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti

Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving.

Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty.

Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Rússia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente.

Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu, pochádzajúce z Ruska, podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva.

Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti.

Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen.

För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

Země: BelgieLand: BelgienLand: BelgienRiik: BelgiaΧώρα: ΒέλγιοCountry: BelgiumPaís: BélgicaPays: BelgiquePaese: BelgioValsts: BeļģijaŠalis: BelgijaOrszág: BelgiumPajjiż: BelġjuLand: BelgiëKraj: BelgiaPaís: BélgicaKrajina: BelgickoDržava: BelgijaMaa: BelgiaLand: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

0502699

P

 

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

0502899

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

HC

 

Centre 3

NHC

U, E, O

Charleroi

0503299

A

 

HC(2)

 

Gent

0502999

P

 

HC-NT(6) NHC-NT(6)

 

Liège

0503099

A

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

0502599

P

 

HC-T(2)

 

Oostende

0503199

A

Centre 1

HC(2)

 

Centre 2

 

E, O

Zeebrugge

0502799

P

OHCZ

HC, NHC

 

FCT

HC

 


Země: Česká republikaLand: TjekkietLand: Tschechische RepublikRiik: Tšehhi VabariikΧώρα: Τσεχική ΔημοκρατίαCountry: Czech RepublicPaís: República ChecaPays: République tchèquePaese: Repubblica cecaValsts: ČehijaŠalis: Čekijos RespublikaOrszág: Cseh KöztársaságPajjiż: Repubblika ĊekaLand: TsjechiëKraj: CzechyPaís: República ChecaKrajina: Česká republikaDržava: ČeškaMaa: TšekkiLand: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

2200099

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O


Země: DánskoLand: DanmarkLand: DänemarkRiik: TaaniΧώρα: ΔανίαCountry: DenmarkPaís: DinamarcaPays: DanemarkPaese: DanimarcaValsts: DānijaŠalis: DanijaOrszág: DániaPajjiż: DanimarkaLand: DenemarkenKraj: DaniaPaís: DinamarcaKrajina: DánskoDržava: DanskaMaa: TanskaLand: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1

0902299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2

0951699

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Århus

0902199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

0902399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

0911099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT) 11

 

Hanstholm

0911399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

0911599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

0901799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

0911699

A

Centre 1

HC(1)(2), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

Centre 2

HC(1)(2), NHC(2)

 

København

0921699

P

 

HC(1), NHC

 

Rønne

0941699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kolding

0901899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

0901999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 


Země: NěmeckoLand: TysklandLand: DeutschlandRiik: SaksamaaΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPaís: AlemaniaPays: AllemagnePaese: GermaniaValsts: VācijaŠalis: VokietijaOrszág: NémetországPajjiż: ĠermanjaLand: DuitslandKraj: NiemcyPaís: AlemanhaKrajina: NemeckoDržava: NemčijaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

0150299

A

 

HC, NHC

O

Brake

0151599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

0150699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

0150799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

0151699

P

IC 1

HC-T (FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

0151999

A

 

HC(2), NHT-CH(2)

NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

0151099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

0155999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

0150999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen (*)

0150899

P

 

HC, NHC

(*) E(7)

Hannover-Langenhagen

0151799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

0152699

P

 

HC, NHC

E

Köln

0152099

A

 

HC, NHC

O

Konstanz Straße

0153199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

0152799

P

 

HC, NHC

U, E

München

0149699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

0151399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

0151199

P

 

HC,NHC

 

Schönefeld

0150599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

0149099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

0149199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

0153299

F

 

HC, NHC

 


Země: EstonskoLand: EstlandLand: EstlandRiik: EestiΧώρα: ΕσθονίαCountry: EstoniaPaís: EstoniaPays: EstoniePaese: EstoniaValsts: IgaunijaŠalis: EstijaOrszág: ÉsztországPajjiż: EstonjaLand: EstlandKraj: EstoniaPaís: EstóniaKrajina: EstónskoDržava: EstonijaMaa: ViroLand: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

2300199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

2300399

P

I/C 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Narva

2300299

R

 

HC, NHC-NT

O

Paldiski

2300599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

2300499

P

 

HC-T(FR)(2)

O


Země: ŘeckoLand: GrækenlandLand: GriechenlandRiik: KreekaΧώρα: ΕλλάδαCountry: GreecePaís: GreciaPays: GrècePaese: GreciaValsts: GrieķijaŠalis: GraikijaOrszág: GörögországPajjiż: GreċjaLand: GriekenlandKraj: GrecjaPaís: GréciaKrajina: GréckoDržava: GrčijaMaa: KreikkaLand: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

1006099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Athens International Airport

1005599

A

I/C 1

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

1006299

F

 

 

U, E

Kakavia

1007099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

1006399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O

Neos Kafkassos

1006399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ormenion (*)

1006699

R

 

HC(2), NHC-NT

(*) U, (*) O, (*) E

Peplos (*)

1007299

R

 

HC(2), NHC-NT

(*) U, (*) O

Pireas

1005499

P

 

HC(2), NHC-NT,

 

Promachonas

1006199

F

 

 

U, E, O

Promachonas

1006199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Thessaloniki

1005799

A

 

HC(2), NHC-NT,

O

Thessaloniki

1005699

P

 

HC(2), NHC-NT

U, E


Země: ŠpanělskoLand: SpanienLand: SpanienRiik: HispaaniaΧώρα: ΙσπανίαCountry: SpainPaís: EspañaPays: EspagnePaese: SpagnaValsts: SpānijaŠalis: IspanijaOrszág: SpanyolországPajjiż: SpanjaLand: SpanjeKraj: HiszpaniaPaís: EspanhaKrajina: ŠpanielskoDržava: ŠpanijaMaa: EspanjaLand: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña — Laxe

1148899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

1147599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

1149999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

1148299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

1150099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

1148399

P

 

HC, NHC

 

Asturias

1150199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

1150299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC(2)

O

Barcelona

1147199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

1150399

A

 

HC(2), NHC(2),

O

Bilbao

1148499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

1147499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

1148599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

1149799

P

 

HC-NT, NHC-NT

 

Gijón

1148699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

1150499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

1148799

P

Puerto Interior

HC

 

Puerto Exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

1148199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

1147899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2)

NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

SFS

HC(2), NHC-T(CH)(2)

NHC-NT(2)

O

Málaga

1150599

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

DHL

HC(2), NHC(2)

 

Málaga

1147399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

1149599

P

 

HC, NHC-T(FR)

NHC-NT

 

Palma de Mallorca

1147999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Pasajes (*)

1147799

P

 

HC (*), NHC (*)

 

Santa Cruz de Tenerife

1148099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

1150799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

1148999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

1149899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián (*)

1150699

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Sevilla

1150899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

1149099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

1149199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

1150999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

1149699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

1151099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

1147299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

1151199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

1147699

P

T. C. Guixar

HC, NHC-T(FR)

NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal

1149499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

1149299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2)

NHC-T (CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

1149399

A

 

HC(2)

 


Země: FrancieLand: FrankrigLand: FrankreichRiik: PrantsusmaaΧώρα: ΓαλλίαCountry: FrancePaís: FranciaPays: FrancePaese: FranciaValsts: FrancijaŠalis: PrancūzijaOrszág: FranciaországPajjiż: FranzaLand: FrankrijkKraj: FrancjaPaís: FrançaKrajina: FrancúzskoDržava: FrancijaMaa: RanskaLand: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

0216099

A

 

 

E

Bordeaux

0213399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

0213399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

0216299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

0212999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

0212999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux-Déols

0213699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau-Douarnenez

0222999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

0211499

A

 

 

E

Dunkerque

0215999

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

0220199

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Le Havre

0217699

P

Hangar 56

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Dugrand

HC-T(1)

 

EFBS

HC-T(1)

 

Fécamp

NHC-NT(6)

 

Lorient

0215699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon-Saint-Exupéry

0216999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille-Port

0211399

P

Hangar 14

 

U, E, O

Hangar 26-Mourepiane

NHC-NT

 

Hôtel des services publics de la Madrague

HC-T(1), HC-NT

 

Marseille-Fos-sur-Mer

0231399

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Marseille-aéroport

0221399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes-Saint-Nazaire

0214499

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nantes-Saint-Nazaire

0214499

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Nice

0210699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

0229499

A

SFS

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Réunion-Port Réunion

0229999

P

 

HC, NHC

O

Réunion-Roland-Garros

0219999

A

 

HC, NHC

O

Roissy-Charles-de-Gaulle

0219399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Centre SFS

HC-T(1), HC-NT

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

0227699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis-Bâle

0216899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis-Bâle

0216899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

0213599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

0217499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

0213499

P

Sète

NHC-NT

 

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

0213199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

O

Vatry

0215199

A

 

HC-T(CH)(2)

 


Země: IrskoLand: IrlandLand: IrlandRiik: IirimaaΧώρα: ΙρλανδίαCountry: IrelandPaís: IrlandaPays: IrlandePaese: IrlandaValsts: ĪrijaŠalis: AirijaOrszág: ÍrországPajjiż: IrlandaLand: IerlandKraj: IrlandiaPaís: IrlandaKrajina: ÍrskoDržava: IrskaMaa: IrlantiLand: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

0802999

A

 

 

E, O

Dublin Port

0802899

P

 

HC, NHC

 

Shannon

0803199

A

 

HC(2)

NHC(2)

U, E, O


Země: ItálieLand: ItalienLand: ItalienRiik: ItaaliaΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPaís: ItaliaPays: ItaliePaese: ItaliaValsts: ItālijaŠalis: ItalijaOrszág: OlaszországPajjiż: ItaljaLand: ItaliëKraj: WłochyPaís: ItáliaKrajina: TalianskoDržava: ItalijaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

0310199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

0300199

P

 

HC

 

Bari

0300299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

0303999

A

 

HC, NHC

 

Bologna-Borgo Panigale

0300499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

0303199

F

 

 

U

Chiasso

0310599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

0300599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

0303299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

0301099

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Calata Bettolo (terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT

Porto di Voltri (Voltri)

HC, NHC-NT

Porto di Vado (Vado Ligure — Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

Genova

0311099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

0304099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo-Pollein

0302099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

0303399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno — Pisa

0301399

P

Porto Commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

Livorno — Pisa

0304299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano — Linate

0301299

A

 

HC, NHC

O

Milano — Malpensa

0301599

A

Magazzini aeroportuali

HC, NHC

U, E, O

Cargo City

HC, NHC

O

Napoli

0301899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

0311899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

0302299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

0301999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

0311999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

0303499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

Setramar

NHC-NT

Docks Cereali

NHC-NT

Reggio Calabria

0301799

P

 

HC, NHC

O

Reggio Calabria

0311799

A

 

HC, NHC

 

Roma — Fiumicino

0300899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

E, O

Rimini

0304199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

0303599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

0303699

P

 

HC, NHC

 

Torino — Caselle

0302599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)

O

Trapani

0303799

P

 

HC

 

Trieste

0302699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo “O”

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T (*)

 

Venezia

0312799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

0302799

P

 

HC, NHC

 

Verona

0302999

A

 

HC(2) NHC(2)

 


Země: KyprLand: CypernLand: ZypernRiik: KüprosΧώρα: ΚύπροςCountry: CyprusPaís: ChiprePays: ChyprePaese: CiproValsts: KipraŠalis: KiprasOrszág: CiprusPajjiż: ĊipruLand: CyprusKraj: CyprPaís: ChipreKrajina: CyprusDržava: CiperMaa: KyprosLand: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

2140099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

2150099

P

 

HC(2), NHC-NT

 


Země: LotyšskoLand: LetlandLand: LettlandRiik: LätiΧώρα: ΛεττονίαCountry: LatviaPaís: LetoniaPays: LettoniePaese: LettoniaValsts: LatvijaŠalis: LatvijaOrszág: LettországPajjiż: LatvjaLand: LetlandKraj: ŁotwaPaís: LetóniaKrajina: LotyšskoDržava: LatvijaMaa: LatviaLand: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

2981699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

O

Grebņeva(14)

2972199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

2973199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne(14)

2974299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

2921099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

2905099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova(14)

2972299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

2931199

P

 

HC(2), NHC(2)

 


Země: LitvaLand: LitauenLand: LitauenRiik: LeeduΧώρα: ΛιθουανίαCountry: LithuaniaPaís: LituaniaPays: LituaniePaese: LituaniaValsts: LietuvaŠalis: LietuvaOrszág: LitvániaPajjiż: LitwanjaLand: LitouwenKraj: LitwaPaís: LituâniaKrajina: LitvaDržava: LitvaMaa: LiettuaLand: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena(14)

3001399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai(14)

3001899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai(14)

3002199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės(14)

3001199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai(14)

3001299

R

 

HC, NHC-T(FR)

NHC-NT

U, E, O

Molo

3001699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

3001599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

3002299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė(14)

3001799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai(14)

3002099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai(14)

3001499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

3001999

A

 

HC, NHC

O


Země: LucemburskoLand: LuxembourgLand: LuxemburgRiik: LuksemburgΧώρα: ΛουξεμβούργοCountry: LuxembourgPaís: LuxemburgoPays: LuxembourgPaese: LussemburgoValsts: LuksemburgaŠalis: LiuksemburgasOrszág: LuxemburgPajjiż: LussemburguLand: LuxemburgKraj: LuksemburgPaís: LuxemburgoKrajina: LuxemburskoDržava: LuksemburgMaa: LuxemburgLand: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

0600199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

 

Centre 3

 

U, E, O

Centre 4

NHC-T(CH)(2)

 


Země: MaďarskoLand: UngarnLand: UngarnRiik: UngariΧώρα: ΟυγγαρίαCountry: HungaryPaís: HungríaPays: HongriePaese: UngheriaValsts: UngārijaŠalis: VengrijaOrszág: MagyarországPajjiż: UngerijaLand: HongarijeKraj: WęgryPaís: HungriaKrajina: MaďarskoDržava: MadžarskaMaa: UnkariLand: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest-Ferihegy

2400399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2)

NHC-NT(2)

O

Eperjeske

2402899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2),

 

Gyékényes

2400499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

2402499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2),

 

Letenye

2401199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Nagylak (13)

2401699

R

 

HC, NHC,

U, E, O

Röszke

2402299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

2402799

R

 

HC, NHC-NT(2)

U, E


Země: MaltaLand: MaltaLand: MaltaRiik: MaltaΧώρα: ΜάλταCountry: MaltaPaís: MaltaPays: MaltePaese: MaltaValsts: MaltaŠalis: MaltaOrszág: MáltaPajjiż: MaltaLand: MaltaKraj: MaltaPaís: MaltaKrajina: MaltaDržava: MaltaMaa: MaltaLand: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

3101099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Marsaxxlok

3103099

P

 

HC, NHC

 


Země: NizozemskoLand: NederlandeneLand: NiederlandeRiik: MadalmaadΧώρα: Κάτω ΧώρεςCountry: NetherlandsPaís: Países BajosPays: Pays-BasPaese: Paesi BassiValsts: NīderlandeŠalis: NyderlandaiOrszág: HollandiaPajjiż: OlandaLand: NederlandKraj: NiderlandyPaís: Países BaixosKrajina: HolandskoDržava: NizozemskaMaa: AlankomaatLand: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

0401399

A

KLM-1

HC(2), NHC

 

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR) NHC-NT(2)

O(9)(10)

KLM-2

 

U, E, O(12)

Freshport

HC(2) NHC(2)

O(9)(10)

Amsterdam

0401799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex Velzen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer IJmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

0401899

P

 

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

 

Harlingen

0402099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

0401599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Moerdijk

0402699

P

 

HC-NT

 

Rotterdam

0401699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

0402199

P

Van Bon

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 


Země: RakouskoLand: ØstrigLand: ÖsterreichRiik: AustriaΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPaís: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaValsts: AustrijaŠalis: AustrijaOrszág: AusztriaPajjiż: AwstrijaLand: OostenrijkKraj: AustriaPaís: ÁustriaKrajina: RakúskoDržava: AvstrijaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

1301399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

1301399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

1300699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

1300999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

1301599

A

 

HC(2), NHC(2)

O


Země: PolskoLand: PolenLand: PolenRiik: PoolaΧώρα: ΠολωνίαCountry: PolandPaís: PoloniaPays: PolognePaese: PoloniaValsts: PolijaŠalis: LenkijaOrszág: LengyelországPajjiż: PolonjaLand: PolenKraj: PolskaPaís: PolóniaKrajina: PoľskoDržava: PoljskaMaa: PuolaLand: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy(14)

2528199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Gdynia

2522199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T (FR)

 

Korczowa

2518199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki-Koroszczyn

2506199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka(14)

2520199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

2532299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

2532199

P

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

2514199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E,O


Země: PortugalskoLand: PortugalLand: PortugalRiik: PortugalΧώρα: ΠορτογαλίαCountry: PortugalPaís: PortugalPays: PortugalPaese: PortogalloValsts: PortugāleŠalis: PortugalijaOrszág: PortugáliaPajjiż: PortugallLand: PortugalKraj: PortugaliaPaís: PortugalKrajina: PortugalskoDržava: PortugalskaMaa: PortugaliLand: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

1204499

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Faro

1203599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

1205699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

1203699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

1204299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

1203399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Centre 2

 

U, E

Lisboa

1203999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR),HC-NT, NHC-NT

 

Docapesca

HC(2)

 

Peniche

1204699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

1203799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

1205799

P

 

HC-T(FR)(3)

NHC-T(FR)(3)

 

Porto

1203499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

1204099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

1203899

P

 

 

U, E

Setúbal

1204899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

1204399

P

 

HC-T(FR)(3)

 


Země: SlovinskoLand: SlovenienLand: SlowenienRiik: SloveeniaΧώρα: ΣλοβενίαCountry: SloveniaPaís: EsloveniaPays: SlovéniePaese: SloveniaValsts: SlovēnijaŠalis: SlovėnijaOrszág: SzlovéniaPajjiż: SlovenjaLand: SloveniëKraj: SłoweniaPaís: EslovéniaKrajina: SlovinskoDržava: SlovenijaMaa: SloveniaLand: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

2600699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Jelsane

2600299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

2600399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

2600499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

2600599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O


Země: SlovenskoLand: SlovakietLand: SlowakeiRiik: SlovakkiaΧώρα: ΣλοβακίαCountry: SlovakiaPaís: EslovaquiaPays: SlovaquiePaese: SlovacchiaValsts: SlovākijaŠalis: SlovakijaOrszág: SzlovákiaPajjiż: SlovakjaLand: SlowakijeKraj: SłowacjaPaís: EslováquiaKrajina: SlovenskoDržava: SlovaškaMaa: SlovakiaLand: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Vyšné Nemecké

3300199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

3300299

F

 

HC, NHC

 


Země: FinskoLand: FinlandLand: FinnlandRiik: SoomeΧώρα: ΦινλανδίαCountry: FinlandPaís: FinlandiaPays: FinlandePaese: FinlandiaValsts: SomijaŠalis: SuomijaOrszág: FinnországPajjiż: FinlandjaLand: FinlandKraj: FinlandiaPaís: FinlândiaKrajina: FínskoDržava: FinskaMaa: SuomiLand: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

1420599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

1410199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

1400199

P

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Ivalo

1411299

R

 

HC, NHC

 

Vaalimaa

1410599

R

 

HC, NHC

U, E, O


Země: ŠvédskoLand: SverigeLand: SchwedenRiik: RootsiΧώρα: ΣουηδίαCountry: SwedenPaís: SueciaPays: SuèdePaese: SveziaValsts: ZviedrijaŠalis: ŠvedijaOrszág: SvédországPajjiż: SvezjaLand: ZwedenKraj: SzwecjaPaís: SuéciaKrajina: ŠvédskoDržava: ŠvedskaMaa: RuotsiLand: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

1614299

P

 

HC(1), NHC

U, E, O

Göteborg–Landvetter

1614199

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Helsingborg

1612399

P

 

HC(1), NHC

 

Norrköping

1605199

A

 

 

U, E

Norrköping

1605299

P

 

HC(2)

 

Stockholm

1601199

P

 

HC(1)

 

Stockholm–Arlanda

1601299

A

 

HC(1), NHC

U, E, O

Varberg

1613199

P

 

NHC

E(7)


Země: Spojené královstvíLand: Det Forenede KongerigeLand: Vereinigtes KönigreichRiik: ÜhendkuningriikΧώρα: Ηνωμένο ΒασίλειοCountry: United KingdomPaís: Reino UnidoPays: Royaume-UniPaese: Regno UnitoValsts: Apvienotā KaralisteŠalis: Jungtinė KaralystėOrszág: Egyesült KirályságPajjiż: Renju UnitLand: Verenigd KoninkrijkKraj: Zjednoczone KrólestwoPaís: Reino UnidoKrajina: Spojené kráľovstvoDržava: Združeno kraljestvoMaa: Yhdistynyt kuningaskuntaLand: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Aberdeen

0730399

P

 

HC-T(FR)(1,2,3)

 

Belfast

0741099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

0740099

P

 

HC-T(FR)(1), NHC-T(FR),

 

Bristol

0711099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

East Midlands

0712199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Falmouth

0714299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

0713099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

0713299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

0731099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Glasson

0710399

P

 

NHC-NT

 

Goole

0714099

P

 

NHC-NT(4)

 

Grangemouth

0730899

P

 

NHC-NT(4)

 

Grimsby — Immingham

0712299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

0711599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

0712499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

0714199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

0730299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

0713199

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Liverpool

0712099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

0710099

A

 

 

U, E

Manchester

0713799

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

O(10)

Peterhead

0730699

P

 

HC-T(FR)(1,2,3)

 

Portsmouth

0711299

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Prestwick

0731199

A

 

 

U, E

Shoreham

0713499

P

 

NHC-NT(5)

 

Southampton

0711399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

0714399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge

0713599

P

 

NHC-NT(4)

 

Thamesport

0711899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Tilbury

0710899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT»

 


ALLEGATO II

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato come segue.

1.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in ESTONIA

sono aggiunte le seguenti voci:

«2300399

P

Muuga

2300299

R

Narva».

2.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in SPAGNA

è aggiunta la seguente voce:

«1149799

P

Castellón».

3.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in FRANCIA

si sopprimono le seguenti voci:

«0211799

P

La Rochelle Rochefort

0210199

R

Divonne».

4.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in GERMANIA

è aggiunta la seguente voce:

«015199

P

Rügen».

5.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in UNGHERIA

sono aggiunte le seguenti voci:

«2402899

F

Eperjeske

2400499

F

Gyékényes,

2402499

F

Kelebia».

6.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in LETTONIA

sono aggiunte le seguenti voci:

«2981699

F

Daugavpils

2972199

R

Grebneva

2974299

F

Rezekne

2921099

P

Riga Port

2905099

P

Riga Baltmarine Terminal

2931199

P

Ventspils».

7.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri a MALTA

è aggiunta la seguente voce:

«3103099

P

Marsaxxlok».

8.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri in SLOVENIA

sono aggiunte le seguenti voci:

«2600699

F

Dobova

2600299

R

Jelsane

2600399

P

Koper

2600499

A

Brnik».

9.

Nella sezione relativa ai posti d'ispezione frontalieri nel REGNO UNITO

si sopprime la seguente voce:

«0712999

P

Tyne-Northshields».


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2005

che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 134]

(I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2) successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire in pochi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).

(2)

Nell’ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell’ozono proprio di tali sostanze.

(3)

Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. Circa due terzi degli HCFC venivano utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata bandita a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(4)

Al fine di non penalizzare gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume a partire dal 1o gennaio 2003, ciò che avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse essere basato sulle quote storiche di mercato relative all’uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all’uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell’utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.

(5)

Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d’importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno.

(6)

La decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dovrebbe essere modificata per tenere conto dell’aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall’atto di adesione del 2003, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2002/654/CE.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«quota di mercato della refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idrofluroclorocarburi di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione;

b)

«quota di mercato della produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume;

c)

«quota di mercato degli usi di solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

Articolo 2

Base di calcolo delle quote

Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l’utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all’allegato I della presente decisione.

Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all’allegato II (4).

Articolo 3

Quote per i produttori

1.   Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

a)

la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

b)

la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

2.   Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

a)

la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

b)

la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

Articolo 4

Quote per gli importatori

Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d’importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d’importazione.

La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all’entità delle quote già determinate per tali importatori.

Articolo 5

La decisione 2002/654/CE è abrogata.

I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris La Défense

 

Arkema Quimica S.A.

Avenida de Burgos, 12 — planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe B.V.

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-54110 Thessaloniki

 

Rhodia Organique Fine Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Electrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica S.L.

Barcelona

Calle Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis S.p.A.

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical S.A.

C/ Balmes, 69 Pral 3o

E–08007 Barcelona

 

Arkema S.A.

C/ Luis I, Nave 6-B

Poligono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

Asahi Glass Europe B.V.

World Trade Center

Strawinskylaan 1525

1077 XX Amsterdam

Nederland

 

Avantec

Bld Henri Cahn

B.P. 27

F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

C/ Pau Clarís 196

E-08037 Barcelona

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

PL-02-757 Warszawa

 

Boucquillon N.V.

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie

503 Rue Hélène Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Ste Thérèse

4,5 km Route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cédex

 

Empor d.o.o.

Trzaska 333

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Etis d.o.o.

Leskoškova 9a

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40.306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade S.L.

C/ Molina No 16, Pta 5

E-46006 Valencia

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

Genys UAB

Lazdiju 20

Kaunas

Lituania

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Guido Tazzetti & Co.

Strada Settimo, 266

I-10156 Torino

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire

HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/Carrerada s/n

E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. J. Lea 112

PL-30-133 Kraków

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

3508 Limassol

Cyprus

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme — Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi S.A.

Ctra Montblanc, s/n

E-43420 Sta Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-system sp. Z o.o.

24th Artemidy ST

PL-01-497 Warsaw

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

PL-11-200 Bartoszyce

 

Quimidroga S.A.

Calle Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG

United Kingdom

 

Resina Chemie BV

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau Chesnes

F-38297 St Quentin Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products B.V.

Wellerondom 11

3230 AG Brelle

Nederland

 

Solquimia Iberia S.L.

C/ Duque de Alba No 3, 1o

E-28012 Madrid

 

Synthesia Espanola s.a

Conde Borrell, 62

E-08015 Barcelona

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszynska 13

PL-05-500 Piaseczno

 

Universal Chemistry & Technology S.p.A

Viale A. Filippetti 20

I-20122 Milano

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FIN-55100 Imatra

 

Wigmors

Irysowa str. # 5

PL-51-117 Wroclaw

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).

(2)  GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

(3)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.

(4)  L’allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.


ALLEGATO

Quantitativi indicativi assegnati per il 2004 e 2005 espressi in tonnellate/potenziale di riduzione dell’ozono

Mercato

2004

2005

Refrigerazione

1 990,61

2 054,47

Produzione di schiume

0,00

0,00

Solventi

64,11

66,17

Totale

2 054,72

2 120,64


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2005

che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens

[notificata con il numero C(2005) 217]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/300/CE, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens  (2), elenca le zone della Comunità considerate esenti dalle malattie dei molluschi Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens.

(2)

La Danimarca ha presentato i documenti giustificativi richiesti per ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto concerne Bonamia ostreae e Marteilia refringens per la zona di Limfjorden. Dalla documentazione fornita risulta che tale zona soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 91/67/CEE; può quindi ottenere lo status di zona riconosciuta e va aggiunta all’elenco delle zone riconosciute di cui alla decisione 2002/300/CE.

(3)

L’Irlanda ha inoltre chiesto la modifica dell’elenco delle zone riconosciute per Bonamia ostreae che figura nella decisione 2002/300/CE, per precisare la descrizione geografica di una delle zone colpite dalla malattia. La descrizione «Loughmore, Blacksod Bay» va pertanto sostituita con «Logmore, Belmullet».

(4)

La decisione 2002/300/CE deve essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/300/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/729/CE (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 37).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ZONE RICONOSCIUTE PER UNA DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BONAMIA OSTREAE E MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zone dell'Irlanda riconosciute per B. Ostreae

Tutte le coste dell'Irlanda, tranne le seguenti sei zone:

Porto di Cork,

Baia di Galway,

Porto di Ballinakill,

Baia di Clew,

Achill Sound,

Logmore, Belmullet.

1.B.   Zone dell'Irlanda riconosciute per M. Refringens

Tutte le coste dell'Irlanda.

2.A.   Zone del Regno Unito, delle Isole Normanne e dell'Isola di Man riconosciute per B. Ostreae

Tutte le coste della Gran Bretagna, escluse le seguenti:

la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point,

intorno all'estuario del Solent da Portland Bill a Selsey Bill,

la zona lungo la costa dell'Essex da Shoeburyness a Landguard Point.

Tutte le coste dell'Irlanda del Nord.

Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo normanno-bretone, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell'isola di Man.

2.B.   Zone del Regno Unito, delle Isole Normanne e dell'Isola di Man riconosciute per M. Refringens

Tutte le coste della Gran Bretagna.

Tutte le coste dell'Irlanda del Nord.

Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo normanno-bretone, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell'isola di Man.

3.   Zone della Danimarca riconosciute per B. Ostreae e M. Refringens

Limfjorden da Thyborøn a ovest a Hals a est.»


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2005

che autorizza la Svezia a utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino

[notificata con il numero C(2005) 194]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/105/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (1), in particolare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

(2)

La decisione 1999/693/CE della Commissione (3) riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati svedese relativa ai bovini.

(3)

In conformità della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri, su loro richiesta, possono essere autorizzati a utilizzare fonti d’informazione amministrative in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino, purché siano rispettate le prescrizioni di tale direttiva.

(4)

A sostegno della propria richiesta del 29 ottobre 2003, la Svezia ha presentato una documentazione tecnica relativa alla struttura e all’aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai metodi di calcolo dell’informazione statistica.

(5)

In particolare, la Svezia ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche relative alle categorie elencate all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, che non sono direttamente disponibili sulla base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. La Svezia dovrebbe prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che tali metodi di calcolo garantiscano la precisione dei dati statistici.

(6)

In seguito all’esame della documentazione tecnica presentata dalle autorità svedesi, risulta opportuno accogliere favorevolmente la richiesta.

(7)

La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata a sostituire le indagini sul patrimonio bovino previste dalla direttiva 93/24/CEE con l’impiego del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi alle prescrizioni di tale direttiva.

Articolo 2

Se il sistema di cui all’articolo 1 smettesse di essere operativo, ovvero se il suo contenuto non consentisse più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Svezia tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche per valutare il patrimonio bovino o le categorie pertinenti.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14.

(4)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


Rettifiche

5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/75


Rettifica della decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l’introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità con l’articolo 5 della decisione n. 191

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343 del 19 novembre 2004 )

A pagina 30, nell’allegato I, per quanto riguarda l’Austria:

anziché:

«31.12.2005»,

leggi:

«28.2.2005».

A pagina 30, nell’allegato III, per quanto riguarda il Liechtenstein:

anziché:

«31.12.2005»,

leggi:

«28.2.2005».