ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 114/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
101,1 |
204 |
77,1 |
|
212 |
157,6 |
|
608 |
118,9 |
|
624 |
163,5 |
|
999 |
123,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
140,5 |
999 |
140,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
182,8 |
204 |
169,7 |
|
999 |
176,3 |
|
0805 10 20 |
052 |
43,6 |
204 |
39,2 |
|
212 |
53,5 |
|
220 |
42,9 |
|
421 |
38,1 |
|
448 |
38,3 |
|
624 |
71,7 |
|
999 |
46,8 |
|
0805 20 10 |
204 |
56,8 |
999 |
56,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
67,9 |
204 |
86,8 |
|
400 |
78,5 |
|
464 |
55,5 |
|
624 |
69,1 |
|
662 |
40,0 |
|
999 |
66,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
63,6 |
999 |
63,6 |
|
0808 10 80 |
400 |
103,2 |
404 |
83,2 |
|
720 |
72,1 |
|
999 |
86,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
68,3 |
400 |
88,1 |
|
720 |
39,5 |
|
999 |
65,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 115/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara avente a oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(2) |
Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione. |
(3) |
È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2004/2005. |
(4) |
Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico. |
(5) |
Per evitare reimportazioni, è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate ad alcuni paesi terzi. |
(6) |
Il corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione esige di prevedere una quantità minima, come pure il termine e la forma della trasmissione delle offerte ai servizi competenti. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso paesi terzi ad esclusione dell’Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro (3), della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.
3. La gara rimane aperta fino al 23 giugno 2005. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 febbraio 2005.
Articolo 2
Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.
Articolo 3
La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta.
2. I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
Articolo 5
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.
In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
Per il termine ultimo di presentazione delle offerte si applica l’ora del Belgio.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
Modulo (1)
GARA SETTIMANALE PER LA RESTITUZIONE ALL’ESPORTAZIONE DI FRUMENTO TENERO VERSO ALCUNI PAESI TERZI
[Regolamento (CE) n. 115/2005]
(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)
1 |
2 |
3 |
Numero d’ordine |
Quantità in tonnellate |
Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t |
1 |
|
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2 |
|
|
3 |
|
|
ecc. |
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Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int |
(1) Da trasmettere alla DG AGRI (C/1).
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/6 |
REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 116/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2), stabilisce che il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL) deve intendersi corrispondente al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC). Il SEC del 1995 (SEC 95), che sostituisce due precedenti sistemi dei conti rispettivamente del 1970 e del 1979, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) e figura in allegato a tale regolamento. L’RNL, quale è utilizzato nel SEC 95, ha sostituito il PNL come criterio ai fini delle risorse proprie a iniziare dall’esercizio 2002. |
(2) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 stabilisce le procedure per la trasmissione dei dati relativi all’RNL da parte degli Stati membri, nonché le procedure e i controlli riguardanti i calcoli dell'RNL e istituisce il comitato RNL. |
(3) |
Il SEC 95 non descrive in maniera esplicita il trattamento da riservare ai rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti. |
(4) |
Ai fini della definizione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, è necessario delucidare il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti. |
(5) |
La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), definisce le nozioni di soggetti passivi, soggetti non imponibili e attività esenti. |
(6) |
Ai fini dell’applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (5), la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999 (6), chiarisce il trattamento dei rimborsi dell'IVA a unità non imponibili e a unità imponibili per le loro attività esenti. L'equivalente chiarimento dovrebbe essere ora previsto con riguardo all’RNL. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato RNL, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, i rimborsi dell'IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono contabilizzati nel SEC 95 come Altri trasferimenti correnti (D7) o Trasferimenti in conto capitale (D9), e non come se si trattasse di IVA deducibile.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’espressione «soggetti imponibili» ha il medesimo significato dell’espressione «soggetti passivi», utilizzata nell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE e la nozione di attività esenti è da intendersi come l’insieme delle attività elencate all’articolo 13 di tale direttiva.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
(2) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(3) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(5) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51.
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 117/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di talune calzature originarie di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regime contingentale per le calzature stabilito nel regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), è scaduto il 1o gennaio 2005. |
(2) |
Il 7 dicembre 2004 la Commissione è stata informata da alcuni Stati membri che sarebbe opportuno istituire misure di vigilanza sulle calzature conformemente al regolamento (CE) n. 3285/94. |
(3) |
L'industria calzaturiera comunitaria è composta soprattutto da piccole e medie imprese, la maggior parte delle quali situate in regioni che non offrono molte alternative occupazionali. Pertanto, essa è vulnerabile di fronte alla concorrenza delle importazioni a basso costo, provenienti soprattutto dalla Repubblica popolare cinese. |
(4) |
Per far fronte alla concorrenza di queste importazioni, negli ultimi anni l'industria calzaturiera comunitaria ha avviato un'ampia ristrutturazione del settore, concentrando la sua produzione su prodotti di qualità, soggetti a contingenti. Questi prodotti rappresentano circa l’85 % della produzione dell’industria calzaturiera comunitaria. La ristrutturazione ha comportato una marcata riduzione della capacità produttiva e della manodopera. Malgrado gli sforzi, l'industria comunitaria continua a perdere produzione e quote di mercato a causa delle importazioni estere a buon mercato. |
(5) |
Fra il 2000 e il 2003, le importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese non soggette a contingenti sono aumentate nettamente sia in termini assoluti, sia in termini di quota di mercato comunitario, dato che i prezzi erano notevolmente inferiori a quelli dei prodotti equivalenti fabbricati nella Comunità. Tra il 2000 e il 2003 l'aumento medio delle importazioni è stato del 59 % e la differenza media dei prezzi del 21 %. |
(6) |
Tenuto conto che le condizioni esistenti sul mercato per tutti i prodotti del settore sono le stesse, si prevede che la recente liberalizzazione comporterà un analogo aumento sostanziale delle importazioni. Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di calzature, l'abolizione dei contingenti nel 2005 potrebbe far raddoppiare le importazioni a breve termine, con la conseguente perdita per l'industria comunitaria di quote di mercato pari al 6 % e di 17 000 posti di lavoro. Pertanto, si può ritenere che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai fini dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94. |
(7) |
Questo probabile impatto è così importante che, nell'interesse della Comunità, le importazioni di talune calzature di origine cinese dovrebbero essere assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva in modo da disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni. Le calzature in questione, essenzialmente di media fino ad alta qualità, sono quelle per cui la produzione comunitaria rimane considerevole e che possono essere quindi considerate sensibili. La vigilanza preventiva attraverso un regime automatico di licenze d'importazione applicabile fino al 31 gennaio 2006 costituirebbe il modo più rapido per ottenere informazioni chiare sulle prime conseguenze dell'abolizione di questi contingenti, perché qualsiasi sistema a posteriori sarebbe più lento nel fornire dati significativi. |
(8) |
È inoltre opportuno, per avere un quadro generale dell'andamento delle importazioni, creare un sistema a posteriori di controllo doganale per le importazioni di tutte le calzature di qualsiasi provenienza. Questo sistema comprende le calzature che devono essere sottoposte a vigilanza preventiva. Quando il sistema di vigilanza a posteriori sarà pienamente operativo, e al più tardi entro il 31 gennaio 2006, la vigilanza preventiva potrà avere termine. |
(9) |
Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci. |
(10) |
Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti alla vigilanza preventiva deve essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento, quindi, deve essere valido soltanto finché le norme applicabili alle importazioni rimangono invariate; esso deve essere valido in tutta la Comunità. |
(11) |
Per garantire trasparenza, gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile. |
(12) |
Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali. |
(13) |
È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione per raccogliere i dati il più rapidamente possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO 1
VIGILANZA PREVENTIVA
Articolo 1
L'immissione in libera pratica nella Comunità di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese elencate nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi del regolamento (CE) n. 3285/94.
Articolo 2
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.
4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94.
La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:
a) |
il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di partita IVA; |
b) |
se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax); |
c) |
nome e indirizzo completo dell'esportatore; |
d) |
la designazione precisa delle merci, compresi:
|
e) |
la quantità di merci espressa in paia; |
f) |
il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; |
g) |
il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; |
h) |
se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto; |
i) |
la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di essere stabilito nella Comunità.» L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, e in particolare nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente in Cina, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dal produttore. |
5. Il periodo di validità dei documenti di vigilanza è fissato a sei mesi. I documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
6. L’importatore rinvia i documenti di vigilanza all’autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.
8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione possano avervi accesso attraverso una rete informatica.
Articolo 3
1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Soltanto le autorità competenti e il richiedente possono avere accesso alle informazioni contenute in tali domande e documenti.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori, calcolati in euro, per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza; |
b) |
entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (3). |
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per codice della nomenclatura combinata («NC»).
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
CAPITOLO 2
VIGILANZA A POSTERIORI
Articolo 5
1. Le calzature elencate nell’allegato III sono assoggettate ad un sistema di vigilanza statistica a posteriori.
2. Dopo l’immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente, o almeno alla fine di ciascun mese, i quantitativi complessivi importati (in paia) e il loro valore (valore delle merci in euro alla frontiera comunitaria), menzionando il codice della nomenclatura combinata e utilizzando le unità, e eventualmente le unità supplementari, utilizzate in quel codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 6
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni del capitolo 1 si applicano dal 1o febbraio 2005 al 31 gennaio 2006, al più tardi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell’11.11.2000, pag. 1).
(2) GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).
(3) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (2005)
|
6402 99 |
|
6403 51 |
|
6403 59 |
|
6403 91 |
|
6403 99 |
|
6404 19 10 |
fatta eccezione per
|
6402 99 10 10 |
|
6402 99 91 10 |
|
6402 99 93 10 |
|
6402 99 96 10 |
|
6402 99 98 11 |
|
6403 91 11 10 |
|
6403 91 13 10 |
|
6403 91 16 10 |
|
6403 91 18 10 |
|
6403 91 91 10 |
|
6403 91 93 10 |
|
6403 91 96 10 |
|
6403 91 98 10 |
|
6403 99 91 10 |
|
6403 99 93 11 + 19 |
|
6403 99 96 11 + 19 |
|
6403 99 98 11 + 19 |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
|
BELGIQUE/BELGIË
|
|
ČESKÁ REPUBLIKA
|
|
DANMARK
|
|
DEUTSCHLAND
|
|
EESTI
|
|
ΕΛΛΑΔΑ
|
|
ESPAÑA
|
|
FRANCE
|
|
IRELAND
|
|
ITALIA
|
|
ΚΥΠΡΟΣ
|
|
LATVIJA
|
|
LIETUVA
|
|
LUXEMBOURG
|
|
MAGYARORSZÁG
|
|
MALTA
|
|
NEDERLAND
|
|
ÖSTERREICH
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGAL
|
|
SLOVENIJA
|
|
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
|
|
SUOMI/FINLAND
|
|
SVERIGE
|
|
UNITED KINGDOM
|
ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA A POSTERIORI
|
6401 91 |
|
6401 92 |
|
6401 99 |
|
6402 19 |
|
6402 20 |
|
6402 91 |
|
6402 99 |
|
6403 12 |
|
6403 19 |
|
6403 20 |
|
6403 30 |
|
6403 40 |
|
6403 51 |
|
6403 59 |
|
6403 91 |
|
6403 99 |
|
6404 11 |
|
6404 19 |
|
6404 20 |
|
6405 10 |
|
6405 20 |
|
6405 90 |
|
6404 19 10 |
|
6402 99 10 10 |
|
6402 99 91 10 |
|
6402 99 93 10 |
|
6402 99 96 10 |
|
6402 99 98 11 |
|
6403 91 11 10 |
|
6403 91 13 10 |
|
6403 91 16 10 |
|
6403 91 18 10 |
|
6403 91 91 10 |
|
6403 91 93 10 |
|
6403 91 96 10 |
|
6403 91 98 10 |
|
6403 99 91 10 |
|
6403 99 93 11 + 19 |
|
6403 99 96 11 + 19 |
|
6403 99 98 11 + 19 |
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 118/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 71, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3 e l’articolo 145, punto i),
considerando quanto segue:
(1) |
Per gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all’articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all’allegato VIII dello stesso regolamento. |
(2) |
Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento. |
(3) |
Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico. |
(4) |
Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI di tale regolamento. |
(5) |
A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento. |
(6) |
Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
1. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.
4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2005 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle indicate nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 3
Gli Stati membri che optano per l’attuazione a livello regionale, di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1o marzo dell’anno successivo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
«ALLEGATO VIII
MASSIMALI NAZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 41
(migliaia di euro) |
||||
|
2005 |
2006 |
2007, 2008 e 2009 |
2010 e successivi |
Belgio |
411 053 |
530 573 |
530 053 |
530 053 |
Danimarca |
943 369 |
996 165 |
996 000 |
996 000 |
Germania |
5 148 003 |
5 492 201 |
5 492 000 |
5 496 000 |
Grecia |
838 289 |
1 701 289 |
1 723 289 |
1 761 289 |
Spagna |
3 266 092 |
4 065 063 |
4 263 063 |
4 275 063 |
Francia |
7 199 000 |
7 231 000 |
8 091 000 |
8 099 000 |
Irlanda |
1 260 142 |
1 322 305 |
1 322 080 |
1 322 080 |
Italia |
2 539 000 |
3 464 517 |
3 464 000 |
3 497 000 |
Lussemburgo |
33 414 |
36 602 |
37 051 |
37 051 |
Paesi Bassi |
386 586 |
386 586 |
779 586 |
779 586 |
Austria |
613 000 |
614 000 |
712 000 |
712 000 |
Portogallo |
452 000 |
493 000 |
559 000 |
561 000 |
Finlandia |
467 000 |
467 000 |
552 000 |
552 000 |
Svezia |
637 388 |
650 108 |
729 000 |
729 000 |
Regno Unito |
3 697 528 |
3 870 420 |
3 870 473 |
3 870 473» |
ALLEGATO II
MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 65 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003
Anno civile 2005
(migliaia di euro) |
|||||||||
|
Belgio |
Danimarca |
Germania |
Italia |
Austria |
Portogallo |
Svezia |
Regno Unito |
|
|
Fiandre |
Scozia |
|||||||
Premio per vacca nutrice |
77 565 |
|
|
|
|
70 578 |
79 031 |
|
|
Premio suppl. per vacca nutrice |
19 389 |
|
|
|
|
99 |
9 503 |
|
|
Premio speciale per bovini |
|
|
33 085 |
|
|
|
|
37 446 |
|
Premio all’abbattimento, animali adulti |
|
|
|
|
|
17 348 |
8 657 |
|
|
Premio all’abbattimento, vitelli |
|
6 384 |
|
|
|
5 085 |
946 |
|
|
Premio per pecora e per capra |
|
|
855 |
|
|
|
21 892 |
|
|
Premio supplementare per pecora e per capra |
|
|
|
|
|
|
7 184 |
|
|
Luppolo |
|
|
|
2 277 |
|
27 |
|
|
|
Articolo 69 |
|
|
|
|
|
|
|
2 869 |
|
Articolo 69, seminativi |
|
|
|
|
142 491 |
|
1 885 |
|
|
Articolo 69, riso |
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
Articolo 69, carni bovine |
|
|
|
|
28 674 |
|
1 684 |
|
29 800 |
Articolo 69, ovini e caprini |
|
|
|
|
8 665 |
|
616 |
|
|
ALLEGATO III
MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003
Anno civile 2005
(migliaia di euro) |
|||
|
Belgio |
Italia |
Portogallo |
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a) |
|||
Aiuto alla produzione per le sementi |
1 397 (1) |
13 321 |
272 |
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b) |
|||
Pagamenti per i seminativi |
|
|
1 871 |
(1) Gli aiuti per il Triticum spelta L. (100 %) e per il Linum usitatissimum L. (lino tessile) (100 %) sono esclusi dal regime di pagamento unico.
ALLEGATO IV
MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003
Anno civile 2005
(migliaia di euro) |
|||||||
|
Grecia |
Finlandia |
Francia (1) |
Malta |
Paesi Bassi |
Slovenia |
Spagna (1) |
Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t |
297 389 |
278 100 |
5 075 810 |
174 |
174 186 |
12 467 |
1 621 440 |
Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI |
|
|
|
|
|
|
23 |
Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t |
|
80 700 |
|
|
|
|
|
Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha) |
179 500 |
|
62 828 |
|
|
|
171 822 |
Aiuto per i legumi da granella |
2 100 |
|
1 370 |
|
|
|
60 518 |
Aiuto per i legumi da granella, POSEI |
|
|
|
|
|
|
1 |
Aiuti per le sementi |
1 400 |
2 900 |
15 826 |
29 |
10 400 |
35 |
10 347 |
Premio per vacca nutrice |
25 700 |
9 300 |
734 908 |
26 |
10 900 |
5 183 |
279 830 |
Premio supplementare per vacca nutrice |
3 100 |
600 |
1 137 |
3 |
|
626 |
28 937 |
Premio speciale per bovini |
29 900 |
40 700 |
379 025 |
201 |
20 400 |
5 813 |
147 721 |
Premio all’abbattimento, animali adulti |
8 000 |
27 600 |
233 620 |
144 |
62 200 |
3 867 |
142 954 |
Premio all’abbattimento, vitelli |
|
100 |
69 748 |
|
40 300 |
538 |
602 |
Premio per l’estensivizzazione degli allevamenti bovini |
17 600 |
16 780 |
277 228 |
|
900 |
5 360 |
153 486 |
Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine |
3 800 |
6 100 |
90 586 |
19 |
23 900 |
889 |
31 699 |
Premio per pecora e per capra |
180 300 |
1 200 |
133 716 |
53 |
13 800 |
520 |
366 997 |
Premio supplementare per pecora e per capra |
63 200 |
400 |
40 208 |
18 |
300 |
178 |
111 589 |
Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine |
8 800 |
100 |
7 083 |
3 |
700 |
26 |
18 655 |
Pagamento per i produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t) |
|
2 400 |
11 157 |
|
21 800 |
|
|
Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t) |
15 400 |
|
10 770 |
|
|
|
67 991 |
Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t), Dipartimenti francesi d’oltremare |
|
|
3 053 |
|
|
|
|
Pagamenti a sostegno del reddito per i foraggi essiccati |
1 100 |
20 |
41 224 |
|
6 800 |
|
44 075 |
Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell’Egeo |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Aiuto per superficie per il luppolo |
|
|
398 |
|
|
298 |
375 |
(1) Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.
ALLEGATO V
MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO NEGLI STATI MEMBRI O REGIONI
Anno civile 2005
(migliaia di euro) |
|||||||||||||||||||||||||||
Stato membro e/o regione |
|
||||||||||||||||||||||||||
BELGIO (3)
|
306 318 |
||||||||||||||||||||||||||
DANIMARCA |
909 429 |
||||||||||||||||||||||||||
GERMANIA (3)
|
5 145 726 |
||||||||||||||||||||||||||
IRLANDA |
1 260 142 |
||||||||||||||||||||||||||
ITALIA |
2 345 849 |
||||||||||||||||||||||||||
LUSSEMBURGO |
33 414 |
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA |
519 863 |
||||||||||||||||||||||||||
302 562 |
|||||||||||||||||||||||||||
SVEZIA (3)
|
597 073 |
||||||||||||||||||||||||||
REGNO UNITO (3)
|
3 667 728 |
(1) Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.
(2) Detratto il trasferimento di 10 000 premi per vacca nutrice e premi supplementari per vacca nutrice alle Azzorre, come stabilito dall’articolo 147, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(3) Da sostituirsi con i massimali regionali conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.
ALLEGATO VI
DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE
Anno civile 2005
(migliaia di euro) |
|
Stato membro |
|
Repubblica ceca |
249 296 |
Estonia |
27 908 |
Ungheria |
375 431 |
Lettonia |
38 995 |
Lituania |
104 346 |
Polonia |
823 166 |
Slovacchia |
106 959 |
Cipro |
14 274 |
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 119/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi. |
(2) |
Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2). |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità. |
(4) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato. |
(5) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo. |
(8) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato. |
(9) |
Il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 120/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 gennaio 2005, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).
ALLEGATO I.A
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4590 |
1,0000 |
09.4599 |
1,0000 |
09.4591 |
— |
09.4592 |
— |
09.4593 |
— |
09.4594 |
1,0000 |
09.4595 |
0,0080 |
09.4596 |
1,0000 |
ALLEGATO I.B
5. Prodotti originari della Romania
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4758 |
0,2690 |
6. Prodotti originari della Bulgaria
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4660 |
0,8697 |
09.4675 |
— |
ALLEGATO I.C
Prodotti originari dei paesi ACP
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4026 |
— |
09.4027 |
— |
ALLEGATO I.D
Prodotti originari della Turchia
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4101 |
— |
ALLEGATO I.E
Prodotti originari delľAfrica del Sud
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4151 |
— |
ALLEGATO I.F
Prodotti originari della Svizzera
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4155 |
0,4280 |
09.4156 |
1,0000 |
ALLEGATO I.G
Prodotti originari della Giordania
Numero di contingente |
Coefficiente di atribuzione |
09.4159 |
— |
ALLEGATO I.H
Prodotti originari della Norvegia
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4781 |
1,0000 |
09.4782 |
0,8883 |
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 121/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2005
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1),
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. |
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'25 gennaio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Rubrica |
Designazione delle merci |
Livello dei valori unitari/100 kg netto |
|||||||
Merci, varietà, codici NC |
EUR LTL SEK |
CYP LVL GBP |
CZK MTL |
DKK PLN |
EEK SIT |
HUF SKK |
|||
1.10 |
Patate di primizia 0701 90 50 |
39,44 |
22,96 |
1 197,96 |
293,51 |
617,13 |
9 727,48 |
||
136,18 |
27,46 |
17,02 |
160,78 |
9 456,91 |
1 524,81 |
||||
357,22 |
27,42 |
|
|
|
|
||||
1.30 |
Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19 |
112,40 |
65,42 |
3 413,85 |
836,43 |
1 758,64 |
27 720,60 |
||
388,09 |
78,25 |
48,49 |
458,17 |
26 949,55 |
4 345,29 |
||||
1 017,98 |
78,15 |
|
|
|
|
||||
1.40 |
Agli 0703 20 00 |
104,82 |
61,01 |
3 183,83 |
780,07 |
1 640,14 |
25 852,82 |
||
361,94 |
72,98 |
45,22 |
427,30 |
25 133,72 |
4 052,51 |
||||
949,39 |
72,88 |
|
|
|
|
||||
1.50 |
Porri ex 0703 90 00 |
59,06 |
34,37 |
1 793,78 |
439,49 |
924,06 |
14 565,55 |
||
203,92 |
41,12 |
25,48 |
240,74 |
14 160,41 |
2 283,19 |
||||
534,89 |
41,06 |
|
|
|
|
||||
1.60 |
Cavolfiori 0704 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.80 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10 |
48,40 |
28,17 |
1 470,05 |
360,18 |
757,30 |
11 936,89 |
||
167,12 |
33,70 |
20,88 |
197,29 |
11 604,87 |
1 871,14 |
||||
438,36 |
33,65 |
|
|
|
|
||||
1.90 |
Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90 |
61,43 |
35,67 |
1 861,51 |
457,03 |
961,17 |
15 270,27 |
||
212,11 |
42,80 |
26,59 |
251,32 |
14 729,07 |
2 371,69 |
||||
554,70 |
43,17 |
|
|
|
|
||||
1.100 |
Cavoli cinesi ex 0704 90 90 |
81,72 |
47,56 |
2 482,08 |
608,14 |
1 278,64 |
20 154,60 |
||
282,16 |
56,89 |
35,25 |
333,12 |
19 594,00 |
3 159,30 |
||||
740,14 |
56,82 |
|
|
|
|
||||
1.110 |
Lattughe a cappuccio 0705 11 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.130 |
Carote ex 0706 10 00 |
26,74 |
15,56 |
812,17 |
198,99 |
418,39 |
6 594,89 |
||
92,33 |
18,62 |
11,54 |
109,00 |
6 411,45 |
1 033,77 |
||||
242,18 |
18,59 |
|
|
|
|
||||
1.140 |
Ravanelli ex 0706 90 90 |
65,19 |
37,94 |
1 979,94 |
485,11 |
1 019,96 |
16 077,19 |
||
225,08 |
45,38 |
28,12 |
265,72 |
15 630,01 |
2 520,15 |
||||
590,40 |
45,32 |
|
|
|
|
||||
1.160 |
Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00 |
290,43 |
169,03 |
8 821,12 |
2 161,27 |
4 544,18 |
71 627,84 |
||
1 002,78 |
202,19 |
125,29 |
1 183,86 |
69 635,51 |
11 227,88 |
||||
2 630,39 |
201,93 |
|
|
|
|
||||
1.170 |
Fagioli: |
|
|
|
|
|
|
||
1.170.1 |
|
189,88 |
110,51 |
5 767,20 |
1 413,02 |
2 970,97 |
46 829,93 |
||
655,62 |
132,19 |
81,91 |
774,00 |
45 527,36 |
7 340,73 |
||||
1 719,74 |
132,02 |
|
|
|
|
||||
1.170.2 |
|
414,36 |
241,16 |
12 585,36 |
3 083,54 |
6 483,33 |
102 193,61 |
||
1 430,70 |
288,48 |
178,75 |
1 689,06 |
99 351,10 |
16 019,16 |
||||
3 752,86 |
288,10 |
|
|
|
|
||||
1.180 |
Fave ex 0708 90 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.190 |
Carciofi 0709 10 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.200 |
Asparagi: |
|
|
|
|
|
|
||
1.200.1 |
|
247,19 |
143,86 |
7 507,77 |
1 839,48 |
3 867,62 |
60 963,41 |
||
853,48 |
172,09 |
106,64 |
1 007,60 |
59 267,72 |
9 556,20 |
||||
2 238,76 |
171,87 |
|
|
|
|
||||
1.200.2 |
|
337,07 |
196,18 |
10 237,91 |
2 508,39 |
5 274,04 |
83 132,26 |
||
1 163,84 |
234,67 |
145,41 |
1 374,01 |
80 819,95 |
13 031,23 |
||||
3 052,87 |
234,37 |
|
|
|
|
||||
1.210 |
Melanzane 0709 30 00 |
148,47 |
86,41 |
4 509,44 |
1 104,86 |
2 323,03 |
36 616,81 |
||
512,63 |
103,36 |
64,05 |
605,20 |
35 598,32 |
5 739,80 |
||||
1 344,68 |
103,23 |
|
|
|
|
||||
1.220 |
Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00 |
96,51 |
56,17 |
2 931,32 |
718,20 |
1 510,06 |
23 802,43 |
||
333,23 |
67,19 |
41,63 |
393,41 |
23 140,37 |
3 731,10 |
||||
874,10 |
67,10 |
|
|
|
|
||||
1.230 |
Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10 |
926,44 |
539,19 |
28 138,76 |
6 894,29 |
14 495,64 |
228 487,90 |
||
3 198,81 |
644,99 |
399,67 |
3 776,45 |
222 132,52 |
35 816,17 |
||||
8 390,77 |
644,15 |
|
|
|
|
||||
1.240 |
Peperoni 0709 60 10 |
149,31 |
86,90 |
4 534,93 |
1 111,11 |
2 336,16 |
36 823,83 |
||
515,53 |
103,95 |
64,41 |
608,62 |
35 799,58 |
5 772,25 |
||||
1 352,28 |
103,81 |
|
|
|
|
||||
1.250 |
Finocchi 0709 90 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
1.270 |
Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10 |
99,03 |
57,64 |
3 007,87 |
736,96 |
1 549,50 |
24 424,04 |
||
341,93 |
68,95 |
42,72 |
403,68 |
23 744,69 |
3 828,54 |
||||
896,92 |
68,86 |
|
|
|
|
||||
2.10 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.30 |
Ananas, freschi ex 0804 30 00 |
82,05 |
47,76 |
2 492,24 |
610,62 |
1 283,87 |
20 237,08 |
||
283,32 |
57,13 |
35,40 |
334,48 |
19 674,18 |
3 172,22 |
||||
743,17 |
57,05 |
|
|
|
|
||||
2.40 |
Avocadi, freschi ex 0804 40 00 |
106,24 |
61,83 |
3 226,85 |
790,61 |
1 662,31 |
26 202,19 |
||
366,83 |
73,96 |
45,83 |
433,07 |
25 473,38 |
4 107,27 |
||||
962,22 |
73,87 |
|
|
|
|
||||
2.50 |
Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
2.60 |
Arance dolci, fresche: |
|
|
|
|
|
|
||
2.60.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.60.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi: |
|
|
|
|
|
|
||
2.70.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.3 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.70.4 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.85 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90 |
94,25 |
54,86 |
2 862,77 |
701,41 |
1 474,75 |
23 245,84 |
||
325,44 |
65,62 |
40,66 |
384,21 |
22 599,26 |
3 643,86 |
||||
853,66 |
65,53 |
|
|
|
|
||||
2.90 |
Pompelmi e pomeli, freschi: |
|
|
|
|
|
|
||
2.90.1 |
|
52,12 |
30,33 |
1 583,08 |
387,87 |
815,52 |
12 854,65 |
||
179,96 |
36,29 |
22,49 |
212,46 |
12 497,10 |
2 015,01 |
||||
472,06 |
36,24 |
|
|
|
|
||||
2.90.2 |
|
79,32 |
46,16 |
2 409,07 |
590,25 |
1 241,03 |
19 561,73 |
||
273,86 |
55,22 |
34,22 |
323,32 |
19 017,62 |
3 066,36 |
||||
718,37 |
55,15 |
|
|
|
|
||||
2.100 |
Uva da tavola 0806 10 10 |
193,59 |
112,67 |
5 879,80 |
1 440,61 |
3 028,97 |
47 744,21 |
||
668,42 |
134,77 |
83,51 |
789,12 |
46 416,21 |
7 484,05 |
||||
1 753,31 |
134,60 |
|
|
|
|
||||
2.110 |
Cocomeri 0807 11 00 |
45,85 |
26,68 |
1 392,60 |
341,20 |
717,40 |
11 307,99 |
||
158,31 |
31,92 |
19,78 |
186,90 |
10 993,45 |
1 772,56 |
||||
415,26 |
31,88 |
|
|
|
|
||||
2.120 |
Meloni: |
|
|
|
|
|
|
||
2.120.1 |
|
53,13 |
30,92 |
1 613,68 |
395,37 |
831,29 |
13 103,18 |
||
183,44 |
36,99 |
22,92 |
216,57 |
12 738,72 |
2 053,96 |
||||
481,19 |
36,94 |
|
|
|
|
||||
2.120.2 |
|
97,41 |
56,69 |
2 958,59 |
724,88 |
1 524,11 |
24 023,86 |
||
336,33 |
67,82 |
42,02 |
397,07 |
23 355,64 |
3 765,81 |
||||
882,23 |
67,73 |
|
|
|
|
||||
2.140 |
Pere: |
|
|
|
|
|
|
||
2.140.1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.140.2 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
— |
— |
|
|
|
|
||||
2.150 |
Albicocche 0809 10 00 |
129,37 |
75,29 |
3 929,33 |
962,73 |
2 024,19 |
31 906,35 |
||
446,69 |
90,07 |
55,81 |
527,35 |
31 018,88 |
5 001,42 |
||||
1 171,70 |
89,95 |
|
|
|
|
||||
2.160 |
Ciliege 0809 20 95 0809 20 05 |
433,09 |
252,06 |
13 154,14 |
3 222,90 |
6 776,33 |
106 812,15 |
||
1 495,36 |
301,51 |
186,83 |
1 765,39 |
103 841,17 |
16 743,13 |
||||
3 922,47 |
301,13 |
|
|
|
|
||||
2.170 |
Pesche 0809 30 90 |
146,12 |
85,04 |
4 438,23 |
1 087,41 |
2 286,35 |
36 038,64 |
||
504,54 |
101,73 |
63,04 |
595,65 |
35 036,22 |
5 649,17 |
||||
1 323,45 |
101,60 |
|
|
|
|
||||
2.180 |
Pesche noci ex 0809 30 10 |
98,67 |
57,43 |
2 996,99 |
734,29 |
1 543,89 |
24 335,65 |
||
340,70 |
68,70 |
42,57 |
402,22 |
23 658,75 |
3 814,69 |
||||
893,68 |
68,61 |
|
|
|
|
||||
2.190 |
Prugne 0809 40 05 |
123,71 |
72,00 |
3 757,53 |
920,63 |
1 935,68 |
30 511,29 |
||
427,16 |
86,13 |
53,37 |
504,29 |
29 662,62 |
4 782,74 |
||||
1 120,47 |
86,02 |
|
|
|
|
||||
2.200 |
Fragole 0810 10 00 |
281,66 |
163,92 |
8 554,79 |
2 096,01 |
4 406,99 |
69 465,24 |
||
972,51 |
196,09 |
121,51 |
1 148,12 |
67 533,07 |
10 888,89 |
||||
2 550,97 |
195,84 |
|
|
|
|
||||
2.205 |
Lamponi 0810 20 10 |
304,95 |
177,48 |
9 262,25 |
2 269,35 |
4 771,43 |
75 209,82 |
||
1 052,93 |
212,31 |
131,56 |
1 243,07 |
73 117,86 |
11 789,37 |
||||
2 761,93 |
212,03 |
|
|
|
|
||||
2.210 |
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30 |
1 224,69 |
712,77 |
37 197,51 |
9 113,78 |
19 162,23 |
302 045,29 |
||
4 228,61 |
852,63 |
528,33 |
4 992,20 |
293 643,92 |
47 346,52 |
||||
11 092,02 |
851,53 |
|
|
|
|
||||
2.220 |
Kiwis («Actinidia chinensis Planch».) 0810 50 00 |
149,96 |
87,28 |
4 554,74 |
1 115,96 |
2 346,36 |
36 984,63 |
||
517,78 |
104,40 |
64,69 |
611,28 |
35 955,91 |
5 797,45 |
||||
1 358,19 |
104,27 |
|
|
|
|
||||
2.230 |
Melagrane ex 0810 90 95 |
165,58 |
96,37 |
5 029,16 |
1 232,20 |
2 590,76 |
40 837,00 |
||
571,71 |
115,28 |
71,43 |
674,95 |
39 701,12 |
6 401,32 |
||||
1 499,66 |
115,13 |
|
|
|
|
||||
2.240 |
Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95 |
99,09 |
57,67 |
3 009,68 |
737,40 |
1 550,43 |
24 438,69 |
||
342,14 |
68,99 |
42,75 |
403,92 |
23 758,93 |
3 830,84 |
||||
897,46 |
68,90 |
|
|
|
|
||||
2.250 |
Litchi ex 0810 90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/33 |
DIRETTIVA 2005/6/CE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d’analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (2), contiene disposizioni riguardanti l’espressione dei risultati. |
(2) |
Per assicurare in tutti gli Stati membri un approccio armonizzato all’attuazione della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (3), è di grande importanza che i risultati d’analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme. |
(3) |
La direttiva 71/250/CEE va dunque modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 71/250/CEE è modificata come segue:
1) |
Nell’articolo 1 il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma: «Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della presente direttiva.». |
2) |
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dodici mesi dopo l’entrata in vigore di quest’ultima. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare tale riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2. Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36).
(3) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33).
(4) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.
ALLEGATO
Il seguente punto 3 è aggiunto nella lettera C, «APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI», della parte 1, «DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I METODI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI», dell’allegato della direttiva 71/250/CEE:
«3. |
Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, un prodotto destinato all’alimentazione animale è considerato non conforme al tasso massimo fissato quando il risultato d’analisi è giudicato superiore al tasso massimo tenuto conto dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero. La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta sono utilizzate per la valutazione della conformità nei casi in cui il metodo d’analisi consenta la stima dell’incertezza di misura e della correzione per il recupero (ed esempio, ciò non è possibile in caso di analisi microscopica). Il risultato dell’analisi è riportato come segue (quando il metodo d’analisi permette di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero):
|
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che istituisce l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio
(I testi in lingua francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2005/56/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l’istituzione di agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito da detto regolamento e di incaricarle dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari; questa decisione non influisce sulla portata del regolamento. |
(2) |
L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la direzione, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive. |
(3) |
La gestione di alcuni aspetti centralizzati di una serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto. |
(4) |
I compiti connessi all'esecuzione di tale programma possono essere delegati a un'agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra, da una parte, le fasi della programmazione e l’adozione delle decisioni in materia di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione, e, dall’altra, l'esecuzione dei progetti, da affidare all'agenzia esecutiva. |
(5) |
L’istituzione di un’agenzia esecutiva non modifica né la delega da parte del Consiglio alla Commissione della gestione di alcune fasi delle azioni previste dai vari programmi né la delega alle agenzie nazionali dei compiti di gestione concernenti certi programmi. |
(6) |
Un’analisi costi/benefici appositamente realizzata ha dimostrato che il ricorso ad un’agenzia esecutiva per la gestione di determinati aspetti centralizzati del programma nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura rappresenta l’opzione più vantaggiosa rispetto alle altre opzioni disponibili, in termini sia finanziari che non finanziari. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, stabilisce un regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 (2) del Consiglio, |
DECIDE:
Articolo 1
Istituzione dell'Agenzia
1. È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'Agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e i cui principi operativi sono definiti dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. La denominazione dell'Agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».
Articolo 2
Sede
La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.
Articolo 3
Durata
1. L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2008.
2. Una valutazione dell’operato dell’Agenzia, comprendente un’analisi costi-benefici come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, sarà effettuata dalla Commissione nel 2006, in vista dell’eventuale revisione o estensione dei compiti dell’Agenzia nel quadro della nuova serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura.
Articolo 4
Obiettivi e compiti
1. L’Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei programmi comunitari seguenti:
a) |
la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrate», approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
b) |
la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio (4); |
c) |
il programma d’azione comunitaria «Gioventù», approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
d) |
il programma «Cultura 2000», approvato con decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
e) |
il programma d’incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione, 2001-2005), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio (7); |
f) |
il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione, 2001-2005), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
g) |
il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
h) |
il programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
i) |
il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio (11); |
j) |
il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); |
k) |
il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione, approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); |
l) |
il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura, approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
m) |
i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati mediante le disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (15). |
2. Nell’ambito della gestione degli aspetti dei programmi comunitari indicati nel paragrafo 1, l’Agenzia è responsabile dei compiti seguenti:
a) |
la gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti che le sono assegnati nell’ambito dell’esecuzione dei programmi comunitari, in base al programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione e avente valore di decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di appalti nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, o in base a decisioni di finanziamento specifiche adottate dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione; |
b) |
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio in entrate e spese e l’esecuzione, sulla base della delega della Commissione, di alcune o tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare di quelle inerenti all'attribuzione di sovvenzioni e appalti; |
c) |
la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione dei programmi comunitari. |
3. L'Agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del Comitato delle agenzie esecutive di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell’ambito di altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell'articolo 2 del regolamento n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
4. La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti assegnati all'Agenzia ed è modificata in funzione dei compiti supplementari che eventualmente le sono assegnati. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.
Articolo 5
Struttura organizzativa
1. L'Agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore, designati dalla Commissione.
2. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
3. Il direttore dell'Agenzia è nominato per quattro anni.
Articolo 6
Sovvenzione
L'Agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea e prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, da quella di altri programmi comunitari la cui esecuzione è attribuita all'Agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.
Articolo 7
Controllo e rendiconto d'esecuzione
L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisati nell'atto di delega.
Articolo 8
Esecuzione del bilancio di funzionamento
L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(3) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).
(4) GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.
(6) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.
(7) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.
(8) GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.
(9) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.
(10) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.
(11) GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.
(12) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.
(13) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.
(14) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.
(15) GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/39 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2005
relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea (Parte 1 — Principali condizioni di fornitura all’ingrosso di linee affittate)
[notificata con il numero C(2005) 103]
(2005/57/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli utenti residenti nella Comunità chiedono di disporre di linee affittate e di un accesso ai servizi di trasmissione dati ad alta velocità in condizioni di concorrenza, in modo che in particolare le piccole e medie imprese europee possano trarre vantaggio dalle possibilità offerte dal rapido sviluppo di Internet e del commercio elettronico. |
(2) |
L’apertura alla concorrenza della fornitura delle linee affittate ha avuto inizio il 1o gennaio 1996, con la liberalizzazione delle infrastrutture delle telecomunicazioni, ma è rimasta sostanzialmente limitata ai collegamenti di lunga distanza ad alta capacità; il mercato delle linee affittate sarà oggetto di un’analisi secondo le modalità illustrate di seguito. |
(3) |
Alcuni gestori di servizi di linee affittate erano soggetti all’obbligo di fornire tali servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione stabiliti dalla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (2), e conformemente alla direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision — ONP) alle linee affittate (3); queste direttive sono state abrogate dall’articolo 26 della direttiva quadro, con effetto al 24 luglio 2003. |
(4) |
Tuttavia, sussistono taluni obblighi ai sensi dell’articolo 27 della direttiva quadro e dell’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (4). Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva servizio universale e dell’articolo 7 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), gli obblighi precedenti rimangono in vigore fino all’analisi dei mercati rilevanti effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva quadro e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro, quando un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) stabilisce che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa individua le imprese che vi esercitano un significativo potere di mercato ed impone loro specifici obblighi regolamentari ovvero, qualora tali obblighi siano già vigenti, procede alla loro modifica o revoca. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva servizio universale, quando un’ANR constata che non esiste una concorrenza effettiva sul mercato della fornitura dell’insieme minimo di linee affittate, essa individua le imprese con un potere di mercato significativo su tale mercato ed impone loro obblighi relativi alla fornitura dell’insieme minimo di linee affittate stabilendo le condizioni per suddetta fornitura. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva accesso, le ANR incoraggiano e, se necessario, garantiscono un accesso ed un’interconnessione adeguati; esse devono essere in grado di imporre obblighi in tal senso. |
(6) |
L’11 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la raccomandazione 2003/311/CE (6) relativa ai mercati di prodotti e servizi, che definisce i mercati rilevanti del settore delle comunicazioni elettroniche che devono essere oggetto dell’analisi ad opera delle ANR. L’elenco di questi mercati include la fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e la fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate sul circuito interurbano. La fornitura dei servizi trattati nella presente raccomandazione, ossia la fornitura all’ingrosso di linee affittate e di circuiti parziali di linee affittate, rientra in suddetti mercati. |
(7) |
La fornitura all’ingrosso di linee affittate e di circuiti parziali di linee affittate rientra nel mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e, per le lunghezze di linee superiori, anche nel mercato dei segmenti di linee affittate sul circuito interurbano menzionati nella raccomandazione 2003/311/CE; le ANR stabiliscono in cosa consiste un segmento terminale in funzione della topologia di rete propria del mercato nazionale. |
(8) |
La fornitura di linee affittate a 64 kbit/s, di linee affittate non strutturate a 2 Mbit/s e di linee affittate strutturate a 2 Mbit/s fa parte dell’insieme minimo di servizi di linee affittate di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti. L’insieme minimo di linee affittate è definito nella decisione 2003/548/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, relativa all’insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all’articolo 18 della direttiva servizio universale (7). |
(9) |
Le informazioni comunicate dagli Stati membri rivelano problemi legati alla durata ed alla variazione dei tempi di consegna di linee affittate e di circuiti parziali di linee affittate all’ingrosso e al dettaglio. Questa osservazione fa salva l’analisi dei mercati rilevanti effettuata dalle ANR a norma dell’articolo 16 della direttiva quadro e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva servizio universale. |
(10) |
Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva accesso e dell’articolo 18 e dell’allegato VII della direttiva servizio universale, le ANR impongono obblighi di non discriminazione per la fornitura di alcuni servizi di linee affittate, il principio di non discriminazione si applica a tutti gli aspetti pertinenti dei servizi forniti, quali l’ordinazione, la migrazione, la consegna, la qualità, i tempi di riparazione, le comunicazioni e le sanzioni; nei contratti di fornitura di linee affittate è opportuno disciplinare tali aspetti mediante un accordo sul livello del servizio («service level agreement»). In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, alternativamente alle sanzioni e compatibilmente con il quadro giuridico dello Stato membro interessato, può essere previsto un apposito indennizzo. |
(11) |
In particolare, l’accordo sul livello del servizio deve contenere i tempi di consegna stabiliti dal contratto in modo da garantire che gli operatori applichino per le linee affittate all’ingrosso gli stessi tempi di consegna che applicano per i propri servizi, ossia sufficientemente inferiori a quelli osservati sui mercati al dettaglio. |
(12) |
La pubblicazione delle cifre relative alle migliori prassi correnti per i tempi di consegna complessivi delle linee affittate aiuterà le ANR a garantire che i tempi di consegna contrattuali applicati alle linee affittate all’ingrosso, ed in particolare ai circuiti parziali di linee affittate dagli operatori soggetti all’obbligo di non discriminazione, non impediscano ad altri operatori concorrenti sui mercati della fornitura al dettaglio di linee affittate di offrire ai loro clienti tempi di consegna simili. Occorre pertanto che i tempi di consegna contrattuali per le linee affittate all’ingrosso consentano quantomeno agli operatori concorrenti sui mercati al dettaglio di praticare tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti degli operatori designati che forniscono linee affittate sui suddetti mercati al dettaglio. Tempi di consegna di linee affittate al dettaglio superiori ai tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti potrebbero infatti ostacolare lo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva quadro, è compito delle ANR provvedere all’eliminazione di tali ostacoli. I tempi di consegna corrispondenti alle migliori prassi correnti degli operatori designati sui mercati al dettaglio comprendono la durata delle procedure di consegna al dettaglio dei suddetti operatori; di conseguenza, i corrispondenti tempi di consegna all’ingrosso possono essere più brevi. |
(13) |
Conformemente all’articolo 18 e all’allegato VII della direttiva servizio universale, le ANR provvedono affinché siano pubblicati i tempi di consegna tipici per l’insieme minimo di linee affittate da parte degli operatori designati; ai fini dell’aggiornamento della presente raccomandazione, la Commissione potrebbe necessitare di dati relativi a linee affittate non appartenenti all’insieme minimo. |
(14) |
La Commissione riesaminerà la presente raccomandazione al più tardi il 31 dicembre 2005 per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e dei mercati. |
(15) |
Il comitato per le comunicazioni ha emesso il proprio parere ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva quadro, |
RACCOMANDA:
1. |
Al momento di imporre o confermare l’obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva accesso o dell’articolo 18 e dell’allegato VII della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) nei confronti di un fornitore di servizi di linee affittate (di seguito «operatore designato»), occorre che le ANR:
|
2. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).
(3) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).
(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45.
(7) GU L 186 del 25.7.2003, pag. 43.
ALLEGATO
METODOLOGIA E DATI RELATIVI ALLE LINEE AFFITTATE NEGLI STATI MEMBRI
Metodologia
La metodologia da seguire per calcolare i massimali raccomandati in materia di tempi di consegna contrattuali si basa sul terzultimo valore osservato negli Stati membri; ciò consente di tener conto delle differenze effettive in termini di costi e di struttura di rete tra i vari paesi. Sulla base di questa metodologia e dei dati riportati di seguito sono state calcolate le cifre corrispondenti alle migliori prassi correnti per i tempi di consegna di linee affittate da parte degli operatori designati:
1) |
per le linee affittate a 64 kbit/s: 18 giorni di calendario, |
2) |
per le linee affittate non strutturate a 2 Mbit/s: 30 giorni di calendario, |
3) |
per le linee affittate strutturate a 2 Mbit/s: 33 giorni di calendario, |
4) |
per le linee affittate non strutturate a 34 Mbit/s: 52 giorni di calendario. |
Dati relativi ai tempi di consegna delle linee affittate negli Stati membri
La Commissione ha ottenuto dagli Stati membri i dati relativi ai tempi di consegna delle linee affittate degli operatori che le ANR hanno designato quali aventi notevole forza di mercato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, della direttiva 92/44/CEE, in risposta al questionario inviato in previsione dell’elaborazione della relazione 2002 sulle linee affittate (1). Gli Stati membri hanno trasmesso le rispettive informazioni fino al settembre 2003. Per tempi di consegna si intende il periodo che decorre dalla data in cui un utente conferma una richiesta di linea affittata e durante il quale il 95 % delle linee affittate dello stesso tipo sono state attivate per i clienti (2) (3).
Linee affittate a 64 kbit/s
Linee affittate non strutturate a 2 Mbit/s
Linee affittate strutturate a 2 Mbit/s
Linee affittate non strutturate a 34 Mbit/s
(1) La relazione 2001 è disponibile al seguente indirizzo web: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf
(2) Cfr. articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).
(3) Il Lussemburgo ha comunicato solo dati semestrali per il 2002. Le cifre indicate nelle tabelle riguardano i due semestri. Ove opportuno, la cifra maggiore è stata utilizzata come limite superiore per il valore annuale, al fine di calcolare le cifre corrispondenti alle migliori prassi correnti.
I dati relativi all’Austria riguardano le linee affittate al dettaglio e all’ingrosso. Le statistiche corrispondono alla direttiva (95 % dei tempi di consegna); i dati tengono anche conto delle ordinazioni in siti in cui occorre ancora costruire l’infrastruttura. Per le linee a 2 Mbit/s non sono state operate distinzioni tra le linee strutturate e non strutturate; il campione relativo alle linee a 34 Mbit/s e 155 Mbit/s è troppo ristretto per poterne ricavare statistiche affidabili. Sono stati esclusi dalle statistiche i ritardi per clienti specifici, i cambiamenti di data di consegna richiesti dai clienti (consegna non corrispondente «al massimo sforzo») e le ordinazioni in corso di progetto. In mancanza di altre indicazioni (ad esempio ritardo di consegna richiesto dal cliente), i tempi di consegna sono calcolati a decorrere dalla data di accettazione del contratto firmato.
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania)
[notificata con il numero C(2005) 119]
(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/58/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha adottato la decisione 2003/135/CE, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) come una delle misure di lotta contro la peste suina classica. |
(2) |
Il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/146/CE, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania). |
(3) |
Le autorità tedesche hanno informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici in Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Saar. Quest’informazione indica che l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ha avuto successo e che i piani di eradicazione e di vaccinazione approvati non devono più essere applicati in questi Stati federali. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/135/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2003/135/CE è modificato come segue:
a) |
al punto 1:
|
b) |
al punto 2:
|
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2004/146/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42).
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia
[notificata con il numero C(2005) 127]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/59/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2004 è stata rilevata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici in alcune zone della Slovacchia. Per far fronte ai focolai di peste suina classica la Commissione ha adottato le decisioni 2004/375/CE (2), 2004/625/CE (3) e 2004/831/CE (4) che modificano la decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante provvedimenti protettivi contro la peste suina classica in alcuni Stati membri (5) che stabiliva alcune disposizioni supplementari relative al controllo della malattia. |
(2) |
La Slovacchia ha attuato un intenso programma di ricerche sulla peste suina classica nei suini selvatici in tutto il paese e in particolare nella zona infetta. Il programma è in corso di realizzazione. |
(3) |
Di conseguenza la Slovacchia ha presentato ora, per approvazione, un piano relativo all’eradicazione della peste suina nei suini selvatici nei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Levice (che comprende il distretto di Levice), Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce), Topoľčany (che comprende il distretto di Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (che comprende il distretto di Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva districts), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár), Krupina e Veľký Krtíš. |
(4) |
Poiché intende introdurre la vaccinazione dei suini selvatici nei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec e Poltár la Slovacchia ha inoltre presentato per approvazione un piano relativo alla vaccinazione d’emergenza. |
(5) |
Le autorità slovacche hanno autorizzato l’uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l’immunizzazione dei suini selvatici mediante esche. |
(6) |
I piani presentati dalla Slovacchia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini nelle zone indicate sono stati esaminati e giudicati conformi alla direttiva 2001/89/CE. |
(7) |
Per motivi di trasparenza è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l’eradicazione e per la vaccinazione d’emergenza. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano presentato dalla Slovacchia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella zona indicata al punto 1 dell’allegato è approvato.
Articolo 2
Il piano presentato dalla Slovacchia per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici nella zona indicata al punto 2 dell’allegato è approvato.
Articolo 3
La Slovacchia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essa ne informa immediatamente la Commissione.
Articolo 4
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 72.
(3) GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36.
(4) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 61.
(5) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/831/CE.
ALLEGATO
1) Zone nelle quali è attuato il piano di eradicazione
Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Levice (che comprende il distretto di Levice), Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce), Topoľčany (che comprende il distretto di Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (che comprende il distretto di Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva districts), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár), Krupina e Veľký Krtíš.
2) Zone nelle quali è attuato il piano di vaccinazione d’emergenza
Il territorio dei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec e Poltár.
Rettifiche
27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/48 |
Rettifica della decisione CE/2004/783 del Consiglio, del 15 novembre 2004, recante nomina di quattro membri titolari italiani e di tre membri supplenti italiani del Comitato delle regioni
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 346 del 23 novembre 2004 )
A pagina 9:
a) |
titolo della decisione:
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b) |
secondo considerando:
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A pagina 10, articolo unico:
a) |
lettera a): il punto 3 concernente il sig. Savino Antonio SANTARELLA è soppresso; |
b) |
lettera b): aggiungere il punto 4 seguente:
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