ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 23

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
26 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 107/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

1

 

*

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/45/CEDecisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati

17

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO (CE) N. 107/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità sta attuando un programma a favore delle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia a titolo del regolamento (CE) n. 2130/2001 (2). Tale regolamento è giunto a scadenza il 31 dicembre 2004.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2130/2001 prevede che il suo rinnovo dipenda dalla possibilità di essere integrato in un regolamento quadro unico per l'Asia e l'America Latina.

(3)

Nel luglio 2002, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia (3) che integra gli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo nell'America latina e in Asia e abroga il regolamento (CE) n. 2130/2001. Il regolamento proposto non è stato adottato in tempo utile per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2004. Un evento del genere potrebbe mettere a repentaglio la continuità delle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, rendendone più difficoltosa l'attuazione.

(4)

È necessario assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2130/2001 fino all'entrata in vigore del regolamento futuro. Quest'ultimo costituirebbe allora il nuovo quadro giuridico per le azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate in queste due regioni.

(5)

È necessario indicare la dotazione finanziaria per i restanti anni interessati dalle attuali prospettive finanziarie, cioè per il 2005 e il 2006.

(6)

È altresì necessario prevedere una valutazione indipendente dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2130/2001.

(7)

Occorre pertanto che il regolamento (CE) n. 2130/2001 sia opportunamente modificato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2130/2001 è così modificato:

1)

All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è incaricata di valutare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 27, 48, paragrafo 2 e 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4)

2)

All'articolo 15, è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è pari a 141 milioni di EUR.»

3)

All'articolo 20 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 12 gennaio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 dicembre 2004.

(2)  GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3.

(3)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 12.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


26.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/3


DIRETTIVA 2004/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2004

concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Basandosi sui principi di cui all'articolo 175, paragrafo 3, del trattato, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento dell'aria ad un livello tale da ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente nel suo complesso, migliorare la sorveglianza e la valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e garantire la divulgazione delle informazioni al pubblico.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (4), la Commissione trasmette proposte volte a disciplinare gli inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.

(3)

Dai dati scientifici disponibili risulta che l'arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per salute umana. L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione. Per motivi di rapporto costi/efficacia, in determinate zone non si può arrivare a concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici che non rappresentino un rischio considerevole per la salute umana.

(4)

Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi dell'arsenico, del cadmio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici aerodispersi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e sull'ambiente nel suo complesso, occorre fissare valori obiettivo da raggiungere per quanto possibile. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

(5)

I valori obiettivo non richiederebbero misure che comportano costi sproporzionati. Per gli impianti industriali, i valori obiettivo non comporterebbero altre misure, a parte l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come prescritto dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (5) e, in particolare, non comporterebbero la chiusura di impianti. Tuttavia essi richiederebbero che gli Stati membri adottino tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori pertinenti.

(6)

In particolare, è necessario che i valori obiettivo di cui alla presente direttiva non siano considerati norme di qualità ambientale quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 96/61/CE e che, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

(7)

Conformemente all'articolo 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi in materia di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, purché siano compatibili con il trattato e vengano comunicati alla Commissione.

(8)

Quando le concentrazioni superano determinate soglie di valutazione, dovrebbe essere obbligatorio un monitoraggio dell'arsenico, del cadmio, del nickel e del benzo(a)pirene. Il numero richiesto dei punti di campionamento per misurazioni fisse può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari. È previsto altresì il monitoraggio delle concentrazioni di fondo nell'aria ambiente e della deposizione.

(9)

Il mercurio è una sostanza molto pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. Esso è presente in tutto l'ambiente e, sotto forma di metilmercurio, ha la capacità di accumularsi negli organismi e in particolare negli organismi ai livelli più elevati della catena alimentare. Il mercurio rilasciato nell'atmosfera può essere trasportato su lunghe distanze.

(10)

La Commissione intende presentare nel 2005 una strategia coerente che preveda misure volte a tutelare la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e che si basi su un'analisi del ciclo di vita, tenendo conto della produzione, dell'utilizzo, del trattamento dei rifiuti e delle emissioni. A tale proposito, la Commissione dovrebbe esaminare tutte le misure atte a ridurre la quantità di mercurio negli ecosistemi terrestri ed acquatici e, di conseguenza, l'assunzione di mercurio per via alimentare, nonché ad evitare la presenza di mercurio in determinati prodotti.

(11)

Gli effetti dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana, compreso attraverso la catena alimentare, e sull'ambiente nel suo complesso, sono dovuti alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione; occorre tenere conto dell'accumulo di queste sostanze nel suolo e della protezione delle acque freatiche. Per agevolare la revisione della presente direttiva nel 2010, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca sugli effetti di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e l'ambiente, segnatamente attraverso la deposizione.

(12)

Nel valutare la qualità dell'aria ambiente, è importante basarsi su tecniche di misura normalizzate e accurate e su criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misura, affinché le informazioni ottenute siano confrontabili nell'intera Comunità. La fornitura di metodi di riferimento per le misurazioni è una questione importante. La Commissione ha già commissionato i lavori per l'elaborazione di norme CEN per la misurazione di quelle sostanze nell'aria ambiente per le quali siano stati definiti valori obiettivo (arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene), nonché per la deposizione dei metalli pesanti, ai fini di una loro tempestiva messa a punto e adozione. In mancanza di metodi standard CEN, potrebbe essere autorizzato l'uso di metodi di riferimento standard internazionali o nazionali per le misurazioni.

(13)

La Commissione dovrebbe ricevere informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche.

(14)

Il pubblico dovrebbe poter ottenere agevolmente informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(16)

Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(17)

Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico dovrebbero riguardare unicamente i criteri e le tecniche per la valutazione delle concentrazioni e della deposizione degli inquinanti disciplinati o le modalità esatte di trasmissione delle informazioni alla Commissione. I valori obiettivo non dovrebbero quindi subire alcun cambiamento, diretto o indiretto, a seguito di dette modifiche,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Obiettivi della presente direttiva sono:

a)

fissare un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi di arsenico, cadmio, nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

b)

garantire il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e agli idrocarburi policiclici aromatici;

c)

definire metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici;

d)

garantire la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché sulla deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro disponibilità al pubblico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE, fatta eccezione per la definizione di «valore obiettivo».

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «valore obiettivo»: concentrazione nell'aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso che dovrà essere raggiunta per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

b)   «deposizione totale o complessiva»: la massa totale di sostanze inquinanti che viene trasferita dall'atmosfera alle superfici (ad esempio il suolo, la vegetazione, l'acqua, gli edifici etc.) in una determinata area entro un determinato periodo di tempo;

c)   «soglia di valutazione superiore»: il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione;

d)   «soglia di valutazione inferiore»: il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere soltanto a tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva;

e)   «misure fisse»: misure effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE;

f)   «arsenico», «cadmio», «nickel» e «benzo(a)pirene»: tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM10;

g)   «PM10»: particelle che passano attraverso un ingresso dimensionale selettivo, definito dalla norma EN 12341, con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 μm;

h)   «idrocarburi policiclici aromatici»: composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno;

i)   «mercurio gassoso totale»: vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa.

Articolo 3

Valori obiettivo

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per assicurare che, a partire dal 31 dicembre 2012, le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene, quest'ultimo usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici, valutate ai sensi dell'articolo 4, non superino i valori obiettivo di cui all'allegato I.

2.   Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene sono al di sotto dei rispettivi valori obiettivo. Gli Stati membri mantengono i livelli di dette sostanze inquinanti in queste zone e in questi agglomerati al di sotto dei rispettivi valori obiettivo e si adoperano per mantenere la qualità migliore dell'aria ambiente, compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.

3.   Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli superano i valori obiettivo di cui all'allegato I.

Per tali zone e agglomerati, gli Stati membri specificano le aree di superamento e le fonti che contribuiscono a tale superamento. Gli Stati membri dimostrano di aver applicato in queste aree tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati, concernenti in particolare le fonti di emissione predominanti, al fine di raggiungere valori obiettivo. Nel caso degli impianti industriali contemplati dalla direttiva 96/61/CE, ciò comporta l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11, della suddetta direttiva.

Articolo 4

Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

1.   La qualità dell'aria ambiente con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e al benzo(a)pirene è valutata in tutto il territorio degli Stati membri.

2.   In base ai criteri di cui al paragrafo 7, le misure sono obbligatorie nelle zone seguenti:

a)

zone e agglomerati dove i livelli siano compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore e

b)

altre zone e agglomerati dove i livelli superino la soglia di valutazione superiore.

Le misure previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.

3.   Una combinazione di misure, incluse misure indicative di cui all'allegato IV, sezione I, e tecniche di modellizzazione può essere utilizzata per valutare la qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati dove i livelli su un periodo rappresentativo sono compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II.

4.   Nelle zone e negli agglomerati dove i livelli sono al di sotto della soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II, i livelli possono essere valutati ricorrendo al solo uso di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.

5.   Nel caso in cui gli inquinanti devono essere misurati, le misure sono effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale. Il numero di misure deve essere sufficiente a consentire che i livelli siano determinati.

6.   Le soglie di valutazione superiori e inferiori per arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente sono fissate all'allegato II, sezione I. La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini del presente articolo è riesaminata almeno ogni cinque anni conformemente alla procedura fissata all'allegato II, sezione II, della presente direttiva. La classificazione è riesaminata anteriormente in caso di modifiche significative delle attività importanti per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente.

7.   L'allegato III, sezioni I e II, contiene l'elenco dei criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per la misura di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente ai fini della valutazione del rispetto dei valori obiettivo. Il numero minimo di punti di campionamento per le misure fisse delle concentrazioni di ciascun inquinante, è stabilito nella sezione IV dell'allegato III; questi punti sono installati in ogni zona o agglomerato nell'ambito del quale è richiesta la misurazione se in tali zone o agglomerati le misure fisse sono la sola fonte di dati relativi alle concentrazioni.

8.   Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi in un numero limitato di punti di misura. Tali composti includono almeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di monitoraggio per questi idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.

9.   A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km2 per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura; gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di cui all'articolo 6, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'«European Monitoring and Evaluation of Polluants» (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.

10.   È possibile considerare l'impiego di bioindicatori laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione.

11.   Nelle zone e negli agglomerati in cui le informazioni delle stazioni per la misura fissa sono completate da informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio inventari delle emissioni, metodi per la misura indicativa e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero delle stazioni per la misura fissa da installare e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono essere sufficienti per rilevare la concentrazione di inquinanti atmosferici conformemente all'allegato III, sezione I e all'allegato IV, sezione I.

12.   Gli obiettivi di qualità dei dati sono indicati alla sezione I dell'allegato IV. Quando per la valutazione si usano modelli di qualità dell'aria, si applica la sezione II dell'allegato IV.

13.   I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente sono indicati nell'allegato V, sezioni I, II e III. L'allegato V, sezione IV definisce le tecniche di riferimento per misurare la deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; l'allegato V, sezione V indica, ove siano disponibili, le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria.

14.   La data entro la quale gli Stati membri informano la Commissione dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/62/CE è quella indicata all'articolo 10 della presente direttiva.

15.   Le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III-V al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6 ma non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni e comunicazioni

1.   Per le zone e gli agglomerati dove sia superato uno dei valori obiettivo di cui all'allegato I, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

elenchi delle zone e degli agglomerati in questione;

b)

aree di superamento;

c)

valori di concentrazione valutati;

d)

motivi del superamento, in particolare le fonti che vi contribuiscono;

e)

popolazione esposta a tale superamento.

Gli Stati membri comunicano inoltre tutti i dati valutati a norma dell'articolo 4, a meno che non siano già stati comunicati a norma della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (7).

Le informazioni sono trasmesse, per ciascun anno di calendario, entro il 30 settembre dell'anno successivo e, per la prima volta, per l'anno di calendario successivo entro il 15 febbraio 2007.

2.   Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono anche in merito a tutte le misure prese a norma dell'articolo 3.

3.   La Commissione fa in modo che il pubblico possa consultare agevolmente, con i mezzi appropriati come Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 6, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE.

2.   Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Informazione del pubblico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano accessibili e regolarmente messe a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate (organizzazioni ambientali, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi delle popolazioni vulnerabili e altri organismi sanitari competenti) informazioni chiare e comprensibili sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, nell'aria ambiente nonché sui tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8.

2.   Le informazioni indicano anche qualsiasi superamento annuale dei valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nickel e il benzo(a)pirene indicati all'allegato I. Le informazioni espongono inoltre i motivi del superamento precisando l'area interessata, allegando una breve valutazione del valore obiettivo e opportune informazioni riguardanti l'incidenza sulla salute e l'impatto sull'ambiente.

Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono poter accedere alle informazioni riguardanti tutte le misure adottate a norma dell'articolo 3.

3.   Le informazioni sono messe a disposizione attraverso, ad esempio, Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili.

Articolo 8

Relazione e riesame

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione basata:

a)

sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva;

b)

in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, e sull'ambiente nel suo insieme, dell'esposizione ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; e

c)

sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misura e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di tali inquinanti nell'aria ambiente nonché delle loro deposizioni.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto dei seguenti aspetti:

a)

qualità attuale dell'aria, tendenze e proiezioni fino al 2015 e oltre questa data;

b)

possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti da tutte le fonti, e gli eventuali elementi a favore dell'introduzione di valori limite volti a ridurre i rischi per la salute umana per gli inquinanti di cui all'allegato I, prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare;

c)

nesso tra gli inquinanti e possibili strategie combinate per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità e obiettivi connessi;

d)

requisiti attuali e futuri per l'informazione del pubblico e lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione;

e)

esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni in cui è stata effettuata la misura di cui all'allegato III;

f)

vantaggi economici sussidiari per l'ambiente e la salute derivanti dalla riduzione delle emissioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, e idrocarburi policiclici aromatici, nella misura in cui possono essere valutate;

g)

l'adeguatezza della frazione dimensionale di particolato utilizzata per la campionatura in vista delle esigenze generali di misurazione del particolato;

h)

l'adeguatezza del benzo(a)pirene quale marcatore per l'attività cancerogenica totale degli idrocarburi aromatici policiclici, tenendo conto delle forme prevalentemente gassose di idrocarburi policiclici aromatici come il fluorantene.

Alla luce degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici la Commissione esamina anche l'effetto dell'arsenico, del cadmio e del nickel sulla salute umana al fine di quantificare la loro cancerogenicità genotossica. Tenendo conto delle misure adottate in base alla strategia sul mercurio, la Commissione esamina anche l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni per quanto riguarda il mercurio prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare.

3.   Al fine di raggiungere livelli di concentrazione nell'aria ambiente che riducano ulteriormente gli effetti nocivi per la salute umana e comportino una tutela ad alto livello dell'ambiente nel suo insieme, tenendo conto della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia di ulteriori azioni, la relazione di cui al paragrafo 1 può essere accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva, in particolare tenendo conto dei risultati raggiunti secondo il paragrafo 2. La Commissione vaglia inoltre la possibilità di disciplinare la deposizione di arsenico, di cadmio, di mercurio, di nickel e di specifici idrocarburi policiclici aromatici.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 10

Applicazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2004.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

A. NICOLAÏ


(1)  GU C 110 del 30.4.2004, pag. 16.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 15 novembre 2004.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69).


ALLEGATO I

Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nickel e il benzo(a)pirene

Inquinante

Valore obiettivo (1)

Arsenico

6 ng/m3

Cadmio

5 ng/m3

Nickel

20 ng/m3

Benzo(a)pirene

1 ng/m3


(1)  Per il tenore totale della frazione PM10 calcolata in media su un anno di calendario.


ALLEGATO II

Determinazione dei requisiti per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente in una zona o in un agglomerato

I.   Soglie di valutazione superiore e inferiore

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:

 

Arsenico

Cadmio

Nickel

B(a)P

Soglia di valutazione superiore in percentuale del valore limite

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Soglia di valutazione inferiore in percentuale del valore limite

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   Determinazione del superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore

Il superamento delle soglie di valutazione superiore e inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni dei cinque anni precedenti, sempre che si disponga di dati sufficienti. Una soglia di valutazione viene considerata superata se essa è stata superata per almeno tre anni civili distinti sui cinque anni precedenti.

Qualora non si disponga di dati sufficienti per i cinque anni precedenti, gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei siti in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione al fine di determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e inferiore.


ALLEGATO III

Ubicazione e numero minimo dei punti di campionamento per la misura delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

I.   Ubicazione su macroscala

I siti dei punti di campionamento vanno scelti in modo da:

fornire dati sulle superfici all’interno di zone ed agglomerati nei quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, alle massime concentrazioni calcolate in media su un anno di calendario,

fornire dati sui livelli nelle altre superfici all’interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell’esposizione della popolazione in generale,

fornire dati sui tassi di deposizione che rappresentano l'esposizione indiretta della popolazione attraverso la catena alimentare.

In linea di massima, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misure di microambienti molto ridotti nelle loro immediate vicinanze. Come regola, un punto di campionamento deve essere situato in modo da essere rappresentativo della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 200 m2 nei siti con presenza di traffico, di almeno 250 m × 250 m presso i siti industriali, qualora fattibile, e di diversi chilometri quadri nei siti di fondo urbano.

Laddove sussista l'obiettivo di valutare i livelli di fondo il sito di campionamento non deve essere influenzato da agglomerati o siti industriali situati nelle sue vicinanze (a meno di qualche chilometro).

Per valutare il contributo delle fonti industriali, è installato almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte nell'area residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione principale del vento. In particolare quando si applica l'articolo 3, paragrafo 3, i punti di campionamento dovrebbero essere scelti in modo da poter verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Per quanto possibile, i punti di campionamento dovrebbero anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze. Se del caso, i punti di campionamento dovrebbero coincidere con quelli per le PM10.

II.   Ubicazione su microscala

Per quanto possibile, si dovrebbero rispettare le linee guida seguenti:

l'orifizio di ingresso della sonda di campionamento dovrebbe essere sgombro e nelle vicinanze del campionatore non vi dovrebbero essere ostacoli al flusso d’aria (di norma, distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli ed almeno distanza di 0,5 m dall’edificio più prossimo, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell’aria alla quota di allineamento),

di regola, il punto di ingresso dell’aria dovrebbe situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere opportuna un’ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un’ampia zona,

l’orifizio di ingresso non dovrebbe essere posizionato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l’aspirazione diretta di emissioni non mescolate all’aria ambiente,

l’orifizio di scarico del campionatore dovrebbe essere posizionato in modo da evitare il ricircolo dell’aria scaricata verso l’ingresso del campionatore,

i campionatori relativi al traffico dovrebbero essere situati almeno a 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina; gli orifizi di ingresso dovrebbero essere situati in modo da rappresentare la qualità dell'aria vicino alla linea di costruzione,

per le misurazioni della deposizione nelle zone rurali periferiche, si dovrebbero applicare gli orientamenti e i criteri EMEP per quanto possibile e qualora non vengano previsti in tali allegati.

Si può anche tener conto dei fattori seguenti:

fonti di interferenza,

sicurezza,

accesso,

disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche,

visibilità del sito rispetto all'ambiente esterno,

sicurezza della popolazione e degli addetti,

opportunità di effettuare nello stesso punto prelievi per altri inquinanti,

requisiti di pianificazione.

III.   Documentazione e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, ripetendo la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati.

IV.   Criteri per la fissazione del numero di punti di campionamento per le misure fisse delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente

Numero minimo dei punti di campionamento per le misure fisse ai fini della valutazione del rispetto dei valori obiettivo per la protezione della salute umana in zone o agglomerati in cui le misure fisse rappresentano l'unica fonte di informazioni.

a)   Fonti diffuse

Abitanti dell'agglomerato o della zona

(in migliaia)

Se le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore (1)

Se le concentrazioni massime sono comprese fra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000–3 749

2

3

1

1

3 750–4 749

3

4

2

2

4 750–5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)   Fonti puntuali

Per valutare l'inquinamento atmosferico nelle vicinanze di fonti puntuali, il numero dei punti di campionamento per le misure fisse dovrebbe essere calcolato tenendo conto delle densità di emissione, dei tipi probabili di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della possibile esposizione della popolazione.

L'ubicazione dei punti di campionamento dovrebbe essere scelta in modo che si possa controllare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE.


(1)  Dev'essere compresa almeno una stazione per i livelli di fondo urbani e, per il benzo(a)pirene, altresì una stazione in prossimità di una zona di traffico intenso, purché questo non aumenti il numero di punti di campionamento.


ALLEGATO IV

Obiettivi di qualità dei dati e requisiti riguardanti i modelli di qualità dell'aria

I.   Obiettivi di qualità dei dati

I seguenti obiettivi di qualità dei dati vengono indicati come guida per la garanzia della qualità.

 

Benzo(a)pirene

Arsenico, cadmio e nickel

Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale

Deposizione totale

— Incertezza

 

 

 

 

Misure fisse ed indicative

50 %

40 %

50 %

70 %

Modelli

60 %

60 %

60 %

60 %

— Lettura minima

90 %

90 %

90 %

90 %

— Periodo minimo di copertura:

 

 

 

 

Misure fisse

33 %

50 %

 

 

Misure indicative (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

L'incertezza (espressa come livello di affidabilità del 95 %) dei metodi usati per valutare le concentrazioni nell'aria ambiente sarà quantificata secondo i principi della guida CEN per l'espressione dell'incertezza nelle misure (ENV 13005-1999), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nella relazione CEN sulla Qualità dell'aria — Approccio alla stima dell'incertezza per i metodi di misura di riferimento per l'aria ambiente (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza indicate riguardano misure singole, la cui media è calcolata su tempi di campionamento standard, per un intervallo di affidabilità del 95 %. L'incertezza delle misure si applica entro il valore obiettivo appropriato. Le misure fisse ed indicative devono essere uniformemente distribuite lungo l'arco dell'anno onde evitare la distorsione dei risultati.

Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. Per la misura del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici occorre un campionamento nell'arco delle 24 ore. Con cura, campioni singoli prelevati durante un periodo di un mese al massimo possono essere combinati e analizzati quali campioni composti, purché il metodo garantisca che i campioni siano stabili per quel periodo. I tre congeneri benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene possono essere difficili da distinguere in modo analitico. In tali casi, possono essere riportati sotto forma di somma. Un campionamento di 24 ore è consigliabile anche per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel. Il campionamento deve essere scaglionato in modo uniforme lungo la settimana e durante tutto l'anno. Per la misura dei tassi di deposizione si consiglia di utilizzare campioni mensili, o settimanali, durante tutto l'anno.

Gli Stati membri possono utilizzare unicamente un campionamento della sola deposizione umida invece di un campionamento della deposizione globale se possono dimostrare che la differenza tra gli stessi resta nel limite del 10 %. I tassi di deposizione dovrebbero essere generalmente dati in μg/m2 giornalieri.

Gli Stati membri possono applicare una copertura di tempo minima inferiore a quella indicata nella tabella, ma non inferiore al 14 % per le misure fisse e al 6 % per le misure indicative purché possano dimostrare che l'incertezza estesa del 95 % per la media annuale, calcolata a partire dagli obiettivi di qualità dei dati nella tabella conformemente all'ISO 11222:2002 — «Determinazione dell'incertezza della media temporale delle misure di qualità dell'aria» sarà rispettata.

II.   Requisiti riguardanti i modelli di qualità dell'aria

Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative all'incertezza. Per incertezza relativa alla modellazione s'intende la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, per un anno intero, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi.

III.   Requisiti per tecniche di stima obiettiva

Qualora vengano utilizzate tecniche di stima obiettiva, l'incertezza non supererà il 100 %.

IV.   Standardizzazione

Per le sostanze che devono essere analizzate nella frazione PM10, il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambientali.


(1)  Le misure indicative sono misure che vengono realizzate a regolarità ridotta ma soddisfano gli altri obiettivi in materia di qualità dei dati.


ALLEGATO V

Metodo di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

I.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente

Il CEN sta normalizzando il metodo di riferimento per misurare le concentrazioni di arsenico, cadmio e nickel nell'aria ambiente, che si baserà sul campionamento manuale PM10 equivalente alla norma EN 12341, con successiva digestione dei campioni e analisi mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria di massa ICP. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO standard.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

II.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Il CEN sta normalizzando il metodo di riferimento per misurare le concentrazioni di benzo(a)pirene nell'aria ambiente, che si baserà sul campionamento manuale PM10 equivalente alla norma EN 12341. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, per il benzo(a)pirene e per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o metodi ISO quali la norma ISO 12884.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

III.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente

Il metodo di riferimento per la misura delle concentrazioni di mercurio gassoso totale nell'aria ambiente sarà un metodo automatizzato basato sulla spettrometria ad assorbimento atomico o a fluorescenza atomica. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard o i metodi ISO standard.

Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.

IV.   Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici

Il metodo di riferimento per il campionamento della deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici si basa sull'esposizione di indicatori di deposito cilindrici di dimensioni standardizzate. In mancanza di un metodo CEN normalizzato, gli Stati membri sono autorizzati ad impiegare metodi nazionali standard.

V.   Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria

Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento. Qualsiasi emendamento volto ad adattare tale punto al progresso scientifico e tecnico dev'essere adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 6.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

26.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati

(2005/45/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera in merito ad un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati.

(2)

Conformemente alla decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2004 (1), e con riserva della sua conclusione in data ulteriore, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 26 ottobre 2004.

(3)

L'accordo prevede l'applicazione provvisoria nelle more della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione che la Comunità deve adottare per quanto riguarda le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto fondate sull’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo è stabilita dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Articolo 4

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo e nelle more della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o febbraio 2005, a condizione che le misure di attuazione, come definite all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 2, siano adottate allo stesso tempo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMANN


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'Accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da un lato e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata «Svizzera»,

dall'altro,

in prosieguo denominate «parti contraenti»,

VISTO l’accordo stipulato tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera in data 22 luglio 1972 e la dichiarazione congiunta su ulteriori negoziazioni allegata agli atti finali dell’accordo tra la Comunità e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, firmata a Lussemburgo il 21 giugno 1999,

CONSIDERANDO che il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, in seguito denominato «l'accordo», deve essere aggiornato per uniformarsi ai risultati dell'Uruguay Round e migliorare la copertura dei prodotti,

CONSIDERANDO che gli scambi commerciali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri devono essere mantenuti dopo l’allargamento dell’Unione europea,

AL FINE DI migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati,

VISTO l’accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo è modificato come segue:

1.

L’allegato I dell’accordo è sostituito dal nuovo allegato I accluso al presente accordo come allegato 1.

2.

Il protocollo n. 2 dell’accordo è sostituito dal nuovo protocollo n. 2 accluso al presente accordo come allegato 2.

Articolo 2

Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati gli accordi seguenti:

accordo sotto forma di scambio di lettere del 17 marzo 2000 tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

scambio di lettere tra la Commissione europea ed il governo federale svizzero del 29 novembre 1988 sugli accordi volti a migliorare la trasparenza delle varie misure di compensazione dei prezzi applicate dalla Comunità europea e dalla Svizzera aventi effetti sugli scambi di prodotti agricoli trasformati oggetto del protocollo n. 2.

Articolo 3

Gli allegati al presente accordo, incluse le tabelle e le appendici alle tabelle, nonché l’appendice al protocollo n. 2, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4

1.   Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

2.   Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein, fintantoché è mantenuta l’unione doganale con la Svizzera.

Articolo 5

1.   Il presente accordo è ratificato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la parti contraenti notificano di aver ultimato le necessarie procedure interne.

2.   Fino al completamento delle procedure di ratifica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente accordo a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a patto che le misure di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottate alla stessa data.

Articolo 6

1.   Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola e svedese, ognuna delle quali fa ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

ALLEGATO 1

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 2(i) dell'accordo

Codice SA

Designazione delle merci

2905 43

– – Mannitolo

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo):

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine

3501 10

– Caseina

ex 3501 90

– Altri:

– Altri, diversi dalle colle di caseine

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

– Ovoalbumina:

3502 11

– – essiccata

3502 19

– – altra

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

– A base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823 11

– – Acido stearico

3823 12

– – Acido oleico

3823 19

– – Altri

3823 70

– Alcoli grassi industriali

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)»

ALLEGATO 2

PROTOCOLLO N. 2

Riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Articolo 1

Principi generali

1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo.

2.   Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

3.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Articolo 2

Applicazione di misure di compensazione del prezzo

1.   Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

2.   Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

Articolo 3

Misure di compensazione del prezzo all’importazione

1.   Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all'importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate.

2.   Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV.

3.   Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

Articolo 4

Misure di compensazione del prezzo all’esportazione

1.   Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero.

2.   Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

3.   Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Articolo 5

Prezzi di riferimento

1.   I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 sono elencati nella tabella III.

2.   Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza.

3.   Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati.

4.   Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

Articolo 6

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell'appendice del presente protocollo.

Articolo 7

Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.

TABELLA I

Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo

Codice SA

Denominazione dei prodotti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

.10

– Iogurt:

ex .10

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

.90

– altri:

ex .90

– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

.20

– Paste da spalmare lattiere:

ex .20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

.10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

ex .10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

.90

– altra:

ex .90

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.10

– Patate:

ex .10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

.20

– Patate:

ex .20

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

.11

– – Arachidi:

ex .11

– – – Burro di arachidi

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

.12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex .12

– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

.20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex .20

– – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

.20

– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

.90

– altre:

ex .90

– – Diverse dal «Chutney» di mango liquido

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

.10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex .10

– – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

.90

– altri

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

ex .90

– Diverse dall’alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol e diverse dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine

.10

– caseina

.90

– altra:

ex .90

– altri, diversi dalle colle di caseine

TABELLA II

Prodotti oggetto di libero scambio

Codice SA

Denominazione dei prodotti

0501

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0503

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

10

– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

ex 90

– Altre, non atte all’alimentazione animale

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:

ex 00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

0509

Spugne naturali di origine animale

0510

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0710

Ortaggi o legumi, congelati:

40

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

0902

Tè, anche aromatizzato

0903

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 20

– Alghe (per usi diversi dall'alimentazione animale)

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1402

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

1403

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

10

– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

20

– Linters di cotone

ex 90

– Altre (per usi diversi dall'alimentazione animale)

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

ex 00

– Altri, non atti all’alimentazione animale

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

20

– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex 20

– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

90

– Altre:

ex 90

– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

ex 00

– Linossina

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

50

– Fruttosio chimicamente puro

90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

ex 90

– – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l'alimentazione animale)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804

Burro, grasso e olio di cacao

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

90

– altri:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

90

– Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

ex 90

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

80

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate):

ex 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

11

– – Arachidi:

ex 11

– – Arachidi, tostate:

– Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008 19:

91

– – Cuori di palma

99

– – altri:

ex 99

– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

11

– – Estratti, essenze e concentrati

12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

ex 12

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %

20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

ex 20

– non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 %

30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

ex 10

– Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l'alimentazione animale)

ex 20

– – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall'alimentazione animale

30

– Lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

10

– Salsa di soia

30

– Farina di senapa e senapa preparata:

ex 30

– – Farina di senapa per uso diverso dall'alimentazione animale; senapa preparata

90

– altra:

ex 90

– – «Chutney» di mango liquido

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

ex 10

– – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:

10

– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

ex 90

– Diverse dai succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati

2203

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

20

– Acquaviti di vino o di vinacce

30

– Whisky

40

– Rum e tafia

50

– Gin ed acquavite di ginepro («genièvre»)

60

– Vodka

70

– Liquori

2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

TABELLA III

Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera (4)

Materia prima agricola

Prezzo interno di riferimento svizzero

CHF per 100 kg netti

Prezzo interno di riferimento della CE

CHF per 100 kg netti

Differenza prezzo di riferimento svizzero/CE

CHF per 100 kg netti

Frumento tenero

64,00

19,45

44,55

Frumento duro

43,22

28,46

14,76

Segala

58,00

15,98

42,02

Orzo

32,46

11,81

20,65

Granturco

38,97

18,87

20,10

Farina di frumento tenero

105,88

27,23

78,65

Latte intero in polvere

607,00

382,77

224,23

Latte scremato in polvere

481,04

295,49

185,55

Burro

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703)

0,00

Uova (2)

250,75

186,70

64,05

Patate fresche

42,00

21,14

20,86

Grasso vegetale (3)

360,00

147,25

212,75

TABELLA IV

Regime d’importazione svizzero

a)

Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.

b)

Per i prodotti elencati nell’appendice si tiene conto dei seguenti importi di base di materie prime agricole ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato dall’entrata in vigore

Importo di base applicato tre anni dopo l’entrata in vigore

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

Frumento tenero

40,00

38,00

Frumento duro

13,00

12,00

Segala

37,00

36,00

Orzo

18,00

18,00

Granturco

18,00

18,00

Farina di frumento tenero

70,00

67,00

Latte intero in polvere

201,00

191,00

Latte scremato in polvere

167,00

158,00

Burro

466,00

466,00

Zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703)

00,00

00,00

Uova

36,00

36,00

Patate fresche

18,00

18,00

Grasso vegetale

191,00

181,00

c)

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella in appresso equivale a zero.

Voce tariffaria svizzera

Osservazioni

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Diverse dal «Chutney» di mango liquido

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzera

Dazio applicato dall’entrata in vigore

Dazio applicato un anno dopo l’entrata in vigore

Dazio applicato due anni dopo l’entrata in vigore

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

CHF per 100 kg lordi

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1o gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.


(1)  Per i prodotti che beneficiano degli aiuti per il burro concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

(2)  Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85.

(3)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.

(4)  I prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli 3 e 4 elencati nella tabella III si basano su dati al 1° gennaio 2002. Essi saranno riveduti dal comitato misto prima dell’applicazione del presente protocollo.

Appendice della tabella IV

Ricette standard svizzere

Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a), (regime d’importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.

Voce tariffaria svizzera

Osservazioni

Frumento tenero

Frumento duro

Segala

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

Latte intero in polvere

Latte scremato in polvere

Burro

Zucchero

Uova

Patate fresche

Grasso vegetale

Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 %

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Con un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore al 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 2 % e uguale o inferiore all’8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore all’1,5 %

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Altri

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Non contenenti frumento tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Altri

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Destinati all’alimentazione umana

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Altri

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % e uguale o inferiore al 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Pangrattato

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Diversi dal pangrattato

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Pangrattato

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Diversi dal pangrattato

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’1,5 %, di proteine del latte uguale o superiore al 2,5 %, di zucchero o di amido uguale o superiore al 5 %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti da latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Non contenente materie grasse provenienti dal latte oppure avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o inferiore al 3 %, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 7 %

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 7 % e uguale o inferiore al 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 10 % e uguale o inferiore al 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % e uguale o inferiore al 6 %

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 % e uguale o inferiore al 12 %

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 12 % e uguale o inferiore al 20 %

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1 % e uguale o inferiore all’1,5 %

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o inferiore al 3 %

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 5 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Diversi dalle colle caseiniche

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Diversi dalle colle caseiniche

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Diversi dalle colle caseiniche

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Diversi dalle colle caseiniche

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Appendice del protocollo n. 2

Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa

1.

Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale.

2.

Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato.

3.

Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:

a)

il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;

b)

il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;

c)

il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi.

4.

L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti;

b)

qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro 3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto;

c)

le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione.

5.

Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo 4, lettera a), della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L'avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.