ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 26

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
28 gennaio 2005


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio e Commissione

 

*

2005/40/CE, Euratom:Decisione del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

1

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

3

 

 

Consiglio

 

*

2005/41/CE:Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

221

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea

222

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio e Commissione

28.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

(2005/40/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e paragrafo 3, secondo comma (1),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (3),

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(2)

Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(3)

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda, in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica di Croazia che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, ai sensi del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

(4)

L'accordo in questione dovrebbe essere approvato,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, nonché gli allegati e i protocolli ad esso allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee.

2.   A norma dell'articolo 111 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 127 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione deposita il suddetto atto di notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT

Per la Commissione

Il Presidente

J. M. BARROSO


(1)  La Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio alla scadenza di quest'ultimo il 23 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pagg. 35 e 36.

(2)  GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 2.

(3)  GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 122.


ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata «Croazia»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunità;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonché il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso del presente accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette;

CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, nonché del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RAMMENTANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra.

2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti,

sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Croazia,

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia.

Articolo 4

La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

1.   L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

Articolo 6

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 7

Viene instaurato nell'ambito del presente accordo il dialogo politico tra le Parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

la piena integrazione della Croazia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea,

una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti,

la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Articolo 8

1.   Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2.   Su richiesta delle Parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:

all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali,

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 9

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

Articolo 10

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

Articolo 12

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

il dialogo politico,

l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell'OMC,

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo,

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

Articolo 13

Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione

La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La Croazia può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 15

1.   Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002.

4.   Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

5.   La Comunità e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 16

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2.   Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23.

3.   Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 17

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 18

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

3.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario:

all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003 ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004 ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 ogni dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti.

4.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la comunità e la croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto eqivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 20

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 21

La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Articolo 22

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

Articolo 23

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 24

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Croazia.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»).

Articolo 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente.

2.   Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 400 tonnellate, espresse in peso carcasse.

3.

a)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

i)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

ii)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. I contingenti tariffari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato.

b)

Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

i)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c).

c)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia:

i)

abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

ii)

riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV e) in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

iii)

riduce progressivamente al 50 % del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

4.   Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti.

Articolo 28

Prodotti della pesca

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

Articolo 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1o gennaio 2006 la Comunità e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 33

Standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Croazia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f, V a, V b.

Articolo 34

Divieto di discriminazione fiscale

1.   Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 35

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2.   Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nel presente accordo.

Articolo 37

Dumping

1.   Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

Articolo 38

Clausola di salvaguardia generale

1.   Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

2.   La Comunità e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

3.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

4.   Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a)

Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

b)

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5.   Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

Articolo 39

Clausola di penuria

1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

a)

una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il più presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o la Croazia, a seconda della parte interessata, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 40

Monopoli di Stato

La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 41

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Articolo 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 43

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

Articolo 44

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 45

1.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 46

1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 47

1.   Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2.   La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

Articolo 48

Ai fini del presente accordo,

a)

per «società comunitaria» o «società croata» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Croazia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Croazia viene considerata una società comunitaria o croata se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia;

b)

per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c)

per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d)

per «stabilimento» si intende

i)

per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii)

per quanto riguarda le società comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunità;

e)

per «attività» si intendono quelle economiche;

f)

le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g)

per «cittadino della Comunità» o «cittadino croato» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia;

h)

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunità e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni;

i)

per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 49

1.   La Croazia agevola l'esecuzione di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

i)

per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii)

per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.   Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

i)

per lo stabilimento di società croate sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii)

per l'attività delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a)

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Croazia;

b)

le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società croate nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le società croate, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo;

c)

quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di società comunitarie.

Articolo 50

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.

3.   Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

Articolo 51

1.   Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 52

1.   Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 53

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Croazia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

Articolo 54

1.   Una società comunitaria o una società croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e croati, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a)

le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b)

i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3.   L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Croazia di cittadini croati o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società croata oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che:

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che

la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Croazia.

Articolo 55

Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può, a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure

rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure

stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

i)

cessano di applicarsi al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,

ii)

sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

iii)

non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini croati.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 56

1.   Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 57

1.   Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2.   Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Articolo 58

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti:

1.

Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunità nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunità.

2.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

a)

La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b)

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

3.

In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti:

a)

non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b)

vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

c)

aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

d)

ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4.

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

5.

Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6.

La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7.

A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

Articolo 59

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia.

Articolo 60

1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2.   Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati. Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per estendere tali diritti ai settori di cui all'allegato VII.

Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Croazia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Croazia, la Comunità e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

5.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

6.   Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 61

1.   Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2.   Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

1.   L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 63

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62.

Articolo 64

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini croati e società o cittadini della Comunità.

Articolo 65

1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 66

1.   Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 67

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 68

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 69

1.   Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunità. La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario.

2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all'articolo 5 dello stesso. Inizialmente, esso si concentrerà in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunità europee e la Croazia dovranno concordare. La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 70

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Croazia:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Croazia, o in una sua parte sostanziale;

iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) ed ii) per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di speciali diritti.

4.   La Croazia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii) entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.

5.   Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro presentando all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

6.   La Croazia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

7.

a)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Croazia venga valutato tenendo conto del fatto che la Croazia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

b)

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia presenta alla Commissione delle Comunità europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni croate e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 71

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell'allegato VIII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   La Croazia prende le misure necessarie per garantire, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Croazia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 72

Appalti pubblici

1.   Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società croate, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo croato avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Croazia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Croazia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Croazia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Croazia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società croate.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Croazia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

3.   Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Croazia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 45-68.

Articolo 73

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1.   La Croazia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2.   A tal fine, le Parti incominciano in una fase iniziale a:

promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità;

concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità;

promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

incoraggiare la partecipazione della Croazia ai lavori delle organizzazioni europee specializzate, in particolare CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET.

Articolo 74

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della Croazia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Croazia con quelle in vigore nella Comunità;

una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti;

un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

TITOLO VII

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

INTRODUZIONE

Articolo 75

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli nei settori dell'amministrazione in generale e dell'applicazione della legge e dell'apparato giudiziario in particolare.

La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 76

Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1.   Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

2.   La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

la redazione della normativa;

una maggiore efficienza delle istituzioni;

la formazione del personale;

la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

3.   La cooperazione si concentra in particolare:

nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento»;

nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 77

Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

1.   Le Parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

la Croazia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Croazia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

2.   Le Parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la Croazia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della Croazia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

3.   In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la Croazia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO E LE DROGHE ILLECITE

Articolo 78

Lotta al riciclaggio del denaro

1.   Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

2.   La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

Articolo 79

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti della lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni di controllo nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2.   Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:

elaborazione delle normative e delle politiche nazionali;

creazione di enti e centri di informazione;

formazione di personale;

ricerca nel campo della droga;

prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ

Articolo 80

Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

1.   Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

tratta di esseri umani;

attività economiche illecite, segnatamente corruzione, falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;

traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

contrabbando;

traffico illecito di armi;

terrorismo.

La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.

2.   L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;

una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;

la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;

la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 81

1.   La Comunità e la Croazia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Croazia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2.   Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della Croazia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3.   Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Croazia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Articolo 82

Politica economica

1.   La Comunità e la Croazia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e attuando la politica economica nelle economie di mercato.

2.   A tal fine, la Comunità e la Croazia collaborano per procedere a:

scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di know-how e l'accesso a nuove tecnologie.

3.   Su richiesta delle autorità croate, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione Economica e Monetaria. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria e del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo 83

Cooperazione nel settore statistico

1.   La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma in Croazia. Essa deve consentire all'Ufficio statistico centrale nazionale di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario.

2.   A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per:

favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace in Croazia, basato su un quadro istituzionale adeguato;

procedere all'armonizzazione con le norme e la classificazione europee e internazionali per consentire al sistema statistico nazionale di adottare l'acquis comunitario nel settore;

fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari;

fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

garantire il carattere riservato dei dati personali;

potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo.

3.   La cooperazione nel settore comprende, in particolare, scambi di informazioni metodologiche, trasferimento di know-how e formazione.

Articolo 84

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1.   Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Croazia.

La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;

potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;

miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari;

scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge;

traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

2.   Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Croazia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili di Stato della Croazia;

creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali;

scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile;

uniformazione dei documenti di revisione contabile;

formazione e consulenze.

Articolo 85

Promozione e tutela degli investimenti

1.   La cooperazione tra le Parti mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.

2.   Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Croazia;

all'occorrenza, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

una migliore tutela degli investimenti.

Articolo 86

Cooperazione industriale

1.   La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della Croazia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra Parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2.   Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione in Croazia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

Articolo 87

Piccole e medie imprese

Le Parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Croazia.

Articolo 88

Turismo

1.   La cooperazione tra le Parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della Croazia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni.

2.   Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo e trasferimento di know-how;

lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;

l'esame di progetti turistici regionali.

Articolo 89

Dogane

1.   Le parti collaborano per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della Croazia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

2.   In particolare, la cooperazione comprende:

la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Croazia, nonché l'impiego del documento amministrativo unico (DAU);

il miglioramento e la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;

lo sviluppo della cooperazione doganale per sostenere l'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale;

scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine.

l'adozione, da parte della Croazia, della nomenclatura combinata;

la formazione dei funzionari doganali.

3.   Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 77, 78 e 80, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 90

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi fiscali.

Articolo 91

Cooperazione nel settore sociale

1.   In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

2.   Per quanto riguarda la previdenza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime croato alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

3.   La cooperazione tra le Parti comporta l'adeguamento della legislazione croata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.

4.   Le Parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

Articolo 92

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale in conformità delle norme e regole comunitarie, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale in Croazia.

Articolo 93

Pesca

La Comunità e la Croazia valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.

Articolo 94

Istruzione e formazione

1.   Le Parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Croazia.

2.   Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le Parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.

3.   Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione in Croazia.

Articolo 95

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

Articolo 96

Informazione e comunicazione

La Comunità e la Croazia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Croazia informazioni più specialistiche.

Articolo 97

Cooperazione nel settore audiovisivo

1.   Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

2.   La Croazia allinea le sue politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere con le politiche comunitarie, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo, e armonizza la propria normativa con l'acquis comunitario.

Articolo 98

Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

1.   Le Parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della Croazia, all'entrata in vigore dell'accordo.

2.   Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

elaborazione di politiche;

aspetti giuridici e normativi;

potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato;

ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della Croazia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale;

cooperazione internazionale;

cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione;

coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

Articolo 99

Società dell'informazione

Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Croazia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Le autorità croate, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

Le autorità croate elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

Articolo 100

Trasporti

1.   Parallelamente alle disposizioni dell'articolo 58 e del protocollo n. 6 del presente accordo, le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Croazia di:

ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture;

migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;

sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile;

migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

2.   I settori di cooperazione prioritari sono:

lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei;

la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali;

il trasporto stradale, compresi pedaggi e altri oneri, gli aspetti sociali e quelli ambientali;

il trasporto combinato strada-ferrovia;

l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;

l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;

la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni;

l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

Articolo 101

Energia

1.   La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.

2.   La cooperazione prevede in particolare:

formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how; promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore;

lo sviluppo di un quadro normativo nel settore energetico, conforme all'acquis comunitario.

Articolo 102

Sicurezza nucleare

1.   Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

miglioramento della normativa della Croazia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione;

protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

gestione delle scorie radioattive e, all'occorrenza, smantellamento e decontaminazione delle centrali nucleari;

promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la Croazia, in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze e alla ricerca antisismica transfrontaliera nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

problemi inerenti al ciclo del combustibile;

salvaguardia del materiale radioattivo;

potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo;

responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

Articolo 103

Ambiente

1.   Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell'ambiente.

2.   La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue, soprattutto dei corsi d'acqua transfrontalieri;

lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico (compresa l'acqua potabile) locale, regionale e transfrontaliero;

controllo efficace dei livelli di inquinamento e delle emissioni;

elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici;

produzione e impiego razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia;

classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;

sicurezza degli impianti industriali;

riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989);

impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;

tutela di flora e fauna, comprese le foreste, e salvaguardia della biodiversità;

pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

impiego di strumenti economici e fiscali per migliorare l'ambiente;

realizzazione di valutazioni dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie;

convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce;

cooperazione a livello regionale e internazionale;

istruzione e informazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

3.   Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, le Parti collaborano per assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:

scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;

reciproca notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze;

esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe;

scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

Articolo 104

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1.   Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2.   La cooperazione riguarda:

scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico e l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;

attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;

attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

3.   Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Articolo 105

Sviluppo regionale e locale

Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 106

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 107, e 109, la Croazia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 107

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Croazia.

L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della Croazia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni. Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n. 6.

Articolo 108

Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

Articolo 109

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 110

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 111

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della Croazia.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Croazia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5.   Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le Parti.

Articolo 113

Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 114

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della Croazia.

2.   Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

Articolo 115

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Articolo 116

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento croato e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento croato.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento croato, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 117

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 118

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 119

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dalla Croazia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Croazia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali croati.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 120

1.   Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2.   Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

3.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 121

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 31, 38, 39 e 43.

Articolo 122

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

Articolo 123

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 124

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 125

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Croazia, dall'altro.

Articolo 126

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Croazia.

Articolo 127

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 128

Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 129

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Articolo 130

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Croazia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, nonché delle disposizioni pertinenti in materia di trasporti del protocollo n. 6, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2

Allegato II:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3

Allegato III:

Definizione CE di prodotti «baby beef» di cui all'articolo 27, paragrafo 2

Allegato IV a):

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Allegato IV b):

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Allegato IV c):

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Allegato IV d):

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Allegato IV e):

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Allegato IV f):

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto iii)

Allegato V a):

Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1

Allegato V b):

Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Allegato VI:

Stabilimento: «Servizi finanziari» di cui all'articolo 50

Allegato VII:

Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE — Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

Allegato VIII:

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 71

ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 18, paragrafo 2

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004, i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+

Designazione delle merci

25.01

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

2501.001

– –

sale preparato da tavola e sale destinato all'industria alimentare

2501.002

– –

sale destinato ad altri usi industriali

2501.009

– –

altro

25.15

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

2515.1

Marmi e travertini:

2515.11

– –

greggia o sgrossata

2515.12

– –

semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515.20

Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

27.10

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:

2710.001

– –

oli per motore e altri oli leggeri

2710.0014

– –

oli speciali (estraibili ed altri)

2710.0015

– – – –

Acqua ragia minerale

2710.0017

– – –

Carboturbi tipo benzina

2710.002

– –

cherosene ed altri oli medi

2710.0021

– – – –

cherosene

2710.0022

– –

carboturbi tipo cherosene

2710.0023

– – – –

alfa-olefine e olefine normali (miscele), paraffine normali (C10 - C13)

2710.003

– –

oli pesanti, esclusi scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione

2710.0033

– –

oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi a basso tenore di solfo

2710.0034

– – – –

altri oli combustibili leggeri, medi, pesanti e pesantissimi

2710.0035

– – – –

oli di base

2710.0039

– –

Altri oli pesanti e prodotti a base di oli pesanti

27.11

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2711.1

Liquefatti

2711.12

Propano

2711.13

Butani

2711.19

– – – –

altri

2711.191

– –

Miscele di propano e butani

2711.199

– –

altri

2711.29

– – – –

altri

27.12

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:

2712.10

Vaselina;

2712.20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:

27.13

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

2713.20

Bitume di petrolio

27.15

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

2715.009

– –

altre

2803.00

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):

2803.001

– –

nero di carbonio

28.06

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:

2806.10

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico);

2806.101

– –

pro analysis

2808.00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2808.002

– –

Altro acido nitrico

28.14

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):

2814.20

Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

2814.201

– –

pro analysis

28.15

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:

2815.11

Solido

2815.111

– –

granulare, pro analyis

2815.20

idrossido di potassio (potassa caustica);

2815.201

– –

granulated, pro analysis

29.02

Idrocarburi ciclici:

2902.4

Xileni:

2902.41

– –

o-Xilene

2902.411

– –

pro analysis

2902.42

– –

m-Xilene

2902.421

– –

pro analysis

2902.43

– –

p-Xilene

2902.431

– –

pro analysis

2902.44

– –

Miscele di isomeri dello xilene:

2902.441

– –

pro analysis

29.05

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2905.1

Monoalcoli saturi:

2905.11

– –

Metanolo (alcole metilico)

2905.111

– –

pro analysis

2905.12

Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

2905.121

– –

pro analysis

29.14

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2914.1

Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:

2914.11

Acetone

2914.111

– –

pro analysis

29.15

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915.3

Esteri dell'acido acetico:

2915.311

– –

pro analysis

29.33

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2933.6

Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:

2933.691

– – –

atrazine

30.02

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

3002.30

Vaccini per la medicina veterinaria

30.03

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3003.90

altri

3003.909

– –

altri

30.04

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.

3004.10

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

3004.101

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.20

– –

contenenti altri antibiotici

3004.201

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.3

– –

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, e non contenenti antibiotici:

3004.31

– –

contenenti insulina

3004.311

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.32

– –

contenenti ormoni corticosurrenali:

3004.321

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.39

– – – –

altri

3004.391

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.40

– –

contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici:

3004.401

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.50

– –

altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36:

3004.501

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.90

– – – –

altri

3004.902

– –

medicamenti pronti per la vendita al minuto

3004.909

– –

altri

30.06

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

3006.50

Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

32.07

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3207.10

Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

3207.20

Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:

3207.30

Lustri liquidi e preparazioni simili

3207.40

fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:

32.08

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

3208.10

a base di poliesteri:

3208.20

a base di polimeri acrilici o vinilici

32.09

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3209.10

a base di polimeri acrilici o vinilici

3209.90

altri:

32.14

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3214.10

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:

3214.90

altri:

32.15

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

3215.1

– –

Inchiostri da stampa:

3215.11

– –

nero

3215.19

– – – –

altri

33.04

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

3304.99

– – – –

altri

3304.999

– –

per la vendita al minuto

33.07

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

3307.90

– – – –

altre

3307.909

– –

per la vendita al minuto

34.05

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 34.04

3405.10

Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

3405.20

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405.30

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405.40

Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

3405.90

altri:

3406.00

Candele, ceri ed articoli simili:

3605.00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04

37.01

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

3701.10

per raggi X

3814.00

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

3820.00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

39.05

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:

3905.1

acetato polivinilico

3905.12

– –

in dispersione acquosa

3905.19

– – – –

altri

39.19

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

3919.90

altri:

39.20

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:

3920.10

– –

di polimeri di etilene

3920.101

– –

strisce di spessore pari a 12 micron in rotoli di larghezza pari a 50-90 mm

39.23

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3923.2

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923.21

– –

di polimeri di etilene

3923.29

– –

di altre materie plastiche

3923.40

Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:

3923.90

altre

3923.901

– –

barili e serbatoi

3923.909

– –

altre

39.24

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

3924.10

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924.90

altri:

39.25

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3925.10

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3925.20

Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

3925.30

Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

3925.90

altri:

40.09

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi):

4009.10

non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

4009.20

rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori

4009.40

rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

4009.50

con accessori:

4009.509

– –

altro

42.02

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4202.1

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

4202.11

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202.12

– –

con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:

4202.19

– – – –

altri

4202.2

Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

4202.21

 

4202.22

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202.29

– – – –

altre

4202.3

Oggetti da tasca o da borsetta:

4202.31

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202.32

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202.39

– – – –

altri

4202.9

altri

4202.91

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202.92

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202.99

– – – –

altri

43.02

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

4302.1

Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:

4302.11

di visone

4302.12

– –

di coniglio o di lepre

4302.13

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

4302.19

– – – –

altre

4302.20

Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

4302.30

Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:

4304.00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

4304.009

– –

articoli di pellicce artificiali

44.06

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

4406.10

non impregnate

4406.101

– –

di quercia

4406.102

– –

di faggio

4406.109

– –

altre

4406.90

– – – –

altre

4406.901

– –

di quercia

4406.902

– –

di faggio

4406.909

– –

altre

44.18

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418.10

Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti:

4418.20

Porte e loro telai, stipiti e soglie:

4418.30

Pannelli per pavimenti:

48.05

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:

4805.10

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

48.11

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci48.03, 48.09 o 4810:

4811.2

Carta e cartone gommati o adesivi:

4811.29

– –

altre

4811.299

– –

altre

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

4814.10

Carta detta «Ingrain»

4814.20

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

4814.30

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

4814.90

altri:

4817.10

Buste

4817.20

Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

4817.30

Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

48.19

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4819.10

Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

4819.20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato:

4819.209

– –

altri

4819.30

Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

4819.40

altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

4819.50

altri imballaggi, comprese le buste per dischi

4819.501

– –

scatole cilindriche costituite da due o più materiali

4819.60

Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

48.20

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:

4820.10

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:

4820.20

Quaderni

4820.30

Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

4820.40

Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:

4820.50

Album per campioni o per collezioni

4820.90

altri:

4820.901

– –

blocchi e libretti

4820.909

– –

altre

48.21

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

4821.10

stampate

4821.90

altre

48.23

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823.1

Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli:

4823.11

– –

autoadesivi

4823.19

– – – –

altro

4823.40

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

4823.5

altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:

4823.51

– –

stampati, impressi a secco, perforati

4823.59

– – – –

altra

4823.60

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

4823.70

Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:

4823.90

altri:

4823.909

– –

altre:

64.02

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

6402.1

Calzature per lo sport:

6402.19

altri

6402.20

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

6402.30

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

6402.9

altre calzature:

6402.91

– –

che ricoprono la caviglia

6402.99

altre

64.03

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

6403.1

Calzature per lo sport:

6403.19

altre

6403.20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

6403.30

Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo

6403.40

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

6403.5

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403.51

– –

che ricoprono la caviglia

6403.59

altre

6403.9

altre calzature:

6403.91

– –

che ricoprono la caviglia

6403.99

altre

64.05

Altre calzature:

6405.10

con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:

6405.20

con tomaie di materie tessili:

6504.00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

65.05

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6505.10

Retine per capelli

6505.90

altri

65.06

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506.10

copricapo di sicurezza (caschi)

6506.9

altri:

6506.91

di gomma o di materia plastica

6506.92

di pelliccia

6506.99

di altre materie

6507.00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

66.01

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

6601.10

Ombrelloni da giardino e da sole

6601.9

altri:

6601.91

con fusto o manico telescopico

6601.99

altri

6602.00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

66.03

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02:

6603.10

impugnature

6603.20

Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

6603.90

altri

68.02

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

6802.2

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802.21

– –

Marmo, travertino e alabastro

6802.22

altre pietre calcaree

6802.29

– –

altre pietre

6802.9

altro:

6802.91

– –

Marmo, travertino e alabastro

6802.92

altre pietre calcaree

6802.99

– –

altre pietre

68.04

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:

6804.2

altri:

6804.22

– –

di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:

6804.30

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

6804.309

– – –

di materie artificiali

68.05

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:

6805.10

applicati su altre materie:

6805.20

applicati solamente su carta o cartone

6805.30

applicati su altre materie:

68.06

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69:

6806.10

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

68.07

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):

6807.10

in rotoli

6807.90

altri:

6807.909

altri

6808.00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

68.09

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:

6809.1

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:

6809.11

– –

unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

6809.19

– – – –

altri

6809.90

altri lavori

68.12

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13

6812.10

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio;

6812.20

Fili

6812.30

Corde e cordoni, anche intrecciati

6812.40

Tessuti e stoffe a maglia

6812.50

Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

6812.60

Carta, cartoni e feltri

6812.70

Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

6812.90

altre

6812.909

– –

altre:

68.13

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

6813.10

Guarnizioni per freni

6813.109

– –

altri

6813.90

altri

6813.909

– –

altri

69.04

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

6904.10

Mattoni da costruzione

6904.101

– –

pieni, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65

6904.102

– –

Mattoni forati, di dimensioni pari a 250 x 120 x 65

6904.103

– –

blocchi, di dimensioni pari a 290 x 190 x 190

6904.104

– –

blocchi, di dimensioni pari a 250 x 190 x 190

6904.105

– –

blocchi, di dimensioni pari a 250 x 250 x 140

6904.109

– –

altri

6904.90

altri:

6904.901

– –

volterrane, di dimensioni pari a 250 x 380 x 140

6904.902

– –

volterrane, di dimensioni pari a 390 x 100 x 160

6904.903

– –

copriferro, di dimensioni pari a 250 x 120 x 40

6904.909

– –

altre

69.05

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

6905.10

Tegole

6905.101

– –

tegole pressate, di dimensioni pari a 350 x 200

6905.102

– –

tegole pressate da incastro, di dimensioni pari a 340 x 200

6905.103

– –

tegole piatte, di dimensioni pari a 380 x 180

6905.104

– –

tegole mediterranee, di dimensioni pari a 375 x 200

6905.109

– –

altre

6905.90

altre:

69.10

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:

6910.10

di porcellana

6910.90

altri

70.05

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7005.30

Vetro armato

70.17

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:

7017.10

di quarzo o di altra silice fusi

7017.109

– –

altre

7017.20

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7017.90

altre:

73.06

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7306.20

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7306.202

– –

tubi con diametro esterno inferiore a 3 1/2"

7306.209

– –

altri

7306.50

altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:

7306.509

– –

altri

7306.90

altri:

73.08

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7308.10

Ponti ed elementi di ponti

7308.20

Torri e piloni

7308.40

Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:

7308.409

– –

altre

7309.00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

7309.001

– – –

Autoveicoli per il trasporto di merci

7309.009

– –

altri

7311.00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:

7311.009

– –

altri

73.12

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

7312.10

Trefoli e cavi:

7312.109

– –

altri

7312.1099

– –

altri

7312.90

altri:

7312.909

– –

altri

7313.00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

73.14

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

7314.4

altre tele metalliche, griglie e reti:

7314.41

– –

zincate

7314.42

– –

ricoperte di materie plastiche:

7314.49

– –

altre

73.15

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7315.1

Catene a maglie articolate e loro parti:

7315.11

– –

altre catene

7315.12

– –

altre catene

7315.19

Parti

7315.20

Catene antisdrucciolevoli

7315.8

altre catene

7315.81

– –

Catene a maglie con traversino

7315.82

– –

altre catene, a maglie saldate:

7315.89

– – – –

altre

7315.90

altre parti

7316.00

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

73.17

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:

7317.001

– –

per rotaie

7317.002

– –

per cemento

73.18

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

7318.1

Articoli filettati:

7318.11

– –

Tirafondi

7318.12

– –

altre viti per legno:

7318.13

– –

Ganci a vite e viti ad occhio

7318.14

– –

Viti autofilettanti:

7318.19

– – – –

altre

7318.2

Articoli non filettati:

7318.21

– –

Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

7318.23

Rivets

7318.24

– –

Copiglie, pernotti e chiavette

7318.29

– – – –

altre

73.21

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7321.11

– –

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

7321.13

– –

a combustibili solidi

73.23

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

7323.10

Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

7323.9

altri:

7323.93

– –

di acciai inossidabili

7323.931

– – –

recipienti

7323.939

– –

altre

73.26

Altri lavori di ferro o acciaio:

7326.1

Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:

7326.19

– – – –

altri

7326.20

Lavori di fili di ferro o acciaio:

7326.209

– –

altro

7326.90

altri:

7326.909

– –

altre

76.10

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7610.10

Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

7610.109

altri

7610.90

altri:

7610.901

– –

elementi destinati ad essere impiegati in costruzioni

7610.909

– –

altri

7611.00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7611.001

– – –

con rivestimento interno o calorifugo

7611.009

– –

altri

76.14

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:

7614.10

con anima di acciaio

7614.90

altri:

8304.00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03

83.09

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8309.90

altri:

8309.902

– – –

sigilli, non ulteriormente lavorati

8309.903

– – –

sigilli, lavorati

8309.909

– –

altri

84.02

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8402.1

Caldaie a vapore:

8402.11

– –

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

8402.111

– –

Caldaie a vapore principali per navi

8402.112

– – –

altre, con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 300 t

8402.119

– – –

altre, con produzione oraria di vapore superiore a 300 t

8402.12

– –

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

8402.121

– –

Caldaie a vapore principali per navi

8402.129

– –

altre

8402.19

– –

altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:

8402.191

– –

Caldaie a vapore principali per navi

8402.192

– –

- Caldaie a tubi da fumo

8402.193

– –

Caldaie a olio caldo

8402.199

– –

altre

8402.20

Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8402.201

– –

alimentate con pezzi di legno

84.03

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02:

8403.90

Parti

84.04

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8404.90

Parti

84.06

Turbine a vapore

8406.90

Parti

84.16

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

8416.20

altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:

8416.209

– –

altre

84.18

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15

8418.2

Frigoriferi per uso domestico:

8418.21

– –

a compressione

8418.22

– –

ad assorbimento, elettrici

8418.29

– – – –

altri

8418.50

altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo:

84.19

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

8419.1

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

8419.111

– –

per uso domestico

8419.119

– –

altri

8419.191

– –

per uso domestico

8419.199

– –

altri

8419.40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419.401

– –

colonne di frazionamento per la produzione di ossigeno

8419.409

– –

altri

8419.8

altre macchine, apparecchi e materiale

8419.81

– –

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

8419.819

– –

altri

8419.89

altri

8419.899

– –

altri

8419.8999

– –

altri

84.20

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8420.10

Calandre e laminatoi:

8420.101

– –

Pettinatrici

8420.1011

– – – –

per uso domestico

84.21

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8421.1

– –

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi;

8421.121

– –

per uso domestico

8421.2

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

8421.29

altri

8421.299

– –

altri

8421.3

Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

8421.31

– –

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:

8421.319

– –

altri

8421.39

altri

8421.399

– –

altri

8421.9

Parti

8421.91

– –

di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

8421.919

– –

Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

84.23

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8423.30

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

8423.8

altri apparecchi e strumenti per pesare:

8423.81

– –

di portata inferiore o uguale a 30 kg:

8423.82

– –

di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:

8423.829

– –

altri

8423.89

altri

8423.891

– –

pese a ponte (strade ferrate o per autocarri e furgoni)

8423.899

– –

altri

84.24

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424.10

Estintori, anche carichi;

8424.109

– –

altri

8424.8

Altri apparecchi

8424.81

– –

per l'agricoltura o l'orticoltura:

8424.819

– –

altri

84.27

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:

8427.20

altri carrelli semoventi:

8427.209

– –

altri

8427.90

altri carrelli

84.28

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428.20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:

8428.209

– –

altri

8428.3

altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

8428.39

altri

8428.399

– –

altre:

84.32

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:

8432.10

aratri

8432.2

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:

8432.21

– –

Erpici a dischi (polverizzatori)

8432.29

altri

8432.30

Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

8432.301

– –

piantatrici per pianticelle

8432.309

– –

altre

8432.40

Spanditori di letame e distributori di concimi:

8432.80

altre macchine, apparecchi e congegni

84.33

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:

8433.1

Tosatrici da prato:

8433.11

– –

a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:

8433.19

altre

8433.20

Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:

84.38

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:

8438.50

Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

8438.60

Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

84.52

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; Mobili; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

8452.10

Macchine per cucire di tipo domestico:

84.57

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

8457.20

Macchine a posto fisso

8457.30

Macchine a stazioni multiple:

84.58

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8458.1

Torni orizzontali:

8458.19

altri

84.59

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58

8459.2

altre foratrici:

8459.29

altre

8459.299

– –

altre

8459.6

altre fresatrici:

8459.61

– –

a comando numerico

8459.619

– –

altre

8459.69

altre

8459.699

– –

altre

84.60

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:

8460.2

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

8460.29

altre

8460.292

– –

per alberi a gomiti

8460.3

Macchine per affilare:

8460.39

altre

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:

846150

Macchine per segare o troncare:

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

848110

Riduttori di pressione:

8481109

– –

altri

848130

Valvole di ritegno:

8481309

– –

altre

848140

Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

8481409

– –

altre

848180

altri oggetti di rubinetteria e organi simili

8481801

– –

valvole di regolazione ad azionamento elettromeccanico o pneumatico;

8481806

– –

elementi di fissaggio per riscaldamento centrale a uno o due tubi, con dimensione nominale pari a 3/8" ed oltre, ma non superiore a 3/4"

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

85013

altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

850131

– –

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

8501319

– –

altri

850133

– –

di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

8501339

– –

altri

850140

altri motori a corrente alternata, monofase:

8501409

altri

85014099

– –

altri

85015

altri motori a corrente alternata, polifase:

850151

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

8501519

– –

altri

85015199

– –

altri

850152

– –

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

8501529

– –

altri

85015299

– –

altri

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

85021

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

850211

– –

di potenza inferiore o uguale a 75 W:

8502119

– –

altri

850212

– –

- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

8502129

– –

altri

850213

– –

di potenza superiore a 375 kVA:

8502139

– –

altri

850220

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

8502209

– –

altri

85023

altri gruppi elettrogeni:

850239

altri:

8502391

– –

DC

85023919

– –

altri

8502399

– –

AC

85023999

– –

altri

850240

Convertitori rotanti elettrici:

8502409

– –

altri

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

850410

Ballast per lampade o tubi a scarica:

8504109

– –

altri

85043

altri trasformatori:

850434

– –

di potenza inferiore o uguale a 500 kVA

8504349

– –

altri

850440

Convertitori statici:

8504409

– –

altri

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

850520

Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08):

853010

Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

853080

altri apparecchi

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;

85392

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

853929

altri

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

85441

Fili per avvolgimenti:

8544111

– – –

di diametro non superiore a 2,5 mm

854420

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8601

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:

860110

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:

8601102

– –

per binari a scambio ordinario

8601109

– –

altri

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender:

860210

Locomotive diesel-elettriche

860290

altri:

8602901

– –

Diesel ex-proof meccaniche

8602902

– –

Diesel idrauliche

8602909

– –

altre

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04:

860310

a presa di corrente elettrica esterna

8603101

– –

vetture per viaggiatori

8603102

– –

elementi di locomotive passeggeri

8603103

– –

autovetture per passeggeri

8603109

– –

altri

860390

altri:

8603901

– –

elementi di locomotive passeggeri

8603902

– –

autovetture per passeggeri

8603909

– –

altri

860500

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)

8605001

– – –

ambulanze

8605002

– –

strade ferrate: carrozze passeggeri e postali, bagagliai e carrozze ufficiali

8605009

– –

altre

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie:

860610

Carri cisterna e simili

860620

Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

860630

Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20

86069

altri

860691

– –

coperti e chiusi:

8606911

– –

per il trasposto di pesce vivo

8606919

– –

altri

860692

– –

aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

860699

altri

8606991

– –

carri e vagoni per trasporto su rotaie

8606999

– –

altri

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili:

86071

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:

860711

– –

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

860712

– –

altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

860730

Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:

860900

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto

8609009

– – –

altri

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09):

870120

Trattori stradali per semirimorchi:

8701202

– –

usati, di potenza del motore uguale o inferiore a 300 kW

8701204

– –

usati, di potenza del motore superiore a 300 kW

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

870210

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8702101

– –

autobus e autocorriere, nuovi

8702102

– –

autobus e autocorriere, usati

870290

– –

altri

8702901

– –

altri other autobus e autocorriere, nuovi

8702902

– –

altri autobus e autocorriere, usati

8702903

– –

filobus

8702909

– –

altri

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

87032

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

870321

– – –

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

8703212

– –

autoveicoli, usati

8703219

– –

altri, usati

870322

– –

di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703222

– –

autoveicoli, usati

8703229

– –

altri, usati

870323

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3:

8703232

– –

autoveicoli, usati

8703235

– –

su strada/fuoristrada, usati

8703239

– –

altri, usati

870324

– –

di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

8703242

– –

autoveicoli, usati

8703245

– –

su strada/fuoristrada, usati

8703249

– –

altri, usati

87033

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

870331

– – –

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3

8703312

– –

autoveicoli, usati

8703319

– –

altri, usati

870332

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 2 500 cm3:

8703322

– –

autoveicoli, usati

8703325

– –

su strada/fuoristrada, usati

8703329

– –

altri, usati

870333

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

8703332

– –

autoveicoli, usati

8703335

– –

su strada/fuoristrada, usati

8703339

– –

altri, usati

870390

altri:

8703902

– –

autoveicoli, usati

8703909

– –

altri, usati

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

87042

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

870423

di peso a pieno carico superiore a 20 t

8704231

– – –

autocisterne

870600

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 87.05, con motore

8706002

– –

per trattori

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine

870710

degli autoveicoli della voce 87.03:

870790

altre

8707901

– –

per autobus e filobus

8707902

– –

carrozzerie chiuse di alluminio per autocarri

8707909

– –

altre

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05:

870810

Paraurti e loro parti

87082

altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine

8708291

– –

sponde di alluminio per carrozzerie di autocarri

87083

Freni e servofreni, e loro parti:

870839

altri

87089

altre parti ed accessori:

870892

– –

Silenziatori e tubi di scappamento:

870893

– –

Frizioni e loro parti:

870899

altri

8708991

– –

giunti, elementi di fissaggio e guide di sostegno, esclusi i giunti universali

8708992

– – –

altre parti, lavorate

8708999

– – –

altre parti, non lavorate

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)

871110

con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

871120

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8711201

– – –

nuovi

8711209

– –

usati

871130

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

8711301

– – –

nuovi

8711309

– –

usati

871140

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

8711401

– – –

nuovi

8711409

– –

usati

871150

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

8711509

– –

usati

871190

altri:

8711901

– –

side-cars

8711909

– –

altri

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13:

87141

di motocicli (compresi i ciclomotori):

871411

Selle

87149

altri:

871492

– –

Cerchioni e raggi:

871493

– –

Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

871494

– –

Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:

871495

Selle

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti;

871620

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

8716209

– –

altre i

87163

altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

871631

– –

Cisterne

8716311

– –

per gas liquidi

871640

altri rimorchi e semirimorchi

871680

altri veicoli

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

890310

Imbarcazioni pneumatiche:

89039

altre

890392

– –

Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:

890399

altre

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:

940130

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

940190

Parti

9401902

– –

di metallo, esclusi gli ammortizzatori

9401903

– –

ammortizzatori

9401904

– – –

di materia plastica

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

940410

Sommier

94042

materassi

940421

– –

di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

940429

di altre materie

940430

Sacchi a pelo

940490

altri:

940600

Costruzioni prefabbricate

9406001

– – –

di materia plastica

9406002

– – –

di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale

9406004

– – –

di acciaio

9406005

– – –

di legno

9406009

– –

altre

960200

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita

9602001

– –

capsule di gelatina per uso farmaceutico

9602002

– – –

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie;

9602009

– –

altre

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

960610

Bottoni a pressione e loro parti

96062

Bottoni:

960621

– –

di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

960622

– –

di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

960629

altri

960630

Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

9607

Chiusure lampo e loro parti:

96071

Chiusure lampo:

960711

– –

con dentini di metalli comuni

960719

– – – –

altre

960720

Parti

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09

960810

Penne e matite a sfera;

960820

penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose;

9608209

– –

altri

96083

Penne stilografiche ed altre penne:

960831

– –

per disegnare ad inchiostro di China

960839

altre

960840

Portamine

960850

Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

960860

Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:

96089

altre

960891

– –

Pennini da scrivere e punte per pennini

9608911

– –

pennini d'oro da scrivere

9608912

– –

altri pennini da scrivere

9608913

– –

pennini da disegno

9608919

– –

punte per pennini

960899

altri

9608992

– –

ricambi per pennarelli

9608999

– –

altri

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:

960910

Matite con guaina:

960920

Mine per matite o per portamine

960990

altre

ALLEGATO II

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 18, paragrafo 3

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004, il dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006, il dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2007, i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+

Designazione delle merci

25.22

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25:

2522.10

Calce viva

2522.20

Calce spenta

2522.30

Calce idraulica

25.23

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

2523.10

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

2523.109

– –

altri

2523.2

Cementi Portland:

2523.29

altri

2523.292

– –

Cementi Portland con additivi

2523.294

– –

Cemento resistente ai solfati

2523.295

– –

Cemento a bassa temperatura di idratazione

2523.296

– –

Cemento metallurgico e cemento per altiforni

2523.299

– –

altri

2523.30

Cementi alluminosi

2523.301

– –

cementi alluminosi con contenuto di Al2O3 non superiore al 50 %

2523.90

altri cementi idraulici:

2710.00

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:

2710.001

– –

oli per motori e altri oli leggeri:

2710.0012

– –

benzina senza piombo

2710.0013

– –

altri oli per motori

2710.0019

– –

Altri oli leggeri e prodotti a base di oli leggeri

2710.002

– –

cherosene e altri oli medi

2710.0024

– –

altri oli

2710.0029

– –

altri oli medi e preparati a base di tali oli

2710.003

– –

oli pesanti, esclusi gli scarti, destinati a subire un'ulteriore trasformazione

2710.0031

– – – –

oli gassosi

2710.0032

– –

oli combustibili speciali leggeri e leggerissimi

2710.009

– –

altri

2710.0099

– –

waste oils

2807.00

Acido solforico; oleum:

2807.001

– –

acido solforico, del tipo utilizzato per le analisi

2808.00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2808.001

– –

acido nitrico, pro analysis

31.02

Concimi minerali o chimici azotati:

3102.90

altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

31.05

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

3105.10

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

32.06

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

3206.20

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

3206.201

– –

Verdi di cromo

3206.202

– –

Gialli di zinco (cromato di zinco)

3206.209

– –

altri

3206.4

altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

3206.49

altri

3206.492

– –

dispersioni concentrate di pigmenti

3206.494

– –

a base di nero di carbonio

33.04

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

3304.10

– –

Prodotti per il trucco delle labbra

3304.109

– –

per la vendita al minuto

3304.20

– – –

Prodotti per il trucco degli occhi

3304.209

– –

per la vendita al minuto

3304.30

– –

Preparazioni per manicure o pedicure

3304.309

– –

per la vendita al minuto

33.05

Preparazioni per capelli

3305.10

– –

Shampooings

3305.109

– –

per la vendita al minuto

3305.20

– –

Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

3305.209

– –

per la vendita al minuto

3305.30

– –

Lacche per capelli

3305.309

– –

per la vendita al minuto

3305.90

altre

3305.909

– –

per la vendita al minuto

33.06

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari)

3306.10

– –

Dentifrici

3306.109

– –

per la vendita al minuto

3306.90

altri

3306.909

– –

per la vendita al minuto

33.07

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

3307.10

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307.109

– –

per la vendita al minuto

3307.20

– –

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3307.209

– –

per la vendita al minuto

3307.30

– –

Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

3307.309

– –

per la vendita al minuto

3307.4

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307.49

altre

3307.499

– –

per la vendita al minuto

34.02

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3402.1

– –

Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:

3402.11

anionici

3402.111

– –

alchilarilsolfonati

3402.112

– –

solfonato di poliglicoletere, alcole laurilico

3402.20

– –

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

3402.201

– –

in polvere per il lavaggio

3402.209

– –

altre

3402.90

altre:

3402.901

– –

in polvere per il lavaggio

38.08

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:

3808.20

Fungicidi:

3808.209

– –

altri fungicidi, tranne quelli utilizzati per scopi fitosanitari

39.17

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3917.2

Tubi rigidi:

3917.21

– –

di polimeri di etilene

3917.211

– –

per le linee di galleggiamento sottomarine

3917.219

– –

altri

3917.2199

– –

altri

3917.22

– –

di polimeri di propilene:

3917.229

– –

altri

3917.23

– –

di polimeri di cloruro di vinile

3917.239

– –

altri

3917.29

– –

di altre materie plastiche

3917.299

– –

altri

3917.31

– –

Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:

3917.319

– –

altri

3917.32

– –

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

3917.329

altri

3917.33

– –

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

3917.339

– –

altri

3917.39

altri

3917.399

– –

altri

3917.40

Accessori

3917.409

– –

altri

39.18

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:

3918.10

di polimeri di cloruro di vinile

3918.90

di altre materie plastiche

39.19

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

3919.10

in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

3919.101

– – –

di polipropilene

3919.102

– – –

di policloruro di vinile

3919.103

– –

di polietilene

3919.109

– –

altri

39.20

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto:

3920.10

di polimeri di etilene

3920.109

– –

altri

3920.30

di polimeri di stirene

3920.4

di polimeri di cloruro di vinile

3920.42

flessibili

40.12

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma

4012.10

Pneumatici rigenerati:

4012.109

– –

altri

4012,20

Pneumatici usati:

4012.209

– –

altri

4012,90

altri

4012.909

– –

altr

44.09

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

4409.20

diversi da quelli di conifere

4409.202

– – –

di altri legni

4409.203

– –

pavimenti a parchetti di faggio

4409.204

– –

pavimenti a parchetti di altre piante decidue

4409.209

– –

altro

48.05

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:

4805.2

Carta e cartone a più strati:

4805.29

altri

4805.291

– –

testliner marrone

4805.299

– –

altri

4805.30

Carta da imballaggio al solfito:

4805.60

altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

4805.601

– – –

ondulazione di carta da macero

4805.609

– –

altra

4805.6091

– –

carta comune da imballaggio

4805.6099

– –

altra

4805.70

Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g: almeno il 225 %

48.08

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03:

4808.10

Carta e cartone ondulati, anche perforati

64.01

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

6401.10

Calzature con puntale protettivo di metallo:

6401.9

altre calzature:

6401.91

– –

che ricoprono il ginocchio:

6401.92

– –

che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

6401.99

altre

64.05

Altre calzature:

6405.90

altre

68.10

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

6810.1

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

6810.11

– –

Blocchi e mattoni da costruzione

6810.19

altri

6810.9

altri lavori

6810.91

– –

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:

6810.99

altri:

68.11

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:

6811.10

Lastre ondulate

6811.20

altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:

6811.30

Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

6811.90

altri lavori

69.08

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

6908.10

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

70.03

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7003.1

Lastre e fogli, non armati:

7003.12

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:

7003.19

altri

7003.199

– –

altri

7003.20

Lastre e fogli, armati

7003.30

Profilati

70.07

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7007.1

Vetri temperati:

7007.11

– –

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

7007.19

altri:

7007.2

Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

7007.21

– –

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

7007.219

– –

altri

7007.29

altri

70.10

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7010.10

Ampolle

7010.20

Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

7010.9

altri, di capacità:

7010.91

superiore a 11

7010.92

– –

superiore a 0,33 l ma non superiore a 1 l:

73.02

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie

7302.40

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio:

7302.90

altri:

73.04

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

7304.10

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7304.2

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7304.29

altri

7304.292

– –

involucri tubolari di altri acciai con un diametro esterno inferiore a 16"

7304.295

– –

altri tubi di altri acciai

7304.299

– –

altri

7304.3

altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

7304.31

– –

trafilati o laminati a freddo:

7304.319

– –

altri

7304.3199

– –

altri

7304.39

altri

7304.399

– –

altri

73.06

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7306.10

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306.20

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7306.201

- - con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306.30

altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

7306.309

– –

altro

7306.60

altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

7306.601

– –

di ferro o di acciai, di sezione trasversale quadrata o rettangolare inferiore o uguale a 280 mm

7306.6019

– –

altro

73.10

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

7310.10

di capacità uguale o superiore a 50 litri

7310.2

di capacità inferiore a 50 litri:

7310.21

- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:

7310.29

altri

7310.299

– –

altri

73.14

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

7314.20

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:

73.21

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7321.1

Apparecchi di cottura e scaldapiatti:

7321.12

– –

a combustibili liquidi

7321.8

Altri apparecchi

7321.81

– –

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

7321.82

– –

a combustibili liquidi

7321.83

– –

a combustibili solidi

7321.90

Parti

73.22

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:

7322.1

Radiatori e loro parti:

7322.11

– –

di ghisa

7322.19

altri

7322.90

altri:

7322.909

– –

altri

76.04

Barre e profilati di alluminio

7604.10

Alluminio non legato

7604.2

di leghe di alluminio:

7604.21

– –

Profilati cavi

7604.211

– –

protetti in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica)

7604.219

– –

altri

7604.29

altri

76.05

Fili di alluminio:

7605.1

Alluminio non legato

7605.11

– –

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7605.119

– –

altri

7605.19

altri

76.06

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

7606.1

di forma quadrata o rettangolare:

7606.11

– –

di alluminio non legato:

7606.119

– –

altri

7606.12

– –

di leghe di alluminio

7606.122

– –

Fogli di alluminio trattati in superficie (dipinti, verniciati o rivestiti di plastica)

7606.129

– –

altri

7606.9

altri:

7606.91

– –

di alluminio non legato:

7606.92

– –

di leghe di alluminio

76.07

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

7607.1

senza supporto:

7607.19

altri

7607.199

– –

altri

7607.20

su supporto

7607.209

– –

altri

76.08

Tubi di alluminio

7608.10

di alluminio non legato

7608.109

– –

altri

7608.20

di leghe di alluminio:

7608.209

altri

7609.00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

76.16

Altri lavori di alluminio:

7616.9

altri:

7616.99

altri

7616.991

– – –

Radiatori:

7616.999

– –

altri

82.15

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

8215.10

Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:

8215.20

altri assortimenti:

8215.9

altri:

8215.91

– –

argentati, dorati o platinati

8215.99

altre

83.09

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8309.10

Tappi a corona

8309.90

altri:

8309.901

– –

Tappi a passo di vite

83.11

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

8311.10

Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

8311.20

Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

8311.30

Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

8311.90

altri, comprese le parti

84.03

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:

8403.10

Caldaie

8403.101

– –

a gas o a gas ed altri combustibili

8403.102

– – –

a combustibili liquidi

8403.103

– – –

a combustibili solidi

8403.109

– –

altre

84.04

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8404.10

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03

8404.101

– –

destinati a caldaie della voce 84.02

8404.109

– –

destinati a caldaie della voce 84.03

8404.20

Condensatori per macchine a vapore

84.06

Turbine a vapore

8406.10

Turbine per la propulsione di navi

8406.101

– –

Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW

8406.109

– –

altre

8406.8

altre turbine:

8406.81

– –

di potenza superiore a 40 MW:

8406.811

– –

per generatori elettrici di potenza non inferiore a 200 000 kW nelle centrali elettriche o nelle centrali di cogenerazione

8406.819

– –

altre

8406.82

– –

di potenza inferiore o uguale a 40 MW:

8406.821

– –

Turbine a condensazione di potenza non inferiore a 6 000 kW

8406.829

– –

altre

84.08

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8408.10

Motori per la propulsione di navi:

8408.102

– – – –

di potenza superiore a 150 kW ed inferiore o uguale a 400 kW

8408.109

– –

altri

84.13

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore;

8413.11

Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413.30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

8413.309

– –

altre

8413.60

– –

altre pompe volumetriche rotative:

8413.601

– –

monomompe elicoidali per sostanze chimiche aggressive

8413.602

– –

Pompe ad ingranaggi per il dosaggio di polimeri per l'estrusione di monofilamenti sintetici o artifiali, per le materie aggressive

8413.603

– –

Pompe ad ingranaggi per motori oleoidraulici

8413.6039

– –

altre

8413.604

– – –

Pompe a vite elicoidali

8413.6049

– –

altre

8413.605

– – –

Pompe oleoidrauliche

8413.6059

– –

altre

8413.609

– –

Altre

8413.6099

– –

altre

8413.70

– –

Altre pompe centrifughe:

8413.701

– –

Pompe da fango multicellulari per pozzi petroliferi e di gas

84.14

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8414.20

Pompe per aria, a mano o a pedale:

8414.209

– –

altro

84.16

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

8416.10

Bruciatori a combustibili liquidi:

8416.101

– –

di capacità uguale o inferiore a 2 kg/ora

8416.102

– –

di capacità superiore a 300 kg/ora

8416.109

– –

altri

8416.20

altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:

8416.201

– –

di capacità uguale o inferiore a 84 MJ/ora

8416.202

a combustibili solidi

8416.30

Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8416.301

– –

Dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri

8416.309

– –

altri

8416.90

Parti

84.24

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424.20

Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

8424.30

Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424.8

altri apparecchi

8424.81

– –

per l'agricoltura o l'orticoltura:

8424.811

– –

Irroratrici per vigneti

8424.813

– –

altre neubulizzatrici di capacità uguale o inferiore a 400 l

84.26

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:

8426.1

Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:

8426.11

– –

Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

8426.111

– –

per gli impianti di fusione

8426.119

– –

altri

8426.20

Gru a torre

8426.209

– –

altre

8426.9

altre macchine, apparecchi e congegni

8426.91

– –

costruiti per essere montati su un veicolo stradale:

8426.99

altri

8426.999

– –

altri

84.28

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428.10

Ascensori e montacarichi:

8428.103

– –

altri ascensori e montacarichi per condomini, stabilimenti commerciali e stabilimenti industriali

8428.3

altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

8428.33

– –

altri, a nastro o a cinghia:

8426.339

– –

altri

8428.40

Scale meccaniche e marciapiedi mobili

8428.90

altre macchine, apparecchi e congegni

8428.901

– –

Macchine da movimentazione i mattonifici e le fabbriche di tegole

8428.909

– –

altri

8428.9099

– –

altri

84.29

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

8429.5

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:

8429.51

– –

Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:

8429.512

– –

a ruote, con un motore di potenza non superiore a 184 kW

84.33

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:

8433.5

Altre macchine e altri apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli

8433.51

Mietitrici-trebbiatrici

8433.511

Per frumento e granturco

8433.5112

– – – –

di potenza superiore a 45 kW ed inferiore o uguale a 167 kW

84.58

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8458.1

Torni orizzontali:

8458.11

– –

a comando numerico

84.59

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58

8459.10

Unità di lavorazione con guida di scorrimento

8459.5

Fresatrici a mensola:

8459.51

– –

a comando numerico

84.60

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:

8460.2

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:

8460.29

altre:

8460.291

– – –

per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

84.81

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481.10

Riduttori di pressione:

8481.101

– –

Valvole regolatrici di pressione per cilindri di gas compresso

8481.30

Valvole di ritegno:

8481.301

– –

Cestini a tenuta di vuoto con valvola

8481.40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

8481.401

– –

di dimensione nominale uguale o superiore a 15 mm, ma non superiore a 1 200 mm, e di pressione non superiore a 16 Mpa

8481.80

altri apparecchi

8481.802

– –

Valvole a saracinesca e a farfalla, di dimensione nominale uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 1 200 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole a saracinesca di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2" e di pressione non superiore a 16 Mpa

8481.803

– –

Valvole d'intercettazione di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 400 mm e di pressione non superiore a 4 MPa; valvole d'intercettazione fucinate di dimensione nominale uguale o superiore a 1/2", ma non superiore a 2", e di pressione non superiore a 16"Mpa;

8481.804

– –

Rubinetti a sfera di dimensione nominale uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 700 mm, e di pressione non superiore a 10 Mpa

8481.805

– –

Idranti sotterranei e in superficie, valvole e teste di perforazione per allacciamenti domestici, valvole di ammissione dell'aria/di scarico (con due sfere), filtri di aspirazione con cuscinetti a sfere per valvole

85.01

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

8501.3

altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

8501.32

– –

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

8501.329

– –

altri

8501.34

– – –

di potenza superiore a 375 W

8501.349

– –

altri

8501.40

altri motori a corrente alternata, monofase:

8501.4099

– –

altri

8501.5

altri motori a corrente alternata, polifase:

8501.51

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

8501.511

– –

Motori con riduttore per apertura e chiusura delle porte

8501.53

– – –

di potenza superiore a 75 W

8501.539

– –

altri

8501.6

Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501.61

– –

di potenza inferiore o uguale a 75 W:

8501.619

– –

altri

8501.62

– –

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

8501.629

– –

altri

8501.63

– –

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

8501.639

– –

altri

8501.64

– –

di potenza superiore a 750 kVA:

85.04

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8504.2

Trasformatore con dielettrico liquido:

8504.21

– –

di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

8504.211

– – –

Trasformatori di misura

8504.219

– –

altri

8504.22

– –

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:

8504.23

– –

di potenza superiore a 10 000 kVA

8504.3

altri trasformatori:

8504.32

di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

8504.329

– –

altri

8504.33

– –

di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

8504.331

– –

di potenza superiore a 20 kVA, per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici

8504.339

– –

altri

8504.3399

– –

altri

8504.34

di potenza inferiore o uguale a 500 kVA

8504.341

– –

per i forni elettrici destinati alla fusione dei minerali metallici

8504.50

altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

8504.509

– –

altri

85.16

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45

8516.10

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici;

8516.2

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516.29

altri

8516.80

Resistenze scaldanti:

8516.809

altri

85.25

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

8525.10

Apparecchi trasmittenti:

8525.101

– –

per la radio

85.35

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:

8535.2

Interruttori automatici:

8535.21

– –

per una tensione inferiore a 72,5 kV

8535.29

altri

8535.30

Sezionatori ed interruttori:

8535.301

– – –

Sezionatori

8535.309

– –

Interruttori

85.36

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

8536.10

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

8536.20

Interruttori automatici:

8536.30

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:

8536.4

Relè:

8536.49

altri

8536.50

altri interruttori, sezionatori e commutatori:

8536.509

– –

altri

8536.6

Portalampade, spine e prese di corrente:

8536.69

altri

8536.699

– –

altri

85.37

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17

8537.10

per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

8537.20

per una tensione superiore a 1 000 V:

85.38

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 35, 85.36 o 85.37:

8538.10

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 37, sprovvisti dei loro apparecchi

85.39

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi;

8539.2

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

8539.22

– –

altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V:

8539.3

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

8539.32

– –

Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:

8539.39

altri

85.44

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8544.4

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:

8544.41

– –

muniti di pezzi di congiunzione:

8544.419

– –

altri

8544.49

altri

8544.491

– –

isolati mediante carta

8544.4919

– –

altri

8544.492

– –

isolati mediante plastica

8544.4929

– –

altri

8544.499

– –

isolati con altri materiali

8544.4999

– –

altri

8544.5

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:

8544.51

– –

muniti di pezzi di congiunzione:

8544.519

– –

altri

8544.59

altri

8544.591

– –

isolati mediante carta

8544.592

– –

isolati mediante plastica

8544.593

– –

impregnati di gomma

8544.599

– –

isolati con altri materiali

8544.60

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

8544.602

– –

isolati mediante plastica

8544.603

– –

isolati mediante gomma

8544.604

– –

altri isolati mediante carta

8544.609

– –

altri isolati con altri materiali

85.45

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8545.20

Spazzole

85.48

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

8548.10

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso;

8548.109

– –

altri

87.01

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

8701.10

Motocoltivatori

8701.101

– – –

di potenza inferiore o uguale a 10 kW

8701.102

– –

di potenza superiore a 10 kW

8701.90

altri:

8701.901

– –

agricoli, con un motore di potenza non superiore a 50 kW

8701.902

– –

agricoli, con un motore di potenza superiore a 50kW, ma non superiore a 110 kW

8701.9021

– –

con oltre 5 anni

8701.9029

– –

altri

87.09

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8709.1

Carrelli:

8709.11

elettrici

90.17

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9017.30

Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:

9017.302

– –

Calibri

90.28

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9028.20

Contatori di liquidi

9028.201

– –

per combustibili

9028.202

– –

per l'acqua

9028.209

– –

altri

9028.30

Contatori di elettricità:

9028.309

– –

altri

94.01

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401.40

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

9401.50

Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

9401.6

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

9401.61

– –

imbottiti

9401.611

– –

di legno sagomato

9401.619

– –

altri

9401.69

altri

9401.691

– –

di legno sagomato

9401.699

– –

altre

9401.7

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401.71

– –

imbottiti

9401.79

altri

9401.80

altri mobili per sedersi

9401.90

Parti

9401.901

– –

di legno

9401.909

– –

di altre materie

94.03

Altri mobili e loro parti:

9403.10

Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:

9403.20

altri mobili di metallo:

9403.209

– –

altri

9403.30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

9403.40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

9403.50

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403.60

altri mobili di legno:

9403.70

Mobili di materie plastiche:

9403.709

– –

altri

9403.80

Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

9403.90

Parti

9403.901

– – –

di legno

9403.902

– –

di metallo

9403.903

– –

di materia plastica

9403.909

– –

di altre materie

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI PRODOTTI DI «BABY BEEF»

di cui all'articolo 27, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

 

 

Animali vivi della specie bovina

 

 

altri

 

 

– –

delle specie domestiche

 

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

destinate alla macellazione:

 

10

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

altri:

 

11

21

31

91

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – –

altri

Ex01029071

 

– – – – –

destinati alla macellazione:

 

10

tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

Ex01029079

 

– – – – –

altri

 

21

91

tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

 

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

Ex02011000

 

-

in carcasse o mezzene

 

91

carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

 

 

altri pezzi non disossati

ex 0201 20 20

 

– –

Quarti detti «compensati»

 

91

quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– –

Busti e quarti anteriori

 

91

quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

Selle e quarti posteriori

 

91

Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO IV a

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

(esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

01051912

– –

giovani anatre

01051922

– –

giovani oche

0105193

faraone

0106007

– –

sciami d'api e api regine

020500

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

040700

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

04070059

– –

uova d'anatra, altre

041000

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

050400

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

080300

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate.

080410

Datteri

080430

Ananassi

080530

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia):

080540

Pompelmi e pomeli

080590

altri:

080620

essiccate

080720

Papaie

081400

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

09011

Caffè non torrefatto:

0902

Tè, anche aromatizzato

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:

090500

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo:

090700

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

100110

Frumento (grano) duro

1002001

– –

Segala destinata alla semina

1003001

– –

Orzo destinato alla semina

1004001

– –

Avena destinata alla semina

100510

Farina di granturco

1006

Riso

100700

Sorgo da granella

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 e dei prodotti del capitolo 8.

1108

Amidi e fecole; inulina

110900

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

121210

Carrube, compresi i semi di carrube

121230

Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne

121299

altri

121300

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1501001

– –

grassi di maiale destinati ad usi tecnici (non adatti all'alimentazione umana)

1501003

– –

grassi di volatili destinati ad usi tecnici

1501004

– –

grassi alimentari di volatili

1501009

– –

altri

150200

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03

150300

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

151610

Grassi e oli animali e loro frazioni:

17021

Lattosio e sciroppo di lattosio:

170260

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio

170310

Melassi di canna

200320

Tartufi

200911

Succhi di arancia congelati

2009191

succo di arancia concentrato

2009201

succo di pompelmo o di pomelo concentrato

2009301

– –

succo di altri agrumi, concentrato

2009401

succo di ananasso concentrato

2009701

succo di mela concentrato,

2009801

succo di carota concentrato,

2009802

– –

succo di altre frutta o di altri ortaggi, concentrato

2009901

miscugli di succhi, concentrati

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

230210

di granturco:

230220

di riso

230240

di altri cereali

230310

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

230500

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

230670

di germi di granturco

230700

Fecce di vino; tartaro greggio

2308

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove.

230910

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

ALLEGATO IV b

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

(esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

CT

ton.

Aumento

annuo ton.

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate

100

5

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

550

30

0805 10

Arance

25 000

1 250

0809 10

Albicocche

1 000

50

0810 10

Fragole

200

10

1002 00 9

Segala

500

100

1206 009

Semi di girasole, anche frantumati

100

5

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

200

10

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

100

5

2009 80 9

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

300

15

ALLEGATO IV c

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

(esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

04070069

– –

uova di oche, altre

0407009

– –

altre uova

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

1209

Semi, frutti e spore da sementa

160300

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

200310

Funghi

200560

Asparagi

200791

Agrumi

200819

– –

altri, compresi i miscugli:

200820

Ananassi

200830

agrumi

200880

Fragole

2008991

– –

banane e noci di cocco

230320

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

230330

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

230400

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

230640

di ravizzone o di colza

ALLEGATO IV d

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

(eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 40 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

CT ton.

Aumento annuo ton.

01039

Animali vivi della specie suina:

500

25

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

300

15

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

3 000

150

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

14 000

700

040510

Burro

200

10

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

7 500

375

070320

Agli

1 000

50

080520

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:

2 400

120

080610

Uve da tavola

8 000

400

1509

Olio d'oliva

350

20

160241 - 160249

– Preparazioni e conserve di carni suine

300

15

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

5 700

285

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

4 800

240

2009199

succhi d'arancia: altro

1 800

90

ALLEGATO IV e

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

(Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003 il dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

010512

tacchini,

010592

– –

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

0105922

– –

altri

0209

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

040700

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407004

– –

uova di tacchine

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0710

Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

09012

Caffè torrefatto

100300

Orzo

1003002

– –

destinato alla fabbricazione della birra

100400

Avena

1004009

– –

altro

1005

mais (granturco)

100590

altri:

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

170230

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

170240

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06

200540

Piselli (Pisum sativum)

200551

– –

Fagioli in grani

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole non nominate né comprese altrove

200850

Albicocche

200870

Pesche

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

200940

Succhi di ananasso

2009409

– –

altri

200960

Succhi di uve (compresi i mosti d'uva)

2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

230230

di frumento

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05:

230690

altri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

230990

altre

ALLEGATO IV f

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA CROAZIA PER I PRODOTTI AGRICOLI

(Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003 il dazio viene ridotto al 80 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

CT ton.

Aumento annuo ton.

010290

Animali vivi della specie bovina.

200

10

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

3 000

150

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

7 300

365

0406

Formaggi e latticini

2 000

100

0701

Patate, fresche o refrigerate:

12 000

600

070310

070390

Cipolle e scalogni:

Porri ed altri ortaggi agliacei

10 000

500

08071

Meloni (compresi i cocomeri):

5 500

275

080810

Mele fresche

5 400

300

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

900

45

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

7 800

390

1107

Malto, anche torrefatto:

15 000

750

160100

Salsicce, salami e prodotti simili

1 800

90

da 160210 a 160 239

da 160250 a 160290

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica

500

30

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

200

10

ALLEGATO V a

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 1

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggetti alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC

Designazione delle merci

Anno 1

(dazio %)

Anno 2

(dazio %)

Anno 3 e anni successivi

(dazio %)

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 90

0303 21 10

0303 21 90

0304 10 11

ex 0304109

ex 0304 10 91

0304 20 11

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 30 t a 0 %.

Oltre il CT:

90 % diNPF

CT: 30 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % diNPF

CT: 30 t a 0 %.

Oltre il CT:

70 % diNPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 210 t a 0 %.

Oltre il CT:

90 % didazio NPF

CT: 210 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % di dazio NPF

CT: 210 t a 0 %.

Oltre il CT:

70 % didazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 35 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % didazio NPF

CT: 35 t a 0 %.

Oltre il CT:

55 % didazio NPF

CT: 35 t a 0 %.

Oltre il CT:

30 % didazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 550 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % diNPF

CT: 550 t a 0 %.

Oltre il CT:

55 % diNPF

CT: 550 t a 0 %.

Oltre il CT:

30 % di NPF


Codice NC

Designazione delle merci

Volume annuo conting.

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

180 t

6 %

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

40 t

12,5 %

Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente:

Anno

Anno 1

(dazio %)

Anno 2

(dazio %)

Anno 3

(dazio %)

Anno 4 e anni successivi

(dazio %)

Dazio

80 % di NPF

70 % di NPF

60 % di NPF

50 % di NPF

ALLEGATO V b

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2

Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggetti alle concessioni indicate di seguito:

Codici NC

Designazione delle merci

Anno 1

(dazio %)

Anno 2

(dazio %)

Anno 3 e anni successivi

(dazio %)

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 90

0303 21 10

0303 21 90

0304 10 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 11

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 25 t a 0 %.

Oltre il CT:

90 % di NPF

CT: 25 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % di NPF

CT: 25 t a 0 %.

Oltre il CT:

70 % di NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 30 t a 0 %.

Oltre il CT:

90 % di NPF

CT: 30 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % di NPF

CT: 30 t a 0 %.

Oltre il CT:

70 % di NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 35 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % di NPF

CT: 35 t a 0 %.

Oltre il CT:

55 % di NPF

CT: 35 t a 0 %.

Oltre il CT:

30 % di NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 95

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 90

ex 0305 69 90

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 %

di NPF

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT:

55 % di NPF

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT:

30 % di NPF


Codici NC

Designazione delle merci

Volume annuo conting.

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

70 t

12,5 %

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

25 t

10,5 %

Oltre il volume del contingente, si applica interamente l'aliquota del dazio NPF.

I dazi applicabili a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine ed acciughe, vengono ridotti ai livelli sottoindicati, secondo il calendario seguente:

Anno

Anno 1

(dazio %)

Anno 2

(dazio %)

Anno 3

(dazio %)

Anno 4 e anni successivi

(dazio %)

Dazio

80 % di NPF

70 % di NPF

60 % di NPF

50 % di NPF

ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

di cui all'articolo 50

1.   Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A.

Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1.

assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

i)

assicurazione sulla vita;

ii)

assicurazione generale;

2.

riassicurazione e retrocessione;

3.

intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4.

servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

1.

assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;

2.

ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3.

leasing finanziario;

4.

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5.

fideiussioni e scoperti;

6.

compravendita, per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:

a)

strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),

b)

valuta estera,

c)

prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,

d)

titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

e)

titoli trasferibili,

f)

altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

7.

partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;

8.

intermediazione di credito;

9.

gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;

10.

servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;

11.

fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari;

12.

servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a)

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b)

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c)

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI DA PARTE DI CITTADINI DELL'UE

Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2

Settori esclusi

Terreni agricoli conformemente alla definizione della legge sui terreni agricoli (Narodne novine nn. 54/94, testo consolidato, 48/95, 19/98 e 105/99)

Settori protetti nel quadro della legge sulla tutela ambientale (Narodne novine n. 30/94)

ALLEGATO VIII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

di cui all'articolo 71

1.

Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971;

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).

Trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

Trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996).

2.

Dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità degli accordi TRIPS, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo n. 1:

sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Protocollo n. 2:

sui prodotti siderurgici

Protocollo n. 3:

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia

Protocollo n. 4:

sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5:

sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Protocollo n. 6:

sui trasporti terrestri

PROTOCOLLO N. 1

sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

Articolo 2

1.   I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Croazia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.

2.   I dazi applicati all'importazione diretta in Croazia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati I e II al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.

3.   In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare gli articoli 19 e 20, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

Articolo 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Croazia e alle esportazioni in Croazia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, siglato l'8 novembre 2000 e applicato a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Articolo 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

ALLEGATO I

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+

Designazione delle merci

51.11

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

5111.20

altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

52.07

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:

5207.10

contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

5207.101

– – –

non-mercerizzati

5207.109

– – –

mercerizzati

52.08

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

5208.3

tinti:

5208.31

– –

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100g/m2

5208.32

– –

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

5208.39

– –

altri tessuti

5208.5

stampati:

5208.51

– –

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

5208.52

– –

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

5208.53

– –

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 3 o 4

52.09

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2:

5209.2

imbianchiti:

5209.22

– –

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 3 o 4

5209.29

– –

Altri tessuti

5209.3

tinti:

5209.39

– –

Altri tessuti

5209.4

di filati di diversi colori:

5209.49

– –

Altri tessuti

5209.5

stampati:

5209.59

– –

Altri tessuti

52.10

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

5210.2

imbianchiti:

5210.29

– –

Altri tessuti

5210.3

tinti:

5210.39

– –

Altri tessuti

5210.5

stampati:

5210.59

– –

Altri tessuti

54.02

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:

5402.3

Filati testurizzati:

5402.33

– –

di poliesteri

5402.339

– – –

con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

55.14

Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2:

5514.1

greggi o imbianchiti:

5514.12

– –

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 3 o 4

5514.2

– –

tinti:

5514.21

– –

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela m2

5514.22

– –

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 3 o 4

5514.29

– –

altri nastri, galloni e simili

55.15

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

5515.1

di fibre in fiocco di poliestere:

5515.11

– –

misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

5515.12

– –

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5515.13

– –

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

5515.19

– –

altri

55.16

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516.1

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:

5516.11

– –

greggi o imbianchiti:

5516.12

– –

tinti

5516.13

– –

di filati di diversi colori

5516.2

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

5516.21

– –

greggi o imbianchiti:

5516.22

– –

tinti

5516.23

– –

di filati di diversi colori

5516.24

– –

stampati

5516.3

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:

5516.31

– –

greggi o imbianchiti:

5516.32

– –

tinti

5516.33

– –

di filati di diversi colori

5516.34

– –

stampati

56.01

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601.2

Ovatte; altri manufatti di ovatta:

5601.21

– –

di cotone

5601.211

– – –

Ovatte;

5601.219

– – –

manufatti di ovatta

56.03

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:

5603.1

di filamenti sintetici o artificiali:

5603.13

– –

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5603.14

– –

di peso superiore a 150 g/m2

5603.9

altri

5603.93

– –

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5603.94

– –

di peso superiore a 150 g/m2

57.01

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:

5701.90

di altre materie tessili

57.03

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:

5703.20

di nylon o di altre poliammidi

5703.30

di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali:

5703.90

di altre materie tessili

5705.00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:

58.03

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06:

5803.10

di cotone

58.07

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:

5807.90

altri:

59.03

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02

5903.10

con policloruro di vinile:

5903.20

con poliuretano:

5903.90

altri:

59.06

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02:

5906.10

Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

5906.9

altri

5906.91

– –

a maglia:

5906.99

– –

altri

5909.00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:

5909.001

– – –

manichette

5909.009

– – –

altri

61.03

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:

6103.1

Abiti a giacca (tailleurs):

6103.11

– –

di lana o di peli fini

6103.12

– –

di fibre sintetiche

6103.19

– –

di altre materie tessili

6103.2

Insiemi:

6103.21

– –

di lana o di peli fini

6103.22

– –

di cotone

6103.23

– –

di fibre sintetiche

6103.29

– –

di altre materie tessili

6103.3

Giacche:

6103.31

– –

di lana o di peli fini

6103.32

– –

di cotone

6103.33

– –

di fibre sintetiche

6103.39

– –

di altre materie tessili

6103.4

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6103.41

– –

di lana o di peli fini

6103.42

– –

di cotone

6103.43

– –

di fibre sintetiche

6103.49

– –

di altre materie tessili

63.01

Coperte

6301.20

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:

6301.30

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:

6301.40

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:

6301.90

altre coperte:

63.02

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:

6302.10

Biancheria da letto a maglia:

6302.2

altra biancheria da letto, stampata:

6302.21

– –

di cotone

6302.22

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6302.29

– –

di altre materie tessili

6302.3

altra biancheria da letto:

6302.31

– –

di cotone

6302.319

– – –

altre

6302.39

– –

di altre materie tessili

6302.40

Biancheria da tavola a maglia

6302.5

altra biancheria da tavola:

6302.51

– –

di cotone

6302.59

– –

di altre materie tessili

ALLEGATO II

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 65 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006, i dazi rimanenti sono aboliti.

SA 6+

Designazione delle merci

51.09

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:

5109.10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

5109.90

altri:

61.04

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:

6104.3

Giacche:

6104.32

– –

di cotone

6104.33

– –

di fibre sintetiche

6104.39

– –

di altre materie tessili

6104.4

Abiti interi:

6104.41

– –

di lana o di peli fini

6104.42

– –

di cotone

6104.43

– –

di fibre sintetiche

6104.44

– –

di fibre artificiali

6104.49

– –

di altre materie tessili

6104.5

Gonne e gonne-pantaloni:

6104.51

– –

di lana o di peli fini

6104.52

– –

di cotone

6104.53

– –

di fibre sintetiche

6104.59

– –

di altre materie tessili

6104.6

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6104.62

– –

di cotone

6104.63

– –

di fibre sintetiche

6104.69

– –

di altre materie tessili

61.05

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:

6105.10

di cotone

6105.20

di fibre sintetiche o artificiali

6105.90

di altre materie tessili

61.06

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:

6106.10

di cotone

6106.20

di fibre sintetiche o artificiali

6106.90

di altre materie tessili

61.07

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:

6107.1

Slips e mutande:

6107.11

– –

di cotone

6107.12

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6107.19

– –

di altre materie tessili

6107.2

Camicie da notte e pigiami:

6107.21

– –

di cotone

6107.22

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6107.29

– –

di altre materie tessili

6107.9

altri

6107.91

– –

di cotone

6107.92

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6107.99

– –

di altre materie tessili

61.08

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:

6108.2

Slips e mutandine:

6108.21

– –

di cotone

6108.22

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108.29

– –

di altre materie tessili

6108.3

Camicie da notte e pigiami:

6108.31

– –

di cotone

6108.32

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108.39

– –

di altre materie tessili

6108.9

altri

6108.91

– –

di cotone

6108.92

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108.99

– –

di altre materie tessili

61.09

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:

6109.10

di cotone

6109.90

di altre materie tessili

61.10

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:

6110.10

di lana o di peli fini

6110.20

di cotone

6110.30

di fibre sintetiche o artificiali

6110.90

di altre materie tessili

62.03

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

6203.1

Abiti a giacca (tailleurs):

6203.11

– –

di lana o di peli fini

6203.12

– –

di fibre sintetiche

6203.129

– – –

altri

6203.19

– –

di altre materie tessili

6203.192

– – –

altri, di cotone

6203.199

– – –

altri

6203.2

Insiemi:

6203.21

– –

di lana o di peli fini

6203.22

– –

di cotone

6203.229

– – –

altri

6203.23

– –

di fibre sintetiche

6203.239

– – –

altri

6203.29

– –

di altre materie tessili

6203.299

– – –

altri

6203.3

Giacche:

6203.32

– –

di cotone

6203.329

– – –

altri

6203.33

– –

di fibre sintetiche

6203.339

– – –

altri

6203.39

– –

di altre materie tessili

6203.399

– – –

altri

6203.4

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6203.42

– –

di cotone

6203.429

– – –

altri

6203.43

– –

di fibre sintetiche

6203.439

– – –

altri

6203.49

– –

di altre materie tessili

6203.499

– – –

altri

62.04

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

6204.1

Abiti a giacca (tailleurs):

6204.12

– –

di cotone

6204.13

– –

di fibre sintetiche

6204.19

– –

di altre materie tessili

6204.2

Insiemi:

6204.22

di cotone

6204.229

– – –

altri

6204.23

– –

di fibre sintetiche

6204.239

– – –

altri

6204.29

– –

di altre materie tessili

6204.299

– – –

altri

6204.3

Giacche:

6204.32

– –

di cotone

6204.329

– – –

altre

6204.33

– –

di fibre sintetiche

6204.339

– – –

altre

6204.39

– –

di altre materie tessili

6204.399

– – –

altre

6204.4

Abiti interi:

6204.42

– –

di cotone

6204.43

– –

di fibre sintetiche

6204.44

– –

di fibre artificiali

6204.49

– –

di altre materie tessili

6204.5

Gonne e gonne-pantaloni:

6204.52

– –

di cotone

6204.53

– –

di fibre sintetiche

6204.59

– –

di altre materie tessili

6204.6

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6204.61

– –

di lana o di peli fini

6204.62

– –

di cotone

6204.629

– – –

altri

6204.63

– –

di fibre sintetiche

6204.639

– – –

altre

6204.69

– –

di altre materie tessili

6204.699

– – –

altri

62.05

Camicie e camicette per uomo o ragazzo:

6205.10

di lana o di peli fini

6205.20

di cotone

6205.30

di fibre sintetiche o artificiali

6205.90

di altre materie tessili

62.06

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

6206.30

di cotone

6206.40

di fibre sintetiche o artificiali

6206.90

di altre materie tessili

6309.00

Oggetti da rigattiere

PROTOCOLLO N. 2

prodotti siderurgici

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla Croazia, contemplati da detto capitolo.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

1.   I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità diversi da quelli elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2.   I dazi doganali applicabili all'importazione in Croazia dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 65 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2003, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2004, il dazio è ridotto al 35 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005, il dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006, i dazi rimanenti vengono aboliti.

Articolo 4

1.   Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della Croazia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2.   Le restrizioni quantitative all'importazione in Croazia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1.   Alla luce di quanto stipulato all'articolo 70 dell'accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la Croazia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla Croazia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2.   Oltre a quanto stabilito all'articolo 70 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

3.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Croazia può concedere eccezionalmente aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,

il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella Croazia.

4.   Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

6.   Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

Articolo 7

Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 115 dell'accordo.

ALLEGATO I

SA 6+

Designazione delle merci

72.13

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:

7213.10

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)

7213.101

– – –

di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore a 14 mm

7213.109

– – –

altri

7213.9

altri:

7313.91

– –

di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:

7213.912

– – –

altri, di diametro maggiore o uguale a 8 mm

72.14

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

7214.20

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione (CECA)

7214.201

– – –

di diametro maggiore o uguale a 8 mm, ma non superiore a 25 mm

7214.9

altri:

7214.99

– –

altri

7214.991

– – –

of circular cross-section with a diameter measuring 8 mm and more, but not exceeding 25 mm

72.17

Fili di ferro o di acciai non legati

7217.10

non rivestiti, anche lucidati:

7217.109

– – –

altri

PROTOCOLLO N. 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Croazia

Articolo 1

1.   La Comunità e la Croazia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Croazia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Croazia, oppure

in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Articolo 3

La Comunità e la Croazia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

ALLEGATO I

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA CROAZIA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Iogurt:

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0403 90

altri:

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0509 00 90

– –

altre

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302 20 10

– –

allo stato secco

1302 20 90

– –

altri

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

1505 10 00

Grasso di lana greggio

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

altre:

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

– –

altre:

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altri:

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

1521 90

altri:

 

– –

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

1521 90 99

– – –

altre

1522 00

Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito:

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altre

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre:

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

2102 10

Lieviti vivi

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

– –

Lieviti morti:

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

2102 20 19

– – –

altri

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

2103 10 00

Salsa di soia

2103 20 00

Salsa «Ketchup»ed altre salse al pomodoro

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

2103 30 90

– –

Senapa preparata

2103 90

– –

altri:

2103 90 90

– –

altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106 90

altri:

2106 90 10

– –

Preparazioni dette «fondute»

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre:

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione:

2208 40

Rum e tafia

2208 90

altri:

2208 90 91 a 2208 90 99

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati»o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –

Glicerolo

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti»o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage»o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri:

3301 90 21

– –

Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria, altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine:

3501 10 50

– –

3501 10 90

– –

altre

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati) ; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

Colle

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

3823 11 00

– –

Acido stearico

3823 12 00

– –

Acido oleico

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

3823 19

– –

altri

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290 544

ALLEGATO II

ELENCO 1: MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ PER LE QUALI LA CROAZIA ELIMINERÀ I DAZI

(immediatamente o progressivamente)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio ( % NPF)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; Cascami di capelli

0

 

 

 

 

 

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

 

 

 

 

 

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

 

 

 

 

 

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0

 

 

 

 

 

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0

 

 

 

 

 

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

 

 

 

 

 

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

 

 

 

 

 

0509 00

Spugne naturali di origine animale

0

 

 

 

 

 

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:

0

 

 

 

 

 

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

0

 

 

 

 

 

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 90

– –

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

 

Ortaggi o legumi

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0

 

 

 

 

 

0903 00 00

Mate

0

 

 

 

 

 

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

Alghe

0

 

 

 

 

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali;

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

– –

di liquirizia

0

 

 

 

 

 

1302 13 00

– –

di luppolo

0

 

 

 

 

 

1302 14 00

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

0

 

 

 

 

 

1302 19

– –

altri

 

 

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

0

 

 

 

 

 

 

– – –

altri

 

 

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

medicinali

0

 

 

 

 

 

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0

 

 

 

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

 

 

 

 

 

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

0

 

 

 

 

 

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

 

 

 

 

 

1402

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

0

 

 

 

 

 

1403

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

0

 

 

 

 

 

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

 

 

 

 

 

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

 

 

 

 

 

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

 

 

 

 

 

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

 

 

 

1515 60 00

Olio di jojoba e sue frazioni

0

 

 

 

 

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»

0

 

 

 

 

 

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

Linossina

0

 

 

 

 

 

 

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

 

 

 

 

 

da 1518 00 91 a 1518 00 99

altri

0

 

 

 

 

 

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

 

 

 

 

 

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

0

 

 

 

 

 

1522 00

Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

 

 

 

 

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0

 

 

 

 

 

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

0

 

 

 

 

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

 

 

 

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

0

 

 

 

 

 

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

 

 

 

 

 

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

 

 

 

 

 

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

 

 

 

 

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

 

 

 

 

 

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

0

 

 

 

 

 

1901 90

altri

80

60

40

30

15

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenenti uova

80

60

40

30

0

 

1902 19

– –

altre

80

60

40

30

0

 

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

cotte

80

60

40

30

0

 

1902 20 99

– – –

altre

80

60

40

30

0

 

1902 30

altre paste alimentari

80

60

40

30

0

 

1902 40

Cuscus

80

60

40

30

0

 

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

 

 

 

 

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

0

 

 

 

 

 

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

altri:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

 

 

 

 

 

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

 

 

 

 

 

2001 90 60

– –

Cuori di palma

0

 

 

 

 

 

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

 

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

 

 

 

 

 

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce(Zea mays var. saccharata)

0

 

 

 

 

 

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

 

 

 

 

 

2005 80 00

Granturco dolce(Zea mays var. saccharata)

0

 

 

 

 

 

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachidi:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

0

 

 

 

 

 

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

– –

Cuori di palma

0

 

 

 

 

 

2008 99

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

con aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

 

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

 

 

 

 

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

 

 

 

 

 

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

80

60

40

30

15

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

0

 

 

 

 

 

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

0

 

 

 

 

 

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata

0

 

 

 

 

 

2103 90

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

– –

«Chutney» di mango liquido

0

 

 

 

 

 

2103 90 30

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

80

60

40

30

15

0

2103 90 90

– –

altri

80

60

40

30

15

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

80

60

40

30

15

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

0

 

 

 

 

 

2106 90

altre

 

 

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Preparazioni dette «fondute»

0

 

 

 

 

 

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

0

 

 

 

 

 

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

 

 

 

 

 

2106 90 98

– – –

altre

80

60

40

30

15

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

 

 

 

2201 90 00

altre

0

 

 

 

 

 

2203 00

Birra di malto

80

65

50

0

 

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

80

65

50

0

 

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

80

65

50

0

 

 

2208 30

Whisky

80

50

0

 

 

 

2208 40

Rum e tafia

80

65

50

0

 

 

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

80

65

50

0

 

 

2208 60

Vodka

80

65

50

0

 

 

2208 70

Liquori

80

65

50

0

 

 

2208 90

altri:

 

 

 

 

 

 

da 2208 90 11 a 2208 90 19

– –

Arak

80

65

50

0

 

 

 

Acquaviti di pere o di ciliegie, escluse le acquaviti di prugne (Slivovitz), presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

ex 2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

80

65

50

0

 

 

ex 2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri:

80

65

50

0

 

 

da 2208 90 41 a 2208 90 78

– –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

65

50

0

 

 

da 2208 90 91 a 2208 90 99

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

80

65

50

0

 

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

0

 

 

 

 

 

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

 

 

altri:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0

 

 

 

 

 

2403 99

– –

altri

0

 

 

 

 

 

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

 

altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

0

 

 

 

 

 

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

0

 

 

 

 

 

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

0

 

 

 

 

 

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

3301 90

altri

 

 

 

 

 

 

 

– –

Oleoresine d'estrazione:

 

 

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

di liquirizia e di luppolo

0

 

 

 

 

 

3301 90 30

– – –

altre

0

 

 

 

 

 

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

 

 

 

 

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

 

 

 

 

 

 

– – – –

altre

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – –

altre

0

 

 

 

 

 

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

3501 10

Caseine

0

 

 

 

 

 

3501 90

altri

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

– –

altri

0

 

 

 

 

 

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati) ; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– –

Destrina

0

 

 

 

 

 

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – –

altri

0

 

 

 

 

 

3505 20

Colle

0

 

 

 

 

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

0

 

 

 

 

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

 

 

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

 

 

 

 

3823 11 00

– –

Acido stearico

0

 

 

 

 

 

3823 12 00

– –

Acido oleico

0

 

 

 

 

 

3823 13 00

– –

Acidi grassi del tallolio

0

 

 

 

 

 

3823 19

– –

altri

0

 

 

 

 

 

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

0

 

 

 

 

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

0

 

 

 

 

 

ELENCO 2: CONTINGENTI E DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN CROAZIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso. Il volume dei contingenti verrà aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10 % rispetto al volume 2002. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90 %, all'80 %, al 70 %, al 60 % e al 50 % dell'aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente per il 2002

(1)

(2)

(3)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

1 600 t

0403 10

Iogurt:

 

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

0403 90

altri:

 

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

40 t

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

 

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

500 t

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

1517 10 10

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

1517 90

altre:

 

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

 

– –

altre:

 

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

 

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

3 500 t

2201 10

Acque minerali e acque gassate

 

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

300 hl

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

50 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

– – – –

Acquaviti di prugne (Slivovitz)

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

25 t

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

 

2402 90 00

altre

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

30 t

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

ELENCO 3: CONTINGENTI E DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN CROAZIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso. Il volume dei contingenti tariffari verrà aumentato ogni anno, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006, del 10 % rispetto al volume 2002. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 90 %, all'80 %, al 65 %, al 55 % e al 40 % dell'aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente per il 2002

(tonnellate)

Dazio applicabile all'interno del contingente

(% NPF)

2002

2003

2004

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

1704 90

altri

500

50

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1 400

45

22,5

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1 600

45

22,5

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

700

45

22,5

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

9 000

50

25

0

PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I —   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

— Articolo 1:

Definizioni

TITOLO II —   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

— Articolo 2:

Requisiti di carattere generale

— Articolo 3:

Cumulo bilaterale nella Comunità

— Articolo 4:

Cumulo bilaterale in Croazia

— Articolo 5:

Prodotti interamente ottenuti

— Articolo 6:

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

— Articolo 7:

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

— Articolo 8:

Unità da prendere in considerazione

— Articolo 9:

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

— Articolo 10:

Assortimenti

— Articolo 11:

Elementi neutri

TITOLO III —   REQUISITI TERRITORIALI

— Articolo 12:

Principio della territorialità

— Articolo 13:

Trasporto diretto

— Articolo 14:

Esposizioni

TITOLO IV —   RESTITUZIONE O ESENZIONE

— Articolo 15:

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V —   PROVA DELL'ORIGINE

— Articolo 16:

Requisiti di carattere generale

— Articolo 17:

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

— Articolo 18:

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

— Articolo 19:

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

— Articolo 20:

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

— Articolo 21:

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

— Articolo 22:

Esportatore autorizzato

— Articolo 23:

Validità della prova dell'origine

— Articolo 24:

Presentazione della prova dell'origine

— Articolo 25:

Importazioni con spedizioni scaglionate

— Articolo 26:

Esonero dalla prova dell'origine

— Articolo 27:

Documenti giustificativi

— Articolo 28:

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

— Articolo 29:

Discordanze ed errori formali

— Articolo 30:

Importi espressi in euro

TITOLO VI —   MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

— Articolo 31:

Assistenza reciproca

— Articolo 32:

Controllo delle prove dell'origine

— Articolo 33:

Composizione delle controversie

— Articolo 34:

Sanzioni

— Articolo 35:

Zone franche

TITOLO VII —   CEUTA E MELILLA

— Articolo 36:

Applicazione del protocollo

— Articolo 37:

Condizioni particolari

TITOLO VIII —   DISPOSIZIONI FINALI

— Articolo 38:

Modifiche del protocollo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Croazia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito alla lettera g) applicato mutatis mutandis;

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte contraente o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Croazia;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.   Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità

I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Cumulo bilaterale in Croazia

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse delle operazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Croazia:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Croazia;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro o della Croazia;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri o della Croazia;

e)

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri o della Croazia.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia.

2.   Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all'articolo 7, prima dell'esportazione;

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

7.   Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dell'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;

oppure,

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

6.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Croazia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:

a)

viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia;

b)

viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Croazia.

7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III;

oppure

b)

nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

 

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «NAKNADNO IZDANO»

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

 

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE».

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare EUR 500 se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR 1 200 se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della Croazia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla Croazia.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi alla Croazia.

4.   La Croazia può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. La Croazia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Verifica delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Croazia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. Qualora siano state applicate le disposizioni in materia di cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo e in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, la risposta comprende il rinvio della copia del certificato o dei certificati di circolazione delle merci oppure della o delle dichiarazioni su fattura corrispondente(i).

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1.   La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Attuazione del protocollo

1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii)

che tali prodotti siano originari della Croazia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2)

prodotti originari della Croazia:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Croazia;

b)

i prodotti ottenuti in Croazia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i)

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii)

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Croazia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in Croazia o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata in Croazia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento in Croazia. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1.

Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

ij)

isomerizzazione;

k)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m)

solo per gli oli pesanti della voce 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250o in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;

o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.


(1)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(2)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA

Designazione delle merci Origine del prodotto

Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del Capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del Capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del Capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibili, scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per:

Produzione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o tutti i tipi di frutta utilizzati devono già essere interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non può eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compresso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

 

grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

altri

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

 

Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del Capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806;

-

nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti1 (1);

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse quelle del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:

Produzione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2004 ed ex ex 2005

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco)

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

 

Altre, fatta eccezione per la frutta cotta, ma non al vapore o bollita in acqua, senza aggiunta di zuccheri, congelata

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

tutta la cicoria utilizzata dev'essere interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate

 

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

qualsiasi succo di frutta utilizzato (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208;

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Produzione in cui tutto il mais utilizzato dev'essere interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;

tutti i materiali del Capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (2)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (3)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (3)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (3)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (2)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici2

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (2)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (2)

or

 

 

 

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (2)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

 

 

 

– –

sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006)

 

 

 

Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

x capitolo 31

Concimi, fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianammide

solfato di potassio

solfato di potassio e di magnesio

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (4)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (5) diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso «gruppo» purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinamento e/o uno o più processi più specifici (2)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;

 

 

 

i materiali della voce 3404

 

 

 

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

Gomme esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsialsi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali -

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti di questa voce:

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

sorbitolo diverso da quello della voce 2905

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –

Scambiatori di ioni

– –

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

 

 

 

– –

ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

oli di flemma e l'olio di Dippel

– –

miscele di sali aventi differenti anioni

– –

paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

 

prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o produzione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altre:

 

 

 

– –

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 ed ex ex 3917

Tubi e profilati

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di materie plastiche, metallizzati

Produzione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (7)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:

 

 

 

pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

 

ex ex 4017

Articoli in gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4107

Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

4109

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

 

ex ex 4409

Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina

 

 

 

Levigato o incollato con giunture a spina

Levigatura o incollatura, con giunture a spina

 

 

Liste e modanature

Trasformazione in liste e modanature

 

da ex ex 4410 a ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Trasformazione in liste e modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

 

Liste e modanature

Trasformazione in liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

 

ex capitolo 50

Seta; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Produzione a partire da un unico filat (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

 

 

 

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

carta

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

5106 to 5110

Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Produzione a partire da un unico filato (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

 

 

 

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

carta

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Fili di cotone

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Produzione a partire da un unico filato (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

 

 

 

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

carta

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

5306 to 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Produzione a partire da un unico filato (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

-

fili di juta ,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

carta

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5401 to 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Produzione a partire da un unico filato (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

 

 

 

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

carta

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (8):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Produzione a partire da un unico filato (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

carta

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

fibre naturali, o

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

 

 

 

i filati di polipropilene della voce 5501,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506,

oppure

i filati di polipropilene della voce 5402,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o pasta tessili, o

materiali per la produzione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

 

 

 

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506,

oppure

i filati di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (8)

fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fili di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura.

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali e superfici tessili «tufted»; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per:

 

 

 

elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Produzione a partire da un unico filato (8)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

 

 

 

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili,

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele preparate per la pittura;

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costiuiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (8)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

 

 

 

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili,

oppure

 

 

 

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

 

tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

Reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

 

 

altri

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (9):

fibre naturali,

i seguenti materiali:

– –

filato di politetrafluoroetilene (10),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

– –

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico

 

 

 

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (10),

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalammide,

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (10)

 

 

 

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

– –

fibre naturali,

– –

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

– –

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (8)  (11)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da filati (8)  (11)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 ed ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (11)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

 

ex ex 6210 ed ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (11)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

ricamati

Produzione a partire da monofilati greggi (8)  (11)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

 

 

altri

Produzione a partire da monofilati greggi (8)  (11)

oppure

 

 

 

Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati (11)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

 

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (11)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (11)

 

 

Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (11)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci 456 stracci; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

 

In feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

 

 

altre:

 

 

 

– –

ricamati

Produzione a partire da monofilati greggi (11)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Produzione a partire da monofilati greggi (11)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (8):

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

 

 

Non tessuti

Fabbricazione a partire da (8)  (11):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

 

 

altri

Produzione a partire da monofilati greggi (8)  (11)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo altre acconciature;

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (11)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (11)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex ex 6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7003, ex ex 7004 ed ex ex 7005

Vetro con uno strato non riflettente

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

 

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (12)

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 7006

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

or

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102, ex ex 7103 ed ex ex 7104

Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite)

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, da 7108 a 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggio

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110

oppure

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

oppure

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex ex 7107, ex ex 7109 ed ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

oppure

 

 

 

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

a 7216 Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, da 7305 a 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non deve eccedere il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:

 

 

 

rame raffinato

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

 

leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami e avanzi di rame

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; Articolo 2

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio.

 

7602

Cascami o rottami di alluminio

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

 

altri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 82

oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto (13)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 8403 o 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8425 to 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati;

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio ed accessori delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nelle voci 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

 

Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

non superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; parti di queste macchine o apparecchi;

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Paracaduti a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo;

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

 

Parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

entro il suddetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 ed ex ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

or

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

 

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi; fatta eccezione per:

Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9601 ed ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 


(1)  L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

(2)  Per le condizioni particolari relative ai «processi specifici», cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

(3)  Per le condizioni particolari relative ai «processi specifici», cfr. nota introduttiva 7.2.

(4)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella produzione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(5)  Per «gruppo» si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

(6)  Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(7)  Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2 %.

(8)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 5.

(9)  Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(10)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(11)  nota introduttiva 6.

(12)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(13)  Norma applicabile fino al 31 dicembre 2005.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV

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PROTOCOLLO N. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a)

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)

«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

consegnare tutti i documenti o

notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domanda di assistenza

1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l'«autorità richiedente»;

b)

la misura richiesta;

c)

l'oggetto e il motivo della domanda;

d)

le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tale informazione può essere computerizzata.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a)

possa pregiudicare la sovranità della Croazia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3.   Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.   L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Esecuzione

1.   L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Croazia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia;

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Croazia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

PROTOCOLLO N. 6

in materia di trasporti terrestri

Articolo 1

Obiettivi

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

2.   A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

3.   Il trasporto per vie navigabili interne è disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio croato, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)

traffico di transito della Croazia: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Croazia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Croazia;

c)

trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumenti fondamentali per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Croazia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei V, VII e X e l'area di trasporto paneuropeo adriatico-ionica collegata al corridoio VIII.

Articolo 5

Programmazione

Lo sviluppo sul territorio croato di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Croazia e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e la Croazia. Tale rete si collegherà alle reti regionali, transeuropee o paneuropee dei paesi limitrofi e sarà compatibile con la rete transeuropea di trasporti della Comunità. I relativi progetti e obiettivi prioritari saranno valutati in conformità dei metodi impiegati nel quadro della valutazione del fabbisogno di infrastrutture di trasporto (TINA), tenendo conto dei risultati della TINA in paesi limitrofi. La valutazione consentirà di stabilire le priorità nel settore dei trasporti per lo stanziamento di risorse proprie della Croazia ed il cofinanziamento comunitario di progetti su tale rete.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   La Comunità europea contribuirà finanziariamente, ai sensi dell'articolo 107 dell'accordo, alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2.   Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse complementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 7

Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Croazia avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

Articolo 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie croate, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 9

Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni;

incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 10

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

preparare la partecipazione della Croazia alla rete transeuropea per il trasporto di merci conformemente all'acquis comunitario in materia di sviluppo del settore ferroviario.

TRASPORTO STRADALE

Articolo 11

Disposizioni generali

1.   Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Croazia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo tra la Comunità e la Croazia sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Croazia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2.   Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Croazia e al traffico di transito croato attraverso la Comunità.

3.   In deroga al paragrafo 2, le seguenti disposizioni si applicano al traffico di transito croato attraverso l'Austria:

a)

fino al 31 dicembre 2002 viene mantenuto, per il traffico di transito della Croazia, un regime identico a quello applicato nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Austria e la Croazia, firmato il 6 giugno 1995. Entro e non oltre il 30 giugno 2002, le Parti esaminano il funzionamento del regime in vigore tra l'Austria e la Croazia in base al principio della non discriminazione che deve applicarsi ai veicoli industriali pesanti della Comunità europea e della Croazia in transito attraverso l'Austria. All'occorrenza, vengono prese le misure opportune per garantire un'effettiva non discriminazione;

b)

dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 si applica un sistema di ecopunti simile a quello istituito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. Il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti saranno determinati a tempo debito mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti in conformità degli articoli 11 e 14 del summenzionato protocollo n. 9.

4.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi ai senssi dell'articolo 5e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con la Croazia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 113 dell'accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

5.   Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Croazia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

6.   Le Parti evitano di prendere azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Croazia. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti che con la politica economica e dei trasporti della Croazia;

un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

Articolo 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1.   Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

2.   Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

3.   In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Croazia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli industriali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Croazia si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

4.   Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Croazia, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14

Pesi e dimensioni

1.   La Croazia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Croazia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

2.   La Croazia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15

Ambiente

1.   Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre norme sulle emissioni di gas e di particelle e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2.   Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

3.   Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16

Aspetti sociali

1.   La Croazia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2.   La Croazia, quale parte contraente dell'accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3.   Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4.   Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17

Disposizioni relative al traffico

1.   Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

2.   In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

3.   Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4.   Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti e i servizi di emergenza, comprese le ambulanze.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 18

Semplificazione delle formalità

1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2.   Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Estensione del campo d'applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

Articolo 20

Attuazione

1.   La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 115 dell'accordo.

2.   In particolare, il sottocomitato:

a)

elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;

b)

analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

c)

procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

d)

coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

Articolo 21

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE COMUNE

1.

La Comunità e la Croazia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli industriali pesanti a decorrere dal 1o gennaio 2001 (1):

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

 

Massadi monossido di carbonio

Massadiidrocarburi

Massadiossidi di azoto

Massadiparticolato

Fumo

(CO) g/kWh

(HC) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

m-1

Riga A

Euro III

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (2)

0,8

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

 

Massadimonossido di carbonio

Massa diidrocarburi diversi dal metano

Massadimetano

Massadiossidi d'azoto

Massadiparticolato

(CO) g/kWh

(NMHC) g/kWh

(CH4) (3)g/kWh

(Nox) g/kWh

(PT) (4) g/kWh

Riga A

Euro III

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (5)

2.

La Comunità e la Croazia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.


(1)  Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999; GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

(2)  Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-1

(3)  Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-1.

(4)  Solo per motori a GN.

(5)  Non si applica ai motori a gas.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2

La Croazia si è detta interessata ad avviare quanto prima negoziati sulla futura cooperazione in materia di trasporti per vie navigabili interne.

La Comunità ha preso debitamente atto dell'interesse espresso dalla Croazia.


ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

il plenipotenziario della REPUBBLICA DI CROAZIA,

dall'altra,

riuniti a Lussumburgo il ventinove ottobre duemilauno per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo»,

hanno adottato al momento della firma i testi seguenti:

l'accordo, i suoi allegati I - VIII, ossia:

Allegato I

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

Allegato II

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunità di cui all'articolo 18, paragrafo 3)

Allegato III

:

Definizione CE di prodotti «baby beef» di cui all'articolo 27, paragrafo 2

Allegato IV a)

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i)

Allegato IV b)

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii)

Allegato IV c)

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantitativi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)

Allegato IV d)

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)

Allegato IV e)

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

Allegato IV f)

:

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

Allegato V a)

:

Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1

Allegato V b)

:

rodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2

Allegato VI

:

Stabilimento: «Servizi finanziari» di cui all'articolo 50

Allegato VII

:

Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE — Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 2)

Allegato VIII

:

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 —

relativo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento

Protocollo n. 2 —

relativo ai prodotti siderurgici

Protocollo n. 3 —

relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Repubblica di Croazia

Protocollo n. 4 —

relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e delle modalità di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 —

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Protocollo n. 6 —

relativo ai trasporti terresti

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario della Repubblica di Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale:

 

Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 dell'accordo

 

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

 

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Il plenipotenziario della Repubblica di Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunità e dei suoi Stati membri, allegata al presente atto finale:

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29

Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 21 e 29, esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE).Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41

1.

La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.

2.

Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio, soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45

Si conviene che l'espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 46

Si conviene che l'espressione «membri della loro famiglia» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 58

Le Parti si dichiarano interessate ad intavolare quanto prima discussioni sulla futura cooperazione nel settore dei trasporti aerei.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60

Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 60 non siano tali da impedire limitazioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprietà di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati.

Resta inteso che i cittadini croati sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformità della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformità della normativa nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione europea.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 71

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 120

a)

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 120 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

b)

Le Parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 120 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 120, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO N. 4

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1.

La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1.

La Croazia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE UNILATERALE

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

ai sensi dell'articolo 30 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.


Consiglio

28.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/221


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/41/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Dato l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, in attesa del completamento delle procedure pertinenti per la sua conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore il protocollo è applicato in via provvisoria con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

la Repubblica di croazia,

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea e, di conseguenza, alla Comunità in data 1o maggio 2004,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato «l'ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

(3)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri all'ASA è approvata tramite un protocollo del medesimo.

(4)

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 dell'ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell'accordo stesso.

(5)

Occorre apportare all'ASA le medesime modifiche apportate all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, (in appresso denominato «l'accordo interinale») per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

Parti contraenti

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 e, di conseguenza, adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

SEZIONE II

Prodotti agricoli

Articolo 3

1.   L'allegato IV a) e l'allegato IV c) dell'ASA sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo.

2.   L'allegato IV b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo.

3.   L'allegato IV d) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente protocollo.

4.   L'allegato IV e) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.

5.   L'allegato IV f) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente protocollo.

6.   All'articolo 27, paragrafo 3 dell'ASA è aggiunta la seguente lettera:

g)

«A decorrere dal 1o maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all'allegato IV g)».

7.   Il testo di cui all'allegato VI del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato IV g).

Articolo 4

1.   L'allegato V a) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente protocollo.

2.   L'allegato V b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo.

Articolo 5

Gli elenchi 2 e 3 dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA sono sostituiti dagli elenchi 2, 3 e 4 di cui all'allegato IX del presente protocollo.

Articolo 6

L'allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4 dell'ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all'allegato X del presente protocollo.

SEZIONE III

Norme d'origine

Articolo 7

1.   L'articolo 18, paragrafo 4 del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal seguente:

1.«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”,

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”,

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”,

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”,

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”,

SL

“IZDANO NAKNADNO”,

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”,

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

HR

“NAKNADNO IZDANO”.»

2.   L'articolo 19, paragrafo 2 del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal seguente:

2.«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES

“DUPLICADO”,

CS

“DUPLIKÁT”,

DA

“DUPLIKAT”,

DE

“DUPLIKAT”,

ET

“DUPLIKAAT”,

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

EN

“DUPLICATE”,

FR

“DUPLICATA”,

IT

“DUPLICATO”,

LV

“DUBLIKĀTS”,

LT

“DUBLIKATAS”,

HU

“MÁSODLAT”,

MT

“DUPLIKAT”,

NL

“DUPLICAAT”,

PL

“DUPLIKAT”,

PT

“SEGUNDA VIA”,

SL

“DVOJNIK”,

SK

“DUPLIKÁT”,

FI

“KAKSOISKAPPALE”,

SV

“DUPLIKAT”,

HR

“DUPLIKAT”.»

3.   L'allegato I del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XI del presente protocollo.

4.   L'allegato II del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XII del presente protocollo.

5.   L'allegato IV del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XIII del presente protocollo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 8

La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 9

1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell'adesione; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Entro un anno dalla data dell'adesione le menzionate autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell'ASA.

3.   Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 10

1.   Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e, alla data dell'adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

Articolo 11

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 12

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 13

1.   La Comunità, attraverso il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri, e la Repubblica di Croazia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.   Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 14

1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, purché tutti i relativi strumenti di approvazione siano stati depositati entro tale data.

2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

Articolo 15

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 16

Il testo dell'ASA, annessi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmula fi Brussel fil-wieħed u għoxrin ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrafyra.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Liikmesriikide nimel

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Euroopa ühenduste nimel

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

Horvaatia Vabariigi nimel

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos värdu

A Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image

ALLEGATO I

«ALLEGATI IV a) E IV c)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

(Esenti da dazio per quantitativi illimitati al 1o maggio 2004)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))

Codice della tariffa doganale croata (1)

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

0106 90 00 10

 

0205 00

 

0206

 

0208

 

0407 00 30

 

0407 00 30 50

 

0407 00 90

 

0410 00 00

 

0504 00 00

 

0604

 

0714

 

0801

 

0802

 

0803 00

 

0804 10 00

 

0804 30 00

 

0805 40 00

 

0805 50

 

0805 90 00

 

0806 20

 

0807 20 00

 

0811

 

0812

 

0813

 

0814 00 00

 

0901 11 00

 

0901 12 00

 

0902

 

0904

 

0905 00 00

 

0906

 

0907 00 00

 

0908

 

0909

 

0910

 

1001 10 00

 

1002 00 00 10

 

1003 00 10

 

1004 00 00 10

 

1005 10

 

1006

 

1007 00

 

1008

 

1106

 

1108

 

1109 00 00

 

1209

 

1210

 

1211

 

1212 10

 

1212 30 00

 

1212 99 80

 

1213 00 00

 

1214

 

1301

 

1302

 

1501 00 11

 

1501 00 19 10

 

1501 00 90

 

1502 00

 

1503 00

 

1504

 

1516 10

 

1603 00

 

1702 11 00

 

1702 19 00

 

1702 60

 

1703 10 00

 

2003 10

 

2003 20 00

 

2005 60 00

 

2007 91

 

2008 19

 

2008 20

 

2008 30

 

2008 80

 

2008 99 36

 

2008 99 38

 

2008 99 49 10

 

2008 99 67 10

 

2008 99 99 10

 

2009 11

 

2009 19 11

 

2009 19 19

 

2009 19 98 10

 

2009 29 11

 

2009 29 19

 

2009 29 99 10

 

2009 39 11

 

2009 39 19

 

2009 39 39 10

 

2009 49 11

 

2009 49 19

 

2009 49 99 10

 

2009 79 11

 

2009 79 19

 

2009 79 99 10

 

2009 80 35 10

 

2009 80 38 10

 

2009 80 99 10

 

2009 80 11

 

2009 80 19

 

2009 80 32

 

2009 80 33

 

2009 80 35

 

2009 80 36

 

2009 80 38

 

2009 80 69 10

 

2009 80 96 10

 

2009 80 97 10

 

2009 80 99 20

 

2009 90 11

 

2009 90 19

 

2009 90 21

 

2009 90 29

 

2009 90 39 10

 

2009 90 49 10

 

2009 90 59 10

 

2009 90 79 10

 

2009 90 97 10

 

2009 90 98 10

 

2301

 

2302 10

 

2302 20

 

2302 40

 

2303 10

 

2303 20

 

2303 30

 

2304 00 00

 

2305 00 00

 

2306 41 00

 

2306 49 00

 

2306 70 00

 

2307 00

 

2308 00

 

2309 10»


(1)  Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 184/2003, e dalle successive modifiche.

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV b)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

(Esenti da dazio nell'ambito di contingenti a decorrere dal 1o maggio 2004)

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario tonnellate

Incremento annuo tonnellate

0104

Animali vivi delle specie ovina e caprina

300

 

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o congelate

200

 

0204

Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate

110

5

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

780

30

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

13 500

 

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

250

 

0406

Formaggi e latticini

2 200

100

0406 escl. 04069078

Formaggi e latticini diversi dal Gouda

800

 

04069078

Gouda

350

 

0409 00 00

Miele naturale

20

 

06029010

Bianco di funghi (micelio)

9 400

 

0701 90 10

Patate, destinate alla fabbricazione della fecola

1 000

 

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

1 050

 

0805 10

Arance

27 500

1 250

0808 10 (1)

Mele fresche

5 800

 

0809 10

Albicocche

1 100

50

0810 10

Fragole

220

10

1002 00 00

Segala

700

100

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

250

 

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

100

 

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

110

5

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1

10

1514 19

1514 99

Olio di ravizzone a basso tenore di acido erucico

100

 

2004 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

110

5

2005 90

Capperi, carciofi, altri, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

135

 

2007 99

Confetture, gelatine di frutta, preparazioni, altre

130

 

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Succhi di frutta

200

 

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

330

15

21069010

21069030

21069051

21069055

21069059

Preparazioni alimentari

550

 

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

 

 

230230

di frumento

6 200

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

 

230990

Altro

1 350

»


(1)  I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV d)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

(Eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d))

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

il 1o maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 40 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario tonnellate

Incremento annuo tonnellate

0103 91

0103 92

Animali vivi della specie suina

550

25

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

500

15

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

3 300

150

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15 400

700

0405 10

Burro

300

10

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

8 250

375

0703 20

Agli

1 100

50

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

2 640

120

0806 10

Uve da tavola

8 800

400

1509

Olio d'oliva

390

20

da 1602 41 a 1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

330

15

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

6 270

285

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

5 430

240

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

succhi di arancia: altro

1 980

90»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV e)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

(Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e))

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

il 1o maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

010512

Tacchine e tacchini

010592

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

0105920020

0105920030

altri

0209

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

040700

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

04070030 40

– –

uova di tacchine

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

090121 00

090122 00

Caffè torrefatto

100300

Orzo

1003009010

– –

destinato alla fabbricazione della birra

1004 00 00

Avena

1005

Granturco

100590

Altro

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

170230

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

170240

Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

2005 51 00

Fagioli in grani

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

200850

Albicocche

200870

Pesche

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

2009 41

Succhi di ananasso

2009 41 10

– – –

altri

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti d'uva)

2206

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

230230

di frumento

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

230690

Altro

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

230990

Altro»

ALLEGATO V

«ALLEGATO IV f)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

(Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera f))

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

il 1o maggio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario tonnellate

Incremento annuo tonnellate

0102 90

Animali vivi della specie bovina

220

10

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

3 300

150

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

8 030

365

0701

Patate, fresche o refrigerate

13 200

600

0703 10

0703 90

Cipolle e scalogni

Porri ed altri ortaggi agliacei

11 290

500

0807 11 00

0807 19 00

Meloni (compresi i cocomeri):

6 210

275

0808 10

Mele fresche

6 000

300

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

990

45

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

8 580

390

1107

Malto, anche torrefatto

17 500

750

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili

1 980

90

1602 10 - 1602 39

1602 50 - 1602 90

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini

560

30

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

220

10»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO IV g)

Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g)]

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1o maggio 2004.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Contingente tariffario tonnellate

Dazio applicabile

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Animali vivi della specie suina

2 550

15 %

0105920020

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

90

10 %

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

3 570

25 %

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

12 600

4,2 EUR/100kg

0704 90 10

Cavoli

160

50 % NPF

0706 10 00

Carote fresche o refrigerate

140

50 % NPF

0706 90 30

Barbaforte, fresca o refrigerata

110

50 % NPF

0706 90 90

Cavoli rapa

 

 

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

200

10 %

0709 51 00

Funghi, freschi o refrigerati

340

10 %

0709 59 00

Funghi galletti o gallinacci, funghi porcini

 

 

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

310

12 %

0710 2100

0710 2200

0710 9000

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

1 500

7 %

1001 90 99

Frumento (grano) e frumento segalato, altri

9 000

15 %

1005 90

Granturco, altro

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semi di girasole, anche frantumati

2 160

6 %

1517 10 90

Margarina

1 200

20 %

1601 00 (1)

Salsicce, salami e prodotti simili (1)

1 500

10 %

160210 —

160239

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini

240

10 %

160241 -

1602 49

Preparazioni e conserve di carni suine

180

10 %

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio

1 000

5 %

1703 90 00

Melassi di barbabietola

14 500

14 %

2001

Cetrioli e cetriolini, altri, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

1 650

15 %»


(1)  Nel 2005, il contingente per i prodotti del codice 1601 00 è soggetto a un incremento di 400 t.

ALLEGATO VII

«ALLEGATO V a)

Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

2004

Dal 2005 in poi

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 30 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

CT: 30 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 210 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

CT: 210 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 35 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

CT: 35 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 650 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

CT: 650 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


Codice NC

Designazione delle merci

2004

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

CT: 180t a 6 %

Oltre il CT: dazio NPF intero

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

CT: 50 t a 0 %

Oltre il CT: dazio NPF intero

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce,

CT: 1 290 t a 0 %

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto


Codice NC

Designazione delle merci

Dal 2005 in poi

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT: 1 550 t a 0 %

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60 % del dazio NPF nel 2004 e al 50 % del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO V b)

Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC

Designazione delle merci

2004

Dal 2005 in poi

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 25 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

CT: 25 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 30 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

CT: 30 t a 0 %

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 35 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

CT: 35 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

CT: 60 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

CT: 60 t a 0 %

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


Codice NC

Designazione delle merci

2004

1604 13 11

1604 13 19

Preparazioni e conserve di sardine

CT: 95 t a 10 %

Oltre il CT: dazio NPF intero

ex 1604 20 50

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

 

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT: 215 t a 0 %

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto


Codice NC

Designazione delle merci

Dal 2005 in poi

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

CT: 310 t a 0 %

Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60 % del dazio NPF nel 2004 e al 50 % del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.»

ALLEGATO IX

«Elenco 2:   Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso. Il volume dei contingenti verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nell'elenco. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 70 %, al 60 % e al 50 % dell'aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente per il 2004

Contingente per il 2005

Contingente per il 2006 e per gli anni successivi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

2 070 tonnellate

2 230 tonnellate

2 390 tonnellate

0403 10

Iogurt:

 

 

 

da 0403 10 51 a 0403 10 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

0403 90

altre:

 

 

 

da 0403 90 71 a 0403 90 99

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

60 tonnellate

64 tonnellate

68 tonnellate

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

0405 20 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

 

 

 

0405 20 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

 

 

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

600 tonnellate

650 tonnellate

700 tonnellate

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

1517 10 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

 

 

1517 90

altre:

 

 

 

1517 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

 

 

 

 

altre

 

 

 

1517 90 93

– –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

 

 

 

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

16 200 tonnellate

16 550 tonnellate

16 900 tonnellate

2201 10

Acque minerali e acque gassate

 

 

 

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche

360 hl

390 hl

420 hl

2208

Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

60 hl

65 hl

70 hl

ex 2208 90 33ex 2208 90 38

– –

Acquaviti di prugne (Slivovitz)

 

 

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

30 tonnellate

32,5 tonnellate

35 tonnellate

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

 

 

 

2402 90 00

Altro

 

 

 

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

36 tonnellate

39 tonnellate

42 tonnellate

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

 

 

Elenco 3:   Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso. Il volume dei contingenti tariffari verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nella tabella. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 65 %, al 55 % e al 40 % dell'aliquota del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente (in tonnellate)

Dazio applicabile all'interno del contingente

2004

2005

2006 e anni successivi

( % NPF)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

1704 90

Altro

1 100

1 150

1 200

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

2 130

2 270

2 410

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2 920

3 080

3 240

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

1 290

1 360

1 430

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

16 300

17 200

18 100

0

Elenco 4:   Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari annui indicati in appresso. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all'allegato II, elenco 1, del protocollo 3.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente (in tonnellate)

2004

2005

2006

ex 2103

2103 90 30

2103 90 90

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

altri

300

300

300»

ALLEGATO X

«ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1.

A decorrere dal 1o maggio 2004, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo annuo (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

44 000

10 000

 (1)  (2)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

29 000

0

 (2)

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.

A decorrere dal 1o maggio 2004, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativi annui (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

14 000

800

 (3)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

8 000

0

 

4.

La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.

Il presente accordo riguarda il vino

a)

ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b)

i)

originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4);

ii)

originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6.

Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7.

Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8.

Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

10.

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

»

(1)  A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 98 000 hl.

(2)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

(3)  A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 18 000 hl.

(4)  GU L 179 del 14.7.1999, pag.1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

ALLEGATO XI

«ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Croazia.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

4.1.

Nell'elenco, con l'espressione “fibre naturali” s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; essa si limita alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni “paste tessili”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

materiali per la produzione della carta e carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

ij)

somerizzazione;

k)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'“hydrofinishing” o la decolorazione);

n)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 ° C, secondo il metodo ASTM D 86;

o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.»

ALLEGATO XII

«ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

L'accordo non contempla necessariamente tutti i prodotti elencati ed è pertanto opportuno consultare gli altri firmatari

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) oppure (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carne e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione:

in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

 

ex ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui i cereali e la farina utilizzati (eccetto il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2004 e ex ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

 

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

 

 

 

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

 

 

 

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo

Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria

 

ex capitolo 31

Concimi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

 

 

 

i materiali della voce 3404

 

 

 

Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :

 

 

 

Eteri ed esteri di amido

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alla voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3202. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Grafite in forma di paste, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

Gomme esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :

 

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti della presente voce:

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

Scambiatori di ioni

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

 

 

 

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

Oli di flemma e olio di Dippel

Miscele di sali aventi differenti ani oni

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

 

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri:

 

 

 

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 e ex ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

 

Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4011 e 4012

 

ex ex 4017

Articoli in gomma indurita

Produzione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4107, da 4112 a 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

 

ex ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

 

levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex ex 4410 a ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shaker”) di legno

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

 

 

 

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

 

 

 

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, oppure

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

 

 

 

Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

 

 

 

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

oppure

 

 

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

filati di politetrafluoroetilene (8),

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

 

 

 

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

 

 

 

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 e ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex ex 6210 e ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

oppure

 

 

 

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

 

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri:

 

 

 

ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

 

non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve soddisfare le condizioni applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Possono essere tuttavia incorporati articoli non originari a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7003, ex ex 7004 e ex ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102, ex ex 7103 e ex ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, da 7108 a 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110

oppure

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

oppure

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

 

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex ex 7107, ex ex 7109 e ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

oppure

 

 

 

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, da 7305 a 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio :

 

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; eccetto:

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205. Possono essere tuttavia incorporati utensili delle voci da 8202 a 8205 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati gli altri materiali della voce 8302 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati gli altri materiali della voce 8306 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

 

Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

 

 

 

- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

non superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; parti di queste macchine o apparecchi

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Paracaduti a motore (“rotochute”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei o apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi) ; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

 

Parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 ed ex ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

 

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex ex 9601 ed ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortinmento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

»


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

ALLEGATO XIII

«ALLEGATO IV

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INFORMAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (1) firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, entra in vigore il 1o febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 129 dell'accordo.


(1)  Vedi pagina 3 della Gazzetta ufficiale.