ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 52/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
103,7 |
204 |
102,9 |
|
999 |
103,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
146,7 |
220 |
236,8 |
|
999 |
191,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
140,0 |
204 |
203,2 |
|
999 |
171,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
50,2 |
204 |
51,5 |
|
220 |
49,2 |
|
448 |
33,8 |
|
999 |
46,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
72,0 |
999 |
72,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
73,6 |
204 |
52,3 |
|
400 |
77,2 |
|
464 |
149,6 |
|
624 |
76,6 |
|
999 |
85,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
51,8 |
608 |
16,0 |
|
999 |
33,9 |
|
0808 10 80 |
400 |
104,0 |
404 |
111,8 |
|
720 |
65,7 |
|
999 |
93,8 |
|
0808 20 50 |
400 |
99,6 |
999 |
99,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 53/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (2) ha fissato le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo in determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore di tale approvvigionamento. |
(2) |
In applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione (3) fissa il bilancio di approvvigionamento previsionale in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati. |
(3) |
È opportuno fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 2005. |
(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3175/94. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto dei comitati di gestione per i settori interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 3175/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 22).
(3) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2004 (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 31).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2005
(in t) |
|||
Quantitativi |
2005 |
||
Prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria |
Codici NC |
Isole del gruppo A |
Isole del gruppo B |
Cereali in chicchi |
1001, 1002, 1003, 1004 e 1005 |
9 000 |
70 000 |
Orzo originario di Limnos |
1003 |
3 000 |
|
Farina di frumento |
1101 e 1102 |
11 000 |
38 000 |
Residui e cascami delle industrie alimentari |
da 2302 a 2308 |
9 000 |
53 000 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
2309 20 |
2 000 |
17 000 |
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati |
1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99 |
2 000 |
7 000 |
Sementi di cotone |
1207 20 90 |
1 000 |
3 000 |
Totale del gruppo |
34 000 |
188 000 |
|
Totale |
225 000 |
La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.»
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 54/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento. |
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento francese è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 4 288 tonnellate di risone detenuto da tale organismo. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 gennaio 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 marzo 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento francese:
ONIC |
Service «Intervention» |
21, avenue Bosquet |
F-75341 Paris Cedex 07 |
Fax: (33) 144 18 20 08. |
Articolo 3
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
gruppi |
1 |
quantitativo (approssimativo) |
4 288 t |
anni di raccolta |
2002 |
tipi di riso |
Ariete |
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 55/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento. |
(2) |
La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento italiano è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 397 tonnellate di risone detenuto da tale organismo. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'organismo d'intervento italiano indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 26 gennaio 2005.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 marzo 2005.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento italiano:
Ente Nazionale Risi (ENR) |
Piazza Pio XI, 1 |
I-20123 Milano |
Tel. (39) 02 885 51 11 |
Fax (39) 02 86 13 72. |
Articolo 3
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(2) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
ALLEGATO
gruppi |
1 |
quantitativo (approssimativo) |
20 397 t |
anni di raccolta |
1999 |
tipi di riso |
tutti |
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 56/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
relativo alla 74a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. |
(3) |
L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per quanto concerne la 74a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 gennaio 2005, non è dato alcun seguito alla gara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 57/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 10a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 10a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 11 gennaio 2005, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 201,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 58/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 3 al 10 gennaio 2005, a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina. |
(2) |
Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005 possano essere accettate e fissare, in base alle categorie di importatori e all’origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 3 al 10 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la categoria di importatori e l’origine interessate, le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, presentate successivamente al 10 gennaio 2005 e anteriormente alla data che figura all’allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.
ALLEGATO I
Origine dei prodotti |
Percentuali di attribuzione |
||||||
Bulgaria |
Romania |
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina |
||||
|
100 % |
— |
88,10 % |
100 % |
|||
|
6,67 % |
— |
|||||
|
ALLEGATO II
Origine dei prodotti |
Date |
|||||
Bulgaria |
Romania |
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina |
|||
|
1.7.2005 |
1.7.2005 |
1.1.2006 |
1.7.2005 |
||
|
1.1.2006 |
1.7.2005 |
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 59/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
208 |
212 |
— |
— |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
73 |
73 |
— |
— |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 60/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 327a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 327a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
67 EUR/100 kg, |
||
|
74 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 61/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 11a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 11a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 11 gennaio 2005, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 62/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
(2) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha reso un parere nei termini stabiliti dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
2. Per i seguenti prodotti non viene dato seguito alla gara:
— |
burro ≥ 82 % con rivelatori, formula B, |
— |
burro concentrato senza rivelatori, formula B. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 gennaio 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 155a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
57 |
53 |
— |
53 |
Burro < 82 % |
55,1 |
51,8 |
— |
— |
|
Burro concentrato |
68,5 |
64,5 |
68 |
— |
|
Crema |
|
|
26 |
22 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
63 |
— |
— |
— |
Burro concentrato |
75 |
— |
75 |
— |
|
Crema |
— |
— |
29 |
— |
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 63/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o marzo al 31 maggio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori il 10 e 11 gennaio 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina. |
(2) |
I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte dei nuovi importatori il 10 e 11 gennaio 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari dell'Argentina. |
(3) |
È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 13 gennaio 2005 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 10 e 11 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione il 13 gennaio 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o marzo al 31 maggio 2005 e presentate dopo l'11 gennaio 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
ALLEGATO I
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||||||
Cina |
Paesi terzi diversi da Cina e Argentina |
Argentina |
|||||||
|
13,013 % |
93,943 % |
100,000 % |
||||||
|
0,725 % |
18,642 % |
4,414 % |
||||||
|
ALLEGATO II
Origine dei prodotti |
Date |
||||
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina |
Argentina |
|||
|
31.5.2005 |
31.5.2005 |
— |
||
|
31.5.2005 |
31.5.2005 |
11.4.2005 |
15.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 13/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 64/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2005
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 gennaio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 gennaio 2005
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
15,93 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
38,09 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
56,20 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
56,20 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
38,09 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 30.12.2004-14.1.2005
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 29,41 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: — EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].