ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 21

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 gennaio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 108/2005 della Commissione, del 24 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 109/2005 della Commissione, del 24 gennaio 2005, relativo alla definizione del territorio economico degli Stati membri ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

3

 

*

Regolamento (CE) n. 110/2005 della Commissione, del 24 gennaio 2005, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Parlamento europeo

 

*

2005/46/CE, Euratom:Decisione del Parlamento europeo, dell'11 gennaio 2005, sulla nomina del Mediatore europeo

8

 

 

Consiglio

 

*

2005/47/CE:Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato

9

 

*

2005/48/CE:Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

11

 

*

2005/49/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2005, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

13

 

 

Commissione

 

*

2005/50/CE:Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità [notificata con il numero C(2005) 34]  ( 1 )

15

 

*

2005/51/CE:Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2005) 92]

21

 

 

Documenti allegati al bilancio generale per l'Unione europea

 

*

2005/52/CE, Euratom:Secondo bilancio rettificativo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per il 2004

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.1.2005   

IT

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L 21/1


REGOLAMENTO (CE) N. 108/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

102,8

204

84,6

212

169,4

248

157,0

608

118,9

624

221,4

999

142,4

0707 00 05

052

148,4

220

229,0

999

188,7

0709 90 70

052

165,8

204

169,4

999

167,6

0805 10 20

052

53,0

204

49,6

212

51,8

220

46,5

448

34,2

999

47,0

0805 20 10

204

64,4

999

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

88,7

400

78,4

464

142,4

624

69,6

999

89,4

0805 50 10

052

53,1

999

53,1

0808 10 80

400

110,5

404

91,2

720

77,6

999

93,1

0808 20 50

388

94,4

400

85,6

720

59,5

999

79,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.1.2005   

IT

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L 21/3


REGOLAMENTO (CE) N. 109/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2005

relativo alla definizione del territorio economico degli Stati membri ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2) stabilisce che il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL) deve intendersi corrispondente al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC). Il SEC del 1995 (SEC 95), che sostituisce due precedenti sistemi dei conti rispettivamente del 1970 e del 1979, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (3) e figura in allegato a tale regolamento. L’RNL, quale è utilizzato nel SEC 95, ha sostituito il PNL come criterio ai fini delle risorse proprie a iniziare dall’esercizio 2002.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio stabilisce le procedure per la trasmissione dei dati relativi all’RNL da parte degli Stati membri nonché le procedure e i controlli riguardanti i calcoli dell'RNL e istituisce il comitato RNL.

(3)

Ai fini della definizione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, è necessario chiarire la definizione di territorio economico del SEC 95.

(4)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (4), il territorio economico degli Stati membri è definito dalla decisione 91/450/CEE, Euratom (5) della Commissione. L'equivalente definizione dovrebbe essere ora prevista con riguardo all’RNL.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato RNL,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 l’espressione «territorio economico» ha il significato che le è attribuito ai paragrafi 2.05 e 2.06 dell’Allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, intendendo per l’espressione «territorio geografico» utilizzata in tali paragrafi i territori degli Stati membri elencati nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(3)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(4)  GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36. Decisione modificata dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Territorio degli Stati membri:

il territorio del Regno del Belgio,

il territorio della Repubblica ceca,

il territorio del Regno di Danimarca, eccettuate le isole Faerøer e la Groenlandia,

il territorio della Repubblica federale di Germania,

il territorio della Repubblica di Estonia,

il territorio della Repubblica ellenica,

il territorio del Regno di Spagna,

il territorio della Repubblica francese, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali essa esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea,

il territorio dell'Irlanda,

il territorio della Repubblica italiana,

il territorio della Repubblica di Cipro,

il territorio della Repubblica di Lettonia,

il territorio della Repubblica di Lituania,

il territorio del Granducato di Lussemburgo,

il territorio della Repubblica di Ungheria,

il territorio della Repubblica di Malta,

il territorio del Regno dei Paesi Bassi, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali esso esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea,

il territorio della Repubblica d’Austria,

il territorio della Repubblica di Polonia,

il territorio della Repubblica del Portogallo,

il territorio della Repubblica di Slovenia,

il territorio della Repubblica slovacca,

il territorio della Repubblica di Finlandia,

il territorio del Regno di Svezia,

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


25.1.2005   

IT

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L 21/5


REGOLAMENTO (CE) N. 110/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2005

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo d'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si sono collocati contemporaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

(2)

Dall'analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg, tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2003 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio (2).

(3)

Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione (3).

(4)

L'importo dell'indennità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

(5)

I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(6)

I quantitativi di albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

(7)

In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2000, 2001 e 2002.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti:

Prodotto

Importo massimo dell'indennità

(EUR/tonnellata)

Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg

24

Articolo 2

1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg: 11 433,536 tonnellate.

2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3.

(3)  GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.


ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità

(in tonnellate)

Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg

Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)

Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)

Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EU — Totale

10 438,496

995,040

11 433,536


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo

25.1.2005   

IT

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L 21/8


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

dell'11 gennaio 2005

sulla nomina del Mediatore europeo

(2005/46/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 21, secondo comma, e 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D,

vista la sua decisione del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore (1), modificata dalla sua decisione del 14 marzo 2002 (2),

visto l'articolo 194 del suo regolamento,

visto l'appello per la presentazione di candidature (3),

vista la votazione svoltasi nella seduta dell'11 gennaio 2005,

DECIDE:

Nikiforos DIAMANDOUROS è nominato Mediatore europeo.

Fatto a Strasburgo, addì 11 gennaio 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13.

(3)  GU C 213 del 25.8.2004, pag. 9.


Consiglio

25.1.2005   

IT

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L 21/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato

(2005/47/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

I trattati di adesione firmati il 16 aprile 2003 sono entrati in vigore il 1o maggio 2004.

(2)

La relazione (1) preparata dalla Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Repubblica del Sudafrica) (2) conclude che sono opportune talune modifiche a tale decisione, in particolare in vista dell'allargamento dell'Unione europea.

(3)

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha concluso che il sostegno preadesione per la Turchia sarà finanziato a partire dal 2004 nel quadro della linea di bilancio «spese di preadesione».

(4)

Dall'adozione della decisione 2000/24/CE, l'esperienza fatta dalla BEI in un settore in evoluzione come quello delle garanzie per la protezione degli investimenti ha evidenziato la necessità di rivedere la gamma dei rischi politici coperti dalla garanzia comunitaria e dei rischi commerciali sostenuti dalla BEI.

(5)

In base al sistema di ripartizione del rischio, la garanzia di bilancio deve coprire, oltre ai rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili, anche i rischi di denegata giustizia in caso di violazione di taluni contratti da parte del governo o di altre autorità di un paese terzo.

(6)

In base al sistema di ripartizione del rischio, la BEI dovrebbe assicurare i rischi commerciali mediante garanzie non statali ottenute da terzi o mediante ogni altro titolo o garanzia collaterale, nonché facendo affidamento sulla solidità finanziaria del debitore, secondo i propri criteri abituali.

(7)

Conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3), le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevedono l'iscrizione nel bilancio comunitario di un massimale di 200 milioni di EUR (ai prezzi del 1999) all'anno per la riserva per la garanzia dei prestiti.

(8)

Una stretta cooperazione tra la BEI e la Commissione dovrebbe garantire coerenza e sinergia con i programmi di cooperazione geografica dell'Unione europea e assicurare che le operazioni di prestito della BEI completino e rafforzino le politiche dell'Unione europea per dette regioni.

(9)

È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2000/24/CE del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/24/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia globale per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati e a sostegno dei corrispondenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi vicini dell'area sud-est, nei paesi terzi mediterranei, in America Latina ed Asia e nella Repubblica del Sudafrica.»;

ii)

al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal testo seguente:

«Il massimale complessivo di prestito è pari a 19 460 milioni di EUR, ripartito nel modo seguente:

Paesi vicini dell'area sud-est:

9 185 milioni di EUR,

Paesi terzi mediterranei:

6 520 milioni di EUR,

America Latina ed Asia:

2 480 milioni di EUR,

Repubblica del Sudafrica:

825 milioni di EUR,

Azione speciale per il sostegno del consolidamento e dell'intensificazione dell'Unione doganale CE-Turchia:

450 milioni di EUR;

e può essere utilizzato fino al 31 gennaio 2007. I crediti già firmati sono presi in considerazione e dedotti dai massimali regionali.».

b)

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

Paesi vicini dell'area sud-est: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro, Turchia,»;

ii)

nel secondo trattino sono soppresse le parole «Cipro», «Malta» e «Turchia».

2)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 31 luglio 2006.».

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  COM(2003) 603.

(2)  GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/778/CE (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.


25.1.2005   

IT

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L 21/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

(2005/48/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A sostegno della politica di prossimità dell’Unione europea, il Consiglio intende render possibile alla Banca europea per gli investimenti (BEI) accordare prestiti a favore di determinati tipi di progetti in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali («NSIO»), ossia la Bielorussia, la Moldova e l’Ucraina.

(2)

A sostegno dell’iniziativa riguardante la dimensione settentrionale, varata dal Consiglio di Helsinki del dicembre 1999, è stata adottata la decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (2).

(3)

I prestiti accordati dalla BEI nell’ambito della decisione 2001/777/CE stanno per raggiungere il massimale stabilito.

(4)

Nelle sue conclusioni, il Consiglio Ecofin del 25 novembre 2003 ha approvato uno stanziamento supplementare per prestiti della BEI alla Russia e agli NSIO, come nuovo sviluppo della decisione 2001/777/CE, per progetti nei settori nei quali la BEI fruisce di un vantaggio comparativo e dove si riscontra una richiesta insoddisfatta di crediti. I settori nei quali si ritiene che la BEI abbia un «vantaggio comparativo» sono l’ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea («TEN»), aventi incidenze transfrontaliere per uno Stato membro.

(5)

Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’UE sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Inoltre, si dovrà procedere all’opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

(6)

Il finanziamento della BEI sarà gestito secondo i criteri e procedure abituali da essa applicati, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti regole e procedure relative alla Corte dei conti e all’OLAF, secondo modalità atte a sostenere le politiche comunitarie. Dovranno esservi consultazioni regolari tra la BEI e la Commissione, per assicurare il coordinamento delle priorità e delle attività nei paesi in questione e per misurare i progressi verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi politici della Comunità.

(7)

Nell'ambito della valutazione completa del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 per i progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea, si tiene conto della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in appresso, la «BEI») una garanzia a copertura di tutti i pagamenti che essa non riceva, pur essendole dovuti, in relazione a crediti da essa aperti, secondo i suoi abituali criteri e per sostenere i pertinenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d’investimenti da realizzare in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali, ossia la Bielorussia, la Moldova e l’Ucraina.

Articolo 2

Progetti ammissibili

I progetti ammissibili presentano un interesse di rilievo per l’Unione europea nei seguenti settori:

ambiente,

trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

Articolo 3

Massimale e condizioni

1.   Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di EUR.

2.   È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del 100 %, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

3.   Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

l’ammissibilità, a norma dell’articolo 2;

b)

la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

La BEI e la BERS ripartiscono opportunamente i lavori tra loro, secondo modalità reciprocamente convenute e riferiscono ai sensi dell'articolo 5. In particolare, la BEI si avvale dell'esperienza maturata dalla BERS in Russia e negli NSIO.

Articolo 4

Ammissibilità dei singoli paesi

I singoli paesi divengono ammissibili, nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano condizioni adeguate, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.

Articolo 5

Relazioni

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate in base alla presente decisione, presentando nel contempo una valutazione dell’esecuzione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali cointeressate ai progetti.

Le suddette informazioni comprendono una valutazione del contributo che il prestito previsto nella presente decisione apporterà per il conseguimento dei pertinenti obiettivi di politica estera della Comunità.

Ai fini del primo e secondo capoverso, la BEI trasmette alla Commissione le opportune informazioni.

Articolo 6

Durata

La garanzia copre i prestiti sottoscritti sino al 31 gennaio 2007.

Se, allo scadere di tale periodo, i prestiti concessi dalla BEI non avranno raggiunto il massimale complessivo indicato all’articolo 3, paragrafo 1, il periodo suddetto è prorogato automaticamente di sei mesi.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali si concede la garanzia.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.


25.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

(2005/49/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, come modificato dalla decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (1), in particolare l'allegato I, articolo 3, paragrafo 3,

vista la raccomandazione del presidente della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2004,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia prevede l'istituzione di un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza.

(2)

Ai sensi del summenzionato paragrafo 3, le norme di funzionamento del comitato sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia. Occorre dare applicazione a tale disposizione,

DECIDE:

Articolo 1

Le norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.


ALLEGATO

Norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato e del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

1.

Il comitato è composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza.

2.

Tali personalità sono designate per un periodo di quattro anni. Al termine di tale periodo possono essere nuovamente designate.

3.

La presidenza del comitato è garantita da uno dei suoi membri, designato a tal fine del Consiglio.

4.

Il segretariato generale del Consiglio garantisce il segretariato del comitato. Fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato, compresa la traduzione di documenti.

5.

Il comitato si riunisce validamente se almeno cinque dei suoi membri sono presenti.

Il comitato delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti quello del presidente è decisivo.

6.

I membri del comitato che debbano spostarsi dal luogo di residenza per esercitare le loro funzioni beneficiano del rimborso delle spese sostenute e di un'indennità, alle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento n. 422/68/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado (1).

Il Consiglio si accolla le spese in questione.


(1)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1292/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 23).


Commissione

25.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2005

relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

[notificata con il numero C(2005) 34]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/50/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 giugno 2003, in materia di «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale — Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa» (2) definisce un approccio coerente alla sicurezza stradale nell'Unione europea. Inoltre, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 15 settembre 2003, intitolata «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti» (3), la Commissione annunciava la sua intenzione di varare l'iniziativa eSafety, destinata a migliorare la sicurezza stradale in Europa ricorrendo alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ai sistemi intelligenti per la sicurezza stradale, come le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. Il 5 dicembre 2003 anche il Consiglio, nelle conclusioni sulla sicurezza stradale (4), ha esortato al miglioramento della sicurezza dei veicoli mediante la promozione di nuove tecnologie quali la sicurezza elettronica.

(2)

Affinché lo sviluppo e l'introduzione delle apparecchiature radar a corto raggio nella Comunità avvengano in modo rapido e coordinato, occorre mettere velocemente a disposizione una banda di frequenze radio armonizzata e permanente affinché l'industria acquisisca la fiducia necessaria per realizzare gli opportuni investimenti.

(3)

Nella prospettiva di tale armonizzazione, il 5 agosto 2003 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) il mandato — ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE — di armonizzare lo spettro radio e facilitare l'introduzione coordinata di sistemi radar a corto raggio per autoveicoli.

(4)

In ossequio al mandato, la CEPT ha designato la banda 79 GHz come la banda di frequenze più idonea per lo sviluppo e l'introduzione a lungo termine dei sistemi radar a corto raggio per autoveicoli e ha disposto l’adozione della misura corrispondente entro gennaio 2005. La Commissione ha, pertanto, adottato la decisione 2004/545/CE, dell'8 luglio 2004, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (5).

(5)

La tecnologia a corto raggio per autoveicoli nella banda di frequenze 79 GHz, tuttavia, non è stata completamente sviluppata e non è ancora disponibile a costi economicamente vantaggiosi, sebbene resti inteso che il comparto industriale in questione promuoverà lo sviluppo di tale tecnologia per renderla disponibile quanto prima.

(6)

Nella relazione del 9 luglio 2004 alla Commissione europea, in ossequio al mandato del 5 agosto 2003, la CEPT ha designato la banda di frequenze 24 GHz quale soluzione temporanea per consentire la rapida introduzione dei sistemi radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità al fine di rispettare gli obiettivi dell'iniziativa eSafety, dal momento che la tecnologia è considerata sufficientemente matura per il funzionamento in quella banda. Gli Stati membri devono, pertanto, adottare misure adeguate alla situazione specifica dello spettro radio sul loro territorio per rendere disponibile una porzione sufficiente di spettro radio su base armonizzata nella banda 24 GHz (21,65-26,65 GHz), proteggendo al tempo stesso i servizi esistenti che operano in quella banda contro i disturbi pregiudizievoli.

(7)

In base alla nota 5340 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, tutte le emissioni nella banda 23,6-24,0 GHz sono proibite, al fine di proteggere l'utilizzo a titolo primario di questa banda per i servizi passivi di radioastronomia, esplorazione della Terra via satellite e ricerca spaziale. Tale proibizione è giustificata dal fatto che non possono essere tollerate in questa banda interferenze di altre emissioni che provochino disturbi pregiudizievoli a questi servizi.

(8)

La nota 5340 è soggetta all'attuazione nazionale e può essere applicata congiuntamente all'articolo 4.4 del regolamento delle radiocomunicazioni, a norma del quale nessuna frequenza può essere assegnata ad una stazione in deroga al regolamento delle radiocomunicazioni, salvo all'espressa condizione che tale stazione, quando utilizza la frequenza assegnata, non provochi disturbi pregiudizievoli ad una stazione che opera a norma delle disposizioni dell'UIT. Pertanto, nella sua relazione alla Commissione, la CEPT ha indicato che la nota 5340 non impedisce in modo tassativo alle amministrazioni di utilizzare le bande di frequenze coperte dalla nota, a condizione che non perturbino i servizi di altre amministrazioni, né si tenti di ottenere un riconoscimento internazionale di tale uso nell'ambito dell'UIT.

(9)

La banda di frequenze 23,6-24,0 GHz è di interesse primario per le comunità scientifica e meteorologica che la utilizzano per misurare il tenore di vapore acqueo, dato fondamentale per la misura della temperatura nell'ambito del servizio d'esplorazione della Terra via satellite. In particolare, tale frequenza svolge un ruolo importante nell'iniziativa GMES (Global Monitoring for Environment and Security) che intende istituire un sistema europeo di allarme operativo. La banda di frequenze 22,21-24,00 GHz è inoltre necessaria per misurare le righe spettroscopiche dell'ammoniaca e dell'acqua, nonché per le osservazioni continue del servizio di radioastronomia.

(10)

Le bande di frequenze 21,2-23,6 GHz e 24,5-26,5 GHz, che il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT assegna al servizio fisso a titolo primario, sono utilizzate ampiamente dai collegamenti fissi per soddisfare le esigenze dell'infrastruttura per le reti mobili di seconda e terza generazione (2G e 3G) esistenti e per lo sviluppo di reti fisse senza fili in banda larga.

(11)

Sulla base di studi di compatibilità tra i radar a corto raggio per autoveicoli e i servizi fissi, i servizi d'esplorazione della Terra via satellite e i servizi di radioastronomia, la CEPT è giunta alla conclusione che un'introduzione illimitata di sistemi radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz creerebbe disturbi pregiudizievoli inaccettabili alle applicazioni radio esistenti che operano in questa banda. Considerando il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e l'importanza di tali servizi, l'introduzione del radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz potrà avvenire solo a condizione che i servizi in questa banda siano sufficientemente protetti. A tale proposito, sebbene i segnali emessi dalle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli siano estremamente deboli nella maggior parte della banda di frequenze 24 GHz, è importante tenere conto dell'effetto cumulativo dell'utilizzo di numerose apparecchiature che, singolarmente, possono non provocare disturbi pregiudizievoli.

(12)

Secondo la CEPT, qualora si superasse un certo numero di veicoli che utilizzano la banda 24 GHz per radar a corto raggio per autoveicoli, le applicazioni esistenti che operano nella o in prossimità della banda 24 GHz avvertirebbero sempre più disturbi pregiudizievoli. In particolare, la CEPT è giunta alla conclusione che la condivisione della banda tra i servizi d'esplorazione della Terra via satellite e i radar a corto raggio per autoveicoli sarà possibile solo su base temporanea, se la percentuale di veicoli equipaggiata di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz viene limitata al 7 % dei veicoli circolanti in ogni mercato nazionale. Tale percentuale è stata calcolata sulla base dei pixel del servizio d'esplorazione della Terra via satellite, tuttavia si utilizzano i mercati nazionali come base di riferimento rispetto alla quale calcolare il valore limite, in quanto questo è il metodo più efficace di svolgere tale monitoraggio.

(13)

Nella relazione della CEPT si conclude inoltre che, per soddisfare i requisiti di protezione del servizio fisso, la condivisione della banda con i sistemi radar a corto raggio per autoveicoli sarà possibile solo su base temporanea se la percentuale di veicoli equipaggiati con tali radar che si trova entro il campo visivo di un ricevitore del servizio fisso viene limitata a meno del 10 %.

(14)

Sulla base del lavoro svolto dalla CEPT si presume, pertanto, che non si dovrebbero provocare disturbi pregiudizievoli ad altri utilizzatori della banda qualora il numero totale di veicoli registrati — messi in vendita o in servizio — equipaggiati di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz non superi il 7 % del numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro.

(15)

Al momento non si prevede che tale soglia possa essere raggiunta prima della data di riferimento del 30 giugno 2013.

(16)

Vari Stati membri utilizzano la banda 24 GHz anche per i controlli radar della velocità che contribuiscono alla sicurezza stradale. A seguito di studi di compatibilità realizzati tra alcuni sistemi operanti in Europa per tali applicazioni e sistemi radar a corto raggio, CEPT ha concluso che tale compatibilità è possibile mediante vari approcci, principalmente attraverso uno sdoppiamento delle frequenze centrali dei due sistemi di almeno 25 MHz, e che il rischio di interferenza nociva è basso, e non può provocare misurazioni errate della velocità. I produttori di veicoli utilizzanti sistemi radar a corto raggio si sono altresì impegnati a continuare ad intraprendere misure appropriate per assicurarsi che il rischio di interferenza sui controlli radar della velocità rimanga minimo. I sistemi radar a corto raggio nella banda 24 GHz non pregiudicano quindi in modo significativo l'affidabilità dei sistemi di controllo radar della velocità.

(17)

In futuro, alcuni Stati membri utilizzeranno la banda 21,4-22,0 GHz per il BSS (Broadcast Satellite Service, servizio di radiodiffusione satellitare) nella direzione spazio-Terra. In seguito a studi di compatibilità, le amministrazioni nazionali interessate hanno concluso che non esistono problemi di compatibilità se le emissioni dei radar a corto raggio per autoveicoli non superano -61,3 dBm/MHz per le frequenze inferiori a 22 GHz.

(18)

La Commissione, assistita dagli Stati membri, dovrebbe sottoporre le ipotesi e le precauzioni elencate in precedenza ad un esame permanente, obiettivo e adeguato, al fine di stabilire, sulla base di prove concrete, se la soglia del 7 % sarà superata in un mercato nazionale prima della data di riferimento, se detto superamento in un mercato nazionale provochi — o possa provocare a breve termine — disturbi pregiudizievoli agli altri utenti della banda oppure se si siano verificati disturbi pregiudizievoli ad altri utenti della banda anche al di sotto di detto valore limite.

(19)

Le informazioni derivanti da questa procedura di esame, potranno, pertanto, rendere necessarie modifiche alla presente decisione, in particolare per garantire che non siano provocati disturbi pregiudizievoli ad altri utenti della banda di frequenza.

(20)

Di conseguenza, non ci si può aspettare che la banda 24 GHz continui ad essere disponibile per i radar a corto raggio per autoveicoli fino alla data di riferimento, qualora una qualsiasi delle suddette ipotesi dovesse, in un qualsiasi momento, rivelarsi non più valida.

(21)

Per agevolare e rendere più efficaci il monitoraggio dell'utilizzo della banda 24 GHz e la procedura di esame, gli Stati membri possono decidere di rivolgersi direttamente ai produttori e agli importatori per avere le informazioni necessarie.

(22)

Come riferito dalla CEPT, l’uso contemporaneo della banda 22,21-24,00 GHz da parte dei radar a corto raggio per autoveicoli e del servizio di radioastronomia potrebbe provocare disturbi pregiudizievoli per quest'ultimo qualora si consentisse ai veicoli dotati di radar di circolare liberamente entro una determinata distanza da ciascuna stazione di radioastronomia. Di conseguenza, e tenendo presente che la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6), impone che le apparecchiature radio siano costruite in modo da evitare disturbi pregiudizievoli, i sistemi radar a corto raggio per autoveicoli che operano in alcune frequenze nella banda 22,21-24,00 GHz utilizzate dalla radioastronomia dovranno essere disattivati quando tali veicoli circolano all'interno di queste zone. Le stazioni di radioastronomia interessate e le loro relative zone di esclusione devono essere definite e giustificate dalle amministrazioni nazionali.

(23)

Affinché risulti efficace ed affidabile, è consigliabile che tale disattivazione sia effettuata automaticamente. Tuttavia, per consentire l'introduzione iniziale di sistemi a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz, può essere autorizzato un numero limitato di trasmettitori con disattivazione manuale in quanto, dato il loro numero limitato, si ritiene che la probabilità di provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radioastronomia resterebbe bassa.

(24)

La temporanea introduzione del radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz ha carattere eccezionale e non deve essere considerata un precedente per l'eventuale introduzione, a titolo provvisorio o permanente, di altre applicazioni nelle bande di frequenze soggette alla nota 5340 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Inoltre, il radar a corto raggio per autoveicoli non deve essere considerato un servizio vitale (safety of life), ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, e deve operare senza interferenze e senza protezione. Inoltre, il radar a corto raggio per autoveicoli non deve ostacolare lo sviluppo dell'utilizzo della banda 24 GHz per le applicazioni tutelate dalla nota 5340.

(25)

La commercializzazione e l’utilizzazione di sistemi radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz, sotto forma di dispositivi autonomi o integrati ulteriormente in veicoli già presenti sul mercato, non è compatibile con l'obiettivo di evitare disturbi pregiudizievoli alle applicazioni radio esistenti che operano in tale banda, dato che ciò potrebbe portare ad una proliferazione incontrollata di tali apparecchiature. Per contro, risulterebbe più facile controllare l'utilizzo di tali sistemi se questi sono elementi di un'integrazione complessa del cablaggio elettronico, della progettazione automobilistica e del pacchetto software di un veicolo e se sono installati originariamente in un nuovo veicolo oppure a sostituzione di un'apparecchiatura radar a corto raggio per autoveicoli già montata originariamente sul veicolo.

(26)

La presente decisione si applica tenendo conto e fatta salva la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (7), nonché la direttiva 1999/5/CE.

(27)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo della presente decisione è armonizzare le condizioni per la messa a disposizione e l'uso efficiente della banda 24 GHz dello spettro radio per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio» s'intende la banda 24.15 +/- 2,50 GHz;

2)

per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli» si intendono le apparecchiature radar montate nei veicoli stradali utilizzate per applicazioni di attenuazione delle collisioni e di sicurezza del traffico;

3)

per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità» si intendono le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate originariamente o in sostituzione di un'apparecchiatura già installata originariamente nel veicolo che sarà o che è stato registrato, immesso sul mercato o messo in servizio nella Comunità;

4)

per funzionamento «senza interferenza e senza protezione» si intende che non si possono causare interferenze nocive agli altri utilizzatori della banda di frequenze e non si possono esigere protezioni da interferenze nocive provenienti da operatori di altri sistemi o servizi che funzionano nella stessa banda;

5)

per «data di riferimento» s'intende il 30 giugno 2013;

6)

per «data di transizione» s'intende il 30 giugno 2007;

7)

per «veicolo» s'intende qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CE;

8)

per «disattivazione» s'intende l'interruzione delle emissioni da parte delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli;

9)

per «zona di esclusione» s'intende la zona attorno a una stazione di radioastronomia definita da un raggio equivalente ad una distanza specifica dalla stazione stessa;

10)

per «ciclo di funzionamento» s’intende la proporzione di tempo in un periodo di un’ora durante la quale un’apparecchiatura trasmette.

Articolo 3

La banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio è designata e messa a disposizione non appena possibile e entro il 1o luglio 2005, senza interferenza e senza protezione, per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 6.

La banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio rimane disponibile a tali condizioni fino alla data di riferimento, ed in considerazione dei requisiti nell’articolo 5.

Dopo tale data, la banda 24 GHz cesserà di essere disponibile per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate su qualsiasi veicolo, salvo il caso in cui tali apparecchiature fossero installate originariamente oppure sostituissero apparecchiature originariamente installate in un veicolo registrato, immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data nella Comunità.

Articolo 4

La banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio è resa disponibile per la parte di banda ultralarga delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli con una densità di potenza media massima pari a -41,3 dBm/MHz potenza isotropa equivalente irradiata (EIRP) e la cui densità di potenza di picco è pari a 0 dBm/50MHz EIRP, fatta eccezione delle frequenze sotto 22 GHz, dove la densità di potenza media massima sarà limitata a -61,3 dBm/MHz EIRP.

La banda di frequenze 24,05-24,25 GHz dello spettro radio è designata per la modalità/componente di emissione in banda stretta che può consistere in una portante non modulata, con una potenza di picco massima di 20 dBm EIRP ed un ciclo di funzionamento limitato a 10 % per emissioni di picco oltre -10 dBm EIRP.

Le emissioni all'interno della banda 23,6-24,0 GHz che appaiono a 30o o oltre al di sopra del piano orizzontale devono essere attenuate di almeno 25 dB per le apparecchiature radar a corto raggio immesse sul mercato prima del 2010 e di almeno 30 dB dopo tale data.

Articolo 5

1.   La messa a disposizione della banda 24 GHz per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli sarà oggetto di un attento controllo al fine di garantire che la premessa principale dell’apertura della banda a queste apparecchiature rimanga valida, e cioè che non si verifichino disturbi pregiudizievoli ad altri utenti della banda, in particolare verificando tempestivamente:

a)

il numero totale di veicoli immatricolati, immessi sul mercato o in circolazione che sono equipaggiati di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz in ciascuno Stato membro, al fine di accertarsi che tale numero non superi il 7 % del numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro;

b)

se gli Stati membri, o i fabbricanti e gli importatori, abbiano trasmesso informazioni adeguate circa il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz, al fine di monitorare adeguatamente l'uso della banda 24 GHz da parte di questo tipo di apparecchiature;

c)

se l'uso individuale o cumulativo di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz provochi, o possa provocare a breve termine, disturbi pregiudizievoli ad altri utenti nella banda 24 GHz oppure nelle bande adiacenti in almeno uno Stato membro, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di cui alla lettera a);

d)

se la data di riferimento continua ad essere adeguata.

2.   Oltre alla procedura di esame di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2009 deve essere eseguita una revisione di fondo per verificare se le ipotesi iniziali relative al funzionamento delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz siano ancora valide, nonché se lo sviluppo della tecnologia dei radar a corto raggio per autoveicoli nella banda di frequenze 79 GHz stia progredendo ad un ritmo che consenta un’ampia disponibilità di applicazioni di radar a corto raggio per autoveicoli in questa banda dello spettro radio entro il 1o luglio 2013.

3.   La revisione di fondo può essere avviata su richiesta motivata di un membro del comitato per lo spettro radio, oppure su iniziativa della Commissione.

4.   Gli Stati membri assistono la Commissione nello svolgimento delle procedure di esame di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurando la rilevazione e la comunicazione tempestiva alla Commissione delle informazioni necessarie, in particolare di quelle citate nell'allegato.

Articolo 6

1.   Le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli installate a bordo di veicoli funzionano solo quando il veicolo è in stato di attività.

2.   Le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità assicurano la protezione delle stazioni di radioastronomia operanti nella banda di frequenze 22,21-24,00 GHz dello spettro radio definite nell'articolo 7 mediante la disattivazione automatica all’interno di una zona di esclusione specifica oppure per mezzo di un altro metodo che garantisca un'analoga protezione di queste stazioni, senza alcun intervento da parte del conducente del veicolo.

3.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, è ammessa la disattivazione manuale per le apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli messe in servizio nella Comunità e che operano nella banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio prima della data di transizione.

Articolo 7

Ogni Stato membro stabilisce quali sono le stazioni nazionali di radioastronomia che operano nella banda 23,6-24,0 GHz dello spettro radio che devono essere protette nel proprio territorio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché le caratteristiche delle zone di esclusione di ciascuna stazione. Tali informazioni, corredate da adeguate giustificazioni, devono essere notificate alla Commissione entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  COM(2003) 311.

(3)  COM(2003) 542.

(4)  Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea in materia di sicurezza stradale, 15058/03 TRANS 307.

(5)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).


ALLEGATO

Informazioni necessarie per il monitoraggio dell'uso della banda 24 GHz da parte dei radar a corto raggio per autoveicoli

Il presente allegato precisa i dati necessari per stabilire l'indice di penetrazione degli autoveicoli equipaggiati di radar a corto raggio in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 5. Tali dati sono utilizzati per calcolare la percentuale di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz rispetto al numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro.

I dati che seguono devono essere rilevati su base annuale:

1)

il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz prodotti e/o immessi sul mercato e/o registrati per la prima volta durante l'anno di riferimento nella Comunità;

2)

il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz importati da un paese terzo nel corso dell'anno di riferimento;

3)

il numero totale di veicoli in circolazione durante l'anno di riferimento.

Tutti i dati devono essere accompagnati da una valutazione circa il grado d'incertezza delle informazioni fornite.

Oltre ai dati elencati in precedenza, deve essere comunicata tempestivamente qualsiasi altra informazione che possa aiutare la Commissione a mantenere una visione d’insieme sull'uso dalla banda 24 GHz da parte dei dispositivi radar a corto raggio per autoveicoli, ivi comprese le informazioni circa:

le tendenze presenti e future del mercato, sia all'interno che all'esterno della Comunità;

le vendite nel mercato secondario e la modifica di apparecchiature già installate;

l’evoluzione delle tecnologie e dalle applicazioni alternative, in particolare il radar a corto raggio per autoveicoli operante nella banda 79 GHz a norma della decisione 2004/545/CE.


25.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2005

che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2005) 92]

(2005/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, la terra originaria dei paesi terzi non può, in linea di principio, essere introdotta nella Comunità.

(2)

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) gestisce un programma di prevenzione e di eliminazione degli antiparassitari obsoleti per fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nell’identificazione ed eliminazione degli stock di antiparassitari obsoleti, nonché della terra contaminata da questi prodotti in seguito a infiltrazioni. Peraltro, due strumenti giuridici vincolanti a livello internazionale disciplinano la produzione, l’uso e le emissioni di sostanze inquinanti organiche persistenti e la gestione sicura dei rifiuti contenenti queste sostanze, allo scopo di proteggere la salute umana e tutelare l’ambiente. Dal momento che i paesi in via di sviluppo e i paesi con economie in fase di transizione non sempre dispongono dei mezzi adeguati per distruggere gli stock e la terra contaminata in condizioni di sicurezza, ovvero a predisporne il ritrattamento, accordi e programmi internazionali prevedono la spedizione della terra in questione verso impianti di trattamento per la trasformazione o la distruzione.

(3)

Il succitato programma dispone che la terra venga imballata ed etichettata conformemente alle norme del codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), avvalendosi esclusivamente di contenitori autorizzati dalle Nazioni Unite. Oltre al codice IMDG, la spedizione deve essere conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2).

(4)

La Commissione ritiene che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali qualora la terra venga trattata in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (3), in modo tale da garantire che il contenuto di antiparassitari o di inquinanti organici persistenti venga distrutto o trasformato in modo irreversibile.

(5)

Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe per un periodo limitato di tempo e a determinate condizioni onde consentire l’importazione della terra contaminata.

(6)

L'autorizzazione a concedere deroghe va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi, ovvero qualora queste non siano state rispettate.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i divieti di cui al punto 14 dell’allegato III, parte A, della stessa direttiva, nonché alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i requisiti particolari di cui al punto 34 dell’allegato IV, parte A, sezione I, relativi alla terra originaria di alcuni paesi terzi.

L’autorizzazione a concedere deroghe di cui al paragrafo 1 è soggetta alle condizioni specifiche fornite in allegato e si applica unicamente alla terra introdotta nella Comunità tra il 1o marzo 2005 e il 28 febbraio 2007 e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

L’autorizzazione non prescinde da ulteriori autorizzazioni o procedure richieste in forza di altre normative.

Articolo 2

Anteriormente al 31 dicembre dell'anno di importazione, gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione e agli altri Stati membri, confomemente a quanto specificato al punto 7 dell’allegato, per ciascuna partita di terra importata precedentemente alla data indicata, in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le spedizioni introdotte nel proprio territorio in applicazione della presente decisione che sono risultate non conformi alle condizioni qui stabilite.

Articolo 4

La presente decisione può essere revocata qualora le condizioni di cui all’allegato risultino insufficienti a prevenire l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).

(2)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(3)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.


ALLEGATO

Condizioni specifiche relative alla terra originaria dei paesi terzi beneficiari della deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione

1.

La terra deve essere:

a)

terra contaminata da antiparassitari, che rientra nel programma della FAO sulla prevenzione e l’eliminazione degli antiparassitari obsoleti o in programmi analoghi multilaterali, ovvero terra contaminata da inquinanti organici persistenti che figurano nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente agli inquinanti organici persistenti;

b)

imballata in fusti o sacchi conformemente al codice IMDG e trasportata dal luogo di imballaggio nel paese di origine all’impianto di trattamento sito nella Comunità in contenitori da trasporto sigillati, conformemente al regolamento (CEE) n. 259/93;

c)

destinata a essere trattata nella Comunità in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

2.

La terra deve essere accompagnata da un certificato fitosanitario emesso dal paese di origine conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Alla voce «Dichiarazione supplementare», il certificato deve recare la seguente dicitura: «La presente partita è conforme alle condizioni di cui alla decisione 2005/51/CE».

3.

Prima dell’introduzione nella Comunità, l’importatore sarà informato ufficialmente di quanto disposto nei punti da 1 a 7 del presente allegato. L’importatore fornisce con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione informazioni dettagliate relative a ciascuna partita, indicando quanto segue:

a)

il quantitativo e l’origine della terra;

b)

la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto di entrata nella Comunità;

c)

il nome, l’indirizzo e l’ubicazione degli impianti di cui al punto 5 dove verrà trattata la terra.

Non appena ne è a conoscenza, l'importatore comunica ogni eventuale cambiamento dei dati di cui sopra agli organismi responsabili.

4.

La terra deve essere introdotta attraverso i punti d’entrata situati nel territorio di uno Stato membro e designati da questo ai fini della presente deroga; detti punti d’entrata sono notificati con sufficiente anticipo dagli Stati membri alla Commissione e sono disponibili, su richiesta, per gli altri Stati membri. Deve essere garantito il trasporto diretto fra il punto d’entrata e il luogo in cui si procede al trattamento. Nei casi in cui l’introduzione nella Comunità avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della deroga, gli organi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione informano gli organi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con esso al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente decisione.

5.

La terra deve essere trattata esclusivamente in impianti:

a)

di cui, conformemente al punto 3, sono stati notificati il nome, l’indirizzo e l’ubicazione agli organismi ufficiali responsabili;

b)

ufficialmente registrati e riconosciuti ai fini della presente deroga dagli organismi ufficiali responsabili.

Qualora gli impianti siano ubicati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, nel momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui la terra verrà trattata, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti in causa.

6.

Presso gli impianti di cui al punto 5:

a)

la terra deve essere manipolata alla stregua dei rifiuti pericolosi con tutte le precauzioni del caso;

b)

la terra deve essere trattata in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

7.

Lo Stato membro che si avvale della deroga comunica annualmente e per ciascuna introduzione quanto indicato al punto 3 alla Commissione e agli altri Stati membri.


Documenti allegati al bilancio generale per l'Unione europea

25.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/25


Secondo bilancio rettificativo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per il 2004

(2005/52/CE, Euratom)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA), adottato dal consiglio di amministrazione il 10 giugno 2004, «il bilancio e i bilanci rettificativi, una volta adottati definitivamente, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

Il secondo bilancio rettificativo dell’EMEA per il 2004 è stato adottato dal consiglio di amministrazione il 16 dicembre 2004 (MB/186896/2004).

TABELLA DELL'ORGANICO

Categorie e gradi

Impieghi temporanei

2004

A*16

A*15

1

A*14

5

A*13

A*12

34

A*11

40

A*10

42

A*9

A*8

37

A*7

A*6

A*5

Totale

159

B*11

B*10

6

B*9

B*8

10

B*7

14

B*6

12

B*5

9

B*4

B*3

Totale

51

C*7

C*6

19

C*5

24

C*4

48

C*3

6

C*2

C*1

Totale

97

D*5

D*4

2

D*3

5

D*2

Totale

7

Totale generale

314