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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 5/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
103,3 |
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204 |
52,9 |
|
|
999 |
78,1 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
108,6 |
|
999 |
108,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
108,4 |
|
204 |
61,3 |
|
|
999 |
84,9 |
|
|
0805 10 10 , 0805 10 30 , 0805 10 50 |
052 |
52,3 |
|
204 |
55,5 |
|
|
220 |
40,9 |
|
|
448 |
34,4 |
|
|
999 |
45,8 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
49,5 |
|
999 |
49,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
62,4 |
|
204 |
47,5 |
|
|
400 |
78,0 |
|
|
464 |
140,9 |
|
|
624 |
77,5 |
|
|
999 |
81,3 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
49,4 |
|
528 |
45,1 |
|
|
999 |
47,3 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
400 |
68,3 |
|
720 |
68,5 |
|
|
999 |
68,4 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
93,7 |
|
999 |
93,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 6/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 gennaio 2005
che rettifica i regolamenti (CE) n. 46/2003 e (CE) n. 47/2003 per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che stabilisce le regole applicabili ai miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita (2) si applica ad imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi. |
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(2) |
Si è riscontrato un errore nel regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita (3), e nel regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, i quali prevedono che i prodotti oggetto di norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi possono essere presentati sotto forma di miscugli di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita avente peso netto inferiore a tre chilogrammi. |
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(3) |
Occorre pertanto rettificare i regolamenti (CE) n. 46/2003 e (CE) n. 47/2003 affinché gli imballaggi di vendita oggetto del presente dispositivo possano avere peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 46/2003, i termini «aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi».
Articolo 2
Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 47/2003, i termini «di peso netto inferiore a 3 chilogrammi» sono sostituiti dai termini «avente peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
(2005/4/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (1), in vigore dal 1o luglio 1997 (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli. L'articolo 14 prevede inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12. |
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(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione. |
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(3) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione tra la Comunità europea e l'Autorità palestinese.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le misure necessarie per l'attuazione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3.
Articolo 3
1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta un proprio regolamento interno.
Articolo 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
A. Lettera della Comunità
Egregio Signor …,
mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: «l'Autorità palestinese»), dall'altra (in seguito denominato: «l'accordo interinale di associazione»), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.
I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.
In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:
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1) |
il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere; |
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2) |
l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato; |
|
3) |
entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione. |
Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.
Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
B. Lettera dell'Autorità palestinese
Egregio Signor …,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: “l'Autorità palestinese”), dall'altra (in seguito denominato: “l'accordo interinale di associazione”), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti.
I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12.
In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue:
|
1) |
il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere; |
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2) |
l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato; |
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3) |
entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione. |
Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»
Posso comunicarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera.
Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.
Per l'Autorità palestinese
ALLEGATO I
PROTOCOLLO N. 1
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
|
1. |
I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato.
|
|
2. |
Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna «d».
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna «c». |
|
3. |
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. |
|
4. |
Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna «e». Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta. |
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1
|
Codice NC (1) |
Designazione (2) |
Riduzione % del dazio doganale NPF (3) |
Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) |
Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale (3) |
Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione) |
Disposizioni specifiche |
|
a |
b |
c |
d |
e |
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|
0409 00 00 |
Miele naturale |
100 |
500 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 250 t |
|
ex 0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 250 t |
|
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo |
100 |
|
60 |
2 000 |
|
|
ex 0703 10 |
Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
|
|
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile |
100 |
|
60 |
3 000 |
|
|
ex 0709 60 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, fresche o refrigerate: |
|
|
|
|
|
|
0709 60 10 |
peperoni |
100 |
|
40 |
1 000 |
|
|
0709 60 99 |
altre |
100 |
|
80 |
|
|
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio |
100 |
|
60 |
300 |
|
|
ex 0709 90 90 |
Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio |
100 |
|
60 |
|
|
|
0710 80 59 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, anche cotte in acqua o al vapore, congelate |
100 |
|
80 |
|
|
|
0711 90 10 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
80 |
|
|
|
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi |
100 |
500 |
0 |
|
|
|
ex 0805 10 |
Arance, fresche |
100 |
|
60 |
25 000 |
|
|
ex 0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi |
100 |
|
60 |
500 |
|
|
0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli |
100 |
|
80 |
|
|
|
ex 0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi |
100 |
|
40 |
800 |
|
|
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio |
100 |
1 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
|
0807 19 00 |
Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio |
100 |
|
50 |
10 000 |
|
|
0810 10 00 |
Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
|
0812 90 20 |
Arance, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
100 |
|
80 |
|
|
|
0904 20 30 |
Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate |
100 |
|
80 |
|
|
|
1509 10 |
Olio d'oliva vergine |
100 |
2 000 |
0 |
|
punto 4 — aumento annuo di 500 t |
|
2001 90 20 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico |
100 |
|
80 |
|
|
|
2005 90 10 |
Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate |
100 |
|
80 |
|
|
(1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).
(2) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(3) La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 1509 10 , la riduzione del dazio si applica al dazio specifico.
ALLEGATO II
PROTOCOLLO N. 2
relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità
|
1. |
I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato. |
|
2. |
I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella colonna «a», entro i limiti dei contingenti tariffari annuali indicati nella colonna «b» e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c». |
|
3. |
Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali in vigore nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna «c». |
|
4. |
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. |
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2
|
Codice NC |
Designazione |
Dazio (%) |
Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) |
Disposizioni specifiche |
|
a |
b |
c |
||
|
0102 90 71 |
Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche |
0 |
300 |
|
|
0202 30 90 |
Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» |
0 |
200 |
|
|
0206 22 00 |
Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati |
0 |
100 |
|
|
0406 |
Formaggi e latticini |
0 |
200 |
|
|
0407 00 19 |
Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche) |
0 |
120 000 pezzi |
|
|
1101 00 15 |
Farina di grano tenero e spelta |
0 |
13 000 |
|
|
2309 90 99 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
2 |
100 |
|
Commissione
|
5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
recante disposizioni per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009
[notificata con il numero C(2004) 5264]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/5/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5,
vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (3), in particolare l’articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5,
vista la direttiva 92/33/CE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (4), in particolare l’articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (5), in particolare l’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (6), in particolare l’articolo 43, paragrafi 3, 4 e 5,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (7), in particolare l’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (8), in particolare l’articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE dispongono l’adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l’esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione. |
|
(2) |
Le modalità tecniche per l’esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite nell’ambito del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. |
|
(3) |
Un invito a presentare progetti relativi all’esecuzione di tali prove ed analisi è stato pubblicato il 21 giugno 2004 sul sito Internet delle istituzioni europee (9). |
|
(4) |
Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di assegnazione fissati nell’invito a presentare progetti. Occorre selezionare i progetti e stabilire gli organismi responsabili dell’esecuzione delle prove, i costi eligibili nonché il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all’80 % dei costi eligibili. |
|
(5) |
È opportuno che le prove e le analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2004 siano effettuate nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009 e che le disposizioni particolari per l’esecuzione di tali prove ed analisi, nonché i costi eligibili e il contributo finanziario massimo della Comunità siano stabiliti ogni anno in un accordo firmato dall’ordinatore competente della Commissione e dall’organismo responsabile dell’esecuzione delle prove. |
|
(6) |
Nel caso di prove ed analisi comunitarie di durata superiore a un anno è opportuno che le fasi successive al primo anno siano autorizzate dalla Commissione senza ulteriore riferimento al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, purché siano disponibili gli stanziamenti necessari. |
|
(7) |
Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni oggetto delle prove e delle analisi, almeno per determinate piante selezionate. |
|
(8) |
Laddove le sementi dei vegetali siano abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri devono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie per garantire che siano tratte le opportune conclusioni. |
|
(9) |
I provvedimenti di cui nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009 le prove ed analisi comparative comunitarie sono effettuate sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati in allegato.
I costi eligibili e il contributo finanziario massimo della Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2005 sono fissati nell’allegato.
Informazioni dettagliate sulle prove ed analisi figurano nell’allegato.
Articolo 2
Laddove i materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante elencate nell’allegato siano abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione.
Articolo 3
La Commissione può decidere di proseguire nel 2006 e fino al 2009 le prove e le analisi elencate nell’allegato compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all’80 % dei costi eligibili di una prova o di un’analisi portata avanti in tale contesto, non deve superare l’importo indicato nell’allegato.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE della Commissione (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18).
(2) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165, del 3.7.2003, pag. 23).
(3) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
(7) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(8) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(9) http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm
ALLEGATO
Prove e analisi da effettuare nel 2005
|
Specie |
Organismo responsabile |
Condizioni da valutare |
Numero di campioni |
Costi eligibili (EUR) |
Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all’80 % dei costi eligibili) (EUR) |
|
Beta vulgaris (barbabietola da zucchero) |
NAK Emmeloord (NL) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
21 413 |
17 130 |
|
Piante foraggere (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.), comprese le miscele (*1) |
CLO Merelbeke (B) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
250 |
23 467 |
18 774 |
|
NAK Emmeloord (NL) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
250 |
19 941 |
15 953 |
|
|
NIAB Cambridge (UK) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
250 |
27 381 |
21 904 |
|
|
Vicia (V. faba, V. pannonica, V. sativa e V. villosa) |
NIAB Cambridge (UK) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
60 |
16 716 |
13 373 |
|
Triticum durum (grano duro) |
AGES Vienna (A) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
60 |
17 578 |
14 062 |
|
Zea mays |
OMMI Budapest (HU) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
15 763 |
12 611 |
|
Patata |
ENSE Milano (I) |
Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (marciume anulare/bruno) (laboratorio) |
300 |
89 773 |
71 818 |
|
Linum usitatissimum |
NAK Emmeloord (NL) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
19 660 |
15 728 |
|
UKSUP Bratislava (SK) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
23 746 |
18 997 |
|
|
Ortaggi (Cichorium endivia L. — endivia, Lactuca sativa L. — lattuga e Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill — prezzemolo) |
GNIS-SOC Paris (F) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
36 806 |
29 445 |
|
Capsicum annuum |
OMMI Budapest (HU) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
80 |
31 676 |
25 340 |
|
Asparagus officinalis (*1) |
BSA Hannover (D) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
36 227 |
28 982 |
|
Vitis vinifera |
ENTAV Le Grau du Roi (F) |
Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) |
150 |
47 700 |
38 160 |
|
ISV Conegliano (I) |
Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) |
150 |
37 545 |
30 036 |
|
|
IMPORTO TOTALE |
372 313 |
||||
Prove e analisi da eseguire nel 2006
|
Specie |
Organismo responsabile |
Condizioni da valutare |
Numero di campioni |
Costi eligibili (EUR) |
Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all’80 % dei costi eligibili) (EUR) |
|
Piante foraggere (Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp.), comprese le miscele (*2) |
CLO Merelbeke (B) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
250 |
23 905 |
19 124 |
|
NAK Emmeloord (NL) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
250 |
15 145 |
12 116 |
|
|
NIAB Cambridge (UK) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
250 |
27 382 |
21 906 |
|
|
Asparagus officinalis (*2) |
BSA Hannover (D) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
36 227 |
28 982 |
|
IMPORTO TOTALE |
82 128 |
||||
Prove e analisi da eseguire nel 2007
|
Specie |
Organismo responsabile |
Condizioni da valutare |
Numero di campioni |
Costi eligibili (EUR) |
Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all’80 % dei costi eligibili) (EUR) |
|
Asparagus officinalis (*3) |
BSA Hannover (D) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
36 227 |
28 982 |
|
IMPORTO TOTALE |
28 982 |
||||
Prove e analisi da eseguire nel 2008
|
Specie |
Organismo responsabile |
Condizioni da valutare |
Numero di campioni |
Costi eligibili (EUR) |
Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all’80 % dei costi eligibili) (EUR) |
|
Asparagus officinalis (*4) |
BSA Hannover (D) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
36 227 |
28 982 |
|
IMPORTO TOTALE |
28 982 |
||||
Prove e analisi da eseguire nel 2009
|
Specie |
Organismo responsabile |
Condizioni da valutare |
Numero di campioni |
Costi eligibili (EUR) |
Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all’80 % dei costi eligibili) (EUR) |
|
Asparagus officinalis (*5) |
BSA Hannover (D) |
Identità e purezza varietale (sul terreno) Qualità esterna delle sementi (laboratorio) |
100 |
36 227 |
28 982 |
|
IMPORTO TOTALE |
28 982 |
||||
(*1) Prove e analisi che durano oltre un anno.
(*2) Prove e analisi che durano oltre un anno.
(*3) Prove e analisi che durano oltre un anno.
(*4) Prove e analisi che durano oltre un anno.
(*5) Prove e analisi che durano oltre un anno.
|
5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
recante disposizioni per l'esecuzione di prove e analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Fragaria x ananassa Duch. a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio per il 2005
[notificata con il numero C(2004) 5290]
(2005/6/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 4, 5 e 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 92/34/CEE prevede che la Commissione adotti le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine. |
|
(2) |
Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto. |
|
(3) |
Un invito a presentare progetti per l’esecuzione di tali prove e analisi è stato pubblicato il 21 giugno 2004 sul sito internet delle istituzioni comunitarie (2). |
|
(4) |
Le proposte sono state valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati nell'invito a presentare progetti. È necessario stabilire i progetti, gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prove e delle analisi e i costi ammissibili, nonché il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili. |
|
(5) |
È opportuno svolgere le prove e analisi comparative comunitarie nel 2005 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2004 e stabilire ogni anno le disposizioni particolari per l'esecuzione di tali prove e analisi, i costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità mediante un accordo firmato dall'ordinatore competente della Commissione e dall'organismo responsabile dell'esecuzione delle prove. |
|
(6) |
Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate. |
|
(7) |
Gli Stati membri devono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine delle piante di cui trattasi vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate. |
|
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate nel 2005 sui materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria x ananassa Duch.
I costi ammissibili e il contributo finanziario massimo della Comunità per le prove e le analisi da realizzare nel 2005 sono fissati nell'allegato.
Informazioni particolareggiate sulle prove e le analisi figurano nell'allegato.
Articolo 2
Nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria x ananassa Duch. vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri prelevano campioni di tali materiali e li mettono a disposizione della Commissione.
Gli Stati membri prestano la loro collaborazione sugli aspetti tecnici, quali i prelievi e le ispezioni attinenti all'esecuzione delle prove e analisi.
Articolo 3
Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all'80 % dei costi ammissibili di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto, non deve superare l'importo indicato nell'allegato.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/111/CE della Commissione (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 12).
(2) http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm.
ALLEGATO
Prove e analisi da eseguire nel 2005
|
Specie |
Numero di campioni |
Condizioni da valutare |
Organismo responsabile |
Costi ammissibili (EUR) |
Contributo finanziario massimo della Comunità (pari all'80 % dei costi ammissibili) (EUR) |
|
Fragaria x ananassa Duch. |
120 |
Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) |
BSA Hannover (D) |
24 650 |
19 720 |
|
CONTRIBUTO FINANZIARIO TOTALE DELLA COMUNITÀ |
19 720 |
||||
|
5.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 2/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro
[notificata con il numero C(2004) 5296]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2005/7/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa del suino; l’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
|
(2) |
Il governo di Cipro ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
|
(3) |
Dall’esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. |
|
(4) |
A Cipro la prassi commerciale non richiede che la lingua e i rognoni siano asportati dalla carcassa del suino; di ciò si dovrà tener conto adeguando il peso della presentazione standard. |
|
(5) |
Non può essere autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
|
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, a Cipro è autorizzato l’impiego del seguente metodo:
|
— |
l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nell’allegato. |
Articolo 2
Fatta salva la presentazione standard di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, a Cipro le carcasse di suino possono essere presentate con la lingua e i rognoni al momento della pesata e della classificazione. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è diminuito di 0,8 kg.
Articolo 3
Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.
Articolo 4
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
Metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro
Hennessy Grading Probe (HGP 4)
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)». |
|
2. |
L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR, di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
dove: ý= percentuale stimata di carne magra della carcassa, X1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell’ultima costola, X2 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz’ultima e la quart’ultima costola, W= spessore in millimetri del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X2. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg. |