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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
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Rettifiche |
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* |
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* |
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* |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
|
7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 11/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
106,3 |
|
204 |
73,0 |
|
|
999 |
89,7 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
124,2 |
|
999 |
124,2 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
113,3 |
|
204 |
94,3 |
|
|
999 |
103,8 |
|
|
0805 10 20 |
052 |
49,2 |
|
204 |
56,8 |
|
|
220 |
39,7 |
|
|
448 |
27,7 |
|
|
999 |
43,4 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
67,8 |
|
999 |
67,8 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
72,6 |
|
204 |
47,5 |
|
|
400 |
79,9 |
|
|
464 |
140,9 |
|
|
624 |
81,8 |
|
|
999 |
84,5 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
61,0 |
|
528 |
45,1 |
|
|
999 |
53,1 |
|
|
0808 10 80 |
400 |
102,3 |
|
404 |
94,8 |
|
|
720 |
71,2 |
|
|
999 |
89,4 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
100,8 |
|
999 |
100,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
|
7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 12/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), e in particolare il suo articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. A motivo della natura severa di tali norme, sono state previste misure transitorie. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas. |
|
(4) |
La Commissione ha richiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per consentire la fissazione di norme alternative di trasformazione per impianti di compostaggio e di produzione di biogas. L’EFSA dovrebbe emettere il suo parere per la fine del 2004. In attesa del parere dell’EFSA, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per evitare perturbazioni del mercato. |
|
(5) |
Occorre, pertanto, prolungare ulteriormente la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, affinchè gli Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le norme nazionali in materia trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione di biogas. |
|
(6) |
Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 809/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».
Articolo 2
All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 810/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.
(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.
|
7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 13/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla «partecipazione sociale»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo. |
|
(2) |
Secondo quanto stabilito dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono necessarie misure di esecuzione per quanto riguarda l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Per il 2006 deve essere definito l'elenco delle variabili target secondarie incluse nel modulo «partecipazione sociale» (che riguarda in particolare la partecipazione agli eventi culturali, l'integrazione con i parenti, gli amici e i vicini e la partecipazione nelle attività formali e informali) insieme ai codici e alle definizioni di variabili. |
|
(3) |
Le misure indicate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco delle variabili target secondarie, dei codici delle variabili e delle definizioni per il modulo 2006 relativo alla «partecipazione sociale» da inserire nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) è contenuto nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
ALLEGATO
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti unità, modalità di raccolta dei dati, periodi di riferimento e definizioni.
1. UNITÀ
Saranno fornite informazioni per tutti gli attuali membri del nucleo familiare o, se possibile, per tutti i rispondenti selezionati, di età pari o superiore a 16 anni.
2. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI
Considerando le caratteristiche delle informazioni da raccogliere, sono consentite solo interviste personali (interviste indirette solo eccezionalmente per persone temporaneamente assenti o non in grado di sottoporsi alle interviste dirette) o informazioni ricavate da registri.
3. PERIODO DI RIFERIMENTO
|
— |
«Ultimi 12 mesi»: per le variabili collegate alla partecipazione ad eventi culturali e alla partecipazione ad attività formali e informali. |
|
— |
«Abituale»: per le variabili collegate all'integrazione con parenti e amici. Il termine «abituale» si riferisce alla frequenza usuale con cui le attività hanno luogo durante un anno normale. |
|
— |
«Attuale»: per la variabile «Capacità di chiedere aiuto a parenti, amici o vicini». |
4. DEFINIZIONI
|
a) |
Parenti: il termine dev’essere inteso nel suo significato più ampio e comprende padre/madre/figli, fratelli e sorelle, nonni, zii, cugini, nipoti e parenti acquisiti. |
|
b) |
Amici: persone che il rispondente incontra nel suo tempo libero (vale a dire dopo le ore di lavoro, durante il fine settimana o le vacanze) e con le quali condivide argomenti privati. |
|
c) |
Incontrare significa passare del tempo con parenti e amici nel proprio domicilio o altrove. Può anche significare conversare o effettuare insieme un qualche tipo di attività. Incontrare semplicemente qualcuno per caso non è considerato come stare insieme. |
|
d) |
Frequenza dell’incontro/contatto con amici e parenti: si riferisce alla frequenza con cui il rispondente si incontra/è in contatto con parenti/amici. Non deve essere considerata solo la persona con la quale il rispondente si incontra/è in contatto più spesso. Se il rispondente incontra i suoi amici/parenti «una volta all’anno» durante le vacanze o le feste, la risposta dovrà essere «almeno una volta all’anno». |
|
e) |
Attività informali volontarie: l’espressione si riferisce alle attività che avvengono al di fuori di un contesto organizzato e tendono ad essere compiute su base individuale. Le attività informali volontarie comprendono: cucinare per altri, assistere persone in ospedali/a domicilio, accompagnare persone a passeggiare o a fare spese, ecc. Escludono qualunque attività che il rispondente compie per la sua famiglia, nel suo lavoro o nell'ambito di organizzazioni volontarie. |
|
f) |
Partecipazione ad eventi culturali: l’espressione si riferisce alle seguenti attività: andare al cinema, assistere a spettacoli dal vivo, visitare siti culturali o assistere ad eventi sportivi dal vivo, ovunque tali eventi si verifichino e siano essi realizzati da professionisti o da dilettanti. Per le attività sportive e gli spettacoli dal vivo, si intende per partecipazione solo quella in qualità di spettatori. |
TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET
|
Nome della variabile |
Modulo 2006 |
Partecipazione sociale |
|
Codice |
Variabile target |
|
|
Dati di base |
||
|
RB030 |
|
ID personale |
|
Numero Id |
Numero di identificazione personale (PID) |
|
|
PS005 |
|
Peso personale trasversale |
|
0+(Formato 2.5) |
Peso |
|
|
Partecipazione a eventi culturali |
||
|
PS010 |
|
Numero di volte in cui si assiste a spettacoli cinematografici |
|
1 |
Mai |
|
|
2 |
1-3 volte |
|
|
3 |
4-6 volte |
|
|
4 |
7-12 volte |
|
|
5 |
Più di 12 volte |
|
|
PS010_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS020 |
|
Numero di volte in cui si assiste a spettacoli dal vivo (teatro, concerti, opere, balletto e danza) |
|
1 |
Mai |
|
|
2 |
1-3 volte |
|
|
3 |
4-6 volte |
|
|
4 |
7-12 volte |
|
|
5 |
Più di 12 volte |
|
|
PS020_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS030 |
|
Numero di visite a siti culturali |
|
1 |
Mai |
|
|
2 |
1-3 volte |
|
|
3 |
4-6 volte |
|
|
4 |
7-12 volte |
|
|
5 |
Più di 12 volte |
|
|
PS030_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS040 |
|
Numero di volte in cui si assiste ad eventi sportivi dal vivo |
|
1 |
Mai |
|
|
2 |
1-3 volte |
|
|
3 |
4-6 volte |
|
|
4 |
7-12 volte |
|
|
5 |
Più di 12 volte |
|
|
PS040_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
Integrazione con parenti, amici e vicini |
||
|
PS050 |
|
Frequenza degli incontri con parenti |
|
1 |
Ogni giorno |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS050_F |
-2 |
N/A (Nessun parente) |
|
-1 |
Dato mancante |
|
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS060 |
|
Frequenza degli incontri con amici |
|
1 |
Ogni giorno |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS060_F |
-2 |
N/A (Nessun amico) |
|
-1 |
Dato mancante |
|
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS070 |
|
Frequenza dei contatti con parenti |
|
1 |
Ogni giorno |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volte al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta l'anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS070_F |
-2 |
N/A (Nessun parente) |
|
-1 |
Dato mancante |
|
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS080 |
|
Frequenza di contatti con amici |
|
1 |
Ogni giorno |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS080_F |
-2 |
N/A (Nessun amico) |
|
-1 |
Dato mancante |
|
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
Integrazione con parenti, amici e vicini |
||
|
PS090 |
|
Capacità di chiedere aiuto a parenti, amici o vicini |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS090_F |
-2 |
N/A (Nessun parente, amico, vicino) |
|
-1 |
Dato mancante |
|
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
Partecipazione formale e informale |
||
|
PS100 |
|
Partecipazione ad attività volontarie informali |
|
1 |
Ogni giorno |
|
|
2 |
Ogni settimana (non ogni giorno) |
|
|
3 |
Alcune volte al mese (non ogni settimana) |
|
|
4 |
Una volta al mese |
|
|
5 |
Almeno una volta all’anno (meno di una volta al mese) |
|
|
6 |
Mai |
|
|
PS100_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS110 |
|
Partecipazione ad attività di partiti politici o sindacati |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS110_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS120 |
|
Partecipazione ad attività di associazioni professionali |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS120_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS130 |
|
Partecipazione ad attività di chiese o altre organizzazioni religiose |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS130_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS140 |
|
Partecipazione ad attività di organizzazioni o gruppi ricreativi |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS140_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS150 |
|
Partecipazione ad attività di enti caritativi |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS150_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
PS160 |
|
Partecipazione ad attività di altri gruppi od organizzazioni |
|
1 |
Sì |
|
|
2 |
No |
|
|
PS160_F |
-1 |
Dato mancante |
|
1 |
Variabile compilata |
|
|
7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 14/2005 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2005
recante quarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 22 e il 23 dicembre 2004, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. |
|
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2145/2004 della Commissione (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 6).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
|
1) |
La voce seguente è depennata dall'elenco delle «Persone fisiche»:
|
|
2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco delle «Persone fisiche»:
|
|
7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 15/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 8, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (3), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
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(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
|
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
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a) |
0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso; |
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b) |
11,81 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).
(3) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 16/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese. |
|
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
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(5) |
Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione. |
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(6) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
|
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
|
(8) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (6) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
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(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 163 dell'1.5.2004, pag. 14).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
(6) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 gennaio 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione dei prodotti (1) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
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In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
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– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
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|
– negli altri casi |
— |
— |
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1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
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|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
|
– negli altri casi: |
|
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|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
— |
— |
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|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– – negli altri casi |
— |
— |
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|
1002 00 00 |
Segala |
— |
— |
|
1003 00 90 |
Orzo |
|
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
— |
— |
|
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
|
1004 00 00 |
Avena |
— |
— |
|
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
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|
– amido |
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|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
4,093 |
4,093 |
|
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
1,238 |
1,238 |
|
|
– – negli altri casi |
4,093 |
4,093 |
|
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): |
|
|
|
|
– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
3,070 |
3,070 |
|
|
– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
0,929 |
0,929 |
|
|
– – negli altri casi |
3,070 |
3,070 |
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
1,238 |
1,238 |
|
|
– altre (incluso allo stato naturale) |
4,093 |
4,093 |
|
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Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: |
|
|
|
|
– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) |
3,724 |
4,093 |
|
|
– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) |
1,238 |
1,238 |
|
|
– negli altri casi |
4,093 |
4,093 |
|
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ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
|
– a grani medi |
— |
— |
|
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
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1006 40 00 |
Rotture di riso |
— |
— |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina |
— |
— |
(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).
(2) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(4) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 17/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 9/2005 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 4 del 6.1.2005, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 7 gennaio 2005
|
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
19,48 |
6,56 |
|
1701 11 90 (1) |
19,48 |
12,31 |
|
1701 12 10 (1) |
19,48 |
6,37 |
|
1701 12 90 (1) |
19,48 |
11,79 |
|
1701 91 00 (2) |
19,14 |
17,01 |
|
1701 99 10 (2) |
19,14 |
11,56 |
|
1701 99 90 (2) |
19,14 |
11,56 |
|
1702 90 99 (3) |
0,19 |
0,45 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 18/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 7 gennaio 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
|
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
|
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
|
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 7 gennaio 2005
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(EUR) |
|||
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
|
1703 10 00 (2) |
9,30 |
— |
0 |
|
1703 90 00 (2) |
10,21 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 19/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
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(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
|
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
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(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
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(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
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(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
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(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
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(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
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(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
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(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 2005
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Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
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1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,01 (1) |
|||
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1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,73 (1) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,01 (1) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,73 (1) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4240 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
42,40 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
41,02 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
41,02 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4240 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 20/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 16a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
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(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 16a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,160 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 21/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2). |
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(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
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(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate il 31 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 17,99 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 22/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004. |
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(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 dicembre 2004 al 6 gennaio 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
(3) GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.
Rettifiche
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/26 |
Rettifica della posizione comune 2004/848/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 367 del 14 dicembre 2004 )
A pagina 37, l’allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino,
|
1. |
Lydia Mihajovua YERMOSHINA, presidentessa della commissione elettorale centrale della Bielorussia, nata il 29 gennaio 1953 a Slutsk (Regione di Minsk). |
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2. |
Yuri Nikolaevich PODOBED, tenente colonnello della milizia, Unità delle forze speciali (OMON), Ministro degli Affari interni, nato il 5 marzo 1962 a Slutsk (Regione di Minsk).» |
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/26 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 16 del 23 gennaio 2004 )
A pagina 10, articolo 17, paragrafo 2, dodicesimo trattino:
anziché:
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«— |
Térítésmentes terjesztésre szánt termék (103/2004. sz. EK rendelet)», |
leggi:
|
«— |
Térítésmentes terjesztésre szánt termék (103/2004/EK rendelet». |
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/26 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione, del 14 aprile 2004, recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 106 del 15 aprile 2004 )
A pagina 12, articolo 4, paragrafo 4, secondo comma:
anziché:
«Tuttavia, i nuovi Stati membri interessati sono finanziariamente responsabili per l'uso degli aiuti ricevuti nel 2004 in violazione dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1433/2003.»,
leggi:
«Tuttavia, i nuovi Stati membri interessati sono finanziariamente responsabili per l'uso degli aiuti ricevuti nel 2004 e nel 2005 in violazione dell'articolo 6 o dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1433/2003.»